Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195
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Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n. 195
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n. 39.
(GU n.174 del 29.07.2003)
Art. 21 Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione. 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Note all'art. 21:
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può" è sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dalla presente legge:
"6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentate per la sicurezza".
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