Decreto Min. Interno 2 febbraio 2022
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Decreto Min. Interno 2 febbraio 2022 / Individuazione dei datori di lavoro sedi Viminale
ID 16277 | 31.03.2022 / Decreto allegato
Individuazione dei datori di lavoro delle Direzioni centrali e degli uffici di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza
(Comunicato in GU n.72 del 26.03.2022)
Entrata in vigore: 25.04.2022
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Articolo 1 (Oggetto e campo di applicazione)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 21 agosto 2019, n. 127, individua i soggetti destinatari degli obblighi attribuiti al datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Il presente decreto individua, altresì, quale datore di lavoro il Direttore dell’ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale”, istituito ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”, di cui all’articolo 3, comma 3.
3. Con successivo decreto si provvederà ad individuare i soggetti destinatari dei suddetti obblighi attribuiti al datore di lavoro nelle articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 208 del 2001, tra le quali vanno annoverati anche gli ispettorati e gli altri Uffici speciali di pubblica sicurezza di cui all’art. 5 del medesimo D.P.R. 22 marzo 2001 n. 208 ed in particolare, l’ispettorato di pubblica sicurezza “Viminale”, per le sedi di lavoro al di fuori del Compendio “Viminale”.
Art. 2 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro esercita in via esclusiva le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e può delegare ai dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, gli altri compiti previsti dal successivo articolo 18.
Art. 3 (Individuazione del datore di lavoro)
1. Le funzioni di datore di lavoro delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza sono attribuite ai Direttori delle Direzioni Centrali e degli Uffici di pari livello, specificamente individuati nell’allegato A) che è parte integrante del presente decreto, nonché al Direttore dell’ispettorato di pubblica sicurezza Viminale per gli Uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”, di cui all'art. 3, comma 3.
2. Per le sedi distaccate o utilizzate in via provvisoria, anche se non indicate nell’Allegato A) al presente decreto, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione Centrale o dell’ufficio di pari livello da cui dipende gerarchicamente l’ufficio o la struttura organizzativa ubicata nella sede interessata.
3. Ferme restando le competenze dei responsabili della gestione degli immobili, le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni a livello centrale sono attribuite, nell’esclusivo ambito del Compendio “Viminale”, ricompreso nelle aree confinanti con Via Agostino Depretis, Via Palermo e Via Milano, al Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, ad eccezione delle unità immobiliari di pertinenza esclusiva degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Dipartimenti diversi dal Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.
4. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni di cui al comma 3 in uso esclusivo al Dipartimento della pubblica sicurezza a livello centrale sono attribuite al Capo della Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, ovvero al Direttore della Direzione Centrale o di Ufficio di pari livello che ha in uso esclusivo l’area interessata, nonché al Direttore dell’ispettorato di pubblica sicurezza Viminale per gli Uffici del medesimo Ispettorato che hanno sede nel Compendio “Viminale”.
5. Le funzioni di datore di lavoro per le parti comuni nelle Direzioni Centrali e negli Uffici di pari livello del Dipartimento di pubblica sicurezza che hanno sede al di fuori del Compendio “Viminale”, sono attribuite:
a) per il Polo Anagnina: al Vice Direttore Generale della pubblica sicurezza - Direttore della Direzione Centrale della Polizia Criminale;
b) per il Polo Tuscolano: al Direttore della Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle Frontiere;
c) per il Compendio Castro Pretorio, caserma Ferdinando di Savoia: al Direttore della Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato;
d) per la caserma Lungaro: al Direttore della Direzione Centrale di Sanità;
e) per il palazzo Cimarra: al Direttore dell’ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia.
6. Per le parti comuni delle sedi diverse da quelle di cui al comma 5, ove coesistono uffici o strutture organizzative dipendenti da diverse Direzioni Centrali o Uffici di pari livello, anche se incardinati in differenti Dipartimenti, le funzioni di datore di lavoro sono svolte dal Direttore della Direzione o dell’ufficio Centrale di pari livello che ha il maggiore numero di dipendenti in servizio presso la sede distaccata o utilizzata in via provvisoria, fatte comunque salve le intese tra datori di lavoro.
Articolo 4 (Servizio di prevenzione e protezione)
1. Ciascun datore di lavoro di cui all’allegato A) al presente decreto, compreso il Direttore dell’Ispettorato di pubblica sicurezza Viminale di cui all’articolo 1, comma 2, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019 istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva del personale in servizio presso ciascuna Direzione Centrale o Ufficio di pari livello del Dipartimento della pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Per le parti comuni di cui all’articolo 3, comma 3, il Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, previe intese tra i datori di lavoro, può avvalersi anche delle professionalità dei servizi di prevenzione e protezione delle strutture Centrali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) e b) del decreto del Ministro dell’interno n. 127 del 2019.
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segue in allegato
Collegati
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
DPR 22 marzo 2001 n. 208