Slide background




Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195

ID 21347 | | Visite: 1172 | Decreti Sicurezza lavoroPermalink: https://www.certifico.com/id/21347

Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39.

(GU n.174 del 29.07.2003)

Legge 1 marzo 2002 n. 39

Art. 21 Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione.

1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dalla presente legge:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentate per la sicurezza".

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195.pdf)Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195
 
IT102 kB131

Tags: Sicurezza lavoro RSPP

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Dati INAIL n  11 2024   Focus settore costruzioni
Dic 12, 2024 71

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni

Dati INAIL n. 11/2024 - Focus settore costruzioni ID 23099 | 12.12.2024 / In allegato Costruzioni: un settore in espansione - Costruzioni: settore trainante dell’economia ma sempre rischioso - I dati confermano la crescita delle malattie professionali nelle costruzioni - L’influenza del fattore… Leggi tutto
DPCM 23 ottobre 2024
Dic 05, 2024 143

DPCM 23 ottobre 2024

DPCM 23 ottobre 2024 / Programma pluriennale diffusione defibrillatori semiautomatici e automatici ID 23064 | 05.12.2024 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (GU n.285 del 05.12.2024)________ Art. 1 Programma pluriennale per la diffusione e… Leggi tutto

Più letti Sicurezza