Decreto 213 del 13 Settembre 2018
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Decreto Ministero dell'Interno 213 del 13 Settembre 2018
Formazione personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale
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GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018
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Art. 1 Soggetti formatori
1. A norma del punto 6.1 dell'al legato al decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2016 sono soggetti formatori. abilitati ad effettuare corsi di addestramento, per quanto attiene la sicurezza antincendio, al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
b) i privati, gli enti o le società, di seguito denominati "organismi formatori", in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 2 Requisiti degli organismi formatori
1. Gli organismi formatori devono disporre di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all'esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
b) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'lnterno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
c) certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 Febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
2. Gli organismi formatori devono, altresì, disporre di un'adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.
Art. 3 Programmi e modalità di svolgimento dei corsi di addestramento
1. Per ogni corso l'organismo formatore nomina un direttore del corso, che cura ii corretto svolgimento del programma didattico, i cui contenuti minimi sono indicati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto, e provvede alla tenuta del registro delle presenze, verificando la regolare partecipazione dei discenti.
2. Il corso, delta durata di almeno sedici ore è costituito da una parte teorica ed una pratica e si conclude con una verifica finale.
3. A ciascun corso non può partecipare un numero di discenti superiore a venti.
4. Il soggetto formatore fornisce ai discenti il materiale didattico inerente gli argomenti trattati.
5. Per i discenti in possesso del certificato di formazione professionale ADR in corso di validità per il trasporto di merci pericolose in cisterna, il corso potrà avere durata ridotta ad otto ore e ii relativo programma include i contenuti minimi di cui all'allegato I.
6. Al fine di consentire gli eventuali controlli, l'organismo formatore comunica, almeno 15 giorni prima di dare inizio all'attività di formazione. ii possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 e le informazioni relative al corso di addestramento, alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competente per territorio in relazione alla sede di svolgimento del corso. Detta comunicazione deve contenere:
a) dati identificativi dell'organismo formatore;
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2;
c) il programma del corso;
d) il nominativo e i recapiti del direttore del corso;
e) il calendario delle lezioni, la sede di svolgimento e i relativi docenti;
t) i nominativi dei componenti della commissione esaminatrice, la sede e la data di svolgimento della verifica finale;
g) l'elenco nominativo dei discenti.
7. La Direzione regionale dei vigili del Fuoco, può comunicare eventuali elementi ostativi e può disporre, per il tramite del Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, eventuali controlli, anche con metodo a campione, delta regolare esecuzione dci corsi di addestramento.
8. Al termine del corso, l'organismo formatore comunica alla stessa Direzione regionale dei vigili del fuoco l'elenco nominativo degli attestati di proficua frequenza, di cui all'articolo 4, rilasciati.
... segue in allegato
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Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacita' e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse.
A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico corso di addestramento. L'organizzazione del corso e' affidata ad organismi qualificati. I requisiti degli organismi, le modalita' di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Ministero dell'Interno ‐ Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.
Da questo specifico corso di addestramento possono essere esentati:
a) gli iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art 16 del D.lgs. n. 139/2006;
b) il personale che all'atto della pubblicazione del presente decreto abbia gia' maturato una comprovata esperienza di almeno 5 anni nelle forniture nello specifico settore e cio' sia attestato da apposita dichiarazione del Titolare dell'Impresa, che ne dichiara sotto la propria responsabilita' l'idoneita' a svolgere questa attivita';
c) i tecnici abilitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo il D.lgs n. 40/2000 e integrazione del D.lgs. 35 del 27 gennaio 2010, specificatamente formati alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose ADR.
Le operazioni di carico/scarico devono essere effettuate sotto la diretta responsabilita' del personale incaricato nel rispetto della normativa vigente.
Per le forniture di emergenza, la verifica dell'idoneita' del sito ai sensi del presente decreto ed in generale per il sicuro avvio e svolgimento delle operazioni di carico/scarico, deve essere stabilita da parte di Professionista abilitato iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139/2006.
Nel caso di forniture di emergenza inferiori a 20.000 Sm3, ad attivita' non comprese nell'allegato I al DPR n. 151/2011, la verifica dell'idoneita' del sito puo' essere effettuata dal responsabile tecnico dell'azienda fornitrice del gas.
Fonte: VVF
Collegati:
Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35