Slide background




Nota INL del 14 aprile 2023 prot. n. 2573

ID 20034 | | Visite: 1589 | Documenti Sicurezza

Nota INL del 14 aprile 2023 prot. n. 2573

ID 20034 | 23.07.2023 / In allegato

Nota del 14/04/2023, prot. n. 2573 - Oggetto: Quesito in materia di ponteggi - Riscontro

...

INL
Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Codesto Ufficio ha richiesto un parere in merito alla natura di un’opera rinvenuta su un cantiere autostradale, ove erano in corso lavori di manutenzione straordinaria delle pile e dell’intradosso degli impalcati di un viadotto.

Tale struttura appare costituita da un unico impalcato, esteso a tutta l’area occupata dalle travi e soletta del viadotto,  formato a sua volta da elementi di impalcato metallico poggiati su travi metalliche reticolari posizionate longitudinalmente e sospeso con catene agganciate a tasselli, annegati a loro volta nell’intradosso della soletta.

In particolare, è stato chiesto:

1. se l’opera in esame sia qualificabile come “ponteggio” e quindi necessiti della relativa autorizzazione ministeriale;

2. qualora l’opera in esame sia invece qualificabile come “opera provvisionale”, se i singoli elementi costituenti  l’opera necessitino comunque di autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 133, co. 3, D. Lgs. 81/2008  ovvero, qualora siano appartenenti a diverse autorizzazioni, siano assemblabili, se compatibili, tramite  progetto con relativo calcolo e disegno esecutivo.

Nel merito si rappresenta quanto segue.

In relazione al quesito sub 1.: la normativa riguardante i ponteggi è contenuta nel Capo II del Titolo IV del d.lgs. n.  81/2008 (“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”) e fornisce indicazioni “relative alla loro installazione ed alle operazioni di montaggio e smontaggio”.

Il d.lgs. n. 81/2008 non fornisce tuttavia una specifica definizione del ponteggio, per la quale si ritiene di poter fare riferimento al punto 2 della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 149 del 22/11/1985 come di  seguito riportata “I ponteggi metallici sono strutture provvisionali reticolari multipiani caratterizzate da una notevole snellezza delle aste e quindi comportanti rischi di crollo improvviso o fenomeni di instabilità locale e d'insieme […]”.

L’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, pur rispondendo alla definizione di opera provvisionale presente in letteratura ovvero “…strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del fabbricato e che non faranno parte  dell’opera compiuta”, non appare riconducibile alla richiamata definizione di ponteggio, atteso che si sviluppa su un unico piano sospeso con catene agganciate a tasselli annegati nell’intradosso della soletta del viadotto.

Pertanto, deve ritenersi che l’opera rivenuta rientri genericamente tra le opere provvisionali impiegate per la realizzazione, la manutenzione e il recupero di opere edilizie, ad altezze superiori ai 2 metri, che sono di ausilio nella  realizzazione dei lavori civili, non fanno parte dell’opera finale, hanno una durata temporale limitata e devono essere  rimosse quando non più necessarie.

La stessa può considerarsi un'opera di “servizio” tra quelle destinate al transito, allo stazionamento ed al sostegno sicuro durante il lavoro; essa deve essere realizzata in modo idoneo, con materiali resistenti e adeguatamente  dimensionata. I ponti di servizio utilizzati per la manutenzione dell'intradosso degli impalcati dei viadotti sono, in  genere, opere di notevole entità da inserirsi, ai fini valutativi, nei piani di sicurezza (si veda, ad es., il punto 2.2.4 lett. a) dell’All. XV d.lgs. 81/08 sul PSC).

Se da un punto di vista progettuale è necessario che venga esibito il dimensionamento, da un punto di vista  strettamente costruttivo è bene far riferimento all’art. 123 (che impone che il montaggio e lo smontaggio delle opere  provvisionali siano eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori) e al successivo art. 126 ( "gli impalcati  e ponti di servizio (…) che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso  il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione”)

In relazione al quesito sub 2. e a integrazione della nota prot. n. 3687 del 17/06/2022 inerente a quesiti in materia  di piani di carico nei cantieri edili (che si allega), le opere provvisionali rientrano nell’articolo 133 del d.lgs. n. 81/2008  (relativo ai ponteggi fissi ed altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole  importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi) qualora siano costituite da elementi di  ponteggio fisso, pertanto, solo in tale caso occorre la redazione di un progetto secondo le istruzioni approvate  nell’autorizzazione ministeriale.

Stante quanto sopra, tenuto conto che l’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito rientra deve ricondursi alle opere provvisionali e che l’art. 112 del d.lgs. n. 81/2008 dispone espressamente che “Le opere provvisionali devono  essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, proporzionate ed idonee allo scopo;…”, è necessario che,  per ogni singola realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto  (relazione di calcolo e disegno esecutivo) che tenga conto anche dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione  per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in fase di montaggio e smontaggio della stessa, sia in fase di  utilizzo da parte dei lavoratori.

Per gli elementi di ponteggio (elementi di impalcato metallici, travi metalliche reticolari prefabbricate, tubi e giunti,  parapetti prefabbricati, ecc.) compatibili fra loro ed impiegati nell’opera rinvenuta nel cantiere oggetto di quesito, il  progetto dovrà tenere conto di quanto previsto nell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del d.lgs. n. 81/2008,  con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche dei materiali, alle certificazioni di prova relative ai suddetti  elementi di ponteggio ed ai coefficienti di sicurezza adottati.

IL DIRETTORE CENTRALE - Dott. Orazio Parisi

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota INL del 14 aprile 2023 prot. n. 2573.pdf
 
81 kB 5

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 07.2023

ID 20032 | | Visite: 1440 | Testo Unico Sicurezza

Testo Unico Sicurezza D Lgs  81 2008   07 2023

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 / Luglio 2023

ID 20032 | 23.07.2023 / In allegato

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 07.2023 (16 Luglio 2023)

Disponibile il testo coordinato Ingg. Amato e Di Fiore nell'edizione Luglio 2023. 

Download TUS Ed. 07.2023

Novità in questa versione:

- Inserito un commento personale ai punti 1.1.1 lett. i), 3.1.1 e 3.2.2 dell’Allegato XV riguardo gli obblighi di redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento (PSS);

- Corretto un refuso al punto 4.2.3.5 dell’Allegato I al D.M. 3 settembre 2021.

- Inserita la Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC avente ad oggetto: Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi;

- Inserita la nota INL del 17/06/2022 prot. n. 3687 avente ad oggetto: Quesiti in materia di piani di carico nei cantieri edili;

Inserita la nota INL del 24/01/2023 prot. n. 162 avente ad oggetto: D.lgs. n. 81/2008 – adozione provvedimento di sospensione e microimpresa – richiesta parere;

Inserita la lettera circolare del 06/04/2023 prot. 642 avente ad oggetto: art. 14, comma 16, D.lgs. n. 81/2008 - decadenza del provvedimento di sospensione a seguito di decreto di archiviazione del giudice penale;

Inserita la nota INL del 14/04/2023 prot. n. 2573 avente ad oggetto: Quesito in materia di ponteggi – Riscontro;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 maggio 2023 – Undicesimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;

Sostituito il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 con il Decreto Direttoriale n. 76 del 20 giugno 2023 – Quarantunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

- Inseriti gli interpelli n. 1 del 01/02/2023, n. 2 del 14/03/2023n. 3 del 12/06/2023 e n. 4 del 26/06/2023;

- Inserita la nota del 13/07/2023, prot. n. 5056 avente ad oggetto: Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore.

- Inserite le modifiche agli articoli 18, 21, 25, 37, 71, 72, 738798 come disposto dall’art. 14 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 contenente Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro (G.U. 04/05/2023 n. 103) convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (G.U. 03/07/2023, n. 153);

MLPS - 16 Luglio 2023

Tutte le Versioni del TUS MLPS pubblicate

CUS 2019 small

ebook Codice Unico Sicurezza

Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE

Codice Unico Sicurezza, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, riservato Abbonati o in Acquisto Store

Vedi la nostra versione nativa per smartphone/tablet

Info e acquisto Store Certifico

Info e acquisto Google Play

Info e acquisto Apple Store

Info e acquisto Amazon Store

Cover TUS 2023 small

D.Lgs. 81/2008 consolidato 2023

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, riservato Abbonati o in Acquisto Store

Vedi la nostra versione nativa per smartphone/tablet

Info e acquisto Apple iBooks

Info e acquisto Google Play

Info e acquisto Amazon Store

TUSSL  Link

TUSSL / Link | Certifico Srl - IT

Il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) D.Lgs. 81/2008

Ultime Edizioni

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 30165 | 12 Luglio 2023

ID 20024 | | Visite: 838 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 12 luglio 2023 n. 30165

Norme antincendio per le attività alberghiere. Omessa manutenzione del camino e verificazione dell'incendio

Penale Sent. Sez. 4 Num. 30165 Anno 2023
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO
Data Udienza: 05/04/2023

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 16 marzo 2022 la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa dal locale Tribunale in data 19 novembre 2020, ha assolto C.I., D.S. e V.P. dal reato loro ascritto, altresì riducendo la pena inflitta a C.F. nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione.
1.1. Gli imputati erano stati sottoposti a giudizio per il reato di cui agli artt. 41, 423 e 449 cod. pen., per avere, ciascuno con condotta colposa indipendente, per imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per inosservanza di specifiche norme tecniche di loro rispettiva competenza - relative: alla ristrutturazione non a norma del tetto, alla realizzazione del camino non a regola d'arte, al mancato rispetto delle compartimentazioni dei solai, all'illegittimo utilizzo del camino - causato l'incendio originato da fuoco di fuliggine dovuto alla combustione dei depositi di residui carboniosi all'interno del condotto per intubamento collegato al caminetto dell'Hotel Dolomiti di Moena, nella copertura del quarto e del quinto piano, esteso alle intercapedini dei piani sottostanti, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco a partire dalle ore 18.00 circa del 19 gennaio 2016 fino alle ore 1.30 del 20 gennaio 2016.

2. Con specifico riferimento alla posizione di interesse in questa sede, il giudice di secondo grado ha confermato la penale responsabilità di C.F., riconoscendolo colpevole di aver cagionato in via esclusiva l'incendio che aveva colpito gran parte dell'Hotel Dolomiti, creando pericolo per la pubblica incolumità, in ragione di una sua condotta omissiva ritenuta causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare la propagazione del fuoco - così interrompendo ogni nesso di causalità tra le azioni perpetrate dagli altri imputati e la realizzazione dell'evento. In particolar modo, il C.F. aveva utilizzato il camino, posto nel soggiorno al primo piano, in violazione del combinato disposto del punto 21 del D.M. 9 aprile 1994, con riferimento al punto 8.2.1., dove è prescritto che gli impianti di produzione di calore devono essere centralizzati, e del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 190, dove è stabilito che i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la potenza del focolare è maggiore o uguale a 5 KW, nonché, ancora, in violazione delle norme antincendio per le attività alberghiere di cui al decreto 14 luglio 2015, per il quale è consentita la presenza di stufe e caminetti nelle aree comuni per le attività con un numero di posti letto tra i 25 e i 50 (l'albergo aveva la licenza per 89 posti letto ed al momento dell'incendio vi era la presenza di 67 ospiti).
Il C.F. è stato, altresì, ritenuto responsabile di non aver provveduto, in violazione della normativa regolamentare vigente (normativa tecnica UNI 10683, Decreto del Presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg. deliberazione del Comune di Moena n. 144/12 del 28 novembre 1985), alla corretta manutenzione del caminetto con cadenza annuale, così favorendo l'accumulo di fuliggine che ha, poi, cagionato l'innesco dell'incendio all'interno della canna fumaria, con investimento della copertura dell'edificio dell'Hotel Dolomiti.

3. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.F., a mezzo del suo difensore, deducendo sei motivi di doglianza.
Con il primo è stata eccepita mancanza o apparenza della motivazione in ordine alle ragioni per cui la complessiva condotta colposa a lui ascritta sarebbe stata causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'incendio.
Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni rappresentazione delle ragioni giuridico-fattuali per cui la condotta contestatagli avrebbe integrato un'ipotesi ex art. 41, comma 2, cod. pen., di causa sopravvenuta da sola idonea a determinare l'evento, quindi escludendo il rapporto di causalità delle altrui condotte. Ciò appare tanto più rilevante a fronte dell'opposta decisione assunta da parte del primo giudice che, in virtù di una congrua e puntuale motivazione, aveva ritenuto, in conformità all'ipotesi contestata in imputazione, che vi fosse stato il concorrente apporto di plurime condotte indipendenti, ciascuna della quali aveva individualmente rappresentato un presupposto causale ai fini della verificazione dell'incendio.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della ritenuta efficacia eziologica intercorrente tra la verificazione dell'incendio ed alcune condotte colpose, a lui attribuite, non oggetto di specifica contestazione in imputazione, in particolare riguardanti: la violazione di prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro, con riferimento agli obblighi in tema di valutazione dei rischi e di formazione e di addestramento dei dipendenti, come previsto dagli artt. 17 e 18 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; il ritardato rinnovo del certificato di prevenzione incendi, senza adeguamento alla normativa vigente.
A fronte di una specifica doglianza dedotta in appello, la Corte di merito avrebbe espresso una motivazione del tutto incongrua ed assertiva, inidonea a rappresentare le ragioni per cui vi sarebbe stato un nesso di causa tra la violazione delle indicate prescrizioni e verificazione dell'incendio, l'attivazione di corrette ed efficaci procedure antincendio produrre effetti positivi solo dopo la realizzazione dell'evento, attenendo in via esclusiva alla corretta gestione della emergenza successiva.
Con il terzo motivo è stata lamentata l'erronea applicazione del punto 21, con riferimento al punto 8.2.1., del D.M. 9 aprile 1994, del d.lgs. n. 192 del 2005 e del D.M. 14 luglio 2015, oltre ad inosservanza del D.P.R. n. 412 del 1993, eccependosi l'insussistenza del profilo di colpa specifica contestatogli in relazione al divieto di utilizzo del caminetto.
Avrebbe, in particolare, errato la Corte di merito nell'affermare che l'imputato avrebbe utilizzato il caminetto in spregio del divieto normativo imposto dal D.M. 9 aprile 1994, in quanto, così facendo, avrebbe parificato il camino agli impianti di produzione di calore non centralizzati - cui l'indicato divieto si riferisce - senza che ciò fosse stato in alcun modo previsto da nessuna disposizione specifica.
D'altro canto, l'art. 1 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, prevedeva, in modo espresso, che le stufe e i caminetti non fossero normativamente considerati nella categoria degli impianti termici.
Parimenti non corretta sarebbe, poi, la considerazione espressa dal giudice di secondo grado per cui la legge 3 agosto 2013, n. 90, modificando il disposto del d.lgs. n. 192 del 2005, avrebbe inserito i camini nella definizione di impianto termico - nel caso in cui la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare fosse stata maggiore o uguale a 5 KW - considerato che con il d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, tale inciso è stato soppresso, perciò non essendo più vigente.
Neppure pertinente, infine, sarebbe il richiamo effettuato in sentenza al D.M. 14 luglio 2015, che consente la presenza di caminetti nelle aree comuni per le attività alberghiere aventi un numero di posti letto compreso tra le 25 e le 50 unità, non potendosi da ciò solo ricavare il divieto di presenza di camini in alberghi, come l'Hotel Dolomiti, aventi un numero di posti letto maggiore di 50.
Per il ricorrente, in definitiva, non esisteva alcun divieto normativo di utilizzo dei caminetti nelle attività alberghiere come quella da lui gestita, non potendo essi essere assimilati agli impianti termici.
Con la quarta censura è stata dedotta inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 43 cod. pen., sotto il profilo della non riconoscibilità del precetto cautelare in ordine alla sussistenza del divieto normativo di utilizzo del camino, con inesigibilità della condotta alternativa doverosa e conseguente carenza dell'elemento soggettivo del reato.
A fronte di una normativa così poco chiara, infatti, non gli potrebbe comunque essere rimproverata la condotta colposa contestatagli, trattandosi di errore scusabile per ignoranza incolpevole del precetto, altresì essendo stato rassicurato al tempo dal suo coimputato B.M.- professionista incaricato di predisporre la documentazione necessaria ai fini del rilascio della certificazione di prevenzione degli incendi - sulla legittimità dell'utilizzo del caminetto.
Il ricorrente lamenta, inoltre, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stato assolto il B. proprio in ragione della manifesta assenza di chiarezza della normativa di disciplina dell'utilizzo del camino, rispetto alla quale sia il perito che i consulenti tecnici di parte avevano offerto soluzioni interpretative difformi. Sarebbe paradossale, pertanto, che lo stesso argomento utilizzato per escludere la penale responsabilità di un professionista come il B. non potesse essere utilizzato a vantaggio di un soggetto del tutto privo delle medesime conoscenze tecniche, come il C.F..
Con il quinto motivo è stata eccepita erronea applicazione dell'art. 41 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza del nesso di causalità tra la contestata omessa manutenzione del camino e la verificazione dell'evento incendiario.
Il ricorrente lamenta, in particolare, carenza probatoria in ordine alla ricorrenza dell'indicato nesso di causa, anche considerata l'apprezzata sufficienza eziologica dei difetti strutturali della coibentazione della canna fumaria ai fini sia dell'accumulo di fuliggine che della propagazione dell'incendio.
Dall'istruttoria dibattimentale non sarebbe scaturita prova alcuna riguardo al fatto che l'accumulo di fuliggine fosse stato provocato dalla contestata omessa manutenzione del camino. Non sarebbe risultato comprovato, in particolare, che l'effettuazione della pulizia annuale potesse essere in grado di impedire la realizzazione di incendi di fuliggine come quello divampato presso l'Hotel Dolomiti, trattandosi di un'eventualità piuttosto comune.
Il consulente della difesa, tra l'altro, aveva evidenziato diversi aspetti di natura tecnica - ed in particolare la circostanza per cui l'accumulo di fuliggine sarebbe stato il risultato di una non corretta coibentazione della canna fumaria, che aveva poi comportato anche la successiva propagazione delle fiamme - non adeguatamente vagliati dalla Corte di merito. Non sarebbe stato verificato, cioè, se l'accumulo di fuliggine fosse stato dovuto ad altre cause, ed in particolare se avesse assunto rilievo causale esclusivo, ai fini della verificazione dell'incendio, la non adeguata coibentazione del condotto per intubamento collegato al caminetto.
Con l'ultima censura, infine, il ricorrente ha lamentato inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., oltre a mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sarebbe, in particolare, errata la motivazione con cui la Corte territoriale ha genericamente negato la ricorrenza di elementi di particolare rilievo ai fini del riconoscimento del beneficio invocato, ove si considerino il comportamento tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, in cui si era adoperato per spegnere da solo l'incendio, a rischio della propria incolumità, nonché la successiva condotta collaborativa mantenuta nei riguardi della polizia giudiziaria.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il difensore ha depositato successiva memoria con conclusioni scritte, in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. In primo luogo priva di fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il C.F. ha eccepito difetto di motivazione in ordine all'individuazione delle ragioni per cui la condotta colposa a lui ascritta sarebbe stata causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'incendio, ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen., con esclusione di ogni nesso di causalità imputabile alle condotte perpetrate dagli altri prevenuti, come invece ritenuto dal decidente di primo grado, per cui l'evento incendiario era stato determinato dal concorrente apporto di plurimi comportamenti indipendenti, ciascuno costituente singolo presupposto causale della relativa sua verificazione.
2.1. La Corte di appello ha, invero, debitamente tenuto conto di tali difformi conclusioni rese da parte del primo giudice, nonché di tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso del giudizio, tuttavia esplicando, in modo logico e adeguato, le ragioni per cui ha riconosciuto, in via esclusiva, la responsabilità del C.F., evidenziando, sia pur nella sintesi, i motivi per cui la sua condotta ha interrotto il nesso eziologico tra gli altrui comportamenti e l'evento, avendo l'incendio «avuto origine da un fuoco di fuliggine, cioè dalla combustione dei depositi carboniosi accumulatisi nel tempo per omessa manutenzione, lungo le pareti della canna fumaria del caminetto che non poteva essere utilizzato». Ove il C.F. avesse rispettato il divieto di utilizzo del camino, ovvero ne avesse garantito una corretta manutenzione annuale, l'evento incendiario non si sarebbe verificato, o comunque non avrebbe assunto le dimensioni raggiunte, per l'effetto non acquisendo alcun rilievo causale le successive condotte omissive contestate singolarmente ai coimputati.
In tal maniera, pertanto, il secondo giudice si è adeguatamente uniformato al principio di diritto espresso dal Supremo Collegio, per cui, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01).
2.2. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio rileva come al ricorrente non pertenga neanche un reale specifico interesse in ordine al dedotto motivo di doglianza, atteso che l'eventuale concasualità delle altrui condotte ai fini della verificazione dell'evento non sarebbe, comunque, sufficiente ad esonerarlo da responsabilità, trattandosi di condotte che, tutte in maniera autonoma, avrebbero contribuito - per quanto dettato nell'originaria contestazione - a cagionare la verificazione dell'evento.
Nessun vantaggio potrebbe essere, poi, acquisito neanche sotto il profilo della determinazione della pena, considerato che in primo grado, dove pure vi era stato il riconoscimento della penale responsabilità di tutti gli imputati, la sanzione inflitta al C.F. era stata addirittura di entità maggiore rispetto a quella applicatagli nel secondo giudizio.

3. Parimenti non fondato è il secondo motivo, con cui è stato dedotto vizio di motivazione per avere la Corte di merito ritenuto la ricorrenza di un nesso eziologico tra la causazione dell'incendio e il mancato rispetto di alcune specifiche prescrizioni non indicate in imputazione (violazione di norme in materia di sicurezza del lavoro, con riguardo agli obblighi in tema di valutazione dei rischi e di formazione e addestramento dei dipendenti; ritardato rinnovo del certificato di prevenzione incendi), in quanto tutte afferenti alla successiva fase della gestione dell'incendio, quindi non essendo causalmente rilevanti rispetto al momento della sua effettiva propagazione - oggetto di specifica imputazione in questa sede-.
Dalla lettura della sentenza impugnata è dato evincere, infatti, come la Corte di appello, sia pur dando debitamente conto delle varie inadempienze perpetrate da parte del C.F. - che comunque, pur avendo avuto rilevanza neutra rispetto alla propagazione dell'incendio, possono avere avuto incidenza negativa in ordine alla determinazione dei conseguenti danni, che il rispetto delle indicate previsioni avrebbe potuto contenere - non ha incentrato la penale responsabilità dell'imputato sugli indicati aspetti, bensì, come sin da subito indicato e poi nel prosieguo esplicato, sulla duplice condotta di avere utilizzato il camino nonostante il divieto imposto dal D.M. 9 aprile 1994 e di non aver provveduto alla manutenzione della condotta di fumo, così ponendo in essere un comportamento di rilievo ex art. 41, comma 2, cod. pen., costituente causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'incendio.
Tale motivazione è stata resa in maniera del tutto adeguata e logica, alla stregua di una compiuta valutazione delle emergenze processuali, come tale non risultando, conseguentemente, sindacabile in questa sede di legittimità.

4. Per il Collegio è, poi, infondata anche la terza censura eccepita da parte del C.F., con cui è stata lamentata l'insussistenza di una sua condotta violativa del divieto di utilizzo del camino, come previsto dal D.M. 9 aprile 1994. A dire del ricorrente, infatti, il caminetto non costituirebbe un impianto di produzione di calore, in quanto non elencato tra gli impianti termici dall'art. 1 del D.P.R. n. 412 del 1993, per cui nessun esplicito divieto di utilizzo poteva ritenersi gravante nei suoi confronti.
Orbene, a fronte dell'indicata doglianza, il Collegio rileva, invece, come, in termini opposti, sia da ritenersi giuridicamente corretta la ricostruzione normativa operata da parte della Corte territoriale.
Ed infatti, alla stregua di quanto previsto dal punto 8.2.1. (espressamente dedicato agli "Impianti di produzione calore"), come richiamato dal punto 21, del D.M. 9 aprile 1994, «Gli impianti di produzione di calore devono essere di tipo centralizzato. I predetti impianti devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi».
L'allora vigente d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, aveva introdotto poi, all'art. 2 lett. 1-tricies, la specificazione per cui è definibile come impianto termico un «impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 KW».

Ed allora, ritenuta la vigenza delle suddette previsioni normative, ed in applicazione coordinata e sintetica dei relativi dettati testuali, appare logicamente e giuridicamente corretto affermare che nei confronti del C.F. vigesse un inequivoco divieto di utilizzo del camino, considerato che trattavasi di un impianto di produzione di calore fisso, non centralizzato, con potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare maggiore o uguale a 5 KW.
4.1. Rispetto all'indicata conclusione, conforme all'esegesi seguita dalla Corte di merito, di nessun pregio è, poi, la censura difensiva con cui l'imputato ha eccepito che sarebbe irrilevante l'effettuato richiamo alla disciplina introdotta dalla I. n. 90 del 2013, a modifica del d.lgs. n. 192 del 2005, con parificazione del camino agli impianti termici - nel caso in cui la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare fosse stata maggiore o uguale a 5 KW - considerato che tale inciso sarebbe stato
soppresso dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, quindi non essendo oggi più vigente.
Neanche tale conclusione, infatti, è da ritenersi corretta, considerato che se è vero che nella nuova definizione di impianto termico prevista dal novellato art. 2 lett. 1-tricies d.lgs. n. 192 del 2005 non è stato fatto più riferimento ai camini come impianti termici, è anche vero che, stante la genericità di tale dizione, di certo causativa di dubbi interpretativi, l'intervento chiarificatore disposto dall'Agenzia delle Entrate al punto 4.5.1. della Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, ha consentito di precisare, in modo inequivoco, che «per gli interventi realizzati a pç1rtire dall'll giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento"», nonché - con riguardo a quanto di specifico interesse in questa sede - che «per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l'assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW (cfr. Risoluzione 12 agosto 2009 n. 215/E)».

5. Stesso giudizio di non fondatezza deve essere espresso, quindi, con riferimento al quarto motivo di ricorso, non potendosi ritenere sussistente, nei confronti del C.F., l'invocato errore scusabile, determinato da ignoranza incolpevole del precetto cautelare riguardante il divieto normativo di utilizzo del camino, causato dalla eccessiva complessità della disciplina di riferimento, con conseguente mancata ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato.
Ed infatti, la pura e semplice ignoranza dell'agente circa i contenuti della normativa di settore, nonché del carattere illecito della sua condotta, non è idonea ex se ad escludere la sussistenza della colpa normativamente richiesta per la punibilità dell'imputato.
A seguito della sentenza 23 marzo 198 , n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l'ignoranza della legge penale, se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, scusa l'autore dell'illecito, vanno stabiliti i limiti di tale inevitabilità. Per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmente rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una "culpa levis" nello svolgimento dell'indagine giuridica. Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (così, espressamente, Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885-01). Ne discende, pertanto, che ai fini della scusabilità dell'ignoranza della legge penale sia necessario, quanto meno, l'assolvimento, con il criterio dell'ordinaria diligenza, del cosiddetto "dovere di informazione", attraverso l'espletamento di un qualsiasi utile accertamento volto a conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia.
Ciò, nel caso di specie, non sarebbe stato effettuato, atteso che, per come logicamente e congruamente ritenuto dalla Corte territoriale, il C.F. non avrebbe adempiuto al necessario obbligo di conoscenza dei precetti normativi regolanti l'utilizzo dei camini, ponendo in essere un dovere di diligenza ancor più elevato e indispensabile tenuto conto del fatto che costui esercitava professionalmente l'attività di albergatore, cui inerisce, in modo particolarmente incisivo, la normativa caratterizzante le disposizioni violate.
Né, a fronte di tale aspetto, può essere ritenuta sufficiente la mera circostanza, peraltro ritenuta non adeguatamente comprovata dai giudici di appello, per cui il prevenuto sarebbe stato rassicurato da B. M. - professionista incaricato di predisporre la documentazione necessaria ai fini del rilascio della certificazione di prevenzione degli incendi - circa la possibilità di utilizzare il camino, atteso che, in termini contrari, appare del tutto adeguata e congrua la considerazione espressa dalla Corte di merito per cui il C.F., comunque, «nella sua qualità, facendo ricorso a regole elementari di diligenza, avrebbe dovuto conoscere i precetti a lui imposti».
Del tutto insussistente, infine, è la presunta contraddittorietà motivazionale ravvisabile tra l'indicata valutazione e l'intervenuta assoluzione del S., proprio in ragione dalla ritenuta manifesta assenza di chiarezza della normativa di disciplina del settore, considerato che trattasi di soggetti cui erano state contestate imputazioni difformi tra loro, aventi ad oggetto condotte differenti, riferentesi a distinte posizioni di garanzia, per le cui considerazioni rese nei confronti dell'uno non possono essere sic et simpliciter estese nei riguardi dell'altro imputato.

6. Ancora priva di pregio è, poi, la censura con cui il ricorrente ha eccepito l'insussistenza del nesso causale tra l'omessa manutenzione del camino e la verificazione dell'incendio, sul presupposto che non risulterebbe comprovato che l'effettuazione della prevista pulizia annuale avrebbe potuto impedire l'evento. A dire del C.F., infatti, altre sarebbero state le cause originanti del fuoco, in particolar modo da individuarsi nei ravvisati difetti strutturali della coibentazione della canna fumaria.
Orbene, a fronte di tale doglianza, il Collegio rileva come con essa sia stato tematizzato un aspetto fondato sulla rappresentazione di ricostruzioni eziologiche alternative - come, per l'appunto, la circostanza che l'incendio abbia tratto origine da una non adeguata coibentazione del condotto per intubamento collegato al caminetto - senza, tuttavia, interloquire sulle ragioni fondanti la responsabilità del prevenuto, così come specificamente individuate da parte dei giudici di appello.
Nel ricorso, cioè, si sarebbe tentata di escludere la colpevolezza dell'imputato incentrando l'attenzione su fattori riguardanti la successiva fase di utilizzo del camino, laddove, invece, il momento configurativo della responsabilità del C.F. è stato, soprattutto, individuato in una condotta colposa realizzata antecedentemente all'accensione del fuoco nel caminetto, che, per l'appunto, non si sarebbe dovuta verificare.
In ogni modo, a prescindere dall'indicata considerazione, la Corte territoriale ha espressamente analizzato l'eccepito aspetto, nello specifico affermando che, «quanto alla scarsa coibentazione della canna fumaria, ipotizzata dal giudice di primo grado, deve osservarsi come nella impugnata sentenza non vi sia alcun riferimento ai valori specifici esigibili; neppure l'ing. M. ha effettuato e rappresentato un calcolo preciso dello strato di lana di roccia eventualmente esigibile in luogo di quello applicato dalla ditta costruttrice».

6.1. D'altro canto, la prospettata questione, di fatto afferendo alla ricostruzione della dinamica di verificazione dell'incendio e all'interpretazione delle prove assunte, finisce per attenere a questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, in sostanza, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga con motivazione logica e congrua, come avvenuto nel caso di specie, le ragioni del proprio convincimento.

7. Infine destituita di fondamento è anche la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha lamentato la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ritenendosi adeguata la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza di elementi di segno positivo idonei a consentire il riconoscimento del beneficio.
Trattasi di motivazione che, pur nella sua sinteticità, ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, palesare vizi logici e ponendosi in coerenza con le emergenze processuali acquisite, con motivazione, pertanto, non sindacabile in questa sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.I. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dare conto, come avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

8. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2023

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 30165 Anno 2023.pdf
 
686 kB 2

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023

ID 20017 | | Visite: 1045 | News Sicurezza

Messaggio INPS numero 2729 del 20 07 2023

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 / Integrazione salariale per “eventi meteo”

ID 20017 | 20.07.2023 / In allegato

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 - Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate. Indicazioni.

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.

Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Si precisa che la medesima considerazione deve essere svolta anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.

Conseguentemente, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di ricorso al trattamento di integrazione salariale.

Si ricorda, infine, che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015. Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.

...

Fonte: INPS

Collegati

Come migliorare il microclima abitazioni in estate / Regole condizionatori

ID 20011 | | Visite: 733 | News Sicurezza

Come migliorare il microclima delle abitazioni durante l estate

Come migliorare il microclima delle abitazioni durante l’estate / Regole per l’uso corretto degli impianti di aria condizionata 

ID 20011 / 20.07.2023 / In allegato

Regole per l’uso corretto degli impianti di aria condizionata

Per quanto riguarda i condizionatori, occorre rispettare alcune importanti regole per un uso corretto, specialmente per quanto attiene alla loro manutenzione. In molti casi, infatti, oltre a non svolgere idoneamente le loro funzioni gli impianti di climatizzazione possono trasportare o diventare essi stessi fonti di contaminanti, rumore e vibrazioni, soprattutto se non sottoposti ad una regolare manutenzione.

I benefici derivanti dall’uso dei condizionatori sono associati, inoltre, ad un elevato consumo energetico (una stanza di 20 metri quadri necessita di un condizionatore che consuma poco meno di 1 Kwh).

Affinché gli impianti di aria condizionata possano essere efficaci nel ridurre i rischi per la salute da esposizione a ondate di calore e per limitare i consumi energetici, si raccomandano le seguenti semplici e importanti regole:
1. mantenere chiuse le finestre degli ambienti durante l’uso dei condizionatori;
2. utilizzare protezioni oscuranti (tende scure, persiane o tapparelle) alle finestre o vetrate di locali condizionati, per limitarne l’esposizione diretta ai raggi solari;
3. evitare di regolare la temperatura dentro casa a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna; la temperatura dell’ambiente domestico per il benessere fisiologico è intorno a 25-27°C; la regolazione della temperatura su valori più bassi causa un aumento eccessivo dei consumi energetici ed espone a bruschi sbalzi termici;
4. una buona regola è coprirsi ogni volta che si deve passare da un ambiente caldo ad uno più freddo e ventilato;
5. nelle aree caratterizzate principalmente da un alto tasso di umidità, senza valori particolarmente elevati di temperatura, può essere sufficiente l’uso del deumidificatore, in alternativa al condizionatore, per migliorare le condizioni di comfort ambientale e ridurre il consumo energetico;
6. la velocità dell’aria nel volume occupato deve essere inferiore a 0,15 m/s;
7. i terminali di mandata e di ripresa dell’impianto devono essere collocati a distanza idonea dai luoghi di normale permanenza delle persone;
8. la presa d’aria esterna deve essere collocata in posizione idonea a garantire il migliore rinnovo possibile ed evitare ricircoli di aria viziata;
4
9. durante l’utilizzo degli impianti di aria condizionata è consigliabile limitare l’uso di elettrodomestici ad alto consumo energetico (lavatrice, scaldabagno, lampade alogene ecc) e, specialmente durante le ore più calde della giornata, evitare l’uso di elettrodomestici che costituiscono ulteriori fonti di calore dell’ambiente domestico (forno, fornelli, ferro da stiro, phon ecc.);
10. occorre curare la manutenzione degli impianti: pulire periodicamente i filtri e l'unità esterna per evitare un accumulo di polveri e scorie, che verrebbe direttamente messo in circolazione attraverso le canalizzazioni di distribuzione dell’aria; la corretta manutenzione aumenta l’efficienza dei condizionatori, evita maggiori costi di funzionamento (a causa di un aumento della resistenza incontrata dall’aria, di una più bassa efficienza delle batterie di scambio termico) e riduce i rischi di incendio e corrosione;
11. è consigliabile far controllare da un tecnico (ogni 2-3 anni) il fluido refrigerante e il compressore dell’impianto di condizionamento;
12. gli impianti di climatizzazione devono essere tali da garantire la massima sicurezza antincendio;
13. il rumore prodotto dagli impianti deve rispettare le prescrizioni vigenti (UNI 8199);

Nota INL prot. 13 luglio 2023 n. 5056

ID 19996 | | Visite: 3004 | News Sicurezza

Nota INL prot  13 luglio 2023 n  5056

Nota INL prot. 13 luglio 2023 n. 5056 - Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

ID 19996 | 17.07.2023 / Nota in allegato

In ragione delle condizioni climatiche in atto, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti Uffici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.

Nel rinviare ai contenuti delle note prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022, e ribadendo in particolare le indicazioni operative già condivise nella nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, si forniscono le seguenti integrazioni.

Valutazione del rischio da calore- strumenti e metodologie

Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento alla documentazione consultabile sul Portale Agenti Fisici https://www.portaleagentifisici.it/fo microclima index.php?lg=IT nella Sezione “Microclima”, ai contenuti informativi reperibili ai link https:/ / www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/ stress-termico.html con informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima, che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura¹. È possibile anche consultare, per tali metodologie di valutazione del rischio termico, le relative norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI resa disponibile per il personale abilitato di codesti Uffici.
Potrà farsi riferimento anche al sito https:/ /www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni di quest’ultimo indicate nella richiamata nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali.

Riguardo al progetto Worklimate, è allegata alla presente nota, e disponibile sul sito istituzionale INAIL, la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, che contiene informative per i datori di lavoro in merito alle patologiche da calore e ai fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

Nel merito deve richiamarsi, anche la pubblicazione dell’ Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) Heat at work - Guidance for workplaces (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), qui allegata nella sua traduzione in italiano, che fornisce indicazioni pratiche su come gestire e ridurre i rischi associati all’esposizione al calore nell’ambiente di lavoro, e con le informazioni sulle patologie connesse al calore.

La guida, tra altro, espone metodi pratici - organizzativi e tecnici - per ridurre e gestire il rischio professionale in relazione ai luoghi di lavoro, fornendo anche informazioni sulle azioni da intraprendere nel caso in cui un lavoratore inizi a manifestare sintomi di malessere legato al calore.

Inoltre, può farsi riferimento a strumenti e metodologie che possono contribuire al monitoraggio preventivo ed alla valutazione, alla relativa formazione ed alla predisposizione di misure di mitigazione e di contenimento dei rischi ambientali nei processi di lavoro

Gestione del rischio e organizzazione produttiva

L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico atteso che la prestazione lavorativa si espone a situazioni particolari di vulnerabilità.

Maggiormente interessate da tali fenomeni sono le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

Come noto, anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

Tra queste, possono richiamarsi quelle esposte nel suddetto decalogo INIL-Worklimate, i cui contenuti risultano considerati anche dalla giurisprudenza di merito.

Si segnala, al riguardo, l’ordinanza del 18 agosto 2022 del Tribunale di Palermo, in relazione alla prestazione lavorativa dei rider, con le quali il giudice di merito, stante il generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e condanna la stessa “ad effettuare ex art. 1728 d.lgs. n. 81/2008 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore... a fornire ...un'adeguata formazione e informazione ... ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici.

Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).

Pertanto, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di carenza di tale valutazione si rinvia alla nota prot. n. 4753 del 26/07/2022 e in particolare alla necessità che la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

È infine importante tenere conto del fatto che, in relazione al progressivo incremento della digitalizzazione ed ai suoi sviluppi per la riduzione dei rischi professionali e l’introduzione di nuove opportunità per migliorare le condizioni di lavoro, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) ha promosso la Campagna “Ambienti di lavoro sicuri e sani” 2023/25 con lo scopo di sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro ma soprattutto in merito alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito del quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, e degli obiettivi della strategia digitale europea.

...

Fonte: INL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Nota INL prot. 13 luglio 2023 n. 5056.pdf
 
325 kB 86

Decreto Direttoriale n. 83 del 13 luglio 2023

ID 19989 | | Visite: 1055 | Decreti Sicurezza lavoro

D D  n  83 del 13 luglio 2023

Decreto Direttoriale n. 83 del 13 luglio 2023 / Iscrizione E.B.N.U. nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici 

ID 19989 | 16.07.2023

Decreto Direttoriale n. 83 del 13 luglio 2023 n. 83 - Iscrizione dell’Ente Bilaterale Nazionale di Unione - in sigla E.B.N.U. - nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171

_______

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’ “Ente Bilaterale Nazionale di Unione (in sigla E.B.N.U.)”, con sede legale in Roma, via Sistina n. 121, è iscritto al numero 15 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici, con decorrenza dalla data del presente decreto direttoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (in sigla E.B.N.U.)” è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “Ente Bilaterale Nazionale di Unione (in sigla E.B.N.U.)” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

Articolo 3 (Efficacia dell’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

1. L’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici attesta la sussistenza dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2, comma 2, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 ottobre 2022, n. 171 e consente lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui all’articolo 51decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

____________

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Art. 51 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee).

1-bis. Il Ministero del lavoro delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (*).

(*)
- L'articolo 13 co. 1 del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (in GU n.252 del 21.10.2021) ha inserito il comma 1- bis e sostituito il comma 8-bis.
- Modifiche apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
[...]

Fonte: MLPS

Collegati

Modulo domanda iscrizione elenco esperti di radioprotezione 2023

ID 19986 | | Visite: 1450 | News Sicurezza

Modulo domanda iscrizione elenco medici autorizzati 2023

Modulo domanda iscrizione elenco esperti di radioprotezione 2023 / ai sensi DD n. 61 del 19 maggio 2023

ID 19986 | 14.07.2023 / In allegato

Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 61 del 19 maggio 2023 - Modalità di iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione

Modulo domanda iscrizione elenco medici autorizzati 2023 esperto di radioprotezione dichiarato/a abilitato/a dalla Commissione per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, di cui all’articolo 3 del decreto 9 agosto 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute.
...
segue in allegato

Collegati

Linee di indirizzo prevenzione scuole rischio indoor allergie e asma

ID 19965 | | Visite: 1542 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma

Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie e asma

ID 19965 | 12.07.2023

Accordo CSR Rep. 124/CU del 18 novembre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra Governo, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane concernente «Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma».

(Repertorio atti n. 124/CU). (GU n. 9 del 13.01.2011)

Collegati

La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

ID 19720 | | Visite: 3653 | Prevenzione Incendi

La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro

La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro / INAIL 2023

ID 19720 | 31.05.2023 / Documento in allegato

Tale documento è stato sviluppato al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi".

Inoltre, sono stati sviluppati alcuni contenuti per facilitare il recepimento delle modifiche legislative che hanno riguardato il d.m. 10 marzo 1998; revisione che, fondamentalmente, ha riguardato l'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale.

...

Indice

1) Introduzione generale e finalità

2) L’evoluzione normativa dal vecchio decreto ai nuovi decreti, miglioramenti e punti forti dei nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti

3) Statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro - Approfondimento dinamiche e cause infortunistiche dal Sistema di sorveglianza nazionale su infortuni mortali e gravi Infor.Mo

4) Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio

5) Formazione / informazione per le diverse figure coinvolte

...

Fonte: INAIL

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro.pdf
INAIL 2023
1705 kB 535

NIOSH No 80‐106 Working in Confinated Spaces

ID 19944 | | Visite: 2264 | Documenti Sicurezza Enti

NIOSH No 80 106 Working in Confinated Spaces 1979

NIOSH No 80‐106 Working in Confinated Spaces /  Criteria for a Recommended Standard

ID 19944 | 09.07.2023 / In attachment

DHHS (NIOSH) PUBLICATION NUMBER 80-106 DECEMBER 1979

NIOSH recommends the procedures set forth in the following document as a means of protecting the health, and significantly reducing accidental injury and death associated with entering, working in, and exiting from confined spaces.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato NIOSH No 80‐106 Working in Confinated Spaces.pdf
NIOSH 1979
3441 kB 120

Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008

ID 559 | | Visite: 114455 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 559 Verifiche Art  71 TUS

Attrezzature di lavoro: Procedura Art. 71 D.Lgs. 81/2008

ID 559 | Rev. 4.0 2023 (30 Aprile 2023) / Procedura in allegato

1. Procedura [doc]
2. Registro dei Controlli [doc]

La presente procedura si applica all’attività di controllo e manutenzione delle attrezzature di lavoro in accordo con l'Art. 71 del D.Lgs. 81/2008:

Manutenzione

- Ordinaria
- Straordinaria

Controllo Sicurezza

- Controllo iniziale
- Interventi di controllo periodici
- Interventi di controllo straordinari

Verifiche periodiche 

- Se attrezzatura in All. VII D.Lgs. n. 81/2008

Il datore di lavoro, provvede affinché:

- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo d'installazione;
- le attrezzature di lavoro siano soggette ad un controllo dopo ogni nuovo montaggio;
- le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo periodici;
- le attrezzature di lavoro siano sottoposte ad interventi di controllo straordinari.

Registro dei controlli

I risultati dei controlli di cui sopra devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

[...]

Allegato II Scheda attrezzatura di lavoro

D.Lgs. 81/2008

Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

[...]

Art. 71 Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del Decreto Del Presidente Della Repubblica 24 Luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

8. NORME TECNICHE

UNI 11063:2017
Manutenzione - Definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria
La presente norma definisce i criteri di classificazione delle attività di Manutenzione distinguendoli in Ordinaria e Straordinaria, al fine di fornire un quadro di riferimento che consenta di uniformare i comportamenti degli utenti nella gestione e contabilizzazione delle risorse utilizzate, secondo i criteri della Contabilità Industriale (analitica) e Generale, in modo coerente e significativo anche sul piano organizzativo e operativo.
Si applica a tutti i settori in cui è prevista un'attività di manutenzione.

UNI 10147:2021
Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni
La norma fornisce i termini più usati nel settore Manutenzione che vanno letti unitamente a quelli utilizzati nella UNI EN 13306.

[...] segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Fonti:
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro

Maggiori Info e acquisto Documento

Documento compreso nel Servizio di Abbonamento Sicurezza

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Procedura Art. 71 Rev. 4.0 2023.docx
Certifico Srl - Rev. 4.0 2023
164 kB 487
Allegato riservato Procedura Art. 71 Rev. 3.0 2019.docx
Certifico Srl - Rev. 3.0 2019
161 kB 996
Allegato riservato Procedura Art 71 Rev. 2.0 2017.docx
Certifico Srl - Rev. 2.0 2016
324 kB 294
Allegato riservato Procedura Art 71 Rev. 1.0 2017.docx
Certifico Srl - Rev. 1.0 2017
4849 kB 336
Allegato riservato Procedura Art 71 Rev. 0.0 2013.docx
Certifico Srl - Rev. 00 2013
4863 kB 219

Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore

ID 19412 | | Visite: 14001 | Documenti Riservati Sicurezza

Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore

Modello lettera di richiamo sicurezza lavoratore / Rev. 0.0 Aprile 2023

ID 19412 | 14.04.2023 / In allegato Modello lettera di richiamo .doc/pdf

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore violasse i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (individuati dall'art. 20 del D.lgs 81/2008), è necessario che il datore di lavoro, attraverso anche il preposto, richiami il lavoratore.

In allegato Modello di lettera di richiamo con cui il DL, può contestare al lavoratore un comportamento che viola i propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in formato .doc/pdf riservato Abbonati

Le fattispecie di violazione degli obblighi dei lavoratori consistono:

- nel non contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- nella non osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- nello scorretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e i miscele pericolose , dei mezzi di trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza;
- nel non utilizzo in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- nella non immediata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nel non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- nel non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- nel non partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- nel non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Il richiamo disciplinare può essere espressione dell'attività di sorveglianza del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera f) Dlgs 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) riguardo all'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

Nella lettera di richiamo deve essere indicato in maniera puntuale cosa è accaduto e perché tale comportamento viola il patto con l’azienda.

D.Lgs.81/08

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose (1), i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Nota)
(1) Come modificato dall' art. 1, lett. a del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 39

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta Protezioni antiurto

ID 17915 | | Visite: 2353 | Documenti Riservati Sicurezza

UNI TR 11886 2 Criteri di scelta protezioni antiurto

UNI/TR 11886-2 Criteri di scelta protezioni antiurto

ID 17915 | Rev. 0.0 del 27.03.2023 / Documento di approfondimento allegato

Linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1:2022.

Allo scopo di migliorare e mantenere la sicurezza nelle zone di movimentazione industriale, può essere utile l’installazione, in alcune sezione dello stabilimento e in luoghi particolarmente a rischio, di protezioni antiurto atte a evitare che mezzi e pedoni possano entrare in zone o aree pericolose non di loro competenza.

Le norme UNI/TS 11886-1:2022 e UNI/TR 11886-2:2022 sono “buona tecnica” per la progettazione di determinati requisiti per i luoghi di lavoro come definiti dall’Art. 62 ed i requisiti all’Art. 63 D.Lgs. 81/2008.

Art. 62 Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

Art. 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.

[...] Allegato IV

[...] 1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati. [...]

Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2:2022 definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perché sia efficace e garantisca le migliori performance.

Le protezioni antiurto di cui tratta il rapporto tecnico sono progettate per livelli specifici di prestazione, in modo da permette il contenimento dei mezzi di movimentazione che accidentalmente escono dai confini delle zone di movimentazione prescritte.

La gamma dei possibili urti di mezzi di movimentazione a cui può essere soggetta una protezione antiurto è estremamente ampia in termini di velocità, angoli di avvicinamento, tipo di mezzo ed altre condizioni del mezzo e della superficie.

Di conseguenza, nella UNI/TS 11886-1:2022 si definisce un metodo di prova che sia il più conservativo possibile in modo da inglobare la più ampia casistica.

Il rapporto tecnico UNI/TR 11886-2:2022, invece, si rivolge a tutti gli operatori aziendali, che hanno una responsabilità diretta nella valutazione del rischio e nella pianificazione delle azioni correttive necessarie alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, e che intendono implementare efficacemente la sicurezza passiva in azienda, applicando processi di valutazione dei rischi e di scelta delle protezioni antiurto, con la finalità di proteggere infrastrutture, macchinari e soprattutto i lavoratori, da eventuali incidenti provocati dai mezzi di movimentazione.

UNI/TS 11886-1:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 1: Metodi di prova e criteri per la classificazione

Data entrata in vigore: 13 Ottobre 2022

La specifica tecnica definisce le modalità di prova e i criteri per la classificazione energetica e di ingombro operativo, tramite velocità e massa di prova, delle protezioni antiurto in ambito industriale.

UNI/TR 11886-2:2022 Protezioni antiurto in ambito industriale - Parte 2: Criteri di scelta

Data entrata in vigore: 13 Ottobre 2022

Il rapporto tecnico fornisce linee guida per la scelta più appropriata delle protezioni antiurto in ambito industriale, sulla base della classificazione definita nella UNI/TS 11886-1. Il rapporto tecnico definisce le specifiche per la corretta installazione di una protezione antiurto, perché sia efficacie e garantisca le migliori performance.

[...]

1. Criteri di scelta delle protezioni antiurto

La scelta delle protezioni antiurto dovrebbe essere effettuata sulla base delle analisi

seguenti:

- le caratteristiche di viabilità dell’ambiente in cui si vuole intervenire;
- le caratteristiche dei mezzi di movimentazione;
- le caratteristiche dei carichi trasportati;
- la valutazione del rischio su cose e operatori;
- la valutazione dei parametri di efficacia della protezione antiurto;
- la legislazione vigente a cui è assoggettato l’ambiente di lavoro preso in esame.

[...]

2.5 Individuazione della classe energetica della protezione antiurto idonea alle condizioni di lavoro

Le classi energetiche sono definite nella tabella 1 seguente.

Tabella 1 Classi energetiche protezioni antiurto

Tabella 1 - Classi energetiche delle protezioni antiurto

[...]

Prospetto B 3 Angolo massimo impatto di 45

Prospetto B.3 Angolo massimo d’impatto di 45°

[...]

8 Esempi applicativi

Figura 5 Esempio di misure di controllo per percorsi veicolari

 

[...]

9 Esempi illustrativi

Figura 9 protezione montanti scaffalatura

Figura 9 - Esempio di protezione dei montanti della scaffalatura

Figura 10 protezione macchinari industriali

Figura 10 - Esempio di protezione macchinari industriali

Figura 11 protezione percorsi pedonali

Figura 11 - Esempio di protezione percorsi pedonali

Figura 12 protezione percorsi carrelli elevatori

Figura 12 - Esempio di protezione percorsi carrelli elevatori

[...] segue allegato

Fonti
UNI/TS 11886-1:2022
UNI/TR 11886-2:2022
D.Lgs. 81/08

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
0.0 27.03.2023 --- Certifico Srl

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato UNI TR 11886-2 Criteri di scelta protezioni antiurto Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
1380 kB 224

Legge 3 luglio 2023 n. 85

ID 19912 | | Visite: 15714 | News Sicurezza

Legge 3 luglio 2023 n  85

Legge 3 luglio 2023 n. 85 / Conversione in legge Decreto Lavoro (DL 48/2023)

ID 19912 | 03.07.2023 / In allegato

Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro.

(GU n.153 del 03.07.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

In allegato

Legge 3 luglio 2023 n. 85 (GU n.153 del 03.07.2023)
Testo del DL 48/2023 coordinato con La Legge di conv. 85/2023
Atto camera 1238/2023

...

Di seguito, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie:

Introduzione dell'Assegno di inclusione, dal primo gennaio 2024, quale misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli mediante percorsi di inserimento sociale, formazione, lavoro e politica attiva del lavoro. La misura è condizionata alla prova dei redditi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Introduzione del Supporto per la formazione e il lavoro, dal primo settembre 2023, utilizzabile dai componenti fra i 18 e i 59 anni di nuclei familiari con ISEE non superiore a 6000 euro, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione e partecipano a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Semplificazione delle informazioni dovute da datore di lavoro al momento dell'assunzione, consentendo il rinvio alla normativa di riferimento e alla contrattazione collettiva applicata

Semplificazione dell'utilizzo dei contratti a termine, con razionalizzazione delle causali necessarie per la stipula di contratti fra i 12 ed i 24 mesi e per proroga e rinnovo dei contratti che estendono la durata oltre i 12 mesi

Incentivazione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori somministrati assunti con contratto di apprendistato ed esenzione dai limiti quantitativi della somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in "ex mobilità", soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati

Proroga al 2024 dei contratti di espansione al fine di incentivare la staffetta generazionale

Prepensionamento di giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria

Stralcio dei debiti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, lavoratori autonomi agricoli, committenti e professionisti iscritti alla gestione separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro

Incentivi per l'assunzione di percettori di Assegno di Inclusione, per l'occupazione giovanile, in particolare, per under 30, neet e giovani registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e per il lavoro dei disabili. Per maggiori informazioni vai nella sezione dedicata

Incentivazione dell'uso delle Prestazioni Occasionali del settore turistico e termale. Il limite per ciascun utilizzatore sale da 10.000 a 15.000 euro annui e possono essere utilizzate da datori di lavoro che impieghino fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (e non 10, come per gli altri settori)

Incremento del Fondo nuovo competenze grazie a fondi nazionali (Programma nazionale giovani, donne e lavoro) e comunitari (FSE+ e POC SPAO), per finanziare accordi sindacali sottoscritti a decorrere dal 2023 e favorire l'aggiornamento della professionalità dei lavoratori in relazione alla transizione digitale ed ecologica

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori (c.d. taglio del cuneo fiscale), per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023, con riduzione della aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui del 6% (mentre la legge di Bilancio 2023 prevede il 2%) senza incidenza sulla tredicesima. Resta applicabile l'ulteriore punto di riduzione per chi guadagna fino a 25.000 euro (che passa, quindi, al 7%)

Detassazione del lavoro straordinario e notturno svolto nei festivi per il settore turismo e termali, nella misura del 15% della retribuzione lorda dovuta, per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023, per i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000

Detassazione delle misure di welfare, limitatamente al 2023, con elevazione sino a 3.000 euro (salendo rispetto agli attuali 258,23 euro annui) della soglia dei fringe benefits per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico

Incremento, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici

Introduzione di nuove disposizioni in materia di formazione, nomina del medico competente e poteri di vigilanza volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro

Obbligo dell'applicazione della clausola sociale per il personale impiegato nei contact center

Previsione di una forma di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga fino al 31 dicembre 2023 per le imprese che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione.

________

01.07.2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro

Il 29 giugno 2023, il Parlamento approva il testo della conversione in legge del decreto Lavoro. Il voto della Camera dei Deputati - 154 voti a favore, 82 contrari e 12 astenuti - chiude l'iter parlamentare del provvedimento, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità introdotte durante i lavori parlamentari rientrano:

- l'estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato;
- la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale;
- maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole;
- il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro.

Ma anche modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e l'esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in "ex" mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati. E ancora, l'inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell'assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l'obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell'assegno di inclusione.
...

Modifiche al D.Lgs. 81/2008 / www.tussl.it in rosso le modifiche apportate in sede di conversione

Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 / Decreto Lavoro 2023

Conversione in Legge 3 luglio 2023 n. 85 con modificazioni (DL 48/2023)

Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Articolo 14. (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:                                                                                                                        

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;

a) all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”;

a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente:

«3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili»;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;

b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;

c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneita';»

 

 

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

c) all’articolo 25, comma 1:

1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: 
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento»
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;

d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonche' il controllo sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;

e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;

e) all’articolo 71, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.";

f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
"Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo."; 

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;

g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio  addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.

h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009,».

...

Vedi Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cover TUS 2023 small

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

D.Lgs. 81/2008 ristrutturato 2023, consolidato con tutte le modifiche/integrazioni dal 2008 a Luglio 2023.

Collegati

Modulistica di Prevenzione Incendi

ID 779 | | Visite: 50637 | Documenti Riservati Sicurezza

Modulistica di Prevenzione Incendi

Modulistica di Prevenzione Incendi / Update Giugno 2023

ID 779 | Raccolta Agg. Giugno 2023 (Rev. 5a 2014/2023) | Update file singoli 

Modulistica di Prevenzione Incendi aggiornata al 27 giugno 2023 (link diretti) e portfolio PDF completo dei moduli allegato in calce.

Update 27 Giugno 2023

Nell’ambito delle iniziative intraprese dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in materia di PNRR e transizione energetica, con decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, sono stati emanati due modelli PIN (valutazione progetto e SCIA), ai soli fini statistici e per un puntuale monitoraggio, relativi alle attività che beneficiano del regime previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) o che siano inserite nelle Zone Economiche Speciali (ZES).

Modelli aggiornati:
PIN 1-2023 Valutazione Progetto PNRR PNC ZES (Istanza di valutazione del progetto) (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES - modulistica a carattere temporaneo)

PIN 2-2023 S.C.I.A PNRR (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES - modulistica a carattere temporaneo)

Suddetta modulistica ha carattere temporaneo in quanto resterà in vigore per il solo periodo di vigenza dei provvedimenti normativi in sopra richiamati.

Update 19 Gennaio 2023

Il Ministero dell’Interno, con il decreto direttoriale n. 1 del 16/01/2023 e comunicato con la Circolare VVF Prot. 739 del 19.01.2023 ha modificato la modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012.

Modelli aggiornati:
PIN 1-2023 Valutazione Progetto (Istanza di valutazione del progetto)
PIN 2-2023 S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
PIN 2.2-2023 Cert. REI (Certificazione di resistenza al fuoco)
PIN 3-2023 Rinnovo periodico (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
PIN 4-2023 Deroga (Istanza di deroga)
PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. (Istanza di nulla osta di fattibilità)

D.P.R. 01.08.2011, n. 151 
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le modifiche principali, dei moduli in vigore dall'11 giugno 2018 riguardano, in particolare, l’inserimento di una parte in cui indicare se nel progetto si è fatto ricorso alle norme tecniche allegate al decreto del ministro dell’interno 3 agosto 2015 (RTO) e/o alle regole tecniche verticali della sezione V (RTV) dello stesso decreto.

Update del 20.01.2023

Nuovi moduli in vigore dal 1° marzo 2023:

- PIN 1-2023 Valutazione Progetto: Istanza di valutazione del progetto [pdf/word]
- PIN 2-2023 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività [pdf/word]
- PIN 2.2-2023 - Cert. REI: Certificazione di resistenza al fuoco [pdf/word]
- PIN 3-2023 Rinnovo periodico: Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio [pdf/word]
- PIN 4-2023 Deroga: Istanza di deroga [pdf/word]
- PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.: Istanza di nulla osta di fattibilità [pdf/word]

File singoli modulistica di Prevenzione Incendi Update 27.06.2023:

1. Valutazione dei progetti:

PIN 1 2018 Valutazione Progetto: .pdf .doc
Istanza di valutazione del progetto
PIN 1-2023 Valutazione Progetto: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Istanza di valutazione del progetto
PIN 1-2023 Valutazione Progetto PNRR PNC ZES: .pdf | .doc (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES  - modulistica a carattere temporaneo)
Istanza di valutazione del progetto

2. Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

PIN 2 2018 S.C.I.A.: .pdf | .doc
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
PIN 2-2023 S.C.I.A.: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
PIN 2-2023 S.C.I.A. PNRR: .pdf | .doc (dal 3 luglio 2023 - solo per attività PNRR, PNC, ZES   - modulistica a carattere temporaneo)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività

PIN 2.1 2018 Asseverazione: .pdf.doc
Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
PIN 2.2 2018 Cert. REI: .pdf.doc
Certificazione di resistenza al fuoco
PIN 2.2-2023 - Cert. REI: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Certificazione di resistenza al fuoco

PIN 2.3 2018 Dich. Prod.: .pdf .doc
Dichiarazione inerente i prodotti
PIN 2.4 2018 Dich. Imp.: .pdf .doc
Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
PIN 2.5 2018 Cert. Imp.: .pdf.doc
Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
PIN 2.6 2018 Dichiarazione non aggravio rischio: .pdf | .doc
Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
PIN 2 gpl 2018 S.C.I.A.: .pdf.doc
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl
PIN 2.1 gpl 2018 Attestazione: .pdf .doc
Attestazione per depositi di gpl
PIN 2.7 gpl 2012 dichiarazione di installazione: .pdf .doc
Dichiarazione di installazione per depositi di gpl
Dichiarazione di rispondenza: .pdf 
(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)

3. Rinnovo periodico di conformità antincendio:

PIN 3 2018 Rinnovo periodico: .pdf | .doc
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
PIN 3-2023 Rinnovo periodico: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

PIN 3.1 2014 Asseverazione per rinnovo: .pdf.doc
Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità
PIN 3 gpl 2018 Attestazione di rinnovo periodico gpl: .pdf.doc
Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl
PIN
 3.1 gpl 2018 Dichiarazione per rinnovo: .pdf .doc
Dichiarazione per depositi di gpl

4. Deroga:

PIN 4 2018 Deroga: .pdf .doc
Istanza di deroga
PIN 4-2023 Deroga: .pdf .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Istanza di deroga

5. Nulla Osta di Fattibilità:

PIN 5 2018 Richiesta N.O.F..pdf | .doc
Istanza di nulla osta di fattibilità
PIN 5-2023 Richiesta N.O.F.: .pdf | .doc (in vigore dal 1° marzo 2023)
Istanza di nulla osta di fattibilità

6. Verifiche in corso d'opera:

PIN 6 2018 Richiesta Verifica in corso d'opera: .pdf.doc
Istanza di verifiche in corso d'opera

7. Voltura:

PIN 7 2018 Voltura: .pdf | .doc

8. Modulistica commercializzazione prodotti:

Richiesta Di Omologazione Di Porte Resistenti Al Fuoco
Richiesta Di Benestare Per I Sipari Di Sicurezza
Autorizzazione Dei Laboratori Di Prova Ai Sensi Del D.M.26.03.1985
Richiesta Omologazione Estintori Portatili
Rinnovo Omologazione Estintori Portatili
Certificato Di Prova Estintori Portatili
Rapporto Di Prova Estintori Portatili

Elaborato Certifico Srl - IT / 2023

Collegati

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

ID 20033 | | Visite: 1548 | Documenti Sicurezza

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

ID 20033 | 23.07.2023 / In allegato

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC - Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

...

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA

Circolare n. 3/2003 del 23/05/2003 Prot. 21112 /PR/OP/PONT/CIRC

Oggetto: Chiarimenti in relazione all'uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi.

È pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell’ACAI “Associazione fra i costruttori in acciaio italiani”concernente la liceità dell'uso promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati.

Al riguardo, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, si ritiene comunque opportuno esprimere alcune indicazioni in merito alla suddetta problematica al fine di fornire utili elementi di valutazione per un’omogenea applicazione della normativa di sicurezza.

L'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 30 del D.P.R. 164/56, sia dei ponteggi a telai prefabbricati che dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, consente l'impiego anche di elementi di ponteggio a tubi e giunti, appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale, per la realizzazione di schemi tipo riportati nell'Allegato A della stessa autorizzazione.

Infatti, gli elementi di ponteggio a tubi e giunti, purché appartengano ad una unica autorizzazione ministeriale, possono essere utilizzati nell'ambito di uno specifico schema di ponteggio, insieme ai ponteggi a telai o insieme ai ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, per la realizzazione di: parasassi, montanti di sommità, piazzole di carico, mensole, travi carraie, particolari partenze e particolari connessioni.

In relazione a quanto sopra esposto, si ribadisce che per uno specifico schema di ponteggio non è consentito, e quindi non trova applicazione l'art. 32 del D.P.R. 164/56, l'uso promiscuo di elementi di ponteggio a:

- telai prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- montanti e traversi prefabbricati appartenenti ad autorizzazioni diverse,
- tubi e giunti appartenenti ad autorizzazioni diverse.

Detta conclusione discende dalla considerazione che le autorizzazioni ministeriali dei ponteggi metallici si riferiscono, ciascuna, ad un complesso di componenti ben individuati il cui corretto impiego - secondo gli schemi autorizzati - è condizione indispensabile perché ne sia garantito il livello di sicurezza accertato dagli esami e dalle prove effettuate sui prototipi.

Ciò considerato, in ordine alla possibilità di utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati con quelli a telai prefabbricati, su conforme parere del Consiglio Nazionale delle Ricerche si ritiene che tale possibilità debba essere consentita esclusivamente per particolari partenze (terreni declivi, condizioni di appoggio non comuni, ecc.) di uno specifico schema di ponteggio purché vengano soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

1. Lo schema specifico di utilizzo deve essere realizzato in base ad un progetto, ai sensi dell’art.32 del D.P.R. 164/56, firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione;
2. il progetto suddetto deve contemplare, oltre agli aspetti statici specifici, anche i requisiti di accoppiabilità fra i due tipi di ponteggio sovrapposti, i quali inoltre devono appartenere, ciascuno, ad una unica autorizzazione ministeriale;
3. gli elementi di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, utilizzati per la realizzazione della particolare partenza, devono appartenere ad una classe di carico (costruzione o manutenzione) non inferiore a quella del ponteggio a telai prefabbricati;
4. il piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti deve essere correttamente ancorato e fornito di irrigidimenti orizzontali;
5. sia per la realizzazione degli irrigidimenti orizzontali del piano di separazione fra i due tipi di ponteggi sovrapposti, che per la realizzazione del requisito di accoppiabilità fra gli stessi, devono essere utilizzati solo elementi di ponteggio, appartenenti alle autorizzazioni ministeriali dei due tipi di ponteggi sovrapposti, o elementi di ponteggio a tubi e giunti appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale;
6. in cantiere devono essere tenuti ed esibiti, a richiesta dell’organo di vigilanza, oltre al progetto di cui al punto 1, i libretti di autorizzazione dei due tipi di ponteggio sovrapposti e, se utilizzato, il libretto relativo al ponteggio a tubi e giunti.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo One

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Circolare Prot. 21112 del 23 maggio 2003.pdf
 
121 kB 12

Vademecum rischi lavorativi esposizione ad alte temperature

ID 20022 | | Visite: 1697 | Documenti Sicurezza

Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature 2023

Vademecum MLPS rischi lavorativi esposizione ad alte temperature | 2023

ID 20022 | 21.07.2023 / In allegato

Il vademecum contiene indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo - temperature elevate”.

Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.

...

Fonte: MLPS

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Vademecum rischi lavorativi esposizione ad alte temperature.pdf
MLPS 2023
778 kB 300

Temperature percepite: Indice Humidex

ID 20014 | | Visite: 3051 | News Sicurezza

Temperature percepite   Indice Humidex

Temperature percepite: Indice Humidex

ID 20014 | 20.07.2023 / In allegato

La temperatura percepita è un modo per cercare di misurare in modo oggettivo quello che percepiamo. Intervengono fondamentalmente due cose: l'umidità e la velocità dell'aria. L'aria umida rende più lenta l'evaporazione del sudore che è il principale mezzo che utilizza il nostro corpo per disperdere il calore in eccesso quindi quando c'è l'afa abbiamo una sensazione maggiore di caldo. L'altro fattore è il vento che in caso di bassa temperatura aumenta la dispersione del calore che produciamo perché lo strato d'aria riscaldato dal nostro corpo viene allontanato più facilmente.

Con la combinazione di temperatura effettiva ed umidità ci troviamo di fronte all’Indice Humidex. Esso è utilizzato per calcolare il disagio fisico nelle giornate con temperature alte, comprese tra i 20 °C e i 55 °C,  e con un elevato tasso di umidità relativa.

L'umidità relativa è il rapporto percentuale tra la quantità di vapore acqueo nell’atmosfera e la quantità che sarebbe necessaria per giungere alla saturazione.

Per il calcolo dell’Indice Humidex (H)  è necessario ricorrere alla seguente formula:

H = Ta + (0.5555 x (e – 10 )) 

Dove Ta è la temperatura dell’aria ed e  è la pressione di vapore.

Ecco una tabella dove è possibile osservare i valori dell’indice di calore (Humidex) e il grado di disagio. I valori sono approssimativi e possono variare da persona a persona. Si tratta di un modo semplice per cercare di capire il livello generale di disagio:

Temperature percepite

...

Temperature percepite   Indice Humidex   00

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Temperature percepite - Indice Humidex Rev. 00 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
261 kB 13

Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria

ID 20012 | | Visite: 2882 | News Sicurezza

Temperature sopra i 35 gradi  possibile CIGO

Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO) / Circolare - Messaggi - Com. INPS 2022 / Altro / Nota allegata

ID 20012 | Update Rev. 1.0 del 20.07.2023 / In allegato nota completa

Temperature sopra i 35 gradi: è possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO). E’ quanto riporta la circolare 139 del 01.08.2016 e nel messaggio HERMES 1856 del 2017 dell’Inps che chiarisce le linee guida in questi casi. Necessaria Documentazione / Bollettini / VR.

Update Rev. 1.0 del 20.07.2023

Pubblicato il Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 - Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate. Indicazioni.

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria”. Si possono rilevare “anche le cosiddette temperature percepite” ricavabili, spiega ancora il messaggio, “anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale.

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°) che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cassa integrazione ordinaria.

Possono essere rilevare anche le cosiddette "temperature percepite", ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

Circolare n.139 del 01.08.2016
...

6.4 Eventi meteo

Circa le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo.
...

Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.
________

Messaggio Hermes n. 1856 del 03.05.2017
...

Temperature percepite

Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO.

A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.

________

Messaggio INPS numero 2729 del 20.07.2023 - Richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” - temperature elevate. Indicazioni.

In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale, si riassumono le indicazioni che seguono.

Come già chiarito in precedenza, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Naturalmente costituiscono un elemento di rilievo per una positiva valutazione dell’integrabilità della causale sia la tipologia di lavorazione in atto che le modalità con le quali la stessa viene svolta.

Dalla valutazione di dette caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, essere idonee a dare titolo al trattamento di integrazione salariale, se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi “de quo”, potranno soccorrere anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

[...]

Bollettini meteo

L’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 (Decreto 15 aprile 2016) ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
...

Inoltre si veda:

Comunicato stampa INAIL 26 Luglio 2022
Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate

Messaggio INPS n. 2999 del 28.07.2022
Domande di CIGO con causale “eventi meteo” – temperature elevate. Istruzioni operative

Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate
La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori

La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

Vedasi

Esempio Bollettini:

Bollettino Roma 19.07.2023
Bollettino Firenze 19.07.2023
Il 15 maggio 2023 ha ripreso la fase operativa e la pubblicazione dei bollettini per l’estate 2023 da parte del Ministero della salute / DPC.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.
...
Link ai bollettini nel Documento allegato

segue in allegato

Collegati

Occupational Safety and Health Act of 1970

ID 20004 | | Visite: 661 | Legislazione Sicurezza

Occupational Safety and Health Act of 1970

Occupational Safety and Health Act of 1970 (US)

ID 20004 | 18.07.2023 / In attachment

To assure safe and healthful working conditions for working men and women; by authorizing enforcement ofthe standards developed under the Act; by assisting and encouraging the States in their efforts to assure safe  and healthful working conditions; by providing for research, information, education, and training in the field of occupational safety and health; and for other purposes.

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, That this Act may be cited as the "Occupational Safety and Health Act of 1970."

Footnote (1)
See Historical notes at the end of this document for changes and amendments affecting the OSH Act since its passage in 1970 through January 1, 2004.

111^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’OIL

ID 19994 | | Visite: 684 | News Sicurezza

111  sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro dell OIL

111^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’OIL

ID 19994 | 17.07.2023

Si è svolta a Ginevra dal 5 al 16 giugno 2023 la 111^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro. Delegati dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei Governi degli Stati membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), tra cui l'Italia, che ha partecipato con la propria delegazione tripartita, hanno affrontato tematiche di diversa natura e complessità, tra le quali la protezione del lavoro, una transizione giusta verso economie sostenibili e inclusive, l'apprendistato di qualità.

La Risoluzione approvata dalla Commissione tecnica sulla discussione ricorrente sulla protezione del lavoro ha messo in evidenza che la protezione del lavoro si configura come una pietra miliare del mandato di giustizia sociale dell'OIL. Secondo il documento, tutti i lavoratori devono poter godere di una protezione del lavoro più inclusiva, adeguata ed efficace. Il rischio di esclusione è più elevato per alcune categorie di lavoratori: migranti, giovani, disabili, o appartenenti a specifici settori professionali, tra cui la care-economy e i lavoratori agricoli o a domicilio. Durante la pandemia da COVID-19, le nuove forme di lavoro (su piattaforma e telelavoro) hanno consentito una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro, unitamente ad una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata. Le conclusioni hanno evidenziato i progressi compiuti in termini di tutela della maternità, incluso il congedo di maternità, di paternità e parentale, e di contrasto alla violenza e alle molestie sul luogo di lavoro, mettendo comunque in luce le sfide ancora da affrontare in un'ottica di decent work. Nell'ambito del sistema multilaterale, il ruolo ricoperto dall'OIL appare fondamentale nel fornire sostegno ai Costituenti tripartiti e favorire la condivisione di misure ed approcci innovativi, volti all'effettiva attuazione di misure di protezione del lavoro coerenti ed efficaci.

La Commissione tecnica che ha affrontato la discussione generale sulla just transition ha approvato una Risoluzione volta ad una transizione equa per tutti, verso economie e società sostenibili. Accanto all'individuazione degli imperativi necessari al pieno raggiungimento di una transizione giusta ed equa, sono state rimarcate le competenze specifiche dei vari stakeholders coinvolti: Governi, organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e l'OIL. La Risoluzione, nell'evidenziare le principali sfide poste dalla just transition, presenta in modo chiaro le opportunità e le sfide della transizione sostenibile, nonchè le azioni da intraprendere per evitare il rischio di marginalizzazione o di esclusione. Le misure di protezione sociale si caratterizzano per la loro funzione strategica nel mitigare le ripercussioni negative e gli effetti indiretti che potenzialmente possono derivare dallo sviluppo di un nuovo modello di transizione. Nella sua missione di rafforzamento della capacity building dei Costituenti, il ruolo dell'OIL si configura come strategico, allo scopo di attivare misure coerenti ed integrate, implementare le politiche attive del lavoro, favorire un corretto match tra domanda e offerta di lavoro, promuovere la formazione continua attraverso l'adeguamento di skills e lifelong learning.

La Commissione sull'Apprendistato ha approvato la Raccomandazione n. 208 relativa agli apprendistati di qualità. Nell'intento di giungere all'adozione di un nuovo strumento normativo, volto a definire e delineare un apprendistato di qualità, è stato ulteriormente arricchito il quadro delle previsioni giuridiche già contenute nel testo proposto durante la prima discussione, tenutasi nel 2022, in occasione della 110^ sessione della Conferenza. La Raccomandazione, nell'incoraggiare l'implementazione di un apprendistato di qualità, sottolinea l'importanza di un'istruzione e formazione continua e di qualità per tutti, richiamando il diritto di ciascun essere umano a perseguire il proprio benessere materiale e sviluppo spirituale, in una condizione di libertà, dignità personale, sicurezza economica e pari opportunità.

[...]

Fonte: MLPS

Decreto Direttoriale MLPS n. 79 del 07 Luglio 2023

ID 19988 | | Visite: 652 | News Sicurezza

Decreto Direttoriale MLPS n. 79 del 07 Luglio 2023

ID 19988 | 16.07.2023

Decreto direttoriale MLPS n. 79 del 07 Luglio 2023 - Integrazione/Modificazione d.d. n. 71/2023
...

Articolo 1 (Iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

All’articolo 1 del decreto direttoriale n. 71 dell’8 giugno 2023, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Sono iscritte al medesimo n. 12 del Repertorio nazionale degli organismi paritetici anche le sedi operative della “Rete paritetica OPNA - OPRA - OPTA" di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto”.

Articolo 2 (Obblighi successivi all’iscrizione nel Repertorio nazionale degli organismi paritetici)

All’articolo 2 del decreto direttoriale n. 71 dell’8 giugno 2023 i commi 1 e 2 sono così modificati:

“1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, l’“Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)" è tenuto a comunicare, per l’intera “Rete paritetica OPNA - OPRA - OPTA", ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti identificativi di cui all’articolo 2 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 171 del 2022 e la conseguente cancellazione dal Repertorio.

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 ottobre 2022, n. 171, al fine di assicurare la verifica periodica dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Repertorio, ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, l’ “Organismo Paritetico Nazionale per l’Artigianato (OPNA)” deve inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio dell’intera “Rete paritetica OPNA - OPRA - OPTA".”.

...

Fonte: MLPS

Collegati

Decreto direttoriale n. 80 del 12 luglio 2023

ID 19968 | | Visite: 594 | News Sicurezza

Decreto direttoriale n. 80 del 12 luglio 2023

ID 19968 | 12.07.2023

Decreto direttoriale n. 80 del 12 luglio 2023 Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011

...

Articolo 1 (Aggiornamento della composizione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011)

1. L’ing. Mauro Mantini e l’ing. Tiziano Saulli sono nominati, in rappresentanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente, in seno alla Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del citato decreto 11 aprile 2011, costituita con decreto direttoriale del 9 settembre 2020 n. 53, indicato in premessa.

...

Fonte: MLPS

 

Controllo acque generatori di vapore | Tabelle Circolare ANCC 30/81

ID 18665 | | Visite: 8250 | Documenti Riservati Sicurezza

Controllo delle acque generatori di Vapore   Tabelle circolare ANCC 30 81

Controllo delle acque generatori di Vapore / Tabelle circolare ANCC 30/81

ID 18665 | 16.01.2023 / Documento completo in allegato

I generatori di Vapore sono soggetti a corrosione delle pareti delle parti metalliche interne a contatto con l’acqua. È quindi obbligatorio tenere un registro, con annotati i valori di alcuni parametri dell’acqua di alimento e dell’acqua di caldaia (ex circolare ANCC 30/81; UNI EN 12952-12 UNI EN 12952-10).

Per i Generatori di vapore in possesso inoltre dell’esonero ex art 43 DM 21/05/1974 deve essere tenuto e aggiornato il relativo registro dei controlli periodici.

Tabelle circolare ANCC 30/81

Tabella - Valore limite delle caratteristiche dell’acqua di alimento dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia

Valore limite delle caratteristiche dell acqua di alimento dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia   Tabella

1) I valori sono riferiti all’acqua di reintegro di generatori funzionanti in ciclo chiuso. I gas O2 e CO2 vengono in gran parte allontanati attraverso gli sfiati dell’aria previsti nei punti alti dell’impianto di distribuzione; sono comunque opportuni un adeguato trattamento e condizionamento chimico.
(2) Questi valori sono validi presupponendo la presenza di un degassatore termico. In assenza del degassatore, è opportuno comunque elevare la temperatura dell’acqua contenuta nel serbatoio ad almeno 80°C onde ridurre il tenore di gas disciolti (O2 e CO2).
(3) Per i generatori di vapore che usufruiscono dell’esonero previsto dall’art. 43 del DM 21.5.74 e relativa specifica tecnica applicativa – regola E.2 E.3 della raccolta E. nonché per i generatori di vapore con piastre tubiere piane e fondi piani senza risvolto saldati d’angolo – capitolo 1.R della raccolta VSG e circ. n. prot.47351 dell’1.12.7 – il valore della durezza totale non deve essere – in ogni caso e senza possibilità di deroga – superiore a 5.

Tabella - Valore limite delle caratteristiche dell’acqua di esercizio dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia

Valore limite delle caratteristiche dell acqua di esercizio dei generatori a tubi da fumo e tipo Cornovaglia   Tabella

(1) Per mantenere nel generatore i valori dei parametri alcalinità, silice entro i limiti prescritti o raccomandati, è necessario effettuare uno spurgo, possibilmente continuo del generatore.
I valori delle concentrazioni nell’acqua di alimento e del generatore sono legati con lo spurgo continuo della seguente relazione: S%= 100+ Ca/Ce
S%= entità dello spurgo in percento rispetto all’acqua introdotta nel generatore.
Ca= concentrazione reale di un determinato sale o ione nell’acqua di alimento
Ce= concentrazione massima ammessa nel generatore per lo stesso sale.
(2) La corretta gestione presuppone normalmente l’impiego di condizionante/i i cui dosaggi e limiti sono in relazione alla natura e alle caratteristiche degli stessi.
(3) Determinata sul campione filtrato.
(4) I due parametri hanno lo stesso significato fisico: i valori però sono correlabili solo se si conosce la composizione chimica dell’acqua.
(5) Per i generatori di vapore specificati nel punto (3) della prima tabella il valore della durezza totale non deve essere - in ogni caso e senza possibilità di deroghe – superiore a 5 ed analogamente i valori dell’alcalinità totale e dei STD non devono essere superiori ai valori indicati nella medesima tabella.

Tabella - Valori limite delle caratteristiche dell’acqua di alimento dei generatori a tubi di acqua con pressione fino a 160 bar

[..]

Tabella - Valori limite delle caratteristiche dell’acqua di esercizio dei generatori a tubi di acqua con pressione fino a 160 bar

[..]

Tabella - Frequenza delle analisi dell’acqua dei generatori a tubi di fumo e tipo Cornovaglia

Frequenza delle analisi dell acqua dei generatori a tubi di fumo e tipo Cornovaglia

S/4= 4 volte la settimana con corredi analitici anche non strumentali
Note: controllare visivamente nei ritorni di condensa potenzialmente inquinabili l’eventuale presenza di sostanze oleose.
- E’ buona norma specialmente in condizioni di esercizio variabili sottoporre, con frequenza mensile, un campione significativo delle acque di alimento e di esercizio, ad analisi completa.
- Nel caso di più generatori alimentati in parallelo non è necessario ripetere le analisi dell’acqua di alimento per ciascuno dei generatori.

Tabella - Frequenza delle analisi dell’acqua di alimento dei generatori a tubi d’acqua con pressione fino a 160 bar

...segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Controllo delle acque generatori di Vapore Tabelle circolare ANCC 3081 Rev. 0.0 2023.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2023
190 kB 162

La sicurezza per studenti e personale delle scuole nella legge n. 85/2023

ID 19952 | | Visite: 1145 | News Sicurezza

La sicurezza per studenti e personale delle scuole nella legge n. 85/2023

ID 19952 | 10.07.2023

Comunicato stampa MLPS 10.07.2023

Il Decreto Lavoro - convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85 - dedica il Capo II agli interventi in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, aggiornando il sistema dei controlli ispettivi e dedicando un’ampia attenzione alla sicurezza di studenti e personale scolastico.

In particolar modo all’interno della norma viene prevista l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

In altre parole, non sarà più necessario provvedere al pagamento di un’assicurazione privata all’avvio del prossimo anno scolastico e accademico. Studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo saranno tutelati anche nello svolgimento delle attività di insegnamento/apprendimento e non solo, come in passato, quelle nei laboratori e nelle palestre. L’estensione della tutela include anche le esperienze di orientamento al lavoro.

Il Decreto Lavoro e ora convertito, interviene anche sulle attività preventive e di monitoraggio a tutela degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), prevedendo esplicitamente che:

- la progettazione dei PCTO sia coerente con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio;
si individui un docente coordinatore di progettazione di tali percorsi per ogni istituzione scolastica;

- il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza sia integrato con misure specifiche di prevenzione per gli studenti impegnati nei PCTO e delle indicazioni rispetto ai dispositivi di protezione individuale da adottare, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L’integrazione al DVR deve essere fornita alla scuola e allegata alla Convenzione.

Nel novero delle misure dedicate alla tutela della sicurezza degli studenti, il Decreto Lavoro inserisce l’istituzione di un Fondo per l'indennizzo dei familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e durante i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO). Dieci i milioni di euro a disposizione per il 2023 e due milioni di euro l'anno a partire dal 2024.

...

Fonte: MLPS

NIOSH No 94-103 Worker Deaths in Confined Spaces

ID 19945 | | Visite: 1448 | Documenti Sicurezza Enti

NIOSH No  94 103 Worker Deaths in Confined Spaces 1979

NIOSH No 94-103 Worker Deaths in Confined Spaces / A Summary of NIOSH Surveillance and Investigative Findings

ID 19945 | 09.07.2023 / In attachment

DHHS (NIOSH) PUBLICATION NUMBER 94-103 JANUARY 1994

This monograph contains summary data and investigative reports of fatal incidents involving workers who entered confined spaces. These investigations were undertaken as part of the Fatality Assessment and Control Evaluation (FACE) program conducted by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

The FACE program was initiated in 1982 and directed from its inception by the NIOSH Division of Safety Research.

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato NIOSH No. 94-103 Worker Deaths in Confined Spaces.pdf
NIOSH 1994
10142 kB 112

Le fibre artificiali organiche utilizzate come sostitutive dell'amianto

ID 19938 | | Visite: 840 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Le fibre artificiali organiche utilizzate come sostitutive dell amianto

Le fibre artificiali organiche utilizzate come sostitutive dell'amianto

ID 19938 | 07.07.2023

Le fibre organiche artificiali Man-Made Organic Fibers (MMOF) comprendenti le fibre aramidiche, poliacriliche, poliammidiche, poliolefiniche e poliviniliche, sono utilizzate in diversi campi quali sostituti dell’amianto, anche se i loro effetti sulla salute non sono stati ancora completamente valutati e sono tuttora oggetto di studio.

La loro produzione è in continua espansione viste le caratteristiche di buona resistenza al calore, alla trazione, all’abrasione, agli acidi e agli alcali e alla generazione durante i processi di lavorazione di fibre areodisperse in genere di tipo non respirabile. Tuttavia, in particolare per le fibre aramidiche (usate nella produzione di dispositivi di protezione individuale, di materiali di frizione e di guarnizioni), durante il taglio e macinazione potrebbero originarsi fibre respirabili con possibile impatto sulla salute dei lavoratori addetti. Il fact sheet fornisce una sintesi delle principali proprietà delle MMOF con particolare riguardo alle fibre aramidiche.

...

Fonte: INAIL

Attestazione conformità D.Lgs. 81/2008 Noleggio Concessione Uso Attrezzature

ID 552 | | Visite: 35631 | Documenti Riservati Sicurezza

Attestazione conformit  D Lgs  81 2008 Noleggio Concessione Uso Attrezzature

Attestazione conformità D.Lgs. 81-2008 / Noleggio Concessione Uso Attrezzature - Update Maggio 2023

ID 552 | 08.05.2023 / Documentazione e modello .doc/pdf di attestazione in allegato

L'aggiornamento al modello di attestazione di maggio 2023 è dovuto alle modifiche all'articolo 72 del D.Lgs 81/2008 apportate dal Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", in GU n.103 del 04.05.2023 ed in vigore dal 05 maggio 2023.

In allegato, oltre al Modello di attestazione conformità D.Lgs 81/2008 Noleggio concessione uso attrezzature (in formato .doc/pdf), sono presenti:

1. Tutti i Requisiti dell'Allegato V del D.Lgs 81 2008 [pdf]
2. La correlazione Requisiti dell'Allegato V del D.Lgs 81 2008 con le Norme Tecniche Armonizzate (NTA) Diretttiva macchine 2006/42/CE [pdf]
3. Ultimo elenco delle Norme Tecniche Armonizzate (NTA) Diretttiva macchine 2006/42/CE del 10.01.2023 [pdf]
4. Tutti i Requisiti dell'Allegato V del D.Lgs 81 2008 [cem] importabile cem4
5. Ultimo elenco delle Norme Tecniche Armonizzate (NTA) Diretttiva macchine 2006/42/CE del 10.2023 [cem] importabile cem4

_______

D.Lgs 81/2008

Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso (...) attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti  individuati per l’utilizzo. (1)

Note
(1) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha modificato il secondo periodo del comma 2.

Nolo a caldo e freddo Tabella art 72 81 2008

Art. 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; (2) (3)

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. (1)

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 20, comma 1 lett. l del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
(2) Parere ML prot. 21346-07-4 del 13 Settembre 1995 equpare le scaffalature ad attrezzature di lavoro
(3) Decreto 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Certifico Srl - IT | Rev. 6.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

Mod. 03 2023
Mod. 03 2020
Mod. 03 2018
Mod. 03 2016
Mod. 03 2013

Mod. 03 2015

Collegati

EU-OSHA 2023 | Migliorare la SSL attraverso le catene di approvvigionamento

ID 19922 | | Visite: 423 | Documenti Sicurezza UE

Migliorare la SSL attraverso le catene di approvvigionamento

EU-OSHA 2023 | Migliorare la SSL attraverso le catene di approvvigionamento

ID 19922 | 04.07.2023

Migliorare la SSL attraverso le catene di approvvigionamento: iniziative basate sul mercato nei settori agroalimentare ed edile

Nonostante i cambiamenti nella struttura delle catene di approvvigionamento in risposta a fattori socioeconomici, l’UE e la prosperità delle sue imprese rimangono indissolubilmente legate al loro successo. La crescente importanza dei comportamenti etici e sostenibili all’interno di tali rapporti di distribuzione sottolinea l’importanza di migliorare la SSL e le condizioni di lavoro.

Questa relazione presenta i risultati di un’analisi della letteratura condotta nell’ambito del progetto dell’EU-OSHA sull’effetto leva della SSL sul mercato nelle catene di approvvigionamento, esaminando in particolare due settori chiave dell’UE: l’agroalimentare e l’edilizia.

...

Fonte: EU-OSHA

Legge 8 giugno 2023 n. 84

ID 19917 | | Visite: 1173 | Legislazione Sicurezza

Legge 8 giugno 2023 n  84

Legge 8 giugno 2023 n. 84 / Ratifica Convenzioni Salute e Sicurezza sul lavoro - ILO 155/1981 / ILO 187/2006

ID 19917 | 03.07.2023 / In allegato

Legge 8 giugno 2023 n. 84
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni:

a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002;
b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. 

(GU n.153 del 03.07.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023

Collegati

Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | | Visite: 5746 | Documenti Riservati Sicurezza

Rtischi elementi mobili

Rischi elementi mobili: misure sicurezza alternative alla protezione/segregazione

ID 14510 | 10.09.2021 / Documento completo allegato

Rischi elementi mobili: è possibile adottare, in determinati contesti, misure di sicurezza alternative alla protezione/segregazione (secondo il D.Lgs. 81/2008).

La recente Sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021) stabilisce fondato il ricorso della condanna del DL per un infortunio del lavoratore addetto ad una macchina curvatubi che frequentemente, per esigenze di lavorazione, doveva rimuovere le protezioni a fotocellule, ma erano previste altre misure sicurezza in tale caso, secondo quanto previsto dal punto 6.5 dell’Allegato V D.Lgs. 81/2008.

La Sentenza di 2° grado impugnata aveva trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

Rischi elementi mobili (per effettive esigenze di lavorazione/in estrema ratio)

è possibile valutare, per effettive esigenze di lavorazione, altre misure di riduzione del rischio alternative alla protezione/segregazione (Allegato V D.Lgs. 81/2008 pp. 6.2, 6.5

Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021
...

2.1. Violazione dell'art. 590 cod. pen. e del par. 6.5 dell'Allegato V del D.Lgs. n. 81/2008 e vizio di motivazione per l'omessa valutazione del particolare funzionamento bifasico della macchina curvatubi quale motivo principale della temporanea disattivazione delle fotocellule di sicurezza della macchina e della sostituzione con altre misure preventive, in conformità al par. 6.5 Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008.

La sentenza impugnata, pertanto, ha trascurato di valutare le effettive esigenze della lavorazione, che imponevano la sostituzione delle fotocellule di sicurezza con altre misure di riduzione del rischio, individuabili in due elementi: l'esecuzione di lavorazioni specifiche (la curvatura di tubi a base quadrata) e la preparazione (o attrezzamento) della macchina.

La sentenza impugnata si è limitata a considerare lo svolgimento dell'infortunio durante una lavorazione specifica e, solo su questo dato, ha escluso l'impossibilità di una completa segregazione delle aree pericolose.
....
Vedi tutta a seguire o al link Sentenza CP n. 32956 del 07 settembre 2021

Allegato V D.Lgs. 81/2008

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.
Le protezioni ed i sistemi protettivi:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura.

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.5, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dell'attrezzatura di lavoro, oltre ad avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

Rischi elementi mobili   01

(*) Il p. 6.4 prevede che nei casi p. 6.2 e p. 6.5 (di natura residuale) occorre:
- un organo di comando di arresto a immediata portata
- un’efficace sistema di frenatura che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile (se elevata inerzia)

(**) Formazione specifica, Procedure, Segnaletica, ecc
...

Rischi elementi mobili   02

Direttiva 2006/42/CE

1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.

Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.

Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
...

...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati 

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Rischi elementi mobili Rev. 00 2021.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2021
262 kB 805

Ultimi archiviati Sicurezza

Le molestie e le vittime e contesto
Lug 02, 2024 80

Report ISTAT Le molestie e le vittime (2022-2023)

Report ISTAT Le molestie e le vittime e contesto - Anno 2022-2023 ID 22159 | 02.07.2024 / In allegato Nel 2022-2023 si stima che il 13,5% delle donne di 15-70 anni, che lavorano o hanno lavorato, abbia subito molestie sul lavoro a sfondo sessuale nel corso dell’intera vita (soprattutto le più… Leggi tutto
Giu 30, 2024 108

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Piano Triennale della Formazione INL
Giu 27, 2024 108

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026

Piano Triennale della Formazione INL | 2024-2025-2026 ID 22132 | 27.06.2024 / In allegato Il presente Piano Triennale della Formazione (PTF) 2024-2026 costituisce il principale strumento di pianificazione, programmazione e governo della formazione del personale nel quale vengono rappresentate le… Leggi tutto
Giu 26, 2024 140

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024

Decreto n. 43 del 21 giugno 2024 / Componenti task force “Lavoro sommerso” ID 22125 | 26.06.2024 / In allegato Con Decreto n. 43 del 21 giugno 2024, il Direttore generale INL Paolo Pennesi ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force "Lavoro sommerso", istituita con il D.M. 50/2024.… Leggi tutto

Più letti Sicurezza