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Bozza revisione RTV autorimesse

ID 8656 | | Visite: 7865 | News Prevenzioni Incendi

Bozza di revisione RTV autorimesse

Bozza di revisione RTV sulle autorimesse 

ID 8656 | Disponibile in allegato.

Update 24.10.2019

Il 16 ottobre durante la riunione del CCTS (il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) è stata approvata la RTV sulle autorimesse (in allegato).

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Bozza di revisione della regola tecnica verticale sulle autorimesse - Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015)

Circolare CNI n. 403/XIX Sess. 28.06.2019

Presentata nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 18 giugno scorso la bozza di revisione della Regola tecnica verticale sulle autorimesse, Capitolo V.6 del Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015).

Gli Ordini sono invitati a formulare e trasmettere al CNI eventuali nuove osservazioni tecniche entro il 15 luglio 2019.

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Fonte CNI/VVF

Collegati:

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 43193 | 22 Ottobre 2019

ID 9347 | | Visite: 2424 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 22 ottobre 2019 n. 43193

Infortunio mortale durante i lavori di smontaggio e sollevamento di un frantoio mediante autogrù

Penale Sent. Sez. 4 Num. 43193 Anno 2019
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: DOVERE SALVATORE
Data Udienza: 11/07/2019

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di P.G.A., C.A.A. e B.M. dal Tribunale di Cagliari, con la quale essi erano stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589, co. 1 e 2 cod. pen., per aver cagionato la morte del lavoratore A.V., ed erano stati condannati alla pena per ciascuno ritenuta equa.
1.2. Secondo l'accertamento compiuto nei gradi di merito, il 22 dicembre 2008, poco prima delle ore 13,00, nel cantiere situato in località "Sa Stria", del comune di Sarroch, facente capo all’impresa "Edil Fabbro s.n.c.", legalmente rappresentata dal P.G.A., si verificò un incidente mortale mentre erano in corso lavori di smontaggio e sollevamento di un frantoio.
Il lavoratore A.V., dipendente della citata impresa, stava procedendo al sollevamento del frantoio a mezzo di un'autogru marca Rigo modello RGT 30 montata su un mezzo Fiat 820 targato FGAA579 quando, nella fase iniziale dell’operazione, il martinetto idraulico del braccio telescopico dell'autogrù cedeva; gli elementi sfilabili del braccio, di lunghezza pari a circa mt. 4,50 ciascuno, rientravano all’interno dell'elemento fisso di base; conseguentemente il carico, ossia il frantoio e gli accessori (motore), crollava al suolo unitamente al bozzello al quale era stato imbracato, e si disponeva rovesciato su un fianco in adiacenza ai muri in calcestruzzo che sorreggevano l'impianto di frantumazione.
I due cilindri (primario e secondario) del martinetto, incernierati alla base, spinti dalla forza di gravità e dalla stessa reazione alla fuoriuscita dello stelo, si ribaltavano ruotando intorno alla cerniera di collegamento all'elemento fisso del braccio della gru, sino a impattare violentemente a terra con la testa del cilindro sfilabile, sfiorando la cabina della gru e deformandola.
Per effetto del cedimento strutturale, lo stelo impattava violentemente sulla cabina di guida, ed in particolare sul tetto della stessa, provocando notevoli deformazioni al telaio e la rottura dei vetri anti-sfondamento della cabina ed il A.V. veniva colpito dai frammenti, riportando profonde lesioni ai vasi del collo e subendo un'emorragia massiva che lo conduceva rapidamente a morte.
I giudici hanno ritenuto accertato che A.V., assunto dalla Edil Fabbro nell’anno 2000, aveva acquisito la qualifica di manutentore meccanico ed era privo di abilitazione alla guida dell’autogrù, posseduta invece da M.O., di fatto impiegato nel cantiere di "Sa Stria" ma dipendente di una diversa società facente capo al P.G.A., la Trasporti Carri Ferroviari s.r.l., e da un altro lavoratore della Edil Fabbro, R.M.; che le direttive generali sotto il profilo organizzativo del cantiere in località "Sa Stria" erano impartite dal geometra B.M., dipendente della Edil Fabbro dal 2001 con la qualifica di assistente tecnico, il quale era risultato presente, per conto della Edil Fabbro s.n.c., in occasione della riunione informativa indetta dal coordinatore per la sicurezza (l'ing. Gian Maria M.) e in quella sede aveva ricevuto le istruzioni sulla sicurezza e le procedure da seguire nel cantiere; che al momento del sinistro nel cantiere erano presenti altri due lavoratori, identificati per G.S. e l'M.O..
1.3. Al P.G.A. e al B.M. è stato ascritto di aver consapevolmente adibito il A.V. alla conduzione dell'autogrù, nonostante lo stesso fosse privo della necessaria abilitazione e della specifica formazione finalizzata alla prevenzione dei rischi; nonché di aver omesso di manutenere il mezzo d'opera e così di ovviare all'assenza di due staffe di collegamento, assenza che doveva escludere l'uso del martinetto; entrambe le trasgressioni erano state causalmente rilevanti atteso che il sinistro è da ricondurre al superamento della portata critica della gru, dovuta al concorso di fattori umani e fattori meccanici. In particolare il A.V., per imperizia, aveva fatto sfilare completamente il martinetto per compiere l'operazione di sollevamento, mantenendo il braccio della gru quasi completamente esteso, così causando la notevole riduzione della portata del macchinario e la forte instabilità del carico con conseguente rottura dello stelo.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza P.G.A. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Aldo L..
Lamenta che la Corte di Appello non abbia dato risposta ai rilievi mossi con l'atto di appello a riguardo della incidenza del comportamento del A.V.. Nella stessa sentenza si dà atto che questi eseguì una manovra errata, decisiva per il collasso del mezzo d'opera.
Rileva che anche il tema dell'affidamento al A.V. dei compiti di gruista è stato affrontato dalla Corte di Appello senza motivare in replica ai rilievi avanzati con l'appello ma limitandosi a riproporre quanto era stato già ritenuto dal Tribunale. In particolare non ha dato risposta al rilievo che rimarcava la presenza in cantiere dell'O., in antitesi con l'affermazione secondo la quale l'affidamento era desumibile dal fatto che in quel giorno i due gruisti erano stati inviati a lavorare altrove. Si era poi osservato che l'inadempimento dell'obbligo di formare il lavoratore può essere rimproverato in relazione alle mansioni affidate al lavoratore medesimo e non quando questi svolga mansioni diverse. Su ciò la Corte di Appello non ha motivato; così come non ha motivato sulla rilevanza causale della violazione dei propri obblighi da parte di soggetti, presenti in cantiere, che avrebbero dovuto intervenire e vigilare. 
L'esponente ribadisce che il comportamento del A.V. fu abnorme e contesta che non possa reputarsi tale la condotta del lavoratore tenuta nell'esecuzione delle mansioni affidategli.
La Corte di Appello ha omesso di motivare anche a riguardo della contraddizione nella quale era caduto il primo giudice, che da un verso aveva ritenuto giustificato che gli organi ispettivi non avessero rilevato vizi del macchinario in due precedenti verifiche e poi affermato che la assenza delle staffe era agevolmente percepibile dal P.G.A..
3. Avverso la decisione ricorre per cassazione anche B.M. a mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco A..
3.1. Con un primo motivo deduce il travisamento della prova. Premette che il B.M., chiamato a giudizio per aver commesso il fatto quale preposto, si è visto attribuire dall'accusa in sede di discussione di primo grado la qualifica di dirigente; lamenta che ciò sia dipeso da una errata applicazione degli artt. 2 e 299 d.lgs. n. 81/2008 e dal travisamento della prova dichiarativa e documentale, dalla quale emerge che il B.M. ebbe compiti di natura meramente esecutiva (l'esponente ha citato, a conferma, il contratto di formazione lavoro e il contratto di assunzione definitivo), fu privo di poteri decisionali, fece da mero portavoce delle decisioni del datore di lavoro, non si ingerì. Ciò era stato portato all'attenzione della Corte di Appello con l'atto di gravame ma la corte distrettuale ha omesso di motivare sul punto.
La qualifica dirigenziale è stata ritenuta sulla base della sottoscrizione del verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza del 14.10.2008, senza che siano mai stati descritti i poteri che, attribuiti al B.M., ne avrebbero fatto un dirigente. Anche la Corte di Appello, che fa proprio tale argomento, è caduta in una contraddizione logica parlando del B.M. come di un intermediario delle decisioni del datore di lavoro, come di un soggetto estraneo alla gestione dei cantieri e come mero nuncius del P.G.A.. La Corte di Appello ha omesso di verificare la corrispondenza tra l'operato del B.M. e i poteri giuridici connessi alla qualifica di dirigente; dalla documentazione in atti emerge che egli era stato assunto per svolgere le mansioni di assistente tecnico; la stessa sentenza indica attività che sono proprie di tale figura, alla quale sono estranei i poteri tipici del dirigente. La corrispondenza tra qualifica di assistente tecnico e attività effettivamente svolta è emersa dalle testimonianze; non è emerso alcun coinvolgimento del B.M. nell'organizzazione dei lavori all'interno del cantiere né lo svolgimento di compiti direttivi o di vigilanza o connotati da autonomia e discrezionalità. La presunta ingerenza considerata dal giudice rappresentava invece espressione del compito specifico di trasmettere le decisioni e la volontà del datore di lavoro.
Con l'appello era stato contestato che la sottoscrizione dei verbali del 14 ottobre 2008 e del 20 ottobre 2008 potesse essere sufficiente a dimostrare che il B.M. aveva compiti di dirigente, anche alla luce della valutazione fatta dal Tribunale a riguardo della sottoscrizione dei verbali del 3 e del 25.11.2008 da parte del G.S.; la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione sul punto.
3.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione a riguardo della consapevolezza da parte del B.M. del fatto che il A.V. avrebbe manovrato la gru; tale consapevolezza è stata tratta dall'assenza in cantiere del lavoratore M.O., mentre nella stessa sentenza di primo grado si descrive l'accaduto dando conto della presenza di tale lavoratore. Non ha quindi fondamento la tesi della Corte di Appello, che attribuisce al B.M. la responsabilità del sinistro perché gli imputa l'uso illegittimo della gru da parte del A.V., sull'assunto che l'M.O., in quel giorno, non era presente in cantiere. All'inverso, era presente sul posto anche il preposto G.S., che omise di svolgere i compiti di vigilanza assegnatigli.
3.3. Si deduce poi la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 20 d.lgs. n. 81/2008 nonché dell'art. 111 Cost., per non aver i giudici valutato l'esistenza di un diretto interesse dei testi M.O. e G.S., tale da rendere inattendibili le loro deposizioni. Nell'argomentare tale censura si sostiene che la Corte di Appello ha operato un salto logico deducendo dal fatto che il A.V. avesse in precedenza manovrato in qualche occasione la gru la circostanza che il B.M. ed il P.G.A. fossero stati informati di tanto.
Con precipuo riferimento al tema della valutazione di attendibilità del G.S., si osserva che gli stessi giudici prendono atto del fatto che formalmente questi aveva la qualifica di preposto ma poi erroneamente ne negano la effettività perché il G.S. si rapportava agli altri lavoratori su un piano paritario; osserva l'esponente che tale abitudine non faceva certo venir meno la qualifica di preposto. Tuttavia, sulla base di tale ragionamento, si è omesso ogni vaglio di attendibilità del G.S., nonostante la sua posizione di possibile corresponsabile del sinistro. Analoghe osservazioni si svolgono a riguardo dell'M.O., responsabile per aver consentito al A.V. di esercitarsi alla guida dell'autogrù.
Pertanto la Corte di Appello ha anche errato nell'applicazione del citato art. 20, perché avrebbe dovuto attribuire al G.S. e all'M.O. la violazione di tale previsione e quindi tenerne conto per la loro attendibilità.
3.4. Si deduce il vizio della motivazione per non aver reso la Corte di Appello motivazione in ordine alla censura difensiva che indicava nel comportamento del A.V., che arbitrariamente si era posto alla guida dell'autogrù in presenza del preposto che avrebbe dovuto impedirlo e dell'M.O. che lo aveva agevolato a farlo, un fatto abnorme idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e il sinistro. La Corte di Appello ha replicato che l'uso dell'autogrù da parte del A.V. non poteva ritenersi imprevedibile; ma sull'erroneo assunto che il B.M. ed il P.G.A. fossero al corrente della prassi di consentire al A.V. di far uso dell'autogrù.
3.5. Si deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 5 Cedu, in relazione alla intervenuta modificazione della qualifica del B.M. che ne fonderebbe la responsabilità. Si osserva che il diritto di difesa è stato pregiudicato da tale modificazione perché la originaria contestazione ha condizionato la scelta degli elementi di giudizio introdotti al fine di provare l'inesistenza della posizione di garanzia (di preposto), mentre se fin dall'inizio la qualifica attribuita fosse stata quella di dirigente le attività di prova sarebbero state orientate a dimostrare che il B.M. era stato sprovvisto dei poteri di dirigente.
3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo, sotto il profilo della assenza di valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito, poiché la conduzione dell'autogrù da parte di un lavoratore di ciò esperto non avrebbe escluso il verificarsi dell'evento.
3.7. Analoghi vizi attengono al trattamento sanzionatorio. La motivazione resa dalla Corte di Appello a sostegno del diniego delle attenuanti generiche manifesta che non sono stati presi in considerazione i rilievi avanzati con l'atto di appello.
3.8. Per la presenza ancora di tali vizi viene denunciata la statuizione concernente la disposta provvisionale, perché assente la motivazione in ordine ai parametri di valutazione utilizzati per determinare l'entità delle somme assegnate, anche in rapporto al concorrente comportamento colposo della vittima.

Considerato in diritto

4. Per una maggiore sintesi della presente motivazione è opportuno prendere le mosse dall'esame del ricorso proposto nell'interesse di B.M.. Il ricorso è infondato.
4.1. Assume rilievo pregiudiziale la denuncia della violazione del divieto di immutazione, avanzata con il quinto motivo.
Il motivo è infondato. Si assume che la contestazione originaria attribuiva al B.M. la qualifica di preposto e che solo nel corso del giudizio egli si è visto attribuire la qualifica di dirigente.
L'affermazione non coglie il vero. Nell'imputazione recata dal decreto di citazione a giudizio il B.M. viene indicato come 'capo cantiere'; nel corso del giudizio verrà indicato anche come 'assistente di cantiere'. Trattandosi in entrambi i casi di qualifiche estranee al catalogo dei debitori di sicurezza definito dal d.lgs. n. 81/2008, per cogliere la portata della contestazione occorre guardare a ciò che viene contenutisticamente rimproverato al B.M.. Orbene, a questi si rimprovera di aver affidato al A.V. la conduzione del mezzo d'opera e di avergli consentito di prestare tale attività pur non avendo ricevuto alcuna formazione e informazione al riguardo.
Condotte che, come si vedrà subito appresso, possono essere tenute solo dal datore di lavoro e dal dirigente; ma nel caso di specie non è mai stato in discussione che la posizione datoriale spettasse al solo P.G.A..
Peraltro, nella giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata una interpretazione teleologica del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), per la quale questo non impone una conformità formale tra i termini in comparazione ma implica la necessità che il diritto di difesa dell'imputato abbia avuto modo di dispiegarsi effettivamente, risultando quindi preclusi dal divieto di immutazione quegli interventi sull'addebito che gli attribuiscano contenuti in ordine ai quali le parti - e in particolare l'imputato - non abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio, anche solo dialettico. Sia pure a mero titolo di esempio può citarsi la massima per la quale "ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione" (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013 - dep. 29/11/2013, Di Guglielmi e altro, Rv. 257278).
Tra le implicazioni del principio vi è che risulta aspecifico e quindi inammissibile il ricorso che si limiti a segnalare la formale mancanza di coincidenza tra l'imputazione originaria ed il fatto ritenuto in sentenza. Aspecifico, giacché ai sensi dell'art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc. pen., l'impugnazione deve enunciare, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". L'art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., poi, commina la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il disposto dell'art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame. 
4.2. Va quindi esaminato il primo motivo di ricorso, che investe per l'appunto il tema dei compiti del dirigente, quale definito dall'art. 2 d.lgs. n. 81/2008 ai fini dell'applicazione delle norme recate dal decreto medesimo, e la rispondenza ad essi di quanto compiuto dal B..
Va sin da subito rilevato che taluni dei rilievi elevati dal ricorrente attingono il profilo della ricostruzione del fatto, senza porre in evidenza reali vizi della motivazione. Ciò vale in primo luogo per il dedotto travisamento della prova. Esso, lungi dal consistere in un errore sul significante (tra le ultima, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406), nel ricorso si traduce in una contestazione della valutazione della prova fatta dal giudice di merito, senza però identificarne i vizi logici e solo opponendo ad essa una valutazione alternativa che si vorrebbe vedere convalidata dal giudice di legittimità.
Peraltro, questa Corte ha posto in correlazione il travisamento della prova, quale vizio deducibile con ricorso per cassazione, e la conformità delle pronunce di primo e secondo grado. Si è così affermato che il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009 - dep. 08/05/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 - dep. 21/06/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007 - dep. 07/02/2007, Medina ed altri, Rv. 236130), o il caso in cui entrambi i giudici di merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 44756 del 22.10.2013, Buonfine ed altri, n.m.).
Né l'una né l'altra occorrenza vengono segnalate dal ricorrente.
Messo in disparte quindi il dedotto travisamento della prova, vale osservare che i giudici di merito hanno ritenuto che il B.M. fosse un dirigente e non un mero esecutore degli ordini impartiti dal P.G.A..
La giurisprudenza di questa Corte insegna, con riferimento a colui che dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, ma che non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, che si tratta di soggetto che con quell'ordine si inserisce ed assume di fatto la mansione di dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, senza lasciare agli operai, non soliti ad eseguirlo, la scelta dello strumento da utilizzare (Sez. 4, n. 3483 del 21/12/1995 - dep. 05/04/1996, P.G. Pozzati ed altro, Rv. 20497101). 
Si è aggiunto che in subiecta materia la figura di dirigente presuppone l'esistenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l'effettivo esercizio di funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro, con poteri decisionali al riguardo (Sez. 4, n. 13915 del 16/01/2008 - dep. 03/04/2008, Clari, Rv. 23958601).
Tali principi possono essere mantenuti fermi ma vanno raccordati a quanto previsto dal d.lgs. n. 81/2008. Il quale, all'art. 2, co. 1 lett. d) definisce indirettamente le funzioni dirigenziali: esse consistono nell'attuazione delle direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa in forza di competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico.
Se si tengono presenti simili coordinate è agevole risolvere la questione nuovamente posta con il ricorso, sia sotto il profilo della violazione di legge che del vizio motivazionale, ovvero se la Corte di Appello abbia motivato senza manifesta illogicità e con aderenza ai dati probatori l'esercizio di fatto da parte del B.M. dei poteri dirigenziali; se abbia applicato correttamente il quadro normativo.
In primo luogo va escluso che abbia fondamento il rilievo accordato dal ricorrente alla qualifica di assistente di cantiere e alla corrispondenza tra quanto fatto concretamente dal B.M. e quanto previsto dal CCN a tale figura relativo. Come si è già accennato, l'organizzazione dell'impresa, in specie quella che opera nei cantieri temporanei e mobili, ha prodotto una nomenclatura non coincidente con quella del d.lgs. n. 81/2008; ma è a questa che occorre fare riferimento e ciò importa che le varie qualifiche (direttore dei lavori, direttore di cantiere, assistente di cantiere, capo cantiere, per citare le più diffuse) devono essere considerate nella loro sostanza e quindi tradotte nelle posizioni prevenzionistiche. Pertanto, che il B.M. avesse la qualifica di assistente di cantiere nulla dice in merito alla posizione in concreto assunta in rapporto alla disciplina prevenzionistica.
La Corte di Appello ha attribuito al B.M. la qualifica di dirigente perché organizzava la composizione delle squadre e così determinava la distribuzione dei compiti tra i lavoratori; in tal modo si è conformata ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sia quanto ai poteri che connotano il dirigente sia in merito al rilievo che assume l'esercizio di fatto di quei poteri da parte di chi non è provvisto della qualifica (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 22079 del 20/02/2019 - dep. 21/05/2019, Cavallari, Rv. 276265). 
Quanto al profilo motivazionale, si tratta di verificare in qual modo la Corte di Appello ha giustificato il proprio giudizio, dell'esercizio di fatto da parte del B.M. dei poteri dirigenziali.
Dopo aver affermato che il B.M. si poneva come intermediario tra il P.G.A. e i lavoratori del cantiere di Sa Stria, nel senso che svolgeva funzioni di 'raccordo operativo', il primo giudice ha evidenziato che il B.M. oltre ad informare a fine giornata i dipendenti a riguardo dei lavori da compiere nella giornata successiva organizzava, anche telefonicamente, la composizione delle squadre incaricate della loro esecuzione. A fondamento di tale ricostruzione sono state citate le dichiarazioni del G.S., del R.M. e di altri lavoratori della Edil fabbro (OMISSIS).
La corte distrettuale, a pg. 56, ha ribadito che il B.M. aveva impartito le direttive concernenti la adibizione dei lavoratori ai lavori da compiersi nella giornata lavorativa: "... distribuiva infatti il lavoro ed organizzava le squadre che dovevano eseguirlo".
Ne consegue l'infondatezza della denuncia di un vizio motivazionale; al contempo emerge il carattere meramente antagonistico delle ulteriori affermazioni fatte dal ricorrente, di un compendio testimoniale deponente per l'assenza di compiti di direzione.
4.3. Infondato è anche il secondo motivo.
Si assume che la consapevolezza del B.M. in merito al fatto che la gru sarebbe stata manovrata dal A.V. è stata tratta dall'assenza in cantiere del lavoratore M.O., mentre nella stessa sentenza di primo grado si descrive l'accaduto dando conto della presenza di tale lavoratore.
In realtà la Corte di Appello non ha mai affermato che l'M.O. non fu presente in cantiere in un qualche momento del 22.12.2008; nelle pagine da 49 in avanti la corte distrettuale ha spiegato perché ha ritenuto che il B.M. fosse a conoscenza del fatto che la gru doveva essere manovrata dal A.V.. Egli aveva disposto che si movimentasse il frantoio nel cantiere di Sarroch; il P.G.A. aveva disposto che quello stesso giorno l'M.O. portasse delle componenti metalliche in un sito posto ad Uta. I due erano reciprocamente consapevoli delle decisioni dell'altro. Pertanto, è stata la conclusione tratta in modo non manifestamente illogico dalla Corte di Appello, il B.M. era consapevole che disporre la movimentazione del frantoio in quel giorno significava affidare al A.V. il compito di operare con la gru.
4.4. Nucleo del terzo motivo è la censura per non aver operato la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei testi M.O. e G.S., considerando questi come soggetti portatori di un concreto interesse a dare una ricostruzione dei fatti che li rendesse immuni da possibili responsabilità penali, in ipotesi emergenti dalla previsione dell'art. 20 d.lgs. n. 81/2008.
In via generale occorre tener presente che nell'operare la valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obiettivamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (principio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017 - dep. 23/01/2018, P.C. in proc. Giro, Rv. 272152).
Tale interesse non può essere meramente ipotizzato, occorrendo elementi concreti che ne dimostrino l'effettiva esistenza.
Calando tali premesse nel giudizio di legittimità è del tutto evidente che il sindacato della Corte di cassazione opera sul quadro fattuale definito dai giudici di merito, dinanzi ai quali vanno approfondite le circostanze che possono dare corpo al giudizio di inaffidabilità del testimone.
Nel caso che occupa la difesa del B.M. ha sollecitato la corte territoriale a tener conto, nel giudizio di attendibilità del G.S., della qualità di preposto del medesimo e quindi delle possibilità che lo stesso dovesse essere sentito nelle forme di garanzia previste per chi non è semplice testimone.
La Corte di appello, a pagina 52 (ma anche a pg. 29, attraverso la sintesi delle scansioni della sentenza di primo grado), ha replicato che il G.S. non rivestiva la qualifica di preposto perché non aveva alcuna posizione gerarchicamente sovraordinata agli altri lavoratori; e che pertanto le dichiarazioni del medesimo dovevano essere valutate secondo i criteri valevoli per il testimone.
Sicché, da un canto è inammissibile la questione posta con il ricorso perché non avanzata nella sede di merito - e tal è, per il medesimo motivo, la censura che attiene alla testimonianza dell'O. dall'altro la similare questione, connessa ad una presunta qualità di preposto, ha trovato nella sentenza impugnata una non manifestamente illogica replica.
4.5. Il motivo incentrato sull'asserita abnormità del comportamento del A.V. assume a premessa essenziale che il B.M. ed il P.G.A. non fossero al corrente della prassi di consentire al A.V. di far uso del mezzo d'opera. Ne consegue che quanto sin qui esposto vale a rendere esplicita la manifesta infondatezza della censura.
4.6. Generico è il motivo che attiene alla valenza impeditiva del comportamento doveroso, concretizzandosi nell'affermazione della non valenza, non confrontandosi con l'affermazione dei giudici di merito secondo la quale l'imperizia del lavoratore fu tra le cause del sinistro.
4.7. Manifestamente infondata è la censura che attinge la motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che la corte territoriale ha motivato facendo richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Va rammentato, al proposito, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 - dep. 09/07/2019, Del Papa, Rv. 276288). Nella specie è stata inflitta una pena molto al di sotto della misura mediana.
4.8. In tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017 - dep. 28/04/2017, Mazzella, Rv. 269882). Nel caso di specie la Corte di appello ha espressamente valutato la congruità delle somme stabilite dal Tribunale che, tenuto conto della loro entità e dell'evento realizzatosi, non appaiono arbitrarie e quindi suscettibili di censura in sede di legittimità.
4.9. In conclusione il ricorso va rigettato.
5. Il ricorso proposto nell'interesse di P.G.A. è infondato.
5.1. Giova muovere dalla valutazione della censura che lamenta la mancata considerazione di quanto con l'atto di appello si era osservato a riguardo dell'affidamento al A.V. del compito di manovrare la gru; gravame che faceva perno sulla presenza in cantiere dell'O..
Essa, per le ragioni che sono state esposte nel superiore paragrafo 4.3., è infondata.
5.2. In relazione al rilievo da accordare al comportamento non cautelare di altri soggetti presenti in cantiere va osservato come la censura fondi sulla implicita assegnazione al G.S. del ruolo di preposto. Ruolo che, come si è scritto al superiore paragrafo 4.4., è stato escluso dai giudici di merito. Peraltro, anche qualora fosse stato diversamente ritenuto non per questo risulterebbe esclusa la responsabilità del P.G.A., atteso che si consoliderebbe un'ipotesi di concorso di condotte colpose, tutte aventi efficienza eziologica e quindi tutte suscettibili di fondare il rimprovero penale, secondo la previsione dell'art. 41 cod. pen.
Quanto alla posizione dell'M.O., presente in cantiere e, nella prospettazione difensiva, indebitamente sottrattosi al compito di guidare la gru, per la quale egli solo tra i presenti aveva l'abilitazione, la corte distrettuale ha correttamente osservato che egli non era dipendente della Edil fabbro e non aveva titolo per dare disposizioni al A.V. (cfr. pg. 51).
5.3. Quanto al comportamento tenuto dal A.V., la motivazione resa dalla Corte distrettuale fa corretta applicazione dei principi costantemente ribaditi dal giudice di legittimità a riguardo dell'incidenza del comportamento negligente del lavoratore vittima del sinistro. Le più recenti formulazioni rimarcano che perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019 - dep. 25/06/2019, Simeone, Rv. 276242). Nel caso che occupa è pacifico che alcuna misura era stata adottata per fronteggiare l'eventuale imprudenza del A.V..
5.4. In merito alla valenza del mancato rilievo da parte degli organi ispettivi del difetto strutturale della gru, già la Corte di appello ha replicato al rilievo che in questa sede è stato ripetuto, osservando, con le parole del primo giudice, che quella valenza a favore del garante ritenersi solo se la fonte di pericolo è ignorata dal medesimo del tutto incolpevolmente. Il motivo elevato dal ricorrente ignora tale precisazione e si limita a ribadire, con automatismo già correttamente giudicato infondato, che se gli ispettori non avevano rilevato il vizio allora esso non era percepibile neppure dal P.G.A..
6. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/7/2019.

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Prevenzione incendi ospedali | Scadenze adeguamento

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Tabelle scadenza adeguamento Prevenzione incendi ospeadli

Prevenzione incendi ospedali | Scadenze adeguamento

Doc. 18.10.2018 - Rev. 0.0 2019

In allegato Tabelle di dettaglio scadenze adeguamento normativa anticendio ospedali (RTV - D.M. 18 settembre 2002 come modificato dal D.M.19 marzo 2015) ovvero delle categorie A, B e C dell'attività n. 68 di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

Alla data news, sono in essere le scadenze II e III dei programmi di adeguamento cat. A/B/C, con estremi:

- 24 ottobre 2021 cat. A III scadenza
- 24 aprile 2022 cat. B/C III scadenza.

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, gli “ospedali” (e simili) sono ricompresi al punto 68 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio). I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16/2/1982), devono intendersi aggiornati secondo l’equiparazione con il nuovo regolamento.

Il D.M. 18 settembre 2002 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (GU n. 227 del 27 settembre 2002) è stato così modificato:

D.M.19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al D.M. 18 settembre 2002” (GU n. 70 del 25/3/2015) 

-  DM 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (G.U. n. 232 del 5/10/2005).

Circolare prot. n. 12580 del 28-10-2015 D.M.19 marzo 2015 in materia di strutture sanitarie - Indirizzi applicativi.

 

ATTIVITÀ

CATEGORIA

A

B

C

68

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;

fino a 50 posti letto;

Strutture fino a 100 posti letto;

oltre 100 posti letto

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2.

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2

 

Tab 1 - Tabella attività

Con il D.M.19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.

Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell’art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002;

- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;

- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

La nuova regola tecnica DM 19 marzo 2015

DM 19 marzo 2015
Nello specifico, gli Allegati I e II sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002, mentre l’Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.

Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati:

A- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1000 m2:

I scadenza

II scadenza

III scadenza

24 ottobre 2015

24 ottobre 2018

24 ottobre 2021

B- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 m2:

I scadenza

II scadenza

III scadenza

24 aprile 2016

24 aprile 2019

24 aprile 2022

C- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:

I scadenza

II scadenza

III scadenza

24 aprile 2016

24 aprile 2019

24 aprile 2022

Tab 2 - Tabella scadenze

Ferme restando le scadenze temporali sopra richiamate, per le attività di cui al punto C, l’adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l’impiego delle risorse.

Per quanto riguarda l’allegato III, che come già precisato introduce il nuovo titolo V al decreto 18 settembre 2002 e detta le specifiche indicazioni sul sistema di gestione della sicurezza finalizzato all’adeguamento antincendio della intera struttura sanitaria o di parte di essa (padiglione, lotto, reparto) ancora da adeguare, si evidenzia che la predisposizione e l’adozione di tale sistema deve definire e attuare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio, ordinarie ed in emergenza, per ciascuna delle fasi del programma di adeguamento, seguendo in modo dinamico l’intero processo.

Si evidenzia, altresì, che anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati piani-ficati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all’entrata in vigore del decreto 18 settembre 2002, che non intendano optare per l’applicazione del DM 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio.

...

Tabella 1 - Scadenza adempimenti D.M. 18 settembre 2002 attività 68 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 categorie A

TABELLA1

... Segue in allegato

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Circolare prot. n. 12580 del 28.10.2015

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Circolare prot. n. 12580 del 28.10.2015

Con il D.M.19 marzo 2015 recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”, pubblicato nella G.U. n.70 del 25 marzo 2015, sono stati introdotti aggiornamenti alla vigente regola tecnica di prevenzione incendi per tali strutture.

Si tratta di aggiornamenti scaturiti dalla previsione dell’art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e riguardano:

- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002;

- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 m2;

- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.
...
segue in allegato

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Lavori usuranti e gravosi | Quadro normativo

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Lavori usuranti quadro normativo

Lavori usuranti e gravosi | Quadro normativo

Scheda completa allegata Luglio 2018

Il presente elaborato illustra la panoramica normativa propria delle c.d. attività di lavoro usurante e di lavoro con mansioni particolarmente pesanti o gravose, individuando gli interventi normativi che si sono susseguiti da 1993 ad oggi.

In allegato, inoltre, il testo consolidato del D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374, riservato Abbonati, così come modificato:

dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335 (in SO n.101, relativo alla G.U. 16/08/1995, n.190);

ed il testo consolidato Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67, riservato Abbonati, così come modificato da:

Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l'art. 24, comma 17)
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302)
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)

Fonti normative:

D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 
D.M. del 19 maggio 1999
Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67
Circolare INPS n. 59 del 29 marzo 2018
Circolare INPS n. 90 del 24 maggio 2017
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 
Decreto 5 febbraio 2018 
Decreto 20 Settembre 2017
Decreto MPLS 18 Aprile 2018

_____________

Ndr

Il significato di “usura”, applicato al lavoro, è determinato in base alla sua definizione comune, che è quella di logoramento, deterioramento, consumo. Il concetto di lavoro usurante si riferisce ad attività che per la loro gravosità determinano un invecchiamento precoce. La letteratura scientifica in materia di medicina del lavoro e medicina legale asserisce che dopo una certa età le capacità psicofisiche necessarie per l’espletamento di alcune attività in particolare manuali in condizione di efficienza e sicurezza si riducono fino a venire completamente meno.

Il lavoro usurante, definito a livello previdenziale, non trova, allo stato attuale, un’uguale correlazione definitoria a livello normativo di salute e sicurezza sul lavoro.

Pur non essendo, pertanto, presente un riferimento normativo che leghi o definisca il lavoro usurante, così come definito a livello previdenziale, a livello, altresì, di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08), sarebbe quanto mai opportuno, valutare il rischio, inserendo proprio il lavoro usurante come fattore aggravante sul calcolo del rischio.

Difatti, Il lavoro gravoso va distinto attraverso delle tabelle; attraverso una normativa che esiste a livello europeo del 2008 sul rischio di stress lavoro correlato, attraverso le tabelle dell'Inail relative agli infortuni - quindi quanti infortuni avvengono in un determinato lavoro e che incidenza hanno questi infortuni col crescere dell'età - e alle malattie professionali.

Sarebbe buona norma valutare in termini di sicurezza e salute sul lavoro, il rischio lavori usuranti, per i lavoratori dai 50 anni in poi, alla luce anche dei recenti sviluppi in tema di valutazione invecchiamento attivo sul lavoro, come il calcolo dell'indice WAI Work Ability Index, ed il metodo ARAI – Age Risk Assessment Index ®, attraverso il quale è possibile eseguire una valutazione numerica della valutazione del rischio pesata in relazione all’età (tipo "markers") [vedi Invecchiamento attivo sul lavoro | Indice WAI | Metodo ARAI®].

Excursus

...

La prima definizione del concetto di lavoro usurante e la definizione di un elenco di questo tipo di mansioni è rintracciabile al  D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

Art. 1.D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374

1. Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee.

2. Le attività particolarmente usuranti di cui al comma 1 sono individuate nella tabella A allegata al presente decreto che può essere modificata, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Elenco attività particolarmente usuranti

Tabella A - D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374

Le categorie di lavori considerati usuranti sono:

- lavoro continuativo notturno
- lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati
- lavori in galleria, cava o miniera
- lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all’interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie
- lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall’addetto alla costruzione di camini e dal copriletto
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari
- lavori in celle frigorifere o all’interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi
- lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell’industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo
- autisti di mezzi rotabili di superficie
- marittimi imbarcati a bordo
- personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione chirurgia d’urgenza
- trattoristi
- addetti alle serre e fungaie
- lavori di asportazione dell’amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili. 

D.M. del 19 maggio 1999

L’articolo 2, (espressamente ripreso dal D.lgs. n. 67/2011), circoscrive ulteriormente le attività economiche interessate ridefinendone l’elenco.

Art. 2. D.M. del 19 maggio 1999

1. Nell'ambito delle attivita' particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

"lavori in galleria, cava o miniera": mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuita';

"lavori nelle cave" mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

"lavori nelle gallerie" mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuita';

"lavori in cassoni ad aria compressa";

"lavori svolti dai palombari";

"lavori ad alte temperature": mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

"lavorazione del vetro cavo": mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

"lavori espletati in spazi ristretti", con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

"lavori di asportazione dell'amianto" mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuita'.

Accesso anticipato Pensionamento lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67

Il d.lgs. 67/2011 ha previsto la possibilità, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di beneficiare dell’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai limiti, oggettivi e soggettivi, fissati dalla normativa generale.

Art.1 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita';
d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),
c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni (...) negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, (ovvero)
b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva, (...).
3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) ed), con esclusione di
quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con i requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
5. In via transitoria, per il periodo 2008-2011 i lavoratori di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti:
a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un'eta' anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247 del 2007;
b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007;
c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di una unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B;
d) per l'anno 2011, un'eta' anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.
6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011, la riduzione del requisito di eta' anagrafica prevista al comma 5 non puo' superare:
a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) due anni per coloro che svolgono le predette attivita' lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita' per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unita' per coloro che svolgono le predette attivita' lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.
7. Ai fini dell'applicazione del commi 6 e 6-bis, e' considerata, tra le attivita' di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo piu' lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto anche una o piu' delle attivita' di cui alle altre fattispecie indicate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le attivita' specificate al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla meta'.
8. Sono fatte salve le norme di miglior favore per l'accesso anticipato al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.
9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto purche', in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Specificazione attività gravose

Decreto 5 febbraio 2018 Specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205 GU Serie Generale n.47 del 26-02-2018

Nel DM 5-2-2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26.2.2018, il Ministero del lavoro ha fornito l'elenco completo e dettagliato delle attività e delle mansioni con i relativi codici ISTAT.

Art. 1.
In attuazione dell’art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ai fini di quanto disposto dai commi 147, 148 e 163 del medesimo articolo, le professioni di cui all’allegato B della legge sono ulteriormente specificate dall’allegato A al presente decreto.

...

Allegato A
A) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2
Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.
Fanno parte di tale gruppo gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.
B) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4
Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unita' manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
C) Conciatori di pelli e di pellicce
Classificazioni Istat 6.5.4.1
Le professioni comprese in questa unita' si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.
D) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante
Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.
Personale viaggiante
Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.
E) Conduttori di mezzi pesanti e camion
Classificazioni Istat 7.4.2.3
Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili
F) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
Professioni sanitarie infermieristiche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739
Professioni sanitarie ostetriche
Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740
Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere
G) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Classificazioni Istat 5.4.4.3
Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie
H) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
Classificazioni Istat 2.6.4.2
Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.
L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.
I) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
Classificazioni Istat 8.1.3.1
Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.
L) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3
Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.
M) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Classificazioni Istat 8.1.4.5
Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.
N. Operai dell’agricoltura, zootecnia e pesca
Classificazioni ISTAT 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 8.3.1 - 8.3.2
Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività:
- Operai agricoli specializzati: pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinate al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili
- Operai specializzati della zootecnia: si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione industriale.
- Altri operai agricoli: curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento.
- Operai non qualificati nell'agricoltura e nella manutenzione del verde: svolgono compiti semplici e routinari per la coltivazione agricola e per la manutenzione parchi, giardini e delle aree verdi.
- Operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia : svolgono compiti semplici e routinari per la cura e l'accompagnamento degli animali, per il mantenimento delle foreste e per la pesca e la caccia.
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
Classificazioni Istat 6.4.5.2 - 6.4.5.3
Rientra in questa categoria il personale dipendente imbarcato delle imprese di pesca e delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che svolge le seguenti attività:
- Pescatori della pesca costiera ed in acque interne : si occupano della pesca costiera e in acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l'abbattimento e la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, telline, destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
- Pescatori d'alto mare: ricercano, abbattono e catturano in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all'alimentazione o alla trasformazione industriale.
P. Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
Classificazioni Istat 7.1.2.1 - 7.1.2.2 - 7.1.2.3 - 7.1.3
Rientra in questa categoria il personale dipendente inquadrato con qualifica di operaio che svolge le seguenti attività e non già ricompreso tra i lavori usuranti di cui al dlgs n. 67/2011
- Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia): conducono macchine e impianti di caricamento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni ed altoforni, conducono questi ultimi; conducono gli impianti siderurgici di colata in lingotti, lastre e barre e taglio della ghisa, del ferro e dell’acciaio prodotti.
- Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi: conducono macchine e impianti di caricamento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi; conducono treni ed impianti di laminazione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.
- Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli: conducono macchine e impianti, basati su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici di metalli e leghe metalliche.
- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati: conducono impianti e macchinari per la lavorazione di materiali inerti a base di sabbie terre ed argille, impianti e forni per la produzione e la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali simili e di laterizi.
Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne
Classificazioni Istat 7.4.5 e personale viaggiante
Rientra in questa categoria il personale dipendente che svolge le seguenti attività:
- Marinai di coperta e operai assimilati: Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo.
- Personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne

[...segue in allegato]

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Guida illustrata progettazione magazzini automatici

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Progettazione magazzini automatici

Guida illustrata progettazione magazzini automatici 

Il Documento fornisce una panoramica normativa con illustrazioni per la progettazione di sicurezza dei magazzini automatici a corsie strette (VNA - Very Narrow Aisle).

Il Documento tratta i criteri di progetto generali, i sistemi di guida, le scaffalature, la pavimentazione, la tecnologia RFID, i sistemi di protezione individuale e l’ottimizzazione dei processi, check list finale e riferimenti normativi.

Il documento basato sull’Opsuscolo Magazzino a corsie strette VNA della Jungheinrich Italiana S.r.l, ne aggiorna i contenuti normativi nazionali IT e norme armonizzate/non in vigore, con estratti.

I magazzini a corsie strette permettono il massimo sfruttamento di spazio grazie alla drastica riduzione di larghezza delle corsie che unita alla possibilità di un’altezza più elevata di prelievo merce consente di incrementare notevolmente la capacità del magazzino.

Uno dei vantaggi di tali sistemi è l’accesso diretto ad ogni posto pallet. Se necessario è possibile effettuare operazioni di picking direttamente dallo scaffale.

La merce può inoltre essere movimentata secondo il principio FIFO.

Tali magazzini consentono:

- la minimizzazione dello spazio necessario e massimizzazione della resa di movimentazione. 
- un miglior sfruttamento possibile grazie all’interfacciamento ottimale tra carrello, scaffalatura e pavimentazione.

Very Narrow Aisle

Tali magazzini sono comunemente conosciuti come VNA (Very Narrow Aisle)

Vedi Linea guida pavimenti per l’uso di carrelli per VNA

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Excursus

Guida meccanica e guida induttiva

Al fine di ridurre al minimo lo spazio dei corridoi di movimentazione, la distanza tra i carrelli usati nelle corsie strette e lo scaffale è molto ridotta. La EN ISO 3691-3:2017 prescrive una distanza di sicurezza minima di 90 mm (tra carico prelevato e scaffale).

EN ISO 3691-3:2017
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6.4 Installation information

6.4.1 The truck manufacturer shall provide the user with dimensional tolerances for the floor, clearance requirements for racking, and details of other interfacing equipment.

6.4.2 The truck manufacturer shall provide information to the (end) user that trucks operating in aisles with guidance systems shall have a designed minimum side clearance of not less than 90 mm between any elevating part of the truck, including the load and the racking or loads in the rack in their proper stacked position.

In funzione del sistema di guida, del tipo di carrello usato e della dimensione dei pallet possono rendersi necessarie delle distanze di sicurezza maggiori (es. con guida induttiva).

I sistemi di guida garantiscono un funzionamento sicuro ed elevate rese di movimentazione. La guida meccanica consente di raggiungere elevate velocità di traslazione e di sollevamento e facilita il lavoro del conducente.
...

Distanza di sicurezza per guida meccanica

Una distanza di sicurezza di 100 mm per carrelli guidati con sistema meccanico consente di ottimizzare i risultati in termini di sicurezza e di resa di movimentazione.

La distanza tra ruota di carico e guida deve essere almeno di 50 mm in modo da facilitare al conducente l’ingresso tra le guide e il corridoio.

Progettazione magazzini automatici VNA 00

Figura 1 - Distanze di sicurezza per guida meccanica

Larghezza della corsia di lavoro per guida meccanica

La larghezza minima della corsia di lavoro (AST) è calcolata tenendo conto della profondità di stoccaggio del carico, delle dimensioni di ingombro del mezzo utilizzato e delle distanze di sicurezza.

Progettazione magazzini automatici VNA 01

Figura 2 - Larghezza corsia per guida meccanica
....


Progettazione magazzini automatici VNA 02

Figura 3 - Larghezza corsia per guida meccanica

Legenda
b2 Larghezza asse di carico
b6 Scartamento esterno rulli
b9/b14 Larghezza cabina/telaio carrello trilaterale
b26 Distanza minima tra le guide
AST Larghezza corsia di lavoro
...

Nota

Per le definizioni vedi: FEM 4.005 (2013)

Montaggio delle guide 

Le guide vengono posate ed ancorate al pavimento medianti tasselli dedicati ad interassi differenziati in funzione delle forze che agiscono sulle varie zone della guida stessa. Gli interassi tra i tasselli possono infatti variare da 800÷1.000 mm ed essere ridotti fino a 300 mm circa nella zona di ingresso corsia.

Le giunzioni delle guide vengono eseguite in loco mediante saldatura con conseguente finitura superficiale per assicurarne la protezione contro la corrosione.

Progettazione magazzini automatici VNA 03

Figura 4 - Montaggio delle guide

Guida induttiva (filo guida)

Principio di funzionamento

Il carrello guidato ad induzione segue la traccia di un filo conduttore posizionato al di sotto del pavimento. Un generatore di frequenza alimenta il filo conduttore che viene percorso da corrente alternata ad alta frequenza (bassa tensione). La corrente genera un campo elettromagnetico concentrico.

Speciali antenne montate sul carrello rilevano questo campo elettromagnetico e registrano ogni cambiamento di posizione del carrello rispetto al filo conduttore. In tal caso il carrello sterza automaticamente e si riporta in posizione. Il carrello è così guidato in maniera sicura lungo l’intera corsia.

Pavimento del fabbricato

L’uso di armature di ferro o fibre di acciaio nel pavimento richiede i seguenti accorgimenti:

Per evitare influssi negativi sul campo elettromagnetico alternato, armature di ferro (reti elettrosaldate) devono essere collocate nel calcestruzzo, al di sotto del livello del filo conduttore. Una distanza maggiore di 50 mm tra filo conduttore e armatura si è rivelata ottimale. Se al posto delle reti si utilizzano fibre d’acciaio, è importante che vengano distribuite uniformemente nel calcestruzzo.

La quantità di fibre nel calcestruzzo deve essere al massimo di 30 kg/m3.

Inoltre è bene evitare, in un’area di ±250 mm dal filo conduttore, la presenza di altri componenti metallici, come ad esempio profili d’acciaio per la protezione da fughe di dilatazione e giunti.

Progettazione magazzini automatici VNA 04

Figura 9 - Filo conduttore nel pavimento
...

Layout del filo conduttore 

L’impianto per guida induttiva a pavimento è installato secondo la configurazione di un loop conduttore chiuso; le due estremità sono collegate con il generatore di frequenza (FG). In presenza di un numero dispari di corsie sarà necessario installare una linea di ritorno fino al generatore di frequenza.

Per prevenire disturbi dei campi elettromagnetici nell’area di guida, si raccomanda di mantenere una distanza di 1,5 m tra fili della stessa frequenza, ad eccezione delle linee di ritorno che non vengono utilizzate per la circolazione.

Progettazione magazzini automatici VNA 05

Figura 17 - Traiettoria del filo conduttore con un numero dispari di corsie


3.  
Scaffalature

Scaffalatura portapallet nei magazzini a corsie strette

Esistono svariate tipologie di scaffalature. La loro struttura dipende dal tipo di impiego e dalle condizioni presenti in loco.

Vedi Documento Sicurezza magazzini a scaffalatura metalliche

Le grandezze più importanti da considerare per il dimensionamento di una scaffalatura sono i pallet o contenitori utilizzati, peso e dimensioni dei carichi ed i carrelli impiegati per servire gli scaffali. Nei sistemi a corsie strette si ricorre principalmente a scaffalature portapallet che possono essere monoposto o a più posti, a seconda del peso del carico.

Le prove statiche sono effettuate in conformità alla norma

EN 15512 Sistemi di stoccaggio statici in acciaio – Scaffalature regolabili porta pallet – Principi per la progettazione strutturale».

Le scaffalature porta-pallet sono realizzate in conformità alle seguenti norme:

EN 15620 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature portapallet - Tolleranze, deformazioni e interspazi 
EN 15629 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio 
EN 15635 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio

Non essendo una costruzione collegata direttamente con l’edificio, le scaffalature portapallet consentono un’elevata flessibilità di installazione. L’utilizzatore ha la possibilità di modificare/adattare il layout della scaffalatura qualora cambino le condizioni d’impiego.

Vantaggi delle scaffalature portapallet nei magazzini a corsie strette:

- Accesso diretto a tutti gli articoli
- Libera assegnazione delle locazioni
- Utilizzabili sia per impiego manuale che automatizzato
- Possibilità di stoccaggio longitudinale trasversale o misto
- Flessibilità di dimensionamento in funzione dei contenitori, dei pallet e dei carichi
- Possibilità di realizzare il principio FIFO
- Possibilità di effettuare le operazioni di picking direttamente dallo scaffale
...

Postazioni di carico/scarico - prestoccaggi

Le postazioni di carico/scarico sono normalmente formate dai correnti sporgenti dell’ultima campata dello scaffale. L’ultima spalla prima dell’area di carico/scarico è meno profonda e consente quindi il montaggio dei correnti filanti.

Le postazioni di carico/scarico vengono equipaggiate con dispositivi o telai di centraggio. I carrelli di servizio a guida libera scaricano quindi i carichi in una posizione prestabilita dove vengono presi in consegna dai carrelli usati nelle corsie strette. Per l’impiego di roll container, l’ultima postazione di carico scarico è realizzata come «docking station».

I roll container possono essere spinti manualmente nella postazione di carico/scarico. Un apposito fermo ancorato nel pavimento e integrato nello scaffale provvede al centraggio del container.

Progettazione magazzini automatici VNA 06

Figura 22 - Carico/scarico su scaffalatura cantilever separata
...

Distanze di sicurezza - Spazi liberi nella scaffalatura

La norma EN 15620 definisce gli spazi liberi come segue:

«Gli spazi liberi sono le misure nominali necessarie per le distanze tra i componenti mobili e fissi del sistema che devono poter evitare un urto anche in presenza di una combinazione sfavorevole di tutte le tolleranze importanti ed eventuali deformazioni.»

Simili distanze sono ad esempio:

- Distanze fra i carichi (x2)
- Distanza dai montanti della scaffalatura (x1)
- Distanza dai correnti superiori (y)
- Distanza dai vari impianti tecnici e costruttivi (sprinkler, tubature, illuminazione, pilastri, ecc.)

Condizioni da considerare per il dimensionamento delle distanze:

- Peso e dimensioni dei carichi
- Livello di altezza del corrente superiore dello scaffale
- Tipologia dei carrelli usati per servire il magazzino a corsie strette (sistema Man-up o Man-down)
- Grado di automazione dei carrelli
- Dispositivi ausiliari impiegati (preselezione dell’altezza di sollevamento, sistema automatico di stoccaggio e prelievo)

Gli spazi liberi sono tutti da intendersi come distanze minime. Le distanze possono inoltre essere disciplinate, in ogni specifico caso, dalle direttive e dalle norme vigenti nel luogo d’impiego.

Progettazione magazzini automatici VNA 07

Figura 25 - Distanze di sicurezza
...

Vie di fuga e di soccorso

La distanza da un qualsiasi punto all’interno del magazzino al prossimo compartimento antincendio o all’esterno non deve essere superiore a 30 m (in linea d’aria) ovvero a 50 m di percorso a piedi. Tale distanza può variare in base ai regolamenti dei singoli paesi. Se per non superare la distanza massima si rende necessaria una via di fuga trasversale attraverso l’impianto di scaffalature, bisogna considerare i seguenti criteri:

Secondo le normative vigenti sul luogo di lavoro, la larghezza delle vie di fuga va calcolata in funzione del grado di affollamento.

La larghezza libera della corsia per attività normali deve essere di almeno 0,80 m (DM 10 marzo 1998) e di almeno 1,20 m per attività soggette a CPI (Certificato Prevenzione Incendi - DPR 151/2011).

L’altezza libera non deve essere inferiore ai 2,00 m. Va inoltre impedito l’uso improprio delle vie di fuga da parte del personale.

Appositi cartelli di segnalazione dovranno essere predisposti per impedire che le vie di fuga vengano ostruite.

Sulla base del posizionamento delle uscite di sicurezza in relazione al layout delle scaffalature, saranno predisposte eventuali vie di fuga trasversali all’interno della scaffalatura.

Tali passaggi dovranno essere opportunamente protetti contro una possibile caduta delle unità di carico.

Progettazione magazzini automatici VNA 08
Figura 29 - Vie di fuga

Aree di protezione suddivise per classe d’incendio

Per il corretto dimensionamento di un impianto sprinkler occorre prima stabilire la classe d’incendio, facendo riferimento ad EN 12845:2015 (progettazione ed installazione di impianti sprinkler).

Gli edifici e le aree da proteggere vanno suddivisi per classi di pericolo in base alla loro tipologia d’impiego e ai rischi d’incendio cui sono esposti:

LH - Basso rischio d’incendio

OH - Medio rischio d’incendio Le aree di protezione vengono suddivise in quattro classi di pericolo (OH1–OH4)

HHP - Elevato rischio d’incendio, rischi inerenti alla produzione. Le aree di protezione vengono suddivise in quattro classi di pericolo (HHP1–HHP4)

HHS - Elevato rischio d’incendio, rischi inerenti allo stoccaggio

Le aree di protezione vengono suddivise in quattro classi di pericolo (HHS1–HHS4).

4. Pavimentazione

Struttura e requisiti

Le caratteristiche della pavimentazione industriale, soprattutto la sua planarità, condizionano in maniera decisiva il funzionamento e l’efficienza di un magazzino a corsie strette. Lo strato portante e la soletta di base vanno dimensionati in modo tale che in presenza di carichi non vengano superate le tolleranze ammissibili.

Struttura

La pavimentazione industriale è normalmente costituita da un sottofondo, da uno strato portante di calcestruzzo e da uno strato di finitura (massetto). Gli strati sottostanti allo strato di calcestruzzo servono, ad esempio, al costipamento del sottofondo, alla protezione contro l’umidità e all’isolamento termico.

Requisiti

Per quanto riguarda la resistenza, lo strato di copertura (massetto) deve soddisfare i requisiti della classe di carico II prevista dalla norma EN 13813.

Sotto carico il pavimento non deve presentare deformazioni plastiche. Pozzetti, canali o simili interruzioni del pavimento devono essere disposti ad una distanza di almeno 200 mm dalle corsie di circolazione. Simili costruzioni e installazioni sono da evitarsi nella corsia di lavoro.

La pavimentazione deve essere resistente ad oli e grassi e quindi priva di untuosità. Il rivestimento delle corsie adibite alla circolazione deve essere resistente all’abrasione e non tendere alla formazione di polvere.

La resistenza di messa a terra secondo la norma EN 1081 non deve essere superiore a 106 Ohm.

La distanza di frenatura deve essere conforme alla norma 15160 – parte 1

L’aderenza del pavimento deve essere conforme alla norma ISO 6292 (valore empirico: ca. 0,5 µ).


...

6. 
Tecnologia RFID

Tecnologia transponder

-  Informazioni sul comando di veicoli per corsia stretta
- Sistema a pavimento e comunicazione con l’ambiente magazzino
- Diversi collegamenti e profili di velocità

Transponder come supporto informazioni

Il comando dei veicoli nelle corsie strette e nelle aree del magazzino è un criterio decisivo per un funzionamento sicuro e per il mantenimento di tutte le funzioni richieste, come rallentamento di fine corsia, interruzioni di sollevamento o riduzioni di velocità. I sistemi normalmente reperibili in commercio utilizzano per tale comando soprattutto magneti a pavimento o elementi riflettenti.

Mediante diverse «combinazioni di magneti» è possibile riconoscere diverse zone ed eseguire meccanicamente commutazioni di sicurezza appropriate – ad es. uno stop automatico del veicolo prima dell’uscita dalla corsia. Con questi interruttori ottici o meccanici è tuttavia possibile trasmettere al carrello soltanto un numero di informazioni limitato. Sono disponibili al massimo tre tracce. Questo tuttavia non è sufficiente per gli impianti esistenti sempre più complessi e per i requisiti di sicurezza sempre crescenti.

Per il comando dei veicoli da corsia stretta, noi impieghiamo transponder delle sole dimensioni di 9x16 mm

che vengono installati nel pavimento del capannone ad una distanza di max. 10 m l’uno dall’altro. Il veicolo stesso è dotato di un dispositivo RFID di lettura e scrittura che comunica con i transponder, richiamando e utilizzando le seguenti informazioni:

- Identificazione del numero e del tipo di corsia
- Referenziamento della misurazione della distanza all’interno delle corsie
...

Progettazione magazzini automatici VNA 09

Figura 48 - Trasponder
...

7. Sistemi di protezione individuale (PSS)

Fondamenti giuridici

La sosta contemporanea di pedoni e mezzi di movimentazione all’interno di una corsia stretta è generalmente vietata («gestione differita»).

Durante l’utilizzo dei veicoli per movimentazione interna l’operatore si concentra soprattutto sul processo di deposito e di prelievo. Poiché tali veicoli non possono mantenere una distanza di 0,50 m dalla scaffalatura (spazio sufficiente per il passaggio uomo), se i pedoni si trovassero nella corsia stretta contemporaneamente al veicolo incorrerebbero nel rischio di incidenti.

Potenziali rischi residui in caso di mancata osservanza sono da escludere, ma la protezione individuale deveb essere comunque garantita con l’utilizzo dei veicoli in corsia stretta, poiché le distanze di sicurezza non possono essere rispettate.
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Progettazione magazzini automatici VNA 10

Figura 50 - Campi di rilevamento dei sistemi di protezione mobili e scanner laser con campo di rilevamento
...

Equipaggiamento/Informazioni generali

-  Scanner ad elevate prestazioni per il monitoraggio dell’area di traslazione in direzione carico e direzione trazione
-  Sistema integrato nel computer di sicurezza. Fornitura dallo stabilimento.
-  Comando e funzione di visualizzazione mediante l’elemento di comando del veicolo
- Comando e valutazione mediante l’impianto elettronico centrale del veicolo
- Collegamento sicuro per CAN-Bus
- Protocollo di sicurezza completo e certificato
- Performance Level ISO 13849-1

Progettazione magazzini automatici VNA 11

Figura 52 - Scanner laser integrato protetto
...

8.   Ottimizzazione dei processi

Descrizione del sistema

Con la navigazione di magazzino vengono utilizzate le potenzialità della tecnologia transponder per la navigazione e il raggiungimento assolutamente preciso dei posti pallet. Tutti gli ordini di trasporto o di commissionamento vengono inviati direttamente dal sistema gestione del magazzino via radio al terminale del veicolo. Da qui le coordinate X, Y e Z da raggiungere vengono acquisite tramite un’interfaccia seriale RS232 direttamente nella centralina del veicolo. In questo modo il veicolo conosce la posizione del ripiano di destinazione e il tragitto avviene quindi in maniera semiautomatica.

Al conducente viene indicata dal display la direzione di marcia e sollevamento e, attivando le funzioni, il veicolo raggiunge la posizione desiderata autonomamente e con una precisione millimetrica.
...

L’operatore non ha più bisogno di occuparsi di:

- percorsi di avvicinamento,
- ricerca pallet,
- «momento ideale» per l’avvio della marcia diagonale,
- scanner codici a barre come conferma al sistema di gestione magazzino (LVS) con carrelli combinati.

In questo modo l’operatore non è più responsabile della navigazione magazzino. Si escludono anche corse errate e di correzione.

Navigazione magazzino:

-  Nel tempo più breve
- Lungo il percorso più veloce
- Con il minimo consumo energetico
...
Grazie all’avvio ottimizzato con la navigazione di magazzino è possibile un risparmio di tempo fino al 25%.

La «curva verde» mostra: Nel tempo più breve, lungo il percorso più veloce, con il minimo consumo energetico.

Progettazione magazzini automatici VNA 12
Figura 54 - Il confronto – carrello con/senza navigazione magazzino

Fonti:

Jungheinrich Italiana S.r.l - Opuscolo Magazzino a corsie strette VNA

EN ISO 3691-3:2017 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - Parte 3: Requisiti supplementari per carrelli con posto di guida elevabile e carrelli specificatamente progettati per circolare con carichi elevati
EN 15878:2010 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Termini e definizioni
EN 15512:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature portapallet - Principi per la progettazione strutturale 
EN 15620:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Scaffalature portapallet - Tolleranze, deformazioni e interspazi 
EN 15635:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e manutenzione dell'attrezzatura di immagazzinaggio 
EN 15629:2009 - Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Specifiche dell'attrezzatura di immagazzinaggio 
EN 12845:2015 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
EN 13813:2004 - Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti.
EN 206:2016 -  Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
EN ISO 13849-1:2016 - Sicurezza del macchinario - Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza
EN 62485-3:2016 - Requisiti di sicurezza per batterie di accumulatori e loro installazioni Parte 3: Batterie di trazione,
ISO 6292:2009 - Carrelli industriali semoventi e trattori industriali - Capacità di frenatura e resistenza degli elementi del freno
EN 1081:2001 - Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica
EN 12845:2015 - Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione

Altre

DIN 4102-X Comportamento al fuoco di materiali da costruzione
DIN 1045-2 Strutture portanti in cemento, cemento armato e cemento precompresso
DIN 18202 Tolleranze nell’edilizia
DIN 1045 Costruzioni in acciaio e in cemento armato
BGR 234 Direttiva dell’associazione di categoria, sistemi e apparecchiature da magazzino
DIN 15185, parte 1 Sistemi di stoccaggio con carrelli industriali a guida fissa
DIN 15185, parte 2 Sistemi di stoccaggio con carrelli industriali a guida fissa (protezione individuale per l’impiego di carrelli industriali nei magazzini a corsia stretta)
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine)
Direttiva VDMA Requisiti pavimentazione per carrelli da corsia stretta
FEM 4.005 (2013)

Premessa
1. Introduzione
2. I magazzini a corsie strette
3. Sistemi di guida
4. Scaffalature
5. Pavimentazione
6. Sistemi di assistenza alla guida.
7. Tecnologia RFID.
8 Sistemi di protezione individuale (PSS)
9. Ottimizzazione dei processi51
10. Gestione dell’energia e ricarica delle batterie
11 Checklist
12. Normativa/Direttive/Altre.

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Pagine: 59
Formato: pdf
Abbonati: Sicurezza/2X/3X/4X/Full

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 41894 | 11 Ottobre 2019

ID 9303 | | Visite: 2302 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Lavoratore schiacciato dal trattore

Palese inesperienza e mancato conseguimento di un titolo abilitativo portano alla condanna del datore di lavoro

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41894 Anno 2019

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: PICARDI FRANCESCA
Data Udienza: 01/10/2019

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui F.T. è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale e della non menzione, per il reato di cui all'art. 589, primo e secondo comma, cod.pen., per aver cagionato colposamente il decesso del dipendente G.S., il quale restava schiacciato in conseguenza del ribaltamento del trattore agricolo, non rispondente alle prescrizioni in materia di sicurezza, di cui gli era stata affidata la guida nel corso delle sue prestazioni lavorative, e di cui perdeva il controllo, essendo sprovvisto di idonea patente di guida (19 maggio 2007).
2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato che ha dedotto: 1) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in cui, pur riconoscendosi che la perdita del controllo del mezzo è avvenuta per motivi ignoti, l'eziologia del sinistro è stata ricondotta all'incapacità della vittima nella guida del veicolo (Incapacità, che, peraltro, è presunta, ma indimostrata); 2) l'inosservanza della legge, In quanto si è addebitata all'imputato la responsabilità per l'omessa predisposizione delle barre antiribaltamento, nonostante la non obbligatorietà di tale strumentazione, stante l'uso del trattore su territori pianeggianti, e per l'affidamento del mezzo a soggetto privo di patente, nonostante la non obbligatorietà del titolo abilitativo alla guida per la conduzione di mezzi agricoli come quello in esame; 3) l'erronea applicazione della disciplina sulla prescrizione e sul ne bis in idem, atteso che il fatto avrebbe dovuto essere derubricato nella fattispecie di cui all'art. 589, primo comma, cod.pen., vista l'intervenuta prescrizione degli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, con conseguente applicazione del termine ordinario e non di quello raddoppiato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo, con cui si denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, atteso che, pur riconoscendosi che la perdita del controllo del mezzo è avvenuta per motivi ignoti, l'eziologia del sinistro viene ricondotta all'incapacità della vittima nella guida del veicolo, è infondato. Le argomentazioni della sentenza impugnata, che devono essere, peraltro, integrate con quelle di primo grado, ricorrendo l'ipotesi della doppia conforme, si presentano congrue, non manifestamente illogiche e prive di contraddizioni. 
Nella sentenza Impugnata, difatti, si legge "la dinamica del sinistro smentisce in modo clamoroso la tesi difensiva evidenziando la incapacità del G.S. nella conduzione del mezzo agricolo, visto che lo stesso procedeva necessariamente a velocità minima e in un tratto di strada pianeggiante, asfaltata e priva di ¡insidie", sicché "In modo del tutto superficiale e censurabile il F.T. ha affidato la conduzione del mezzo agricolo al suo dipendente nonostante la sua palese inesperienza e il mancato conseguimento di un titolo abilitativo, quantomeno equipollente". Invero, i giudici di merito hanno collegato la perdita del controllo del mezzo, da parte della vittima, alla sua inesperienza ed incapacità nella guida, essendosi esclusa l'assunzione, da parte sua, di alcool o sostanze stupefacenti e non essendovi particolari difficoltà o alcuna condizione avversa. Tale conclusione non è né manifestamente Illogica né in contrasto con il mancato accertamento delle precise modalità del sinistro, fondandosi sulla gravità Indiziaria desumibile dall'assenza di altre circostanze rilevanti, diverse dalla Imperizia della vittima nella guida.
2. Parimenti non può accogliersi il secondo motivo, con cui si lamenta l'inosservanza della legge, per avere ritenuto necessaria la predisposizione delle barre antiribaltamento ed il conseguimento di patente per la guida del mezzo agricolo in esame.
In ordine alla prima doglianza, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla non obbligatorietà dei sistemi di protezione su terreni pianeggianti e non si è confrontato con la motivazione della sentenza Impugnata, secondo cui "il fatto che il mezzo agricolo normalmente doveva percorrere la pubblica viabilità, con le conseguenti insidie collegate al traffico ordinario, Imponeva, Indipendentemente dal tipo di terreno agricolo servito, ... la predisposizione di banali sistemi antiribaltamento ovvero di barre di protezione".
In ordine alla seconda lamentela, il ricorrente prescinde dall'art. 124 cod.strada, al sensi del quale per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole Indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici; c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali.
Del resto, nel ricorso non è stata neppure indicata la specifica disposizione di legge asseritamente violata, essendovi un riferimento, del tutto generico, ad alcuni provvedimenti normativi nella loro interezza.
3. Anche il terzo motivo, con cui si invoca la derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 589, primo comma, cod.pen., all'esito dell'Intervenuta prescrizione delle contravvenzioni contestate In materia di sicurezza sul lavoro, è privo di pregio, non potendo incidere l'estinzione di tali reati sulla durata della prescrizione di quello di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen.
In primo luogo si tratta di reati diversi, per cui la prescrizione dell'uno segue il suo decorso e non risente di quella degli altri. A ciò si aggiunga che, laddove le condotte sottese alle contravvenzioni contestate integrassero elementi costitutivi dell'omicidio colposo contestato, comunque, la declaratoria della loro prescrizione non si tradurrebbe in un accertamento negativo della violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e non comporterebbe, quindi, alcuna conseguenza sull'accertamento della condotta di cui all'art. 589, secondo comma, cod.pen.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 1° ottobre 2019

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Sentenza CP Sez. 3 n. 3684 del 28 gennaio 2014

ID 9267 | | Visite: 2493 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CP Sez  3 n  3684 del 28 gennaio 2014

Sentenza CP Sez. 3 n. 3684 del 28 gennaio 2014

La Cassazione penale, con sentenza n. 3684/2014, ha deciso sulla responsabilità del legale rappresentante di una discoteca in caso di mancata tenuta dei registri antincendio, ai sensi dell'ex D.Lgs. 626/94  e in questa sede, torna sull'obbligo di tenuta dei registri, ai sensi della normativa di sicurezza e antincendio.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 3684 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO
Data Udienza: 11/12/2013

...

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 22.10.2012 il Tribunale di Padova, ha ritenuto Maso Guido responsabile di una serie di contravvenzioni al D.Lgs. 626/94 (capi a e b) nonchè al DPR n. n. 547/1955 (capi c e d) e, unificate le stesse col vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di €. 3.000 di ammenda.
Le condotte addebitate all'imputato, nella veste di legale rappresentante della Anca srl, che gestiva una discoteca oggetto dell'accertamento, consistevano nell'omessa istituzione del registro controlli antincendio (capo a), nella omessa designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e comunque, di gestione dell'emergenza, (capo B), nell'omessa sottoposizione di un estintore a controllo semestrale (capo c) e infine nell'omessa adozione delle misure di sicurezza atte a prevenire incendi (capo d).
Il Tribunale ha motivato la decisione rilevando, sulla base delle dichiarazioni del teste Esposito, dei VVFF di Padova, che l'imputato era stato posto a conoscenza delle violazioni e dell'invito all'estinzione in via amministrativa, e che ciononostante era rimasto inadempiente.
2. La sentenza è stata impugnata dal difensore davanti alla Corte d'Appello di Venezia che, qualificando l'appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte Suprema.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione contro la sentenza del Tribunale di Padova correttamente è stata inoltrata a questa Corte.
Ciò premesso, col primo motivo il ricorrente denunzia sostanzialmente la inosservanza dell'art. 32 del D. Lvo n. 626/1994 rilevando che la norma non prevede l'obbligo di tenuta del Registro dei controlli antincendio (la cui omissione è stata oggetto della contestazione sub a), ma detta una diversa serie di obblighi a carico del datore di lavoro.
Il motivo è fondato.
L'art. 32 del D.Lgs. 626/94 elencava gli obblighi del datore di lavoro ma non includeva l'obbligo di tenuta del registro in questione.
Il predetto decreto legislativo è stato peraltro abrogato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e la disposizione dell'art. 32 è stata riprodotta ugualmente nell'art. 64 di tale ultimo decreto.
In ogni caso, il Registro, già previsto dall'art. 5 comma 2 DPR n. 37/1998 è stato eliminato perché l'art. 12 comma 1 lett. b) del DPR n. 151/2011 ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,della legge 15 marzo 1997, n. 59. (*)
La sentenza dunque va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2. Col secondo motivo si deduce la insussistenza del reato di cui al capo b perché il teste non aveva precisato se, pur in mancanza degli attestati di frequentazione al corso antincendio, fossero stati indicati o meno i nomi dei lavoratori designati.
3. Col terzo motivo si denunzia la mancanza dell'elemento soggettivo in relazione al reato contestato sub c): rileva in proposito il ricorrente che solo uno degli estintori era sfuggito al controllo periodico, per cui è evidente, trattandosi di una mera dimenticanza del personale preposto, che sussiste la buona fede dell'imputato.
Entrambi i motivi, che in sostanza denunciano una mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato sub b) e all'elemento soggettivo del reato sub c) sono fondati.
La sentenza del Tribunale si è limitata infatti a rilevare la regolarità delle notificazioni, compresa quella dell'avviso ad estinguere le violazioni in via amministrativa, e a dare atto del mancato pagamento, ma non ha speso una parola sull'accertamento della sussistenza dei reati contestati all'imputato. Non è dato rinvenire nelle poche righe di motivazione alcun percorso motivazionale che possa giustificare la dichiarazione di responsabilità, non potendosi attribuire valore al solo capo di imputazione.
Consegue l'annullamento con rinvio al Tribunale di Padova che riesaminerà la vicenda motivando adeguatamente sulla sussistenza dei reati sub b) e c).
Restano logicamente assorbiti l'esame del quarto motivo (con cui si deduce l'assoluta indeterminatezza del capo di imputazione nel quale viene contestata genericamente l'omessa adozione di misure di sicurezza, senza che sia stato precisato quali fossero tali misure violate) nonché il quinto ed ultimo motivo (relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena).

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 11.12.2013.

_______

(*) Ndr

Contrariamente a quanto disposto nella Sentenza in oggetto, si osserva che, il DPR n. 151/2011 dispone, all'articolo 6 co.2, l'obbligatorietà del registro antincendio e precisamente:

Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' DPR n. 151/2011

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

...

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Linee di indirizzo SGSL Parchi eolici

ID 9265 | | Visite: 6085 | Documenti Riservati Sicurezza

Linee di indirizzo SGSL parchi eolici INAIL 2019

Linee di indirizzo SGSL Parchi eolici

Approvate con Determina del Presidente n. 292 del 2 ottobre 2019  “Linee d’indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici”.

Le presenti Linee di indirizzo sono state sviluppate con riferimento a parchi eolici realizzati con aerogeneratori di grossa taglia, per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete elettrica nazionale.

Per parco eolico si intende l'insieme di macchine, impianti nonchè infrastrutture finalizzate alla produzione di energia elettrica, a partire dall'energia cinetica del vento, per la sua immissione nella rete elettrica nazionale.

Il parco eolico comprende quindi ii sistema meccanico e ii sistema elettrico finalizzati alla produzione dell'energia elettrica, fino al punto di connessione con la rete di trasmissione elettrica nazionale.

In generale, i parchi eolici sono costituiti dagli aerogeneratori, dalla sottostazione per la connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale, da eventuali cabine di trasformazione/smistamento e dal sistema elettrico di collegamento fra gli aerogeneratori e la sottostazione; fa parte del parco eolico anche la rete stradale di collegamento fra i suddetti componenti.

I macroprocessi legati ai parchi eolici sono sostanzialmente costituiti da:

- Installazione del parco eolico
- Esercizio del parco eolico
- Smantellamento del parco eolico

Il presente documento si riferisce al macroprocesso operativo Esercizio de/ parco eolico, inteso come l'insieme di attivita connesse alla gestione del parco eolico e finalizzate alla produzione di energia elettrica, ivi comprese le attività necessarie al mantenimento dell'efficienza e della sicurezza del parco stesso.

Sono comprese altresì le attività svolte in ambienti diversi, quali uffici e magazzini, funzionali all'Esercizio del parco eolico stesso.

...

Determina del Presidente n. 292 del 2 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all’Istituto compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, nonché il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
vista la propria determinazione del 20 gennaio 2016, n. 25 con la quale è stato approvato uno schema di accordo quadro di collaborazione con Anev, finalizzato allo sviluppo della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nonché allo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali nel settore della produzione di energia eolica, sottoscritto il 25 gennaio 2016;
viste la relazione del Direttore Generale in data 26 settembre 2019 e le “Linee d’indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici” ivi allegate;
considerato che le Linee d’Indirizzo - elaborate dal gruppo di lavoro appositamente costituito e composto da rappresentanti Inail e Anev, con la condivisione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore - rappresentano un’ulteriore testimonianza della validità del sistema di relazioni in materia di prevenzione che l’Istituto ha avviato e consolidato con il mondo imprenditoriale, finalizzato ad adottare sistemi di gestione ispirati alla cultura della salute, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro;
ritenuto che il documento elaborato rappresenti una modalità operativa per la concreta attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza per la diffusione dei sistemi di gestione nell’ambito delle diverse realtà lavorative e per la valorizzazione dei meccanismi premiali per le imprese virtuose,

DETERMINA

di approvare le “Linee d’indirizzo SGSL per l’esercizio dei parchi eolici” che, allegate, costituiscono parte integrante della presente determinazione.

__________

Indice delle Linee di indirizzo SGSL Parchi eolici

1. Premessa, introduzione e campo di applicazione Premessa
Introduzione
Campo di applicazione
2. Politica per la salute e la sicurezza sul lavoro
3. Pianificazione
3.1 Esercizio del parco eolico
3.2 Identificazione e gestione della normativa applicabile
3.3 Analisi e valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro
3.4 Obiettivi
4. Attuazione
4.1 Definizione ed assegnazione delle responsabilità, autorità e ruoli
4.2 Competenza, formazione e consapevolezza
4.3 Comunicazione, consultazione, partecipazione interna, rapporto con l'esterno
4.4 Documentazione del sistema di gestione
4.5 Controllo operativo
4.5.1 Procedure operative
4.5.2 Gestione dei cambiamenti
4.5.3 Gestione dei permessi di lavoro
4.5.4 Gestione di terzi per l'esecuzione di opere, servizi e forniture
4.5.5 Gestione delle attrezzature di lavoro
4.5.6 Sorveglianza sanitaria
4.5.7 Dispositivi di protezione individuali (DPI)
4.6 Preparazione e risposta alle emergenze
5. Verifica
5.1 Monitoraggio e misurazioni
5.2 Audit interni
5.3 Non conformità, quasi incidenti, incidenti, infortuni e malattie professionali
6. Riesame della Direzione
7. Modelli organizzativi
8. Allegati
ALL.1: ACCORDO DI COLLABORAZIONE INAIL ANEV
ALL.2: Estratto dal CCNL per l'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti del 26-11-2016
ALL.3: ACRONIMI E DEFINIZIONI
ALL.4: Tabella di correlazione tra SGSL SETTORE EOLICO, BS OHSAS 18001 e Linee guida SGSL
ALL.5: Tabella di correlazione tra articolo 30 del D.LGS 81/08, Linee guida SGSL e BS OHSAS 18001
ALL.6: Esempio (non esaustivo) di elenco della legislazione SSL applicabile (vedi processo 3. 2)
ALL.7: Esempio (non esaustivo) di scadenziario degli adempimenti documentali previsti dalla legislazione SSL (vedi processo 3.2)
ALL.8: Esempio di elenco dei pericoli (vedi processo 3.3)
ALL.9: Esempio di modulo per la predisposizione del piano annuale di miglioramento, estratto da DM 13/02/2014 relative alle piccole e medie imprese (vedi processo 3.4)
ALL.10: Legislazione Nazionale e Standard Formativi di settore (GWO) (vedi processo 4.2)
ALL.11: Indicazioni per la programmazione e l'esecuzione delle attività per ii "Mantenimento dell'efficienza e della sicurezza del parco eolico" (vedi processo 4.5.1)
ALL.12: Indicazioni per lo svolgimento in sicurezza di lavori che possono portare ad operare su o vicino parti attive non protette all'interno degli aerogeneratori, in conformità alla norma CEI 11-27 (vedi processo 4.5.1)
ALL.13: Attività lavorative in ambienti propri delle macchine eoliche che per le loro caratteristiche o per le attività lavorative svolte possono essere assimilabili ad ambienti confinati o sospetti di inquinamento (vedi processo 4.5.1)
ALL.14: Esempio di Permesso di Lavoro (vedi processo 4.5.3)
ALL.15: Esempio di modulo per ii Riesame della Direzione (vedi processo 6)
ALL. 16: Elenco procedure/istruzioni operative richiamate

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 num. 41217 | 08 Ottobre 2019

ID 9253 | | Visite: 1950 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 08 ottobre 2019 n. 41217

Crollo di una gru a bandiera sul lavoratore. Responsabilità del datore di lavoro che mette in funzione la gru senza collaudo, senza DVR, senza presidi e senza formazione del personale

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41217 Anno 2019
Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: FERRANTI DONATELLA
Data Udienza: 17/09/2019

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo dell'8.06.2015, in particolare il giudizio di responsabilità nei confronti del Z.X., legale rappresentante della Tradingcompany, esercente l'attività di carpenteria-saldature in ferro, e degli altri coimputati (C.M. e D.M.M.), per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in danno di Y.H.-dipendente della Tradingcompany- che veniva colpito alla testa, rimaneva schiacciato e quindi decedeva per la frattura scomposta della teca cranica, a causa del crollo di una gru a bandiera, del tipo OMIS montata dalla CDC Elettroimpianti ( di cui D.M.M. e C.M. erano legali rappresentanti) presso la sede della Trading. In Badia Polesine il 20. 07.2006
Allo Z.X. erano state ascritte numerose violazioni della disciplina antinfortunistica, poi dichiarate prescritte ( capi A,B,C,D,E,F,G,H,), e relative:
-alla mancata valutazione dei rischi connessi con la messa in opera della gru a bandiera, priva del prescritto collaudo di prima installazione, e con la movimentazione di elementi di peso superiori a quelli ammessi per la medesima gru, la cui portata nominale era 500 kg; -alla mancata nomina del medico competente; -alla omessa formazione del dipendente; -alla fornitura della gru senza i necessari requisiti di sicurezza; -alla mancata adozione di misure affinchè la gru venisse installata secondo le specifiche indicazioni della ditta costruttrice; -alla mancata comunicazione all'lspesl di Padova della messa in opera della gru.
A D.M.M. e C.M., legali rappresentanti della ditta installatrice della gru, poi crollata, veniva addebitato, sulla base degli accertamenti effettuati dai consulenti tecnici, di non aver adottato un corretto approccio progettuale avendo installato il macchinario su una pavimentazione di spessore inferiore a quello prescritto dalle specifiche istruzioni di montaggio, nonché di aver commesso degli errori esecutivi nell'installazione del macchinario con la realizzazione di forature insufficienti, scarsa presenza di resina fissante e scarsa pulizia degli accessori, così realizzando degli ancoraggi di tenuta complessivamente insufficienti ( v. fol 3 sentenza primo grado).
1.1 Il fatto è relativo al crollo di una gru a bandiera, avvenuto il 20.07.2006, a Badia Polesine, che si sradicò dal terreno e cadde colpendo l'operaio Y.H. che la stava manovrando per sollevare un pezzo di ferro del peso di 610 KG, (mentre la portata nominale era di 500 KG), presso lo stabilimento della Tradingcompany srl, proprietaria della gru ed esercente l'attività di carpenteria e saldature in ferro.
2. La Corte territoriale ravvisava la sussistenza del comportamento colposo e del nesso causale a carico dello Z.X., oltre che dei soci e legali rappresentati della CDC Elettroimpianti snc, che avevano eseguito il montaggio, per aver messo a disposizione dei propri dipendenti un macchinario intrinsecamente pericoloso, perchè non adeguatamente ancorato e destinato al crollo durante gli esercizi di carico, senza la verifica di prima istallazione, cioè del collaudo, prescritto dall'art. 35 comma 4 quater Dlgs n.626 del 1994, che, richiedendo il sollevamento di un peso vicino al carico di rottura, avrebbe evidenziato la totale insicurezza della gru che sarebbe caduta con un carico ben minore, vicino ai 100 KG (sentenza primo grado fol 3); nonché per aver omesso di valutare i rischi derivanti dalla istallazione della gru e per non aver formato adeguatamente il dipendente in relazione al rischio specifico e, in particolare all'utilizzo di una gru priva dei necessari collaudi di prima installazione.
2.1 La Corte territoriale riteneva la responsabilità "di posizione" dello Z.X., discendente dal ruolo di datore di lavoro alle cui dipendenze lavorava l'infortunato. Osservava che non risultava che l'imputato avesse delegato alcuna funzione in materia di valutazione dei rischi e che la sua mancata presenza in cantiere al momento dell'infortunio, lungi dall'escluderne la responsabilità, rendeva ancora più evidente la sua condotta omissiva, avendo egli consentito che un suo dipendente operasse in condizioni di assoluta mancanza dei più elementari presidi in materia di sicurezza.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore,lo Z.X., articolando due motivi:
I) vizio di motivazione e travisamento del fatto in ordine alla prova che avesse messo in esercizio e a disposizione del dipendente la gru non collaudata: la Corte ha ritenuto erroneamente che lo Z.X. abbia completato per suo conto l'allacciamento della gru e ultimato l'installazione mettendola in opera senza collaudo e verifiche di tenuta.
Deduce che la gru fu installata da C.M. e D.M.M.; lo Z.X. mancò solo perché non la mise in sicurezza per evitare che qualcuno la potesse usare prima del collaudo; fu il dipendente che, senza averne il permesso, la utilizzò a sua insaputa; non c'è prova che sia stato lo Z.X. ad allacciare la gru al quadro elettrico ( le uniche dichiarazioni in tal senso sono quelle dei coimputati); nessun valore sul punto può avere la testimonianza dell'Ufficiale di PG N.; nè che sia stato lo Z.X. a dare disposizioni al dipendente poi deceduto di usare la gru; l'unica testimonianza è quella della moglie dello Z.X. che ha risposto alla domanda del Giudice, chiaramente posta in modo suggestivo, all'udienza del 9.02.2015 e ha affermato che il dipendente e l'imputato suo marito avevano cominciato a lavorare insieme sulla gru. Tale dichiarazione, ad avviso della difesa del ricorrente), è contraddetta da altri elementi che portano a ritenere che la caduta della gru sia immediata e sia avvenuta quando lo Z.X. era assente.
II) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla sospensione condizionale della pena.
A 7i ;
Lamenta che la Corte non abbia dato una congrua motivazione sul punto, non abbia considerato la rilevanza secondaria del suo comportamento nel determinismo causale, avendo lo Z.X. riposto completa fiducia nei montatori, una ditta specializzata la CDC elettroimpianti, che non ha svolto a regola d'arte il lavoro per cui era stata chiamata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo, nella parte in cui mette in discussione la ricostruzione dei fatti con riferimento alla mancanza di collaudo e alla messa in opera, è inammissibile, in quanto svolge essenzialmente generiche censure in fatto, smentite dalla dinamica dell'infortunio cosi come ricostruita dai giudici di merito, sulla base degli accertamenti tecnici dello Spisal e dei consulenti tecnici, l'esame dei testi, delle dichiarazioni dei coimputati e della documentazione acquisita. La Corte territoriale evidenziava, infatti, che lo Z.X., mentre la gru era ancora in allestimento e i lavori di installazione da parte della CDC Elettroimpianti erano stati sospesi, in attesa dell'allacciamento elettrico a 380 volt nell'azienda, provvide a mettere in funzione direttamente la gru senza far effettuare il prescritto collaudo, che, dovendo essere eseguito con carichi vicini a quello di rottura, avrebbe fatto emergere l'assoluta inadeguatezza del montaggio già a 100 KG ( fol 3 sentenza di primo grado) e quindi evitato il successivo utilizzo della gru e il conseguente infortunio mortale ( fol 6 sentenza di primo grado); è stato altresì accertato come lo Z.X. non avesse elaborato il documento di valutazione dei rischi, la cui redazione fu da lui richiesta solo dopo il verificarsi dell'incidente ( fol 2 sentenza di primo grado), e fosse altresì presente in azienda all'inizio delle lavorazioni con la gru da parte del dipendente Y.H. (fol 5 ), che, peraltro, al momento dell'infortunio svolgeva le mansioni per le quali era stato assunto.
Il motivo di ricorso esula pertanto dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. ,13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428).
Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Va osservato per completezza come nei motivi di appello il ricorrente non avesse specificatamente contestato la ricostruzione dei fatti sopra esposta e in particolare la circostanza (fol 4 sentenza di primo grado), risultante dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coimputati C.M. e D.M.M., acquisite sull'accordo delle parti, secondo cui le operazioni di montaggio della gru erano state sospese in attesa dell'allaccio della corrente a 380 volt e dovevano essere completate dalla CDC con il collaudo, che non è stato mai fatto perché lo Z.X. non ha più richiamato i montatori ed ha agito mettendo in funzione la gru senza, quindi, averne verificato il corretto funzionamento per difetti di costruzione o di installazione.
Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali , del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11-1995 , Facchini , Rv. 203767). La motivazione della sentenza appare logica e corretta, addebitando al datore di lavoro le omissioni accertate (messa in funzione della gru senza collaudo, senza documento di valutazione dei rischi, senza presidi di sicurezza, senza adeguata formazione del personale sui rischi specifici).
2. Il secondo motivo attinente alla concessione delle attenuanti generiche e alla sospensione delle pena è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Sul punto i Giudici di merito hanno congruamente motivato in relazione ai numerosi precedenti penali dell'imputato anche inerenti la disciplina sul lavoro (fol 9 sentenza primo grado e fol 10 sentenza impugnata) e al numero e alla gravità delle violazioni a tutela degli infortuni sul lavoro che hanno qualificato la sua condotta nel caso concreto.
3.Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2019

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OIRA per le scuole

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OIRA scuole

OIRA per le scuole

Le parti sociali a livello europeo CSEI ed EFEE , in stretta collaborazione con l’EU-OSHA, hanno sviluppato due strumenti online per assistere gli istituti di educazione e cura della prima infanzia (ECEC) e di istruzione secondaria nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) e nell’adozione di misure preventive ed efficaci, non solo per gli insegnanti ma per tutto il personale interessato.

L’elaborazione dei suddetti strumenti è stata avviata nel 2016 in una dichiarazione comune di entrambi i partner: Preventing and Combating Psychosocial Hazards in the Education Sector (Prevenire e combattere i rischi psicosociali nel settore dell’educazione).

I rischi nel settore dell’educazione presentano molteplici sfaccettature e gli strumenti includono un elevato numero di misure preventive per rischi psicosociali, rischi di scivolare, inciampare e cadere, rischi derivanti da carenze al livello della manutenzione degli edifici e altro ancora.

strumento OiRA per l’istruzione secondaria  

strumento OiRA per l’educazione e la cura della prima infanzia 

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Fonte: EU OSHA

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Linea guida per le prestazioni di ingegneri antincendio

ID 9228 | | Visite: 7684 | Prevenzione Incendi

Linee guida prestazione ingegneristica

Linea guida per le prestazioni di ingegneri antincendio

Il Consiglio Nazionale, ha condiviso ed approvato, nel corso della seduta di Consiglio del 3 luglio 2019, il documento finale elaborato dal Gruppo Tematico Temporaneo – GTT 4, intitolato “Linea guida per le prestazioni di ingegneria antincendio” del Gdl Sicurezza.

Essa intende fornire uno strumento utile e moderno per rispondere alle esigenze dei professionisti e delle imprese che operano nel delicato settore della prevenzione incendi, individuando le modalità di esecuzione delle prestazioni ed i tempi presumibili occorrenti per il loro svolgimento che potranno liberamente essere utilizzati come parametri di riferimento.

La presente linea guida trae spunto dalla consapevolezza che la disciplina della prevenzione incendi comprende una molteplicità di prestazioni che devono essere previste e "quotate" nei bandi di affidamento dei servizi di ingegneria. Inoltre, è ormai fondamentale svincolare definitivamente il valore della prestazione professionale dall'importo dei lavori di adeguamento antincendio, perché questo non rappresenta più un parametro significativo per la stima dell'impegno e della responsabilità professionale; al contrario, ad esempio nelle prestazioni eseguite con l'approccio prestazionale, l'importo dei lavori è spesso inversamente proporzionale alla consistenza della prestazione professionale stessa. Pertanto, si è redatta la presente linea guida sulla base dei seguenti criteri:

- produzione di uno strumento di facile utilizzo che sia accessibile e utile anche alle stazioni appaltanti
- identificazione di un parametro finale che caratterizzi la consistenza della prestazione professionale, di modo che essa sia correlabile all'onorario orario del professionista;
- il livello di semplificazione che caratterizza la linea guida (rispetto al documento sorgente: linea guida CROIL) è comunque inferiore ai margini discrezionali di riduzione (sconto) o maggiorazione (per complessità o valorizzazione dell'esperienza) che possono essere applicati dal professionista in fase di offerta.

La linea guida è utilizzabile sia mediante compilazione "manuale", con semplici calcoli, sia mediante il foglio elettronico che correla automaticamente il numero della "attività soggetta" (Allegato I al DPR 151/2011) con i valori dei parametri per il calcolo del corrispettivo, che è espresso mediante il concetto di "parametro di riferimento" oppure "valore di riferimento" (ancora da decidere tra le due parole proposte); il parametro/valore di riferimento corrisponde virtualmente ad un numero di "ore equivalenti" che sintetizzano l'impegno del professionista coniugando il tempo di lavoro effettivo, il carico di responsabilità, le spese accessorie ed ogni altro onere derivante dallo svolgimento della prestazione.

All'interno della linea guida sono stati riportati anche degli esempi di compilazione, che potranno essere ulteriormente integrati.

I valori ed i parametri principali inseriti nella Tabella 1.2 (determinazione del valore caratteristico dell'attività G;) che costituisce il cuore della linea guida sono stati oggetto di numerosi test di precisione ed affidabilità, ma non si esclude che tali valori possano essere ulteriormente affinati dopo un primo periodo di utilizzo. Allo scopo si è affidato all'utilizzatore della linea guida un margine finale di adattamento, agendo esclusivamente sul valore dell'onorario orario da moltiplicare per il parametro di riferimento che si ottiene dal calcolo.

Per le "attività soggette" di particolare natura, non è stato possibile codificare un parametro coerente e rispondente all'impegno professionale; in tali casi la Tabella 1.2 lascia al professionista la discrezionalità nella determinazione dell'onorario.

Si precisa che sono state contemplate nella linea guida solo le prestazioni strettamente afferenti agli obblighi di prevenzione incendi di cui al DPR 151 2011 , escludendo le prestazioni di altra natura (rilievi, restituzioni grafiche, incarichi di RSPP, piani di sicurezza, DVR, progettazioni esecutive, collaudi ordinari, ecc.) che possono trovare in altre sedi ed altri documenti un utile riferimento per il calcolo dei relativi  Per i test di affidabilità della linea guida è stato adottato il costo orario di 50,00 euro/ora, ritenuto un buon compromesso tra tutti i fattori che concorrono ad influenzare l'onorario delle prestazioni di prevenzione incendi.

Fonte: CNI

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 num. 39732 | 27 Settembre 2019

ID 9211 | | Visite: 1773 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 27 settembre 2019, n. 39732

Ingegnere ustionato durante l'esecuzione di un lavoro sotto tensione.

Il livello di esigibilità degli obblighi di formazione non si attenua in virtù del titolo di studio del lavoratore

Penale Sent. Sez. 4 Num. 39732 Anno 2019
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 26/06/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 26/6/2018 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, previa concessione all'imputato dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena irrogata a S.E. in quella di mesi due di reclusione, confermando la pronuncia di responsabilità in ordine al reato di lesioni colpose, commesso con violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro.
Era contestato al ricorrente, in qualità di amministratore delegato della ditta "Control Techniques" , datore di lavoro del dipendente R.M., di avere procurato lesioni gravi al R.M. - consistite in ustioni di 2° e 3° grado alle mani, agli avambracci e al volto - per colpa generica e con specifica violazione degli artt. 77, comma 3, d.lgs. 81/08; 36, comma 2, 37 comma 1, 82 comma 1 d.lgs 81/08.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze conformi di condanna, il R.M., ingegnere, era stato incaricato di mettere in funzione un inverter (apparecchiatura che serve per trasformare la corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in corrente alternata, idonea per alimentare la rete elettrica). La installazione e la messa in funzione di tale apparecchiatura avevano impegnato il dipendente per alcuni giorni. In data 16 maggio 2011, il tecnico, coadiuvato da un collega, non era riuscito nell'operazione, per problemi alla rete della media tensione del committente e neppure il giorno successivo lo stesso era riuscito ad avviare l'apparecchiatura per inconvenienti presentatisi sullo stesso inverter. La mattina del 18 maggio, R.M. si era quindi nuovamente recato in cantiere e aveva riscontrato ulteriori difficoltà che l'avevano indotto a chiedere aiuto dapprima a G.M., dipendente della Valtellina S.p.a., che già si trovava sul posto e, via telefono, a tale C., che era il suo tutor aziendale, grazie al quale era finalmente riuscito a individuare il problema nel circuito. A quel punto, R.M., utilizzando un tester multimetro digitale, aveva deciso di eseguire le opportune misurazioni per verificare che arrivasse la tensione necessaria per la fase di pre-carica: si trattava in particolare di effettuare due misurazioni, una sui due terminali di ingresso e una sui due di uscita collocati sul portafusibili, per controllare che i fusibili fossero integri. Eseguita la prima misurazione (che dava la lettura di 623 volt), il tecnico aveva puntato i terminali del tester sugli altri due morsetti. A quel punto, tuttavia, era partito un arco elettrico che aveva investito l'operatore cagionandogli le lesioni sopra indicate.
I profili di responsabilità individuati dai giudici di merito, riguardavano la mancata dotazione dei dispositivi di protezione previsti per l'esecuzione di lavoro sotto tensione e la mancata adeguata istruzione del dipendente in relazione all'attività che egli era stato chiamato a compiere.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore che, in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., ha dedotto quanto segue.
I) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta addebitata al ricorrente ed il verificarsi dell'evento; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato.
La difesa, dopo avere dettagliatamente riepilogato le diverse fasi della vicenda, sostiene che il ragionamento svolto dai Giudici di merito sia erroneo con riferimento al ritenuto collegamento eziologico tra l'omessa dotazione dei dispositivi di protezione e le lesioni sofferte dal R.M.. Richiamati i principi che regolano, nella elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale la vasta e complessa materia della causalità, afferma che la Corte di appello abbia fatto anacronistica applicazione in sentenza, della teoria del cd. aumento del rischio che offre il fianco ad interpretazioni suscettibili di sfociare in una responsabilità oggettiva e di posizione, che mal si concilia con il principio dell'affermazione di responsabilità ogni oltre ragionevole dubbio.
Gli aspetti evidenziati dalla difesa sarebbero desumibili da alcuni passaggi motivazionali della sentenza in cui si afferma: 1. Che è irrilevante che non sia stato possibile individuare specificamente la causa che ha innescato l'arco elettrico 2. Vi sarebbe stato nel converter, per stessa ammissione del consulente di parte, un problema di insufficiente serraggio dei morsetti, ben percepibile all'esterno.
Quindi, secondo la difesa, vi sarebbe una contraddizione nel ragionamento seguito dalla Corte di merito la quale, da un lato, afferma che l’incertezza sulla ricostruzione del nesso causale è da ritenersi irrilevante per attribuire l'illecito al S.E. e, per altro verso, sostiene che la mancata certezza sull'esistenza di un vizio occulto impedisca di ritenere interrotto il nesso causale ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p. Ciò, nonostante tale ricostruzione alternativa sia apparsa, come riconoscono i Giudici stessi, assolutamente probabile perché manifesta.
II) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. 
Nel caso in esame, secondo la difesa, i Giudici hanno ritenuto integrato l'elemento soggettivo esclusivamente in virtù del precipuo verificarsi dell'evento tipico (l'arco elettrico) considerato dalla normativa europea di settore (EN 501101) che, all'art. 5.3.1.3., stabilisce che («se vi è rischio di contatto con parti nude attive, il personale che esegue le misure deve fare uso di dispositivi di protezione individuale e prendere precauzioni contro lo shock elettrico, e contro gli effetti di cortocircuiti ed archi». Dunque, la Corte d'Appello di Brescia sosterrebbe che, essendosi concretizzato il rischio espressamente tipizzato, ci si troverebbe al cospetto di una norma rigida che fonda un rimprovero di colpa specifica. Le ragioni che incrinano la conclusione dei Giudici di Brescia sarebbero molteplici. In particolare, la Corte d'Appello cade in un evidente equivoco preliminare laddove ritiene che la semplice presenza di un flusso di corrente elettrica in un impianto qualifichi qualsiasi attività svolta come lavoro "sotto tensione" (si veda a pagina 10, ove si afferma che «non v'è dubbio che essendo ormai l'inverter collegato alla rete, R.M. si trovasse a lavorare in ambiente sotto tensione»).
In realtà, la nota all'art. 3.4.4. EN 50110-1 chiarisce che, il lavoro sotto tensione viene eseguito dal lavoratore quando entra a contatto con le parti attive nude (ossia a contatto diretto con fili elettrici). Sulla base di tali elementi, l'attività che ring. R.M. era chiamato a svolgere, non poteva qualificarsi come lavoro "sotto tensione" atteso che si trattava di lavoro in bassa tensione che non prevedeva il contatto con parti nude attive dell'impianto. A confutazione di tale conclusione non potrebbe valere quanto espresso dai Giudici di Brescia i quali hanno definito l'attività dell'Ing. R.M. quale lavoro "sotto tensione" solo con deduzioni a posteriori ed in virtù del verificarsi di un evento di carattere eccezionale, tipizzato per lavori del tutto diversi da quelli che il S.E. aveva demandato ab origine.
Allora, se si considera l'attività di misurazione che l'Ing. R.M. doveva svolgere, la norma eventualmente rilevante nel caso di specie sarebbe l'art. 5.3.1.2. EN 50110-15 che, nell'ambito del rischio consentito, impone esclusivamente la dotazione di strumenti di misurazione adeguati e sicuri (pacificamente forniti all'Ing. R.M.). Tale precetto rientra, senza dubbio, nell'ambito delle norme cautelari "elastiche" e, pertanto, la necessità di operare il giudizio di prevedibilità ex ante resta immutata.
III) Vizio di motivazione in relazione al concetto di persona esperta o persona avvertita nell'ambito della esecuzione di lavori elettrici. L’inadeguatezza del complessivo impianto decisorio, secondo la difesa, mostrerebbe i propri effetti anche sulla ritenuta mancata formazione ed informazione dell'Ing. R.M. per svolgere il lavoro elettrico che gli era stato demandato. Si deve tenere presente che a norma dell'art. 82 del d.lgs. n. 81/2008 «è vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti quando, per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica». La normativa di settore richiede che il lavoro de quo venga svolto da Persona Esperta (PES) o Persona Avvertita (PAV). Ebbene, allorquando ha dovuto valutare l'idoneità dell'Ing. R.M. a svolgere il lavoro elettrico di cui è processo, la Corte d'Appello di Brescia ha ricostruito in modo contraddittorio le argomentazioni a fondamento della propria decisione negativa, così palesando l'intrinseca debolezza del ragionamento seguito. Innanzitutto i Giudici, a pagina 13, muovono dal concetto di "formazione" che viene definito richiamando il punto 5.1.1. della norma CEI del 2005; poi viene indicata la differenza tra le due categorie (PES e PAV); infine la Corte giunge alla conclusione che ring. R.M. aveva una insufficiente preparazione sul piano della conoscenza di quello specifico apparecchio. Tale conclusione sarebbe, secondo la difesa, illogica e contraddittoria. Non solo perché si riconosce che il tipo di lavoro svolto poteva essere effettuato da un PES e da un PAV indifferentemente (l'Ingegnere sarebbe potuto rientrare in tale categoria), ma anche perché trascurano di considerare il vizio occulto presente nell'apparecchiatura che avrebbe, secondo la difesa determinato l'evento.
IV) Manifesta illogicità della motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. Occorre in primo luogo respingere la richiesta formulata dalla difesa in udienza di dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non essendo decorso il termine massimo, tenuto conto dei periodi di sospensione della prescrizione, che ammontano a complessivi mesi 8 e giorni 16. Valutato il predetto periodo di sospensione, il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, verrà a scadere in data 6/8/2019
2. I motivi dedotti in ricorso sono infondati.
Nessuna carenza motivazionale è rinvenibile nella sentenza impugnata.
Va rammentato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha confermato il giudizio di primo grado in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di lesioni colpose aggravate in contestazione. 
Ne deriva che ci si trova al cospetto di una cd. "doppia conforme" in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si integrano vicendevolmente, formando un unico percorso logico-argomentativo che, nel caso in esame, appare certamente congruo e adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
I rilievi del ricorrente ripropongono sostanzialmente le medesime questioni adeguatamente vagliate dai giudici di merito.
Quanto al primo motivo di ricorso, il fatto che la Corte di merito abbia abbracciato la teoria dell'aumento del rischio, è frutto di una interpretazione della difesa che non può essere condivisa. La teoria dell'aumento del rischio ha una sua collocazione in ambito dottrinario ed ha ricevuto scarse applicazioni in ambito giurisprudenziale, venendo definitivamente ripudiata dalle Sezioni Unite Franzese che hanno, in materia di causalità, affermato il principio indiscusso in base al quale, abbandonato il criterio statistico, la verifica della causalità deve essere effettuata alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138 - 01).
Escluso che i Giudici di merito abbiano sostenuto una sorta di responsabilità oggettiva a carico del ricorrente, come intende sostenere la difesa, deve rimarcarsi come la motivazione offerta dalla Corte di merito, sotto il profilo del nesso causale, sia immune da censure.
In sentenza è evidenziato che il ricorrente non era stato chiamato semplicemente a misurare il passaggio della corrente (e, quindi, ad effettuare un semplice test di tensione), ma ad effettuare un'attività più complessa e rischiosa: quella di mettere in azione l'apparecchiatura che aveva manifestato diversi problemi di difficile risoluzione, tanto che la persona offesa aveva impiegato diversi giorni per individuare la causa del mancato funzionamento dell' inverter.
3. Il secondo motivo è incentrato sulla deduzione della violazione di legge e sull'asserita imprevedibilità dell'evento.
Anche in questo caso, la sentenza risponde adeguatamente, valorizzando la natura dell'attività che la persona offesa era stata chiamata a compiere, che riguardava non la semplice misurazione presso un impianto in esercizio, ma l'avviamento dell'inverter, che comportava il rischio di un lavoro sotto tensione.
Il richiamo operato dalla difesa alla normativa di settore che non prevede l'uso dei dispositivi di protezione è dunque inconferente, poiché è superata dall'ampiezza del mandato ricevuto dal dipendente che lo esponeva al rischio di operare con parti nude attive dell'impianto che, come specificamente illustrato in sentenza, imponeva l'impiego degli appositi dispositivi di protezione. 
4. Anche il terzo motivo non è fondato: al di là della classificazioni proposte nel ricorso, la persona offesa, pur rivestendo la qualifica di ingegnere non aveva ricevuto alcuna formazione pratica rispetto al lavoro da compiere e non aveva un conoscenza precipua di quel macchinario.
Vi è da chiedersi se sia possibile ritenere che il datore di lavoro sia esente da responsabilità nel caso in cui confidi sulla preparazione teorica e sul qualificato titolo professionale del proprio dipendente. La risposta a tale quesito deve essere negativa, poiché non vi è nessuna ragione di esclusione della responsabilità del datore di lavoro che possa essere fatta discendere dalle qualità del proprio dipendente (titolo di studio e pregresse esperienze maturate). Il livello di esigibilità degli obblighi di formazione e informazione non si attenua in virtù del titolo di studio del lavoratore e della sua preparazione personale (Si veda in argomento, Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266860 - 01, così massimata: "In tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro, non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro"). Anche con riferimento a tale profilo, la Corte di merito ha risposto con puntualità, escludendo che il titolo di studio conseguito dal dipendente potesse sostituire il "formale riconoscimento di quelle specifiche qualifiche necessarie per operare sugli impianti sotto tensione".
5. In ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il motivo di ricorso appare manifestamente infondato. La Corte si è soffermata in modo adeguato su tale aspetto, rendendo una motivazione che soddisfa i principi sedimentati in sede di legittimità, in base ai quali è sufficiente che il Giudice dia conto, anche con formule sintetiche, della mancanza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01: "Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione").
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al processuali.
Così deciso il 26 giugno 2019

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Indagine prevenzione incendi CNI 2019

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Indagine prevenzione incendi 2019

Indagine prevenzione incendi CNI 2019

Il documento riporta le opinioni degli Ingegneri iscritti agli elenchi del Ministero dell'Interno sul codice di prevenzione incendi D.M. 03.08.2015 e sulle norme tecniche di prevenzione incendi.

Il tema della prevenzione degli incendi e l’applicazione delle norme del Nuovo Codice sono di notevole attualità. Secondo le statistiche ufficiali dei Vigili del Fuoco, nel 2018 gli interventi sono stati 325.941 tra incendi ed esplosioni. Questo dato significa 893 casi al giorno: il numero è risultato in aumento rispetto sul 2016 di ben il 33,7% e addirittura del 45,9% considerando la media dell’ultimo quinquennio. Dalla gestione e dalla tutela delle criticità del territorio, dalla messa in sicurezza degli edifici e dalla loro conformità alle regole più moderne in materia di prevenzione degli incendi, derivano anche innumerevoli opportunità di lavoro per i professionisti del settore.

Nel corso degli anni il legislatore ha inteso dotare i professionisti di strumenti sempre più accessibili ed efficaci nella gestione delle situazioni di rischio e nella messa in sicurezza di edifici di nuova costruzione o strutture già esistenti; la più recente riforma strutturale delle tecniche di prevenzione incendi, il D.M. 03/08/2015 entrata in vigore nel Novembre 2015, si è mossa nella direzione dell’innovazione.

Il Nuovo Codice del 2015 ha infatti apportato una serie di cambiamenti molto importanti rispetto alla precedente normativa che di fatto mutano concettualmente le metodologie di approccio al concetto stesso di rischio. 

Tra le innovazioni principali introdotte le più rilevanti sono state:

- la disposizione di un testo unico in luogo di innumerevoli regole tecniche che di fatto semplifica le regole di prevenzione incendi;
- la valorizzazione del lavoro dei professionisti attraverso l’utilizzo di regole meno prescrittive, più prestazionali;
- l’individuazione di regole sostenibili, proporzionate al rischio reale che garantiscano comunque un pari livello di sicurezza;
- flessibilità e possibilità per i professionisti di scegliere fra diverse soluzioni che favoriscono l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria antincendio.

Nel sondaggio proposto i professionisti antincendio sono stati sottoposti a 13 domande relative la conoscenza generale del Codice prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015). Durante il sondaggio il 54% degli intervistati ha risposto di avere una conoscenza sufficiente, mentre solo l’1,3% del campione ha affermato di non avere nessuna familiarità con le suddette norme. La percentuale dei professionisti che hanno affermato di possedere una conoscenza approfondita del Codice è del 18,4%, mentre il 25% ne ha una conoscenza parziale.

Domande poste ai professionisti:

Domanda 1 Conosci il Codice di prevenzione incendi: D.M. 03/08/2015 – Norme tecniche di prevenzione incendi?
Domanda 2 Età degli intervistati
Domanda 3 In qualità di professionista antincendio, in quale condizione ti trovi rispetto all’obbligo di aggiornamento previsto dal D.M. 05/08/2011 (40 ore ogni 5 anni?)
Domanda 4 Hai avuto l’opportunità di progettare con il Codice di prevenzione incendi?
Domanda 5 Progettando con il Codice, quali differenze sono emerse rispetto all’approccio tradizionale?
Domanda 6 Progettando con il Codice, quali soluzioni progettuali hai utilizzato?
Domanda 7 Nell’utilizzare il Codice per la progettazione che ausili hai utilizzato?
Domanda 8 Ritieni che la progettazione con il Codice aumenti il carico di responsabilità poste in capo al professionista antincendio?
Domanda 9 Sei riuscito ad ottenere un maggiore riconoscimento economico e professionale progettando con il Codice?
Domanda 10 Gradimento del Codice a livello di versatilità progettuale.
Domanda 11 Pensi che il Codice favorirà un maggiore ricorso ai metodi dell’ingegneria della sicurezza (FSE - fire safety engineering)?
Domanda 12 Saresti disposto ad assumerti maggiori responsabilità progettuali e di certificazione/ asseverazione, a fronte di regole certe e strumenti normativi (regole tecniche di progettazione) non opinabili?
Domanda 13 Pensi che la formazione offerta dagli Ordini contribuisca alla comprensione ed applicazione del Codice?

In generale è possibile affermare che i risultati del sondaggio confermano un opinione positiva della categoria di professionisti sul Codice di prevenzione incendi e sulle sue potenzialità, ma non si trascura l’evidenza del ritardo nell’assimilazione dei nuovi metodi e la difficoltà ad interiorizzare il cambiamento di approccio progettuale.

Alcuni risultati rilevanti ai fini delle conclusioni

Domanda 4 Hai avuto l’opportunità di progettare con il Codice di prevenzione incendi?

opportunit  di progettare con il codice

Domanda 5 Progettando con il Codice, quali differenze sono emerse rispetto all’approccio tradizionale?

differenze emerse progettando con il codice

...

Fonte: CNI

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CNI 2019
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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 6/2019

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 6 del 15 Luglio 2019

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 15 Luglio 2019 (n. 6/2019):

15/07/2019 - n. 06/2019 Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e smi - Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - Chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: "Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 d.lgs. n. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?".
Il richiedente afferma che "Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del d.lgs. n. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre".

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Bozza RTV asili nido

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Bozza RTV Asili nido Maggio 2019

Bozza RTV asili nido Maggio 2019

ID 8655 | Disponibile in allegato.

Update 15.04.2020

Pubblicato nella GU n. 98 del 14.04.2020 il Decreto 6 aprile 2020 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. Entrata in vigore: 29.04.2020

Il 16 ottobre durante la riunione del CCTS (il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) è stata approvata in via definitiva la regola tecnica verticale (RTV) per gli asili nido (in allegato).

Il 21 maggio 2019, alla riunione del Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi (CCTS) dei Vigili del Fuoco, era stata presentata la bozza di norma antincendio per gli asili nido.

La nuova regola tecnica verticale sarà integrata nel Codice di Prevenzione Incendi, DM 3 agosto 2015, nella sezione V.

Capitolo V.10 Asili nido

Scopo e campo di applicazione
Definizioni
Classificazioni
Valutazione del rischio di incendio
Strategia antincendio

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MoVaRisCH 2018

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Cover Movarisch 2018

MoVaRisCH 2018

Modello Valutazione rischio chimico - Doc

Il presente documento è stato elaborato in formato doc dal Modello ufficiale MoVaRisCh (Regione Toscana - Regione Emilia Romagna - Regione Lombardia).

Il Modello MoVaRisCh è riconosciuto quale strumento di approccio valido alla Valutazione del rischio chimico.

E' una modalità di analisi che attraverso un percorso semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.lgs 81/08.

Il modello va inteso come un percorso di “facilitazione” atto a consentire, soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a quelle grandi la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio IRRILEVANTE PER LA SALUTE.

Nell’uso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, in cui ovviamente non si applica il concetto di RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE ed in presenza di rischio da agenti chimici pericolosi per la salute dei lavoratori esposti al di sopra della soglia del RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE, la possibile sostituzione è una misura di tutela cogente, la cui inosservanza (artt. 225 e 235 del D.Lgs.81/08) rappresenta un’inadempienza sanzionata precisamente con la ammenda (2.740,00 a 7.014,40 Euro) alternativa all’arresto (3-6 mesi) dall’art. 262 comma 2. lettera a) del D.Lgs.81/08.

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Elaborato Certifico Srl - 2018

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La procedura operativa HAZOP: esempio di applicazione

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La procedura operativa HAZOP: esempio di applicazione

HAZOP: HAZard and OPerability analysis

E' una tecnica (metodologia di Analisi dei Rischi) molto utilizzata in ambienti industriali con tecniche di controllo automatico di processo, in particolare nell'industria chimica.

Il metodo di Analisi di Pericolo e Operabilità (o metodo HAZOP, dall’inglese HAZard and OPerability analysis) ha lo scopo di individuare i rischi presenti in un processo produttivo. Oggi è uno dei metodi più utilizzati per identificare i rischi, in quanto è una procedura molto strutturata che, oltre a individuare eventuali deviazioni dal processo standard, si occupa anche di valutare interventi correttivi e risolutivi.

Con l’esempio presente nel Focus si vuole semplicemente presentare la metodologia senza la pretesa di rappresentare in ogni dettaglio un realistico studio di caso.

L'applicazione scelta è un forno di riscaldamento di una carica che deve essere destinata ad una reazione endotermica. Il forno utilizza un combustibile gassoso, come gas naturale o gas di raffineria, ed è presente un controllo della temperatura in uscita della carica (variabile controllata) che comanda la valvola di regolazione della portata del combustibile.

Processi simili sono comuni nell’industria petrolifera e petrolchimica, come, ad esempio, l’idrodesolforazione della virgin-naphta da inviare a reforming e il platforming stesso, dove la virgin-naphta proveniente dall’impianto di desolforazione viene preriscaldata sino alla temperatura in cui il platino del catalizzatore è attivo.

Vedi Documento esempio IEC 61582:2018

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IEC 61882:2016 
Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide

La norma IEC 61882:2016 fornisce una guida per gli studi di sistemi HAZOP che utilizzano parole guida.

Essa fornisce una guida sulla applicazione della tecnica e procedura di studio HAZOP, compresa la definizione, la preparazione, le sessioni d'esame e la documentazione risultante e follow-up.

Sono anche previsti esempi di documentazione, ed una vasta gamma di esempi che comprendono diverse applicazioni, che illustrano gli studi HAZOP.

L’Ed. 2016 costituisce una revisione tecnica della precedente 2001 e include le seguenti modifiche tecniche significative:

- Chiarimento della terminologia, nonché l'allineamento con i termini e le definizioni all'interno di ISO 31000:2009 e ISO Guide 73:2009;
- Aggiunta di un caso di studio migliorato di un HAZOP procedurale.

Fonti:
Tecnologie chimiche industriali © EDISCO Editrice, Torino
IEC 61882:2016 Hazard and operability studies (HAZOP studies) - Application guide

Certifico Srl - IT Rev. 00 2016

IEC 61882:2016: HAZOP

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Circolare VVF 15/10/2019 n.15406

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Circolare n 15406 2019

Circ. 15/10/2019 n.15406 - D.M. 12 aprile 2019: Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i.

OGGETTO: D.M. 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i..

Con l'approssimarsi dell'entrata in vigore del decreto del 12 aprile 2019, prevista per il 20 ottobre p.v., si ritiene opportuno evidenziare i principali elementi di novità introdotti dal decreto in argomento.

- Articolo 2 del D.M. 12 aprile 2019

Con tale articolo è stato, innanzitutto, ampliato l'elenco delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del c.d. Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall'originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.

Si evidenzia, altresì, che per tali attività di nuova realizzazione, con esclusione di quelle puntualmente elencate al successivo articolo 3, le norme tecniche allegate al Codice diventano l'unico strumento di progettazione ammesso.

Nei commi 3 e 4 sono fornite, invece, indicazioni riguardo alle modalità di progettazione per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti dopo l'entrata in vigore del decreto in argomento; in estrema sintesi, è ammesso che per tali attività sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l'applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell'attività non oggetto di intervento.

Al tal riguardo, si evidenzia come la previsione sia tesa ad evitare potenziali elementi di criticità nella fase di transizione dalle normative tradizionali al Codice; in tale contesto, quindi, quando le modifiche o ampliamenti su attività esistenti progettate con le nuove disposizioni tecniche dovessero comportare interventi di conformazione, sia in termini strutturali che impiantistici, anche negli ambiti della stessa attività non oggetto di intervento, è consentito al responsabile dell'attività di poter continuare ad applicare le normative di tipo tradizionale; è fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l'intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice.

Al comma 5, viene previsto, infine, che le norme allegate al Codice possano essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato D.P.R.; le attività del comma 5 che optano per l'applicazione del nuovo approccio progettuale sono esonerate dall'applicazione delle normative di tipo tradizionale.

- Articolo 3 del DM. 12 aprile 2019

Tale articolo ha introdotto nel D.M. 3 agosto 2015 l'articolo 2-bis che definisce le modalità applicative alternative.

Come in precedenza accennato, si fa salva la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale (elencate all'art. 5, comma 1 bis) in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, per talune attività dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse (ad esempio, il responsabile di un'attività ricettiva turistico alberghiera potrà ancora optare tra l'applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i. o del D.M. 9 agosto 2016).

Per tali attività permane in vigore, pertanto, il regime del cosiddetto doppio binario.

Nella tabella seguente, si riporta lo schema riepilogativo delle indicazioni sopra illustrate.

Schema

Schema riepilogativo delle modalità applicative del D.M. 3/8/2015 e s.m.i., come modificato dal D.M. 12/4/2019

In considerazione dell’importanza delle modifiche introdotte dalla norma in argomento, nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, questa Direzione centrale assicurerà il necessario supporto alle strutture territoriali del C.N.VV.F., anche al fine di consentire l’uniforme applicazione delle disposizioni previste.

Fonte: VVF

Fig  1  Schema procedura PI Attivit  senza RT

Fig. 1. Schema procedura PI ad Attività senza RT

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Prevenzione Incendi: dal 20 ottobre 2019 Eliminazione doppio binario

ID 9312 | | Visite: 16233 | Prevenzione Incendi

Eliminazione doppio binario

Prevenzione Incendi: dal 20 ottobre 2019 Eliminazione doppio binario

ID 9312 | 19.10.2019

Il 20 ottobre entra in vigore il Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.95 del 23-04-2019).

Con il Decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) dal 20 Ottobre 2019 si obbliga all'uso del Codice la Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015) per 42 attività (Vedi Tabella di lettura e Tabella Attività PI e RTV) del D.P.R. 151/2011.

Consulta i Nostri documenti di approfondimento:

Vedi il Codice di prevenzione Incendi - Aggiornato 2019

Vedi: Tabella di lettura D.M. 3 agosto 2015 / D.P.R. 151/2011

Vedi: Tabella Attività PI e RTV

Vedi: Prevenzione incendi: Approccio ordinario e approccio ingegneristico FSE

Vedi: Codice prevenzione incendi: Status

...

Decreto 12 aprile 2019

Art. 1. Modifiche all’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 il comma 2 è abrogato.

Art. 2. Modifiche all’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. L’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative) .

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art.  2 -bis .
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione. 
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».

Art. 3. Introduzione dell’art. 2 -bis del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. Dopo l’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2 -bis (Modalità applicative alternative) 

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis , per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

Art. 4. Modifiche all’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. All’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
i) decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
q) decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le attività di cui all’art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.».

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (20 Ottobre 2019).

Tabella 1

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente (indicativa).

Tipologia di attività

Progettazione di nuove attività

Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti

 

 

 

Attività soggette

Senza RTV

Solo codice per:
9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.

- Codice

- Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività

 

Con RTV

Si può scegliere tra:

- Codice

- Regole tradizionali

Attività non soggette

Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.

...

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The ILO at 100

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ILO 100

The ILO at 100

In 2019, the International Labour Organization (ILO) celebrates its 100th anniversary.

ILO 100 2019

This Centenary issue of the World of Work magazine presents some milestones of the ILO’s history and its efforts to promote social justice as the foundation of peace around the globe.

As the ILO celebrates its 100th anniversary, it is timely to reflect on its achievements, how they came about, and the challenges and opportunities that lie ahead. While striving to promote decent jobs and improvements in the working conditions and lives of all workers throughout the course of its history, the ILO’s mandate has also come into play at key historical junctures, including the Great Depression, decolonization, the creation of Solidarity in Poland, and the victory over apartheid
in South Africa.

Later on, the Organization highlighted the need to pay attention to the social dimension of globalization, and today, it is applying its mandate to the global challenge of building a future of work with social justice.

ILO 2019

Tutte le Convenzioni (Update 2019)

C14 - Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921
C19 - Convenzione sull’uguaglianza di trattamento (infortuni sul lavoro), 1925
C29 - Convenzione sul lavoro forzato, 1930
C74 - Convenzione relativa ai certiciati di marinaio qualificato, 1946
C77 - Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (industria), 1946
C78 - Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori non industriali), 1946
C81 - Convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947
C87 - Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948
C88 - Convenzione sul servizio di collocamento, 1948
C91 (Scartata) - Convenzione sulle ferie pagate dei marittimi (riveduta), 1949
C92 - Convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949
C94 - Convenzione sulle clausole di lavoro (contratti pubblici), 1949
C95 - Convenzione sulla protezione del salario, 1949
C97 - Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949
C98 - Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949
C99 - Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (agricoltura), 1951
C100 - Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951
C102 - Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952
C103 - Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta), 1952
C105 - Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957
C108 - Convenzione sui documenti d’identità dei marittimi, 1958
C109 - Convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958
C110 - Convenzione sulle piantagioni, 1958
C111 - Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
C112 - Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959
C115 - Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960
C118 - Convenzione sull’uguaglianza di trattamento (sicurezza sociale), 1962
C119 - Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963
C120 - Convenzione sull’igiene (aziende commerciali e uffici), 1964
C122 - Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964
C123 - Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965
C124 - Convenzione sull’esame medico degli adolescenti (lavori sotterranei), 1965
C127 - Convenzione sul peso massimo, 1967
C129 - Convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969
C130 - Convenzione sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969
C131 - Convenzione sulla fissazione del salario minimo, 1970
C132 - Convenzione sui congedi pagati (riveduta), 1970
C133 - Convenzione sull’alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970
C134 - Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970
C135 - Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971
C136 - Convenzione sul benzene, 1971
C137 - Convenzione sul lavoro nei porti, 1973
C138 - Convenzione sull’età minima, 1973
C139 - Convenzione sul cancro professionale, 1974
C141 - Convenzione sulle organizzazioni di lavoratori agricoli, 1975
C142 - Convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975
C143 - Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975
C144 - Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976
C145 - Convenzione sulla continuità dell’impiego (marittimi), 1976
C146 - Convenzione sui congedi pagati annuali (marittimi), 1976
C147 - Convenzione sulla marina mercantile (norme minime), 1976
C148 - Convenzione per la protezione dell’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977
C149 - Convenzione sul personale infermieristico, 1977
C150 - Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978
C151 - Convenzione sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978
C152 - Convenzione sulla sicurezza e l’igiene nelle operazioni portuali, 1979
C154 - Convenzione sulla contrattazione collettiva, 1981
C155 - Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981
C158 - Convenzione sul licenziamento, 1982
C159 - Convenzione sul reinserimento professionale e l’occupazione (persone disabili), 1983
C160 - Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985
C161 - Convenzione sui servizi sanitari sul lavoro, 1985
C162 - Convenzione sull’amianto, 1986
C164 - Convenzione sulla protezione della salute e le cure mediche (marittimi), 1987
C167 - Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle costruzioni, 1988
C170 - Convenzione sui prodotti chimici, 1990
C171 - Convenzione sul lavoro notturno, 1990
C172 - Convenzione sulle condizioni di lavoro negli alberghi e nei ristoranti, 1991
C174 - Convenzione sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, 1993
C175 - Convenzione sul lavoro a tempo parziale, 1994
C176 - Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle miniere, 1995
C181 - Convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997
C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
C183 - Convenzione sulla protezione della maternità, 2000
C184 - Convenzione sulla sicurezza e la salute nell’agricoltura, 2001
C185 - Convenzione sui documenti di identità dei marittimi (riveduta), 2003
CLM - Convenzione del lavoro marittimo, 2006
C187 - Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006
C188 - Convenzione sul lavoro nel settore della pesca, 2007
C189 - Convenzione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011
C190 - Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019
P29 - Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930
P155 - Protocollo del 2002 relativo alla Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori del 1981
 
Le 8 Convenzioni fondamentali (Update 2019)

C29 - Convenzione sul lavoro forzato, 1930
C87 - Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948
C98 - Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, 1949
C100 - Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951
C105 - Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957
C111 - Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
C138 - Convenzione sull’età minima, 1973
C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999

Le raccomandazioni (Update 2019)

R35- Raccomandazione sulla costrizione indiretta al lavoro, 1930
R85 - Raccomandazione sulla protezione del salario, 1949
R86 - Raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949
R90 - Raccomandazione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951
R99 - Raccomandazione sull’adattamento ed il riadattamento professionale degli invalidi, 1955
R102 - Raccomandazione sui servizi sociali, 1956
R111 - Raccomandazione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
R114 - Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960
R120 - Raccomandazione sull’igiene (aziende commerciali e uffici), 1964
R134 - Raccomandazione sulle cure mediche e le indennità di malattia, 1969
R146 - Raccomandazione sull’età minima, 1973
R164 - Raccomandazione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981.
R170 - Raccomandazione sulle statistiche del lavoro, 1985
R171 - Raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro, 1985
R172 - Raccomandazione sull’amianto, 1986
R177 - Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990
R178 - Raccomandazione sul lavoro notturno, 1990
R188 - Raccomandazione sulle agenzie per l’impiego private, 1997
R190 - Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
R191 - Raccomandazione sulla protezione della maternità, 2000
R193 - Raccomandazione sulla promozione delle cooperative, 2002
R197 - Raccomandazione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006
R199 - Raccomandazione sul lavoro nella pesca, 2007
R200 - Raccomandazione sull’HIV/AIDS, 2010
R201 - Raccomandazione sulle lavoratrici e i lavoratori domestici, 2011
R202 - Raccomandazione sui sistemi nazionali di protezione sociale di base, 2012
R203 - Raccomandazione sul lavoro forzato (misure complementari), 2014
R204 - Raccomandazione sulla transizione dall’economia informale verso l’economia formale, 2015
R205 - Raccomandazione sull’occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza, 2017
R206 - Raccomandazione sulla violenza e sulle molestie, 2019

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Direttiva (UE) 2017/159

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Direttiva UE 2017 159

Direttiva (UE) 2017/159

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) 

GU L 25 del 31.1.2017

Recepimento

Decreto Legislativo 11 maggio 2020 n. 39

Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea. (GU n.136 del 28.05.2020)

______

Articolo 1
La presente direttiva attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra le parti sociali a livello di Unione nel settore della pesca marittima, ossia dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.

3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.

Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro il 15 novembre 2022.

Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di entrata in vigore di tale Convenzione.

Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Collegati

Formazione e addestramento scaffolder e rigger

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Scaffolder

Formazione e addestramento per la salute e sicurezza Di scaffolder e rigger nel settore degli spettacoli e dell’intrattenimento

INAIL, 2019

Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Assomusica del 30/10/2014, rinnovato in data 18/01/2018.

Fornisce, in relazione a quanto previsto dal “decreto palchi e fiere” del 22 luglio 2014 e dalla relativa Circolare ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l’addestramento di due particolari figure professionali, i Rigger e gli Scaffolder, spesso operanti nell’ambito del settore degli spettacoli e dell’intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità.

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di ogni azienda, pubblica e privata, trova la sua regolamentazione nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale riserva un ruolo essenziale in termini prevenzionistici alla formazione e all’addestramento dei lavoratori, sul presupposto che solo un lavoratore consapevole ed edotto dei rischi delle attività che svolge le può affrontare al meglio riducendo i rischi di subire infortuni o contrarre malattie professionali.

Con specifico riferimento al settore dello spettacolo, il comma 2-bis dell’art. 88 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, è il decreto interministeriale recante: “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014 (indicato nel seguito anche come “decreto palchi”), che ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili.

Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

___

Sommario
Introduzione
1. Riferimenti
1.1 Quadro normativo in materia di formazione e addestramento
1.2 Riferimenti legislativi normativi
2 Definizioni
3 Tipologie di attività
3.1 Contesto operativo di riferimento
3.2 Scaffolder
3.3 Rigger
4 Percorso formativo per Scaffolder
4.1 Basic Scaffolder
4.1.1 Prerequisiti per Basic Scaffolder
4.1.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
4.1.3 Corso per Basic Scaffolder
4.1.4 Valutazioni
4.1.5 Accertamento dell’apprendimento
4.2 Advanced Scaffolder
4.2.1 Corso per Advanced Scaffolder
4.2.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
4.2.3 Valutazione
4.2.4 Accertamento dell’apprendimento
4.3 Head Scaffolder
4.3.1 Corso per Head Scaffolder
4.3.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
4.3.3 Valutazione
4.3.4 Accertamento dell’apprendimento
4.4 Mantenimento delle competenze
5 Percorso formativo per Rigger
5.1 Basic Rigger
5.1.1 Prerequisiti per Basic Rigger
5.1.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
5.1.3 Corso per Basic Rigger
5.1.4 Valutazioni
5.1.5 Accertamento dell’apprendimento
5.2 Advanced Rigger
5.2.1 Corso per Advanced Rigger
5.2.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
5.2.3 Valutazione
5.2.4 Accertamento dell’apprendimento
5.3 Head Rigger
5.3.1 Corso per Head Rigger
5.3.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi
5.3.3 Valutazione
5.3.4 Accertamento dell’apprendimento
5.4 Mantenimento delle competenze
6 Gestione del percorso formativo
6.1 Soggetto organizzatore del corso
6.2 Requisiti dei docenti
6.3 Attestazione dei requisiti formativi e professionali
6.4 Riconoscimento di professionalità già acquisite
6.4.1 Scaffolder
6.4.2 Rigger

Fonte: INAIL

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Rischi esposizione CEM: Indicazioni operative

ID 8831 | | Visite: 6850 | Documenti Sicurezza Enti

Indicazioni operative 20 06 2019

Prevenzione e protezione rischi esposizione CEM: Indicazioni operative

20.06.2019 - Rev. 1.0 2019

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome

Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. sulla prevenzione e protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici: Indicazioni operative.

In collaborazione con INAIL e ISTITUTO SUPERIORE di SANITA' - Documento approvato dall'Area Prevenzione e Sanità Pubblica della Commissione Salute il 20/06/2019

Il Decreto Legislativo n.159/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, ha modificato il Capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 in attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), ha introdotto importanti novità e richiede un necessario adeguamento sotto il profilo organizzativo e culturale da parte di tutti gli attori della sicurezza aziendale.

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una serie di indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una adeguata e corretta applicazione del provvedimento legislativo.

A seguito dei positivi riscontri sulle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome - INAIL - ISS per l’applicazione del Titolo VIII Agenti Fisici del D.lgs 81/08 (ultima revisione 2014), si è ritenuto opportuno aggiornarne i contenuti e risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai tecnici del settore, in relazione all’entrata in vigore del Titolo VIII Capo IV così come modificato dal Decreto Legislativo n.159/2016.

Pertanto, il presente documento sostituisce integralmente il capitolo dedicato al Titolo VIII Capo IV, contenuto nelle Indicazioni Operative approvate dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro nel 2014.

...

INDICE

SEZIONE A EFFETTI SULLA SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA
Coordinatore Alessandro Polichetti
A.1 Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire?
A.2 Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio/esposti a rischi particolari?
A.3 Cosa si intende per eventuali effetti a lungo termine dei CEM e perché questi sono esclusi dall’ambito di applicazione del D.lgs 81/08 e s.m.i.?
A.4 E’ possibile verificare la sussistenza di controindicazioni specifiche all’esposizione da parte del RSPP/Datore di Lavoro senza ricorrere al Medico Competente?
A.5 Quali misure di tutela specifiche possono essere applicate per la donna in gravidanza esposta per motivi professionali e per altri soggetti particolarmente sensibili, esclusi i portatori di Dispositivi Medici?
A.6 Come si valuta il rischio per portatori di di protesi, altri dispositivi medici impiantati passivi, inclusi metallici es. schegge, piercing etc.?
A.7 Come si valuta il rischio per portatori di pacemaker ed altri dispositivi medici impiantati attivi (DMIA)?
A.8 Come si valuta il rischio per lavoratori con dispositivi medici portati sul corpo
A.9 In quali casi attivare la sorveglianza sanitaria?
SEZIONE B METODICHE E STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DEI CEM
Coordinatrice Rosaria Falsaperla
B.1 Quali requisiti deve avere la strumentazione di misura?
B.2 Con quale periodicità deve essere tarata la strumentazione di misura?
B.3 Come si tiene conto della variabilità spaziale dell’intensità del campo? In quante e quali posizioni va verificato il rispetto dei valori di azione?
B.4 Come si tiene conto della variabilità temporale dell’intensità di campo? Quale deve essere la durata delle misure ai fini del confronto con i valori di azione?
B.5 Quali indicazioni si possono dare per le esposizioni in presenza di segnali complessi?
B.6 Che cosa sono gli indici di esposizione e perché sono forniti spesso come valori percentuali?
B.7 Quando e come valutare le correnti di contatto?
B.8 Si possono utilizzare i misuratori personali?
B.9 Come si stima l’incertezza di misura?
B.10 Come tenere conto dell’incertezza di misura nel confronto con i differenti valori limite?
SEZIONE C VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Coordinatrice Sandra Bernardelli
C.1 Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio?
C.2 Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la “giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione più dettagliata?
C.3 È disponibile un elenco di situazioni lavorative per le quali è necessario procedere sempre ad una valutazione dettagliata (situazioni non “giustificabili”)?
C.4 Quali sono le esposizioni di carattere professionale?
C.5.1 Come comportarsi nel caso di esposizioni non professionali a sorgenti gestite dal datore di lavoro?
C.5.2 Come comportarsi nel caso di esposizioni non professionali a sorgenti non gestite dal datore di lavoro?
C.6 È sempre necessario effettuare misurazioni specifiche di esposizione ai fini della valutazione del rischio CEM?
C.7 Le attrezzature per le quali esiste una certificazione di compatibilità elettromagnetica possono essere “giustificate”?
C.8 Quali metodi numerici utilizzare per l’eventuale confronto con i VLE?
C.9 Con quali valori confrontarsi per gli effetti diretti e indiretti del campo magnetico statico?
C.10 Come confrontarsi con la valutazione rischio incendi / esplosioni dovuti a scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche?
C.11 In quali situazioni il rischio di campo elettrico statico può essere rilevante? Come confrontarsi con i pertinenti VA?
SEZIONE D GESTIONE DEL RISCHIO
Coordinatrice Silvia Goldoni
D.1 Cosa si intende per “personale qualificato” e quali requisiti deve avere ai fini della valutazione del rischio CEM ?
D.2 Come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica di supporto al documento di valutazione del rischio CEM?
D.3.1 In quali casi è necessario effettuare specifica informazione / formazione ?
D.3.2 Quali sono i contenuti della informazione / formazione?
D.4 Quali misure di tutela è necessario attuare se si rispettano i valori di azione?
D.5 Come comportarsi all’esito della valutazione ?
D.6 Come e quando effettuare la zonizzazione con l’uso della segnaletica?
D.7 Esistono Dispositivi di Protezione Individuale per i CEM?
SEZIONE E VIGILANZA
Coordinatore Oscar Argentero
E.1 In quali casi sussiste l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento del VA inferiori o dei VLE relativi agli effetti sensoriali?
E.2 Quali dati e informazioni utili ai fini della valutazione dei rischi derivanti da esposizione a CEM i fabbricanti sono obbligati a fornire?
E.3 Come deve essere gestito il rischio derivante da “campi elettromagnetici” nell’ambito della valutazione dei rischi all’interno dei cantieri (POS e PSC) e dei rischi interferenti (DUVRI)?
E.4 Quali informazioni deve chiedere il datore di lavoro in fase di acquisto di nuovi macchinari – attrezzature che emettono CEM?

Fonte: PAF

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Allegato riservato Prevenzione e protezione rischi esposizione CEM Indicazioni operative.pdf
Rev. 1.0 2019
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Tariffe dei Premi INAIL

ID 9260 | | Visite: 3879 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Nuove tariffe dei premi infortuni lavoro e malattie professsionali INAIL 2019

Tariffe dei Premi INAIL 2019

Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Ed. 2019

Con l'entrata in vigore del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 innovativo del T.U. n. 1124/1965, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono state introdotte sostanziali modifiche alle tariffe dei premi in ciascuna delle quattro gestioni (industria, artigianato, terziario e altre attività).

L'edizione delle tariffe dei premi, aggiornata nei contenuti all'anno 2019, è destinata a chi opera nel settore (datori di lavoro, associazioni datoriali e sindacali, mondo accademico, consulenti del lavoro, ecc.).

Parte prima

- Decreto interministeriale 27 febbraio 2019
- Determina del Presidente n. 385 del 2 ottobre 2018
- Modalità per l'applicazione delle tariffe:
- - Tariffa gestione "Industria"
- - Tariffa gestione "Artigianato"
- - Tariffa gestione "Terziario"
- - Tariffa gestione "Altre attività"

Parte seconda

Decreto interministeriale 27 febbraio 2019
Determina del Presidente n. 45 del 4 febbraio 2019
Tariffa gestione "Navigazione"

Inail 2019
 

D.Lgs. 9 settembre 1994 n. 566

ID 9244 | | Visite: 2576 | Decreti Sicurezza lavoro

D.Lgs. 9 settembre 1994 n. 566 

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

(G.U. n. 232 del 04.10.1994)

Testo consolidato 2019 con le modifiche apportate da:

26/04/2001
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 (in SO n.93, relativo alla G.U. 26/04/2001, n.96)

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Segnaletica attività lavorative in presenza di traffico

ID 7792 | | Visite: 14427 | Documenti Riservati Sicurezza

Segnaletica   Criteri Decreto 22 gennaio 2019

Segnaletica attività lavorative in presenza di traffico

Criteri posa segnaletica / Formazione

ID 7792 | 19.08.2019

Il 15 marzo 2019 entra il vigore il nuovo "Decreto segnaletica" (Decreto MLPS 22 gennaio 2019). Novità per la formazione degli addetti e disciplinare per il segnalamento temporaneo.

Il Documento illustra l'allegato I del nuovo Decreto MLPS 22 gennaio 2019, "Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", integrato con quanto previsto dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 

Rev. 1.0 del 19.08.2019
Inserita Appendice prassi contenente l’interpello MLPS 5/2019 - Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni: “Decreto MLPS 22 gennaio 2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traffico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di formazione già effettuati secondo le regole del 2013”.

Normativa:

Decreto MLPS 22 gennaio 2019 
Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.(GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019)

Decreto 10 luglio 2002
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo
(GU n. 226 del 26 settembre 2002 SS n. 226)


...

Estratto:

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori.

L'allegato I del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.

Per ogni tratta omogenea, individuata secondo i requisiti sotto riportati, vengono redatte, dai soggetti di cui all’art. 2 del presente decreto (gestori e imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie - ndr), le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.

Per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche:

- ambito extraurbano o urbano;
- tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata;
- numero di corsie per senso di marcia;
- larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard;
- presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina;
- criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.);
- presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma;
- presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma.

Art. 2. Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri di sicurezza di cui all’allegato I, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato.

2. Dell’adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al comma 1 i gestori delle infrastrutture, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie e i coordinatori, ove nominati, danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Inoltre per l’individuazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione ulteriori elementi, in base alle informazioni di cui all’art. 5 del presente decreto, in relazione alle condizioni particolari di traffico, (velocità, elevata presenza veicoli pesanti, etc.) all’incidentalità ed alla tipologia delle componenti stradali interessate dall’incidentalità (pedoni, ciclisti, autoveicoli, veicoli pesanti).

Le associazioni dei datori di lavoro, i gestori delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei settori dell’edilizia e dei trasporti, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, promuovono intese destinate a rafforzare le competenze e le azioni di intervento degli RLS, degli RLST o di sito e a garantire l’esercizio del diritto di accesso nei cantieri stradali e autostradali.

2. Criteri generali di sicurezza

2.1. Dotazioni delle squadre di intervento

Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e supportate da azioni di presegnalazione, secondo le modalità specificate nel punto 2.4.

La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilità. Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.

403

La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.

Formazione squadra di intervento
Tutti gli operatori della squadra di intervento devono aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.

Indumenti da lavoro ad alta visibilità

UNI EN 471:2008 (abrogata e sostituita da UNI EN ISO 20471:2017)

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 471:2003+A1 (edizione dicembre 2007). La norma specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore, destinati a fornire un’alta visibilità dell’utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità.

UNI EN ISO 20471:2017

Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti

La norma specifica i requisiti per gli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore.

UNI EN 343:2008

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 343:2003+A1 (edizione agosto 2007) e tiene conto dell’errata corrige di novembre 2009 (AC:2009). La norma specifica i requisiti e i metodi di prova applicabili ai materiali e alle cuciture di indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (per esempio pioggia, neve), della nebbia e dell’umidità del suolo

Gli indumenti da lavoro ad alta visibilità sono regolamentati da diverse normative europee e nazionali. La norma attualmente in vigore è la norma EN ISO 20471:2017 in vigore dal 02 febbraio 2017, spesso associata alla norma EN 343 che fornisce protezione contro precipitazioni quali pioggia, neve, nebbia e umidità.

EN ISO 20471:2017
….
Tipi e classi

Gli indumenti ad alta visibilità sono raggruppati in tre classi correlate alla valutazione del rischio. Ciascuna classe deve avere aree minime di materiali ad alta visibilità incorporate nel capo di abbigliamento in conformità al prospetto 1.

I capi di abbigliamento devono comprendere le aree richieste di materiale di fondo e materiale retroriflettente o, alternativamente, devono comprendere l'area richiesta di materiale a prestazioni combinate. L’area deve essere misurata sulla taglia del capo di abbigliamento minima disponibile con tutti i dispositivi di fissaggio regolati in base alla configurazione minima possibile.

II capo di abbigliamento deve essere realizzato di materiale ad alta visibilità su tutti i lati. Per

assicurare la visibilità da tutti i lati (visibilità a 360°), e importante che le bande retroriflettenti

orizzontali e i materiali fluorescenti circondino tronco, gambe dei pantaloni e maniche.

Simbolo grafico ISO 7000-2419 Indumento ad alta visibilità

20471

...

L'allegato II del Decreto MLPS 22 gennaio 2019 individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare. La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La formazione di seguito prevista, in quanto formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’art. 37 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.

Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui al medesimo art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
...

Percorso formativo per i lavoratori

Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di otto ore oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:

a) modulo giuridico - normativo della durata di un’ora;
b) modulo tecnico della durata di tre ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
d) modulo pratico della durata di quattro ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza;
e) prova di verifica finale (prova pratica). 

Tabella 1

[...segue in allegato]

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 Agosto 2019 Interpello MLPS 5/2019 Certifico Srl
0.0 Marzo 2019 --- Certifico Srl

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Portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

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Portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

Portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

Nella sezione Conoscere il rischio, una delle sei che compongono l’area tematica Prevenzione e sicurezza, è online una nuova voce inserita con lo scopo di sostenere i datori di lavoro nella manutenzione e messa in sicurezza di macchine e impianti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Macchine, apparecchi, utensili o impianti destinati all’attività lavorativa devono essere adeguati, o adattati, al lavoro da svolgere, idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e utilizzati come previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie. A stabilirlo è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il d.lgs 81 del 2008, sulla base del quale è stata realizzata una nuova area sul portale dell’Inail, denominata “Attrezzature di lavoro” e raggiungibile attraverso il percorso Home >Attività> Prevenzione e sicurezza>Conoscere il rischio>Attrezzature di lavoro. Obiettivo dell’Istituto, supportare i datori di lavoro e quanti si occupano di prevenzione degli infortuni in azienda nell’adozione delle misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un guida che accompagna l’utente in tutte le fasi necessarie. La nuova area è collegata a nove pagine che prendono in considerazione tutti gli aspetti inerenti l’utilizzo di strumenti di lavoro. I contenuti sono articolati in modo da guidare l’utente a partire dalla definizione di attrezzatura e dalla differenziazione tra quelle marcate CE e quelle non marcate, con particolare riferimento al diverso regime normativo che ne discende. La prima pagina, relativa alla scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura, contiene anche un link a due applicativi sulla sicurezza del macchinario, già presenti sul sito, che rendono disponibile uno strumento per applicare le norme di riferimento.

Gli obblighi del datore di lavoro. Dopo aver chiarito quali prodotti siano da considerare attrezzature, il datore di lavoro ha diversi obblighi da adempiere. Più nel dettaglio, deve fare in modo che nell’utilizzo delle attrezzature vengano adottate misure tecniche e organizzative utili a ridurre al minimo i rischi, provvedere a manutenzione e controllo, attuare interventi di informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura e, infine, effettuare eventuali verifiche periodiche, ove previste.

Sezione Attrezzature di lavoro

Questa sezione fornisce alcune informazioni al fine di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso, anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo.

Il d.lgs 81 del 2008 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.
Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.

In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo.

La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell’attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell’operatore, possono essere fraintesi.

A titolo esemplificativo nella tabella che segue si elencano alcuni prodotti di uso comune in un ambiente di lavoro distinguendo cosa sia da intendersi attrezzatura di lavoro soggetta al titolo III capo I del d.lgs. 81/08. Ovviamente questa valutazione deve tener conto dello specifico processo che si svolge nell’ambiente di lavoro.

Tabella 1

Tabella 1 – classificazione esemplificativa di alcuni prodotti come attrezzature di lavoro

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del d.lgs 81 del 2008 e garantire nella messa a disposizione e uso:

- l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
- la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
- informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
- eventuali verifiche periodiche, ove previste.

...

Fonte: INAIL

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Cassazione Penale Sez. 4 num. 39271 | 25 Settembre 2019

ID 9210 | | Visite: 2127 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 25 settembre 2019 n. 39271

Lavoratore investito dallo scoppio di un serbatoio contenente combustibile. Grave carenza di formazione e nel DVR

Penale Sent. Sez. 4 Num. 39271 Anno 2019
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 10/07/2019

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21.5.2018 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di S.P. in relazione al reato di lesioni colpose in danno del lavoratore D.C..
Si addebita al S.P., quale datore di lavoro del soggetto infortunato, di avere omesso le dovute misure precauzionali in relazione alla lavorazione effettuata dal proprio dipendente D.C. il quale, durante l'operazione di saldatura di un serbatoio che aveva contenuto del combustibile, era rimasto investito dalla scoppio del serbatoio stesso, riportando gravi lesioni. Veniva accertato che il serbatoio in questione non era stato bonificato prima delle operazioni di saldatura, e che il lavoratore non aveva ricevuto una specifica formazione sul rischio da esplosione e sulle modalità operative per eliminarlo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S.P., lamentando quanto segue.
2.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione. Erronea ricostruzione del fatto fondato solo in parte su quanto espone la parte lesa; inattendibilità della persona offesa.
La versione dei fatti resa a dibattimento dalla persona offesa non sarebbe attendibile. Il D.C. afferma di avere cominciato il lavoro in data 18.10.11. In realtà già dal 17.10.11 il dipendente aveva ricevuto l'incarico di bonificare il serbatoio. Su tale circostanza la decisione sarebbe errata sia in fatto che in diritto. Si contraddice quando afferma che le dichiarazioni di S.P. non hanno trovato riscontro in quelle dei testi della difesa e, di contro, si afferma che la persona offesa è attendibile. I testi della difesa e l'imputato hanno offerto una versione affidabile e non smentita da diverse risultanze: i lavori di bonifica erano cominciati il giorno 17 ottobre; la bonifica era stata effettuata in modo rigoroso e il ricorrente aveva informato dettagliatamente il lavoratore sulla procedura da seguire, richiamando la sua attenzione sulla necessità di rimuovere i tappi ed aprire tutti gli scarichi prima di effettuare ogni saldatura. Non è vero che il lavoro effettuato non era mai stato realizzato in precedenza e presentava aspetti di novità su cui il D.C. non era stato informato.
2.2. Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'alt. 71, comma 3, d.lgs. 81/08; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al profilo di colpa generica.
Nessuna violazione di norme sulla sicurezza potrebbe essere addebitata al S.P.. Tale circostanza ha trovato conferma anche nell'attività dello Spisal che nulla avrebbe contestato all'Imputato, limitandosi a chiedere maggiore specificità sulla descrizione delle operazioni di bonifica, già prevista nel piano di sicurezza, senza irrogare alcuna sanzione.
La insufficiente previsione del rischio non avrebbe trovato alcun riscontro in atti. Il D.C. era soggetto più che esperto, essendo stato assunto dall'azienda otto anni prima dell'infortunio, occupandosi l'azienda proprio di saldature.
Quanto alla colpa generica, la difesa evidenzia che il S.P. aveva dettagliatamente istruito la persona offesa sulle modalità del compimento della saldatura mostrandogli concretamente come fare ed informandolo sulla necessità di aprire tutti i tappi del serbatoio che fungevano da sfiatatoi. Nessuna mancata formazione del lavoratore risulterebbe dagli atti.
2.3. Terzo motivo: nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa in relazione alla individuazione della responsabilità dell'imputato in relazione alla causa dello scoppio. Secondo quanto viene prospettato dalla difesa, l'unica causa dello scoppio, alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere ravvisata nel negligente, superficiale e sbadato comportamento della persona offesa. Quando l'operazione di saldatura fu compiuta in compagnia del S.P., tutte le aperture del serbatoio furono aperte. Dalla ricostruzione dei fatti è invece emerso con chiarezza che il D.C., nella data dell'Infortunio, lavorando da solo non ha adempiuto all'ordine impartitogli di aprire tutti i tappi per evitare che i residui vapori ristagnassero all'Interno del serbatoio.
2.4. Quarto motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al T.U. della sicurezza sul lavoro. Il D.C. era tra i dipendenti più abili e capaci dell'azienda del ricorrente. Solo alla sua condotta colposa sarebbe ascrivibile lo scoppio del serbatoio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. I motivi di doglianza svolgono essenzialmente censure di merito, come tali indeducibili in sede di legittimità. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della Suprema Corte, il principio secondo il quale il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 23550801; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 23415501).
3. Le doglianze del ricorrente in tema di responsabilità pretendono, invece, di ottenere dalla Suprema Corte una rilettura dei fatti in senso a sé favorevole, insistendo sulla inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e sulla correttezza del comportamento del ricorrente, sostenendo che nell'occorso egli avrebbe esaurientemente informato ed istruito il D.C. sulle modalità di lavaggio e sulla successiva saldatura del serbatoio, raccomandandosi in particolare di rimuovere tutti i tappi prima di iniziare l'attività di saldatura del serbatoio, cercando in tal modo di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto accertato dal giudice di merito, operazione chiaramente inammissibile nella presente sede di legittimità.
Ciò a fronte di una c.d. "doppia conforme" di condanna che, con dovizia di argomentazioni, prive di incongruenze o di discrasie logiche, dopo un approfondito esame delle emergenze istruttorie ha ritenuto provato, in maniera congrua e plausibile, che l'esplosione del serbatoio sia stata causata dal fatto che lo stesso serbatoio non era stato preventivamente bonificato, mediante completa eliminazione delle sostanze infiammabili (gasolio) e garantendo, attraverso tecniche e procedure apposite, che le concentrazioni interne al serbatoio non fossero pericolose. E' stato accertato come fosse stata la prima volta che i lavoratori venissero impegnati in operazioni di saldatura di serbatoi adibiti al contenimento di materiale infiammabile e che la procedura di sicurezza indicata dal teste dello SPISAL, che avrebbe impedito il verificarsi dell'esplosione, non era stata attuata. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, inoltre, nessun rilievo causale è stato attribuito alla mancata apertura da parte del D.C. di tutti i tappi e non solo di quello centrale.
Al riguardo, va ribadito che in presenza di una c.d. "doppia conforme", come nel caso, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo qualora il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, posto che in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il vizio di travisamento della prova - che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva - è sindacabile solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 24363601).
4. L'addebito nei confronti del datore di lavoro è stato esaurientemente individuato nel grave deficit di formazione professionale del lavoratore e nella carenza del documento di valutazione dei rischi adottato dalla ditta del prevenuto prima dell'infortunio, in quanto non riportante i rischi derivanti dalle operazioni di saldatura sui serbatoi in presenza di sostanze infiammabili e i rischi derivati da tutte le tipologie di saldatura, con particolare riguardo alla tecnica demandata al dipendente. Tali circostanze sono emerse principalmente alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e delle risultanze degli Ispettori del lavoro, per cui non è consentito in questa sede rivalutare il compendio probatorio in senso diverso rispetto a quanto conformemente effettuato nei due giudizi di merito.
Tanto meno appare decisiva la circostanza che il D.C. abbia posto in essere un comportamento colposo: ammesso che ciò sia vero (ma non spetta a questa Corte stabilirlo), la situazione di fatto non sarebbe affatto ribaltata, come preteso dal ricorrente, poiché il datore di lavoro è tenuto a considerare anche eventuali comportamenti imprudenti e negligenti dei lavoratori, attuando la dovuta sorveglianza (Sez. 3, n. 29229 del 19/04/2005, Ligresti, Rv. 23230701), e trattandosi, comunque, di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi gravanti sul datore di lavoro (Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018, T, Rv. 27404201).
5. La riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601).
6. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2019

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Circolare INL 14 gennaio 2019 n. 1

ID 9196 | | Visite: 2241 | News Sicurezza

Circolare INL 14 gennaio 2019 n. 1

Oggetto: verbalizzazione accertamenti – indicazioni sulla corretta individuazione dei mezzi di impugnazione.

La Commissione Centrale di programmazione dell’attività di vigilanza ha rilevato alcune problematiche relative alle modalità di verbalizzazione in occasione delle vigilanze che hanno ad oggetto sia la materia lavoristica che contributiva ed assicurativa, evidenziando l’esigenza di una semplificazione delle attività di accertamento e di una razionalizzazione dei contenuti delle avvertenze inerenti gli strumenti di tutela.

Modalità di verbalizzazione dell’accertamento congiunto

Giova preliminarmente chiarire che tali vigilanze devono caratterizzarsi per la piena condivisione, da parte del personale ispettivo che abbia preso parte alle attività di accertamento, di tutte le risultanze ispettive che, tuttavia, possono essere riportate in verbali separati rispettivamente per gli aspetti amministrativo-sanzionatori e contributivi.

Ciò in quanto, l’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004, nel disciplinare dettagliatamente il verbale unico, stabilisce che la sua “unicità” riguarda esclusivamente la contestazione di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981.

Più precisamente, il comma 4 dell’art. 13 specifica che, all'ammissione alla procedura di regolarizzazione, attraverso la diffida o la diffida “ora per allora”, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con un unico verbale di accertamento notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.
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segue in allegato

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Affollamento massimo locali pubblico spettacolo: quadro normativo

ID 7355 | | Visite: 146897 | Documenti Riservati Sicurezza

Affollamento dicoteca   Strage Corinaldo

Affollamento massimo locali pubblico spettacolo: quadro normativo

ID 7335 | Update 08.12.2018 | Documento completo allegato

Si illustra la legislazione autorizzativa e di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, in particolare "l'affollamento massimo", facendo seguito alla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) con 6 vittime 100 feriti del 08.12.2018 (news ANSA 08 dicembre 2018 09:30), Link allegate Note VVF riportate.

Documento completo in allegato

Affollamento massimo locali pubblico spettacolo   Quadro normativo

L'affollamento dei locali di pubblico spettacolo è sempre un aspetto critico e spesso non rispettato dai gestori degli stessi. Si fornisce un quadro legislativo generale autorizzativo e di prevenzione incendi delle attività di pubblico spettacolo e in estrema sintesi l'aspetto dell'affollamento di cui al punto 4.1 del D.M. 19 agosto 1996.

La normativa principale di riferimento è legata ad aspetti di:

- Pubblica Sicurezza (T.U.P.S) R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Licenza)
- Prevenzione Incendi (RTV) D.M. 19 agosto 1996 (Locali di pubblico spettacolo)

La licenza (art. 68 del T.U.P.S) è necessaria per dare corso a spettacoli e trattenimenti ed in particolare è concessa: "R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - Art. 80...prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio". 

Per il rispetto dell'Art. 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 sono istituite apoosite Commissioni di Vigilanza (CVLPS) di cui agli Artt. 141, 141-bis,142. 

La "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui L.P.S. (CVLPS), nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997). 

Il parere della CVLPS

Non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS con il parere della CVLPS e relatriva Licenza.

Debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle CVLPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande.

Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) … (nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS).

Affollamento massimo locali di pubblico spettacolo

L'affollamento massimo di un locale di pubblico spettacolo è definito al p. 4.1 del D.M. 19 agosto 1996, di cui a seguire.

 Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997

Al riguardo si precisa che la “capienza” di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione provinciale di vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 N. 635 ndr), nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
(GU n.146 del 26-6-1931 - SO n. 146)

R.D. 6 maggio 1940 N. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
(GU n.149 del 26-6-1940 - SO n. 149)

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 - "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999)"
(GU n.178 del 02-08-2001)

D.M. 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
(G.U. n. 14 del 12 settembre 1996  SO)
...

D.M. 19 agosto 1996 RVT Locali pubblico spettacolo

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei sottoelencati locali:

a) teatri;(1)
b) cinematografi;
c) cinema-teatri;
d) auditori e sale convegno;
e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza(2) superiore a 100 persone;
f) sale da ballo e discoteche;
g) teatri tenda;
h) circhi;
i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;(3)
l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Ai locali di trattenimento, di cui alla precedente lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI dell’allegato.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:(4)

a) i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, (5) fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto;(6)

b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;(7)

c) i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo;

d) i pubblici esercizi in cui è collocato l’apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all’espletamento delle esibizioni canore ed all’accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

e) i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai locali di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso(8) , già adibiti ad attività di cui al comma 1, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d’uso, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di cui all’art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Nel caso che gli interventi, effettuati su locali esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive e/o del sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti, le disposizioni del presente decreto si applicano solamente agli impianti e/o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati su locali esistenti, che non comportino un loro cambio di destinazione, non possono diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

Note

(1) I locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico rientrano nel campo di applicazione del DM 19/8/1996 essendo assimilati a teatri (Nota prot. n. P806/4109 sott. 44/C(5) del 26/5/2004).

(2) La "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito ed è stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lett. circ. n. P718/4118 sott. 20/C del 27/3/1997).

(3) I “parchi avventura” non avendo all’interno del loro sedime alcun “locale di trattenimento” così come definito dal Titolo I del DM 19/8/1996, non rientrano tra le attività di cui al punto 65 del DPR 151/2011. Per l’applicazione della regola tecnica i parchi avventura possono essere assimilati ai “parchi divertimenti” di cui alla lettera i) dell’art. 1 del DM 19/8/1996 (Nota DCPREV prot. n. 717 del 18/1/2018).

(4) Art. 1, co. 2, lettera a) come modificato dal D.M. 18 dicembre 2012 modifica al D.M. 19 agosto 1996

(5) Le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in area all’aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico. In tal caso corre tuttavia l’obbligo di ottemperare all’ ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996. Per quanto riguarda l’affollamento, si rimanda a quanto stabilito al p.to 4.1, titolo IV (Nota prot. n. P529/4109 sott. 44/B del 02-07-2003).

(6) I locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo o trattenimento. L’apertura e l’esercizio di tali attività non è subordinato al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e pertanto il collaudo dell’agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui L.P.S. Nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio VV.F. è obbligatorio ai sensi del DM n. 261/1996, la Commissione è tenuta a determinare l’entità del servizio in ottemperanza all’art. 5 del suddetto decreto (Nota prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28/6/2002).

(7) Le pubbliche manifestazioni (tra le quali rientrano comizi, congressi politici, manifestazioni sindacali, ecc.) non sono da ritenersi, in linea di principio, soggette agli obblighi di cui all’art. 2, lett. b), della legge n. 966/1965 in quanto non configurabili nella fattispecie propria del “pubblico spettacolo” e/o del “trattenimento pubblico” e quindi non soggette al regime autorizzatorio di polizia di cui agli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. (Nota prot. n. P989/4118 sott. 20/C5(I) del 21/6/2004).

(8) Le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore per:
a) realizzazione di nuovi locali;
b) completa ristrutturazione e/o cambio di destinazione di locali esistenti;
c) interventi di modifica parziale e/o ampliamento di impianti e parti costruttive in locali esistenti. Pertanto, a decorrere dalla data suddetta, i progetti di nuove costruzioni o modifica di quelle esistenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni del decreto. Ne consegue che i progetti pervenuti alle CPV prima dell’entrata in vigore del decreto e redatti sulla base della previgente normativa, dovranno essere esaminati sulla scorta delle precedenti disposizioni di prevenzione incendi, fermo restando l'obbligo di adeguamento al Titolo XIX dell'allegato (Circolare n. 1 MI.SA. (97) del 23/1/1997)

TITOLO IV MISURE PER L’ESODO DEL PUBBLICO DALLA SALA

4.1 AFFOLLAMENTO

L’affollamento massimo(1)(2) deve essere stabilito come segue:

a) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedite capacità motorie;

b) nei locali, di cui all’art. 1, comma 1, lettere e), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato;

c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento(3)(4) di 1,2 persone al metro quadrato. La densità di affollamento dovrà tenere conto dei vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.

Rif.  Tipo di locale Affollamento
A a) teatri;
b) cinematografi; 
c) cinema-teatri; 
d) auditori e sale convegno; 
g) teatri tenda;
h) circhi; 
numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati
(compresi quelli previsti per le persone con ridotte
o impedite capacità motorie)
B e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati
a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate
in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere
spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; 
densità di affollamento di 0,7 persone / mq
C f) sale da ballo e discoteche;  densità di affollamento 1,2 persone / mq

L'affollamenìto massimo deve essere, in particolare, commisurato alla "Capacità di deflusso" p. 4.2 e al sistema delle "Vie d'uscita" p. 4.3 del D.M. 19 agosto 1996.

Calcole della superifici - Note

Locali di servizio
Ai fini dell'affollamento devono essere calcolate solo le superfici delle sale che compongono i locali, escludendo i locali di "servizio" (Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997). 

Tramezzature / spazi accessibili / altri locali 
La superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo è quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva degli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona correlata quale salotti e aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze a uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con esclusione sia delle aree riservate alla gestione e alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici, ecc. (Nota DCPREV prot. n. 6832 del 4/5/2011).

Superfici calcolo affollamento
Figura 1 - Superfici per il calcolo

Note

(1) Si ritiene che il numero delle uscite, non possa essere ridotto sulla base di una dichiarazione del titolare dell'attività che preveda una limitazione dell'affollamento, ma deve essere determinato sulla base dei parametri indicati relativi a superficie e densità di affollamento. Nei locali di cui alle lettere e) e f) in base a una densità di affollamento rispettivamente di 0,7 e 1,2 persone/mq (Nota prot. n. P712/4109 sott. 44/B del 19-09-2003).

(2) Non essendo elencati i luoghi all’aperto ove si tengono concerti di cui alla lett. "l" dell'art. 1 co. 1, deve essere la Commissione di vigilanza sui LPS, valutate le "strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", a definire il massimo affollamento accettabile. Per tale valutazione si potranno usare come riferimento i criteri del numero di posti a sedere e di densità di cui alla lett. b), tenendo conto che l'esclusione di tali luoghi è stata imposta dall’atipicità dei luoghi stessi e dalla conseguente necessità di dotare gli organi di controllo di una maggiore discrezionalità (Nota prot. n. P2187/4109 sott. 44 del 5/11/1997).

(3) Ai fini dell'affollamento devono essere calcolate solo le superfici delle sale che compongono i locali, escludendo i locali di "servizio" (Nota prot. n. P2166/4109 Sott. 53 del 20/11/1997).

(4) La superficie da considerare ai fini del calcolo dell'affollamento massimo è quella compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il locale, al lordo di eventuali tramezzature interne, e comprensiva degli spazi accessibili al pubblico (biglietteria, pista da ballo e zona correlata quale salotti e aree di sosta di persone che non ballano, zona bar, ecc.) che costituiscono pertinenze a uso della sala da ballo e non si configurano come attività indipendenti o spazi occupati in alternativa, con esclusione sia delle aree riservate alla gestione e alla manutenzione, non accessibili al pubblico (uffici, magazzini/depositi, guardaroba, servizi riservati al personale, aree a rischio specifico) sia delle scale di collegamento, dei percorsi di esodo, dei servizi igienici, ecc. (Nota DCPREV prot. n. 6832 del 4/5/2011).

Art. 17 della Costituzione:

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico(1) , non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico(2) deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

R.D. 18 giugno 1931, n. 773
...

Art. 18. - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico(3) devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.(4)

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
...
Art. 68. Senza licenza del Questore(5) non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione(6). Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali

Art. 69. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.
..
Art. 80.(7) L'autorità di pubblica sicurezza(8) non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica(9) la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Note

(1) Luogo aperto al pubblico: locali di pubblico spettacolo e esercizi pubblici in genere come teatri, cinema, discoteche, bar, ristoranti, ecc.

(2) Luogo pubblico: piazze, strade cittadine, parchi pubblici, ecc.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 31/3/1958, n. 27 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo nella parte relativa alle riunioni in luogo aperto al pubblico poiché l'art. 17 della Costituzione nel secondo comma dispone che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1970, n. 90 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma. Successivamente la stessa Corte con sentenza 4 maggio 1979, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo), secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 15/12/1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15/4/1970, n. 56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore. 

(6) Comma così modificato dall'art. 164, D.lgs 31 marzo 1998, n. 112. 

(7) Non ogni spettacolo o trattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS, con il conseguente parere della CVLPS. … debbono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Conseguentemente, sono stati considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle CVLPS quei trattenimenti organizzati eccezionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, nei quali, in definitiva, il trattenimento è strettamente funzionale all'attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti. In tali casi, può ritenersi che l'esercente attui in maniera lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo. Ove, invece, finiscano per essere prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.) si è espresso l'avviso che tornino ad essere applicabili le disposizioni del TULPS e quelle, connesse, del suo regolamento di esecuzione (con il relativo sistema di controlli e verifiche), poiché l'intrattenimento non può più considerarsi come attività meramente occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande. Lo stesso si è sostenuto laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es., nei fine settimana) … (nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS).

(8) Il rilascio della licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS è attribuita ai Comuni, come previsto dall'art. 19 punto 9 del DPR 24/7/1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382).

(9) Le Commissioni (Comunali o Provinciali) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo previste dall'art. 141 del regolamento di esecuzione del TULPS.

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 
Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).
...
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311
...
Art. 4. Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo
1. Al regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni (Artt. 116, 141, 141-bis, 142):

R.D 6 maggio 1940 n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza". 
...
R.D. 6 maggio 1940 n. 635
...
Art. 116. Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ndr) e' ammessa la rappresentanza.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varieta', nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza e' concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.
...
Art. 141. Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge (R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ndr) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone(1) il parere(2), le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142. Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza. La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:

a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o piu' sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta: 

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita'.

Note

(1) Il parere sui progetti di nuovi teatri o altri locali di pubblico spettacolo con capienza fino a 200 persone, o su sostanziali modifiche di quelli esistenti, non possono essere sostituiti dalla SCIA, in ragione della natura giuridica degli atti demandati alle CVLPS e della discrezionalità tecnica che li contraddistingue. Infatti la SCIA, in virtù dell'art. 19 della L. n. 241/1990, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, con chiaro riferimento a un titolo, comunque denominato, di natura autorizzatoria, laddove i pareri delle CVLPS non hanno tale natura, inserendosi nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell'amministrazione comunale. Inoltre, presupposto per la sufficienza di una SCIA è la natura vincolata dell'atto autorizzativo da essa sostituito, subordinatamente al mero accertamento positivo dei presupposti e dei requisiti di legge, laddove il parere delle CVLPS presuppone l'esercizio di una discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impianto, con un contenuto, perciò, più ampio di una mera verifica del rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.… (nota prot. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21-2-2013 del Dipartimento PS).

(2) Per i locali con capienza fino a 200 persone, l’art. 4, co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 222/2016 ha modificato il D.P.R. 331/2001 aggiungendo anche “il parere” tra gli atti sostituibili da una relazione tecnica a firma di professionista. In precedenza, relativamente a tali locali, la sola verifica ad opera realizzata era demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre restava demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l’espressione del parere sul progetto. 

Fonti
VVF/GU

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018
©Copia autorizzata Abbonati
ID 7335 | 08.12.2018
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