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Portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

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Portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

Portale Inail un nuovo spazio dedicato alle attrezzature di lavoro

Nella sezione Conoscere il rischio, una delle sei che compongono l’area tematica Prevenzione e sicurezza, è online una nuova voce inserita con lo scopo di sostenere i datori di lavoro nella manutenzione e messa in sicurezza di macchine e impianti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Macchine, apparecchi, utensili o impianti destinati all’attività lavorativa devono essere adeguati, o adattati, al lavoro da svolgere, idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e utilizzati come previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie. A stabilirlo è il testo unico sulla sicurezza sul lavoro, il d.lgs 81 del 2008, sulla base del quale è stata realizzata una nuova area sul portale dell’Inail, denominata “Attrezzature di lavoro” e raggiungibile attraverso il percorso Home >Attività> Prevenzione e sicurezza>Conoscere il rischio>Attrezzature di lavoro. Obiettivo dell’Istituto, supportare i datori di lavoro e quanti si occupano di prevenzione degli infortuni in azienda nell’adozione delle misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un guida che accompagna l’utente in tutte le fasi necessarie. La nuova area è collegata a nove pagine che prendono in considerazione tutti gli aspetti inerenti l’utilizzo di strumenti di lavoro. I contenuti sono articolati in modo da guidare l’utente a partire dalla definizione di attrezzatura e dalla differenziazione tra quelle marcate CE e quelle non marcate, con particolare riferimento al diverso regime normativo che ne discende. La prima pagina, relativa alla scelta e messa a disposizione dell'attrezzatura, contiene anche un link a due applicativi sulla sicurezza del macchinario, già presenti sul sito, che rendono disponibile uno strumento per applicare le norme di riferimento.

Gli obblighi del datore di lavoro. Dopo aver chiarito quali prodotti siano da considerare attrezzature, il datore di lavoro ha diversi obblighi da adempiere. Più nel dettaglio, deve fare in modo che nell’utilizzo delle attrezzature vengano adottate misure tecniche e organizzative utili a ridurre al minimo i rischi, provvedere a manutenzione e controllo, attuare interventi di informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura e, infine, effettuare eventuali verifiche periodiche, ove previste.

Sezione Attrezzature di lavoro

Questa sezione fornisce alcune informazioni al fine di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso, anche attraverso attività di manutenzione, controllo e verifica al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di salute e sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo.

Il d.lgs 81 del 2008 e s.m.i. definisce nel titolo III capo I l’attrezzatura di lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede una serie di obblighi in capo al datore di lavoro per il suo uso sicuro.
Il significato della definizione in esame ha cercato di circoscrivere quali prodotti utilizzati in un ambiente di lavoro siano da considerarsi effettivamente come attrezzature e quindi soggette alla gestione sicura prevista dal titolo III capo I.

In particolare ha cercato di meglio interpretare quale impianto fosse da considerarsi attrezzatura di lavoro declinando lo stesso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari allo svolgimento di un’attività o all’attuazione di un processo produttivo.

La definizione si presta, però, ancora ad errate interpretazioni e di conseguenza anche gli obblighi del datore di lavoro, sulla scelta/adeguamento dell’attrezzatura di lavoro, sulle relative attività di manutenzione/controllo/verifica e sulle azioni di informazione/formazione/addestramento dell’operatore, possono essere fraintesi.

A titolo esemplificativo nella tabella che segue si elencano alcuni prodotti di uso comune in un ambiente di lavoro distinguendo cosa sia da intendersi attrezzatura di lavoro soggetta al titolo III capo I del d.lgs. 81/08. Ovviamente questa valutazione deve tener conto dello specifico processo che si svolge nell’ambiente di lavoro.

Tabella 1

Tabella 1 – classificazione esemplificativa di alcuni prodotti come attrezzature di lavoro

Una volta classificato il prodotto come attrezzatura di lavoro, il datore di lavoro dovrà valutare all’atto del suo acquisto i requisiti di sicurezza posseduti dalla stessa in base all’articolo 70 del d.lgs 81 del 2008 e garantire nella messa a disposizione e uso:

- l’adozione di misure tecniche e organizzative che riducano al minimo i rischi nell’uso dell’attrezzatura;
- la manutenzione e il controllo dell’attrezzatura;
- informazione, formazione e addestramento del personale addetto all’uso dell’attrezzatura;
- eventuali verifiche periodiche, ove previste.

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Fonte: INAIL

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro INAIL

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