Piano di Safety e Security manifestazioni pubbliche
Il Prodotto per la redazione del Piano di Safety e Security manifestazioni pubbliche
Ed. 4.0 del 12.10.2022 / File .pdf, .docx
Modelli, linee guida e raccolta di disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo e Modello linee guida organizzazione e gestione pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno).
Possibilità di redigere il Piano (Ed. 4.0) in accordo con UNI EN 13200-8 Installazioni per spettatori - Parte 8 Gestione della sicurezza.
La norma UNI EN 13200-8 specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori. Essa specifica la configurazione e la pianificazione della gestione, il criterio per mantenere questa programmazione prima, durante e dopo ogni evento.
Il Prodotto nato dagli eventi accaduti in Piazza San Carlo a Torino nel 2018.
Modelli, linee guida e raccolta di disposizioni su riunioni, manifestazioni pubbliche, intrattenimento, pubblico spettacolo, ecc. con particolare riferimento a quelle emanate a seguito degli incidenti accaduti in Piazza San Carlo a Torino in occasione della proiezione della finale di Champions League, volte ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in sicurezza per gli aspetti attinenti sia alla “security” sia alla “safety”, anche in relazione al pericolo derivante dalla minaccia terroristica.
Indice Portfolio (in rosso le novità)
00. Info Piano Safety e Security Manifestazioni Pubbliche - Ed. 4.0 2022
01. Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security - Rev. 4.0 2021
02. Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 - Agoritmo Maurer
03. UNI EN 16194 Installazione eventi bagni mobili
04. Linee guida Safety e Security pubbliche manifestazioni
05. UNI EN 13200-1 2019 Progettazione posti a sedere Rev. 00 2022
06. Vademecum palchi (mostre fiere) Rev. 0.0 2021
07. Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo CEI 64-8 752 Rev. 1.0 2022
08. Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Rev. 00 2022
09. Modello Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Rev. 00 2022
10. Norme UNI - ISO Strutture temporanee spettacoli e macchine parchi divertimento Rev. 00 2021
11. Palchi per spettacoli ed eventi similari INAIL
12. Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI Rev. 1.0 2022
13. Circolare VVF n. 11464 del 19.6.2017
14. Circolare del 18-07-2018 MI
15. Schema relazione tecnica sicurezza eventi
16. Conferenza SR 13 9 CR8C C7
17. Circolare VVF n. 9925 del 20.7.2017
18. Manifestazioni pubbliche
19. Circolare MI n. 11001 110 10 del 28.7.2017
20. Circolare Polizia n 555 0001991 2017 1 del 7.6.2017
21. Nota VVF 5918 del 2015.05.19 definizione manifestazione temporanea
22. Circolare Prot. n. 17082 114 del 1° Dicembre 2009
23 UNI EN 13200-X Progettazione Sicurezza eventi pubblici Rev. 1.0 2022
23.1 UNI EN 13200-8 Appendice A
23.2 UNI EN 13200-8 Appendice B
23.3 UNI EN 13200-8 Appendice C
23.4 UNI EN 13200-8 Appendice D
23.5 UNI EN 13200-8 Appendice E
23.6 UNI EN 13200-8 Appendice F
23.7 UNI EN 13200-8 Appendice G
23.8 UNI EN 13200-8 Appendice H
23.9 UNI EN 13200-8 Appendice I
23.10 UNI EN 13200-8 Appendice L
23.11 UNI EN 13200-8 Appendice M
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Estratto Doc
0.1 Manifestazioni pubbliche - Normativa e Piano Safety e Security - Rev. 4.0 2021 / DOC
Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014
Valutazione rischio sanitario / Soccorso sanitario / Algoritmo di Maurer
Requisiti di installazione di bagni mobili chimici negli eventi estratto dal UNI EN 16194:2012
Decreto 13 agosto 2019
Nuovo Regolamento Steward impianti sportivi
Il Decreto 13 agosto 2019 (GU n. 197 del 23.08.2019) stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche "steward", di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi e le modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. Istituito il libretto professionale personale dello "steward".
Decreto 13 agosto 2019 | MIT
Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi».
(GU n.197 del 23-08-2019)
Legge 8 agosto 2019 n. 77
Legge sicurezza Bis
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(GU n.186 del 09-08-2019)
Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi
Schema di decreto del Ministro dell'interno:
Atto Governo n. 093 - 28.06.2019
Jova Beach Party - misure di sicurezza
Si forniscono con le presenti indicazioni finalizzate ad uniformare e a supportare i Comandi nella definizione delle misure di sicurezza antincendio per la manifestazione in oggetto, nell'ambito delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico, dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica e degli altri eventuali tavoli tecnici attivati in sede locale. VVF
Decreto Sicurezza bis
Pubblicato nella GU Serie Generale n.138 del 14-06-2019 il c.d. "Decreto Sicurezza bis" - D.L. 53/2019, recante modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" ed alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive"
Art. 6 D.L. 53/2019 Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5:
1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l’arresto da due a tre anni e con l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
b) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente: «Art. 5 -bis - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6 -bis e 6 -ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»
...
Art. 13. D.L. 53/2019 Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all’estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6 -bis , commi 1 e 2, e 6 -ter della presente legge, per il reato di cui all’articolo 2 -bis del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l’ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all’articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) ai soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.»;
UNI EN 13200-8:2017
Pubblicato il Documento UNI EN 13200-X Progettazione Sicurezza eventi pubblici, elaborato sulle norma UNI EN 13200-8:2017 Installazioni per spettatori - Parte 8: Gestione della sicurezza, facente parte della serie UNI EN 13200-X sulla Progettazione sicurezza delle manifestazioni pubbliche.
La norma specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nelle installazioni per spettatori. Essa specifica la configurazione e la pianificazione della gestione, il criterio per mantenere questa programmazione prima, durante e dopo ogni evento.[/panel]
Manifestazione pubbliche: Linee guida 2018
Manifestazione pubbliche: Linee guida 2018
Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche (in allegato)
19/07/2018 - Pubblicata la Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, Matteo Piantedosi, contenente le nuove Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.
"A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esitpani applicativi e dal confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali....."
Recentemente, il sindaco di Napoli e delegato dell’Anci alla sicurezza, Luigi de Magistris, aveva sollecitato un tavolo nazionale e un fondo dedicato per permettere ai sindaci di gestire le manifestazioni pubbliche nei Comuni ed "evitare il rischio che non si organizzino eventi per timore di cadere in responsabilità penali. Su questo l'Anci farà squadra e porterà le sue proposte al governo; delle scelte collettivizzate che scongiurino di permettere solo a Comuni ricchi di organizzare eventi. La cultura deve essere democratica e per promuoverla le norme vanno interpretate con il buon senso...".
Linee guida Safety manifestazioni pubbliche Luglio 2018
A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di Safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione di una reductio ad unum delle precedenti linee di indirizzo.
Le Line guida allegate alla Circolare del 18 luglio 2018 recanti Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticitità" sostituiscono le linee guida già allegate alla circolare del 28 luglio 2017.
Premessa
Il Modello linee guida organizzazione e gestione pubblici spettacoli (Ministero dell’Interno 2018) vuole essere uno strumento di ausilio agli organizzatori di pubblici spettacoli per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio della manifestazione (alto, medio, basso), in relazione a ciascuno di essi suggerendo come calibrare, in termini di safety, le misure di mitigazione. Le misure di safety dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine pubblico, ed è sul loro equilibrio complessivo che si fonda l'efficacia del modello organizzativo in discussione. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate in loco in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.
Per eventi classificabili come manifestazioni pubbliche il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica valuta le misure di safety e security da adottare per l’evento. Tali misure sono definite sulla base delle nuove circolari emanate a seguito dei fatti di Torino. Tale Comitato dovrà essere integrato dalla presenza del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco per la definizione delle misure di safety.
Le circolari:
Circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n 555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (Gabrielli)
Disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni
Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del n. 11464 19 giugno 2017
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.
Lettera Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuocon. 9925 del 20 luglio 2017
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.
La Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 (Morcone)
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva.
Manifestazioni pubbliche ed eventi di pubblico spettacolo
Gli eventi di pubblico spettacolo rappresentano un sottoinsieme delle manifestazioni pubbliche per le quali viene posta storicamente una maggiore attenzione per la definizione delle misure di safety e security. Di contro le manifestazioni pubbliche, che non rientrano nella classificazione di eventi di pubblico spettacolo, sono state oggetto di particolare attenzione dopo gli eventi di Torino avvenuti nell'estate 2017.
Per eventi di pubblico spettacolo si applicano le norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, pertanto l’autorizzazione dell’evento (per affollamenti al di sopra delle 200 persone) avverrà previa acquisizione del parere della Commissione comunale o provinciale di Pubblico Spettacolo. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco partecipa ai lavori della Commissione. Tali attività sono normate dalle regole tecniche di prevenzioni incendi e possono essere altresì soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base delle soglie definite nel DPR 151/2011.
- T.U.L.P.S. - Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773 Articoli 68, 69, 80
Articolo 68Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dal(Art. 67 T. U. 1926). Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne' altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. ((Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si' svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.
Articolo 69
Senza licenza dell'autorita' locale di pubblica sicurezza e' vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo.
Articolo 80
L'autorita' di pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita' e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
- Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S. - Regio Decreto 6 Maggio 1940 n. 635 Articoli 141,142,………..148
Articolo 141Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Articolo 142
Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
ìf) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.
Articolo 143
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione. Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.
Articolo 144
Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorita' o dall'interessato. Nessun compenso e' invece dovuto ai membri della Commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'articolo 141, primo comma, lettera e) del presente regolamento.
Articolo 145
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte. Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
Art. 146 e 147 Articoli abrogati dal D.lgs. 23 aprile 1998, n. 134
Articolo 148
Il funzionario e gli agenti di P. S. incaricati del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta nell'art. 145, nonche' di tutte le altre prescritte dal presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della legge e dalla licenza.
- Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 Norma di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi
- Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione ed esercizio dei Locali di Trattenimento e di Pubblico Spettacolo
- Ministero dell’Interno Decreto Ministeriale 22 Febbraio 1996 n° 261 Norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento
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Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 del 12 Ottobre 2022
©Copia autorizzata Abbonati
Matrice Revisioni
Ed. |
Data |
Oggetto |
4.0 |
12 Ottobre 2022 |
1. Aggiornato: - UNI EN 13200-X Progettazione Sicurezza eventi pubblici Rev. 1.0 2022 2. Aggiunto: - UNI EN 13200-1 2019 Progettazione posti a sedere Rev. 00 2022 - Vademecum palchi (mostre fiere) Rev. 0.0 2021 - Impianti elettrici luoghi di pubblico spettacolo CEI 64-8 752 Rev. 1.0 2022 - Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Rev. 00 2022 - Modello Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Rev. 00 2022 - Norme UNI - ISO Strutture temporanee spettacoli e macchine parchi divertimento Rev. 00 2021 - Palchi per spettacoli ed eventi similari INAIL - Attività pubblico spettacolo - Quadro normativo PI Rev. 1.0 2022 - Circolare Prot. n. 17082 114 del 1° Dicembre 2009 |
3.0 |
22 Agosto 2021 |
1. Aggiornato Modello con illustrazioni e schemi grafici illustrativi e di esempio: 14. UNI EN 13200-8 Installazioni per spettatori - Parte 8 Gestione della sicurezza 2. Aggiunte Appendici: UNI EN 13200-8 Appendice I - Compiti, elenco forniture per gli Steward UNI EN 13200-8 Appendice L - Supervisori UNI EN 13200-8 Appendice M - Responsabili della sicurezza |
2.0 |
21 Agosto 2021 |
14. UNI EN 13200-8 Installazioni per spettatori - Parte 8 Gestione della sicurezza / doc |
1.0 |
20 Agosto 2021 |
01. Manifestazioni pubbliche – Normativa/Piano Safety e Security - Rev. 4.0 2021 / doc 02. Accordo CSR n. 91 del 5 agosto 2014 - Agoritmo Maurer / doc 03. UNI EN 16194 Installazione eventi bagni mobili / doc |
0.0 |
19 Agosto 2021 |
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