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Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

ID 19292 | | Visite: 1856 | Documenti Sicurezza

Piano nazionale Prevenzione 2020 2025

Piano nazionale della prevenzione 2020 - 2025

ID 19292 | 23.03.2023

Adottato il 6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è lo strumento fondamentale di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute, da realizzare sul territorio e mira a garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, attraverso azioni quanto più possibile basate su evidenze di efficacia, equità e sostenibilità che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi in cui vive e lavora.

Il PNP 2020-2025 rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health). Pertanto, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi

Alla luce delle recenti esperienze legate alla pandemia da COVID-19, il Piano sottolinea l’indispensabilità di una programmazione sanitaria basata su una rete coordinata e integrata tra le diverse strutture e attività presenti nel territorio, anche al fine di disporre di sistemi flessibili in grado di rispondere con tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza infettiva, sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici, vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente, ecc.) e affrontare le sfide della promozione della salute e della diagnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.

Per agire efficacemente su tutti i determinanti di salute, il Piano punta su alleanze e sinergie intersettoriali tra forze diverse, secondo il principio della “Salute in tutte le Politiche” e conferma l’impegno nella promozione della salute, chiamata a caratterizzare le politiche sanitarie non solo per l’obiettivo di prevenire una o un limitato numero di condizioni patologiche, ma anche per creare nella comunità e nei suoi membri un livello di competenza, resilienza e capacità di controllo (empowerment) che mantenga o migliori il capitale di salute e la qualità della vita.

Gli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione
Il PNP 2020-2025 intende consolidare l’attenzione alla centralità della persona, tenendo conto che questa si esprime anche attraverso le azioni finalizzate a migliorare l’Health Literacy (alfabetizzazione sanitaria) e ad accrescere la capacità degli individui di interagire con il sistema sanitario (engagement) attraverso relazioni basate sulla fiducia, la consapevolezza e l’agire responsabile. In tale contesto è necessario un attivo coinvolgimento dei MMG e PLS, figure chiave per favorire l’health literacy e l’empowerment dei cittadini. Il PNP 2020-2025 ribadisce inoltre l’approccio life course, finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza, per setting (scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari, città, …), come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di prevenzione, e di genere, al fine di migliorare l’appropriatezza ed il sistematico orientamento all’equità degli interventi.

Il PNP 2020-2025 mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che definisce un approccio combinato agli aspetti economici, sociali e ambientali che impattano sul benessere delle persone e sullo sviluppo delle società, affrontando dunque il contrasto alle disuguaglianze di salute quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi.

Il Piano si articola in sei Macro Obiettivi:

Malattie croniche non trasmissibili
Dipendenze e problemi correlati
Incidenti stradali e domestici
Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali
Ambiente, clima e salute
Malattie infettive prioritarie
Il PNP prevede inoltre delle azioni di sistema che contribuiscono “trasversalmente” al raggiungimento degli obiettivi di salute e di equità. Esse includono azioni volte a rafforzare l’approccio intersettoriale, a perseguire l’equità e a promuovere la formazione del personale sanitario e la comunicazione ai cittadini.

Il documento, rappresentando quindi la cornice comune degli obiettivi di molte delle aree rilevanti per la Sanità Pubblica, investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e screening oncologici) e di linee di azione (Programmi "Predefiniti", vincolanti per tutte le Regioni) basate su evidenze di costo-efficacia, buone pratiche consolidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali. Il Piano adotta infine un sistema di valutazione, basato su indicatori e relativi standard, che consente di misurare, nel tempo, e in coerenza con il monitoraggio dell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, lo stato di attuazione dei programmi, anche al fine di migliorarli in itinere, nonché il raggiungimento dei risultati di salute e di equità attesi.

Ogni Regione è ora chiamata ad adottare il PNP e a predisporre e approvare un proprio Piano locale (Piano Regionale della Prevenzione - PRP), entro i termini previsti dall’Intesa, declinando contenuti, obiettivi, linee di azione e indicatori del Piano nazionale all’interno dei contesti regionali e locali. A sua volta il livello centrale è tenuto a mettere in campo le Linee di supporto centrale al PNP, parte integrate del Piano stesso, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi garantendo la coesione del sistema.

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Fonte: Ministero della Salute

Malprof | Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

ID 19295 | | Visite: 1408 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Malprof   Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

Malprof | Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada

ID 19295 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023

La scheda, utilizzando i dati del sistema Malprof, approfondisce la tematica delle tecnopatie nel settore trasporti su strada.

Oltre ai rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche quelli per la salute quali: posture fisse e prolungate, vibrazioni trasmesse al corpo intero, movimentazione manuale dei carichi, condizioni climatiche avverse, esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie. I dati presentati nella scheda possono essere utili ai fini della programmazione di attività di prevenzione mirate nel settore individuato.

Secondo i dati Eurostat relativi all’anno 2018, il settore dei servizi di trasporto di persone e merci e correlate attività di stoccaggio (compresi i servizi postali e attività di corriere) nell’UE-27 ha impiegato circa 10,3 milioni di persone, vale a dire il 5,3% del totale dei lavoratori; di questi circa il 52% lavora nei trasporti stradali, ferroviari e per condotte (modalità, quest’ultima, che interessa ad esempio il trasporto di gas).

In Italia il trasporto su strada resta la modalità di trasporto prevalente (oltre l’80% delle merci italiane viaggia su gomma); per quanto riguarda il trasporto di persone, nel 2020, il traffico totale interno dei passeggeri in Italia è stato pari a 614,6 miliardi di passeggeri per chilometro; rispetto al 2019 è diminuita la quota dei trasporti collettivi urbani ed extraurbani che sono passati dall’11,5% al 10,1% a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da SARS-CoV2.

In questa scheda vengono integrati i dati sulle malattie professionali derivanti dagli archivi assicurativi dell’Inail e quelli del sistema di sorveglianza Malprof, alimentato dai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro del sistema pubblico italiano; tale complesso di informazioni è stato analizzato in ragione dei parametri comparto / settore, mansione e agente, anche sulla base dei valori del proportional reporting ratio (PRR).

Qualsiasi valutazione del rischio di malattie professionali per i lavoratori del trasporto su strada deve tener conto del fatto particolare che la loro attività non si svolge in un luogo fisso ma in luoghi continuamente variabili, su mezzi con tipologie costruttive, condizioni manutentive e carichi trasportati diversi, con orari di lavoro differenziati, così come del fatto che la guida spesso si alterna ad altre attività come le operazioni di carico e scarico.

A fianco dei rischi di incidente stradale vanno tenuti presenti anche i rischi per la salute da posture fisse e prolungate, da vibrazioni trasmesse al corpo intero, da rumore, da movimentazione manuale dei carichi, da condizioni climatiche avverse, da criticità organizzative (lavoro a turni, lavoro notturno, lavoro in solitario), da esposizione ad agenti chimici aerodispersi; anche fattori di fragilità individuale, stili di vita e percezione del rischio da parte dei lavoratori possono incidere sul rischio tanto di infortuni quanto di malattie. L’obesità, eventualmente associata all’abuso di tabacco, alcoolici ed altre sostanze psicotrope, contribuisce alla comparsa di apnee notturne che, impedendo di riposare adeguatamente, determinano sonnolenza diurna con riduzione della capacità attentiva e possibili ‘colpi di sonno’.

La scheda fa riferimento ai codici Ateco 91:60.2 per i dati Malprofstat e Ateco 2007:49.3 e 49.4 per la banca dati statistica Inail.

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Fonte: INAIL

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Allegato riservato Malprof - Le malattie professionali nel settore del trasporto su strada.pdf
Fact sheet INAIL 2023
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Relazione Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie | 2022

ID 19284 | | Visite: 922 | News Sicurezza

Relazione Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie   2022

Relazione attività dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza professioni sanitarie e socio-sanitarie anno 2022

ID 19284 | 22.03.2023 / In allegato Relazione Min. della Salute anno 2022

Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale e preoccupante di episodi di violenza nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Spesso si tratta di forme di violenza provenienti dagli stessi pazienti o dai loro caregiver, che si traducono in aggressioni fisiche, verbali o di comportamento. La preoccupazione di fronte a tali episodi ha portato le diverse istituzioni operanti nel sistema a realizzare nel tempo specifici monitoraggi, documenti, raccomandazioni con finalità diverse, e proprio con l’obiettivo di assicurare un lavoro sinergico da parte delle istituzioni, il legislatore ha ritenuto necessario individuare un apposito organismo che coinvolgesse tutti gli stakeholder di riferimento.

In tale contesto la legge 14 agosto 2020, n. 113 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”, all’art. 2, ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ONSEPS), con specifici compiti di monitoraggio, studio e promozione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei professionisti.

L’Osservatorio è stato istituito, presso il Ministero della salute, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 13 gennaio 2022

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Sommario

Premessa: l’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie (ONSEPS)

Inquadramento del fenomeno a livello globale

Monitoraggio degli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

Strumenti e fonti informative per la rilevazione degli episodi di violenza a danno degli operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari

L’indagine del Coordinamento Rischio Clinico della Commissione Salute

La Survey dell’ONSEPS per i Centri Regionali per la Gestione del Rischio Sanitario

I Rapporti Regionali e delle Province Autonome

Sintesi: gli Indicatori comuni

L’ambito di indagine dell’ONSEPS: le indicazioni della legge n. 113 del 2020

Il SIMES - Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità

I dati INAIL

I dati raccolti dagli Ordini professionali

Altri contributi

Contributi di altri componenti dell’ONSEPS

Contributi di enti esterni all’ONSEPS

Le variabili essenziali da rilevare

Studio e monitoraggio delle misure di prevenzione

Raccomandazione ministeriale N. 8

Piano Nazionale della Prevenzione

Contributi dei componenti dell’ONSEPS - Alcune esperienze regionali e altre iniziative

Questionario inviato al Coordinamento del Gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro

Formazione degli operatori sanitari e socio-sanitari. Comunicazione. Promozione delle buone prassi 141

Formazione

Agenas - La formazione continua per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. Stato dell’arte

Esperienze di formazione presentate dai componenti dell’ONSEPS

Questionario inviato al Coordinamento del Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro – Area Formazione

Comunicazione e informazione

Proposte, conclusioni e obiettivi futuri

Proposte dell’ONSEPS

Conclusioni e obiettivi 2023

Bibliografia essenziale

Principali acronimi contenuti nel testo

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Fonte: Ministero della Salute

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Proroga termine adeguamento antincendio rifugi alpini / Legge di conv. Decreto Milleproroghe

ID 19279 | | Visite: 3255 | Prevenzione Incendi

Proroga termine adeguamento antincendio rifugi alpini

Proroga termine adeguamento antincendio rifugi alpini / Legge di conv. Decreto Milleproroghe

ID 19279 | 21.03.2023

In GU n. 49 del 27.02.2023 pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative / Conversione Deceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

L'articolo 12-bis della  Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198 (decreto milleproroghe 2023) ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.

Strutture turistico ricettive / Deceto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14

Dopo l'articolo inserire 12 il seguente:

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del 2017, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i titolari delle attività di cui alla citata lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni

materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012.

c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al decreto del Ministro dell'interno del 2 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021.

3. I soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupati nelle attività ricettive turistico-alberghiere, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.

Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere adeguati ai seguenti punti dell'allegato al decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2014, indicati dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:

9 - Impianti Elettrici;
11.2 - Estintori;
13 - Segnaletica di Sicurezza;
14 - Gestione della Sicurezza;
15 - Addestramento del Personale;
17 - Istruzioni di Sicurezza.

Entro due anni (31 dicembre 2025) dal termine previsto alla lettera a) dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.

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Prassi di riferimento UNI/PdR 2023: Formazione remoto e sicurezza sul lavoro

ID 19251 | | Visite: 2235 | News Sicurezza

PdR UNI INAIL Formazione a distanza in ambito salute e sicurezza e lavoro

Prassi di riferimento (PdR UNI-INAIL) Gestione formazione a distanza salute e sicurezza e lavoro - In consultazione pubblica

ID 19251 | 19.03.2023 / Bozza Prassi di riferimento allegata

In consultazione pubblica fino al 9 aprile 2023 la Prassi di riferimento UNI/PdR XXX:2023 sulla metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona.

Guida metodologica per l’organizzazione e la gestione dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in modalità videoconferenza sincrona Sommario La Prassi di Riferimento costituisce una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario a supporto di tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di SSL, i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.

La Prassi di Riferimento costituisce una guida metodologica, operativa e gestionale a carattere volontario a supporto di tutti i soggetti legittimati dalla legislazione vigente ad erogare la formazione obbligatoria in materia di SSL, i quali intendono avvalersi della videoconferenza sincrona (VCS) come modalità complementare, integrante o alternativa alla formazione in presenza, nel rispetto della legislazione stessa.
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segue in allegato

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Allegato riservato PdR Formazione da remoto e sicurezza sul lavoro 2023 - Bozza UNI-INAIL.pdf
UNI-INAIL 2023
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Procedure Verifiche periodiche Attrezzature

ID 3751 | | Visite: 32202 | Documenti Riservati Sicurezza

Procedure verifiche periodiche All VII Dlgs 81 2008   DM 11 04 2011 Rev  2 0 2022

Procedure Verifiche periodiche Attrezzature / Rev. 2.0 Settembre 2022

ID 3751 | 12.09.2022 / Documento completo in allegato

Quali sono le attrezzature soggette a verifica periodica? (D. Lgs. 81 Allegato VII, portale CIVA)
Come individuo le attrezzature? (esempi, descrizioni, periodicità, legislazione, norme tecniche e buone prassi) 
Come si organizzano le verifiche? (individuazione del soggetto richiedente, destinatario, tempistica della richiesta, tempistica per effettuazione della verifica prima o periodica).
Chi può effettuare le verifiche e cosa occorre? (INAIL, Soggetti Abilitati, Documentazione)

Il Documento intende fornire risposte e procedure illustrate a queste domande.

Il documento tecnico-organizzativo elaborato Certifico, per gestire la verifica periodica delle attrezzature di cui all'VII, suddivise per gruppi (DM 11.04.2011) con l'identificazione delle attrezzature soggette, la procedura di verifica da organizzare con l'ASL o i Soggetti Abilitati per la prima verifica periodica, verifiche periodiche successive alla prima, ed eventuale indagine supplementare, nonché la documentazione necessaria da esibire in sede di verifica.

Update Rev. 2.0 2022 del 12.09.2022
- Aggiornato Rif. Portale CIVA Attrezzature a pressione (dal 1° luglio 2022)

Update Rev. 1.0 2022 del 13.06.2022
- Aggiornato Rif. Portale CIVA
- Miglioramenti grafici
- Aggiornati rif. Normativi
- Aggiornati link rif. normativi

Portale CIVA (Servizi telematici di Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi)

Dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi INAL si richiedono on line con il nuovo applicativo messo a disposizione dall’Inail consente di richiedere on line i servizi più significativi, tra cui l’immatricolazione e la messa in servizio, relativi a impianti e attrezzature.

Richieste di verifica che è possibile presentare per il settore Sollevamento:

- Immatricolazione;
- Prima verifica periodica;
- Riconoscimento idoneità per ponte sollevatore per autoveicoli;
- Riconoscimento idoneità prototipo per ponte sollevatore per autoveicoli;
- Prestazioni su macchine non marcate CE:
- Approvazione progetto apparecchio singolo;
- Approvazione progetto attrezzature apparecchio singolo;
- Collaudo - Prima verifica;
- Collaudo - Prima verifica apparecchi in serie;
- Collaudo all'estero;
- Collaudo apparecchi destinati all'estero;
- Collaudo prima verifica con approvazione progetto singolo;
- Riesame progetto apparecchio singolo per esito negativo o modifica elemento;
- Riesame progetto attrezzature apparecchio singolo per esito negativo o modifica elemento;
- Verifica straordinaria.

Richieste di verifica che è possibile presentare per il settore Ascensori e montacarichi da cantiere:

- Immatricolazione;
- Prima verifica periodica.

Richieste di verifica che è possibile presentare per il settore Apparecchi a pressione:

- Verifica di messa in servizio;
- Verifica e dichiarazione di messa in servizio (richiesta Contestuale);
- Dichiarazione di messa in servizio;
- Dichiarazione di messa in servizio art.5 DM 329/04 comma b), c) e d);
- Prima verifica periodica.

Dal 16 luglio 2020 è attivo il nuovo servizio online per la comunicazione del nominativo dell’organismo abilitato incaricato di effettuare le verifiche periodiche (art.7-bis DPR 462/01) per gli impianti di messa a terra (attrezzature a pressione non previsto al momento data news).

Vai al portale CIVA

Excursus documento:
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1. Riferimenti normativi:

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Art.71 co. 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
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2. DM 11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
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Allegato VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE
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2. Identificazione delle attrezzature soggette a verifiche periodiche

APPARECCHI SOLLEVAMENTO (DM 11 aprile 2011)

Gruppo SP

a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
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Zoom


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APPARECCHI A PRESSIONE (DM 11 aprile 2011)

Gruppo GVR - GAS, VAPORE; RISCALDAMENTO

a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
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Zoom

3. Procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature

3.1 Comunicazione di messa in servizio

Il datore di lavoro dà immediata comunicazione all’ufficio INAIL competente per il territorio della messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro compresa tra quelle dell’allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

L’INAIL registra l’attrezzatura e assegna un numero di matricola che identifica univocamente l’attrezzatura stessa e lo comunica al datore di lavoro.

Le attrezzature già in servizio e già immatricolate non sono soggette ad ulteriore comunicazione.

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3.2 Prima verifica periodica

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Schema   Procedure verifiche attrezzature
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Indice

1. Riferimenti normativi
2. Identificazione delle attrezzature soggette a verifiche periodiche APPARECCHI
3. CIVA: Servizi telematici di certificazione e verifica impianti e apparecchi
4. Procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature
4.1 Comunicazione di messa in servizio
4.2 Prima verifica periodica
4.3 Verifiche periodiche successive alla prima
4.4 Indagine supplementare
5. Documentazione necessaria
6. Tariffe
7. Sanzioni
Fonti

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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto
2.0 12.09.2022 Rif. Portale CIVA Attrezzature a pressione
1.0 13.06.2022 - Aggiornato Rif. Portale CIVA
- Miglioramenti grafici
- Aggiornati rif. Normativi
- Aggiornati link rif. normativi
0.0 26.03.2017 ---

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Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Casi e giurisprudenza

ID 16158 | | Visite: 26582 | Documenti Riservati Sicurezza

Tragitto casa lavoro Infortunio sul lavoro

Tragitto casa-lavoro: Infortunio sul lavoro / Infortunio in itinereCasi e giurisprudenza

ID 16158 | Rev. 1.0 del 06.04.2022 / Documento completo in allegato

Il presente elaborato illustra la fattispecie del c.d. "infortunio in itinere" evidenziandone la casistica ed elencandone la prassi e la giurisprudenza di merito.

Infortunio in itinere

L’Inail tutela i lavoratori nel caso di infortuni avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Il cosiddetto infortunio in itinere può verificarsi, inoltre, durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. È stata riconosciuta l'indennizzabilità anche per l'infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro dovuta all'accompagnamento dei figli a scuola. Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, è coperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa a eccezione di alcuni casi particolari, ossia se vi siano condizioni di necessità o se siano state concordate con il datore di lavoro.

Esistono, tuttavia, alcune eccezioni.

Ad esempio:

- interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro
- interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un guasto meccanico) o per esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio il soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale)
- interruzioni/deviazioni "necessarie" per l'accompagnamento dei figli a scuola
- brevi soste che non alterino le condizioni di rischio.

Utilizzo di un mezzo privato

L’utilizzo dell’automobile o dello scooter può considerarsi necessario solo in alcune situazioni.

Esempi:

- il mezzo fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro
- i mezzi pubblici obbligano a attese eccessivamente lunghe
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Consumo di alcool, droga e di psicofarmaci

Rimangono esclusi dall'indennizzo gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente.

Normativa

- Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965,  n.1124 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”.

Vedi Vademecum denuncia Infortuni sul lavoro

...

Tragitto casa lavoro Infortunio sul lavoro   Schema 1

(*) Porre attenzione al caso specifico 

Schema 1 - Infortunio tragitto casa-lavoro

...

Prassi INAIL

Circolare INAIL 18 dicembre 2014 n. 62 Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali

Circolare INAIL 25 marzo 2016 n. 14 Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede

Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n 52 Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta

Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011 Infortunio in itinere - utilizzo del mezzo privato (bicicletta).

Nota INAIL del 4 maggio 1998 Guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere

Circolare INAIL 8 luglio 1999 Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato.
...

Giurisprudenza di merito

Cassazione civile sez. lav. 08 aprile 2021 n.9375

In tema di infortunio in itinere, l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida e tale principio va interpretato nel senso che la garanzia assicurativa è esclusa non solo nel caso in cui il conducente, al momento dell’infortunio, non abbia conseguito il rilascio di patente, ma altresì nel caso in cui sia munito di patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato; la guida con una patente di tipo diverso da quella prescritta per la conduzione del veicolo è equiparabile alla guida senza patente o con patente scaduta.

Cassazione civile sez. VI del 25 febbraio 2020 n.5119

Deve essere confermata la decisione dei giudici di appello che nell’ambito di una controversia per il risarcimento occorso ad un assicurato hanno statuito che se il contratto copre gli infortuni in itinere, ma non li definisce, si deve dunque ritenere che con tale espressione le parti abbiano inteso fare riferimento al concetto di “infortunio in itinere” come previsto e disciplinato dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e quindi all’art. 2 d.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 12 d.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38. Alla stregua di tali norme non sussiste rischio in itinere quando il tragitto seguito dal lavoratore non sia necessitato, ma costituisca una “deviazione del tutto indipendente dal lavoro”.

Corte di cassazione ordinanza 8 novembre 2021 n. 32473

La dipendente di una Procura della repubblica, ottenuto il permesso di uscire dal diretto superiore e timbrato l’apposito cartellino in uscita, subiva un infortunio nel recarsi a un bar esterno per un caffè. In giudizio, la Corte le nega il diritto all’indennizzo da parte dell’INAIL, ricordando lo stato della giurisprudenza in ordine alla nozione di “occasione di lavoro” che giustifica l’indennizzo e concludendo che nel caso esaminato la lavoratrice si era volontariamente esposta a un rischio non necessariamente connesso con l’attività lavorativa per soddisfare un bisogno procrastinabile e non impellente. In tal modo era stato interrotto il nesso causale tra lavoro e infortunio, irrilevante essendo il fatto che la pausa fosse stata autorizzata.

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice revisione

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 06.04.2022 Circolare INAIL  23 ottobre 2013 n. 52
Nota INAIL 8476 del 7 novembre 2011
Nota INAIL del 4 maggio 1998
Circolare INAIL 8 luglio 1999
Certifico Srl
0.0 23.03.2022   Certifico Srl

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Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023

ID 19214 | | Visite: 2911 | Prevenzione Incendi

Circolare DCPREV 3747 2023

Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 | Ulteriori indicazioni DM 1° settembre 2021

ID 19214 | 15.03.2023 / In allegato Circolare ed allegati .pdf/.doc

Circolare DCPREV 3747 del 13 marzo 2023 recante "Decreto del Ministero dell'Interno del 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81. Ulteriori indicazioni

Con la presente nota si forniscono ulteriori indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali e per il successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

A tale scopo, si allegano alla presente:

1. la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori,
2. l’aggiornamento dell’ appendice III della nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021.

Sono in corso di aggiornamento le appendici I e II della medesima nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021, anche per il recepimento delle modifiche introdotte dal D.M. 15/9/2022 relativamente ai corsi e agli esami per i manutentori dei sistemi di evacuazione di fumo e calore e dei sistemi a polvere. Nelle more dell’aggiornamento complessivo della circolare, si ritiene che possa comunque essere dato avvio agli esami sulla base dei contenuti dei corsi e delle attrezzature indicati nella circolare vigente, che, con riferimento a tutte le tipologie di presidi antincendio, riporta un “dataset” minimo che può comunque essere ampliato, nel rispetto dei programmi dei corsi indicati dal D.M. 1/9/2021 medesimo.

Si rammenta che la qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dalla data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

1. SOGGETTI FORMATORI

È stata elaborata una specifica modulistica per la richiesta di riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori con la quale i medesimi, oltre a chiedere il riconoscimento dei requisiti, forniranno l’elenco dei centri di formazione e delle sedi d’esame in possesso dei requisiti indicati nella predetta nota DCPREV 14804/2021.

È in corso di predisposizione una piattaforma informatica nella quale saranno inseriti tutti i soggetti formatori autorizzati con i relativi centri di formazioni e sedi d’esame.

I soggetti formatori che hanno centri di formazione e/o sedi d’esame in un’unica regione potranno presentare istanza di autorizzazione alla pertinente Direzione regionale dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le istanze dei soggetti formatori con centri di formazione e/o sedi d’esame in più regioni dovranno essere presentate alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ovvero inoltrate a questa dalla Direzione regionale ricevente.

Nel caso in cui un soggetto formatore già autorizzato desideri aggiungere ulteriori centri di formazione e/o nuove sedi d’esame, oltre a quelle per le quali è stato già autorizzato, dovrà presentare una nuova istanza per le sole nuove sedi aggiuntive.

E’ inoltre evidente che il mantenimento in essere dei requisiti dei centri di formazione e delle sedi di esame, anche in riferimento alla qualificazione dei docenti, è una precisa responsabilità del soggetto formatore. Pertanto è opportuno che, nel caso in cui una sede di formazione o di esame già autorizzata cessi l’attività o non possieda più i requisiti per l’esercizio, il soggetto formatore comunichi la variazione alla Direzione che ha rilasciato l’autorizzazione, per il necessario aggiornamento.

Per le necessarie interlocuzioni con la Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica e con le Direzioni regionali, è opportuno che il soggetto formatore individui un referente per ogni sede (di formazione e/o di esame).

Ad ogni richiesta del soggetto formatore, la Direzione che riceve l’istanza:

- ne valuta la conformità a quanto già disposto con nota DCPREV 14804 del 6 ottobre 2021;
- ne riscontra formalmente la richiesta. Il protocollo della nota di autorizzazione costituirà il codice di autorizzazione del soggetto formatore (es. DIRTOS U 23404/2023);
- compila (o aggiorna) il modello riepilogativo dei centri di formazione e delle sedi di esame dei soggetti formatori autorizzati (MOD.B). Le Direzioni interregionale e regionali invieranno il prospetto, ad ogni aggiornamento, alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; quest’ultima Direzione, a sua volta, invierà tale modello alle Direzioni regionali in cui sono presenti sedi d’esame o centri di formazione.

2. PROVE D’ESAME

Si rammentano le tre tipologie di prove d’esame previste dal D.M. 1/9/2021, a cui le commissioni di esame dovranno attenersi a seconda di quanto dichiarato dai candidati:

CASO 1: richiesta di esame completo a seguito di frequenza di corso di formazione;
CASO 2: richiesta di esame completo ai sensi dell’allegato II, punto 1, comma 5 (norma transitoria);
- CASO 3: richiesta di esame ridotto ai sensi dell’allegato II, punto 4, comma 4 (norma transitoria - solo valutazione del curriculum e prova orale).

Come previsto dall’allegato II del DM 1 settembre 2021, la prova orale in generale è tesa ad approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte e nella prova pratica. Nel caso 3, tale prova deve prevedere anche l’approfondimento del livello di conoscenza degli aspetti di tipo pratico relativi alla attività di manutenzione

Si rammenta che le abilitazioni di cui al CASO 2 e al CASO 3 prevedono l’ammissione diretta all’esame di personale con pregressa esperienza (e nel caso 3 anche pregressa formazione). Pertanto, le prove d’esame per i candidati in possesso degli specifici requisiti potranno essere programmate con celerità, una volta che saranno individuati ed autorizzate le sedi di esame. Quanto sopra anche per consentire che la manutenzione dei presidi antincendio venga regolarmente svolta dai manutentori senza soluzione di continuità dopo l’entrata in vigore del decreto stesso.

ALLEGATI:

1. Modello istanza soggetto formatore (MOD. A)
2. Modello elenco centri di formazione e sedi d’esame autorizzati (MOD. B)
3. Modello Appendice III nota DCPREV 14804/2021 rev. 1/23 - domanda di esame

...

Fonte: VVF

Collegati

D.M. 18 settembre 2002

ID 6419 | | Visite: 18013 | Prevenzione Incendi

D M  18 settembre 2002

D.M. 18 settembre 2002 / Testo coordinato VVF Marzo 2023

ID 6419 | Update 14 Marzo 2023

D.M. 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private

(GU n. 227 del 27 settembre 2002)

Regola Tecnica aggiornata:

D.M.19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015

Art. 1. Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Art. 2. Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

[...]

Modifiche:

DM 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/9/2002” (GU n. 70 del 25/3/2015) e dal DM 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. n. 232 del 5/10/2005).

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “ospedali” (e simili) sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto, che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio). I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.

N.

Attività

Categoria

A

B

C

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

fino a 50 posti letto;

fino a 100 posti letto;

oltre 100 posti letto

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m

---

 

Collegati:

Prevenzione Incendi scuole: la normativa

ID 4343 | | Visite: 75631 | Prevenzione Incendi

Prevenzione incendi scuole   Quadro normativo

Disposizioni di prevenzione incendi inerenti le scuole / Marzo 2023 (Aggiornato Legge di conv. Decreto mille proroghe 2023)

ID 4343 | Rev. 7.0 del 01.03.2023 / In allegato

Evoluzione e timeline proroghe della normativa di Prevenzione Incendi relativa alle scuole (D.M. 26 agosto 1992), documento completo in allegato.

Update 01.03.2023

Pubblicata nella GU n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che all'art. 5 comma 5 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di adeguamento antincendio degli edifici scolastici esistenti al decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1992.

La proroga al 31 dicembre 2024 è valida anche per le strutture che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale.
_______

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024»
________

Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 così si legge:

Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022.

2. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
_______

Timeline proroghe 2017/2024 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2024 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 5 c. 5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Update 30.12.2022

Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Mille proroghe 2023)

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) al comma 2 -bis , le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
________

Il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 così si legge:

Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022  al 31 dicembre 2023.

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
________

Timeline proroghe 2017/2023 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 -----
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19
________

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 5 c. 5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Update 08.09.2022

Ai sensi dell'Art. 4-bis comma 3-bis del Decreto-Legge 28 giugno 2019 n. 59 emanato il Decreto 25 agosto 2022

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per i locali e le strutture delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (GU n.210 dell'08.09.2022).

Le università e gli istituti di istruzioni universitarie sono attività ricomprese al punto 67 dell’allegato al DPR 151/2011 (ex attività n. 85 dell’allegato al DM 16/02/82) e per esse vanno applicate le norme di prevenzione incendi di cui al DM 26/08/92.

Update 02.03.2021

L'Art. 2 c. 4-septies a) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, riporta:

all'Art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»;

Timeline proroghe 2017/2022 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2022

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31  dicembre 2027)

Update 21.02.2021

Aggiunto:

Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020 (pagina)

Nota asili nido con oltre 30 persone presenti (collegata)

La proroga disposta dall'Art. 4-bis della Legge 8 agosto 2019 n. 81 al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2019

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31  dicembre 2024)

Update 11.12.2019:

Errata corrige

Aggiornamento articolo e Documento allegato Rev. 2.0 per errata corrige termini di adeguamento differiti tra scuole e asili nido:

- 31.12.2019 (asili nido)
- 31.12.2021 (scuole)

La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Legge 8 agosto 2019 n. 81

Art. 4-bis Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, e piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. All’attuazione del piano straordinario di cui al primo periodo si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l’anno 2019, di 25 milioni di euro per l’anno 2020 e di 48 milioni di euro per l’anno 2021, mediante utilizzo delle risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell’articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Nelle more dell’attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»; (il termine iniziale del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dal 
decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108).

b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019». (il termine iniziale del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 31 dicembre 2018 dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108).

Update 18.09.2019

La Legge 8 agosto 2019 n. 81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2021 per le scuole, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

Aggiunto link alla pagina: Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole: 22 Novembre
Aggiunto testo consolidato: Legge 11 gennaio 1996 n. 23 Norme per l'edilizia scolastica GU n. 15 del 19 gennaio 1996 | Testo consolidato 09.2019 

Update 22.09.2018

Proroga termini decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 
...
Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
...
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018

RTV D.M. 26 agosto 1992: Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018

Update 30.03.2018

Le scuole ed asili nido rientrano nell'Attività soggette a visite e controlli di PI n. 67 del D.P.R. 151/2011, con RTV D.M. 26 Agosto 1992, la scadenza all'adeguamento alla normativa antincendio è stata prorogata nel tempo numerose volte, da ultimo, il Milleproroghe 2017 (Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244), ha portato il termine al 31 dicembre 2017

Attività soggetta a visite e controlli PI (All I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2):

Gli edifici scolastici esistenti dovevano essere adeguati alla normativa antincendio entro cinque anni dall'entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “scuole” sono ricompresi al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Art. 85).

Rientrano tra le “attività soggette” (in precedenza non soggetti) gli asili nido con oltre 30 persone presenti.
Questi in precedenza non erano ricompresi nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982, come era stato chiarito con nota prot. n. P1991/4122 sott. 32 del 14/10/1997, la RTV è:

Decreto 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento. 

Con il Decreto 7 Agosto 2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n. 197 del 24 agosto 2017), è possibile applicare, in alternativa al decreto 26 agosto 1992, le norme tecniche di cui all’art. 1.

Decreto 21 marzo 2018

Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido

GU n.74 del 29-03-2018
...
Art. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza del decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;
livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

Decreto 21 marzo 2018

D.M. 12 maggio 2016

D.M. 12 maggio 2016

Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica
GU n. 121 del 25.05.2016

Entrata in vigore: 26 maggio 2016

Art. 1. Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 

1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati: 

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0-8-9.2-10-12;  26 Agosto 2016 

b) entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto:  26 Novembre 2016 

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4- 3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3; 

2) le scuole realizzate successivamente all’entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste; 

c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016. 

2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, previsto per le scuole di categoria B e C dell’Allegato I allo stesso decreto, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui al comma 1, lettere a) e b);

3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

4. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 

5. Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo di cui al comma 1, lettera c).

Art. 2. Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
...
 

La scadenza originaria dei termini di adeguamento ha subito nel tempo varie proroghe, con ampi intervalli temporali che sono risultati non coperti da tali differimenti. 

Timeline proroghe 2017/2024 edifici scolastici:

- 31 dicembre 2024 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14
- 31 dicembre 2022 Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21
- 31 dicembre 2021 Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59 convertito dalla Legge 8 agosto 2019 n. 81
- 31 dicembre 2018 Decreto-Legge 25 luglio 2018 n. 91 convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108
- 31 dicembre 2017 Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 convertito dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19

Con l'art. 4, co. 2 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017. 

Con l'art. 4, co. 2 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni nella Legge 21 settembre 2018 n. 108 (c.d. Milleproroghe) Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2018. 

Successivamente, con la legge 8 agosto 2019, n. 81 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 …» (GU n. 188 del 12.8.2019), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n° 19 era stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Con la legge 26 febbraio 2021, n. 21 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi…» (GU n. 51 del 01.03.2021), il termine di adeguamento di cui alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Limitatamente agli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con la legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» (milleproroghe 2022), il termine di adeguamento è stato prorogato al 31 dicembre 2024.

Infine, La Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU n. 49 del 27.02.2023) di conversione D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022) / Milleproroghe 2023 all’art. art. 5. Comma 5 - Proroga di termini in materia di istruzione e merito, viene stabilito che, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell’ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024.

Testo coordinato PI scuole VVF

Testo Coordinato RTV scuole VV D.M. 26 agosto 1992 (pagina)
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020

Testo Coordinato RTV scuole VVF 2018

Testo Coordinato RTV scuole VVF 2017

Testo coordinato con le disposizioni e i chiarimenti:

1. D.M. 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica”.

2. D.M. 12 maggio 2016 “Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica”. 

3. lettera circolare 30 ottobre 1996, n. 2244/4122 (Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2)

4. Quesiti scuole 2017

5. D.L. 30/12/2016, n. 244 art. 4, co. 2 del  coordinato con la legge di conversione 27/2/2017, n. 19 recante " Proroga e definizione di termini” (c.d. "Milleproroghe ") con cui il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stato differito al 31 dicembre 2017.

6. Lettera Circolare DCPREV prot. n. 5264 del 18-04-2018 
DM 21 marzo 2018. Attività scolastiche e asili nido - Controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

6. Nota prot. n. P1652/4122 Sott. 54 del 07-10-1995
I controsoffitti che posseggono i requisiti di resistenza al fuoco previsti possono essere considerati elementi strutturali separanti e pertanto possono essere autorizzati negli edifici scolastici anche non in aderenza agli elementi costruttivi, a condizione che l’intercapedine che si viene a formare sia priva di fonti di ignizione.

Prove evacuazione emergenza scuole

Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno

Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno

Con la nota VVF 2018, il numero di prove evacuazione emergenza per le scuole sono almeno 4/anno.

Le norme:

1. Il decreto ministeriale del 26 agosto del 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (Almeno 2 prove di evacuazione/anno).

2. La nota n. 5264 del 18 aprile 2018 dei VVF (Almeno 2 esercitazioni antincendio/anno oltre alle 2 del decreto ministeriale del 26 agosto del 1992).

Vedi anche: Prove evacuazione emergenza scuole: almeno 4/anno
[...]

________________________________________________________________________________________________

DM 3 Agosto 2015


Le possibili strade per la progettazione antincendio



NB

Decreto 12 Aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

(GU n.95 del 23-04-2019)
_______

Con il Decreto 12 Aprile 2019, in viogre dal 20 Ottobre 2019, l’attività n. 67 rientra nell’Art. 1 c. 1 del Codice (ad esclusione degli asili nido) ma sono applicabili l’Art. 2 -bis e Art. 5. c.1 bis.

Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) 

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis , per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
..
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
______

Art. 5 (Disposizioni finali)

1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;

__________________________________________________________________________________________________

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)

Certifico Srl - IT | Rev. 7.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
7.0 01.03.2023 Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Certifico Srl
6.0 30.12.2022 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Certifico Srl
5.0 08.09.2022 Decreto 25 agosto 2022 Certifico Srl
4.0 02.03.2021 Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
Nota asili nido con oltre 30 persone presenti
Certifico Srl
3.0 21.02.2021 Precisazione termini proroghe asili > 30 persone
Decreto 16 luglio 2014
Testo Coordinato RTV scuole VVF 2020
Certifico Srl
2.0 11.12.2019 Errata corrige
Proroga termini Legge 8 agosto 2019 n. 81
Certifico Srl
1.0 18.09.2019 Legge 8 agosto 2019 n. 81
Giornata nazionale sicurezza scuole
Legge 11 gennaio 1996 n. 23
Certifico Srl
0.0 26.04.2019 --- Certifico Srl

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Decreto 26 agosto 1992

ID 12905 | | Visite: 5583 | Prevenzione Incendi

Decreto 14 luglio 2015

ID 1799 | | Visite: 20534 | Prevenzione Incendi

Decreto 14 Luglio 2015 PI alberghi

Decreto 14 luglio 2015 / Prevenzione Incendi 25 ÷ 50 posti lettoConsolidato Marzo 2023

ID 14763 | 14 Marzo 2023 / In allegato

Decreto 14 luglio 2015
Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Entrata in vigore: 23 agosto 2015

(GU n.170 del 24 luglio 2015)

Proroga 2023 

Con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, del Mille proroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022), prevista proroga di PI per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Proroga 2023 attesa

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022), non ha previsto all'emanazione una proroga di PI per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, attesa nella Legge di conversione.

Update 28.02.2023: Proroga al 31 dicembre 2024

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'eserciziodi deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

Update 31.12.2020: 5a Proroga al 31 Dicembre 2022

Legge 26 febbraio 2021 n. 21 / Conversione Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (milleproroghe 2021) (nel DL mille proroghe del 31.12.2020 inizialmente aveva previsto proroga solo zona eventi calamitosi - aggiunti tutte le zone con legge di conversione 2021)

Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

4-octies.

All'articolo 1, comma 1122, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi; scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a depositi.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2021".

Update 31.12.2019: 4a Proroga al 31 Dicembre 2021 (nel DL mille proroghe del 31.12.2019 inizialmente aveva previsto proroga solo zona eventi calamitosi - aggiunti tutte le zone con legge di conversione 2020) - il termine era scaduto il 30 giugno 2019 (3a proroga).

Legge 28 febbraio 2020 n. 8 / Conversione decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (milleproroghe 2020)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10) 

Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
...
5. All’articolo 1, comma 1122, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Update 31.12.2018: 3a Proroga al 31 Dicembre 2019 / Solo zone eventi calamitosi

Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - S.O. n. 62)
...

1141. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e' disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale ».

Update 29.12.2017: 2a Proroga al 30 Giugno 2019

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62 al co. 1122 lettera i) ha prorogato i termini al 30 Giugno 2019.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 
...

co. 1122 l. i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni;
- corridoi;
- scale;
- ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.


Update 31.12.2016: 1a Proroga al 31 Dicembre 2017

Il “decreto milleproroghe 2017” con l’art. 5 co. 11-sexies del DL 30/12/2016 n. 255, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2017 n. 19 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.

Dopo la notifica alla Commissione Europea e il conseguente via libera, nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14/7/2015 del Ministero dell’Interno, riguardante le "disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con un numero di posti letto superiori a 25 e fino a 50".

L'Allegato I è la regola tecnica relativa.

Art. 1 Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e s.m.i, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi
di incendio, le strutture turistico-ricettive di cui all’art. 1, sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Decreto in esame entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Prevenzione incendi attività ricettive turistico alberghiere posti letto da 25 e fino a 50 - Draft

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ISS: Esposizioni pericolose e intossicazioni | 12° Rapporto nazionale

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Sistema informativo nazionale sorveglianza esposizioni pericolose e  intossicazioni   2017 2019

ISS: Esposizioni pericolose e intossicazioni | 12° Rapporto nazionale

ID 19203 | 13.03.2023

Rapporto ISTISAN 23/2 - Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni: casi rilevati nel triennio 2017-2019

Il rapporto descrive le caratteristiche dei 54.078 casi di esposizione umana a prodotti inclusi nel sistema di categorizzazione EuPCS (European Product Categorisation System) e a quelli ricadenti tra cosmetici, giocattoli, tabacco e prodotti correlati, armi e prodotti di scarto gestiti dai Centri AntiVeleni (CAV) di Pavia, Bergamo, Firenze, Foggia, Napoli e Roma Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nel triennio 2017-2019.

Il 56% dei casi è risultato di provenienza ospedaliera. Si rileva un picco di consulenze nel mese di giugno (n. 5.485). La proporzione maggiore di esposti si osserva nelle classi d’età <6 anni (41%) e >19 anni (46%). Il luogo di esposizione maggiormente rappresentato è il domestico (89%) e la circostanza più frequente è quella accidentale (90%). La via di esposizione più rappresentata è l’ingestione (54%).

Le categorie di prodotto maggiormente coinvolte sono: prodotti per la pulizia (32%), biocidi (13%), detersivi per bucato/stoviglie (12%), cosmetici (11%), prodotti per processi chimici o tecnici (7%).

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Fonte: ISTISAN

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Guida pratica europea OELP formaldeide settore pannelli in legno

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Guida pratica europea OELP formaldeide settore pannelli in legno

Guida pratica europea conformità ai limiti esposizione professionale formaldeide settore dei pannelli in legno 2020

ID 18952 | 11.02.2023 / Versione aggiornata Maggio 2020

Accordo autonomo su una guida pratica europea riguardante la prevenzione dell’esposizione alla formaldeide nel settore europeo dei pannelli in legno e la conformità ai limiti di esposizione professionale.

Dal primo gennaio 2016, la formaldeide è classificata come agente cancerogeno 1B secondo i criteri CLP del regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ed è inclusa nell’Allegato VI. Di conseguenza, la formaldeide è soggetta anche alla direttiva UE 2004/37/CE del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (CMD).

Con la Direttiva EU 2019/983 (recepita IT con il Decreto 11 Febbraio 2021), la formaildeide è inclusa nell'allegato III della direttiva 2004/37/CE.

La formaldeide è stata definita come prioritaria per l’applicazione di valori vincolanti dei livelli di esposizione professionale (Binding Occupational Exposure Level Value, BOELV).

Sulla base delle proposte SCOEL (TWA Valore medio ponderato nel tempo 8 ore: 0,3 ppm e STEL Short-term Exposure Limit, Limite per esposizione di breve durata: 0,6 ppm) formalmente approvate dal Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (Advisory Committee for Safety and Health at Work, ACSH), la Commissione Europea, con la Direttiva EU 2019/983, ha proposto i valori limite di esposizione professionale suindicati, che sia il Parlamento Europeo che il Consiglio Europeo hanno approvato. I valori limite europei sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 20 giugno 2019.
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segue in allegato 

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Elenco esplosivi impiego attivita' estrattive 2023

ID 19187 | | Visite: 1257 | Documenti Sicurezza Enti

Elenco degli esplosivi   Anno 2023

Elenco esplosivi impiego attivita' estrattive / Ed. 2023

ID 19187 | 10.03.2023 / In allegato

L'elenco contiene prodotti esplodenti secondo la classifica prevista dal titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, a seguito delle prove o verifiche condotte dall'Amministrazione per la conformità ai requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018.

I prodotti sono iscritti nell'elenco a seguito del versamento del canone annuo di cui all'art. 32 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273 da parte del fabbricante, di un suo rappresentante autorizzato o di un importatore.

Riferimenti normativi

Il titolo VIII del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 disciplina l'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive; in particolare l'art. 297 stabilisce che

"nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministero per l'industria ed il commercio".

L'art. 299 recita: "È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, riconosciuti idonei per l'impiego minerario dallo stesso Ministero [omissis] L'elenco è approvato con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".

L'art. 303 stabilisce che "gli imprenditori sono tenuti a fornirsi degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione destinati alle lavorazioni minerarie, eventualmente tramite imprese commerciali, soltanto dalle ditte produttrici comprese nell'elenco di cui all'art. 299".

L'art. 687 stabilisce: "Quando per gli strumenti, apparecchi, dispositivi, macchinari, esplosivi o materiali vari è richiesta dalle norme del presente decreto una specifica idoneità, il Ministro per l'industria ed il commercio stabilisce i requisiti per il riconoscimento di tale idoneità e, accertata attraverso prove di controllo la rispondenza dei tipi ai requisiti previsti, li ammette all'impiego fissando il termine per l'adozione. Fino a quando non siano stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento di idoneità previsto dal precedente comma, l'ingegnere capo prescrive le misure di sicurezza eventualmente necessarie. I controlli sono eseguiti a spese degli interessati presso la Stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere e, se questa non sia costituita o non sia ancora attrezzata per particolari incombenze, presso laboratori, istituti, e servizi tecnici di riconosciuta competenza".

La Direttiva 2013/29/UE e la Direttiva 2014/28/UE, che hanno armonizzato le legislazioni degli Stati membri sulla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici ed esplosivi per uso civile, in particolare introducendo nei due settori figure di operatori economici fino ad ora non considerate, nel settore in questione definendone compiti e responsabilità, nonché dettando norme per l’immissione sul mercato dei prodotti de quo, hanno avuto impatto anche sulla regolazione dell’utilizzo di esplosivi nelle specifico settore estrattivo.

Il Decreto Ministeriale 6 febbraio 2018, al fine di recepire le sopra dette modificazioni, interviene pertanto ad aggiornare e sostituire il precedente Decreto Ministeriale 21 aprile 1979, dettando "norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo”, ai sensi dell'art. 687 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128".

MISE
Anno 2023
Aggiornamento: 23 gennaio 2023

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Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

ID 19291 | | Visite: 886 | News Sicurezza

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Comunicazione e iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro: evoluzioni e mutamenti nel corso del novecento

ID 19291 | 23.03.2023 / In allegato Fact sheet INAIL 2023

Il factsheet offre una panoramica sintetica sui progressivi mutamenti nell’ambito della comunicazione e dell’iconografia in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cartelli ammonitori.

Questa tipologia di comunicazione visiva, i cui imperativi sono l’immediatezza e l’essenzialità, rappresenta una fonte preziosissima non solo per lo studio della storia della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, ma anche per un’indagine sociologica in senso lato.

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Fonte: INAIL

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023

ID 19285 | | Visite: 1175 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale n  24 del 17 Marzo 2023

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 / Decreto iscrizione E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale

ID 19285 | 22.03.2023

Decreto Direttoriale n. 24 del 17 Marzo 2023 - Iscrizione dell’E.N.B.Ass Organismo Paritetico Bilaterale nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

________

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione di seguito denominato E.N.B.Ass”, con sede in Roma, via del Viminale 50 è iscritto al numero 6 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione di seguito denominato E.N.B.Ass”, è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’“Ente Nazionale Bilaterale del Settore Agenzie di assicurazione di seguito denominato E.N.B.Ass”, deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

______

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Fonte: MLPS

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Smart digital monitoring systems for OSH: uses and challenge

ID 19282 | | Visite: 761 | Documenti Sicurezza UE

Smart digital monitoring systems for OSH   uses and challenge

Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: uses and challenge / EU OSHA 2023

ID 19282 | 22.03.2023

This study aims to identify the types, purposes and uses of smart digital occupational safety and health (OSH) monitoring systems.

It also identifies and assesses related opportunities, risks and challenges, 1 and provides recommendations for policy, research and practice for the purpose of improving workers’ OSH.

Digital systems and technologies have advanced more rapidly than any innovation in our history, and they are changing and impacting people’s lives globally. Of particular note is the emergence of technologies such as:

- artificial intelligence (AI) and machine learning (ML);
- wearables,
- smart personal protective equipment (PPE) and exoskeletons;
- virtual and augmented reality (VR and AR);
- widespread connectivity, the Internet of things (IoT) and big data applications,
among others.

These smart digital systems and technologies are redefining safety and health at the workplace. This is particularly true for high-risk sectors, such as industrial facilities (e.g. warehousing, manufacturing), construction and engineering, mining and quarrying, agriculture, shipping and others. In these, but also in lesser-risk sectors, new OSH monitoring systems can track a wide cast of workplace risks and help workers and OSH professionals to manage them. Broadly, these systems can help prevent risks, or react to them.

For example, in terms of preventing risks, new technologies in standalone equipment (e.g. exoskeletons), in PPE, in industrial facilities (e.g. workers) and so on are able to nudge and even provide personalised feedback to workers on how to manage their workplace’s risks.

In addition, they are able to provide aggregate data to OSH managers, which can help them identify where risks occur and act on them. In terms of reacting to risks, new OSH monitoring systems can help track, for example, a lone worker who is at risk, through man-down functions, and possibly reduce the time of rescue operations. Research conducted so far revealed limitations in definitions and research on new OSH monitoring systems.

First, there is lack of a clear and agreed upon definition among academics, legislators and practitioners of new OSH monitoring systems. Second, there seems to be a disparity between the number of studies and research conducted on technologies (their components, their purposes of use, etc.) and that of their practical application.

There also seems to be a lack of consistency and coherence in the published studies (despite their abundance), especially in depicting the purpose of use across sectors and types of job tasks, as linked to occupational hazards and risks.

Furthermore, there are few studies that analyse their practical application and provide robust evidence of their effectiveness on OSH, over the short and longer terms. Besides, quantitative and qualitative data seldom distinguish between OSH monitoring, automation and monitoring performance in the context of workplace and worker surveillance. To meet the objectives of this study and overcome some of the limitations of research to date, this research focuses on secondary and primary data collection and analysis. Secondary data include an extensive review of the literature: 182 documents, reports and articles.

Quantitative secondary data are mainly based on the Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks 2019 (ESENER-3), which includes responses from a total of 45,000 workplaces with more than five employees in 33 European countries and where the respondent is ‘the person who knows best about safety and health in the workplace.’

Primary data consist of a total of 29 online interviews carried out between November 2021 and February 2022 with key stakeholders.5 In line with the analytical framework of the study, this report is structured across seven sections: the introduction, five main sections, and a concluding section.

Section 2 focuses on the drivers and barriers to adoption, namely ‘Technological push’, ‘Legislation, standardisation and research’, and ‘Organisational factors’, which include demand and supply-side factors that may increase, limit or baruptake.

The section also gives indications on the uptake of digital technologies among EU establishments, although data does not clarify the specific purpose of use (i.e. OSH monitoring, or other purposes like monitoring worker performance, work automation).
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Disabilità e lavoro: alcuni risultati preliminari di una Survey tra medici competenti

ID 19277 | | Visite: 1109 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Disabilit  e lavoro   alcuni risultati preliminari di una Survey tra medici competenti

Disabilità e lavoro: alcuni risultati preliminari di una Survey tra medici competenti

ID 19277 | 21.03.2023  / Fact sheet INAIL in allegato

Il fact sheet riporta alcuni risultati preliminari di una survey condotta tra i MC al fine di esplorare il fabbisogno formativo e la percezione in ambito “disabilità e lavoro”.

Su tale tema, la UE ha sviluppato nel tempo valide e specifiche strategie basate sul quadro culturale e normativo convalidato dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dalla Direttiva 2000/78/CE. In particolare il Piano d’Azione europeo per la disabilità 2021-2030 rappresenta un’occasione ed un momento rilevante per contribuire ad un’inclusione reale anche lavorativa dei disabili, come sottolineato dalla vigente strategia comunitaria in materia di tutela Ssl e come auspicato per il contesto normativo nazionale attualmente in evoluzione, sulla tematica.
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Fonte: INAIL

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Direttiva 96/71/CE

ID 19267 | | Visite: 2658 | News Sicurezza

Direttiva 96/71/CE / Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

(GU L 18, 21.1.1997)

Recepimento

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 72 Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. (GU n.75 del 30.03.2000)

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La direttiva 96/71/CE si applica nella misura in cui le imprese, nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un lavoratore sul territorio di un paese dell'Unione, a condizione che esista un rapporto di lavoro fra l'impresa che distacca e il lavoratore durante il periodo di distacco.

La direttiva 96/71/CE redige un elenco delle condizioni di lavoro che devono essere accordate ai lavoratori temporaneamente distaccati all’estero dal loro datore di lavoro nel paese nel quale sono distaccati (paese ospite). La sua finalità è quella di garantire la protezione dei lavoratori così come di prevedere condizioni di parità per i prestatori di servizi.

Collegati

La direttiva 2014/67/UE mira a promuovere l’applicazione e l’attuazione della direttiva 96/71/CE. Affronta questioni quali l’abuso e l’elusione delle norme sul distacco, la responsabilità solidale nelle catene di subappalto e la condivisione di informazioni tra i paesi dell’Unione.

La direttiva (UE) 2018/957 aggiorna e modifica la direttiva 96/71/CE. Stabilisce le disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori distaccati e mira a garantire salari equi e condizioni di parità tra le imprese che distaccano i lavoratori e le aziende locali nello Stato ospitante, pur mantenendo il principio della libera circolazione dei servizi.

La direttiva (UE) 2020/1057 stabilisce normative specifiche per il distacco di conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada e per l’efficace applicazione di tali norme. La direttiva fornisce norme che si adattano maggiormente all’elevato grado di mobilità del lavoro nel settore del trasporto su strada. È inoltre volta a eliminare le discrepanze tra gli Stati membri nell’interpretazione, applicazione ed attuazione di tali disposizioni sul distacco dei lavoratori nel settore del trasporto su strada. È stata studiata al fine di creare un settore del trasporto su strada sicuro, efficiente e socialmente responsabile e offrire nel contempo una maggiore certezza giuridica, alleggerire gli oneri amministrativi per i trasportatori e prevenire distorsioni della concorrenza.
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Modificata da:

- M1 Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 (GU L 173 16 9.7.2018)

Rettificata da:

- C1 Rettifica, GU L 107 del 19.4.2012, pag. 12 (96/71/CE)
- C2 Rettifica, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 77 (2018/957)
- C3 Rettifica, GU L 191 del 16.6.2020, pag. 5 (96/71/CE)

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Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso

ID 4309 | | Visite: 151813 | Documenti Riservati Sicurezza

Vademecum estintori   Rev  4 0 2023

Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso / Update Febb. 2023

ID 4309 | Rev. 4.0 del 05 Febbraio 2023 / Vademecum completo in allegato

Documento di raccordo sulla legislazione (D. Lgs. 81/2008 TUSDecreto 1 Settembre 2021, ADR) e norme tecniche sugli estintori:

- UNI 9994-1:2013 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.
- UNI 9994-2:2015 - Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio
- UNI EN 2:2005 - Classificazione dei fuochi.
- UNI EN 3-7:2008 - Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
- UNI EN 3-8:2021 - Estintori d'incendio portatili - Parte 8: Requisiti per la costruzione, resistenza alla pressione e prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, conformi ai requisiti della UNI EN 3-7
- UNI EN 1866-1:2008 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova
- UNI EN 1866-2:2014 - Estintori d'incendio carrellati - Parte 2: Requisiti per la fabbricazione, resistenza a pressione e prove meccaniche per estintori, con una pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar, che sono conformi ai requisiti espressi nella EN 1866-1

Update Rev. 4.0 del 05 Febbraio 2023

Aggiornato Documento:
Decreto 1 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
- ADR 2023
Inseriti nuovi paragrafi:
- 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) lavoratori
- 2.6.3 Check list manutentore   
- 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento

Note Documento

Il presente documento illustra gli "Estintori come mezzo di protezione antincendio - Controllo, Manutenzione ed Uso, in riferimento alla "Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro", ed in particolare alla norma tecnica "UNI 9994-1:2013" per quanto attiene la parte di manutenzione degli stessi e note sule norme tecniche "UNI EN 2:2005" e per la classificazione dei fuochi e "UNI EN 3-7:2008" le caratteristiche costruttive e di prova degli estintori portatili.

I riferimenti legislativi per l'elaborazione del Documento sono:

D. Lgs. 81/2008 TUS (in particolare Art. 46 Prevenzione incendi e Art. 36, 37 Informazione / Formazione lavoratori e addetti)
Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) / 25.09.2022 (Modificato da Decreto 15 Settembre 2022)
D.M. 7 gennaio 2005 (Classificazione e omologazione estintori portatili)
D.M. 06 marzo 1992 (Classificazione e omologazione estintori carrellati)
- ADR 2023 (par. 8.121.4. Mezzi di estinzione incendio)

La normativa di Prevenzione Incendi, eventualmente da raccordare, per le attività soggette di PI, con il D.PR. 151/2011 "Attività soggette visite PI",  Decreto 3 Agosto 2015 "Testo Unico di Prevenzione Incendi", RTV, altro.

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Indice Vademecum estintori: Controllo | Manutenzione | Uso

0. Direttiva PED ed estintori
1. Classificazione degli estintori
1.1 Classificazione in base al peso
1.2 Classificazione in base all’agente estinguente
2. UNI 9994-1:2013 Controllo iniziale e manutenzione estintori
2.1 Definizioni
2.2 Termini relativi alle attività
2.3 Termini relativi a personale ed aziende
2.4 Attività e periodicità della manutenzione
2.4.1 Fase 1: Controllo iniziale (presa in carico)
2.4.2 Fase 2: Sorveglianza
2.4.3 Fase 3: Controllo periodico
2.4.4 Fase 4: Revisione programmata
2.4.5 Fase 5: Collaudo
2.4.6 Fase 5: Manutenzione straordinaria
2.5 Cartellino di manutenzione
2.6 Registro antincendio / Registro dei controlli
2.6.1 Documento di manutenzione
2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) Lavoratori
2.6.3 Check list manutentore
2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento
2.7 Estintori d’incendio per cui non è consentita la manutenzione
2.7.1 Estintori da considerarsi fuori servizio
3. Definizione e designazione delle classi di fuoco (UNI EN 2)
4. Requisiti/metodi di prova/criteri prestazione estintori portatili (EN 3-7)
4.1 Classificazione minima della capacita estinguente
4.2 Classificazione peri fuochi di classe A
4.3 Classificazione peri fuochi di classe B
4.4 Sistemi di indicazione della pressione
4.4.1 Manometro
4.5 Identificazione degli estintori d'incendio portatili
4.5.1 Colore
4.5.2 Marcatura
4.5.3 Pittogrammi
4.6 Dimensioni del focolare di prova
4.6.1 Caratteristiche dei focolari di prova di classe A
4.6.2 Costruzione dei focolari di prova di classe A
4.6.3 Costruzione dei focolari di prova di classe B
4.6.4 Idoneità fuochi di classe C
4.6.5 Idoneità fuochi di classe D
4.6.6 Requisiti specifici per estintori d'incendio con capacità estinguente di classe F
4.6.7 Prove di spegnimento per capacità estinguente di classe F
4.6.7.1 Capacità estinguente Classe F
5. Prescrizioni normative di sicurezza TUS
5.1 Gestioni delle emergenze
6. Decreto 1 sett. 2021 / Decreto 2 sett. 2021 / Decreto 3 sett. 2021
7. Uso estintori
8. Estintori e ADR

Excursus

Classificazione in base al peso

Gli estintori si suddividono in due macro categorie che prevedono norme di costruzione specifiche:

estintori portatili:
estintori d’incendio progettati per essere trasportati e azionati a mano, di massa non maggiore a 20 Kg in condizioni operative (Norma di riferimento UNI EN 3-7).

estintori carrellati:
estintori su ruote progettati per essere trasportati e azionati a mano, con una massa maggiore a 20 Kg. (Norme di riferimento: UNI 9492, UNI EN 1866-1).
...

Classificazione in base all’agente estinguente

Gli estintori, in relazione dell’agente estinguente in essi contenuto, si suddividono in:
- estintori a base d’acqua compresi quelli a schiuma;
- estintori a polvere;
- estintori a biossido di carbonio (CO2);
- estintori a idrocarburi alogenati.
...

Manutenzione - Norma tecnica di riferimento

La manutenzione degli estintori è regolamentata nei tempi e nei metodi dalla norma UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.

La norma prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio, al fine di garantirne l’efficienza.

La norma si applica alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori d’incendio portatili e carrellati, inclusi gli estintori d’incendio per fuochi di classe D.

Leggi, norme nazionali, norme europee e direttive di riferimento:

- Direttiva 2014/68/UE (PED) (attrezzature soggette a pressione).
- D.Lgs 15 febbraio 2016, n. 26 (attuazione Direttiva 2014/68/UE).
- D.M. 20 dicembre 1982 Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d’incendio, soggetti all’approvazione dei tipo da parte del ministero dell’interno (abrogato da D.M. 07 gennaio 2005).
- D.M. 7 gennaio 2005 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.
- D.M. 06 marzo 1992 Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l’omologazione degli estintori carrellati di incendi.
- UNI EN 2:2005 Classificazione dei fuochi.
- UNI EN 3-7:2008 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
- UNI EN 1866-1:2008 Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova.
- UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione.

UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

Definizioni

agente estinguente:
sostanza contenuta nell’estintore che determina l'estinzione dell'incendio.

carica di un estintore:
quantità di agente estinguente contenuta nell'estintore, espressa in volume (litri per gli estintori a base d'acqua e in massa (kilogrammi) per gli altri estintori.
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Termini relativi a personate ed aziende

Azienda di manutenzione:
Azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di estintori, dotata di persone competenti.

Persona addetta alla sorveglianza:
Persona responsabile che abbia ricevuto adeguate informazioni atte a controllare lo stato dell'estintore.

Persona competente (manutentore, colui che si occupa della manutenzione):
Persona dotata della necessaria formazione ed esperienza che ha accesso ad attrezzature, apparecchiature ed informazioni, manuali e conoscenze significative di qualsiasi procedura speciale raccomandata dal produttore di un estintore, in grado di eseguire su detto estintore le procedure di manutenzione specificate dalla presente norma.

Persona responsabile:
Persona responsabile di predisporre le misure di sicurezza antincendio appropriate per l'edificio o supervisionarne il rispetto.

Nota
In funzione delle regolamentazioni nazionali la persona responsabile potrebbe essere sia l’utilizzatore sia il proprietario degli immobile.
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Attività e periodicità della manutenzione

La norma UNI 9994-1 è il riferimento per operare secondo la Regola dell'Arte, tale norma fa luce sulle figure coinvolte nella manutenzione, e prevede sei fasi di manutenzione:

Generalità

La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto 1 e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la presente norma e/o con le istruzioni del produttore.

L’obiettivo della manutenzione degli estintori d’incendio è quello di conservare il livello di protezione contro il rischio di incendio raggiunto con l’installazione degli estintori. La manutenzione regolare degli estintori permette di mantenere in efficienza gli estintori e garantire il livello di protezione iniziale contro il rischio di incendio.

Il mantenimento delle condizioni di efficienza è di competenza della persona responsabile, che deve provvedere:

- alla sorveglianza degli estintori;
- ad affidare le attività di manutenzione a persone competenti o ad azienda di manutenzione del settore, che si avvale di persone competenti, che esegua come minimo le attività di seguito specificate rispettando, ove necessario, le opportune istruzioni d’uso e manutenzione dei prodotti;
- a valutare o far valutare, in funzione di rischi specifici, ulteriori attività di controllo.

Solo l’attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile.

L’azienda di manutenzione/persona competente deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dalla presente norma.

Attività di manutenzione

La manutenzione degli estintori è strutturata in attività distinte, deve essere effettuata con la periodicità massima indicata nel prospetto 1. 

Le attività sono così denominate:

- controllo iniziale;
- sorveglianza;
- controllo periodico;
- revisione programmata;
- collaudo;
- manutenzione straordinaria.

Qualsiasi attività che richiede lo smontaggio della valvola deve prevedere un rimontaggio eseguito con idonei strumenti (per esempio chiavi dinamometriche).

Sono sei fasi e periodicità di manutenzione:

Vademecum estintori   Prospetto 1
Prospetto 1 - Fasi e periodicità
...

Fase 1: Controllo iniziale (presa in carico)

Il controllo iniziale consiste in un esame che deve essere eseguito anche contemporaneamente alla fase di controllo periodico a cura dell’azienda di manutenzione subentrante e deve prevedere una serie di accertamenti di seguito elencati:

a) verificare che gli estintori non rientrino tra quelli previsti al punto 2.7;
b) verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e ben leggibili;
c) verificare l’esistenza delle registrazioni delle attività di manutenzione eseguite sugli estintori di incendio;
d) controllare che sia disponibile il libretto d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore, ove previsto;

Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.

L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere comunicato alla persona responsabile.

Fase 2: Sorveglianza

Operazioni connesse alla sorveglianza

La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla persona responsabile che abbia ricevuto adeguata informazione.

La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente (DVR dell’azienda). Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.

L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

La sorveglianza è finalizzata ad esaminare lo stato dell’estintore tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti:

a) l’estintore e il suo supporto siano integri;
b) l’estintore sia presente e segnalato con apposito cartello ai sensi della legislazione vigente;
c) il cartello sia chiaramente visibile, l’estintore sia immediatamente utilizzabile e l’accesso allo stesso sia libero da ostacoli;
d) l’estintore non sia stato manomesso, in particolare risulti sigillato il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
e) le iscrizioni siano ben leggibili;
f) l’indicatore di pressione, se presente, indichi un valore di pressione compreso all’interno del campo verde;
g) il cartellino di manutenzione sia presente sull’apparecchio e che non sia stata superata la data per le attività previste;
h) l’estintore portatile non sia collocato a pavimento.

La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.

L’esito dell’attività di sorveglianza effettuata deve essere registrato.

In particolare la persona responsabile, o le persone da lui delegate che abbiano ricevuto adeguate istruzioni, deve effettuare i seguenti controlli:

Controlli Fase 2   Sorveglianza
...

Fase 4: Revisione programmata

La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente.

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l’efficienza dell’estintore, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi:

a) esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
d) controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
e) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
f) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
g) sostituzione dell’agente estinguente;
h) sostituzione delle guarnizioni;
i) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
l) rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.

Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell’estintore. La sostituzione dell’agente estinguente deve essere effettuata con la periodicità dichiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

La data della revisione (mm/aa) e la denominazione dell’azienda che l’ha effettuata devono essere riportati in maniera indelebile sia all’interno che all’esterno dell’estintore.

È vietato punzonare tale data sul serbatoio o sui componenti dell’estintore soggetti a pressione.

Gestione degli estinguenti sostituiti e dei materiali di scarto

Gli estinguenti sostituiti ed i materiali di scarto devono essere gestiti conformemente alle disposizioni legislative vigenti in materia di gestione ambientale. Le aziende di manutenzione su richiesta del cliente devono fornire evidenza della corretta esecuzione delle attività previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.

Controlli Fase 4   Revisione programmata
...

Registro antincendio/Registro dei controlli

La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati:

a) i lavori svolti;
b) lo stato in cui si lasciano gli estintori.

Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione dell’autorità competente e del manutentore.

L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato. Tale requisito può essere assolto con modalità informatizzate.

Documento di manutenzione

A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.

Il documento deve inoltre contenere:
- i dati dell’azienda di manutenzione (ove applicabile);
- i dati identificativi del manutentore;
- i dati dell’azienda cliente e della persona responsabile.

Una copia del documento può essere allegata al registro, ove previsto dalle disposizione legislative vigenti.

DPR 151/2011

Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

D.M. 3 agosto 2015

S.5.6.2 Registro dei controlli

1. Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell'attività deve predisporre, con le modalità previste dalla normativa vigente, un registro dei controlli periodici dove siano annotati:

a. i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;
b. le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;
c. le prove di evacuazione.

2. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di controllo.

Decreto 1 settembre 2021

Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)

ALLEGATO I (Art. 3, comma 1)

1 Manutenzione e controllo periodico

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

...

Requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili

UNI EN 3-7:2008

Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

Tolleranze di riempimento

La carica effettiva dell'estintore deve essere pari alla carica nominale, entro le tolleranze indicate nel prospetto seguente.

Tabella tolleranze di riempimento estinguente

Prospetto 4 - Tolleranze di riempimento
...

Classificazione peri fuochi di classe A

La classificazione della capacita estinguente degli estintori per fuochi di classe A è  indicata dei prospetti 3 e 4.
I numeri nella prima colonna di ciascun prospetto si riferiscono alle dimensioni del focolare di prova .

Classificazione della capacita estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a polvere

Prospetto 3 classificazione capacit  estinguente

Prospetto 5
...

Sistemi di indicazione della pressione

Manometro

II manometro deve poter essere controllato per verificarne il regolare funzionamento mediante un'apparecchiatura indipendente che utilizzi l'applicazione di pressione esterna per il controllo della pressione.
...

Scala del manometro 

(Figura 2) Legenda

1. Arrotondato allo 0,5 bar più vicino
2. Verde
3. Rosso

Figura 2   Scala manometro

Figura 2 - scala manometro
...

Marcatura

La marcatura sull'estintore deve essere di colore (colori) contrastante con lo sfondo.
La marcatura deve essere suddivisa in cinque parti come indicato nella figura 4.
La marcatura richiesta per le parti 1, 2, 3 e 5 deve essere contenuta nella stessa etichetta o nella stessa cornice. L'etichetta (o cornice) deve essere in una posizione tale da poter essere letta chiaramente quando l'estintore si trova sui supporto.
La marcatura richiesta per la parte 4 può trovarsi anche in altra posizione sull'estintore.

Figura 4   Marcatura

Figura 4 - Marcatura

* Dimensione relativa caratteri

1,2,3,4,5: Informazioni sezioni 

Dimensioni del focolare di prova

Caratteristiche dei focolari dl prova di classe A

I focolari di prova di classe A devono essere costituiti da una pila di legna sostenuta da un'intelaiatura metallica di 250 mm di altezza, 900 mm di larghezza e lunghezza pari a quella del focolare di prova (vedere figura 1.1).

L'intelaiatura metallica deve essere costituita da profilati angolari (L x L) (50 · 50) mm come specificate nella ISO 657-1.

Tabella designazione focolare di prova

Prospetto 11 – Designazione focolare di prova
...

Figura 6   Focolare di prova di classe A

Figura 6 - Focolare di prova di classe A

Figura 7   Focolare di prova di classe A acceso

Figura 7 - Focolare di prova di classe A acceso
...

Prescrizioni normative di sicurezza TUS 

Gestioni delle emergenze  

Articolo 43 TUS - Disposizioni generali

Il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
...
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

Articolo 46 TUS - Prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. (*)

(*) Decreti adottati vedi - Decreto 1 sett. 2021 / Decreto 2 sett. 2021 / Decreto 3 sett. 2021

ALLEGATO IV TUS - Requisiti dei luoghi di lavoro

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.

[...] Segue in allegato

Fonti:
UNI 9994-1 - Apparecchiature per estinzione incendi - Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione
UNI EN 2:2005 - Classificazione dei fuochi
UNI EN 3-7:2008 - Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova
Direttiva 2014/68/UE PED - Attrezzature soggette a pressione
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto 1 settembre 2021
Decreto 2 settembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
D.M. 7 gennaio 2005
ADR 2023
...

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Inseriti nuovi paragrafi:
- 2.6.2 Check list sorveglianza sistemi antincendio (estintori) lavoratori
- 2.6.3 Check list manutentore    
- 2.6.4 Registro di interventi di modifica, adeguamento e miglioramento
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 2/2023

ID 19213 | | Visite: 2004 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 / Istanza di Interpello n. 2 del 14 Marzo 2023

ID 19213 | 15.03.2023  / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 14 Marzo 2023 (n. 2/2023):

14/03/2023 - n. 02/2023 Destinatario: ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola
Art. 12d.lgs. n. 81/2008 e smi - in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) - Art 18 comma 1 lettera A - Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”. Seduta della Commissione del 28 Febbraio 2023

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Obbligo Nomina MC - sorveglianza sanitaria (casi art. 41 TUS) e collaborazione valutazione dei rischi"

L’ANP - Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito alla seguente problematica: se il combinato disposto degli articoli 25, comma 1, lettera a) - 18, comma 1, lettera a) - 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008  “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- l’articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” prevede che: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 ”;
- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”;
- l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente”, al comma 1, lettera a) stabilisce che il medico competente: «collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale».
- l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Oggetto della valutazione dei rischi”, al comma 1, stabilisce che “La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”;
- l’articolo 29, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma 1, prevede che: “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41”;
- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1, prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”;
- la presente Commissione nell’interpello n. 2/2022 ha ritenuto che: “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”;

...

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TUSSL / Link | Certifico Srl - IT / Update 05 Novembre 2023

Il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs. 81/2008 / Link

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______

Ultimi Riferimenti normativi inseriti al 05.11.2023

05-11-2023   Nota INL prot. n. 4817 del 06 Luglio 2023
05-11-2023   Nota INL prot. n. 5291 del 21 luglio 2023
02-11-2023   Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44
31-10-2023   Nota INL prot. n. 724 del 30 ottobre 2023
24-10-2023   Decreto Direttoriale MLPS 24 Ottobre 2023, n. 124
13-10-2023   Circolare n. 39 del 2 agosto 2005
06-10-2023   Decreto Ministeriale n. 124 del 05 Ottobre 2023
04-10-2023   Decreto Direttoriale MLPS n. 118 del 3 ottobre 2023
30-09-2023   Legge 30 dicembre 2018 n. 145
29-09-2023   Decreto direttoriale MLPs n. 111 del 20 settembre 2023
28-09-2023   Decreto Direttoriale MLPS 28 settembre 2023, n. 114
11-09-2023   Decreto 31 Agosto 2023
06-09-2023   Direttiva 2003/18/CE
06-09-2023   Direttiva 2009/148/CE
06-09-2023   Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 257
21-08-2023   Provvedimento 17 settembre 2008
21-08-2023   Provvedimento 30 ottobre 2007
21-08-2023   Provvedimento 16 marzo 2006
06-08-2023   Lettera Circolare 11 luglio 2011 n. 15816
06-08-2023   Regolamento (UE) 2023/1230
02-08-2023   Decreto Direttoriale MLPS 01 Agosto 2023, n. 92
23-07-2023   Circolare prot. n. 21112 del 23 maggio 2003
23-07-2023   Nota INL prot. n. 3687 del 17 giugno 2022
23-07-2023   Nota INL prot. n. 2573 del 14 aprile 2023
23-07-2023   Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149
03-07-2023   Legge 3 luglio 2023 n. 85
02-07-2023   Legge 17 ottobre 1967 n. 977
28-06-2023   Decreto 29 agosto 1997 n. 338
27-06-2023   Quesito n. 4/2023 del 26/06/2023
20-06-2023   Decreto Direttoriale MLPS 20 Giugno 2023, n. 76
16-06-2023   Decreto Ministeriale 12 settembre 1958
12-06-2023   Quesito n. 3/2023 del 12/06/2023
07-06-2023   Decreto Direttoriale MLPS 07 Giugno 2023, n. 69
05-06-2023   Circolare n. 23 del 1° giugno 2023
31-05-2023   R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
26-05-2023   Articolo 358 CP
26-05-2023   Circolare n. 92 del 23 dicembre 2015
26-05-2023   Circolare n. 31 del 2 settembre 2016
26-05-2023   Circolare n. 45 del 30 novembre 2016
26-05-2023   Decreto Direttoriale MLPS n.62 del 26 maggio 2023
07-05-2023   Articolo 658 CP
07-05-2023   Articolo 340 CP
07-05-2023   Articolo 331 CP
05-05-2023   Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
05-05-2023   Decreto Direttoriale MLPS 05 Maggio 2023, n. 56
07-04-2023   Decreto Direttoriale MLPS n. 48 del 07 Aprile 2023
07-04-2023   Nota INL n. 642 del 6 aprile 2023
06-04-2023   Circolare n. 11 del 24 Marzo 2023
24-03-2023   Decreto Direttoriale MLPS 24 Marzo 2023, n. 39
15-03-2023   Circolare DCPREV 3747/2023 n. 3747 del 13 marzo 2023
15-03-2023   Quesito n. 2/2023 del 14/03/2023
24-02-2023   Decreto Direttoriale MLPS 23 Febbraio 2023, n. 13
18-02-2023   Accordo Stato Regioni n. 2429 del 26 gennaio 2006
11-02-2023   Decreto Direttoriale n. 9 del 06 febbraio 2023
11-02-2023   Decreto Direttoriale n. 8 del 06 febbraio 2023
02-02-2023   Quesito n. 1/2023 del 01/02/2023
28-01-2023   Circolare MIT prot. n. 4536 del 30 ottobre 2012
25-01-2023   Nota INL n. 162 del 24 gennaio 2023
24-01-2023   Decreto Ministeriale n. 4 del 16 gennaio 2023

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Esempi di stampa | Art. 71 - Soggetti abilitati verifiche attrezzature

Esempi di stampa | Art. 82 - Soggetti abilitati lavori sotto tensione

Vedi TSSL / Link

Decreto 16 luglio 2014

ID 3090 | | Visite: 16905 | Prevenzione Incendi

Decreto 16 luglio 2014 RTV Asili

Decreto 16 luglio 2014: RTV Prevenzione Incendi Asili

ID 3090 | Rev. 00 del 02.03.2021 / Documento completo allegato

Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido (≥30 persone o <30 persone)

Entrata in vigore: 28 Agosto 2014

(GU n.174 del 29.07.2014)

Vedi Stato proroghe PI scuole esistenti con oltre 30 persone

Vedi Tabelle adeguamento programmatico Prevenzione Incendi Asili

30.12.2022: Stato proroghe

Adeguamento asili esistenti stabilito dal DM 16 luglio 2014 come prorogate da:

D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2024
31 dicembre 2026
31 dicembre 2029
D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2022
31 dicembre 2024
31 dicembre 2027
D.L. 28 giugno 2019, n. 59 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2019
31 dicembre 2021
31 dicembre 2024
D.L. 25 luglio 2018, n. 91 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2018
31 dicembre 2020
31 dicembre 2023
D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
31 dicembre 2017
31 dicembre 2019
31 dicembre 2022
D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
7 ottobre 2016
7 ottobre 2018
7 ottobre 2021
Decreto 16 luglio 2014 Art. 6, comma 1, lettera a)
Art. 6, comma 1, lettera b)
Art. 6, comma 1, lettera c)
7 ottobre 2014
7 ottobre 2018
7 ottobre 2019

30.12.2022: Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - convertito Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Mille proroghe 2023)

Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito

5. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
...
b) al comma 2 -bis, le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024».
_______

La proroga disposta dall'Art. 5 c.5 b) del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2024

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2024 (31 dicembre 2026)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2024 (31  dicembre 2029)

02.03.2021: Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183

La proroga disposta dall'Art. Art. 2 c. 4-septies b) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014: 31 dicembre 2022

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento è previsto entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2022 (31 dicembre 2024)

- Termini art. 6, comma 1, lettere c): 5 anni dal 31 dicembre 2022 (31  dicembre 2027)

21.02.2021: Stato proroghe

La proroga disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è relativa solo ai requisiti all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 201431 dicembre 2019

Per gli altri termini previsti dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, che non sono toccati direttamente, l'adeguamento per i requisiti ivi previsti è entro i 2 anni successivi ed entro i 5 anni successivi al termine indicato dalla lettera a), quindi le scadenze diventano:

- Termini art. 6, comma 1, lettere b): 2 anni dal 31 dicembre 2019 (31 dicembre 2021)

- Termini art. 6, comma 1, lettere 5): 5 anni dal 31 dicembre 2021 (31  dicembre 2024)

Decreto cultura 2019: 4a Proroga al 31 dicembre 2019

Il Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 (Decreto "cultura"), con l'articolo 4-bis differisce (dal 31 dicembre 2018) il termine di adeguamento delle strutture alla normativa antincendio adibite ad asili nido al 31 dicembre 2019. 

22 settembre 2018: 3a Proroga al 31 dicembre 2018

Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe 2017), convertito dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 modifica il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244:

Art. 4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) 
...
2 -bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2018.

Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

29 marzo 2018: Adeguamento programmatico prioritario

Decreto 21 marzo 2018
Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
GU n. n.74 del 29-03-2018

Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido 

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l’integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all’art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b) , 6.4, 7.2, 9, limitatamente all’allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all’art. 6, lettera a) del citato decreto..

 

30 Dicembre 2016: 2a Proroga al 31 dicembre 2017

Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproproghe 2017) convertito in Legge 27 febbraio 2017, n. 19 recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.

2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

30 Dicembre 2014: 1a Proroga al 7 ottobre 2016

D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 Art. 2-bis. (“Milleproroghe 2015”) convertito dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 riporta Art. 4 c. 2-bis:

"all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» (D.P.R. 151/2011 - 7 ottobre 2011), sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2016».

Scadenze asili nuovi (nuove attività D.P.R. 151/2011)

Rientrando gli asili nido nuovi tra le  nuove attività del DPR 151/2011, su di essi ha effetto anche la proroga riservata alle cosiddette «nuove attività» stabilita dallo stesso DPR (con decreti susseguenti la proroga è stata portata dal 7 Ottobre 2012 (1 anno dall'entrata in vigore del DPR 151/2011) al 7 Ottobre 2017.

DPR 15 2011 Nuove attivit

____

Art. 1. Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli asili nido, così come definiti nella regola tecnica di cui all’art. 3.

Art. 2. Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all’art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3. Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4. Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano: agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti; agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all’art. 6, salvo che nei seguenti casi:

a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell’attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di 30 persone presenti.

....
Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all’art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

2. Il progetto di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1.

3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
...

segue

Collegati

D.M. 9 aprile 1994

ID 5338 | | Visite: 18731 | Prevenzione Incendi

DM 9 Aprile 1994

D.M. 9 aprile 1994 / Prevenzione attività ricettive turistico - alberghiere / Coordinato VVF 2023

ID 5338 | Coordinato Marzo 2023 - Fonte VVF

D.M. 9 aprile 1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere) (GU n.95 del 26 maggio 1994). e D.M. 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50). (GU n.170 del 24 luglio 2015)

Proroga 2023 

Con la Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, del Mille proroghe 2023 Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (GU n.303 del 29.12.2022), prevista proroga di PI per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

Proroga 2023 attesa

Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 Mille proroghe 2023 (GU n.303 del 29.12.2022), non ha previsto all'emanazione una proroga di PI per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, attesa nella Legge di conversione.

Update 28.02.2023: Proroga al 31 dicembre 2024

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'eserciziodi deleghe legislative / Conversione Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 - Milleproroghe 2023.

Articolo 12-bis (Prevenzione incendi nelle strutture turistico ricettive)

1. In considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale hanno prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento, la lettera i) del comma 1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è così sostituita:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, è prorogato al 31 dicembre 2023."

2. Nelle more del completo adeguamento alle previsioni di cui al comma 1, i titolari delle attività di cui al comma 1 lettera i) sono tenuti a:

a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della politiche sociale del 1 settembre 2021 l'attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme;

b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012;

c) provvedere all'integrazione dell'informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell'attività;

d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall'analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all'interno delle attività;

e) assicurare al personale incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui al decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociale del 2 settembre 2021.

3. Le persone che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, se occupate nelle attività ricettive turistico alberghiere, possono essere adibite all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi previsti dalla lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.

Update 26 Febbraio 2021: Proroga al 31.12.2022

La legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali…», la quale, con l’articolo 2, comma 4-octies ha ulteriormente modificato l’articolo 1, comma 1122, lettera i) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 («legge di Bilancio 2018»).

Con tali modifiche, il citato articolo 1, comma 1122, lettera i) ha prorogato al 31 dicembre 2022 l’obbligo di adeguamento per le attività esistenti con più di 25 posti letto, in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio previsto dal D.M. 16 marzo 2012 e previa presentazione entro il 30 giugno 2021 della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni indicate dal D.M. 14 luglio 2015: resistenza delle strutture al fuoco, reazione dei materiali al fuoco, compartimentazioni, corridoi, scale, ascensori e montacarichi, impianti idrici antincendio, vie d’uscita ad uso esclusivo, vie d’uscita ad uso promiscuo, locali adibiti a deposito.

Update 29 Febbraio 2020Proroga al 31.12.2021

Legge 28 febbraio 2020 n. 8 (Conversione DL milleproroghe 2020)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU n. 51 del 29.2.2020 S.O. n. 10) 

Art. 3. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno
...
5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- resistenza al fuoco delle strutture;
- reazione al fuoco dei materiali;
- compartimentazioni; corridoi;
- scale; ascensori e montacarichi;
- impianti idrici antincendio;
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
- locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.

Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Update 30 Dicembre 2018Proroga al 31.12.2019

Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019)

Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1141:

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.

Update 29 Dicembre 2017Proroga al 30.06.2019 (non inserita)

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", pubblicata in GU n.302 del 29-12-2017 - SO n. 62 al co. 1122 lettera i) ha prorogato i termini al 30 giugno 2019.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205
...

co. 1122 l. i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno "quattro" delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: 

- resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; 
- compartimentazioni; 
- corridoi; scale; 
- ascensori e montacarichi; 
- impianti idrici antincendio; 
- vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; 
- vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; 
- locali adibiti a deposito.

Update 31 Dicembre 2016: Proroga al 31.12.2017

Aggiornato con il “decreto milleproroghe 2017” che con l’art. 5 co. 11-sexies del DL 30/12/2016 n. 255, convertito in legge con modificazioni dalla legge 27/2/2017 n. 19 ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere.

Il titolo IV - Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall'allegato al D.M. 3 marzo 2014.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.).

I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.
_________________________________________________________________________________________________

Le possibili strade per la progettazione antincendio


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Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)

Collegati:

Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023

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Testo coordinato DM 30 giugno 2021 VVF Marzo 2023

Testo coordinato DM 30 giugno 2021 | VVF Marzo 2023

ID 19208 | 14.03.2023 / In allegato aggiornato (precedende Ed. Luglio 2021)

Testo coordinato VVF del DM 30 giugno 2021 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto, con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023.

e della

Circolare 05 novembre 2018 n. 2, prot. n. 15000

Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.
________

I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale.

Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84. La sempre maggiore richiesta di gas naturale, soprattutto per autotrazione, e la difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti da condotte, ha portato all’emanazione della Nota 18/05/2015, n. 5870 (sostitutiva della lettera circolare 21/03/2013, n. 3819) che riporta le misure antincendio per impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione.

Il DL 31 maggio 2010 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di autorizzazione in materia di prevenzione incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3 /h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012.

Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.”

Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, sostituisce detta Nota.

Si ritiene utile continuare a riportare la Nota 5870 del 18/05/2015 per eventuali verifiche su impianti esistenti.

...

Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 

Criteri di assoggettabilità Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitoridistributori rimovibili di carburanti liquidi:

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)

N

ATTIVITÀ (DPR 151/2011)

Categoria

A

B

C

13

 

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

 

 

 

a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi

 

 

 

 

 

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) 1

 

 

 

Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C

Solo liquidi combustibili,

Tutti gli altri

 

 

Tutti

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

7

Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione

18

Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio

Principali differenze fra le attività di equiparazione La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi: distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a) - e distributori di carburanti gassosi e di tipo misti - gruppo b) - . La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l’aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.

(1) Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione ed alla sua assoggettabilità, il DL 31/05/2010, n° 78 al quale si rimanda in appendice. N.d.R.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.” Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, ha sostituito la detta Nota. Si ritiene utile continuare a riportare la Nota 5870 del 18/05/2015 per eventuali verifiche su impianti esistenti.
...

Fonte: VVF

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Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note

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Formatore Sicurezza Salute lavoro   Note

Formatore Salute e Sicurezza lavoro / Note

ID 17534 | 07.09.2022 / Documento completo in allegato

Normativa e note in relazione al Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 che stabilisce criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.

Il 18 marzo 2023 è la scadenza del 3° triennio di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei formatori docenti salute e sicurezza lavoro già qualificati alla data di entrata in vigore (18 marzo 2014) del D.M. 06 marzo 2013.

- scadenza 3° triennio 18 marzo 2023
- scadenza 2° triennio 18 marzo 2020
- scadenza 1° triennio 18 marzo 2017

Fig  1   Timeline scadenze trienni di riferimento aggiornamento formatori gi  qualificati al 18 marzo 2014

(!) Trienni limite di riferimento

Fig. 1 - Timeline scadenze trienni di riferimento aggiornamento
formatori già qualificati al 18 marzo 2014

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 (GU n. 65 del 18 marzo 2013) detta i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consuntiva permanente per la salute e sicurezza su lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.

I criteri della figura del formatore, introdotti dal decreto interministeriale del 6/03/2013, non costituiscono una novità assoluta in tema di formazione relativamente alla salute e alla sicurezza sul lavoro, in quanto ad indicare per la prima volta i requisiti minimi per la figura del docente è stato l’Accordo Stato-Regioni del 2006 (prima dell'emanazione del decreto interministeriale del 6/03/2013) con riferimento ai percorsi formativi previsti in funzione dello svolgimento del ruolo di RSPP/ASPP. 

Conseguentemente nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 relativo sempre ai percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nell’indicazione dei requisiti del docente sono espressamente riportati i requisiti del decreto interministeriale del 6/03/2013.

D.Lgs 81/2008

Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
...
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.

Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016
...
3. REQUISITI DEI DOCENTI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.

Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 individua 3 aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa.
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto.
3. Area relazioni/comunicazione.

Fig  2   Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro

Fig. 2 - Aree tematiche di competenza del Formatore della Sicurezza lavoro

Fig  3 Requisiti formatore sicurezza lavoro

Tab. 1 - Requisiti del docente formatore alla data di entrata in vigore del D.I. 2013

Aggiornamento

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, oltre ad individuare i requisiti che tali formatori dovevano avere alla data di entrata in vigore dello stesso, riepilogata nell’allegata tabella, stabilisce la periodicità dell’aggiornamento.

Sui docenti-formatori salute e sicurezza lavoro si segnalano gli interpelli:

-  Interpello n. 21/2014 del 6 ottobre 2014;
Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

-  Interpello n. 2/2015 del 24 giugno 2015.
Art. 12, D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Interpello n. 9/2015 del 2 novembre 2015
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.

Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013

Aggiornamento professionale

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente (1):

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. 

(1) Vedi a seguire Interpello 9/2015

Fig  3   Tipologia ore attivit  per aggiornamento professionale triennale formatore docente sicurezza lavoro

(2) Vedi a seguire chi sono i Soggetti di cui articolo 32, c. 4, del D.Lgs n. 81/2008Accordo CSR 7 luglio 2016

Fig. 3 - Tipologia/ore di attività per aggiornamento professionale triennale formatore-docente sicurezza lavoro
_________

Il triennio decorre, per i formatori docenti già qualificati alla data di entrata in vigore del D.M. 2013, dal 18 marzo 2014 (18 marzo 2014 / ndr); per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

In particolare, poi, l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente (1):

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

(1) Interpello 9/2015 - Precisazioni sul termine "alternativamente"

Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 “stabilisce l'obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente”.

E il triennio “decorre:

- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;

- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.

In particolare, come abbiamo già visto, la Commissione ricorda che “l'obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s. m. i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell‘area tematica di competenza”.

Con il termine "alternativamente" – indica la Commissione Interpelli – “il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni”. 

(2) Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio 2016

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale; 

b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;

c) le Università;

d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;

f) I'INAIL;

g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) l'amministrazione della Difesa;

i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);

l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.
...

Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 / copiabile

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Il Ministro della Salute
...

segue in allegato

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Valutazione posture di lavoro: il metodo OWAS

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ID 17654   Metodo OWAS

Valutazione posture di lavoro: il metodo OWAS

ID 17654 | 20.09.2022 / Documento di approfondimento allegato

Documento di appofondimento sulla valutazione del rischio da posture incongrue con il metodo OWAS.

Il metodo OWAS (Ovako Posture Analysis System), sviluppato negli anni settanta per le industrie dell'acciaio (Karhu et al. 1977) e successivamente validato e divulgato a cura del "Centre for Occupational Safety di Helsinky" (Louhevaara & Suurnakki 1992), è un metodo per la valutazione del carico posturale, basato su una classificazione semplice e sistematica delle posture di lavoro con osservazione dei compiti lavorativi.

Ciascuna configurazione viene contraddistinta da un codice e classificata, in riferimento a indagini statistiche e principi biomedici, in quattro classi di rischio di lesioni e/o patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. In funzione della classe di rischio della postura assunta e della sua frequenza durante la giornata lavorativa, il metodo consente di calcolare un indice che esprime numericamente e sinteticamente il livello di criticità dell'attività svolta.

Il D.Lgs. 81/08, sebbene non preveda uno specifico titolo per il rischio posturale, all’art. 15 comma 1 lett.d) nelle “Misure generali di tutela” stabilisce che “rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.

La norma UNI ISO 11226:2019 "Ergonomia - Valutazione delle posture statiche di lavoro" è stata sviluppata anche sulla base del metodo OWAS

Art. 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

[...]

1. Classificazione delle posture e attribuzione della classe di rischio

Nell’ambito del metodo OWAS, le posture assunte dal lavoratore vengono scomposte in base alla posizione di schiena, braccia e gambe e viene loro assegnato un valore numerico secondo lo schema della figura sottostante.

Una quarta cifra viene attribuita in funzione del peso sollevato.

Tabella 1 Attribuzione classe di rischio

Tabella 1 - Classificazione delle posture e attribuzione della classe di rischio

[...]

2. Classe di rischio OWAS

Le posture codificate dal metodo OWAS sono state classificate in quattro classi che rispecchiano il livello di rischio nei confronti di patologie a carico dell'apparato muscolo scheletrico:

1. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Posture con qualche effetto dannoso sull'apparato muscolo-scheletrico. Le azioni correttive sono necessarie nel prossimo futuro.
3. Posture con un effetto negativo evidente per l'apparato muscolo-scheletrico. Le azioni correttive dovrebbero essere attuate il prima possibile.
4. Posture con un effetto estremamente negativo sull'apparato muscolo-scheletrico. Le azioni correttive dovrebbero essere attuate immediatamente.

Tabella 2 Classe di rischio

Tabella 2 - Classe di rischio OWAS

[...]

Tabella 3 Livelli di esposizione

Tabella 3 – Esempio Valori Indici di Rischio OWAS e livelli di esposizione

[...]

5. Esempio scheda di analisi

Tabella 4 Esempio scheda di analisi

[...] segue in allegato

Fonti
D.Lgs. 81/08
Metodo OWAS "Centre for Occupational Safety di Helsinky" (Louhevaara & Suurnakki 1992)

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Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci

ID 19190 | | Visite: 2241 | Documenti Sicurezza Enti

Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci

Salute e Sicurezza nella movimentazione e nel trasporto delle merci / RV 2008

ID 19190 | 10.03.2023 / In allegato

Nel settore dei trasporti del Veneto nell’anno 2000 erano occupati 43.000 lavoratori assicurati INAIL e si sono verificati 3.010 infortuni sul lavoro indennizzati. Se noi comprendiamo però le ditte classificate nel gruppo Ateco “I” (comprendente trasporti, magazzinaggio, comunicazioni), gli addetti erano 61.000 e gli infortuni indennizzati sono stati 5.565.

Sempre nell’anno 2000 gli infortuni gravi (prognosi superiore a 40 gg. e/o postumi permanenti superiori a 1%, infortuni mortali) sono stati 441 collocandosi al quarto posto dopo le Costruzioni edili (894 infortuni), le Falegnamerie (509 infortuni), le Manifatture di metalli (450 infortuni).

Le tipologie di accadimento più frequenti rispecchiano la caratteristica tipica del comparto che sovrappone il rischio da traffico stradale ai rischi tradizionali in ambiente di lavoro e sono rappresentate da:

- incidente alla guida di mezzi di trasporto terrestri non su rotaia 13%
- caduto dall’alto di mezzi di trasporto 8%
- messo un piede in fallo su mezzi di trasporto 6%
- caduto in piano su superfici di lavoro e transito 4%

Non c’è dubbio quindi che il comparto richiedesse un intervento specifico da parte degli Spisal.

Il materiale presentato in queste Linee Informative per la Prevenzione mette in rilievo alcuni dei principali aspetti del rischio lavorativo in questo specifico settore anche se non ha l’ambizione di essere completamente esaustivo sull’argomento. L’aspetto più interessante è che alla sua stesura hanno partecipato operatori dei servizi pubblici di vigilanza e prevenzione (Spisal e Arpav) insieme ad esperti di aziende private condividendo i singoli specifici argomenti.

Vi si evidenziano alcuni punti fermi per un’ efficace azione di prevenzione da sviluppare nel ciclo lavorativo movimentazione delle merci. Il materiale informativo è prevalentemente rivolto ai temi della sicurezza antinfortunistica ma sono trattati anche i temi dell’igiene del lavoro, come la movimentazione manuale dei carichi o i rischi chimici.

La finalità operativa per gli Spisal è quella di orientare interventi di prevenzione e vigilanza mirati non solo alle aziende del settore trasporti attive nella movimentazione delle merci ma anche in altri settori (come la grande distribuzione) dove la movimentazione di merci rappresenta una fase critica.

Particolarmente importante sarà l’analisi del sistema di gestione aziendale della sicurezza e salute del lavoro, che gli Spisal cercheranno di promuovere nelle aziende più grandi.

Per le aziende il testo vuol essere soprattutto un contributo qualificato all’iniziativa di prevenzione “sul campo” con contenuti e metodi discussi in anticipo con gli organi di vigilanza in modo che le regole siano chiare e condivise da tutti nel comune intento di migliorare la salute e sicurezza di chi lavora.
_______

Il settore dei trasporti è articolato in più ambiti (trasporto stradale, marittimo, aereo, per condotte, per acque interne) sempre più tra loro interconnesse. Esso presenta oggi vari profili socioeconomici: alcuni comparti (ferroviario, aereo, per condotte) sono caratterizzati da un elevato grado di concentrazione, con un numero limitato di grandi imprese ed un elevato numero di lavoratori dipendenti; il trasporto di merci su strada , invece, è caratterizzato dalla presenza di un gran numero di piccole imprese, anche a carattere familiare, con un’alta percentuale di lavoratori autonomi.

Nel carico e scarico delle merci a livello delle aziende sono attive soprattutto società cooperative. La rete dei trasporti in Italia si avvale di circa 6.500 km di autostrade, 46.000 km di strade statali e regionali, 119.000 km di strade provinciali e circa 20.000 km di ferrovie, che interconnettono tra loro 8.100 comuni, 148 porti, 101 scali aeroportuali, nonché stazioni ferroviarie e centri intermodali.

Nonostante la crescente terziarizzazione dell'economia, gli sviluppi dell'informatica e delle telecomunicazioni ed il conseguente maggior peso assunto dagli aspetti immateriali presenti nella produzione e negli scambi, il settore dei trasporti continua a mantenere e ad accrescere il proprio peso all’interno dei moderni sistemi economici.

Nel corso degli ultimi vent'anni, infatti si è passati da un'economia di stock ad un'economia di flusso.

Tale fenomeno è stato accentuato dalla delocalizzazione delle imprese, in particolare di quelle ad elevata intensità di manodopera che, per ridurre i costi di produzione, hanno spostato rilevanti fasi del processo di produzione lontano dal luogo di assemblaggio finale o di consumo.

L'eliminazione delle frontiere all'interno dell’ Unione Europea e la progressiva informatizzazione del mercato basato sulla produzione essenzialmente su richiesta e l’acquisizione dei beni necessari ad essa solo al momento dell’utilizzo, ovverosia la cosiddetta produzione secondo i sistemi del “work on demand” (lavoro a richiesta) e del “just-in-time” (“giusto in tempo”).

In questo settore gli infortuni lavorativi sono causa di elevati costi umani ed economici per i lavoratori e per le aziende, soprattutto a causa degli incidenti che occorrono nella circolazione stradale degli automezzi.
...
segue in allegato
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Decreto Direttoriale MLPS n. 22 del 09 marzo 2023

ID 19185 | | Visite: 736 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale MLPS n  22 del 09 marzo 2023

Decreto Direttoriale MLPS n. 22 del 09 marzo 2023 / Domande di ammissione esame di abilitazione medici autorizzati

ID 19185 | 10.03.2023 / Decreto in allegato

Decreto Direttoriale MLPS n. 22 del 09 marzo 2023 - Modalità di presentazione delle domande di ammissione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati

Articolo 1 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati è presentata compilando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Medici autorizzati”, pubblicato contestualmente al presente decreto, nella versione aggiornata alla data di presentazione della domanda.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere inviato, compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta dall’articolo 2 del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
3. La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente l'anno della sessione di esame a cui si intende partecipare.
4. Il modello di domanda di cui al comma 1 è utilizzabile per le domande da presentarsi dal 1° gennaio 2023.

Articolo 2 (Documentazione)

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) la ricevuta del pagamento della tassa prevista per la partecipazione al suddetto esame da eseguirsi in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio (provincia di residenza del candidato), secondo le modalità indicate nel modello di domanda;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) copia dell’attestato di conseguimento del corso di perfezionamento post-universitario di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto 4 maggio 2022, nel solo caso in cui tale titolo sia stato rilasciato da un’associazione di categoria dei medici o un’associazione scientifico-professionale di categoria nell’ambito radioprotezionistico.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Per i requisiti necessari alla partecipazione all’esame di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati e per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si fa riferimento a quanto disposto dal decreto 4 maggio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca.
2. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione all’esame non conformi al modello di cui all’articolo 1 ovvero prive della documentazione richiesta.

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Fonte: MLPS

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