Decreto 8 settembre 1999
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Decreto 8 settembre 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
GU n. 223 del 22 settembre 1999
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto 10 marzo 1998, recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
Ritenuta la necessità , sulla base dei criteri di massima stabiliti nel citato decreto, di limitare la tipologia delle infrastrutture ferroviarie soggette al livello di rischio di incendio elevato, di cui al punto 9.2 degli allegati IX e X del decreto stesso alle sole stazioni ferroviarie con superficie al chiuso aperta al pubblico superiore ai 5000 m2;
Sulla proposta delle "Ferrovie dello Stato S.p.A.";
Decreta:
Articolo unico
Le parole "infrastrutture ferroviarie" riportate alla lettera h) degli allegati IX (punto 9.2) e X al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono sostituite dalle parole "stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 ".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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