Slide background




Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023

ID 19585 | | Visite: 963 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/19585

Nota INL prot  n  716 del 26 aprile 2023

Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023

ID 19585 | 09.05.2023

Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023 - Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali

Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all’art. 52 del CCNL di settore vigente sotto riportato”.

Al riguardo - acquisito il parere della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espressa con nota prot. n. 5102 del 24 aprile u.s. - occorre anzitutto ricordare la specifica previsione di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24”, attinenti alla disciplina del c.d. stop and go, al numero complessivo di contratti a termine e ai diritti di precedenza.

Pertanto, la somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 (“Lavoro a tempo determinato”) e, ovviamente, del Capo IV (“Somministrazione di lavoro”).

Per quanto concerne dunque eventuali deroghe previste in favore delle attività stagionali - e più in particolare per quanto concerne le c.d. deroghe numeriche - le stesse devono trovare la propria fonte nell’ambito della contrattazione collettiva di riferimento, in assenza della quale troverà applicazione l’art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 secondo il quale “salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti (v. anche ML circ. n. 17/2018).

Sul punto si rileva, peraltro, che - ai sensi dell’art. 51 del citato D.Lgs. n. 81/2015 - anche a tali fini rilevano esclusivamente “i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”.

Ne consegue che è proprio il CCNL applicato dall’utilizzato a dover introdurre discipline specifiche in materia di lavoro stagionale in somministrazione. Ciò appare peraltro confermato dall’art. 52 del CCNL indicato dall’istante secondo il quale “Le Parti, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo e con riguardo alla disciplina speciale del rapporto di lavoro a tempo determinato nelle attività stagionali e delle diverse declinazioni delle attività stagionali da parte della contrattazione collettiva, confermano che nella somministrazione di lavoro siano considerate attività stagionali ad ogni effetto di legge e di contratto quelle definite come tali dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali applicati dall’utilizzatore, oltre a quelle individuate dal DPR n. 1525/63 e s.m.i.”.

...

Fonte: INL

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023.pdf)Nota INL prot. n. 716 del 26 aprile 2023
 
IT273 kB143

Tags: Sicurezza lavoro

Ultimi archiviati Sicurezza

Apr 21, 2024 118

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009

Lettera circolare n.5443 del 28 maggio 2009 Controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 139/2006 [box-info]D.Lgs 139/2006 Art. 19 Vigilanza ispettiva (art. 23, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) 1. Il Corpo nazionale esercita, con i poteri di polizia amministrativa e… Leggi tutto
Decreto 6 febbraio 2024 n  49
Apr 16, 2024 131

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49

Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 ID 21696 | 16.04.2024 Decreto 6 febbraio 2024 n. 49 Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai… Leggi tutto
Atti 1  congresso nazionale malattie del lavoro  malattie professionali    1907
Apr 15, 2024 117

Atti 1° congresso nazionale malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907

Atti del 1° congresso nazionale per le malattie del lavoro (malattie professionali) / 1907 ID 21691 | Palermo 19-21 ottobre 1907 - Download (link diretto) Sabato, 19 ottobre 1907, alle ore 10 antim. nell'Aula Magna della R. Università di Palermo, si è inaugurato solennemente il I Congresso… Leggi tutto

Più letti Sicurezza