Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67 - Lavori usuranti
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Decreto Legislativo 21 aprile 2011 , n. 67 | Consolidato 2021
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. (GU n.108 del 11 Maggio 2011)
Update 19.03.2021
In allegato testo consolidato Marzo 2021 (riservato abbonati sicurezza) con le modifiche apportate da:
06/12/2011
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300)
29/12/2014
LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300)
30/12/2015
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in SO n.70, relativo alla G.U. 30/12/2015, n.302)
21/12/2016
LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297)
Update 26.02.2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2018 il Decreto del Ministero del Lavoro 5 febbraio 2018 che, all’Allegato A, specifica le professioni richiamate dall’Allegato B della Legge di Bilancio 2018, ai sensi delle previsioni contenute nell’art. 1, co. 153, della L. n. 205/2017.
Il decreto contiene il nuovo elenco dei lavori gravosi e usuranti, estendendo così la platea dei lavoratori non interessati dall’innalzamento dell’età pensionabile dovuto all’adeguamento alla speranza di vita.
L'Allegato elenca:
i conduttori di gru o di macchinari per la perforazione nelle costruzioni;
i conciatori di pelle o pellicce;
i conduttori di convogli ferroviari o personale viaggiante;
i conduttori di mezzi pesanti e camion;
il personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
gli insegnanti dell’infanzia ed educatori degli asili nido
i facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali;
gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
gli operai nell’agricoltura, zootecnica e pesca;
i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
i siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;
i marittimi imbarcanti a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.
Update 03.10.2017
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 231 del 03-10-2017, il Decreto 20 Settembre 2017, modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Il decreto pubblicato modifica gli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 del Decreto 20 settembre 2011 e sostituisce la tabella A del decreto 20 settembre 2011.
Comunicazione annuale dei lavoratori entro il 31 Marzo.
I lavoratori coinvolti da questo tipo di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti possono accedere al pensionamento anticipato con le modalità indicate nel Decreto 20 settembre 2011, così come modificato dal Decreto 20 settembre 2017.
Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
Perché ciò possa essere possibile, la legge ha disciplinato una serie di comunicazioni obbligatorie a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre ha disciplinato le modalità e le tempistiche con le quali tali comunicazioni devono essere presentate al fine di velocizzare e rendere più efficiente il procedimento.
Qui di seguito sono elencate le varie categorie di lavori usuranti:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- Lavori notturni (indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.66).
Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).
Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore). [per approfondimenti vedi Lavoro notturno: Quadro Normativo e Sicurezza]
- Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
- - Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- - Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- - Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- - Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- - Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- - Elettrodomestici;
- - Altri strumenti e apparecchi;
- - Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- - Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
Le attività di lavori usuranti dovranno essere prestate in un periodo di tempo pari almeno a sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, o da almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (sono considerati solo i periodi effettivamente prestati).
Come detto in precedenza, la normativa prevede una serie di adempimenti anche per il lavoratore per poter accedere al beneficio; dovrà infatti presentare, presso l'ente previdenziale al quale è iscritto, una domanda corredata di copia dei documenti previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attività usuranti e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per il godimento del beneficio anticipato con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento sia alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda riferibili a:
- Prospetto paga;
- Libro matricola, registro di impresa ovvero LUL;
- Libretto di lavoro;
- Contratto di lavoro individuale indicando anche il CCNL, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- Ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- Documentazione medico - sanitaria;
- Comunicazioni per il lavoro notturno;
- Comunicazioni per linee a catena;
- Carta di qualificazione del conducente e certificato di idoneità alla guida;
- Documento di valutazione del rischio previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Comunicazioni di assunzione;
- Dichiarazione di assunzione;
- Altra documentazione equipollente;
L'istanza presentata, per certificare i lavori usuranti, deve inoltre indicare la volontà di avvalersi di tale beneficio pensionistico, i periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività lavorative interessate e la corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al Decreto 20 settembre 2011 così come sostituita dalla tabella A del decreto 20 settembre 2017.
Successivamente, è l'Ente previdenziale che, una vola completate le attività di verifica, comunica al lavoratore l'esito della domanda; se l'esito è positivo, l'Ente dovrà comunicare la prima decorrenza utile al trattamento pensionistico, la quale è subordinata alla presentazione della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti.
Nel caso in cui le domande presentate e accolte superino il budget finanziario previsto dal Decreto, la decorrenza del trattamento pensionistico sarà differita con i criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati. Nel caso di parità, si guarda la data di presentazione della domanda. Altre comunicazioni obbligatorie sono a carico del datore di lavoro.
Per completezza, vediamo quali sono i soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro ad effettuare le comunicazioni:
- Datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente le comunicazioni;
- Le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori somministrati, impegnati nel lavoro a catena e nel lavoro notturno;
- I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati dall'art. 1 della L. n. 12/1979;
- Gli altri soggetti abilitati dalle disposizioni di legge alla gestione e amministrazione del personale dipendente del settore agricolo in relazione ad imprese che abbiano conferito a loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione.
Le comunicazioni a carico del datore per lavori usuranti, possono essere sintetizzate in:
- Comunicazioni di monitoraggio annuale dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti (per il D.M. 19 Maggio 1999 lavoro notturno, a catena e conduzione di veicoli adibiti al servizio pubblico); la compilazione dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (Nota direttoriale del 28 novembre 2011)
- Comunicazioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 67/2011 con periodicità annuale: l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; entro 30 giorni dal loro inizio per lo svolgimento delle lavorazioni a catena.
Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento. La norma prevede il pagamento di una sanzione da € 500,00 a € 1.500,00 per ciascuna inosservanza. Le sanzioni sono diffidabili.
Da ricordare che il datore di lavoro che svolge lavorazioni rientranti nella categoria del lavori usuranti, è tenuto ad effettuare comunicazione attraverso il modello LAV_US presente su sito del Ministero e sul sito www.cliclavoro.gov.it.
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavori-usuranti.aspx
https://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9652
Per procedere all'invio sarà necessario un pre - accreditamento con un'autocertificazione del possesso dei prerequisiti.
Ecco la procedura:
- Compilare un modulo on - line con i propri dati ed inviarlo. La ricevuta stampabile sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo "referente";
- Il Ministero in pochi giorni invierà una mail di richiesta di documentazione allo stesso indirizzo. In caso di mancata ricezione di tale mail, sarà necessario scrivere ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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- Indicare al numero di fax indicato nella mail una copia firmata del documento di identità di chi effettua l'accreditamento.
Ricevute le credenziali, si potrà accedere al sistema e compilare il modello LAV_US nella pagina: https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/.
Vi è anche la possibilità di avere un archivio con tutti i moduli inviati.
Decreto Legislativo 21 aprile 2011, n. 67
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.
Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Decreto 19 maggio 1999
Criteri di individuazione delle mansioni usuranti
DECRETO 20 settembre 2011
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Decreto 20 settembre 2017
Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Vademecum sui Lavori Usuranti - UIL