Slide background




Decreto 22 febbraio 2006

ID 4728 | | Visite: 25000 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/4728

Decreto 22 febbraio 2006 Prevenzione Incendi uffici

Decreto 22 febbraio 2006

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

GU n. 51 del 02.03.2006

Attività n. 71 del D.P.R. 151/2011:

N. Attività Categoria
A B C
 71  Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (1) (2) fino a 500 persone oltre 500 e fino a 800 persone oltre 800 persone

(1) In analogia a quanto chiarito con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16-01-1997 per le attività ricettive, le “aziende ed uffici” organizzati in più edifici tra loro separati e non comunicanti, ciascuno con meno di 300 persone presenti, devono osservare le norme di cui D.M. 22/2/2006 per ciascun edificio, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2 della regola tecnica. Se l’attività nel suo complesso ha più di 300 persone presenti, la stessa risulta ricompresa nel p.to 71 del DPR 151/2011 e pertanto è soggetta a controllo VVF.

(2) Un complesso edilizio a uso ufficio complessivamente con oltre 300 persone presenti, distribuito su più edifici separati e isolati ciascuno con meno di 300 presenti, facente capo a unico titolare, ricade nel p.to 71 del DPR 151/2011. Qualora invece l’attività fosse costituita da uffici facenti capo a diverse titolarità, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti di assoggettamento al p.to 73 del DPR 151/2011 secondo le indicazioni fornite con nota 4756 del 09/04/2013 (Nota DCPREV prot. n. 7090 del 22-05-2013).

Decreto 12 Aprile 2019 Eliminazione doppio binario e Att. 71.

Dal 20 Ottobre 2019 entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi di nuova realizzazione (Art. 1 c.1) sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015, salvo attività Art. 2-bis (Modalità applicative alternative), tra cui attività 71

DM 3 agosto 2015 e D.P.R. 151/2011 Tabella di lettura 

Regola Tecnica Verticale Prevenzione Incendi attività d'ufficio RTO

Decreto Ministero dell'Interno 8 giugno 2016
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n. 145 del 23 Giugno 2016)

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni per la Prevenzione Incendi riguardanti edifici o locali adibiti a uffici con oltre 300 persone presenti in accordo con la RTO.



Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Testo coordinato del DM 22 febbraio 2006 VVF Agosto 2020.pdf
VVF 2020
922 kB 57
DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 22 febbraio 2006 Consolidato 2018.pdf)Decreto 22 febbraio 2006 Consolidato 2018
VVF 2018
IT237 kB2869
Scarica questo file (Decreto 22 febbraio 2006.pdf)Decreto 22 febbraio 2006
RTV Prevenzione Incendi Uffici
IT151 kB2162

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi archiviati Sicurezza

Più letti Sicurezza