Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149
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Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149
ID 18616 | 11.01.2023 / In allegato
Circolare MLPS 22 Novembre 1985 n.149 - Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1956, n. 164 - Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi
1) Premessa
L'impiego dei ponteggi metallici fissi è subordinato alla osservanza delle norme contenute nel capo V del D.P.R. 7 Gennaio 1956, n. 164 e delle istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio, che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di riscontro della rispondenza della struttura e dei singoli elementi alle norme di cui al citato capo V e successivi decreti ministeriali di riconoscimento di efficacia sulla base quindi, di una potenziale idoneità del ponteggio ad un impiego generalizzato nel rispetto sempre degli schemi autorizzati.
Pertanto, ove non espressamente previsto dal costruttore nella richiesta di autorizzazione, non vengono prese in considerazione specifiche misure di sicurezza relative a casi ed utilizzazioni particolari. La disciplina prevista dal legislatore per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi influisce, per vari aspetti, nella attività di vigilanza sull'impiego di queste opere provvisionali. Infatti, mentre nel caso di accertamenti su ponteggi ed impalcature in legname ogni apprezzamento è demandato agli organi di vigilanza sulla scorta delle disposizioni di legge - che in via generale sono espresse dall'art. 7 ed in particolare da tutti gli articoli del Capo IV del D.P.R. n. 164/56 - quando trattasi di ponteggi metallici fissi, la vigilanza si raccorda, per così dire, su un controllo di merito già effettuato a suo tempo dal Ministero del lavoro che ha rilasciato la relativa autorizzazione all'impiego.
E' del tutto evidente che non è compito connesso alla vigilanza sull'impiego dei ponteggi metallici entrare nel merito delle caratteristiche di resistenza dei materiali, delle sollecitazioni, dei coefficienti di sicurezza, ecc. poichè tali aspetti sono già stati esaminati, a suo tempo, dal Ministero che ha concesso l'autorizzazione; rientra, invece, tra i predetti compiti accertare, in primo luogo, se nel cantiere dove il ponteggio è impiegato, è tenuto il "libretto" contenente copia della documentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del D.P.R. 164/56 e copia del disegno esecutivo dal quale risultino tutti i dati, così come è stabilito dall'art. 33 sempre del D.P.R. n. 164/56, che dispone, fra l'altro l'obbligo della tenuta di questi documenti e della loro esibizione agli incaricati della vigilanza.
Quanto sopra soltanto qualora si tratti di opere provvisionali "normali" di altezza inferiori ai 20 metri; per ponteggi più alti o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni o ai sovraccarichi trova applicazione l'art. 32 che fa obbligo di erigere il ponteggio sulla base di un progetto specifico redatto e firmato da un professionista abilitato; in tal caso presso il cantiere deve essere tenuta, oltre alla documentazione indicata in precedenza, anche copia del progetto e dei disegni esecutivi.
E' opportuno precisare, in proposito, che sia la progettazione sia i calcoli devono essere eseguiti secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale - istruzioni che devono essere fornite dal fabbricante e rese disponibili in cantiere - (art. 32 punto 1 D.P.R. n. 164/56) ed in ogni caso nel rispetto di tutte le norme relative alle caratteristiche costruttive previste dalle varie norme del già citato Capo V del D.P.R. n. 164/56 nonchè, ovviamente, delle norme di buona tecnica.
Per le situazioni che necessariamente richiedono l'uso di ponteggi strutturati in parziale difformità dagli schemi autorizzati (costruzione o manutenzione di manufatti di forma peculiare: ad es. serbatoi a fungo, costruzioni con notevoli aggetti ecc.), dovrà essere redatto un progetto, firmato da un professionista abilitato, seguendo i criteri esposti al punto 7-1 dell'allegato 1 alla presente circolare che riassume i principali riferimenti per le verifiche di stabilità.
Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalle relative autorizzazioni - non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché trattasi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che ciò non sia previsto da uno specifico progetto, redatto secondo i già citati criteri del punto 7 dell'allegato 1.
Al di fuori di tali particolari circostanze si configurerebbe la violazione dell'art. 30, ultimo comma, in quanto il ponteggio è stato eretto in difformità dagli schemi autorizzati.
D'altronde dall'assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di autorizzazione non necessariamente deriva l'idoneità dell'opera presa nel suo complesso, a maggiore ragione ove si considerino i problemi di incompatibilità dimensionale tra i vari elementi (basti pensare, ad esempio alle diagonali dei telai prefabbricati ed alle differenze dei valori di scorrimento tra i vari tipi di giunti e di tubi).
2) Problemi di instabilità strutturale connessi con il numero degli impalcati
3) Protezione contro la caduta di materiali dall'alto
4) Controlli dimensionali
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Allegato I
Criteri fondamentali per le verifiche di stabilita' dei ponteggi metallici fissi
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segue in allegato
Collegati
Ponteggi di facciata: Elementi / Designazione / Classificazione
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
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