Slide background




Direttiva (UE) 2018/957

ID 6519 | | Visite: 7773 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6519

Direttiva 2018 957

Direttiva (UE) 2018/957

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

GUUE L 173/16  del 09.07.2018

Entrata in vigore: 29.07.2018

_______

La direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.

Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 2020. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di recepimento, la direttiva 96/71/CE rimane applicabile nella versione precedente alle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

...

Articolo 1 Modifiche della direttiva 96/71/CE

La direttiva 96/71/CE è così modificata:

1) l’articolo 1 è così modificato:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Oggetto e ambito d’applicazione»;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
«–1. La presente direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante il loro distacco in relazione alla libera prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che devono essere rispettate.
–1 bis. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere
altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa
e/o delle prassi nazionali. Essa non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi
collettivi, o di intraprendere azioni collettive in conformità della normativa e/o delle prassi nazionali.»;
c) il paragrafo 3 è così modificato:
i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) distacchino, in quanto imprese di lavoro temporaneo o in quanto imprese che effettuano la fornitura di lavoratori, un lavoratore presso un’impresa utilizzatrice avente la sede o un centro di attività nel territorio di uno Stato membro, purché durante il periodo di distacco esista un rapporto di lavoro fra il lavoratore e l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che lo fornisce temporaneamente.»;
ii) sono aggiunti i commi seguenti:
«Nel caso in cui un lavoratore, che sia stato fornito da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee presso un’impresa utilizzatrice di cui alla lettera c), sia chiamato, dall’impresa utilizzatrice, a svolgere un lavoro nel quadro di una prestazione di servizi transnazionale ai sensi delle lettere a), b) o c), nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore abitualmente lavora per l’impresa di lavoro temporaneo o per l’impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l’impresa utilizzatrice, il lavoratore è considerato distaccato nel territorio di tale Stato membro dall’impresa di lavoro temporaneo o dall’impresa che effettua la fornitura con la quale sussiste un rapporto di lavoro. L’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che effettua la fornitura di lavoratori si considera essere un’impresa di cui al paragrafo 1 e tale impresa deve rispettare pienamente le pertinenti disposizioni della presente direttiva e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’impresa utilizzatrice informa a tempo debito l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che ha effettuato la fornitura di un lavoratore prima dell’inizio del lavoro di cui al secondo comma.
- da contratti collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale o altrimenti applicabili a norma del paragrafo 8:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; la presente lettera non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) condizioni di fornitura dei lavoratori, in particolare la fornitura di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
h) condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro;
i) indennità o rimborso [...]

[...segue in allegato]

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva UE 2018 957.pdf)Direttiva (UE) 2018/957
 
IT759 kB991

Tags: Sicurezza lavoro News

Ultimi archiviati Sicurezza

Messaggio INPS n  801 del 5 marzo 2025
Mar 06, 2025 438

Messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025

Messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025 / Domande riconoscimento lavori usuranti 2026 entro il 1° maggio 2025 ID 23567 | 06.03.2025 / In allegato Messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025 Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro… Leggi tutto
Dossier donne 2025
Mar 06, 2025 421

INAIL | Dossier donne 2025

INAIL | Dossier donne 2025 ID 23566 | 06.03.2025 / In allegato Un’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico delle lavoratrici elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail in base ai dati mensili provvisori del biennio 2023-2024 e a quelli consolidati del quinquennio… Leggi tutto
Mar 04, 2025 443

Decreto MIT Prot. 25 del 25.02.2025

Decreto MIT Prot. 25 del 25.02.2025 ID 23554 | 04.03.2025 / In allegato OGGETTO: Definizione di lavoratore marittimo ai sensi del comma 3 dell’articolo II della Convenzione MLC, 2006. Con l’unito decreto, pubblicato sul portale del lavoro marittimo e comunicato all’ILO, secondo quanto previsto… Leggi tutto
La valutazione del rischio mediante OiRA nei luoghi di lavoro europei
Feb 28, 2025 472

La valutazione del rischio mediante OiRA nei luoghi di lavoro europei

La valutazione del rischio mediante OiRA nei luoghi di lavoro europei: uno studio qualitativo ID 23535 | 28.02.2025 La relazione comparativa illustra i risultati di una ricerca sul funzionamento e sull’utilizzo dello strumento di valutazione interattiva dei rischi online (OiRA) nei diversi contesti… Leggi tutto

Più letti Sicurezza