Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamento antincendio aerostazioni
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Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni
ID 11570 | 16.09.2020 - Testo completo allegato
In allegato Documento sulla timeline delle proroghe termini di adeguamento antincendio per le aerostazioni succedutesi dall'emanazione del DM 17 luglio 2020 fino al "Decreto semplificazioni 2020" Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76.
Prorogate le scadenze di adeguamento antincendio per le aerostazioni dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021 di cui al decreto 17 luglio 2014 Art. 6. c.1 lett. b e c (Rif. Proroga generale per nuove attività di cui al DPR 151/2011 dal 7 ottobre 2013 al 7 ottobre 2017 e proroghe specifiche attività Decreto 17 luglio 2014)
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito Legge 11 settembre 2020 n. 120
Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni
1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.
2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all’art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti:
1. Generalità;
2. Ubicazione;
4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo);
6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera d) e 6.3, comma 2);
7.2 Estintori;
9. Segnaletica di sicurezza;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7);
11. Divieti;
(ndr - termine scaduto il 7 Ottobre 2017)
b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
5. Impianti di climatizzazione;
6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);
(ndr - Prorogato dal 7 Ottobre 2020 al 7 Ottobre 2021)
c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica.
(ndr - Prorogato dal 7 Ottobre 2020 al 7 Ottobre 2023)
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La timeline normativa proroghe
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