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Fibre artificiali vetrose

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Fibre artificiali vetrose

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INAIL, 2020

In seguito al divieto di utilizzazione dell’amianto, tra i materiali sostitutivi, le fibre artificiali vetrose (FAV) rappresentano il gruppo commercialmente più utilizzato, trovando interessanti applicazioni dal punto di vista industriale.

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Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 26618 | 25 Settembre 2020

ID 11681 | | Visite: 1708 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 25 settembre 2020 n. 26618

Lavoratore violentemente colpito al volto da una forca del carrello elevatore. Responsabilità del datore di lavoro per la mancata valutazione dei rischi connessi all'operazione

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26618 Anno 2020
Presidente: MENICHETTI CARLA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 18/09/2020

"La fase della manutenzione delle pedane doveva essere disciplinata nel documento di valutazione dei rischi, essendo preciso obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, prevedere e indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda in relazione alle singole lavorazioni da compiersi (ex multis sez. 4, n. 20129 del 10/3/2016, Rv. 267253 - 01)".
"In relazione a tale obbligo è del tutto ininfluente il carattere non quotidiano dell'attività di manutenzione delle pedane da operarsi presso l'officina, essendo essa afferente ad un aspetto strutturale e comunque permanente del processo lavorativo dell'azienda".
"Per altro verso, il fatto che il ricorrente abbia affermato di non avere avuto conoscenza della modalità rischiosa con cui erano sollevate le pedane non può costituire causa di esonero da responsabilità, incombendo sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina dì un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro (cfr. in argomento Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 - 01)".
"Il comportamento imprudente del lavoratore non può essere causa di esclusione dello responsabilità del datore di lavoro ove, come nel presente caso questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01)".
"Deve aggiungersi, conformemente a quanto rappresentato dai giudici di merito, come l'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non sia ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza emessa in data 8/10/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio con cui A.l., in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "A. Trasporti S.p.A.", ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, segnatamente dell'art. 71, commi 2 e 3, d.lgs. n. 81 del 2008, è stato condannato alta pena ritenuta di giustizia.
L'episodio per cui è processo, verificatosi il 25 agosto 2014, riguarda l'infortunio occorso a Z.L., alle dipendenze della predetta società. Il lavoratore, mentre era intento ad estrarre una pedana mobile dalla banchina dell'officina, nella fase di sollevamento della stessa, era violentemente colpito al volto da una forca del carrello elevatore manovrato da Z.G., riportando una frattura scomposta bilaterale della mandibola che comportava una incapacità di attendere alle normali occupazioni per un periodo superiore a quaranta giorni.
I giudici di merito ritenevano dimostrata la responsabilità del ricorrente, datore di lavoro dell'infortunato, in relazione alla mancata previsione dei rischi connessi all'attività da compiersi nella fase di manutenzione delle pedane ed alla mancata attuazione di misure tecniche organizzative idonee ad escludere tali rischi.
Nel corso della istruttoria si accertava, secondo la ricostruzione offerta nelle due sentenze conformi, come le pedane fossero sprovviste di sistemi di aggancio alle forche del carrello elevatore. Era quindi necessario, per il lavoratore, inserire uno spessore tra la pedana e la banchina allo scopo di consentire l'operazione di sollevamento ad opera del manovratore del carrello, prodromica allo spostamento della pedana per il trasporto in officina. Seguendo tale prassi rischiosa, la vittima, adagiata sulle forche del carrello, aveva inserito un martello tra la banchina e la pedana. Nel corso della operazione una delle forche perdeva la presa e, oscillando, colpiva il lavoratore.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore, deducendo quanto segue (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza. Omessa considerazione di plurime emergenze processuali che contraddicono la tesi motiva seguita dai giudici di merito. Illogica ricostruzione dell'occorso. Imprevedibilità delle scelte operate dal lavoratore. Inosservanza dell'art. 546 cod. proc. pen.
L'operazione di estrazione della pedana, si legge nel ricorso, è stata erroneamente ritenuta dai giudici di merito come un'attività di ordinaria manutenzione. In realtà, la manutenzione della pedana doveva essere effettuata in loco e la decisione dello spostamento detta stessa fu conseguenza di una libera iniziativa intrapresa dal lavoratore. Il dipendente si avvalse impropriamente del carrello elevatore destinato, secondo l'organizzazione del lavoro stabilita nell'azienda, esclusivamente alla movimentazione del materiale da caricare sui mezzi di trasporto. Lo spostamento della pedana era quindi attività di carattere straordinario, non prevista nel DVR perché estranea alle attività da compiersi ed il lavoratore avrebbe dovuto rendere edotto il datore di lavoro prima di compiere tale operazione.
La Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova, affermando, in senso contrario alle emergenze processuali, che si fosse instaurata la prassi rischiosa di spostare le pedane per effettuare riparazioni e manutenzioni.
La sentenza sarebbe inoltre carente sotto il profilo motivazionale: non si sarebbe offerta risposta ai rilievi della difesa e sarebbero state ignorate le sue produzioni.
Secondo motivo: erronea applicazione degli artt. 40, comma 2, cod. pen. e 41, comma 2, cod. pen.; insussistenza del reato contestato; abnormità della condotta del lavoratore; interruzione del nesso causale.
Diversamente da quanto affermato dai Giudici di appello, il vaglio concreto e approfondito delle risultanze probatorie avrebbe dovuto condurre alla esclusione della responsabilità del ricorrente, essendosi interrotto il nesso causale tra condotta ed evento in ragione dell'abnormità del comportamento serbato dal ricorrente.
L'estrazione della pedana e il trasporto in officina per la riparazione non erano operazioni prevedibili, in quanto non contemplate dal costruttore, non previste dal datore di lavoro e mai analizzate dal responsabile per la sicurezza. Ove il dipendente si fosse attenuto alle prescrizioni operative impartite dal datore dì lavoro l'incidente non sì sarebbe verificato: l'infortunato, invero, avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro la necessità dello spostamento della pedana per ricevere istruzioni sulle corrette modalità operative. Il dipendente avrebbe quindi violato l'art. 20 d.lgs. n. 81 del 2008 nel quale sono elencati gli adempimenti a cui è tenuto. La scelta di agire nonostante l'assenza di precise indicazioni datoriali costituirebbe manifestazione di una libera iniziativa dell'infortunato, suscettibile di impedire ogni forma di controllo del datore di lavoro il quale non può rispondere di eventi riconducibili a fattori estranei ai prevedibili rischi.
Terzo motivo: erronea applicazione dell'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 71 d.lgs. n. 81 del 2008; insussistenza del reato contestato; non configurabilità dei profili di colpa descritti nella imputazione; assenza di responsabilità; insussistenza dei profili oggettivi e soggettivi del reato contestato.
L'imputato, in qualità di datore di lavoro, non avrebbe potuto prendere in considerazione l'operazione effettuata dalla persona offesa perché essa non era contemplata tra le attività da compiersi. Si trattava di una operazione ideata e posta in essere dal lavoratore di propria iniziativa, con conseguente impossibilità, per il datore di lavoro, di effettuare le valutazioni ex art. 71, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008. Analoghe considerazioni varrebbero in relazione agli adempimenti dì cui all'art. 71, comma 3, d.lgs. 81/2008, non essendo possibile adottare idonee misure tecnico organizzative tese ad elidere i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro in relazione ad un'attività che non doveva essere posta in essere.
In sentenza sarebbero riscontrabili ulteriori incongruenze con riferimento al profilo della prevedibilità dell'evento, non rapportata agli elementi conosciuti e conoscibili dal datore di lavoro al momento del fatto.

Considerato in diritto

1. Le ragioni di doglianza sono infondate, pertanto il ricorso deve essere rigettato. In ordine al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue:
I giudici di merito hanno ritenuto che il lavoratore infortunato avesse seguito una prassi rischiosa nello svolgimento dei compito di manutenzione di una pedana, rientrante tra le attività previste nell'azienda di trasporti in cui era impiegato.
La difesa, pur non contestando le modalità di accadimento del fatto, ha sostenuto che l'attività di spostamento della pedana fosse frutto di una iniziativa estemporanea del lavoratore, del tutto estranea al processo lavorativo che prevedeva invece la manutenzione in loco delle pedane su cui erano collocate le merci da movimentare.
Secondo la prospettazione difensiva, l'erroneo postulato dal quale hanno preso le mosse i giudici di merito, consistito nell'aver considerato "prassi" l'attività di spostamento della pedana, sarebbe frutto di una distorta interpretazione delle emergenze processuali e di un travisamento della prova.
A sostegno della critica portata al ragionamento spiegato in motivazione si cita un passaggio delle dichiarazioni rese dall'imputato (riportate a pagina 6 dell'atto di impugnazione), si menziona la testimonianza resa da C.A., si pone l'accento sulla qualificazione adoperata in sentenza dal Tribunale, che ha definito "sporadica" l'attività intrapresa dal lavoratore.
L'assunto difensivo non può essere accolto. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno offerto congrua motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento della conforme decisione di condanna ed hanno illustrato in modo puntuale gli elementi dai quali hanno desunto che, nell'ambito del processo lavorativo dell'azienda, sì fosse instaurata l'erronea prassi del sollevamento delle pedane mediante utilizzo di un carrello elevatore, attrezzo inidoneo allo scopo per la mancanza di idonei sistemi di aggancio.
A questo proposito i giudici hanno richiamato il contenuto della testìmonianza assunta dalla persona offesa e dal dipendente Z.A., addetto al servizio manutenzione dell 'azienda dall'anno 2003, n quale ha precisato che gli interventi di poco conto sulle pedane venivano effettuati sul posto e che, tuttavia, ove si rendesse necessario praticare delle saldature o dei controlli più approfonditi, gli interventi si effettuavano presse l'officina, dove le pedane erano trasportate a mezzo del carrello elevatore (cfr. deposizione del teste Z. riportata alle pagine 6 e 7 della sentenza di primo grado).
Non è ravvisabile in atti, alla stregua delle argomentazioni proposte dalla difesa, il vizio del travisamento della prova.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cp.p intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve, a pena di inammissibilità: (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza; (b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risuìta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata; (c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento; (d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (così Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01).
Ebbene, le argomentazioni poste a fondamento dell'asserito travisamento della prova non sono idonee a disarticolare il ragionamento probatorio declinato nella sentenza impugnata, essendo solo apparentemente incompatibili con la ricostruzione offerta dai Giudici di merito.
Il fatto che il Tribunale abbia definito "sporadica" l'operazione compiuta dal lavoratore non esclude concettualmente la nozione di "prassi", la quale, pur sostanziandosi nella ripetizione di un comportamento, non necessariamente deve essere dotata del carattere della quotidianeità. Al riguardo i Giudici di merito hanno posto in rilievo, valorizzando la testimonianza particolarmente qualificata del dipendente addetto al servizio manutenzione, come la modalità del sollevamento della pedana mediante utilizzo del carrello elevatore trovasse applicazione allorquando si presentava la necessità di spostare l'elemento per effettuare riparazioni più complesse in officina.
Le dichiarazioni rese dall'imputato, nella parte richiamata nel ricorso, non sono inconciliabili con le argomentazioni offerte dai giudici di merito nelle due sentenze conformi. Il ricorrente ha riconosciuto che l'operazione nel corso della quale si è verificato l'infortunio del dipendente aveva carattere "straordinario" ed "occasiona le".
Tali affermazioni rivelano la consapevolezza della esistenza di problematiche inerenti alla fase di manutenzione delle pedane nel processo lavorativo che non potevano essere ignorate nel DVR.
Come adeguatamente rappresentato dai Giudici di merito, la fase della manutenzione delle pedane doveva essere disciplinata nel documento di valutazione dei rischi, essendo preciso obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 81 del 2008, prevedere e indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda in relazione alle singole lavorazioni da compiersi (ex multis sez. 4, n. 20129 del 10/3/2016, Rv. 267253 - 01: "In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottopone periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori").
In relazione a tale obbligo e del tutto ininfluente il carattere non quotidiano dell'attività di manutenzione delle pedane da operarsi presso l'officina, essendo essa afferente ad un aspetto strutturale e comunque permanente del processo lavorativo dell'azienda, come si ricava in modo evidente dalle dichiarazioni rese dal teste Z.A. .
Per altro verso, il fatto che il ricorrente abbia affermato di non avere avuto conoscenza della modalità rischiosa con cui erano sollevate le pedane non può costituire causa di esonero da responsabilità, incombendo sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina dì un preposto, sulle modalità di svolgimento del lavoro in modo da garantire la corretta osservanza delle disposizioni atte a prevenire infortuni sul lavoro (cfr. in argomento Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Rv. 278608 - 01, così massimata: «In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche»).
Inadeguato, ai fini della valida proposizione del vizio del travisamento della prova, risulta il richiamo alla testimonianza dì C.A.. Il breve riferimento al passaggio nel quale il teste afferma che, nell'arco di un decennio, non si era mai verificato un simile intervento, estrapolato dal contesto della intera dichiarazione, non consente di saggiare realmente la prospettata contraddizione (cfr. Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv . 241023 - 01: «In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede dì legìttimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto» ).
Dei tutto generica è infine la doglianza attinente alla prospettata carenza motivazionale. La Corte di distrettuale ha offerto compiuta risposta ai motivi di gravame formulati dall'interessato in sede di appello e la lamentata omessa analisi dei rilievi difensivi non è suscettibile di rivelare specifiche lacune motivazionali.
3. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Il comportamento imprudente dei lavoratore non può essere causa di esclusione dello responsabilità del datore di lavoro ove, come nel presente caso questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili comportamenti imprudenti (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Rv. 276242 - 01: "In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l''evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l'assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato)").
Deve aggiungersi, conformemente a quanto rappresentato dai giudici di merito, come l'attivazione di un rischio eccentrico rispetto a quelli rientranti nella sfera di governo del datore di lavoro non sia ipotizzabile in presenza di evidenti lacune e criticità del sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro nelle fasi delle lavorazioni. Ciò in quanto, secondo orientamento conforme della giurisprudenza di questa Corte, le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette e foriere di eventuali pericotì. (così, ex multis Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Rv. 269255; Sez. 4 n. 22813 del 21/4/2015 Rv. 263497; Sez. 4, n. 38877 del 29/09/2005, Rv. 232421 ).
Risulta quindi evidente come non sia possibile inquadrare nell'ambito di una condotta abnorme il comportamento serbato dal lavoratore, non essendosi realizzato tale comportamento in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era addetto e non potendosi sostenere che si trattasse di una condotta assolutamente eccentrica rispetto alla sfera di rischio governata dal ricorrente. La Corte distrettuale ha puntualmente osservato che la mancata previsione nel DVR dei rischi connessi alla manutenzione delle pedane - rientrante nelle fasi di lavorazione dell'azienda - ha fatto in modo che il lavoratore seguisse una prassi scorretta, tollerata e non regolata dall'imputato.
Quanto alla possibilità che la persona offesa sia incorsa nella violazione dell'art. 20 d.lgs. 81/08 è d'uopo rilevare come, in tema di infortuni sul lavoro, l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non possa spiegare alcun effetto esimente per i soggetti aventi l'obbligo di garantire la sicurezza, resisi responsabili di violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica (Così sez. 4, n. 10121 del 23/01/2007, Rv. 236109 - 01).
4. Nel terzo motivo di ricorso la difesa postula la inesigibilità delle condotte specificamente contestate nella imputazione, relative all'art. 71, comma 2 e 3, d.lgs. n. 81 del 2008.
Anche tale rilievo deve essere ritenuto non pertinente. Acclarata la necessità della previsione dei rischi esistenti in relazione all'attività di manutenzione delle pedane e la doverosità dell'adozione di una procedura idonea a scongiurare tali rischi, nel caso di interventi che richiedevano lo spostamento delle pedane presso l'officina, sarebbe stato preciso obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature adeguate in relazione ai rischi derivanti dal loro impiego [in argomento si veda Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Rv. 251620 - 01: «L'obbligo di "ridurre al minimo" il rischio di infortuni sul lavoro (art. 71, d.lgs. n. 81 del 2008) impone al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti dì sicurezza delle attrezzature dì lavoro messe a disposizione dei propri dipendenti (art. 71, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), non essendo sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di legge, il rilascio, da parte di un organismo certificatore munito di autorizzazione ministeriale, della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza»].
In ordine alla prevedibilità dell'evento, non può fondatamente sostenersi che il ricorrente non fosse in grado, sulla base degli elementi conoscitivi in suo possesso, di stabilire la necessità di individuare una procedura che mettesse al riparo il lavoratore dal rischio collegato allo spostamento delle pedane. Come adeguatamente motivato dai giudici di merito, l'attività dì manutenzione era necessità di costante rilevanza: un'accorta valutazione delle esigenze collegate alla fase lavorativa in questione avrebbe imposto la introduzione di procedimenti sicuri per la rimozione della pedana.
L'evento imprevedibile, quale causa di esonero della responsabilità del datore di lavoro in caso dì infortunio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve essere esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e, pertanto, collocarsi al di fuori di ogni aspettativa di governo del rischio spettante al datore di lavoro (cfr. ex multis Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 27/03/2017, Rv. 269603 - 01: '·'In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia").
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso in data 18 settembre 2020

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Decreto-Legge 1 ottobre 1996 n. 512

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Decreto-Legge 1 ottobre 1996 n. 512

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto.

(GU n.231 del 02-10-1996)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996 n. 609 (in G.U. 30/11/1996, n.281).

Art. 3. Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A tal fine, le attivita' per le quali e' richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986. L'attivita' di formazione, addestramento e di attestazione di idoneita' di cui al comma 3 e' assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita' e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttivita' collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneita' ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.

In allegato testo consolidato al 01.10.2020 aggiornato da:

30/11/1996
LEGGE 28 novembre 1996, n. 609 (in G.U. 30/11/1996, n.281)

04/09/2000
LEGGE 10 agosto 2000, n. 246 (in G.U. 04/09/2000, n.206)

05/04/2006
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (in SO n.83, relativo alla G.U. 05/04/2006, n.80)

23/06/2017
DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97 (in G.U. 23/06/2017, n.144)

06/11/2018
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 (in SO n.52, relativo alla G.U. 06/11/2018, n.258)

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Decreto Direttoriale n. 55 del 25/09/2020

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Decreto Direttoriale n.55 del 25/09/2020

Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – ponteggi

Art. 1 (Costituzione e composizione)

1. Per le finalità richiamate in premessa, è costituito presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
- ing. Ludovica Massaccesi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Costantino Caruso, in rappresentanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell’INAIL;
- sig. Carlo Ratti, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Raffaele Sabatino, in rappresentanza dell’INAIL.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dal dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro di questa Direzione Generale, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all’unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: MPLS

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Circolare Ministero della Salute n. 30847 del 24 Settembre 2020

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Circolare n  30847 del 24 09 2020

Circolare Ministero della Salute n. 30847 del 24 Settembre 2020

Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

Facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’, successivamente approvate dalla Conferenza Unificata, nella seduta del 28 agosto 2020, richiamate ed integralmente allegate dall’art. 1, comma 4, lett. a) del DPCM del 7 settembre 2020, si forniscono chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico.

Il documento sopra indicato - la cui valenza normativa vincolante deriva direttamente dalle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri citato - è stato trasmesso con Circolare del Ministero della Salute n. 17167 del 21.8.2020 quale strumento di riferimento utile per l’implementazione a livello regionale, fornendo un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno sono inoltre rappresentati gli scenari più frequenti rispetto al verificarsi di casi e\o focolai da COVID-19 nelle scuole e le conseguenti indicazioni sia per il contenimento dell’epidemia che per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche ed educative.

In particolare, le indicazioni riguardano quattro scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”, anche sulla base della valutazione del medico curante (PLS/MMG):

a) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
b) caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
c) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
d) caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.

In presenza di sintomatologia sospetta, il pediatra di libera scelta (PLS)/medico di medicina generale (MMG), richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione (DdP), o al servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale.

Il DdP, o il servizio preposto sulla base dell’organizzazione regionale, provvede all’esecuzione del test diagnostico. Se il caso viene confermato, il DdP si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Si sottolinea che gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test risulta positivo, si notifica il caso al DdP che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dal documento di cui sopra recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’alunno/operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.

Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2

Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG.

Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Attestazione di nulla osta all’ingresso o rientro in comunità dopo assenza per malattia

In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il PLS\MMG, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnosticoterapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991.

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Fonte: Ministero della Salute

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Nota 1585/2020 Ministero Istruzione - Indicazioni Lavoratori Fragili

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Nota 1585 2020 Indicazioni Lavoratori Fragili

Nota 1585/2020 Ministero Istruzione - Indicazioni Lavoratori Fragili

Ministero dell'Istruzione nota 11 settembre 2020 prot. n. 1585 Circolare 4 settembre 2020, n. 13 Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del d.s. riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici “fragili”, nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A tale fine, è stata condotta un'opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. L'Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l'adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei lavoratori che vantano un effettivo diritto.

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.

La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.

La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore

L'istituto della “sorveglianza sanitaria eccezionale”, di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020).

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del “medico competente” per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:
- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).
Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

Personale docente/educativo

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

a. Idoneità;
b. Idoneità con prescrizioni
c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

Idoneità con prescrizioni

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela - ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. - è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.
Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all'articolo 2, comma 4 che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”.

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti all'interno dell'Istituzione scolastica di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI

Utilizzazioni inidonei.

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea.

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l'utilizzazione medesima potrà essere disposta — sempre su base volontaria - anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l'interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell'Ufficio di destinazione vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni a quelle previste dal proprio profilo professionale, l'articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un ’inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzata all'utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l'impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l'Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all'articolo 3, commi 2 e 3.

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del dPR 171/2011.

Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.

Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

Personale ATA

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: “Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola”.

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Si allega, per una più agile predisposizione degli atti correlati all'avvio del procedimento, un modello per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria ad uso dei Dirigenti scolastici.

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Fonte: Ministero dell'Istruzione

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Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati: Figura e requisiti

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Il rappresentante DL committente ambienti confinati   Figura

Il rappresentante del DL lavori in ambiente confinati: Figura / Requisiti / Modulo incarico

ID 8533 | 13.09.2019

Note e Modulo di incarico per il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati. 

NB. 13.09.2019

La figura, seppure il D.P.R. 177/2011 non parli dei suoi requisiti, (Art. 3 c. 2) salvo che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), secondo quanto riportato nelle note della Istanza INL relative alla documentazione da allegare all'Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003 può essere nei casi A, B, C di seguito.
Verificare Documentazione con INL.

L'ambito di applicazione è quello dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo" (art. 1, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177).

Il Rappresentante del Datore di Lavoro committente nei lavori in ambiente confinati è una figura prevista dal D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, e deve essere individuata (e formalmente incaricata), avente specifici requisiti che "vigili in funzione di indirizzo e coordinamento" nelle attività svolte dai lavoratori in ambienti confinati:

La figura, seppure il D.P.R. 177/2011 non parli dei suoi requisiti, (Art. 3 c. 2) salvo che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), secondo quanto riportato nelle note della Istanza INL relative alla documentazione da allegare all'Istanza di richiesta per la certificazione di contratti di appalto/subappalto in ambienti confinati ai sensi artt. 75 e ss. D.Lgs. n. 276/2003, e salvo diversa interpretazione sintattica, può essere:

A. un dipendente del datore di lavoro
(con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato)
B. un dipendente del datore di lavoro (con altre tipologie contrattuali)
C. in appalto
(il contratto deve essere certificato ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276)

I compiti del Rappresentante del Datore di Lavoro committente sono quelli di che vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Modulo Incarico

Rappresentante DL committente spazi confinati

Normativa di riferimento

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 23/2014
Nota MLPS 27 giugno 2013, n. 11649
Istanza INL

D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
...

Art. 2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
...
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
---

Art. 3 Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
...
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

La precisazione sui requisiti è individuata anche nella Istanza INL

Vedi Istanza INL
...
6) Individuazione del rappresentante del datore di lavoro committente con la documentazione comprovante i requisiti ex art. 3, comma 2 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ossia:
a) in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
b) che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento e sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,
c) che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati (*)  ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) inoltre deve esser stata effettuata l’attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell’allegato IV, punto 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 2, comma 1, lettere c) ed f) D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177).

(* ndr- se il periodo è riferibile al Rappresentante come da p 6) - attese precisazioni)

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 23/2014

Interpello: la formazione e le responsabilità negli spazi confinati

06/10/2014 Interpello n. 23/2014 FederUtility Interpretazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177
[...]

In riferimento invece al comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta ‘una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81’ e che `coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli" - chiede “se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, ‘non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull’adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177”. In merito ai quesiti, la Commissione Interpelli fornisce le seguenti indicazioni. Riguardo all'interpretazione del comma 2 (art. 3, D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177) è parere di questa Commissione che il “ruolo affidato dal legislatore al ‘rappresentante’ che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario”. E' premesso che tale soggetto “deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3 del già citato D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177, specificatamente diretta ad eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco.

Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio ‘rappresentante’ direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.

Vigilanza / Sovrintendenza

Dalla lettura del parere e dell’interpretazione del comma 2 della Commissione Interpelli, si nota che al Rappresentante del Datore di Lavoro Committente, come individuato dal DPR 177/2011, sarebbe dunque assegnato un compito di “sovrintendenza”, apparentemente qualcosa di più del compito riportato originariamente nella norma e relativo al “vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento”.

La giurisprudenza ha più volte affrontato, ad esempio in relazione all’attività del preposto, il “concetto di sovrintendere”, ad esempio intendendolo come un'attività che “comporta anche un limitato potere di impartire ordini e istruzioni di natura meramente esecutiva” (Corte di Appello di Milano, sentenza 23 ottobre 1998).
...
segue in allegato

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Circolare prot. DCPREV-12000 del 16 settembre 2020

ID 11595 | | Visite: 4454 | Prevenzione Incendi

Circolare 12000 2020

Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli PI pratiche materie radioattive

Circolare prot. DCPREV-12000 del 16 settembre 2020 inerente il decreto legislativo 31/07/2020, 101 

Modifica dei valori di assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi per le pratiche inerenti le materie radioattive

Con l'entrata in vigore del D.lgs 31 Luglio 2020 n. 101, Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, il 28 agosto u.s. sono statti modificati i parametri per l'assoggettamento alle diverse autorizzazioni in materia di sicurezza contro le radiazioni ionizzanti, precedentemente fissate dall'abrogato D.lgs 17 marzo 1995 n. 230.

Di conseguenza vengono modificati anche i valori per l'assoggettamento ai controlli di prevenzione incendi delle attività ai punti 58, 59, 60, 61 e 62 dell'allegato I al DPR 151/2011. Infatti poichè dette attività risultano legate a diverse tipologie di autorizzazioni in materia radioprotezionistica, i riferimenti all'abrogato D.lgs 230/95 dovranno essere riferiti ai corrispondenti articoli del D.lgs 101/2020.

[..] Segue in allegato

Fonte: VVF

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Basic life support defibrillation (BLSD)

ID 11585 | | Visite: 6518 | News Sicurezza

Basic life support defibrillation BLSD

Basic life support defibrillation (BLSD)

BLSD è la sigla (Basic life support defibrillation) delle manovre da compiere per intervenire in caso di arresto cardiaco. L'arresto cardiaco improvviso (o "morte cardiaca improvvisa") è un evento che colpisce nel mondo occidentale centinaia di migliaia di persone ogni anno. Si può calcolare 1 arresto cardiaco improvviso per mille abitanti per anno: ciò significa in Italia (58 milioni di abitanti) un'incidenza di 50-60 mila casi ogni anno. Per la maggior parte si tratta di individui in età ancora giovane, spesso ignari dei fattori di rischio da cui sono affetti, dove l'arresto cardiaco è la prima manifestazione di patologie che possono essere curate efficacemente.

I dati degli studi clinici hanno dimostrato che queste persone, se soccorse prontamente ed in maniera adeguata, hanno buone probabilità di ripresa. L'importante è riconoscere la situazione di emergenza, chiamare il 118 e in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, agire con manovre che sostituiscono le funzioni vitali interrotte (BLS: Basic Life Support ovvero supporto di base delle funzioni vitali) e, se è disponibile un defibrillatore, tentare di ripristinare il battito cardiaco con la defibrillazione.

Defibrillazione precoce: riferimenti normativi

“Istituzione del Servizio 118” DPR 27/03/92 G.U. n. 76 del 31/3/92 – Serie Generale Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero" Legge 3 aprile 2001, n. 120 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001.

Art. 1

1. È’ consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Decreto Legge N.273 Del 30/12/2005

Articolo 39-vicies-quarter:

All’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolto anche dalle organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell’emerge

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1. L'arresto cardiaco

L'arresto cardiaco può essere definito come l'improvvisa, brusca interruzione della capacità del cuore di pompare il sangue nell'organismo. La circolazione del sangue assicura l'ossigenazione dei tessuti e degli organi e il suo arresto ha come conseguenza il blocco della ossigenazione dei tessuti e l'arresto respiratorio.

La mancanza di ossigeno al cervello (ipossia cerebrale) si manifesta con la perdita di coscienza. Il perdurare della mancata ossigenazione cerebrale porta a danni cerebrali dapprima reversibili e poi, nell'arco di pochi minuti, a lesioni irreversibili.

L' arresto cardiaco può essere definito come improvviso brusco arresto della funzione di pompa del cuore, a cui consegue il blocco della ossigenazione dei tessuti

Nonostante il paziente sia apparentemente a cuore fermo, nei primi minuti dell'arresto cardiaco il muscolo cardiaco mantiene una attività elettrica, ma il cuore perde il suo coordinamento e non riesce a pompare efficacemente il sangue nel circolo ematico. In questo caso esiste una terapia specifica, efficace e risolutiva: la defibrillazione. Se la defibrillazione viene praticata precocemente le probabilità di ripresa dell'attività cardiaca sono elevate; viceversa, se il tempo passa la percentuale di sopravvivenza si riduce, per una sofferenza delle fibrocellule miocardiche.

Il primo e più evidente segno dell'arresto cardiaco è la perdita di coscienza. Se una persona perde coscienza ( non risponde se chiamata, non reagisce se viene scrollata leggermente) dobbiamo capire se è a causa di arresto cardiaco: cercheremo quindi altri segni vitali quali respiro, movimenti o tosse.

Perdendo i sensi si ha una immediata perdita del tono muscolare e, se la persona è in posizione supina, si incorre in una ostruzione delle prime viee aeree per la caduta all'indietro della mandibola e della lingua che arrivano ad aderire al palato molle.

Pertanto, quando una persona è incosciente dobbiamo liberare le viee aeree con la manovra di iperestensione della testa e il sollevamento del mento.
In questa posizione, sapendo che il passaggio dell'aria dal naso ai polmoni è possibile perché non c'è l'ostruzione della lingua, possiamo capire se la persona non respira perché ha un arresto respiratorio. Può essere difficile capire se una vittima incosciente ha una respirazione normale e efficace. Per valutare in modo corretto l'attività respiratoria possiamo utilizzare la manovra del GAS con la quale mantenendo l'iperestensione della testa è possibile Guardare il sollevamento del torace,

Ascoltare rumori respiratori, Sentire e ricercare l'eventuale flusso di aria. Nello stesso tempo possiamo osservare se il paziente si muove o tossisce.

Dobbiamo pensare ad un arresto cardiaco, e quindi iniziare immediatamente le manovre di BLS, se un paziente incosciente, in cui siano state mantenute aperte le viee aeree, non presenta una respirazione normale, movimenti o colpi di tosse.

La possibilità di arresto cardiaco deve essere considerata in un paziente privo di coscienza che non respira normalmente e che non presenti movimenti e tosse

Ogni minuto che passa senza che vi siano interventi rianimatori di sostegno delle funzioni vitali (respirazione artificiale e massaggio cardiaco) e senza defibrillazione le probabilità di sopravvivenza si riducono sensibilmente poiché si va verso una situazione di asistolia cioè di arresto dell'attività elettrica del cuore ; in attesa del defibrillatore quindi è necessario procedere a manovre di supporto delle funzioni vitali.

L'inizio delle manovre di supporto delle funzioni vitali deve essere immediata al sospetto di possibile arresto cardiaco e non devono essere ritardate in attesa dei soccorsi

Come prevenire un arresto cardiaco

"Il modo migliore per sopravvivere ad un arresto cardiaco è quello di non avere un arresto cardiaco".

Può sembrare una battuta di spirito ma in realtà questa affermazione induce una riflessione sulla possibilità di ridurre in modo significativo il rischio di morte cardiaca improvvisa agendo sulle malattie cardiovascolari che la determinano. Infatti l'arresto cardiaco è spesso la manifestazione di maggiore gravità di una condizione nota come "cardiopatia ischemica", ovvero una condizione in cui vi è una sofferenza del muscolo cardiaco legata ad un apporto insufficiente di sangue determinato da un "restringimento" delle arterie coronarie.

E' caratterizzata dal fatto che le arterie coinvolte hanno un calibro ridotto e quindi il flusso di sangue che può arrivare ai diversi organi risulta diminuito. Le conseguenze sono essere diverse in relazione agli organi colpiti: infarto miocardico, ictus, dolore agli arti inferiori. La causa è la malattia aterosclerotica (o "aterosclerosi"). E' una malattia molto diffusa nel mondo occidentale, ed è responsabile di un numero elevato di morti, oltre che di moltissime condizioni di invalidità. Sono stati identificati diversi fattori di rischio, la cui presenza aumenta le probabilità che la malattia aterosclerotica si sviluppi.

Tra i fattori di rischio si possono ricordare:

- fumo di sigaretta
- ipercolesterolemia
- elevati livelli di pressione arteriosa(ipertensione arteriosa)
- diabete- familiarità per patologiecardiovascolari
- obesità
- stress
- vita sedentaria
- età

E' importante sottolineare come sia possibile controllare la maggior parte di questi fattori. Un monitoraggio attento della pressione, una dieta equilibrata che eviti l'eccessivo peso corporeo, una riduzione dello stress, una moderata attività fisica, l'astensione dal fumo di sigaretta possono senza dubbio contribuire a ridurre la gravità della malattia aterosclerotica e delle sue deleterie conseguenze.

2. La catena della sopravvivenza

La catena della sopravvivenza è la successione degli interventi strettamente coordinata e precoce che può consentire la sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco improvviso.

Consiste nella chiamata ai sistemi di emergenza (1° anello) e, nell'attesa del loro arrivo, nella esecuzione di manovre che possano "sostituirsi" al cuore nell'assicurare l'ossigenazione dei tessuti e degli organi (2° anello BLS Basic Life Support) e di far riprendere al cuore il battito spontaneo con la defibrillazione (3° anello). Infine si interviene con un intervento avanzato, farmaci ed altre manovre di supporto, svolte da personale medico (4° anello ). La forza della catena, e quindi i risultati in termini di sopravvivenza, non dipende solamente dai singoli anelli ma dal legame fra gli stessi: appare chiaro quindi l'importanza che chi assiste ad un arresto cardiaco sappia prestare i primi soccorsi.

1° anello: allarme precoce e precoce riconoscimento della situazione di emergenza

Il punto di inizio della catena della sopravvivenza è l'attivazione dei soccorsi con la chiamata al 118, per mettere in moto gli interventi necessari per garantire un soccorso rapido ed efficace..Perché questo possa avvenire occorre che, nel luogo in cui si verifica il malore, sia presente una persona che sappia riconoscere la situazione di emergenza e che sappia allertare in modo corretto i soccorsi organizzati (sistema 118).
Corretto allertamento del 118:Quando si chiama il 118 si devono dare le seguenti informazioni: identificarsi, descrivere la situazione , dare indicazioni precise su come raggiungere il luogo, rispondere con calma all'operatore 118 e non riattaccare fino a quando non sia espressamente richiesto. Tutto ciò per permettere l'invio del soccorso idoneo nel minor tempo possibile.

2° anello: supporto delle funzioni vitali - BLS, basic life support

Il secondo anello della catena della sopravvivenza è rappresentato dal supporto di base delle funzioni vitali, (supporto di base delle funzioni vitali o BLS Basic Life Support,) L'obiettivo del BLS è quello di rallentare i meccanismi che portano a danni irreversibili al cuore e al cervello, per consentire al trattamento definitivo (defibrillazione e trattamento medico) di ottenere i risultati migliori. Inoltre la ossigenazione del muscolo cardiaco tramite il BLS rende più efficace la defibrillazione. Per supportare le funzioni vitali di base si eseguono iniziando il più tempestivamente possibile compressioni toraciche esterne, per mantenere la circolazione del sangue, ed la respirazione artificiale per ossigenare il sangue. Se viene eseguita una adeguata RCP il flusso di sangue che ossigena il cuore consente di mantenere più a lungo il cuore stesso in fibrillazione ventricolare e quindi di allungare il tempo entro il quale erogare la defibrillazione. In questo modo, una volta ripresa l'attività cardiaca spontanea, si avrà anche il ripristino del flusso di sangue ed ossigeno al cervello.

3° anello: defibrillazione precoce

La defibrillazione consiste nell'erogazione di una scarica elettrica che attraverso le piastre posizionate sul torace attraversa il cuore. La scarica elettrica blocca per un istante il ritmo cardiaco in modo da consentire la ripresa dell'attività elettrica spontanea e organizzata del cuore, quindi una funzione di pompa efficace.
Oggi la defibrillazione è possibile anche in ambiente non ospedaliero utilizzando defibrillatori cosiddetti "semiautomatici", che una volta collegati correttamente alla persona in arresto cardiaco, effettuano la diagnosi del ritmo cardiaco, e permettono la erogazione della scarica
Attualmente i defibrillatori sono a bordo delle ambulanze e in molte città anche delle auto delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dislocati permanentemente in luoghi con alto transito di persone come gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, gli aerei di linea.

4° anello: supporto vitale avanzato - ALS, advanced life support

In caso di arresto cardiaco è sempre richiesto un intervento medico. Infatti la defibrillazione non risolve la causa sottostante, responsabile della fibrillazione ventricolare e dell'arresto cardiaco. Inoltre è spesso necessario fornire un supporto vitale ulteriore (ad esempio, la necessità di una ventilazione meccanica, l'infusione di farmaci in grado di consentire al cuore di contrarsi in maniera efficace).

Fonte: CRI

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3° Rapporto Anmil sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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3 Rapporto ANMIL

3° Rapporto Anmil sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, focus sull’emergenza Covid-19

Roma, 16.09.2020

Il 16 settembre ANMIL ha presentato il “3° Rapporto sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma.

La terza edizione del Rapporto ANMIL mantiene il suo approccio multilivello, finalizzato a raggiungere la vasta platea degli interessati alla materia prevenzionistica. Pertanto, si ripropone come “annuario della sicurezza sul lavoro”, confermandosi come punto di riferimento per tracciare, in maniera meticolosamente ricostruttiva, lo stato dell’arte della SSL nelle sue molteplici sfaccettature: sono di nuovo passati in rassegna i principali interventi del Legislatore, della giurisprudenza, della prassi amministrativa e del mondo dello studio e della ricerca - sul piano internazionale, europeo e nazionale – intercorsi a partire dalla pubblicazione della edizione precedente del settembre 2018.

Catalfo: “Ruolo importante dell’Inail nella costruzione dei protocolli di sicurezza”. La presentazione è stata introdotta dai saluti della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo che nel soffermarsi sull’opportunità di investire nel capitale umano e rafforzare la cultura della sicurezza ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro svolto insieme all’Inail durante la fase dell’emergenza sanitaria: “è stato importante il ruolo ricoperto dal Ministero e dall’Inail nella sottoscrizione del protocollo sulla sicurezza che ha consentito ad alcune imprese di continuare le attività nel periodo di lockdown e ad altre di riprendere, dopo l’interruzione, per affrontare il prossimo futuro”.

Bettoni: “Per la sicurezza necessaria una grande alleanza tra tutti gli attori della prevenzione”. Oltre che dalla ministra Catalfo, i lavori sono stati introdotti dal presidente dell’Anmil, Zoello Forni, dall’assessore al Personale, Anagrafe e Stato civile del Comune di Roma, Antonio De Santis, e dal presidente dell’Inail, Franco Bettoni, in passato, per due mandati alla guida dell’Anmil. “Dal 2010 al 2020 - ha spiegato Bettoni - l'Inail ha stanziato complessivamente 2,9 miliardi di euro per la sicurezza nelle imprese”. “La lezione data dalla pandemia - ha continuato il presidente dell’Inail - potrà essere da stimolo per costruire una grande alleanza fra tutti gli attori della prevenzione, determinante per contrastare gli incidenti sul lavoro che segnano in modo indelebile non solo le vittime e le loro famiglie, ma tutta la società civile”.

Forni: “Nel Rapporto Anmil ampio spazio all’emergenza Covid-19”. Sul tema della tutela della salute e sicurezza si è intrattenuto il presidente dell’Anmil, Zoello Forni, che ha ribadito l’impegno dell’Associazione nella salvaguardia delle lavoratrici e dei lavoratori e ha sottolineato come quest’anno il Rapporto dedichi un approfondimento specifico all’emergenza sanitaria in corso. “Nel Rapporto, proprio a seguito della diffusione su scala globale del Covid-19, si è deciso di dedicare ad esso un ampio spazio, sia sotto forma di analisi statistica sia da un punto di vista giuridico, mettendo in luce i principali provvedimenti, nazionali e internazionali, volti a limitarne la diffusione”.

Rotoli: “Le nostre attività focalizzate su informazione, formazione e assistenza alle imprese”. Tra i relatori presenti in Campidoglio anche il direttore centrale Prevenzione Inail, Ester Rotoli, che si è soffermata sul ruolo dell’Inail nel sistema della prevenzione, nella diffusione della cultura della sicurezza e sull’opportunità della condivisione delle banche dati tra le varie amministrazioni: “Il nostro ruolo nei tavoli normativi, tra cui quello sulla sicurezza istituito dalla ministra del Lavoro, è portare avanti un’istanza di semplificazione non soltanto degli adempimenti, ma anche della formazione, leva importante per creare una cultura efficace della sicurezza”. “Le nostre attività - ha spiegato il direttore centrale Prevenzione Inail - sono focalizzate su tre principali direttrici: informazione, formazione e assistenza alle imprese. Sono diversi gli accordi che facciamo con le parti sociali rappresentative di mondi industriali specifici finalizzati a creare rete, a condividere e costruire saperi, come ad esempio le linee di indirizzo ai sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.

Fonte: INAIL/ANMIL

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Forni per le industrie chimiche e affini

ID 11572 | | Visite: 2427 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Forni per le industrie chimiche e affini

Forni per le industrie chimiche e affini

La presente istruzione operativa si applica ai Forni per le industrie chimiche e affini la cui definizione, introdotta dal d.m. 329/2004 e dal d.m.11 aprile 2011, può essere ricondotta a quella di forni per impianti chimici e petrolchimici, riportata dalla norma UNI11723:2018, secondo la quale per forni si intendono quelle “attrezzature o insiemi a pressione, a focolare interno, utilizzate negli impianti chimici, petrolchimici o di raffinazione”; in queste attrezzature o insiemi, i fluidi di processo - ed eventualmente l’acqua surriscaldata e/o il vapore d’acqua, in circuiti dedicati - vengono riscaldati per irraggiamento e/o per convezione dai fumi caldi prodotti dalla combustione di combustibili liquidi o gassosi.

Tali attrezzature (o insiemi) rientrano tra le tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del d.lgs. 81/08, e appartengono al gruppo di attrezzature a pressione “Forni per le industrie chimiche e affini”, certificati CE come attrezzature a pressione o come insiemi da parte di un fabbricante in conformità alla direttiva PED.

Sono escluse dal regime di verifiche periodiche le attrezzature/insiemi di cui agli artt. 2 e 11 del d.m. 329/2004.

Fonte: INAIL

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Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamento antincendio aerostazioni

ID 11570 | | Visite: 5553 | News Prevenzioni Incendi

Prevenzione Incendi aerostazioni   Timeline proroghe DM 17 luglio 2020

Decreto semplificazioni 2020: Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni

ID 11570 | 16.09.2020 - Testo completo allegato

In allegato Documento sulla timeline delle proroghe termini di adeguamento antincendio per le aerostazioni succedutesi dall'emanazione del DM 17 luglio 2020 fino al "Decreto semplificazioni 2020" Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76.

Prorogate le scadenze di adeguamento antincendio per le aerostazioni dal 7 ottobre 2020 al 7 ottobre 2021 di cui al decreto 17 luglio 2014 Art. 6. c.1 lett. b e c (Rif. Proroga generale per nuove attività di cui al DPR 151/2011 dal 7 ottobre 2013 al 7 ottobre 2017 e proroghe specifiche attività Decreto 17 luglio 2014)

Decreto semplificazioni 2020 Proroga termini adeguamenti antincendio aerostazioni

Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 45 - bis Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni

1. Al fine di semplificare, nonché di far fronte all’impatto delle misure di contenimento correlate all’emergenza sanitaria da COVID-19 sul settore del trasporto aereo, limitatamente alle aerostazioni che si siano già adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio nei termini di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2014, il termine temporale di cui alla lettera b) del citato articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2021 e il termine temporale di cui alla lettera c) dello stesso articolo 6, comma 1, è prorogato al 7 ottobre 2023.

2. La disposizione di cui al presente articolo non ha efficacia retroattiva e non sana eventuali inadempimenti rispetto a termini già scaduti.

Decreto del Ministro dell’interno 17 luglio 2014

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui all’art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti:

1. Generalità;
2. Ubicazione;
4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo (con esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto 4.3 la capacità di deflusso può essere aumentata fino a 75 anche nel caso in cui gli impianti sono previsti nel progetto di cui al comma 2 del presente articolo);
6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2, comma 1, lettera d) e 6.3, comma 2);
7.2 Estintori;
9. Segnaletica di sicurezza;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio (con esclusione dei commi 6 e 7);
11. Divieti;

(ndr - termine scaduto il 7 Ottobre 2017)

b) entro tre anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i seguenti punti:

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo;
5. Impianti di climatizzazione;
6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2);
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (con esclusione del punto 7.2);
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, (limitatamente al comma 6);

(ndr - Prorogato dal 7 Ottobre 2020 al 7 Ottobre 2021)

c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera a), per i restanti punti della regola tecnica.

(ndr - Prorogato dal 7 Ottobre 2020 al 7 Ottobre 2023)

...

La timeline normativa proroghe
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segue in allegato

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Decreto Legislativo 15 settembre 2020 n. 122

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Decreto Legislativo 15 settembre 2020 n  122

Decreto Legislativo 15 settembre 2020 n. 122 

Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

(GU Serie Generale n.229 del 15-09-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/2020

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Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020

ID 11550 | | Visite: 1354 | News Sicurezza

Circolare Inail n. 34 del 11 settembre 2020

Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Circolari Inail 30 dicembre 2016, n. 51, 25 luglio 2017, n. 30 e 26 febbraio 2019, n. 6. Valutazione delle limitazioni funzionali e individuazione degli interventi. Chiarimenti interpretativi.

L’articolo 3 del Regolamento in oggetto individua, quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

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Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19

ID 11528 | | Visite: 7010 | Documenti Riservati Sicurezza

Check list procedure sicurezza scuole

Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19

ID 11528 | Rev. 1.0 dell'11.09.2020

Check list Procedure sicurezza scuole Covid-19 in accordo con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione (Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020) e indicazioni del CTS.

Le misure riportate sono di carattere generale in accordo con le fonti sopra riportate; è da evidenziare che ogni plesso scolastico potrà adotterà proprie misure, nel rispetto delle misure generali, in relazione alla propria realtà strutturale ed organizzativa.

I principi cardine per le attività scolastiche che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
2. La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli

Con il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, revisione del 28 agosto 2020, l’INAIL ha fornito le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.

Il documento ha lo scopo di essere di supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

Oltre, quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, ulteriori indicazioni per la ripresa dell’anno scolastico vengono fornite con il Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione (Decreto Ministeriale n. 87 del 6 agosto 2020).

Glossario 

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS Comitato Tecnico Scientifico
DDI Didattica Digitale Integrata
DdP Dipartimento di Prevenzione
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
MMG Medico di Medicina Generale
PLS Pediatra di Libera Scelta
SSN Servizio Sanitario Nazionale

Preview Check list Procedura sicurezza scuole Covid-19

Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito Legge 14 luglio 2020 n. 74

Articolo 1 (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19)
...
14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Check list Misure CTS

Layout Aule
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Analisi preliminare
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Verifica pulizia
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Verifica scenario 1

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segue in allegato

Fonti
Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020
Protocollo d’intesa del Ministero dell’Istruzione

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 11.09.2020 Inserita Check list afferente
le misure indicate dal CTS
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0.0 10.09.2020 --- Certifico S.r.l.

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Circolare Ministero della Salute n. 31400 del 29 Settembre 2020

ID 11691 | | Visite: 3147 | News Sicurezza

Circolare Ministero della Salute n. 31400 del 29 Settembre 2020 

Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico.

Facendo seguito alla circolare n. 30847 del 24 settembre 2020, con la presente si intende fornire informazioni in ordine alla natura e all’efficacia dei test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARS-CoV-2, nonché evidenziare l’utilità dei testi antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell’ambito del sistema scolastico.

Preliminarmente, si rappresenta che i test attualmente disponibili per rilevare l’infezione da SARSCoV-2 sono i seguenti:

1) test che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus (test molecolari o PCR);
2) test che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus (test antigenici);
3) test che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus (test sierologici tradizionali o rapidi). Tali test rilevano l’avvenuta esposizione al virus e, solo in alcuni casi, sono in grado di rilevare la presenza di un’infezione in atto (individui con malattia lieve o moderata i cui sintomi siano iniziati almeno una settimana prima). Per le modalità d’uso di tali test, si rinvia a quanto specificato nella circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 16106 del 9 maggio 2020.

1. Test molecolare

È il test attualmente più affidabile per la diagnosi di infezione da coronavirus. Viene eseguito su un campione prelevato con un tampone a livello naso/oro-faringeo, e quindi analizzato attraverso metodi molecolari di real-time RT-PCR (Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction) per l’amplificazione dei geni virali maggiormente espressi durante l’infezione. L’analisi può essere effettuata solo in laboratori altamente specializzati, individuati dalle autorità sanitarie, e richiede in media dalle due alle sei ore dal momento in cui il campione viene avviato alla processazione in laboratorio.

2. Test antigenico

Questa tipologia di test è basata sulla ricerca, nei campioni respiratori, di proteine virali (antigeni). Le modalità di raccolta del campione sono del tutto analoghe a quelle dei test molecolari (tampone naso-faringeo), i tempi di risposta sono molto brevi (circa 15 minuti), ma la sensibilità e specificità di questo test – a seguito di una validazione effettuata su campioni conservati a -80°C – sembrano essere inferiori a quelle del test molecolare.
Ciò comporta la possibilità di risultati falso-negativi in presenza di bassa carica virale (tC>25), oltre alla necessità di confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.
Ulteriori validazioni eseguite su campioni “freschi” (appena prelevati) hanno invece mostrato elevata sensibilità e specificità.
Questo “tampone rapido” è stato recentemente introdotto per lo screening dei passeggeri nei porti e negli aeroporti, dove è importante avere una risposta in tempi rapidi.
Pur considerando la possibilità di risultati falso-positivi (per questo i risultati positivi al test antigenico vengono confermati con il test molecolare) e di falso-negativi (la sensibilità del test non è certo pari al 100% e, inoltre, bisogna considerare il “periodo finestra” fra il momento dell’esposizione a rischio e la comparsa della positività), grazie all’uso di tali test rapidi è stato intercettato comunque un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati individuati in altro modo.

3. Test salivari molecolari e antigenici

Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano come campione da analizzare la saliva. Il prelievo di saliva è più semplice e meno invasivo rispetto al tampone naso-faringeo, quindi questa tipologia di test potrebbe risultare utile per lo screening di grandi numeri di persone.
Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare (che rilevano cioè la presenza nel campione dell’RNA del virus) e di tipo antigenico (che rilevano nel campione le proteine virali).
In genere la saliva non si presta bene all’utilizzo con le apparecchiature di laboratorio altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di campioni molecolari, perché essa ha densità variabile e può creare problemi ai sistemi di pescaggio ad alta automazione. Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilità del test è simile a quella dei test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio, quindi, a meno che non si attivino unità di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il prelievo, difficilmente è utilizzabile in contesti di screening rapido.
Pertanto, alla stregua delle precedenti considerazioni, si può, in conclusione, affermare che:

- il test molecolare rimane tuttora il test di riferimento per la diagnosi di SARS-CoV-2;
- i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come lo screening rapido di numerose persone;
- i test antigenici e molecolari su campioni di saliva, allo stato attuale delle conoscenze, difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone, in quanto richiedono un laboratorio attrezzato.

Per i motivi sopra esposti – in vista di un probabile ampliamento dell’esigenza di prevenire, attraverso l’effettuazione di test, l’incremento dei contagi – l’utilizzo dei test antigenici rapidi può essere utilmente esteso a contesti diversi rispetto a quello di porti e aeroporti.

Posto che l’intervallo di tempo utile per ottenere i risultati dei test molecolari risulta più ampio, si ritiene che l’utilizzo di tali test antigenici rapidi sia in grado di assicurare una diagnosi accelerata di casi di COVID-19, consentendo una tempestiva diagnosi differenziale nei casi sospetti tra sindrome influenzale e malattia da SARS-CoV2.

Pertanto, l’utilizzo di tale tipologia di test in ambito scolastico, anche considerando i possibili limiti nelle caratteristiche del test, potrebbe accelerare la diagnosi di casi sospetti di COVID-19.

Infatti, è del tutto lecito assumere che la frequenza di episodi febbrili nella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata, e che sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone per escludere in tempi rapidi la possibilità che si tratti di COVID-19, nonché per individuare prontamente i casi, isolarli e rintracciarne i contatti, facilitando la decisione di applicare o meno misure quarantenarie in tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento.

In caso di sospetto diagnostico ovvero in caso di esposizione al rischio del personale scolastico o degli alunni, ove sussistano i presupposti sopra indicati, si può, pertanto, ricorrere anche al test antigenico rapido.

Fonte: Ministero della Salute

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Decreto Direttoriale n. 56 del 01/10/2020

ID 11678 | | Visite: 1891 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Direttoriale n. 56 del 01/10/2020

Ricostituzione della Commissione per i lavori sotto tensione

Art. 1 (Costituzione e composizione)

1. E’ costituita, presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, la Commissione per i lavori sotto tensione, per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 2 dell’Allegato I al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, 4 febbraio 2011. La Commissione formula altresì pareri tecnici su profili concernenti la sicurezza delle attività di lavoro riguardanti impianti e apparecchiature elettriche.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dai seguenti componenti, effettivi e supplenti: - ing. Abdul Ghani Ahmad quale componente effettivo e ing. Ludovica Massaccesi quale componente supplente, con funzioni di Presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; - ing. Ruggero Maialetti quale componente effettivo e ing. Fausto Di Tosto quale componente supplente, in rappresentanza del Ministero della salute;
- ing. Giovanni Luca Amicucci quale componente effettivo e ing. Domenico Magnante quale componente supplente, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Luigi Gaetano Barbera quale componente effettivo in rappresentanza del CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite dall’Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, richiamato in premessa. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente, che ne informa contestualmente il dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
2. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse in relazione alle attività previste nell'ordine del giorno. A tal fine l’ordine del giorno deve indicare analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame della Commissione.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione ovvero per eventuali questioni tecniche sottoposte alla sua valutazione, la Commissione redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dalla Commissione, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di cui al punto 3.3 dell’Allegato I al decreto 4 febbraio 2011, di cui costituiscono parte integrante.
4. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il supporto amministrativo al funzionamento della Commissione, anche ai fini del coordinamento interno.
5. La Commissione resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi;
6. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
7. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Fonte: MPLS

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Proposta CE quarta revisione direttiva agenti cancerogeni o mutageni

ID 11644 | | Visite: 2658 | News Sicurezza

Proposta CE quarta revisione direttiva agenti cancerogeni o mutageni

Proposta della Commissione relativa alla quarta revisione della direttiva 2004/37/CE / Pubblicata

Brussels, 22.9.2020

Lotta contro il cancro: migliore protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche cancerogene

Update 16 marzo 2022: Direttiva pubblicata

Pubblicata la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88/1 del 16.03.2022).

Entrata in vigore: 05.04.2022

Recepimento: Entro il 05.04.2024

Ogni anno nell'UE sono circa 120 000 i casi di tumore professionale derivanti dell'esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro, con circa 80 000 decessi all'anno. Per migliorare la protezione dei lavoratori dal cancro, la Commissione ha oggi proposto di limitare ulteriormente la loro esposizione a sostanze chimiche cancerogene. Questa quarta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni fissa valori limite nuovi o riveduti per 3 importanti sostanze: acrilonitrile, composti del nichel e benzene. Le stime indicano che, grazie alle nuove norme, oltre 1,1 milioni di lavoratori in un'ampia gamma di settori beneficeranno di una migliore protezione. La proposta di oggi costituisce la prima iniziativa nell'ambito dell'impegno della Commissione a combattere il cancro attraverso il prossimo piano europeo di lotta contro il cancro.

Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: "Un luogo di lavoro dovrebbe essere un luogo sicuro, eppure il cancro è la causa della metà dei decessi legati all'attività professionale. L'aggiornamento odierno della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni rappresenta un primo passo del nostro ambizioso piano di lotta contro il cancro. È la dimostrazione che siamo determinati ad agire e che non siamo disposti a compromessi quando si tratta della salute dei lavoratori. Nel contesto della grave crisi sanitaria dovuta alla COVID-19, raddoppieremo gli sforzi per garantire la protezione dei lavoratori in Europa. Esamineremo modalità concrete per conseguire tale obiettivo attraverso il futuro quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Ridurre le sofferenze causate dal cancro costituisce per noi una priorità e, in questo senso, la prevenzione è fondamentale. Oggi compiamo un passo importante per proteggere i nostri lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose sul luogo di lavoro e cominciamo le nostre attività nell'ambito del prossimo piano europeo di lotta contro il cancro. Con tale piano ci proponiamo di affrontare quelli che sono per tutti i principali fattori di rischio di cancro, ma anche di orientare i pazienti in ogni fase del loro percorso e contribuire a migliorare la vita delle persone colpite da questa malattia."

Tre valori limite nuovi o riveduti

La direttiva 2004/37/CE è oggetto di aggiornamenti periodici in linea con i nuovi dati scientifici e tecnici. I tre aggiornamenti precedenti hanno riguardato l'esposizione dei lavoratori a 26 sostanze chimiche. La proposta di oggi aggiunge limiti di esposizione professionale nuovi o riveduti per le seguenti sostanze:

- acrilonitrile (nuovo limite);
- composti del nichel (nuovo limite);
- benzene (limite rivisto al ribasso).

Benefici per i lavoratori e le imprese

L'introduzione di limiti di esposizione professionale nuovi o riveduti per l'acrilonitrile, i composti del nichel e il benzene avrà benefici evidenti per i lavoratori, con la prevenzione di casi di cancro e altre gravi malattie di natura professionale e il miglioramento della salute e della qualità di vita.

La proposta andrà anche a vantaggio delle imprese, riducendo i costi causati da malattie e cancro correlati all'attività lavorativa, come assenze e indennità di assicurazione.

Elaborazione della proposta e prossime tappe

L'iniziativa è stata elaborata in stretta collaborazione con gli scienziati e con rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli Stati membri dell'UE. Sono state coinvolte anche le parti sociali (sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro) attraverso una consultazione in due fasi.

La proposta della Commissione sarà ora discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

Contesto

La Commissione si è impegnata a intensificare la lotta contro il cancro e presenterà, entro la fine del 2020, il piano europeo di lotta contro il cancro. Il piano aiuterà gli Stati membri a migliorare la prevenzione, l'individuazione, il trattamento e la gestione del cancro nell'UE, riducendo nel contempo le disuguaglianze sanitarie tra gli Stati membri e al loro interno.

Nella sua comunicazione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" la Commissione si è impegnata a riesaminare la strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) per affrontare, tra l'altro, l'esposizione a sostanze pericolose, al fine di mantenere elevati gli standard europei in materia di SSL. Questo è in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione in occasione del vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita del 17 novembre 2017, che sancisce il diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, compresa la protezione dagli agenti cancerogeni.

Migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dai tumori professionali è tanto più importante se si considera che, secondo l'EU-OSHA, il cancro costituisce la prima causa di morte correlata al lavoro nell'UE: il 52% dei decessi annuali legati ad un'attività professionale è attualmente attribuito a tumori professionali, contro il 24% attribuito alle malattie del sistema circolatorio, il 22% ad altre malattie e il 2% agli infortuni.

Questa iniziativa costituisce la quarta revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni o mutageni. Negli ultimi anni la Commissione ha proposto 3 iniziative che modificano l'atto legislativo in questione.

Le tre direttive, che riguardano 26 sostanze, sono:

Direttiva (UE) 2017/2398
Direttiva (UE) 2019/130
Direttiva (UE) 2019/983
-
 Direttiva (UE) 2022/431

Fonte: UE

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Allegato riservato Proposta CE quarta revisione direttiva agenti cancerogeni o mutageni.pdf
Brussels 22.09.2020
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 49761 | 09 Dicembre 2019

ID 11634 | | Visite: 1677 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 09 dicembre 2019 n. 49761

Schiacciamento mortale con un tubo di 600 chili. Non si può pretendere dal RSPP un intervento in fase esecutiva che è estraneo alle proprie competenze consultive/intellettive

In materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.

Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.
In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è viziata, poiché la sua responsabilità viene individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al datore di lavoro, in una fase antecedente alla lavorazione stessa.

______

Penale Sent. Sez. 4 Num. 49761 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 17/10/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 5.10.2018 la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato L.M., A.B., F.F. e A.D. colpevoli del reato di omicidio colposo di S.C., in occasione dell'infortunio sul lavoro avvenuto il 3.6.2013 presso lo stabilimento della ditta GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l., sito in Sustinente (MN).
1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la mattina del fatto si era verificato un incendio interessante la ventola dell'aria primaria e la tubazione di mandata che alimentava il bruciatore dell'impianto di essicazione del cascame di legna per la produzione dei pannelli di truciolare. Bloccata la produzione, era stato organizzato un intervento per la sostituzione della ventola, a cura di tre dipendenti della "Gruppo Savoia" e di S.C., dipendente della ditta SIPEM. L'intervento comportava lo sfilamento di una parte di tubazione di notevole dimensione posta ad una certa altezza da terra da altra parte collegata con una flangia. Per raggiungere la tubatura da spostare, era stata utilizzata una "gaietta". Tolti i bulloni di fissaggio delle due parti di tubazione ed eseguita una trazione per distanziare i pezzi, il tubo da spostare si era ribaltato, cadendo a terra. Il S.C., che si trovava proprio al di sotto della tubazione, era stato inevitabilmente investito e schiacciato dal grosso tubo di 600 chili, perdendo la vita a seguito di shock emorragico conseguente alle plurime lesioni riportate.
1.2. La Corte territoriale ha ritenuto decisiva, ai fini della declaratoria di responsabilità degli imputati, la testimonianza di A.R., tecnico della prevenzione della ASL di Mantova, secondo cui l'operazione in oggetto era una manutenzione non eccezionale, già effettuata più volte in precedenza, e dunque prevedibile anche per la ditta SIPEM, esecutrice dei lavori di manutenzione. Il teste ha precisato che per spostare la tubazione gli operai utilizzarono sia un muletto sia una gruetta, visto che solo con quest'ultima il tubo non si sfilava, per cui cercarono di fare trazione sull'altro tubo, più grande, collegato al raccordo, trainandolo con un muletto. L'utilizzo contemporaneo di muletto e gruetta consentì di togliere il pezzo di tubo collegato alla gruetta; tuttavia, il condotto collegato al muletto, che era scostato di poco dalla propria originale postazione, si ribaltò e, perdendo qualsiasi ancoraggio, investì il S.C., che era rimasto lì sotto per sganciare dal condotto l'attacco con il muletto.
I giudici di merito ne hanno tratto la considerazione che i manutentori procedettero "a tentativi", senza adeguata formazione: non era stata prevista o indicata una modalità operativa apposita, non era stato valutato il rischio di caduta del tubo, né si era predisposta un'opera confacente di sicurezza, quale ad es. l'installazione di un ponteggio metallico atto a sostenere la tubazione.
1.3. Quanto alle singole posizioni che qui rilevano, è stato osservato quanto segue.
A L.M., quale direttore dello stabilimento nonché delegato del datore di lavoro, è stato addebitato di avere consentito l'uso di attrezzature non adeguate per l'esecuzione in sicurezza del lavoro di spostamento laterale della tubazione; e di avere, inoltre, omesso di eseguire una riunione di coordinamento fra le ditte coinvolte nella esecuzione del lavoro, al fine di concordare le modalità di svolgimento delle operazioni e le misure di sicurezza da attuare.
Ad A.B., quale datore di lavoro della S.r.l. Gruppo Saviola, è stata addebitata l'omessa valutazione dei rischi per la sicurezza durante l'attività lavorativa, nonché l'incompletezza ed il mancato aggiornamento del relativo documento di valutazione dei rischi.
A F.F., quale capo reparto, è stata addebitata l'omessa segnalazione al datore di lavoro che gli attrezzi messi a disposizione dei lavoratori per l'operazione in questione erano del tutto inidonei a garantire la sicurezza degli stessi.
Ad A.D., quale responsabile del servizio di protezione e prevenzione (d'ora in poi: RSPP) dello stabilimento, è stata addebitata l'omessa individuazione e valutazione dei rischi dell'operazione che si stava eseguendo, trattandosi di inconveniente che si era già verificato in passato.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli odierni imputati, a mezzo dei propri difensori.
3. I ricorsi, in unico atto, di L.M., A.B. e F.F..
I) Con un primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione della causa dell'evento; irragionevolezza della motivazione in relazione al rigetto (implicito) della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Si deduce che non corrisponde al contenuto delle prove testimoniali la circostanza che la trazione della tubazione avvenne con una duplice forza su punti distinti dell'impianto, come sostenuto dalla Corte territoriale. Secondo i testimoni sentiti, l'unica forza agente sulla tubazione era quella del muletto in quanto la piccola gru era applicata alla tubazione di collegamento del ventilatore che presenta supporti autonomi e distinti. Non fu la trazione della tubazione a determinare il pericoloso spostamento della pesante struttura. La tubazione cadde solo dopo qualche minuto che la stessa era stata riportata nella sua posizione originaria.
La consulenza tecnica della difesa redatta dall'ing. M., unica prova scientifica espletata nel processo, ha stabilito che la forza che il muletto era in grado di imprimere sulla tubazione non poteva portarla alla rottura nel punto in cui si è verificato il cedimento strutturale. Su tale aspetto la Corte di appello ha omesso ogni tipo di valutazione. Tale lacuna avrebbe potuto essere evitata se si fosse proceduto mediante perizia, come richiesto dalla difesa.
Le fotografie scattate dall'ing. Mazza nell'immediatezza dell'infortunio dimostrano che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la tubazione non è mai uscita dalle selle di supporto (cd. supporti a "V")
II) Con un secondo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'accertamento in concreto della prevedibilità del cedimento del "giunto cartellato"; irragionevolezza della motivazione in relazione al rigetto (implicito) della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Si osserva che, secondo la Corte territoriale, il vizio occulto evidenziato in sede di consulenza tecnica della difesa (e cioè la presenza di una cartella di sostegno che ha ceduto strutturalmente per le modalità costruttive utilizzate dal fornitore dell'impianto) avrebbe dovuto essere conosciuto (o conoscibile) dagli odierni imputati, per una serie di considerazioni che sono, tuttavia, viziate da gravi travisamenti delle prove.
E' stato travisato il punto dove è situata la cartella e la funzione della stessa, che non è quella di fungere da "antivibrazione"; sono state obliterate le dichiarazioni del consulente tecnico della difesa in relazione alla natura occulta del vizio denunciato; sono state omesse le valutazioni del consulente tecnico della difesa in relazione alle modalità di realizzazione del giunto cartellato. Ciò ha indotto il giudicante a considerazioni errate sulla prevedibilità ex ante del cedimento del "giunto cartellato". Di qui la censura di mancata rinnovazione istruttoria tramite perizia.
III) Con un terzo motivo, lamentano violazione di legge con riferimento all'accertamento in concreto della prevedibilità del cedimento del "giunto cartellato".
Si deduce, in tema di colpa, che in presenza di difetti costruttivi occorre pur sempre che il datore di lavoro utilizzatore possa rendersi tempestivamente conto della presenza degli stessi, sotto il profilo del requisito della prevedibilità ex ante dell'evento. Sul punto la Corte bresciana tace del tutto. Non è dato comprendere dalla motivazione della sentenza impugnata se, quando e come il datore di lavoro avrebbe dovuto effettuare una verifica strutturale delle giunzioni di quelle tubazioni per accertare l'eventuale presenza di cricche e valutarne lo stato tensionale residuo.
La tubazione coinvolta nel sinistro, essendo un semplice condotto aeraulico, non rientra nella categoria di tubazioni in pressione prevista dal d.lgs. 93/2000 che necessitano di una verifica quinquennale di funzionamento e una verifica di integrità decennale.
4. Il ricorso di A.D..
I) Con un primo motivo, lamenta violazione di legge, erronea applicazione del d.lgs. 81/2008 e vizio di motivazione, per non corretta perimetrazione della colpa identificabile a carico del prevenuto quale RSPP in caso di infortunio sul lavoro e non corretta individuazione dei parametri di giudizio applicabili a tale figura prevenzionistica.
Si deduce che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova ed esaurisce il proprio contenuto in un processo intellettivo (individuazione/valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente tutte le fasi decisionali/operative/tecniche/di controllo dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche. Si tratta di una prestazione di tipo squisitamente consultiva, visto che il RSPP è un mero ausiliario del datore di lavoro, privo di autonomi poteri decisionali.
Si osserva che, nel caso, il giudizio di responsabilità del prevenuto è illegittimamente fondato sulla mera presa d'atto del verificarsi dell'evento lesivo, con deduzione ex post dell'inadeguatezza del processo di valutazione del rischio; nonché sulla presa d'atto dell'inidoneità delle fasi decisionali/operative dell'attività di lavoro, deducendone, a monte, l'inidoneità del processo di individuazione e valutazione dei rischi. In sostanza, la decisione si fonda sull'inammissibile ed illogico assunto che, se le modalità di esecuzione dell'attività manutentiva furono inidonee e l'infortunio avvenne, allora la valutazione dei rischi da parte del RSPP fu negligente.
Inoltre, i giudici di appello attribuiscono la responsabilità della presunta non corretta esecuzione materiale dell'operazione di manutenzione anche al RSPP, ponendo a carico di quest'ultimo condotte omissive (omessa vigilanza, omessa fornitura di attrezzature, omessa pianificazione dell'intervento, omessa valutazione del rischio interferenziale) proprie di altre figure prevenzionistiche e deducendone apoditticamente la negligenza del processo di valutazione dei rischi. Il ricorrente ribadisce che esecuzione inidonea non significa
necessariamente valutazione carente, né l'inadeguatezza della strumentazione utilizzata dai lavoratori è imputabile al RSPP. E' del tutto mancante, invece, qualsivoglia giudizio rispetto al contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi. Il processo logico del giudicante procede a ritroso, partendo erroneamente dal dato storico, invece di verificare prima la sussistenza della regola cautelare, poi la eventuale violazione di tale regola.
II) Con un secondo motivo, lamenta violazione di legge e mancata assunzione di una prova decisiva.
Si deduce che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria attraverso perizia nasceva dall'affermazione del Tribunale circa l'impossibilità di smentire la tesi del consulente tecnico degli imputati. Sul punto la Corte territoriale non ha motivato, limitandosi ad affermare come "verosimili" le affermazioni del teste dell'ASL, il quale aveva escluso che fosse stata una rottura il motivo della caduta del grosso tubo. In ogni caso, attribuire la causa dell'Infortunio, come fa la Corte di appello, alla "modalità operativa dei manutentori", è circostanza pacificamente al di fuori dell'ambito di operatività del RSPP.
Si assume, infine, che non è stato ravvisato il nesso causale, stante l'omesso accertamento circa la verificazione dell'evento, escludendo l'interferenza di fattori alternativi.

Considerato in diritto

1. I ricorsi proposti da L.M., A.B. e F.F. sono infondati.
2. I relativi motivi di censura possono essere trattati congiuntamente, in quanto gli stessi, in definitiva, lamentano, sotto diverse angolazioni, la circostanza che la Corte di appello abbia confermato il giudizio di responsabilità dei ricorrenti sulla base di una erronea ricostruzione dei fatti e, principalmente, della causa dell'evento; ricostruzione che i ricorrenti ritengono non fondata su basi scientifiche e contrastante con le prove emerse, che avrebbero evidenziato come la caduta della tubazione sarebbe stata determinata non dalle trazioni attuate dagli operai, bensì dall'imprevedibile cedimento strutturale di una cartella di sostegno della tubazione.
Si tratta, tuttavia, di doglianze infondate ed in parte inammissibili, in quanto le stesse si dilungano su aspetti tecnici che attengono alle caratteristiche tecnico-strutturali della tubazione coinvolta nel sinistro, asseritamente risultanti pacificamente dal compendio probatorio processualmente emerso, che sarebbe stato malamente interpretato dai giudici di merito, in tal modo cercando di offrire una rilettura dei fatti secondo considerazioni che appaiono riconducibili non tanto ad una consentita censura di travisamento della prova, quanto ad un presunto travisamento dei fatti, vizio pacificamente non sindacabile in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 27321701; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 26548201; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 Minervini, Rv. 25309901).
Giova ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955).
Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
Va, inoltre, rammentato che nel caso che occupa ci si trova di fronte ad una c.d. "doppia conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità degli imputati in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ciò tanto più ove, come in casi qual è quello che ci occupa, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 25759501; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501; Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa e altro, Rv. 23618101). 
3. Peraltro, le censure dei ricorrenti L.M., A.B. e F.F. non colgono nel segno, in quanto la puntuale ricostruzione della causa che ha determinato la caduta della tubazione, a ben vedere, non rileva particolarmente ai fini del giudizio di responsabilità dei predetti imputati, che nel caso attiene a puntuali addebiti di carattere omissivo, che prescindono dalla esatta ricostruzione delle modalità dell'incidente.
Sotto questo profilo, i giudici di merito hanno addebitato ai ricorrenti, essenzialmente, l'omessa predisposizione di un piano esecutivo di intervento che valutasse in maniera specifica le modalità per operare in piena sicurezza al fine di procedere allo spostamento del grosso tubo e alla sostituzione della ventola. Al di là delle cause effettive di caduta della tubazione, il rimprovero è quello di non aver considerato un simile rischio di caduta, certamente prevedibile alla luce delle modalità dell'intervento e delle grosse dimensioni della tubazione, e di conseguenza di non aver predisposto opportune misure di sicurezza (quale la collocazione di un ponteggio) a tutela della incolumità dei lavoratori che operavano nelle vicinanze e sotto tale imponente struttura.
Per tale ragione la Corte territoriale ha correttamente considerato il cedimento strutturale della tubazione, al più, come una concausa dell'evento, in quanto il rischio di caduta avrebbe potuto e dovuto essere comunque previsto, ed i lavoratori adeguatamente protetti.
In questa prospettiva, appare irrilevante stabilire se la caduta del tubo sia dipesa dalle trazioni, dal cedimento strutturale o da entrambe le cose: trattandosi comunque di un'operazione caratterizzata da un alto rischio, intrinseco alle caratteristiche dell'intervento, i giudici di merito hanno ragionevolmente ritenuto che i lavoratori, nel caso di specie, abbiano operato in maniera totalmente inadeguata, senza alcuna doverosa predisposizione - da parte degli odierni ricorrenti - di misure di sicurezza atte a proteggerli dal prevedibile rischio di ribaltamento e caduta dell'imponente condotto su cui andavano ad operare.
4. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi di L.M., A.B. e F.F. , che vanno, pertanto, condannati al pagamento delle spese processuali.
5. E' invece fondato il ricorso avanzato da A.D..
6. Le relative censure prospettate dal ricorrente colgono nel segno, là dove evidenziano che le motivazioni della sentenza impugnata non hanno adeguatamente argomentato in punto di responsabilità del prevenuto, in relazione alla sua posizione di RSPP dell'azienda in cui è avvenuto il sinistro, avuto riguardo alle caratteristiche dell'addebito colposo mosso ai coimputati.
Va qui ribadito che la figura del RSPP si caratterizza per lo svolgimento, all'interno della struttura aziendale, di un ruolo non gestionale ma di consulenza, cui si ricollega un obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 26110701).
Si deve convenire con il ricorrente che la condotta cautelare richiesta dal legislatore al RSPP trova il proprio contenuto essenziale in un processo intellettivo (individuazione e valutazione dei rischi) cronologicamente antecedente le fasi operative/esecutive che attengono alle decisioni ed al controllo sullo svolgimento dell'attività lavorativa, che competono, invece, ad altre figure prevenzionistiche (tipicamente al datore di lavoro, ma anche al dirigente e al preposto).
E' pacifico, insomma, che il RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 24958 del 26/04/2017, Rescio, Rv. 27028601, in cui la Corte ha precisato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge un ruolo di consulente in materia antinfortunistica del datore di lavoro ed è privo di effettivo potere decisionale).
7. Tanto chiarito quanto alla particolare posizione di garanzia riconducibile alla figura del RSPP, si deve osservare che le argomentazioni della sentenza impugnata appaiono illogiche e contraddittorie laddove, da una parte, addebitano agli imputati mancanze decisionali di carattere esecutivo che attengono alla omessa predisposizione di un piano di intervento e di sicurezza specifico per l'operazione lavorativa in disamina; dall'altra - indebitamente equiparando la figura del RSPP, che è quella di un consulente, a quella del datore di lavoro e del preposto, che sono invece figure prevenzionistiche operanti nella quotidianità dell'attività lavorativa -, addebitano anche al A.D. di non avere individuato e valutato, nell'immediato, i rischi dell'operazione che si stava eseguendo.
La Corte territoriale non spiega in che termini il A.D. sarebbe stato coinvolto nell'attività lavorativa in questione, certamente non quotidiana, limitandosi ad affermare apoditticamente che si sarebbe trattato di un intervento già svolto in precedenza in quanto conseguente ad un inconveniente che si era già verificato in passato. Ma la sentenza di merito non approfondisce in alcun modo tale aspetto, al fine di stabilire - ad esempio - se e come il A.D. fosse stato consultato, in precedenza, dal datore di lavoro in merito all'intervento specifico di cui si tratta, al fine di individuare e valutare i rischi di tale attività.
Da questo punto di vista, si deve qui ribadire l'orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez. 4, n. 40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv. 27076501). In altri termini, il RSPP risponde dell'evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.
Nel caso, invece, la motivazione della sentenza impugnata sembra confondere il piano intellettivo/valutativo (proprio del RSPP) da quello decisionale/operativo (proprio di altri garanti, principalmente il datore di lavoro). Si parla di evento determinato da scelte esecutive sbagliate, ma tali scelte non spettano al RSPP, il quale non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.
In definitiva, con riferimento alla posizione del RSPP, la motivazione della sentenza impugnata è viziata, poiché la sua responsabilità viene individuata, essenzialmente, in un omesso intervento in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del RSPP, e senza che sia stato adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e del suo dovere di segnalazione del rischio al datore di lavoro, in una fase antecedente alla lavorazione stessa.
8. Da quanto sopra consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del A.D., con rinvio per nuovo giudizio al giudice di merito individuato nel dispositivo, che si atterrà ai principi di diritto dianzi indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.D. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta i ricorsi di L.M., A.B. e F.F. , che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 ottobre 2019

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 26132 | 17 Settembre 2020

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Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 17 settembre 2020 n. 26132

Rischio di sovrappressione all'interno della cisterna e salto della botola. Responsabilità del dirigente con procura speciale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 26132 Anno 2020
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 27/02/2020

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza pronunciata in data 24/11/2016, il Tribunale di Torino dichiarava M.A. colpevole del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p. e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena alla. pena di€ 2.000,00 di multa.
1.1. Con sentenza n. 4010 del giorno 30/05/2019, la Corte di Appello di Torino, adita dall'imputato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, rideterminava la pena inflitta in € 250,00 di multa, eliminando le statuizioni civili (intendendosi revocata la costituzione della parte civile soddisfatta nelle more) e confermando nel resto.
2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione M.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) vizi motivazionali in relazione alla rilevanza attribuita alla mancata installazione di un segnalatore di "troppo pieno" del silos in posizione visibile alla persona offesa.
Deduce che l'odierno imputato rivestiva al tempo del fatto la qualifica di dirigente con procura speciale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di E. INTERNATIONAL S.p.A. e che la persona offesa - A.N. - il giorno dell'infortunio si trovava presso lo stabilimento E. per effettuare lo scarico di una fornitura di materiale plastico in qualità di dipendente dell'impresa individuale di trasporti in conto terzi di T. (originariamente coimputato insieme a M.A.).
Sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto che la botola sia saltata allorché, essendosi riempito integralmente il silos e non riuscendo più il materiale residuo a confluirvi all'interno, si sarebbe determinato un improvviso incremento di pressione all'interno della cisterna; il sistema di chiusura della botola, non essendo perfettamente ermetico a causa della vetustà e della cattiva manutenzione del mezzo, non avrebbe a quel punto retto alla sovrappressione proveniente dall'interno e così la botola sarebbe improvvisamente saltata, colpendo accidentalmente il lavoratore. Sulla base di questa ricostruzione la stessa Corte ha ritenuto rilevante, ai fini della responsabilità dell'odierno ricorrente, la mancanza di un segnalatore di "troppo pieno" che fosse visibile all'autista della ditta T. e che evidenziasse il rischio del verificarsi di una condizione di sovrappressione all'interno della cisterna.

Assume che l'ipotesi che alla base dell'infortunio vi sia stato il determinarsi di una condizione di sovrappressione all'interno della cisterna dovuta al "troppo pieno" del silos è del tutto sfornita di evidenze tecniche di supporto oltre che in dichiarato contrasto con le indicazioni tecniche fornite dal consulente tecnico della difesa che ha spiegato in dibattimento che è impossibile che il raggiungimento del limite di capacità massima del silos abbia determinato come conseguenza un incremento della pressione all'interno della cisterna. Per altro, lo stesso Dott. Porcellana, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria SPRESAL, ha esplicitamente escluso che l'apertura della botola fosse di per sé riconducibile ad un aumento interno di pressione della cisterna.
Rimarca che appare del tutto illogico attribuire rilevanza -come affermato dei giudici di merito- alla mancanza del segnalatore del troppo pieno, quando tale segnale avrebbe soltanto evidenziato la conclusione delle operazioni di scarico, mentre è pacifico che l'infortunio si è verificato nella fase successiva dell'apertura della valvola di sfiato, che sarebbe stata in ogni caso necessaria per poter scollegare l'autocisterna dal silos.
II) violazione di legge in relazione all'art. 26, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008, con riferimento alla mancata predisposizione di una linea vita quale punto di vincolo per l'imbracatura di sicurezza.
Deduce che i giudicanti di merito hanno associato la responsabilità dell'imputato al mancato presidio volto ad evitare il rischio di caduta dall'alto ma tale rischio non può essere considerato un rischio interferenziale. Infatti, il rischio da interferenza è il rischio "ulteriore" generato da interferenza "tra lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera"; il necessario presupposto per l'applicabilità dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 è dunque l'esistenza di un rischio di interferenza tra i lavoratori delle diverse imprese o tra le diverse organizzazioni, tali per cui si crea una situazione di complessità ulteriore rispetto ai singoli rischi che devono necessariamente essere presi in considerazione dai singoli datori di lavoro. Ove non vi sia contemporaneità spazio-temporale né contatto con il personale o con l'organizzazione del committente non è ravvisabile alcun rischio interferenziale e ciascuna azienda dovrà valutare e prevenire i rischi propri delle proprie lavorazioni, in relazione a propri lavoratori.
Sostiene che il committente non è il supplente dell'appaltatore, ma il gestore di uno specifico rischio (quello da interferenza) che si distingue dai rischi degli appaltatori.
Rimarca che affermare -come fanno i giudici territoriali- che il rischio di caduta era emendabile, e quindi attribuibile come profilo di colpa all'odierno imputato, attraverso la predisposizione da parte di E. di una struttura fissa risulta esito di un'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato e va rigettato.
4. Il motivo sub I) è inammissibile, posto che la Corte territoriale ha fornito puntuale spiegazione del ragionamento a base della propria sentenza procedendo alla coerente e corretta disamina di ogni questione di fatto e di diritto ed è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice dell'appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici (cfr. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
4.1. Sul punto va, poi, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016).
4.2. Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione, per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché -come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cfr. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
4.3. Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né ali' apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (cfr. Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
4.4. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
4.5. In realtà il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell'asseritamente connessa violazione nella valutazione del materiale probatorio, tenta di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 38393 del 20/07/2016; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
4.6. Quanto ai richiami agli esiti di consulenze, occorre rammentare che è sufficiente che il giudice del merito dia congrua ragione della scelta, e dimostri di essersi soffermato sulla tesi o sulle tesi che ha creduto di non dover seguire. Entro questi limiti, è del pari certo, in sintonia con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, che non rappresenta vizio della motivazione, di per sé, l'omesso esame critico di ogni più minuto passaggio delle consulenze, poiché la valutazione delle emergenze processuali è affidata al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere compiutamente all'onere della motivazione, non deve prendere in esame espressamente tutte le argomentazioni critiche dedotte o deducibili, ma è sufficiente che enunci con adeguatezza e logicità -come nella specie- gli argomenti che si sono resi determinanti per la formazione del suo convincimento (v. anche, Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018 Ud. -dep. 09/11/2018- Rv. 274478; Sez. 5, n. 10835 del 08/07/1988 Ud. - dep. 11/11/1988 - Rv. 179651).
4.7. Ciò posto, non possono assumere rilievo -in questa sede- le censure relative alla ricostruzione del fatto dato che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione essenzialmente sulla mancata predisposizione di «una linea cui il lavoratore avrebbe potuto assicurare la fune collegata alla propria imbragatura nel caso in cui l'autocisterna ne fosse sfornita, come accaduto nella vicenda oggetto del presente procedimento» poiché il rischio di caduta dall'alto era sempre incombente durante l'attività di scarico. E ciò anche a prescindere dalle cause di apertura violenta della botola situata, comunque, a breve distanza dalla valvola di sfiato collocata sul tetto della cisterna. In vero, i giudicanti dell'appello hanno evidenziato che il «la salita sul tetto del container dell'autocisterna era necessaria per effettuare due operazioni, una prima delle operazioni di scarico, l'altra dopo, entrambe da eseguirsi con il container in posizione orizzontale (cioè 'chiuso') e non sollevato a 45" per facilitare il deflusso del materiale all'interno del silos durante la fase di scarico>>.
Quanto all'asserito comportamento abnorme, imprevedibile ed eccezionale del lavoratore -che, secondo la difesa, sarebbe salito sul tetto del container per prendere a martellate lo sportello di una delle botole, prima di far fuoriuscire dalla cisterna l'aria compressa azionando la valvola di sfogo-, la Corte del merito ha -correttamente- osservato che «tale argomento difensivo si basa esclusivamente sulle dichiarazioni del teste C., dipendente della società E., che, a suo dire, sarebbe riuscito a vedere da terra N. prendere a martellate i galletti della botola e l'improvvisa apertura dello sportello di chiusura>>; sul punto, i giudicanti precisano che «C., dalla sua posizione a terra, difficilmente avrebbe potuto distinguere se l'operatore stesse martellando la valvola oppure i 'galletti' dello sportello di una delle botole [... ] considerata l'altezza della cisterna (oltre tre metri) e l'ingombro complessivo del mezzo, è assolutamente impossibile vedere dalla posizione in cui si trovava il teste che cosa la persona offesa stesse martellando».
5. In ordine alla doglianza sub II), mette conto, preliminarmente, riaffermare che, ai fini dell'operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro -contratto d'appalto, d'opera o di somministrazione- ma all'effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l'incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (cfr. Sez. 4, n. 1777 del 06/12/2018 Ud. -dep. 16/01/2019- Rv. 275077; Sez. 4, n. 9167 del 01/02/2018 Ud. -dep. 28/02/2018- Rv. 273257).
5.1. Nella specie, la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione dei principi di matrice giurisprudenziale che il Collegio condivide e fa propri. Deve, infatti, precisarsi che il concetto di "rischio interferenziale" non riceve una declinazione normativa; una definizione, in vero, può rinvenirsi nella Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come «circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti» (cfr. Sez. 4 n. 30557 del 07/06/2016).
Ne discende che la ratio dell'art. 26, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008 è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative nel medesimo luogo di lavoro e far sì che il datore di lavoro committente organizzi la prevenzione dei rischi interferenziali, derivanti da tale compresenza, attivando e promuovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione e soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all'ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa.
Se questa è la ratio della norma, ciò che rileva per ravvisarne l'operatività, non è dunque la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l'effetto che tale rapporto crea, cioè l'interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte.
6. Alla luce di tali principi, pertanto, deve escludersi la violazione di legge denunciata, avendo la Corte territoriale operato una interpretazione della norma del tutto coerente con la ratio dell'istituto.
Il ragionamento svolto dai giudici del merito in ordine alla violazione degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia ravvisata in capo all'imputato è del tutto congruo, logico e coerente con le risultanze.
Rileva, infatti, il giudice dell'appello che <<risulta ravvisabile un rischio interferenziale fra le attività delle due aziende, in relazione al quale l'imputato avrebbe dovuto attivarsi cooperando per assicurare al lavoratore di procedere in sicurezza alle operazioni di scarico, da un lato, collocando il segnalatore del "troppo pieno" in una posizione visibile da parte dell'autista [ ... ] dall'altro, predisponendo una linea cui il lavoratore avrebbe potuto assicurare la fune collegata alla propria imbragatura nel caso in cui l'autocisterna ne fosse sfornita, come accaduto nella vicenda oggetto del presente procedimento». Evidenzia, ancora e soprattutto, la Corte territoriale che «il rischio di caduta dall'alto era sempre incombente durante l'attività di scarico, in quanto era prevista la salita, sul tetto della cisterna del lavoratore nella fase iniziale delle operazioni, e, quindi, anche a prescindere dall'ubicazione della valvola, che in alcuni mezzi utilizzati dalla ditta T. era posizionata sul tetto, in altri lateralmente in basso [ ... ] tale rischio, come emerso dall'inchiesta Spresal, era emendabile attraverso la predisposizione da parte di E. di una struttura fissa, che permettesse al lavoratore di operare in sicurezza, agganciandovi i DPI (imbracatura con fune di trattenuta) forniti dalla ditta T. ai propri dipendenti nei caso in cui il mezzo in dotazione - come quello in uso a N. quel giorno - non fosse munito di mancorrente>>.
Occorre, infine, evidenziare che il committente non è esonerato dalla responsabilità dell'infortunio occorso al dipendente dell'appaltatore caduto dall'alto. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto, il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (cfr. Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007). Ovvero, l'esclusione è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale.
Per questa ragione non può ritenersi escluso il "generico" rischio di caduta dall'alto. Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del committente permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo (v. Sez. 4, n. 37049 del 03/06/2008). L'appaltante, in vero, risponde come datore di lavoro dell'assolvimento degli obblighi nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore, anche se ciò non fa venir meno gli obblighi e le responsabilità dell'appaltatore stesso (v. Sez. 4, n. 26490 del 03/05/2016).
7. Conclusivamente, una volta accertata la legittimità e la coerenza logica della sentenza impugnata, deve ritenersi che il ricorso si riduca all'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 13170 del 06/03/2012).
8. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/02/2020

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 26132 Anno 2020.pdf
 
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Circolare DCPREV 11992 del 16/09/2020

ID 11598 | | Visite: 2368 | News Prevenzioni Incendi

Misure urgenti per la semplificazione digitale

Circolare DCPREV 11992 del 16/09/2020 recante comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della Legge 11 settembre 2020 "Misure urgenti per la semplificazione digitale"

Legge 11 settembre 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) Entrata in vigore del provvedimento: 15/09/2020

Articoli di interesse per la prevenzione incendi:

- Art. 12 Modifiche alla Legge 7 agosto 1990 n. 241

Alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 all'art. 2, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8 bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai parei, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17 bis, comma 1 e 3 e 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonchè i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6 bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni;

- Art. 38-bis "Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo"

Fatta eccezione per i casi di cui agli artt. 142 e 143 del Regolamento T.U.L.P.S., per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, tale articolo prevede, in via sperimentale fino al 3 I dicembre 2021, la presentazione da parte dell'interessato al SUAP della SCIA indicante il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario dello spettacolo, corredata dalle previste dichiarazioni nonchè  da una relazione tecnica di un professionista attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

- Art. 45-bis "Proroga dei termini per gli adeguamenti antincendio nelle aerostazioni".

Con tale articolo sono prorogati, di un anno, limitatamente alle aerostazioni che siano già adeguante ai requisiti previsti all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell' interno 17 luglio 2014, i successivi termini temporali previsti alle lettere b) e c), che, pertanto, risultano prorogati, rispettivamente, al 7 ottobre 2021 e al 7 ottobre 2023.

Fonte: VVF

Collegati:

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Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’Inail: schede regionali 31 Agosto 2020

ID 10991 | | Visite: 5698 | News Sicurezza

schede regionali

Covid-19 | Contagi sul lavoro denunciati all’Inail sono 47mila. Schede regionali

Update 21.09.2020

Al 31 agosto denunciati 52.209 contagi sul lavoro da Covid-19

Rispetto al monitoraggio effettuato alla fine di luglio, le infezioni di origine professionale segnalate all’Inail sono 846 in più, di cui 323 riferite a contagi nel mese di agosto. I casi mortali sono 303 (+27, per lo più distribuiti tra marzo e aprile), pari a circa un terzo dei decessi registrati dall’inizio dell’anno. L’ottavo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede regionali di approfondimento

I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data del 31 agosto sono 52.209 (con un’incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità alla stessa data), 846 in più rispetto a quelli rilevati dal monitoraggio al 31 luglio. I casi mortali sono 303 (circa un terzo dei decessi denunciati all’Inail da inizio anno e con un’incidenza dello 0,9% rispetto al complesso dei deceduti nazionali da Covid-19 comunicati dall’Iss al 31 agosto), 27 in più rispetto ai dati rilevati al 31 luglio, concentrati soprattutto tra gli uomini (83,8%) e nelle fasce 50-64 anni (69,3%) e over 64 anni (19,8%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto, il rapporto tra i generi si inverte – il 71,3% dei lavoratori contagiati sono donne – e l’età media scende a 47 anni.

In Lombardia oltre un terzo dei casi. A fare il punto della situazione è l’ottavo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento sui casi registrati nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, diffuse con cadenza mensile. Dall’analisi territoriale emerge che più di otto denunce su 10 sono concentrate nel Nord Italia: il 56,1% nel Nord-Ovest e il 24,2% nel Nord-Est, seguiti da Centro (11,9%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%). Focalizzando l’attenzione sui contagi con esito mortale, la percentuale del Nord-Ovest rispetto al totale è del 56,4%, mentre il Sud, con il 16,2% dei decessi, precede il Nord-Est (13,2%), il Centro (12,2%) e le Isole (2,0%). Tra le regioni si conferma il primato negativo della Lombardia, con oltre un terzo dei casi denunciati (36,0%) e il 42,6% dei decessi. La provincia più colpita è quella di Milano (11,0%), seguita da Torino (7,9%), Brescia (5,5%) e Bergamo (4,7%), che con 37 decessi, pari al 12,2% del totale, è al primo posto tra le province con più casi mortali, seguita da Milano (8,3%), Brescia (7,9%) e Napoli (6,3%).

Otto infezioni su 10 in ambito sanitario. Prendendo in considerazione le attività produttive, il 71,2% delle infezioni denunciate e il 23,3% dei casi mortali si concentra nel settore della Sanità e assistenza sociale (che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili), che insieme al settore degli organismi pubblici preposti alla sanità (Asl) porta all’80,2% la quota dei contagi e al 34,0% quella dei decessi avvenuti in ambito sanitario.

Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, alimentari) e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione.

Dopo il lockdown in aumento l’incidenza di altri settori di attività. Con la graduale ripresa delle attività a partire dal mese di maggio, si osserva una progressiva riduzione dell’incidenza dei casi di contagio nel settore della sanità e assistenza sociale, che passa infatti dal 71,6% del periodo marzo-maggio al 56,0% di giugno-agosto, e un incremento in quelle attività economiche che, soprattutto nel periodo estivo, hanno avuto una ripresa lavorativa, come i servizi di alloggio e ristorazione (passati dal 2,5% di marzo-maggio, al 4,3% di giugno-agosto, con il 5,0% solo ad agosto) o noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (cresciute dal 4,3% del periodo marzo-maggio al 7,7% di giugno-agosto e al 13,7% nel solo mese di agosto).

La categoria più a rischio è quella dei tecnici della salute. La categoria professionale dei tecnici della salute con il 39,7% dei contagi denunciati, oltre l’83% dei quali relativi a infermieri, si conferma la più colpita dal virus, seguita dagli operatori socio-sanitari (20,9%), dai medici (10,2%), dagli operatori socio-assistenziali (8,9%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%), dagli impiegati amministrativi (3,1%), dagli addetti ai servizi di pulizia (1,9%) e dai dirigenti sanitari (1,0%).

Un decesso su tre tra il personale sanitario e socio-assistenziale. L’analisi dei decessi rivela come circa un terzo dei casi mortali codificati riguardi personale sanitario e socio-assistenziale, a partire dai tecnici della salute (il 58% sono infermieri), con il 10,3% dei decessi, seguiti da medici (7,5%), operatori socio-sanitari (5,6%), operatori socio-assistenziali e personale non qualificato nei servizi sanitari (3,6% per entrambe le categorie), e specialisti nelle scienze della vita, come tossicologi e farmacologi (2,4%). Le altre categorie coinvolte sono quelle degli impiegati amministrativi (11,5% dei decessi), degli addetti all’autotrasporto (6,3%), degli addetti alle vendite (2,8%), dei dipendenti nelle attività di ristorazione, degli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia e dei direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei servizi di sanità, istruzione e ricerca (tutte con il 2,4% dei casi mortali denunciati).

Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (monitoraggio al 31 Luglio 2020)

Abruzzo 31.07.2020
Basilicata 31.07.2020
Calabria 31.07.2020
Campania 31.07.2020
Emilia Romagna 31.07.2020
Friuli Venezia Giulia 31.07.2020
Lazio 31.07.2020
Liguria 31.07.2020
Lombardia 31.07.2020
Marche 31.07.2020
Molise 31.07.2020
Piemonte 31.07.2020
Provincia autonoma di Bolzano 31.07.2020
Provincia autonoma di Trento 31.07.2020
Puglia 31.07.2020
Sardegna 31.07.2020
Sicilia 31.07.2020
Toscana 31.07.2020
Umbria 31.07.2020
Valle d’Aosta 31.07.2020
Veneto 31.07.2020

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INAIL 21.07.2020 Pubblicate le nuove schede regionali

Covid-19, quasi 50mila i contagi sul lavoro denunciati all’Inail. Alla data del 30 giugno le infezioni di origine professionale segnalate all’Istituto sono 965 in più rispetto al monitoraggio precedente. I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nel Nord-Ovest (58,3%), con un’età media dei deceduti di 59 anni

I contagi sul lavoro da nuovo Coronavirus rilevati dall’Inail alla data del 30 giugno sono 49.986, 965 in più rispetto al monitoraggio del 15 giugno e pari a circa un quinto delle denunce di infortunio pervenute all’Istituto dall’inizio dell’anno. I casi mortali sono 252 (+16), concentrati soprattutto tra gli uomini (82,5%) e nelle fasce 50-64 anni (69,8%) e over 64 anni (19,5%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. Prendendo in considerazione il totale delle infezioni di origine professionale segnalate all’Inail, il rapporto tra i generi si inverte – il 71,6% dei lavoratori contagiati sono donne – e l’età media scende a 47 anni. A fare il punto della situazione è il sesto report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, pubblicato oggi insieme alla versione aggiornata delle schede di approfondimento sui casi registrati nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, diffuse con cadenza mensile.

Nell'Italia settentrionale più di otto denunce su 10. Dall’analisi territoriale emerge che più di otto denunce su 10 sono concentrate nell’Italia settentrionale: il 56,2% nel Nord-Ovest e il 24,2% nel Nord-Est, seguiti da Centro (11,8%), Sud (5,7%) e Isole (2,1%). Concentrando l’attenzione sui contagi con esito mortale, la percentuale del Nord-Ovest rispetto al totale sale al 58,3%, mentre il Sud, con il 15,1% dei decessi, precede il Nord-Est (13,1%), il Centro (11,9%) e le Isole (1,6%). La Lombardia è la regione più colpita, con oltre un terzo dei casi denunciati (36,1%) e il 44,8% dei decessi. Nel dettaglio, il 30,2% dei 18.032 contagi sul lavoro denunciati nel territorio lombardo riguardano la provincia di Milano, ma con 32 decessi la provincia di Bergamo conferma il primato negativo per i casi mortali, seguita da Milano (22), Brescia (20) e Cremona (16).

Oltre un terzo dei decessi in ambito sanitario. Circa il 99% delle denunce riguarda la gestione assicurativa dell’Industria e servizi, mentre i casi registrati in Agricoltura, nella Navigazione e nella gestione per Conto dello Stato sono circa 600. Rispetto alle attività produttive, il 72,1% del complesso delle infezioni denunciate e il 26,1% dei casi mortali si concentra nel settore della Sanità e assistenza sociale (che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili), che insieme al settore degli organismi pubblici preposti alla sanità (Asl) porta all’81,2% la quota dei contagi e al 36,6% quella dei decessi avvenuti in ambito sanitario. Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici, farmaceutici, alimentari), le attività di alloggio e ristorazione, il commercio e il trasporto e magazzinaggio.

Tecnici della salute, medici e operatori socio-assistenziali le categorie più coinvolte. Con il 40,6% dei contagi denunciati, oltre l’83% dei quali relativi a infermieri, la categoria professionale dei tecnici della salute si conferma la più colpita dal virus, seguita dagli operatori socio-sanitari (21,3%), dai medici (10,5%), dagli operatori socio-assistenziali (8,7%) e dal personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,7%). L’analisi dei decessi rivela come circa il 40% riguardi personale sanitario e socio-assistenziale. Nel dettaglio, l’11,8% dei casi mortali codificati riguarda i tecnici della salute (il 63% sono infermieri), seguiti dai medici (9,3%), dagli operatori socio-sanitari (8,1%), dagli operatori socio-assistenziali e dal personale non qualificato nei servizi sanitari (4,3% per entrambe le categorie).

Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (monitoraggio al 30 giugno 2020)

Abruzzo 30.06.2020
Basilicata 30.06.2020
Calabria 30.06.2020
Campania 30.06.2020
Emilia Romagna 30.06.2020
Friuli Venezia Giulia 30.06.2020
Lazio 30.06.2020
Liguria 30.06.2020
Lombardia 30.06.2020
Marche 30.06.2020
Molise 30.06.2020
Piemonte 30.06.2020
Provincia autonoma di Bolzano 30.06.2020
Provincia autonoma di Trento 30.06.2020
Puglia 30.06.2020
Sardegna 30.06.2020
Sicilia 30.06.2020
Toscana 30.06.2020
Umbria 30.06.2020
Valle d’Aosta 30.06.2020
Veneto 30.06.2020

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INAIL, 12.06.2020

Alla data del 31 maggio il quarto report sulle infezioni di origine professionale, elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, registra circa 3.600 denunce in più rispetto al monitoraggio del 15 maggio. I decessi sono 208 (+37) e quasi sei casi su 10 (58,7%) ricadono nel Nord-Ovest, con il primato negativo nella provincia di Bergamo.

ROMA - Le denunce di infortunio sul lavoro da nuovo Coronavirus pervenute all’Inail alla data del 31 maggio sono 47.022, 3.623 in più rispetto al monitoraggio precedente del 15 maggio. I casi mortali sono 208 (+37), pari a circa il 40% del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Istituto nel periodo preso in esame e concentrati soprattutto nei mesi di marzo (40%) e aprile (56%). A rilevarlo è il quarto report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail, che rispetto ai precedenti si arricchisce di un approfondimento a livello territoriale, con la predisposizione di 21 schede relative ai casi registrati nelle 19 regioni italiane e nelle due province autonome di Trento e Bolzano, che saranno aggiornate con cadenza mensile.

La Lombardia si conferma la regione più colpita. Più della metà delle denunce (55,8%) e quasi sei casi mortali su 10 (58,7%) ricadono nel Nord-Ovest. La Lombardia, in particolare, si conferma la regione più colpita, con il 35,5% delle denunce di contagio sul lavoro e il 45,2% dei decessi. Il 30,4% delle 16.700 infezioni denunciate nel territorio lombardo riguardano la provincia di Milano, ma il primato negativo dei casi mortali, con 25 decessi, è della provincia di Bergamo.

La maggioranza dei casi nel settore della sanità e assistenza sociale. Il settore della Sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche, policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – registra, insieme agli organismi pubblici preposti alla sanità, l’81,6% delle denunce (e il 39,3% dei casi mortali). Seguono i servizi di vigilanza, pulizia, call center, il settore manifatturiero (industria alimentare, chimica e farmaceutica), le attività di alloggio e ristorazione e il commercio.

Più vittime tra infermieri e medici. L’analisi per professione evidenzia la categoria dei tecnici della salute come quella più coinvolta da contagi, con il 41,3% delle denunce complessive, circa l’84% delle quali relative a infermieri. Seguono gli operatori socio-sanitari (21,5%), i medici (11,0%), gli operatori socio-assistenziali (8,3%) e il personale non qualificato nei servizi sanitari, come ausiliari, portantini e barellieri (4,8%). Circa la metà dei decessi riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. Le categorie più colpite sono quelle dei tecnici della salute (il 66% sono infermieri), con il 14,2% dei casi mortali codificati, e dei medici (13,2%).

Sette morti su 10 nella fascia di età 50-64 anni. Il 71,7% dei contagiati sono donne e il 28,3% uomini, ma il rapporto tra i generi si inverte nei casi mortali. I decessi degli uomini, infatti, sono pari all’82,7% del totale. L’età media dei lavoratori che hanno contratto il virus è di 47 anni per entrambi i sessi, ma sale a 59 anni (57 per le donne e 59 per gli uomini) per i casi mortali. Il 71,2% dei decessi è concentrato nella fascia di età 50-64 anni, seguita da quella over 64 anni (18,3%). La quota dei lavoratori stranieri è pari al 15,6% del totale delle denunce e al 10,1% dei decessi.

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Scheda nazionale - I dati sulle denunce da Covid-19 (monitoraggio al 31 maggio 2020)
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

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Fonte: INAIL

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Esoscheletri occupazionali

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Occupational exoskeletons

Esoscheletri occupazionali

Campaign 2020-2022, Rischi emergenti, Disturbi muscoloscheletrici

Esoscheletri occupazionali: dispositivi indossabili robotici e prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici lavoro-correlati sul posto di lavoro del futuro

Gli esoscheletri sono tecnologie di assistenza personale che influiscono meccanicamente sul corpo. Possono ridurre il carico del lavoro fisico, quali il sollevamento di carichi pesanti, diminuendo il rischio di disturbi muscolo-scheletrici. La progettazione e lo schema ergonomici del luogo di lavoro non sono sempre possibili, ad esempio nei luoghi di lavoro temporanei. Gli esoscheletri possono contribuire a compensare.

Come ogni nuova tecnologia, creano una necessità di regolamenti e norme. Questa relazione fornisce assistenza ai progettisti. La ridistribuzione dello stress a differenti parti dell’organismo può condizionare la salute dei lavoratori. Anche il comfort è un problema. Al fine di rendere gli esoscheletri utili e accettati, si consiglia la progettazione di attrezzature incentrate sulla persona.

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Fonte: EU-OSHA

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D.M. 27 luglio 2010: Prevenzione incendi attività commerciali (Attività 69)

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DM 27 luglio 2010

D.M. 27 luglio 2010: Prevenzione incendi attività commerciali (Attività 69)

ID 5389 | Update 17.09.2020

D.M. 27 luglio 2010
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq
(GU n. 187 del 12 agosto 2010)

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “attività commerciali” (e simili) sono ricomprese dal punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 al punto 69 dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:

D.M. 16 febbraio 1982 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 

69 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. 

Si può evincere che rientrano tra le “attività soggette” (in linea con i precedenti quesiti) le fiere e quartieri fieristici.

Invece "non rientrano" tra le “attività soggette”, al contrario, le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio 1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento. 

In dettaglio le categorie per l'attività 69 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

N.  ATTIVITÀ CATEGORIA
    A B C
69 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso
o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie
lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi
e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee,
di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi
aperti al pubblico.
fino a 600 m2 oltre 600 e fino a 1.500 m2 oltre 1.500 m2

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Le possibili strade per la progettazione antincendio

 



(* Bozza in consultazione

RTV 2017 Cap. V.8) (RTO)       
 D.M. 27 luglio 2010 (RTV)

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Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 1)

Il testo Codice Prevenzione Incendi aggiornato (link 2)

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Nota SIML Lavoratori fragili

ID 11578 | | Visite: 2809 | News Sicurezza

Nota SIML Lavoratori fragili

In data 4 settembre 2020 è stata emanata la Circolare n. 13 del 04.09.2020, congiuntamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute. Il documento, peraltro già anticipato e molto atteso, reca importanti aggiornamenti e chiarimenti in merito alla problematica derivante dalla individuazione e gestione dei cosiddetti “lavoratori fragili” in relazione all’attuale emergenza sanitaria per l’epidemia Covid-19.

La circolare richiama, in premessa, la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all’opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell’andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all’art. 5 della Legge 300/70 e all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di “fragilità”, già determinato – ma non palesemente precisato - in precedenti DPCM e nella stessa circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 26/04/2020. A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell’ISS e dall’analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico”. Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun automatismo tra l’età avanzata (> 55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all’età va sempre preso in considerazione “congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.  

Dal punto di vista operativo la circolare specifica che a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio da SARS-CoV-2, segnatamente l’esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro. Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

In relazione alla eventualità che non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica – come in analoghi testi precedenti – la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l’INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo però in modo ragionevole e legittimo anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che del resto già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.

Il documento puntualizza che resta in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell’ambiente di lavoro in cui si svolge, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smart-working); in realtà tali informazioni, in buona sostanza, dovranno essere rese solo agli enti esterni all’azienda/unità produttiva poiché già note al medico competente incaricato, che conosce a fondo il DVR, la tipologia di lavoro e gli ambienti in cui si svolge.

All’esito della valutazione sanitaria specialistica condotta con le modalità di cui detto prima il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, “fornendo, in via prioritaria, Indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-Cov-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative”.

Qui può essere utile esprimere alcune osservazioni.

Va intanto sottolineato che la natura giuridico-sanitaria di tale giudizio è differente da quello espresso ai sensi dell’art. 41 co 6 del cit. D.Lgs. 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e discende ed è giustificata essenzialmente dall’attuale fase di emergenza sanitaria. La circolare prevede anche che il suddetto controllo possa anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi - seppure probabilmente rari - di lavoratori che risultassero “inidonei” alla prosecuzione dell’abituale attività lavorativa in assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole). Sarebbe opportuno che su questo aspetto, come ben si comprende assai rilevante per medici e lavoratori, si pronunciassero tempestivamente gli enti e le istituzioni preposte.  

La circolare esprime quindi alcune indicazioni relative alle istanze ex art. 83 del DL n. 34/2020 (“sorveglianza sanitaria eccezionale”), riprendendo sostanzialmente la normativa vigente e quanto stabilito nei paragrafi precedenti in merito alle indicazioni operative e alla disciplina speciale disposta dal nuovo impianto normativo dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda, infine, la modalità di espletamento delle visite da parte del medico competente, il testo richiama l’opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di lock-down e successivo, in considerazione dell’andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dell’OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica, il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d’aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani. La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l’utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l’esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell’esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS-CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell’aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

Si tratta, in conclusione, di un documento che riordina e chiarisce la materia affrontata alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche inerenti la nuova patologia Covid-19, che giunge in un momento assai delicato sul piano sociale, in coincidenza alla ripresa dell’attività economica e produttiva e in vista della riapertura dell’anno scolastico, e che sarà di sicura utilità per i medici del lavoro e per tutti i medici competenti italiani.

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Decreto 17 settembre 2014

ID 11571 | | Visite: 2125 | News Prevenzioni Incendi

Decreto 17 settembre 2014

Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: "Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici".

(GU Serie Generale n.219 del 20-09-2014)
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge; Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti";

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e, in particolare, l'art. 51, lettera e);

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 recante "Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20 agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;

Tenuto conto che per l'effettiva attuazione del sopra richiamato decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve predisporre i provvedimenti attuativi ivi previsti;

Considerato che e' in corso di definizione un complesso processo di riordino del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'obiettivo di ottimizzare il livello di funzionalita' del dispositivo di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di difesa civile;

Ritenuto, pertanto, al fine di salvaguardare l'efficacia dell'attivita' dell'Amministrazione, di assegnare al predetto decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 un termine di attuazione che consenta, nei necessari tempi tecnici, l'ordinato espletamento delle procedure per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi;

Decreta

Art. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 e' differita al 19 marzo 2015.

Roma, 17 settembre 2014

Il Ministro: Alfano

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Circolari del Ministero della Salute dell'11/09/2020

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Circolare del Ministero della Salute del 11/09/2020

Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020

In allegato n. 3  Circolari del Ministero della Salute dell'11 settembre 2020 riguardanti le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020.

Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento al voto di pazienti in quarantena e in isolamento domiciliare - Aggiornamento
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)
Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle elezioni referendarie, suppletive, regionali e comunali del 20-21 settembre 2020, con particolare riferimento alla formazione del personale dedicato alla raccolta del voto presso il domicilio di elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, nonché nelle strutture sanitarie con Reparti COVID-19 con meno di 100 posti letto.

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Fonte: Ministero della Salute

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Decreto 23 settembre 2004

ID 11562 | | Visite: 4077 | Prevenzione Incendi

Decreto 23 settembre 2004

Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m3 e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacita' inferiore a 13 m3.

(GU n. 243 del 15-10-2004)

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Verifiche serbatoi di GPL | Novità legge semplificazioni

ID 11559 | | Visite: 4390 | News Sicurezza

Verifiche serbatoi di GPL

Verifiche serbatoi di GPL | Novità legge semplificazioni 

ID 11559 | 15.09.2020

In base a quanto disposto dall'art. 64 bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120 legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dal 15 Settembre 2020, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

Allo scopo di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.

Legge 11 settembre 2020 n. 120

Art. 64 - bis  Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed alle problematiche connesse all’incremento di domanda dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti abilitati successivamente alla scadenza dei termini indicati nell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329, i proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all’INAIL, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull’emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre centoventi giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

2. Al fine di garantire la pronta effettuazione delle procedure di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto dei Ministri delle attività produttive, della salute e del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto direttoriale dei medesimi Ministeri 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005, si applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’INAIL definisce la procedura operativa per l’effettuazione delle verifiche di integrità dei serbatoi di cui al comma 2 con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute un’apposita relazione tecnica relativa all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

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Codice Unico Sicurezza

ID 3747 | | Visite: 75935 | Documenti Riservati Sicurezza

CUS 2020 Small

Codice Unico Sicurezza | Ed. 48.0 Luglio 2020

Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei Prodotti CE

Ed. 48.0 (Rev. 79a 2013/2020) dell' 11 Luglio 2020

Disponibile la Ed. 48 Luglio 2020 (Rev. 79a) PDF/EPUB del Codice con tutta la prassi sicurezza emanata dal 2008 a Luglio 2020, principali testi legislativi sicurezza consolidati 2019/2020 e testi normativa CE consolidati 2019/2020.

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Il Codice, versione PDF (Ed. 48), sarà arricchito nel tempo, in relazione alla tematica Safety di cui alla descrizione e all'indice allegato nonché a funzionalità di ricerca e navigazione.

Gradite Segnalazioni

CODICE UNICO SICUREZZA

Il Codice Unico Sicurezza, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza Lavoro e dei Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori.

Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con revisioni successive.

Il Codice è suddiviso in 2 Sezioni A e B, rispettivamente:

A. Sezione Sicurezza lavoro: tutta la prassi sicurezza emanata dal 2008 e principali testi consolidati normativa sicurezza.

B. Sezione Prodotti CE: principali testi consolidati normativa di prodotto CE.

A. Sezione Sicurezza
- principali testi nomativi sulla Sicurezza lavoro relativi al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Sicurezza e normativa correlata e specifica, quale: Prevenzione Incendi e Codice RTO, Rischio Incidenti Rilevanti e Direttiva Seveso III, Sicurezza Chimica con il Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle sostanze e miscele) e Regolamento REACH.

B. Sezione Prodotti CE
- principali testi normativi consolidati del "Nuovo approccio", e altra normativa correlata.

I testi normativi, sono, per quanto possibile, consolidati con tutte le modifiche e rettifiche alla data di revisione dell'ebook.

Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare: 

A. SEZIONE SICUREZZA LAVORO

A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro 
A.1.1 Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 
A.1.1.1 Decreti collegati
A,1.1.2 Circolari
A.1.1.3 Interpelli
A.1.1.4 Primo Soccorso 
A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati personali
A.1.1.6 Legge 12 Marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili

A.2. Responsabilità Enti
A.2.1 Decreto Legislativo  8 giugno 2001, n. 231

A.3. Prevenzioni Incendi

A.3.1 DM 5 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi RTO II)
A.3.2 DPR 151/2011
A.3.3 DM 10 Marzo 1998
A 3.4 DM 20 dicembre 2012
A.3.5  Decreto 5 Agosto 2011
A
.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139

A.4. Rischio Incidente Rilevante
A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III)

A.5. Chemicals
A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP)
A.5.2 Regolamento (CE) N. 1907/2006 (REACH)

A.6. Impianti
A.6.1.Decreto 37/2008 Impianti | Consolidato 2017
A.6.2. Legge 1° marzo 1968 n. 186

B. SEZIONI PRODOTTI

B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto
B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine)
B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ATEX)
B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED coordinato)
B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED)
B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017)
B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND Consolidato 2017)
B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento IT Regolamento CPR)
B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745 (MDR)
B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE 
B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2020)
B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) 
B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019
B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 

Ed. 48.0 dell'11 Luglio 2020

[001L]
- Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020).

[002L]
- Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici)

[003L]
- Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020

[004L]
- Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007)

[005L]
D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati personali GDPR | Consolidato 2020
Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123)

[006L]
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario )

[007L]
Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146

[008L]
Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55

[009L]
Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001

[010L]
Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067

[011L]
Codice Prevenzione incendi 2020

Testo aggiornato con le modifiche di cui ai:
-- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore: 19/11/2020
-- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020.
-- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020)

[012L]
Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014)

[013L]
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

[014L]
Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020

[015L]
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020)

[016L]
Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020).

Ed. 47.0 del 26 Gennaio 2020

[001L]
- Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019;

[002L]
- Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019;

[003L]
- Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019;

[004L]
- Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019;

[005L]
Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019)

[006L]
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019

[007L]
- Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019

[008L]
- Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014)

[009L]
- D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019)

[010L]
- Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019

[011L]
Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019)

[012L]
Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998)

[013L]
Decreto 29 settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998)

[014L]
Decreto n. 292 del 21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96.

[015L]
- D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012)

[016L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco);

[017L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco);

[018L]
Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646

[019L]
- Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020;

[020L]
- Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal 2012 a Novembre 2019

[001G]
- Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche

[002G]
- Correzioni/fix

Ed. 46.0 del 10 Luglio 2019

[001L]
- Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019;

[002L]
- Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.;

[003L]
Decreto 8 settembre 1999 Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999)

[004L]
- Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

[005L]
Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012)

[006L]
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019

[007L]
Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019)

[008L]
Codice Unico di Prevenzione Incendi
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

[009L]
- Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126).

[010L]
- Risposte a quesiti 2017/2018/2019 Seveso III

[011L]
Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019

[012L]
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019.

[013L]
- Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968)

[001G]
- Creata nuova sezione Impianti.

Ed. 45.0 del 31 Marzo 2019

[001L]
- Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59);

[002L]
- Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019;

[003L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

[004L]
- Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019);

[005L]
-Inserito il Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016);

[006L]
- Inserita la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971)
Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019):

[007L]
- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI)
Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992);

[008L]
- Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019
Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche:
Modifica:
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;
Rettifica:
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);

- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020;

[009L]
- Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ed. 44.0 del 16 Gennaio 2019

[001L]
- Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018)

[002L]
- Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018

[003L]
- Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ).

[004L]
- Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83).

[005L]
- Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011);

[006L]
- Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1.

[007L]
- Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57)

[008L]
Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.
DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche.

[009L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

[010L]
Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..."

[001G]
Modificate tabelle da png a html:
- - Allegato VIII
- - Allegato IX
- - Allegato XXIV
- - Allegato XXXVIII
- - Allegato XL
- - Allegato XLIII
- - Allegato XLVI

[002G]
- Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26.

Ed. 43.0 del 28 Luglio 2018


[001L]
- Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza;

[002L]
- Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);

[003L]
- Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219);

[004L]
- Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 )
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla:
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005, n.145)
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262)
- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194)
- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178);

[005L]
- Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151);

[006L]
- Inserito il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999)
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla:
- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215)
- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261):

[007L]
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche;

[008L]
- Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 );

[009L]
- Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970;

[010L]
- Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

[011L]
- Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018;

[001G] Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).

Ed. 42.0 del 21 Maggio 2018

[001L]
- Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.

[002L]
Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

[003L]
Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970.

[004L]
- Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010)

[005L]
- Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Testo consolidato 2018

[006L]
- Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

[001G]
- Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali"

[002G]
- Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche).

Ed. 41.0 del 02 Marzo 2018

[001L]
Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva

[002L]
Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente

[003L]
Decreto Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

[004L]
Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018
Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

[005L]
Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP aggiornato Febbraio 2018

Ed. 40.0 del 03 Gennaio 2018

[001L]
Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative

[002L]
Decreto dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche

[003L]
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 08- 01-2002)

[004L]
DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013)

[005L]
Aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011)

[006L]
Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014)

[007L]
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018

Ed. 39.0 del 30 Ottobre 2017

[001L]
Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 , n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ed. 38.0 del 22 Ottobre 2017

[001L]
Decreto 1° dicembre 2004, n. 329
Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

[002L]
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento)
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
(La Legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. 15/07/2015, n.162) ha disposto (con l'art. 1, comma 50) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 4, comma 1.)

[001G]
Fix e formattazioni

Ed. 37.0 del 26 Settembre 2017

[001L]
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR)
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

[002L]
D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine)
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
S.m.i: Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi.

[003L]
Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche.

[004L]
Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017
Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008

Ed. 36.0 del 05 Luglio 2017

[001L]
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (testo consolidato 2017)
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
GU n. 273 del 21 novembre 2002 (SO)

[002L]
Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017
Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni

[001G]
Correzione testi e fix formattazione

Ed. 35.0 del 30 Maggio 2017

[001L]
Regolamento (UE) 2017/542 (CLP - Informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria)
Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

[002L]
Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016
Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III
Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall’alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei

[003L]
Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017
Oggetto: Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008

[004L]
Decreto 25 maggio 2016, n. 183
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. G.U. 27 settembre 2016, n. 226 - S.O. n. 42

[005L]
Decreto interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - rinnovo provvisorio

[001G]
Correzione testi e fix formattazione

Ed. 34.0 del 19 Marzo 2017

[001L]
D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017)
Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D.P.R. 10 Gennaio 2017, n. 23. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori.

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Edizione: 48.0 (Rev. 79a 2013/2020)
Pubblicato: 11/07/2020
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l. 
Lingue: Italiano 
ISBN: 978-8-8907-4472-3
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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note

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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola   Note

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola | Note

ID 11527 | 10.09.2020 - Documento completo allegato

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola è garantita – come per tutti i settori di attività, privati e pubblici dal DL.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale (DM 29 settembre 1998, n. 382).

Nella “ordinarietà”, qualora il datore di lavoro, attraverso il processo di valutazione dei rischi evidenzi e riporti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) la presenza di uno dei rischi “normati” dal DLgs. 81/2008 che, a sua volta, preveda l’obbligo di sorveglianza sanitaria, deve nominare il medico competente per l’effettuazione delle visite mediche di cui all’art. 41 del citato decreto, finalizzate all’espressione del giudizio di idoneità alla mansione.

Tale previsione non ha subito modifiche nell’attuale contesto pandemico; ogni datore di lavoro del contesto scolastico dovrà comunque integrare il DVR con tutte le misure individuate da attuare per contenere il rischio da SARS-CoV-2.

Elemento di novità è invece costituito dall’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha introdotto la “sorveglianza sanitaria eccezionale”, assicurata dal datore di lavoro, per i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Come anche evidenziato nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione approvato dal CTS, fin dall’inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall’età) che, in caso di comorbilità con l’infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.

Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

In ragione di ciò – e quindi per tali c.d. “lavoratori fragili” – il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato:

a. attraverso il medico competente se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del DLgs. 81/2008;
b. attraverso un medico competente ad hoc nominato, per il periodo emergenziale, anche, ad esempio, prevedendo di consorziare più istituti scolastici;
c. attraverso la richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro.

DLgs. 81/2008

Art. 41 Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, (...) dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) [Lettera soppressa dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106];
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. [Comma abrogato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106].

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 
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