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Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo

ID 19174 | | Visite: 17239 | Prevenzione Incendi

Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo

Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo | Decreto Milleproroghe 2024 / Legge di conv. 18/2024

ID 19174 | Update Rev. 3.0 del 18.05.2024 / Nota completa in allegato

Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe 2024) / Legge di conversione Legge 23 febbraio 2024 n. 18

18.05.2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
[...]

01.03.2024

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

31.12.2023

Nella GU n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori (il milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori / ndr), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

Articolo 7 comma 5

5. All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

In rosso le modifiche del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Decreto Milleproroghe 2023

Nella GU n. 49 del 27.02.2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) che, all'articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già disposte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni).

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.
...

Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14

7-sexies. All’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», dopo le parole: «che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical» sono inserite le seguenti: «nonché le proiezioni cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite dalle seguenti: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «dal vivo» sono aggiunte le seguenti: «e proiezioni cinematografiche».

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

In rosso le modifiche del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

[...]

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 18.05.2024 Circolare Ministero MI n. 15015 del 7 maggio 2024
Certifico Srl
2.0 01.03.2024 Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Certifico Srl
1.0 31.12.2023 Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Certifico Srl
0.0 08.03.2023 --- Certifico Srl

Collegati

51° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 21868 | | Visite: 473 | Decreti Sicurezza lavoro

51° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 45 del 16 Maggio 2024

ID 21868 | 16.05.2024 / In allegato DD MLPS n. 45/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 45 del 16 Maggio 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 45 del 16 Maggio 2024, è stato adottato il cinquantunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari

ID 21845 | | Visite: 719 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari

Il melanoma cutaneo professionale da radiazioni solari

ID 21845 | 13.05.2024 / In allegato

Il testo approfondisce gli aspetti di spiccato interesse medico-legale di una recente pubblicazione dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle neoplasie melanocitarie.

L’interesse istituzionale per l’argomento è finalizzato elettivamente a migliorare i livelli di tutela e di indennizzo di questa patologia, quando di origine professionale. Allo stesso pari è volto a promuovere conoscenze che favoriscano l’emersione dei melanomi da radiazioni solari in lavoratori esposti e che assicurino più efficaci azioni di prevenzione delle esposizioni professionali.

Il volume è stato revisionato da un collegio di referee composto da autorevoli esponenti delle società scientifiche delle branche di interesse.
________

Indice

Prefazione

Introduzione

Melanoma cutaneo

1. Epidemiologia

Casistica Inail

2. Fattori di rischio

3. Patogenesi

Panorama genomico dei melanomi

4. Clinica e diagnosi

5. Stadiazione

6. Prognosi

7. Terapia

Rischio di radiazioni UV solari e melanoma professionale

1. Valutazione del rischio

2. Effetti biologici

3. I lavoratori esposti e le misure di prevenzione e protezione

Misure organizzative
Misure ambientali
Dispositivi di protezione individuale
Formazione e informazione
Sorveglianza sanitaria
L’istruttoria medico-legale nel processo di accertamento dell’origine professionale del melanoma
Valutazione del danno
Commento alle voci tabellari del Decreto ministeriale del 12 luglio 2000

Conclusioni

Bibliografia

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Fonte: INAIL

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INAIL 2023
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Vademecum Medico Competente

ID 19216 | | Visite: 8832 | Documenti Riservati Sicurezza

Vademecum medico competente

Vademecum Medico Competente / Update Rev. 3.0 Febbraio 2024

ID 19216 | Rev. 3.0 del 13.02.2024 / Vademecum completo in allegato

Il presente vademecum analizza la figura del medico competente illustrandone gli obblighi, le responsabilità e le competenze proprie del ruolo rivestito, in collaborazione alla valutazione dei rischi ed all'effettuazione della sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nell’ambito del sistema di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il Medico Competente (MC) riveste un ruolo di primaria importanza. Lo svolgimento della sua attività professionale comporta necessariamente un’interazione costante con i diversi attori della prevenzione che operano all’interno dell’azienda. Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti che gli sono propri, il MC si colloca al centro di un sistema di prevenzione e di tutela partecipato, all’interno del quale, attraverso la collaborazione fattiva con il Datore di Lavoro (DL), con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con i Lavoratori, è in grado di avere una visione completa, accurata ed approfondita sia del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori che delle relative eventuali problematiche.

Tale importante ruolo è peraltro ben delineato anche dal vigente quadro normativo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che valorizza la specificità della figura del MC sancendone, quindi, la rilevanza, attraverso un’indicazione puntuale di obblighi, doveri, responsabilità e competenze.

Update Rev. 3.0 del 13.02.2024

- Interpello n. 1/2024 del 06 Febbraio 2024

06/02/2024 - n. 1/2024 - Destinatario: Università degli Studi di Milano
Art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e-ter decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.

- Nuova Sez. 7 - Interpelli

Update Rev. 2.0 del 02.11.2023

- Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (GU n.153 del 03.07.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

Modificati paragrafi:

4.1. Modulo nomina MC (in rosso novità)
5. Obblighi del medico competente (in rosso novità)

- Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 - Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori

Update Rev. 1.0 del 06.05.2023

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (GU n.103 del 04.05.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023
Modificati paragrafi:
4. Obbligo nomina
5. Obblighi del medico competente

Il vademecum risulta essere così strutturato:

1. Premessa
2. Requisiti
2.1 Crediti formativi EMC
2.2 Elenco nazionale dei medici competenti
3. Svolgimento attività medico competente
4. Obbligo nomina
4.1 Modello nomina medico competente 
5. Obblighi del medico competente
5.1. Collaborazione nella valutazione dei rischi
5.2. Cartella sanitaria e di rischio
5.3 Protocollo sanitario
5.4 Informazione ai lavoratori e ai rappresentanti e riunione periodica
5.5. Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
5.6 Sorveglianza sanitaria
5.7 Trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
5.8 Lavoratori esposti a cancerogeni
6. Trattamento dei dati
7. Interpelli [Rev. 3.0 2024]

L’analisi degli obblighi del MC, sanciti dall’art.25 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., conferma che, al fine di un corretto svolgimento della sua attività, sia imprescindibile il contributo e la cooperazione anche delle altre figure del sistema prevenzionistico.

Tra gli obblighi del MC rivestono una particolare rilevanza la collaborazione alla Valutazione dei Rischi (VdR) e l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria (SS) dei lavoratori esposti; entrambe le attività risultano tra le principali misure di prevenzione che permettono di contribuire al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori.

Schema n. 1 - Funzioni compiti MC

Vademecum medico competente   Schema 1

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Articolo 2, comma 1, lettera h

h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

In particolare, il medico competente:

- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi),
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute,
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del D.lgs. 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione  di visite mediche periodiche, finalizzate a  controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Oltre a questi obblighi, il medico competente:

- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

Requisiti

In base all'art. 38 del D.lgs. 81/2008, vengono definiti, i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.

Il primo di questi requisiti è il possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica,
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro,
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Dlgs 81/2008

Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". (1)

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Note
Decreto interministeriale 15 novembre 2010 - Master abilitante per le funzioni di medico competente
Decreto 4 marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Decreto 26 novembre 2015 - Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Circolare MLPS 19 maggio 2011, n. 11398 - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs, n. 106/2009
(1) Nota MS 1° giugno 2017, n. 17041 - Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure
(2) Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 comma 1 lett. d, e art. 52, comma 1, come novellati dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 

Interpelli (0)
Interpello n. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
Interpello n. 7/2019 del 24/10/2019 – Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Iscrizione nella sezione d - bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento

[...]

Obbligo nomina

La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui il datore di lavoro deve organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria a causa dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in seno all’azienda e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 (pertanto anche in tutti i casi nei quali la valutazione del rischio, svolta ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del TUS, ne evidenzi la necessità - ad esempio rischio stress lavoro correlato).

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28; (*)

(*) Il  Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro-, ha disposto che le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;».

Casi previsti nel TUS

In particolare, la nomina del medico competente è obbligatoria quando i lavoratori svolgono delle attività lavorative esposte ai seguenti rischi:

- rischio relativo al rumore;
- rischio chimico;
- rischio da vibrazioni;
- rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- rischio di esposizione all’amianto, al piombo e ad altri agenti pericolosi;
- lavoratori che svolgono mansioni d’ufficio che prevedono l’utilizzo della postazione videoterminale per più di 20 ore a settimana;
- lavoratori che svolgono mansioni che determinano lo svolgimento di lavoro notturno.

D.lgs. 81/2008

Art. 41 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Sorveglianza sanitaria nel TUS

Vademecum medico competente   Schema 2

[...] Segue in allegato

Obblighi del medico competente

Il medico competente

Sul posto di lavoro:

- collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione
- partecipa alla programmazione delle indagini ambientali per il controllo dell’esposizione
- partecipa alla riunione di prevenzione e protezione
- cura la tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici

In ambulatorio

- effettua le visite mediche preventive e periodiche
- effettua visite richieste dai lavoratori professionali
- esegue o prescrive se correlate ai rischi indagini ed accertamenti diagnostici
- valuta i risultati in relazione all’esprime i giudizi di idoneità esposizione ai rischi alla mansione specifica istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio

[...]

Schema n  2   Obblighi MC

Schema n. 2 - Obblighi medico competente

5.1. Collaborazione nella valutazione dei rischi

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:

- valutazione dei rischi
- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Il comma 1 lettera a) dell’articolo Art. 25 Obblighi del medico competente del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Il contributo del medico competente alla valutazione dei rischi si realizza nell’individuazione dei rischi potenziali per la salute con lo scopo di consentire al datore di lavoro di verificare la completezza dei pericoli e dei rischi da lui valutati e la correttezza tecnica e temporale delle valutazioni approfondite (misure o metodi alternativi).

L’individuazione di uno o più rischi potenziali da parte del medico competente può conseguire alternativamente al risultato di una valutazione approfondita (misure o metodi alternativi) oppure ad una valutazione di natura probabilistica (sulla base, fra l’altro, della visita ai luoghi di lavoro, di informazioni tecniche o tossicologiche acquisite dal datore di lavoro o dal RSPP, ecc.) e, in quest’ultimo caso, necessita di una valutazione approfondita (misure o metodi alternativi) che ne confermino o ne escludano la sussistenza.

Nel caso che i rischi per la salute siano già stati sottoposti a valutazione approfondita (misure o metodi alternativi), i documenti relativi devono essere forniti “tempestivamente” al medico competente (art. 25 lettera m).

L’attività del medico competente risulta nei fatti assai differente a seconda del suo svolgimento presso piccole e medie imprese (al di sotto di 10-15 dipendenti) oppure presso aziende di dimensioni maggiori. Il numero di 15 lavoratori fa riferimento all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo della riunione periodica annuale solo per le unità produttive che occupano più di 15 addetti (negli altri casi può farne richiesta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, alcune attività svolte in azienda possono essere in grado di determinare l’effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente:

1. sopralluogo negli ambienti di lavoro: il sopralluogo è uno dei momenti centrali in cui il medico competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con il datore di lavoro e/o l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;

2. registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali: parte importante della visita medica è costituita dal colloquio con il lavoratore in merito alle condizioni di lavoro, ai rischi conosciuti o percepiti, alle misure di prevenzione e protezione utilizzate. Tale eventualità è espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata nell’allegato III, nella parte dell’anamnesi lavorativa;

3. programmazione del monitoraggio biologico: nei casi individuati, il monitoraggio biologico costituisce parte centrale nel processo di valutazione del rischio e del suo continuo aggiornamento;

4. indicazioni per il controllo dei lavoratori: il medico competente, sulla base della conoscenza del ciclo tecnologico e del processo produttivo, delle mansioni specifiche svolte e/o di particolari condizioni di suscettibilità, indica al datore di lavoro quali lavoratori devono essere sottoposti al controllo sanitario per i vari rischi lavorativi, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;

5. effettuazione della sorveglianza sanitaria: la stessa attività di sorveglianza sanitaria svolta nei confronti dei singoli lavoratori, misurando una serie di indicatori modulati dai rischi aziendali (segni e sintomi, risultati degli esami integrativi etc.), costituisce una importante modalità di raccolta di dati relativa ai rischi e a relativi effetti (questa eventualità è anche espressamente prevista dall’art 29 comma 3);

6. elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l’analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall’art. 35);

7. incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori: anche da tali incontri si hanno preziose indicazioni per la predisposizione e l’aggiornamento del protocollo sanitario basato sui rischi, valutati dal medico competente mediante le attività precedentemente illustrate.

Schema n. 3 - Attività MC

Vademecum medico competente   Schema 4

[...]

Sorveglianza sanitaria

La SS (art.41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è definita (art.2) come l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Lo svolgimento della SS da parte del MC sui lavoratori esposti ai rischi occupazionali, consiste, pertanto, nell’esecuzione di visite mediche, accertamenti di laboratorio chimico-clinici, strumentali, tossicologici e visite specialistiche per l’esplorazione degli organi specificamente esposti ad un determinato fattore di rischio. Questi accertamenti sanitari consentono al MC di verificare lo stato di salute del lavoratore e conseguentemente gli permettono di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Schema n. 4 - Attività MC

Vademecum medico competente   Schema 5

Nell’ambito della SS vengono ricomprese differenti tipologie di visite mediche svolte dal MC:

- visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione della VdR. L’Organo di Vigilanza (OdV), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Schema 5 - Visite mediche idoneità lavorativa

Vademecum medico competente   Schema 6

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6)
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2024
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 13.02.2024 1. Interpello n. 1/2024 del 06 Febbraio 2024
2. Nuova Sez. 7 - Interpelli
Certifico Srl
 2.0 02.11.2023  1. Legge 3 luglio 2023 n. 85
conversione Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Modificati paragrafi:
- 4.1. Modulo nomina MC (in rosso novità)

- 5. Obblighi del medico competente (in rosso novità)
2. Rif. Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022
3. Altro
Certifico Srl
1.0 06.05.2023 - Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.
Modificati paragrafi:
4. Obbligo nomina
5. Obblighi del medico competente
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0.0 17.03.2023 --- Certifico Srl

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Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

ID 21839 | | Visite: 219 | Cassazione Sicurezza lavoro

Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2015 n.5983

ID 21839 | 11.05.2024

L’RSPP ha un ruolo diretto e non vincolato solo alle informazioni fornite dal datore di lavoro per l'espletamento dei suoi compiti. Egli stesso si deve attivare indipendentemente dalla ricezione di informazioni del DL.

“non è il datore di lavoro a dover informare il R.S.P.P. delle modalità e degli aspetti logistici e organizzativi di ogni momento del processo lavorativo e dei pericoli connessi ma è al contrario quest’ultimo a dover attentamente valutare tali elementi, attraverso una costante opera di controllo e verifica delle condizioni di lavoro e di eventuali mutamenti, anche di fatto, dell’organizzazione aziendale, da comunicare prontamente al datore di lavoro onde metterlo in grado di esercitare i suoi poteri/doveri di intervento a fini di prevenzione e sicurezza.”
[...]

"il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri."
...
segue in allegato

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Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri / INAIL Ed. 2024

ID 21538 | | Visite: 1792 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Agenti cancerogeni e mutageni  Lavorare sicuri   edizione 2024

Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri / INAIL Edizione  2024

ID 21538 | 20.03.2024 / In allegato

L'opuscolo, aggiornato rispetto al 2015, vuol essere uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro.

Tra gli agenti cancerogeni e mutageni esistenti (fisici, biologici e chimici), il presente lavoro è dedicato nello specifico agli agenti chimici, siano essi sostanze o miscele, così come normati dal Titolo IX, Capo II del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

La conoscenza delle problematiche correlate alle suddette tipologie di agenti costituisce un patrimonio cognitivo indispensabile per lavorare correttamente riducendo al minimo i rischi lavorativi per la sicurezza e la salute.

Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo.

Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti.

Segue una serie di schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza.

_________

Indice

Prefazione

Introduzione

1. I tumori professionali

2. Identificazione degli agenti cancerogeni e mutageni
2.1 Definizioni
2.2 Classificazione ed etichettatura
2.3 Altri sistemi di classificazione
2.4 Correlazione tra cancerogenicità e mutagenicità

3. Controllo del rischio di esposizione da parte dei lavoratori
3.1 Misure di prevenzione
3.2 Misure di protezione
3.2.1 Misure di protezione collettive
3.2.2 DPI
3.3 Gestione delle emergenze

4. Cancerogeni e mutageni in ambito lavorativo - Schede
Scheda 1 - Composti inorganici dell’arsenico
Scheda 2 - Composti del cromo esavalente
Scheda 3 - Composti del nickel
Scheda 4 - Composti del berillio
Scheda 5 - Composti del cadmio
Scheda 6 - Benzene
Scheda 7 - Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Scheda 8 - Formaldeide
Scheda 9 - Cloruro di vinile
Scheda 10 - Butadiene
Scheda 11 - Clorometileteri
Scheda 12 - Ossido di etilene
Scheda 13 - Ammine aromatiche
Scheda 14 - Chemioterapici antiblastici (CA)

5. Lavorare sicuri: le procedure corrette
5.1 Procedure di carattere generale
5.2 Procedure per la manipolazione di CA in campo sanitario

6. Il riconoscimento delle malattie professionali

Normativa di riferimento

Bibliografia

Sitografia

Appendice 1: Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. Titolo IX Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
Appendice 2: Criteri di classificazione di cancerogenicità degli Enti non-Ue
...

Fonte: INAIL

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INAIL Edizione 2024
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Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

ID 21830 | | Visite: 441 | Documenti Sicurezza

Nota INL n  862 8 05 2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

ID 21830 | 09.05.2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 - Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001

Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

Sulla questione questo Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni (v. note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020).

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024, si rappresenta quanto segue.

Si rammenta anzitutto che, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.

Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica (cfr. art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo il quale “al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”).

Ciò premesso, appare utile sottolineare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia - nella fattispecie di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001- è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.

Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia - e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, come già precisato con le note citate in premessa, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

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Fonte: INL

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Produzione di idrogeno verde da substrati organici

ID 21824 | | Visite: 201 | News Sicurezza

Produzione di idrogeno verde da substrati organici

Produzione di idrogeno verde da substrati organici

ID 21824 | 08.05.2024 / In allegato Fact sheet Inail - 2024

UN FOCUS SUL PERICOLO DI FORMAZIONE DI ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE

I biocombustibili svolgono un ruolo chiave ai fini dell’attuazione della transizione energetica, che potrebbe essere favorita anche dall’utilizzo dell’idrogeno (H2), poiché esso è in grado di immagazzinare grandi quantità di energia all’interno del suo legame chimico ed è considerato dalla Commissione Europea una “priorità fonda­mentale” per la sostituzione dei vettori energetici fossili.

È, però, fondamentale evidenziare che solamente “l’idrogeno verde”, viene considerato una fonte rinnovabile e pertanto può contribuire fattivamente alla transizione energetica. Le strade percorribili per produrre H2 verde sono sostanzialmente due: l’elettrolisi, in cui si impiega l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, e la produzione biologica (bioidrogeno), sfruttando principalmente la fermentazione di substrati organici. La prima modalità è ancora penalizzata da costi elevati, mentre la seconda è in fase di sviluppo e studio su scala pilota.

La produzione biologica di H2 da fonti rinnovabili è un ramo emergente rispetto alle tecnologie basate sull’utilizzo di combustibili fossili. Pertanto, la maturità di questo processo è ancora relativamente acerba e la comprensione degli aspetti chiave, relativi all’ottimizzazione delle rese produttive e alla valutazione dei rischi, è ancora incompleta. In tale contesto è necessario studiare, già dalla scala pilota, gli aspetti di sicurezza al fine di definire approcci alla valutazione dei rischi, applicabili al processo su scala industriale.

...

Fonte: INAIL

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti

ID 11629 | | Visite: 103843 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Dlgs 101 2020 small

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzanti / Consolidato 2024 

Ed. 6.0 del 14 Aprile 2024 / PDF ed EPUB Mobile

Disponibile il Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Radiazioni ionizzanti, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile/navigabile riservato Abbonati Sicurezza.

Il Decreto si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all'ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine.

Ed. 6.0 Aprile 2024

Avviso di rettifica (in G.U. 03/04/2023 n.79)

Modifiche:

- Allegato XIII paragrafo 2.1. Inserita nota (N1)
- Allegato XIV sezione I paragrafo 4.14-ter. Inserita nota (N1)
- Articolo 124 comma 12. Inserita nota (N)
- Articolo 182 comma 1. Inserita nota (N1)
- Articolo 182 comma 2. Inserita nota (N1)

Il Decreto ha come oggetto la protezione congiunta alle esposizioni delle seguenti categorie di individui:

- Esposizione dei lavoratori (occupational exposure);
- Esposizione pazienti e individui procedura diagnostica o terapia medica (medical exposure);
- Esposizione esclusi dalle esposizioni occupazionali e mediche (public exposure);

ed ambito di applicazione:

- Situazione di esposizione derivante dall’utilizzo pianificato di una sorgente di radiazioni ovvero da un'attività umana che altera le vie di esposizione in modo da causare un'esposizione o un'esposizione potenziale delle persone o dell'ambiente (planned exposure situation)
- Situazione di esposizione che è già presente quando deve essere adottata una decisione sul controllo della stessa e per la quale non è richiesta o non è più richiesta l'adozione di misure urgenti (existing exposure situation)
- Situazione di esposizione dovuta ad un’emergenza (emergency exposure situation) 
______

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - Suppl. Ordinario n. 29) Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Disposizioni integrative e correttive Dlgs 31 Luglio 2020 n. 101

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Download Indice Ed. 6.0 Aprile 2024

Art. 243 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: 
a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
b) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 241 del 2000, dal decreto legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del 2011, dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 137 del 2017; 
c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187
d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52
e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 settembre 2011.

Art. 244 Modifiche

1. L'articolo 180, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' sostituito dal seguente:  «3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia».

Il decreto è suddiviso in diciassette Titoli:

Il Titolo I “Campo di applicazione e principi generali di protezione delle radiazioni ionizzanti” ( da art. 1 a art. 6).

Gli articoli 1 e 4 declinano le finalità del decreto, riassumendo in modo sistematico le finalità e gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59/Euratom e degli atti di recepimento delle direttive che non sono abrogate direttiva 2013/59/Euratom, nonché i principi di giustificazione, di ottimizzazione e di limitazione delle dosi. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, sono previsti limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti. Importante novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo e più restrittivo limite di dose equivalente per l’esposizione del cristallino. Norme specifiche sono dettate anche in relazione all'esposizione della popolazione. In generale, con riferimento all'esposizione professionale e a quella della popolazione, i limiti si applicano alla somma delle esposizioni di un lavoratore - o dell'individuo della popolazione - considerando tutte le pratiche autorizzate. Particolare enfasi è attribuita alla giustificazione delle nuove pratiche mediche e nell’ambito dei programmi di screening. Inoltre, ai fini dell’ottimizzazione, gli articoli 5 e 6 disciplinano i vincoli di dose e i livelli di riferimento. Con riferimento nel caso delle alle esposizioni mediche dei pazienti, ai fini dell'ottimizzazione, c’è un rafforzamento del ruolo e responsabilità dello specialista in fisica medica e la definizione e utilizzo di livelli diagnostici di riferimento (LDR). Specifiche prescrizioni sono poi fissate in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica di assistenti e accompagnatori.

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

ART.1 Finalità e principi del sistema di radioprotezione (direttiva 2013/59/Euratom articoli 1 e 5)

1. Il presente decreto stabilisce norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e disciplina:
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
2. Le disposizioni del presente decreto fissano i requisiti e i regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione.
3. Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.
4. In attuazione dei principi di cui al comma 3:
a) gli atti giuridici che consentono lo svolgimento di una pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui o per la collettività sia prevalente rispetto al detrimento sanitario che essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano una via di esposizione e le determinazioni per le situazioni di esposizione esistenti e di emergenza devono apportare più benefici che svantaggi; 
b) la radioprotezione di individui soggetti a esposizione professionale e del pubblico è ottimizzata allo scopo di mantenere al minimo ragionevolmente ottenibile le dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti, tenendo conto dello stato delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione di individui soggetti a esposizione medica è riferita all'entità delle singole dosi, compatibilmente con il fine medico dell'esposizione. Questo principio si applica non solo in termini di dose efficace ma, ove appropriato, anche in termini di dose equivalente, come misura precauzionale destinata a mantenere le incertezze relative al detrimento sanitario al di sotto della soglia per le reazioni tissutali;
c) nelle situazioni di esposizione pianificata, la somma delle dosi cui è esposto un individuo non può superare i limiti fissati per l'esposizione professionale o del pubblico. Le esposizioni mediche non sono soggette ai limiti di dose prefissati dal presente decreto per i lavoratori e per la popolazione.

ART.2 Ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 2; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
2. In particolare le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b) alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c) alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d) alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione Europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e) alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f) alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:
1) al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante;
2) alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
g) all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i) alle esposizioni mediche;
l) alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.
3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto sono definite negli allegati I e II.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART.3 Esclusione dall'ambito di applicazione (direttiva 2013/59/Euratom articolo 3; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1, comma 1-bis)

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto:
a) l'esposizione al livello di radiazione naturale, risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) le esposizioni alla radiazione cosmica durante attività di volo o missioni nello spazio a cui sono esposti gli individui della popolazione o lavoratori non facenti parte dell'equipaggio;
c) l'esposizione, al livello del suolo, ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.
2. Ulteriori limiti al campo di applicazione del presente decreto sono stabiliti nei successivi Titoli con specifico riferimento a disposizioni in essi contenute.

ART.4 Giustificazione delle pratiche (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 19;decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 2, commi 1 e 2)

1. Nuovi tipi o nuove classi di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, prima di essere adottati.
2. I tipi o le classi di pratiche esistenti sono sottoposti a riesame per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove e importanti prove sulla loro efficacia o sulle loro potenziali conseguenze, ovvero nuove e importanti informazioni su altre tecniche e tecnologie; a tal fine il soggetto che svolge la pratica ne dà comunicazione all'autorità titolare del relativo procedimento.
3. I tipi o le classi di pratiche che comportano esposizioni professionali e del pubblico devono essere giustificate tenendo conto di entrambe le categorie di esposizione.
4. Le pratiche che comportano esposizioni mediche devono essere giustificate:
a) come tipo o classe di pratiche, tenendo conto delle esposizioni mediche e, ove pertinente, delle associate esposizioni professionali e del pubblico;
b) a livello di ciascuna esposizione medica individuale, secondo quanto stabilito nel Titolo XIII.

ART.5 Strumenti per l'ottimizzazione: vincoli di dose (direttiva 2013/59/Euratom articolo 6)

1. Ai fini dell'ottimizzazione della protezione sono stabiliti, con modalità specificate nei corrispondenti Titoli, i vincoli di dose.
2. Per l'esposizione professionale, il vincolo di dose è stabilito dall'esercente o dal datore di lavoro come strumento operativo per l'ottimizzazione, sotto la supervisione dell'autorità competente che ha emanato l'atto autorizzatorio o che ha ricevuto la notifica. Nel caso di lavoratori esterni, il vincolo di dose è stabilito congiuntamente dal datore di lavoro del lavoratore esterno e dal!' esercente.
3. Per l'esposizione del pubblico, è fissato il vincolo di dose individuale cui sono esposti gli individui della popolazione in seguito all'impiego pianificato di una specifica sorgente di radiazioni ionizzanti. L'autorità competente provvede affinché i vincoli di dose, considerando la somma delle dosi a cui è esposto il medesimo individuo da tutte le pratiche autorizzate, garantiscono il rispetto del limite di dose.
4. Per l'esposizione medica, i vincoli di dose si applicano solo per quanto riguarda la protezione di assistenti e accompagnatori nonché dei volontari che partecipano alla ricerca medica e biomedica.
5. I vincoli di dose sono stabiliti in termini di dosi individuali efficaci o di dosi equivalenti nell'arco di un determinato periodo di tempo appropriato.

ART.6 Strumenti per l'ottimizzazione: livelli di riferimento (direttiva 2013/59/Euratom articolo 7)

1. Ai fini della ottimizzazione della protezione per le situazioni di esposizione di emergenza e per le situazioni di esposizione esistenti sono utilizzati i livelli di riferimento. L'ottimizzazione della protezione riguarda in via prioritaria le esposizioni al di sopra del livello di riferimento e continua a essere messa in atto al di sotto di detto livello.

Il Titolo II “Definizioni” ( art. 7)
Il Titolo III si compone di due norme (art. 8 a art. 9) si occupa delle autorità competenti (art. 8) e disciplina le funzioni di vigilanza, precisandone il campo d’azione e le attività (art. 9).
La previsione di cui all’articolo 8 non innova l’assetto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che riconosce competenti in materia il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. le Regioni e alle Province. Il suddetto assetto è completato dall’introduzione ad opera del decreto legislativo n 45 del 2014, di un’autorità di regolazione indipendente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, individuata nell’ISIN.
Coerentemente alla natura di “autority” all’ISIN è riconosciuta una funzione di regolazione e di vigilanza del settore, che svolge in posizione di terzietà rispetto all’esercizio delle pratiche e autonomia e indipendenza di giudizio, mentre le Amministrazioni ministeriali e regionali svolgono compiti di amministrazione attiva, ciascuna nel proprio ambito di competenza.
In ogni caso queste <autorità competenti> per lo svolgimento dei compiti previsti dal decreto devono organizzarsi per garantire l’indipendenza funzionale dai propri uffici e dai privati che svolgono attività nel settore, devono dotarsi di adeguate competente e risorse umane e finanziarie, e non devono intrattenere rapporti di collaborazione o negoziale con soggetti privati che operano nel settore.
Il Titolo IV “Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti”, (da art. 10 a art. 29), reca, rispetto alla legislazione vigente, molteplici innovazioni che si possono riassumere nella previsione relativa all’istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, nella determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, nell’indicazione dei criteri per l’individuazione
delle aree prioritarie per l’intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere
generale finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia.
Il Titolo IV, è suddiviso in quattro capi:
1. il Capo I, rubricata “Esposizione al Radon”, a sua volta è suddiviso in tre sezioni la Sezione I, rubricata “parte generale”, la Sezione II, rubricata “Esposizione al radon nei luoghi di lavoro” e la Sezione III, rubricata “Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni”;
2. il Capo II rubricata “Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”;
3. il Capo III rubricata “Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica”;
4. il Capo IV ha per oggetto le radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione.
Il Titolo V “Lavorazioni minerarie” (da art.30 a art. 35). La materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza, Si segnala, in particolare, che per ragioni di sistematicità la previsione recante la disciplina del titolo abilitativo è stata spostata nel pertinente 
Titolo VII e la previsioni in materia di esposizione dei minatori nel relativo Titolo XI.
Il Titolo VI “Regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione” di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi (da art. 36 a art 45)
Il Titolo VII “Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi” ( da art. 46 a art. 61) . Il regime regolamentare consiste in qualsiasi forma di controllo o regolamentazione applicati alle attività umane per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione. Si è scelto di graduare il controllo in ragione della natura e delle caratteristiche delle diverse fattispecie prese in considerazione. In applicazione di questo principio, le pratiche che rientrano nel campo di applicazione del regime regolamentare non espressamente esonerate dallo stesso sono assoggettate a procedura di notifica, mentre per le pratiche che presentano maggiori rischi si richiede un’autorizzazione sotto forma di nulla osta o di registrazione; l’autorizzazione è prevista ad esempio, per la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive, il funzionamento e disattivazione di impianti nucleari (attività queste ultime soggette anche a licenza di esercizio), le attività connesse alla gestione di residui radioattivi.
Il Titolo VIII “Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e le sorgenti orfane” ( da art. 62 a art. 75), ed è suddiviso in due Capi: il Capo I è dedicata al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività; e il Capo II che disciplina il controllo delle sorgenti orfane.
Il Titolo IX “Impianti” “( da art. 76 a art. 101) reca la disciplina il regime di autorizzazione e di controllo della sicurezza degli impianti; la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
Il Titolo X “Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi” ( da art. 102 a art. 105) reca la disciplina la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. la materia disciplinata nel presente Titolo non è stata interessata dalla direttiva 2013/59/EURATOM, e, pertanto, le disposizioni che lo compongono, sebbene oggetto di una revisione formale ai fini del loro coordinamento con le nuove previsioni, non sono state modificate nella sostanza.
Il Titolo XI “Esposizione dei lavoratori” (da art. 106 a art. 146) disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, introducendo due aspetti di novità rispetto alla previgente disciplina: l’estensione dell’ambito di applicazione, che riguarda indistintamente tutti i lavoratori (il precedente articolo 59 conteneva il riferimento ai soli “lavoratori subordinati o ad essi equiparati”), la terzietà del soggetto che effettua i controlli rispetto alla parte che rilascia le autorizzazioni e all’esercente.
Il Titolo XII “Esposizione della popolazione” ( da art. 147 a art 155) riporta le disposizioni connesse con la protezione della popolazione dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti derivanti dall’esercizio delle pratiche, in un’ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.
Il Titolo XIII “Esposizioni mediche” ( da art 156 a art. 171), pur recando disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche del tutto coerenti con la previgente disciplina, presenta alcuni elementi di novità ponendo maggiore attenzione su: giustificazione nei programmi di screening; informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione; responsabilità riguardo l’ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali; qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi
Il Titolo XIV “Preparazione e risposta alle emergenze” (da art. 172 a art.197) reca disposizioni volte alla gestione dell’emergenza definendo le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della protezione civile.
Il Titolo XV “Particolari situazioni di esposizione esistente” ( da art. 198 ad art. 204) reca i principi e le previsioni da applicare in sede di adozione delle misure correttive e protettive da applicare a situazioni di esposizione esistente in circostanze puntualmente definite dalla normativa di riferimento.
Il Titolo XVI “Apparato sanzionatorio”, ( da art. 205 a art.231) si compone di due sezioni: la sezione I Illeciti penali e la Sezione II Illeciti amministrativi.
Il Titolo XVII “Norme transitorie e finali”, introduce un regime transitorio in costanza dell’entrata in vigore del presente decreto.

Testo nativo

Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29). Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2020

Ed. 1.0 Settembre 2020

[...]

Ed. 2.0 Marzo 2021

- Modificata completamente veste grafica, con ricostruzione formule matematiche e convertite tabelle da immagini a tabelle testo.

Ed. 2.1 Maggio 2021

Decreto-Legge 30 Aprile 2021 n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (GU n.103 del 30.04.2021)

Ed. 2.2 Giugno 2021

Legge 17 giugno 2021 n. 87 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (GU n.146 del 21.06.2021).

Ed. 2.3 Settembre 2021

Decreto-Legge 27 settembre 2021 n. 130 Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. (GU n.231 del 27.09.2021)

Ed. 2.4 Novembre 2021

Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali. (GU n.282 del 26.11.2021)

Ed. 2.5 Gennaio 2022

Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (GU n.309 del 30.12.2021)

Ed. 3.0 Marzo 2022

- Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza, pubblicata nella GU n.19 del 25.01.2022.

- Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicata nella GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8.

Modifiche:

- Art. 72 comma 4.

Inserita nota (N5). La Legge 21 gennaio 2022 n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza, pubblicata nella GU n.19 del 25.01.2022, ha disposto all’art. 9 che all’articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

- Art. 22 comma 1.

Inserita nota (N1). La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha disposto con l'art. 11 co. 5 bis che all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell’esercente pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

- Art. 48 comma 1

Inserita nota (N) . La La Legge 25 febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha disposto con l'art. 4 co. 8-septies. All’articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2023”.

Ed. 4.0 Marzo 2022

Decreto-Legge 1 marzo 2022 n. 17 - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.50 del 01.03.2022)

Modifiche:

- Art. 72, comma 1, 3, 3bis e 4

Inserite note (N6), (N7), (N8) e (N9).

- Sostituito l'Allegato XIX.

Ed. 4.1 Maggio 2022

- Legge 27 aprile 2022 n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. (GU n.98 del 28.04.2022)

Modifiche:

- Art. 72, comma 1, 3 e 4. Inserita nota (N10)

Ed. 5.0 Gennaio 2023

Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.(GU n. 2 del 03.01.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 18/01/2023

Modifiche/abrogazioni:
- Articolo 7, relativo alle definizioni. Inserita Nota (N)
- Articolo 12, relativo ai livelli di riferimento radon. Inserita Nota (N)
- Articolo 13, relativo alla registrazione dei dati radon. Inserita Nota (N)
- Articolo 17, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro. Inserita Nota (N)
- Articolo 19, relativo al radon nelle abitazioni. Inserita Nota (N)
- Articolo 22, relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale. Inserite Note (N2) e (N3)
- Articolo 25, relativo alla classificazione dei residui. Inserita Nota (N)
- Articolo 26, relativo all’autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente. Inserita Nota (N)
- Articolo 29, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione. Inserita Nota (N)
- Articolo 36, relativo all’ autorizzazione al commercio di materiali radioattivi. Inserita Nota (N)
- Articolo 37, relativo all’importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N)
- Articolo 39, relativo al divieto di pratiche. Inserita Nota (N)
- Articolo 42, relativo al registro delle operazioni commerciali. Inserita Nota (N)
- Articolo 46, relativo alla notifica di pratica. Inserita Nota (N)
- Articolo 47, relativo all’esonero dall’obbligo di notifica di pratica. Inserita Nota (N)
- Articolo 48, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N1)
- Articolo 50, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserite Note (N1), (N2) e (N3)
- Articolo 54, relativo all’allontanamento dal regime autorizzatorio. Inserita Nota (N)
- Articolo 72, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo. Inserita Nota (N11)
- Articolo 105, relativo a relazioni e revisioni tra pari. Inserita Nota (N)
- Articolo 109, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. Inserita Nota (N)
- Articolo 110, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 111, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 124, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza. Inserita Nota (N)
- Articolo 129, relativo all’abilitazione degli esperti di radioprotezione. Inserite Note (N), (N1) e (N2)
- Articolo 130, relativo alle attribuzioni dell’esperto di radioprotezione. Inserita Nota (N)
- Articolo 131, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti. Inserita Nota (N)
- Articolo 133, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica. Inserita Nota (N)
- Articolo 136, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie. Inserita Nota (N)
- Articolo 138, relativo all’elenco dei medici autorizzati. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 151, relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti. Inserita Nota (N)
- Articolo 155, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura. Inserite Note (N), (N1) e (N2)
- Articolo 158, relativo all’applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche. Inserita Nota (N)
- Articolo 182, relativo al piano nazionale di emergenza. Inserita Nota (N)
- Articolo 199, relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive. Inserita Nota (N)
- Articolo 202, relativo all’attuazione delle misure correttive e protettive. Inserita Nota (N)
- Articolo 203, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo. Inserita Nota (N)
- Articolo 204, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo. Inserita Nota (N)
- Articolo 205, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV. Inserite Note (N) e (N1)
- Articolo 208, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII. Inserita Nota (N)
- Articolo 210, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X. Inserita Nota (N)
- Articolo 211, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI. Inserita Nota (N)
- Articolo 218, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII. Inserita Nota (N)
- Articolo 231, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione. Inserita Nota (N)
- Articolo 233, relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso. Inserita Nota (N)
- Articolo 234, relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche. Inserita Nota (N)
- Articolo 235, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII. Inserita Nota (N)
- Allegato I, relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche. Inserita Nota (N)
- Allegato II. Inserita Nota (N)
- Allegato III, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d’azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon. Inserita Nota (N)
- Allegato VI, relativo alla classificazione dei residui. Inserita Nota (N)
- Allegato VIII, relativo all’ istanza di autorizzazione e al registro delle operazioni commerciali. Inserita Nota (N)
- Allegato IX, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Inserita Nota (N)
- Allegato XIII, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto. Inserita Nota (N)
- Allegato XIV, relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta. Inserita Nota (N)
- Allegato XV, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale autorizzazione. Inserita Nota (N)
- Allegato XVI, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito. Inserita Nota (N)
- Allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 riguardante le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere all’ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta attività. Inserita Nota (N)
- Allegato XIX, relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica
- Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l’adozione della sorveglianza fisica. Inserita Nota (N)
- Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni. Inserita Nota (N)
- Allegato XXIV, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse. Inserita Nota (N)
- Allegato XXV, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche. Inserita Nota (N)
- Allegato XXVI, relativo ai livelli diagnostici di riferimento
- Allegato XXVIII, relativo alla documentazione del manuale di qualità. Inserita Nota (N)
- Allegato XXXI, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari
- Allegato XXXII, relativo all’indice del piano di emergenza. Inserita Nota (N)

Inserito:
- Art. 8-bis Pubblicità delle informazioni (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 77). Inserita Nota (N)

Ed. 6.0 Aprile 2024

Avviso di rettifica (in G.U. 03/04/2023 n.79)

Modifiche:

- Allegato XIII paragrafo 2.1. Inserita nota (N1)
- Allegato XIV sezione I paragrafo 4.14-ter. Inserita nota (N1)
- Articolo 124 comma 12. Inserita nota (N)
- Articolo 182 comma 1. Inserita nota (N1)
- Articolo 182 comma 2. Inserita nota (N1)

...

Formato: pdf
Pagine: +380
Edizione: 6.0
Pubblicato: 14.04.2024
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-88-98550-23-4
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full/Full Plus

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Piano della viabilità aziendale

ID 4771 | | Visite: 115564 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano della viabilità aziendale / Update Novembre 2022

ID 4771 | Rev. 3.0 2022 del 04.11.2022 / Documento completo allegato

Documento sulla normativa di sicurezza e la strutturazione di un piano di viabilità aziendale in accordo con D.Lgs. 81/2008 Titolo II e V, aggiornato alle nuove norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle installazione di protezioni antiurto in ambito industriale.

Rev. 3.0 del 04.11.2022

- Aggiunto Capitolo 3 - Protezioni antiurto in ambito industriale (UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022)
- Inseriti link normativi: www.tussl.it

Premessa

Per viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento delle persone, dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all'interno degli spazi aziendali, siano questi reparti chiusi o aree esterne. 

La tendenza è spesso quella di considerare la sicurezza della viabilità interna solo per gli aspetti che riguardano il trasporto o l’esodo in caso d’emergenza; la viabilità generale viene invece spesso vissuta come un problema complementare, difficilmente gestibile per il suo carattere precario e dinamicamente variabile in base a diversi fattori contingenti quali le possibili interferenze causate da ditte esterne (fornitori e manutentori) la varietà e molteplicità dei percorsi e degli stazionamenti dei mezzi di trasporto interni ed esterni, dei pedoni, etc. Bisogna invece puntare ad un organizzazione che consideri importante anche il problema della viabilità come una possibile causa di incidenti importanti per investimento nelle aziende.

Occorre quindi affrontare in modo organico il problema della viabilità di un insediamento gestendola in maniera meno disorganizzata con disposizioni e regole certe definite dall’azienda:

1. Semplificare e ridurre il più possibile i flussi dei prodotti, basandosi sul layout aziendale e limitare al massimo le operazioni di trasporto interno, anche utilizzando, dove possibile, dei sistemi automatici d’avanzamento dei prodotti, quali, ad esempio, i nastri trasportatori.

2. Riunire in un unico blocco, se possibile, gli spogliatoi, i servizi igienici, i lavabo, le docce ed i locali di riposo: una razionale dislocazione dei servizi igienico-assistenziali permette di realizzare delle strutture complete, agevoli da gestire limitando così le necessità di transito dei pedoni all’esterno dei fabbricati.

3. Qualora vi fossero due accessi stradali è buona regola optare per il senso unico nei piazzali esterni con dedicando un accesso all’entrata e l’altro all’uscita; in questo modo si dimezza automaticamente il rischio di investimento da camion e carrelli.

Deve essere data la massima diffusione di quanto definito a tutti i lavoratori, fornitori e visitatori, relativamente a quali siano le regole di viabilità che vigono in azienda.

Gli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro", in particolare:

1. Titolo V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

2. Allegati da XXIV a XXXII

3. Decreto MLPS 22 gennaio 2019

1. L'Art. 163 del D. Lgs. 81/2008 Obblighi del datore di lavoro

Art. 163 Obblighi del datore di lavoro
[...]

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII.

Affrontando quindi il tema della segnaletica orizzontale il D.Lgs. 81/08 lascia libertà al datore di lavoro di impiegare soluzioni di comprovata validità oppure, "se del caso", fare riferimento alla legislazione vigente per la regolazione del traffico stradale.

Quindi il datore di lavoro avrà la possibilità di utilizzare questi tre strumenti:

1. le prescrizioni dell'All. XXVIII
2. le norme di buona tecnica (*)
3. la segnaletica prevista per la circolazione stradale.

Possibili strumenti normativi per la segnaletica orizzontale

Fig. 1. Possibili strumenti normativi per la segnaletica orizzontale

(*) Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008

Si può quindi ritenere valida qualsiasi soluzione che, partendo dai presupposti dell'Art. 163 e dell'All. XXVIII, si riveli valida ed efficace, anche in funzione del rischio da prevenire. La consultazione di norme di buona tecnica, anche straniere, o del Codice della Strada può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari e garantire una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro. La segnaletica dovrà in ogni caso essere oggetto di idonea manutenzione e rifacimento ove necessario, anche per esempio a causa dell'usura del tempo e del passaggio dei mezzi.

Il Codice della Strada

Il campo di applicazione del decreto non coinvolge la segnaletica impiegata per la circolazione stradale, ed è per questo motivo che si può escludere quanto prescritto per la definizione della segnaletica orizzontale aziendale dagli obblighi del Codice della Strada e dai relativi regolamenti di attuazione.

Si tenga presente che il Codice della Strada regolamenta la circolazione di mezzi su una rete stradale che coinvolge differenti velocità di percorrenza e la cui segnaletica deve essere uniforme per consentire a tutti i conducenti una corretta conduzione del mezzo e un'adeguata percezione del significato del segnale.

Altresì espresso rimando alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo è prevista dall'Art. 163 c.3:

Art. 163 c. 3
Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'ALLEGATO XXVIII.
...
ALLEGATO XXVIII
Prescrizioni per la segnalazione dl ostacoli e dl punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione.


La segnaletica (e le dimensioni) previste dal Codice della Strada, può rivelarsi utile per risolvere situazioni particolari, esempio:

- aree esterne,
- piazzali,
- accessi esterni

in modo che sia garantita una chiara e comprensibile segnaletica orizzontale negli spazi di lavoro pertinenti l'area aziendale.

2. Il Progetto del Piano della viabilità aziendale 

Il Piano della viabilità aziendale va progettato e definito in forma scritta, e deve definire le regole di circolazione in uso nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda e stabilire le misure organizzative e procedurali sufficienti a garantire la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi connessi con l’uso dei carrelli elevatori e di tutti gli altri mezzi di trasporto mezzi di trasporto interni ed esterni (traspallet, auto, camion, ecc.) e dei lavoratori/pedoni.

Il piano deve prevedere in particolare:

- lo stato della pavimentazione e della sua manutenzione deve essere da evitare buche o avvallamenti pericolosi per la stabilità del mezzo e del carico; 
- inoltre va tenuto costantemente pulito da scarti di lavorazione al fine di rendere sicuro il transito di persone e mezzi;
- adottare una chiara segnaletica che permetta di interpretare chiaramente la viabilità aziendale, la disposizione dei luoghi e degli spazi e l’organizzazione complessiva della circolazione interna; 
- prevedere la separazione delle corsie di marcia, evidenziando con strisce e pittogrammi i luoghi di stoccaggio delle merci, di passaggio dei carrelli e dei pedoni;
- realizzare la segnaletica orizzontale con materiali antisdrucciolevoli e ben visibili;
- evidenziare gli attraversamenti pedonali, gli STOP, eventuali pericoli particolari (divieti di attraversamento), ostacoli fissi ecc.

Si rammenta che la segnaletica specie quella orizzontale è soggetta ad usura, va tenuta in regolare manutenzione al fine di garantire la sua efficienza nel tempo; è bene che la periodicità del controllo e del ripristino sia definita da apposito programma, facente parte integrale del piano della viabilità.

E' importante informare i lavoratori del contenuto del piano di circolazione interna aziendale e vigilare sul rispetto concreto delle procedure di sicurezza. A questo scopo è consigliabile individuare, con apposita procedura formalizzata, un incaricato al controllo periodico frequente (es. un preposto/capo magazziniere). Nel caso d’inottemperanza del rispetto delle norme di circolazione vigenti all’interno dell’azienda, prendere provvedimenti, quali, ad esempio, richiami verbali e scritti, sospensioni temporanee o definitive ad accedere in azienda da parte di imprese esterne.

Tali provvedimenti vanno presi in caso di:

- velocità eccessiva dei carrelli e dei veicoli;
- condurre i carrelli senza la necessaria visibilità;
- mancato rispetto della segnaletica e delle precedenze;
- parcheggio “selvaggio” dei veicoli, soprattutto se questo avviene in corrispondenza delle uscite d’emergenza;
- deposito “caotico” dei materiali al di fuori delle aree previste, soprattutto quando questo costituisce intralcio alla viabilità e pericolo per i lavoratori in caso di caduta dei materiali stoccati in altezza sui posti di lavoro e di passaggio;
- transito dei pedoni e dei mezzi al di fuori delle zone previste e prescritte;
- condotta dei mezzi d’opera e di trasporto senza permessi, autorizzazioni e formazione specifica;
- trasporto di persone su veicoli non autorizzati.

2.1 Segnaletica orizzontale e verticale

2.1.1 Segnaletica orizzontale

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili.

La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.

Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.


Fig. 2. Segnalazioni orizzontali pavimento

2.1.3. Percorsi interni di circolazione per carrelli e pedoni

Le dimensioni seguenti, dettate da indicazioni di costruttori di carrelli, (Vedi a seguire Progetto SicuraMente 2013), sono consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza:

- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm - 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 - 10 cm.
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.

Dimensioni delle vie di circolazione interne aziendali (Fonte SUVA)

Dimensioni delle vie di circolazione interne aziendali  Fonte SUVA
...

2.1.4 Segnaletica verticale

Nei reparti e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all'uso in sicurezza e i divieti. Ecco i segnali obbligatori:

fig. 1
carrelli in movimento
fig. 2
carrelli a passo d'uomo
fig. 3
divieto di sostare
o passare sotto le forche
di un carrello elevatore
fig. 4
divieto passaggio carrelli

Eventuali punti critici delle vie di transito potranno essere segnalate, come detto, secondo le regole del Codice della Strada.

2.1.5 Parcheggi

I parcheggi devono essere perfettamente identificati e ben visibili. In base al D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), per quanto riguarda le dimensioni dei posti individuali, «Lo stallo minimo per la sosta in superfici assegnato alle automobili, libero da ingombri deve avere le dimensioni di 4,50 x 2,30m», anche se in base alle norme di buona pratica l’ingombro convenzionale standard è pari a 2,50 x 5,00 m. Per ciò che concerne i posti riservati ai disabili, l'art.10 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 prevede una larghezza minima non inferiore a 3,20 m e una lunghezza non inferiore a 6 m. Essi devono essere segnalati orizzontalmente da strisce di delimitazione gialle di larghezza 12 cm e contrassegnati dall’apposito simbolo (come da Regolamento di attuazione del Codice della Strada, art. 149 - Art. 40 . Cod. str.).

2.1.6 Zone pedonali

La segnaletica delle zone pedonali consente di controllare il flusso pedonale, l’accesso alle zone a traffico limitato e le zone vietate al personale e al pubblico. Prima di installare una segnaletica orizzontale, è importante identificare le aree pedonali e le zone riservate ai veicoli.

Campagna SicuraMente 2013 (progetto terminato)



La campagna SicuraMente (2013), sostenuta da, JungheinrichLindeOM Still e Toyota per promuovere la sicurezza in magazzino, propone una breve guida per verificare la segnaletica corretta da installare in magazzino per circolare in sicurezza con i carrelli elevatori.

Occorre distinguere innanzitutto tra segnaletica orizzontale e verticale

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che le vie di circolazione dei veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili. La realizzazione delle strisce dovrà tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare ed eventuali ostacoli, nonché prestare particolarmente attenzione alla presenza di pedoni.

Tutta la segnaletica deve essere idoneamente mantenuta nel tempo attraverso pulizia o rifacimento e deve essere aggiornata in caso di variazione di layout.

Ecco le dimensioni consigliate per la realizzazione della segnaletica orizzontale delle vie di circolazione al fine di garantire una normale viabilità, evitare interferenze con pedoni ed altri mezzi e consentire manovre in sicurezza:

- Vie a senso unico: larghezza del carrello o del carico trasportato (la più grande delle due) aumentata di 1 metro
- Vie a doppio senso di marcia: larghezza dei due carrelli o dei due carichi trasportati (la più grande tra le due) aumentata di 1,40 metri
- Corsia per il transito di persone, (qualora prevista): larghezza per il transito in sicurezza 80 cm / 1 metro
- Prevedere dei punti di attraversamento pedonale nelle vie di circolazione dei carrelli
- Strisce di delimitazione delle vie di transito: di colore ben visibile (preferibilmente bianco o giallo) e una larghezza di circa 8 – 10 cm.
- Altezza di passaggio della via di circolazione: altezza massima del carrello o del suo carico trasportabile, aumentata di una misura di sicurezza pari, almeno, a 30 centimetri.

Per quanto riguarda  la segnaletica verticale, nei reparti e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori deve essere predisposta una specifica cartellonistica di sicurezza per segnalare i rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all’uso in sicurezza e i divieti. i segnali obbligatori riguardano i carrelli in movimento, i carrelli a passo d’uomo, il divieto di sostare o passare sotto le forche di un carrello elevatore. Eventuali punti critici delle vie di transito devono essere segnalati secondo le regole del traffico stradale.

3. Protezioni antiurto in ambito industriale

Pubblicate il 13 ottobre 2022, le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 relative alle protezioni antiurto in ambito industriale. Si tratta delle prime norme UNI, molto attese, relative alla sicurezza nelle zone di movimentazione industriale e viabilità dei luoghi di lavoro.
________

Le norme hanno lo scopo di fornire:

- ai fabbricanti di protezioni antiurto in ambito industriale metodi di prova e criteri per la classificazione, ed
- agli operatori della sicurezza in azienda criteri di scelta ed installazioni in ambito industriale.

UNI, attraverso il lavoro del GL 70 della Commissione Sicurezza, ha pubblicato in data 13 ottobre 2022 le due norme (già Progetto UNI1605398 e Progetto UNI1604054):

1. UNI/TS 11886-1:2022Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione – TS: Specifica Tecnica
2. UNI/TR 11886-2:2022Protezioni antiurto in ambito industriale – Parte 2: Criteri di scelta – TR: Rapporto Tecnico

La UNI/TR 11886-2:2022, in particolare, detta i criteri di scelta ed installazione, in ambito industriale e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte ad evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose o non di loro competenza, tale da migliorare e garantire la sicurezza nelle zone di movimentazione e viabilità.

Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008:

Art. 62 Definizioni
….si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

E per i requisiti di cui Art. 63 (Allegato IV)

Art. 63 Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV

In particolare all’Allegato IV:

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.
1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

3.1 UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale: metodi di prova e criteri per la classificazione

UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione

La specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale.

Estratto rielaborato

3. Definizioni

[…]

3.6 Protezione antiurto: Dispositivo progettato per il contenimento dell’urto di mezzi di movimentazione merci, posto a protezione delle attrezzature di lavoro e/o delle infrastrutture aziendali e/o delle aree di passaggio pedonale e/o delle postazioni di lavoro.

Nota 1 La funzione della protezione sntiurto è di contenere l’urto accidentale del mezzo. Annullando o diminuendo la severità dell’impatto, assorbendo e dissipando l’energia d’urto prodotta durante l’impatto contro la protezione.

Nota 2 Le protezioni antiurto si differenziano in tre tipologie: protezione antiurto continua / vedere punto 3.61), protezione antiurto puntuale (vedere punto 3.6.2) e sistema di protezione antiurto (vedere punto 3.6.3).

3.6.1 Protezione antiurto continua: Protezione antiurto (vedere punto 3.6) la cui maggiore suoerficie protettiva si sviluppa in orizzontale, rispetto al piano di ancoraggio, per la protezione di perimetri.

Nota Esempio di protezione antiurto sono illustrati in figura 3.

Piano della viabilit  Immagini Figura 1 UNI TS 11886 1 2022

Legenda
a) Protezione antiurto continua cilindrica a fissaggio interno;
b) Protezione antiurto continua cilindrica a fissaggi esterni;
c) Protezione antiurto continua sagomata a fissaggio interni.
Fig. 3 - Esempio di protezione antiurto continua

3.6.2 Protezione antiurto puntuale: Protezione antiurto (vedere punto 3.6), la cui superficie protettiva si sviluppa in verticale, rispetto al piano di ancoraggio, per la protezione di punti specifici.

Nota Esempio di protezione antiurto puntuale sono illustrati in figura 3.

Piano della viabilit  Immagini Figura 2 UNI TS 11886 1 2022

Legenda
a) Protezione antiurto puntuale a sezione circolare e fissaggio interno;
b) Protezione antiurto puntuale a sezione quadrata a fissaggi esterni;
c) Protezione antiurto puntuale a sezione circolare a fissaggi esterni.
Fig. 4 - Esempi di protezione antiurto puntuale

[...]

3.2 UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta: Protezioni antiurto

UNI/TR 11886-2:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 2: Criteri di scelta

Linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1:2022.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2:2022 definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perchè sia efficacie e garantisca le migliori performance.

Le protezioni antiurto di cui tratta il rapporto tecnico sono progettati per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte.

La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie.

Di conseguenza, nella UNI/TS 11886-1:2022 si definisce un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica.

Il rapporto tecnico, invece, si rivolge a tutti gli operatori aziendali, che hanno una responsabilità diretta nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle azioni correttive necessarie alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, e che intendono implementare efficacemente la sicurezza passiva in azienda, applicando processi di valutazione dei rischi e di scelta delle protezioni antiurto, con la finalità di proteggere infrastrutture, macchinari e soprattutto i lavoratori, da eventuali incidenti provocati dai mezzi di movimentazione.

______

Estratto rielaborato

1. Criteri di scelta delle protezioni antiurto

La scelta delle protezioni antiurto dovrebbe essere effettuata sulla base delle analisi

seguenti:

- le caratteristiche di viabilità dell’ambiente in cui si vuole intervenire;
- le caratteristiche dei mezzi di movimentazione;
- le caratteristiche dei carichi trasportati;
- la valutazione del rischio su cose e operatori;
- la valutazione dei parametri di efficacia della protezione antiurto;
- la legislazione vigente a cui è assoggettato l’ambiente di lavoro preso in esame.

2. Individuazione della classe energetica della protezione antiurto idonea nell’ambiente di lavoro

2.1 Rilevazione della massa complessiva del mezzo di movimentazione in condizioni di lavoro

Per ogni mezzo di movimentazione utilizzato nell'ambiente di lavoro, la massa complessiva del mezzo di movimentazione è dato dalla sommatoria dei seguenti dati:

a) massa del mezzo di movimentazione;

Nota Nel caso di un mezzo a propulsione elettrica, la massa del mezzo di movimentazione comprende quella della batteria di alimentazione;

b) massa del carico massimo movimentato nell'ambiente di lavoro;
c) massa dell’operatore alla guida del mezzo di movimentazione.

[...]

5. Analisi dimensionale

Una volta definite le classi prestazionali che la protezione antiurto garantisce per assolvere il proprio lavoro in sicurezza, occorre verificare che la protezione sia anche geometricamente idonea a garantire il contenimento del mezzo in caso di impatto.

Per far questo è necessario considerare, fra gli altri, i seguenti casi principali:

- Possibile urto durante la marcia in avanti del mezzo: si dovrebbe scegliere una protezione la cui regione d’urto contenga su di sé la proiezione dell’ingombro del carico movimentato dal mezzo o, almeno, parte di esso, quanto basta per garantirne l’arresto da parte della protezione antiurto nella zona specifica di applicazione.

Nel caso in cui il mezzo viaggi senza carico occorre tenere conto degli ingombri e degli effetti di un eventuale impatto delle forche.

In questa analisi è fondamentale ricordare, come da prescrizioni di legge, che la movimentazione dei carichi avviene sempre mantenendo il carico più in basso possibile, così da limitare quanto più possibile lo sbilanciamento del mezzo e di conseguenza il rischio di ribaltamento o la caduta del carico.

- Possibile urto durante la retromarcia del mezzo: occorre scegliere una protezione antiurto la cui regione d’urto sia sufficiente per permettere l’arresto del mezzo evitando che il mezzo (o parti di esso) oltrepassi la protezione antiurto durante e dopo l'urto.

In entrambe le analisi è utile ricordare che, a parità di altri fattori, e in particolare a parità di barriera, l’ingombro operativo di una protezione antiurto è generalmente tanto più ampio quanto più alta da terra risulta essere la sua regione d’urto, con conseguente maggiore occupazione di spazio utile.

Inoltre potrebbe accadere che l’area da mettere in protezione sia interessata dal passaggio di mezzi di dimensioni e caratteristiche energetiche diverse, in questi casi sarebbe fondamentale scegliere la protezione antiurto in funzione del mezzo di movimentazione più probante per la stessa. In questo modo, si individuerebbero le specifiche fondamentali per la scelta della protezione antiurto che permetta di coprire l’intera casistica dei possibili impatti, offrendo il miglior grado di protezione possibile.

Completato il percorso di scelta della protezione sulla base prestazionale e dimensionale, è opportuno concentrarsi sulla valutazione delle caratteristiche generali costruttive della protezione antiurto, affinché risponda anche alle normative a cui l’ambiente di lavoro preso in esame è assoggettato.

6. Manutenzioni e controlli

É suggerita all'utilizzatore una manutenzione continua per la pulizia e per il controllo della conservazione della colorazione della protezione antiurto.

È inoltre necessario effettuare controlli periodici sullo stato funzionale delle protezioni, e, in ogni caso a seguito di urti.

7. Valutazione della pavimentazione

Un importante parametro, per garantire l’efficace funzionamento di una protezione antiurto, è senza alcun dubbio la pavimentazione sulla quale la protezione stessa è ancorata.

É palese, pertanto, come il sistema di ancoraggio della protezione antiurto dovrebbe essere valutato, considerando la tipologia di pavimentazione su cui è installato.

Si raccomanda di verificare le caratteristiche di resistenza del pavimento nei confronti della scheda tecnica del prodotto come riportata nella UNI/TS 11886-1:2022.

8. Esempi applicativi

Piano della viabilit  Immagini Figura 1 UNI TR 11886 2 2022

Fig. 5 e Fig. 5.1 - Esempio di corrimano per pedoni

[...]

4. Estratto D.Lgs. 81/2008

D.Lgs. 81/2008

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO
...

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I Disposizioni generali 

Art. 161. Campo di applicazione

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare (*).

(*)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dec. 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)

Art. 162. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163. Obblighi del datore di lavoro

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164. Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

Capo II Sanzioni

Art. 165. Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sonopuniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 163;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a).

L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

...
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3.0 2022 - Aggiunto Capitolo 3 - Protezioni antiurto in ambito industriale (UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022)
- Inseriti link normativi: www.tussl.it
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Dimensioni delle vie di circolazione interne aziendali (Fonte SUVA)
D.Lgs. 81/2008 allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro
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Aree a rischio specifico d'Incendio

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Aree a rischio specifico d Incendio

Aree a rischio specifico d'incendio: definizione ed individuazione / Rev. 1.0 Marzo 2024

ID 8659 | Update Rev. 1.0 del 23.03.2024

Le aree a rischio specifico d'incendio sono state definite in modo organico all'entrata in vigore del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015.  

Nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli che non rientrano nella classificazione di “luoghi a basso rischio di incendio”, è possibile individuare degli ambiti caratterizzati da un rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività, cioè rispetto a quello che potrebbe essere valutato non considerando gli specifici pericoli di incendio presenti in tali aree (es: un’area di deposito di materiale combustibile con un carico di incendio elevato, o comunque, sostanzialmente maggiore rispetto a quello presente nel resto dell’attività). Le disposizioni più recenti che regolano la progettazione della sicurezza antincendio, in virtù della loro tipicità, definiscono tali aree come “aree a rischio specifico”.

Il Documento può essere un utile esercizio per l'individuazione delle aree a rischio specifico di cui al Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice) e Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA) e per la Valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

Infatti prima del Codice la definizione e l'individuazione erano rimandate alle RTV di Prevenzione Incendi.

Con il Codice le aree a rischio specifico sono ora regolamentate dalla sezione V delle Regole Tecniche Verticali del D.M. 3 agosto 2015.

Il codice stabilisce i criteri per l'individuazione delle aree a rischio specifico (G.1.16 e V.1.1) e la strategia antincendio da adottare (V.1.2).

D.M. 3 agosto 2015
...
Sezione G - Generalità
...
G.1.16 Aree a rischio specifico

1. Area a rischio specifico: porzioni dell'attività caratterizzate da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Nota
L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 ovvero è riportata nella regola tecnica verticale

V. Regole Tecniche verticali 

V.1 Aree a rischio specifico

V.1.1 Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.

2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti criteri:

a. aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;

b. aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;

c. aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10;

d. aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;

e. aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;

f. aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;

g. aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;

h. ambiti dell’attività con Rambiente significativo.

3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

V.1.2 Strategia antincendio

1. Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere considerate almeno le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni:

a. schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;

b. norme applicabili;

c. specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.

2. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applicazione delle seguenti misure:

a. inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;

b. controllo dell’incendio con livello di prestazione III (capitolo S.6);

c. installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a bordo macchina per la protezione specifica degli impianti

e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio;

d. installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (capitolo S.7);

e. installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;

f. effettuazione della valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2);

g. adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose;

Nota Ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, …

h. adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose;

Nota Ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali,

i. adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi;

Nota Ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, …

j. formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi;

Nota Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, …

k. disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

3. Nel caso di compartimentazione multipiano dell’attività (capitolo S.3), le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento distinto.

4. Le risultanze della specifica valutazione del rischio e le relative misure preventive, protettive e gestionali adottate devono essere considerate ai fini della gestione della sicurezza dell’attività (capitolo S.5).

Esempi

Sulla base dei criteri forniti, con riferimento ai casi sopra esemplificati, potranno trovare applicazione le seguenti soluzioni progettuali: ▪

Esempio 1 - stabilimento meccanico lavorazione a freddo, con aree ossitaglio – In questo caso il progettista potrà valutare e progettare l’adozione di una o più misure in precedenza elencate; in particolare: installazione impianti di rilevazione e allarme, anche finalizzati alla individuazione di perdite di gas infiammabile o comburente (rif. “elenco misure” - lett.d e lett. i) con relative procedure gestionali; centralizzazione dell’impianto di distribuzione dei gas, con depositi esterni e installazione, in zona protetta e facilmente raggiungibile, di intercettazioni manuali\automatiche del flusso di gas (rif. “elenco misure” - lett. g); valutazione del rischio per atmosfere esplosive (rif. “elenco misure” - lett. f);

Esempio 2 - grande deposito di materiali per l’edilizia, con area dedicata all’immagazzinamento di materiale combustibile in grandi quantità – anche in questo caso il progettista potrà valutare e progettare l’adozione di una o più misure in precedenza elencate; in particolare: collocazione dei materiali in un compartimento distinto (rif. “elenco misure” - lett. a); impianti “rilevazione e allarme incendio” (solo nell’area a rischio specifico; rif. “elenco misure” lett. d); sistema di controllo dell’incendio mediante impianto con rete idranti (solo nell’area a rischio specifico; rif. “elenco misure” lett. b) È evidente che alle misure “tecniche” dovranno sempre corrispondere specifiche procedure gestionali nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione della lavorazione e dei processi pericolosi nonché la disponibilità di idonee attrezzature di soccorso e dispositivi di protezione individuale e collettiva.

S. Strategia antincendio: Le misure 

Le misure da adottare schematicamente dovranno essere quelle previste alla Sezione S. Strategia antincendio del Codice:

S1 Reazione al fuoco ...
S2 Resistenza al fuoco ...
S3 Compartimentazione ...
S4 Esodo ...
S5 GSA ...
S6 Controllo dell'Incendio ...
S7 Rilevazione e allarme ...
S8 Controllo di fumi e calore ...
S9 Operatività antincendio ...
S10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio ...

...

Aree a rischio specifico Prevenzione Incendi

Le Aree a rischio specifico sono quindi (Vedi Fig. 1):

1. Fissate dalla specifica regola tecnica verticale (se applicabile anche senza Codice)
2. Stabilite dal progettista sulla base ai criteri V.1.1 e conseguentemente seguire sezione V. Regole Tecniche verticali (se applicabile con obbligo Codice)

Aree a rischio specifico

Fig. 1 - Individuazione Aree a rischio specifico (incendio)
_______

Es.1 Aree a rischio specifico su RTV (senza obbligo Codice)

Locali di pubblico spettacolo: D.M. 19 agosto 1996 RTV

D.M. 19 agosto 1996 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
(G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)
...
Titolo XII aree ed impianti a rischio specifico
...
12.1 classificazione le aree e gli impianti a rischio specifico sono così classificati:
- depositi;
- impianti tecnologici;
- autorimesse.

12.2 DEPOSITI
Si intendono depositi o magazzini gli ambienti destinati alla conservazione di materiali occorrenti all’esercizio dei locali ed ai servizi amministrativi.

I depositi, ove previsti, annessi ai locali di cui alle presenti norme, con esclusione di quelli già trattati ai punti 5.1, 5.2.6.2, 7.4 e 8.3, devono essere realizzati con strutture portanti e separanti di resistenza al fuoco almeno REI 60.

Essi devono essere aerati direttamente dall’esterno mediante aperture di superficie non inferiore a 1/40 di quella in pianta; devono avere accesso dall’esterno e possono comunicare con gli altri ambienti dei locali a mezzo di porte resistenti al fuoco almeno REI 60, munite di dispositivo di autochiusura.

12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI
12.3.1 IMPIANTI DI PRODUZIONE CALORE
Gli impianti di produzione di calore funzionanti a combustibile solido, liquido e gassoso dovranno essere realizzati nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.
12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell’osservanza dei seguenti criteri:

A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.
L'aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a
1/20 della superficie in pianta del locale.

Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.

Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

B) CONDOTTE
Le condotte devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco; le tubazioni flessibili di raccordo devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2

Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L'attraversamento dei soprarichiamati locali può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classe almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte attraversino strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti, almeno una serranda avente resistenza al fuoco pari a quella della struttura che attraversano, azionata automaticamente e direttamente da rivelatori di fumo.
Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

C) DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
Inoltre, gli impianti a ricircolo d'aria, a servizio di più compartimenti, devono essere muniti, all'interno delle condotte, di rivelatori di fumo che comandino automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande tagliafuoco. L’intervento dei rivelatori deve essere segnalato nella centrale di controllo degli impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi. L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori senza l'intervento manuale dell'operatore.

D) IMPIANTI LOCALIZZATI
È consentito il condizionamento dell'aria a mezzo di armadi condizionatori, purché il fluido refrigerante non sia infiammabile né tossico. È comunque escluso l'impiego di apparecchiature a fiamma libera.

12.4 AUTORIMESSE
I locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), possono essere attigui, sottostanti e sovrastanti alle autorimesse, nel rispetto delle specifiche normative di prevenzione incendi.

Es.2 Aree a rischio specifico su RTV (con obbligo Codice)

Attività commerciali

D.M. 3 agosto 2015
...

Capitolo V.8 Attività commerciali
...
V.8.3 Classificazioni
...
3. Sono considerate aree a rischio specifico (Capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

TK1: aree collegate ad aree TA(1) ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2;

(1) TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
Nota Ad esempio: aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, …


TK2: aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi;

TM2: depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;

TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti 150 kg;

TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione; 


...

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D.L. 2 marzo 2024 n. 19 / convertito L. n. 56/2024 / Articoli modificati D.Lgs. 81/2008 / Patente a crediti sicurezza

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In allegato Articoli del D.Lgs. 81/2008 come modificati dall'Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare c. 19 del Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.52 del 02.03.2024)

Update Rev. 1.0 del 30.04.2024

- Legge 29 aprile 2024 n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.100 del 30.04.2024 - SO n. 19). Entrata in vigore del provvedimento: 01/05/2024

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 / Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56, introduce la "Patente a crediti sicurezza".
________

Vedi anche TUSSL / Link aggiornato 30 Aprile 2024

 

Vedi TUSSL pdf aggiornato 30 Aprile 2024

 

Vedi Documento Aprile 2024

Patente a crediti riscritto articolo 24 tus

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Valutazione del rischio chimico (EMKG) - BAuA

ID 11735 | | Visite: 6696 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 11735 EMKG Rev  1 0 2022

Valutazione del rischio chimico (EMKG) - BAuA (DE) 

ID 11735 | 07.06.2022 Rev. 1.0 2022 / Documento di approfondimento e liste di controllo EN-DE allegate 

Il metodo di controllo sul luogo di lavoro per le sostanze pericolose (EMKG) dell'Istituto federale tedesco per la sicurezza e la salute sul lavoro (BAuA) esiste dal 2005. Si tratta di un metodo per la gestione del rischio riguardante attività in cui sono coinvolte sostanze pericolose. L'EMKG ha lo scopo di aiutare in particolare le piccole e medie imprese (PMI) a trasformare le informazioni dalle schede di sicurezza in misure pratiche di riduzione dei rischi.

Rev. 1.0 2022 Novità

- Integrazione modulo aggiuntivo "Schema di controllo sul posto di lavoro per l’uso facile di sostanze pericolose e del nuovo regolamento CLP". Ciò significa che l'EMKG può essere applicato anche a sostanze pericolose classificate sulla base delle indicazioni H del regolamento CLP (regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele).

- Integrazione modulo EMKG Fire and Explosion per la valutazione del rischio incendio ed esplosione.

In Germania, la direttiva quadro 89/391/CEE è stata recepita attraverso la Occupational Safety and Health Act, 1996 (ArbSchG), la Occupational Safety Act (ASiG) e il settimo libro del codice sociale (SGB VII).

Main OSH legislation DE:
Occupational Safety and Health Act, 1996 (Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)


Additional legislation:
Act on occupational physicians, safety engineers and other occupational health and safety specialists; Occupational Safety Act (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit), Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)

General Federal Mining Ordinance (Bergverordnung für alle bergbaulichen Bereiche), Allgemeine Bundesbergverordnung (ABBergV)

Federal Mining Act, Bundesberggesetz (BbergG)

Seamen's Law, Seemannsgesetz (SeemG) - Since 20.04.2013: Maritime Labour Act, Seearbeitsgesetz (SeeArbG)

Seventh Volume of the Social Law Code (Sozialgesetzbuch (SGB), Siebtes Buch (VII): Gesetzliche Unfallversicherung), Unfallversicherungs-Einordnungsgesetz (UVEG 9).

Excursus

D.Lgs. 81/08

Titolo IX – Sostanze pericolose

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 223 - Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

...

Metodo EMKG descrizione

L'EMKG è suddiviso in otto step.

Gli step da uno a quattro riguardano i rischi derivanti dall'inalazione e gli step da cinque a sette i rischi derivanti dal contatto. Lo step finale consiste nel verificare l'efficacia della scelta delle misure protettive. Per procedere attraverso questi otto step è necessario disporre di informazioni sulla sostanza pericolosa ricavate dalla scheda di dati di sicurezza (SDS) e informazioni relative all'attività lavorativa che possono essere ottenute visitando/ispezionando il luogo di lavoro.

L'ultima versione 2.2 della linea guida sul metodo pubblicata sul sito BAUA, è stata integrata con il modulo aggiuntivo "Schema di controllo sul posto di lavoro per l’uso facile di sostanze pericolose e del nuovo regolamento CLP". Ciò significa che l'EMKG può essere applicato anche a sostanze pericolose classificate sulla base delle indicazioni H del regolamento CLP (regolamento sulla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele).

Oltre alla valutazione dei rischi per la salute è necessario che sulle sostanze pericolose sia fatta anche una valutazione dei rischi di incendio ed esplosione. A tale scopo, si può usare il modulo “EMKG Fire and Explosion”, che fornisce una guida alle misure protezione necessarie. Il modulo è stato migliorato e testato continuamente sin dal suo sviluppo nel 2012.

STEP 1 – Gruppo di rischio (HG) | Inalazione

Determinare il gruppo di pericolo per sostanze e miscele con e senza limiti di esposizione professionale in accordo a quanto riportato nella Figura 1.

Consultare la scheda di sicurezza per queste informazioni (sezioni SDS: 2, 8, 15).

Fig  1 Determinazione gruppo HG Ver  2 2

Fig. 1 – Determinazione del gruppo di rischio (HG) | Inalazione Ver. 2.2

....

STEP 6: Area di contatto con la pelle contaminata

Stimare l'area effettiva che sarà solitamente contaminata in base al compito svolto.

Quando si determina l'area effettiva di contatto con la pelle, non si devono prendere in considerazione l’uso di guanti protettivi o di altri dispositivi di protezione personale.

Figura 6

Fig. 6 – Area di contatto con la pelle contaminata

STEP 7: Strategia di controllo | Contatto con la pelle

Le misure per il contatto con la pelle sono misure addionali, quindi, se il contatto con la pelle può essere escluso gli STEP da 5 a 7 possono essere saltati.

Figura 7

Fig. 7 – Strategia di controllo | Contatto con la pelle
...

Valutazione dei rischi di incendio ed esplosione

Consultare la scheda di sicurezza per l’individuazione dei codici H e delle frasi R specifiche.

Fig  8 Valutazione del rischio incendio ed esplosione
...

Esempio

Esempio 1

SDS di esempio ACETONE

SDS

ACETONE - Dati per valutazione

Acetone dati per la valutazione

VALUTAZIONE

Pulizia con acetone valutazione finale
.
..

In allegato:

- liste di controllo EMKG - BAuA | Lingua inglese (singoli allegati);
- liste di controllo EMKG - BAuA | Lingua tedesca (portfolio .pdf).

Elenco schede in lingua tedesca file "Control guidance sheet (DE).pdf" (formato portfolio):

- 100 Freie Lüftung - Mindeststandards
- La-101 Bereitstellen und Lagern - Mindeststandards
- 110 Organisations-und Hygienemaßnahmen "Einatmen" - Mindeststandards
- 120 Organisations-und Hygienemaßnahmen "Haut" - Mindeststandards
- pc-170 Brandschutzmaßnahmen - Mindeststandards
- 102 Lagerung von Schüttgütern
- 130 Drucken, Kopieren
- 200 Örtliche Absaugung (Punktabsaugung)
- 201 Abzugsschränke
- 203 Absaugschrank
- 204 Staubentnahme aus Abscheidesystem
- 205 Transport über Förderband
- 206 Befüllen von Säcken
- 208 Entleeren von Säcken
- 210 Beschicken von Kesseln aus Säcken oder Kleingebinden
- 211 Befüllung und Entleerung von Containern (IBC) (Feststoffe)
- 212 Befüllen von Fässern
- 212a Stationäre Abfüllung organischer Lösemittel in Fässer und IBC auf Rollenbahnen
- 212b Stationäre Abfüllung organischer Lösemittel in Fässer und IBC auf Paletten
- 212c Stationäre Abfüllung organischer Lösemittel in Kanister, Fässer und IBC mittels Zapfpistole
- 213 Entleeren von Fässern mittels Fasspumpe
- 214 Wiegen von Feststoffen
- 215 Michen von Feststoffen mit anderen Feststoffen oder Flüssigkeiten
- 217 Mischen von Flüssigkeiten mit anderen Flüssigkeiten oder Feststoffen in Fässern o. ä.
- 222 Pulverbeschichtung
- 223 Laminieren (Batch)
- 228 Trockenschrank (Horden- oder Tellertrockner)
- 230 Herstellen von Pellets
- 240 Staubarbeitsplätze (Grundsätze) - Emissionsmindernde Maßnahmen
- 260 Wartungs- und Servicearbeiten an Drucker- und Kopiergeräten
- 250 Erweiterter Maßnahmenbedarf "Haut"
- pc-270 Grundanforderungen bei erhöhter Brandgefährdung - Erweiterte Brandschutzmaßnahmen
- pc-271 Lackierarbeiten, Spritz- und Beschichtungsverfahren - Erweiterte Brandschutzmaßnahmen
- pc-280 Grundlegende Explosionsschutzmaßnahmen - Vorbeugender Explosionsschutz
- pc-281 Brennbare Flüssigkeiten umfüllen und abfüllen - Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung
- pc-282 Lackierarbeiten, Spritz- und Beschichtungsverfahren - Maßnahmen zur Zündquellenvermeidung
- 300 Geschlossenes System
- 301 Handschuhkasten (glove box)
- 305 Fassbefüllung
- 306 Fassentleerung
- 307 Befüllung und Entleerung von IBC-Containern (Feststoffe)
- 308 Befüllung und Entleerung von IBC-Containern (Flüssigkeiten)
- 310 Befüllen und Entleeren von Tankfahrzeugen
- 312 Umpumpen von Flüssigkeiten
- pc-370 Hohe Brandschutzmaßnahmen - Grundanforderungen - Geschlossenes System
- S 001 Augenoptiker
- S 002 Abstellen von Dieselfahrzeugen in Wachen und Gerätehäusern der Feuerwehr
- BP 1081 Vorbeugender Holzschutz: Grundmaßnahmen
- BP 1082 Bekämpfender Holzschutz: Grundmaßnahmen
- BP 2081 Holzschutzmittel: Streichen, Rollen, Spachteln und Wischen
- BP 2082 Holzschutzmittel: Bekämpfender Holzschutz in Sprühanwendungen
- BP 2083 Anwendung von Holzschutzmitteln in offenen Anlagen
- BP 2084 Anwendung von Holzschutzmitteln in geschlossenen Anlagen
- BP 1141 Bekämpfung von Schadnagern: Grundmaßnahmen
- BP 2141 Bekämpfung von Schadnagern: Ausbringung von schüttfähigen Ködern
- BP 2142 Bekämpfung von Schadnagern: Ausbringung von Formködern und Pasten
- BP 2143 Bekämpfung von Schadnagern: Ausbringung von Schäumen
- BP 1181 Bekämpfung von Insekten: Grundmaßnahmen
- BP 2181 Bekämpfung von Insekten: Granulate (fertig verwendbar)
- BP 2182 Bekämpfung von Insekten: Streichen
- BP 2183 Bekämpfung von Insekten: Sprühen
- BP 2184 Bekämpfung von Insekten: Gele, Pasten
- BP 2185 Bekämpfung von Insekten: Gießkanne oder Dosierwagen

[...] segue in allegato 

Fonti 
BAuA - Federal Institute for Occupational Safety and Health

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 07.06.2022 Aggiornamento EMKG 2.2
Nuove liste di controllo in lingua tedesca
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza Interpello n. 2/2024

ID 21776 | | Visite: 809 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 2 del 26 Aprile 2024

ID 21776 | 28.04.2024 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 26 Aprile 2024 (n. 2/2024):

26/04/2024 - n. 2/2024 - Destinatario: Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in materia di formazione (art.37 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) relativa al numero di partecipanti ai corsi rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di "lavoratori equiparati". Seduta della Commissione del 18 aprile 2024.

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  Numero partecipanti corsi di formazione (art. 37 comma 2 TUS)

L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

«È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.11, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art.37, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, un accordo "aziendale" che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell'ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti ad ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell'ACSR?»

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 2, sancisce “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa”;

- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato A, al punto 2, rubricato “Organizzazione della formazione”, dispone che: “Per ciascun corso si dovrà prevedere: (omissis…) d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;

- il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”, individua, tra l’altro, i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;

- il citato Accordo, Allegato A, al punto 5 rubricato “Formazione particolare aggiuntiva per il preposto”, stabilisce, tra l’altro, il contenuto della formazione di tale figura;

- il successivo punto 5-bis, Allegato A, del predetto Accordo, rubricato “Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti”, dispone “Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;

- l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al punto 12, rubricato “Disposizioni integrative e correttive alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, dispone “12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro - In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità”;

- l’Accordo citato del 7 luglio 2016, Allegato V, contiene la “Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione”

la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta, ai sensi dell’articolo 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro” e non a quesiti relativi a fattispecie specifiche.

...

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Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito

ID 13018 | | Visite: 298 | Documenti Sicurezza Enti

Articoli pirotecnici  Impianti di produzione e deposito

Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito CCPSSL 2013

ID 13018 | 28.04.2024

A seguito degli incidenti mortali verificatisi di recente in alcune aziende del settore pirotecnico, la Commissione Consultiva ha ritenuto opportuno affidare al Comitato n. 9
l’incarico di verificare la sussistenza di eventuali criticità ed incongruenze tra le previsioni normative contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che disciplina la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e quelle riportate nella normativa specifica di settore.

Preliminarmente, sono stati valutati i dati statistici di fonte INAIL - Consulenza Statistico Attuariale relativi all’andamento infortunistico del settore “pirotecnia” corrispondente alla voce di tariffa 0570 “Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici” (Allegato n. 1).

I dati, aggiornati al 31 ottobre 2011, si riferiscono ai casi indennizzati dall’Istituto Assicuratore e sono distinti per gestione (Industria e Artigianato).

La marcata frammentarietà e scarsa consistenza nella distribuzione per anno e per regione hanno reso preferibile l’osservazione dei dati cumulati nel decennio 2000-2010. Oltre a fornire informazioni sulle “dimensioni del comparto”, in termini di numero di aziende e di numero di addetti, i dati contengono il dettaglio delle variabili di codifica degli infortuni ESAW3, utili, ove possibile, ad individuare la natura e la sede delle lesioni occorse, unitamente ad ulteriori eventuali dettagli funzionali a ricostruire la dinamica degli infortuni

E’ stata esaminata, altresì, la “Terza relazione intermedia dell'attività” della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle attività pirotecniche (cap. 3, par. 3.2 della Relazione), che si allega in copia (Allegato n. 2).

In detta relazione vengono evidenziati quelli che la Commissione ha rilevato come aspetti critici, comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici presi in esame, e segnatamente:
- condizioni inadeguate degli ambienti di lavoro e lavorazioni svolte in condizioni climatiche inadeguate (temperatura, umidità, ventilazione);
- mancata osservanza delle disposizioni che vietano l’accesso ai non addetti ai lavori in determinati punti dell’opificio;
- difformità nelle modalità di accertamento delle capacità tecniche del personale civile rispetto alla formazione prevista per gli artificieri delle Forze Armate;
- irregolarità amministrative (rilascio delle licenze di esercizio dell’attività di produzione);
- inadeguata preparazione delle maestranze utilizzate.

In conclusione la Commissione evidenzia quelle che considera “le preoccupanti lacune esistenti nella normativa del settore delle attività pirotecniche". Lacune che riguarderebbero i seguenti aspetti:

- l’accertamento dell’idoneità tecnica degli operatori ed il relativo regime di autorizzazione;
- forme obbligatorie di formazione professionale e di aggiornamento;
- qualità della attività ispettiva;
- sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
- iscrizione degli impianti per la produzione di fuochi d’artificio in una adeguata categoria di rischio;
- l’osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori;
- svolgimento di controlli periodici degli stabilimenti più severi e approfonditi.

In relazione a quanto sopra si è ritenuto, in via preliminare, procedere ad un esame della normativa (vedi Allegato n. 3) che attualmente disciplina, in modo specifico, il settore degli articoli pirotecnici, unitamente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. applicabili a tale settore.

Si è osservata una difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività. Le difformità sono probabilmente legate sia al periodo storico di emanazione delle prime normative specifiche (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - T.U.L.P.S. 1931; Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. – R.E.T.U.L.P.S. 1940), sia al miglioramento tecnologico e classificatorio, intercorso negli ultimi quaranta anni.

Si procede in dettaglio ad un esame della normativa applicabile in tale settore.

Le fabbriche che producono esplosivi e articoli pirotecnici, sono soggette a specifici obblighi previsti dal T.U.L.P.S. il quale, all’Allegato B, contiene prescrizioni tecniche per la costruzione degli impianti di produzione, per le caratteristiche degli ambienti dove viene effettuata la produzione di prodotti esplodenti, per le distanze da osservare, per i quantitativi massimi di materiale lavorabile e per l’accesso ai locali alle persone non addette ai lavori.

Per quanto attiene all’idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs. del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs. n. 58/2010, sono stati previsti “corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori”. La definizione delle modalità di attuazione dei corsi di formazione sono demandate ad un emanando decreto del Ministro dell’Interno.

Il T.U.L.P.S. prevede, inoltre, che, per operare nel settore, venga rilasciata una specifica licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda della classificazione del materiale esplodente. Si evidenzia che:

- per la 1°, 4° e 5° categoria, l’autorità competente, ai sensi dell’art .471 del T.U.L.P.S., è il Prefetto;
- per la 2° e 3° categoria, l’art. 462 del T.U.L.P.S. dispone che l’Amministrazione+ competente alla concessione della licenza è il Ministero dell’Interno.

Nelle categorie 4° e 5°, rientrano, rispettivamente, Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti e Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici e, quindi, gli articoli pirotecnici.

La normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) prevede, per queste attività, l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione interno all’azienda e del relativo responsabile (art. 31, commi 6 e 7) e sono escluse dalla possibilità prevista per le micro imprese di optare per la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.
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segue

CCPSSL 2013

Collegati

Ensuring safety and health at work in a changing climate

ID 21771 | | Visite: 187 | Documenti Sicurezza

Ensuring safety and health at work in a changing climate

 Ensuring safety and health at work in a changing climate / ILO 2024

ID 21771 | 26.04.2024 

Climate change is already having serious impacts on the safety and health of workers in all regions of the world. Workers are among those most exposed to climate change hazards yet frequently have no choice but to continue working, even if conditions are dangerous. Global occupational safety and health (OSH) protections have struggled to keep up with the evolving risks from climate change, resulting in worker mortality and morbidity.

This report presents critical evidence related to the impacts of climate change on OSH, to bring attention to the global health threat workers are currently facing.

The report addresses the following key issues:

- Excessive heat
- Ultraviolet (UV) radiation
- Extreme weather events
- Workplace air pollution
- Vector-borne diseases
- Agrochemicals

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Table of Contents

Acknowledgements

List of abbreviations

Executive summary

Introduction

Climate change and worker safety and health

The ILO and climate change

1. Excessive heat
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk

2. Ultraviolet (UV) radiation
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk

3. Extreme weather events
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk

4. Workplace air pollution
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk

5. Vector-borne diseases
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk

6. Agrochemicals
Impact on worker safety and health
Examples of responses to the risk

Conclusions

References

Annex: A selection of tools and resources relevant for climate change

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Fonte: ILO

Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI

ID 12614 | | Visite: 21022 | Prevenzione Incendi

Attivita  di pubblico spettacolo   Quadro normativo PI

Attività di pubblico spettacolo: Quadro normativo PI Attività 65 / Update Rev. 4.0 Maggio 2024

ID 12614 | Rev. 4.0 del 18 Maggio 2024 Documenti allegati

Quadro normativo di Prevenzione Incendi per le Attività di pubblico spettacolo, sia assoggettabili o meno nell'Attività 65 del D.P.R. 151/2011.

Si precisa che  un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo (Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al
DPR 151/2011.

Rev. 4.0 del 18.04.2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Rev. 3.0 del 22.11.2023

Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023
Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.

Rev. 2.0 del 05.12.2022 

In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015.

1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo
2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo
2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16
2.4 D.M. 19 Agosto 1996
2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro
3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo
4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)
5.  Semplificazioni spettacoli dal vivo / Proroghe regime semplificato SCIA
________

1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo

Il documento allegato si i occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di ”pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.).

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (Fig. 1), per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Nel seguito si cercherà di schematizzare gli aspetti principali del pubblico spettacolo in base ai fattori principali.

Attivita  pubblico spettacolo   Attivita  soggetta PI

Fig. 1 - Attivita' pubblico spettacolo non necessariamente Attivita' soggetta PI

Attività 65 DPR 151/2011

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Obbligo Codice PI Attività 65

In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015.

Non è previsto l'obbligo di applicabilità Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 (Cap. V.15.), ma possono essere utilizzate sia norme dedotte che il Codice stesso:

Attivit  pubblico spettacolo  Quadro normativo PI   Fig  1

Fig. 2 - Non è previsto l'obbligo di applicazione Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015

2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo

2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (GU 18 n. 146 del giugno 1931)

2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635

Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (GU n. 149 del 26 giugno 1940 Suppl.)

2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16

Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere

La circolare è da ritenersi abrogata con l'emanazione del D.M.19 agosto 1996 - vedasi a seguire.
...

2.4 D.M. 19 Agosto 1996

D.M. 19 Agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)
..

2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro

- PROT. n° P1201/4109 sott. 37/B1 (Chiarimento)
- PROT. n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8)
- Nota prot. n. 17013 del 07/12/2018
- Nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B1 del 03/07/2007
- Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951
- Circolare n. 52 Prot. n° 30431/4101 del 20 novembre 1982
- Nota Prot. 10.15506/13500 (19) del 19 maggio 1984
- PROT. n° P104/4139 sott. 4 del 03 marzo 2003 (Chiarimento)
- PROT. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004 (Chiarimento)
- PROT. n° 0016096 078/032101 01 4109 037 del 15 novembre 2010 (Chiarimento)
- PROT. n. 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012
- PROT. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013
- Circolare N. 68 Ispett. Tecn./Prev. Prot. N. 23867/4151 del 02 luglio 1962
- PROT. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013
- PROT. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 (Chiarimento)
- PROT. n° 0000717 del 18 gennaio 2018 (Chiarimento)
- PROT. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 (Chiarimento)
- PROT. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31 ottobre 1997 (Chiarimento)
- PROT. n° 0009518 931/032101.01.4101.72B2.001 del 08 luglio 2011 (Chiarimento)
- Circolare n. 22 MI.SA (92) 12 Prot. n° 22110/4109 del 14 dicembre 1992
- PROT. n° 6245 del 10 maggio 2013 (Chiarimento)
- Circolare/Telex Prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01 giugno 1999
- Lettera Circolare Prot. n° 559 del 13 novembre 1990
- Lettera Circolare Prot. n° 559/C del 12 gennaio 1995
- PROT. n. 557/PAS/U/011380/13500.A(8) del 13 agosto 2019
- PROT. n° 0005915 del 19 maggio 2015 (Chiarimento)
- Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
- Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023
Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024

3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)

PROT. n° 0005918 del 19 maggio 2015 (Chiarimento)

4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza
...

5.  Semplificazioni spettacoli dal vivo / Proroghe regime semplificato SCIA
...

...

Vedi Registro antincendio locali di pubblico spettacolo

Registro controlli antincendio locali di pubblico spettacolo   Modello

...

segue in allegato

Certifico S.r.l - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 18.05.2024 Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo
Circolare Ministero MI n. 15015 del 7 maggio 2024
Certifico Srl
3.0 22.11.2023 Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023

Certifico Srl
2.0 05.12.2022 Decreto 22 novembre 2022
Circolare M.I. 15 febbraio 1951 n. 16
Certifico Srl
1.0 05.03.2022 D.M. 19 Agosto 1996
Correzioni
Certifico Srl
0.0 19.01.2021 --- Certifico Srl

 

Collegati

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024

ID 21859 | | Visite: 3500 | Prevenzione Incendi

Circolare n  15015 del 7 maggio 2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 / Semplificazioni SCIA spettacoli dal vivo

ID 21859 | 15.05.2024 / In allegato

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell’evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.

La circolare della Pubblica Sicurezza chiarisce che la disposizione non si applica alle discoteche ed ai locali da ballo. Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente), mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della norma gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

...

Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art.38bidel D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni - Indicazioni
________

Estratto

...

1. L'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 ss.mm.

Come è noto, nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia SARS COVID-19, sono stati posti in essere specifici interventi volti a favorire la ripresa economica in diversi settori di attività, tra cui anche quello culturale, considerevolmente provato dalle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria.

In particolare, è stato varato l'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, il quale, originariamente, prevedeva, in via sperimentale, fino al 31.12.2021, che - fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione al TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) - per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui ali'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato al Suap o ufficio analogo competente per territorio.

La norma è stata oggetto di diversi interventi di modifica, volti a prorogare la sperimentazione del regime semplificato nonché ad ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero dei partecipanti.

Da ultimo, con l'art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215il regime semplificato della SCIA è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.

La ratio della disposizione è volta, come detto, a favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità, tenuto conto del relativo ambito di applicazione, che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti (che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate sia da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti), sia da una circoscritta durata temporale dell'evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)

E' stata, invece, segnalata un'applicazione distorta e strumentale del citato art.38-bis del D.L. n. 76/2020.

In sostanza, taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.
...

E' evidente che la semplificazione del regime giuridico, introdotta dal citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo, è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell'incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS.

Oltre al segnalato profilo critico, concernente la "sicurezza" dell'evento, sicuramente preminente, si pone anche un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori "virtuosi" che agiscono nel rispetto delle regole.

Diventa, allora, utile riepilogare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art.38-bis del D.L. n. 76/2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui ali'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

I. tipologia dell'evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.

1. dimensioni dell'eventomassimo 2000 partecipanti;

2. durata dell'eventoorario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Quest'ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8.00 - 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente, volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati ali'organo di vigilanza.
...

D.L. n. 76/2020
...

Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri ((che attesta)) la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

segue in allegato

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Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Proroghe

ID 21843 | | Visite: 548 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie   Timeline proroghe

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Timeline Proroghe - Update Maggio 2024

ID 21843 | 12.05.2024 / In allegato

Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.

 1.  Transitorio iniziale 

Il Decreto 28 ottobre 2005 ha previsto un transitorio dall'entrata in vigore degli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4:

Art. 3. Requisiti di sicurezza
...
8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II. Comunque entro 15 anni dall’entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente art. 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all’Allegato II (08 aprile 2021 / ndr).

Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato
...
2. Entro 3 anni dall’entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell’infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l’obiettivo di sicurezza di cui all’Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.

Art. 11. Gallerie in esercizio
...
4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall’entrata in vigore del presente decreto (08 aprile 2021 / ndr).

 2.  Differimento al 31 dicembre 2023

La Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (G.U. n. 49 del 28.02.2024) di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Milleproroghe 2021) ha aggiunto il comma 17-bis all'Art. 13 al Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183:

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

17 -bis. Al fine di assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006.

 3.  Differimento al 31 dicembre 2024

Il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (GU n.303 del 30.12.2023) Milleproroghe 2024 / L. 23 febbraio 2024, n. 18 (G.U. n. 49 del 28.02.2024) con l'Art. 8 c. 4 ha previsto ulteriore differimento al 31 dicembre 2024:

Art. 8  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 così leggasi

Art. 13 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed è adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2024 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.
...
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Il manutentore di estintori d'incendio

ID 19859 | | Visite: 4199 | Prevenzione Incendi

Il manutentore di estintori d incendio

Il manutentore di estintori d'incendio / Requisiti conformi a UNI 9994-2

ID 19859 | 24.06.2023 / In allegato documento completo

Il Manutentore di estintori d’incendio è dotato della competenza necessaria per eseguire le attività di manutenzione degli estintori previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore.

In base al livello di competenza ed ai compiti che esegue, il tecnico manutentore può essere classificato in due profili professionali:

- Tecnico Manutentore di estintori d’incendio
- Tecnico Manutentore di estintori d’incendio Senior

Il Tecnico Manutentore di Estintori certificato è in grado di adempiere esaustivamente ai seguenti compiti:

- Eseguire i controlli visivi, di integrità e documentali
- Eseguire i controlli strumentali
- Eseguire la sostituzione degli agenti estinguenti e dei componenti
- Eseguire il collaudo idrostatico
- Eseguire le registrazioni delle attività svolte, su supporto cartaceo o elettronico

Il Tecnico Manutentore di estintori di incendio senior, in aggiunta a quanto sopra indicato, sarà in grado di:

- Relazionarsi con il cliente in merito alle attività di controllo e manutenzione eseguite
- Coordinare e controllare l’attività di manutenzione

La norma 9994-2 definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività del Tecnico Manutentore di estintori d'incendio, ossia della figura professionale che svolge le attività di manutenzione di estintori d'incendio portatili e carrellati previste dalla UNI 9994-1.

Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento.

________

UNI 9994-2:2015
Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio

Compiti e attività specifiche della figura professionale

Generalità

La norma prevede, oltre al tecnico manutentore di estintori di incendio, anche la figura professionale di tecnico manutentore di estintori di incendio senior.

La UNI 9994-2:2015 stabilisce i requisiti identificati con la suddivisione tra compiti e attività specifiche svolte dalla figura professionale in termini di conoscenza, abilità e competenza secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF). I requisiti sono indicati per consentire la valutazione dei risultati dell'apprendimento la conformità delle competenze.

Tecnico manutentore di estintori d'incendio

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio nello svolgere la sua attività ha il compito di eseguire le procedure di manutenzione previste dalla UNI 9994-1, dalle disposizioni legislative vigenti e dalle procedure speciali raccomandate dal produttore dello specifico estintore oggetto di manutenzione. Il livello di competenze del tecnico manutentore si colloca al livello 2 dell'EQF.

Tecnico manutentore di estintori d'incendio senior

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior nello svolgere la sua attività, oltre a quanto indicato al punto 4.2, è in grado di comunicare in modo efficace con il cliente e di proporre in autonomia soluzioni migliorative.

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior può effettuare attività di coordinamento di attività di altri tecnici manutentori.

Il livello di competenze del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior si colloca al livello 3 dell'EQF.

Al fine di definire i compiti relativi ai due differenti profili si rimanda al prospetto 1.

Prospetto 1 compiti e attività specifiche della figura professionale

Il manutentore di estintori d incendio   Prospetto 1

Schema 1 - Livelli EQF – Tecnico manutentore di estintori d’incendio

Il manutentore di estintori d incendio   Schema 1

Conoscenze, abilita e competenze associate alle attivita’ professionale

Per poter assolvere ai compiti di cui al punto 4, il tecnico manutentore di estintori d'incendio deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti da 2 a 6 di seguito riportati.

Il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior, oltre a quanto previsto per il tecnico manutentore di estintori d'incendio, deve possedere le conoscenze, le abilità e le competenze elencate nei prospetti 7 e 8.

[...]

Il manutentore di estintori d incendio   Prospetto 5

[...]

Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell'apprendimento

Generalità

Nel presente punto si forniscono, in forma di linee guida, gli elementi utili ai fini del percorso formativo e di apprendimento del tecnico manutentore di estintori d'incendio e del tecnico manutentore di estintori d'incendio senior in termini di accesso, di valutazione e di mantenimento.

Percorso di accesso e mantenimento

Accesso

Al momento della pubblicazione della presente norma l'esercizio dell'attività di tecnico manutentore di estintori d'incendio e di tecnico manutentore di estintori d'incendio senior non è subordinato ad uno specifico percorso formativo. Ai fini della presente norma si propongono i criteri per determinare l'accesso al processo di valutazione.

- diploma di scuola secondaria di primo grado (apprendimento formale);
- corso di formazione teorico pratico riguardante la manutenzione degli estintori d'incendio, che comprende tutti i contenuti della UNI 9994-1 (apprendimento non formale);
- periodo di pratica professionale documentabile in modo continuativo e prevalente, svolta per un periodo non inferiore a 6 mesi, svolgendo le attività previste dalla UNI 9994-1 ed indicate nei punti 4 e 5 della presente norma (apprendimento informale).

Valutazione del livello professionale

La valutazione dell'apprendimento a seguito del percorso formativo del tecnico manutentore di estintori d'incendio dovrebbe essere eseguita sulla base delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di cui al punto 5.

I metodi di valutazione da applicare sono forniti nel prospetto 9.

Prospetto 9 Metodi di valutazione

Il manutentore di estintori d incendio   Prospetto 9

Per i metodi proposti è necessario superare positivamente ogni prova per accedere alla successiva.

Mantenimento

Al fine del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità, di cui al punto 5, il tecnico manutentore di estintori d'incendio e il tecnico manutentore di estintori d'incendio senior devono seguire percorsi di aggiornamento continuo.

I percorsi di aggiornamento comprendono:

- eventi formativi organizzati da aziende produttrici di estintori di incendio;
- eventi formativi organizzati dalle associazioni di categoria del settore antincendio;

purché collegati alle attività del tecnico manutentore di estintori.

È opportuno prevedere attività di valutazione del mantenimento delle competenze, conoscenze ed abilità con periodicità massima di 3 anni.

Le attività di aggiornamento possono essere registrate e rese disponibili, quando richiesto, in occasione delle attività di valutazione delle competenze.

Organizzazione competente che effettua la valutazione e/o convalida

L’Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell'apprendimento deve:

- avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- assicurare l'omogeneità delle valutazioni;
- assicurare la verifica dell'aggiornamento professionale;
- definire, adottare e rispettare un proprio sistema qualità documentato e un proprio codice deontologico.

[...]

Decreto 1 settembre 2021 / Decreto controlli

Al tecnico antincendio qualificato sono affidati gli interventi di manutenzione e di controllo periodico sugli impianti e sulle attrezzature antincendio annotate sul registro antincendio obbligatorio per tutte le attività con almeno un lavoratore (Decreto 1 settembre 2021 come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022).

Il Decreto 1 settembre 2021definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso.

Il Decreto 1 settembre 2021prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto.

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.

Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

________

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). 

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:
a) manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
b) tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l'amministrazione competente determina che i risultati dell'apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
d) controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Art. 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale. 

Art. 5 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 3, comma 1, lettera e), l'articolo 4 e l'allegato VI del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. (*)

(*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022.

[...]

Schema 3 – Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Il manutentore di estintori d incendio   Schema 3

Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Decreto 1 settembre 2021

Allegato II

I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

Il manutentore di estintori d incendio   Prospetto Punto 3 1

[...] Segue in allegato

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Determinazione resistenza allo scivolamento prova a pendolo - pietre naturali

ID 20725 | | Visite: 2102 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI EN 14231 Prova a pendolo

UNI EN 14321 Determinazione resistenza allo scivolamento / prova a pendolo - pietre naturali

ID 20725 | 06.11.2023 / Documento di approfondimento e modello resoconto di prova in allegato

Documento estratto da UNI EN 14231 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza allo scivolamento tramite l’apparecchiatura di prova a pendolo.

UNI EN 14231:2004 Metodi di prova per pietre naturali - Determinazione della resistenza allo scivolamento tramite l'apparecchiatura di prova a pendolo

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della norma europea EN 14231 (edizione aprile 2003). La norma specifica un metodo di prova per determinare il valore della resistenza allo scivolamento della superficie della faccia esposta di elementi di pietra naturale destinati ad essere utilizzati nelle pavimentazioni degli edifici.

Premessa

La norma di riferimento per l’esecuzione del test del pendolo per le pietre naturali è la EN 14231, che si basa sul metodo di prova secondo BS 7976-2.

Il metodo di prova del pendolo è un dispositivo semplice che replica in maniera affidabile e precisa il coefficiente di attrito dinamico (COF) di un tallone sulla superficie del pavimento. Il tallone è la parte del piede che inizia a scivolare per prima nella maggior parte delle situazioni di scivolamento su un pavimento.

Il dispositivo è operato tramite un braccio oscillante che passa su una superficie piana. Il braccio oscillante è montato con un cursore in gomma che colpisce e scivola sulla superficie con una determinata distanza di contatto (Fig. 1)

Il braccio è collocato orizzontalmente con un puntatore e, quando viene rilasciato, oscilla; una volta che colpisce la superficie, l’attrito fa decelerare il braccio che viaggia a una certa distanza, collocando il puntatore su una scala.

Figura 1 Schema di configurazione del pendolo

Figura 1 - Schema di configurazione del pendolo ed esecuzione della prova

Fase 1: il braccio del pendolo viene collocato in una posizione orizzontale. Il puntatore è fissato al braccio principale.

Fase 2: il braccio principale viene sganciato e cade con un movimento oscillante. Il cursore in gomma entra in contatto con la superficie e copre una determinata distanza in base alla resistenza all’attrito.

Fase 3: il puntatore viene rilasciato nel punto più distante sulla scala.

Il procedimento deve essere ripetuto 5 volte per ottenere una valutazione media.

Questo metodo di prova è quello previsto dalle norme armonizzate per la marcatura CE dei prodotti di pietra naturale (ma anche di lapidei agglomerati) per pavimentazioni.

Il metodo del pendolo permette di esprimere la scivolosità delle superfici di pietra naturale come un valore adimensionale (comunemente compreso tra 2 e 70), in condizioni asciutte e bagnate (con acqua potabile).

La norma di prodotto relativa alle lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne (EN 1341) pone come limite di sicurezza per le pavimentazioni esterne in condizioni bagnate il valore 35. Per le condizioni asciutte e per le pavimentazioni interne non sono previsti valori limite di accettabilità.

Norma armonizzate CPR relative ad prodotti da costruzione in pietra naturale per pavimentazioni esterne per le quali è prevista la marcatura CE ed alle quali è applicabile il metodo:

EN 1341:2012
Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne -Requisiti e metodi di prova

EN 1342:2012
Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne -Requisiti e metodi di prova

EN 1343:2012
Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne -Requisiti e metodi di prova

EN 12058:2004
Prodotti di pietra naturale -Lastre per pavimentazioni e per scale -Requisiti

[...]

Dettagli dell’apparecchiatura a pendolo / Scale

Le prove di determinazione della resistenza allo scivolamento devono essere realizzate, conformemente a quanto richiesto dalla norma. In Figura 2 dettagli apparecchiatura di prova a pendolo:

1- Scala C (lunghezza di scorrimento 126 mm);
2- Scala F (lunghezza di scorrimento 76 mm);
3- Lancetta;
4- Pendolo;
5- Pattino di gomma;
6- Vite di livellamento;
7- Supporto per il provino;
8- Livella a bolla d’aria;
9- Vite di regolazione verticale.

Figura 2 Dettagli apparecchiatura

Figura 2 - Dettagli apparecchiatura di prova a pendolo

[...]

Espressione dei risultati

Per ogni provino o ogni area di prova calcolare il valore medio di ogni serie di cinque letture registrate misurate in direzioni opposte in condizioni di prova sia asciutto che di bagnato.

Per misurazioni effettuate con il pattino largo, calcolare il valore del pendolo di ciascun provino nelle condizioni di prova di asciutto come la media dei due valori medi registrati misurati in direzioni opposte, alla più vicina unità sulla scala C.

Per misurazioni effettuate con il pattino stretto, calcolare il valore del pendolo di ogni provino come la media dei due valori medi registrati in direzioni opposte con l'approssima­ zione allo 0,01 sulla scala F, moltiplicati per 100 e per un fattore di correzione di 1,2 per la graduazione della scala e l'effetto della diversa lunghezza di slittamento.

Ripetere questo procedimento per i risultati ottenuti in condizioni di prova di bagnato.

Per misurazioni effettuate su pavimenti in servizio, correggere i valori misurati per la temperatura, utilizzando il grafico illustrato nella figura 3.

Figura 3 Correzione temperatura

Legenda
X Temperatura di prova °C
Y Fattore da aggiungere per una correzione a 20 °C

Figura 3 - Correzione temperatura per tenere conto delle variazioni della resilienza del pattino di gomma

Il valore di resistenza allo scivolamento in condizione di asciutto (SRV "secco") è il valore medio del pendolo ottenuto su sei provini nella condizione di prova di asciutto.

Il valore di resistenza allo scivolamento in condizione di bagnato (SRV "bagnato") è il valore medio del pendolo ottenuto su sei provini nella condizione di prova di bagnato.

Risultati / esempio

La tabella qui di seguito è intesa unicamente come guida. Numerosi fattori quali il tipo di attività pedonale e il tipo di utente (ad esempio in termini di età e di abilità fisica) devono essere a loro volta tenuti in considerazione.

Tabella probabilit  di scivolamento

[...]

Modello Resoconto di prova

Modello resoconto di prova

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Rischio cromo VI saldatura acciaio inox

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Rischio cromo VI saldatura acciaio inox

Rischio cromo VI saldatura acciaio inox / Update Rev. 3.0 dell'11 Marzo 2024

ID 5865 | Update Rev. 3.0 dell'11.03.2024 / In allegato documento completo

Documento e riferimenti sul cromo VI e sul rischio cromo VI nei fumi di saldatura: i nuovi limiti UE, i limiti delle principali organizzazioni, le norme tecniche per il campionamento dei fumi di saldatura e le attrezzature previste.

Con la Direttiva (UE) 2017/2398 (adottata con D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 - entrata in vigore il 24.06.2020) sono aggiunti altri agenti cancerogeni con limiti di esposizione professionale di cui all'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, tra questi i "Composti di cromo VI..." con il Valore limite di esposizione professionale pari a: 0,005 mg/m3.

Update Rev. 3.0 dell'11 marzo 2024

- Aggiornato limite di esposizione ACGIH Cr(VI).

Il D.Lgs 81/2008 Agenti cancerogeni lavoro

Le sostanze pericolose per la salute e sicurezza sul sono trattate al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008:

Capo I Protezione da agenti chimici (Artt. da 221 a 232)
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni (Artt. da 233 a 245)
Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto (Artt. da 246 a 261)
Capo IV Sanzioni (Artt. 262 a 265)
...

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235. Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

...

La nuova Direttiva sugli Agenti cancerogeni lavoro

Con la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 (adottata con D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 - entrata in vigore il 24.06.2020) sono aggiunte altre sostanze riconosciute cancerogene con Valori limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008, tra questi i "Composti di cromo VI..." con il Valore limite di esposizione professionale pari a: 0,005 mg/m3.

Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Con la nuova Direttiva (UE) 2017/2398 il Cromo VI e composti è aggiunto nell'elenco dell'Allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008 degli Agenti cancerogeni "Composti di cromo VI..." con il Valore limite di esposizione professionale pari a:

0,005 mg/m3

Misure transitorie:

- Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 
- Valore limite: 0,025 mg/m3 procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino 17 gennaio 2025. 

Fumi di saldatura Cromo VI

Fig. 1 - Valore limite Cromo VI procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi / transitorio

Direttiva 2004/37/CE

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo re del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GUUE L 229/23 del 29.6.2004)

Entrata in vigore: 19.07.2004

Direttiva modificata da:

Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 L 65 1 5.3.2014
Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2017 L 345/87 27.12.2017
Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 gennaio 2019 L 30/112 31.01.2019
Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 L 164/23 20.06.2019
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e Consiglio del 20 giugno 2019 L 198/241 25.7.2019
Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 (GU L 88/1 del 16.03.2022)

Direttiva (UE) 2017/2398

Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Modifica alla VI Direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GUUE L 345/87 del 27.12.2017)

Entrata in vigore: 16.01.2018

La Direttiva (UE) 2017/2398 modifica la direttiva Direttiva 2004/37/CE inserendo nell’Allegato III della direttiva 2004/37/CE:
- 11 nuove sostanze cancerogene, tra cui i composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo), definendone i valori di esposizione professionale.

Misure transitorie:
- Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 
- Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025. 

[box-note]D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.  (GU n.145 del 09-06-2020).

Entrata in vigore: 24.06.2020

Il D. Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 introduce quindi nel D.Lgs. 81/2008:

- 11 nuovi agenti cancerogeni con valori di esposizione professionale di cui allegato XLIII del D.Lgs. 81/2008; tra questi i composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo), definendone i valori di esposizione professionale.

Misure transitorie:
- Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025 
- Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025. [/panel]

Flusso

Fig. 1 - Flusso recepimento Direttiva sociale lavoro

...

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

Tabella

NB 

L’elenco è aggiornato al Recepimento della Direttiva (UE) 2017/2398:

D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU n.145 del 09-06-2020).

Rischio Cromo VI

Fumi di saldatura acciaio INOX e limiti Cromo VI

L'esposizione ai fumi di saldatura, ed in particolare a quelli che si generano durante la saldatura dell'acciaio inox, viene associata a potenziali rischi per la salute. Questi fumi contengono Manganese e Cromo Esavalente Cr(VI), due sostanze molto pericolose. Per questo motivo in molti paesi ci si adopera per abbassare i livelli consentiti di esposizione al Cromo e al Manganese.

Cromo, Manganese e/o Nickel, che contribuiscono alle caratteristiche di robustezza e durabilità dell'acciaio, sono componenti essenziali della materia base. Per lo stesso motivo la composizione degli elettrodi per saldatura deve armonizzare con la composizione della materia base da saldare.

Il calore intenso generato dall’arco elettrico vaporizza una frazione di metallo nell’elettrodo e nel bagno di fusione. Qualsiasi vapore di metallo che fuoriesce dall’arco di saldatura si condensa appena si raffredda e si ossida nei fumi di saldatura. I vari metodi di saldatura generano quantità diverse di fumi e di concentrazioni di sostanze nocive. La maggior parte dei particolati misurano alla fonte 0.01- 0.1 μm, ciò significa che sono facilmente inalabili. Essi possono penetrare all’interno dei polmoni ed anche, con il tempo, nel sangue.

Principali effetti sulla salute

Il Manganese può danneggiare il sistema nervoso e le vie respiratorie, oltre ad avere altri effetti negativi.
Un'ampia gamma di malattie neuropsichiatriche vengono descritte come causate dagli effetti tossici del maganese, tra cui una sindrome irreversibile del morbo di Parkinson. Questi disordini neurologici provocati dalla tossicità del Manganese sono conosciuti come Manganismo.

Il Cr(VI)* è un noto cancerogeno e studi di ricerca hanno chiaramente dimostrato che l'esposizione a questa sostanza può danneggiare la salute.

I principali effetti che vengono associati all'esposizione

- Cancro ai polmoni
- Asma
- Ulcerazioni delle mucose del setto nasale
- Ulcerazioni della pelle
- Dermatiti allergiche e da contatto
- Disturbi della fertilità e della riproduzione.

I valori limite di esposizione professionale al cromo esavalente

Rischio cromo VI saldatura acciaio inox VLE ACGIH

Per quanto riguarda il confronto con il limite di esposizione professionale, sono utilizzati i criteri definiti dalla Norma UNI EN 689:2019

L’ACGIH prevede tre categorie di TLV:

- Valore limite di soglia- media ponderata nel tempo (TLV-TWA) concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di otto ore e su quaranta ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi;

- Valore limite di soglia - limite per breve tempo di esposizione (TLV-STEL) concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti continuativamente per breve periodo di tempo, purché il TLV-TWA giornaliero non venga superato, senza che insorgano irritazione, danno cronico o irreversibile del tessuto, riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni od influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza lavorativa. Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. Gli STEL vengono raccomandati quando l’esposizione umana od animale ad alta concentrazione per breve durata ha messo in evidenza effetti tossici. Uno STEL viene definito come esposizione media ponderata su un periodo di 15 minuti, che non deve essere mai superata nella giornata lavorativa, anche se la media ponderata su 8 ore è inferiore al TLV. Esposizioni al valore STEL non devono protrarsi oltre i 15 minuti e non devono ripetersi per più di 4 volte al giorno. Fra esposizioni successive al valore STEL debbono intercorrere almeno 60 minuti. Un periodo di mediazione diverso dai 15 minuti può essere consigliabile se ciò è giustificato da effetti biologici osservati.

- Valore limite di soglia - Ceiling (TLV- C) concentrazione che non deve essere superata durante l’attività lavorativa nemmeno per un brevissimo periodo di tempo. Per alcune sostanze, quali i gas irritanti, riveste importanza la sola categoria del TLV-C; per altre sostanze, in funzione della loro azione fisiologica, possono essere importanti due o tre categorie di TLV.

Rischio cromo VI saldatura acciaio inox VLE

L’OSHA (Occupational Safety & Health Administration, USA) ha aggiornato nel 2006 i limiti di esposizione industriale a Cr(VI) in tutte le sue forme e composti: 0,0025 mg/m3 è l’action level e 0,005 mg/m3 il PEL (Permissible Exposure Limit), calcolati come concentrazioni medie pesate in un turno lavorativo di 8 ore (TWA).

Il monitoraggio biologico viene effettuato mediante dosaggio del cromo urinario; il limite superiore dei valori di riferimento nella popolazione non esposta è pari a 0,2 μg/g creatinina. A fine turno ed a fine settimana lavorativa il BLV è stato fissato a 15 μg/g creatinina, con una differenza massima consentita tra inizio turno e fine turno lavorativo di 5 μg/g creatinina. Poiché nelle urine il cromo è totalmente ridotto alla forma trivalente, per valutare l’esposizione esclusivamente a Cr(VI) è necessario effettuare la determinazione nei globuli rossi.

OSHA PEL - General Industry
See 29 CFR 1910.1026 Chromium (VI)

Note: OSHA's standard applies to occupational exposures to any chromium species with a valence of positive six, regardless of form or compound.

5.0 μg/m3 TWA 
2.5 μg/m3 TWA Action Level 
HE1 -- cancer (lung, nasopharynx, oropharynx, nasal passages)
HE14 -- eye irritation and skin sensitization
OSHA PEL - Construction Industry
See 29 CFR 1926.1126 Chromium (VI)
5.0 μg/m3 TWA 
2.5 μg/m3 TWA Action Level 
HE1 -- cancer (lung, nasopharynx, oropharynx, nasal passages)
HE14 -- eye irritation and skin sensitization
OSHA PEL - Shipyard Employment 
See 29 CFR 1915.1026 Chromium (VI)
5.0 μg/m3 TWA 
2.5 μg/m3 TWA Action Level 
HE1 -- cancer (lung, nasopharynx, oropharynx, nasal passages)
HE14 -- eye irritation and skin sensitization

Exposure Limits

OSHA General Industry PEL OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) for the General Industry - Action Level, Excursion Limit (EL), 8-Hour Time Weighted Average (TWA), Short Term Exposure Limit (STEL), Ceiling, or Stayed. Includes all changes to 29 CFR 1910.1000 to end published in the Federal Register. 

OSHA Construction Industry PEL OSHA Permissible Exposure Limit (PEL) for the Construction Industry - Action Level, Excursion Limit (EL), 8-Hour Time Weighted Average (TWA), Short Term Exposure Limit (STEL), Ceiling, or Stayed. Includes all changes to 29 CFR 1926.1100 to end published in the Federal Register. 

ACGIH TLV, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Threshold Limit Value (TLV). Includes Biological Exposure Indices (BEIs), Sensitization, and Skin notations. For current information, references, and footnotes, see the yearly printed ACGIH TLV® and BEIs® Booklet. 

 

 Carcinogenic classification

- IARC: Group 1 (carcinogenic to humans)
- EPA: Known/likely human carcinogen
- EPA Inhalation Reference Concentration (RfC): 1x10-4 mg/m3 (particulates); 8x10-6 mg/m3 (aerosol mists)
 

Processo di saldatura acciaio inox

- Saldatura con elettrodi rivestiti (detta anche SMAW in inglese), o saldatura stick.
- Saldatura con elettrodo non consumabile (conosciuta anche come GTAW).
- Saldatura a filo animato (nota come FCAW, nella terminologia anglofona).
- Saldatura con elettrodo consumabile a filo continuo (nota come GMAW). Questo processo si compone di due metodi differenti: trasferimento in corto circuito e trasferimento spray.

Esempio Scheda tecnica Elettrodo INOX
Elettrodo Acciaio inox

Elettrodo con rivestimento rutilico per la saldatura di acciai austenitici e per acciai resistenti al calore fino a 1150°C. Utilizzato per la saldatura per acciai avente composizione chimica similare e per le ghise contenenti 25% cromo e 20% nichel. Impiego in caldareria (resiste ai picchi di temperatura fino a 1200°C), nelle fornaci, nelle industrie petrolchimiche, in quelle delle ceramiche e in tutti quegli impieghi che richiedono elevata resistenza alle alte temperature. L’elettrodo è usato anche per saldature e giunture eterogenee di acciai dissimili, comprese quelle in cui è applicato il trattamento termico, e per operazioni di cuscinetto. Utilizzo in tutte le posizioni, ottima estetica del cordone con scoria di facile asportazione.

Vedi Es. Scheda Dati Sicurezza elettrodo INOX

Riduzione dei rischi da esposizione

Ci sono diversi modi per ridurre i rischi da esposizione al Manganese e al Cr(VI) durante le applicazioni di saldatura negli ambienti di lavoro. Alcune considerazioni critiche riguardano il metodo e la portata dei sistemi di ventilazione e di aspirazione fumi, le abitudini di lavoro, la formazione del personale addetto alla saldatura e i materiali che vengono saldati. Inoltre i rischi non sono limitati al Manganese e al Cr(VI): anche la presenza di Nickel e di altri elementi sono rischi noti. Gli effetti negativi provocati dall'esposizione e dall'inalazione di tali sostanze possono manifestarsi immediatamente o dopo un certo periodo tempo.

I sistemi di aspirazione (alla fonte)

Vi sono molti modi per limitare i rischi sul lavoro. Uno dei più importanti è quello di mantenere una buona qualità dell’aria. Tuttavia, i sistemi ventilazione sono spesso insufficienti in quanto il personale addetto alla saldatura non può evitare di inalare i fumi che contaminano il flusso generale dell’aria. I sistemi di ventilazione non sono efficaci neppure dal lato economico: richiedono grandi quantità di energia elettrica per funzionare e aspirano enormi quantità di aria riscaldata dai locali.

L’aspirazione alla fonte, cioè il più possibile vicino al punto di saldatura, ha dato prova di essere uno dei sistemi più efficaci per abbassare il rischio di inalazione dei fumi di saldatura.

Si tratta di una soluzione fattibile in ogni ambiente di lavoro. E’ stato provato che l’aspirazione alla fonte è il metodo più efficace e pratico di catturare i fumi di saldatura o altri fumi simili. In questo modo il rischiodi respirare fumi nocivi viene minimizzato.

Classificazione IARC Fumi di saldatura / Cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1)

IARC Monograph 118 Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide (2018)

I fumi di saldatura sono classificati nella IARC Monograph 118 Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide (2018) che ha aggiornato la IARC Monograph 49 Chromium, Nickel and Welding (1990).

I fumi di saldatura sono stati riclassificati come "cancerogeni" per l'uomo (Gruppo 1) nel 2018 (IARC Monograph 118), classificazione aggiornata dalla precedente come "possibili cancerogeni" per l'uomo (Gruppo 2B) del 1989 (IARC 49, 1990).

La classificazione dei fumi di saldatura è stata aggiornata quindi da classe 2B a classe 1; nel processo di saldatura, che da origine ai fumi, sono state prese in considerazione, per la prima volta, anche le radiazioni ultraviolette, la nuova valutazione porta la classificazione dei fumi di saldatura a "cancerogeni" per l'uomo (Gruppo 1), in linea con le precedenti valutazioni delle radiazioni ultraviolette come cancerogene per l'uomo. (Monographs IARC, Volume 100D - 2012).

La monografia IARC 118 tratta anche il triossido di molibdeno e l'ossido di indio-stagno, utilizzati nella produzione di display a cristalli liquidi, touch screen, pannelli solari e fotovoltaici, che non erano stati finora valutati nella monografia IARC 49.

L'esposizione si verifica principalmente in contesti professionali in cui l'ossido di indio-stagno viene prodotto o trattato, o dove l'indio elementare viene riciclato e recuperato dall'ossido di indio-stagno. L'ossido di indio è diventato un'esposizione professionale di interesse agli inizi degli anni 2000, quando si sono riscontrati una serie di casi riportati da lavoratori giapponesi con malattia polmonare interstiziale e fibrosi polmonare correlata all'esposizione all'indio

Vedi news

B. Metodo di laboratorio per il campionamento dei fumi e dei gas

UNI EN ISO 15011-1:2010
Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio per il campionamento dei fumi e dei gas - Parte 1: Determinazione del tasso di emissione dei fumi generati dalla saldatura ad arco e captazione dei fumi per l'analisi
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15011-1 (edizione ottobre 2009). La norma definisce un metodo di laboratorio per la determinazione del tasso di emissione dei fumi generati dalla saldatura ad arco. Essa inoltre definisce un metodo per la captazione dei fumi per l analisi e suggerisce alcune possibili metodiche analitiche. I metodi descritti sono idonei per essere utilizzati con tutti i processi di saldatura ad arco tranne che per il TIG che emette pochi fumi.
Data entrata in vigore: 06 maggio 2010

UNI EN ISO 15011-2:2010
Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio per il campionamento dei fumi e dei gas - Parte 2: Determinazione del tasso di emissione del monossido di carbonio (CO), dell anidride carbonica (CO2), del monossido e del biossido di azoto (NO, NO2), generati dalla saldatura ad arco, dal taglio e dalla scriccatura. La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15011-2 (edizione ottobre 2009). La norma definisce i metodi di laboratorio per la determinazione dei tassi di emissione del monossido di carbonio (CO), dell anidride carbonica (CO2), del monossido e del biossido di azoto (NO, NO2), generati dalla saldatura ad arco, dal taglio e dalla scriccatura utilizzando una cappa per la raccolta dei fumi. I metodi descritti sono idonei per essere utilizzati con tutti i processi di saldatura ad arco, taglio e scriccatura ma possono essere utilizzate cappe di diversa forma.
Data entrata in vigore: 06 maggio 2010

UNI EN ISO 15011-3:2010
Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio per il campionamento dei fumi e dei gas - Parte 3: Determinazione del tasso di emissione dell ozono generato dalla saldatura ad arco. La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15011-3 (edizione ottobre 2009). La norma definisce un metodo di laboratorio per la determinazione del tasso di emissione dell ozono generato dalla saldatura ad arco utilizzando una cappa per la raccolta dei fumi.
Data entrata in vigore: 06 maggio 2010

UNI EN ISO 15011-4:2018
Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio per il campionamento di fumi e gas - Parte 4: Schede di raccolta dati sui fumi. La norma, aggiornata per l’inserimento dei precedenti aggiornamenti, specifica i requisiti per la determinazione del tasso di emissione e della composizione chimica dei fumi di saldatura allo scopo di preparare schede di raccolta dati sui fumi.
Data entrata in vigore: 22 marzo 2018
 
UNI EN ISO 15011-5:2012
Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio per il campionamento di fumi e gas - Parte 5: Identificazione mediante pirolisi, gascromatografia, spettrometria di massa dei prodotti di degradazione termica generati a seguito di saldatura o taglio di prodotti totalmente o parzialmente costituiti da materiali organici La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 15011-5 (edizione ottobre 2011). La norma definisce le procedure per l'ottenimento di informazioni sui prodotti di degradazione termica generati a seguito di saldatura, taglio, preriscaldo e raddrizzamento di metalli rivestiti costituiti parzialmente o totalmente da sostanze organiche come, per esempio, "shop primers", vernici, oli, cere, adesivi e sigillanti. La norma è indirizzata principalmente ai laboratori di prova che svolgono questo tipo di procedure.
Data entrata in vigore: 09 febbraio 2012

UNI CEN ISO/TS 15011-6:2012
Salute e sicurezza nella saldatura e nelle tecniche affini - Metodo di laboratorio per il campionamento dei fumi e dei gas - Parte 6: Procedura per la determinazione quantitativa dei fumi e dei gas generati dalla saldatura a resistenza a punti. La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua inglese della specifica tecnica europea CEN ISO/TS 15011-6 (edizione luglio 2012) e tiene conto dell'errata corrige di settembre 2012 (AC:2012). La specifica tecnica definisce un metodo di laboratorio per la determinazione del tasso di emissione dei fumi e dei gas generati dalla saldatura a resistenza a punti di lamiere in acciaio rivestite e non rivestite espresso come quantità di inquinanti per singolo punto di saldatura. Essa descrive inoltre il principio della prova e considera i metodi per il campionamento dei fumi e per l’analisi.
Data entrata in vigore: 06 settembre 2012

C. Requisiti, prove e marcatura delle attrezzature per il filtraggio dell'aria

UNI EN ISO 21904-1:2020

Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 1: Requisiti generali

La norma definisce i requisiti generali per l'attrezzatura di ventilazione utilizzata per catturare e separare i fumi generati dalla saldatura e dai processi correlati, per esempio saldatura ad arco e taglio termico. La norma specifica inoltre i dati delle prove da marcare sui dispositivi di cattura.

Essa si applica alla progettazione e alla fabbricazione di parti dell'attrezzatura, comprese cappe per saldatura, condotti, unità di filtro, motori dell'aria, sistemi che informano sul funzionamento non sicuro e pratiche sul luogo di lavoro per garantire un lavoro sicuro in relazione all'esposizione.

Data entrata in vigore: 23 Aprile 2020

UNI EN ISO 21904-2:2020

Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 2: Requisiti per le prove e la marcatura dell'efficacia della separazione

La norma specifica un metodo per sottoporre a prova l’attrezzatura per la separazione dei fumi di saldatura al fine di determinare se la sua efficacia di separazione soddisfa i requisiti specificati.

Il metodo specificato non si applica alle prove di cartucce filtranti indipendenti dall’attrezzatura nella quale sono destinate ad essere utilizzate.

Data entrata in vigore: 23 Aprile 2020

UNI EN ISO 21904-3:2018

Salute e sicurezza nei processi di saldatura e affini - Requisiti, prove e marcatura delle apparecchiature per la filtrazione dell'aria - Parte 3: Determinazione dell'efficienza di captazione dei dispositivi torcia di saldatura aspirante

La norma definisce un metodo di laboratorio per misurare l'efficienza di captazione dei fumi di saldatura dei sistemi di estrazione sulla torcia. La procedura prescrive solo una metodologia, lasciando all'utente la selezione dei parametri di prova, in modo che possa essere valutato l'effetto di diverse variabili. È applicabile ai sistemi integrati sulla torcia e ai sistemi in cui un sistema di estrazione separato è collegato alla torcia di saldatura vicino all'area dell'arco. La metodologia è adatta per l'uso con tutti i processi di saldatura a filo continuo, tutti i tipi di materiale e tutti i parametri di saldatura. Il metodo può essere utilizzato per valutare gli effetti di variabili quali portata di estrazione, posizione dell'ugello di estrazione, portata del gas di protezione, geometria della saldatura, angolo della torcia di saldatura, velocità di emissione dei fumi, ecc., sull'efficienza di captazione.

Data entrata in vigore: 12 aprile 2018

Recepisce: EN ISO 21904-3:2018

Adotta: ISO 21904-3:2018

UNI EN ISO 21904-4:2020

Salute e sicurezza in saldatura e nei processi correlati - Attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Determinazione della portata minima del volume d'aria dei dispositivi di cattura

La norma specifica due metodi per stabilire la portata minima del volume d'aria. Un metodo è dedicato all'utilizzo con cappe, ugelli e ugelli a fessura con un rapporto tra lunghezza della fessura e diametro del tubo di 8:1 o minore. L'altro metodo è dedicato all'utilizzo con dispositivi di estrazione a pistola.

Data entrata in vigore: 23 Aprile 2020

[...]

Chromium Metal and Inorganic Compounds: TLV(R) Chemical Substances 7th Edition Documentation

OSHA Chromium (VI) (Hexavalent Chromium)

...segue in allegato

Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 11.03.2024 - Aggiornato limite di esposizione ACGIH Cr(VI). Certifico Srl
2.0 07.03.2024 - Aggiornata classificazione IARC Fumi di saldatura -  IARC Monograph 118 Welding, Molybdenum Trioxide, and Indium Tin Oxide (2018)
- Inserito riferimento norma tecnica UNI EN ISO 21904-3:2018
- Inseriti link normativi http://www.tussl.it
Certifico Srl
1.0 23.06.2020 D. Lgs. 1 giugno 2020 n. 44
Aggiornate norme tecniche
Certifico Srl
0.0 13.11.2018 -- Certifico Srl

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Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro: esempi Minicodice

ID 21474 | | Visite: 2982 | News Prevenzioni Incendi

Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro   Esempi Minicodice

Valutazione rischio incendio luoghi di lavoro: esempi applicazione Minicodice CNI / INAIL

ID 21474 | 10.03.2024 / In allegato

Slide formazione casi pratici di applicazione del Minicodice di Prevenzione incendi (attività a basso rischio di incendio):

01. Progettazione piccola attività commerciale / 2022
02. Progettazione edificio adibito a uffici non aperti al pubblico / 2024

Decreto 3 settembre 2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.(GU n.259 del 29.10.2021)

Circolare DCPREV 16700 dell'08/11/2021 recante "D.M. 03/09/2021 - Primi chiarimenti"
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Dott. ing. Marco Di Felice
Componente CNI in CCTS del C.N.VV.F.

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Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro

ID 21819 | | Visite: 174 | Documenti Sicurezza Enti

Ruolo MC nella gestione e prevenzione della tubercolosi sul lavoro

Ruolo del medico del lavoro nella gestione e prevenzione della tubercolosi in ambito occupazionale

ID 21819 | 07.05.2024 / Linee Guida SIML 07 agosto 2021

Obiettivi.

La presente Linea Guida (LG) ha lo scopo di definire procedure operative, omogenee a livello nazionale, per il Medico del Lavoro – Medico Competente nella gestione e prevenzione dell’infezione tubercolare latente (ITBL) e della tubercolosi (TB) da attuare in popolazioni di lavoratori e contesti occupazionali a rischio. La necessità di implementare strategie mirate alla prevenzione di ITBL e TB nell’ambito dei programmi di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ha il duplice obiettivo di ridurre l’incidenza dei casi di TB nei contesti occupazionali, contribuendo sinergicamente all’obiettivo di eliminazione della TB in Paesi a bassa incidenza di malattia.

Materiali e metodi.

La presente LG è stata redatta in accordo con il metodo Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II (AGREE II), facendo riferimento alle indicazioni metodologiche contenute nelle Procedure di invio e valutazione di LG per la pubblicazione nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)- Manuale operativo e nel Manuale metodologico per la produzione di LG di pratica clinica, a cura del Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC). Il Gruppo di Lavoro (GdL) multidisciplinare della SIML ha formulato i quesiti principali definiti in accordo con il modello Popolazione, Intervento/Esposizione, Comparatore, Outcome (PICO). Sulla base dei quesiti identificati e condivisi sono state prodotte le relative raccomandazioni. Le ricerche sono state effettuate consultando le banche dati PubMed/MEDLINE, Scopus e Web of Science. Sono stati esclusi studi relativi a popolazioni di tipo non occupazionale o effettuati in Paesi non a bassa incidenza di tubercolosi (≥10 casi/100.000 abitanti). La qualità dell’evidenza e la forza delle raccomandazioni sono state valutate tramite metodologia Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation (GRADE).

Risultati.

In base alla metodologia GRADE utilizzata sono stati identificati 5 quesiti per i quali è stato possibile formulare 7 raccomandazioni. Tutte le raccomandazioni sono risultate condizionate. Per gli ulteriori quesiti identificati dal GdL, che non hanno soddisfatto i criteri GRADE, sono stati espressi i pareri degli esperti sotto forma di statement.

Conclusioni.

La presente Linea Guida fornisce una base razionale per le decisioni nella gestione e prevenzione della ITBL e TB in ambito occupazionale, rappresentando uno strumento operativo, basato su conoscenze scientifiche aggiornate, a supporto del Medico del Lavoro – Medico Competente che svolga la propria attività nei diversi contesti occupazionali oggetto di studio.

SIML 07 agosto 2021

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Indicazioni per la gestione della promozione della salute nei luoghi di lavoro

ID 21801 | | Visite: 739 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro R  Lazio 2024

Vademecum Indicazioni per la gestione della promozione della salute nei luoghi di lavoro / R. Lazio 2024

ID 21801 | 03.05.2024 / In allegato

Determinazione 12 gennaio 2024, n. G00224 - Regione Lazio
Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021 - Programma predefinito PP3 "Luoghi di lavoro che promuovono salute". Approvazione del Vademecum: "Indicazioni per la gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro".

Pubblicato sul bollettino ufficiale n. 9 del 30/01/2024 della Regione Lazio la Determinazione 12 gennaio 2024, n. G00224 che approva il vademecum “Indicazioni per la gestione della Promozione della salute nei luoghi di lavoro”, redatto in attuazione del programma  predefinito PP3 “Luoghi di lavoro che promuovono salute” del PRP 2020-2025”.

La stesura del vademecum è stata coordinata dall’Ufficio Regionale Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della regione e va sottolineato che oltre alle istituzioni coinvolte, ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, all’INAIL, alle principali sigle sindacali e datoriali, hanno partecipato anche le associazioni scientifiche e sociali in rappresentanza dei medici competenti, che hanno contribuito attivamente alla redazione del documento.

Il documento si propone di promuovere la salute negli ambienti di lavoro secondo il modello Workplace Health Promotion (WHP), creando cioè ambienti di lavoro che incoraggino l’adozione di stili di vita salutari da parte dei dipendenti atti a consentire la prevenzione delle principali e diffuse malattie cronico-degenerative della popolazione generale e consentire un invecchiamento attivo e in buona salute. Il programma si rivolge a tutte le aziende pubbliche e private, agli enti e istituzioni pubbliche, alle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, con una specifica attenzione al mondo della scuola. Nel testo sono comprese alcune schede, che consentono di aderire al programma, nonché check-list di autovalutazione e questionari per le buone pratiche di promozione di una sana alimentazione, dell’attività fisica e per il contrasto all’abuso di alcol e al tabagismo.
...
segue in allegato

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Professionisti antincendio Iscrizione elenchi MI: Quadro normativo

ID 7451 | | Visite: 57654 | Documenti Riservati Sicurezza

Professtioni antincendio   Quadro normativo 2021

Professionisti antincendio Iscrizione elenchi MI: Quadro normativo / Ed. Aprile 2024

ID 7451 | Rev. 3.0 del 29.04.2024 / Documento completo allegato

Quadro normativo delle disposizioni relative ai Professionisti antincendio di cui all'Art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e il DM 5 agosto 2011.

Update Rev. 3.0 2024

- Inserito paragrafo “Ruoli e responsabilità dei professionisti antincendio”
- Update: A. Schema Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 agosto 2011 (Art. 7 comma c)

Scadenza del 26 agosto 2021

Scade il 26 agosto 2021 il 2° Termine per l’aggiornamento dei Professionisti antincendio con data di Iscrizione negli elenchi del MI ante il 27 Agosto 2011 (DM 5 agosto 2011 (Art. 7 comma c)).

Tutte le norme VVF su Professionisti antincendio, in accordo con il Decreto 5 agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con Note/Circolari VVF e decreti successivi. Documento completo in allegato.

Ruoli e responsabilità dei professionisti antincendio

Il ruolo dei professionisti esterni nel campo del rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alle norme di prevenzione incendi è stato da molto tempo riconosciuto come un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza.

I professionisti antincendio redigono la documentazione più rilevante da allegare alle istanze e segnalazioni di prevenzione incendi, nello specifico:

- le certificazioni allegate all’asseverazione a corredo della SCIA (alla SCIA dovranno essere allegate l'asseverazione, le dichiarazioni e le certificazioni atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla normativa in materia di sicurezza antincendio).

- l’asseverazione allegata all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (l’asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione);

- la documentazione allegata alle istanze di deroga;

- la documentazione allegata alle domande di valutazione del progetto nel caso di utilizzo dell’approccio ingegneristico.

Iscrizioni Elenchi MI Professionisti antincendio

L'iscrizione in appositi elenchi del Ministero dell'interno di professionisti iscritti in albi professionali, nasce con la Legge n. 818/1984 (art. 1), poi abrogata dal D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139e il DM 25 marzo 1985.

Ad oggi le norme di riferimento sono l'Art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e il DM 5 agosto 2011

Si riporta il testo nativo L'Art. 1 della Legge n. 818/1984, inerente i professionisti iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno abrogato dal D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139:

"Legge n. 818/1984
Art. 1
I titolari delle attività indicate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

(comma dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 11-14 giugno 1990, n. 282)

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti, laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'interno.

Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto. (Decreto ministeriale 25 marzo 1985 abrogato da DM 5 agosto 2011 / ndr).

Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti, può essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a professionisti iscritti in albi professionali.

Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti commi, i titolari delle attività esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare, entro il 31 dicembre 1985, istanza per il rilascio del nullaosta provvisorio di cui al successivo articolo 2."
 

Per l'iscrizione negli Elenchi MI Professionisti antincendio fare riferimento l'Art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e al DM 5 agosto 2011.

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

(GU n. 80 del 05.04.2006 SO n. 83)
...

Art. 16. Procedure di prevenzione incendi.

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2.
I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Mantenimento iscrizione elenchi Ministero dell’interno

Decreto 5 agosto 2011
...
Art. 7
1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre: 

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1; 
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2; 
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.

Professionisti antincendio   Quadro normativo

A. Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 Agosto 2011

Professionista antincendio Scadenza 27 08 2021

B. Aggiornamento Professionista Iscritto Post DM 05 Agosto 2011

Aggiornamento professionista Iscritto DM 5 agosto 2011

Decreto 5 agosto 2011
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
G.U. n.198 del 26 agosto 2011

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 12627 del 28/09/2011
D.M. 5 agosto 2011 recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ". Primi chiarimenti.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 7213 del 25/05/2012
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 1486 del 01/02/2013
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Ulteriori indicazioni.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 11956 del 09/10/2014
Eventi formativi di cui al D.M. 5 agosto 2011, organizzati congiuntamente da più Ordini/Collegi provinciali.

CIRCOLARE DCPREV prot. n. 15614 del 29/12/2015
Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno - Art. 7 del D.M.5 agosto 2011.

Decreto 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
GU n. 126 del 24 giugno 2016

Nota prot. 1284 del 2 febbraio 2016
Corsi base di specializzazione in prevenzione incendi e corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. 

Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016
Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in attuazione degli articoli 4 e 7 del D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di Formazione A Distanza (FAD)

Circolare CNI 7 dicembre 2017
OGGETTO: modifiche al D.M. 5 agosto 2011, introdotte dal D.M. 7 giugno 2016. 
CNI 01.12.2017

Estratto nota DCPREV Prot. n. 16177 del 30 novembre 2017
Modifiche al D.M. 5 agosto 2011 introdotte dal D.M. 7 giugno 2016 - Chiarimenti.

Circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16.10.2019
Aggiornamento del programma didattico per i corsi base di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i

Nota DCPREV prot. n. 17073 del 14.12.2020
Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".

Nota DCPREV prot. n. 4071 del 18.03.2021
Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di "Formazione a Distanza".

Altre

DM 16maggio 1986
Procedure per il conferimento ai funzionari dei ruoli tecnici delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali territoriali, di incarichi per il rilascio delle certificazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818

CIRCOLARE MI 30/09/1989 N. 24 Validità delle certificazioni e delle dichiarazioni rilasciate da professionisti nel settore della prevenzione incendi

CIRCOLARE MI 21/10/1992 N. 18 Firma di tecnici su progetti ed altri elaborati nel settore della prevenzione incendi.

FAD

Con la Circolare 7888 VVF 22 giugno 2016 sono fornite indicazioni sulla validità della formazione a distanza (FAD) e chiariti i requisiti e le modalità di formazione online.

Allegato I
Modalità di erogazione in streaming per corsi e seminari di aggiornamento, art 7 Decreto 5 agosto 2011

a) Definizioni

Streaming sincrono (Videoconferenza): è un evento formativo , veicolato attraverso supporto multimedia le , che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti , che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze.

Soggetto organizzatore: Soggetto a cui è affidato la direzione e l'organizzazione dei singoli corsi e seminari di aggiornamento, individuati all'a rt. 7, comma 4. del D.M. 5/8/2011 (''Ordini e Collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie", e strutture centrali e perifèriche del Dipartimento VV.F.).

b) Corsi di aggiornamento in streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di corsi di aggiornamento in modalità streaming sincrona. I discenti frequentano il corso con presenza presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso soggetto organizzatore provvederà presso ciascuna sede alla verifica dell'effettiva presenza dei partecipanti a tutta la durata dell'evento.

Al termine del corso, sarà somministrato a tutti i discenti , contemporaneamente , il test finale, in maniera analoga a quanto avviene nei corsi di aggiornamento di tipo frontale . Il test è raccolto dal rappresentante del soggetto organizzatore ed, inviato al docente/docenti preposti alla correzione e valutazione della prova. Tutti gli atti relativi all' evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo .

c) Seminari di aggiornamento io streaming sincrono

È consentita l'effettuazione di seminari di aggiornamento in modalità streaming sincrono. I discenti assistono al seminario presso una o più sedi individuate dal Soggetto organizzatore. Un rappresentante dello stesso Soggetto organizzatore provvederà alla verifica della effettiva presenza dei paitecipanti a tutta la durata dell'evento. Tutti gli atti relativi all'evento formativo sono custodite dal soggetto organizzatore responsabile del progetto formativo .

Al termine del seminario viene rilasciato l'attestato di frequenza.
...

Raccolte

Iscrizioni Professionisti antincendio - Raccolte norme VVF

...
segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 29.04.2024 - Inserito paragrafo “Ruoli e responsabilità dei professionisti antincendio”
- Update: A. Schema Aggiornamento Professionista Iscritto ante DM 05 agosto 2011 (Art. 7 comma c)
Certifico Srl
2.0 31.01.2023 Aggiunti:
Decreto 5 agosto 2011 Consolidato 2018
Nota DCPREV prot. n. 4071 del 18.03.2021
Nota DCPREV prot. n. 17073 del 14.12.2020
Circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16.10. 2019
Certifico Srl
1.0 06.07.2021 26 agosto 2021 | 2° Termine per l’aggiornamento dei
Professionisti antincendio iscritti ante DM 5 agosto 2011
Certifico Srl
0.0 28.12.2018 --- Certifico Srl

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Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note

ID 21772 | | Visite: 2180 | News Sicurezza

Patente a crediti   riscritto l Art  27 del D Lgs 81 2008   Note

Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note Rev. 1.0 del 30.04.2024

ID 21772 | 30.04.2024 / Note complete in allegato

Con la pubblicazione della Legge 29 aprile 2024 n. 56 (GU n.100 del 30.04.2024 - SO n. 19) di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cd Patente a crediti sicurezza), è stato sostituito completamente l'Art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 già sostituito dallo stesso decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Con il comma 19 lett. a) dell’art. 29, viene novellato l’art. 27 del TUS (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

In particolare si introduce dal 1° ottobre 2024 un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, mentre restano esclusi i soggetti:

- che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso dell’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (*).

(*) Articolo 100, comma 4 decreto legislativo n. 36 del 2023 Requisiti di ordine speciale

4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati.
L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. In sede di prima applicazione del codice l'allegato II.12 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

E’ obbligo del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, la  verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi.

Punteggio della patente e condizioni per il rilascio

La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).

Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. La patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera (in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).

La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

La patente può essere sospesa può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Infine, viene confermata l’avvio dell’attività di monitoraggio da parte dell’INL sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025, trasmettendo al MLPS i dati raccolti.

Decurtazione punti e sospensione della patente

Viene aggiunto al TUS il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Allegato I-bis 

(articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3

Omessi formazione e addestramento:

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento:

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:

3

20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

______

Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19

Articolo 29. (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

19. Al fine di rafforzare l’attività di con­ trasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifica­zioni:

a) l’articolo 27 è sostituito dal se­guente (sostituito dalla Legge 29 aprile 2024 n. 56):
______

Art. 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.

13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

__________

Tabella di raffronto modifiche art. 27 TUS con decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e Legge 29 aprile 2024 n. 56 di conversione:

Patente a crediti   riscritto l Art  27 del D Lgs 81 2008   Note   Fig  1
...
Patente a crediti   riscritto l Art  27 del D Lgs 81 2008   Note   Fig  2
...

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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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1.0 30.04.2024 Legge 29 aprile 2024 n. 56 Certifico Srl
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Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795

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Nota INL 795 2024

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 / Contratto di apprendistato attività stagionali

ID 21784 | 30.04.2024 / In allegato

Nota INL prot. 24 aprile 2024 n. 795 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - svolgimento di attività stagionali - chiarimenti.

Con nota prot. n. 9961 del 19 aprile u.s. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha segnalato a questo Ispettorato la necessità, da parte di codesto Assessorato, di alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di cui agli artt. 43 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini dello svolgimento di attività stagionali.

La materia è stata infatti affrontata da questa Direzione con nota prot. n. 1369 del 7 agosto 2023 che, nel riscontrare una richiesta dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Rimini, aveva richiamato la disciplina dell’istituto contenuta, oltre che nel D.Lgs. n. 81/2015, anche nel D.I. 12 ottobre 2015 e nella circ. n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)” (così par. 4.1.1 del Manuale operativo sul contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ANPAL che accompagna la citata circ. n. 12/2022).

Ciò premesso, nel rappresentare altresì che “la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano” (art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015) e che pertanto codesto Assessorato potrà fornire ogni puntuale indicazione al riguardo, occorre precisare che il principio di “coerenza” sopra richiamato tra attività lavorativa e titolo di studio va ad orientare - come già specificato con la citata nota prot. n. 1369 del 7 agosto 2023 - il “primo contatto” con l’istituzione formativa da parte del datore di lavoro.

Da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale.

L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente.

...

Fonte: INL

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UNI ISO 18893:2020 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e funzionamento

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ID 8613 UNI ISO 18893

UNI ISO 18893:2020 Sicurezza PLE: Ispezioni, manutenzione e funzionamento

ID 8613 | Rev. 1.0 del 16.11.2022 / Documento di approfondimento allegato

Documento di approfondimento sulle piattaforme mobili elevabili (PLE) (MEWP - mobile elevating working platform) in accordo alla norma tecnica UNI ISO 18893:2020.

La norma si applica a tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) destinate a posizionare persone, strumenti e materiali e che, come minimo, sono costituite da una piattaforma di lavoro con comandi, una struttura allungabile e un telaio.

ISO 18893:2014 “Mobile elevating work platforms — Safety principles, inspection, maintenance and operation”

Data entrata in vigore: 14 Aprile 2014

Recepita in Italia con la UNI ISO 18893:2020 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento” entrata in vigore il 06 Febbraio 2020

La responsabilità per il funzionamento sicuro di una PLE è attribuibile ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai supervisori, agli operatori e ad altri che usano queste macchine/dispositivi.

La norma UNI ISO 18893:2020 fornisce i requisiti in modo che PLE appropriate siano selezionate per l'uso e posizionate, usate, sottoposte a manutenzione ed esaminate per un uso sicuro.

PLE e D.Lgs. 81/08

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili devono essere sottoposte ad attività di manutenzione e controllo osservando le modalità e le frequenze previste dal costruttore ed indicate sul manuale di istruzioni, devono essere effettuate da persona competente e registrate sul cosiddetto registro di controllo. Il registro di controllo deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. Sul registro di controllo, oltre ai controlli e le manutenzioni vanno registrati tutti gli eventi che riguardano la vita della macchina.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Verifiche secondo il D.Lgs. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di sottoporre alcune categorie di attrezzature di lavoro, a “verifiche periodiche” oltre ai controlli ed alle manutenzioni previste dai commi 4 e 8 dello stesso articolo. la verifica periodica consiste nell’accertamento e controllo dello stato di conservazione e manutenzione dell’apparecchio per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di sicurezza. le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono comprese nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 (ponti mobili sviluppabili su carro) e devono essere sottoposte a verifica periodica.

[...]

Formazione uso PLE D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/2008

Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle  attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato III dall’Accordo del 22 febbraio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)

1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 73, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, l’utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell’operatore, dì almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.

[...]

Estratto norma UNI ISO 18893:2020

5 Manutenzione (Ispezioni)

5.1 Manutenzione preventiva

Deve essere stabilito un programma di manutenzione preventiva in conformità alle raccomandazioni del fabbricante. Deve essere potenziato un programma di manutenzione preventiva in base all'ambiente e alla gravosità di uso della PLE. Le raccomandazioni del fabbricante devono essere i requisiti minimi.

Il programma di manutenzione preventiva deve comprendere le ispezioni periodiche e annuali come definito nella presente norma internazionale. Tutti i malfunzionamenti identificati devono essere corretti prima che la PLE sia posizionata o rimessa in servizio.

5.2 Ispezioni di manutenzione

5.2.1 Generalità

La PLE deve essere sottoposta a ispezioni di manutenzione come richiesto per assicurare un funzionamento appropriato. La frequenza delle ispezioni di manutenzione deve essere

determinata in base alle raccomandazioni del fabbricante e alle condizioni di funzionamento. La frequenza delle ispezioni di manutenzione può essere potenziata per essere compatibile con le condizioni di funzionamento e la gravosità dell'ambiente operativo, ma le raccomandazioni del fabbricante devono essere i requisiti minimi. Le PLE che non sono in condizioni di funzionamento appropriate devono essere corrette da una persona qualificata e le riparazioni devono avvenire in conformità alle raccomandazioni del fabbricante.

5.2.2 Ispezione pre-consegna

Le PLE devono essere ispezionate, riparate e regolate in conformità alle specifiche del fabbricante prima di ogni consegna tramite vendita, locazione, noleggio o prestito.

[...]

6 Funzionamento

6.1 Pianificazione

6.1.1 Generalità

La portata della pianificazione necessaria dipende dalla natura del compito da svolgere e dai pericoli ad esso associati, ma devono essere eseguite le seguenti fasi di pianificazione.

La pianificazione deve essere responsabilità dell'entità che ha in carico la cura e la custodia della PLE. È responsabilità del datore di lavoro o dell'utilizzatore assicurarsi che la pianificazione sia effettuata con l'operatore.

6.1.2 Fasi della pianificazione

6.1.2.1 Comunicare il piano a tutte le persone coinvolte

Uno degli aspetti più importanti per una pianificazione di successo è garantire che i contenuti del piano siano comunicati in modo efficace alle parti coinvolte, tenendo conto delle differenze linguistiche. Rivedere il piano prima dell'inizio del lavoro.

Immediatamente prima dell'inizio di un lavoro e periodicamente nel corso di un lavoro a lungo termine, il piano deve essere rivisto per verificare se alcune parti del compito o l'ambiente di lavoro sono cambiati e l'effetto che potrebbe avere sulla sicurezza del funzionamento. Se sono necessarie modifiche al piano, queste dovrebbero essere comunicate a tutti i soggetti coinvolti.

6.1.2.2 Identificare il compito da svolgere

Come prima fase del processo di pianificazione, il compito da svolgere dovrebbe essere chiaramente identificato, insieme al luogo e alla tempistica.

6.1.2.3 Selezionare una PLE appropriata

Vi sono molteplici tipi diversi di PLE con svariate portate nominali, altezze di lavoro ed estensioni. Dovrebbe essere scelta la macchina corretta per il compito da svolgere, tenendo conto delle limitazioni del cantiere di lavoro, delle condizioni del suolo, dell'accesso al cantiere e della vicinanza al pubblico o ad altri lavoratori.

Se l'area in cui la PLE deve lavorare è un ambiente pericoloso (vedere punto 6.7), deve essere selezionata una PLE progettata/designata per questo ambiente.

[...]

6.8.9 Pericoli di folgorazione

I conduttori elettrici devono essere considerati come sotto tensione finché non sia stabilito diversamente mediante prove o altri metodi o mezzi appropriati e devono essere opportunamente scaricati a terra.

Tutti i conduttori elettrici, compresi quelli che sembrano isolati, devono essere considerati non isolati finché non sia stabilito diversamente mediante prove o altri metodi o mezzi appropriati.

Nota I seguenti requisiti non si applicano ai conduttori che sono protetti mediante isolamento e sono racchiusi in strutture.

La distanza minima di avvicinamento (Minimum Approach Distance, MAD) ai conduttori elettrici fuori terra deve essere mantenuta coerente con il prospetto 1 per l'operatore della PLE che non ha un addestramento specializzato relativamente al lavoro in prossimità di conduttori elettrici. Le MAD nazionali/locali per i lavoratori con addestramento specializzato possono variare dal prospetto 1. 

Prospetto 1 Distanze minime di avvicinamento

Prospetto 1 - Distanze minime di avvicinamento

[...]

Appendice A Pittogrammi di uso improprio delle PLE

Uso improprio delle PLE a pantografo

Uso improprio PLE a pantografo

[...] Segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Accordo Formazione Stato-Regioni 22 Febbraio 2012
UNI ISO 18893:2020

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022 
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

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1.0 16.11.2022 Aggiornati contenuti in lingua italiana UNI ISO 18893:2020
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Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50

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Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n  50

Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50 / Costituzione task force "Lavoro sommerso"

ID 21777 | 28.04.2024

Con Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50, si è costituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso”, che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

La task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, e di contribuire anche ad un’efficace attività di vigilanza a fini statistici.

___________

Articolo 1 (Costituzione e composizione della task force)

1. E costituita presso l’ispettorato nazionale del lavoro la task force “Cavoro sommerso”, composta dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ministero dell’interno;
Ministero della salute;
Ispettorato nazionale del lavoro;
Istituto nazionale previdenza sociale;
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Agenzia delle Entrate;
Guardia di Finanza;
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
2. La task force è presieduta dal Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro, o da un suo delegato, ed opera per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto in continuità con le attività già realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso e in conformità alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Presidente può, di volta in volta, sottoporre alla task force l’opportunità di consultare, per specifiche finalità ed esigenze, anche altre Amministrazioni.
4. La task force resta in carica fino alla completa attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Articolo 2 (Compiti della task force per la pianificazione dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso)

1. La task force di cui all’articolo 1, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. La task force opera in conformità alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dei Tavoli operativi interregionali di cui all’articolo 5, di cui assicura il necessario coordinamento, e realizzando le necessarie sinergie istituzionali e la condivisione di dati e delle diverse fonti informative. La task force procede, in particolare, alla selezione dei target aziendali da sottoporre all’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso e da inserire nella programmazione periodica di accessi mirati, assicurando a tal fine la condivisione delle modalità operative e delle specifiche esperienze, competenze e conoscenze e analisi di rischio di ciascun ente coinvolto, anche nella prospettiva di giungere alla produzione degli indicatori previsti nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Articolo 3 (Compiti della task force per l’attività di vigilanza a fini statistici)

1. La task force di cui all’articolo 1 ha altresì il compito di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato. A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica:
- definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;
- verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;
- analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

Articolo 4 (Relazioni periodiche)

1. La task force comunica almeno trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso l’andamento dell’attività di vigilanza di cui ai predetti articoli 2 e 3, le eventuali difficoltà incontrate e le azioni correttive attuate per rispettare gli obiettivi quantitativi del numero di imprese ispezionate definito dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, fornendo ogni informazione utile sullo stato di avanzamento delle azioni programmate.
2. Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti secondo le finalità di cui al presente decreto.

Articolo 5 (Tavoli operativi interregionali)

1. Al fine di assicurare la piena operatività della task force, con specifico riferimento alla pianificazione operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, con successivo provvedimento del Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro sono costituiti tavoli operativi interregionali di cui fanno parte i rappresentanti delle medesime Amministrazioni di cui all’articolo 1. I tavoli si riuniscono con cadenza almeno trimestrale e assicurano l’attuazione delle attività programmate dalla task force.
2. Ai tavoli possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di altre Amministrazioni o delle parti sociali che si ritiene di coinvolgere al fine di una maggiore efficacia delle attività di vigilanza.
3. I tavoli operativi interregionali restano in carica fino al completamento delle attività programmate dalla task force.
4. Ove ritenuto opportuno in relazione al concreto svolgimento delle attività della task force, con successivo provvedimento del Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro può essere costituito un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate. In caso di sua costituzione, il tavolo operativo di coordinamento nazionale resta in carica fino al completamento delle attività programmate dalla task force.

Articolo 6 (Segreteria)

1. Le funzioni di segreteria della task force sono svolte dall’ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 7 (Oneri e compensi)

1. Le attività della task force di cui all’articolo 1 e dei relativi tavoli operativi di cui all’articolo 5 sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

...

Fonte: MLPS

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D. Lgs. 23 aprile 2004 n. 124

ID 9198 | | Visite: 10626 | News Sicurezza

D lgs 23 aprile 2004 n  124

Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124 / Consolidato 04.2024

ID 9198 | 09.06.2022

Decreto Legislativo 23 aprile 2004 n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(GU n.110 del 12.05.2004)

Entrata in vigore del decreto: 27.5.2004
...
 
Testo consolidato contenente tutte le modifiche/abrogazioni al 30.04.2022, nello specifico in ordine cronologico:
 
19/10/2005
Corte costituzionale, sentenza 11 ottobre 2005, n. 384 (in G.U. 19/10/2005 n. 42)
 
04/07/2006
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153) convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (in S.O. n. 183/L, relativo alla G.U. 11/8/2006 n. 186)
 
03/10/2006
DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 03/10/2006, n.230) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. n. 223/L, relativo alla G.U. 28/11/2006, n. 277)
 
09/11/2010
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262)
 
21/09/2011
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011, n.220)
 
12/06/2013
Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2013, n. 119 (in G.U. 12/06/2013 n. 24)
 
23/09/2015
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 149 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)
 
16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178)
 
14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)
 
30/04/2022
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30/04/2022, n.100) - Consolidato 2022
 
29/06/2022
LEGGE 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n.150) - Consolidato 2024
 

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024

ID 21768 | | Visite: 269 | Decreti Sicurezza lavoro

DD n  40 del 23 Aprile 2024

Decreto direttoriale n. 40 del 23 Aprile 2024 / Iscrizione OPNC - En.Bi.C Sicurezza

ID 21768 | 26.04.2024

...

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza”, con sede legale in Roma, via C. Colombo n. 112, è iscritto al numero 22 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Organismo Paritetico Nazionale Confederale OPNC - En.Bi.C Sicurezza” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella sezione “Trasparenza/Pubblicità legale”.

 

...

Fonte: MLPS

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