Nota INL prot.3395 del 23.10.2020
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Nota INL prot.3395 del 23.10.2020
Oggetto: Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, è stato pubblicato il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (r. 000094.07-08-2020) in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento, non esonerati dalla conduzione abilitata.
Il DM è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 73-bis, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione in G.U. (30 settembre 2021), ad eccezione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3, che disciplina modalità e requisiti per il rilascio dei patentini di abilitazione.
Ai sensi del citato comma 4, il patentino di abilitazione ha validità fino al compimento del settantesimo anno di età. Tale disposizione trova applicazione anche in relazione ai patentini già rilasciati alla data di pubblicazione del Decreto.
Tali patentini si intendono, conseguentemente rinnovati automaticamente fino al compimento dei 70 anni, in luogo della precedente procedura di rinnovo quinquennale.
In base all’art. 11, co. 5 del DM in oggetto, dal 30 settembre 2021 viene abrogato il DM del 1 marzo 1974.
Le sessioni di esame che saranno pubblicate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto resteranno disciplinate dal DM del 1 marzo 1974 (art. 11, comma 1).
Tra le principali novità introdotte dal decreto in oggetto vi è quella, prevista dall’art. 1, co. 2, del DM, dell’obbligo dell’idoneità alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, il conduttore di generatore di vapore deve infatti sottoporsi a visita medica di controllo ogni cinque anni, che sono ridotti a due anni per i soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età.
Il comma 4 del medesimo art. 1, prevede inoltre che l’utilizzatore può richiedere l’esonero dalla conduzione abilitata per i generatori di vapore di cui all’allegato III e secondo le modalità previste nel medesimo allegato.
Deve evidenziarsi quanto previsto dall’art. 4 in merito ai corsi di formazione teorico-pratica necessari per l’ammissione all’esame di abilitazione di cui all’art. 8, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono indicati nell’allegato II.
Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, disciplinati al Capo III del DM, sono svolti nei mesi e nelle sedi indicati nell’allegato I.
IL DIRETTORE CENTRALE - Orazio Parisi
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