Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162
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Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 | Milleproroghe 2020 / Consolidato 01.2024
ID 9796 | 09.01.2024
Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162
Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.
(GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2019
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10)
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Articolato nativo
Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
Art. 2. Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali
Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interni
Art. 4. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
Art. 5. Proroga di termini in materia di salute
Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
Art. 7. Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo
Art. 8. Proroga di termini in materia di giustizia
Art. 9. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
Art. 10. Proroga di termini in materia di agricoltura
Art. 11. Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Art. 12. Proroga di termini in materia di sviluppo economico
Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
Art. 14. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 15. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
[...]
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). -
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.»
[...]
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