Slide background




Decreto Direttoriale n. 55 del 25/09/2020

ID 11635 | | Visite: 3342 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/11635

Decreto Direttoriale n.55 del 25/09/2020

Ricostituzione del Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – ponteggi

Art. 1 (Costituzione e composizione)

1. Per le finalità richiamate in premessa, è costituito presso la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, un Gruppo di lavoro tecnico con funzioni consultive per l’esame della documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per la formulazione di pareri tecnici su eventuali profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali di cui al medesimo articolo 131, composto da funzionari esperti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
2. Il Gruppo di lavoro fornisce, all’esito di idonea istruttoria, un parere tecnico in ordine al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 131 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché per eventuali profili applicativi in materia di opere provvisionali.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1 è composto dai seguenti componenti:
- ing. Abdul Ghani Ahmad, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di coordinatore;
- ing. Ludovica Massaccesi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- ing. Costantino Caruso, in rappresentanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- ing. Luca Rossi, in rappresentanza dell’INAIL;
- sig. Carlo Ratti, in rappresentanza dell’INAIL;
- ing. Raffaele Sabatino, in rappresentanza dell’INAIL.

Art. 2 (Funzionamento e durata)

1. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono convocate dal dirigente della divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro di questa Direzione Generale, su proposta del coordinatore. Nella convocazione sono indicate analiticamente le richieste di autorizzazione e le eventuali questioni tecniche sottoposte all’esame del Gruppo di lavoro.
2. Le riunioni del Gruppo di lavoro sono valide se risulta presente almeno la maggioranza dei componenti e siano, in ogni caso, rappresentate almeno due Amministrazioni. Prima dell’inizio dei lavori di ciascuna seduta, ogni singolo componente presente rende apposita dichiarazione in ordine alla insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente.
3. Per ciascuna richiesta di autorizzazione sottoposta alla sua valutazione, nonché per eventuali pareri tecnici sui profili applicativi concernenti la disciplina delle opere provvisionali, il Gruppo di lavoro redige apposita scheda riassuntiva contenente gli elementi identificativi della richiesta e l’esito delle valutazioni tecniche assunte dal Gruppo, con le relative motivazioni. Tali schede sono allegate al verbale di riunione cui al comma 5, di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Gruppo di lavoro rende i propri pareri all’unanimità dei presenti.
5. Di ciascuna riunione del Gruppo di lavoro viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.
6. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali assicura, mediante la divisione competente in materia di tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro, il necessario supporto amministrativo al funzionamento del Gruppo di lavoro, anche ai fini del coordinamento interno.
7. Il Gruppo di lavoro resta in carica per un triennio dalla data del presente decreto e i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati complessivi.
8. Ai componenti del Gruppo di lavoro non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
9. Le attività previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fonte: MPLS

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Direttoriale n. 55 del 25 09 2020.pdf)Decreto Direttoriale n. 55 del 25/09/2020
 
IT156 kB597

Tags: Sicurezza lavoro

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Long COVID Guida pratica EU OSHA 2025   1
Apr 14, 2025 289

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025

Long COVID: Guide pratiche EU-OSHA 2025 ID 23815 | 14.04.2025 / In allegato Pubblicate il 10 Aprile 2025 da EU-OSHA 3 Guide pratiche per affrontare la Sindrome post-COVID: - Sindrome post-COVID: valutazione della capacità lavorativa, adeguamenti del luogo di lavoro e sostegno alla riabilitazione.… Leggi tutto
Apr 14, 2025 280

DPR 12 dicembre 1972 n. 1150

Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150 ID 23813 | 14.04.2025 Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972 n. 1150Determinazione delle modalità per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza fisica… Leggi tutto
Apr 13, 2025 268

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983

Circolare MS n. 56 del 13 maggio 1983 ID 23812 | 13.04.2025 / In allegato Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 dei decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150. (GU n.176 del 29.06.1983)… Leggi tutto
Apr 13, 2025 274

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984

Circolare MLPS n. 17 del 10 Febbraio 1984 ID 23811 | 13.04.2025 / In allegato Art. 253 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Valvole di sicurezza per cannelli per saldatura ossiacetilenica L'art. 253 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 recante la disciplina generale in materia di prevenzione degli infortuni… Leggi tutto

Più letti Sicurezza