Slide background




Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 2 del 15 Febbraio 2019

ID 7808 | | Visite: 3832 | Interpelli Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/7808



Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 2 del 15 Febbraio 2019

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 15 Febbraio 2019 (n. 2/2019):

15/02/2019 - n. 02/2019 Destinatario: Regione Toscana

Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smi - risposta al quesito inerente l'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del  D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106"

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare Orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI.

La Regione Toscana ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicazione, per l'attività degli Enti ispettivi, della Circolare “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 c. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106”.

In particolare l'istante chiede se il punto d), dell'allegato 1 alla Circolare Esedi, trova applicazione per gli Enti ispettivi.

Nello specifico il richiedente rappresenta che al punto d), dell'allegato 1 alla lettera circolare richiamata, per la "Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati".

...

_______

Art. 249 co. 2 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':

a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Consulta tutti gli Interpelli

Correlati:

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Istanza di Interpello n. 2 del 15 Febbraio 2019.pdf
 
619 kB 17

Tags: Sicurezza lavoro Abbonati Sicurezza Interpello TUS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Mar 15, 2025 235

Decreto 27 febbraio 2025

Decreto 27 febbraio 2025 ID 23635 | 15.03.2025 Decreto 27 febbraio 2025 Revisioni al corso «Sopravvivenza e salvataggio». (GU n.62 del 15.03.2025) Entrata in vigore: 16.03.2025 ... Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto apporta variazioni al decreto dirigenziale 2 maggio 2017 relativo alla… Leggi tutto
Messaggio INPS n  801 del 5 marzo 2025
Mar 06, 2025 628

Messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025

Messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025 / Domande riconoscimento lavori usuranti 2026 entro il 1° maggio 2025 ID 23567 | 06.03.2025 / In allegato Messaggio INPS n. 801 del 5 marzo 2025 Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro… Leggi tutto
Dossier donne 2025
Mar 06, 2025 613

INAIL | Dossier donne 2025

INAIL | Dossier donne 2025 ID 23566 | 06.03.2025 / In allegato Un’analisi del fenomeno infortunistico e tecnopatico delle lavoratrici elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Inail in base ai dati mensili provvisori del biennio 2023-2024 e a quelli consolidati del quinquennio… Leggi tutto

Più letti Sicurezza