Slide background




Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

ID 21830 | | Visite: 1276 | Documenti SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/21830

Nota INL n  862 8 05 2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024

ID 21830 | 09.05.2024

Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024 - Revoca delle dimissioni protette a seguito di convalida ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001

Sono pervenute a questa Direzione alcune richieste di chiarimento concernenti le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.

Sulla questione questo Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla procedura da seguire per aggiornare la piattaforma informatizzata in seguito alla istanza di revoca delle dimissioni (v. note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020).

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024, si rappresenta quanto segue.

Si rammenta anzitutto che, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato.

Il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, né risulta applicabile quanto previsto per le dimissioni presentate in via telematica (cfr. art. 26, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2015 secondo il quale “al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche (…) Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità”).

Ciò premesso, appare utile sottolineare che le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia - nella fattispecie di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001- è sospensivamente condizionata al provvedimento di convalida dell’Ispettorato territorialmente competente.

Pertanto, non vi sono elementi impeditivi a che le dimissioni siano oggetto di revoca in un momento antecedente alla loro efficacia - e dunque prima dell’emanazione del provvedimento di convalida – oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.

In ogni caso, come già precisato con le note citate in premessa, anche la revoca delle dimissioni richiede un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n. 5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

Laddove invece le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte dell’istante e il rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

...

Fonte: INL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota INL prot. n. 862 dell’8 maggio 2024.pdf
 
255 kB 14

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Lavoratrici madri

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 81

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Giu 30, 2025 143

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 139

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto
Giu 28, 2025 255

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon

D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563 / Campagne di Citizen Science: rischio di esposizione al gas radon in ambienti chiusi ID 24185 | 28.06.2025 Regione Lombardia D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4563Campagne di Citizen Science, di informazione e di sensibilizzazione per la prevenzione e protezione… Leggi tutto

Più letti Sicurezza