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Decreto 5 agosto 1998

ID 21380 | | Visite: 523 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 5 agosto 1998

Modifica al decreto 18 novembre 1996 sull’individuazione del datore di lavoro e la vigilanza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

(Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 19 del 15 ottobre 1998)
________

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242;

Visto il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 2 del 31 gennaio 1997;

Ritenuto che, successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, sono emerse difficoltà di attuazione che rendono necessaria l'integrazione dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie;

DECRETA

Art. 1

L'articolo 2 del decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 2 del 31 gennaio 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

L'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia.

Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri."

Roma, 5 agosto 1998

IL MINISTRO

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Modello Valutazione rischio ferite da taglio Ospedaliero/Sanitario

ID 9098 | | Visite: 15232 | Documenti Riservati Sicurezza

VR Rischio ferite taglio sanitario ospedaliero

Modello Valutazione del rischio ferite da taglio settore Ospedaliero e SanItario

ID 9098 | 18.09.2019

Il presente elaborato fornisce un Modello (.doc/pdf) per valutare il rischio di ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. La Valutazione del rischio è previsto dal D.Lgs. 81/2008 Art. 286 -bis, Art. 286 -ter, Art. 286 -quater, Art. 286 -sexies introdotti dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19 attuazione della Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010.

Attività potenzialmente interessate (ATECO), in cui sia identificato un DL:

86.10.10 Ospedali e case di cura generici
86.10.20 Ospedali e case di cura specialistici
86.10.30 Istituti, cliniche e policlinici universitari
86.10.40 Ospedali e case di cura per lunga degenza
86.22.01 Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
86.22.02 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale
86.22.03 Attività dei centri di radioterapia
86.22.04 Attività dei centri di dialisi
86.22.05 Studi di omeopatia e di agopuntura
86.22.06 Centri di medicina estetica
86.90.12 Laboratori di analisi cliniche
86.90.13 Laboratori di igiene e profilassi
...            Studi medico/dentistici

Il documento risulta essere così eleborato:


Parte A Normativa/informativa
Premessa
1. Campo di applicazione
2. Valutazione del rischio
3. Procedure ad alto rischio
4. Selezione di dispositivi tecnici di sicurezza
5. Elenco non esaustivo di dispositivi medici a cui si applica la Direttiva 2010/32/UE 
6. Informazione e formazione
7. Procedure di monitoraggio (ferite da punta e taglio)
8. Strumento adottato per l’analisi del rischio
Parte B Esempio Applicativo
Allegati
Allegato 1 Sostituzione strumento utilizzato
Allegato 2 Scheda di segnalazione infortunio ferite da punta e taglio
Allegato 3 Esempio procedura prelievo ematico
Allegato 4 Cartello informativo prelievo ematico

...

Excursus 

Nel corso del suo lavoro quotidiano, il personale sanitario viene esposto al rischio di gravi infezioni causate da oltre 30 agenti patogeni potenzialmente pericolosi, tra cui epatite B (HBV), epatite C (HCV) e HIV, attraverso ferite con aghi contaminati e altri oggetti taglienti.

La maggior parte di queste ferite sono prevenibili con un training efficace, procedure di lavoro più sicure e dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza che proteggono o ritraggono l'ago / l’oggetto tagliente dopo l'uso.

Oltre al personale medico, sono esposti a ferite causate da dispositivi medici taglienti usati e contaminati i lavoratori a valle, quali il personale di pulizia e di lavanderia, i netturbini ed il personale non sanitario.

La Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010 che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario ha sottolineato l'importanza di una coerente attuazione di misure obbligatorie per evitare queste ferite potenzialmente letali.

Ogni Stato membro è tenuto a introdurre norme legislative nazionali o accordi comuni giuridicamente vincolanti per le parti sociali tali da attuare le disposizioni della Direttiva entro l’11 maggio 2013.

In Italia La Direttiva è stata recepita con il Decreto Legislativo 19 febbraio 2014 n. 19.

Art. 1. Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«TITOLO X-BIS PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO

Art. 286 -bis. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria e i sub-fornitori.

Art. 286 -ter. Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intende per:
a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla responsabilità organizzativa e decisionale del datore di lavoro;
b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari all’esercizio di attività specifiche nel quadro dell’assistenza sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente decreto, attrezzature di lavoro;
c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della prestazione di servizi e dello svolgimento delle attività direttamente connesse all’assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso l’impiego di attrezzature ritenute tecnicamente più sicure in relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani dell’operatore durante e al termine della procedura per la quale il dispositivo stesso è utilizzato e di assicurare una azione protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento definitivo;
d) subfornitore: ogni persona che operi in attività e servizi direttamente legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286 -quater. Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro;
c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione;
d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell’articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;
f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286 -quinquies. Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.
2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286 -sexies. Misure di prevenzione specifiche

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286 -quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:
a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;
c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;
d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;
e) sorveglianza sanitaria;
f) effettuazione di formazione in ordine a:
1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione;
3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio.
g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;
h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:
1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica;
2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.

...

La Direttiva 2010/32/UE dispone che in tutte le attività in cui sono utilizzati dispositivi medici taglienti o acuminati vengano effettuate valutazioni formali dei rischi, e che ovunque ci sia un rischio di ferita o d’infezione questo deve essere eliminato per mezzo di corsi di formazione, il miglioramento delle pratiche di lavoro e l'introduzione di dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza.

Il criteri più adeguati per valutare i rischi per la sicurezza associati ai diversi tipi di dispositivi è una combinazione fra la probabilità della presenza di sangue sufficiente a causare una grave infezione e la frequenza tipica di lesioni per quel tipo di dispositivo.

Strumento adottato per l’analisi del rischio

La Direttiva 2010/32/UE dispone che in tutte le attività in cui sono utilizzati dispositivi medici taglienti o acuminati vengano effettuate valutazioni formali dei rischi, e che ovunque ci sia un rischio di ferita o d’infezione questo deve essere eliminato per mezzo di corsi di formazione, il miglioramento delle pratiche di lavoro e l'introduzione di dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza.

Il criteri più adeguati per valutare i rischi per la sicurezza associati ai diversi tipi di dispositivi è una combinazione fra la probabilità della presenza di sangue sufficiente a causare una grave infezione e la frequenza tipica di lesioni per quel tipo di dispositivo.

La seguente matrice di analisi dei rischi permette di determinare le opportune misure preventive.

Figura matrice

...

ParteB

 [...segue in allegato]

...

Allegato 4 Cartello informativo prelievo ematico

Allegato 4

...

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Elenco soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame (D.M. 1.09.2021)

ID 19828 | | Visite: 3409 | Prevenzione Incendi

Elenco soggetti formatori DM 01 09 2021

Elenco soggetti formatori, centri di formazione e sedi d'esame (D.M. 1.09.2021) / Al 29.01.2024

ID 19828 | Update 16.02.2024 / Elenco al 29.01.2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il provvedimento stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio fissando, al tempo stesso, le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell'Allegato II al citato decreto.

A tal fine sono individuati dei soggetti formatori aventi determinati requisiti come riportato nella circolare DCPREV n. 14804 del 06 ottobre 2021 per l'espletamento dei corsi per tecnici manutentori qualificati nonchè per l'individuazione delle sedi di esame.

I soggetti formatori autorizzati, con i relativi centri di formazioni e sedi d'esame segnalati, sono inseriti in un apposito elenco riportato al link qui di seguito indicato:

Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 29/01/2024)
Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 25/10/2023)
Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 19/06/2023)
Elenco soggetti formatori autorizzati e sedi di esame (Aggiornato al 16/05/2023)

Si rammenta che:

- le autorizzazioni rilasciate ai soggetti formatori hanno validità triennale, rinnovabili ad istanza;
- come già segnalato, le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco potranno effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni allegate alle istanze pervenute, ai sensi dell'art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000.

...

Fonte: VVF

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47° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 21369 | | Visite: 939 | Decreti Sicurezza lavoro

47° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 9 del 14 Febbraio 2024

ID 21369 | 16.02.2024 / In allegato DD MLPS n. 9/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 9 del 14 Febbraio 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 9 del 14 Febbraio 2024, è stato adottato il quarantasettesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da quattro articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Practical Guidelines on Health and Safety of Oil Spill Responders - EU/EFTA

ID 21368 | | Visite: 352 | Documenti Sicurezza Enti

Practical Guidelines on Health and Safety of Oil Spill Responders   EU EFTA

Practical Guidelines on Health and Safety of Oil Spill Responders - EU/EFTA 

ID 21368 | 15.02.2024 / In allegato

Published 21.12.2023

This document was developed by a group of experts from EU / EFTA Member States, as well as EU-OSHA and EMSA representatives within the Consultative Technical Group for Marine Pollution Preparedness and Response (CTG MPPR). It aims to provide practical guidance based on real-incident experience on how best to plan for and integrate health and safety measures in oil spill response operations.
_______

Oil spill response is a vital measure to mitigate environmental impacts at sea and on the shore caused by an oil spill. A fundamental principle of incident management is that any activities in connection with oil spill response operations should not cause harm to the life and health of the oil spill responders. For that reason, Occupational Safety and Health (OSH) considerations should be an integral part of the oil spill response operation preparation, implementation and management.

The topic of occupational safety and health is very wide and covers all aspects that can affect the wellbeing of workers involved in a task or operation. While all EU countries
have specific laws or regulations on occupational safety and health, that adapt the EU OSH-directives (or legislation) to their specific infrastructure and needs, these are often
quite generic and not specifically aimed to address OSH considerations regarding the particular challenges of oil spill response operations (see chapter 2.1).

Under the framework of the Consultative Technical Group for Marine Pollution Preparedness and Response (CTG MPPR), European Union (EU) and European Free Trade Association (EFTA) Member States have expressed interest in sharing best practices and gathering more information on health and safety approaches in place in Europe, specifically for marine oil spill response operations. Throughout the years, efforts to facilitate this exchange of good practice have been made at national, EU and international levels through dedicated workshops, technical papers, reports and industry guidance documents. A (non-exhaustive) list of relevant regulations and guidance documents addressing OSH for marine pollution responders is included in chapter 1.4 below and in Annex 10.1.

Following a proposal submitted by Norway to the CTG MPPR, a voluntary working group of experts from EU / EFTA Member States was established under the CTG MPPR work to draft OSH practical guidance for oil spill responders, based on best-practices, existing guidance, and real incident experience. Considering the subject matter, the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) was also invited by EMSA to contribute to this work in reviewing existing OSH documents and practices and in drafting this guidance document.

This document is the outcome of the work of this working group, as approved by the CTG MPPR at its 17th meeting in October 2023 and is publicly available on the websites of
EMSA and EU-OSHA.

EMSA European Maritime Safety Agency

EU-OSHA 2024 - La salute mentale sul lavoro dopo la pandemia di COVID

ID 21359 | | Visite: 464 | Documenti Sicurezza UE

EU OSHA 2024   La salute mentale sul lavoro dopo la pandemia di COVID

EU-OSHA 2024 - La salute mentale sul lavoro dopo la pandemia di COVID

ID 21359 | 14.02.2024 / In allegato

La pandemia di COVID-19 ha avuto un forte impatto sul mondo del lavoro. La relazione presenta i risultati di un’analisi delle indagini europee in tema di salute mentale sul lavoro prima, durante e dopo la pandemia.

Le principali conclusioni riguardano il diverso impatto su determinati settori, il tipo di lavoro, i sottogruppi di lavoratori e il genere, la digitalizzazione e l’importanza che le organizzazioni attuino in modo proattivo misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, la gestione dei rischi psicosociali legati al lavoro deve far parte delle misure di protezione dei lavoratori, sia ora che in caso di futuri eventi critici.

[...]

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Codice Prevenzione Incendi: Status

ID 8658 | | Visite: 32341 | Documenti Riservati Sicurezza

Codice Prevenzione Incendi Status

Codice Prevenzione Incendi: Status Dicembre 2022

ID 8658 | Update Rev. 20.0 del 03.12.2022 | Fonte CCTS/altri

Changelog (allegato) degli aggiornamenti al Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 come modificato dal DM 18 ottobre 2019) previsioni anni 2019/2024. (N)

Update Rev. 20.0 del 03.12.2022

Decreto 22 novembre 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) Entrata in vigore: 01.01.2023

Update Rev. 19.0 del 26.10.2022

Decreto 14 ottobre 2022
Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU n.251 del 26.10.2022). Entrata in vigore: 27.10.2022

Update Rev. 18.0 del 12.08.2022

Decreto 26 luglio 2022
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. (GU n.187 dell'11.08.2022). Entrata in vigore: 09.11.2022

Con il Decreto 12 aprile 2019 (eliminazione del doppio binario) dal 20 Ottobre si obbliga alle norme prestazionali del Codice la Prevenzione Incendi per 42 attività (Vedi Tabella di lettura e Tabella Attività PI e RTV) del D.P.R. 151/2011. Sono previsti, comunque, metodi non prestazionali, vedasi Cap G.2.5 a G 2.9.

La news tiene in aggiornamento le modifiche al Codice di Prevenzione Incendi, anche in relazione a nuove Bozze di RTV, revisioni o altro.

Download Codice Prevenzione Incendi: Status Rev. 19.0 del 26.10.2022 PDF Allegato | Riservato Abbonati. Dopo il login quale Abbonato, scorri tutta la pagina e scarica i Documenti allegati.

(N) Fonte CCTS e news aggiornata quanto prima, si riserva la correttezza e tempestività degli aggiornamenti.

Bozze in esame

Bozza RTV Stazioni ferroviarie

______

Stato Capitoli Codice RTV | 03.12.2022

  Attività Decreto in Codice Stato Pubblicazione Attività
DPR 151/2011
Obbligo
Codice
[1][2][3][4][5]
Iter alla
Data
(*)

Bozza

V.1 Aree a rischio specifico Nativo Pubblicato GU n.192 20.08.2015 --- --- --- ---
V.2 Aree a rischio ATEX Nativo Pubblicato GU n.192 20.08.2015 --- --- ---  ---
V.3 Vani degli ascensori Nativo Pubblicato GU n.192 20.08.2015 --- --- --- ---
V.4 Attività di ufficio Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 71 NO [3] --- ---
V.5 Attività turistico/alberghiere Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 66 NO [3] --- ---
V.6 Autorimesse Decreto 14 Febbraio 2020
Decreto 15 Maggio 2020
Pubblicato
Pubblicato
GU n.57 06.03.2020
GU n.132 23.05.2020
n. 75 SI [3][4] --- ---
V.7 Attività scolastiche Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 67 NO [3] --- ---
V.8 Attività commerciali Decreto 14 Febbraio 2020 Pubblicato GU n.57 06.03.2020 n. 69 NO [3] --- ---
V.9 Asili nido Decreto 6 aprile 2020 Pubblicato GU n.98 14.04.2020 n. 67 NO [3] --- ---
V.10 Edifici Tutelati Decreto 10 luglio 2020 Pubblicato GU n.183 22.07.2020 n. 72 NO [3] --- ---
V.11 Strutture sanitarie Decreto 29 marzo 2021 Pubblicato GU n. 85 09.04.2021 n. 68 NO [3] --- ---
V.12 Altre attività in edifici tutelati Decreto 14 ottobre 2021 Pubblicato GU n. 255 25.10.2021 n. 72 NO [3] --- ---
V.13 Chiusure d’ambito edifici civili Decreto 30 marzo 2022 Pubblicato GU n.83 08.04.2022 n. 77 SI --- ---
V.14 Edifici civile abitazione Decreto 19 maggio 2022  Pubblicato GU n.125 30.05.2022 n. 77 NO [3] --- ---
V.15 Pubblico spettacolo Decreto 22 novembre 2022 Pubblicato GU n. 282 02.12.2022 n. 65 NO [3] --- ---
--- Stazioni ferroviarie --- Nuovo --- n. 78 --- In esame Bozza
(**) Stoccaggio e trattamento rifiuti Decreto 26 Luglio 2022 Pubblicato GU n.187 11.08.2022 --- --- --- ---
(***) Luoghi di lavoro a
basso rischio di incendio
Decreto 3 settembre 2021 Pubblicato GU n.259 29.10.2021 --- --- --- ---
--- RTO Codice 2019 Decreto 18 ottobre 2019 Pubblicato GU n.256 31.10.2019 SO n. 41 --- --- --- ---
--- Aggiornamento Codice Decreto 24 novembre 2021 Pubblicato GU n.287 02.12.2021 --- --- --- ---
--- Aggiornamento Codice Decreto 14 ottobre 2022 Pubblicato GU n.251 26.10.2022 --- --- --- ---


(*) Si riporta lo stato del Decreto/Bozza alla Data news:
- (---) indica "senza notizie"
- (In revisione) indica Decreto già pubblicato ma in revisione
- (In esame) indica Bozza / Schema Regolamento notificato EC di "Nuovo Decreto"

(**) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice
Le norme tecniche di cui all’allegato 1 della RTV Stoccaggio e trattamento rifiuti si applicano in combinazione con le sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015.
Le norme tecniche si applicano in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),ù
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.

(***) Non modifica il Codice / Applicato in forma integrata al Codice
Decreto 3 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.259 29.10.2021)

Decreto 3 agosto 2015 (Art. 1, 2, 2-bis)

[1] Art. 1. Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi
1. Sono approvate, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. (Comma abrogato dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 12 Aprile 2019 entrato in vigore il 20/10/2019 -ndr).

[2] Art. 2 Campo di applicazione e modalità applicative
1. Le norme tecniche, di cui all'art. 1 co. 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71, 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (periodo soppresso dal Decreto 14 Ottobre 2021 - ndr); 73; 75; 76, 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (numero aggiunto dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr);
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato

[3] Art. 2-bis Modalità applicative alternative
1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento (lettera aggiunta da Decreto 22 novembre 2022 - ndr)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67;
b-bis) 68; (lettera aggiunta dal Decreto 29 Marzo 2021 - ndr)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili. (lettera soppressa dal Decreto 15 Maggio 2020 - ndr).
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione (lettera aggiunta dal Decreto 19 maggio 2022 - ndr).
...

[4] Il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 (GU n.132 del 23.05.2020), che è entrato in vigore il 19 novembre 2020 ha abrogato il Decreto 22 novembre 2002 e il decreto 1° febbraio 1986. (attività 75).

[5] Dal 20 ottobre 2019, data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Interno 12 Aprile 2019 (operante l'eliminazione del doppio binario), le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate all’Art. 2.

Vedi Tabella elenco Attività Prevenzione Incendi e Regole tecniche

(N) Fonte CCTS e news aggiornata quanto prima, si riserva la correttezza e tempestività degli aggiornamenti.

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Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto
20.0 2022 Decreto 22 novembre 2022
19.0 2022 Decreto 14 ottobre 2022
18.0 2022 Decreto 26 Luglio 2022
17.0 2022 Decreto 19 maggio 2022
16.0 2022 Decreto 30 Marzo 2022
15.0 2022 Decreto 24 novembre 2021
Decreto 3 settembre 2021
14.0 2021 Decreto 14 ottobre 2021
13.0 2021 Bozza RTV Altre attività in edifici tutelati
12.0 2021 Decreto 29 marzo 2021
11.0 2021 Bozza RTV Stazioni ferroviarie
10.0 2020 Decreto 10 luglio 2020
9.0 2020 Bozza RTV chiusure d'ambito edifici
8.0 2020 Bozza RTV luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
7.0 2020 Decreto 6 aprile 2020
6.0 2020 Decreto 14 febbraio 2020
5.0 2019 Decreto 18 ottobre 2019
Bozza Strutture sanitarie
4.0 2019 RTV Stoccaggio e trattamento rifiuti (Bozza)
3.0 2019 RTV Pubblico spettacolo (Bozza)
2.0 2019 RTV
1.0 2019 RTV
0.0 2019 ---

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Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo

ID 3677 | | Visite: 198425 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Conduzioni dei generatori a vapore 2021

Conduzione dei generatori di vapore: quadro normativo / Update Febbraio 2024

ID 3677 | Rev. 5.0 del 09 Febbraio 2024 / Dal 30 Settembre 2021 in vigore il DM 07 Agosto 2020

Un documento, quadro normativo, sull'Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, in riferimento a:

- D. Lgs. 81/2008 Art. 73-bis
D.M. 01 Marzo 1974 (fino al 29 settembre 2021) 
DM 07 Agosto 2020 (dal 30 Settembre 2021)
- Direttiva PED 2014/68/UE (Decreto attuazione D. Lgs 26/2016)
- Norme tecniche UNI

Update Rev. 5.0 del 09.02.2024

- Aggiunto paragrafo 4.1 Metodologia di insegnamento e apprendimento
- Inserita Nota INL prot. n. 1163 del 6 febbraio 2024
- Inseriti link normativi http://www.tussl.it

Update Rev. 3.0 del 12.01.2023

- DM 7 Agosto 2020
  All. III - Disposizioni in materia di esonero dalla conduzione abilitata
- Aggiunto Cap. 8. Tipologie di generatori di vapore / norme tecniche
- Nota INL prot.3395 del 23.10.2020
Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015
- Update norme:
  UNI EN 12952-1:2015
  UNI EN 12952-2:2022
  UNI EN 12952-3:2022
  UNI EN 12953-1:2012
  UNI EN 12953-2:2012
  UNI EN 12953-3:2016
  UNI/TS 11325-10:2018

Premessa

Il conduttore di generatori di vapore è una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979 (fino al 29 settembre 2021) e dal DM 7 Agosto 2020 (dal 30 settembre 2021).

Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto, DM 7 Agosto 2020, entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione (30 settembre 2021), ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, ai sensi del quale il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione si riferisce anche ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto ed è immediatamente applicabile.

Il DM 7 Agosto 2020 all’art. 11 al comma 5 dispone che

5. Decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1974, n. 99.

Schema 1

Schema 1 – Data abrogazione DM 1° marzo 1974

1. Patentino di abilitazione

Il generatore di vapore è “l’insieme” composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento.

Riferimenti:
Art. 1 DM 7 Agosto 2020
Art. 2 DM 7 Agosto 2020

Schema 2

Schema 2- Gradi patentini

I patentini di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore sono articolati in quattro gradi:

a) il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e di qualsiasi superficie;

b) il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;

c) il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;

d) il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.

Determinazione della producibilità

Il valore della producibilità del generatore da prendere in considerazione ai fini dei gradi è quello della producibilità massima continua dichiarata dal costruttore.

Se il valore non è specificato, sono stabiliti i seguenti limiti:

a) il patentino di 4° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superficie di riscaldamento non superiore a 30 m²;

b) il patentino di 3° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi una superficie di riscaldamento non superiore a 100 m²;

c) il patentino di 2° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore aventi superfici di riscaldamento non superiore a 500 m²;

d) il patentino di 1° grado è valido per la conduzione di generatori di vapore senza alcuna limitazione.

Il titolare del patentino, al fine della conduzione del generatore di vapore, deve essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità della visita medica di controllo viene stabilita in una volta ogni cinque anni, ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.

All’atto di affidamento dell’incarico di conduzione del generatore di vapore, l’utilizzatore acquisisce copia del patentino e copia del giudizio di idoneità specifica alla mansione in corso di validità.
[...]

2. Procedura rilascio patentino  / INL

Chiunque abbia intenzione di ottenere il rilascio del patentino per la conduzione dei generatori di vapore deve superare un apposito esame presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Il candidato presenta apposita domanda per la partecipazione alla sessione di esami all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nella cui circoscrizione territoriale essa ha luogo, secondo le modalità previste nel bando. È possibile partecipare alla sessione di esami solo dopo aver frequentato appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II al DM 7 Agosto 2020.

Per partecipare alla sessione di esami è necessario presentare la domanda di ammissione all’esame, compilando il modulo “INL 29” da firmare e trasmettere insieme alla documentazione ivi richiesta.

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del proprio patentino, è possibile presentare una richiesta di duplicato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha rilasciato il patentino compilando il modulo “INL 29.2”.

Chi è in possesso di un patentino di abilitazione conseguito all’estero riconosciuto con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può presentare istanza all’Ispettorato Territoriale del lavoro compilando il modulo “INL 29.3”, che deve essere firmato e trasmesso insieme alla documentazione ivi richiesta.
[...]

4. Requisiti di accesso ai corsi di formazione

Riferimenti Art. 4 DM 7 Agosto 2020
Schema 3

Schema 3 - Requisiti accesso corso di formazione

Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, il candidato deve frequentare appositi corsi di formazione teorico-pratica i cui contenuti, durata e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II.

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 1° grado i candidati in possesso di un patentino di 2° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Art 4 co 2 DM 7 Agosto 2020

a) laurea in ingegneria o laurea in chimica o chimica industriale ottenute ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;

b) laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-29 LM-30, LM-33, LM34, LM-53, LM-54 e LM-71 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 25S, 26S, 27S, 29S, 32S, 33S, 36S, 37S, 61S, 62S, 81S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001, n. 18;

c) laurea, conseguita nelle seguenti classi: L9, L27, L28 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 10, 21, 22 e 25 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, n. 245;

d) diploma di istituto tecnico nautico - sezione macchinisti o di istituto tecnico industriale (ITIS) limitatamente alle specializzazioni: fisica industriale, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, meccanica, meccanica di precisione, termotecnica o di diploma di maturità professionale (IPSIA), riconosciuto ad essi equipollente.

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 2° grado i candidati in possesso di un patentino di 3° grado rilasciato da almeno un anno o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 3° grado i candidati in possesso un patentino di 4° grado da almeno un anno o in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Possono essere ammessi al corso di formazione propedeutico all’esame di abilitazione di 4° grado i candidati in possesso dei seguenti titoli di studio ovvero professionali:

a) se minori di anni 18, la qualifica triennale di cui al sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), che attesta l’adempimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003;

b) se maggiori di anni 18, diploma di scuola secondaria di primo grado e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

4. Percorso formativo per il conseguimento del patentino

Riferimenti Allegato III DM 7 Agosto 2020

Tabella 1 – Percorsi formativi

 Tabella 1

[...]

6. Contenuti dei corsi per il conseguimento del patentino
[...]

7. Validità del corso pratico
[...]

8. Esonero Patente
[...]

9. Tipologie di generatori di vapore / norme tecniche
[...]
UNI EN 12952-1:2015
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 1: Generalità

UNI EN 12952-2:2022
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori

UNI EN 12952-3:2022
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia

UNI EN 12953-1:2012
Caldaie a tubi da fumo - Parte 1: Generalità

UNI EN 12953-2:2012
Caldaie a tubi da fumo - Parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori

UNI EN 12953-3:2016
Caldaie a tubi da fumo - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione
[...]

10. La Direttiva PED e le norme tecniche

La Direttiva 97/23/CE attuata con il D. Lgs 93/2000 prima, e poi nel 2016 con la Direttiva 2014/68/UE PED, Pressure Equipment Directive attuata con il D. Lgs 26/2016, vedi il testo consolidato D.Lgs 59/2000 coordinato 2016, rimanda alle norme armonizzate per la Direttiva PED, in particolare:

UNI EN 12952-1:2015
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 1: Generalità

UNI EN 12952-2:2022
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori

UNI EN 12952-3:2022
Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione della caldaia

UNI EN 12953-1:2012
Caldaie a tubi da fumo - Parte 1: Generalità

UNI EN 12953-2:2012
Caldaie a tubi da fumo - Parte 2: Materiali per le parti in pressione delle caldaie e degli accessori

UNI EN 12953-3:2016
Caldaie a tubi da fumo - Parte 3: Progettazione e calcolo delle parti in pressione

Vedi tutte le norme armonizzate PED

Inoltre:

UNI/TR 11752:2019
Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie

Il rapporto tecnico fornisce indicazioni sulle caratteristiche dei locali in cui sono allocati generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata e le eventuali attrezzature accessorie in relazione al rischio derivante dall'esercizio in pressione.

Si applica ai locali chiusi e, ove pertinente, a quelli aperti nei quali sono allocati i generatori.

Sono esclusi dal campo di applicazione del rapporto tecnico i locali che ospitano:

- generatori con pressione massima ammissibile (PS) non superiore a 0,5 bar;
- generatori il cui volume complessivo sia inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar;
- generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile per il volume complessivo non superi i 300 bar x L e la cui pressione non superi i 10 bar;
- generatori aventi volume minore o uguale a 5 litri indipendentemente dal valore di PS,

e comunque generatori aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW a condizione che siano installati singolarmente e non in batteria.

UNI studia e promuove la specifica tecnica UNI/TS 11325-3  Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata", che fa parte della serie di specifiche e norme elaborate in conformità alle indicazioni dell‘art. 3 del decreto del Ministero delle Attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all‘articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

Specifiche tecniche e norme di cui all'Art. 3 disposizioni del D.M. n. 329/2004

La serie di specifiche e norme in oggetto sono state emesse a punto con il contributo dell‘INAIL, del Forum degli Organismi Notificati, del Coordinamento Tecnico Interregionale e delle associazioni di categoria interessate, nell‘ambito dell‘incarico conferito all‘UNI dal Ministero delle Attività produttive al fine di supportare le disposizioni del D.M. n. 329/2004.

Le specifiche tecniche e norme in oggetto sono articolate nella serie UNI/TS 11325 "Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione", Parti da 1 a 10.

UNI/TS 11325-3:2021 / cd rilevanti

Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 3: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata

La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione con rischio di surriscaldamento destinate alla generazione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C (“generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata”) con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. 1 dicembre 2004, n. 329
La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.

Questa specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare con rischio di surriscaldamento, destinate alla produzione di vapore d’acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura > 110 °C, con pressione massima ammissibile (PS) > 0,5 bar rientranti nel campo di applicazione del D.M. n. 329/2004.

Visto l’alto livello di automazione raggiunto al giorno d’oggi dai moderni generatori di vapore e acqua surriscaldata, viene distinta la SORVEGLIANZA dalla CONDUZIONE in funzione delle apparecchiature automatiche di cui può essere fornito il generatore:

- Sorveglianza per funzionamento automatico del generatore.
- Conduzione per il funzionamento non automatico del generatore + controllo dei dispositivi.

Dopo aver definito i requisiti generali per la Sorveglianza, questa viene distinta in Sorveglianza con assistenza continua e Sorveglianza senza assistenza continua fino ad un massimo di 24h, ed oltre le 24h fino ad un massimo di 72h.

Non rientrano nel campo di applicazione della seguente specifica i seguenti tipi di generatori:

- Generatori a sorgente termica diversa dal fuoco.
- Generatori ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar.
- Generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Potenzialità ≤ 2 ton/h.
- Generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, Temperatura massima dell’acqua ≤ 120 °C, Superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e Potenzialità ≤ 2 ton/h, considerando convenzionalmente la potenza di 0,69 kW (600 kCal/h) di acqua surriscaldata equivalente alla producibilità di 1 kg/h di vapore d’acqua.
- Generatori aventi volume V ≤ 5 l indipendentemente dal valore di PS.

UNI TS 11325-10:2018 / cd limitata potenzialità

Attrezzature a pressione - Messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 10: Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata esclusi dal campo di applicazione della UNI/TS 11325-3

La specifica tecnica definisce le modalità di sorveglianza delle attrezzature a pressione, a focolare o altro tipo di riscaldamento con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata a temperatura maggiore di 110° C (“generatori di vapore e/o di acqua surriscaldata”) con pressione massima ammissibile (PS) maggiore di 0,5 bar [0,05 Mpa] rientranti nel campo di applicazione del Decreto 1° dicembre 2004 n. 329 ed esclusi dalla UNI/TS 11325-3, ed inoltre aventi le seguenti caratteristiche:

a) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a sorgente termica diversa dal fuoco a condizione che le membrature soggette a pressione, a contatto con il fluido riscaldante, siano progettate per una temperatura non inferiore a quella del fluido di riscaldamento stesso;

b) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata ad attraversamento meccanico di limitata potenzialità aventi PS x V ≤ 3000 bar x litri e PS ≤ 12 bar;

c) generatori di vapore a bassa pressione aventi PS ≤ 1 bar, superficie di riscaldamento ≤ 100 m2 e potenzialità ≤ 2 t/h;

d) generatori di acqua surriscaldata a bassa pressione aventi PS ≤ 5 bar, temperatura massima dell'acqua ≤ 120 °C e potenzialità ≤ 2 t/h;

e) generatori di vapore e/o acqua surriscaldata a riscaldamento elettrico.

La specifica tecnica fornisce indicazioni per la conduzione dei generatori con l’assistenza continua di persona addetta e senza assistenza continua sino a un massimo di 72 ore.

11. Estratto TUS D. Lgs. 81/2008

D.Lgs. n. 81/2008
....
(*) 
Articolo 73-bis Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

1. All’Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove e di rilascio e rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto è, altresì, determinata l’equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in base alla normativa vigente.

3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 1 marzo 1974 (Decreto 7 Agosto 2020 / ndr), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.”;
...

NB.
Il Decreto 151/2015, fa ordine su diverse norme che avevano portato incertezza sull'obbligo del Patentino, e ne ripristina l’obbligatorietà del certificato di abilitazione, tramite l’introduzione nel TU 81/08 dell’obbligo formativo (modifiche all’articolo 73 del TU indicate dal Decreto 151/2015 Capo III, Articolo 20, comma m) relativo all’uso dell’attrezzatura di lavoro “generatore di vapore”. 

(*) Art. 73-bis aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. m), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015.
...

11.2 Verifiche periodiche attrezzature

Il DM 11 Aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro (vedi Allegato VII del Dlgs 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle suddette verifiche.

11.3 Efficienza energetica

Il D.Lgs 4 Luglio 2014 n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE  sull’efficienza energetica) pone maggiori responsabilità a tutti gli operatori che in un qualche modo consumano energie, obbligando anche le aziende, a tutti i livelli, di procedere ad iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi.

12. Prevenzione Incendi

D.P.R. 151/11 Regolamento prevenzione incendi

Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

- fino a 350 kW in cat. A
- oltre 350 kW e fino a 700 kW in cat.B
- oltre 700 kW in cat. CAltro

13. Altro

Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015
Oggetto: Generatori di vapore ed acqua surriscaldata - Conduzione da personale abilitato patentino di abilitazione - possibilità esenzione EX DM 21/5/74 - Procedura di attuazione.

INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015
Composizione commissione d’esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Nota INL prot.3395 del 23.10.2020
Oggetto: Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
_______

Certifico Srl - IT Rev. 5.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Elaborato
5.0 09.02.2024 - Aggiunto paragrafo 4.1 Metodologia di insegnamento e apprendimento
- Inserita Nota INL prot. n. 1163 del 6 febbraio 2024
- Inseriti link normativi http://www.tussl.it
Certifico Srl
4.0 23.10.2023 - INL 29 Istanza ammissione esami conduttori generatori vapore
- INL-29-1 Dichiarazione sostitutiva marche da bollo generatori di vapore
- INL 29-2 Istanza duplicato formato patentino generatori vapore
- INL 29.3 Istanza riconoscimento patentino abilitazione conseguito estero
-
 UNI/TS 11325-3:2021
Certifico Srl
3.0 12.01.2023 - Ampliato Cap. 7 Esonero Patentino
- Aggiunto Cap. 8. Tipologie generatori di vapore / norme tecniche

- Aggiunta Nota INL prot.3395 del 23.10.2020
- Aggiunta Circolare INAIL n. 6821 del 13.10.2015
- Update norme:

  UNI EN 12952-1:2015
  UNI EN 12952-2:2022
  UNI EN 12952-3:2022
  UNI EN 12953-1:2012
  UNI EN 12953-2:2012
  UNI EN 12953-3:2016
  UNI/TS 11325-10:2018
Certifico Srl
2.0 21.02.2021 - DM 7 Agosto 2020
- UNI/TR 11752:2019
- Miglioramenti grafici
Certifico Srl
1.0 20.08.2018 Normativo - UNI/TS 11325-3:2018 Certifico Srl
0.0 09.04.2017 -- Certifico Srl

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Collegati:

Sentenza Corte di giustizia della CE, sez. V, 15.11.2001, causa C-49/00

ID 21346 | | Visite: 620 | News Sicurezza

Sentenza Corte di giustizia della Comunità europea, sez. V, 15.11.2001, causa C-49/00

ID 21346 | 11.02.2024

 A.  Inadempimento

1) Non avendo prescritto che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro;

avendo consentito al datore di lavoro di decidere se fare o meno ricorso a servizi esterni di protezione e di prevenzione quando le competenze interne all'impresa sono insufficienti, e
non avendo definito le capacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di prevenzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori,

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 6, n. 3, lett. a), e 7, nn. 3, 5 e 8, della direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
______

Trasposizione della direttiva 89/391/CEE in IT

La trasposizione della direttiva 89/391/CEE nell'ordinamento giuridico italiano è avvenuta con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (GURI n. 265 del 12 novembre 1994, SO n. 141), come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (GURI n. 104 del 6 maggio 1996, SO n. 75). 

______

 B.  Inadempimento chiuso con:

Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39. (GU n.174 del 29.07.2003)

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Valutare il rischio ergonomico nella GDO

ID 21332 | | Visite: 1827 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata

Valutare il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata | INAIL 2024

ID 21332 | 08.02.2024 / In allegato

Il progetto RAS, Ricercare e Applicare la Sicurezza, è frutto di una convenzione tra l'Inail Direzione regionale Campania e il LEAS dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Obiettivo del progetto è stato quello di rendere disponibili una serie di manuali operativi su tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono stati predisposti sei fascicoli.

Il presente rappresenta il terzo dei sei.

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Indice

1 Il rischio ergonomico nella Grande Distribuzione Organizzata

1.1. Gli indicatori di rischio ergonomico per le attività di GDO
1.2. Analisi ergonomica delle attività
1.2.1. Analisi dell’arrivo e scarico merci
1.2.2. Analisi delle attività di sbancalamento
1.2.3. Analisi delle attività di movimentazione carni
1.2.4. Analisi delle attività di stoccaggio
1.2.5. Analisi delle attività di rifornimento area di vendita
1.2.6. Analisi delle attività di preparazione e porzionamento prodotti
1.2.7. Analisi delle attività di confezionamento
1.2.8. Analisi delle attività di lavaggio utensili
1.2.9. Analisi delle attività di gestione scaffali
1.2.10. Analisi delle attività di pagamento

2. Protocollo per la valutazione del rischio ergonomico

2.1. Indicatori di rischio ergonomico relativi agli operatori
2.2. Indicatori di rischio ergonomico relativi ai veicoli impiegati 
2.3. Indicatori di rischio ergonomico relativi ad attrezzi/utensili/strumenti/impianti
2.4. Indicatori di rischio ergonomico relativi a postura/movimenti/sforzi
2.5. Indicatori di rischio ergonomico relativi all’ambiente 
2.6. Indicatori di rischio ergonomico relativi a sostanze/prodotti utilizzati o realizzati
2.7. Indicatori di rischio ergonomico relativi a DPI impiegati
2.8. Indicatori di rischio ergonomico relativi all’organizzazione/ modalità di esecuzione del compito

Bibliografia

...

Fonte: INAIL

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Nota INL prot.n. 1163 del 6 febbraio 2024

ID 21338 | | Visite: 1098 | Documenti Sicurezza

Nota INL prot  n  1163 del 6 febbraio 2024

Nota INL prot. n. 1163 del 6 febbraio 2024 | Abilitazione conduzione di generatori di vapore modalità sincrona

ID 21338 | 09.02.2024 / In allegato

Nota INL prot. n. 1163 del 6 febbraio 2024 

Oggetto: decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 agosto 2020, n. 94 conduzione generatori di vapore. Modalità sincrona.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - ha trasmesso il parere, in riferimento all’articolo 4, punto 4.2, dell’Allegato II del D.M. 7 agosto 2020, n. 94 ed in particolare alla possibilità o meno di erogare i corsi in modalità videoconferenza sincrona.

Su indicazione dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione ritiene che “in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, trovi applicazione quanto contemplato nel citato punto 4.2, dovendosi, pertanto, escludere le altre differenti modalità di erogazione della formazione teorico - pratica per il conseguimento del predetto titolo abilitante”.

Di conseguenza è da escludersi la modalità videoconferenza sincrona ai fini dell’espletamento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.

Codesti Uffici, pertanto, dai futuri bandi di esame per il conferimento del patentino di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, vorranno istruire le domande di ammissione in aderenza alle conclusioni cui perviene l’allegata nota.

[...]

Fonte: INL

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Linee guida per l'applicazione del D.lgs 626/94

ID 21327 | | Visite: 588 | Documenti Sicurezza

Linee guida per l applicazione del D lgs 626 94

Linee guida per l'applicazione del D.lgs 626/94 

ID 21327 | 07.02.2024

Linee guida per l'applicazione del D.lgs 626/94 a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità

Aggiornamento della prima edizione approvata il 16/07/1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.

La presente versione è stata approvata il 6/10/1998 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

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D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151

ID 6056 | | Visite: 20696 | Decreti Sicurezza lavoro

D Lgs  26 marzo 2001 n  151

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 / Consolidato 02.2024

ID 6056 | Update 07.02.2024 / In allegato

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

(GU n.96 del 26.04.2001 - SO n. 93)
________

In allegato testi:
- consolidato Febbraio 2024
- consolidato Gennaio 2023
- consolidato Maggio 2022
- consolidato Aprile 2019
- nativo 2001
________

Aggiornamenti atto:

08/05/1998 DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1998, n. 134 (in G.U. 08/05/1998, n.105
08/10/2001 Errata Corrige (in G.U. 08/10/2001, n.234
19/12/2001 La Corte costituzionale, con sentenza 3 dicembre 2001, n. 405 (in G.U. 19/12/2001 n. 49) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 24, comma 1.
09/04/2003 La Corte costituzionale, con sentenza 26 marzo 2003, n. 104 (in G.U. 09/04/2003 n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 1.
27/05/2003 DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. 115 (in G.U. 27/05/2003, n.121)
28/10/2003 LEGGE 15 ottobre 2003, n. 289 (in G.U. 28/10/2003, n.251
27/12/2003 LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 (in SO n.196, relativo alla G.U. 27/12/2003, n.299
31/12/2003 Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 2003, n. 371 (in G.U. 31/12/2003 n. 52) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 72.
22/06/2005 Corte costituzionale, con sentenza 8 giugno 2005, n. 233 (in G.U. 22/06/2005 n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5.
19/10/2005 Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 19/10/2005 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 70.
19/10/2005 Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 2005, n. 385 (in G.U. 19/10/2005 n. 42) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72.
27/12/2006 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 (in SO n.244, relativo alla G.U. 27/12/2006, n.299
16/05/2007 La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2007, n. 158 (in G.U. 16/05/2007 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5.
02/07/2007 DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81 (in G.U. 02/07/2007, n.151), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2007, n. 127
28/12/2007 LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300
09/04/2008 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 09/04/2008, n.84), convertito, con modificazioni, dalla bL. 6 giugno 2008, n. 101
04/02/2009 La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2009, n. 19 (in G.U. 04/02/2009 n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5.
30/12/2009 LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) 
05/02/2010 DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5 (in G.U. 05/02/2010, n.29)
08/05/2010 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (in SO n.84, relativo alla G.U. 08/05/2010, n.106) 
09/11/2010 LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262)
13/04/2011 La Corte costituzionale, con sentenza 4 aprile 2011, n. 116 (in G.U. 13/04/2011 n. 16) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 16, lettera c).
27/07/2011 DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119 (in G.U. 27/07/2011, n.173)
09/02/2012 DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33), convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82)
03/07/2012 LEGGE 28 giugno 2012, n. 92 (in SO n.136, relativo alla G.U. 03/07/2012, n.153) 
19/10/2012 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294)
28/11/2012 La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 2012, n. 257 (in G.U. 28/11/2012 n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 2.
29/12/2012 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in SO n.212, relativo alla G.U. 29/12/2012, n.302) 
21/06/2013 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)
24/07/2013 La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2013, n. 203 (in G.U. 24/07/2013 n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5.
30/12/2013 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30/12/2013, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49)
24/01/2014 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013, n. 159 (in G.U. 24/01/2014, n.19)
24/06/2015 DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80 (in SO n.34, relativo alla G.U. 24/06/2015, n.144)
13/08/2015 LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13/08/2015, n.187)
23/09/2015 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221)
28/10/2015 La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2015, n. 205 (in G.U. 28/10/2015 n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72.
14/03/2016 DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14/03/2016, n.61)
13/09/2016 DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214)
13/06/2017 LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 (in G.U. 13/06/2017, n.135)
18/07/2018 La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2018, n. 158 (in G.U. 18/07/2018 n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3.
12/12/2018 La Corte costituzionale, con sentenza 7 novembre 2018, n. 232 (in G.U. 12/12/2018 n. 49) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 5.
31/12/2018 LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) 
25/05/2021 DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73 (in G.U. 25/05/2021, n.123)
17/01/2022 LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17/01/2022, n.12)
09/03/2022 La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2022, n. 54 (in G.U. 09/03/2022 n. 10) ha dichiarato l'illegittimtà costituzionale dell'art. 74.
31/05/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57 (in SO n.21, relativo alla G.U. 31/05/2022, n.126)
29/07/2022 DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2022, n. 105 (in G.U. 29/07/2022, n.176) - Consolidato 01.2023
30/12/2023 LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213 (in SO n.40, relativo alla G.U. 30/12/2023, n.303) - Consolidato 02.2024

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Art. 1. Oggetto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Art. 2. Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;
b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';
c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;
d) per "congedo per la malattia del figlio" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;
e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennita'.

Art. 3. Divieto di discriminazione

1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita' di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2.  E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 4 Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)

1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempo determinato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
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segue in allegato

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza Interpello n. 1/2024

ID 21316 | | Visite: 1943 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanza di Interpello n. 1 del 06 Febbraio 2024

ID 21316 | 06.02.2024 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Nuovo Interpello del 06 Febbraio 2024 (n. 1/2024):

06/02/2024 - n. 1/2024 - Destinatario: Università degli Studi di Milano
Art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e-ter decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.

Oggetto: art. 12, d.gs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -  “Sorveglianza sanitaria assenza sup. a 60 gg. per motivi di salute"

L’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in merito al seguente quesito: “A fronte delle varie differenti applicazioni nei vari ambiti della P.A. dell'assunto in oggetto, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, nè segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.

Al riguardo, premesso che:

- l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

- l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lettera a), pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28”;

- lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e la lettera bb) prevede, altresì, che il medesimo ha l’obbligo di: “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, inoltre, la lettera z) stabilisce che, lo stesso datore di lavoro ha l’obbligo di: “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione”;

- l’articolo 41, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria”, al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”. Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

- la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

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Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 15 Novembre 2012

ID 21321 | | Visite: 427 | Interpelli Sicurezza lavoro

Quesiti Sicurezza MLPS D.Lgs. 81/2008 Istanze Interpello 15 Novembre 2012

ID 21321 | 06.02.2024 / In allegato

Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011
Con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 è stata istituita la Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) ed è stato attivato l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per gli interpelli, esclusivamente tramite posta elettronica, dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Le istanze di interpello trasmesse da soggetti non appartenenti alle categorie indicate o privi dei requisiti di generalità non potranno essere istruite. Non saranno pertanto istruiti i quesiti trasmessi, ad esempio, da studi professionali, associazioni territoriali dei lavoratori o dei datori di lavoro, Regioni, Province e Comuni.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Prima di inoltrare l’istanza si prega di verificare:

- che il quesito, concernente l’interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro sia di carattere generale e non attenga a problematiche aziendali specifiche;
- che il soggetto firmatario rientri nelle categorie indicate. 

Interpelli del 15 Novembre 2012:

Interpello 1 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo all’applicabilità della Circolare n. 1273 del 26/07/2010 dell’Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

Interpello 2 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso. 

Interpello 3 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione - Articolo 82 D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Interpello 4 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

Interpello 5 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 c. l e 1bis d.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.

Interpello 6 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.

Interpello 7 del 15 novembre 2012 art. 12decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori. 

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Cassazione Civile Sez. Lav. n. 29756 | 12 Ottobre 2022

ID 21319 | | Visite: 507 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. Lav. del 12 Ottobre 2022 n. 29756

ID 21319 | 06.02.2024

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 ottobre 2022, n. 29756 - La lavoratrice assente per malattia oltre i 60 gg. non può rimanere in attesa che il DL organizzi la visita di idoneità. E' dovere del lavoratore, una volta cessata la malattia, tornare al lavoro

Presidente Raimondi
Relatore Di Paola

Considerato che:

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigettata l'azione promossa da C.E. nei confronti della "(omissis). s.r.l." volta al conseguimento della declaratoria di invalidità del licenziamento - con conseguente ordine di reintegrazione e statuizione di condanna risarcitoria - intimato con lettera del 10 aprile 2017 dalla società per essere la lavoratrice rimasta ingiustificatamente assente dal lavoro dal 14 febbraio 2017 al 2 marzo 2017;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso C.E., affidato a tre motivi;

la "( omissis) s.r.l." ha resistito con controricorso;

le parti hanno entrambe depositato memoria;

il P.G. non ha formulato richieste.

con il primo motivo la ricorrente - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss., artt. 112 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si duole che il giudice del gravame abbia affermato, contrariamente al vero, che la medesima aveva lamentato per la prima volta solo in sede di reclamo l'illegittimità della condotta della società (anche) per non aver quest'ultima effettuato la convocazione a visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro nel periodo di assenza ritenuta ingiustificata;

con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41,artt. 1217,2119 e 2727 c.c., art. 2729 c.c., comma 1, e L. n. 604 del 1966, art. 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - lamenta che il predetto giudice abbia trascurato di considerare che, dovendo la visita medica per l'accertamento dell'idoneità al lavoro eseguirsi "a cura e spese del datore di lavoro", essa ricorrente, assente per malattia per più di sessanta giorni continuativi e non convocata a visita, avrebbe dovuto ritenersi assente giustificata a prescindere dall'invio o meno di certificati medici;

con il terzo motivo - denunciando nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - si duole che la Corte territoriale non abbia ammesso i mezzi di prova richiesti da essa ricorrente sin dal ricorso introduttivo della lite e ribaditi nell'atto di reclamo al fine di dimostrare - con valenza di decisività ai fini del riconoscimento dell'illiceità del motivo di licenziamento comportante la nullità dello stesso - l'insalubrità della postazione lavorativa appositamente creata dall'azienda e il contegno gratuitamente vessatorio e provocatorio della società.

Ritenuto che:

il primo motivo è inammissibile, già sol perché il profilo di doglianza in esso contenuto è privo di decisività, avendo il giudice del reclamo comunque ritenuto infondate le argomentazioni prospettate dalla ricorrente (quanto alla asserita sussistenza di una giustificazione delle assenze), sul rilievo che quest'ultima non aveva offerto la sua prestazione lavorativa con una missiva, sicché la società non poteva presumere una continuazione dello stato di malattia, nè avrebbe potuto, in assenza della lavoratrice, attivare il controllo del medico competente;

il secondo motivo è da disattendere, poiché il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 41, non autorizza il lavoratore assente per malattia oltre i sessanta giorni continuativi a rimanere in attesa dell'iniziativa datoriale finalizzata all'effettuazione della visita di idoneità; è infatti dovere del lavoratore medesimo, una volta cessato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro (cfr., sul punto, Cass. 27/03/2020, n. 7566, secondo cui "In tema di sorveglianza sanitaria D.Lgs. n. 81 del 2008, ex art. 41, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c., dall'esecuzione di quelle mansioni mansionii ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa");

del resto, la presentazione al lavoro della ricorrente il giorno 28 dicembre 2016 è stata plausibilmente ritenuta dal giudice del gravame non utile a giustificare le assenze dal 14 febbraio 2017 al 2 marzo 2017, in quanto, per quanto di effettiva rilevanza, a seguito della mancata accettazione, ad opera del datore, della prestazione lavorativa nel predetto giorno, in difetto di attestazione di idoneità della lavoratrice, erano stati inviati da quest'ultima ulteriori certificati medici attestanti uno stato di malattia per il periodo fino al 13 febbraio 2017; pertanto, è solo a decorrere da tale momento che andava indagato il profilo della giustificazione delle assenze relative ai giorni successivi (nei quali tuttavia la lavoratrice non inviò ulteriore certificazione nè si ripresentò al lavoro);

il terzo motivo è infine inammissibile, in quanto il dedotto motivo illecito non sarebbe, nel caso, determinante (onde la non decisività delle prove a supporto di cui si assume la mancata ammissione), risultando, per quanto sopra detto, comprovata la sussistenza del presupposto della giusta causa, idoneo a sorreggere in via esclusiva l'intimato licenziamento;

le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi e in Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Decreto 18 novembre 1996

ID 21379 | | Visite: 526 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto 18 novembre 1996

Applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Individuazione del datore di lavoro e Vigilanza)

( B.U. n. 2 del 31 gennaio 1997)

Visto l'articolo 2, comma 1 lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei dirigenti e dei funzionari che, secondo le citate disposizioni normative ed ai fini dalle stesse previsti, devono essere considerati datori di lavoro nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia;

DECRETA

Art. 1 Individuazione del datore di lavoro

Ai sensi e per gli effetti dei decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, sono datori di lavoro:
per gli uffici dell'amministrazione centrale dei ministero di grazia e giustizia, ciascun direttore generale, nonché, il capo dell'ufficio legislativo, il capo dell'ispettorato generale, il direttore dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e il direttore dell'ufficio per i servizi informativi automatizzati;
per l'istituto superiore di studi penitenziari, per le scuole di formazione ed aggiornamento dei personale penitenziario, per il centro amministrativo "G. Altavista", per i magazzini vestiario dell'amministrazione penitenziaria, per gli istituti di prevenzione e pena e per i centri di servizio sociale per adulti, i rispettivi direttori;
per i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, i rispettivi provveditori regionali;
per i centri per la giustizia minorile, i rispettivi direttori, che sono datori di lavoro anche per tutti i servizi minorili insistenti nel territorio di competenza previsti dall'articolo 8 dei decreto legislativo 28 luglio 1989, n 272, esclusi gli istituti penali per i minorenne;
per le scuole di formazione dei personale minorile e per gli istituti penali per i minorenni, i rispettivi direttori;
per l'ufficio centrale degli archivi notarili il direttore, e per i singoli archivi notarili, i rispettivi capi;
per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e. in particolare, per gli uffici dei giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia;
per l'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli il direttore dell'ufficio.

Art. 2 Vigilanza (*) 

L'amministrazione della giustizia per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 62, come sostituito dall'articolo 10 dei decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

Roma, 18 novembre 1996

IL MINISTRO
Giovanni Maria Flick
_________

(*) Modificato da Decreto 5 agosto 1998 in:

Art. 2 Vigilanza

L'Amministrazione della giustizia, per l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si avvale dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie, integrati con i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e di polizia.
Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha il compito di organizzare i servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie e provvede ad integrare gli stessi con il personale sanitario e tecnico dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia mediante convenzioni con i rispettivi Ministeri.

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Database Soggetti abilitati verifiche periodiche

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Database Soggetti abilitati verifiche periodiche / Update 03 Luglio 2024

Update 03 Luglio 2024

Disponibile il database online del 53° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche e Tabella formato PDF accessibile.

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 62 del 03 Luglio 2024

Scarica questo file (Elenco soggetti abilitati verifiche periodiche - 23.11.2018.pdf)  Download Tabella Soggetti abilitati verifiche periodiche - 03 Luglio 2024

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Consulta online e scarica l'elenco completo PDF Update 03.07.2024 elaborato Certifico

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Decreto 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo".

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 71 c.13.
Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Download Decreto 11 Aprile 2011

Circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008

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Circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008

ID 21371 | 16.02.2024

Circolare INAIL n. 47 del 24 luglio 2008 - D.M. 9 aprile 2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura"

PREMESSA

Il D.M. del 9 aprile 2008 ha approvato le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura allegate in sostituzione delle precedenti.

Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione Scientifica.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE NUOVE TABELLE

La struttura delle nuove tabelle ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

La lista è infatti costituita da tre colonne: nella prima sono elencate le malattie raggruppate per agente causale (agenti fisici, chimici ecc.); nella seconda, per ciascuna malattia, sono indicate le lavorazioni che espongono all'agente; nella terza è precisato il periodo massimo di indennizzabilità dall'abbandono della lavorazione a rischio.

Di seguito, si riassumono le principali caratteristiche delle nuove tabelle.

Malattie nosologicamente definite . Molte delle patologie che nella tabella previgente erano solo indicate con la definizione generica "malattia da..." sono state, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, specificate in modo dettagliato con la denominazione della patologia tabellata. La tipizzazione delle patologie nel senso sopra specificato rende più efficace l'operatività della presunzione legale di origine.

Ne deriva che a fronte della denuncia di una malattia nosologicamente definita cioè nominativamente indicata in tabella, la presunzione legale d'origine è operante una volta che siano state accertate l'esistenza della patologia e l'adibizione non sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione che espongono all'agente patogeno indicato in tabella, ovvero, nell'ipotesi in cui siano state genericamente indicate le lavorazioni che espongono a un dato agente, l'esposizione lavorativa all'agente patogeno indicato in tabella.

In tali casi, l'INAIL potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che:

il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, ove specificamente indicate
il lavoratore sia stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologia
la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa

Altre malattie. Allo scopo di non produrre un arretramento del livello di tutela per le patologie non nosologicamente definite, è stata inserita, per alcuni agenti patogeni, la voce "altre malattie causate dalla esposizione" ai suddetti agenti.

In questi casi, come nelle tabelle previgenti, le previsioni tabellari indicano la sostanza patogena senza definire la patologia e, dunque, la malattia può ritenersi tabellata solo a seguito della prova che sia stata cagionata dall'agente indicato in tabella.

La suddetta prova deve ritenersi raggiunta in presenza di un elevato grado di probabilità dell'idoneità causale della sostanza indicata in tabella rispetto alla patologia denunciata, per come desumibile anche dai dati epidemiologici e dalla letteratura scientifica.

Nella valutazione di queste patologie, pertanto, occorrerà continuare a fare riferimento ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Cassazione secondo cui qualunque patologia può essere inclusa in astratto tra le malattie inserite in tabella, ma in concreto, spetta alla scienza medica definire - in base a criteri da essa ritenuti affidabili - la potenziale etiopatogenesi, rilevante anche sul piano giuridico, tra quelle sostanze e le diverse malattie che potenzialmente ne derivano.

In presenza dell'accertata potenzialità etiopatogenetica della sostanza indicata rispetto alla patologia denunciata, quest'ultima dovrà essere trattata come malattia tabellata secondo i criteri già forniti per le patologie nosologicamente definite.

La prova di una diversa eziologia della patologia denunciata potrà essere fornita dall'Istituto, oltre che dimostrando la non idoneità della lavorazione a causare la patologia nei termini suindicati anche dimostrando che, sulla base dei risultati raggiunti dalla scienza medica, la patologia stessa non è causalmente riconducibile all'agente patogeno tabellato ovvero che è riconducibile ad un fattore extralavorativo alle stesse condizioni indicate al punto precedente.

Classificazione delle malattie. Le patologie sono state classificate secondo la codifica internazionale ICD-10.

Malattie muscolo-scheletriche . Sono state introdotte le malattie muscolo-scheletriche causate da sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di movimenti ripetuti e/o posture incongrue dell'arto superiore, del ginocchio e della colonna vertebrale; per tali patologie è previsto che la presunzione legale operi quando l'adibizione alle lavorazioni indicate avvenga in maniera non occasionale e/o prolungata .

Al riguardo, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'adibizione alla lavorazione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell'attività professionale dell'assicurato e sia dunque intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare.

Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l'assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia.

Ipoacusie da rumore. E' stato ampliato il numero delle lavorazioni che determinano l'insorgenza della ipoacusia. All'elenco sistematico delle lavorazioni che espongono al rischio di contrarre la patologia, è stata aggiunta la voce " altre lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano una esposizione ... a livelli superiori a 80 dB". Al riguardo, si specifica che, ai fini dell'operatività della presunzione legale d'origine, occorrerà accertare il superamento del detto limite solo ed unicamente nelle ipotesi in cui la patologia sia stata contratta nell'esercizio e a causa delle lavorazioni non specificate in tabella.

Negli altri casi, la presunzione legale d'origine opererà negli stessi termini indicati al precedente paragrafo relativo alle malattie nosologicamente definite.

Periodo massimo d'indennizzabilità. Per ogni patologia è stato specificato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

A tal proposito si evidenzia l'inserimento dell'espressione "lavorazioni" in luogo del precedente "lavoro", al fine di evitare l'insorgenza di eventuali equivoci interpretativi.

E' evidente, infatti, che il periodo massimo di indennizzabilità comincia a decorrere dalla data di abbandono della lavorazione che ha determinato l'esposizione a rischio e non dalla data di abbandono, per ragioni anagrafiche o di altra natura, dell'attività lavorativa genericamente intesa.

EFFICACIA NEL TEMPO

Il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 9 aprile 2008 ha efficacia dal 22 luglio 2008.

Per effetto della espressa previsione contenuta nel Decreto ministeriale il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate dopo la sua entrata in vigore.

Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo - per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità - per i quali l'assicurato abbia già presentato denuncia tuttora in corso di istruttoria, continua ad essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

E' tuttavia evidente che, essendo l'aggiornamento delle tabelle la risultanza di acquisizioni scientifiche, che ben potrebbero comunque supportare la domanda del lavoratore in ordine alla prova del nesso di causalità, in applicazione del generale principio del "favor lavoratoris", per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo , per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:

- per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle
- per i casi di opposizione ex art 104 T.U. in istruttoria, a seguito di provvedimento negativo di mancato riconoscimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle
- per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l'opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

E' evidente, infine, che nessuna problematica si pone con riferimento all'entrata in vigore delle nuove tabelle per i casi in istruttoria per revisione, ricaduta e richieste di cure termali, ausili e protesi, che non attengono all'accertamento della malattia, peraltro già riconosciuta.

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Circolare INAIL n. 7 del 15 Febbraio 2024

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Circolare INAIL n  7 del 15 02 2024

Circolare INAIL n. 7 del 15 Febbraio 2024 / Revisione tabelle malattie professionali (2023)

ID 21370 | 16.02.2024 / In allegato

Circolare INAIL n. 7 del 15 Febbraio 2024 - Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura. Decreto interministeriale 10 ottobre 2023.

Il decreto interministeriale 10 ottobre 2023 (Allegato 1) ha approvato la revisione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con decreto interministeriale 9 aprile 2008.

Le nuove tabelle sono state elaborate a conclusione dei lavori di aggiornamento di quelle precedenti da parte della Commissione scientifica, costituita ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

Caratteristiche generali delle nuove tabelle e principali modifiche

Le nuove tabelle conservano la struttura a tre colonne che ricalca quella delle tabelle precedentemente in vigore.

Al riguardo si rappresenta che affinché la malattia professionale venga qualificata come tabellata devono essere rispettati contemporaneamente i contenuti delle tre colonne, riferiti alla malattia stessa.

Nella prima colonna sono elencate le malattie raggruppate per agente causale. Le malattie nosologicamente definite sono identificate dal codice ICD-10 (International statistical classification of diseases and related health problems 10th Revision).
Nella seconda colonna è indicata, per la gran parte delle malattie, la locuzione “lavorazioni che espongono all'azione di…”, seguita dall’indicazione dell’agente causale al quale riferire la malattia tabellata. Per alcune malattie è invece precisata la specifica lavorazione, come per esempio nell’ipoacusia da rumore.
Nella terza colonna, infine, è riportato, come per le precedenti tabelle, il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione.

Sul piano operativo, pertanto, a fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale “tabellata”, la presunzione legale d'origine opera laddove siano accertate contemporaneamente:

- l'esistenza della patologia nosologicamente indicata;
- l'adibizione abituale e sistematica alla lavorazione indicata in tabella;
- la manifestazione della malattia entro il periodo massimo di indennizzabilità.

L'Inail potrà superare la presunzione legale d'origine professionale della patologia certificata solo ed esclusivamente dimostrando una o più delle seguenti condizioni:

- l’assenza o la non corrispondenza della patologia nosologicamente indicata in tabella;
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione tabellata;
- che il lavoratore non sia stato esposto concretamente all'azione dell’agente causale connesso alla lavorazione tabellata, in misura idonea a cagionare la patologia accertata;
- che la patologia sia riconducibile in via diretta ed esclusiva ad altra causa extralavorativa;
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità. Di fatto, la manifestazione della malattia oltre il periodo massimo di indennizzabilità esclude la possibilità di riconoscerla come tabellata.

Le principali modifiche apportate nella nuova formulazione delle tabelle sono le seguenti:

eliminazione nella prima colonna della sottovoce “altre malattie ……” a seguito del rilievo statistico di una sostanziale carenza di denunce relative a tali casi. In definitiva restano tabellate esclusivamente le malattie elencate;
- eliminazione della voce relativa all’Anchilostomiasi, unica malattia professionale da agenti biologici presente nelle precedenti tabelle dell’industria e dell’agricoltura. Come peraltro precisato in più occasioni dall’Inail, anche di recente per i casi di infezioni da SARS-CoV-2, le patologie infettive sono inquadrate, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro e non delle malattie professionali: in questi casi, infatti, la causa violenta è equiparata a quella virulenta;
- introduzione del termine cronico per quelle patologie che possono avere manifestazioni sia croniche sia acute secondo il principio generale che la malattia professionale prevede l’azione dell’agente patogeno diluito nel tempo;
- l’aggettivazione non occasionale presente nella precedente tabellazione è stata sostituita con la locuzione abituale e sistematica in accordo ai principi definiti nella circolare Inail del 24 luglio 2008, n. 47, ove si chiarisce che, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione l’adibizione può ritenersi non occasionale quando costituisca una componente abituale e sistematica dell’attività professionale dell’assicurato e sia quindi intrinseca alle mansioni che lo stesso è tenuto a prestare. Accanto al requisito della non occasionalità, le previsioni tabellari richiedono che l’assicurato sia stato addetto alla lavorazione in maniera prolungata ossia in modo duraturo, per un periodo di tempo sufficientemente idoneo a causare la patologia;
è stato inserito il termine maligno per rafforzare nelle specifiche voci l'esclusione delle patologie tumorali benigne (per esempio mesotelioma maligno). Sono state inoltre inserite le seguenti patologie neoplastiche: tumore maligno della laringe e carcinoma del polmone tra le malattie causate da esposizione a nebbie e vapori di acido solforico e altri acidi inorganici forti, l’epatocarcinoma tra le malattie causate da cloruro di vinile, il tumore maligno della laringe e dell’ovaio tra le malattie da asbesto, il carcinoma del nasofaringe tra le malattie causate da polveri di legno e il tumore maligno del polmone tra le malattie causate da esposizione a radon. Sono stati inoltre specificati i tumori causati da radiazioni ionizzanti.

Efficacia nel tempo

Il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023 ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2023, n. 270.

Per effetto della suddetta pubblicazione, pertanto, il nuovo sistema tabellare si applica alle fattispecie denunciate a partire dal 19 novembre 2023.

Per i casi rientranti nel precedente sistema e non previsti nel nuovo – per tipologia della malattia o della lavorazione o per differente periodo massimo di indennizzabilità - per i quali l'assicurato abbia già presentata la richiesta di riconoscimento anche tramite l’invio della certificazione medica5, tuttora in corso di istruttoria, continua a essere applicata la normativa in vigore al momento della presentazione della domanda.

È tuttavia evidente che, essendo l'aggiornamento delle tabelle la risultanza di acquisizioni scientifiche, che ben potrebbero comunque supportare la domanda del lavoratore in ordine alla prova del nesso di causalità, in applicazione del generale principio del favor lavoratoris, per i casi non rientranti nel precedente sistema tabellare e previsti invece nel nuovo, per i quali l'assicurato abbia già presentato domanda attualmente in trattazione, si dovrà procedere come segue:

- per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle;
- per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle;
- per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l'opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell'adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela;
- per i casi definiti con sentenza di rigetto passata in giudicato o prescritti non potrà essere effettuato alcun riesame.

Nessuna problematica si pone, infine, con riferimento all'entrata in vigore delle nuove tabelle per i casi in istruttoria per revisione, ricaduta e richieste di cure termali, ausili e protesi, che non attengono all'accertamento della malattia già riconosciuta.

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Fonte: INAIL

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Vedasi Tabella confronto Decreto 21 aprile 2008 / Decreto 10 ottobre 2023

Nuove tabelle malattie professionali   confronto tabelle 2008 2023

Vedasi DPR 30 giugno 1965 n. 1124 consolidato Novembre 2023

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Manuale STOP (Schede Tecniche di Opere Provvisionali) VVF

ID 21363 | | Visite: 1200 | Prevenzione Incendi

Manuale STOP  Schede Tecniche di Opere Provvisionali  VVF

Manuale STOP (Schede Tecniche di Opere Provvisionali) VVF

ID 21363 | 14.02.2024 / In allegato

Manuale STOP (Schede Tecniche di Opere Provvisionali), sull'attività del nucleo di coordinamento delle Opere Provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito del terremoto dell'Abruzzo del 2009.

Il volume, nato dal duplice sforzo di seguire e coordinare la concreta realizzazione delle opere provvisionali e di progettare soluzioni tecniche standardizzate, si configura come una estesa operazione di ricerca applicata sul campo.

Articolazione dell'opera:

Introduzione;
Capitolo 1 - I Vigili del Fuoco e l'emergenza sismica;
Capitolo 2 - La storia delle opere provvisionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Capitolo 3 - La standardizzazione delle opere provvisionali;
Capitolo 4 - Ipotesi e criteri di calcolo;
Capitolo 5 - Gli aspetti operativi;
Capitolo 6 - Impiego sul campo delle schede STOP;
Capitolo 7 - Esempi di realizzazione;
Bibliografia e glossario.

VVF 2011

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DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze - Modello doc

ID 1174 | | Visite: 141446 | Documenti Riservati Sicurezza

DUVRI Rev 3 0 2022

Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) / Rev. 3.0 Aprile 2022

ID 1174 | Rev. 3.0 del 04.04.2022 / Documento di lavoro completo in allegato

In formato doc con allegati (su Fonte INAIL)

Il DUVRI deve essere elaborato dall'azienda committente, sotto la resposnsabilità del datore di lavoro, qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità sua produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ove recita:

«Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

La redazione di tale documento, quindi, è onere dell'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione.

Fa parte del documento la procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto, che definisce le modalità con le quali il Committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs 81/08.

Un'importante novità normativa, disposta dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, prevede che, nei casi di appalto e subappalto, dal 21 dicembre 2021, il datore di lavoro, sia appaltatore che subappaltatore, ha l’obbligo di indicare espressamente, al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis). Previste Sanzioni per il datore di lavoro appaltante Art. 55. (Vedi Modelli Comunicazione preposto appalto e subappalto art. 26 co. 8 bis TUS).

La Procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti.

La procedura riguarda principalmente le attività affidate da un operatore economico Committente ad altro operatore economico con un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione regolati dal diritto privato, in particolare nel settore industriale (in settori merceologici diversi). Essa intende fornire alle aziende del comparto industriale uno strumento metodologico di carattere generale utile all’adempimento di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I criteri, i contenuti, le istruzioni operative contenute nella procedura possono essere però un riferimento anche per altre tipologie di attività.

Lo strumento vuole essere un utile ausilio per garantire al Committente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, un approccio sistematico alla valutazione e alla gestione dai rischi derivanti da interferenze e dunque dovrà essere adattato alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze.

Update Rev. 3.0 2022

Corretto documento: 01. Procedura per la valutazione e gestione delle Interferenze - Correzioni varie
Corretto documento: 02. Diagramma di flusso - Aggiunta Scheda VI

Documenti (nr. 11) contenuti nel portfolio Rev. 3.0 2022:

1. DUVRI - Art. 26 co.3 D.Lgs. 81/2008 [pdf]
2. DUVRI - Art. 26 co.3 D.Lgs. 81/2008 [pdf]
3. Procedura gestione Interferenze [pdf] Update
4. Diagramma di flusso  [pdf] Update
5. Scheda 1 – Committente  [pdf/.doc]
6. Scheda 2 – Autocertificazione  [pdf/.doc]
7. Scheda 2bis - Nolo freddo  [pdf/.doc]
8. Scheda 3 - Operatore economico [pdf/.doc]
9. Scheda 4 – Verbali [pdf/.doc]
10.Scheda 5 - Elaborazione DUVRI  [pdf/.doc]
11.Scheda 6 - Esempio DUVRI

...

DUVRI Rev 3 0 2022

Il documento unico di valutazione rischi da interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 co.3 del D.lgs 81/2008, contenuto all'interno del portfolio allegato, è stato redatto, rielaborando le indicazioni contenute nella Guida INAIL “L'elaborazione del DUVRI” edizione 2013 e risulta essere così strutturato:

- PARTE 1 - Azienda committente
- PARTE 2 - Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e convenzionali
- PARTE 3 – Norme di prevenzione e di emergenza adottate presso l’azienda
- PARTE 4 - Valutazione dei rischi da attività interferenziali
- PARTE 5 - Attività svolta dall’operatore economico
- Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietá
- Allegato 2 - Verbale di riunione di coordinamento

...

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda.

Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già appaltate

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (ex Codice Contratti pubblici, ora D.Lgs 50/2016) tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.»

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ex Codice Contratti pubblici, ora D.Lgs 50/2016), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

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Procedura di calcolo online esposizione giornaliera al rumore / PAF

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Procedura di calcolo ONLINE per l esposizione giornaliera al Rumore   PAF

Procedura di calcolo online per l'esposizione giornaliera al rumore / PAF 2023

ID 20828 | 23.11.2023 / PAF 2023 - Documento completo PDF allegato

PAF rende disponibile un tool online con il quale è possibile effettuare il calcolo del livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) a partire dai livelli di rumore misurati nelle singole postazioni lavorative e dai tempi di occupazione di queste. Il calcolatore fornito consente di valutare il livello di LEX,8h come descritto nella norma UNI EN ISO 9612:11 nella strategia di misurazione basata sui compiti.

Si premette che il calcolo dell’esposizione giornaliera è applicabile unicamente nell’ambito della  valutazione dei rischio per l’apparato uditivo, ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08. Non è applicabile per la valutazione dei rischi non uditivi e dei rischi per la sicurezza derivanti dall’esposizione a rumore, per i quali sono da applicare differenti metriche e criteri valutativi, come specificato nelle Linee di Indirizzo Coordinamento Interregionale – Inail Iss inerenti il rischio rumore, in particolare la FAQ C.17.

[...FAQ C.17...]

L’art. 188 del D.Lgs. 81/2008 definisce il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) come il valore medio, ponderato nel tempo dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore (ISO 1999:1990 punto 3.6), prendendo in considerazione tutti i rumori sul lavoro compreso il rumore impulsivo. A questa grandezza il decreto affianca anche la pressione acustica di picco (ppeak) ovvero il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”. Il livello della pressione acustica di picco verrà in seguito identificato con il simbolo LpiccoC.

I valori di LEX,8h e LpiccoC devono essere confrontati con i valori limite di esposizione e i valori di azione previsti dal Capo II del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, che sono:

- Valori limite di esposizione rispettivamente: LEX 87 dB(A) e LpiccoC 140 dB(C);

- Valori superiore di azione rispettivamente: LEX 85 dB(A) e LpiccoC 137 dB(C);

- Valori superiore di azione rispettivamente: LEX 80 dB(A) e LpiccoC 135 dB(C).

La pressione acustica di riferimento per tutti i valori riportati è 20 Pa.

Il calcolo del livello di esposizione giornaliera al rumore viene fatta a partire, per ogni compito m, dalla durata temporale, Tm, in minuti, e dal livello di rumore equivalente ponderato in curva A al quale il lavoratore è esposto, Lp,A,eq,Tm utilizzando la seguente formula:

Lex8 formula

consente dove si identifica con il numero di compiti effettuati in una giornata lavorativa di riferimento, T0, pari a 480 minuti (8 ore). Il livello della pressione acustica di picco è il valore massimo tra quelli immessi per i vari compiti.

Incertezza

Per il calcolo dell’incertezza, utot, sono richieste l’incertezza strumentale data dall’incertezza sul valore di taratura del fonometro in base al certificato LAT (Laboratorio di Taratura Accreditato) e l’incertezza derivante dalle misure. Le due incertezze si combinano in somma quadratica come nell’equazione seguente:

Incertezza formula

L’incertezza estesa è calcolata con un fattore di copertura k=2 (coefficiente moltiplicativo 1,645), che assicura un livello di confidenza, a fini protezionistici, del 95%.

L’incertezza strumentale, se non diversamente specificato dall’utente, è considerata essere pari a 0,7 dB. Per l’incertezza relativa alle misurazioni il calcolatore valuta in maniera numerica la variazione del LEX,8h a partire da una variazione del livello Lp,A,eq,Tm di ± u(Lp,A,eq,Tm) dove u(Lp,A,eq,Tm) è la deviazione standard associata ad ogni singolo compito. Tale deviazione standard (espressa in dBA) può essere immessa direttamente dall’utente oppure viene calcolata, insieme alla media, a partire da 3 misurazioni del livello di esposizione effettuate per ogni compito lavorativo. La scelta viene effettuata prima dell’immissione dei dati nel momento in cui viene richiesto all’utente se sono disponibili media e deviazione standard.

Per una valutazione di tipo cautelativo, l’incertezza sul tempo di esposizione per singolo lavoratore non viene presa in considerazione perché si richiede che la durata sia quella dello scenario peggiore (tempo di esposizione maggiore).

Confronto con i limiti di legge

Risulta fondamentale che il confronto con i valori di azione e il valore limite di esposizione di legge avvenga usando il livello di esposizione giornaliera combinato con l’incertezza estesa.

Il metodo suggerito dall’allegato E della norma UNI 9432:2011 per tener conto dell’incertezza di misura è quello di sommare al valor medio l’incertezza estesa (calcolata con intervallo di confidenza del 95%, ovvero pari a 1,65 volte l’incertezza) e di assumere le azioni di prevenzione e protezione sul valore così ottenuto (confronta FAQ B.3)

[...FAQ B.3...]

Calcolo dell’efficienza dei DPI.

A seguito della valutazione del livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) è possibile continuare con il calcolo dell’efficienza dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) tramite metodo SNR. L’acronimo SNR sta ad indicare Sound Noise Reducer rappresenta il coefficiente di attenuazione che fornisce il produttore dei D.P.I.

Per ogni singolo compito con un livello di rumore superiore a 80 dBA il livello di esposizione a D.P.I. indossati viene calcolato a partire dal livello di pressione sonora equivalente ponderato C, LCeq,Tm tramite la seguente espressione:

DPI formula

dove il coefficiente β serve a valutare l’attenuazione reale fornita dal D.P.I., infatti l’SNR rappresenta una sovrastima quando il dispositivo viene indossato nell’ambiente di lavoro (cfr. Tab.1). L'attenuazione per gli inserti personalizzati può essere modificata dall'utilizzatore, si raccomanda un valore di 0.5.

Tab.1. Valori del fattore beta per varie tipologie di D.P.I.

Tipologia D.P.I. Coefficiente β
Cuffie 0.7
Inserti espandibili (tappi) 0.5
Inserti non espandibili (archetti) 0.3
Inserti personalizzati 0.5 (consigliato)

Il valore così ottenuto rappresenta il livello di rumore al quale ogni singolo lavoratore è esposto durante il singolo compito a D.P.I. indossati. Su tali valori è calcolato il valore di LEX,8h con i dispositivi secondo il metodo descritto nella sezione precedente.

Per ogni singolo compito, si valuta il livello di protezione che il dispositivo fornisce al lavoratore (cfr. Tab.2). Si ritiene che sia acusticamente adeguato un D.P.I. che permetta di ottenere una protezione “buona” o “accettabile” considerando come tale un livello sonoro continuo equivalente a dispositivo indossato compreso tra 65 e 80 dBA. Per valori superiori a questo intervallo l’attenuazione fornita risulta “insufficiente”, e il dispositivo deve essere sostituito, mentre per valori inferiori l’attenuazione risulta “troppo alta”. Valori eccessivi di attenuazione possono essere comunque ritenuti accettabili solo nel caso in cui non ci siano controindicazioni legate all’ascolto di segnali acustici di pericolo, allarmi o sensazioni di isolamento manifestate dal lavoratore. Si tenga a mente che affinché un D.P.I. risulti adeguato deve comunque valere la condizione che il livello di pressione sonora di picco sia inferiore o uguale a 135 dB(C) per tutti i compiti.

Tab.2. Livello di protezione offerto dal D.P.I. a seconda del livello sonoro continuo equivalente raggiunto

Livello sonoro continuo equivalente tenendo conto del D.P.I. Livello di protezione
Maggiore di 80 dB(A) Insufficiente
Compreso tra 80 e 75 dB(A) Accettabile
Compreso tra 75 e 70 dB(A) Buona
Compreso tra 70 e 65 dB(A) Accettabile
Inferiore a 65 dB(A) Troppo alta

Indicazioni operative sull’utilizzo del calcolatore.

La prima scelta che deve essere effettuata è relativa ai dati in possesso dell’utilizzatore. La domanda a risposta chiusa <<Sono disponibili media e deviazione standard?>> consente di effettuare il calcolo, in caso di risposta affermativa su media e deviazione standard (denominata incertezza) fornita dall’utilizzatore, mentre in caso di risposta negativa, la media e la deviazione standard sono calcolati a partire dai valori di tre misure fornite dall’utilizzatore. In entrambi i casi, sono disponibili due celle denominate rispettivamente "note/descrizione" e "mansione " che possono essere compilate con un testo libero dall'utilizzatore.

In caso affermativo,  nella schermata appaiono: una tabella composta da 5 righe e 6 colonne e al termine una casella nella quale inserire l’incertezza del valore di taratura in dB. Questo campo ha un valore precompilato di 0,7 dB, che può essere modificato in base al certificato LAT del fonometro utilizzato per eseguire le misure.

Invece, per quanto riguarda la tabella, le sei colonne sono così organizzate: la prima è un campo testuale dove può essere inserita una breve descrizione del compito; nella seconda colonna deve essere riportata la media del livello di rumore equivalente ponderato in curva A al quale il lavoratore è esposto, Lp,A,eq,Tm durante il compito corrispettivo; nella terza colonna l’incertezza (deviazione standard) sul valore riportato in colonna 2 in dB(A); nella quarta  la media del livello di rumore equivalente ponderato in curva C al quale il lavoratore è esposto, Lp,C,eq,Tm durante il compito [1]; nella quinta il livello di pressione sonora di picco ponderato in curva C; nella sesta e ultima colonna deve essere riportata in minuti la durata del compito, si ricorda che per una valutazione cautelativa tale tempo è quello massimo osservato.    

Nel caso in cui si preferisce che media e deviazione standard vengano calcolati la tabella che viene mostrata è una tabella composta da 5 righe e 11 colonne. La prima colonna è un campo testuale dove può essere inserita una breve descrizione del compito. Le successive 9 colonne, dalla 2 alla 10 sono raggruppate in tre gruppi da tre. Le prime tre devono essere compilate con i valori misurati in tre misure differenti del livello di rumore equivalente ponderato in curva A al quale il lavoratore è esposto durante il compito. Le colonne da 5 a 7 devono essere compilate con i valori misurati in tre misure differenti del livello di rumore equivalente ponderato in curva C al quale il lavoratore è esposto durante il compito. Le colonne da 8 a 10 invece devono essere compilate con i valori misurati in tre misure differenti del livello di rumore di picco in dB(C). L’undicesima  e ultima colonna serve per definire, in minuti la durata del compito, si ricorda che per una valutazione cautelativa tale tempo deve essere quello massimo dedicato.

Riempiti questi campi, una volta cliccato il pulsante <<CALCOLA>> il calcolatore esegue le operazioni descritte nei paragrafi precedenti con i valori forniti e riporta 3 valori in dB(A): il livello di LEX,8h, la sua incertezza estesa e il livello di esposizione dato dalla somma dei due precedenti che rappresenta il valore da confrontare con i valori di legge. Nella tabella seguente invece viene riportato il livello della pressione acustica di picco.

Eseguito il calcolo del LEX,8h, è possibile valutare l’efficienza di dispositivi di protezione, fino ad un massimo di tre. Per i dispositivi deve essere indicato il valore di SNR, la tipologia e un campo testuale nel quale poter inserire la marca e il modello del dispositivo. Si tenga presente che per una corretta valutazione dei rischi devono essere specificati nella relazione.

Riempiti questi campi, una volta cliccato il pulsante <<CALCOLA>>, viene effettuata la stima del livello di pressione al quale il lavoratore è esposto per ogni singolo compito nel caso in cui indossi i D.P.I. come descritto nella sezione “Calcolo dell’efficienza dei D.P.I.”. Al termine della schermata viene anche calcolato il LEX,8h sempre nel caso in cui vengano indossati i dispositivi nei compiti per i quali il livello di pressione sonora è superiore a 80 dBA.

Si ricorda che sul PAF è presente un calcolatore sull'efficienza dei D.P.I. sia con metodo SNR che con metodo in bande di ottava (OBM) che contiene una banca dati D.P.I.
_________

[1] Tale valore non necessario per la valutazione del LEX,8h verrà utilizzato nel caso in cui l’utilizzatore volesse valutare l’attenuazione fornita da DPI.

[...]

PAF

Vedasi

segue in allegato

Collegati

Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195

ID 21347 | | Visite: 610 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

(GU n.174 del 29.07.2003)

Legge 1 marzo 2002 n. 39

Art. 21 Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione.

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dalla presente legge:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentate per la sicurezza".

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Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro prevenzione incendi

ID 12385 | | Visite: 7024 | Prevenzione Incendi

Stabilimenti impianti impiego gas infiammabili comburenti   Quadro prevenzione incendi

Stabilimenti/impianti impiego gas infiammabili/comburenti | Quadro Prevenzione Incendi / Rev. Luglio 2023

ID 12385 | 23.07.2023 / Documento di lavoro completo allegato

Quadro tecnico normativo generale sulla Prevenzione Incendi degli stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h. 

Attività 1 DPR 151/2011 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.

Tabella attivit  1

Tali impianti non hanno, salvo gli ultimi DM per biogas e idrogeno, una normativa specifica, per cui le misure di prevenzione incendi devono essere dedotte da un’analisi condotta seguendo la procedura riportata alla lettera A dell’allegato I al DM 07/08/2012.

Misure di prevenzione incendi, come prevede il combinato disposto dell’art. 3 e dell’art. 13 del DPR 577/82 e dal c. 3 dell’art. 15 del D. Lgs 139/2006, così come alcuni chiarimenti, possono essere estrapolate dalle normative che trattano tali sostanze.

Codice di Prevenzione Incendi

Le strade possibili per la Progettazione antincendio sono:

1. Norme dedotte PI
2. Codice di Prevenzione incendi
(non obbligo)

Attivita  1

Fig. 1 - Percorsi Progettazione antincendio

Note

Fra le attività di questo punto rientrano gli impianti di produzione di biogas. Per essi è stato pubblicato il DM 03/02/2016.

Esistono diversi chiarimenti relativi alla loro assoggettabilità ed a quale possa essere la normativa di riferimento. Per essi si era ritenuto che la Parte 2 a, del DM 24/11/84, inerente gli accumulatori pressostatici per biogas, potesse essere un utile riferimento anche se non cogente (chiarimento 29/07/2010 n. 11595).

Per il trasporto e la distribuzione del gas naturale possono essere utilizzati il DM 16 aprile 2008 e il DM 17 aprile 2008.

Per gli impianti di produzione di idrogeno pubblicato il Decreto 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio. (GU n.169 del 21.07.2023) Entrata in vigore: 20.08.2023

Normativa principale

DM 24/11/1984 Abrogata la Parte 2a dell’Allegato dal DM 03/02/2016)
(Sez. 2a della Parte 2a – Anche se abrogata è utile quale riferimento normativo per gli impianti di biogas.
DM 16/04/2008 (Sezione 2a - Condotte a servizio delle utenze industriali - e quale norma complementare per la rete di adduzione e trasporto)
DM 17/04/2008 (Quale norma complementare per la rete di adduzione e trasporto)
DM 03/02/2016: Depositi di gas naturale e biogas
Decreto 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio.
(GU n.169 del 21.07.2023) Entrata in vigore: 20.08.2023

DM 24/11/1984  Abrogata la Parte 2a dell’Allegato dal DM 03/02/2016) (Sez. 2a della Parte 2a – Anche se abrogata è utile quale riferimento normativo per gli impianti di biogas.

DM 16/04/2008 (Sezione 2a - Condotte a servizio delle utenze industriali - e quale norma complementare per la rete di adduzione e trasporto)

DM 17/04/2008 (Quale norma complementare per la rete di adduzione e trasporto)

DM 03/02/2016: Depositi di gas naturale e biogas

Decreto 7 luglio 2023 Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio. (GU n.169 del 21.07.2023) Entrata in vigore: 20.08.2023

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Procedure - assoggettabilità 

Data

Prassi

Argomento

11.12.1985

Circolare 11 Dicembre 1985 n. 36

Prevenzione incendi: chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi. (Al punto 1 relativo agli impianti di compressione aria e gonfiaggio pneumatici. N.d.R.)

25.10.2001

Chiarimento VVF n. P1133/4188 sott. 2 del 25 Ottobre 2001

Impianto di cogenerazione a celle a combustibile da 200 KW. - Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci”. - Milano.

12.12.2008

Chiarimento VVF n. P1565 032101 01 4107 014 003 del 12 Dicembre 2008

Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.

13.07.2010

Chiarimento n. 0010828-362/032101.01.4183.010.0B7 032101.014122.046A del 13 Luglio 2010

Quesiti sulle attività l e 91 del D.M.16 febbraio 1982.
Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletto e coperte nelle strutture sanitarie. (Relativo a: 1) assoggettabilità  alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi della rete di adduzione gas, qualora di portata > 50 Nmc/h, a servizio di impianti termici ricadenti al punto 91 del DM 16/02/82; 2) come conteggiare la potenza complessiva di più apparecchi, seppure non a servizio di un impianto unico, per l’assoggettabilità alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi; 3) caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie. N.d.R.)

23.04.2014

Chiarimento n. 5289 del 23 Aprile 2014

Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroelettriche. (Relativamente alla presenza di ammoniaca anidra negli impianti frigoriferi. N.d.R.)

Impianti produzione biogas

Procedure

Data

Prassi

Argomento

12.12.2008

Chiarimento VVF n. P1565 032101 01 4107 014 003 del 12 Dicembre 2008

Quesito ascrivibilità impianti biogas alle attività elencate nell’allegato al D.M. 16.02.1982.

09.03.2001

Chiarimento n. 0003197 del 09 Marzo 2011

Quesito di prevenzione incendi - Intestazione del Certificato di Prevenzione Incendi nel caso di specie: “Intestazione, da parte di ditte specializzate, di impianti di cogenerazione all’interno di aziende a diversa ragione sociale”. 

Norme specifiche

Data

Prassi/Normativa

Argomento

24.11.1984

Decreto 24 novembre 1984

Abrogata la Parte 2a dell’Allegato dal 
DM 03/02/2016)

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8. (V. lett. c2) del punto 2.12 della Sez. 2a, Parte 2a, inerente gli accumulatori pressostatici per biogas.

07.05.1999

Chiarimento n. P422/4107 sott. 14/3 del 07 maggio 1999

Utilizzo tubazioni in polietilene ad alta densità in impianti di. captazione biogas presso le discariche.  Quesito.

22.02.2001

Chiarimento n. P180/4107 sott. 14/3 del 22 febbraio 2001

Impianto di produzione BIOGAS. - Applicabilità D.M. 24 novembre 1934. - Quesito

05.03.2009

Chiarimento n. 150 032101.01.4107.014.003 del 05 Marzo 2009

D.M. 24 novembre 1984. Impianti per la produzione di energia mediante processi di digestione anaerobica di biomasse. (Sulla possibilità di realizzare misure compensative in alternative a quelle previste dal DM 24.11.1884. N.d.R.)

29.07.2010

Chiarimento 29/07/2010 n. 11595M

 24/1 1/1984. (Relativo alla cogenza del DM 24/11/84 per tale tipologia di impianto, a quali attività possono essere presenti in tali impianti ed al considerare, per l’aspetto di produzione di energia elettrica, l’att. 63 o 64 del DM 16/02/82 quale attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. N.d.R.)

03.02.2016

DM 03/02/2016

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.

13.09.2018

Decreto n. 213 del 13 Settembre 2018

Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento rivolti al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale con densità non superiore a 0, 8 e di biogas, ai sensi del paragrafo 6.1, della sezione VI dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016 

Norme complementari

Data

Normativa

Argomento

24.11.1984

DM 24 Novembre 1984

Abrogata la Parte 2a dell’Allegato dal DM 03/02/2016)

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 (G.U. n. 12 del 15 gennaio 1985 S.O.)

16.04.2008

DM 16 aprile 2008

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densita' non superiore a 0,8. (GU n.107 del 08-05-2008 - SO n. 115)

17.04.2008

DM 17 aprile 2008

Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. (GU n.107 del 08-05-2008 - SO n. 115)

Depositi di ossigeno liquido in serbatoi fissi

Data

Prassi

Argomento

15.10.1964

Circolare n. 99 del 15/10/64

Contenitori di ossigeno liquido.  Tank ed evaporatori freddi per uso industriale.

 ....

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati

Fonte: VVF

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 23.07.2023 Decreto 7 luglio 2023 Certifico Srl
0.0 28.12.2020 --- Certifico Srl

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Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024

ID 21340 | | Visite: 1063 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024

Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024 / Modifica DI 09 agosto 2022 - Aggiornamento professionale ER

ID 21340 | 09.02.2024 / In allegato

Decreto interministeriale 06 Febbraio 2024 Modifica dell'articolo 13, comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero della Salute del 9 agosto 2022, rubricato "Aggiornamento professionale"

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Art. 1  Modifica dell'articolo 13, comma 1 del decreto interministeriale 9 agosto 2022

L'articolo 13 comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute 9 agosto 2022, è modificato come segue:
"Gli esperti di radioprotezione devono effettuare corsi specifici di aggiornamento professionale organizzati dalle università, dall'ISIN, dall'INAIL, dall'ISS, dagli albi professionali, da enti e istituiti nazionali di ricerca nel settore delle radiazioni ionizzanti o associazioni di categoria professionale degli esperti di radioprotezione nonché dalle associazioni a carattere scientifico e professionale con statuto avente ad oggetto la protezione dalle radiazioni ionizzanti come materie di interesse, che rilasciano i relativi attestati, della durata minima di 60 ore, ogni tre anni o i corrispondenti crediti formativi universitari".

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Fonte: MLPS

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Biotecnologie industriali - Fact sheet INAIL 2024

ID 21333 | | Visite: 803 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Biotecnologie industriali   Fact sheet INAIL 2024

Biotecnologie industriali - Fact sheet INAIL 2024

ID | 08.02.2024

Biotecnologie industriali: strumenti di innovazione e sostenibilità. Prodotti di ricerca dell'Istituto

Nell’ambito dell’implementazione del Green Deal e degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, il biotech contribuisce al raggiungimento di 10 obiettivi su 17

Le biotecnologie industriali, key technologies ad alta trasversalità applicativa, svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo della Bioeconomia, definita dalla Commissione europea come “la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei rifiuti della loro produzione in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioprodotti e bioenergia”.

In Italia la Bioeconomia si posiziona al terzo posto per valore della produzione, con un output stimato pari a 415,3 miliardi di euro nel 2022 e al secondo posto per occupazione, con circa 2 milioni di addetti. In tale contesto è necessario studiare gli aspetti di salute e sicurezza di processi ed impianti biotech con la definizione di modelli di approccio alla valutazione dei rischi a partire da specifici casi-studio di sperimentazione industriale o preindustriale.

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Fonte: INAIL

Dati INAIL 1/2024 - Dati provvisori infortuni sul lavoro 2023

ID 21326 | | Visite: 3139 | News Sicurezza

Dati INAIL 1 2024   Infortuni sul lavoro 2023

Dati INAIL 1/2024 - Dati provvisori infortuni sul lavoro 2023

ID 21326 | 07.02.2024 / In allegato

Infortuni sul lavoro, nel nuovo numero di Dati Inail il primo bilancio del 2023

In attesa della Relazione annuale, che metterà a disposizione informazioni più consolidate, il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale analizza i numeri provvisori rilevati alla data dello scorso 31 dicembre. Le denunce presentate all’Istituto sono il 16,1% in meno rispetto al 2022, ma la riduzione è molto più contenuta al netto dei contagi da Covid-19, passati in un anno da circa 111mila a meno di seimila

Nel 2023 le denunce di infortunio presentate all’Inail sono state 585.356, in calo del 16,1% rispetto alle 697.773 del 2022. Questo decremento è dovuto quasi esclusivamente al minor peso dei casi da Covid-19, passati da circa 111mila nel 2022 a meno di seimila l’anno successivo. Al netto dei contagi, infatti, la riduzione degli infortuni sul lavoro “tradizionali” è molto più contenuta, di poco superiore all’1%. A sottolinearlo è il primo numero del 2024 del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che analizza i numeri provvisori delle malattie professionali e degli infortuni denunciati nel 2023, rilevati alla data dello scorso 31 dicembre.

I casi in itinere in aumento del 4,7%. In attesa della Relazione annuale Inail, che metterà a disposizione informazioni più consolidate rispetto a quelle ricavabili dalle rilevazioni mensili, i primi dati del 2023 evidenziano che il calo del 16,1% delle denunce di infortunio è la sintesi del -19,2% dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 607.806 del 2022 ai 491.165 del 2023, e del +4,7% di quelli occorsi in itinere, nel tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il posto di lavoro, da 89.967 a 94.191. Analizzando l’andamento per classe di età dell’infortunato, emergono diminuzioni in tutte le fasce a eccezione di quella degli under 20, che registra un aumento dell’11,7%, da 73.862 a 82.493 casi. Su questo incremento può aver influito l’estensione della tutela assicurativa degli studenti prevista per l’anno accademico 2023-2024 dall’articolo 18 del decreto legge 48/2023.

Il calo è molto più consistente tra le lavoratrici (-27,6%) rispetto ai lavoratori (-8,1%). In ottica di genere il calo degli infortuni denunciati è l’effetto di una riduzione del 27,6% per le lavoratrici, dai 286.522 casi del 2022 ai 207.484 del 2023, rispetto al -8,1% dei lavoratori, da 411.251 a 377.872. La quota femminile si attesta nel 2023 al 35% degli infortuni contro il 41% del 2022, un anno caratterizzato ancora da un elevato numero di contagi, soprattutto tra le donne. L’analisi territoriale evidenzia una diminuzione delle denunce di infortunio in tutte le aree del Paese: più consistente al Sud (-20,6%) e nel Nord-ovest (-19,6%), seguiti da Isole (-18,6%), Centro (-15,9%) e Nord-est (-9,9%), con i maggiori decrementi percentuali in Campania (-35,6%), Liguria (-31,5%), Molise (-26,8%) e Lazio (-24,7%).

I decessi denunciati sono ancora più di mille. Concentrando l’attenzione sui casi mortali denunciati, i dati provvisori del 2023 mostrano una diminuzione del 4,5% rispetto all’anno precedente, da 1.090 a 1.041. Al netto dei decessi da Covid-19, che si erano già quasi azzerati nel 2022, la riduzione degli infortuni mortali resta comunque alta, di poco oltre il 4%. A diminuire sono solo i decessi avvenuti in itinere, dai 300 del 2022 ai 242 del 2023, mentre quelli in occasione di lavoro sono stati nove in più, da 790 a 799. Il 91,7% dei casi mortali riguarda gli uomini, con un calo dell’1,5% rispetto al 2022, e quasi la metà dei decessi rientra nella fascia tra i 50 e i 64 anni.

Trentasei le vittime in 15 infortuni mortali “plurimi”. Gli infortuni mortali “plurimi”, in cui hanno perso la vita due o più lavoratori, nel 2023 sono stati 15 per un totale di 36 vittime, 22 delle quali con mezzo di trasporto coinvolto. Tra i più noti, quello avvenuto nell’agosto 2023 a Brandizzo (Torino), dove cinque addetti alla manutenzione dei binari della ferrovia sono stati travolti da un treno, la deflagrazione in una fabbrica di fuochi di artificio che a settembre ha fatto tre vittime in Abruzzo, l’analogo incidente di luglio in provincia di Rieti, dove hanno perso la vita padre, madre e figlio, e in novembre lo scontro frontale vicino a Urbino tra un pullman e un’ambulanza, con il decesso dei tre operatori sanitari (e del paziente) che viaggiavano a bordo di quest’ultima. Nel 2022 erano stati denunciati 19 incidenti plurimi per un totale di 46 decessi, di cui 44 stradali.

Le malattie professionali in crescita del 19,7%. A differenza degli infortuni, le denunce di malattia professionale rilevate allo scorso 31 dicembre mostrano un incremento del 19,7%, dalle 60.774 del 2022 alle 72.754 del 2023. Questo aumento è dovuto in parte alla conclusione definitiva della pandemia da Covid-19, che oltre a portare alla sospensione delle attività di molte aziende, con conseguente diminuzione dell’esposizione dei lavoratori al rischio, ha reso più difficile la presentazione delle denunce. Il 73,7% delle patologie denunciate sono riferibili agli uomini, in sostanziale stabilità con il 2022, e anche la distribuzione territoriale non registra variazioni significative rispetto all’anno precedente, con la concentrazione maggiore delle denunce nelle regioni del Centro (36,8%), seguito da Sud (25,4%), Nord-Est (18,9%), Isole (9,5%) e Nord-Ovest (9,4%).

Quasi due patologie su tre riguardano sistema osteomuscolare e tessuto connettivo. Anche nel 2023 le patologie più frequenti continuano a essere quelle del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo che con 47.488 denunce, il 22,6% in più rispetto alle 38.746 del 2022, rappresentano il 65,3% del totale. Seguono le malattie del sistema nervoso con 8.011 denunce, in aumento del 12,6% in confronto alle 7.114 del 2022, e le patologie a carico dell’orecchio e dell’apofisi mastoide con 4.449 casi, in crescita del 15,0% rispetto ai 3.870 dei 12 mesi precedenti. Sensibile anche l’aumento registrato dai tumori, che sono passati dalle 1.630 denunce del 2022 alle 2.018 del 2023 (+23,8%).

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Fonte: INAIL

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Misurazione fibre di amianto aerodisperse luoghi di lavoro / conteggio fibre sottili - Note 2023

ID 20869 | | Visite: 3763 | Documenti Riservati Sicurezza

Misurazione fibre di amianto aerodisperse luoghi di lavoro   conteggio fibre sottili

Misurazione fibre di amianto aerodisperse luoghi di lavoro / conteggio fibre sottili - Note 2023

ID 20869 | 30.11.2023 / In allegato

Con la pubblicazione della Direttiva (UE) 2023/2668 (GU L 2023/266 del 30.11.2023) di modifica della Direttiva 2009/148/CE, dalla sua attuazione prevista entro il 21 dicembre 2025, sono significativamente modificati i limiti di esposizione alle fibre di amianto aerodisperse nei luoghi di lavoro.

Il Documento illustra sinteticamente i nuovi limiti in relazione al conteggio delle fibre sottili (larghezza) e l'applicazione della microscopia elettronica imposta (o metodi alternativi simil-accurati) che sostituisce la microscopia ottica e pone limiti dimensionali nel rilevamento delle fibre sottili (più pericolose).

Nota su normativa, si lasciano ai laboratori di analisi considerazioni più approfondite.

Misurazione fibre di amianto aerodisperse luoghi di lavoro / conteggio fibre sottili

Schema 1   Timeline applicazione irettiva  UE  2023 2668   Limiti fibre di amianto aerodisperse

(*)
Conteggio fibre di larghezza inferiore a 0,2 µm a decorrere dal 21 dicembre 2029

(**)
Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite (Art. 8 paragrafo 3)

Schema 1 - Timeline applicazione Direttiva (UE) 2023/2668 / Conteggio fibre di amianto aerodisperse

Direttiva (UE) 2023/2668 
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Considerando (14)

Le tecnologie attualmente disponibili per la misurazione delle fibre di amianto non consentono la misurazione a concentrazioni molto basse quando vengono conteggiate le fibre sottili.

Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei lavoratori tenendo debitamente conto della fattibilità della misurazione, nell’utilizzare tali tecnologie è pertanto necessario scegliere se conteggiare le fibre sottili o se applicare un basso valore limite di concentrazione.

Alcuni Stati membri hanno optato per un valore limite inferiore senza conteggiare le fibre più sottili, mentre altri hanno scelto un valore limite più elevato e conteggiano le fibre sottili.

Al fine di garantire un approccio equilibrato, sarebbe opportuno fissare valori limite diversi, a seconda della dimensione della fibra presa in considerazione per la misurazione delle fibre di amianto nell’aria, segnatamente fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, nonché, una volta completata la transizione tecnologica verso la microscopia elettronica, fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri.

Considerando (15)

Tenendo conto delle perizie scientifiche pertinenti e di un approccio equilibrato che garantisca nel contempo un’adeguata protezione dei lavoratori a livello dell’Unione, è opportuno stabilire valori limite riveduti che, a seconda del metodo di misurazione delle fibre utilizzato in un dato Stato membro, dovrebbero essere pari a 0,002 fibre per cm3 quando si conteggiano fibre di larghezza compresa tra 0,2 e 3 micrometri, oppure essere pari a 0,01 fibre per cm3 quando si conteggiano anche fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, misurati in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.
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Direttiva 2009/148/CE / Testo consolidato Direttiva (UE) 2023/2668 

Articolo 7 

1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative. (N)

2. Il campionamento riflette l’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto. (N)

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento.

4. Il prelievo dei campioni dev’essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre. (N)

5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati. (N)

Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

7. Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029. (N1)
_______

Note Articolo 7

(N1) Paragrafo aggiunto dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 (GU L 2023/266 del 30.11.2023)

(N) Paragrafo così sostituito dalla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 (GU L 2023/266 del 30.11.2023)

Direttiva 2009/148/CE / Testo consolidato Direttiva (UE) 2023/2668 

Articolo 8

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

2. Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o

b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.

...
segue in allegato

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Vademecum sicurezza attività estrattive

ID 6363 | | Visite: 20499 | Documenti Riservati Sicurezza

Attivit  estrattive   vademecum

 Vademecum operativo sicurezza attività estrattive | D.lgs 624/96 / Rev. 1.0 Dic. 2023

ID 6363 | Rev. 1.0 del 28.12.2023 / Documento completo allegato

Il presente elaborato illustra, sinteticamente ed in maniera schematica, i dettami del D.lgs 624/96 indicandone il campo di applicazione, le figure individuate e soffermandosi sulla descrizione del DSS (Documento di Salute e Sicurezza), illustrando i contenuti e le procedure di valutazione dei rischi proprie delle attività estrattive.

Rev. 1.0 del 28.12.2023:
- Aggiunto Cap. 8. Norme di polizia miniere e cave
- Aggiornamento grafico
- Aggiunto Cap. 9. Altra Documentazione
- Inseriti link normativi / Link www.tussl.it

Vademecum sicurezza sicurezza attivita' estrattive | D.lgs 624/96 Preview

Il D.Lgs. n. 624/96 si applica ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali e degli idrocarburi liquidi e gassosi, nonché ai lavori svolti negli impianti connessi all’attività estrattiva e nelle pertinenze minerarie.

Il D.Lgs n. 81/08 non ha abrogato le norme contenute nel D.Lgs. n. 624/96. Tutte le norme del D.Lgs. n. 624/96 che rimandano a norme contenute nell’abrogato D.Lgs. n. 626/94 trovano applicazione nelle norme del D.Lgs n. 81/08.

Il decreto n. 624/1996 è composto da 107 articoli così suddivisi:

Titolo I Disposizioni generali
Capo I - Campo di applicazione (artt. 1-5)
Capo II - Obblighi del datore di lavoro (artt. 6-15)
Capo III - Norme generali (artt. 16-28)
Capo IV - Attrezzature ed impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici (artt. 29-31)
Capo V - Manutenzione (artt. 32-34)
Capo VI - Disposizioni tecniche (artt. 35-42)

Titolo II Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive a cielo aperto o sotterranee, nonché agli impianti pertinenti di superficie
Capo I - Norme comuni (artt. 43-51)
Capo II - Norme applicabili alle attività a cielo aperto (art. 52)
Capo III - Norme applicabili alle attività in sotterraneo (artt. 53-63)

Titolo III Norme specifiche in materia di sicurezza e di salute applicabili alle attività estrattive condotte mediante perforazione
Capo I - Norme comuni applicabili alle attività di terraferma ed in mare (artt. 64-79)
Capo II - Norme applicabili alle attività di terraferma (artt. 80-87)
Capo III - Norme applicabili alle attività a mare (artt. 88-99)

Titolo IV Norme transitorie e finali (artt. 100-103)

Titolo V Sanzioni (artt. 104-107)

Le norme del Titolo II del decreto 624/96 si applicano alle attività in sotterraneo o a cielo aperto; esse si applicano altresì alle attività di perforazione qualora eseguite in fase di ricerca per minerali solidi per la cui coltivazione non si prevede di utilizzare perforazioni del soprassuolo.

Le norme del Titolo III si applicano invece alle attività condotte mediante perforazione, rappresentata, ai sensi dell'art. 64, da prospezione, ricerca, coltivazione, lavorazione e stoccaggio di sostanze minerali ed energie del sottosuolo la cui coltivazione avvenga mediante la perforazione di pozzi. Il termine "trivellazione" e' sinonimo del termine "perforazione".

Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui all’art 15 del D.Lgs n. 81/2008 vengono integrate da quelle, relative ad aspetti rilevanti per la sicurezza nelle attività estrattive, previste all'art. 5 del D.Lgs. n. 624/96. Queste ultime rappresentano indirizzi di ordine generale che trovano nel resto dell'articolato una concretizzazione in specifici obblighi, con relative sanzioni, in particolare per la prevenzione incendi e l’emergenza.

1, Quadro Normativo

- D.L. 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee

- Lettera Circolare prot. n° P1066/4167 sott. 17 del 19/05/1997 - Chiarimenti riguardanti il D.L. 25 novembre 1996 n. 624

- Circolare 26 maggio 1997 n. 317 Chiarimenti relativi al D.L. 25 novembre 1996 n. 624 da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il DPR 151/2011 ha incluso tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi le “centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 e al D.L. 25 novembre 1996 n. 624” (attività n.7 dell’Allegato I). Precedentemente, il D.M. Interno 16/02/1982 assoggettava ai controlli solo le “piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al D.P.R.886/1979” (attività 96, impianti off-shore).

Il D.Lgs. 624/1996, per evitare una duplicazione di procedure, agli artt. 84, 85 e 90 disciplinava l’esame del progetto e il rilascio CPI per tali attività, coordinando l’attività del Comando Provinciale VVF con quella della competente sede territoriale del Ministero Sviluppo Economico (UNMIG). A ulteriore chiarimento, il CNVVF emanò la lettera-circolare prot P1066/4167 sott.17 del 19/05/1997, precisando che:

- le attività in terraferma erano soggette ad esame progetto e non a rilascio di CPI;
- le attività off-shore erano invece soggette ad esame progetto e a rilascio di CPI.

La Lettera circolare 15909 del 18 dicembre 2012, elaborata di concerto con il Ministero Sviluppo Economico, sostituisce la precedente lettera-circolare.


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5.2 Contenuto

Art. 10 (Contenuti del DSS)

Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all’attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

Attivit  estrattive   vademecum   Tabella

6. Indicazioni elaborazione DSS

Il DSS è, come detto, un documento con il quale si tende a portare il rischio delle attività estrattive a livelli accettabili attraverso l’applicazione delle norme di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, l’uso dei mezzi che la tecnica e la scienza mettono a disposizione.

Il DSS, in particolare, per ciascuna delle voci elencate all’art. 10, deve avvalersi di tale conoscenza deve indicare i rischi presenti e le soluzioni adottate e la loro attuazione nel caso specifico, con la relativa tempistica.

Attivit  estrattive   vademecum   Immagine

...

9. DSS coordinato

In caso di affidamento dei lavori all’interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (allegato 17 punto 2 del D.Lgs. n. 81/08), o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare dell’attività estrattiva deve redigere il DSS coordinato.

Scopo di questo documento è:

a) analizzare e pianificare le possibili interferenze tra il lavoro oggetto di affidamento e le operazioni di cava;
b) informare l’impresa/lavoratori esterni che operano continuativamente o saltuariamente nella cava dei rischi specifici a cui sono esposti nel corso della loro prestazione d’opera.

Pertanto il DSS coordinato può essere, nella pratica delle esperienze osservate, o un documento comprensivo di tutte le valutazioni inerenti il rischio dell’attività estrattiva, coordinato rispetto alle attività svolte da imprese diverse, ovvero un documento autonomo, redatto dal titolare dell’attività estrattiva, contenente le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare, redatto per gestire dal punto di vista della sicurezza attività specifiche condotte a servizio o a margine dell’attività lavorativa predominante da ditte esterne.

Tale coordinamento scaturisce in ogni caso dal confronto fra il DSS, redatto dal datore di lavoro che gestisce l’attività estrattiva, ed il documento di valutazione dei rischi delle ditte esterne (art. 28 del D.Lgs. n. 81/08).

Ai fini del coordinamento tra le imprese, appaltatori e fornitori d’opera individuano formalmente i rispettivi preposti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, fermo restando il ruolo e le funzioni svolte dal sorvegliante.

I principali compiti e obblighi del preposto sono dettati rispettivamente dagli artt. 2 c. 1 lettera e) e 19 del D.Lgs. n. 81/08. [...]

8. Norme di polizia miniere e cave

D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128

Norme di polizia delle miniere e delle cave. 

(GU n.87 del 11.4.1959 - SO n. 870)
….

Le Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave previste dal D.P.R. 128/59 “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave” e successivamente dal D.Lgs. 624/1996 “Attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive”, provvedono a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, ad assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale ed a garantire il buon governo dei giacimenti.

Le Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave si applicano:

- ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di prima e seconda categoria;
- ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie;
- ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze, anche se ubicati fuori del perimetro delle autorizzazioni e concessioni;
- ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
- ai siti di ex attività estrattive ed al loro eventuale riuso.
...
________

Fonti

- D.L. 2- 5 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
- Lettera circolare 15909 del 18 dicembre 2012;
Circolare 26 maggio 1997 n. 317 - Chiarimenti relativi al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Decreto Legislativo 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Guida operativa per la prevenzione e sicurezza nelle attività estrattive Regione Toscana

________

L'indice del presente documento risulta essere così strutturato:

Premessa
1. Quadro normativo
2. Ambito di applicazione
3. Figure
4. Misure generali di tutela
5. DSS Documento sicurezza e salute
5.1 Tempistica DSS
5.2 Contenuto
6. Indicazioni elaborazione DSS
7.DSS coordinato
8. Norme di polizia miniere e cave [Rev. 1.0 2023]
9. Altra documentazione [Rev. 1.0 2023]
Fonti

Elaborato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 28.12.2023 Aggiunto Cap. 8. Norme di polizia miniere e cave D.P.R.n. 128/159
Aggiornamento grafico
Aggiunto Cap. 9. Altra Documentazione
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0.0 17.06.2018 --- Certifico Srl

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Infortuni sul Lavoro / Mezzi tecnici per prevenirli - Hoepli 1903

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Infortuni sul Lavoro   Mezzi tecnici per prevenirli HOEPLI 1903

Infortuni sul Lavoro / Mezzi tecnici per prevenirli - Ing. E. Magrini 1a Ed. Hoepli 1903

ID 21004 / 19.12.2023 / Download (link diretto)

Ing. Effren Magrini

ULRICO HOEPLI EDITORE DELLA REAL CASA MILANO 1895

con 258 incisioni
________

INDICE
PREFAZIONE
LEGGI E REGOLAMENTI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
Legge del 17 marzo 1898, n. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro
Regolamento per la esecuzione della legge 17 marzo 1898, N. 80 per gli infortuni degli operai sul lavoro
Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica la legge 17 marzo 1898, N. 80.
Altri regolamenti

INTRODUZIONE
Origine delle leggi sulla prevenzione
Le Associazioni di Industriali per prevenire gli infortuni sul lavoro
Associazione degli industriali d' Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro

CAPITOLO I
Isolamento dei motori
Segnale per l 'arresto e l'avviamento dei motori
Congegni che assicurano l'arresto dei motori

CAPITOLO II - ARRESTO DEI MOTORI E DELLE TRASMISSIONI
Arresto dei motori
Arresto della trasmissione

CAPITOLO III - TRASMISSIONI

Parte statistica
Alberi
Chiavette
Manicotti d'unione degli alberi
Anelli d'arresto
Puleggie
Cinghie
Funi per trasmissione
Ingranaggi
Cilindri e coni di frizione
Coppie di cilindri

CAPITOLO IV - ELEMENTI DI MOTORI
Volanti
Eccentrici, bielle e manovelle
Gambo dello stantuffo
Regolatori

CAPITOLO V - MACCHINE AD UTENSILE TAGLIENTE O LACERANTE
LAVORAZIONE DEL LEGNO
Generalità
Seghe circolari
Seghe circolari per il taglio trasversale
Seghe a nastro
Piallatrici
Fresatrici
MACCHINE PER L'INDUSTRIA TESSILE
Generalità
Battitoi (Batteurs)
Carde
Riunitrici
Laminatoi
Pettinatrici
Banchi a fusi
Filatoio automatico (Selfactings)
Filatoi continui ad anelli (Rings)
Operazioni preliminari per la canapa
Paranavette
Tintoria ed appretto
INDUSTRIE DIVERSE
Costruzioni meccaniche
Cartiere
Fonderie
MOLE DI GRÈS E MOLE DI SMERIGLIO
Mole naturali di grès
Mole di smeriglio
Mole lapidarie
Prescrizioni regolamenti per le mole

CAPITOLO VI - OLIATURA E PULITURA
Oliatura e pulitura dei motori
Oliatura e pulitura delle trasmissioni
Oliatura e pulitura delle macchine operatrici nell'industria tessile

CAPITOLO VII - MANEGGIO DELLE CINGHIE DURANTE IL MOTO
Generalità
Portacinghie
Montaggio delle cinghie
Giunzione delle cinghie
Spostamento delle cinghie sulle puleggie folli

CAPITOLO VIII - MONTACARICHI
Generalità
Gabbia
Porte
Porte del piano superiore
Porte nei piani intermedi
Porte del piano inferiore
Vani
Corde e Catene
Freni e paracadute
Protezione delle porte-finestre per trasporto sacchi

CAPITOLO IX - IMPALCATURE E SCALE
Passarelle di servizio
Scale

CAPITOLO X - VESTIMENTA
Abiti
Maschere
Occhiali

CAPITOLO XI - MACCHINE ELETTRICHE
Cause di infortuni
Macchine elettriche
Quadri di distribuzione
Conduttori
Regolamento
Soccorsi

CAPITOLO XII - INCENDI
Uscite
Scale
Costruzione dello Stabilimento
Precauzioni per eliminare le cause di incendio
Mezzi per impedire la propagazione degli incendi e per estinguerli

CAPITOLO XIII - ILLUMINAZIONE
Generalità
Illuminazione elettrica

CAPITOLO XIV - CALDAIE A VAPORE
Generalità
Apparecchi di controllo e di sicurezza
Alimentazione delle caldaie
Costruzione delle caldaie

ELENCO DEI MANUALI HOEPLI

INDICE ALFABETICO PER AUTORI DEI MANUALI HOEPLI

Collezione copia cartacea Certifico Srl / Testo PDF digitalizzato Museo delle Scienze Torino

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Cassazione Civile Sez. Lav. n. 7566 | 27 Marzo 2020

ID 21318 | | Visite: 509 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione civile

Cassazione Civile Sez. Lav. del 27 marzo 2020 n. 7566

ID 21318 | 06.02.2024

Cassazione Civile Sez. Lav. del 27 marzo 2020 n. 7566 - Licenziamento per assenza ingiustificata. Sorveglianza sanitaria: obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute

Civile Sent. Sez. L Num. 7566 Anno 2020
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO
Data pubblicazione: 27/03/2020

Considerato che:

1. Con sentenza n. 8138/2017, depositata il 27/11/2017, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato a Carmelina Napolitano dalla T.H.S. - Divisione Catering S.r.l., con lettera in data 23 settembre 2014, a motivo di assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi.
2. La Corte di appello ha osservato a sostegno della propria decisione che la lavoratrice si era collocata autonomamente in ferie alla scadenza del periodo di comporto, senza formulare alcuna richiesta di autorizzazione al loro godimento; né poteva ritenersi che la società datrice di lavoro si fosse resa inadempiente all'obbligo di sorveglianza sanitaria, nell'ipotesi di cui alla lett. e-ter) dell'art. 41, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 (obbligo di "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione"), dovendo la visita medica effettuarsi, in tale ipotesi, prima della concreta assegnazione del lavoratore alle mansioni, che è momento non coincidente con la ripresa del lavoro e cioè con la formale presentazione nel luogo di lavoro: in sostanza, ha precisato la Corte, il lavoratore, dopo un periodo di malattia protratto per oltre sessanta giorni, può, in assenza di visita medica, legittimamente rifiutarsi, ex art. 1460 cod. civ., di eseguire le mansioni incompatibili con il suo stato di salute, posto che l'omissione della visita medica costituisce grave e colpevole inadempimento del datore di lavoro, ma non può rifiutarsi di ritornare al lavoro e continuare ad assentarsi, come invece era accaduto nella specie.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto che il licenziamento trovasse fondamento e giustificazione, oltre che nei giorni di assenza oggetto di contestazione con lettera in data 3 settembre 2014, anche nei giorni di assenza contestati con precedenti lettere del 15, del 28 e del 31 luglio 2014, le quali peraltro avevano dato luogo ad autonomi procedimenti, in tal modo decidendo la causa sulla base di fatti, in relazione ai quali il potere disciplinare del datore di lavoro si era già consumato, e travalicando i limiti della domanda e delle stesse prove fornite dalle parti.
2. Con ¡1 secondo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, I. n. 300/1970, come modificato dall'art. 1 l. n. 92/2012, nonché dell'art. 7 I. n. 300/1970, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte erroneamente qualificato le assenze come "ingiustificate", nonostante che la condotta posta in essere dalla lavoratrice integrasse chiaramente l'ipotesi del rifiuto legittimo della prestazione ex art. 1460 cod. civ., stante l'omessa sottoposizione della stessa, da parte del datore di lavoro, a visita medica preventiva, con conseguente insussistenza del fatto contestato sotto il profilo della sua antigiuridicità.
3. Con il terzo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 2119 e 1460 cod. civ. e dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter, d.lgs. n. 81/2008, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che presupposto per l'applicazione di tale ultima disposizione fosse la presenza in azienda del lavoratore, mentre dal tenore letterale di essa era dato chiaramente desumere che il reingresso nel sistema produttivo del dipendente, che per motivi di salute fosse rimasto assente per un periodo di oltre sessanta giorni continuativi, dovesse essere necessariamente preceduto dall'effettuazione della visita medica.
4. Il primo motivo è infondato.
5. E', infatti, del tutto consolidato il principio di diritto, per il quale il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato); con la conseguenza che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. n. 455/2011; conformi, fra le pronunce più recenti: n. 18868/2015; n. 9002/2018; n. 8048/2019).
6. Nella specie, la Corte di merito si è invece limitata a richiamare le diverse lettere di addebito, con i giorni di assenza ingiustificata specificamente indicati in ciascuna, che hanno preceduto la contestazione del 3 settembre 2014 e la conseguente comunicazione del recesso datoriale, intimato con lettera del 23 settembre 2014, senza che da ciò sia derivato alcun riflesso né sulla decisione assunta né sulle ragioni che hanno condotto alla sua adozione, le quali risultano indipendenti sul piano fattuale e logico-giuridico rispetto ai presupposti dei pregressi procedimenti disciplinari.
7. Il secondo e il terzo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
8. L'art. 41 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro") prevede, tra gli strumenti della "sorveglianza sanitaria" (comma 2) anche l'effettuazione di una "visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare la idoneità alla mansione" (lett. e-ter).
9. La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.
10. Ne deriva che, ove nuovamente destinato alle stesse mansioni assegnategli prima dell'inizio del periodo di assenza, egli può astenersi ex art. 1460 cod. civ. dall'eseguire la prestazione dovuta, posto che l'effettuazione della visita medica prevista dalla norma si colloca all'interno del fondamentale obbligo imprenditoriale di predisporre e attuare le misure necessarie a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, secondo le previsioni della normativa specifica di prevenzione e dell'art. 2087 cod. civ.; sicché la sua omissione, integrando un inadempimento della parte datoriale di rilevante gravità, risulta tale da determinare una rottura dell'equilibrio sinallagmatico e da conferire, pertanto, al prestatore di lavoro una legittima facoltà di reazione.
11. Non è invece consentito al prestatore di astenersi anche dalla presentazione sul posto di lavoro, una volta venuto meno il titolo giustificativo della sua assenza (come nella specie, la ricorrente avendo superato il periodo di comporto): presentazione che - come rilevato esattamente nella sentenza impugnata - è momento distinto dall'assegnazione alle mansioni, in quanto diretto a ridare concreta operatività al rapporto e ben potendo comunque il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri, disporre, quanto meno in via provvisoria e in attesa dell'espletamento della visita medica e della connessa verifica di idoneità, una diversa collocazione del proprio dipendente all'interno della organizzazione di impresa.
12. E', d'altra parte, consolidato il principio (Cass. n. 5521/2003; conforme, fra altre, n. 21385/2004), secondo il quale "il lavoratore assente per malattia non ha incondizionata facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, quale titolo della sua assenza, allo scopo di interrompere il decorso del periodo di comporto, ma il datore di lavoro, di fronte ad una richiesta del lavoratore di conversione dell’assenza per malattie in ferie, e nel l’esercita re il potere, conferitogli dalla legge (art. 2109, secondo comma, cod. civ.), di stabilire la collocazione temporale delle ferie nell’ambito annuale armonizzando le esigenze dell’impresa con gli interessi del lavoratore, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguate alla posizione del lavoratore in quanto esposto, appunto, alla perdita del posto di lavoro con la scadenza del comporto; tuttavia, un tale obbligo del datore di lavoro non è ragionevolmente configurabile allorquando il lavoratore abbia la possibilità di fruire e beneficiare di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto ed in particolare quando le parti sociali abbiano convenuto e previsto, a tal fine, il collocamento in aspettativa, pur non retribuita (nella specie, la S.C., enunciando tale principio e dando altresì conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la correttezza del comportamento datoriale sul presupposto che il lavoratore, pur a fronte di avvisi inviatigli dal datore di lavoro, non aveva inteso richiedere la conversione in ferie del proprio periodo di malattia e neppure avvalersi del periodo di aspettativa previsto contrattualmente)": istituto la cui presenza anche nella contrattazione collettiva applicata al rapporto in esame risulta espressamente accertata dalla Corte di merito (cfr. sentenza, p. 3).
13. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 ottobre 2019.

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