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Sistemi e tecnologie sicurezza movimentazione, contenimento e trattenimento bovini

ID 19694 | | Visite: 761 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento e il trattenimento dei bovini

Negli allevamenti bovini i lavoratori sono esposti ad una vasta gamma di rischi d'infortuni a causa della elevata dotazione di strutture, attrezzature, machine ed impianti di cui normalmente queste aziende dispongono.

Inoltre, la maggior parte degli infortuni sono causati  dal contatto con gli stessi bovini per la loro elevata mole e per il loro comportamento non sempre prevedibile.

In considerazione dei diversi tipi di intervento che gli allevatori si trovano ad eseguire sugli animali (mungitura, fecondazione artificiale, vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, taglio e cura degli unghioni, assistenza al parto…) è necessario che le attrezzature ed  i sistemi di movimentazione e contenzione degli animali siano atte a limitare i rischi d'infortuni da contatto tra uomo e animale ed possano agevolare e velocizzare tali interventi.

11° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 19692 | | Visite: 1679 | Decreti Sicurezza lavoro

11  Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

11° Elenco soggetti autorizzati per lavori sotto tensione

ID 19692 | 26.05.2023 / In allegato

Decreto Direttoriale n.62 del 26 maggio 2023

Adozione degli elenchi, di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

Soggetti autorizzati lavori sotto tensione: gli elenchi pubblicati

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Articolo 1

1. Sulla base del parere espresso dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l'iscrizione della Società E- Distribuzione S.p.A. nell'elenco delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 1.3.1 dell’allegato II al D.M. 4.2.2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;

Articolo 2

1. Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, l'iscrizione delle Società E- Distribuzione S.p.A. e Terna Rete per l’Italia S.p.A. nell’elenco dei soggetti formatori per i lavoratori impiegati nei lavori sotto tensione è rinnovata, ai sensi del punto 4.3.1 dell’allegato III al d.m. 4 febbraio 2011, per tre anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione risultante dal decreto 1° agosto 2022, n. 63;

Articolo 3

1. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1. e), dell’allegato I del d.m. 4 febbraio 2011, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato d.m. 4 febbraio 2011.
2. Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, si esprime in merito alla variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, con decreto del Direttore Generale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione del Ministero della salute, è disposta l’immediata sospensione dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dai medesimi elenchi.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al d.m. 4 febbraio 2011, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori ha facoltà di procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui agli allegati II e III del citato d.m. 4 febbraio 2011, in capo alle medesime aziende.

Articolo 4

1. In attuazione di quanto disposto agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è adottato l’elenco aggiornato delle aziende autorizzate all’effettuazione dei lavori sotto tensione su impianti alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione, allegato al presente decreto. Tale elenco sostituisce integralmente l’elenco adottato con decreto direttoriale 1° agosto 2022, n. 63 citato in premessa.

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Fonte: MLPS

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Decreto Direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023

ID 19675 | | Visite: 1404 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n  61 del 19 maggio 2023

DD n. 61 del 19 maggio 2023 / Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione

ID 19675 | 24.05.2023

Decreto Direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023 - Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione

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Articolo 1 (Presentazione della domanda)

1. La domanda, in bollo, per l'iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Esperti di radioprotezione”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Articolo 2 (Documentazione)

1. Alla domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti di radioprotezione deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;
c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione presentata all’Ufficio;
d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.

2. In alternativa alla documentazione prevista dal comma 1, lettere c) e d), può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:
a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;
b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.
Unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b), deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.

Articolo 4 (Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato secondo le modalità di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

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Fonte: MLPS

Vedi Modulo

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Malprof: tutti i Rapporti pubblicati INAIL

ID 6696 | | Visite: 5457 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malprof   tutti i Rapporti pubblicati INAIL

Malprof: tutti i Rapporti pubblicati INAIL / 2002 - 2023

ID 6696 | Update 23.05.2023 / Update XI Rapporto 2023

Strumento editoriale di facile consultazione, ideato per sensibilizzare l'utente su specifiche tematiche emergenti in tema di tutela della salute e benessere dei lavoratori negli ambienti di vita e di lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Sistema Malprof - INAIL 2011

Tutti i Rapporti:

11. Malprof 2019-2020 INAIL - XI Rapporto 2023
10. Malprof 2017-2018 INAIL - X Rapporto 2021
09. Malprof 2015-2016 INAIL - IX Rapporto 2021
08. Malprof 2013 - 2014 INAIL - VIII Rapporto 2018
07. Malprof 2011-2012 INAIL - VII Rapporto 2017
06. Malprof 2009-2010 INAIL - VI Rapporto 2014
05. Malprof 2007-2008 INAIL - V Rapporto 2011
04. Malprof 2005-2006 ISPESL - IV Rapporto 2008
03. Malprof 2003-2004 ISPESL - III Rapporto 2006
02. Malprof 2001-2002 ISPESL - II Rapporto 2005
01. Malprof 1999-2000 ISPESL - I Rapporto 2002

Le malattie professionali rivestono un interesse crescente dovuto al cambiamento dei rischi e della relativa esposizione, per l’evoluzione del mercato e dell’organizzazione del lavoro, ed all’influenza di stili e abitudini di vita.

Tutto ciò porta alla comparsa di nuove patologie correlate al lavoro ed alla modifica di quelle esistenti, richiedendo lo sviluppo di attività di ricerca e studio che permettano di accrescere le conoscenze e indirizzino più adeguatamente le azioni di riduzione nel numero e nella gravità di tali fenomeni.

Il Sistema informativo MALPROF sulle malattie professionali, avviato in Lombardia (1999) ed in Toscana (2000), è stato sostenuto dal 2007 dal Ministero della Salute al fine di attivare un sistema di sorveglianza esteso su scala nazionale.

Tale sistema, nel raccogliere e classificare le segnalazioni di malattie lavoro-correlabili che pervengono ai Servizi di Prevenzione delle ASL, utilizza un modello di analisi denominato MALPROF.

I Servizi di prevenzione acquisiscono la documentazione sulle malattie professionali attraverso il certificato di sospetta malattia professionale od il referto direttamente trasmesso dai medici certificatori, dai medici dell’INAIL, dall’Autorità giudiziaria, ecc., nonché tramite indagini ed iniziative di ricerca attiva messe in atto dagli operatori dei Servizi stessi.

Il modello MALPROF, sviluppato e condiviso da un Gruppo di Lavoro composto da referenti delle Regioni e INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, fornisce un percorso di analisi per assegnare l’eventuale nesso di causalità tra malattia e periodo lavorativo, con riferimento agli effettivi settori di attività e professioni per cui è avvenuta l’esposizione.

In particolare, l’assegnazione del nesso, esplicitabile in quattro modalità (altamente probabile, probabile, improbabile ed altamente improbabile), viene effettuata in funzione della valutazione delle informazioni disponibili sull’anamnesi lavorativa e sulla qualità della diagnosi.

Fonte INAIL

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Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2023

ID 19661 | | Visite: 1646 | News Prevenzioni Incendi

Attivita  antincendio boschivo per la stagione estiva 2023

Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2023

ID 19661 | 20.05.2023

Attivita' antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un piu' efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti. 

(GU n.117 del 20.05.2023)

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Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023

ID 19651 | | Visite: 708 | Decreti Sicurezza lavoro

DD n  60 del 17 maggio 2023

Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023 / Modalità di iscrizione elenco medici autorizzati

ID 19651 | 19.05.2023

Decreto Direttoriale n. 60 del 17 maggio 2023 - Modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati

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Articolo 1 (Presentazione della domanda)

1. La domanda, in bollo, per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Medici autorizzati”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.

2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Articolo 2 (Documentazione)

1. Alla domanda di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale;
b) attestazione del versamento della relativa tassa di concessione governativa, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel modulo di domanda;
c) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati presentata all’Ufficio;
d) copia digitale della ricevuta di pagamento della marca da bollo tramite modello F24 relativa al certificato di iscrizione che rilascia l’Ufficio, se richiesto.

2. In alternativa alla documentazione prevista dal comma 1, lettere c) e d), può essere, rispettivamente, allegata la seguente documentazione:

a) seriale della marca da bollo relativa all’istanza per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda;
b) seriale della marca da bollo relativa al certificato che rilascia l’Ufficio, da riportare nell'apposito campo indicato nel modulo di domanda, se richiesto.

Unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b), deve essere allegato il modello di dichiarazione sostitutiva per marca da bollo debitamente compilato.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca.

2. Non saranno prese in considerazione le domande di iscrizione all’elenco dei medici autorizzati non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.

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Fonte: MLPS

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Circolare INAIL n. 18 del 19 maggio 2023

ID 19653 | | Visite: 1115 | News Sicurezza

Circolare INAIL n  18 del 19 maggio 2023

Circolare INAIL n. 18 del 19 maggio 2023 / Strumenti riduzione dei livelli di rischio 

ID 19653 | 19.05.2023 / Circolare in allegato

Oggetto: Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, ha introdotto all’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la valutazione dei rischi, il nuovo comma 3- ter, il quale stabilisce che l’Inail, ai fini della valutazione stessa “anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del coordinamento tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio”.

L’Istituto, in coerenza con le citate disposizioni normative, ha realizzato un ambiente di consultazione interattivo (repository) allo scopo di rendere fruibili al datore di lavoro e alle imprese i prodotti e gli strumenti citati, permettendo così di individuare soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli strumenti in parola sono finalizzati a supportare il datore di lavoro nel processo di valutazione dei rischi e a fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico.

L’impianto metodologico utilizzato per poter procedere al popolamento del repository, mutuato da esperienze di ricerche nazionali ed internazionali in materia di validazione delle linee guida, ha previsto la definizione di criteri metodologici da impiegare nel processo di validazione degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, applicati attraverso una griglia predefinita composta da un prerequisito d’inclusione e cinque specifici criteri di ammissibilità2.

Tale modalità renderà agevole il successivo aggiornamento del repository con nuovi e ulteriori strumenti, sulla base dell’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la presente circolare, acquisito l’assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni relative al rilascio e alle modalità di consultazione del repository contenente strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Modalità di accesso e criteri di ricerca

L’accesso all’applicativo per la consultazione e la ricerca dei prodotti, sarà disponibile a far data dal 22 maggio 2023 sul portale istituzionale www.inail.it. al seguente percorso: Attività>Prevenzione e sicurezza> Strumenti per la valutazione del rischio.

In questa sezione è possibile consultare gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, di cui all’elenco allegato suscettibile di successive integrazioni.

Al fine di agevolare la ricerca sono stati individuati una serie di filtri impostabili dall’utente che consentono di effettuare la selezione dei prodotti presenti nella banca dati:

- Attività/Ateco - Elenco delle attività economiche rappresentate al I e II livello della classificazione Ateco - (Sezioni e Divisioni);

- Tipologia di rischio - Rischi Ergonomici; Rischi da Agenti fisici; Rischi da interferenze; Rischi trasversali/organizzazione del lavoro; Rischio ambienti confinati; Rischio da Agenti biologici; Rischio da Sostanze pericolose; Rischio elettrico; Rischio esposizione ad agenti atmosferici (caldo, freddo, pioggia, vento); Rischio eventi naturali (frane, eventi eccezionali, sisma); Rischio incendio ed esplosione; Rischio infortunistico (generico); Rischio scavi e fondazioni; Rischio utilizzo macchine, attrezzature e impianti;

- Tipo di strumento - Applicativi; Banche dati; Buone pratiche; Linee di indirizzo; Linee guida; Schede informative; Procedure; Software.

Tale metodologia di consultazione semplificata consentirà l’accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato che agevolerà il datore di lavoro nell’identificazione e nella valutazione dei livelli di rischio, nonché nell’individuazione di soluzioni tecniche specialistiche orientate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per facilitare l’utilizzo di tali prodotti sarà inoltre possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento ove presenti.

[...]

Articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fonte: INAIL

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Guida alla costituzione e trattazione delle rendite Inail

ID 19646 | | Visite: 3863 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Guida alla costituzione e trattazione delle rendite Inail

Guida alla costituzione e trattazione delle rendite Inail | Anno  2021

ID 19646 | 18.05.2023

Il progetto rendite 2021, di cui questa guida operativa è parte integrante, nasce da una riflessione che ha coinvolto le Direzioni regionali della Lombardia, del Veneto e del Piemonte sulla necessità di condividere un sapere fatto di conoscenze, competenze, esperienze, modalità operative e memoria storica.

Questa iniziativa ha coinvolto formatori ed esperti dei tre territori che hanno ricostruito un patrimonio di conoscenze e di esperienze offrendo al tempo stesso un' importante occasione di apprendimento reciproco e di conservazione del patrimonio istituzionale per garantirne una capillare diffusione.

___________

PREFAZIONE

INTRODUZIONE

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE INAIL A GARANZIA DEL LAVORATORE
CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE A TUTELA DEL LAVORATORE
PRINCIPIO DI INDISPONIBILITÀ (ARTT. 109, 110 E 114 T.U.)
Irrinunciabilità
Incedibilità
Impignorabilità
Insequestrabilità
PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ
PRINCIPIO DI OGGETTIVITÀ
PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETÀ
PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO IN RENDITA
RENDITE DIRETTE 
RENDITE AI SUPERSTITI

1. LA RENDITA DIRETTA INAIL
DEFINIZIONE
CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI
REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI
DATA DI DECORRENZA DELLA RENDITA
TIPOLOGIA DI INDENNIZZO
RENDITE COSTITUITE AI SENSI DEL TESTO UNICO D.P.R. 1124/1965
INDENNIZZO IN RENDITA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 38/2000
DOPPIA VALUTAZIONE EX DB E EX T.U.
RENDITA PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
PERSONE ASSICURATE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
REQUISITI SOGGETTIVI
REQUISITI OGGETTIVI
PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE
VALUTAZIONE DEL DANNO
Unifica dei postumi
RENDITA DIRETTA PER INFORTUNI DOMESTICI – CARATTERISTICHE
EVOLUZIONE NORMATIVA
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE E PRESTAZIONI RICONOSCIUTE
PERSONE ASSICURATE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI (NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI)
CARATTERISTICHE DELLA RENDITA

2. LA COSTITUZIONE DELLA RENDITA DIRETTA
ISTRUTTORIA DELLA RENDITA DIRETTA IN COSTITUZIONE
INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ RENDITA INAIL
PRESTAZIONI INCOMPATIBILI
PRESTAZIONI COMPATIBILI MA INCUMULABILI
PRASSI LAVORATIVA
VALUTAZIONE E UNIFICA DEI POSTUMI
RECUPERO DEL DANNO BIOLOGICO NELLA RENDITA DIRETTA
CASI PRATICI:
TRASMISSIONE DEI DATI AL CENTRO PER LE RENDITE
EVIDENZA RATEO
APPENDICE: ESEMPIO DI PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DI RENDITA DIRETTA
COSTITUZIONE DI RENDITA A SEGUITO DI CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
INTERESSI MORATORI (O LEGALI)
RIVALUTAZIONE MONETARIA

3. L’AUTOCERTIFICAZIONE
CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E AUTOCERTIFICAZIONE
NOZIONE DI CERTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
DEFINIZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO
TIPOLOGIA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE CON DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 445/2000)
Cosa non si può autocertificare
Soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive
Chi può autocertificare
Casi particolari
Validità dell’autocertificazione
Autentica della firma
DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 445/2000).
Soggetti destinatari delle dichiarazioni sostitutive
Cosa si può dichiarare
Chi può dichiarare
Casi particolari
Autentica della firma (ART. 21 D.P.R. 445/2000).
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
CONTROLLI (ART. 71 D.P.R. 445/2000)
RESPONSABILITÀ DEL DICHIARANTE (ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000)
RESPONSABILITÀ DEL RICEVENTE (ART. 74 D.P.R. 445/2000)
AUTENTICA DELLA FIRMA E IMPOSTA DI BOLLO (ARTT. 21 E 38, D.P.R. 445/2000).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
FAQ
MODELLI DISPONIBILI PER LE PRESTAZIONI INAIL
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

4. LE QUOTE INTEGRATIVE DELLA RENDITA DIRETTA
INTRODUZIONE
IMPORTO DELLA QUOTA INTEGRATIVA 
DOMANDA, DOCUMENTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RICHIESTA
Il caso particolare dei reddituari extracomunitari
CESSAZIONE DELLA QUOTA
PRESCRIZIONE DELLE QUOTE INTEGRATIVE
ECCEZIONI
CONIUGE
CONIUGE SEPARATO
CONIUGE DIVORZIATO
Le cosìddette quote doppie
UNIONI CIVILI
FIGLI
FIGLIO ADOTTIVO
FIGLIO MINORENNE
Il minore affidato
FIGLIO MAGGIORENNE STUDENTE
Concetto di scuola, istituto e corso
Studenti medi
Studenti universitari
Corsi post-universitari, di perfezionamento e di alta formazione
Verifica della vivenza a carico per gli studenti titolari di reddito
Cessazione della quota
FIGLIO INABILE
CONCETTO DI INABILITÀ
INABILITÀ DEL FIGLIO SUCCESSIVA ALL’EVENTO ASSICURATO
REVISIONE PERIODICA DI INVALIDITÀ
CONCETTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PROFICUA
VERIFICA DELL’ESISTENZA IN VITA
REDDITUARI ULTRASESSANTACINQUENNI
REDDITUARI RESIDENTI ALL’ESTERO
REDDITUARI CHE RISCUOTONO TRAMITE PERSONA DELEGATA
CONIUGI ULTRACINQUANTENNI DI TITOLARI DI RENDITA
MODULISTICA E PROVVEDIMENTI
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

5. IL PAGAMENTO DELLA RENDITA
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA RENDITA
TRASFERIMENTO ALL’INPS DI COMPITI IN MATERIA DI PAGAMENTO DELLE RENDITE
PAGAMENTI A MEZZO DELEGA
PAGAMENTI A TERZO CREDITORE
Operazioni in procedura GRAI:
PAGAMENTI A MINORE
PAGAMENTI ALL’ESTERO
RIACCREDITI
PRESCRIZIONE E DECADENZA DEL DIRITTO DELL’ASSICURATO ALLE PRESTAZIONI (ARTT. 111-112 T.U.)
PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL’ART. 112 T.U.
MODULISTICA
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

6. LA LIQUIDAZIONE DELLA RENDITA: IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
ASPETTI GENERALI
DEFINIZIONE DI RETRIBUZIONE EFFETTIVA
MODULISTICA DA UTILIZZARE / ISTRUTTORIA
SISTEMI RETRIBUTIVI PER IL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE EFFETTIVA
CALCOLO RETRIBUZIONE ANNUA EFFETTIVA IN CASO DI RETRIBUZIONE MENSILE O MENSILIZZATA (ANNO LAVORATO PER INTERO)
CALCOLO RETRIBUZIONE ANNUA EFFETTIVA IN CASO DI RETRIBUZIONE MENSILE
O MENSILIZZATA (ANNO LAVORATO PARZIALMENTE)
CALCOLO RETRIBUZIONE ANNUA EFFETTIVA CON RETRIBUZIONE ORARIA (DURATA SETTIMANALE COSTANTE)
PARTICOLARITÀ CALCOLO MENSILITÀ AGGIUNTIVE OLTRE LA TREDICESIMA
PARTICOLARITÀ CALCOLO RETRIBUZIONE ANNUA EFFETTIVA SETTORE EDILE
PUNTI DI ATTENZIONE – CASI PARTICOLARI
Apprendisti
Lavoratori con contratto part time
Parasubordinati
Intermittente
Retribuzioni miste
Periodi non lavorati
Retribuzione mensile/mensilizzata con due ditte diverse
Lavoratori marittimi (ex IPSEMA – soggetti assicurati con PAN)
ESEMPI CALCOLI RETRIBUZIONI EFFETTIVE
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - SETTORE AGRICOLTURA
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO - DEFINIZIONI
PRASSI APPLICATIVA

7. LA RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA
ASPETTI NORMATIVI GENERALI
RIVALUTAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
RIVALUTAZIONE ANNUALE ED INVIO DEI MOD. 170/I E 171/I

8. LA REVISIONE
INTRODUZIONE
TERMINI PER LA REVISIONE, ATTIVA O PASSIVA, DELLA RENDITA DIRETTA
TERMINI DI REVISIONE DELLA RENDITA DA INFORTUNIO (TUTTE LE GESTIONI ESCLUSA LA GESTIONE 500 – LAVORO DOMESTICO)
TERMINI PER LA REVISIONE DELLA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE (GESTIONE 120, 123, 221, 370)
TERMINI PER LA REVISIONE DELLA RENDITA DA SILICOSI O ASBESTOSI (GESTIONI 130 E 133) 203 TERMINI PER LA REVISIONE DELLA RENDITA DA RAGGI X O SOSTANZE RADIOATTIVE
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA/ATTIVAZIONE DELLA REVISIONE
TERMINE DI DECADENZA DELLA REVISIONE
SOSPENSIONE STRAORDINARIA DEI TERMINI DI REVISIONE DELLE RENDITE PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
DECORRENZA DEGLI EFFETTI REVISIONALI
POSTUMI CONFERMATI
POSTUMI AUMENTATI
POSTUMI DIMINUITI
CASI DI DIMINUZIONE DEI POSTUMI CON CESSAZIONE DELLA RENDITA
REVISIONE ATTIVA
REVISIONE DEGLI ULTRA SETTANTENNI
REVISIONE DI REDDITUARI DIPENDENTI DELL’ISTITUTO E DEI LORO FAMILIARI
REVISIONE DEI REDDITUARI RESIDENTI ALL’ESTERO
Paesi membri dell’Unione Europea
Paesi extraeuropei convenzionati e non convenzionati
REVISIONE PASSIVA
OPPOSIZIONI
ELEMENTI DEL CERTIFICATO MEDICO LEGALE
OPPOSIZIONI PRESENTATE TARDIVAMENTE E CERTIFICATO “ORA PER ALLORA”
APERTURA DI OPPOSIZIONE SU REVISIONE
AGGRAVAMENTO GRADO RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE PER ESPOSIZIONE A RISCHIO PATOGENO OLTRE IL TERMINE REVISIONALE DEL QUINDICENNIO
EVENTI POLICRONI
TERMINI PER LA REVISIONE DELLA RENDITA UNICA DA EVENTI POLICRONI
ASPETTI OPERATIVI
Revisione attiva
Revisione passiva
Gestione del danno cristallizzato
MODULISTICA E PROVVEDIMENTI
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

9. LA SOSPENSIONE E LA CESSAZIONE
SOSPENSIONE DELLA RENDITA
MANCATA PRESENTAZIONE A VISITA MEDICA DI REVISIONE
I reddituari residenti all’estero
VARIAZIONI ANAGRAFICHE NON TEMPESTIVAMENTE DOCUMENTATE O IRREPERIBILITÀ
PROVVEDIMENTO PRELIMINARE A CESSAZIONE PER ACQUISIZIONE DOCUMENTAZIONE ATTENDIBILE
SOSPENSIONE PER MOTIVI VARI (AUTOMATICO)
CESSAZIONE DELLA RENDITA
DECESSO DEL REDDITUARIO
UNIFICA
RECUPERO CAPACITÀ LAVORATIVA
LIQUIDAZIONE IN CAPITALE DELLA RENDITA DIRETTA
Elementi del calcolo della liquidazione in capitale
Caso particolare: rendite con provvedimento di sospensione
Liquidazione in capitale con delegato
Liquidazione in capitale da devolvere in eredità
Termini di prescrizione
Opposizioni avverso i provvedimenti di liquidazione in capitale e liquidazione in danno biologico
CESSAZIONE PER RISCATTO IN CAPITALE RENDITA AD AGRICOLI
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

10. LA RENDITA AI SUPERSTITI
INTRODUZIONE
RENDITA AI SUPERSTITI RESIDENTI ALL’ESTERO
RENDITA AI SUPERSTITI PER INFORTUNIO IN AMBITO DOMESTICO
INFORTUNIO-NAUFRAGIO
AVENTI DIRITTO (ART. 85 D.P.R. N. 1124 DEL 30 GIUGNO 1965)
CONIUGE - PERSONA UNITA CIVILMENTE
FIGLI
ASCENDENTI E COLLATERALI
CONCETTO DI VIVENZA A CARICO PER GLI EVENTI ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2019
NUOVO CONCETTO DI VIVENZA A CARICO
PRESCRIZIONE E DECADENZA
ASSEGNO UNA TANTUM E ASSEGNO FUNERARIO: CONFRONTO TRA ATTUALE E PRECEDENTE NORMATIVA
FONDO VITTIME GRAVI INFORTUNI

11. LA RENDITA INAIL A REDDITUARI O SUPERSTITI RESIDENTI
ALL’ESTERO
INTRODUZIONE
VERIFICA DELL’ESISTENZA IN VITA
REVISIONE DEI REDDITUARI RESIDENTI ALL’ESTERO
BREVE EXCURSUS STORICO DELLA NORMATIVA
REVISIONE
Paese EESSI Ready
Paese non EESSI Ready
PAESI EXTRA-EUROPEI CONVENZIONATI
PAESI EXTRA-EUROPEI NON CONVENZIONATI
TRADUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN LINGUA STRANIERA
MODULISTICA E PROVVEDIMENTI
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

12. LE PRESTAZIONI PARTICOLARI
INTRODUZIONE 
ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE - LEGGE N. 52 DEL 3 MARZO 1949
RENDITE SILICOSI BELGIO
LETTERA DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI 23 LUGLIO 1998
Istruzioni operative per effettuare il pagamento delle “rendite per differenza”
con la procedura automatizzata centrale
RENDITE UNIFICATE EX ART. 80 DEL TESTO UNICO
SILICOSI CONTRATTA IN BELGIO (LEGGE N. 1115/62). NUOVO SISTEMA DI INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO.
CASI ITALIA/SVIZZERA (SUVA)
ACCORDO COMPLEMENTARE ITALO - SVIZZERO PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
CONIUGE DIVORZIATO – LA TRATTENUTA SULLA RENDITA
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

13. LA RETTIFICA PER ERRORE
INTRODUZIONE
RISTRUTTURAZIONE DELL’INPS E DELL’INAIL - LA LEGGE N. 88 DEL 9 MARZO 1989
ERRORE RETTIFICABILE ED ERRORE NON RETTIFICABILE - ART. 9 DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2000
PRESTAZIONE “CONGELATA” - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 191 DEL 2005
SALVAGUARDIA DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE - LEGGE 17 AGOSTO 2005 N. 168 - ART. 14 VICIES-QUATER
LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 - LEGGE FINANZIARIA 2007
Procedura GRAI e provvedimenti
MODULISTICA E PROVVEDIMENTI
NORMATIVA, DISPOSIZIONI OPERATIVE E PARERI

14. LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ
BREVETTO E DISTINTIVO D’ONORE
EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO
ALTRE PRESTAZIONI
ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE

15. IL FONDO VITTIME AMIANTO
DEFINIZIONE
BENEFICIARI
CARATTERISTICHE DEL FONDO VITTIME AMIANTO
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE
RICORSI
PRESCRIZIONE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO

16. L’INTEGRAZIONE DI RENDITA (RICADUTA)
LIQUIDAZIONE DELLA RICADUTA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

APPENDICE: LA ROAD MAP DEL PROGETTO

...

Fonte: INAIL

Valutazione del rischio biologico / Algoritmo valutazione esposizione AB

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Valutazione rischio biologico   Algoritmo esposizione AB

Valutazione del rischio biologico / Algoritmo valutazione esposizione agenti biologici

ID 17634 | 27.09.2022 / Documento completo in allegato

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. richiede di effettuare la valutazione in tutte le attività lavorative nelle quali si possono presentare le seguenti condizioni di rischio:

- Rischio Biologico Generico, potenzialmente presente in tutti gli ambienti di lavoro;
- Rischio Biologico Specifico, proprio della mansione svolta e classificato in:
-- deliberato: nel caso in cui una determinata attività preveda l’uso intenzionale di agenti biologici (AB);
-- potenziale: derivante da un’esposizione non intenzionale, bensì potenziale ed accidentale ad AB presenti nell’ambiente di lavoro.

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni. Gli stessi sono classificati nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso).

Il modello di valutazione adottato, anche se rivolto principalmente alle attività caratterizzate da rischio biologico da esposizione potenziale, ha nell'intento quello di consentire una valutazione universalmente applicabile, di semplice utilizzo e in grado di aiutare a focalizzare l’attenzione sugli elementi importanti caratterizzanti il rischio biologico e a mettere in atto di conseguenza le necessarie azioni preventive. La metodologia adottata è concettualmente basata sul metodo "a matrice" ampiamente utilizzato per una valutazione semi-quantitativa dei rischi occupazionali.

La valutazione del rischio [R] è in generale effettuata tenendo conto dell'entità dell'evento dannoso [D] e della probabilità di accadimento dello stesso [P]. Dalla relazione [P] x [D] scaturisce un valore [R] che esprime il livello di rischio presente in quell'attività stante le condizioni che hanno portato a determinare [P] e [D].

Tra i metodi presenti in letteratura che consentono di determinare il livello di rischio biologico specifico vi è l’algoritmo elaborato dall’ISPRA e pubblicato con il Manuale e Linee Guida ISPRA n. 93/2013: “Criteri ed indirizzi per la tutela della salute e sicurezza in tema di valutazione del Rischio Biologico nelle attività istituzionali delle Agenzie per la Prevenzione dell’Ambiente” (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, 2013).

D.Lgs. 81/08

Art. 271- Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
_______

Interpelli (0)
Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

Algoritmo per la valutazione del rischio biologico

Manuale e Linee Guida ISPRA n. 93/2013: “Criteri ed indirizzi per la tutela della salute e sicurezza in tema di valutazione del Rischio Biologico nelle attività istituzionali delle Agenzie per la Prevenzione dell’Ambiente”

L’algoritmo per la valutazione del rischio biologico

L’algoritmo è stato concepito riferendosi al metodo “a matrice”, ampiamente utilizzato in igiene industriale per la valutazione semi quantitativa dei rischi occupazionali.

Nella matrice, per il calcolo del rischio sono inseriti due elementi:

P = la probabilità d’accadimento di un evento dannoso.

D = il danno conseguente all’evento, qualora accada.

Dalla relazione P x D scaturisce un valore R che esprime il livello di rischio presente in quell’attività stante le condizioni che hanno portato a determinare P e D.

Per la valutazione del rischio biologico gli elementi P e D sono calcolati come di seguito illustrato.

Il fattore probabilità P è determinato dalla seguente formula,          

Valutazione rischio biologico Formula

dove:

C: indica la contaminazione presuntiva delle sostanze utilizzate (rischio intrinseco).

F: è il coefficiente derivante dall’analisi delle modalità operative, delle caratteristiche ambientali e della formazione degli operatori.

Il fattore danno D invece ha una diretta relazione con la classificazione di pericolosità degli AB, secondo l’allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

D è dato dal gruppo di pericolosità degli AB.

Di seguito si illustra la valutazione del rischio biologico proprio degli operatori delle Agenzie di Protezione Ambientale desunta dal Manuale e Linee Guida ISPRA n. 93/2013: “Criteri ed indirizzi per la tutela della salute e sicurezza in tema di valutazione del Rischio Biologico nelle attività istituzionali delle Agenzie per la Prevenzione dell’Ambiente”

Danno (D)

Questo elemento importante della matrice del rischio indispensabile per risolvere l’algoritmo è individuato riferendosi al gruppo d’appartenenza secondo la classificazione dell’allegato XLVI dell’Agente Biologico utilizzato o potenzialmente presente.

Nei casi in cui l’operatore è esposto contemporaneamente a più AB, il valore del danno deve essere individuato considerando il gruppo d’appartenenza dell’AB potenzialmente presente/utilizzato, classificato con maggiore pericolosità.

Ad esempio per alcuni operatori l’esposizione ad AB è una conseguenza delle attività in cui gli AB sono:

- ricercati; utilizzati come ceppi di riferimento;
- eventualmente presenti nei campioni;
- presenti o veicolati dall’ambiente esterno.

Nella tabella 1.1. sono evidenziate le diverse sorgenti di pericolo.

Tabella 1.1 Le sorgenti di pericolo

Valutazione rischio biologico Tabella 1 1

Uso deliberato di AB

I pericoli, durante quest’attività, sono rappresentati dai ceppi microbici di riferimento e dagli AB oggetto dei saggi analitici di microbiologia. I saggi analitici prevedono la selezione mediante l’isolamento microbiologico, l’accrescimento e l’identificazione tramite le reazioni metaboliche e/o la caratterizzazione sierologia di alcuni di loro.

La valutazione del rischio biologico inizia con la compilazione della tabella 1.2, dove devono essere inscritti gli agenti che sono utilizzati in “maniera deliberata” nei laboratori oggetto della stima.

Danno in caso d’uso deliberato di microrganismi

Valutazione rischio biologico Tabella 1 2

Esposizione potenziale

Il valore che è attribuito a D in caso di esposizione potenziale dipende essenzialmente dalla pericolosità degli AB (quantificabile attraverso il gruppo d’appartenenza) che potrebbero contaminare i campioni.

Per stabilire quale valore di D potrebbe essere più appropriato per i vari processi lavorativi svolti nelle Agenzie, le tipologie di sostanze con cui gli operatori possono venire a contatto sono state organizzate in macrogruppi, caratterizzati ognuno da una certa omogeneità per la capacità potenziale di esporre gli operatori alla contaminazione.

In fase di VDR devono essere individuate le categorie, chiamate matrici cui i lavoratori possono venire in contatto; un esempio delle quali è riportato in tabella 1.3.

Tabella 1.3 Tipologia di campioni e raggruppamento per “matrici”

Valutazione rischio biologico Tabella 1 3

Per ciascuna categoria è stata eseguita un’approfondita ricerca bibliografica che ha portato ad individuare i microrganismi patogeni che potrebbero essere veicolati da ciascuna di esse insieme al riconoscimento della via di trasmissione attraverso la quale gli AB possono essere trasferiti al soggetto recettivo. Da tale ricerca sono stati individuati più di 200 AB con caratteristiche di patogenicità per l’individuo; di questi almeno una quarantina è trasmissibile per via aerea, tramite gli aerosol che si possono produrre durante l’attività.

Lo studio evidenzia inoltre come la gran quantità di dati che possono essere raccolti, quando si utilizzano queste matrici, siano difficili da impiegare e gestire per valutare il rischio biologico.

Inoltre, dopo una più approfondita considerazione sulla tipologia e sulle modalità d’esecuzione delle attività lavorative, oggetto della valutazione, si constata oggettivamente che sono anche poco utili ai fini della conoscenza della reale situazione a rischio.

Per quanto sopra risulta più utile e pratico tenere in evidenza ai fini della VDR solo il dato relativo al gruppo d’appartenenza degli agenti potenzialmente presenti di ciascuna macrocategoria; un esempio di risultati ottenuti dalla valutazione del danno potenziale in riferimento alle matrici sono schematizzati nella tabella 1.4.

Tabella 1.4 Danno in caso d’esposizione potenziale a microrganismi

 Valutazione rischio biologico Tabella 1 4

In talune matrici possono teoricamente essere contenuti anche agenti del gruppo 4: in questi casi è indicato il numero 4 tra parentesi poiché si tratta di AB che scientificamente è possibile trovare tali matrici e quindi diventa doveroso considerare questa eventualità, ma bisogna pure tenere conto che questa evenienza, è estremamente remota. Sarà cura del valutatore, in considerazione della tipologia di campioni e della loro provenienza, considerare l’opportunità di inserire nell’algoritmo il valore di danno più opportuno, secondo le matrici manipolate nel processo di cui si vuole valutare il rischio biologico.

Quando, all’interno delle matrici, sono individuati più AB appartenenti a differenti gruppi di pericolosità, di norma, si deve inserire nell’algoritmo il valore più elevato a titolo cautelativo. È da tener presente, tuttavia, a questo proposito che i microrganismi appartenenti al gruppo 2 sono molto più numerosi e diffusi nell’ambiente rispetto a quelli di gruppo 3 e ancora di più rispetto a quelli di gruppo 4, quindi è ancora demandato al valutatore che applica il metodo inserire il valore più opportuno a seconda del caso.

[...]

C: Grado di contaminazione presuntiva delle sostanze utilizzate.

Pur non essendo note le caratteristiche microbiologiche quali-quantitive delle sostanze processate, l’esperienza e la letteratura a riguardo aiutano a classificare, seppure indicativamente, le matrici in base ad una contaminazione presuntiva.

La classificazione proposta si basa su 4 gradi di contaminazione, come illustrato in tabella 1.5, che concettualmente riprendono quelli che potrebbero essere i valori di carica batterica totale delle matrici.

Tabella 1.5 Classificazione della contaminazione presuntiva

Valutazione rischio biologico Tabella 1 5

Durante l’uso deliberato

Nelle attività lavorative degli operatori delle Agenzie condotte nei laboratori analitici di microbiologia, i terreni di coltura solidi o liquidi seminati contenenti gli AB (prevalentemente batteri e miceti) costituiscono l’origine del rischio biologico per gli operatori addetti alle attività microbiologiche.

Operando con questi sistemi di coltura è evidente che la contaminazione delle sostanze con cui si opera (i terreni di coltura, appunto) non è più presuntiva ma certa, e anche di grado elevato, in quanto una colonia batterica è costituita al 100% da batteri; il grado di contaminazione da attribuire per questa tipologia di attività è massimo (C=4).

Esposizione potenziale

Il giudizio sulla contaminazione presuntiva delle matrici è desunto dai valori espressi nella tabella 1.5.

In conformità con questa classificazione diviene possibile assegnare a ciascuna matrice un valore del Grado di contaminazione delle sostanze utilizzate “C”, come illustrato in tabella 1.6.

Tabella 1.6 Grado di contaminazione presuntiva delle sostanze utilizzate (C) - esposizione potenziale

Valutazione rischio biologico Tabella 1 6

Coefficienti Fi: quantità e frequenza delle manipolazioni dei campioni, caratteristiche ambientali procedure adottate (buone pratiche), utilizzo di DPI, formazione

I coefficienti, indicati con la lettera F e con un numero identificativo da 1 a 6, individuano le caratteristiche che condizionano il rischio biologico; ad ognuno di loro è assegnato un valore numerico:

- 0 = la caratteristica è adeguata alla corretta gestione del Rischio Biologico,

- 1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del Rischio Biologico,

- 0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del Rischio Biologico. La valutazione dell’adeguatezza è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle seguenti, che sono state differenziate per processo.

[...]

Matrice dei rischi

Il modello di matrice matematica utilizzato è quello con 4 valori di Probabilità e 4 di Danno. In considerazione delle peculiarità proprie del rischio biologico di fatto in molte situazioni con esposizione ad AB le probabilità di contaminazione sono davvero basse. Per risolvere al meglio la valutazione del rischio nei casi con bassissima probabilità di contaminazione, nella scala delle probabilità, il valore “1” è stato suddiviso in due livelli: 0,5 (probabilità estremamente bassa) e 1 (probabilità molto bassa).

Graficamente il modello si visualizza come riportato in figura 1

Valutazione rischio biologico Matrice dei rischi

L’assegnazione di un valore di P (probabilità) di 0.5, invece che 1, determina una valutazione del rischio in una categoria inferiore.

Al termine della valutazione è possibile esprimere un giudizio sul valore del rischio biologico secondo la scala evidenziata in Tabella 1.13.

Tabella 1.13 Misure di Prevenzione e Protezione in relazione all’entità del rischio

Valutazione rischio biologico Tabella 1 16

Per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione da attuare si può far riferimento al seguente elenco:

Norme igieniche generali

- Misure tecniche organizzative e procedurali di cui all’art. 272 del D.Lgs. 81/08
- Buona igiene personale, lavaggio delle mani dopo aver starnutito o tossito o pulito il naso, aver usato il bagno
- Ventilazione adeguata degli spazi chiusi.
- Utilizzo salviette monouso.
- Utilizzo appositi contenitori per le salviette usate.
- Formazione e informazione

Misure specifiche di prevenzione e protezione

- Misure specifiche per i laboratori con uso deliberato (del livello di contenimento adeguato)
- Servizi sanitari per il personale dotati di docce con acqua calda e fredda
- Lavaggi oculari
- Rubinetti con pedale o fotocellula elettrica
- Disinfezione periodica delle superfici di lavoro
- Tempestivo allontanamento dei rifiuti, in particolare materiale organico
- Utilizzo di DPI correttamente mantenuti (per quanto riguarda pulizia e controllo di funzionalità)
- Indumenti protettivi riposti separatamente dagli abiti civili
- Utilizzo preferibile di materiale usa e getta
- Divieto di mangiare bere fumare nelle aree di lavoro
- Formazione e informazione
- Sorveglianza sanitaria

Misure igieniche specifiche urgenti

Quando la valutazione del rischio individua un livello di rischio biologico “alto le misure specifiche, individuate in precedenza, devono essere attuate nel più breve tempo possibile.

[...]

Esempio valutazione rischio biologico

- Esposizione ad agenti biologici per l'attività di "Pulizia e disinfezione dei servizi igienici"

Mansioni: Addetto all'attività di "Pulizia e disinfezione dei servizi igienici". 

Il rischio da esposizione di agenti biologici è derivato dall'ambiente di lavoro in cui l'addetto opera.

Valutazione rischio biologico Esempio 1

- Esposizione ad aerosol provenienti da lavandini e docce

Valutazione rischio biologico Esempio 2

[...] Segue in allegato

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Dati INAIL 4/2023 | Infortuni e malattie professionali: Focus sui lavoratori stranieri

ID 19625 | | Visite: 977 | News Sicurezza

Dati INAIL 4 2023

Dati INAIL 4/2023 | Infortuni e malattie professionali: Focus sui lavoratori stranieri

ID 19625 | 15.05.2023

Sono quasi 2,3 milioni, il 42% donne, svolgono impieghi poco qualificati e con salari medi più bassi rispetto ai colleghi, e spesso sono occupati in attività particolarmente pesanti, che li espongono a rischi maggiori per la salute e la sicurezza

Il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, è dedicato all’analisi dell’andamento infortunistico e tecnopatico dei lavoratori stranieri, definizione che comprende tutti i lavoratori nati all’estero, inclusi i cittadini italiani e le persone di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Il loro numero ammonta a quasi 2,3 milioni (gli italiani sono 20,3), per il 42% donne (circa 950mila), e la loro occupazione è caratterizzata da una scarsa mobilità tra i vari comparti: nazionalità e genere restano infatti gli stessi anche dopo molti anni di servizio, indipendentemente dal titolo di studio. Pur contribuendo in modo significativo al sistema produttivo nazionale, in molti casi si trovano in situazioni di irregolarità, incertezza e sfruttamento lavorativo. Le loro condizioni sono infatti mediamente peggiori rispetto a quelle degli italiani: svolgono lavori poco qualificati e con salari medi più bassi rispetto ai loro colleghi.

Un terzo possiede un titolo di studio più alto rispetto all’attività svolta. Spesso i lavoratori stranieri sono anche impiegati in attività particolarmente pesanti, di tipo manuale e ripetitive, che li espongono a rischi maggiori. Il 42,4% degli uomini, in particolare, è occupato nell’industria e nelle costruzioni, il 38,2% delle donne nei servizi domestici e di cura. Manovali, braccianti, camerieri, facchini, trasportatori, addetti alle pulizie sono le professioni più frequenti (63,8% degli stranieri in professioni non qualificate o operaie, contro il 31,7% degli italiani). Come evidenzia il Centro Studi e Ricerche Idos, tra loro è inoltre molto frequente il fenomeno della “sovra-qualificazione”, ovvero la condizione in cui una persona svolge un lavoro che richiede una preparazione intellettuale o tecnica inferiore a quella posseduta. Un terzo degli stranieri, infatti, ha un titolo di studio più alto rispetto al lavoro svolto, mentre tra gli italiani la stessa quota scende a meno di un quarto.

Nel 2021 le denunce di infortunio in aumento del 3,1% rispetto al 2020. In controtendenza rispetto al calo complessivo dell’1,4%, nel 2021 le denunce di infortunio dei lavoratori stranieri sono aumentate del 3,1% rispetto all’anno precedente, da 99.545 a 102.658. Oltre il 78% ha riguardato i lavoratori non comunitari (+8,4% rispetto al 2017) e la quota rimanente quelli dell’Unione europea (-13%). Concentrando l’attenzione sui casi mortali, quelli denunciati complessivamente nel 2021 sono stati 1.400, in aumento del 18,5% sul 2017. L’incremento ha riguardato sia i lavoratori italiani (+201 casi, da 988 a 1.189) sia gli stranieri (+18, da 193 a 211). Rispetto ai 1.695 decessi denunciati nel 2020, però, il numero è in calo sia tra gli italiani (-263) sia tra gli stranieri (-32).

Quasi raggiunti i livelli del periodo ante pandemia. Prendendo in considerazione il quinquennio 2017-2021, emerge che gli infortuni denunciati dei nati all’estero, sia per il genere maschile che femminile, stanno ritornando ai livelli ante pandemia. Gli uomini, che nel 2020 avevano avuto una flessione del numero di denunce dovuto anche alla chiusura di molte attività produttive, con gli oltre 73mila casi del 2021 hanno infatti quasi raggiunto il dato del triennio precedente (75mila). Le donne, impiegate prevalentemente in alcuni settori come la sanità, l’assistenza e la cura delle persone, nel 2020 hanno invece registrato un incremento del numero di denunce a causa dei contagi da Covid-19 di origine professionale, mentre l’anno successivo, con poco più di 29mila denunce, sono tornate in linea con il triennio 2017-2019.

Sanità, trasporto e magazzinaggio e costruzioni i settori più colpiti. Oltre la metà delle denunce (53%) riguarda i lavoratori delle attività manifatturiere, della sanità, del trasporto e magazzinaggio e delle costruzioni, mentre le professioni più coinvolte sono quelle dei facchini, dei conduttori di mezzi pesanti, dei muratori in pietra e mattoni, del personale addetto all’imballaggio e al magazzino e dei manovali nell’edilizia civile, che complessivamente raggiungono un terzo del totale dei casi denunciati, percentuale nettamente più alta di quella che si riscontra per gli italiani occupati nelle stesse mansioni (12,6%). Tra le donne straniere, quasi la metà delle infortunate (47%) sono impiegate nell’ambito sanitario, nell’assistenza personale, nei servizi di pulizia ed esercizi commerciali e come collaboratrici domestiche. Le comunità più colpite sono quelle rumena, albanese e marocchina, con il 36% delle denunce del 2021.

Le patologie lavoro-correlate in aumento del 31,6%. Per quanto riguarda le malattie professionali, sul totale di oltre 55mila denunciate nel 2021 quelle dei lavoratori stranieri sono 4.136 casi, pari al 7,5% del totale e in aumento del 31,6% rispetto alle 3.142 dell’anno precedente. Due terzi (2.712) sono state denunciate da lavoratori di genere maschile e il 69% (2.852 casi) da lavoratori extra Ue, in particolare albanesi (655), marocchini (382) e svizzeri (330). La percentuale di incremento delle patologie denunciate dagli stranieri nel biennio 2020-2021 risulta più elevata per i non comunitari (+35,3%, da 2.108 a 2.852), rispetto a quella dei comunitari, che registrano un +24,2% (da 1.034 a 1.284). Tra i settori di attività economica, al netto dei casi indeterminati, il 37,3% dei casi dei lavoratori stranieri si concentra nel settore manifatturiero, soprattutto alimentare e della fabbricazione dei prodotti in metallo, e il 23,6% nelle costruzioni. La maggior parte delle denunce (77,7%) ha riguardato le malattie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, che insieme a quelle del sistema nervoso e dell’orecchio raggiungono complessivamente il 95,1% del totale, senza particolari differenze tra lavoratori comunitari ed extra Ue.

Dall’Istituto un prodotto informativo multimediale per contrastare caporalato e sfruttamento. Tra le iniziative per contrastare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, che colpisce la manodopera straniera soprattutto in agricoltura e in edilizia e comporta anche la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza, con l’esposizione a un alto rischio di incidenti, infortuni o malattie, Dati Inail segnala il prodotto informativo multimediale “La Responsabilità è… Sicurezza sul lavoro”. Destinato ai mediatori interculturali, quale punto di riferimento per l’integrazione dei lavoratori immigrati nel nostro Paese, l’applicativo web è strutturato in quattro moduli che riguardano la legislazione italiana, la funzione del mediatore, l’integrazione socio-lavorativa dei lavoratori stranieri e la sicurezza sul lavoro. Ciascun modulo è suddiviso in “pillole” composte da schermate illustrative, corredate da commento audio e da collegamenti a documenti di approfondimento.

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Fonte: INAIL

EU-OSHA | Sicurezza e salute sul lavoro in Europa: situazione e tendenze 2023

ID 19623 | | Visite: 932 | Documenti Sicurezza Enti

Sicurezza e salute sul lavoro in Europa   situazione e tendenze 2023

EU-OSHA | Sicurezza e salute sul lavoro in Europa: situazione e tendenze 2023

ID 19623 | 15.05.2023

La relazione descrive lo stato della sicurezza e della salute sul lavoro nell’UE e copre le tendenze attuali e gli sviluppi. Utilizza dati raccolti nel quadro dell’attività dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro relativa al «Sistema informativo dell’UE sulla SSL» e combina indicatori quantitativi con descrizioni esplicative e analitiche.

La relazione verte sulle tendenze che risalgono a un periodo compreso tra i 10 e i 25 anni, in base alla disponibilità di dati affidabili e a questioni metodologiche. In più, tiene conto dei fattori contestuali pertinenti e delle infrastrutture in materia di SSL. Infine, si conclude con una panoramica sui miglioramenti, sugli aspetti rimasti stagnanti, sugli sviluppi ambigui nonché sui settori critici. 

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha presentato il 15 maggio 2023 la sua relazione faro Sicurezza e salute sul lavoro in Europa: situazione e tendenze 2023 in occasione del vertice 2023 sulla sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) a Stoccolma. Viene fornita un’analisi completa della situazione e degli sviluppi contestuali della SSL nell’Unione europea in questi ultimi anni, accompagnata da indicazioni sulle tendenze emergenti.

La relazione dell’EU-OSHA «Sicurezza e salute sul lavoro in Europa: situazione e tendenze 2023» fornisce un’analisi essenziale dei miglioramenti registrati nei luoghi di lavoro in tutta l’UE, ma anche degli ambiti in cui abbiamo ancora molto lavoro da fare. – Nicolas Schmit

«Ad esempio, tra il 1998 e il 2019 gli infortuni sul lavoro non mortali sono diminuiti del 58 % nell’UE, mentre quelli mortali sono scesi del 57 %. A queste riduzioni ha contribuito il miglioramento delle misure di prevenzione, oltre agli sviluppi economici e ai mutamenti della forza lavoro. Tuttavia, il calo si è verificato per la maggior parte prima del 2010 e le cifre sono rimaste stagnanti negli ultimi anni» riferisce il direttore esecutivo ad interim dell’EU-OSHA William Cockburn. La relazione offre inoltre una panoramica che comprende i potenziali miglioramenti, l’andamento stagnante e la natura ambigua degli sviluppi, le aree problematiche come le forme di lavoro atipiche, la non conformità alla normativa sulla SSL o l’inattività fisica, e infine le sfide future.

Nicolas Schmit, commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, ha accolto con favore la relazione: «La salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono una parte essenziale delle attività di qualsiasi organizzazione. I cambiamenti intervenuti nei luoghi di lavoro determinati dalla crisi COVID-19, dalle transizioni verde, digitale e demografica, nonché dai progressi scientifici e tecnologici, hanno condotto la Commissione ad adottare, nel giugno 2021, un nuovo quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027. La relazione dell’EU-OSHA “Sicurezza e salute sul lavoro in Europa: situazione e tendenze 2023” fornisce un’analisi essenziale dei miglioramenti registrati nei luoghi di lavoro in tutta l’UE, ma anche degli ambiti in cui abbiamo ancora molto lavoro da fare».

L’EU-OSHA auspica che questa pubblicazione abbia un impatto significativo sulle politiche e sugli approcci futuri alla salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori in Europa. I dati possono essere facilmente visualizzati e analizzati paese per paese utilizzando lo strumento di visualizzazione dei dati del barometro SSL.

Il vertice sulla sicurezza e la salute sul lavoro si svolge il 15 e il 16 maggio 2023 a Stoccolma, in Svezia. Questo evento, organizzato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla presidenza svedese dell’UE, riunisce le istituzioni dell’UE, gli Stati membri, le parti sociali e altre parti interessate. L’EU-OSHA si sta impegnando attivamente con i partecipanti nelle discussioni sui primi insegnamenti tratti dal quadro strategico dell’UE, compresi i progressi compiuti nell’approccio «zero vittime» («vision zero») ai decessi correlati al lavoro. Altri argomenti comprendono la salute mentale nella vita lavorativa, il ruolo delle parti sociali, gli effetti delle ondate di calore e dei cambiamenti climatici nel campo della SSL e la valutazione delle strategie nazionali in materia di SSL.

Nel contesto del tema relativo all’impatto dei cambiamenti climatici e delle ondate di calore sulla SSL, l’EU-OSHA presenta una guida sulla SSL e sullo stress da calore che fornisce orientamenti pratici su come gestire i rischi associati al lavoro in presenza di temperature elevate e informazioni su cosa fare se un lavoratore inizia a soffrire di patologie o problemi di salute correlati al calore. 

Evoluzione del numero totale di infortuni non mortali sul lavoro e dei tassi d’incidenza (infortuni per 100 000 lavoratori), 1998 e 2019 – Eurostat

Dati per il 1998: Statistics in focus, Tema 3-16/2001: Eurostat: Infortuni sul lavoro nell’UE 1998-1999. Dati per il 2019: Eurostat: Infortuni sul lavoro per sesso e gravità (Totale attività NACE Rev. 2); infortuni sul lavoro non mortali per attività NACE Rev. 2 e per sesso

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Fote: EU-OSHA

Istanza di revoca provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

ID 19615 | | Visite: 8259 | Documenti Sicurezza Enti

Istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell attivit  imprenditoriale

Istanza di revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. n. 81/2008)

ID 19615 | 12.05.2023 / Modello in allegato

L’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato dal personale ispettivo in tutti i casi in cui venga accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:

a) Impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa;

b) Gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL. 

A chi è rivolto?

Al datore di lavoro imprenditore destinatario del provvedimento cautelare di sospensione.

Come funziona ?

La revoca del provvedimento può essere richiesta in presenza delle seguenti condizioni:

a) La regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;

d) In caso di adozione del provvedimento per lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva così determinata:

- € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari;

- € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;

e) In caso di adozione del provvedimento per gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, il pagamento, di una somma aggiuntiva di importo pari a ciascuna fattispecie individuata dall’Allegato I.

Su istanza di parte, è possibile pagare le suddette somme in due soluzioni:

1) Il 20% all’atto della richiesta di revoca del provvedimento;

2) Il restante 80%, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza diviene titolo esecutivo per l’importo non versato.

Ai fini della revoca del provvedimento, va presentata apposita istanza all’ITL che lo ha emesso allegando due marche da bollo.

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Fonte: INL

Collegati

WHO guidelines for indoor air quality

ID 19608 | | Visite: 1525 | Documenti Sicurezza Enti

WHO guidelines for indoor air quality

WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould

ID 19608 | 11.05.2023 / In allegato

Microbial pollution is a key element of indoor air pollution. It is caused by hundreds of species of bacteria and fungi, in particular filamentous fungi (mould), growing indoors when sufficient moisture is available.

This document provides a comprehensive review of the scientific evidence on health problems associated with building moisture and biological agents.

The review concludes that the most important effects are increased prevalences of respiratory symptoms, allergies and asthma as well as perturbation of the immunological system.

The document also summarizes the available information on the conditions that determine the presence of mould and measures to control their growth indoors.

WHO guidelines for protecting public health are formulated on the basis of the review. The most important means for avoiding adverse health effects is the prevention (or minimization) of persistent dampness and microbial growth on interior surfaces and in building structures.
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segue in allegato

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Allegato riservato WHO guidelines for indoor air quality - dampness and mould 2009.pdf
WHO 2009
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La Sicurezza nel Settore Corilicolo

ID 19596 | | Visite: 956 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

La Sicurezza nel Settore Corilicolo

La Sicurezza nel Settore Corilicolo

ID 19596 | 10.05.2023

L’opuscolo è il risultato del progetto di prevenzione ”La Sicurezza nel Settore Corilicolo” realizzato a seguito di avviso pubblico per la presentazione di progetti diretti alla prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo studio, presentato dalla Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) di Avellino e realizzato in collaborazione con IRFOM - Istituto di Ricerca e Formazione per il Mezzogiorno, ha approfondito i possibili rischi per gli agricoltori dell’intera filiera corilicola e le principali misure di prevenzione e protezione da adottare nelle varie fasi lavorative per renderle più sicure.

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Presentazione

Premessa

1 La coltivazione del nocciolo
1.1 La nocciola nella storia
1.2 Analisi del contesto e dimensione del settore corilicolo in Italia ed in Campania
1.3 Mercato regionale campano

2. Le tecniche colturali per la gestione di un noccioleto e i rischi per i lavoratori
2.1 Controllo dei polloni
2.2 Potatura
2.3 Lavorazione del terreno e ripuntatura
2.4 Andanatura
2.5 Concimazione
2.6 Gestione del suolo
2.7 Trattamenti antiparassitari e diserbanti
2.8 Irrigazione
2.9 Raccolta
2.10 Essiccazione e conferimento

Conclusioni

Riferimenti bibliografici essenziali

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Fonte: INAIL

Linee guida standard di sicurezza/igiene del lavoro reparto operatorio

ID 19589 | | Visite: 2997 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Linee guida standard di sicurezza igiene del lavoro reparto operatorio

Linee guida sugli standard di sicurezza e di igiene del lavoro nel reparto operatorio

ID 19589 | ISPESL 2009

Le presenti linee guida sono finalizzate ad orientare l'applicazione della normativa vigente per l'esercizio dell'attività sanitaria nei Reparti Operatori. Le stesse contengono le caratteristiche ottimali e comunemente raggiungibili per la progettazione, la realizzazione e la gestione di nuovi reparti alla luce delle attuali conoscenze igienico - ambientali e di sicurezza.

Nei Reparti Operatori esistenti, al momento della pubblicazione delle presenti linee guida, è opportuno garantire e verificare i parametri significativi di un corretto funzionamento del complesso igienico/impiantistico/strutturale secondo le modalità indicate. Per i Reparti Operatori esistenti l’obiettivo di queste linee guida è di fornire uno strumento finalizzato a:

- garantire e verificare i parametri significativi di un corretto funzionamento del complesso igienico/impiantistico/strutturale;
- adottare, dove necessario, procedure e/o mezzi alternativi e compensativi di dimostrata efficacia;
- attuare tutte le azioni preventive e correttive per il raggiungimento di standard qualitativi adeguati e appropriati. I requisiti riportati nelle presenti linee guida sono da considerarsi come ottimali e raggiungibili.

INDICE
1 - REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI E STRUMENTALI DEL REPARTO OPERATORIO
1.1. CARATTERISTICHE STRUTTURALI E TECNOLOGICHE GENERALI
1.2. CARATTERISTICHE STRUTTURALI SPECIFICHE
1.3 CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE SPECIFICHE
1.3.1. Impianto elettrico
1.3.2. Impianto di erogazione di gas medicali e del vuoto e sistema di evacuazione degli agenti anestetici
1.3.3. Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata (VCCC)
1.3.4. Impianto rete telematica e sistema di controllo accessi
1.3.5. Altri impianti speciali
1.3.6. Impianto idrico-sanitario
1.4. CARATTERISTICHE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEI DISPOSITIVI ELETTROMEDICALI
2. REQUISITI IGIENICO – AMBIENTALI
2.1. AGENTI FISICI
2.1.1. Microclima
2.1.2 Illuminazione
2.1.3 Radiazioni ionizzanti
2.1.4 Radiazioni non ionizzanti
2.2 AGENTI CHIMICI
2.2.1 Agenti anestetici
2.3 AGENTI BIOLOGICI
2.3.1 Prevenzione e protezione da agenti infettivi
3. VERIFICHE DELLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI ED IMPIANTISTICHE PER IL CONTROLLO
DELL’EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE
3.1 CONTAMINAZIONE PARTICELLARE
3.2 CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DELLE SUPERFICI
3.3 CONTAMINAZIONE MICROBIOLOGICA DELL’ARIA
3.3.1 Contaminazione microbiologica dell’aria in condizioni At-Rest
3.3.2 Contaminazione microbiologica dell’aria in condizioni di Operational
3.4 INQUINAMENTO DA AGENTI ANESTETICI
3.5 CARATTERISTICHE MICROCLIMATICHE
3.6 GRADIENTI DI PRESSIONE
3.7 VOLUMI DI ARIA IMMESSA
3.7.1 Flusso turbolento
3.7.2 Flusso unidirezionale
3.8 RICAMBI DI ARIA
3.9 DETERMINAZIONE DEL RECOVERY TIME
3.10 QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA NEL REPARTO OPERATORIO
3.10.1 Acqua standard
3.10.2 Acque tecniche
3.11 DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ILLUMINAMENTO
3.12 DETERMINAZIONE DEL RUMORE
BIBLIOGRAFIA

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Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

ID 19584 | | Visite: 756 | Circolari Sicurezza lavoro

Parere Min  Lavoro prot  21346 07 4 1995

Parere Min. Lavoro prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995

ID 19584 | 09.05.2023 / In allegato

Con riferimento al quesito in oggetto si comunica quanto segue.

1) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate nei luoghi di lavoro, esse sono da considerarsi "attrezzature di lavoro" e quindi ricadenti nel campo di applicazione dei Titoli I e III del Decreto Legislativo 626/94.

In particolare il datore di lavoro, in base all'art. 35 del sopracitato decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adottate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.

In altri termini il datore di lavoro, dopo avere effettuato la valutazione dei rischi nell'attività legata all'uso delle attrezzature in oggetto, metterà a disposizione attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute.

Il giudizio su tale idoneità spetta al datore di lavoro in base al citato art. 35, mentre gli obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori sono sanciti dall'art. 6 del D.Lgs. 626/94.

Al comma 1 tale articolo prevede che i progettisti debbano rispettare in fase di progetto, i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza. Ciò significa fare riferimento, per quanto applicabile, al corpus di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè alle specifiche norme costruttive vigenti per le attrezzature stesse.

Riguardo a queste ultime norme, le problematiche sono da inquadrarsi nell'ambito delle cosiddette "norme di prodotto", ed in particolare nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/3/95, n. 115 (Sicurezza generale dei prodotti). In particolare, l'art. 3 di tale decreto prevede che "il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri", mentre l'art. 4 (presunzione e valutazione di sicurezza) stabilisce i riferimenti per valutare quale sia il "prodotto sicuro".

Tali riferimenti sono, in ordine tassativamente gerarchico, i seguenti:

1) normativa comunitaria, oppure in mancanza di essa
2) normativa nazione vigente, oppure, in mancanza di essa
3) norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, specifiche tecniche comunitarie, oppure, in mancanza di esse
4) norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione.

Qualora le norme di cui ai punti precedenti non dovessero esistere, la norma prevede il riferimento a codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, oppure, in mancanza di essi e soli in ultima istanza, al grado di sicurezza che il fruitore può ragionevolmente attendersi.

Per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti e fornitori, il comma 2 del citato art. 6 vieta la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine ed attrezzature non rispondenti alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli installatori, il comma 3 del citato art. 6 prevede che essi debbano attenersi alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro nonchè alle istruzioni fornite dai fabbricanti per la parte di loro competenza.

2) Relativamente alle scaffalature metalliche utilizzate al di fuori dei luoghi di lavoro, si ritiene sia applicabile il citato D.Lgs. 17/3/95 n. 115, in particolare per quanto attiene agli obblighi del produttore e del distributore (art. 3) e le norme di riferimento da adottare per valutare la sicurezza del prodotto (art. 4).[/box-info]

Collegati

Decreto 17 luglio 2014

ID 7855 | | Visite: 11311 | Prevenzione Incendi

Regola tecnica di prevenzione incendi Aerostazione

Decreto 17 luglio 2014 / Consolidato 04.2023

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m².

(GU n.173 del 28-07-2014)

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

Vedi Nota

Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244

Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
...

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

D.L. 31 dicembre 2014 n. 192

Art. 4

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2016".

Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69

Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)

1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro il 7 ottobre 2016.

Decreto 17 settembre 2014 Proroga termini

Art. 1 
...entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015

Att. 78 del DPR 1° agosto 2011, n. 151

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. 

N.

ATTIVITÀ

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

78

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee.

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 in quanto attività di nuova istituzione

Tale attività viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.

Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, anche procedurali, che di seguito si riportano.

Le ferrovie godono, per le attività che, pur essendo comprese fra quelle soggette a controllo da parte dei VV.F., sono però attinenti all’esercizio ferroviario, di una particolarità rispetto alle altre aziende, che è quella di essere soggette a controllo di prevenzione incendi solo per quanto riguarda l’aspetto esame progetto ma non per quello legato al sopralluogo (art. 33 della legge 26 aprile 1974, ribadito dal chiarimento del 22 giugno 1999).

Tale peculiarità non dovrebbe però più esservi per le attività in argomento di nuova istituzione.

Oltre al decreto sulle metropolitane del Ministero dei Trasporti, DM 11/01/1988, sono stati emanati il DM 17/07/2014, relativo alle aerostazioni, il DM 18/07/2014, relativo agli interporti ed il DM 21/10/2015, del Ministero dell'Interno, relativo alle metropolitane.

Si riportano ancora alcune norme riferite, più che alle misure di prevenzione incendi delle superfici delle aerostazioni accessibili al pubblico, agli aspetti antincendi relativi alle aree di movimentazione dei velivoli, comunque obbligatorie.

Argomenti

Normativa principale

 - Stazioni ferroviarie e metropolitane

 

 

 

 -  Aerostazioni

  - Interporti

 -  DM 11/01/1988: Norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane

 - DM 21/10/2015: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane.

  -  DM 26/10/2007, n. 238: Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

  - DM 17/07/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione  e  l’esercizio  delle  attività  di  aerostazioni   con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2.

  - DM 18/07/2014: Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie  superiore a 20.000 m2, e alle relative attività affidatarie.

  

AEROSTAZIONI  

DATA

NORMA

ARGOMENTO

01/02/2006

DM 01/02/06

Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio

26/10/2007

DM 26/10/07, n° 238

Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.

04/11/2008

CHIARIMENTO 04/11/08, n° 2064 Class.3405/B-B

Chiarimenti al DM 238/07. (Relativamente a: 1): comma 2, art. 6: “la quantità di liquido schiumogeno da prevedersi a bordo del veicolo …”; 2): “Tabella E” allegata al decreto: “fune di sicurezza di diametro 5 cm.”; 3): primo rigo comma 3, art. 8: dizione “...... .non possono essere.....,”. N.d.R.)

30/06/2011

DM 30/06/11

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

23/09/2011

DM 23/09/11

Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare  all’attività di  soccorso  e  lotta  antincendio, negli  aeroporti  di  aviazione generale e nelle aviosuperfici.

17/07/2014

DM 17/07/14

Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la costruzione  e  l’esercizio  delle  attività  di  aerostazioni   con superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m2.

06/08/2014

DM 06/08/14

Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici.

17/09/2014

DM 17/09/14

Differimento del termine di entrata in vigore del  decreto  6  agosto 2014 recante: “Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti  ove  tale  servizio  non  è  assicurato  dal  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti  e  sul  presidio  di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli  aeroporti  di aviazione  generale,  nelle  aviosuperfici  e  nelle   elisuperfici”.

15/06/2015

DM 15/06/15

Decreto 15 giugno 2015 Disposizioni integrative al decreto 6  agosto  2014  in  materia  di «Disposizioni  sul  servizio  di  salvataggio  e  antincendio   negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo  intervento di  soccorso  e  lotta  antincendio  negli  aeroporti  di   aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici».

31/03/2020

CHIARIMENTO 31/03/20, n° 4882

Attività 78 dell’Allegato I al DPR 151- Documentazione da allegare alla SCIA - Risposta quesito

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Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014

ID 14082 | | Visite: 10790 | Documenti Riservati Sicurezza

Accordo CSR n  91 del 5 agosto 2014 Soccorsi manifestazioni

Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 / Soccorsi manifestazioni / Algoritmo di Maurer

ID 14082 | 20.07.2021 / In allegato testo nativo PDF ed elaborato DOCX

Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate (comprensivo degli allegati A1 e A2, parti integranti del documento stesso). 

Valutazione del rischio sanitario: Algoritmo di Maurer

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione de/la pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Documento integrato in Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security

Il Documento è integrato nel Documento Piano Safety e Security:

Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security

...

“Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”.

Premessa

L’organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell’area interessata.

La normativa vigente prevede l’obbligo di informare e/o di richiedere l’autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di Vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali.

In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dall’Atto di Intesa Stato Regioni dell’11/4/1996, il Servizio di Emergenza Territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera.

Le Regioni e le PPAA, a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l’organizzazione territoriale dell’emergenza e urgenza sanitaria.
Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un’organizzazione totalmente sinergica con l’ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN):

- gli interventi di soccorso primario,
- il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,
- le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).

Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall’Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge.

Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell’organizzatore stesso, in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a questa regola le manifestazioni di cui al successivo punto 1, lettera b): in tali eventi la predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e urgenza compete ed è a carico del Servizio di Emergenza Territoriale 118, anche attraverso l’integrazione con le Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nonché con il sistema di Protezione Civile regionale.

Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati possano essere garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito definite le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l’attività di pianificazione dell’organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all’evento e/o manifestazione.

1. Classificazione degli eventi e/o manifestazioni

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in: a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche; b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse). Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:

- tipologia dell’evento
- caratteristiche del luogo
- affluenza di pubblico

Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a) l’’identificazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell’evento applicando i punteggi riportati nella

“Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” (allegato A1).

Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all’evento, è facoltà delle Istituzioni deputate all’ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l’eventuale supporto da mettere a disposizione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

Livello di rischio e punteggio

...

Allegato A1

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione

Calcolo del livello di rischio

...

Allegato A2

Tabella: Algoritmo di Maurer

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Algoritmo Maurer

...
segue in allegato 

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Piano Safety   Security Manifestazioni pubbliche

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Malprof 2019-2020 - XI rapporto Inail - Regioni sulle malattie professionali

ID 19671 | | Visite: 1378 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malprof 2019 2020   XI rapporto Inail   Regioni sulle malattie professionali

Malprof 2019-2020 / XI rapporto Inail - Malattie professionali

ID 19761 | 23.05.2023

Il Rapporto Malprof presenta i dati tratti dal Sistema di sorveglianza sulle malattie professionali, la cui rete di monitoraggio ed analisi coinvolge Regioni e Province autonome e si basa sulle segnalazioni di probabile o possibile patologia di origine occupazionale che i medici sono tenuti a trasmettere alle Asl.

Con la sua undicesima edizione, il Rapporto cambia forma e contenuti, pur mantenendo l’obiettivo di definire i nessi di causa tra attività lavorative e patologie.

Il Rapporto 2019-2020 propone infatti una nuova infografica, una rappresentazione più snella delle informazioni ed anche quattro approfondimenti tematici.

______

Parte I DATI NAZIONALI BIENNIO 2019 - 2020

I dati Malprof nel biennio 2019 - 2020

Parte II DATI REGIONALI BIENNIO 2019 - 2020

1. Scheda regionale Basilicata
2. Scheda regionale Calabria
3. Scheda regionale Campania
4. Scheda regionale Emilia Romagna
5. Scheda regionale Friuli Venezia Giulia
6. Scheda regionale Lazio
7. Scheda regionale Liguria
8. Scheda regionale Lombardia
9. Scheda regionale Marche
10. Scheda regionale Provincia autonoma di Bolzano
11. Scheda regionale Provincia autonoma di Trento
12. Scheda regionale Puglia
13. Scheda regionale Sardegna
14. Scheda regionale Sicilia
15. Scheda regionale Toscana
16. Scheda regionale Umbria
17. Scheda regionale Valle d’Aosta

Parte III APPROFONDIMENTI

1. Indicazioni tratte dai piani regionali o nazionali di prevenzione: focus su patologie neoplastiche e muscoloscheletriche nel sistema Malprof
1.1 Introduzione
1.2 Malprof e piani di prevenzione
1.3 Bibliografia

2. Confronto fra le modalità organizzative del sistema Malprof regionale ed analisi delle fonti di segnalazione
2.1 Introduzione 1
2.2 Organizzazione regionale e fonti informative 180
2.3 Conclusioni
2.4 Bibliografia

3. Analisi dei dati Malprof in relazione alle liste per la segnalazione delle malattie di sospetta origine professionale
3.1 Introduzione
3.2 Materiali e metodi
3.3 Risultati
3.4 Conclusioni
3.5 Bibliografia

4. Studio sui casi di Covid-19 in ambiente di lavoro ed altre malattie infettive
4.1 Introduzione
4.2 Segnalazioni di Covid in Malprof e schede sui fattori di rischio
4.3 Conclusioni
4.4 Bibliografia
...

Fonte: INAIL

Tutti i Rapporti Malprof

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Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)

ID 19664 | | Visite: 700 | Documenti Sicurezza Enti

Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields  100 kHz to 300 GHz

Guidelines for Limiting Exposure to Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz)

ID 19664 | 21.05.2023 - ICNIRP 2010 / In allegato

Radiofrequency electromagnetic fields (EMFs) are used to enable a number of modern devices, including mobile telecommunications infrastructure and phones, Wi-Fi, and Bluetooth. As radiofrequency EMFs at sufficiently high power levels can adversely affect health, ICNIRP published Guidelines in 1998 for human exposure to time-varying EMFs up to 300 GHz, which included the radiofrequency EMF spectrum. Since that time, there has been a considerable body of science further addressing the relation between radiofrequency EMFs and adverse health outcomes, as well as significant developments in the technologies that use radiofrequency EMFs.

Accordingly, ICNIRP has updated the radiofrequency EMF part of the 1998 Guidelines.

This document presents these revised Guidelines, which provide protection for humans from exposure to EMFs from 100 kHz to 300 GHz

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP)
...
segue in allegato

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Agenti cancerogeni TUS: Elenchi Sostanze/Processi

ID 8404 | | Visite: 17680 | Documenti Riservati Sicurezza

Agenti cancerogeni TUS Elenchi sostanze e processi

Agenti cancerogeni TUS: Stato Direttive ed Elenchi sostanze e processi / Rev. 5.0 Dicembre 2022

ID 8404 | Rev. 5.0 del 06.12.2022

27 sostanze cancerogene ed 8 processi nel D.Lgs. 81/2008.

Il Documento illustra lo stato di applicazione delle Direttive sugli agenti cancerogeni i cui agenti e Processi previsti sono stati nel TUS D.Lgs. 81/2008.

06.12.2022 - Stato recepimento ultime direttive sugli agenti cancerogeni:

1. Direttiva (UE) 2019/130 (R)
2. Direttiva (UE) 2019/983 (R)
3. Direttiva (UE) 2022/431 (-) 

(R) Recepite con Decreto 11 febbraio 2021
(-) da recepire entro il 05.04.2024 (in vigore dal 05.04.2022)

che introducono nuove sostanze cancerogene e processi inserite rispettivamente nell'Allegato XLIII e XLII di cui al Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Sostanze pericolose del D.Lgs. 81/2008

Con l’attuazione della Direttiva (UE) 2019/130 e della Direttiva (UE) 2019/983 ad opera del Decreto 11 febbraio 2021, sono state recepite nell’ordinamento italiano, le ultime due direttive, mancanti, relative alle modifiche della Direttiva 90/394/CEE (VI Direttiva particolare) del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.

Direttiva (UE) 2022/431 (entrata in vigore il 05.04.2022 / da recepire entro il 05.04.2024)

Direttiva (UE) 2022/431del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU L 88/1 del 16.03.2022)

Entrata in vigore: 05.04.2022

Recepimento: entro il 05.04.2024

VI Direttiva particolare in vigore

La Direttiva 90/394/CEE è stata abrogata dalla Direttiva 2004/37/CE che è attualmente in vigore.

Il Documento illustra i nuovi Elenchi di Sostanze e processi di cui agli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008.

Vedi Stato Direttive sociali lavoro

Sostanze cancerogene e processi nel TUS data news

Sono attualmente 27 le sostanze cancerogene in Allegato XLIII ed 8 i processi in Allegato XLII.

Allegato XLII:
- Produzione di auramina con il metodo Michler
- I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone
- Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico
- Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro
- Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
- Lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Allegato XLIII:
- Polveri di legno duro
- Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo)
- Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37
- Polvere di silice cristallina respirabile
- Benzene
- Cloruro di vinile monomero
- Ossido di etilene
- 1,2 –Epossipropano
- Tricloroetilene
- Acrilammide
- 2-Nitropropano
- o-Toluidina
- 14,4 '- Metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- 1,3-Butadiene
- Etilene dicloruro
- Idrazina
- Bromoetilene
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell'arsenico
- Formaldeide
- 4,4'Metilene-bis (2 cloroanilina)
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel     
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore

La Direttiva di riferimento è la Direttiva 90/394/CEE (VI Direttiva particolare) del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE.

La Direttiva 90/394/CEE ha subito 8 evoluzioni:

Modifiche:

1. Direttiva 97/42/CE (recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66)
2. Direttiva 1999/38/CE (recepita con il D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66)
3. Direttiva 2004/37/CE (recepita con il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) Abrogazione Direttiva 90/394/CEE
4. D
irettiva 2014/27/UE (recepita con il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39) Allineamento Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
5. Direttiva (UE) 2017/2398 (recepita con il D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 44)
6. Direttiva (UE) 2019/130 (recepita con il Decreto 11 febbraio 2021
7. Direttiva (UE) 2019/983 (recepita con il Decreto 11 febbraio 2021)
8.
 Regolamento (UE) 2019/1243 (Adattamento TF)
9. Direttiva (UE) 2022/431 (da recepire entro il 05.04.2024)
...

Nuove sostanze/processi agenti cancerogene nel TUS D.Lgs. 81/2008 a seguito della pubblicazione del Decreto 11 febbraio 2021

Sono 13 le nuove sostanze cancerogene e 2 i processi inseriti, rispettivamente, nell'Allegato XLIII e XLII di cui al Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni del Titolo IX Sostanze pericolose del D.Lgs. 81/2008 in accordo con le Direttive recepite:

-  Direttiva (UE) 2019/130
-
  Direttiva (UE) 2019/983

Direttiva (UE) 2019/130

Sostanze cancerogene introdotte:

- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna 
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Tricloroetilene
- 4,4′-metilendianilina (MDA) 
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro

Elenco di sostanze, miscele e processi:

- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna pr lubrificare e raffreddare le parti mobili all'interno del motore.
- Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Direttiva (UE) 2019/983

Sostanze cancerogene introdotte:

- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell'arsenico
- Formaldeide
- 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)

...

Allegato XLII
...

Allegato XLIII
...
segue in allegato
 
Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev.  Data Oggetto Autore
5.0 Dicembre 2022 Direttiva (UE) 2022/431 Certifico Srl
4.0 Maggio 2021 Direttiva 2014/27/UE
Regolamento (UE) 2019/1243 
Certifico Srl
3.0 Febbraio 2021 Decreto 11 febbraio 2021 Certifico Srl
2.0 Giugno 2020 D.Lgs. 1° Giugno 2020 n. 44 Certifico Srl
1.0 Giugno 2019 Direttiva (UE) 2019/983 Certifico Srl
0.0 Maggio 2019 --- Certifico Srl


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Vademecum Gruppi elettrogeni

ID 4348 | | Visite: 120070 | Documenti Riservati Sicurezza

Vademecum gruppi elettrogeni 2023

Vademecum HSE Gruppi elettrogeni / Update Rev. 1.0 Febbraio 2023

ID 4348 | 07.02.2023 / Vademecum completo allegato

Il Documento illustra la legislazione e la normativa HSE applicabile ai Gruppi elettrogeni, dalla costruzione con la marcatura CE (Direttiva macchine, Direttiva OND, EMC, BT), all'installazione secondo il D.M. 13 Luglio 2011 RTV se l'attività soggetta a Prevenzione Incendi (Gruppo elettrogeno P. >25 Kw), norma di riferimento Safety EN ISO 8528-13:2016 (armonizzata direttiva macchine), emissioni in atmosfera (D.Lgs 152/2006 TUA), UTF (D.Lgs 504/1995 TU Accise)e prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi, particolato inquinante e di omologazione (Regolamento (UE) 2016/1628).

Illustrata parte della norma tecnica di riferimento EN ISO 8528-13:2016 (armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE) in particolare per gli allegati A e B:

A. Lista dei pericoli
B. Applicazione della EN 60204 ai generatori

Update Rev. 1.0 del 07 Febbraio 2023

- Aggiornamento norme tecniche
- Aggiornamento stato normativo D.M. 13 luglio 2011
Regolamento (UE) 2016/1628
- Aggiornamento normativo Dlgs 152/2006
- Qualifica sismica dei gruppi elettrogeni (CEI 45-100)
- Inseriti link normativi
- Miglioramenti grafici

Menzioni di:
CEI 64-8/5
(IEC 60364-5-55) per quanto concerne protezione Gruppi generatori di bassa tensione
CEI 11-20
Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria (abrogata dal 1° Marzo 2022)
CEI EN 88528-11 (Classificazione CEI: 2-35) Gruppi elettrogeni a corrente alternata azionati da motori a combustione interna a pistoni - Parte 11: Gruppi di continuità rotanti - Prestazioni richieste e metodi di prova
IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock
________

Il vademecum risulta essere così strutturato:

Indice

1. Tipologia di gruppi elettrogeni
2. Direttive di Prodotto
3. Prevenzione Incendi D.M. 13 Luglio 2011
3.1 Premessa
3.2 Scopo
3.3 Definizioni
3.4 Disposizioni Comuni
3.5 Disposizioni Complementari
3.6 Installazione gruppi con potenza nominale complessiva superiore a 50 kw e fino a 10000 kw
3.7 Installazione gruppi con potenza nominale complessiva maggiore di 25 Kw e non superiore a 50 Kw
3.8 Installazione gruppi con potenza nominale complessiva fino a 25 kw
4. UNI EN ISO 8528-13:2016
5. CEI EN 60204-1:2018
6. Installazione elettrica
7. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
8. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
9. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
10. Norme
11. Qualifica sismica dei gruppi elettrogeni (CEI 45-100)
12. Gruppi elettrgeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione

Excursus
...

1. Tipologia di gruppi elettrogeni

Il relazione al collegamento con la rete:

- in alternativa, ad installazione fissa con opportuni sistemi di commutazione (di riserva);
- in parallelo, funzionamento in parallelo con la rete;
- in isola, completamente indipendente dalla rete pubblica;
- in funzionamento misto, con funzionamento che può essere sia in parallelo che in isola;

In relazione alla mobilità:

- trasportabili, di potenza non superiore a qualche kVA, di dimensioni contenute, possono essere spostati a mano;
- carrellati, di elevata potenza e dimensioni, sono montati su mezzi mobili, solitamente un carrello, per facilitarne il trasporto;
- fissi, sono collocati in posizione permanente e stabile In relazione al motore endotermico associato possono essere equipaggiati con:
- motori a scoppio, piccoli gruppi (dai 2 ai 6 kW), solitamente trasportabili, alimentati a benzina;
- diesel, per potenze che possono superare i 5000 kW, alimentati a gasolio;
- turbine a gas, si tratta di vere e proprie centrali elettriche, da alcuni MW al centinaio di MW, con alternatori mossi da turbine a gas

In relazione al tipo di generatore:

- alternatore sincrono;
- alternatore asincrono;

Tipo di funzione
I gruppi elettrogeni possono essere utilizzati in particolari situazioni come sorgenti di alimentazione ordinaria, quando non è possibile allacciarsi alla rete pubblica (ad esempio unità mobili, cantieri, allestimenti temporanei per fiere e spettacoli, ecc..), oppure in condizioni di emergenza, quando non è tollerabile il venir meno della fornitura dell'energia elettrica dalla rete principale, per la produzione di energia ausiliaria, di riserva o di sicurezza.

Alimentazione ordinaria
Alimentazione diretta agli impianti senza allaccio alla rete.


Alimentazione per i servizi di sicurezza
Fornisce l'alimentazione di parti dell'impianto per le quali è fondamentale, per la sicurezza delle persone garantire la continuità di funzionamento. Per questo motivo i gruppi elettrogeni utilizzati per servizi di sicurezza devono possedere alcuni requisiti supplementari indicati dalle Norme CEI 64-8:

- per i servizi di sicurezza devono essere scelte sorgenti che mantengano l’alimentazione per un intervallo di tempo adeguato. (CEI 64-8/5 art. 561.1);
- l’alimentazione dei servizi di sicurezza può essere:
- non automatica, quando la sua messa in servizio richiede l’intervento di un operatore;
- automatica, quando la sua messa in servizio non richiede l’intervento di un operatore.
L’alimentazione automatica dei servizi di sicurezza è classificata, in base al tempo entro cui diviene disponibile, come segue:
- Classe 0 (di continuità): assicura la continuità dell’alimentazione;
- Classe 0,15 (ad interruzione brevissima): alimentazione disponibile in un tempo non superiore a 0,15 s;
- Classe 0,5 (ad interruzione breve): alimentazione disponibile in un tempo superiore a 0,15 s, ma non superiore a 0,5 s;
- Classe 15 (ad interruzione media): alimentazione disponibile in un tempo superiore a 0,5 s, ma non superiore a 15 s;
- Classe >15 (ad interruzione lunga): alimentazione disponibile in un tempo superiore a 15 s (CEI 64-8/3 art. 352);

- le sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza devono essere installate in modo tale che non possano essere influenzate negativamente da guasti dell’alimentazione ordinaria. (CEI 64-8/5 art. 562.1);

- una sorgente di alimentazione dei servizi di sicurezza può essere utilizzata per altri scopi solo se:
-- la disponibilità per i servizi di sicurezza non ne è compromessa;
-- un guasto su un circuito destinato a scopi diversa da quelli dei servizi di sicurezza non comporta l’interruzione di qualsiasi circuito di alimentazione dei servizi di sicurezza. (CEI 64-8/5 art. 562.5).

Alimentazione di riserva
Un'alimentazione di riserva deve fornire l'alimentazione agli utilizzatori o parti dell'impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.
I gruppi elettrogeni utilizzati come sorgente di riserva non devono quindi sottostare a particolari prescrizioni normative né per il tipo di intervento né per la continuità di servizio.

2. Direttive di Prodotto

EMC
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

BT
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Macchine
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

La EN ISO 8528-13:2016 è norma di riferimento, di tipo C, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE.

EN ISO 8528-13:2016
Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016) 

OND (Emissione acustica ambientale macchine all'aperto)
Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
...
Articolo 12
Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica

- gruppi elettrogeni (< 400 kW) Definizione: Allegato I n. 45. Misura: Allegato III B 45

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella Allegato I punto45
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3. Prevenzione Incendi D.M. 13 Luglio 2011

Installazione

I gruppi elettrogeni e simili di potenza superiore a 25 kW sono stati ricompresi al punto 49 dell’allegato I del D.P.R. 11 agosto 2011, n. 151.

D.M. 13 luglio 2011
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (G.U. n. 169 del 22 luglio 2011)

Stato normativo

Tale tipologie di impianti è stata regolata per lungo tempo dalla Circolare ministeriale 31/08/78 n° 31, modificata dalla Circolare ministeriale 08/07/03 n° 12.

Con la lettera circolare 28/07/90 n° 13148/4188 sono state poi previste delle misure alternative per le deroghe.

Tali norme sono state sostituite dal DM 22 ottobre 2007 che ha riesaminato le problematiche specifiche, anche alla luce delle direttive europee.

Infine, tale ultimo decreto, è stato sostituito dal DM 13/07/2011, oggi in vigore, che regolamenta anche i gruppi di cogenerazione che sono stati richiamati fra quelli assoggettabili ai controlli di prevenzione incendi nella nuova attività.

Il decreto contempla pure le misure di prevenzione incendi per i gruppi con potenza inferiore a 25 kW, non soggetti a controllo da parte dei VV.F.. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista

Il D.M. 13 Luglio 2011 individua i criteri di sicurezza contro i rischi d'incendio e di esplosione riguardanti le installazioni terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrici di energia elettrica o ad altre macchine operatrici, di seguito denominati gruppi, e di unità di cogenerazione e si applica ad installazioni di nuova realizzazione aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla lettera q) del paragrafo 1.1 del Capo I,  del Titolo I dell'allegato al presente decreto, non superiore a 10.000 kW a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi(*)

(*) Attività di carattere temporaneo:
allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti RX), la stessa non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi. Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate (nota prot. P78/4101 sott. 106/33 del 25/01/1999).


Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a 10.000 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato al D.M. 13 Luglio 2011. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e III dell'allegato. Per le installazioni di gruppi e di unità di cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino a 25 kW si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato.
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3.1 Disposizioni Comuni
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Vademecum gruppi elettrogeni Tabella Disposizioni comuni 3 3
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Caratteristiche del sistema di adduzione e utilizzo del gas:
I sistemi di adduzione ed utilizzo del gas devono essere realizzati a regola d'arte secondo quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Le valvole di sicurezza e/o valvole di sfiato, a corredo delle rampe gas e dei regolatori di pressione, qualora sistemate all'interno del locale di installazione, devono avere un tubo di sfogo con l'estremità posta all'esterno del locale o dell'edificio a non meno di 1,50 m da qualsiasi apertura o presa d'aria.

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella Generatore a combustibile gassoso
Alimentazione

Disposizione comune:
Qualsiasi sia il luogo di installazione il piano di appoggio del gruppo e/o unità di cogenerazione dovrà essere realizzato in modo tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile al fine di limitarne gli spargimenti.

Sistema di alimentazione:
Il gruppo e/o la unità di cogenerazione può essere alimentato direttamente dal serbatoio di deposito o attraverso un serbatoio incorporato o di servizio. Il rifornimento del serbatoio incorporato o di servizio deve avvenire per circolazione forzata.

Nel caso venga utilizzato un serbatoio incorporato o di servizio, deve essere previsto un sistema di contenimento del combustibile contenuto nei suddetti serbatoi.

Serbatoio incorporato:
Ciascun gruppo e/o unità di cogenerazione può avere un serbatoio incorporato anche diviso in più setti o più serbatoi singoli purché la capacità complessiva non superi quella indicata al successivo punto 3.2; i serbatoi devono essere fermamente vincolati all'intelaiatura, protetti contro urti, vibrazioni e calore.

La capacità del serbatoio incorporato non può eccedere i 2.500 dm3 nel caso di combustibile con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C, fatto salvo quanto prescritto ai punti precedenti; nel caso di alimentazione con combustibile liquido avente temperatura di infiammabilità inferiore a 55°C, la capacità del serbatoio non può eccedere i 120 dm3.

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella Generatore a combustibile liquido

Disposizioni Complementari

Sistemi di scarico dei gas combusti

Varie

I gas di combustione devono essere convogliati all'esterno mediante tubazioni in acciaio o altro materiale idoneo allo scopo di sufficiente robustezza e a perfetta tenuta a valle della tubazione del gruppo e/o unità di cogenerazione. Il convogliamento deve avvenire in modo che l'estremità del tubo di scarico sia posto a distanza adeguata da finestre, pareti o aperture praticabili o prese d'aria di ventilazione, in relazione alla potenza nominale installata, comunque non inferiore a 1,5 m per potenze nominali complessive fino a 2500 kW e 3 m per potenze superiori e a quota non inferiore a 3 m sul piano praticabile.

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella GRUPPO UNIT  COGENERAZIONE
...

Installazione

Gli impianti e i dispositivi posti a servizio sia del gruppo e/o dell'unità di cogenerazione che del locale di installazione, devono essere eseguiti a regola d'arte in base alla normativa tecnica vigente. Il pulsante di arresto di emergenza di tutti i gruppi e/o delle unità di cogenerazione installati deve essere duplicato all'esterno, in prossimità dell'installazione, in posizione facilmente raggiungibile ed adeguatamente segnalato.

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella INSTALLAZIONE
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Mezzi di estinzione portatili

Nei pressi del locale di installazione deve essere prevista l'ubicazione, in posizione segnalata e facilmente raggiungibile, di estintori portatili di tipo omologato per fuochi di classe 21-A, 113 B-C.

Il numero di estintori deve essere:

a) uno per installazioni di gruppi e/o di unità di cogenerazione di potenza nominale complessiva fino a 400 kW;

Vademecum gruppi elettrogeni Immagine Mezzi di estinzione
...

Installazione Gruppi Con Potenza Nominale Complessiva Superiore a 50 Kw e Fino a 10000 Kw

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella 1

Disposizioni comuni
I gruppi e/o le unità di cogenerazione, se installati in locali inseriti nella volumetria di un fabbricato (CASO C) devono essere ubicati in locali fuori terra, salvo quanto previsto nei punti successivi
È consentita l'installazione di gruppi e/o di unità di cogenerazione alimentati a combustibile liquido con temperatura di infiammabilità pari o superiore a 55 °C o a gas aventi massa volumica rispetto all'aria non superiore a 0,8 in locali siti al primo piano interrato, il cui piano di calpestio non può comunque essere ubicato a quota inferiore a 5 m al di sotto del piano di riferimento.

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella Disposizioni comuni

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Caso C (In locali inseriti nella volumetria di un fabbricato)

Dimensioni

L'altezza libera interna dal pavimento al soffitto non deve essere inferiore a 2,50 m con un minimo di 2,00 m sotto trave.

Le distanze tra un qualsiasi punto esterno dei gruppi e/o delle unità di cogenerazione e delle relative apparecchiature accessorie e le pareti verticali ed orizzontali del locale, nonché le distanze tra i gruppi e/o le unità installati nello stesso locale, devono permettere l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto prescritto dal fabbricante del gruppo e/o della unità di cogenerazione.

Ai fini antincendio le distanze di cui sopra devono rispettare un minimo di 0,6 m su almeno tre lati.

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella Dimensioni
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La EN ISO 8528-13:2016 è norma di riferimento, di tipo C, armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE:

4. EN ISO 8528-13:2016

EN ISO 8528-13:2016
Motore alternativo a combustione interna che aziona gruppi elettrogeni a corrente alternata - Parte 13: Sicurezza (ISO 8528-13:2016) 

La norma della serie 8528 specifica i requisiti di sicurezza per i motori alternativi a combustione interna che alimentano gruppi elettrogeni fino a 1 000 V, costituiti da motore alternativo a combustione interna, generatore di corrente alternata e dagli equipaggiamenti addizionali richiesti per la sua operatività, ad esempio le apparecchiature di comando e i dispositivi ausiliari.

Si applica ai gruppi elettrogeni per usi marini e terrestri (applicazioni domestiche, ricreazionali e industriali), ad esclusione dei gruppi elettrogeni usati a bordo di navi e unità mobili offshore come su aircraft o per alimentare veicoli stradali e locomotive. 

Estratto
...

ISO 8528 consists of the following parts, under the general title  Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets:

Part 1: Application, ratings and performance
Part 2: Engines
Part 3: Alternating current generators for generating sets
Part 4: Controlgear and switchgear
Part 5: Generating sets
Part 6: Test methods
Part 7: Technical declarations for specification and design
Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping swface method
Part 12: Emergency power supply to safety services
Part 13: Safety

Safety labels


Marking

Generating sets shall be marked legibly and indelibly with the following minimum information:

- the name and  address and trademark of the  manufacturer and  where applicable his authorized representative;
- the designation of the machinery "Generating set" or " Low-power generating set" the designation of series or type 1)
- the serial number;
- the year of construction, that is the  year in which the manufacturing process is completed;
- mass in kilograms;
- the rated power, in  kilowatts, with the prefixes COP, PRP, LTP or ESP  in  accordance with ISO 8528-1:2005, Clause 13;
- the  performance class in accordance with ISO 8528-1:2005
- the rated power factor;

1)  The designation of the series or type is to allow the technical identification  of the  product and this can be achieved a combination of letter  and/or numbers and can be combined whith the technical designation of the machinery

- the  rated voltage, in volts;
- the  rated current, in amperes;
- for low power generating sets:
- - the quality class in accordance with  ISO 8528-8:2016, 7.3.2;
- -
the maximum power, in kilowatts ,with the prefix MAX in accordance with ISO 8528-8:2016, 3.4;
- - the degree of protection provided by the generating set (at least IP23M).

NOTE   
Information related to the maximum side altitude above sea level (m) and the maximum site ambient temperature (C°) are not relevant for the rating plate but can be
made available in a technical documentation.
...
Annex A (Normativo) List of hazards

Table A.1 List of hazards


...

Annex B (Informative) Application of IEC 60204-1:2009 for generating sets

Attenzione

L’allegato B della norma UNI EN ISO 8528-13:2016 specifica e completa i requisiti generali della norma CEI EN 60204-1:2009 applicabili all'equipaggiamento elettrico dei gruppi elettrogeni.

Si rappresenta che la norma norma IEC 60204-1:2009 è sostituita dalla norma CEI EN 60204-1:2018 e la norma UNI EN ISO 8528-13:2016 non è pertanto aggiornata alla nuova edizione.

Nellta tabella B.1 sono riportati in rosso e barrate le modifche di cui alla norma CEI EN 60204-1:2018, VERIFICARE il contenuto tecnico di quanto riportato nei nuovi punti e la corrispondenza con la norma UNI EN ISO 8528-13:2016

B.1  General

In  accordance with IEC 60204-1:2009, Annex  F, this  Annex  specifies  and   completes the   general requirements of IEC 60204-1which are applicable to the electric equipment of the generating sets.

Table B1 shall  indicate the following:

- A: the articles or subclauses of IEC 60204-1applicable to generating sets;
- R: the articles or subclauses of IEC 60204-1for which a replacement is necessary so that these apply to generating sets and are indicated by the clauses or subclauses numbers in this Annex;
- N/A:the articles or subclauses of IEC 60204-1that do not apply;
- whenever an article, clause or subclause is referenced, check in this table if it is ''A:',"R" or "N/X';
- the replacements of these clauses or subclauses are given in the continuation of this Annex.

Table B.1-Table on the application of IEC 60204-1

In rosso le modifche di cui alla norma CEI EN 60204-1:2018

Vademecum gruppi elettrogeni Tabella AllegatoB1
...

B.5  Protection against electric shock

B.5.1  Protection against direct contact

B.5.1.1  General

IEC 60204-1:2009.6.2.1is replaced as follows:

For each circuit or part  of the electrical equipment. the measures of either  6.1 5.1.1 or  6.15.1.2 and where applicable IEC 60204-1:2009 6.2.4 shall be applied.

Exception: where those measures are  not appropriate other measures for protection against direct contact (for example  by using barriers. by placing out  of reach. using obstacles. using construction or installation  techniques that  prevent access) as  defined  in IEC 60364-4-41 shall be applied  (see IEC 60204-1:2009.6.2.5 and 6.2.6).

B.5.2 Protection against indirect contact

B.5.2.1  General

IEC 60204-1:2009, 6.3.1is replaced as follows:

For each circuit or part of the generating set, at least one of the measures as prescribed in 8.5.2.1.1 and 8.5.2.1.2 shall be applied.

- measures to prevent the occurrence of a touch voltage (B.5.2.1.1);
- automatic disconnection of the supply before  the duration  of contact with a touch  voltage can become hazardous (B.5.2.1.1).

B.5.2.1.1  Protection by electrical separation

IEC 60204-1:2009, 6.3.2.3 is replaced as follows:

Electrical separation of an individual circuit is intended to prevent touch voltage through contact with exposed conductive parts that can be energized by a fault in the basic insulation of the live parts of that circuit For this type of protection, the requirement of IEC 60364-4-41:2005, 413 apply.

B.5.2.1.2 Protection by automatic disconnection of supply
...

5. Installazione elettrica

Impianti di produzione di energia

CEI 11-20
Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria

l gruppo elettrogeno, è l'interconnessione di un motore e di un generatore di energia elettrica. Tuttavia il sistema necessario a rendere questo gruppo effettivamente utilizzabile in applicazioni reali è più complesso. La definizione più ampia data dalla norma CEI 11-20, ci permette di considerare il gruppo elettrogeno come un sistema di produzione di energia, ossia un complesso costituito da tre apparati fondamentali:

- Apparato motore (fonte di energia)
- Apparato generatore (macchina elettrica)
- Quadri di comando, controllo e di potenza

Generatori mobili

CEI 64-8/5 - Data pubblicazione 2021-08

Le norma base applicabile ai generatori mobili è la seguente: CEI 64-8/5 (IEC 60364-5-55: 08-2001) riguardante gli "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" con riferimento alla Parte 5: "Scelta ed installazione dei componenti elettrici" e specificamente al Capitolo 55 "Altri componenti elettrici" e alla Sezione 551 "Gruppi generatori di bassa tensione".
...

6. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE. (GU L 252/53 del 16.9.2016)
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7. Autorizzazioni emissioni in atmosfera

D.Lgs 152/06 (parte quinta)
Testo Unico ambiente

Impianti, di qualunque fonte energetica, che presentano emissioni ma esclusi dall’autorizzazione

Come espressamente specificato dal comma 14 dell’art.269 del D.Lgs 15/06 rientrano in questacategoria:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs 152/06, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

8. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica

Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (GU n. 279 del 29 novembre 1995)

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. [T.U. Accise]

Art. 52.

(Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97).

(Oggetto dell'imposizione).

1. L'energia elettrica (codice N. 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:

a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;

b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;

c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;

d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
...

12. Gruppi elettrgeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione

Per i Gruppi elettrgeni P ≤ 25 kW vedasi Documento:



Vedi Documento

Indice
1. Tipologia di gruppi elettrogeni
2. Direttive di Prodotto
3. Prevenzione Incendi D.M. 13 Luglio 2011
3.1 Premessa
3.2 Scopo
3.3 Definizioni
3.4 Disposizioni Comuni
3.5 Disposizioni Complementari
3.6 Installazione gruppi con potenza nominale complessiva superiore a 50 kw e fino a 10000 kw
3.7 Installazione gruppi con potenza nominale complessiva maggiore di 25 Kw e non superiore a 50 Kw
3.8 Installazione gruppi con potenza nominale complessiva fino a 25 kw
4. UNI EN ISO 8528-13:2016
5. CEI EN 60204-1:2018
6. Installazione elettrica
7. Regolamento (UE) 2016/1628 - Regolamento macchine mobili non stradali (NRMM)
8. Autorizzazioni emissioni in atmosfera
9. Autorizzazione UTF a produrre energia elettrica
10. Norme
11. Qualifica sismica dei gruppi elettrogeni (CEI 45-100)
12. Gruppi elettrgeni P ≤ 25 kW: gli obblighi per l'installazione

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Rev. Data Oggetto Autore
1.0 07.02.2023 - Aggiornamento norme tecniche
- Aggiornamento stato normativo D.M. 13 luglio 2011
Regolamento (UE) 2016/1628
- Aggiornamento normativo Dlgs 152/2006
- Qualifica sismica dei gruppi elettrogeni (CEI 45-100)
- Inseriti link normativi
- Miglioramenti grafici
Certifico Srl
0.0 15.07.2017 --- Certifico Srl

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Il Medico Competente e il Medico Autorizzato

ID 11035 | | Visite: 40293 | Documenti Riservati Sicurezza

Il medico competente e il medico autorizzato Rev 2 0 2023

Il Medico Competente e il Medico Autorizzato / Rev. 2.0 2023 (Agg. Dlgs 203/2022)

ID 11035 | Rev. 2.0 del 06.01.2023

A seguito della pubblicazione del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, sono state ridefinite le competenze del medico autorizzato rispetto a quelle del medico compente in relazione alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti.

Difatti, il novello articolo 134 dispone che i medici competenti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che al 27 Agosto 2020 già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione per ulteriori ventiquattro mesi (ovvero fino al 27 agosto 2022).

Update Rev. 2.0 del 06.01.2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023
- Inseriti link normativi www.tussl.it
- Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 13 dicembre 2022
Decreto MLPS n. 6 del 24 marzo 2022

Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione IT direttiva 2013/59/Euratom

Pubblicato nella GU n. 201 del 12.08.2020 - SO n. 29 il Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. 

Entrata in vigore: 27.08.2020

Pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2022  Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 riguardante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Entrata in vigore: 18.01.2023

________

Art. 243 Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche 
1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente: «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Medico Competente

Il Medico Competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nell’art. 38 del  D.Lgs 81/2008.

Il Medico Competente è nominato dal datore di lavoro e le sue funzioni sono:

1. Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione:
- alla valutazione dei rischi,
- all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso.
2. programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
3. collaborare alla attuazione e valorizzare i programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
4. visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.

(Normativa di riferimento D.Lgs 81/2008 artt. 25, 40, 41)

Medico Autorizzato

Il Medico Autorizzato è un medico in possesso del titolo di Medico Competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, a svolgere l’attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

In particolare le attività del Medico Autorizzato sono:

- sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A e B;
- sorveglianza medica delle squadre speciali di intervento;
- sorveglianza medica eccezionale. 

Il datore di lavoro, nell'ambito di attività con l'esposizione a radiazioni ionizzanti, deve assicurare la sorveglianza medica del personale dipendente avvalendosi esclusivamente di tale figura professionale.

Classificazione dei lavoratori

D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 133 D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101 Classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 9, 36; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 82).

1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

a) 1 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;

d) 50 mSv di dose equivalente per le estremità.

2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, non siano suscettibili di superare uno qualsiasi dei limiti fissati per gli individui della popolazione di cui all’articolo 146, comma 7.

3. Sono classificati in Categoria A i lavoratori esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi del paragrafo 5 dell’allegato XXII sono suscettibili di un’esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:

a) 6 mSv di dose efficace;

b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;

c) 150 mSv di dose equivalente per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.

4. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi del comma 3 sono classificati in Categoria B.

5. Agli apprendisti ed agli studenti di cui all’articolo 120, comma 1, lettera a) si applicano le modalità di classificazione stabilite per i lavoratori di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Titolo V del presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non necessità da parte di un esperto di

7. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3, è classificata Zona Controllata.

8. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall’esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di dose fissati per gli individui della popolazione dall’articolo 146 comma 7, ma che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi del comma 7, è classificata Zona Sorvegliata.

9. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, sentito l’ISIN, possono essere stabilite particolari modalità di esposizione, di sorveglianza fisica e di classificazione in zone degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione, nel rispetto dei criteri di cui all’allegato XXII.

10. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1 garantiscono comunque, con la massima efficacia, la tutela sanitaria dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel Titolo XI:

- effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

- istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto;

- consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali, nel caso di cessazione dall’incarico;

- fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

Inoltre per ogni lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario personale in cui sono compresi:

- i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della sorveglianza medica eccezionale;

- la destinazione lavorativa, i rischi ad essa connessi e i successivi mutamenti;

- le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.

I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e radiotossicologici, nonchè ai risultati delle valutazioni di idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.

Figura 1

Procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati

Nell'ambito della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Divisione III della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del MLPS, gestisce le procedure per l'iscrizione all'elenco dei medici autorizzati.

Si tratta di medici ai quali i datori di lavoro affidano la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti, in possesso delle cognizioni e dell'addestramento a ciò necessari, quali definiti dall'allegato XXI del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101.

Tempi e modalità di svolgimento delle procedure d’esame per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei Medici Autorizzati sono sul sito del MLPS.

Ultimo elenco pubblicato MLPS data articolo: Elenco dei medici autorizzati aggiornato al 13 dicembre 2022.

I Medici Autorizzati alla Radioprotezione sono iscritti, dal momento del conseguimento dell'abilitazione, in un elenco nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dal 27 agosto 2020, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati.

Pubblicato il Decreto MLPS n. 6 del 24 marzo 2022 nel quale sono definite le modalità per lo svolgimento degli esami per la sessione dell’anno 2022 a distanza.

D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101

In rosso le modifiche di cui al Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203

Art. 7. Definizioni (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 4; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 3, 4, 7 e 7 -bis ; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 2; decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2)

95) «medico autorizzato»: medico responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;

Art. 134. Sorveglianza sanitaria (direttiva 2013/59/EURATOM, articoli 32, 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 83).

 1. Il datore di lavoro provvede ad assicurare mediante uno o più medici autorizzati la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti e degli apprendisti e studenti in conformità alle norme del presente Titolo. Tale sorveglianza è basata sui principi che disciplinano la medicina del lavoro. La lettera di incarico al medico autorizzato e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato, deve essere conservata dal datore di lavoro ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.

 2. I medici competenti di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che alla data di entrata in vigore della presente disposizione già svolgono l’attività di sorveglianza sanitaria sui lavoratori classificati esposti di categoria B possono continuare a svolgere tale attività anche senza l’abilitazione di cui all’articolo 138 per ulteriori ventiquattro mesi.

 3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti in assenza di giudizio di idoneità favorevole.

 4. Il datore di lavoro assicura ai medici di cui al comma 1 le condizioni e i mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti.

 5. Il datore di lavoro consente ai medici di cui al comma 1 l’accesso a qualunque informazione o documentazione che questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei lavoratori.

 6. Le funzioni di medico autorizzato non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 106.

Art. 135. Visita medica preventiva (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 84).

 1. Il datore di lavoro assicura che i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120, prima di essere destinati ad attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, sono sottoposti a visita medica a cura del medico autorizzato al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica.

 2. Il datore di lavoro informa il medico autorizzato, all’atto della visita, della destinazione lavorativa del soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da quella radiologica, connessi a tale destinazione.

 3. La visita medica preventiva comprende un’anamnesi completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e trattamenti medici, e un esame obiettivo completato dalle indagini specialistiche e di laboratorio, ritenute necessarie dal medico autorizzato, ai fini della valutazione di cui al comma 1. A tal fine egli può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti.

 4. In base alle risultanze della visita medica preventiva il medico autorizzato esprime per il lavoratore uno dei seguenti giudizi:

a) idoneo;
b) idoneo a determinate condizioni;
c) non idoneo.

5. Il medico autorizzato comunica per iscritto al datore di lavoro o suo delegato, anche in modalità telematica, il giudizio di idoneità e i limiti di validità del medesimo.

6. Il medico autorizzato, nell’ambito della visita preventiva nonché in occasione delle visite previste dall’articolo 136, illustra al lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e gli comunica per iscritto anche in modalità telematica i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano.

 7. Ai fini della valutazione dell’idoneità all’esposizione alle radiazioni ionizzanti il medico autorizzato tiene conto delle linee guida riconosciute nell’ambito del Sistema Nazionale di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24.

Art. 136. Visite mediche periodiche e straordinarie (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 45, 46, 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 85).

 1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti e gli apprendisti e studenti di cui all’articolo 120 siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a visita medica periodica almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. La visita medica periodica per i lavoratori classificati esposti di categoria A e per gli apprendisti e studenti a essi equiparati deve essere effettuata di norma ogni sei mesi e comunque almeno una volta ogni dodici mesi a giudizio del medico autorizzato. Le visite mediche periodiche sono integrate dalle indagini specialistiche e di laboratorio ritenute necessarie dal medico autorizzato per esprimere il giudizio di idoneità.

 2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui all’articolo 106, comma 2, e i medici autorizzati possono disporre che dette visite siano ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo esigano.

3. La visita medica straordinaria è eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

 4. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2, il medico autorizzato esprime per i lavoratori uno dei seguenti giudizi:

a) idonei;

b) idonei a determinate condizioni;

c) non idonei;

d) lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria dopo la cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni ionizzanti.

5. Il medico autorizzato comunica per iscritto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro il giudizio di cui al comma 4 e i termini di validità del medesimo.

6. Il datore di lavoro dispone la prosecuzione della sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formula il giudizio di idoneità ai sensi del comma 4 , al fine di un loro eventuale reinserimento in attività con radiazioni.

7. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro provvede a sottoporre il lavoratore a visita medica. In tale occasione il medico autorizzato fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

8. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma 1, nel periodo necessario all’espletamento e alla valutazione delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 4 , in precedenza formulato conserva la sua efficacia.

Art. 137. Allontanamento dal lavoro (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 47; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 86).

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico autorizzato, non idonei.

2. Detti lavoratori non possono proseguire l’attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico autorizzato.

3. Il medico autorizzato richiede al datore di lavoro l’allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e propone il reinserimento di essi quando accerta la cessazione dello stato di non idoneità.

Art. 138.  Elenco dei medici autorizzati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 88)

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tenuto l’elenco dei medici autorizzati cui sono iscritti su domanda, i medici competenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che abbiano i requisiti stabiliti dal successivo comma 2 e che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nell’elenco di cui al comma 1, i contenuti della formazione e dell’aggiornamento professionale dei medici autorizzati, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) indicazione dei titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati;

b) previsione di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master di secondo livello ovvero ad una scuola di specializzazione che comprendano una parte pratica corrispondente a 40 giorni lavorativi al corso di perfezionamento universitario, con verifica dell’apprendimento, in materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;

c) previsione dei contenuti tecnico-scientifici della prova di esame fermo restando che la stessa dovrà contemplare anche la risoluzione di un caso pratico;

d) aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali o dalle associazioni di categoria equivalente a 150 crediti ECM ogni tre anni nell’ambito del programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel settore  salute” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre  2017, assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale non inferiore al 30% dei crediti ECM ivi previsti al comma 3 dell’art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle radiazioni ionizzanti;

e) previsione dell’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco per chi abbia riportata una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, fermo restando che possono essere iscritti a detto elenco coloro che godono dei diritti politici e che non risultano interdetti;

f) indicazione degli obblighi informativi dei soggetti presso i quali il tirocinio è svolto; (Soppressa)

g) indicazione delle modalità di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco e della modalità secondo cui avviene l’iscrizione e delle cause di cancellazione dall’elenco;

h) previsione della composizione della commissione di esame con designazione dei suoi componenti nelle seguenti proporzioni:

1) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) un componente designato dal Ministero della salute;

3) un componente designato dall’Istituto superiore di sanità;

4) un componente designato dall’INAIL;

5) un componente designato dal Ministero dell’Università;

6) due componenti designati dall’ISIN;

fermo il ruolo del presidente in capo ad uno dei componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

i) definizione dei compiti della commissione preposta a deliberare sull’iscrizione nell’elenco, fermo restando che alla stessa spetta di esprimere proposte e pareri in merito alla sospensione e alla cancellazione dagli elenchi;

l) individuazione nella sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Roma del luogo di svolgimento degli esami finalizzati ad ottenere l’iscrizione;

m) annualità della sessione d’esami ed equiparazione a rinuncia della mancata presentazione del candidato all’esame nella data stabilita.

3. Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 si applica la disciplina di cui all’allegato XXI.

Art. 139.  Attribuzioni del medico autorizzato (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 89)

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, fermi comunque restando gli altri compiti previsti nel presente Titolo:

a) effettua l’analisi dei rischi individuali per la salute connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;

b) istituisce e aggiorna i documenti sanitari personali e li consegna all’INAIL con le modalità previste all’articolo 140 del presente decreto;

c) consegna al medico autorizzato subentrante i documenti sanitari personali di cui alla lettera b) , nel caso di cessazione dall’incarico;

d) fornisce consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.

 Art. 140.  Documento sanitario personale (direttiva 2013/59/ EURATOM, articolo 48; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 90).

1. Per ogni lavoratore esposto il medico autorizzato istituisce, aggiorna e conserva un documento sanitario personale in cui sono compresi:

a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite mediche periodiche, straordinarie e in occasione della sorveglianza sanitaria eccezionale;

b) la destinazione lavorativa, i rischi a essa connessi e i successivi mutamenti;

c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di emergenza ovvero soggette ad autorizzazione speciale, utilizzando i dati trasmessi dall’esperto di radioprotezione.

 2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle valutazioni di dose, delle valutazioni delle introduzioni di radionuclidi e degli esami medici e radiotossicologici che li riguardano, e di ricevere, dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del documento sanitario personale è consegnata dal medico autorizzato all’interessato su sua richiesta e, comunque, alla cessazione del rapporto di lavoro.

 3. Il documento sanitario personale è conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di età, e in ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 4. Il medico autorizzato provvede entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell’attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all’articolo 132, comma 1, lettere d) ed e) all’INAIL, che assicura la loro conservazione nel rispetto dei termini e delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta motivata del medico autorizzato e valutate le circostanze dei singoli casi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere proroga ai predetti termini di consegna.

5. Le modalità di tenuta e conservazione della predetta documentazione e i modelli della stessa, anche per i casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, sono stabiliti nell’allegato XXIII.

 Art. 141.  Sorveglianza sanitaria eccezionale (direttiva 2013/59/ EURATOM, articolo 49; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 91).

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che hanno subito una contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di decontaminazione.

 2. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento di uno qualsiasi dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146. Provvede altresì a che i lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza sanitaria eccezionale, comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica. Le successive condizioni di esposizione sono subordinate all’assenso del medico autorizzato.

3. Nel caso in cui, nell’ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida l’allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato, il datore di lavoro ne dà notizia all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio.

Art. 142.  Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 92).

1. Il datore di lavoro comunica, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all’ISIN, all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN, competenti per territorio, gli incidenti verificatisi nelle attività previste dall’articolo 2, nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’articolo 146.

2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi il medico comunica all’Ispettorato territoriale del lavoro e agli organi del SSN competenti per territorio i casi di malattia professionale.

3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione professionale alle radiazioni ionizzanti, trasmettono all’INAIL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa.

 4. L’INAIL inserisce nel registro di cui all’articolo 244, comma 3, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, i casi di neoplasia di cui al comma 3.

[...]

segue in allegato

Elaborato: Certifico S.r.l - IT 
Rev. 2.0 2023
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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 06.01.203

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
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Decreto MLPS n. 6 del 24 marzo 2022

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Circolare DCPREV prot. n. 6367 del 02.05.2023

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Circolare DCPREV prot  n  6367 del 02 05 2023

Circolare DCPREV prot. n. 6367 del 02.05.2023 / Progetto di reingegnerizzazione applicativo web «PRINCE» 

ID 19642 | 17.05.2023

Progetto di reingegnerizzazione dell’applicativo web «PRINCE» (PRevenzione INcendi CEntrale) - Servizi di compilazione e presentazione Online delle istanze e segnalazioni per le attività non soggette alla disciplina del SUAP.

In linea con gli obiettivi fissati dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, che prevedono tra gli altri l’incremento del numero di servizi online, la piena attuazione del principio digital first e la sempre maggiore integrazione dei servizi delle Amministrazioni con le piattaforme abilitanti, quale è la piattaforma PAgoP@, Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la missione 1 - «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», e facendo seguito all’avvio dell’interoperabilità tra l’applicativo Prince per la gestione delle pratiche di prevenzione incendi ed il portale SUAP - «Impresainungiorno», si comunica che a far data dal 8 maggio p.v. sarà avviata una nuova piattaforma informatica con cui gli utenti potranno compilare, pagare e presentare direttamente on-line le istanze e segnalazioni di prevenzione incendi delle attività non soggette alla disciplina SUAP.

Tale nuovo portale, in combinazione con la sezione dedicata alla consultazione della pratica già attiva su https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it/prevenzione-online/login, consentirà all’utenza esterna di poter disbrigare gli adempimenti di prevenzione incendi in modalità telematica.

Parimenti, i Comandi dei vigili del fuoco, che riceveranno quindi su Prince le istanze e segnalazioni direttamente attraverso il nuovo portale, beneficeranno dell’acquisizione automatizzata delle informazioni delle stesse, con ciò limitando le ordinarie e gravose attività di back office necessarie per la corretta registrazione delle istanze, a pieno vantaggio di efficienza e precisione.

Con la finalità di facilitare eventuali interventi correttivi di manutenzione evolutiva che si dovessero rendere necessari, si chiede ai referenti regionali, già nominati, di raccogliere eventuali problematiche e/o difficoltà riscontrate dai Comandi nelle applicazioni della nuova piattaforma informatica e di farle pervenire tempestivamente all’ufficio Prevenzione Incendi e Rischi Industriali.

Si rappresenta, inoltre, che, almeno per una congrua fase iniziale del progetto, resteranno attive le altre ordinarie modalità di ricezione delle istanze e segnalazioni previste dal vigente Regolamento di prevenzione incendi.

A completamento della presente comunicazione, si trasmette l’allegato tecnico contenente le istruzioni e le informazioni per il corretto utilizzo del portale in argomento, che sarà comunque reso disponibile nell’apposita sezione del portale stesso.

Si coglie, infine, l’occasione per comunicare che, nei giorni scorsi, è stato trasmesso agli amministratori locali il nuovo manuale applicativo di Prince aggiornato con le ultime implementazioni apportate al programma stesso, utilizzabili dal ruolo Operatore di Comando, riferite alla gestione delle nuove richieste da associare a procedimenti «anomali» (cioè che risultano informaticamente non conclusi o inevasi) ed alla possibilità di bonificare il riferimento anomalo.

Allegato

L’applicazione Web di Prevenzione Online rivolta ai Cittadini e ai Professionisti antincendio è stata ampliata con il modulo di presentazione online dei modelli Pin.

Tale modulo è in grado di agevolare la compilazione e l’inoltro dei modelli PIN attraverso una procedura guidata con suggerimenti e informazioni di dettaglio e dati precompilati dal database di Prince.

I PIN previsti, per i quali è possibile inviare online le istanze di prevenzione sono di seguito riepilogati:

PIN 1 Valutazione Progetto
PIN 2 SCIA
PIN 3 Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio
PIN 4 Deroga 
PIN 5 NOF 
PIN 6 Verifica in Corso D’Opera 
SCIA GPL 
Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio GPL
PIN 7 Voltura (file Pin 7-2018 Voltura.pdf)

La procedura guidata prevede una serie di controlli che vengono messi in campo grazie all’interoperabilità con il modulo PRINCE in uso presso il Dipartimento.

Il cittadino/professionista, riconosciuto tramite SPID, verrà guidato nella compilazione ON LINE dei vari campi, quali ad esempio:

ANAGRAFICHE PERSONALI CITTADINO E PROFESSIONISTA;
DATI PRATICHE ESISTENTI;
ATTIVITA ED IMPORTI RELATIVI;
TIPI DI APPROCCIO TECNICO
PROGETTI CORRELABILI;
ATTIVITA ESISTENTI
DOCUMENTI OBBLIGATORI RELATIVI AL MODELLO PIN;

Generazione automatica dei modelli Pin e Asseverazione:

L’applicazione prevede la compilazione ON LINE dei modelli PIN da parte dell’utente/professionista, riconosciuti tramite SPID, ognuno per le parti di sua competenza, secondo le seguenti modalità:

L’utente accede tramite SPID, compila on line il modello PIN, carica tutti gli allegati necessari, genera il modello PIN che ha compilato, approva il modello PIN, paga ON LINE gli oneri di prevenzione incendi, trasmette al Comando il modello PIN completo di allegati.

L’utente accede tramite SPID, compila on line parte del modello PIN, abilita il professionista che accede alla piattaforma, completa la compilazione del modello e carica tutti gli allegati necessari. L’utente accede di nuovo alla piattaforma, genera il modello PIN, approva il modello PIN, paga ON LINE gli oneri di prevenzione incendi, trasmette al Comando il modello PIN completo di allegati.

SCIA, SCIA GPL: L’utente accede tramite SPID, compila on line parte del modello PIN, abilita il professionista che accede alla piattaforma, completa la compilazione del modello, compila ON LINE l’Asseverazione /attestazione, carica tutti gli allegati necessari. L’utente accede di nuovo alla piattaforma, genera il modello PIN, approva il modello PIN, paga ON LINE gli oneri di prevenzione incendi, trasmette al Comando il modello PIN completo di allegati.

Per tutti i modelli PIN il professionista può agire autonomamente se è in possesso di procura, a firma del titolare.

Pagamenti

L’applicazione web permette di accedere ad una procedura guidata per il pagamento online dei procedimenti, tramite il supporto di piattaforma integrate con Pago PA, per i corrispettivi dovuti all’amministrazione. Tale procedura è integrata anche con il pagamento del bollo alla Pubblica amministrazione per le istanze di prevenzione che lo prevedono. La piattaforma PagoPA permette, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, di effettuare in modo semplice e sicuro una transazione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Il sistema verifica l’avvenuto pagamento e permette la trasmissione del modello PIN al Comando solo ad esito positivo di avvenuto pagamento.

Comando VV.F.

Il modello PIN trasmesso dall’Utente/Professionista viene acquisito automaticamente dall’Applicazione PRINCE.

L’operatore trova la richiesta nel box «Pratiche in ingresso da PIN ON LINE», acquisisce la richiesta e la valida, per la successiva assegnazione. (Non deve digitare dati perché i dati sono stati già inseriti dall’utente/professionista).

L’operatore, in fase di validazione ha facoltà di sospendere la richiesta.

Istanze sospese in acquisizione.

Per le istanze veicolate tramite piattaforma l’utente/professionista, a seguito di una sospensione da parte dell’operatore di Comando in fase di acquisizione, avrà la possibilità di modificare e ripresentare l’istanza tramite piattaforma online del procedimento di prevenzione.

Integrazioni volontarie e risposte a procedimenti aperti

L’applicazione web include la possibilità di produrre integrazioni volontarie tramite il portale e/o di rispondere ad eventuali richieste di integrazioni formulate dal Comando, per istanze di prevenzione già avviate.

Trattasi di un flusso informativo diretto tra cittadino e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Procura alla presentazione

L’applicazione Web permette al professionista, in possesso di opportuna procura, di presentare per conto del titolare pratiche di prevenzione incendi garantendo l’accesso alle informazioni necessarie al supporto e alla corretta presentazione della richiesta.

Insieme alle nuove funzionalità previste dal modulo Online sono state messe in esercizio le seguenti:

Messaggistica automatica:

Completezza Formale Istanza.
(messaggio trasmesso al momento in cui l’operatore preme il pulsante richiesta completa)

Testo: la sua richiesta (tipologia …), presentata presso il comando di ………., prot. n° ……. Del …….., è formalmente completa ed è stata acquisita correttamente dal sistema di prevenzione incendi. Accedendo al sito dei vigili del fuoco tramite il link Prevenzione OnLine – Accesso (vigilfuoco.it). È possibile verificare online lo stato della istanza.

Accedendo al sito dei vigili del fuoco tramite il link Prevenzione OnLine – Accesso (vigilfuoco.it) È possibile verificare online lo stato della istanza.

Comunicazione Assegnazione ai sensi della Legge 07/08/90 n° 241.
(messaggio trasmesso al momento in cui il Responsabile dell’ufficio assegna una richiesta di Valutazione Progetto)

testo: la sua richiesta (tipologia ….), presentata presso il comando di ………., prot. n° ……. Del …….., è stata assegnata a (nome. cognome funzionario) in qualità di responsabile dell’istruttoria tecnica, Il responsabile del procedimento è ………………… Accedendo al sito dei vigili del fuoco tramite il link Prevenzione OnLine – Accesso (vigilfuoco.it). È possibile verificare online lo stato della istanza.

Accedendo al sito dei vigili del fuoco tramite il link Prevenzione OnLine – Accesso (vigilfuoco.it) È possibile verificare online lo stato della istanza.

Completezza Formale Istanza (SCIA/SCIA GPL).
(messaggio trasmesso al momento in cui l’operatore preme il pulsante richiesta completa)

testo: Si rilascia ricevuta dell’avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.

Comando VV.F. …………Pratica n°_______ prot. n° _____del ______

Il Comando effettuerà, con le modalità previste nell’articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammenta che le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Accedendo al sito dei vigili del fuoco tramite il link Prevenzione OnLine – Accesso (vigilfuoco.it) È possibile verificare online lo stato della istanza.

Completezza Formale Istanza (Attestazione di Rinnovo Periodico / Rinnovo GPL)
testo: Ai sensi dell’art. 5 del DPR 151/2011, Si rilascia ricevuta dell’avvenuto deposito dell’attestazione di rinnovo periodico.

Comando VV.F. ………… Pratica n°_______ prot. n° _____del _____

Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antincendio adottate nell’attività, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili.

Accedendo al sito dei vigili del fuoco tramite il link Prevenzione OnLine – Accesso (vigilfuoco.it) È possibile verificare online lo stato della istanza.

Avviso di scadenza, ai fini dell’attestazione di Rinnovo periodico di conformità antincendio
Messaggio:
oggetto: Avviso di scadenza.

testo: Comando VV.F. ………… Pratica n°_______ attività in scadenza _______

Si comunica che entro il data scadenza _______ il titolare dell’attività è tenuto a presentare al Comando dei Vigili del Fuoco una attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n° 151/2011 accendendo sul sito vigili del fuoco al link – https://prevenzioneonline.vigilfuoco.it, dallo stesso sito è possibile verificare lo stato della pratica.

La modulistica è scaricabile dal sito vigili del fuoco alla sezione prevenzione incendi.

Si richiama l’attenzione sui contenuti dell’art. 20 del D.lgs n° 139/2006 che stabilisce le sanzioni penali a carico di chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo.

Refactoring della istanza di Voltura

La necessità che l’utente online possa accedere con maggiore sicurezza al dato di sua competenza ha permesso una semplificazione del flusso previsto attualmente per la voltura. Tramite opportune comunicazioni inviate automaticamente dal sistema l’operatore di comando potrà completare la voltura senza dover passare dall’assegnazione.

Gestione delle scadenze per le attività con modifiche senza aggravio

In caso di modifiche senza aggravio, la scadenza per la presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico rimarrà invariata per l’attività oggetto di modifica;

Nuove informazioni riguardanti i serbatoi GPL

Verranno inserite nuove informazioni riguardanti i serbatoi Gpl inseriti all’interno del Pin 2 gpl-2018 in particolare:

n. di serbatoi, n. matricola, tipologia del serbatoio, capacità del serbatoio, coordinate geografiche.

Tali informazioni saranno anche vincolate ad opportuni controlli rispetto alla capacità massima dei 5 m3.

...

Fonte: VVF

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Radon abitazioni e luoghi di lavoro: tabelle riassuntive

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Radon abitazioni e luoghi di lavoro   tabelle riassuntive 2023

Radon nelle abitazioni e luoghi di lavoro: tabelle riassuntive per Regione / Rev. Maggio 2023

ID 9941 | Rev. 1.0 del 14.05.2023 / Documento completo allegato

In allegato Documento completo e tabelle riassuntive, suddivise per Regione, delle misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro (Fonte ISS).

Nell’Archivio Nazionale Radon (ANR) sono presenti dati relativi a misure di concentrazione di radon in oltre 50mila edifici tra abitazioni, scuole e luoghi di lavoro. Tali misure sono state effettuate nell’ambito di indagini di misura organizzate da enti pubblici regionali e nazionali.

In particolare, nell’ANR sono presenti dati di concentrazione di radon in abitazioni presenti in oltre 3500 comuni italiani, nella metà dei quali sono state effettuate misure in almeno 5 abitazioni.

Negli allegati presenti in questa pagina, per ciascuna regione e provincia autonoma italiana, sono riportate tabelle riassuntive nelle quali, per i comuni con almeno 5 abitazioni misurate, sono presenti le seguenti informazioni:

i) numero di abitazioni in cui è stata misurata la concentrazione di radon;
ii) media aritmetica della concentrazione di radon misurata nelle abitazioni del comune;
iii) minimo e massimo della concentrazione di radon misurata nelle abitazioni del comune.

È possibile scaricare le suddette tabelle per ciascuna regione e provincia autonoma cliccando sugli allegati in basso.

Si ricorda, in ogni caso, che il valore di concentrazione medio comunale (riportato nelle tabelle) non permette di stimare la concentrazione nella propria abitazione.
Per conoscere la concentrazione di radon nella propria abitazione è necessario effettuare una misura con dispositivi adeguati.

Nella Figura 1 che segue, sono riportati i livelli di riferimento per il Radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro, dopo il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101.

Radon abitazioni e luoghi di lavoro   Fig  1

Fig. 1. Normativa e valori livelli di Radon per abitazioni e luoghi di lavoro

Radon nelle abitazioni   Tabelle livelli

A. Abitazioni 300 Bq/m3 (Direttiva 2013/59/UE - D.Lgs. 31 Luglio 2020 n. 101)

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020
________

Art. 2 - Ambito di applicazione

g)  all'esposizione dei  lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione  esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di  esposizione prolungata dovuta agli effetti  di  un'emergenza o di un'attivita' umana del passato;

Art. 12 Livelli di riferimento radon (Direttiva 2013/59/Euratom), articolo 7, articolo 54, comma 1, 74, comma 1; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, allegato I-bis, punto 4 lettera a).

1. I livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attivita' di radon in aria, sono di seguito indicati:

a) 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per le abitazioni esistenti;

b) 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attivita' di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;

c) 300 Bq/m3 in termini di concentrazione  media annua di attivita' di radon in aria per i luoghi di lavoro;

d) il livello di cui all'articolo 17, comma 4, e' fissato in 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore  di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1.

Valori di riferimento

La nuova direttiva europea “direttiva 2013/59/Euratom” (GU L 13/1 del 17.1.2014), recepita con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, indica come livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento in 300 Bq/m3 (media annua) per tutti gli ambienti chiusi, abitazioni e luoghi di lavoro.
...

Radon abitazioni esistenti

Con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 attuazione direttiva 2013/59/Euratom riportano il livello di riferimento per il Radon nelle abitazioni pari a 300 Bq/m3 (media annua).

A.1 Abitazioni 200 Bq/m3 (D.Lgs. 31 Luglio 2020 n. 101) dal 01.01.2025

Radon nuove abitazioni dal 01.01.2025

Per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 è previsto è previsto un valore di riferimento di 200 Bq/m3. 

Radon abitazioni e luoghi di lavoro Fig  2

Fig. 2 - Valore limite radon abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024

NB.

Precedentemente il D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230abrogato dalDecreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, non prevedeva l’applicazione all'esposizione al radon nelle abitazioni.
________

D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230 (Abrogato)
...
Art. 1 Campo di applicazione

1-bis. Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazioni, ossia non si applica ne' ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, ne' alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, ne' all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata. Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione, fuori dei casi in cui dette operazioni siano svolte nell'ambito di interventi per il recupero di suoli contaminati con materie radioattive.
...

Per molti anni si è fatto riferimento alla Raccomandazione Euratom 143/90 “Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al Radon in ambienti chiusi” della Commissione Europea, dove sono consigliati dei livelli soglia per le abitazioni esistenti (400 Bq/m3) e per quelle di nuova costruzione (200 Bq/m3). I livelli vanno intesi come valori medi annui di concentrazione di radon.

A seguito dei risultati dei numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e della conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all’esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l’Oms ha pubblicato il rapporto “WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective”, nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/m3 o comunque non superiore a 300 Bq/m3.

L'EPA (Agenzia Americana per l'Ambiente) definisce in 150 Bq/mc3 il limite oltre il quale e' consigliabile prevedere tecniche di riduzione del Radon (EPA - Indoor Radon Abatement Act 1988)

Le attuali linee guida del Governo Canadese per il Radon adottate nel 2008, riportano una valore limite di 200 Bq/m3, tale valore è stato ridotto notevolmente rispetto il precedente che era di 800 Bq /m3.

La nuova direttiva europea “direttiva 2013/59/Euratom” (GU L 13/1 del 17.1.2014), recepita appunto con il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101, indica come livello di riferimento, oltre il quale si suggerisce di intraprendere azioni di risanamento in 300 Bq/m3 (media annua) per tutti gli ambienti chiusi, locali di lavoro e le abitazioni.

Piano nazionale d'azione per il radon / Vedi

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (Direttiva 2013/59/Euratom), articolo 103 e allegato XVIII)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito  l'ISIN e l'Istituto  superiore  di  sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine  dovuti  all'esposizione al radon.

2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e   individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:

c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure  per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di  nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo  3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
...

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Sezione III
Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni

Art. 19 Radon nelle abitazioni - Interventi nelle aree prioritarie (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 74 e 103)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, al fine di tutelare la popolazione dai rischi conseguenti all'esposizione al radon nelle abitazioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, per incentivare i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo, aventi locali situati al pianterreno o a un livello semi sotterraneo o sotterraneo, a effettuare la misura della concentrazione di radon nell'ambiente chiuso attraverso i servizi di cui all'articolo 155, comma 3, o intraprendono specifici programmi di misurazione.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono altresi' nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, a intraprendere specifici programmi di misurazione della concentrazione di radon nell'ambiente chiuso per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, provvedendo conseguentemente all'adozione di misure correttive. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento adottate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all'articolo 13.

3. Nel caso in cui le misurazioni all'interno di abitazioni esistenti presentino una concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell'articolo 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l'adozione di misure correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto nel Piano di cui all'articolo 10 ovvero secondo quanto previsto all'articolo 15, comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISIN le misure di risanamento rilevate ai fini della registrazione delle stesse nella sezione della banca dati di cui all'articolo 13.

4. Le misurazioni di cui al comma 1, sono effettuate dai servizi di dosimetria di cui all'articolo 155, i quali rilasciano al proprietario o al detentore dell'immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alle Regioni e Provincie autonome e alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattivita' ambientale, di cui all'articolo 152.

B. Luoghi di lavoro: 300 Bq/m3 (Direttiva 2013/59/UE - D.Lgs. 31 Luglio 2020 n. 101)

La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti precedentemente disciplinata dal D.Lgs. 17 Marzo 1995, n. 230 (Art. 180 c. 3 D. Lgs. 81/2008) come modificato dal Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 è ora disciplinata dal Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101.

La nuova Direttiva 2013/59/Euratom all'Art. 54 Radon nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101Art. 12 c.1 lett. c)), riporta che il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq/m3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.

D. Lgs. 81/2008
...
Titolo VIII AGENTI FISICI
Capo I Disposizioni generali
...
Art. 180 Definizioni e campo di applicazione
...
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia. 
...

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101

Sezione II
Esposizione al radon nei luoghi di lavoro

Art. 16 Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a:

a) luoghi di lavoro sotterranei;
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11;
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10;
d) stabilimenti termali.

Art. 17 Obblighi dell'esercente (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 9, 31 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articoli 10 ter e 10-quinquies).

1. Nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 16 l'esercente e' tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti:

a) dall'inizio dell'attivita' nell'ipotesi di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a) e d);
b) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'elenco di cui all'articolo 11, comma 2, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
c) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del Piano di cui all'articolo 10 o delle sue successive modifiche, nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c);
d) dall'inizio delle attivita' se questo e' successivo al momento indicato nelle lettere b) e c).

1-bis. Fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra l'esercente e' tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi dall'individuazione (fino entrata in vigore del Piano nazionale d’azione per il radon / ndr) di cui all'articolo 11 comma 3 da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria non superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) l'esercente elabora e conserva per un periodo di otto anni un documento contenente l'esito delle misurazioni nel quale e' riportata la valutazione delle misure correttive attuabili. Tale documento costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'esercente ripete le misurazioni di cui al comma 1 ogni otto anni e ogniqualvolta siano realizzati gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che comportano lavori strutturali a livello dell'attacco a terra nonche' gli interventi volti a migliorare l'isolamento termico.

3. Qualora la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente e' tenuto a porre in essere misure correttive intese a ridurre le concentrazioni al livello piu' basso ragionevolmente ottenibile, avvalendosi dell'esperto di cui all'articolo 15, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. Dette misure sono completate entro due anni dal rilascio della relazione tecnica di cui al comma 6 e sono verificate, sotto il profilo dell'efficacia, mediante nuova misurazione. L'esercente deve garantire il mantenimento nel tempo dell'efficacia delle misure correttive. A tal fine ripete le misurazioni con cadenza quadriennale.

4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure correttive, la concentrazione media annua di radon resti superiore al livello di riferimento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'esercente effettua la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano inferiori ai valori indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente tiene sotto controllo le dosi efficaci o le esposizioni dei lavoratori fintanto che ulteriori misure correttive non riducano la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria al di sotto del predetto livello di riferimento, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'esercente conserva i risultati delle valutazioni per un periodo non inferiore a dieci anni. Nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori indicati all'articolo 12, comma 1, lettera d), l'esercente adotta i provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell'articolo 109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell'articolo 130, commi 3, 4, 5 e 6. 

5. Le valutazioni di dose efficace o di esposizione di cui al precedente comma sono effettuate con le modalita' indicate nell'allegato II o nell'allegato XXIV, ove applicabile. Nel caso in cui il lavoratore sia esposto anche ad altre sorgenti di radiazioni ionizzanti le dosi efficaci dovute ai diversi tipi di sorgenti sono registrate in modo distinto, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 112, 123 e 146. Il limite di dose efficace annua di cui all'articolo 146 si applica alla somma delle dosi efficaci dovute all'esposizione al radon e a quelle dovute ad altre sorgenti.

6. L'esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attivita' di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all'articolo 155, secondo le modalita' indicate nell'allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Nelle more dei riconoscimenti dei servizi per le misure radon sono organismi idoneamente attrezzati quelli che soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato II.

Direttiva 2013/59/Euratom

Articolo 54 Radon nei luoghi di lavoro

1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon nei luoghi di lavoro. Il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività aerea non deve essere superiore a 300 Bq/m3, a meno che un livello superiore non sia giustificato dalle circostanze esistenti a livello nazionale.
2. Gli Stati membri dispongono che le misurazioni del radon siano effettuate:
a) in luoghi di lavoro all'interno delle zone individuate conformemente all'articolo 103, paragrafo 3, situati al pianterreno o a livello interrato, tenendo conto dei parametri contenuti nel piano d'azione nazionale di cui al punto 2 dell'allegato XVIII, nonché
b) in specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel piano d'azione nazionale tenendo conto del punto 3 dell'allegato XVIII.
3. Nelle zone all'interno dei luoghi di lavoro in cui la concentrazione di radon (come media annua) continua a superare il livello di riferimento nazionale nonostante le azioni intraprese conformemente al principio di ottimizzazione di cui al capo III, gli Stati membri dispongono che tale situazione sia notificata conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, e si applica l'articolo 35, paragrafo 2.
...

...
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1.0 14.05.2023 Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101
Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032
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Rischio alcol e stupefacenti: DVR e Procedura controllo

ID 3377 | | Visite: 63202 | Documenti Riservati Sicurezza

Rischio alcol e sostanze stupefacenti: DVR e Procedura controllo su nuove linee di Indirizzo CSR

ID 337 | 05.04.2017 / Modello allegato

Modello di Valutazione dei Rischi assunzione alcolici e sostanze stupefacenti in accordo con le nuove linee di Indirizzo CSR in approvazione (Vedi il testo definitivo).

Le nuove di linee di indirizzo, molto attese, (testo definitivo disponibile, provvedimento previsto dall'Art. 41 c. 4-bis del D.Lgs. 81/2008, non ancora adottato), armonizzano la valutazione e le procedure per il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative (articoli 172841 D.Lgs. 81/08).

Le linee di indirizzo sono elaborate ai sensi dell'Art. 41 c. 4-bis (l'attuazione dell'art.41, c. 4-bis del D.Lgs. 81/2008 indicato nel TUS con data 31 dicembre 2009) hanno l'obiettivo di predisporre un protocollo nazionale per l'accertamento di condizioni di tossico-dipendenza e alcol-dipendenza, quindi uniforme sul territorio nazionale.

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 41 Sorveglianza sanitaria
...
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

Infatti la mancata predisposizione delle linee di indirizzo nazionali, previste come detto al 31 Dicembre 2009, ha indotto le Regioni a dotarsi di protocolli regionali differenti, con conseguenti valutazioni e comportamenti differenziati degli organi di vigilanza nelle varie regioni.

Inoltre le linee di indirizzo intendono armonizzare l'attuale condizione di individuazione di mansioni diverse per l'alcol e per le sostanze stupefacenti e psicotrope, previste rispettivamente nell'intesa del 16 marzo 2006 e nell'intesa del 30 ottobre 2007, con l'individuazione di una unica tabella delle le mansioni a rischio per le quali sia prevista la sorveglianza sanitaria a tutela del lavoratore e dei terzi.
_______

Il Documento di valutazione del rischio assunzione alcolici e sostanze stupefacenti proposto, è elaborato sulla base del testo definitivo delle linee Intesa della Conferenza Stato-Regioni “Indirizzo per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol e dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza” in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex art. 5 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, inviato dal Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016, in attesa del formale assenso tecnico da parte del Coordinamento della Commissione salute per la sottoposizione definitiva alla CSR.

Il presente documento, costituisce parte integrante del documento di Valutazione dei rischi.

Infatti, ai fini di ottemperare al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro deve effettuare un’analisi completa e puntuale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (articoli 17, 28 e 41), valutando, il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative, che comportano nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi, attività individuate nell’allegato di A delle linee di indirizzo.

Allegato A elenco:

Punto 1: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori:

a) Impiego di gas tossici;
b) Fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;

Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi;

Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.

Punto 4: Attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi.

Punto 5: Attività di trasporto:

a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario:

- Personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
- Personale navigante delle acque interne e delle acque marine, con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
- Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilabili, filovie, autolinee e impianti funicolari;
- Conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

c) personale marittimo di l categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi;
d) controllori di volo;
e) personale aeronautico di volo;
f) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
g) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del Dlgs 81/08;

Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi.

Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri.

Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili.

Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere.

Il Datore di lavoro, insieme al RSPP e al medico competente, una volta stabilita l’applicabilità del rischio correlato alcol-stupefacenti, adotta le seguenti misure di prevenzione:

- Divieti di assunzione;

- Informazione sul rischio alcol-stupefacenti;

- Controllo/accertamento per la verifica del rispetto del divieto di assunzione e per l’idoneità alla mansione dell’attività a rischio.
_______

Il DVR assunzione alcolici e sostanze stupefacenti risulta essere così articolato:

1. Nota introduttiva
1.1 Riferimenti legislativi
2. Dati generali dell’azienda
2.1 Descrizione dell’attività e dei luoghi di lavoro
3. Elenco delle attività /mansioni rischio infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti (Allegato A)
4. Valutazione rischio correlato assunzione alcolici e sostanze stupefacenti
4.1 Individuazione dell'attività rischio correlato
4.2 Individuazione delle mansioni rischio correlato
4.3 Valutazione rischio correlato applicazione
4.4 Divieto di assunzione alcol-stupefacenti
4.5 Procedure aziendali e controlli
4.6 Procedure di controllo per la verifica del rispetto del divieto di assunzione
4.7 Sorveglianza sanitaria per verificare l'assenza di assunzione e dipendenza
5. Conclusioni

Elaborato Certifico Srl - IT 2017
_______

D.Lgs 81/2008
...
Art. 41 Sorveglianza sanitaria
...

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis.
Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza...

Legge 30 marzo 2001 n.125

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati
...
Art. 15. (Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

...

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Nuove linee di Indirizzo CSR
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Dispositivi di Protezione Collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note

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Dispositivi di protezione collettiva   Priorit  DPC rispetto DPI   Note

Dispositivi di protezione collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note 07.2021

ID 14138 | 26.07.2021

Documento relativo ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e DPI e loro gerarchia d'adozione, estratti D.Lgs 81/2008, Interpello 6/2019, Sentenza CC, Altro.

I Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)

I DPC sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo lavoratore.

Nel D.Lgs 81/2008 è previsto un approccio secondo il quale l’adozione dei DPC è da considerarsi prioritaria rispetto ai DPI. Il datore di lavoro, pertanto, nello svolgere la valutazione dei rischi, deve proporre l’utilizzo di un determinato DPI solamente nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, o sufficientemente ridotti, attraverso metodi di protezione collettiva.

La differenza tra DPI e DPC è che i primi sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza, come ad esempio caschi, guanti, occhiali, mentre i secondi offrono allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi, e inoltre le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto superiori rispetto a quelle garantite dall'uso dei dispositivi di protezione individuale.

D.Lgs. 81/2008 (Art. d’interesse - testo esteso a seguire)

L'Art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".

L’Art. 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008riporta che i "DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".

L'Art. 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;

L'Art. 148, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 afferma che il datore di lavoro "ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare.

L'Art. 15, quindi, sancisce il principio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (ripreso come detto dagli Art. 75, Art. 111 e Art. 148).

In scala gerarchica, quindi, l’adozione dei DPI è quindi subordinata (Art. 75, salvo quanto previsto dall’Art. 148):

1. Alla preventiva valutazione dei rischi (da misure tecniche di prevenzione)
2. All’adozione di misure di protezione collettiva,
3. All'adozione di misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Fig  1   Ordine gerarchico adozione DPC e DPI

Fig. 1 - Ordine gerarchico adozione DPC e DPI (Art. 75 e Art. 148)

(*) Art. 148- Lavori speciali (Valutazione sull’adozione di DPI in sostituzione di DPC / seguire strada SI)

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Norme

Mentre per i DPI, sono previste norme legislative dedicate generali quali:

Regolamento (UE) 2016/425 (Fabbricazione);
D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo II (Lavoro).

Per i DPC non sono previste norme legislative generali, ma solo dedicate e specifiche.

Da individuare sempre, sia DPI/DPC, eventuali norme tecniche per la fabbricazione, istallazione uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione collettiva - Esempi

A seguire un breve elenco di DPC:

- reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);
- dispositivi per l'estrazione di fumi o vapori;
- rilevatori di incendio;
- sistemi di sterilizzazione;
- sistemi di monitoraggio;
- lavaocchi di emergenza;
- ponteggi (presenti in tutti i lavori di edilizia);
- gruppi di continuità;
- corrimano;
- cappe chimiche;
- cappe di sicurezza microbiologica;
- parapetti provvisori;
- parapetti fissi;
- sistemi di ricambio dell'aria;
- depuratori d'aria.
- sistemi di schermatura radiazioni

Gli Art. del D.Lgs. 81/2008
...

Art. 15 - Misure generali di tutela
.
..
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
...
Art. 75 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
...
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
...

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
...
Art. 148 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Interpello 6/2019

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui all’articolo 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”.

Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’articolo 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?". Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’articolo 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale";
- l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obbligo di uso", stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro";
- l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
- l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;

sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ”contrasto” tra l’articolo 148 e l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette. La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.

Vedi Interpello

Sentenza CC n. 18137 del 31 agosto 2020

"....il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle “in quota” ex art 111, co. 1, lettera a)).

In merito all’obbligatorietà dei DPI, che devono essere impiegati nel caso in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti “da mezzi di protezione collettiva” (art. 75), presuppone che questi ultimi siano non solo prevalenti sulla scala della rilevanza ma anche vincolanti in prima battuta nella realizzazione delle misure di protezione.

L’obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi una doppia conferma nel comma 6 dell’art. 111 che, da un lato, impone l’adozione di “misure di sicurezza equivalenti ed efficaci” nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione delle misure di protezione collettiva e, dall’altro, impone il ripristino dei dispositivi di protezione collettiva una volta terminato il lavoro.
...
alla luce del disposto dell’art. 148 del Testo Unico vi sia la necessità di accertare, prima dell’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili e fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, che tali strutture abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Sulla base di quanto precede, la Cassazione conclude rilevando come ove si debbano svolgere lavori al di sopra di “lucernari, tetti, coperture e simili” sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite dato dal fatto che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia..."

Vedi Sentenza

...
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La Sicurezza in ospedale / INAIL

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La Sicurezza in ospedale   INAIL 2012

La Sicurezza in ospedale / INAIL 2012

ID 593 | Update news 12.05.2023 / Raccolta 10 opuscoli in allegato

Strumenti di valutazione e gestione del rischio

Osservatorio sicurezza professioni sanitarie

Con il Decreto 13 gennaio 2022 è stato istituito Osservatorio nazionale sulla sicurezza negli ospedali.

Decreto 13 gennaio 2022 Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. (GU n.41 del 18.02.2022)

L’ospedale ingloba una molteplicità di rischi e di ambienti, ha una notevole differenziazione nelle persone presenti non solo in termini di lavoratori, ma anche di pazienti, parenti, ditte esterne, religiosi, studenti, ed è costante la necessità di erogare nell’arco dell’intera giornata tutti i servizi al massimo livello di efficienza.

Il monitoraggio dei livelli di sicurezza di una struttura ospedaliera e la valutazione dei rischi

- finalizzata al miglioramento continuo delle condizioni di igiene e di sicurezza dei lavoratori, che hanno effetto direttamente anche sulle condizioni, la qualità e l’affidabilità del servizio erogato - devono essere capillari, approfonditi, dettagliati e realizzati da persone esperte della materia, dell’organizzazione e degli ambienti.

La valutazione dei rischi è un mezzo che il datore di lavoro ha a disposizione per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, ma non è l’obiettivo finale bensì il punto di partenza per poter prevenire, eliminare o quantomeno ridurre i rischi e le eventuali conseguenze in caso di incidente o di infortunio.

I datori di lavoro, i servizi di prevenzione e protezione, i medici competenti, i direttori sanitari e gli uffici tecnici hanno ora a disposizione un prodotto, sia cartaceo che informatico, completo ed aggiornato per una puntuale e capillare individuazione dei pericoli, propedeutica ad un’efficace valutazione dei rischi.

Fascicolo I Introduzione
Introduzione
Dati Statistici
Criteri - “La sicurezza in ospedale: strumenti di valutazione e gestione del rischio”

Fascicolo II Generale
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo III Antincendio
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo IV Apparecchi elettromedicali
Introduzione
Liste di controllo
Rischio elettrico
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo V Luoghi di lavoro
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo VI Rischio biologico
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo VII Rischio chimico
Introduzione
Liste di controllo
Chemioterapici ed antiblastici
Introduzione
Liste di controllo
Indice generale dell’opera

Fascicolo VIII Movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti
Introduzione
Liste di controllo
Radiazioni ionizzanti
Introduzione
Liste di controllo
Rumore
Introduzione
Liste di controllo
Videoterminali
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo IX Rifiuti
Introduzione
Liste di controllo
Trasporti
Introduzione
Liste di controllo

Fascicolo X Sorveglianza sanitaria
Introduzione
Liste di controllo
Informazione e formazione
Introduzione
Liste di controllo

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Piano di sicurezza degli scavi

ID 12616 | | Visite: 31925 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano di sicurezza degli scavi

Piano di sicurezza degli scavi

ID 12616 | 23.02.2021 / In allegato Documento di sintesi, esempio tavola tecnica, modello PSC

Il D.lgs. 81/08 prevede che il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) comprenda almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere (layout di cantiere) e, quando la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Il piano di sicurezza degli scavi ha lo scopo di fornire i criteri di esecuzione e le misure di sicurezza adottate per lo svolgimento delle attività di scavo in cantiere.

In particolare vengono definite le seguenti caratteristiche di uno scavo:

- la tipologia delle fasi di scavo;
- le tecnologie che verranno utilizzate durante lo scavo;
- le modalità per la realizzazione degli accessi agli scavi e dei sistemi di sostegno delle pareti degli scavi;
- le misure di prevenzione e protezione procedurali a cui attenersi durante gli scavi e le eventuali emergenze.

D.lgs. 81/08

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ALLEGATO XI, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

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1. Sicurezza degli scavi e delle fondazioni D.Lgs. 81/08

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI  LAVORI IN QUOTA

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

Articolo 118 - Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dell’Allegato XVIII.

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.


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2. Tipologie di attività che prevedono degli scavi

Le attività di scavo sono parte integrante di moltissimi PSC che riguardano opere di ingegneria civile ed industriale:

- scavi per fondazioni;
- scavi per impianti idraulici, elettrici, altro;
- scavi per costruzioni stradali e ferroviarie.

In particolare gli scavi si possono dividere in due categorie principali: scavi a cielo aperto e scavi sotterranei.

Gli scavi a cielo aperto sono a loro volta divisibili in:

- scavi di splateamento e sbancamento;
- scavi a sezione obbligata.

Mentre quelli sotterranei:

- scavi con andamento orizzontale o inclinato;
- scavi con andamento verticale.

2.1 Caratteristiche dei terreni

Preliminare all’analisi del rischio per la redazione di PSC, tavola degli scavi e procedure c’è sicuramente l’analisi del terreno e degli eventuali problemi di instabilità connessi.

2.1.1 Terreno costituito da rocce

Sono generalmente costituiti ad materiale con elevata resistenza meccanica. Possono essere costituiti da:

- rocce coerenti;
- rocce semicoerenti;
- rocce pseudocoerenti.

2.1.1.1 Rocce coerenti

Gli elementi costituenti possono essere più o meno cementati tra loro ed il materiale, se isolato in campioni, conserva le medesime caratteristiche chimiche, fisiche e geometriche, anche dopo prolungata immersione in acqua.

Gli ammassi rocciosi presentano una notevole resistenza all’abbattimento, buone caratteristiche di tenuta e risposta con stile rigido alle sollecitazioni.

Le caratteristiche meccaniche possono essere inficiate dalla presenza di discontinuità strutturali (giunti di strato, fratture, diaclasi, ecc.).
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2.2 Meccanica dei terreni

La capacità della parete di scavo di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione deve essere valutata in sede progettuale in modo rigoroso; è necessario quindi effettuare tutte le indagini preliminari di natura geologica e geotecnica e le relative elaborazioni, cui si è già accennato nei capitoli precedenti.

Infatti, è possibile dare allo scavo un’inclinazione (definita Inclinazione di sicurezza, scarpa, angolo di scarpa) tale per cui essa risulti stabile nel breve periodo e non vi sia pericolo di crollo.

Detta inclinazione di sicurezza è determinata dalle caratteristiche della parete di scavo; tra quelle di maggiore interesse vanno ricordate:

- le condizioni geologiche (presenza di discontinuità quali, ad esempio, fratture e/o intercalazioni di livelli litologicamente differenti) e idrogeologiche (eventuale presenza e condizioni di circolazione delle acque sotterranee);
- le caratteristiche geometriche (altezza);
- le caratteristiche geomeccaniche della roccia (angolo di attrito interno, coesione);
- le condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di scavo, quali costruzioni, edifici, ecc.).

Le metodiche di valutazione della stabilità di un versante (sia esso naturale o artificiale) tengono conto di questi fattori. In via del tutto preliminare si può comunque evidenziare che:

- la presenza di discontinuità (fratture, diaclasi, giunti, ecc.) agisce a sfavore della stabilità;
- le condizioni di saturazione del terreno diminuiscono il valore della resistenza interna del materiale;
- la presenza di falde idriche sospese nell’ambito del versante, analogamente alla presenza di costruzioni o ingombri di qualsivoglia natura in prossimità del limite della parete di scavo, costituiscono sovraccarichi che agiscono a sfavore della stabilità;
- l’aumentare dell’altezza agisce a sfavore della stabilità;
- all’aumentare dell’angolo di attrito interno del materiale e della sua coesione aumenta l’angolo di scarpa e, conseguentemente, la stabilità del versante. Nel caso limite, di seguito illustrato, di pareti verticali in terreni coesivi entra in gioco quale fattore preponderante nel determinare la stabilità dello scavo, l’altezza dello stesso.

I terreni si dispongono naturalmente sotto l’azione della forza di gravità, secondo un angolo di inclinazione rispetto all’orizzonte che si chiama angolo di declivio naturale (angolo di attrito) e che varia con il tipo di terreno ed con il contenuto d’acqua, come indicato nella tabella seguente:

Tabella 1

Tabella 1 - Angoli di declivio naturale

4.2.2 Tipologia di sistemi metallici di puntellazione per scavi

I sistemi di puntellazione metallici per scavi sono normati secondo quattro tipologie così definite: Sistema di puntellazione per scavi supportato al centro (tipo CS).

Tale sistema (denominato con la sigla “tipo CS” dalla norma tecnica UNI EN 13331-1) è costituito da coppie di pannelli collegati mediante puntelli fissati lungo la loro linea mediana verticale formanti l’unità o modulo (Figura 5) e deve possedere le seguenti caratteristiche:

- il sistema di puntellazione deve essere costituito da almeno due unità;
- i bordi verticali fra le due unità devono risultare sempre collegati;
- il sistema di puntellazione non deve avere più di un modulo superiore;
- il modulo superiore deve disporre di almeno due puntelli sull’armatura del pannello.

Il profilo inferiore a lama ne facilita il posizionamento.

4.2.2.1 Sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (tipo ES)

Tale sistema (denominato con la sigla “tipo ES” dalla norma tecnica UNI EN 13331-1) è costituito da coppie di pannelli collegati mediante puntelli fissati lungo i loro bordi verticali che formano l’unità o modulo.

Tale sistema si distingue inoltre in:

- sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione variabile della lunghezza (SV) (Figura 6);
- sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione incrementale della lunghezza e collegamenti dei puntelli a rotazione limitata (Figura 7).

Figura 5

Legenda

1 Insieme di base
2 Insieme superiore
bc Larghezza interna puntellazione per scavi

Figura 5 - Sistema di puntellazione per scavi supportato al centro (tipo CS)

Figura 6

Legenda

1 Pannello
2 Puntello con regolazione variabile della lunghezza
3 Bordo di taglio
4 Armatura pannello
5 Punto di movimentazione
bc Larghezza interna puntellazione per scavi
hc Distanza del puntello dalla base

Figura 6 - Sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione variabile della lunghezza (SV)

Figura 7

Legenda

1 Pannello
2 Puntello con regolazione incrementale della lunghezza
3 Collegamento a rotazione limitata
4 Armatura pannello integrale

Figura 7 - Sistema di puntellazione per scavi supportato ai bordi (ES) con puntelli con regolazione incrementale della lunghezza

...

Segue in allegato (Documento di sintesi, esempio tavola tecnica, modello PSC)

Fonti
Riduzione del rischio nelle attività di scavo 2016
Guida ISPESL 2008 per l’esecuzione in sicurezza delle attività di scavo
Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto - INAIL 2018
UNI EN 13331-1:2004 “Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 1: Specifiche di prodotto”
UNI EN 13331-2:2004 “Sistemi di puntellazione per scavi - Parte 2: Verifica mediante calcolo o prove”
TUSSL / Link
D.Lgs. 81/08

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Circolare MIT Prot. 50231 del 18.04.2023

ID 19594 | | Visite: 1677 | News Sicurezza

Circolare MIT Prot. 50231 del 18.04.2023

Validita certificato di Visita Biennale rilasciata da Stati Membri ai sensi della regola Al /9 del codice STCW

Con riferimento all'argomento si trasmette, in allegato, la circolare prot. n. 11148 in data 4 aprile 2023 del Ministero della Salute (All. 1) con la quale, a seguito di preliminare condivisione con questo Comando generale, sono state disciplinate le modalità di rinnovo delle visite biennali per ii personale navigante che imbarca su navi di bandiera italiana.

Si coglie l'occasione per precisare, in relazione al Dispaccio prot.n.62227 in data 03.07.2012 (All. 2), che la richiesta di sottoporre a visita medica biennale ii personale navigante in Italia deve essere fatta:

- per la prima immatricolazione: dalla Capitaneria di Porto di iscrizione del Marittimo (di I o II categoria),
- in caso di scadenza/rinnovo: anche dalla Capitaneria di Porto del porto in cui sosta la nave,

così come espressamente indicate sul sito internet del Ministero della Salute, nella Sezione Moduli e Servizi.
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segue in allegato

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Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023

ID 19585 | | Visite: 1085 | News Sicurezza

Nota INL prot  n  716 del 26 aprile 2023

Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023

ID 19585 | 09.05.2023

Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023 - Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali

Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente sotto riportato”.

Al riguardo - acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. - occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).

Sul punto si rileva, peraltro, che - ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 - anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL indicato dall’istante secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.

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Fonte: INL

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Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

ID 19586 | | Visite: 4011 | News Sicurezza

Piano nazionale d azione per il radon 2023 2032

Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032 / Adozione DPCM 11.01.2024

ID 19586 | 21.02.2024

Pubblicato nella GU n.43 del 21.02.2024 - SO n. 10 il DPCM 11 gennaio 2024 Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032.

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09.05.2023

Lo schema di DPM inerente all’adozione del Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032 è all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2023.

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, il Piano nazionale d’azione per il radon deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Esso descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.

Il radon è un gas nobile radioattivo naturale. È invisibile, inodore, incolore e insapore ed è un prodotto intermedio del decadimento di elementi radioattivi che si trovano nel suolo, nell’acqua e nei materiali da costruzione. Poiché è un gas, il radon può facilmente uscire e accumularsi nell’aria, all’aperto si diluisce e si disperde, ma all’interno, in ambienti chiusi, si concentra soprattutto quando la ventilazione degli edifici non è sufficiente. Il maggior contributo alla concentrazione di radon indoor proviene dal suolo, dal quale penetra all’interno degli edifici. Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato classificato, infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.

La concentrazione di attività del radon nell'aria è misurata in Becquerel per metro cubo (Bq/m3), che corrisponde a un decadimento radioattivo al secondo in un metro cubo d'aria. Studi scientifici hanno dimostrato che esiste una correlazione statistica tra la concentrazione di radon in aria e il rischio di tumore ai polmoni e che questo rischio aumenta di circa il 16% per ogni 100 Bq/m3 di incremento di concentrazione media di radon, rispetto al rischio medio statistico di tumore al polmone. Se poi si è sottoposti ad altri fattori cancerogeni, quali ad esempio il fumo di sigaretta, il rischio aggiuntivo aumenta ulteriormente. In Italia la concentrazione media di radon negli edifici è tra i 70 e i 75 Bq/m3 (Indagine nazionale del 1989-1994).

In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla protezione dal radon nelle abitazioni.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioè costruite dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione, si deve cercare di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Il Piano nazionale d’azione per il radon agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attività.

Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor.

L’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le zone, dette “aree prioritarie” in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento. Il Piano fornisce elementi per l’individuazione delle aree uniformando strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattività naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica.

Ricerca, sviluppo, educazione, formazione e informazione sono promossi affinché possa essere garantita la migliore protezione possibile dal radon. Per ridurre la concentrazione media di radon indoor in Italia la popolazione deve essere informata dei rischi dovuti all’esposizione al radon, questo favorirà le misurazioni volontarie e l’implementazione di interventi di risanamento, quando necessari. La protezione dal radon deve essere considerata come una necessaria garanzia di qualità nel caso di nuovi progetti di costruzione, per questo sono stabilite regole sull’edilizia e sui materiali da costruzione per i nuovi edifici e per le abitazioni e i luoghi di lavoro esistenti.

Il Piano prende in considerazione una riduzione diffusa della concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori.

L’allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 contiene gli elementi che il Piano deve prendere in considerazione. Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli sulla prevenzione del fumo, sul risparmio energetico e sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come è dimostrato da numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo può rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinché nell’ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al radon.

La realizzazione del Piano è monitorata dall’Osservatorio nazionale radon, organismo al quale partecipano le amministrazioni competenti in materia, e che verifica e restituisce i risultati delle iniziative assunte in attuazione del Piano stesso. Ha funzione di garante per i cittadini e per gli amministratori e assicura la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione delle azioni del Piano. Attraverso la promozione di esempi virtuosi e di situazioni territoriali di eccellenza cura l’avanzamento progressivo e uniforme delle misure programmate. L’Osservatorio inoltre valuta la possibilità di una revisione dei criteri di individuazione delle aree prioritarie e dei livelli di riferimento, facendo delle proposte alle amministrazioni competenti. Il Piano è aggiornato con una cadenza almeno decennale, fatta salva la possibilità di ridurre la durata sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio.

Nelle previsioni normative di adozione del Piano nazionale d’azione per il radon, il legislatore ha individuato uno strumento concertato e concordato dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell’ISIN e dell’ISS. Il rispetto di questa volontà determinerà il successo del Piano che sarà possibile grazie al contributo di tutte le amministrazioni ed enti tecnici coinvolti, centrali e territoriali, e al corretto e sinergico coinvolgimento della popolazione.

________

 Bozza 14.04.2023 del Piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032

PREMESSA

1 ASPETTI GENERALI
1.1 Il radon
Elemento radon
Meccanismo d’azione
Provenienza del radon
Ingresso del radon negli edifici
Fattori di rischio
1.2 Situazione sanitaria e radon in Italia
Indagine nazionale
Piano nazionale del 2002
Stima dell’impatto sanitario in Italia
Attività svolte dalle Regioni e Province autonome
1.3 Quadro normativo
Disposizioni della comunità europea
Evoluzione normativa nazionale
Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101
Leggi regionali

2 PREPARAZIONE, OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO
2.1 Lavori di preparazione
Lavori propedeutici
Gruppo di lavoro tecnico
2.2 Obiettivi
Finalità generali
Obiettivi specifici
Costi e possibili fonti di finanziamento
2.3 Struttura del Piano
Schema funzionale della struttura
Partecipazione delle Regioni e Province autonome e delle ARPA/APPA
Schema sinottico

3 ASSI E AZIONI DEL PIANO
3.1 Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione
Azione 1.1 Metodologie e strategie per lo svolgimento di campagne di misurazione del radon indoor
Azione 1.2 Indicazioni e criteri per la caratterizzazione del territorio su base geomorfologica
Azione 1.3 Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso del pubblico a maggior rischio
Azione 1.4 Registrazione dei dati sulla concentrazione di radon
Azione 1.5 Protocolli per la misurazione della concentrazione di radon indoor e la stima dell’esposizione integrata
Azione 1.6 Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon
Azione 1.7 Criteri per l’individuazione delle aree prioritarie
3.2 Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor
Azione 2.1. Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento
Azione 2.2 Indicazioni per prevenire e ridurre l'ingresso del radon nel caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni
Azione 2.3. Identificazione di materiali da costruzione con maggiore esalazione di radon
Azione 2.4 Indicazioni riguardanti la formazione e la qualificazione degli esperti in interventi di risanamento radon
Azione 2.5 Indicazione dei dati sugli interventi di risanamento
Azione 2.6. Connessione con programmi di prevenzione del fumo
Azione 2.7 Connessioni con programmi di qualità dell’aria indoor ed efficientamento energetico
3.3 Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione
Azione 3.1. Osservatorio nazionale radon
Azione 3.2. Strategie di comunicazione e promozione di campagne informative
Azione 3.3. Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato
Azione 3.4 Educazione
Azione 3.5. Partecipazione
Azione 3.6 Citizen science: una strategia per la riduzione dell’esposizione al radon nelle abitazioni

4 APPENDICI
4.1 Appendice all’Azione 1.1
Parte 1 - Linee guida per la realizzazione di indagini volte all’individuazione delle aree prioritarie
Parte 2 – Linee guida per l'individuazione, all’interno delle aree prioritarie, delle abitazioni con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento
Questionario
4.2 Appendice all’Azione 1.2
4.3 Appendice all’Azione 1.3
4.4 Appendice alle Azioni 2.1 e 2.2
4.5 Appendice all’Azione 2.4

5 ACRONIMI E RIFERIMENTI
5.1 Acronimi
5.2 Riferimenti bibliografici e sitografici

...

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