Dispositivi di Protezione Collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note
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Dispositivi di protezione collettiva: Priorità DPC rispetto DPI / Note 07.2021
ID 14138 | 26.07.2021
Documento relativo ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e DPI e loro gerarchia d'adozione, estratti D.Lgs 81/2008, Interpello 6/2019, Sentenza CC, Altro.
I Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)
I DPC sono quei sistemi che intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo lavoratore.
Nel D.Lgs 81/2008 è previsto un approccio secondo il quale l’adozione dei DPC è da considerarsi prioritaria rispetto ai DPI. Il datore di lavoro, pertanto, nello svolgere la valutazione dei rischi, deve proporre l’utilizzo di un determinato DPI solamente nel caso in cui i rischi non possano essere eliminati, o sufficientemente ridotti, attraverso metodi di protezione collettiva.
La differenza tra DPI e DPC è che i primi sono strumenti progettati per essere indossati da un solo lavoratore per la sua salute o sicurezza, come ad esempio caschi, guanti, occhiali, mentre i secondi offrono allo stesso tempo protezione a più lavoratori dagli stessi rischi lavorativi, e inoltre le condizioni di sicurezza che garantiscono i dispositivi di protezione collettiva sono quasi sempre molto superiori rispetto a quelle garantite dall'uso dei dispositivi di protezione individuale.
L'Art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale".
L’Art. 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008riporta che i "DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro".
L'Art. 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
L'Art. 148, comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 afferma che il datore di lavoro "ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare.
L'Art. 15, quindi, sancisce il principio della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (ripreso come detto dagli Art. 75, Art. 111 e Art. 148).
1. Alla preventiva valutazione dei rischi (da misure tecniche di prevenzione)
2. All’adozione di misure di protezione collettiva,
3. All'adozione di misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Fig. 1 - Ordine gerarchico adozione DPC e DPI (Art. 75 e Art. 148)
(*) Art. 148- Lavori speciali (Valutazione sull’adozione di DPI in sostituzione di DPC / seguire strada SI)
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Norme
Mentre per i DPI, sono previste norme legislative dedicate generali quali:
- Regolamento (UE) 2016/425 (Fabbricazione);
- D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo II (Lavoro).
Per i DPC non sono previste norme legislative generali, ma solo dedicate e specifiche.
Da individuare sempre, sia DPI/DPC, eventuali norme tecniche per la fabbricazione, istallazione uso e manutenzione.
Dispositivi di protezione collettiva - Esempi
A seguire un breve elenco di DPC:
- reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);
- dispositivi per l'estrazione di fumi o vapori;
- rilevatori di incendio;
- sistemi di sterilizzazione;
- sistemi di monitoraggio;
- lavaocchi di emergenza;
- ponteggi (presenti in tutti i lavori di edilizia);
- gruppi di continuità;
- corrimano;
- cappe chimiche;
- cappe di sicurezza microbiologica;
- parapetti provvisori;
- parapetti fissi;
- sistemi di ricambio dell'aria;
- depuratori d'aria.
- sistemi di schermatura radiazioni
...
Art. 15 - Misure generali di tutela
...
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
...
Art. 75 - Obbligo di uso
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
...
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
...
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
...
Art. 148 - Lavori speciali
1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)
Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. “Chiarimenti in merito l’obbligo di cui all’articolo 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008”.
Seduta della Commissione del 15 luglio 2019.
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’articolo 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?". Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’articolo 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".
Al riguardo, premesso che:
- l’articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Misure generali di tutela”, al comma 1, lettera i), prevede "la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale";
- l’articolo 75 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obbligo di uso", stabilisce che "I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro";
- l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, al comma 1, lettera a), statuisce la “priorità” delle “misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” ed al comma 6, prevede che “Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci […]. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati”;
- l’articolo 148 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “lavori speciali”, al comma 1, stabilisce che “Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego” ed al comma 2 prevede che: “Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta”;
sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun ”contrasto” tra l’articolo 148 e l’articolo 111 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette. La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.
Vedi Interpello
"....il criterio di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale ha carattere diffuso e si estende anche a lavorazioni specifiche (come quelle “in quota” ex art 111, co. 1, lettera a)).
In merito all’obbligatorietà dei DPI, che devono essere impiegati nel caso in cui i rischi non possano essere evitati o sufficientemente ridotti “da mezzi di protezione collettiva” (art. 75), presuppone che questi ultimi siano non solo prevalenti sulla scala della rilevanza ma anche vincolanti in prima battuta nella realizzazione delle misure di protezione.
L’obbligatorietà dei dispositivi collettivi trova poi una doppia conferma nel comma 6 dell’art. 111 che, da un lato, impone l’adozione di “misure di sicurezza equivalenti ed efficaci” nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione delle misure di protezione collettiva e, dall’altro, impone il ripristino dei dispositivi di protezione collettiva una volta terminato il lavoro.
...
alla luce del disposto dell’art. 148 del Testo Unico vi sia la necessità di accertare, prima dell’esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili e fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, che tali strutture abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Sulla base di quanto precede, la Cassazione conclude rilevando come ove si debbano svolgere lavori al di sopra di “lucernari, tetti, coperture e simili” sia obbligatoria la predisposizione di misure di protezione collettiva, con l’unico ed esclusivo limite dato dal fatto che la realizzazione di tali misure risulti incompatibile con lo stato dei luoghi o impossibile per altre ragioni tecniche, la cui prova in giudizio grava sul datore di lavoro e, per quanto di competenza, sui soggetti titolari di posizioni di garanzia..."
Vedi Sentenza
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Sentenza CC n. 18137 del 31 agosto 2020
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