Slide background




Decreto 4 Marzo 2009

ID 6490 | | Visite: 6049 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/6490

Istituzione Registro Medici Competenti

Decreto 4 Marzo 2009

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

(GU n. 146 del 26-.06.2009)
__________

Modificato da:
Decreto 26 novembre 2015
__________

Art. 1.
1. L’elenco dei medici competenti di cui all’art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l’Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l’aggiornamento.
2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti imedici che svolgono l’attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall’art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2.
1. I sanitari che svolgono l’attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all’Ufficio indicato all’art. 1 comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall’art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertifi cati e la cessazione dello svolgimento dell’attività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l’anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato all’art. 1, comma 1, della certifi cazione dell’Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

Art. 3.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifi che, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
2. L’esito negativo della verifi ca di cui al comma 1, comporta la cancellazione d’uffi cio dall’elenco di cui all’art. 1.

Art. 4.
1. L’elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
2. L’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio dell’attività di medico competente.

Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 4 marzo 2009

Collegati
[box-note]Decreto 26 novembre 2015
Registro Nazionale Medici competenti Sicurezza lavoro
Designazione Medico Competente: proposta modifica Art. 39 TUS[
Vademecum medico competente/box-note]

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 4 marzo 2009.pdf)Decreto 4 marzo 2009
Registro Nazionale dei medici competenti
IT1477 kB873

Tags: Sicurezza lavoro Medico competente

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n  40
Lug 07, 2025 280

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40

Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40 / Ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ID 24233 | 07.07.2025 / In allegato Circolare INAIL 04 luglio 2025 n. 40Tutela del lavoro mediante piattaforme digitali. Circolare ministeriale 18 aprile 2025, n. 9 riguardante “Classificazione e tutele del lavoro dei… Leggi tutto
Lug 05, 2025 337

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025

Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025 ID 24228 | 05.07.2025 Decreto direttoriale n. 73 del 3 luglio 2025Aggiornamento della composizione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'Allegato III del Decreto dell'11 aprile… Leggi tutto
Lug 02, 2025 784

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto

Più letti Sicurezza