Slide background




Direttiva (UE) 2017/159

ID 9308 | | Visite: 3532 | Legislazione Sicurezza UEPermalink: https://www.certifico.com/id/9308

Direttiva UE 2017 159

Direttiva (UE) 2017/159

Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) 

GU L 25 del 31.1.2017

Recepimento

Decreto Legislativo 11 maggio 2020 n. 39

Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea. (GU n.136 del 28.05.2020)

______

Articolo 1
La presente direttiva attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra le parti sociali a livello di Unione nel settore della pesca marittima, ossia dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche). Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori nel settore della pesca marittima rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.

3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.

Articolo 3
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5
La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello di Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro il 15 novembre 2022.

Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la data di entrata in vigore di tale Convenzione.

Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Direttiva (UE) 2017 159.pdf)Direttiva (UE) 2017/159
 
IT447 kB683

Tags: Sicurezza lavoro Rischi specifici

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Cassazione  Penale Sez  4  14 marzo 2024 n  10665
Mar 18, 2024 33

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 | 14 Marzo 2024 Posizioni di garanzia: fabbricante/venditore/noleggiatore/concedente del macchinario e utilizzatore/datore di lavoro Penale Sent. Sez. 4 Num. 10665 Anno 2024Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore Dott.… Leggi tutto
La qualit  del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol
Mar 16, 2024 84

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol

La qualità del dato analitico nel monitoraggio ambientale del bioaerosol ID 21519 | 16.03.2024 / INAIL 2011 Il prodotto presenta gli esiti innovativi di un'attività sperimentale condotta, nell'arco di cinque anni, dalla CONTARP in collaborazione con la CSA e con l'ARPA Liguria (Dipartimento di… Leggi tutto
Procedure to certify CFPA E Fire Safety Specialists in Building Design
Mar 13, 2024 76

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design

Procedure to certify CFPA-E Fire Safety Specialists in Building Design ID 21503 | 13.03.2024 / CFPA-E Guideline No 40:2023 F 1 Introduction The field of fire protection in building design has developed t throughout the world, including Europe. Due to its basis in science, the areas in which fire… Leggi tutto
Nuovi spettri per la visione
Mar 13, 2024 77

Nuovi spettri per la visione

Nuovi spettri per la visione / INAIL 2024 ID 21500 | 13.03.2024 / In allegato Gli spettri di emissione dei “nuovi” sistemi a LED (lampade di illuminazione, monitor, display dei tablet e degli smartphone) sono diversi dagli spettri emessi dai dispositivi “tradizionali” come le lampade ad… Leggi tutto
Mar 13, 2024 205

Decreto interministeriale 11 marzo 2024

Decreto interministeriale 11 marzo 2024 ID 21495 | 13.03.2024 Decreto interministeriale dell'11 marzo 2024 - Ricostituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici agli agenti chimici, ai sensi… Leggi tutto

Più letti Sicurezza