In Gazzetta il Milleproroghe 2017
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Milleproproghe 2017: convertito in Legge 27 Febbraio 2017 n. 19
Legge 27 febbraio 2017 n. 19
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative.
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.».
Sulla Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 pubblicata la Legge di Conversione n. 19/2017, del Decreto Milleproroghe 2017 (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244) con le modifiche apportate (Vedi allegato).
Proroghe d'interesse:
Sicurezza lavoro tenuta registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici
Art.3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)
c. 2
All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "Fino ai sei mesi" è sostituita con la seguente: "Fino ai 12 mesi ".
D.Lgs. 81/2008 Art. 53 Tenuta documentazione
...
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
...
nuovo
2 -ter . Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifi ca abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017. Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012»;
nuovo
3 -bis. All’articolo 18, comma 1 -bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: “termine di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “termine di dodici mesi”.
Antincendio per gli edifici scolastici
Art.4 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)
..
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
nuovo
2-bis. Il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a) , del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2017.
Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.
Antincendio strutture ricettive con altre 25 posti letto
Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
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nuovo
11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
Sicurezza attività di formazione salvamento acquatico
Art.9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
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2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017.
Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
nuovo (Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile)
«2 -bis . All’articolo 1, comma 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano alle previsioni del presente comma entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifi che entro novanta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni. A tal fi ne, al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: “Nell’ambito dei servizi di linea interregionale di competenza statale per riunione di imprese ai fi ni del presente comma si intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le attività principali di trasporto di passeggeri su strada e i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi ai sensi del comma 2, lettera g) , relativamente all’ubicazione delle aree di fermata, sono validi fi n quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza”»;
Ambiente Sistri
Art.12 (Proroga di termini in materie di ambiente)
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2. All'articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: " Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip SpA con bando pubblicato il 26 giugno 2015, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento."
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: "al 31 dicembre 20 16" con le seguenti: "alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario
individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017"; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2016" aggiungere le seguenti: "nonché 10 milioni di euro nella misura massima, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017."; al quinto periodo, sopprimere le parole: ",entro il 31 marzo 2016,".
Efficienza energetica
Art.6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)
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10. All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) , le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 14 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
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11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, e' prorogata la durata degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016, a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarita' dei progetti e purche' i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2015 e rispondano a criteri di:
- collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale;
- efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data;
- risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- salvaguardia dell'occupazione.
10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";
b) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017''.
Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
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5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:
a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralita' di edifici, e' obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unita' immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi puo' essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
Eventuali casi di impossibilita' tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unita' immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale puo' affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessita' di garantire la continuita' nella misurazione del dato;
d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
E' fatta salva la possibilita', per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'.
G.U n. 49 del 28 febbraio 2017 (supplemento ordinario n.14/L)
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