D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
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D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo.
(GU n. 109 del 5-5-1956 - SO)
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Capo I - Disposizioni generali
1. Campo di applicazione.
Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nel presente decreto si applicano ai lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Per le gallerie di lunghezza non superiore ai metri 50, si applicano solamente le norme dei capi II, VII, VIII e X.
Le disposizioni contenute nei capi XI, XII e XIII si applicano anche ai lavori esterni connessi a quelli in sotterraneo, in sostituzione delle norme previste, per la stessa materia, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro.
2. Esclusioni.
Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto vi provvedono altre disposizioni:
a) le miniere, cave e torbiere;
b) i comuni pozzi idrici;
c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere complementari od accessorie degli edifici;
d) le fondazioni di opere di qualsiasi specie.
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Testo nativo e Testo consolidato 2019 con le modifiche apportate dagli atti:
11/06/1956
Avviso di rettifica (in G.U. 11/06/1956, n.142)
26/01/1995
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 (in SO n.9, relativo alla G.U. 26/01/1995, n.21)
26/08/2003
DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26/08/2003, n.197)
05/08/2009
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 (in SO n.142, relativo alla G.U. 05/08/2009, n.180)
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