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Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024

ID 22097 | | Visite: 206 | Prevenzione Incendi

Attivit  antincendio boschivo per la stagione estiva 2024

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024

ID 22097 | 19.06.2024

Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano - rurale nonché ai rischi conseguenti.

(GU n. 139 del 15 giugno 2024)

TUS: Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali

ID 4503 | | Visite: 36283 | Documenti Riservati Sicurezza

D Lgs  81 2008 TUS   Tutti gli Obblighi di Valutazione Documentali 2023

D.Lgs. 81/2008 TUS: Tutti gli Obblighi di Valutazione / Documentali / Rev. 8.0 Ottobre 2023

ID 4503 | Rev. 8.0 del 23 Ottobre 2023 (in rosso le modifiche/integrazioni)

Il Documento intende fornire un quadro generale degli Obblighi del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda tutti gli aspetti di Valutazione, Documentali.
Gli Obblighi relativi alle "Figure Sicurezza" dalle Nomine alla Formazione/Informazione/Addestramento, sono disponibili nel documento Tabella riepilogativa Formazione/Informazione TUS.

Inserimenti Rev. 8.0 (108 punti)

71. Dichiarazione autocertificativa del datore di lavoro utilizzatore attrezzature senza operatore relativa alla formazione/addestramento soggetti utilizzatori
89. Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto (MC)
92. Lavoratori distaccati

Download Preview Rev. 8.0 Ottobre 2023

Nella Rev. 5.0 eliminati i riferimenti al DM 10 Marzo 1998 e obblighi aggiornati ai decreti PI Settembre 2021 che lo sostituiscono con le date riportate (Rif. Art. 46):

1. Decreto 1 Settembre 2021 (Decreto Controlli) - In vigore da 25.09.2022 / aggiornato dal Decreto 15 Settembre 2022 (*) e dal Decreto 31 agosto 2023 (**)
2. Decreto 2 Settembre 2021 (Decreto GSA) - In vigore da 04.10.2022
3. Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice) - In vigore da 29.10.2022

(*) Il Decreto 15 Settembre 2022 proroga le disposizioni previste all’art. 4 decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2023.
(**) Il Decreto 31 agosto 2023 proroga le disposizioni previste all’art. 4 decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori al 25 settembre 2024.

Premessa

Nella tabella seguente, sono stati riportati, suddivisi anche per macrocategorie, tutti gli Obblighi di Valutazione/Documentali (colonna 1) del D.Lgs. 81/2008.

Nella colonna 2 è riportato il “Riferimento normativo”, nella colonna 3 i “Tempi”, dove applicabile, chiude la tabella la colonna 4 "note".



Si porga attenzione, che la Tabella seppur elaborata da Fonti ufficiali, può non comprendere taluni aspetti, sia perché sovrapponibili con altre normative, che per l’intrinseca forma del TUS che non ha un carattere lineare e articolato.

Si sottolineano i paragrafi generali seguenti per tutti gli aspetti legati al processo di valutazione e di aggiornamento della documentazione:

Art. 18
...
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Art. 29
...
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

Il Documento sarà oggetto di modifiche/integrazioni.

Sezioni

A. VALUTAZIONI / DOCUMENTI
B. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI
C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)
D. SORVEGLIANZA SANITARIA E RAPPORTI CON IL MEDICO COMPETENTE
E. REGISTRI, AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Estratto

D Lgs  81 2008 TUS Tutti gli Obblighi di Valutazione   Documentali   Fig  1
...
D Lgs  81 2008 TUS Tutti gli Obblighi di Valutazione   Documentali   Fig  2

...

D Lgs  81 2008 TUS Tutti gli Obblighi di Valutazione   Documentali   Fig  3
...

D Lgs  81 2008 TUS Tutti gli Obblighi di Valutazione   Documentali   Fig  4
...

(*) Nella colonna “riferimento normativo” se assente la dizione “D.Lgs” ma solo “Art....” è da riferirsi al “D.Lgs. 81/2008”.
(**) Le competenze per le procedure attrezzature, ecc, es: prima verifica, verifiche periodiche, altro, per quanto riguarda INAIL/ISPRA/Soggetti Abilitati S.A. potrebbero variare da regione a regione / altro.

Fonti
SPISAL Treviso
USL 12 Toscana
Certifico D.Lgs. 81/2008

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
8.0 2023 71. Dichiarazione DL formazione/addestramento soggetti utilizzatori attrezzature 
89. Richiesta cartella sanitaria e di rischio precedente rapporto (MC)
92. Lavoratori distaccati
Certifico Srl
7.0 2022 13. Sorveglianza preposto PIMUS
48. Ambienti lavoro vincolati
60. Esonero abilitazione conduzione generatori di vapore
Certifico Srl
6.0 2022 22. Deroga VLE EMC
51. Registrazione interventi di addestramento lavoratori
65. Comunicazione cessione e dismissione attrezzature All. VII
66. Portale CIVA
71 Comunicazione installazione apparecchiature RM
Certifico Srl
5.0 2022 41. Piano emergenza - Decreto 2 Settembre 2021 / GSA
44. Registro antincendio
39. Valutazione rischio incendio
98. Libro Unico del Lavoro (LUL)
53. Sollevamento persone con cestelli - Procedura di sicurezza
55. Patentino di conduttore di generatori di vapore
81. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
82. Tirocinanti
Certifico Srl
4.0 2021 3. Valutazione dei rischi NaTech terremoto
19. Rumore (PARE)
45. Ambienti lavoro interrati
62. Uso saltuario su strada di carrelli elevatori
63. Odorizzazione gas uso mensa/bagni
79. Informativa lavoro agile
Certifico Srl
3.0 2020 21. Radiazioni ionizzanti (radon)
22. Radiazioni ionizzanti (mediche)
23. Radiazioni ionizzanti (naturali)
74. Modello Informativo del MC al lavoratore
sulla sorveglianza sanitaria agenti cancerogeni
Certifico Srl
2.0 2019 19. Campi elettromagnetici EMC (aggiornamento punto)
44. Valutazione rischio ferite da taglio ambienti
sanitari/ospedalieri
85. Licenza di esercizio di pubblico spettacolo /
Licenza di agibilità
Certifico Srl
1.0 2019 8. Impianti elettrici in luoghi MARCI
9. Lavori sotto tensione
10. Lavori in prossimità di parti attive
23. Rischio radon
40. Luoghi MARCI
Certifico Srl
0.0 2017 --- Certifico Srl

Collegati

Parere CNI prot. n. 6045 del 24.05.2024

ID 22083 | | Visite: 395 | News Prevenzioni Incendi

Parere CNI prot  n  6045 del 24 05 2024

Parere CNI prot. n. 6045 del 24.05.2024 / Professionisti antincendio e docenti addetti antincendi - Relazioni

ID 22083 | 18.06.2024 / In allegato

Elenchi del Ministero dell’interno ai fini della Prevenzione Incendi - Corso per formatori addetti antincendio – Decreto Ministero Interno del 2/09/2021 - validità anche ai fini dell’aggiornamento professionale in prevenzione incendi ai sensi del DM 5/08/2011 – Richiesta parere

Professionista antincendio e formatore di addetti antincendio - Relazioni

1. Il professionista antincendio deve frequentare solamente il modulo 10 della parte pratica per docenti per addetti antincendio DM 2/09/2021.

Il professionista antincendio che desidera diventare formatore di addetti antincendio, deve frequentare solamente il modulo 10 della parte pratica (corso di formazione di tipo C per docenti pratici: v. la lettera c) del comma 2 dell’art.6 del DM 2/09/2021

2. Aggiornamento quinquennale dei professionisti antincendio copre parte teorica per docenti per addetti antincendio DM 2/09/2021.

L’aggiornamento quinquennale dei professionisti antincendio “copre” anche l’obbligo di aggiornamento quinquennale dei docenti per addetti antincendio, ma questo limitatamente all’erogazione dei moduli teorici, di cui al punto 3 dell’art.5.5 dell’Allegato V del DM 2/09/2021.

Viene richiesto un chiarimento relativamente ai rapporti tra due diverse normative che si occupano di sicurezza e di prevenzione incendi.

In particolare, si domanda se il corso per Formatori addetti Antincendio ex decreto Ministero Interno 2/09/2021 sia da ritenere valido anche come aggiornamento professionale in prevenzione incendi ai sensi del DM 5/08/2011.

Sulla originale questione si osserva quanto segue.

In primo luogo, è doveroso precisare che la competenza a fornire chiarimenti ufficiali della normativa antincendio spetta unicamente al Ministero dell’Interno, che difatti offre un servizio apposito (1), tramite il portale Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (2).

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può soltanto fornire il proprio punto di vista ed un contributo interpretativo sulla problematica, fatta salva l’eventuale diversa interpretazione del Ministero competente.
_______

Il decreto Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 (“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”), sostituendo il DM 10/03/1998, ha introdotto nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio.

Mentre il DM 5 agosto 2011 (“Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (3).”), come noto, è rivolto a disciplinare le procedure per l’iscrizione negli elenchi e l’aggiornamento dei professionisti antincendio.

Dall’analisi delle due normative citate emerge che i programmi dei corsi ministeriali sono simili ma diversi, visti i diversi obiettivi della didattica degli stessi.

Ad esempio, chi è già professionista antincendio e desidera diventare formatore di addetti antincendio, deve frequentare solamente il modulo 10 della parte pratica (corso di formazione di tipo C per docenti pratici: v. la lettera c) del comma 2 dell’art.6 del DM 2/09/2021, che rinvia alla lettera b) del comma 5 del medesimo art.6 DM 2/09/2021). Diversamente, la didattica del corso di formazione di tipo C non comprende gli argomenti teorici dei corsi e seminari di aggiornamento per professionisti antincendio.

Parere CNI prot  n  6045 del 24 05 202  Modulo 10

Per questa ragione, - per rispondere al quesito dell’Ordine in indirizzo - si ritiene che la frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento per i docenti degli addetti antincendio non sia valida ai fini dell’aggiornamento dei professionisti antincendio (DM 5/08/2011).
_______

Si segnala, al contempo, invece, per completezza di informazione, il contenuto dell’art.5.5 (4), punto 5, dell’Allegato V (5)del DM 2/09/2021, ai sensi del quale: “La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.”.

DM 2/09/2021

5.5 Aggiornamento dei docenti

La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.

Pertanto, l’aggiornamento quinquennale dei professionisti antincendio “copre” anche l’obbligo di aggiornamento quinquennale dei docenti per addetti antincendio, ma questo limitatamente all’erogazione dei moduli teorici, di cui al punto 3 dell’art.5.5 dell’Allegato V del DM 2/09/2021.

Ne deriva che per i docenti degli addetti antincendio, abilitati (anche) all’erogazione dei moduli pratici, resta obbligatorio l’aggiornamento quinquennale di 4 ore, previsto dal punto 4 dell’art.5.5 dell’Allegato V del DM 2/09/2021.
_______

In questi termini, nei limiti delle attribuzioni istituzionali del Consiglio Nazionale e fatti salvi eventuali sviluppi sull’argomento, è il contributo interpretativo richiesto.

Nello scusarci per il ritardo nella risposta, dovuto ad una riorganizzazione interna delle attività, inviamo cordiali saluti.
_______

NOTE

(1) Denominato “Quesiti On Line di Prevenzione Incendi”.
(2) All’indirizzo Internet https://www.vigilfuoco.it/
(3) Si riporta di seguito il testo del comma 4 dell’art.16 del decreto legislativo 8/03/2006 n.139: “Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.”.
(4) “Aggiornamento dei docenti”.
(5) “Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.”

Collegati

Normativa sicurezza lavoro in Italia: Timeline e Testi

ID 8525 | | Visite: 26348 | Legislazione Sicurezza

Normativa sicurezza lavoro IT

Normativa sicurezza sul lavoro in Italia: i Testi nativi principali 1865/20XX / Update Rev. 19.0 Giugno 2024

ID 8525 | Update del 10.06.2024 / Documento timeline completo allegato Riservato Abbonati (V. 19.0 2024)

Una Timelime e Documento completo allegato, dei principali riferimenti normativi sulla Sicurezza sul lavoro e testi PDF nella loro veste grafica originaria (testi nativi pubblicazione in GU) dal 1865 al 2024.

Lo scopo della news è dare evidenza dell'attività normativa in tema sicurezza negli oltre 150 di Storia nazionale. I Testi sono quelli pubblicati in GU alla data e sono in parte stati abrogati o modificati e non devono essere considerati vigenti data news.

Le norme sicurezza lavoro principali 1865   20XX

 

Excursus a seguire - documento completo allegato

Elenco completo del Documento in calce allegato.

 Ante Regno d'Italia 

1859
Legge 20 novembre 1859, n. 3755
 
(Raccolta degli atti del Governo di S. M. il Re di Sardegna, v. 28, p.3, Torino 1859, pp. 2257-2278)
Nella legislazione mineraria previste norme sicurezza nelle miniere cave e usine.

 Regno d'Italia  

1865
Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322 / Legge sulla sanità pubblica (legge Lanza)
Approvativo del Regolamento per l'esecuzione della Legge sulla sanità pubblica. (GU n.148 del 20.06.1865)

1865
R.D. 23 dicembre 1865, n. 2716 
Approvativo del Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche. (GU n.13 del 13.01.1866)
Art. 10. È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni dieci.

1866
Legge 12 giugno 1866, n. 2967 
Che permette la coltivazione del riso alle distanze dagli aggregati di abitazioni e sotto le condizioni prescritte da Regolamenti speciali. (GU n.162 del 13.06.1866)

1873
Legge 21 dicembre 1873, n. 1733 
Sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe. Minori di anni 18 (GU n.354 del 23.12.1873)

1883
Legge 8 luglio 1883 n. 1473 
Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. (GU n.166 del 17.07.1883)

1886
L. 11 febbraio 1886, n. 3657
(GU n. 040 del 18 Febbraio 1886 parte ufficiale e parte non ufficiale) cosiddetta "Legge Berti" sul lavoro dei fanciulli nelle cave, nelle miniere e negli opifici, vieta il lavoro prima dei nove anni e del lavoro notturno prima dei 12 anni. La legge Berti è rimasta in vigore fino al 1902, anno dell'approvazione della Legge 242/1902 (Legge Carcano).
(La legge è stata abrogata definitivamente dal D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni nella L. 18 febbraio 2009 n. 9 - "Stralcialeggi")
Legge 15 aprile 1886 n. 3818
Concernente la personalita' giuridica delle Societa' di mutuo soccorso. (GU n.100 del 29-04-1886)

1888
Legge 22 dicembre 1888 n. 5849 / Legge Crispi-Pagliani
Sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno. (GU n.301 del 24.12.1888)

1889
Regio Decreto 30 giugno 1889 n. 6144
che approva il testo della legge di pubblica sicurezza, coordinato col Codice penale (GU n.153 del 30.06.1889 - SO n. 153)

1898
Legge 17 Marzo 1898 n. 80 
Infortuni sul lavoro (GU n. 75 del 31 Marzo 1898) Prime norme per l'assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali - Viene introdotto il concetto della fatalità o errore umano nell'accadimento degli infortuni. (segue il regolamento di esecuzione del 25 settembre 1898 n.411)
Legge 17 luglio 1898 n. 350
Che istituisce una Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. (GU n.186 del 11.08.1898)
Regio Decreto 25 settembre 1898 n. 411
che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro (GU n.227 del 01.10.1898)

1899
Regolamenti generali e specifici di prevenzione.

R.D. 18 giugno 1899, n. 230 
Regolamento generale relativo alla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, n. 80. (GU n.148 del 26-06-1899)
R.D. 18 giugno 1899, n. 231
Regolamento generale relativo alla prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave. (GU n.148 del 26-06-1899)
R.D. 18 giugno 1899, n. 232
Regolamento generale relativo alla prevenzione degli infortuni nelle imprese ed industrie che trattano o applicano materie esplodenti. (GU n.148 del 26-06-1899)
R.D. 18 giugno 1899 n. 233 Che stabilisce i requisiti da richiedersi pel personale tecnico addetto alle Associazioni per la prevenzione degli infortuni ed ai Sindacati di assicurazione mutua, incaricato di eseguire ispezioni intese ad accertare l'osservanza dei Regolamenti preventivi per le imprese, industrie e costruzioni.  (GU n.150 del 28.06.1899)

1900
R.D. 27 maggio 1900 n. 205
Regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni contemplate dalla legge 17 marzo 1898, n. 80 (G.U. n. 137 del 12.06.1900)

1901
Regio Decreto 3 febbraio 1901 n. 45 
Regolamento generale sanitario (GU n. 44 21 febbraio 1901)
Legge 2 novembre 1901 n. 460
Disposizioni per le zone di malaria esistenti nel Regno. (GU n.270 del 14.11.1901)

1902
Legge 19 giugno 1902 n. 242 (Legge Carcano) Disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori, ecc. (GU n.157 del 07.07.1902)
La Legge 242/1902 porta età minima per lavorare a 12 anni. La legge prevedeva inoltre che una commissione avrebbe deliberato quali lavori particolarmente rischiosi e pericolosi sarebbero stati vietati ai minori di 15 anni.

1903
Legge 29 giugno 1903, n. 243, che modifica la legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro (GU n.151 del 29.06.1903)
R.D. 7 maggio 1903 n. 209 - che approva il regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'esercizio delle strade ferrate (GU n. 142 del 18 giugno 1903)

1904
R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 Che approva il testo unico di legge per gl'infortuni degli operai sul lavoro. (GU n.48 del 27-02-1904). Segue il regolamento di esecuzione R.D. 13 marzo 1904 n.141.
Testo unico della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro

Legge 8 luglio 1904, n. 407 portante provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari. (GU n.182 del 04-08-1904)
Nota con Legge Orlando, porta l'Obbligo scolastico fino a 12 anni a contrasto lavoro minorile
Prime inchieste sulle condizioni di lavoro di particolari categorie (lavoratori nelle risaie della Lomellina, Vercellese e Novarese, sui carusi nelle zolfare della Sicilia e dei lavoratori delle calzature a Milano.

Convenzione Italo Francese del 15 aprile 1904
Convenzione Italo Francese del 15 aprile 1904 stipulata a Roma per regolare la protezione degli operai nazionali lavoranti all’estero

1906
Regio Decreto 29 novembre 1906 n. 660
Approvazione dell'annesso regolamento per l'uso del carburo di calcio e per i pubblici servizi di carburo di calcio ed acetilene. (GU n. 6 del 08.01.1907)

1906
Primo Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro.

1906
Legge 19 luglio 1906, n. 380 Norme per l'applicazione della legge sull'Ispettorato del lavoro (GU n.177 del 30.07.1906) considerata istitutiva dell’Ispettorato del lavoro (in via provvisoria)

1907
Legge 16 giugno 1907 n. 337 
Norme e disposizioni sulla risicoltura. (GU n.145 del 20.06.1907)
Impiego di Fanciulli e Donne e Orari lavoro di mondatura
Legge 7 luglio 1907 n. 416
che reca modificazioni alla legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Regio Decreto 1° agosto 1907 n. 636
Che approva l'unito testo unico delle leggi sanitarie. (GU n.228 del 26.09.1907)
R.D. 10 novembre 1907 n. 818
Che approva l'unito testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (GU n.12 del 16.01.1908)

1908 
R.D 29 marzo 1908 n. 157 
Che approva l'annesso regolamento per la esecuzione delle disposizioni di legge relative alla risicoltura.(GU n.103 del 01-05-1908) (Igiene del lavoro nelle risaie)

1912 
Legge 22 dicembre 1912 n. 1361 
Che istituisce un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro. (GU n.2 del 03.01.1913)
Legge 28 marzo 1912 n. 304
che approva la convenzione 16 giugno 1911 stipulata con gli Istituti fondatori della Cassa nazionale d’assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. (GU n. 94 del 19.04.1912)
...

1913 
R.D. 25 luglio 1913 n. 998 con il quale sono approvate le unite norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche.(GU n.207 del 04.09.1913)
Il R. D. determinava l'obbligo di avere nei cantieri le baracche di abitazione riscaldate, acqua potabile, lavatoi, bagni e docce, latrine e smaltimento rifiuti, ventilazione dei lavori in galleria.

1917
D.L. Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1450
 
Concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.  (GU n.218 del 14.09.1917)
Assicurazione obbligatoria infortuni in agricoltura

1917
Costituzione Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) / International Labour Organization (ILO)
L'Italia è membro dal 1919 al 1939 e dal 19.10.1945 ad oggi.

1918
D. Luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1889

che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. (GU n.300 del 21.12.1918)

1920
Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881
Che vieta l'impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi (GU n.12 del 15.01.1921)


 Regno d'Italia / Periodo Fascista  

1923
Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923 n. 692
Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (GU n.84 del 10.04.1923). (Durata massima orario di lavoro effettivo 8 ore/giorno o 48 ore/sett.)

1923
Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657

Tabella indicante le occupazioni, che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 (GU n.299 del 21.12.1923)

1926
R.D.L. 9 luglio 1926 n. 1331
Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (GU n.185 del 11.08.1926) (ANCC)

1927 
R.D. 12 maggio 1927 n. 824 
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione. (GU n.152 del 4-7-1927) (ancora in vigore).
R.D 9 gennaio 1927 n. 147 
Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici. (GU n.49 del 01.03.1927)
 (ancora in vigore).
R.D. 14 aprile 1927, n. 530 
Approvazione del regolamento generale per l'igiene del lavoro. (GU n.95 del 25-4-1927) (abrogato nel 1956 dal DPR 303).
R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 
Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere [nel Regno] (GU 23 agosto 1927 n. 194)
R.D.L. 27 ottobre 1927 n. 2055 
Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (GU n.265 del 16.11.1927)

1929
R.D 13 maggio 1929 n. 928 
Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. (GU n.138 del 14-6-1929)

1930
R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398
Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (GU n.251 del 26-10-1930)
Viene emanato il "Codice Penale", tuttora vigente.
Tale legge negli articoli 437 e 451 si occupa di tutela e di sicurezza dei lavoratori, prevedendo pene a chi rimuove o non installa i presidi antinfortunistici

1931
R.D. 28 dicembre 1931 n.1684 
Ordinamento ispettorato corporativo (GU n. 16 del 23-01-1932)

1933
Regio Decreto 21 settembre 1933 n. 1319
Approvazione della Convenzione per la protezione contro gli infortuni degli operai addetti al carico ed allo scarico delle navi. (GU n.245 del 20.10.1933)

1933
Children and Young Persons Act 1933
E' un atto del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Ha consolidato in un unico atto tutta la legislazione esistente sulla protezione dei minori per l'Inghilterra e il Galles

1933
R.D.L 23 marzo 1933, n. 264 Unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. (GU n.86 del 12-4-1933) convertito in Legge 22 giugno 1933 n. 860 (G.U. n. 171 del 25-07-1933).
Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. (I.N.F.A.I.L.) che nel dopoguerra verrà rinominato I.N.A.I.L.

1934
Legge 22 febbraio 1934 n. 370
Riposo domenicale e settimanale (G.U. n.65 del 17 marzo 1934)

1934
Legge 26 aprile 1934 n. 653
Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (G.U. 27 aprile 1934, n. 99)

Regio decreto-legge 22 marzo 1934 n. 654
Tutela della maternità delle lavoratrici. (G.U. n. 99 del 27 aprile 1934)

1934
R.D 27 luglio 1934 n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (GU n.186 del 9-8-1934 - Suppl. Ordinario n. 186)
Ancora oggi molti strumenti urbanistici ne fanno riferimento.

1935
Decreto Ministeriale 22 aprile 1935
Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927 n. 824, sugli apparecchi a pressione. (GU n. 117 del 18.05.1935)

1935
Regio Decreto Legge 10 ottobre 1935 n. 2472 Organizzazione provinciale e coordinazione nazionale dei servizi pompieristici. (GU n. 32 del 08.02.1936)
Regio Decreto 17 agosto 1935  n. 1765 in materia di disposizioni per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Infortuni sul lavoro (GU n. 240 del 14-10-1935)

1936 
R.D 7 agosto 1936, n. 1720
Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie. (GU n.227 del 30-9-1936) (sostituisce la Legge 242/1902) (età minorile nel 1936 14 anni)

1938
R.D 25 ottobre 1938, n. 2176
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.). (GU n.42 del 20-2-1939) (ENPI)

1939
R.D. n. 333 del 27 febbraio 1939 Nuove norme per la organizzazione dei servizi antincendi. (GU n.49 del 28 febbraio 1939 SO)
E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

1941
Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi. (GU n.27 del 03 febbraio 1942)

1942 
R.D. 16 marzo 1942 n. 262 Approvazione del testo del Codice civile. (GU n.79 del 04-04-1942)
Viene emanato il nuovo "Codice Civile", ancora oggi in vigore.
La tutela della salute del lavoratore si configura come dovere posto a carico del datore di lavoro (art. 2087).

1943
Legge 12 aprile 1943 n. 455
Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi (G.U. 14 giugno 1943, n. 137)

 Repubblica Italiana  

1947
Costituzione della Repubblica Italiana.
I diritti dei lavoratori sono richiamati in particolare all'articolo 41: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (omissis).
Articolo 32: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"(omissis).

1951
Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone dell'Acciaio (CECA)
"Articolo 55 - 1. L'Alta Autorità deve incoraggiare le ricerche tecniche ed economiche concernenti la produzione e l'espansione del consumo del carbone e dell'acciaio, nonché la sicurezza del lavoro in dette industrie. A tale fine essa organizza ogni opportuno contatto fra gli organismi di ricerca esistenti..."
Ratificato IT Legge 25 giugno 1952 n. 766

1952
Legge 19 dicembre 1952 n. 2390
Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (ENPI) (GU n.302 del 31-12-1952)

Anni 50
Gli anni 50 sono segnati da una grande crescita economica, ma anche da un aumento notevole degli infortuni e delle malattie professionali.
L’opera di stabilire le regole per la ricostruzione del Paese nel periodo post-bellico decollava con la delega del Parlamento al Potere esecutivo (legge 12 febbraio 1955, n.51) volta ad emanare norme  generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
In questi anni vengono emanati alcuni decreti prevenzionistici di portata generale:

1955
Legge del 19 gennaio 1955 n. 25
Disciplina dell'apprendistato (GU n. 35 del 14.02.1955)

1955
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (GU n.158 del 12.07.1955 - SO)

1956
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. (GU n.105 del 30-4-1956 - SO)
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-04-1956 - SO)
D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (GU n.78 del 31-03-1956 - SO)
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO)
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa.  (GU n.109 del 5-5-1956 - SO)
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO)

1958
Decreto Ministeriale del 12 settembre 1958 Istituzione del registro degli infortuni (G.U. n. 244 del 9 ottobre 1958)
Decreto Ministeriale 28 luglio 1958 Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (GU n. 189 del  6 agosto 1958)

1959
D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689 
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. (GU n.212 del 4-9-1959) (1° Elenco attività soggette a controlli VVF)

Decreto Ministeriale 12 marzo 1959
Presidi medico chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo (GU n. 74 del 26.03.1959)

D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128
Norme di polizia delle miniere e delle cave. GU n.87 del 11-4-1959 - SO n. 870

1961
Carta sociale europea 1961 (rivista 1996)
Carta sociale europea del 1961 è stata rivista nel 1996 e racchiude in un unico strumento tutti i diritti garantiti dalla Carta del 1961, dal suo Protocollo aggiuntivo del 1988 (STE n. 128) e aggiunge nuovi diritti ed emendamenti adottati dalle Parti. Sta gradualmente sostituendo il trattato iniziale del 1961.

1961
Legge 13 maggio 1961 n. 469
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (GU n.145 del 15.06.1961 - SO)

1965
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 - SO)

1965
Decreto Ministeriale 27 settembre 1965
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi (GU n. 278 del 8 novembre 1965) (1° Elenco attività soggette a visite PI)

1967
Legge 17 ottobre 1967, n. 977
Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.  (GU n.276 del 06.11.1967) 

1968
Legge 1° marzo 1968 n. 186
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU n.77 del 23-03-1968) (Regola dell'arte)

1970
Legge 20 maggio 1970, n. 300 
Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (GU n.131 del 27-05-1970)
Articolo 9. Tutela della salute e della integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

1971
Legge 26 aprile 1974 n. 191
Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (GU n.134 del 24/05/1974)

1975
Decreto Ministeriale 1° dicembre 1975
Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione (GU n. 33 del 6 febbraio 1976 - SO)

1978
Legge 23 dicembre 1978 n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale. (GU n.360 del 28-12-1978 - Suppl. Ordinario)
L'istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge n. 833 del 23 dicembre, individua nelle unità sanitarie locali il controllo e la tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 

1980
D.P.R. 31 luglio 1980 n. 619 
Istituzione dell’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978) (G.U. n. 275 del 7 ottobre 1980 S.O.) (ISPESL)
All'Istituto sono attribuite le funzioni gia' svolte dall'A.N.CC. ai sensi dell'art. 34 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.

 Repubblica Italiana / Periodo Europeo  

1982
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 962 
Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero. (GU n.5 del 06-01-1983)
Con il DPR n. 962 del 10 settembre 1982  entrano in vigore le disposizioni sulle lavorazioni a rischio cancerogeno con il cloruro di vinile monomero. Si delinea il concetto di valutazione dei rischi.
Art. 3 - Il datore di lavoro deve adottare appropriate misure tecniche e organizzative, al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di cloruro monomero cui i lavoratori sono esposti. (omissis)

1982
D.P.R. 8 giugno 1982 n. 524
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta. (GU n.218 del 10.08.1982)

1982
D.M. 16 febbraio 1982 
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.(GU n. 98 del 9 aprile 1982)

1988
D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183. (GU n.127 del 1-6-1988) Seveso I

1990
Legge 5 marzo 1990 n.46
Norme per la sicurezza degli impianti. (GU n. 59 del 12-3-1990)

1991
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (GU n.200 del 27-08-1991 - SO n. 53)
In attuazione di direttive comunitarie, viene emanato il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

D.Lgs 27 luglio 1999, n. 271
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 09-08-1999 - SO n. 151)

1994 
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (GU n.265 del 12-11-1994 - SO n. 141)
Il governo italiano, con cinque anni di ritardo rispetto alle direttive europee, emana il decreto legislativo n. 626.
La valutazione non è più riferita ad un agente specifico, ma si estende ad una complessiva analisi aziendale.
Vengono definiti gli obblighi per il datore di lavoro e i lavoratori, istituisce le figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli addetti, del medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

1995
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 
Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. (GU n.136 del 13-06-1995 - S.O. n. 74)

1996
D.Lgs.25 novembre 1996, n. 624
Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - SO n. 219)

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. (GU n.223 del 23-9-1996 - SO n. 156)

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (GU n. 223 del 23 settembre 1996 - S.O. n. 156)

1998
D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 81 del 7 aprile 1998 S.O. n. 64)

1999
D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU n.237 del 8-10-1999)

D.Lgs 27 luglio 1999, n. 272
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - S.O. n. 151)

D.Lgs 17 agosto 1999, n. 298
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999)

2003
Decreto 15 luglio 2003 n. 388 
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU n. 27 del 03-02-2004)

Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. (GU n. 87 del 14 aprile 2003 - SO n. 61)

2006
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. GU n. 80 del 05.04.2006 SO n. 83

2008
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.101 del 30-04-2008 - SO n. 108)
Al termine di un travagliato percorso, durato 14 anni, entra finalmente in vigore il 15 maggio 2008 il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con questo testo si riunisce e si semplifica in un unico testo di legge la complessa normativa preesistente.

2011
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)

2015
D.M. 3 agosto 2015 
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.192 del 20 Agosto 2015 - S.O n. 51)

2021
DM 01/09/2021
Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, co. 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021)

DM 02/09/2021
Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, co. 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.237 del 04.10.2021)

DM 03/09/2021
Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, co. 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 del 29.10.2021)

2021
Convenzioni ILO
Inserite tutte le Convenzioni ILO dal 1919 al 2021


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R.D. n. 333 del 27 febbraio 1939
R.D.L. 9 luglio 1926 n. 1331
Legge 19 dicembre 1952 n. 2390
R.D.L 23 marzo 1933 n. 264
R.D. 31 gennaio 1904 n. 51
D.L. Luogotenenziale 23 agosto 1917 n. 1450
Legge 5 marzo 1990 n.46
D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175
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D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 
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D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151
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Legge 12 aprile 1943 n. 455
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V. 6.0 Febbraio 2021 R.D. 27 maggio 1900 n. 205
R.D. 3 febbraio 1901 n. 45
R.D. 7 maggio 1903 n. 209
Convenzione Italo Francese del 15 aprile 1904
Costituzione Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
Convenzione Italo Francese del 15 aprile 1904
R.D. 19 ottobre 1930 n. 1398
Legge 22 febbraio 1934 n. 370
Regio decreto-legge 22 marzo 1934 n. 654
Regio Decreto 17 agosto 1935  n. 1765
R.D. 16 marzo 1942 n. 262
Children and Young Persons Act 1933
Certifico Srl
V. 7.0 Aprile 2021 Legge 26 aprile 1974 n. 191
D.Lgs 27 luglio 1999 n. 271
D.Lgs 27 luglio 1999 n. 272
D.Lgs 17 agosto 1999 n. 298
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V. 8.0 Novembre 2021 Decreto 01.09.2021
Decreto 02.09.2021
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Convenzioni ILO
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V. 9.0 Gennaio 2022 Carta sociale europea 1961 (rivista 1996) Certifico Srl
V 10.0 Giugno 2022 Legge 12 giugno 1866, n. 2967
Legge 16 giugno 1907 n. 337
Legge 27 dicembre 1941 n. 1570
Legge 13 maggio 1961 n. 469
Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139
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V 11.0 Agosto 2022 Legge 17 luglio 1898 n. 350
R.D.L. 27 ottobre 1927 n. 2055
Decreto Ministeriale 27 settembre 1965
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V. 12.0 Settembre 222 Regio Decreto-Legge 15 marzo 1923 n. 692
Decreto Ministeriale 12 marzo 1959
Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66
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V. 13.0 Novembre 2022 Regio Decreto 29 novembre 1906 n. 660
Regio Decreto 21 settembre 1933 n. 1319
Decreto Ministeriale 22 aprile 1935
Decreto ministeriale 10 maggio 1933
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V. 14.0 Dicembre 2022 Decreto Ministeriale 1° dicembre 1975 Certifico Srl
V. 15.0 Gennaio 2023 Legge 8 luglio 1883 n. 1473
Legge 28 marzo 1912 n. 304
Regio Decreto 25 settembre 1898 n. 411
Regio Decreto 18 giugno 1899 n. 233
Decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918 n. 1889
Legge 15 aprile 1886 n. 3818
Legge 22 dicembre 1888 n. 5849
Regio Decreto 30 giugno 1889 n. 6144
Legge 2 novembre 1901 n. 460
Legge 7 luglio 1907 n. 416
Regio Decreto 10 novembre 1907 n. 818
Regio Decreto 1° agosto 1907 n. 636
D.P.R. 8 giugno 1982 n. 52
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V. 16.0 Maggio 2023 Trattato CECA - Legge 25 giugno 1952 n. 766 Certifico Srl
V. 17.0 Agosto 2023 Legge 19 giugno 1913 / Divieto pagamenti salari operai in alcol Certifico Srl
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D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128
Regio Decreto 13 marzo 1904 n. 141
Legge 29 maggio 1974 n. 256
Decreto Ministeriale 17 dicembre 1977
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Regio Decreto-Legge 23 dicembre 1920 n. 1881
Regio Decreto 06 dicembre 1923 n. 2657
Regio Decreto-Legge 14 novembre 1926 n. 1923
Decreto Ministeriale 12 settembre 1925
Legge 10 gennaio 1935 n. 112
Legge del 19 gennaio 1955 n. 25
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Valutazione stress termico ambienti caldi

ID 5479 | | Visite: 25130 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione stress termico ambienti caldi

Valutazione stress termico ambienti caldi

ID 5479 | 22.01.2018 / EN ISO 7243:2017 | ACGIH Tool calcolo

Il Documento allegato fornisce una guida pratica per il rischio da stress termico secondo la EN ISO 7243:2017 con esempio per il calcolo dell'indice WBGT (WetBulb Globe Temperature), tramite un tool di calcolo e successivo confronto con le tabelle di ACGIH che ricalcano come metodologia la ISO EN 7243:2017 recentemente pubblicata.

Il tool di calcolo dell'indice WBGT allegato all'articolo, segnalato da OSHA è sviluppato da Argonne National Laboratory (ANL), ed effettua il calcolo di WBGT, con determinati dati di input di cui a seguire.
Il Documento è suddiviso in 2 Parti, la 1a parte estratta dalla EN ISO 7243:2017 e la 2a parte pratica estratta da ACGIH e raccordata alla parte 1a.

Download Preview Rev. 0.0 del 23 Gennaio 2018

Norme e Documenti di riferimento

UNI EN ISO 7243:2017 (In vigore da Novembre 2017)

Ergonomia degli ambienti termici 
Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT (globo a bulbo umido indice di temperatura) 

La nuova norma UNI EN ISO 7243:2017 per la Valutazione dello stress da calore (termico) per l’uomo negli ambienti di lavoro, basato sull’indice WBGT è entrata in vigore il 09 novembre 2017.
La norma sostituisce la UNI EN 27243:1996 Ambienti caldi - Valutazione dello stress termico per l’uomo negli ambienti di lavoro, basato sull’indice WBGT che è abrogata.

La norma illustra una metodologia di controllo da impiegare per valutare lo stress da calore a cui una persona è esposta e stabilire la presenza o meno di condizioni di rischio. Essa si applica alla valutazione degli effetti indotti dal calore su un soggetto nel corso di una giornata lavorativa (fino a 8 ore). Non può essere utilizzata, in situazioni in cui l’esposizione al calore è di breve durata. La norma è indicata per valutare il livello di stress calorico presente in ambienti di tipo occupazionale, interni ed esterni o di altra tipologia, al quale possono essere esposti i lavoratori adulti di entrambi i sessi.

NIOSH: Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments

Febbraio 2016 - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

ACGIH: Heat Stress and Strain: TLV® Physical Agents 7th Edition Documentation (2017).
ACGIH®) ha stabilito un limite di intervento (AL) per i lavoratori non acclimatati e un valore limite di soglia (TLV®) per i lavoratori acclimatati

______________

Excursus

UNI EN ISO 7243:2017
Ergonomia degli ambienti termici 
Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT (globo a bulbo umido indice di temperatura)  

Parti tradotte IT non ufficiali.

Scopo 
La norma EN ISO 7243 presenta un metodo di screening per valutare lo stress da calore a cui una persona è esposta e per stabilire la presenza o l'assenza del rischio stress da calore. 

Si applica alla valutazione dell'effetto del calore su una persona durante la sua esposizione totale nel giorno lavorativo (fino a 8 ore). 
Non si applica per esposizioni molto brevi al calore. 
Si applica alla valutazione degli ambienti professionali interni ed esterni, nonché ad altri tipi dell'ambiente e agli adulti di sesso maschile e femminile che sono idonei al lavoro. 

3.1 temperatura del globo a bulbo umido

WBGT (Wet Bulb Globe Temperature)
indice semplice dell'ambiente che viene considerato insieme al livello metabolico per valutare il potenziale per stress termico tra quelli esposti a condizioni di caldo

Nota 1
il WBGT combina la misurazione di due parametri derivati: la temperatura a bulbo umido naturale (tnw) e la temperatura del globo nero (tg). Dove i sensori sono influenzati dalla radiazione incidente diretta dal sole (carico solare), all'aperto o al chiuso, la ponderazione della temperatura del globo viene ridotta includendo la temperatura dell'aria (ta).

3.2 temperatura effettiva del globo a bulbo bagnato
WBGTeffettiva 
WBGTeff
Valore WBGT corretto per gli effetti dell'abbigliamento

Nota 1
Può essere preso il WBGT ambientale quando l'abbigliamento reale indossato è equivalente a quello in cui si indossano indumenti da lavoro standard (indice di isolamento termico Icl = 0,6 clo, im = 0,38). (Vedi ISO 9920)

3.3 valore di adeguamento dell'abbigliamento
CAV (
Clothing Adjustment Values)

Il CAV aggiusta il valore di WBGT per tenere conto degli effetti degli indumenti che hanno proprietà termiche diverse da quello degli indumenti da lavoro standard.
...

5 Determinazione del WBGT

Le Formule (1) e (2) forniscono le equazioni per il calcolo del WBGT e mostrano la relazione tra i diversi parametri:

senza carico solare

WBGT = 0,7tnw + 0,3tg (1)

con carico solare

WBGT = 0,7tnw + 0,2tg + 0,1ta (2)

Per i dettagli vedasi parte 2

Annesso A
(Informativo)

Valori di riferimento dell'indice di sollecitazione termica WBGT

l WBGT effettivo (TWA-WBGTeff) medio ponderato in base al tempo (TWA) è il tempo misurato ponderato valore adeguato per l'abbigliamento.

Valutazione stress termico ambienti caldi 00

Tabella A.1 - WBGTeff valori di riferimento per le persone acclimatate e non acclimatate per cinque classi di metabolismo

I valori di riferimento (limiti di esposizione) forniti nella tabella A.1 dovrebbero essere utilizzati quando la stima migliore della classe metabolica disponibile si basa su categorie di lavoro nella Tabella A1 e come descritto nella Tabella E1.

Valutazione stress termico ambienti caldi 01
Tabella E.1 - Classificazione delle classi del metabolismo da ISO 8996

Se è disponibile una stima più accurata del livello metabolico, i valori di riferimento (limiti di esposizione) possono essere ottenuti mediante interpolazione lineare nella Tabella A.1.

La figura 1 illustra la relazione continua tra livello metabolico e WBGTeff. 

EN ISO 7243 2017 AL TLV ACGIH

Figura 1 - Valori limite di WBGT

Le linee nella Figura 1 possono essere determinate come segue.

Per le persone acclimatate (linea continua)

WBGTeff Valore di riferimento (WBGTref):

WBGTref = 56,7 - 11,5 log10 (M) °C

Per le persone non acclimatate (linea tratteggiata)

WBGTeff Valore di riferimento (WBGTref):

WBGTref = 59,9- 14,1 log10 (M) °C

dove 115 <M<520 e M è il livello metabolico in watt (W).
....

Rischio Stress termico e calcolo Indice WBGT

Introduzione

I casi di mortalità legati al calore mostrano che i luoghi di lavoro con temperature superiori a 21.1 °C (70 °F) possono presentare un pericolo da calore quando le attività lavorative sono pari o superiori a un carico di lavoro moderato.

Valutare l'esposizione dei lavoratori in condizioni che possono presentare un rischio di calore è fondamentale per sapere quando attuare un programma di prevenzione delle malattie legato al calore.

Questo capitolo del Manuale tecnico OSHA (OTM) fornisce informazioni tecniche sui rischi di calore interno ed esterno, sulle malattie e sui metodi di prevenzione in tutti i settori. Le informazioni aiuteranno a preparare i funzionari di conformità OSHA a condurre ispezioni e indagini. In particolare, questo capitolo fornisce informazioni tecniche sull'utilizzo delle misurazioni della temperatura del globo a bulbo umido (WBGT - Wet Bulb Globe Temperature) per determinare quando sono presenti rischi di esposizione al calore sul luogo di lavoro.
...

3. Valutazione del rischio termico


Per determinare se esiste un rischio di calore presente in un ambiente di lavoro interno o esterno sono considerati:

- Fattori ambientali (ad es. Umidità, vento, temperatura e calore radiante),
- Abbigliamento e carico di lavoro (cioè llivello metabolico)

Dopo aver misurato il WBGT, vengono aggiunti fattori di aggiustamento relativi a:

- abbigliamento
- carico di lavoro (tradotto in  livello metabolico);

utilizzare la tabella ACGIH TLV & TL per determinare il rischio di esposizione a stress da calore sopra la AL per lavoratori non acclimatati o TLV per lavoratori acclimatati (Figura 4)

3 A. STEP 1: determinare il WBGT

Valutazione stress termico ambienti caldi 02

Figura 2. Misuratore WBGT con sensore a bulbo umido naturale e secco
...

Tool di calcolo in assenza di strumento WBGT

Se non è disponibile un misuratore WBGT o se la valutazione è per da riferire a rischi che possono essere stati presenti in passato (ad esempio la determinazione del rischio da stress da calore dopo un incidente), può essere utile il Tool sviluppato del laboratorio Argonne che utilizza un algoritmo con fattori per il calcolo della temperatura stress termico calore utilizzando i dati meteo disponibili online.

Un efficace programma di prevenzione delle malattie correlate al calore descriverà la politica del datore di lavoro in merito a quando e quanto spesso nella giornata di lavoro occorre misurare il WBGT.

NIOSH raccomanda, nei Criteri 2016, di effettuare misurazioni del calore ambientale almeno ogni ora, durante la parte più calda di ogni turno di lavoro, durante i mesi più caldi dell'anno e quando si verifica un'onda di calore o è prevista

STEP 1, opzione B: calcolo del WBGT utilizzando i dati meteorologici

La misurazione del WBGT sul sito o l'utilizzo di registri / registri storici WBGT sono i metodi più accurati per prendere decisioni sul regime di lavoro / riposo o per valutare il rischio dopo un incidente correlato al calore. Se un contatore o un record WBGT non sono disponibili, l'Argonne National Laboratory (ANL) ha sviluppato un Tool che utilizza equazioni algoritmiche supportate dalla letteratura per determinare il WBGT dai dati meteorologici attuali o storici disponibili su Internet. 
...

La Tabella 1 fornisce alcuni valori di irraggiamento stimati basati sulla “copertura nuvolosa” usando un'equazione pubblicata nel 2013 (Energy Procedia):

Valutazione stress termico ambienti caldi 03
Tabella 1. Irraggiamento stimato basato sulla copertura nuvolosa.
...

B. Fase 2: aggiungere il fattore di regolazione dell'abbigliamento (CAV - Clothing Adjustment Value) per determinare il WBGT efficace

Identificare il CAV (da ACGIH in base ai lavoratori dell'abbigliamento che indossano dalla Tabella 2.
Aggiungere il CAV al WBGT per determinare WBGTeff.
...

Valutazione stress termico ambienti caldi 04
Tabella 2. Fattori di adeguamento dell'abbigliamento

C. Fase 3: Determinare il  livello di lavoro metabolico (Metabolic Work Rate)
...

4. Fase 4: determinare il valore limite di soglia ( TLV) o il limite di azione (AL)

Il TLV è la temperatura alla quale è presente un pericolo da calore per un lavoratore acclimatato e la AL è la temperatura alla quale è presente un pericolo da calore per un lavoratore non acclimatato. 
...

Ad esempio, un lavoratore acclimatato con attività lavorative che richiedono una camminata normale (300 W) è al di sotto del TLV in un ambiente WBGTeff di 28°C. (Fig.5)

Valutazione stress termico ambienti caldi 07
Fig.5 - Lavoratore acclimatato < TLV

Tuttavia, se lo stesso operatore nello stesso ambiente aumenta l'attività per la camminata veloce (415 W), l'esposizione sarà superiore al TLV (Fig. 6)

Valutazione stress termico ambienti caldi 08

Fig.6 - Lavoratore acclimatato >TLV

Il TLV è la temperatura alla quale è presente un pericolo da calore per un lavoratore acclimatato e la AL è la temperatura alla quale è presente un pericolo da calore per un lavoratore non acclimatato.
...

Segue in allegato

Fonti

A. Ben Jemaa, S. Rafa, N. Essounbouli, A. Hamzaoui, F. Hnaien et F. Yalaoui. Estimation of Global Solar Radiation Using Three Simple Methods. Energy Procedia, Volume 42 Page 406-415, 2013.

Calculating Workplace WBGT from Meteorological Data: A Tool for Climate Change Assessment Bruno LEMKE1* and Tord KJELLSTROM (2012)

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Heat Stress and Strain: TLV® Physical Agents 7th Edition Documentation (2017). TLVs and BEIs with 7th Edition Documentation, CD-ROM. Cincinnati, OH, 2017.

Argonne National Laboratory (ANL). Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) Version 1.2. Chicago, IL, 2008.

R. Liljegren, R. Carhart, P. Lawday, S. Tschopp, R. Sharp. Modeling the Wet Bulb Globe Temperature Using Standard Meteorological Measurements. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 5:10, 645-655, 2008.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Recommended Practices for Safety and Health Programs. Publication OSHA 3885, October 2016.

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Criteria for a Recommended Standard: Occupational Exposure to Heat and Hot Environments. DHHS (NIOSH) Publication No. 2016-106, February 2016.

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Landscape mowing assistant dies from heat stroke. Fatality Assessment and Control Evaluation (FACE) Investigation Report No. 02-MI-75-01. Cincinnati, OH, 2002.

UNI EN ISO 7243:2017 - Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione dello stress da calore utilizzando l’indice WBGT (globo a bulbo umido indice di temperatura)

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Aggiornamento stima dei lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro

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Aggiornamento stima dei lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro

Aggiornamento della stima dei lavoratori potenzialmente esposti alla polvere di legno duro in Italia

ID 22076 | 17.06.2024 / In alllegato

La polvere di legno duro è classificata, a livello comunitario europeo, quale agente cancerogeno (direttiva 2004/37/CE). Recentemente, sulla base delle informazioni registrate nella banca dati SIREP, è stata effettuata una stima dei lavoratori potenzialmente esposti a tale agente nei settori di attività economica a maggior rischio. L’obiettivo è revisionare la stima con dati aggiornati al 2023.

Le informazioni utilizzate, contenute in SIREP includono: dati dell’azienda, settore di attività economica, dimensione della forza lavoro e numero di lavoratori esposti. La stima è stata realizzata per settore economico di attività utilizzando i dati sulle statistiche nazionali ISTAT degli occupati in Italia.

...

Fonte: Fact sheet INAIL 2024

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Decreto 30 ottobre 2007

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Decreto 30 ottobre 2007 

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti. 

(GU n.299 del 27.12.2007)
______

Art. 2. Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.

Ergonomia Comfort termico - Indici di valutazione per ambienti moderati

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Ergonomia Comfort termico - Indici di valutazione per ambienti moderati

ID 22069 | 15.06.2024 / In allegato

La valutazione del microclima prevede indici di riferimento diversi in base al contesto microclimatico locale, ognuno dei quali integra con modalità diverse le grandezze ambientali e personali misurate. Gli ambienti moderati presentano condizioni microclimatiche omogenee, tali da sollecitare in modo limitato il sistema di termoregolazione. Questi ambienti sono caratterizzati da temperature non eccessive e da un’attività fisica modesta, mentre negli ambienti cosiddetti di severo caldo e severo freddo il mantenimento della condizione di omeotermia, a causa di condizioni microclimatiche estreme, richiede un intervento forte del sistema di termoregolazione.

1. Gli indici di Fanger: PMV e PPD Negli ambienti termici severi lo studio delle condizioni microclimatiche è finalizzato a prevenire situazioni di stress dalle conseguenze anche gravi; negli ambienti termici moderati si misura il grado di disagio dei lavoratori, non necessariamente causa di patologie. Il comfort ambientale è associato a condizioni di neutralità termica, in cui la percezione delle condizioni climatiche da parte del soggetto è tale che questi non richiede condizioni diverse da quelle esistenti. Nel caso della valutazione degli ambienti moderati, gli indici utilizzati, secondo la norma UNI EN ISO 7730:2006, sono il Voto Medio Previsto (Predicted Mean Value – PMV) e la Percentuale Prevedibile di Insoddisfatti (Predicted Percentage Dissatisfied – PPD) ad esso correlato.
...

Decreto 21 maggio 2007

ID 22064 | | Visite: 102 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 21 maggio 2007

Individuazione del datore di lavoro nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'interno, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Decreto Ministeriale n. 25000/1605/200702446 del 21 maggio 2007)

Abrogato da:

Decreto 7 novembre 2023 Disposizioni relative all'individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n.138 del 14.06.2024)

Già abrogato in parte dal decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 2022. Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza (Comunicato in GU n.72 del 26.03.2022)

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Decreto 7 novembre 2023

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Decreto 7 novembre 2023   Individuazione DL Ministero dell interno e delle prefetture

Decreto 7 novembre 2023 / Individuazione DL Ministero dell’interno e delle prefetture

ID 22063 | 14.06.2024

Decreto 7 novembre 2023 Disposizioni relative all'individuazione del datore di lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

(GU n.138 del 14.06.2024)

Entrata in vigore: 14.07.2024

_______

Art. 1.

1. Ai fini degli adempimenti degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati, quali datori di lavoro delle sedi del Ministero dell’interno e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, i dirigenti indicati nell’unito elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 esercitano, in via esclusiva, le funzioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per quanto attiene all’esercizio degli altri compiti, essi si avvalgono dei dirigenti o dei funzionari preposti agli uffici dipendenti, ferme restando le responsabilità agli stessi demandate nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

1. Ferme restando le competenze dei responsabili della gestione degli immobili, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell’esclusivo ambito del Compendio Viminale, ricompreso nelle aree confinanti con via Agostino Depetris, via Palermo e via Milano, al vice Capo dipartimento vicario - Direttore centrale per l’Amministrazione generale e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con eccezione delle unità immobiliari di pertinenza degli uffici di diretta collaborazione del ministro, delle aree riservate, di quelle assegnate alle segreterie dei sottosegretari di Stato e di quelle utilizzate in via esclusiva dai dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

2. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni dell’ufficio di Gabinetto del ministro e dell’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono attribuite rispettivamente al vice Capo di Gabinetto - Vicario e al vice Capo dell’Ufficio affari legislativi e parlamentari. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni delle segreterie dei sottosegretari di Stato sono attribuite al Capo della segreteria.

3. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nell’ambito degli uffici siti in via Cavour n. 6 e per quelle presso la sede didattico-residenziale di via Veientana sono attribuite al direttore centrale per le risorse strumentali e finanziarie del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del decreto ministeriale del 2 febbraio 2022 e dall’art. 3, comma 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 2022 con i quali sono stati, tra l’altro, individuati i datori di lavoro per le parti comuni ad uso esclusivo rispettivamente del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, le funzioni di datore di lavoro delle parti di immobili del Compendio Viminale di pertinenza esclusiva dei dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, sono attribuite al vice capo dipartimento vicario dei singoli dipartimenti, previe intese tra i dipartimenti interessati al fine di delimitarne il perimetro.

5. Negli immobili posti al di fuori del «Compendio Viminale», in caso di coesistenza di uffici appartenenti a più dipartimenti, si procede ad intese tra i datori di lavoro interessati.

6. Salvo i casi in cui sia altrimenti determinata, la gestione delle parti comuni, a livello periferico, è di competenza del datore di lavoro con qualifica più elevata, ove coesistano uffici appartenenti a componenti diverse del Ministero dell’interno.

Art. 3.

1. Per l’espletamento delle funzioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 2, lettere a), b) c) e d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, i datori di lavoro, come individuati nell’elenco allegato, possono avvalersi del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4.

1. Gli oneri delle ammende previste dalle disposizioni vigenti in tema di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro saranno imputati in via transitoria sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, fatta salva ogni rivalsa dell’amministrazione nei confronti degli interessati ove risulti accertato, al termine di indagini giudiziarie, il dolo o la colpa grave da parte dei titolari della funzione di datori di lavoro o dei loro delegati.

[...]

Allegato I 

A) UFFICI CENTRALI

Uffici di diretta collaborazione del ministro
Ufficio di Gabinetto:
Il vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie; Ufficio affari legislativi e relazioni internazionali:
Il vice direttore dell’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari;
Ufficio stampa e comunicazione:
il Capo ufficio di staff dell’Ufficio relazioni con la stampa e comunicazione istituzionale;
Segreteria del Ministro, segreteria particolare del Ministro e segreteria tecnica del Ministro:
i rispettivi capi delle segreterie; Segreterie dei Sottosegretari di Stato:
per ciascuna segreteria, il Capo della segreteria;

Ulteriori strutture operanti presso il Gabinetto del Ministro:
Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance: il Capo ufficio di staff responsabile della struttura;
Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
il direttore della struttura;

Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento: il Capo del Dipartimento;
Direzione centrale per le autonomie:
il vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie - direttore centrale (anche per la sede dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali sita in piazza Cavour);
Direzione centrale per i servizi elettorali:
il vice Capo Dipartimento - direttore centrale; Direzione centrale per la finanza locale:
il direttore centrale;
Direzione centrale per i servizi demografici:
il direttore centrale.

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento: il Capo del Dipartimento;
Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali:
il vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie - direttore centrale;

Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo, migrazione e integrazione:
il vice Capo Dipartimento - direttore centrale;
Direzione centrale per i servizi civili per l’immigrazione e l’asilo: il direttore centrale;
Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: il direttore centrale;
Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del fondo edifici di culto:
il direttore centrale;
Direzione centrale per le risorse finanziarie:
il direttore centrale;
Commissione nazionale per il diritto di asilo: il presidente della Commissione.

Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie
Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento: il Capo del Dipartimento;
Direzione centrale per l’amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo:
il vice Capo Dipartimento con funzioni vicarie - direttore centrale;
Direzione centrale per le politiche del personale dell’amministrazione civile:
il vice Capo Dipartimento - direttore centrale; Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali:
il direttore centrale;
Direzione centrale per l’innovazione tecnologica per l’amministrazione generale:
il direttore centrale;
Ispettorato generale di amministrazione:
il Capo dell’Ispettorato;
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura:
il Commissario;
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti:
il Commissario;
Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari:
il Capo ufficio di staff dell’Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al comitato;
Ufficio per le attività del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:
Capo ufficio di staff dell’Ufficio di supporto tecnico-amministrativo e giuridico al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Altri uffici
Struttura di missione per l’organizzazione dell’Autorità di gestione per la gestione e l’attuazione del Piano di azione e coesione:
l’Autorità di gestione del Programma nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti;
Struttura per la prevenzione antimafia: il direttore della struttura;

B) UFFICI PERIFERICI Prefetture - Uffici territoriali del Governo:

i prefetti titolari delle sedi;
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento: il Commissario del Governo;

Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano: il Commissario del Governo;
Commissioni/Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale:
i Presidenti delle commissioni/sezioni;

Collegati

NFPA 101 / 2024

ID 22057 | | Visite: 145 | News Prevenzioni Incendi

NFPA 101

NFPA 101 / Life Safety Code - 2024

ID 22057 | 13.06.2024

The Life Safety Code is the most widely used source for strategies to protect people based on building construction, protection, and occupancy features that minimize the effects of fire and related hazards. Unique in the field, it is the only document that covers life safety in both new and existing structures.

Code Use and Development

Currently used in every U.S. state and adopted statewide in 43 states, NFPA 101 Life Safety Code® (NFPA 101), addresses minimum building design, construction, operation, and maintenance requirements necessary to protect building occupants from danger caused by fire, smoke, and toxic fumes. The Life Safety Code is truly the genesis of nearly all means‐ofegress and life safety criteria codes used in the United States.

NFPA 101 is the most comprehensive code addressing safety to life from fire and similar emergencies in both new and existing buildings. The Life Safety Code can be used in conjunction with a building code or alone in jurisdictions that do not have a building code in place.

NFPA 101 is recognized and utilized by numerous federal government agencies, including the Department of Veterans Affairs and the Centers for Medicare and Medicaid Services. Safety, Service, and Training

NFPA’s commitment to safety extends beyond code development. NFPA has a long tradition of providing jurisdictions that adopt NFPA 101 and other major NFPA codes with free training, associated codebooks, and ongoing technical support. NFPA serves as a resource to professionals by publishing a wide range of handbooks, reference books, textbooks, field guides, and training manuals. NFPA will continue to make available this unparalleled level of support for authorities adopting key codes and standards. Public Safety Benefits beyond Code Adoption

he benefits of using NFPA 101 and other NFPA codes or standards also extend beyond code adoption. NFPA channels its resources into a variety of public safety efforts, including broad public education programs, independent research initiatives, and continuing education services. All of these efforts are part of NFPA’s commitment to enhancing public safety. When you support NFPA, you also are supporting those initiatives.

Education efforts for the general public include the publication of fire, building, and life safety outreach programs and materials for adults and children. No other code development organization shares NFPA’s commitment to both the users of our codes, as well as to the communities in which our codes are used.

NFPA 101

NFPA 101, noto anche come Life Safety Code, è uno standard che fornisce i requisiti per la sicurezza degli occupanti degli edifici. Un aspetto importante del codice è la classificazione dei tipi di occupazione. Il seguente articolo fornirà una panoramica della classificazione dell'occupazione secondo NFPA 101.

Cos'è la classificazione dell'occupazione?

La classificazione dell'occupazione è un metodo per classificare edifici o porzioni di edifici in base alla natura della loro occupazione. Lo scopo della classificazione dell'occupazione è fornire una base per determinare il livello dei requisiti di sicurezza per la vita di un edificio, comprese le vie di uscita, la protezione antincendio e la sicurezza strutturale.

Il sistema di classificazione dell'occupazione utilizzato nella NFPA 101 si basa sulla funzione o sullo scopo di un edificio o porzione di edificio. Lo standard fornisce descrizioni dettagliate di ciascun tipo di occupazione, insieme a requisiti specifici per le caratteristiche di sicurezza della vita.

Categorie di classificazione dell'occupazione

NFPA 101 e IBC (1) identificano le categorie di occupazione, che sono:

  1. Assemblea: spazi utilizzati per riunire persone per scopi civici, sociali o religiosi o per intrattenimento.
  2. Affari: occupazioni utilizzate per uffici o servizi professionali.
  3. Educativo: occupazioni utilizzate per scopi didattici.
  4. Fabbrica e industriale: occupazioni utilizzate per la produzione, la lavorazione o altri processi industriali.
  5. Pericolo elevato: ambienti che contengono materiali o processi che presentano un rischio elevato di incendio o esplosione.
  6. Istituzionale: occupazioni utilizzate per scopi medici, chirurgici o altri trattamenti.
  7. Mercantile: Occupazioni utilizzate per l'esposizione e la vendita di merci.
  8. Residenziale: occupazioni adibite a scopo abitativo.
  9. Stoccaggio: Occupazioni utilizzate per lo stoccaggio di merci o materiali.
  10. Utilità e varie: occupazioni non coperte dalle altre categorie.

Ciascuna categoria di occupazione ha requisiti specifici per le vie di uscita, la protezione antincendio e altre caratteristiche di sicurezza. Ad esempio, le occupazioni di assemblee richiedono in genere uscite più grandi e segnali di uscita più frequenti rispetto alle occupazioni residenziali. Le occupazioni ad alto rischio possono richiedere sistemi di protezione antincendio specializzati e rigide limitazioni sull'uso di materiali pericolosi.

NFPA 101 Fig  1

Determinazione della classificazione dell'occupazione

La classificazione dell'occupazione di un edificio o di una porzione di edificio è generalmente determinata dal proprietario o dal progettista dell'edificio, in consultazione con le autorità locali competenti (AHJ). L'AHJ può essere un corpo dei vigili del fuoco, un dipartimento edile o un'altra agenzia responsabile dell'applicazione del codice di sicurezza in una particolare area.

L'AHJ in genere esaminerà i piani e le specifiche di un edificio per determinare la classificazione di occupazione ed eseguirà anche ispezioni dell'edificio completato per garantire che soddisfi i requisiti del codice per il tipo di occupazione identificato.

È importante notare che la classificazione dell’occupazione non è un processo una tantum. I cambiamenti nell’uso o nell’occupazione dell’edificio nel tempo potrebbero richiedere la riclassificazione e l’aggiornamento delle caratteristiche di sicurezza per garantire la continua conformità al codice. I proprietari e i gestori degli edifici dovrebbero rivedere regolarmente i propri edifici per garantire che siano adeguatamente classificati e aggiornati con tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

Conclusione

La classificazione dell'occupazione è un aspetto importante del codice di sicurezza sulla vita NFPA 101. Classificando gli edifici in base alla loro destinazione d'uso, il codice fornisce un quadro per garantire che gli edifici siano progettati e costruiti per fornire un elevato livello di sicurezza per la vita degli occupanti. I proprietari e i progettisti degli edifici dovrebbero consultarsi con le autorità locali competenti per garantire che i loro edifici siano adeguatamente classificati e soddisfino tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

(1) International Building Code (IBC) Codice Edilizio

NFPA 1 / NFPA 101 e Codice di P.I.

NFPA 1 – FIRE CODE e NFPA 101 LIFE SAFETY CODE sono documenti di riferimento internazionale nel settore della P.I., di cui il secondo richiamato esplicitamente tra i documenti tecnici di riferimento dal Codice di P.I. ai punti G.2.11, S.4.12, S.6.12.

Collegati

Regolamento delegato (UE) 2024/1681

ID 22052 | | Visite: 631 | Prevenzione Incendi

Regolamento delegato  UE  2024 1681

Regolamento delegato (UE) 2024/1681 / Classi di prestazione resistenza al fuoco prodotti da costruzione (ai sensi CPR)

ID 22052 | 13.06.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

GU L 2024/1681 13.6.2024

Entrata in vigore: 03.07.2024

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/367/CE della Commissione istituisce un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la resistenza al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per valutare tale prestazione e per classificare i risultati di tali valutazioni.

(2) La decisione 2000/367/CE non contempla determinate classi di prestazione e limita pertanto la possibilità di dichiarare una prestazione più dettagliata. È quindi necessario stabilire classi di prestazione che siano aggiornate agli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti.

(3) È opportuno aggiungere nuove classificazioni di elementi non portanti o prodotti con funzione di compartimento incendio applicabili a tetti senza carico, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti per attraversamenti combinati, sigillature dei giunti lineari e griglie di ventilazione.

(4) L’obsoleta classificazione R di elementi portanti con funzione di compartimento incendio applicabile a pavimenti e tetti dovrebbe essere eliminata in quanto è di fatto inclusa nella tabella relativa agli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio.

(5) I progressi tecnici nei metodi di valutazione richiedono inoltre spiegazioni più dettagliate e punti di riferimento per quanto riguarda i prodotti, comprese informazioni riviste nelle annotazioni.

(6) Al fine di consentire ai fabbricanti di dichiarare classi di prestazione dei prodotti da costruzione sufficientemente dettagliate per quanto riguarda la resistenza al fuoco in linea con gli sviluppi tecnologici e di mercato più recenti e ai fini della chiarezza giuridica, la decisione 2000/367/CE dovrebbe essere abrogata.

(7) In conformità all’articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione devono essere stabilite dalla Commissione. In conformità dell’articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione come riportato nell’allegato.

Articolo 2

La decisione 2000/367/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione 2000/367/CE si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

A.   SIMBOLI

Ai fini del presente allegato si applicano i simboli seguenti:

R

Capacità portante

E

Tenuta

I

Isolamento

W

Irraggiamento

M

Azione meccanica

C

Dispositivo automatico di chiusura

C0-5

Durabilità del dispositivo automatico di chiusura:

Categorie di utilizzazione (C)

Numero di cicli

5

≥ 200 000

4

≥ 100 000

3

≥ 50 000

2

≥ 10 000

1

≥ 500

0

≥ 1

S

Tenuta al fumo (nel contesto dei sistemi di ventilazione)/Controllo del fumo (nel contesto delle porte)

P

Continuità di corrente o capacità di segnalazione lungo la curva standard tempo-temperatura

PH

Continuità di corrente o capacità di segnalazione a temperatura costante

G/O

Resistenza alla fuliggine

K

Capacità di protezione dal fuoco

T

Classe di temperatura espressa in temperatura massima del gas in °C (temperatura di funzionamento)

D

Durata della stabilità a temperatura costante

DH

Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura

F

Funzionalità degli evacuatori forzati di fumo e calore

B

Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore

B.   Classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

Considerazioni generali

Le definizioni, le prove e i criteri di prestazione sono descritti in modo esauriente o sono citati nelle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco, nelle norme europee armonizzate in materia di prodotti, nelle norme europee di prova e nelle parti pertinenti degli Eurocodici.

Se, per elementi asimmetrici, la classe dichiarata dell’elemento è valida solo per un lato, la classe deve essere accompagnata dall’informazione in merito.

Le classi di prestazione seguenti sono espresse in minuti, salvo diversa indicazione.

1. Elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio

Tabella 1

Si applica a

Pareti, pavimenti, contropavimenti, tetti, travi, colonne, balconi, passerelle, scale

R

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

2. Elementi portanti con funzione di compartimento incendio

Tabella 2.1

Si applica a

Pareti

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI-M

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Tabella 2.2

Si applica a

Pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari e sistemi di chiusura

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

C

La classificazione C può essere dichiarata quando è presente un dispositivo automatico di chiusura e l’elemento o il prodotto non sono stati chiusi manualmente ai fini della prova.

In via facoltativa, per la durabilità del dispositivo automatico di chiusura, la classificazione C può essere completata dalle cifre da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzo per le quali è stato eseguito il ciclo di prove.

 Tabella 2.3

Si applica a

Contropavimenti

RE

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

REI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione deve essere resa specifica in funzione dell’esposizione. L’assenza della lettera di designazione «r» si riferisce all’esposizione della curva standard tempo/temperatura (resistenza completa al fuoco) mentre la sua presenza si riferisce all’attacco a temperatura costante di 500 °C (esposizione ridotta).

Si considera che i contropavimenti che soddisfano l’esposizione alla curva standard tempo/temperatura per un tempo determinato soddisfano le condizioni di esposizione ridotta per almeno lo stesso periodo.

3. Prodotti e sistemi per la protezione di elementi portanti

Tabella 3.1

Si applica a

Soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco

Valutazione del contributo alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali: espressa in termini di classificazione degli elementi portanti che sono protetti.

Annotazioni

Alla classificazione viene aggiunto il simbolo «sn» se il prodotto soddisfa i criteri previsti per l’incendio «seminaturale».

Tabella 3.2

Si applica a

Rivestimenti interni (reattivi) ed esterni, pannelli (lastre e materassini), intonaci (spray) e schermi ignifughi

Valutazione del contributo alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali: espressa in termini di classificazione degli elementi portanti che sono protetti.

Annotazioni

Per i rivestimenti interni, alla classificazione viene aggiunto il simbolo «IncSlow» se il prodotto soddisfa i criteri previsti per la curva «a lento sviluppo».

4. Elementi o prodotti non portanti con funzione di compartimento incendio

Tabella 4.1

Si applica a

Tramezzi (compresi i tramezzi che presentano parti non isolate) e finestre fisse

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI-M

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Tabella 4.2

Si applica a

Tetti senza carico

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Tabella 4.3

Si applica a

Barriere tagliafiamma interne

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione è completata da un’indicazione separata, se soddisfa la prova di esposizione improvvisa per le barriere tagliafiamma interne.

Tabella 4.4

Si applica a

Soffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione è completata indicando come l’elemento è stato sottoposto a prova e si riferisce all’incendio proveniente dall’alto «(a→b)» o dal basso «(b→a)» o da entrambe le direzioni «(a↔b)».

Tabella 4.5

Si applica a

Facciate (muri divisori) e muri esterni (inclusi elementi in vetratura)

E

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EI

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

EW

 

15

20

30

45

60

90

120

180

240

360

Annotazioni

La classificazione è completata da «(i→o)»; «(o→i)»; o «(i↔o)» per indicare, rispettivamente, se l’elemento è stato sottoposto a prova e se soddisfa i requisiti sull’incendio proveniente dall’interno; proveniente dall’esterno; o proveniente da entrambe le direzioni.

L’aggiunta del suffisso «ef» indica che la prova è stata eseguita sulla base della curva dell’incendio esterno.

[...] Segue in allegato

Collegati

Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71

ID 2929 | | Visite: 6684 | Decreti Sicurezza lavoro

 DLGS 71 2015

Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71 / Consolidato Giugno 2024

ID 2929 | Update 12.06.2024 / In allegato

Decreto Legislativo 12 maggio 2015 n. 71
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

(GU n.133 del 11 giugno 2015)

Attuazione: Direttiva 2012/35/UE

Allegati:
Testo Consolidato 2024
Testo Consolidato 2021
Testo Consolidato 2020

Update 12.06.2024

Testo allegato consolidato 2021 con le modifiche apportate dagli atti:

30/12/2015
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47)

27/11/2017
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) - Testo Consolidato 2020

30/11/2021
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 194 (in G.U. 30/11/2021, n.285) - Testo Consolidato 2021

28/12/2021
Avviso di rettifica (in G.U. 28/12/2021, n.307) - Testo Consolidato 2024

Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell’Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione:

a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprietà o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unità da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

L’addestramento dei lavoratori marittimi è disciplinato ai sensi dell’articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed è oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento può essere affidato a istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 2.2.

Quando lo svolgimento dei corsi è affidato a istituti, enti e società le qualifiche e l’esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell’articolo 10, comma 1.

Le autorità competenti di cui all’articolo 3 con uno o più decreti, disciplinano, in conformità con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW:

a) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d’esame per l’addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi.

I decreti di cui al comma 3, lettera b) , stabiliscono, altresì:

a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalità di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall’annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell’attività di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l’addestramento è effettuato con l’ausilio di simulatori, una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l’uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell’uso del tipo particolare di simulatore utilizzato;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l’allievo sostiene un esame teorico-pratico.

In ogni caso, la commissione è composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell’allievo delle conoscenze teoriche e delle abilità pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un’istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l’attività di valutazione è effettuata con l’ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione.

Gli istituti, gli enti e le società di cui al comma 1, rilasciano la prova documentale a coloro i quali hanno superato l’esame di cui al comma 4, lettera c).

L’addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave.

Secondo la ripartizione delle competenze di cui all’articolo 3, le autorità competenti controllano che le attività di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e società di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l’esperienza di istruttori ed esaminatori.

Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualità che identificano gli obiettivi dell’addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

Le spese derivanti dalle attività espletate dall’autorità competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e società di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa.

Sono altresì a carico dei richiedenti le spese connesse con l’attività di controllo.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative e di controllo e le relative modalità di versamento.

L’addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell’annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW è oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.
...
segue in allegato

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Patente a crediti sicurezza / Vademecum

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Patente a crediti sicurezza Vademecum

Patente a crediti sicurezza / Vademecum - Rev. Maggio 2024

ID 21773 | 01.05.2024 / Vademecum completo in allegato

Documento illustrativo riguardante le novelle disposizioni in merito al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la c.d. “patente a crediti”  (articolo 27 TUS).

Con la pubblicazione in GU n. 100 del 30.04.2024 - SO n. 19, della Legge 29 aprile 2024 n. 56 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato legiferato, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la c.d. “patente a crediti”.

Con il comma 19 dell’art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56, viene novellato l’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 27 come sostituito dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale
del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive.

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14.

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.

13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Decorrenza obbligo

L’obbligo del possesso della patente a crediti decorre dal 1° ottobre 2024.

Soggetti obbligati

Sono tenuti al possesso della patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, individuati con Decreto MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

[…]

ALLEGATO X

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

[...]

Requisiti

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).

 Patente a crediti vademecum Schema 1

Schema 1 - Requisiti patenti a punti

Autocertificazione dei requisiti

Il possesso dei requisiti è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Revoca della patente

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Patente a crediti vademecum Schema 2

Schema 2 – Revoca patente a crediti

Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Domanda per il conseguimento

Con decreto del MLPS, sentito l’INL, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima ed anche i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Punteggio della patente a crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

Patente a crediti vademecum Schema 3

Schema 3 - Punteggio patente a crediti

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Decurtazione crediti

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.

I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

Articolo 18 comma 6 legge 24 novembre 1981, n. 689

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Allegato I-bis 
(articolo 27, comma 6)

FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27

 

FATTISPECIE

DECURTAZIONE DI CREDITI

1

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

5

2

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

3

3

Omessi formazione e addestramento:

2

4

Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

3

5

Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

3

6

Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:

2

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto:

3

8

Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

2

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

2

11

Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

2

12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

2

13

Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:

1

14

Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28:

3

15

Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

3

16

Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

3

17

Omessa valutazione del rischio di annegamento

2

18

Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

2

19

Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:

3

20

Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

1

21

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

1

22

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

2

23

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decretolegge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

3

24

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

1

25

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

5

26

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

8

27

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:

15

28

Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

20

29

Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

10

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Ad esempio:

Accertamento ispettivo in cui sono contestate più violazioni, quali:

Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: decurtazione 5 crediti (violazione più grave)
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: decurtazione 3 crediti
Omessi formazione e addestramento: decurtazione 2 crediti
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: decurtazione 3 crediti

Totale decurtazione 10 crediti (5 crediti x 2) e non 13 crediti

Sanzioni amministrative ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Patente a crediti vademecum Schema 4

Schema 4 - Sanzioni amministrative ed esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici

[...]

Decreti attuativi attesi

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro individuazione dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative riguardo eventuale estensione ad altri ambiti di attività.

[...] Segue in allegato

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Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia-Romagna

ID 21450 | | Visite: 3608 | Documenti Sicurezza

Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia Romagna

Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia-Romagna / 2023

ID 21450 | 01.03.2024 / In allegato

Raccolta Buone pratiche salute e sicurezza sul lavoro Regione Emilia-Romagna (anno 2023) / Piano regionale della prevenzione 2021-2025

Nel dettaglio:

01. Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da movimentazione di carichi nel comparto della logistica
02. Buone pratiche per la sicurezza di macchine, attrezzature e impianti per la prevenzione degli infortuni
03. Buone pratiche per la sensibilizzazione e valutazione del rischio stradale in settori professionali e non professionali del trasporto
04. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace
05. Buone pratiche per la prevenzione del rischio di cadute dall'alto nei lavori in quota con l'uso dei ponteggi metallici
06. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace
07. Buone pratiche per la promozione del benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale nelle strutture residenziali di assistenza per anziani, anche per contrastare possibili violenze e aggressioni
08. Buone pratiche per la valutazione del rischio e l’adozione di soluzioni per la riduzione del sovraccarico biomeccanico in attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti
09. Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da investimento nel comparto della logistica
10. Buone pratiche per la riduzione dell'esposizione a gas di scarico diesel nelle attività di autofficina
11. Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli

...

Fonte: Regione Emilia-Romagna

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Allegato riservato 03. Buone pratiche rischio stradale in settori professionali e non professionali del trasporto.pdf
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Allegato riservato 04. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
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Allegato riservato 05. Buone pratiche rischio di cadute dall'alto nei lavori in quota con l'uso dei ponteggi metallici.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
3278 kB 334
Allegato riservato 06. Buone pratiche condivise per la sorveglianza sanitaria efficace.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
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Allegato riservato 07. Buone pratiche per la promozione del benessere organizzativo e prevenzione del rischio psicosociale violenze e aggressioni.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
7200 kB 316
Allegato riservato 08. Buone pratiche sovraccarico biomeccanico in attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
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Allegato riservato 9. Buone pratiche per la prevenzione degli infortuni da investimento nel comparto della logistica.pdf
Regione Emilia Romagna 2023
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Allegato riservato 10. Buone pratiche per la riduzione dell'esposizione a gas di scarico diesel nelle attività di autofficina.pdf
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Allegato riservato 11. Buone pratiche per la prevenzione del rischio di infortunio conseguente all'utilizzo dei trattori agricoli.pdf
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Schema Dlgs recepimento direttiva (UE) 2022/431

ID 22008 | | Visite: 808 | News Sicurezza

Schema Dlgs recepimento direttiva  UE  2022 431

Schema Dlgs recepimento direttiva (UE) 2022/431

ID 22008 | Update 11.06.2024 / In allegato Atto Governo e Relazione illustrativa

Schema Dlgs di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

________

Atto del Governo: 157
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15
Annuncio all'Assemblea: 10 giugno 2024
Assegnazione ed esito:
Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) (Assegnato il 10 giugno 2024 - Termine il 20 luglio 2024)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 10 giugno 2024 ai sensi ex art.126,co. 2 - Termine il 20 luglio 2024)
V Bilancio e Tesoro (Assegnato il 10 giugno 2024 ai sensi ex art. 96-ter,co. 2 - Termine il 30 giugno 2024)

...

In allegato

- Testo atto trasmesso n. 157 - 10.06.2024
- Relazione illustrativa, tabella di concordanza, relazione tecnica e ATN - 10.06.2024
- Schema Dlgs - 06.06.2024

Segnalazione

Il Dlgs apporta varie modifiche all'articolato e allegati del D.Lgs. 81/2008, vedasi a seguire ed in allegato.

Il Consiglio dei ministri n. 84 del 04 giugno 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Le nuove norme hanno il fine di ricomprendere le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.

In particolare, i principali ambiti di intervento concernono:

- l’individuazione e la valutazione dei rischi;
- l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite);
- le informazioni da fornire all’autorità competente;
- le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione;
- l’accesso alle zone di rischio;
- le misure igieniche e di protezione individuale;
- l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
- la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- la conservazione della documentazione.

Inoltre, il provvedimento apporta alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione e aggiorna l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria.

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: ritardo nel recepimento / EC

La Commissione sta inviando una lettera di costituzione in mora a 20 Stati membri che non hanno ancora notificato le misure di recepimento integrale di due direttive UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel diritto nazionale tra cui la direttiva (UE) 2022/431 sugli agenti cancerogeni e mutageni per 11 Stati membri.

Il termine per il recepimento della direttiva era il 5 aprile 2024.

_________

Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2022/431 del parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la Direttiva 2004/37/ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

[...]

ART. 1 (Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di agenti cancerogeni, mutageni o biologici,» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici,».

ART. 2 (Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 29, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 3 (Modifiche all’articolo 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «cancerogeni mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 4 (Modifiche all’articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXIX;» sono soppresse.

ART. 5 (Modifiche all’articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 223, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX» sono sostituite dalle seguenti: «di cui un primo elenco è riportato nell’allegato XXXVIII».

ART. 6 (Modifiche all’articolo 229 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2» sono sostituite dalle seguenti: «tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni di categoria 2, mutageni di categoria 2 e tossici per la riproduzione di categoria 2 o con effetti sull’allattamento».

ART. 7 (Modifiche all’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 232 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale,» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell’INAIL»;

b) al comma 2 la parola: «XXXIX» è soppressa.

ART. 8 (Modifiche all’articolo 233 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 9 (Modifiche all’articolo 234 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 234, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis) sostanza tossica per la riproduzione: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
b-ter) sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII;
b-quater) sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII;»;
b) alla lettera c), le parole: «il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria» sono sostituite dalle seguenti: «il limite della concentrazione media nell’aria, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;
c) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) valore limite biologico: il limite della concentrazione nell’adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto;
c-ter) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.».

ART. 10 (Modifiche all’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di un agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «l’agente cancerogeno o mutageno» sono sostituite dalle seguenti: «l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione»;
c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratori», sono inserite le seguenti: «all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia» e il secondo periodo è soppresso;
d) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.
3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma 3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.
3-quater. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell'allegato XLIII.».

ART. 11 (Modifiche all’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 236 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) il comma 4, è sostituito dal seguente:
«4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti.».

ART. 12 (Modifiche all’articolo 237 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;»;
b) alla lettera b), le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell'aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;»;
d) alla lettera d), le parole: «di agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione»;
e) alla lettera g), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
f) alla lettera h), le parole: «agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;
g) alla lettera i), le parole: «a taluni agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 13 (Modifiche all’articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 239 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «gli agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione»;
2) dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:
«e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «sulla natura e sul grado dei rischi», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze e in altri contesti lavorativi, ove si fa uso di farmaci pericolosi, se necessario.»;
d) al comma 4, le parole: «contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e al regolamento (CE) n. 1907/2006».

ART. 14 (Modifiche all’articolo 240 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 15 (Modifiche all’articolo 241 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «ad agenti cancerogeni o mutageni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 16 (Modifiche all’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 242, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «a tale esposizione,» sono inserite le seguenti: «o si constati che un valore limite biologico è stato superato,».

ART. 17 (Modifiche all’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente» sono sostituite dalle seguenti: «l'agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente o sostanza»;
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell'articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione.»;
c) al comma 8:
1) all’alinea, le parole: «ad agenti cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione»;
2) alla lettera a), le parole: «consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL»;
3) alla lettera d), le parole: «ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni.».

ART. 18 (Modifiche all’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «ISPESL» è sostituita dalla seguente: «INAIL» e le parole: «ad agenti chimici cancerogeni» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione»;
b) al comma 2, le parole: «ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL» sono sostituite dalle seguenti: «ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all’INAIL»;
c) al comma 3:
1) l’alinea è sostituito dal seguente: «Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate:»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.»;
e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità».

ART. 19 (Modifiche all’articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All’articolo 245 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 1 è abrogato.

ART. 20 (Modifiche al capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. La rubrica del capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione».

ART. 21 (Modifiche agli allegati 3 BXXXVIIIXLIII e XXXIX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all’articolo 40 e all’allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
2. L’allegato XXXVIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», è sostituito dall’allegato A al presente decreto.
3. L’allegato XXXIX è abrogato.
4. L’allegato XLIII, recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», è sostituito dall’allegato B al presente decreto.
5. Dopo l’allegato XLIII, è inserito l’allegato XLIII-bis di cui all’allegato C al presente decreto.

... 

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Atto del Presidente ANAC del 15 maggio 2024

ID 22092 | | Visite: 109 | News Sicurezza

Atto del Presidente ANAC del 15 maggio 2024

ID 22092 | 19.06.2024 / In allegato

Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del progetto antincendio e dell’esecuzione dei lavori.

Non basta una progettazione limitata per dimostrare la capacità tecnica per affidamenti complessi

"Non è coerente con i principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione consentire ai concorrenti di avvalersi di modeste attività svolte all’interno di una progettazione per dimostrare la propria capacità tecnica dell’intera progettazione.

Ciò potrebbe condurre al paradosso che attività del tutto residuali e irrisorie dal punto di vista economico possano legittimare l’affidamento di integrali progettazioni anche estremamente complesse e di rilevanza milionaria, con il rischio, poi, che della stessa progettazione potrebbero avvalersi per l’intero importo delle categorie e classi tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nella medesima attività progettuale."

E’ quanto ha affermato Anac con il deliberato del Consiglio del 15 maggio 2024.

In un appalto integrato, l’Autorità ha accertato che un operatore economico ha utilizzato per la dimostrazione dei requisiti di idoneità per lo svolgimento della progettazione relativa alla realizzazione di una scuola dell’infanzia, pregresse prestazioni di poco valore, riguardanti per esempio attestati di prestazione energetica.

L’affidamento in questione, invece, riguardava la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di una scuola dell’infanzia a Vittoria, in provincia di Ragusa, per un valore a base d’asta di quasi quattro milioni di euro (3.972.099,64 euro).

La Stazione appaltante ha consentito al progettista il completo utilizzo di una certificazione, rilasciata da altro soggetto in diverse categorie dei lavori per un valore complessivo di 13.911.195 euro, senza tenere conto che nel certificato in esame lo stesso progettista risultava incaricato unicamente del “supporto alla progettazione definitiva” per lo svolgimento di singole prestazioni specialistiche, remunerate unicamente con un onorario inferiore ai 10.000 euro.

Nelle gare pubbliche per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura – precisa Anac - l’esperienza pregressa deve comprendere lo svolgimento di prestazioni comunque idonee a comprovare la capacità tecnica in riferimento all’incarico da affidare. “La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale”.
_______

Atto del Presidente ANAC del 15 maggio 2024

“Affidamento della “Progettazione Definitiva ed Esecutiva - Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione - Progetto antincendio ed esecuzione Lavori per la Realizzazione di una scuola dell’infanzia presso Piazza Berlinguer a Vittoria (RG)” CIG: 9864364AAE. S.A. Comune di Vittoria. Valore base d’asta euro 3.972.099,64. Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento di vigilanza sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Decreto 17 maggio 2024 n. 81

ID 22088 | | Visite: 187 | Prevenzione Incendi

Decreto 17 maggio 2024 n  81

Decreto 17 maggio 2024 n. 81

ID 22088 | 18.06.2024

Decreto 17 maggio 2024 n. 81 Regolamento recante modalita' di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.141 del 18.06.2024)

Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/2024

_________

Art. 1. Modalità di accesso al ruolo

1. Ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l’accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.

2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.

3. L’identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall’articolo 64, comma 2 -quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

[...]

Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217

Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina).

1. L'accesso al ruolo dei nautici di coperta avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.
3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.
6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al ruolo dei nautici di coperta e al ruolo dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 51 (Accesso al ruolo dei sommozzatori).

1. L'accesso al ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria.
Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3 del 23 Maggio 2024

ID 22079 | | Visite: 501 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 3 del 23 Maggio 2024

ID 22079 | 17.06.2024 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 23 Maggio 2024 (n. 3/2024):

23/05/2024 - n. 3/2024 - Destinatario: Università degli Studi di Siena 
Interpello ai sensi dell'articolo 12 decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. Quesito “per l’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori ex art.37 comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.”. Seduta della Commissione del 23 maggio 2024.

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Realtà virtuale come metodo di apprendimento e verifica (art. 37 co.2 TUS)

L’Università degli Studi di Siena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito:

«Si chiede la possibilità di utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e dell’efficacia dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 anche a fronte di quanto previsto dal decreto legge 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa. Tale richiesta potrebbe anche rispondere alle nuove indicazioni dell'art. 20 del decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, in cui i dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata vengono indicati come possibili strumenti per il contrasto del fenomeno infortunistico nell’esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 1, dispone "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)”;

- il citato articolo 37, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 2, sancisce, altresì, che “La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

- l’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Allegato A, al punto 3, rubricato “Metodologia di insegnamento/apprendimento”, dispone che: “La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e- Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”, prevedendo, tra l’altro, nel capoverso successivo, l’utilizzo della modalità di apprendimento e-learning come disciplinata dall’Allegato I del medesimo Accordo, rubricato “La formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro”;

- il predetto Accordo, Allegato A, al punto 4, rubricato “Articolazione del percorso formativo dei lavoratori e dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008”, individua altresì i contenuti della formazione generale e della formazione specifica per i lavoratori;

- l’Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Allegato A, prevede al punto 7 una specifica disciplina per la valutazione degli apprendimenti;

- il citato Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, individua altresì “requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning”;

- l’articolo 20, decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, rubricato “Misure per il contrasto del fenomeno infortunistico nell'esecuzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” prevede la possibilità per l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attivazione, tra gli altri, di “b) di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro”

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Dati Inail 5/2024: Focus sulla fabbricazione di mobili e la lavorazione del legno

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Dati Inail 5 2024

Dati Inail 5/2024: Focus sulla fabbricazione di mobili e la lavorazione del legno

ID 22075 | 17.06.2024 / In allegato

Nell’analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto la fotografia dell’andamento infortunistico e tecnopatico in questi due importanti settori del manifatturiero italiano

Nel 2022 gli infortuni denunciati nel settore della fabbricazione di mobili sono stati 3.450, il 2,3% in più rispetto ai 3.373 dell’anno precedente, a conferma della ripresa del fenomeno già registrata nel 2021, dopo la sensibile contrazione delle denunce rilevata nel 2020 per lo stop delle attività lavorative durante la pandemia. Con 343 casi in meno rispetto al 2018, le denunce del 2022 restano comunque al di sotto del dato registrato negli anni pre-Covid. A rilevarlo è l’analisi condotta dalla Consulenza statistico attuariale per il nuovo numero del periodico Dati Inail, che scatta la fotografia dell’andamento di infortuni e malattie professionali in questo settore, che comprende il 4,3% delle aziende assicurate dell’industria manifatturiera (circa 17mila su un totale di quasi 399mila) e con oltre 130mila addetti-anno assicurati rappresenta poco più del 3% dei lavoratori di tutto il comparto.

Gli infortuni concentrati soprattutto nel Nord e Centro Italia. L’85,6% degli infortuni denunciati nella fabbricazione di mobili nel quinquennio 2018-2022 sono avvenuti in occasione di lavoro e la quota di quelli fuori azienda – costituita dalla somma degli incidenti in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il luogo di lavoro, e di quelli con mezzo di trasporto in occasione di lavoro – si mantiene intorno al 15-16%. Quasi tutto il decremento del quinquennio è da attribuire agli infortuni avvenuti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (299 in meno rispetto al 2018), mentre l’incidenza delle denunce che riguardano il tragitto casa-lavoro-casa rimane pressoché invariata, con l’eccezione del forte calo registrato nel 2020 a causa della pandemia. Gli infortuni si concentrano nel Nord e Centro Italia, le due zone che insieme registrano più del 90% delle denunce nella media del quinquennio, e il 76,2% riguarda lavoratori italiani, mentre il residuo si distribuisce fra comunitari (circa il 20%) e non comunitari (80%). La stragrande maggioranza (90% circa) sono lavoratori di genere maschile.

Dopo la pandemia in crescita anche le malattie professionali. La frequenza infortunistica per il triennio 2019-2021 è pari a 15,71 infortuni indennizzati ogni mille addetti, superiore al 12,74 del manifatturiero ma in linea con il 15,26 dell’Industria e servizi, mentre il rapporto di gravità per lo stesso periodo di tempo indica 1,65 giornate perse per addetto, leggermente superiore sia al totale del manifatturiero sia all’Industria e servizi, che registrano rispettivamente 1,26 e 1,48. Per quanto riguarda le cause di infortunio, più dell’80% dei casi accertati in occasione di lavoro deriva dalla perdita di controllo delle macchine e anche da movimenti del corpo che portano a lesioni fisiche sia interne che esterne. Le malattie professionali denunciate nel 2022 sono state 546, 96 in più rispetto al 2018 e in crescita negli ultimi due anni del quinquennio. Il 65,8% della media di quelle definite positivamente riguarda il sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, secondo la classificazione internazionale Icd-10 (178 su un totale di 260 per il 2022), seguite dalle patologie del sistema nervoso (22,0%) e da quelle dell’orecchio e dell’apofisi mastoide con 21 eventi nel 2022 (9,1% in media nei cinque anni).

Nell’industria del legno livelli di rischio e gravità superiori alla media. Oltre alla fabbricazione di mobili, la Consulenza statistico attuariale si sofferma anche sull’andamento di infortuni e malattie professionali nel comparto della lavorazione del legno, che comprende sia attività che hanno ancora le caratteristiche del prodotto artigianale fatto a mano sia altre più industrializzate e automatizzate per produzioni su larga scala. Nel 2022, anno in cui risultavano assicurate all’Inail 25.298 aziende con 94.384 addetti (oltre 2.200 in più dell’anno precedente), sono stati denunciati 3.002 infortuni, un numero in crescita dopo la contrazione registrata nel 2020 ma ancora al di sotto dei livelli del 2018 e 2019. Circa un infortunio su 10 avviene nelle fasi di taglio e piallatura, il resto durante la lavorazione del legno. Nel 2022, in particolare, 1.556 casi si sono verificati durante la fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia, per lo più porte e finestre (1.051 casi). Analizzando l’indice di frequenza infortunistica emerge che l’industria del legno, con 21,81 infortuni indennizzati ogni mille addetti, presenta per il triennio 2019-2021 una rischiosità elevata, superiore al 12,74 del manifatturiero e al 15,26 dell’Industria e servizi. Stesso discorso per la gravità con 2,92 giornate perse per addetto contro, rispettivamente, 1,26 e 1,48. Per quanto riguarda le malattie professionali nel 2022 ne sono state denunciate 447, il numero più alto dal 2018. L’uso di strumentazioni spesso di tipo artigianale e manuale favorisce l’insorgenza di patologie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, che nel 2022 rappresentano il 70% del totale delle denunce.

Le novità legislative per la tutela della salute dei lavoratori. Il nuovo numero di Dati Inail approfondisce anche le novità per la tutela della salute dei lavoratori esposti alle polveri di legno, da cui possono derivare patologie tumorali e malattie di tipo irritativo-allergico della cute e delle mucose respiratorie e oculari. Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023, in particolare, ha modificato e integrato le tabelle delle malattie professionali nell’Industria e nell’Agricoltura, agli articoli 3 e 211 del dpr 1124/1965, ricomprendendo, per lavorazioni che espongono all’azione delle polveri di legno, l’asma bronchiale causato dall’azione delle polveri di legno allergizzanti in aggiunta alle malattie neoplastiche (carcinoma delle cavità nasali, carcinoma dei seni paranasali e carcinoma del nasofaringe). Se da un lato le principali misure di prevenzione e protezione, generali e specifiche, utili alla gestione del rischio di esposizione a polveri di legno, sono facilmente individuabili, dall’altro sono ben evidenti e comprensibili le difficoltà che le micro, piccole e medie imprese incontrano nell’attuarle alla luce dell’evoluzione legislativa e normativa, che negli ultimi anni è stata particolarmente veloce. Dal gennaio 2023, per esempio, il Valore limite di esposizione professionale (Vlep) alle polveri di legno duro è stato abbassato da 5 a 2 mg/m3.

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Fonte: INAIL

Criteri e metodi di valutazione rischio microclima ambienti moderati e severi

ID 22070 | | Visite: 766 | Documenti Sicurezza Enti

Criteri e metodi di valutazione rischio microclima ambienti moderati e severi PAF

Criteri e metodi di valutazione del rischio microclima ambienti moderati e ambienti severi

ID 22069 | 15.06.2024 / In allegato

Per ambienti moderati si intendono tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono particolari esigenze produttive che, vincolando uno o diversi parametri microclimatici come, ad esempio, umidità relativa, velocità dell'aria, temperatura radiante e resistenza termica del vestiario, impediscono il raggiungimento del confort termico, inteso come lo stato psicofisico nel quale il soggetto esprime soddisfazione verso l’ambiente termico in esame.

Per ambiente severo si intende un luogo di lavoro nel quale specifiche e tassative esigenze produttive (vicinanza a forni, cella frigorifera) o condizioni climatiche esterne (lavorazioni all'aperto, agricoltura, edilizia ecc.), determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti.

In ambienti severi caldi si riscontra un notevole intervento del nostro sistema di termoregolazione al fine di diminuire l'accumulo di calore nel corpo. Per gli ambienti severi caldi, le norme tecniche di riferimento sono la norma UNI EN ISO 7243 e la norma UNI EN ISO 7933.

Gli ambienti severi freddi si caratterizzano da condizioni che richiedono un sensibile intervento del nostro sistema di termoregolazione per limitare la potenziale ed eccessiva diminuzione della temperatura corporea. Per gli ambienti severi freddi, le norme tecniche di riferimento sono la norma UNI EN ISO 15743 e la norma UNI EN ISO 11079. In particolare quest’ultima normativa propone una metodologia per la valutazione dello stress microclimatico derivante da ambienti severi freddi.
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1. AMBIENTI MODERATI

Si definiscono ambienti moderati quegli ambienti nei quali non esistono vincoli in grado di pregiudicare il raggiungimento del comfort termico laddove per “comfort termico” si intende lo stato psicofisico nel quale il soggetto esprime soddisfazione verso l’ambiente termico in esame.

Questi ambienti - se permangono i criteri di comfort di seguito discussi - non espongono in genere il lavoratore a rischi per la salute. La norma tecnica di riferimento per la valutazione degli ambienti moderati è la UNI EN ISO 7730:2006: Ergonomia degli ambienti termici - Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici PMV e PPD e dei criteri di benessere termico locale. Gli indici descritti nella norma tecnica permettono di valutare:

- se il soggetto (nella sua globalità) si trova in una condizione di comfort termico o quanto è distante da quella condizione (indici di comfort globale PMV e PPD);
- se esistono delle condizioni termiche locali che possono creare dei discomfort per specifiche parti corporee (discomfort locali).

1.1 Comfort Globale

Gli indici maggiormente utilizzati derivano da un approccio teorico basato sull’applicazione dell’equazione di bilancio termico al corpo umano, cercando di stabilire una relazione tra la sensazione termica ed i 6 parametri fondamentali.

La condizione di benessere microclimatico coincide con la sensazione di neutralità termica (omeotermia = temperatura interna costante). Scostamenti dalla condizione di omeotermia producono sensazioni crescenti di discomfort.

L’indice più utilizzato è il Predicted Mean Vote (PMV) che deriva dagli studi che Ole Fanger (1934 - 2006) condusse nella seconda metà degli anni ‘60.

Fanger creò un modello predittivo confrontando i risultati ottenuti applicando l’equazione di bilancio termico al corpo umano con i voti di sensazione termica ottenuti dal campione di studenti del college che espose in camera climatica per 3 ore, facendogli eseguire attività standardizzate. Gli indici PMV e PPD Il PMV rappresenta il giudizio medio previsto che verrebbe espresso da un ampio gruppo di persone esposte alle medesime condizioni microclimatiche in esame, in una scala di sensazione termica a 7 punti:

+3 molto caldo,
+2 caldo,
+1 leggermente caldo
0 neutro
-1 leggermente freddo
-2 freddo
-3 molto freddo L’indice PMV è ritenuto un indicatore affidabile quando assume valori compresi nell’intervallo tra -2 e +2.

La UNI EN ISO 7730 raccomanda di utilizzare l’indice PMV quando tutti i principali 6 parametri, necessari per la sua valutazione, assumono valori compresi nei seguenti intervalli:

Criteri e metodi di valutazione rischio microclima ambienti moderati e severi PAF   Tab  1
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PAF 2019

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Profili di Rischio di Comparto INAIL

ID 22074 | | Visite: 443 | News Sicurezza

Profili di Rischio di Comparto INAIL 2024

Profili di Rischio di Comparto INAIL / 2024 - Riattivata la Banca Dati storica

ID 22074 | 16.06.2024 / Download Scheda

La banca dati “Profili di rischio”, creata inizialmente dall’ex ISPESL e attualmente gestita da INAIL, è tornata di nuovo accessibile dopo alcuni anni in cui non era disponibile, anche in risposta alle diverse richieste pervenute da parte di operatori delle ASL e dei RSPP delle aziende per poter consultare i profili di rischio.

L’archivio raccoglie 116 profili di rischio relativi a comparti o lavorazioni, elaborati soprattutto dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL.

Gli elaborati si riferiscono ai primi anni 2000 e diverse lavorazioni, soprattutto del settore produttivo, hanno subito trasformazioni rendendo, attualmente, i cicli di lavoro più evoluti rispetto al passato.
Tuttavia, l’archivio rimane una importante fonte informativa per chi si occupa di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Innanzitutto costituisce un modello di metodo per valutare i rischi professionali presenti in un determinato luogo di lavoro o in un settore o comparto e conseguentemente una valida procedura per adottare le adeguate misure preventive per eliminare o almeno ridurre i rischi che emergono. Si parte dalla descrizione del ciclo lavorativo per poi analizzare ogni singola fase di lavoro secondo un metodo standardizzato in otto capitoli.

È pertanto un modello che può essere adottato per valutare anche processi nuovi.
È anche un modello di lavoro multidisciplinare: chi ha partecipato alla implementazione dell’archivio elaborando alcuni profili di rischio, sa che il lavoro svolto è il frutto della collaborazione delle diverse figure professionali presenti nei Servizi PSAL delle ASL, ma anche con altre strutture, come ad esempio ARPA, Università, Ospedali, ed anche del confronto da parte dei Servizi PSAL con alcune figure del sistema di prevenzione delle aziende nell’ottica di conoscere i cicli lavorativi, i relativi rischi e di ricerca di soluzioni praticabili per contenerli.

Ma i contenuti dell’archivio hanno anche una loro utilità attuale: basti pensare alla ricostruzione dell’esposizione lavorativa di casi di malattia professionale a lunga latenza come, ad esempio, i tumori o le pneumoconiosi.

In un’apposita sezione del sito web di INAIL, dedicata ai sistemi di sorveglianza e gestione integrata dei rischi, sono raccolti documenti aggiornati relativi all’analisi delle cause degli infortuni mortali e gravi per settore e le misure per prevenirli; è, inoltre, presente un’area dedicata all’archivio dei Piani Mirati di Prevenzione attivati dalle ASL. Tale documentazione permette una lettura aggiornata rispetto ai contenuti della banca dati Profili di rischio.

La banca dati si aggiunge ad altri archivi di facile consultazione, utili per chi si occupa di prevenzione nei luoghi di lavoro. Si citano solo alcuni di questi archivi (per accedere cliccare sul nome del sito):

- INFORMO  
- MALPROF  
- Banca dati statistica INAIL 
- Open data INAIL con l’interfaccia di lettura proposta da CIIP 
- Repertorio Piani Mirati di Prevenzione  
- Archivi soluzioni con Banca Dati Soluzioni e Banca Delle Soluzioni 
- Portale Agenti Fisici 

Questa esperienza deve indurre le Istituzioni e le Società scientifiche a rendere fruibili anche altre informazioni utili per la prevenzione negli ambienti di lavoro che negli ultimi anni si sono resi disponibili. Un esempio per tutti sono i dati aggregati degli allegati 3 B ex articolo 40 del D.Lgs. 81/08 che costituiscono una buona fonte informativa dei rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro.

Per consultare l'intervista a Diego De Merich di INAIL- Dimeila che illustra nel dettaglio la Banca dati Profili di rischio e i suoi sviluppi programmati, 

Vedi

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Sicurezza piccole imprese e specifici settori / Note e semplificazioni

ID 21377 | | Visite: 1990 | Documenti Riservati Sicurezza

Sicurezza piccole imprese e specifici settori di attivit    Note e semplificazioni

Sicurezza per le piccole imprese e specifici settori di attività / Note e semplificazioni - Rev. 0.0 Febb. 2024

ID 21377 | 17.02.2024 / Documento completo allegato - Download Art. 3 D.Lgs. 81/2008 annotato parte d'interesse

Il Documento riassume, in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche apportate allo stesso nel tempo, in particolare dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, inerenti semplificazioni e modifiche per taluni obblighi per determinati settori di attività generali e specifici, anche con la previsione di emanazione di appositi decreti attuativi.

Inoltre sono riportati i Decreti attuativi previsti da altre disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per specifiche attività (vedi in particolare Art. 3. campo di applicazione).

In tutto il contesto il documento suddivide i decreti attuativi in:

A. Attesi,
B. Prodotti,
C. Nativi.

Le semplificazioni seppur in parte non avvenute, sono previste per imprese a basso rischio di infortuni, lavoratori stagionali, basso impatto orario, lavoratori a tempo determinato e stagionali, imprese agricole, e le specificità per volontariato, Forze Polizia, VVF, altro.

Attenzione articolo non esaustivo, previste modifiche/integrazioni.

Download Art. 3 D.Lgs. 81/2008 annotato parte d'interesse

A. Attesi (Decreti che hanno modificato il D.Lgs. 81/2008 e previsto decreti attuativi che non sono stati emanati)

 1.   Attivita' BRI (Basso Rischio di Infortuni e malattie professionali)

Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
...
Articolo 29
 - 6-ter.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

 2.   Misure di semplificazione documentazione

Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
...

Articolo 3 - 13-bis.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

 3.   Misure di semplificazione IF / VR / SS Imprese agricole e imprese di piccole dimensioni

Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 3 - 13-ter. 
Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

 4.   Forze armate

Articolo 3 - comma 2 e 3
2. Nei riguardi delle Forze armate...le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivita' condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri…individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400” ...

Il Decreto previsto nel presente periodo è ricompreso, per la parte di salute e sicurezza sul lavoro, nel D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90.

[...]

 5.   Attività a bordo delle navi, portuali pesca, trasporto ferroviario

Articolo 3 - comma 2 e 3
“…Con decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, - comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività' lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.”

B. Prodotti (Decreti che hanno modificato il D.Lgs. 81/2008 e previsto decreti attuativi che sono stati emanati)

 8.   Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili / Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 104-bis. Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

 9.   Palchi / Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 / ha introdotto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 88 comma 2-bis. 
Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013";

 10.   Cooperative sociali/volontariato/soccorso alpino Decreto 13 aprile 2011 / Decreto 12 gennaio 2012

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 / correttivo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 3 comma 3-bis.
Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità' di svolgimento delle rispettive attività', individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo.

 11.   Segnaletica stradale attivita' lavorativeDecreto Interministeriale 2 gennaio 2019 - (abrogato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013)

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 / correttivo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 161 - comma 2-bis
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è emanato il regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

 12.   Ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitarioDecreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19

Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 / Integrazione decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Titolo X-bis Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (GU n.57 del 10.03.2014)

 13.   Misure di semplificazione IF / VR / SS Imprese agricole e imprese di piccole dimensioni

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 / coordinato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.
[...]

C. Nativi (Decreti attuativi previsti dal testo originario del D.Lgs. 81/2008 ed emanati)

 14.  Procedure standardizzateDecreto Interministeriale 30.11.2012

Articolo 29 - comma 6
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

 15.   Misure di semplificazione lavoratori stagionali settore agricoloDecreto interministeriale 27 marzo 2013

Articolo 3 - comma 13
13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

 16.  Archivi, biblioteche e musei sottoposti a vincoli / Decreto 30 giugno 2016

Articolo 3 - comma 2
“…analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”

 17.   Forze di Polizia, VVF / Decreto 21 agosto 2019 n. 127

Articolo 3 - comma 2 e 3
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità' istituzionali alle attività' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
[…]

Articolo 13 - comma 3
3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 

[...]


________

I testi di legge d'interesse 

Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69

Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
0a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
 
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
 
0b) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola:
 
"definire" è sostituita dalle seguenti: "discutere in ordine ai" e dopo le parole: "con decreto del Presidente della Repubblica," sono aggiunte le seguenti: "su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
 
a) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
 
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
 
a-bis) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
 
1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), sono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e i criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sull'applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
 
b) all'articolo 29:
 
1) ai commi 5 e 6 sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,»;
2) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:
«6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.
 
b-bis) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: "servizio di prevenzione e protezione" è inserita la seguente: "prioritariamente";
 
c) all'articolo 32, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
 
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 
d) all' dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
 
e) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
 
Art. 67. - (Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio).
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
 
f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo' avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.
Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL puo' avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
 
g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
 
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI.
 
g-bis) all'articolo 88, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
 
h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
 
Art. 104-bis. - (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
 
i) all'articolo 225, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
 
l) all'articolo 240, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
 
m) all'articolo 250, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
 
n) all'articolo 277, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale comunicazione puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.».
 
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
3. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
 
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
 
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.
 
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.
 
7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.
 
7-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si da' luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
...

Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricolecon particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuare da parte del medico competente ovvero del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-novies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-sexies non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
.
..
Art. 3 - Campo di applicazione

comma 2

“.. disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità' organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale…”

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Ergonomia Comfort termico - Il bilancio termico

ID 22067 | | Visite: 216 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Ergonomia Comfort termico   Il bilancio termico

Ergonomia Comfort termico - Il bilancio termico

ID 22067 | 15.06.2024 / In allegato

Ambienti termici moderati

Gli ambienti termici si suddividono convenzionalmente in ambienti severi (caldi o freddi) e in ambienti moderati.

Negli ambienti termici severi le condizioni microclimatiche possono compromettere gravemente la salute dei lavoratori.

Gli ambienti moderati caratterizzano in genere gli uffici e non comportano rischio di stress termico perché mancano importanti scambi termici fra soggetto e ambiente; le condizioni microclimatiche sono omogenee e poco variabili, l’attività fisica svolta è modesta e il vestiario indossato è piuttosto uniforme.

Questo tipo di ambienti termici non compromette l’incolumità dei lavoratori, ma può essere fonte di disagio e alterarne il benessere psico-fisico con riduzione della performance lavorativa.

In questi ambienti la misura delle condizioni microclimatiche si effettua per valutare gli indici di comfort termico, tuttavia non esistono riferimenti di legge che obbligano al rispetto di determinati valori di tali indici. In mancanza di limiti di legge si fa riferimento alla normativa tecnica nazionale ed internazionale.

La principale norma tecnica di riferimento per gli ambienti moderati è la UNI EN ISO 7730:2006 (Ergonomia degli ambienti termici – Determinazione analitica e interpretazione del benessere termico mediante il calcolo degli indici Pmv e Ppd e dei criteri di benessere termico locale).

Secondo tale norma, gli ambienti moderati sono caratterizzati da variabili oggettive comprese entro un ristretto intervallo:

- temperatura dell’aria (ta) tra 10 e 30 °C;
- temperatura media radiante (tr) tra 10 e 40 °C;
- umidità relativa (ur) tra 30 e 70 %;
- velocità dell’aria (va) tra 0 e 1 m/s.

In particolare per velocità inferiori a 0,05 m/s l’aria diventa stagnante e non c’è il ricambio prescritto dal D.lgs 81/2008.
...

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INAIL 2022
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Check List: controllo e verifica ganci fucinati

ID 21413 | | Visite: 1761 | Documenti Riservati Sicurezza

Check list controllo e verifica ganci fucinati

Check List: controllo e verifica ganci fucinati 

ID 21413 | 23.02.2024 / Documento di approfondimento e modelli .docx allegati

Documento di approfondimento sui ganci fucinati che sono generalmente utilizzati su apparecchi di sollevamento, come organi portanti o di presa del carico.

Il documento è stato redatto con principale riferimento alle norme:

- UNI EN 13001-3-5:2022 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati;
- UNI 9465:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Proprietà meccaniche, portate, tensioni e materiali.

La norma UNI EN 13001-3-5:2022 specifica i principi generali e i requisiti da utilizzare insieme alle norme EN 13001-2 ed EN 13001-3 per le condizioni e i requisiti di progetto da considerare al fine di prevenire i pericoli di natura meccanica degli apparecchi di sollevamento.

La norma UNI 9465:1989 fornisce le proprietà meccaniche, le portate, il materiale e le tensioni in funzione di classi di resistenza meccaniche di ganci fucinati. Essa si applica ai ganci fucinati di acciaio e può essere adottata per analoghi dispositivi di presa dei carichi.

Le differenze tra le due norme vengono in parte riportate nel presente documento. Nella checklist proposta si sono prese in considerazione entrambe le norme in modo da inserire tutte le verifiche possibili.

La norma UNI EN 13001-3-5:2022 è armonizzata per la Direttiva 2006/42/CE Macchine.

La norma è di tipo C secondo UNI EN ISO 12100:2010.

D.Lgs. 81/08

Art. 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

[…]

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto - alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. (20)6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

[...]

Norme tecniche

Norme costruttive

UNI 9465:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Proprietà meccaniche, portate, tensioni e materiali.
UNI 9469-1:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Ganci semplici greggi.
UNI 9469-2:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Ganci semplici finiti con gambo filettato.
UNI 9470-1:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Ganci doppi greggi.
UNI 9470-2:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Ganci doppi finiti con gambo filettato.
UNI 9471:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Filettatura tonda.
UNI 9472-1:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Condizioni tecniche di fornitura per ganci fucinati.

Norme gestionali

UNI 9473-1:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Controllo dei ganci fucinati in servizio.

Norme armonizzate Direttiva 2006/42/CE

UNI EN 13001-3-5:2022 Apparecchi di sollevamento - Criteri generali per il progetto - Parte 3-5: Stati limite e verifica dell'idoneità di ganci di sollevamento fucinati
UNI EN 1677-2:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 2: Ganci di sollevamento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura dell'imbocco, grado 8
UNI EN 1677-3:2008 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 3: Ganci di sollevamento di acciaio fucinato con dispositivo di chiusura autobloccante dell'imbocco - Grado 8
UNI EN 1677-5:2009 Componenti per brache - Sicurezza - Parte 5: Ganci di sollevamento di acciaio fucinati con dispositivo di chiusura dell'imbocco - Grado 4

Altre norme/specifiche

ASME B30.10 Hooks - Safety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and Slings
OSHA 1910.179 - Overhead and gantry cranes

[...]

Classificazione e classi di resistenza

Tabella 1 classi di resistenza

Tabella 1 - Proprietà meccaniche dei materiali classificati UNI EN 13001-3-5:2022

[...]

Tipi di ganci semplici EN 13001 3 5

Fig. 1 - Tipi di ganci semplici UNI EN 13001-3-5

[...]

Marcatura

Position document FEM CLE N 0371 – 24.03.2022

Secondo la Guida Blu, un prodotto non può essere marcato CE, a meno che non sia coperto da un atto di armonizzazione dell'Unione che ne preveda l'apposizione, la marcatura CE non è specificata per i ganci nella Direttiva Macchine o in un'altra direttiva. Gancio e bozzello fanno parte della gru, poiché senza gancio e bozzello la gru non può eseguire un'operazione specifica. Il gancio e il bozzello del gancio non sono elementi separati nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine. Ciò è stato chiarito anche dalla Commissione nel capitolo 43 della Guida Direttiva Macchine Versione 2.2:

"Di norma, le macchine di sollevamento sono dotate di un dispositivo di tenuta del carico quale, ad esempio, un gancio. Tali dispositivi di tenuta del carico incorporati nelle macchine di sollevamento non devono essere considerati accessori di sollevamento."

Inoltre, neanche le norme di riferimento nei capitoli relativi i dati di Marcatura, riportati nel presente documento, richiamano la presenza della “marcatura CE”.

Secondo l'articolo 17 comma 1 l'apposizione della marcatura CE su prodotti non coperti dal Direttiva Macchine comporta una non conformità.

Ganci e bozzelli sono quindi componenti della gru e non devono riportare la marcatura CE. La marcatura CE dei ganci e dei bozzelli è "indebita apposizione".

Vedi Position document FEM CLE N 0371 – 24.03.2022

Direttiva 2006/42/CE Macchine

Articolo 17 Non conformità della marcatura


1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme:
a) l'apposizione della marcatura "CE" a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima;
...

Figura 5 apposizione errata marcatura CE

Fig. 5 - Apposizione Marcatura CE non conforme

[...]

UNI 9472-1:1989 Ganci per apparecchi di sollevamento. Condizioni tecniche di fornitura per ganci fucinati.

3.7 Marcatura

Ogni gancio fucinato, conforme alla presente norme, deve essere contrassegnato in modo chiaro e duraturo nei punti indicati dalle UNI 9469-1 e UNI 9469-2 oppure UNI 9470-1 e UNI 9470-2 con le seguenti indicazioni:

1a riga: Simbolo del produttore
2a riga: Lettera delle classi di resistenza e n° del gancio secondo UNI 9465.
3a riga: Contrassegno secondo indicazione del committente, con aggiunta del numero progressivo del pezzo, in caso di più ganci uguali per ogni ordine, ad esempio 367.1, se necessario solo per ganci fucinati liberamente, se questa indicazione viene concordata con il committente.
4a riga: Il riferimento della presente norma.

Su ganci di carico fucinati a stampo le righe 1, 2 e 4 possono anche essere indicate di seguito.

Il contrassegno dimostra che è stato rispettato il capitolato tecnico di fornitura nonché le altre norme valide in questo caso.

Marcatura gancio semplice UNI 9469 1

UNI 9469-1:1989 - Marcatura gancio semplice GSN

[...]

Attestato di prova ganci fucinati (UNI 9472-1)

Attestato di prova ganci fucinati

[...]

Check List verifica ganci fucinati

Check list ganci fucinati

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 23.02.204 --- Certifico Srl

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NFPA 1 / 2024

ID 22058 | | Visite: 148 | News Prevenzioni Incendi

NFPA 1

NFPA 1 / Fire Code - 2024

ID 22058 | 13.06.2024

The updated 2024 edition includes updates on several key topics, including revising the requirements for:

- Outdoor use of electrically powered cooking appliances in residential occupancies
- Powered micro-mobility devices, such as e-bikes and e-scooters§
- In-building emergency responder communication enhancement systems
- Handling and storage of batteries other than lead-acid batteries for automobile wrecking yards
- New classifications for mechanical refrigeration
- Fire alarm system classified as chronic-nuisance-alarm-prone systems
- Lead removal
________

NFPA 1, Fire Code, advances fire and life safety for the public and first responders as well as property protection by providing a comprehensive, integrated approach to fire code regulation and hazard management. It addresses all the bases with extracts from and references to more than 130 NFPA® codes and standards including such industry benchmarks as NFPA 101, NFPA 54, NFPA 58, NFPA 30, NFPA 13, NFPA 25, and NFPA 72.

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Decisione 2000/367/CE

ID 22051 | | Visite: 128 | Prevenzione Incendi

Decisione 2000 367 CE

Decisione 2000/367/CE

ID 22051 | 13.06.2024

Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della resistenza all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione, delle opere di costruzione e dei loro elementi

GU L 133/26 del 06/06/2000

Abrogazione dal 03.07.2024

La Decisione 2000/367/CE è abrogata dal Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024 (GU L 2024/1681 13.6.2024)

_________

Testo consolidato al 12.04.2011

Modificato da:

Decisione della Commissione del 27 agosto 2003
Decisione della Commissione dell'11 aprile 2011

Rettificato da:

Rettifica, GU L 219, 14.8.2001, pag. 30 (367/2000)

...

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Piano di primo soccorso

ID 14528 | | Visite: 14305 | Documenti Riservati Sicurezza

Piano di primo soccorso 2024

Piano di primo soccorsoRev. 1.0 del 27 Marzo 2024

ID 14528 | Update Rev. 1.0 del 27.03.2024 / In allegato documento di lavoro completo e modelli .doc di piano

L'elaborato illustra i contenuti del piano di primo soccorso nel quale vengono indicate in modo chiaro ed esaustivo le procedure, i compiti, i ruoli ed i comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza.

Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:
- a chi scopre l’incidente;
- a chi è allertato (squadre di intervento);
- al centralino telefonico;
- alla portineria;
- a tutti i lavoratori presenti.

Update Rev. 1.0 del 27.03.2024
-  Legge 30 dicembre 2023 n. 214 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. (GU n.303 del 30.12.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2023
Modifiche D.lgs 81/2008:
- Art. 45 comma 3
- Art. 45 comma 3-bis

In allegato inoltre, sono disponibili due modelli di piano di primo soccorso (un modello di piano riguardante gli istituti scolastici ed un altro riguardante altre attività). Entrambi i modelli sono in formato .doc, pertanto adattabili e modificabili.

Modello piano di primo soccorso

- 01. Modello di piano di soccorso Istituti scolatici. doc

Allegati e parti integranti del documento:
Allegato 1 Istruzione Operativa “Procedure per la gestione dei malesseri degli alunni a scuola”
Allegato 2 Istruzione Operativa "Procedure per il primo soccorso"
Allegato 3 Istruzione Operativa “Istruzioni di primo soccorso per le scuole”
Allegato 4 “Scheda di rilevazione degli interventi di PS”
Allegato 5 Elenco presidi sanitari per la cassetta di pronto soccorso
Allegato 6 Scheda di verifica periodica cassetta PS
Allegato 7 Richiesta reintegro materiale di consumo
Allegato 8 Richiesta interventi somministrazione farmaci salvavita

- 02.  Modello di piano di soccorso Altre attività.doc

Allegati e parti integranti del documento:
Allegato 1 - Segnalazione infortunio
Allegato 2 - Registro degli interventi di primo soccorso
Allegato 3- Scheda di verifica periodica del contenuto della cassetta di PS e istruzioni utilizzo prodotti
Allegato 4 - Modulistica per richiesta di reintegro materiale di consumo cassetta PS
Allegato 5 - Richiesta interventi somministrazione farmaci salvavita
Allegato 6 - Soccorso traumatologico in azienda

La normativa (d.lgs. 81/2008; d.m. salute 388/2003) conferisce al primo soccorso un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli addetti e ad organizzare il piano di emergenza.

Dall’organizzazione del sistema di primo soccorso aziendale dipende infatti l’attivazione precoce e tempestiva dei primi tre anelli della catena dell’emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi avanzati.

Una corretta gestione delle prime fasi di un’emergenza sanitaria può fare la differenza tra la vita e la morte, tra recupero rapido o prolungato, tra disabilità temporanea o permanente.

Il primo soccorso è l’insieme di interventi, di manovre ed azioni messe in essere da chiunque si trovi a dover affrontare una emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale specializzato.

Gli obiettivi del primo soccorso sono:

- riconoscere una situazione di emergenza, valutare le condizioni della vittima e attivare la catena dell’emergenza, allertando i soccorsi avanzati se necessario;
- prestare i primi soccorsi utilizzando competenze adeguate;
- evitare l’insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso condotto in maniera impropria.

L'organizzazione del primo soccorso rientra nelle misure generali di tutela (art.15 d.lgs. 81/2008) e si inserisce all'interno del più ampio capitolo della gestione delle emergenze (Sezione VI d.lgs. 81/2008), insieme ad altre misure quali prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio (Figura 1).

Figura 1 – Piano di gestione delle emergenze

Piano primo soccorso Figura 1

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione all’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati d.m. salute 388/2003, così suddiviso:

- art. 1: classificazione delle aziende;
- art. 2: organizzazione del primo soccorso;
- art. 3: requisiti e formazione degli addetti al primo soccorso;
- art. 4: attrezzature minime per gli interventi di primo soccorso

 Figura 2 - Gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro

Piano primo soccorso Figura 2

La valutazione del rischio e la classificazione aziendale

Come per le azioni preventive, anche per il primo soccorso e per la redazione del relativo piano, la fonte informativa di base è il documento di valutazione dei rischi (DVR) che fornisce gli strumenti per identificare, valutare e gestire i possibili rischi e i danni che ne possono conseguire.

Quando si organizza un piano di primo soccorso è necessario tenere conto di:

- tipologia di attività e rischi specifici presenti in azienda. Questo aspetto è importante, ad esempio, per definire l’adozione di altri presidi sanitari oltre a quelli obbligatori previsti dalla normativa o il trasferimento di competenze specifiche agli addetti al primo soccorso;
- luogo dove si svolge l’attività, in particolare la sua raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso. Tale aspetto è importante per organizzare l’arrivo dei soccorsi avanzati e le modalità di attivazioni dei medesimi;
- qualsiasi altro aspetto che possa influenzare le scelte organizzative/gestionali, il numero di addetti da designare e la formazione degli stessi, il tipo di informativa da dare ai lavoratori.

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato. Nel caso in cui l’azienda appartenga al gruppo A, il datore di lavoro ha l’obbligo di darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

Dalla classificazione aziendale dipendono le attrezzature da collocare in azienda e le ore di formazione degli addetti (artt. 2 e 3 d.m. salute 388/2003). Il datore di lavoro in base ai rischi specifici, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso (art. 4 d.m. salute 388/2003).

Piano primo soccorso Tabella 1

Designazione e nomina degli addetti

Il datore di lavoro deve designare gli addetti al primo soccorso (art. 18 d.lgs.81/2008), tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva.

Il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigida- mente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti nel luogo di lavoro ed alla tipologia di rischio infortunistico. In ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, al fine di garantire la presenza di un soccorritore. Il numero degli addetti contemporaneamente presenti in azienda, tenendo conto ad esempio dei turni lavorativi, sarà almeno pari a due, per coprire l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi.

Anche se non esistono precise indicazioni normative, la selezione degli addetti dovrebbe basarsi sulle attitudini, sulle esperienze personali nel campo dell’emergenza e sulle disponibilità individuali. Il datore di lavoro, nella scelta di personale da adibire alla gestione delle emergenze, deve tenere conto di capacità e dello stato di salute del lavoratore che non deve presentare patologie o condizioni tali da impedire o limitare l’intervento immediato in emergenza.

[...]

Attrezzature e dispositivi di primo soccorso

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature (art. 2 d.m. 388/2003):

- cassetta di primo soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 1 del decreto;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema d’emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell’Allegato 2 del decreto;
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del SSN.

Il contenuto minimo della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell’evoluzione tecnico-scientifica.

La cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione devono essere:

- mantenuti in condizione di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile;
- integrati sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alla cassetta di primo soccorso, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al d.p.r. del 27 marzo 1992 e successive modifiche. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Manutenzione e integrazione dei presidi e delle attrezzature

È necessario predisporre un piano affinché il personale addetto effettui periodicamente un controllo del contenuto e della validità dei presidi medico-chirurgici, del pacchetto di medicazione e della cassetta di primo soccorso.

Se ritenuto necessario, a seconda dei rischi presenti in azienda, si consiglia di provvedere ad una personalizzazione dei presidi, aggiungendo eventualmente attrezzature per l’immobilizzazione dell’infortunato e presidi per la mobilizzazione atraumatica.

In tal caso è necessario addestrare gli addetti al primo soccorso al corretto utilizzo di tali presidi con una specifica formazione.

Piano primo soccorso Tabella 2

Piano di primo soccorso

Un piano di soccorso e di emergenza è un documento che indica, con procedure chiare, compiti, ruoli e comportamenti che ogni lavoratore deve assumere in caso di emergenza. Il piano deve indicare in maniera chiara cosa fare:

- a chi scopre l’incidente;
- a chi è allertato (squadre di intervento);
- al centralino telefonico;
- alla portineria;
- a tutti i lavoratori presenti.

Figura 1 - Piano di primo soccorso

Piano primo soccorso Figura 3

Informazione dei lavoratori

Se il piano di soccorso rimane nel cassetto del datore di lavoro ogni sforzo organizzativo sarà stato vano. Il datore di lavoro ha infatti l’obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sulle procedure di primo soccorso e sui nominativi dei lavoratori incaricati (art. 36 d.lgs. 81/2008). La regola principale è quella di valutare l’ambiente circostante senza esporsi a pericoli e allertare gli addetti al primo soccorso. Allo stesso modo tutti dovrebbero essere informati su come allertare il 112 e quali informazioni fornire.

Per la diffusione di tali informazioni è possibile prevedere:

- incontri informativi con i lavoratori;
- distribuzione, attraverso comunicazioni e-mail o in cartaceo, di un estratto del piano di soccorso (almeno la sezione dedicata ai comportamenti da attuare in caso di emergenza) o di un riassunto/decalogo di comportamenti da adottare;
- distribuzione in tutte le sedi di cartellonistica adeguata contenente elenco degli addetti al primo soccorso e relativi numeri di telefono/ubicazione;
- cartellonistica adeguata che segnali la presenza di cassette di pronto soccorso o pacchetti di medicazione, DAE e di qualsiasi altro presidio utile presente in azienda.

Piano primo soccorso Tabella 3

[...] Segue in allegato

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52° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 22046 | | Visite: 258 | Decreti Sicurezza lavoro

52° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 56 del 10 Giugno 2024

ID 22046 | 12.06.2024 / In allegato DD MLPS n. 56/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 56 del 10 Giugno 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 56 del 10 Giugno 2024, è stato adottato il cinquantaduesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da tre articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Vademecum informativo sicurezza a scuola

ID 21947 | | Visite: 1203 | Documenti Riservati Sicurezza

Vademecum informativo Sicurezza a scuola 2024

Vademecum informativo Sicurezza a Scuola / Rev. 0.0 del 31 Maggio 2024

ID 21947 | 31.05.2024 / In allegato Vademecum in formato (.doc/.pdf)

Vademecum informativo per gli studenti sulla salute, sicurezza, igiene e prevenzione incendi a scuola.

Il documento compilabile (formato .doc/.pdf) a cura del dirigente scolastico, risulta essere adattabile alle diverse realtà scolastiche e costituisce per la platea degli studenti, una guida informativa sulla sicurezza a scuola.

La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza deve trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione.

L’educazione scolastica è, infatti, determinante nell’impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l’interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Di fronte all’incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all’inserimento in una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società.

___________

Struttura del documento

Premessa
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Pericolo e danno
- La conoscenza dei rischi
- Rischi a scuola
- Palestra
- Movimentazione manuale carichi
- Utilizzo VDT
- Laboratori
- Norme di comportamento in laboratorio di chimica
- Norme elementari per l'uso e manipolazione delle sostanze e preparati
- Rischio elettrico
- Sostanze e prodotti chimici
- Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE)
- Le prove di evacuazione a scuola
- Sfondellamento solai / altro strutture
- Gli estintori
- DAE defibrillatore semiautomatico
- La somministrazione dei farmaci a scuola
- Disposizioni per i viaggi di istruzione
- Segnaletica di sicurezza
- Divieto di fumo
- Divieto di utilizzo del cellulare o altri dispositivi elettronici durante le lezioni
- Diffusione immagini e/o dati personali altrui non autorizzati
- Bullismo e cyberbullismo
- Sanzioni
- Eventuali studentesse in stato di gravidanza
- Studenti durante ex alternanza scuola lavoro - PCTO
- Note sulla sicurezza a scuola

...

Gli edifici scolastici nel loro complesso, quali uffici, aule didattiche, sale polivalenti, palestre, laboratori, mense servizi igienici, corridoi, refettori, spazi comuni sono considerati ambienti di lavoro e pertanto viene applicata la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita - come per tutti i settori di attività, privati e pubblici dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il D.Lgs. 81/2008 si basa sulla collaborazione ed il coinvolgimento di tutti i lavoratori per una corretta gestione ed utilizzo dei beni, attrezzature, macchine, spazi mezzi scolastici al fine di operare in una scuola sana e sicura per tutti.

Tutti i lavoratori, il personale, gli alunni sono tenuti ad osservare le norme e le altre disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva.

La sicurezza viene gestita dal Datore di lavoro (DL), dal preposto, dalle persone incaricate all’espletamento dei compiti del servizio di prevenzione e protezione (SPP), dal RSPP, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal medico competente (MC), nonché dal supporto di consulenti esterni specializzati in tematiche inerenti la sicurezza, l’igiene del lavoro, l’antincendio, e altre figure designate dal Datore di lavoro.

È previsto un sistema di controllo e verifica del modo con cui sono attuate le misure preventive e protettive.

Le misure di prevenzione e protezione adottate sono le misure generali di tutela individuate all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. è fatto obbligo a tutti di rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni:

- lasciare libere da ostacoli le vie di circolazione ed uscite di emergenza allo scopo di consentirne l’utilizzo in ogni evenienza e per garantire un sicuro passaggio da parte dei lavoratori e degli allievi e altri che frequentano la scuola;
- mantenere pulito, ordinato l’ambiente di lavoro, le aule, i laboratori, gli spazi comuni;
- ciascuno deve sempre verificare l’idoneità delle zone di stoccaggio delle sostanze, materie prime, prodotti e materiali utilizzati nel reparto/aula/laboratorio;
- tenere in apposito luogo tutte le schede di sicurezza di tutte le sostanze, materie prime, prodotti utilizzati nel reparto;
- mantenere in sicurezza le attrezzature di lavoro e in caso di rottura o malfunzionamento comunicare tempestivamente le anomalie riscontrate;
- le zone di pericolo per i lavoratori sono segregate e ben segnalate per evitare che i lavoratori vi possano accedere;
- segnaletica di sicurezza ed avvisi di: divieto, pericolo, allarme, materiali ed attrezzature antincendio, avvertimento, prescrizione, salvataggio o soccorso, destinata ai lavoratori;
- conseguentemente alla valutazione dei rischi vengono forniti qualora necessari idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) conformi alle normative vigenti ed adeguati ai rischi da prevenire;
- tutti hanno l’obbligo di segnalare al proprio superiore eventuali anomalie accertate nel funzionamento di macchinari e dispositivi di sicurezza e di protezione individuali (DPI);
- tutti debbono utilizzare correttamente tutte le attrezzature presenti a scuola ovvero: i macchinari, le apparecchiature, gli utensili;
- in tutto l’edificio scolastico e nelle pertinenze è vietato fumare anche sigarette elettroniche.

Ogni studente deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti.

Gli studenti devono:

- contribuire, insieme, al dirigente e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza della scuola;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati pericolosi, e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al dirigente  e ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

[...] Segue in allegato

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Formazione generale sicurezza lavoratori

ID 14436 | | Visite: 16875 | Documenti Riservati Sicurezza

Formazione generale sicurezza lavoratori

Formazione generale sicurezza lavoratori / Ed. 3.0 del 12 Aprile 2023

ID 14436 | Rev. 3.0 del 12.04.2023 / Documento slides formazione generale in allegato

L'Ed. 3.0 del 12.04.2023 della presentazione pptx, è arricchita nella parte normativa e grafica. La presentazione è stata architettata per una più ampia platea di Utenti fruitori.

Dettaglio Ed. 3.0 del 12.04.2023:
- Aggiunta slide Formazione dei lavoratori - Art. 37 comma 2 TUS (slide nr. 44)
- Aggiornata slide Le figure della prevenzione - il Datore di Lavoro (slide nr. 56)
- Aggiornata slide Preposto Obblighi ed attribuzioni (slide nr. 62)
- Aggiornata slide Addetti alle emergenze (slide nr. 70)
- Aggiunte slides Rischio chimico (slides da nr. 88 a n. 94)

Documento composto da n.163 slides (pptx modificabile), strutturato in modo da risultare un utile strumento di formazione generale sulla sicurezza, i cui contenuti sono indicati nell'Accordo Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011, Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Struttura del documento (n.163 slides)

1. Evoluzione normativa in materia di sicurezza.
Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. La formazione dei lavoratori
2. Organizzazione della sicurezza
3. Infortunio sul lavoro e malattia professionale
4. Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. La valutazione del rischio e i documenti.
5. Gestione della prevenzione aziendale: la sorveglianza sanitaria.
6. Gestione delle emergenze
7. Gli organi di vigilanza

Formazione generale sicurezza lavoratori Rev. 3.0 2023 Preview

_______

Accordi Formazione Stato-Regioni 21 Dicembre 2011

4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08

Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/08.

Formazione Generale

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza,
c
ontrollo e assistenza.

Durata Minima: 4 ore per tutti i settori.

Formazione Specifica

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. 

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.

Contenuti:

Rischi infortuni,
Meccanici generali,
Elettrici generali,
Macchine,
Attrezzature,
Cadute dall’alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni,
Rischi biologici,
Rischi fisici,
Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

4 ore per i settori della classe di rischio basso;
8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.

La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08.

I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.

Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto. Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza. Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:

4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo.

Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti.

I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza. Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
...

8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore; qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.

Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione SpecifiCa di settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte. Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore.

In particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore.

b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi: è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.

c. formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione generale di cui all’articolo 37, comma 1, lettera a. La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda. Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
______

Vedi Documento Codici ATECO e Livello di rischio

Codice ATECO e Livello di Rischio

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3.0 12.04.2023 - Aggiunta slide Formazione dei lavoratori - Art. 37 comma 2 TUS (slide nr. 44)
- Aggiornata slide Le figure della prevenzione - il Datore di Lavoro (slide nr. 56)
- Aggiornata slide Preposto Obblighi ed attribuzioni (slide nr. 62)
- Aggiornata slide Addetti alle emergenze (slide nr. 70)
- Aggiunte slides Rischio chimico (slides da nr. 88 a n. 94)
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2.0 07.09.2021 - Capitolo segnaletica Certifico Srl
1.0 03.09.2021 - Aggiornamento normativo
- Aggiornamento grafico
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Legge del 19 gennaio 1955 n. 25

ID 22032 | | Visite: 105 | Decreti Sicurezza lavoro

Legge del 19 gennaio 1955 n. 25

Disciplina dell'apprendistato

(GU n. 35 del 14.02.1955)

Provvedimento abrogato da:

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (GU n.236 del 10.10.2011)

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