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Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50

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Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n  50

Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50 / Costituzione task force "Lavoro sommerso"

ID 21777 | 28.04.2024

Con Decreto ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50, si è costituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro la task force istituzionale “Lavoro sommerso”, che opera in continuità con le attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso.

La task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, e di contribuire anche ad un’efficace attività di vigilanza a fini statistici.

___________

Articolo 1 (Costituzione e composizione della task force)

1. E costituita presso l’ispettorato nazionale del lavoro la task force “Cavoro sommerso”, composta dai rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ministero dell’interno;
Ministero della salute;
Ispettorato nazionale del lavoro;
Istituto nazionale previdenza sociale;
Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Agenzia delle Entrate;
Guardia di Finanza;
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
2. La task force è presieduta dal Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro, o da un suo delegato, ed opera per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto in continuità con le attività già realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso e in conformità alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Presidente può, di volta in volta, sottoporre alla task force l’opportunità di consultare, per specifiche finalità ed esigenze, anche altre Amministrazioni.
4. La task force resta in carica fino alla completa attuazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Articolo 2 (Compiti della task force per la pianificazione dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso)

1. La task force di cui all’articolo 1, in linea con le attività già realizzate, dovrà continuare ad assicurare l’attuazione delle linee di azione elaborate a livello nazionale, nonché l’ulteriore pianificazione strategica e operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso prevista dal Piano nazionale, allo scopo di garantire un’azione coordinata ed efficace di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, anche in relazione alla fruizione dell’Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. La task force opera in conformità alle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dei Tavoli operativi interregionali di cui all’articolo 5, di cui assicura il necessario coordinamento, e realizzando le necessarie sinergie istituzionali e la condivisione di dati e delle diverse fonti informative. La task force procede, in particolare, alla selezione dei target aziendali da sottoporre all’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso e da inserire nella programmazione periodica di accessi mirati, assicurando a tal fine la condivisione delle modalità operative e delle specifiche esperienze, competenze e conoscenze e analisi di rischio di ciascun ente coinvolto, anche nella prospettiva di giungere alla produzione degli indicatori previsti nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso.

Articolo 3 (Compiti della task force per l’attività di vigilanza a fini statistici)

1. La task force di cui all’articolo 1 ha altresì il compito di contribuire alla pianificazione di un’efficace attività di vigilanza finalizzata alla conduzione di ispezioni per finalità statistiche, sulla base di un campione di imprese selezionato. A tal fine, anche con il coinvolgimento delle Istituzioni competenti in materia di ricerca e statistica:
- definisce criteri e modalità di campionamento e dimensionamento delle imprese da ispezionare, sulla base dei dati disponibili e della loro variabilità settoriale e territoriale;
- verifica periodicamente eventuali criticità nella conduzione delle ispezioni per fini statistici e predispone i necessari aggiustamenti;
- analizza i dati derivanti dalle ispezioni per esclusiva attività di vigilanza e integra le informazioni disponibili, anche nell’ottica di migliorare la rappresentatività del campione statistico.

Articolo 4 (Relazioni periodiche)

1. La task force comunica almeno trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso l’andamento dell’attività di vigilanza di cui ai predetti articoli 2 e 3, le eventuali difficoltà incontrate e le azioni correttive attuate per rispettare gli obiettivi quantitativi del numero di imprese ispezionate definito dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, fornendo ogni informazione utile sullo stato di avanzamento delle azioni programmate.
2. Il Presidente della task force trasmette annualmente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, con l’illustrazione delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti secondo le finalità di cui al presente decreto.

Articolo 5 (Tavoli operativi interregionali)

1. Al fine di assicurare la piena operatività della task force, con specifico riferimento alla pianificazione operativa dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, con successivo provvedimento del Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro sono costituiti tavoli operativi interregionali di cui fanno parte i rappresentanti delle medesime Amministrazioni di cui all’articolo 1. I tavoli si riuniscono con cadenza almeno trimestrale e assicurano l’attuazione delle attività programmate dalla task force.
2. Ai tavoli possono essere invitati a partecipare i rappresentanti di altre Amministrazioni o delle parti sociali che si ritiene di coinvolgere al fine di una maggiore efficacia delle attività di vigilanza.
3. I tavoli operativi interregionali restano in carica fino al completamento delle attività programmate dalla task force.
4. Ove ritenuto opportuno in relazione al concreto svolgimento delle attività della task force, con successivo provvedimento del Capo dell’ispettorato nazionale del lavoro può essere costituito un tavolo operativo di coordinamento nazionale composto dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate. In caso di sua costituzione, il tavolo operativo di coordinamento nazionale resta in carica fino al completamento delle attività programmate dalla task force.

Articolo 6 (Segreteria)

1. Le funzioni di segreteria della task force sono svolte dall’ispettorato nazionale del lavoro.

Articolo 7 (Oneri e compensi)

1. Le attività della task force di cui all’articolo 1 e dei relativi tavoli operativi di cui all’articolo 5 sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

...

Fonte: MLPS

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