Decreto 7 agosto 2017
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Decreto 7 agosto 2017: regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Entrata in vigore: 25.08.2017
G.U. n. 197 del 24 agosto 2017
Pubblicato il Decreto 14 Febbraio 2020 sostituisce integralmente il Decreto 7 agosto 2017 e la Sezione V.7 Attività scolastiche Uffici del Codice
Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020).
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Art. 1. Nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche
1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Campo di applicazione
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, ad esclusione degli asili nido.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle attività scolastiche in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
3. All’esito del monitoraggio di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono verificati, entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti al fine di determinare l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, in sostituzione delle norme di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
4. La verifica di cui al comma 3 viene effettuata dal Ministero dell’interno d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in relazione agli esiti della verifica medesima, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si procede all’eventuale abrogazione del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
Art. 3. Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015
1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera « q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante “norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica” e successive modificazioni.».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 dopo le parole «66, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini» sono inserite le seguenti parole «67, ad esclusione degli asili nido;».
Art. 4. Norme finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2017
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Le possibili strade per la progettazione antincendio
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Vedi Codice di Prevenzione Incendi RTO II
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Collegati
Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II
Decreto 14 febbraio 2020
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
Decreto 3 agosto 2015: Pubblicato il Testo Unico di Prevenzione Incendi (RTO)
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