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Decreto 7 giugno 2016: Precisazioni aggiornamento formazione professionisti antincedio

ID 2742 | | Visite: 16041 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/2742

Decreto 7 giugno 2016

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

GU n. 126 del 24 giugno 2016

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011

Il comma 1 dell’art. 7 del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1;
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2;
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.».

Art. 7 c.1 Decreto 5 agosto 2011 Modificato 
1. Per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre: 

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1; 
b) dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per l’inadempienza di cui al comma 2; 
c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all’art. 1.

Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Professionisti antincendio già abilitati alla data del 27 agosto 2011 (Entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2011)

Per i professionisti antincendio già abilitati alla data di entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2011 (27 agosto 2011) per il mantenimento negli elenchi del Ministero dell'interno devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro il 26 agosto 2016.

Nel caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento.

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Tags: Prevenzione Incendi

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