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Legge 16 giugno 1907 n. 337

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Legge 16 giugno 1907 n  337

Legge 16 giugno 1907 n. 337

Norme e disposizioni sulla risicoltura.

(GU n.145 del 20.06.1907)

Abrogata da: D.L. 22 dicembre 2008 n. 200
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Art. 11
Non possono essere impiegati nei lavori di mondatura in risala:

a) i minori di anni 14 compiuti;
b) le donne durante l'ultimo mese di gravidanza o il primo mese dopo il parto.

I fanciulli minori di 16 anni compiuti e le donne minori di 21 anni compiuti debbono, per l'ammissione al lavoro di mondatura, essere muniti della fede di nascita.
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Art. 12.
Il lavoro di mondatura non può iniziarsi prima dell'ora del levar del sole e la giornata di lavoro non può mai eccedere i seguenti limiti di orario, cioé:

a) le ore nove per i lavoratori che, non avendo residenza nei fondi ove si fa la mondatura, non vi pernottano;
b) le ore dieci per i lavoratori che pernottano nei fondi ove si fa la mondatura.
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