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Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162

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Decreto Legge 30 dicembre 2019 n  162 milleproroghe 2020

Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 | Milleproroghe 2020 / Consolidato 01.2024

ID 9796 | 09.01.2024 

 

Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.

(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)

Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019

Legge di conversione

Legge 28 febbraio 2020 n. 8

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10) 

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Articolato nativo

Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 
Art. 2. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interni

5. All’articolo 1, comma 1122, lettera i) , della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, così come individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.

Art. 4. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Art. 5. Proroga di termini in materia di salute
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca 
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo 
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura 
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
Art. 15. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

[...]

Art. 36. Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). -

1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»

[...]

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