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Biocidi naturali: sicurezza nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali

ID 18128 | | Visite: 1490 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Biocidi naturali

Biocidi naturali: possibile alternativa per la sicurezza nel settore del restauro e conservazione dei beni culturali

ID 18128 | 21.11.2022 / In allegato Fact sheet INAIL 2022

Le principali fasi del restauro di un manufatto prevedono l’uso di diversi agenti chimici pericolosi. In particolare la continua e prolungata esposizione degli operatori ai biocidi di sintesi può causare danni all’organismo spesso acuiti dall’inadeguato utilizzo dei dispositivi di protezione.

In risposta a questo problema, negli ultimi anni, è cresciuto l’interesse verso l’utilizzo di sostanze naturali a basso impatto ambientale (oli essenziali, idrolati ed estratti di piante officinali) per tutelare la sicurezza degli operatori del settore del restauro e conservazione dei beni culturali.

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Fonte: INAIL

Guida per la valutazione rischi psicosociali

ID 15171 | | Visite: 3762 | Documenti Sicurezza UE

Guida valutazione rischi psicosociali

Guida per la valutazione rischi psicosociali / EC - INL 2018

Guida per la valutazione della qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione dei rischi nell'ambito della prevenzione dei rischi psicosociali

ID 15171 | EC / INL 2018

A maggio 2017 il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) ha deciso di istituire un gruppo di lavoro per tener conto dei rischi nuovi ed emergenti, denominato gruppo di lavoro sui rischi emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro (EMEX). Scopo del gruppo di lavoro è occuparsi dei disturbi muscolo-scheletrici (DMS), dei rischi psicosociali e delle sfide demografiche cui sono confrontati tutti gli Stati membri dell'UE.

Il punto di partenza originale del gruppo di lavoro EMEX è stata la comunicazione della Commissione europea del gennaio 2017 che individuava i rischi nuovi ed emergenti tra i problemi crescenti per i datori di lavoro europei e, di conseguenza, per gli ispettorati nazionali del lavoro (INL).

L'obiettivo principale assegnato al gruppo di lavoro EMEX è rafforzare l'applicazione dei regolamenti che disciplinano gli aspetti ergonomici e le condizioni di lavoro psicosociali che favoriscono un ambiente di lavoro sostenibile per donne e uomini, lavoratori giovani e anziani. Il gruppo di lavoro EMEX è stato formato a settembre 2017 da rappresentanti di Cipro, Danimarca, Finlandia, Grecia, Polonia, Romania e Svezia (presidenza). Questa guida ha lo scopo di aiutare gli INL a sviluppare le procedure di ispezione e di aumentare la sicurezza degli ispettori del lavoro nell'esaminare la qualità delle valutazioni dei rischi e delle misure di gestione degli stessi per quanto riguarda i rischi psicosociali.

Definizioni

I rischi psicosociali sono definiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in termini di interazione tra le mansioni, l'organizzazione e la gestione del lavoro e altre condizioni ambientali e aziendali, da un lato, e le competenze e le esigenze dei lavoratori, dall'altro. Queste interazioni possono rivelarsi pericolose per la salute dei lavoratori, a seconda delle loro percezioni ed esperienze. Secondo una definizione più semplice, i rischi psicosociali sono aspetti della progettazione, dell'organizzazione e della gestione del lavoro che, unitamente al contesto sociale e ambientale, possono provocare danni psicologici, sociali o fisici.

I rischi psicosociali nei luoghi di lavoro riguardano la probabilità che determinati aspetti della progettazione, dell'organizzazione e della gestione del lavoro, unitamente al contesto sociale e ambientale, possano avere conseguenze negative a livello fisico, psicologico e sociale.

Le molestie sono tentativi ripetuti e continui da parte di una persona di infastidire, esaurire, ostacolare od ottenere una reazione da un'altraiv . Il mobbing è una situazione in cui una o più persone, nell'arco di un periodo di tempo, si sentono costantemente vittime di atti ostili da parte di una o più persone, situazione nella quale chi è bersaglio del mobbing non riesce a difendersi da tali azioniiv . Per violenza causata da terzi si intende le minacce e la violenza fisica e psicologica (ad esempio la violenza verbale) da parte di terzi, come clienti o pazienti, destinatari di beni o serviziv . Lo stress è la risposta che le persone possono sperimentare quando sono esposte a richieste di lavoro e pressioni che non corrispondono alle loro conoscenze e competenze e che ne mettono in discussione la capacità di farvi fronte.

Condizioni di lavoro e rischi psicosociali

La vita lavorativa sta cambiando rapidamente: la maggiore flessibilità del mercato del lavoro si traduce in un maggior numero di posti di lavoro a tempo parziale, temporanei e precari. Le tecnologie dell'informazione hanno modificato le modalità di svolgimento e organizzazione del lavoro, aumentando la possibilità di lavorare ininterrottamente e facendo emergere una società attiva 24 ore su 24.

L'evoluzione della vita lavorativa comporta richieste di lavoro più esigenti e, di conseguenza, flessibilità e conoscenza ai lavoratori. La distinzione tra lavoro e tempo libero non è più immediata. Le tecnologie avanzate inducono un aumento della produttività, ma possono anche provocare stress e mettere a rischio la salute dei lavoratori.

I rischi psicosociali legati al lavoro sono tra i principali rischi emergenti per la salute e la sicurezza e sono legati a problemi come le molestie e il mobbing, la violenza sul luogo di lavoro e lo stress lavoro-correlato. Lo stress da lavoro è all'origine di scarsa redditività, maggiore assenteismo e aumento dei tassi di incidenti e può contribuire ad aumentare i tassi di prepensionamento; lo stress eccessivo può minacciare la salute dei lavoratori. Circa la metà dei lavoratori europei ritiene che lo stress sia comune nei luoghi di lavoro e infatti è responsabile di circa la metà di tutti i giorni di lavoro persi. In Europa, il 25% dei lavoratori sostiene di soffrire di stress legato all'attività lavorativa per tutto o per la maggior parte dell'orario di lavoro e una percentuale simile riferisce che l'attività lavorativa ha un impatto negativo sulla propria salute. I costi per le imprese e la società sono considerevoli e vengono valutati in miliardi di euro a livello europeo.

Lo stress lavoro-correlato è responsabile di circa la metà dei giorni di lavoro persi poiché provoca assenze piuttosto lunghe; riduce il rendimento professionale e può moltiplicare gli infortuni; l'avvicendamento del personale è legato per circa un quinto a situazioni di stress sul lavoro. D'altra parte, il lavoro può avere conseguenze positive per la salute e il benessere individuali in presenza di condizioni che promuovono un'elevata qualità del lavoro, come il sostegno sociale, mansioni significative, l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata e la capacità di influenzare l'organizzazione del proprio lavoro. Il lavoro può garantire alle persone uno scopo, risorse economiche e una fonte di identità, crescita personale, integrazione sociale e sviluppo professionale, tutti fattori che migliorano il benessere mentale.

I rischi psicosociali

I rischi psicosociali derivano da inadeguate modalità di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro e da un contesto lavorativo socialmente mediocre. Se li si considera come problemi aziendali anziché individuali, i rischi psicosociali possono essere gestiti al pari degli altri rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Diversi tipi di rischi psicosociali possono avere ripercussioni negative sulla salute e sul benessere dei lavoratori. I rischi psicosociali più tipici sono i carichi e i ritmi di lavoro eccessivi e i comportamenti sociali ostili, come la violenza o le molestie.

Tabella 1: Esempi di rischi psicosociali (Esener 2010, adattato da Cox 1993)

 

Mansioni

Mancanza di varietà o cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o privo di significato, scarso utilizzo delle competenze, elevata incertezza, costante esposizione a clienti, pazienti, alunni, ecc. difficili

Carico e ritmo di lavoro

Sovraccarico di lavoro o lavoro insufficiente, ritmo della macchina, livelli elevati di pressione del tempo e costante pressione in termini di scadenze

Orario di lavoro

Lavoro a turni, lavoro notturno, orari di lavoro poco flessibili, imprevedibili, lunghi o che ostacolano la socialità

Controllo

Scarsa partecipazione ai processi decisionali, mancanza di controllo su carico di lavoro, ritmo, lavoro a turni, ecc.

Ambiente e attrezzature

Disponibilità, idoneità e manutenzione inadeguate delle attrezzature; condizioni ambientali scadenti, come mancanza di spazio, scarsa illuminazione e rumore eccessivo

Cultura e funzioni organizzative

Scarsa comunicazione, scarso sostegno alla risoluzione dei problemi, allo sviluppo personale e alla gestione; mancanza di definizione o di accordo sugli obiettivi aziendali

Rapporti interpersonali sul lavoro

Isolamento sociale o fisico, relazioni insoddisfacenti con i superiori, conflitti interpersonali, mancanza di sostegno sociale, molestie, mobbing, leadership inadeguata e violenza da parte di terzi

Ruolo nell'organizzazione

Ambiguità relativa al proprio ruolo, conflitti di ruolo e responsabilità nei confronti delle persone

Sviluppo professionale

Stagnazione e incertezza della carriera, promozione insufficiente o eccessiva, bassa retribuzione, precarietà del posto di lavoro e scarso valore sociale attribuito al lavoro

Interfaccia casa- lavoro

Esigenze contrastanti tra vita lavorativa e vita privata, scarso sostegno a livello familiare e problemi derivanti dal fatto che entrambi i partner hanno un lavoro (carriere duplici)

I rischi psicosociali variano a seconda dei settori, luoghi di lavoro, gruppi di lavoratori e professioni. In qualsiasi luogo di lavoro possono esserci rischi psicosociali nocivi

Tabella 2: Esempi di rischi psicosociali tipici in diversi settori

(basati sulle Guide sull'ambiente di lavoro dell'Autorità danese per l'ambiente di lavoro)

Settore

Rischio psicosociale

Commercio

Sovraccarico di lavoro e pressione del tempo Lavoro monotono

Mancanza di influenza sul proprio lavoro

Contatti con la clientela (mancanza di sostegno sociale) Conflitti, mobbing e molestie sessuali

Furti, violenza, minacce e infortuni traumatici Orari di lavoro irregolari; lavoro serale e nel fine settimana

Imprevedibilità del lavoro Stagnazione della carriera

Uffici

Sovraccarico di lavoro e pressione del tempo Lavoro privo di significato e mancanza di varietà Mancanza di influenza sul proprio lavoro Mancanza di sostegno

Interazione uomo-computer scadente

Conflitti, mobbing e molestie sessuali nei contatti con i clienti

Violenza e minacce Precarietà del posto di lavoro

Stagnazione della carriera

Ospedali

Sovraccarico di lavoro, pressione del tempo e richieste contrastanti

Mancanza di influenza sul proprio lavoro Mancanza di sostegno

Conflitti, mobbing e molestie sessuali Pressione emotiva elevata

Violenza e infortuni traumatici

Orari di lavoro irregolari e lavoro notturno

Edilizia

Sovraccarico di lavoro e pressione del tempo Mancanza di influenza sul proprio lavoro Mancanza di sostegno sociale

Mobbing e molestie sessuali

Mancanza di informazioni sui principali cambiamenti relativi al lavoro

Infortuni traumatici

Istruzione

Sovraccarico di lavoro e richieste contrastanti o non chiare

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segue in allegato

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EC 2018
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Linea guida Uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) Regione Lombardia

ID 18082 | | Visite: 1845 | Documenti Sicurezza Enti

Linea guida Uso delle piattaforme di lavoro elevabili Regione Lombardia

Regione Lombardia, DD 08 luglio 2014 n. 6551 - Linea guida "Uso delle piattaforme di lavoro elevabili" 

ID 18082 | 15.11.2022 / In allegato Linee guida

Regione Lombardia, DD 08 luglio 2014 n. 6551 - Linea guida "Uso delle piattaforme di lavoro elevabili" (Cantieri temporanei e mobili)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PREVENZIONE AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità";
VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
VISTA la d.g.r. del 20 dicembre 2013, n. X/1104 "Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" con la quale:
- è stato approvato il Piano regionale 2014-2018, documento precedentemente condiviso con i rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all’attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell’Intesa il 30 luglio 2013;
- sono state riconfermate le modalità organizzative individuate nel Piano 2011-2013 dando continuità operativa ai Laboratori di Approfondimento già istituiti, tra cui quello “Costruzioni”;
- sono state affidate alla Direzione Generale Salute le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;
PRESO ATTO che il succitato Piano regionale 2014-2018:
- affida ai Laboratori di Approfondimento l’analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione, assicurando il supporto tecnico- scientifico per la tematica di competenza, anche con la redazione di linee di indirizzo;
- sostiene lo sviluppo delle conoscenze dei rischi e dei danni nei comparti indagati, al fine di aumentare la conoscenza dei bisogni di sicurezza e salute per giungere ad una riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento degli stessi;
PRESO ATTO che il documento Linea Guida "Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili" (cantieri temporanei e mobili) è stato:
- redatto dal Laboratorio di Approfondimento “Costruzioni” quale strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano Regionale 2014-2018, illustra le buone pratiche da adottare in occasione di utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili qualora si operi in cantieri temporanei e mobili;
- validato dalla Cabina di regia nella seduta del 21 maggio c.a.;
RITENUTO opportuno, nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di riduzione degli infortuni mortali e delle malattie professionali di cui al Piano Regionale 2014-2018 del 20 dicembre 2013, n. X/1104, rimandare, per gli aspetti legati alla sorveglianza sanitaria, alle linee guida approvate con decreto del Direttore Generale Sanità n. 5408 del 19 giugno 2012, in corso di aggiornamento per quanto riguarda i "lavori in quota";
RITENUTO inoltre rammentare, per quanto attiene la formazione, gli obblighi previsti dall'art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/08, le cui modalità di attuazione sono state definite con l'Accordo Stato Regioni, Repertorio Atti n. 53 del 22/02/2012 (ALLEGATO III - Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili"). Ulteriori e specifiche indicazioni operative sono state fornite dalle circolari regionali n. 20/2013 e n. 21/2013 redatte dalla DG Salute, d'intesa con la DG Istruzione, Formazione e Lavoro;
RITENUTO quindi di approvare il documento Linea Guida "Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili" (cantieri temporanei e mobili) allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e, sostanziale;
CONSIDERATO utile, ai fini della promozione delle presenti linee guida, prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Salute, nonché, ai fini della loro applicazione, promuoverne la diffusione presso i Comitati di Coordinamento Provinciale ex art. 7, D.Lgs 81/08;
VISTA la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR n. 3 del 20.3.2013 (Costituzione delle Direzioni Centrali e Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative -1 provvedimento organizzativo - X legislatura);

DECRETA

1. di approvare il documento Linea Guida "Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili" (cantieri temporanei e mobili), allegato 1 al presente atto quale parte integrante, sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Salute.

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Fonte: Regione Lombardia

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UNI ISO 11228-1:2022 - MMC / Sollevamento, abbassamento e trasporto

ID 16236 | | Visite: 11535 | News Sicurezza

UNI ISO 11228 12022

UNI ISO 11228-1:2022 - MMC / Sollevamento, abbassamento e trasporto / Pubblicata in IT

ID 16236 | Update 15.11.2022 / In allegato Preview

UNI ISO 11228-1:2022 Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

Adotta: ISO 11228-1:2021

Data entrata in vigore: 24 marzo 2022

UNI 25.10.2022

Pubblicata in lingua italiana la norma UNI ISO 11228-1:2022 “Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto”

La norma specifica i limiti raccomandati per il sollevamento, l'abbassamento e il trasporto manuale, tenuto conto della intensità, della frequenza e della durata del compito lavorativo. Lo stesso è destinato a fornire requisiti e raccomandazioni relative alla analisi di molteplici variabili del compito, consentendo di valutare i rischi per la salute della popolazione lavorativa. Questo documento si applica alla movimentazione manuale di oggetti con massa di 3 kg o più e a una velocità di cammino moderata, cioè compresa tra 0,5 m/s e 1,0 m/s, lungo una superficie orizzontale. Questo documento si basa su una giornata di lavoro di 8 ore, ma considera anche tempi di lavoro più prolungati, fino a 12 ore.

Esso indirizza anche all'analisi di combinazioni di compiti di sollevamento, abbassamento e trasporto nello stesso turno di lavoro quotidiano. Questo documento non considera il mantenimento di oggetti (senza cammino), il traino e la spinta di oggetti o la movimentazione manuale da seduti. Il traino e la spinta di oggetti sono considerati in altre parti della serie ISO 11228.

Questo documento non considera la movimentazione manuale di persone o animali (Per altre informazioni sulla movimentazione delle persone riferirsi a ISO/TR 12296). Questo documento non riguarda il sollevamento manuale di oggetti laddove si usino apparecchiature di ausilio al sollevamento, come gli esoscheletri, e non prende in considerazione le necessità di donne in gravidanza o di persone con disabilità.

Sostituisce: UNI ISO 11228-1:2009

Novità Ed. 2.0 2022

- revisione dello scopo per includere l'abbassamento;
- ampliamento della stima del rischio;
- ampliamento degli Allegati A, B e C;
- aggiunta dell'Allegato D Indice di sollevamento
- aggiunta dell'allegato E Modello semplificato per il calcolo RML e L1
- aggiunta dell'Allegato F Sollevamento manuale Multi-task
- aggiunta dell'Allegato G Esempi di movimentazione manuale di oggetti
- aggiunta dell'Allegato H Trasporto
- aggiunta dell'Allegato I Esposizione e rischio: la Tabella D.1

In allegato Preview ISO 11228-1:2021

Fonte: UNI/ISO

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Circolare VVF prot. 16579 del 7 novembre 2022

ID 18029 | | Visite: 7024 | Prevenzione Incendi

Circolare VVF prot  16579 del 07 11 2022

Circolare VVF prot. 16579 del 7 novembre 2022

ID 18029 | 09.11.2022 / Circolare in allegato

OGGETTO: decreto 15 settembre 2022 - Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81.

Con riferimento all’oggetto, a seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Direzione centrale, si forniscono di seguito i chiarimenti necessari per la corretta ed uniforme applicazione del provvedimento in argomento.

In primis, preme segnalare che l’art. 1 del decreto 15 settembre 2022 dispone la proroga al 25 settembre 2023 delle sole disposizioni previste all’art. 4 del decreto 1 settembre 2021 relative alla qualificazione dei manutentori.

Conseguentemente, è confermata la vigenza, a far data dal 25 settembre u.s., delle altre disposizioni stabilite dal decreto 1 settembre 2021 medesimo e, in particolare, dall’articolo 3 - “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio” e dall’articolo 5 - “Abrogazioni”.

Pertanto, dal 25 settembre u.s., si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio stabiliti in nell’Allegato I al decreto 1 settembre 2021 e dovrà essere predisposto, a cura del datore di lavoro, il previsto registro dei controlli.

Inoltre, si rappresenta che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ammissione diretta alla prova d’esame orale prevista al punto 4.4 del par.4 dell’Allegato II al decreto 1 settembre 2021, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del decreto 15 settembre 2022 (25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.

Con successiva nota saranno chiarite le modalità di svolgimento di tale specifica modalità di effettuazione della prova di esame.

Con l’occasione, si comunica che, a far data dai primi mesi del 2023, saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per l’effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le strutture del Corpo.

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Benessere organizzativo: Modelli di indagine ANAC

ID 18024 | | Visite: 6140 | Documenti Sicurezza Enti

Benessere organizzativo   Modelli di indagine ANAC

Benessere organizzativo: Modelli di indagine ANAC

ID 18024 | 08.11.2022 / In allegato Modelli / Esempi

Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di misurazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico” (art. 14, comma 5 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150). Trasferiti da ANAC al Dipartimento della Funzione pubblica. Rivolti alle PA, inizialmente i risultati delle indagini dovevano essere resi obbligatoriamente pubblici (previsione abrogata da D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97).

I Modelli sono importanti e tuttora utilizzati in ambito Sicurezza lavoro/organizzazione lavoro.
_______

Il questionario ANAC è composto da 17 sezioni, per un totale di 85 domande.

Sezioni domande questionario

A - Benessere Organizzativo - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato
B - Benessere Organizzativo - Le discriminazioni
C - Benessere Organizzativo - L'equità nella mia amministrazione
D - Benessere Organizzativo - Carriera e sviluppo professionale
E - Benessere Organizzativo - Il mio lavoro
F - Benessere Organizzativo - I miei colleghi
G - Benessere Organizzativo - Il contesto del mio lavoro
H - Benessere Organizzativo - Il senso di appartenenza
I - Benessere Organizzativo - L'immagine della mia amministrazione

Benessere Organizzativo - Importanza degli ambiti di indagine
L - Grado di Condivisione del Sistema di valutazione - La mia organizzazione
M - Grado di Condivisione del Sistema di valutazione - Le mie performance
N - Grado di Condivisione del Sistema di valutazione - Il funzionamento del sistema
O - Valutazione del superiore gerarchico - Il mio capo e la mia crescita
P - Valutazione del superiore gerarchico - Il mio capo e l'equità
Dati anagrafici
_______

Il questionario sul Benessere Organizzativo è uno strumento predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (ANAC), in applicazione dell’art. 14, comma 5, del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150. Il Documento dell’ANAC denominato “Modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente” ha ad oggetto i modelli che la Commissione deve fornire agli Organismi indipendenti di valutazione - OIV - per realizzare le indagini sul personale dipendente “volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale” (di seguito chiamata indagine), ai sensi dell’art. 14, comma 5, del decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150.

Le Amministrazioni, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei servizi, devono opportunamente valorizzare il ruolo centrale del lavoratore nella propria organizzazione. La realizzazione di questo obiettivo richiede la consapevolezza che la gestione delle risorse umane non può esaurirsi in una mera amministrazione del personale, ma implica una adeguata considerazione della persona del lavoratore proiettata nell’ambiente di lavoro.

Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150
...
Art. 13. Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
...
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’articolo 7 in termini di efficienza e produttività (Abrogato da D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 / ndr)
...

Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance

5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all’articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. (Abrogato da D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 / ndr)

...

Precisazioni in ordine all’indagine sul benessere organizzativo

La Commissione nella seduta del 29 maggio 2013, in relazione ai modelli per la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico, ha precisato che:

1. il superiore gerarchico va individuato nel superiore che al singolo dipendente assegna gli obiettivi e successivamente ne valuta la performance individuale;

2. le amministrazioni, con riferimento alle domande con la polarità negativa (A.04, A.05, A.09, B.04,B.07, H.05), devono dare precise indicazioni in occasione della somministrazione dell’indagine sulla compilazione del questionario e ne devono tener conto successivamente in sede di analisi dei dati e della loro elaborazione;

3. ai sensi dell’art. 20, comma 3 del D. Lgs. 33/2013, le singole amministrazioni devono pubblicare i risultati dell’indagine (*) sui propri siti istituzionali, oltre che trasmetterli alla CiVIT (ANAC / ndr).

(*)

I dati, non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Art. 20 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97.

Questionario Benessere Organizzativo

A - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e stress lavoro correlato

Indagini personale dipendente Allegato A ANAC 2013

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 42025 | 08 Novembre 2022

ID 18048 | | Visite: 1341 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 dell'08 novembre 2022 n. 42025

Caduta mortale dalla scala durante il lavoro di saldatura in quota

Penale Sent. Sez. 4 Num. 42025 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 04/10/2022

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Paola a carico di S.P. per il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in cooperazione con S.F., per il quale è intervenuta pronuncia assolutoria.
Era contestato all'imputato, amministratore della "CO.GE.SI. s.r.l.", di avere, nella qualità di datore di lavoro di fatto di B.A., per colpa generica, nonché inosservanza delle norme poste a tutela degli infortuni sul lavoro (art. 111113 d.lgs. 81/08), cagionato la morte del predetto operaio, il quale, incaricato di effettuare una saldatura in quota presso la sede della società, essendo sprovvisto di ogni dispositivo di protezione e mediante utilizzo di una scala a pioli, nel compiere l'operazione richiesta, issatosi sulla predetta scala, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo riportando lesioni gravissime che ne determinavano il decesso.
I giudici di merito, nelle due sentenza conformi, hanno ritenuto acclarata la responsabilità dell'imputato, ponendo in rilievo come il datore di lavoro avesse messo a disposizione dell'operaio strumentazione di lavoro assolutamente inidonea e priva dei requisiti di cui al citato articolo.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando seguenti motivi di doglianza.
I) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità.
Il giudice, lamenta la difesa, ha erroneamente ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da S.P. alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini, dichiarazioni che hanno fatto ingresso nel giudizio attraverso la deposizione dei testi C.I. e A.B..
Essendo stato il S.P. raggiunto da elementi indiziari all'atto dell'assunzione delle informazioni, la polizia giudiziaria avrebbe dovuto procedere a dare gli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen.
La Corte di merito sostiene che il teste di polizia giudiziaria si sia limitato a riferire quanto aveva appreso nel corso di una telefonata con il S., in cui questi chiedeva l'intervento dei Carabinieri per il grave incidente occorso. Ebbene, la Corte di merito sarebbe incorsa in un travisamento della prova: il S.P. non ha mai chiesto l'intervento dei Carabinieri e la conversazione non aveva ad oggetto la dinamica del sinistro.

Il teste di polizia C., all'udienza del 16/10/2014, ha dichiarato che le notizie apprese erano quelle ricevute dal S.P., non avendo svolto altri accertamenti ("non abbiamo trovato altre cose"). Ha poi precisato di avere chiamato al telefono S.P. per convocarlo presso il luogo del fatto, apprendendo da questi che stava seguendo l'ambulanza che trasportava l'operaio infortunato.
Da quanto precede emergerebbero evidenti contraddizioni. I giudici affermano che le dichiarazioni rese dal C.I. sarebbero pienamente utilizzabili, essendosi il teste limitato a riferire quanto appreso nel corso di una conversazione telefonica e non avendo deposto sul contenuto delle dichiarazioni verbalizzate: tale assunto contrasterebbe con quanto affermato in dibattimento dal teste qualificato nell'udienza sopra richiamata ("le notizie acquisite sono quelle del S.P. perché noi non abbiamo trovato altre cose")
Esclusa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del S., la cui posizione di legale rappresentante della "CO.GE.SI. s.r.l." era nota agli operanti fin dalla telefonata, gli ulteriori accertamenti effettuati in corso di indagini sarebbero inidonei a sostenere l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato: dai rilievi effettuati non è dato conoscere la distanza dellla scala dal traliccio e dove si trovava il corpo del B.A. rispetto al traliccio; le stesse risultanze dell'accertamento medico legale sul corpo della vittima non forniscono informazioni utili in ordine alla correlazione tra le lesioni patite dalla persona offesa e l'impatto con il suolo.
Ulteriori profili di doglianza attengono alla violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen.
Le emergenze processuali rivelano che le dichiarazioni del S., in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., sono state utilizzate contro di lui ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro.
Su tali dichiarazioni, ai sensi degli artt. 62, comma 1, cod. proc. pen., non potevano deporre il M.llo C.I. e l'Ispettore del lavoro A.B.. Quest'ultimo ha affermato, nel corso della deposizione resa in dibattimento, di avere appreso notizie sull'infortunio dai Carabinieri intervenuti sul posto.
11) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione espressa in sentenza.
Il costrutto argomentativo della sentenza impugnata sarebbe meritevole di essere censurato. Le risultanze in atti sarebbero contrastanti ed equivoche su aspetti determinanti ai fini della ricostruzione del fatto. L'assoluta inidoneità degli elementi fattuali constatati, diversi dalla prova dichiarativa, non utilizzabile per le ragioni indicate nel primo motivo di ricorso, sarebbero del tutto inidonei a consentire l'accertamento della dinamica dell'infortunio.
Nell'ambito delle criticità evidenziate nella motivazione espressa dai giudici di merito, si innesta l'omessa valutazione della circostanza che il nastro trasportatore da cui si assume essere caduto il B.A. non era interessato da lavori, in quanto ancora da ultimare. Si è trascurato di considerare che la vittima non solo non presentava fratture agli arti superiori, le quali ricorrono quando una persona coscientemente cade dall'alto, proteggendosi istintivamente il volto, ma neppure lesioni all'addome.

3. il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell'imputato ha depositato memoria e conclusioni scritte nelle quali, riportandosi ai motivi di ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze difensive si appalesano reiterative di censure già vagliate adeguatamente in grado di appello e disattese sulla base di argomentazioni non meritevoli di essere censurate in questa sede.

3. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva quanto segue.
La Corte di merito ha rappresentato, con argomentazioni sostenute da coerenti riferimenti alle risultanze in atti, che all'accertamento della causa e della dinamica dell'infortunio mortale occorso a B.A., si è pervenuti attraverso i rilievi effettuati dalla polizia giudiziaria sul luogo dei fatti, le indagini esperite dall'ispettore del lavoro, e le risultanze degli accertamenti medico-legali.
Ha quindi evidenziato come le dichiarazioni dell'imputato siano risultate del tutto ininfluenti ai fini della decisione, riportandosi all'accurata valutazione degli elementi fattuali considerati dal giudice nella sentenza di primo grado.
In proposito, il Tribunale, nel richiamare gli accertamenti compiuti in fase d'indagini, ha chiarito che l'ispettore del lavoro A.B., recatosi sul posto dell'infortunio il giorno stesso, alla presenza dei Carabinieri e dell'imputato, verificò quanto segue: "All'interno dell'area, completamente recintata, era in fase di realizzazione un impianto per la produzione di inerti con una serie di strutture metalliche e in cemento armalo. Sì trattava in particolare delle travature metalliche per il posizionamento di nastri trasportatori. Nei pressi di una di tali strutture era stato soccorso dal 118 il B.A.. Sul posto notava la presenza di alcuni oggetti abbandonati alla rinfusa tra cui guanti in lattice, elettrodi per saldature nonché una scala da ponteggio dell'altezza di mt. 1,75-1,80 e una scala dì alluminio molto lunga.
Sulla base dello stato dei luoghi e di quanto riferitoglì dalle persone presenti ha, pertanto, accertato che il lavoratore stava effettuando delle saldature sulla scala in alluminio ed è precipitato da grande altezza. Il traliccio in prossimità del quale era stato trovato in terra il B.A. aveva un'altezza di circa 5 metri e, su di esso, ad altezza di circa 4 metri si vedevano tracce di saldature. Una quota, pertanto, raggiungibile solo dalla scala di alluminio che era, presumibilmente, utilizzata dal lavoratore per portarsi al livello delle lavorazioni in corso. In terra rinveniva, altresì la metà di un c.d. "puntello" - del tipo di quelli utilizzati per il sostegno di solai o altre strutture in cemento - che appariva deformato probabilmente per effetto della caduta del lavoratore, mentre l'altra metà del puntello era legato con filo di ferro al traliccio per cui era rimasta attaccata. In terra non trovava dispositivi di protezione individuale, in particolare caschi di protezione" (cfr. pag. 5 della motivazione della sentenza di primo grado).
Lo stato dei luoghi, il ritrovamento del corpo dell'operaio in prossimità del traliccio all'atto dell'intervento del personale sanitario, il materiale utilizzato per la saldatura trovato per terra e le tracce di saldatura presenti ad un'altezza di circa 4 metri, hanno indotto i giudici di merito a ritenere logicamente che l'operaio fosse precipitato da quell'altezza mentre era intento ad effettuare lavori di saldatura e che avesse adoperato la scala in alluminio presente sul posto per raggiungere l'altezza necessaria.
E' stato posto in rilievo come la scala rinvenuta sul luogo del fatto, utilizzata dal B.A. per raggiungere l'altezza necessaria per la lavorazione, fosse del tutto inidonea e sprovvista di apparati di trattenuta e degli accorgimenti previsti all'art. 113 d.lgs 81/08.
I giudici di merito hanno aggiunto come il medico legale ed il personale intervenuto a soccorrere il B.A. si siano espressi nel senso della piena compatibilità delle lesioni da questi riportate con una caduta dall'alto.

3.1 Ebbene, i vizi lamentati dalla difesa risultano del tutto destituiti di fondamento. La lettura delle due sentenze di merito conformi, il cui apparato argomentativo, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, si salda per formare un'unica entità logica giuridica, hanno dato conto in maniera compiuta della causa dell'infortunio mortale occorso al lavoratore, desumendo tale causa dagli accertamenti esperiti in loco dal personale di polizia e dell'ispettorato del lavoro nella immediatezza del fatto. Ciò rende prive di fondamento le censure difensiva in ordine all'asserita utilizzazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato e alla violazione del divieto di testimonianza imposto dall'art. 62 cod. proc. pen.

4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
Rispetto alla logica e coerente motivazione resa dalla Corte di merito, il ricorrente invoca una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi, diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda.
Dietro l'apparente denuncia della violazione di legge, si richiama l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti afferenti alla ricostruzione del fatto e alla interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, traducendosi il motivo di ricorso nella generica prospettazione di una diversa lettura del materiale probatorio, non suscettibile di essere delibata in questa sede.
Occorre infatti rilevare come, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U. 13-12-1995, Clarke, Rv. 203428; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito).
La Corte territoriale, condividendo la ricostruzione fattuale del giudice di primo grado, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha esaminato con puntualità i rilievi sollevati dalla difesa, offrendo ad essi adeguata risposta.
Ha quindi ritenuto, unitamente al primo giudice, che il complesso probatorio acquisito fosse di segno opposto a quanto dedotto dal ricorrente, ponendo in evidenza come la vittima, alla stregua di quanto accertato nel corso del dibattimento, avesse utilizzato una scala assolutamente inadeguata per effettuare la lavorazione in quota a cui era stato adibito, precipitando al suolo per tale ragione. Alla luce dei principi appena richiamati la motivazione offerta risulta del tutto immune dai vizi denunciati.

5. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso in data 4 ottobre 2022

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28° Rapporto Annuale Responsible Care

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28 Rapporto Annuale Responsible Care

28° Rapporto Annuale Responsible Care

ID 18037 | 10.11.2022 / In allegato Rapporto

Il documento è il programma volontario dell’industria chimica mondiale curato in Italia da Federchimica, con cui le imprese, attraverso le federazioni e le associazioni chimiche nazionali, intendono promuovere e rilanciare valori e comportamenti di eccellenza nella sicurezza, nella salute e nell’ambiente per dare il loro contributo a uno sviluppo sostenibile.

Responsible Care è adottato nel nostro Paese da 173 imprese associate alla federazione che, con 34,8 miliardi di euro, rappresentano il 62% del fatturato aggregato dell’industria chimica nazionale.

Il 28° Rapporto conferma la virtuosità dell’industria chimica sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro, con un minor numero di infortuni riguardo alle ore lavorate e con una prestazione migliore del 41% rispetto alla media manifatturiera.

Rispetto al 2020, il 2021 registra un aumento previsto e fisiologico del fenomeno infortunistico dovuto alla ripresa dell’economia e delle attività produttive.

Tuttavia, l’indice di frequenza degli infortuni si è attestato a un valore inferiore dell’11,9% rispetto al 2019, spiegabile con la sensibilizzazione dei dipendenti verso atteggiamenti sicuri e responsabili e alcune buone pratiche introdotte durante la pandemia, come ad esempio la riorganizzazione delle modalità e degli ambienti di lavoro. Sempre secondo il Rapporto, l’8,1% degli infortuni è dovuto ad agenti chimici e il 3,4% ad agenti termici, rischi caratteristici degli impianti di questo settore.

Riguardo alle malattie professionali, le imprese chimiche si configurano tra i settori a più bassa incidenza, con -61% rispetto all’industria manifatturiera. Grazie agli investimenti in prevenzione, scrive ancora il Rapporto, negli ultimi undici anni si sono significativamente ridotte le tecnopatie, e nel periodo 2010-2019 la riduzione delle malattie professionali rapportate alle ore lavorate è stata del 32,5%.

[...]

Fonti: INAIL / Federchimica

Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note

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Nuovo accordo formazione sicurezza 2022 Note

Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 / Note

ID 17458 | Update 10.11.2022 / In allegato Documento

 Stato al 10.11.2022 

Non emanato l'accordo formazione sicurezza lavoro armonizzato (previsto entro il 30 giugno 222) alla data news / seguiranno aggiornamenti.
_________

E' ancora atteso il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 previsto dall'Art. 13 del DL 146/2021 entro il 30 giugno 2022 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), resta in vigore l'Accordo formativo vigente:

- Lavoratori/dirigenti/Preposti: Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR e Accordo n. 158/CSR del 25 luglio 2012
_________

La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 (Decreto sicurezza lavoro Draghi), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021), con l'Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  ha apportato modifiche, in particolare, all'Art. 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008:

"...Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa..."

Il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (nota INL n. 1/2022).

Nuovo accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022 Note Fig  1

Fig. 1 - Schema delle previsioni per il nuovo Accordo armonizzato formazione sicurezza lavoro 2022

Con la nota INL n. 1/2022 è precisato anche che "In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021"

Formazione in aula o FAD 

La Legge 19 maggio 2022, n. 52 di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 ha previsto che la Formazione ìn accordo con l'Art. 37 c. 2, nelle more dell'emanazione del nuovo accordo sulla formazione sicurezza "armonizzato", previsto per il 30 giugno 2022, può essere svolta in modalità presenza o FAD sincrona - videoconferenza, salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica. (**)

Nuovo accordo formazione sicurezza lavoro 2022 Note Fig 2

Fig. 2 - Formazione oltre che in presenza erogabile anche in modalità FAD sincrona - videoconferenza)

(*) La modalità FAD asincrona (e-learning) non decade, è sempre possibile secondo Accordi CSR in vigore
(**) Salvo in quelle in cui sia previsto un addestramento o una prova pratica
...

Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24

Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di  salute e sicurezza sul lavoro)

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo  37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalita' in presenza sia con la modalita' a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalita' sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da  accordi adottati in sede di Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica,  che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Tutte le modifiche all'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (DL 146/2021)

Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146
.
..
Art. 13 Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
...

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le seguenti modificazioni:

d-quinquies) all'articolo 37:

1) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalita' delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";

3) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";

4) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificita' della formazione nonche' l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attivita' formative devono essere svolte interamente con modalita' in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi";...

...
segue in allegato

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Decreto 26 luglio 2022

ID 17330 | | Visite: 9730 | Prevenzione Incendi

Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Decreto 26 luglio 2022 / Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti (entra in vigore il 09.11.2022)

ID 17330 | 11.08.2022 / In allegato Decreto

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

(GU n.187 dell'11.08.2022)

Entrata in vigore: 09.11.2022

Adeguamento impianti esistenti alla data di entrata in vigore (09.11.2022)

Le attività esistenti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma tecnica, cioè entro il 09.11.2027.

PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti   Adeguamento

________

Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. 

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività, di cui all’art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

2. Alle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni dell’art. 5.

Art. 3. Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività di cui all’art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.

2. Alle attività di cui all’art. 1 per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’allegato 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
b) decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all’art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività.

Art. 4. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno, applicando le procedure previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato 1 per l’intera attività, il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Codice nella progettazione antincendio in ambito BIM: Progetto BIM-FDC e relative schede

ID 18003 | | Visite: 1851 | Prevenzione Incendi

Codice nella progettazione antincendio in ambito BIM

Codice nella progettazione antincendio in ambito BIM: Progetto BIM-FDC e relative schede

ID 18003 | 06.11.2022

Schede necessarie ai progettisti per l’inserimento, nei progetti antincendio elaborati con metodologia BIM, i parametri necessari ad estrarre i documenti per predisporre una pratica di prevenzione incendi e agli sviluppatori di software per creare applicativi finalizzati anche all’attuazione degli obiettivi del progetto. Dette schede sono contenute nel progetto generale BIM-FDC che si allega, con le conclusioni tratte da uno dei tavoli del gruppo di lavoro incaricato. Il lavoro concluso da questo tavolo consentirà la prosecuzione dei lavori degli altri tavoli per il completamento del progetto.

Nell’ambito del rinnovamento e semplificazione della normativa di Prevenzione Incendi, avviata con la pubblicazione del DM 3.8.2015 - Codice di Prevenzione Incendi – il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo aver pubblicato la traduzione in lingua inglese dello stesso Codice per consentirne l’utilizzo in ambito internazionale e negli applicativi informatici, ha iniziato, agli inizi del 2019, un progetto di digitalizzazione del Codice di Prevenzione Incendi per consentire ai professionisti di integrare gli elaborati predisposti con metodologia BIM con la progettazione antincendio.

Tale metodologia – building information modeling – utilizzata oggi in diversi ambiti professionali per la progettazione e costruzione di edifici e impianti, è stata resa obbligatoria per la progettazione di tutte le opere sopra il milione di Euro dal 2025 (DM 312/2021).

Il progetto, denominato BIM-FDC (Fire Digital Check), è finalizzato ad automatizzare la validazione dei progetti di Prevenzione Incendi elaborati con il Codice, limitatamente alle soluzioni conformi, anche se è molto ambizioso e prevede ulteriori applicazioni con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata immersiva.

Per poter costruire tale programma di validazione era però necessario predisporre delle schede che rendessero compatibili le definizioni del Codice con il linguaggio IFC su cui si basano le applicazioni BIM.

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Fonte: VVF

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Allegato riservato Relazione progetto BIM-FDC con schede.pdf
VVF - Novembre 2022
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DM 14 maggio 2004

ID 18001 | | Visite: 2721 | Prevenzione Incendi

Decreto 14 maggio 2004

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m3. 

(GU n.120 del 24.05.2004)

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Rischio chimico: metodo di valutazione EN 689:2019

ID 8634 | | Visite: 39181 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Rischio chimico   valutazione   EN 689 2019

Rischio chimico: metodo di valutazione EN 689:2019 (IT)

ID 8634 | Rev. 3.0 del 23.10.2022 / Documento completo allegato

La norma EN 689:2019 rispetto all'ed. 2018 (EN 689:2018), della quale è stato proposto un Documento di approfondimento nel 2018, include il corrigendum AC:2019 che modifica le abbreviazioni, il contenuto in molti allegati, la bibliografia e i riferimenti riportati. Nella Rev. 3.0 del 23 Ottobre 2022 aggiunti i Capp. 3, 4, 5, 6, 7.
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UNI EN 689:2019 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici - Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale

Data entrata in vigore: 16 maggio 2019

La norma è stata pubblicata in italiano il 15 settembre 2020.

Recepisce: EN 689:2018+AC:2019

Sostituisce: UNI EN 689:2018
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La norma definisce una strategia per effettuare misure rappresentative dell’esposizione per inalazione ad agenti chimici in modo da dimostrare la conformità coi limiti di esposizione occupazionale (OELVs). La presente norma europea non è applicabile a OELVs con periodi di riferimento inferiori ai 15 minuti.

La valutazione dell’esposizione e la dichiarazione certa del non superamento dei limiti di esposizione professionale richiederebbero una misura giornaliera dell’esposizione per ogni singolo lavoratore. Questo tipo di approccio è possibile per le radiazioni ionizzanti, ad esempio, ma non lo è per gli agenti chimici a causa di alcuni limiti delle tecniche di misura e dei costi delle misure stesse. La norma EN 689:2019 dà la possibilità al Datore di Lavoro di utilizzare un numero di misure ridotte per dimostrare con un elevato grado sicurezza che è improbabile che i lavoratori siano esposti a valori superiori ai valori limite.

Per ridurre il numero di misurazioni i campioni di aria vengono raccolti all’interno di gruppi simili di esposizione (SEGs). In questo modo una singola misurazione o diverse misurazioni inferiori ai limiti possono essere insufficienti a dimostrare in modo affidabile la conformità senza l’uso di test statistici.

La EN 689 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’allegato ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08 -Titolo IX art.225 c.2.

Il presente documento è un estratto di tutti gli allegati della norma tecnica UNI EN 689:2019 in lingua italiana (15.09.2020).

Metodiche standardizzate misurazione degli agenti D.Lgs.81/08
....
art.225 c.2. Misure specifiche di protezione e di prevenzione
...
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
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ALLEGATO XLI

UNI EN 481:1994

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998
UNI EN 482:2021

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici

UNI EN 689:1997
UNI EN 689:2019

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838: 1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231: 1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

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Il presente documento è un estratto degli allegati della norma tecnica EN 689:2019 in lingua italiana.

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Excursus
...

4 GENERALITÀ

La valutazione dell’esposizione occupazionale agli agenti chimici basata su campioni di aria richiede differenti procedure che devono essere condotte da un valutatore.

Essa inizia con una valutazione iniziale dell’esposizione occupazionale (descritta nei punti 5 e 6) seguita da periodiche rivalutazioni (vedere punto 7). La valutazione iniziale dell’esposizione occupazionale comprende diverse fasi:

- caratterizzazione di base dei luoghi di lavoro;
- costituzione di gruppi di esposizione similare;
- selezione di una procedura di misurazione idonea;
- esecuzione delle misurazioni dell’esposizione;
- validazione dei risultati delle misurazioni dell’esposizione e dei SEG;
- confronto dei risultati con gli OELV;
- registrazione dei risultati.

La strategia di campionamento comprende la costituzione di SEG e la definizione di procedure di misurazione.

Se la valutazione iniziale dell’esposizione occupazionale indica la non conformità agli OELV di qualche SEG, si devono implementare misure di controllo e si deve condurre una nuova valutazione iniziale dell’esposizione occupazionale.

Dopo la valutazione iniziale dell’esposizione occupazionale, si devono eseguire rivalutazioni periodiche.

Quando si verificano cambiamenti significativi nel luogo di lavoro che possono influire sulle condizioni di esposizione, il valutatore deve decidere se si deve eseguire una nuova valutazione iniziale dell’esposizione occupazionale.

La figura 1 illustra una panoramica schematica della procedura descritta nella presente norma europea.

Figura 1
Panoramica schematica delle procedure per la valutazione dell’esposizione occupazionale

Rischio chimico   metodo di valutazione EN 689 Fig  1

 

5 VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE

5.1 Caratterizzazione di base

5.1.1 Generalità

Prima delle misurazioni dell'esposizione, si devono prendere in considerazione le caratteristiche del luogo di lavoro e il profilo di esposizione correlato.

La caratterizzazione di base dei determinanti dell’esposizione si compone di tre passaggi:

- identificazione degli agenti chimici e delle altre informazioni richieste;
- esame dei fattori del luogo di lavoro;
- stima dell’esposizione.

Tutte le informazioni raccolte durante la caratterizzazione di base devono essere utilizzate per:

- stabilire se le misurazioni sono necessarie o meno (vedere il punto 5.1.4);
- costituire i diversi SEG.

L’utilizzo di dispositivi per il monitoraggio dell’esposizione in grado di fornire un feedback immediato all’utilizzatore, come una lettura singola o continua (i cosiddetti strumenti a lettura diretta), può fornire informazioni preziose sul livello di esposizione approssimativo, lo schema di esposizione e la variabilità dell’esposizione a livello spaziale, temporale e dei lavoratori.

5.1.2 Identificazione degli agenti chimici e delle altre informazioni richieste

La preparazione di un elenco di tutti gli agenti chimici nel luogo di lavoro e delle informazioni rilevanti al riguardo è un primo passo essenziale per l’identificazione del potenziale per una esposizione pericolosa. Le schede di dati di sicurezza e le altre informazioni disponibili sono utili per definire l’elenco. L’elenco deve includere qualsiasi delle seguenti informazioni:

- materie prime, prodotti primari, impurità, intermedi, prodotti finali, prodotti e sottoprodotti di reazione e di processo, ecc;
- i singoli agenti chimici, identificati con i numeri di registrazione delle sostanze chimiche (per esempio N° CAS, N° CE);
- proprietà pericolose, classificazione ed etichettatura;
- OELV appropriati in base all’obiettivo della valutazione (vedere l’appendice B);
- pertinenza dell’esposizione per via cutanea e orale (la presente norma europea tratta solamente la misurazione dell’esposizione per inalazione, ma la conoscenza di altre vie può essere importante nella gestione dell’esposizione);
- ulteriori informazioni quali quantità utilizzata, tensione di vapore, temperatura, concentrazione di saturazione, polverosità, ecc.

5.1.3 Esame dei fattori del luogo di lavoro

I processi e le procedure di lavoro devono essere valutati per delineare l'esposizione e il profilo di esposizione agli agenti chimici mediante un esame dettagliato dei fattori del luogo di lavoro, quali:

- organizzazione del lavoro: attività, operazione unitaria, mansione, turni di lavoro, funzioni lavorative, ecc.;
- processi e tecniche (tipo di processi, temperatura, pressione, ecc.);
- disposizione e configurazione del luogo, inclusi spazi confinati, all’aperto, ecc.;
- precauzioni e procedure di sicurezza (area soggetta a restrizioni, ecc.);
- pulizia e ordine del luogo di lavoro;
- sistemi di ventilazione e altre misure di controllo tecnico e qualsiasi informazione sulle loro prestazioni;
- sorgenti di emissione e ubicazioni delle concentrazioni elevate;
- periodi, frequenze e durate dell'esposizione tenendo conto della variazionedell’esposizione con l’ora del giorno e la stagione dell’anno;
- carico di lavoro;
- comportamento del lavoratore; oppure indicatore del livello di attività o produzione.

5.1.4 Stima dell’esposizione

Il valutatore deve raccogliere le informazioni disponibili per consentire stime affidabili dell’esposizione dei lavoratori. L’appendice A fornisce una guida al riguardo.

Le possibili fonti di informazioni comprendono:

- risultati di precedenti misurazioni nello stesso luogo di lavoro, inclusi quelli ottenuti da strumenti a lettura diretta;
- risultati di misurazioni da installazioni o processi di lavoro simili (banche dati, letteratura, ecc.);
- calcoli basati su informazioni quantitative pertinenti;
- modellazione dell’esposizione.

Si dovrebbe decidere che un’esposizione è molto minore dell’OELV, per esempio, nei seguenti casi:

- la capacità di rilascio è bassa per via delle condizioni di lavoro e delle proprietà delle sostanze (per esempio bassa tensione di vapore, alto punto di ebollizione con bassa temperatura di lavorazione, bassa propensione a fare polvere);
- le condizioni operative non possono dar luogo alla formazione di aerosol;
- sono utilizzate solo piccole quantità;
- sono possibili solo basse emissioni, per esempio per via delle ridotte superfici delle sorgenti o della breve durata dell'attività (<15 min).

Tali stime devono essere utilizzate per prendere una decisione di cui al punto 5.1.5.

Si devono utilizzare le stime anche per verificare se le tecniche di campionamento e analisi proposte per le misurazioni sono adeguate.
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APPENDICE A VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
(informativa)

A.1 Generalità

La presente appendice indica una guida in merito a quando le misurazioni sono consigliabili oppure se possono essere utilizzati altri approcci di valutazione.

In pratica, esistono diversi modi per valutare l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici. La presente appendice è intesa come supporto all’identificazione e alla valutazione dell'esposizione per inalazione nei luoghi di lavoro.

Nella valutazione, può essere necessario considerare insieme tutte le attività di un’area di lavoro, che è una parte di un sito delimitata dal punto di vista spaziale od organizzativo, nella quale sono eseguite da uno o più lavoratori attività che coinvolgono agenti chimici e possono essere riunite in una valutazione del rischio. Può comprendere uno o più luoghi di lavoro o processi di lavoro. Sono dettagliati i principali fattori da utilizzare per scegliere il metodo appropriato per la valutazione dell’esposizione, inclusi il tipo e la durata dell’esposizione per inalazione nei luoghi di lavoro.

In aggiunta alle misurazioni dell’esposizione, i metodi utilizzati per valutare l'esposizione generalmente includono:

- misurazioni del caso ragionevolmente peggiore (controlli in atto);
- misurazioni di parametri tecnici, per esempio velocità dell'aria, tasso di ricambio dell'aria;
- calcolo dell'esposizione (utilizzando modelli o algoritmi appropriati);
- confronto con altri luoghi di lavoro, nella stessa azienda o in altre aziende;
- approcci basati su "control banding"; e
- guida alle buone pratiche per settori o attività definite.

Le misurazioni del caso ragionevolmente peggiore sono eseguite per valutare le esposizioni massime che potrebbero verificarsi con i controlli in atto.

Quando si applica uno di questi metodi e c’è ancora incertezza sull’identificazione del risultato e la relativa valutazione, si raccomandano ulteriori misurazioni nel luogo di lavoro. Nei punti da A.2 a A.9 sono descritte situazioni di luoghi di lavoro differenti insieme ad informazioni sui possibili metodi per valutare l’esposizione e per derivare misure di protezione idonee. Il prospetto A.1 indica una panoramica di situazioni di luoghi di lavoro affrontate nella presente appendice e il modo di valutazione dell'esposizione raccomanda

Prospetto A.1 Panoramica di approcci alla valutazione dell’esposizione in situazioni di luoghi di lavoro differenti

Rischio chimico EN 689 2019 Prospetto 1

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APPENDICE E CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE DELLE MISURAZIONI DELL’ESPOSIZIONE E IDENTIFICAZIONE DI ESPOSIZIONE ECCEZIONALI ALL’INTERNO DEL SEG

E.1 Generalità

L’appendice E indica metodi grafici e statistici per la validazione dei risultati e dei SEG, come richiesto nel punto 5.4, per l’identificazione delle persone o dei gruppi la cui esposizione non è adeguatamente rappresentata dal SEG, e per la decisione di utilizzare la distribuzione normale o lognormale nella verifica di conformità (vedere l’appendice F).

Il metodo grafico supporta l’identificazione di un LOQ (vedere l’appendice H) ed è applicato utilizzando almeno sei misurazioni dell'esposizione nel SEG.

I risultati delle misurazioni possono essere analizzati per vedere se si approssimano meglio a una distribuzione normale o lognormale. In molte circostanze, la variabilità dell'esposizione è influenzata dalle interazioni moltiplicative dei fattori del luogo di lavoro (vedere il punto 5.1.3 e le appendici A e D). Generalmente le misurazioni si approssimano a una distribuzione lognormale e questo fatto è stato spesso osservato [22],[23]. Tuttavia le misurazioni possono seguire una distribuzione normale in presenza di un controllo elevato dei fattori del luogo di lavoro in condizioni costanti (vedere punto A.2) oppure se l’influenza dei fattori del luogo di lavoro è superata dalla variazione casuale nel procedimento di misurazione (vedere il punto 5.2.2) [28].

La forma della distribuzione dei risultati delle misurazioni può essere esaminata mediante un test statistico, come per esempio il test di Shapiro e Wilk [3], per vedere se la loro distribuzione è più vicina a una distribuzione lognormale piuttosto che a una distribuzione normale. Per esempio, i risultati possono essere sottoposti a test inizialmente per vedere se la loro distribuzione si approssima a una distribuzione normale. Ciò fornisce una probabilità p1 dell’ipotesi che la distribuzione normale si approssimi ai risultati. Il test può quindi essere ripetuto utilizzando i logaritmi dei risultati, dando una probabilità p2. Se p1 > p2 si può concludere che una distribuzione normale si approssima ai risultati meglio di una distribuzione lognormale. Il risultato del confronto di p1 e p2 determina la distribuzione da utilizzare per la verifica di conformità (vedere l’appendice F).

Il valutatore dovrebbe tenere conto del fatto che la distribuzione dell’esposizione può deviare nelle code dal modello (log)normale (vedere punto il E.2.3) e che la distribuzione normale non esclude concentrazioni negative. Può verificarsi il troncamento a concentrazioni maggiori (vapore saturo, limite di esplosività o polverosità massima), come il taglio della coda inferiore dovuta al crescente numero di risultati minori del LOQ.

Pertanto è importante il controllo sulla distribuzione e sull’aggregazione dei risultati prima dell’analisi del LOQ (vedere l’appendice H) e dell’applicazione dei modelli nel test di conformità (vedere il punto 5.5.3 e l’appendice F).

Il punto E.2 descrive un metodo grafico per una distribuzione lognormale. Per decidere se una distribuzione normale descrive i risultati al meglio, la procedura dovrebbe essere ripetuta utilizzando carta di probabilità normale.

Il punto E.3 si riferisce al software che automatizza il metodo grafico del punto E.2, prova la bontà di approssimazione (vedere il punto E.2.2) e prova la coerenza del SEG (vedere il punto E.2.4.3).

...

E.2.4.2 SEG composti da due gruppi

La figura E.2 illustra un tracciato della probabilità logaritmica che suggerisce due line rette intersecanti invece di una linea retta singola. Queste misurazioni sono state divise in due gruppi diversi (con il punto centrale in ciascuno, dato che questo risultato potrebbe essere in entrambi i gruppi) e le due serie sono state tracciate separatamente sullo stesso grafico nella figura E.3.

Le figure E.2 e E.3 suggeriscono che il SEG include due diversi gruppi con profili di esposizione diversi; il SEG dovrebbe essere diviso in due e dovrebbero essere eseguite altre misurazioni dell’esposizione per far sì che il numero di misurazioni in ciascun SEG raggiunga il minimo richiesto dal test statistico scelto nel punto 5.5.3. Se queste misurazioni aggiuntive sono inserite nel tracciato originale, modificando la figura E.2, possono chiarire se sono presenti una o più distribuzioni oppure se esiste una spiegazione diversa.

Figura E 2

Legenda

X esposizione xk (mg/m3)
Y probabilità Pk x 100

figura E.2 Esempio di misurazioni dell'esposizione che sembrano provenire da due popolazioni diverse all’interno del SEG, ciascuna con una distribuzione lognormale dell’esposizione

Figura E 3

Legenda

X esposizione xk (mg/m3)
Y probabilità Pk x 100

figura E.3 Misurazioni dell’esposizione ritracciate come due serie differenti (con il punto centrale incluso in entrambe), confermando che queste sembrano essere due diverse popolazioni distribuite in modo lognormale.

...

Revisione precedente: Rev. 1.0 2019 - Norma EN 689:2019 in EN

EN 689 2019

Premessa 
A.1 General 
A.2 Workplaces with constant conditions 
A.3 Shortened exposure at workplaces with constant working conditions 
A.4 Workplaces involving occasional exposure 
A.5 Stationary workplaces with irregular exposure
A.6 Workers who move from a workplace to another with irregular exposure 
A.7 Workplaces with unpredictable, constantly changing exposure 
A.8 Outdoor workplaces 
A.9 Underground workplaces 
C.1 General 
C.2 Tier 1: Exposure index (IE)
C.3 Tier 2: Additive effect exposure index (IAE) 
C.4 Other approaches 
D.1 General 
D.2 Measurement for testing compliance with 8 h- OELV 
D.3 Measurement for testing compliance with short-term limit value 
E.1 General 
E.2 Graphical method 
E.2.1 Principle
E.2.2 Plotting 
E.2.3 Example 
E.2.4 Examples of SEGs requiring further consideration 
E.2.4.1 General 
E.2.4.2 SEG consisting of two groups
E.2.4.3 Some individuals with exceptional exposure 
E.2.4.4 Distributions appearing to be not lognormal
E.3 Statistical methods for the validation of SEGs
F.1 General
F.2 SEG compliance test for at least six exposure measurements 
F.3 Decision 
H.1 General 
H.2 Principle 
H.3 Example 
H.4 Uncertainty
H.5 Software

Fonte: UNI

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 23.10.2022 Aggiunti Cap. 3,4.5.6.7 Certifico Srl
2.0 11.03.2022 EN 689:2019 in lingua IT Certifico Srl
1.0 2019 Aggiornato con corrigendum 1 Certifico Srl
0.0 2019 --- Certifico Srl

Collegati:

Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 41349 | 03 Novembre 2022

ID 17990 | | Visite: 974 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 03 novembre 2022 n. 41349

Primo giorno di lavoro e infortunio del lavoratore somministrato con la macchina pressatrice priva di requisiti di sicurezza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 41349 Anno 2022
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: SERRAO EUGENIA
Data Udienza: 20/10/2022

Fatto Diritto

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 15 gennaio 2021 dal Tribunale di Cuneo nei confronti di M.M., imputato del delitto previsto dall'art.590, commi 1,2 e 3, in riferimento all'art. 583, comma 1, nn.1 e 2 cod. pen. perché, nella sua qualità di datore di lavoro in quanto titolare dell'omonima ditta individuale M.M. alle cui dipendenze prestava attività lavorativa, in regime di somministrazione, B.A. con contratto di assunzione di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 7/14 febbraio 2014, aveva impiegato alla data dell'infortunio il lavoratore adibendolo nella prima giornata di lavoro anche allo stampaggio a piastre mediante pressa idraulica marca Cesare Galdabini modello RPRS50 n.25919 costruita nel 1969 in violazione dell'art. 70, comma 2, d. lgs. 9 aprile 2008, n.81, omettendo di mettere in sicurezza l'attrezzatura di lavoro, costruita antecedentemente all'emanazione di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, in violazione dell'art. 28, comma 2 lett. a) d.lgs. n.81/2008; omettendo di adottare il documento di valutazione dei rischi contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, in particolare essendo il documento relativo a macchine del reparto taglio e piegatura non comprensivo di tutti i rischi per la sicurezza in quanto non vi erano valutati quelli relativi alla pressa di cui sopra; violando l'art. 37, comma 1, d. lgs. n.81/2008 per aver omesso di assicurare che ciascun lavoratore ricevesse una formazione sufficiente e adeguata con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, in particolare per non aver assicurato che il lavoratore ricevesse prima dell'assegnazione una formazione sufficiente e adeguata. In conseguenza di tali violazioni il lavoratore, durante l'effettuazione della lavorazione comandata, operando alla pressa sopra indicata, dopo aver inserito nello stampo l'ennesima piastra e aver premuto il pedale per lo stampaggio, dopo essersi accorto di non aver posizionato correttamente la piastra, aveva istintivamente allungato la mano sinistra per correggere il posizionamento mentre lo stampo raggiungeva il controstampa, con conseguente schiacciamento dell'estremità della mano sinistra, da cui erano determinati l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni nonche l'indebolimento permanente della funzione prensile. Fatto avvenuto in Scarnafigi il 7 febbraio 2014.

2. M.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione, falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato contestato in ordine al primo motivo di appello. Secondo la difesa, la Corte di appello ha rigettato il primo motivo di gravame con motivazione apodittica, sebbene non fosse stata raggiunta la prova che M.M. avesse dato l'ordine al signor B.A. di recarsi a lavorare alla pressa nel suo primo giorno di lavoro. L'imputato neppure si trovava in azienda; è emerso che sia stato un operaio a dire al lavoratore di operare alla pressa; essendo il primo giorno di lavoro era matematicamente impossibile per il titolare poter completare la formazione del neo-dipendente. Inoltre, l'attività formativa di fatto è stata posta in essere dall'operaio anziano, factotum dell'azienda, il quale ha compiutamente spiegato il funzionamento della pressa al lavoratore, che pe1· una mera fatalità nel primo giorno di lavoro si è infortunato sebbene dovesse attenersi alla sola visita dei locali.
2.1. Con un secondo motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine al secondo motivo di appello, con il quale si era lamentata l'eccessività della pena. La Corte di appello ha ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen. sebbene il lavoratore, al quale era stato spiegato dall'operaio anziano il funzionamento della pressa, avesse agito discostandosi dalle regole cautelari che governano il settore di attività.
2.2. Con un terzo motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penale, inosservanza della causa estintiva del reato e delle norme stabilite con riferimento alla prescrizione del reato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 è ormai decorso.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di censura che tende ad introdurre nella fase di legittimità una nuova valutazione del compendio istruttorio. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte di appello ha esaminato puntualmente il motivo di appello inerente alla responsabilità dell'imputato, giungendo ad affermare che la versione difensiva, secondo la quale il datore di lavoro avrebbe indicato al lavoratore esclusivamente di provvedere alla pulizia dei locali, non è stata provata, essendo invece emerso dalla prova dichiarativa che l'imputato, assente nel primo giorno di lavoro del B.A., avesse affidato il lavoratore al figlio, che a sua volta lo avrebbe affidato al lavoratore anziano affinché lo formasse. La censura omette di confrontarsi con tali emergenze istruttorie e rappresenta un vizio motivazionale che non trova riscontro nel provvedimento impugnato. I giudici di merito hanno, inoltre, sottolineato l'inadeguatezza del macchinario presente nell'impresa e l'omessa formazione del lavoratore, ritenendo provata la violazione delle norme cautelari enunciate nel capo d'imputazione.
4.1. Con particolare riguardo all'inadeguatezza della macchina pressatrice presente in azienda, in un caso analogo la Corte di legittimità ha già ricordato che sul datore di lavoro grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare un macchinario e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n.26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 25694801). Correttamente, dunque, giudici di merito hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro per avere messo a disposiziione del lavoratore una pressa priva dei necessari presidi di sicurezza in quanto non sottoposta ai necessari ammodernamenti, richiesti dalla sopravvenuta normativa di matrice europea (Sez.4, n.36153 del 22/09/2021, Dossena, Rv.28188601) e consentiti dal progresso tecnologico.
4.2. L'assunto secondo il quale, essendo il primo giorno di lavoro, il datore non avrebbe avuto il tempo di formare adeguatamente il lavoratore, sostiene il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la condotta colposa del datore, piuttosto che confutare tale giudizio. L'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, deve necessariamente precedere l'adibizione del lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto, non può essere esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, nè dal travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione previste dalla legge (Sez.4, n.21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 25921901).

5. Il secondo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico. Ivi si fa riferimento a una condotta colposa del lavoratore a sostegno del giudizio di particolare tenuità del fatto sebbene tale profilo non abbia formato oggetto di specifica censura. Nella sentenza impugnata si è ritenuta la doglianza inerente al trattamento sanzionatorio al limite della inammissibilità e purtuttavia la Corte territoriale ha replicato ritenendo che le regole cautelari asseritamente violate dal lavoratore fossero a quest'ultimo del tutto ignote in·quanto privo di adeguata formazione, dunque con motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità. Giova ricordare che la questione della deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per la prima volta in cassazione, è risolta negativamente dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n.19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv.26991301).

6. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva che alla data in cui è stata emessa la sentenza di appello, il 3 maggio 2022, il termine prescrizionale non era decorso, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, essendo rimasto sospeso per complessivi anni 1, mesi 3 giorni 2 a seguito di una serie di rinvii disposti su richiesta della difesa dell'imputato e per astensione dalle udienze del difensore dell'imputato. Va ricordato, inoltre, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a nor ma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20 ottobre 2022

D.P.R. 435/1991

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D P R  435 1991

Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435 / Consolidato 10.2022

Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 

(GU n.17 del 22.01.1992 - SO n. 12)

Entrata in vigore del decreto: 21/4/1992
_______
 
In allegato testo consolidato 10.2022 (ultimo data news)
 
Modifiche/abrogazioni:
 
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 347 (in SO n.87, relativo alla G.U. 08/06/1994, n.132) 
- D.P.R. 19 novembre 1998, n. 445 (in G.U. 23/12/1998, n.299)
- Decreto Legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 (in SO n.29, relativo alla G.U. 12/02/2000, n.35) 
D.P.R. 6 giugno 2005, n. 134 (in SO n.123, relativo alla G.U. 15/07/2005, n.163) - Testo consolidato 2019
D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (in SO n.30, relativo alla G.U. 14/08/2020, n.203) - Testo consolidato 05.2022
DPR 19 luglio 2022 n. 148 (in GU n. 237 del 10.10.2022) - Testo consolidato 10.2022
...
Articolato nativo


Art. 1. Denominazioni e definizioni.
Art. 2. Limiti e modalità di applicazione del regolamento.
Art. 3. Aumento di passeggeri. Estensione di navigazione.
Art. 4. Navi ad uso privato.
Art. 5. Esclusioni 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano
Art. 6. Navi con caratteristiche nuove.
Art. 7. Riparazioni, modifiche e trasformazioni.
Art. 8. Equivalenze.
Art. 9. Esenzioni.
Art. 10. Norme varie.
Art. 11. Tipi di navi.
Art. 12. Specie di navigazione.
Art. 13. Abilitazione di una nave a determinati servizi.
Art. 14. Viaggi oltre i limiti di abilitazione.
Art. 15. Tipo approvato.
Art. 16. Prove di navigazione.
Art. 17. Tipi di visite.
Art. 18. Esecuzione delle visite.
Art. 19. Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti.
Art. 20. Visite nei porti esteri.
Art. 21. Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità.
Art. 22. Visite iniziali.
Art. 23. Visita iniziale per la navigabilità.
Art. 24. Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e relativi apparati motori.
Art. 25. Visite periodiche e visite intermedie.
Art. 26. Visite periodiche ai galleggianti.
Art. 27. Visite occasionali.
Art. 28. Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali.
Art. 29. Accertamenti per le annotazioni di sicurezza.
Art. 30. Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo.
Art. 31. Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili.
Art. 32. Mantenimento delle condizioni dopo le visite.
Art. 33. Controlli.
Art. 34. Controllo speciale a navi nucleari.
Art. 35. Piani da presentare alla commissione di visita.
Art. 36. Certificati.
Art. 37. Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri.
Art. 38. Oggetto dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico.
Art. 39. Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare.
Art. 40. Rapporto di sicurezza per le navi nucleari.
Art. 41. Manuale di esercizio per le navi nucleari.
Art. 42. Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico.
Art. 43. Oggetto del certificato di esenzione.
Art. 44. Oggetto del certificato di idoneità.
Art. 45. Allegato al certificato di sicurezza o di idoneità per navi da passeggeri.
Art. 46. Oggetto delle annotazioni di sicurezza.
Art. 47. Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche.
Art. 48. Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza.
Art. 49. Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza.
Art. 50. Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati.
Art. 51. Modelli dei certificati.
Art. 52. Affissione a bordo dei certificati.
Art. 53. Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati.
Art. 54. Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera.
Art. 55. Dichiarazione di "tipo approvato".
Art. 56. Robustezza strutturale.
Art. 57. Compartimentazione di galleggiabilità delle navi da passeggeri.
Art. 58. Paratie stagne.
Art. 59. Doppio fondo.
Art. 60. Stabilità della nave allo stato integro.
Art. 61. Stabilità in allagamento.
Art. 62. Prova di stabilità.
Art. 63. Istruzioni sulla stabilità.
Art. 64. Dispensa dalla prova di stabilità.
Art. 65. Modifica dei limiti stagionali del mare Mediterraneo.
Art. 66. Navi abilitate a navigazione internazionale temporaneamente destinate a navigazione nazionale.
Art. 67. Obblighi delle navi non soggette all'assegnazione della linea di massimo carico.
Art. 68. Draghe e bettoline portafango.
Art. 69. Accertamenti per il massimo carico delle navi prive di certificato di bordo libero.
Art. 70. Mezzi di governo.
Art. 71. Armamento marinaresco.
Art. 72. Obbligo della manovra a motore per gli argani o mulinelli delle ancore e per gli argani o verricelli di ormeggio e tonneggio.
Art. 73. Trasmissione d'ordini dal ponte di comando.
Art. 74. Posizione delle installazioni di emergenza.
Art. 75. Lampada per segnalazioni diurne.
Art. 76. Scaletta per piloti.
Art. 77. Strumenti per la determinazione della stabilità e della robustezza dello scafo.
Art. 78. Criterio generale per la costruzione e sistemazione dell'apparato motore, dei macchinari ausiliari e dell'impianto elettrico.
Art. 79. Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione.
Art. 80. Mezzi di marcia indietro.
Art. 81. Punto di infiammabilità del combustibile liquido.
Art. 82. Progetto di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e loro costruzione.
Art. 83. Criterio generale per la protezione contro gli incendi.
Art. 84. Navi da passeggeri.
Art. 85. Navi da carico.
Art. 86. Navi da passeggeri.
Art. 87. Navi da carico.
Art. 88. Norme addizionali.
Art. 89. Scale, corridoi e porte di sfuggita.
Art. 90. Equipaggiamenti da vigile del fuoco.
Art. 91. Stazione antincendio.
Art. 92. Squadra dei vigili del fuoco.
Art. 93. Criterio generale sui mezzi di salvataggio.
Art. 94. Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio.
Art. 95. Criteri generali per la sistemazione dei mezzi di salvataggio.
Art. 96. Deroghe.
Art. 97. Controlli iniziali e visite.
Art. 98. Mezzi di salvataggio e relativi apparecchi e dispositivi di tipo approvato.
Art. 99. Segnali di soccorso sul ponte di comando.
Art. 100. Controllo delle cassette per corredo farmaceutico.
Art. 101. Disposizioni per le navi costruite anteriormente al 1° luglio 1986.
Art. 102. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale.
Art. 103. Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio.
Art. 104. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera.
Art. 105. Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale.
Art. 106. Cinture di salvataggio.
Art. 107. Salvagente anulari e relative boette luminose.
Art. 108. Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso.
Art. 109. Apparecchio lanciasagole.
Art. 110. Segnali di soccorso sul ponte di comando.
Art. 111. Dispositivi di sganciamento per le zattere di salvataggio.
Art. 112. Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 113. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate.
Art. 114. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 200 ed uguale o superiore a 50 tonnellate.
Art. 115. Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.
Art. 116. Cinture di salvataggio.
Art. 117. Apparecchio ricetrasmettitore fisso e portatile (radio portatile) per imbarcazioni a motore ed altri mezzi di salvataggio.
Art. 118. Salvagente anulari e relative boette luminose.
Art. 119. Dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso.
Art. 120. Apparecchio lanciasagole.
Art. 121. Segnali di soccorso sul ponte di comando.
Art. 122. Dispositivo di sganciamento per le zattere di salvataggio.
Art. 123. Disposizioni per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 124. Criterio generale di sicurezza.
Art. 125. Esenzioni.
Art. 126. Visite.
Art. 127. Requisiti delle apparecchiature di sollevamento ed esecuzione delle visite ad esse.
Art. 128. Registro delle sistemazioni di carico e scarico ed altri mezzi di sollevamento.
Art. 129. Certificati.
Art. 130. Ascensori per persone.
Art. 131. Radar.
Art. 132. Girobussola.
Art. 133. Ecoscandaglio.
Art. 134. Manutenzione e difetti di funzionamento.
Art. 135. Uso del pilota automatico.
Art. 136. Carte, istruzioni e pubblicazioni nautiche.
Art. 137. Tabelle bussole.
Art. 138. Bussola magnetica normale.
Art. 139. Bussole magnetiche di governo.
Art. 140. Precauzioni e prescrizioni per le apparecchiature in materiale ferroso e per le apparecchiature e linee elettriche nei riguardi delle bussole magnetiche.
Art. 141. Sistemazione e collaudi delle bussole magnetiche; compensazione e verifiche periodiche dalle stesse.
Art. 142. Strumenti, dotazioni di rotta e pubblicazioni.
Art. 143. Altri strumenti di ausilio alla navigazione.
Art. 144. Materiali di servizio e di rispetto delle navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione internazionale, lunga o breve, e nazionale.
Art. 145. Materiali di servizio e dispensa dai materiali di rispetto per le navi a propulsione meccanica abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale, litoranea e locale.
Art. 146. Dotazione degli apparati motori.
Art. 147. Dotazioni delle navi con caratteristiche nuove.
Art. 148. Obbligo della stazione radiotelegrafica ad onde ettometriche.
Art. 149. Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde ettometriche.
Art. 150. Obbligo del ricevitore radiofonico.
Art. 151. Obbligo della stazione radiotelefonica ad onde metriche.
Art. 152. Obbligo dell'impianto radiotelegrafico ad onde decametriche.
Art. 153. Obbligo degli impianti radiogoniometro e di radioguida.
Art. 154. Esenzioni.
Art. 155. Requisiti tecnici.
Art. 156. Precauzioni speciali contro gli incendi.
Art. 157. Servizio di ascolto radiotelegrafico.
Art. 158. Servizio di ascolto radiotelefonico.
Art. 159. Servizio di ascolto radiotelefonico su onde metriche.
Art. 160. Giornale radiotelegrafico.
Art. 161. Giornale radiotelefonico.
Art. 162. Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico.
Art. 163. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelegrafica.
Art. 164. Documenti di cui deve essere dotata la stazione radiotelefonica.
Art. 165. Ora di riferimento della stazione radioelettrica.
Art. 166. Altri obblighi.
Art. 167. Impianti non obbligatori.
Art. 168. Servizio meteorologico.
Art. 169. Cisterne del carico ed altri locali pericolosi.
Art. 170. Impianto elettrico.
Art. 171. Protezione contro gli incendi.
Art. 172. Postazioni per elicotteri.
Art. 173. Mezzi di salvataggio.
Art. 174. Limitazione del numero delle persone a bordo.
Art. 175. (Norme applicabili alle navi adibite al trasporto di autoveicoli).
Art. 176. (Certificazione per il trasporto di autoveicoli).
Art. 177. Protezione contro gli incendi e mezzi di salvataggio.
Art. 178. Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore.
Art. 179. Dispositivi di sganciamento.
Art. 180. Navi usate occasionalmente come rimorchiatori.
Art. 181. Navi rimorchiate.
Art. 182. Applicazione.
Art. 183. Protezione contro gli incendi.
Art. 184. Stabilità.
Art. 185. Mezzi di salvataggio.
Art. 186. Segnali di soccorso.
Art. 187. Scafo, apparato motore e impianto elettrico.
Art. 188. Protezione contro gli incendi.
Art. 189. Mezzi di salvataggio.
Art. 190. Dotazioni.
Art. 191. Installazioni radioelettriche.
Art. 192. Disposizioni generali.
Art. 193. Protezione contro gli incendi.
Art. 194. Mezzi di salvataggio.
Art. 195. Dotazioni.
Art. 196. Requisiti e norme speciali per gli aliscafi.
Art. 197. Disposizioni generali.
Art. 198. Protezione contro gli incendi.
Art. 199. Mezzi di salvataggio.
Art. 200. Trasporto di merci pericolose.
Art. 201. Composizione e forza minima dell'equipaggio.
Art. 202. Preparazione dell'equipaggio.
Art. 203. Ruolo di appello.
Art. 204. Libretto o scheda personale.
Art. 205. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da passeggeri.
Art. 206. Imbarcazioni e zattere di salvataggio delle navi da carico.
Art. 207. Imbarcazioni e battelli di emergenza.
Art. 208. Manutenzione ed ispezione da parte del personale di bordo.
Art. 209. Marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.
Art. 210. Brevetti di marittimi abilitati.
Art. 211. Personale per la manovra degli impianti fissi antincendio.
Art. 212. Compiti della squadra dei vigili del fuoco.
Art. 213. Zone antincendio.
Art. 214. Manutenzione ed efficienza dei macchinari, impianti fissi ed attrezzi antincendio.
Art. 215. Compiti dell'ufficiale addetto alla squadra dei vigili del fuoco.
Art. 216. Addestramento del personale sulle navi senza stazione antincendio.
Art. 217. Ronda.
Art. 218. Sorveglianza antincendi sulle navi nei porti.
Art. 219. Precauzioni sull'uso del combustibile liquido.
Art. 220. Manovra delle porte stagne.
Art. 221. Boccaporti e boccaportelli delle carbonaie e delle stive di carbone.
Art. 222. Capacità di manovra e distanze d'arresto.
Art. 223. Posizione della nave.
Art. 224. Lavori a bordo di navi cisterna.
Art. 225. Chiusura delle boccaporte, portellini ed altre aperture.
Art. 226. Controlli delle chiusure stagne.
Art. 227. Precauzioni per prevenire gli incendi.
Art. 228. Altri controlli.
Art. 229. Mezzi di governo: verifiche e prove.
Art. 230. Controlli e prove di funzionamento prima dell'arrivo e prima della partenza.
Art. 231. Navi impiegate in viaggi che prevedono più scali nel medesimo giorno.
Art. 232. Esercitazioni all'uso delle imbarcazioni e delle zattere di salvataggio.
Art. 233. Appello per esercitazioni di abbandono nave.
Art. 234. Appello per esercitazione antincendio.
Art. 235. Esercitazioni per l'"uomo in mare".
Art. 236. Manovra delle porte stagne e di altri meccanismi di chiusura.
Art. 237. Manovra delle porte tagliafuoco.
Art. 238. Esercitazione sull'uso dell'apparecchio lanciasagole.
Art. 239. Verifiche ed esercitazioni per la manovra dei mezzi di governo.
Art. 240. Esercitazioni di segnalazioni ottiche.
Art. 241. Prova ricetrasmittente di emergenza per imbarcazioni di salvataggio.
Art. 242. Verifica delle pompe di sentina.
Art. 243. Verifica della deviazione delle bussole e della correzione assoluta dei cronometri.
Art. 244. Verifiche del comando manuale per navi con pilota automatico.
Art. 245. Annotazioni sul giornale nautico.
Art. 246. Giornale del servizio antincendio e inventario dei relativi mezzi.
Art. 247. Segnali di allarme.
Art. 248. Ammainata delle imbarcazioni e delle zattere per abbandono nave.
Art. 249. Salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio.
Art. 250. Azione per il caso di emergenza di "uomo in mare".
Art. 251. Azione per il caso di incendio.
Art. 252. Compiti della squadra dei vigili del fuoco in caso di incendio.
Art. 253. Squadra antincendio.
Art. 254. Squadra di pronto intervento.
Art. 255. Informazioni per gli avvisi di pericolo.
Art. 256. Separazione ed organizzazione del traffico.

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Altresì lo sviluppo delle ICT ha trasformato in modo radicale modalità di condivisione e fruizione della conoscenza, favorendo il superamento delle difficoltà di accesso alle informazioni. In tale ottica, si colloca l’opera di ricerca, raccolta e sistemazione degli atti congressuali della Commissione internazionale per la salute sul lavoro (ICOH) all’interno dell’ICOH Heritage Repository.

...

Fonte: INAIL

Relazioni annuali dimissioni e risoluzioni consensuali lavoratrici madri

ID 11452 | | Visite: 1699 | Documenti Sicurezza Enti

Relazione annuale dimissioni e risoluzioni concensuali lavoratrici madri

Relazioni annuali sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri

Update 17.11.2022

Nella  presente sezione vengono pubblicati i documenti che espongono i risultati annuali del monitoraggio delle convalide delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, effettuato, a livello nazionale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  in continuità con il lavoro svolta dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva sulla base dei dati trasmessi dalle Strutture territoriali.

L'esame dell'andamento annuale delle citate convalide, effettuato dalla INL  unitamente alla Consigliera Nazionale di Parità, è finalizzato ad evidenziare una serie di informazioni significative, concernenti tra l'altro:

- l'ampiezza aziendale e il settore produttivo di appartenenza delle realtà economiche a cui si riferiscono le convalide;
- la fascia di età, l'anzianità di servizio e il numero di figli delle lavoratrici/dei lavoratori interessati;

la motivazione delle dimissioni, al fine di accertarne la spontaneità, considerato che la volontà della lavoratrice/del lavoratore potrebbe essere stata condizionata dal contesto socio-economico vissuto o da indebite pressioni e/o comportamenti illeciti del datore di lavoro.

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Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022

ID 18087 | | Visite: 1480 | Documenti Sicurezza

Circolare MLPS n  21 del 16 Novembre 2022

Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022 / Esame abilitazione esperti di radioprotezione

ID 18087 | 16.11.2022

Circolare MLPS n. 21 del 16 Novembre 2022 - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’università e la ricerca, l’ISIN, l’ISS e l’INAIL 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

A partire dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il decreto interministeriale 9 agosto 2022, di attuazione dell’articolo 129, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che disciplina i requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione, nonché le modalità di formazione e svolgimento del relativo esame e dell’aggiornamento professionale.

Le disposizioni del citato decreto interministeriale andranno a sostituire, per quanto ivi previsto, le disposizioni dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che attualmente disciplina, tra l’altro, la materia dell’esame di abilitazione per gli esperti di radioprotezione.

In proposito, con l’obiettivo di favorire la corretta applicazione delle nuove norme, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo di questo Ministero in data 11 novembre 2022, si forniscono le seguenti indicazioni relative al citato decreto interministeriale, nonché alcune precisazioni inerenti alle sessioni d’esame da tenersi nell’anno 2023 (con termine di presentazione delle domande entro il 31 dicembre 2022), anche in considerazione delle richieste di chiarimento finora pervenute.

Esame di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti di radioprotezione.

I candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame per l’iscrizione nell’elenco degli esperti di radioprotezione, entro il 31 dicembre 2022, dovranno possedere i titoli di studio e professionali previsti della normativa attualmente in vigore, in relazione al grado di abilitazione richiesto (punto 9 dell’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101).

L’esame, che i suddetti candidati sosterranno nell’anno 2023, verterà sugli argomenti indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto interministeriale 9 agosto 2022 per il grado di abilitazione richiesto nella domanda di ammissione all’esame.

Si ritiene utile segnalare le novità introdotte dal citato decreto interministeriale 9 agosto 2022 rispetto alle previgenti disposizioni.

In particolare, per il II grado il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9, anche in materia di:

v) caratterizzazione radiologica dei materiali;
z) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato.

Per il III grado sanitario il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9 e 10, anche in materia di:

c) caratterizzazione radiologica dei materiali per gli aspetti di competenza;
d) bonifica e rilascio incondizionato per gli aspetti di competenza.

Per il terzo grado il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza, oltre che degli argomenti indicati all’articolo 9, 10 e 11, anche in materia di:

m) radioprotezione legata alle installazioni basate sul processo di fusione;
p) caratterizzazione radiologica dei materiali nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori;
q) bonifica e rilascio condizionato e incondizionato nelle installazioni e negli impianti non ricompresi nei gradi inferiori.

Per i candidati che presenteranno domanda di ammissione all’esame dal 1° gennaio 2023 troverà applicazione il decreto interministeriale 9 agosto 2022.

Pertanto, i titoli di studio e professionali per l’ammissione all’esame di abilitazione saranno quelli previsti dalla normativa in vigore.

Sul punto, si precisa che i tirocini conclusi dai candidati entro il 31 dicembre 2022 si considerano validi ai fini del conseguimento del titolo di formazione post-universitaria per la parte in cui la suddetta formazione prevede il tirocinio pratico.

Resta inteso che il tirocinio svolto deve essere congruo con il grado di abilitazione previsto dalla formazione post-universitaria.

Nel caso in cui il tirocinio abbia avuto solo inizio nell’anno 2022, secondo le modalità previste dall’Allegato XXI al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e si concluda successivamente al 31 dicembre 2022, i soggetti che effettueranno la formazione post-universitaria valuteranno se lo stesso, nei limiti del grado per il quale si consegue la formazione post-universitaria, costituisca elemento di esonero per l’assolvimento dell’obbligo di tirocinio pratico previsto dalla nuova disciplina.

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Fonte: MLPS

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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 38025 | 07 Ottobre 2022

ID 18080 | | Visite: 1131 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 07 ottobre 2022 n. 38025 

L'adozione di un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nomina di un ODV per essere valido ed efficace per ottenere i benefici ex art. 12, comma 2, lett. b), deve essere completo di specifiche procedure tese ad evitare la commissione di reati, mappature dei rischi, integrazione con altri sistemi di gestione, nonché, aver realizzato un sistema di flussi informativi in favore dell'OVD.

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Sentenza Cassazione Penale Sez. 4 del 07 ottobre 2022 n. 38025

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 15/09/2022

Fatto

1. A seguito di annullamento parziale con rinvio di altra precedente sentenza della Corte d'appello di Messina, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 4 marzo 2021, ha rideterminato in€ 66.000,00 nei confronti della **** s.p.a. - per quanto qui d'interesse - la sanzione relativa all'illecito amministrativo di cui al capo 11, contestato alla predetta Società ex artt. 24 ter comma 2 e 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai reati ascritti ai capi 1, e 5 della rubrica (rispettivamente, associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali; gestione, ricezione e trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti anche pericolosi, al fine di conseguirne un ingiusto profitto; smaltimento illecito di rifiuti in siti non autorizzati). Nella sentenza rescindente, la Corte di legittimità aveva annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la condanna della **** relativamente all'illecito amministrativo ascritto alla medesima limitatamente al solo reato di cui al capo 5, rinviando alla Corte reggina per la rideterminazione della sanzione amministrativa. La Corte del rinvio ha, per l'appunto, rideterminato la sanzione, riducendone l'importo.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la Petrol Lavori s.p.a. con atto affidato a tre motivi di lagnanza.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 521 e 522 cod. proc. pen. (difetto di correlazione tra accusa e sentenza) in quanto la condanna nei confronti della *****s.p.a. non riguardava solo l'attività prestata dal suo amministratore R.W. dall'8 agosto al dicembre del 2009, ma anche l'attività da lui prestata dal 1° gennaio 2010 al gennaio 2012 quale amministratore di un'altra e distinta società, ossia la ***** s.r.l.; ciò rappresenta un fatto insanabilmente differente rispetto a quello contestato, con conseguente configurabilità del vizio denunciato.
2.2. Con il secondo motivo di lagnanza si denuncia violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 5, D.Lgs. 231/2001, non potendo applicarsi alla fattispecie l'indirizzo in base al quale la società controllante é sanzionabile anche per l'operato di una società controllata se ambedue le società erano amministrate, al tempo del reato, dal medesimo soggetto. Tale indirizzo viene contestato dalla società ricorrente, in quanto reputato non in linea con il dettato normativo, non potendosi sovrapporre, nella condotta del soggetto apicale, il fine di interesse e/o di vantaggio di due società distinte, ma dovendosi unicamente riferire la sua condotta alla società di cui egli abbia la rappresentanza.
2.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 12, comma 2, lettera B del D.Lgs. 231/2001, sebbene sia stato riconosciuto che era stato adottato, nei tempi previsti, un idoneo modello di organizzazione, con nomina di un organismo di vigilanza sull'osservanza delle regole interne di condotta da seguire e con l'introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio e disciplinare, nonché con l'adozione di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

3. Con successiva memoria, la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato e illustrato le ragioni poste a base del ricorso, insistendo per l'accoglimento.

Diritto

1. Il ricorso é inammissibile in tutti e tre i motivi articolati nell'atto d'impugnazione.
1.1. In particolare i primi due motivi non si confrontano con la residua regiudicanda, costituita esclusivamente dalla rideterminazione dell'ammontare della sanzione amministrativa relativa al capo 11, limitata ormai ai capi 1 e 2. E' di tutta evidenza, infatti, che in relazione a quest'ultimo addebito si é formato il giudicato, atteso che l'affermazione di responsabilità della Petrol Lavori s.p.a. in relazione all'imputazione così delimitata é divenuta definitiva e non é stata devoluta, perciò, alla Corte del rinvio.
Si rammenta al riguardo che, in tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale: ciò con riferimento sia alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, sia a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886; e, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo Rv. 281106).
Non può dunque più rimettersi in discussione alcuno degli aspetti toccati nei primi due motivi di ricorso, in quanto riguardanti l'oggetto dell'affermazione di responsabilità, ormai divenuta irrevocabile.
1.2. Per quanto concerne il terzo motivo, proposto in relazione al regime circostanziale riferito alla tempestiva adozione di un idoneo modello di organizzazione, si tratta comunque di lagnanza manifestamente infondata, nonché sostanzialmente ripropositiva di lagnanza sulla quale la Corte di merito ha fornito puntuale risposta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710): ed invero, la sentenza impugnata ha, al riguardo, correttamente evidenziato che, come del resto specificamente richiesto dalla lettera della norma, sarebbe stato necessario che tale modello fosse "reso operativo", a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell'organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 settembre 2022.

Il rischio di esposizione a legionella spp | INAIL 2022

ID 18071 | | Visite: 3545 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Il rischio di esposizione a legionella spp   INAIL 2022

Il rischio di esposizione a legionella spp. In ambienti di vita e di lavoro

ID 18071 | 14.11.2022 / In allegato Fact sheet INAIL 2022

Il fact sheet intende promuovere la valutazione e gestione del rischio di esposizione a Legionella spp. negli ambienti di vita e di lavoro in considerazione delle normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008), delle “Linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi” (Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015) e della recente Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità dell’acqua per il consumo umano che ha introdotto un parametro pertinente la valutazione del rischio Legionella nell’acqua dei sistemi di distribuzione domestici.

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Fonte: INAIL 2022

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Burn-out: OMS / Test MBI / Note

ID 10029 | | Visite: 27221 | News Sicurezza

Burn out   OMS   Test MBI   Riferimenti normativi Note

OMS / Test MBI /  Riferimenti normativi / Note

Allegato Documento generale di illustrazione del burn-out, test MBI (Maslach Burnout Inventory) generale e settori:
- Human Services Survey (MBI-HSS),
- Educators Survey (MBI-ES),
con riferimenti normativi e altri documenti d'interesse.

Il Burn-out è un "fenomeno occupazionale" non è una malattia: OMS

burn-out nell'11a revisione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11) come fenomeno occupazionale, ma non è classificato come una condizione medica.

Nella nuova classificazione dell'OMS, il burn out è un fattore che influenza lo stato di salute o il ricorso ad assistenza sanitaria.

Pur non essendo una malattia, l'OMS lo classifica fra le ragioni che spingono le persone -in particolare i lavoratori- a rivolgersi ai servizi sanitari.

Il burn-out è definito in ICD-11 come segue:

“Il burn-out è una sindrome concettualizzata come risultante dallo stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo. È caratterizzato da tre dimensioni:

- Esaurimento emotivo (EE) - sensazione di esaurimento o esaurimento energetico;
- Depersonalizzatione (DP) - maggiore distanza mentale dal proprio lavoro o sentimenti di negativismo o cinismo legati al proprio lavoro; e
- Realizzazione Personale (RP) - sensazione relativa alla propria competenza e al proprio desiderio di successo.

Il burn-out si riferisce specificamente ai fenomeni nel contesto professionale e non dovrebbe essere applicato per descrivere le esperienze in altri settori della vita."

Il burn-out è stato incluso anche in ICD-10, nella stessa categoria di ICD-11, ma la definizione è ora più dettagliata.

L'Organizzazione mondiale della sanità sta per intraprendere lo sviluppo di linee guida basate sull'evidenza sul benessere mentale nei luoghi di lavoro.

OMS 2019

ICD 11 (International Classification of Diseases 11th Revision)

ICD-11 è stata rilasciata il 18 giugno 2018, gli Stati membri OMS inizieranno a presentare relazioni utilizzando l'ICD-11 il 1° gennaio 2022.

La classificazione internazionale delle malattie e dei relativi problemi di salute (ICD) è uno strumento per la registrazione, la comunicazione e il raggruppamento di condizioni e fattori che influenzano la salute. Contiene categorie per malattie, condizioni sanitarie e cause esterne di malattia o morte. Lo scopo dell'ICD è consentire la registrazione, l'analisi, l'interpretazione e il confronto sistematici dei dati di mortalità e morbilità raccolti in diversi paesi o aree e in momenti diversi. L'ICD viene utilizzato per tradurre le diagnosi di malattie e altri problemi di salute in un codice alfanumerico, che consente l'archiviazione, il recupero e l'analisi dei dati. L'ICD è diventata la classificazione diagnostica standard internazionale per tutti gli scopi epidemiologici generali e per molti scopi di gestione della salute. Questi includono l'analisi delle situazioni sanitarie generali dei gruppi di popolazione, il monitoraggio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie e altri problemi di salute in relazione ad altre variabili, come le caratteristiche e le circostanze delle persone colpite. L'ICD è adatto anche per studi sugli aspetti finanziari di un sistema sanitario, come la fatturazione o l'allocazione delle risorse.

L'ICD si è evoluto negli ultimi 150 anni da un Elenco internazionale di cause di morte a un sistema di classificazione completo per l'uso in mortalità, morbilità, casemix, misurazione della qualità e sicurezza del paziente. Può essere utilizzato nelle cure primarie, secondarie e di ricerca. L'ICD viene utilizzato per allocare la maggior parte delle risorse sanitarie globali. Gli utenti dell'ICD includono medici, infermieri, altri fornitori di assistenza sanitaria, ricercatori, professionisti della gestione delle informazioni sanitarie, programmatori, operatori della tecnologia dell'informazione sanitaria, analisti, responsabili politici, assicuratori, organizzazioni di pazienti e molti altri.

L'ICD viene utilizzato in varie impostazioni con diversi livelli di risoluzione che vanno da un set di 100 codici a oltre 10.000 codici. Comprende quindi un framework informativo che contiene un insieme completamente specificato di concetti di salute e le loro caratteristiche e relazioni. L'ICD-11 garantisce coerenza con i casi d'uso tradizionali delle versioni precedenti dell'ICD, poiché è stato realizzato tenendo conto delle revisioni precedenti. Le analisi dei dati precedenti basate su versioni precedenti di ICD possono essere collegate alle analisi dei dati basate su ICD – 11.

Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dovrebbero utilizzare la versione più recente dell'ICD per la segnalazione di decessi e malattie (secondo un trattato internazionale, il "Regolamento sulla nomenclatura dell'OMS", adottato dall'Assemblea mondiale della sanità nel 1967). ICD-10 è stato tradotto in 43 lingue e ICD-11 è stato disponibile in tutte e 6 le lingue ufficiali dalla sua pubblicazione (inglese, francese, spagnolo, russo, cinese, arabo). La maggior parte dei paesi (115 nel 2017) utilizza il sistema per segnalare i dati sulla mortalità, un indicatore primario dello stato di salute.

L'ICD è progettato principalmente per la classificazione di malattie e lesioni. Tuttavia, non tutti i problemi o le ragioni per entrare in contatto con i servizi sanitari possono essere classificati in questo modo. Di conseguenza, l'ICD comprende una vasta gamma di segni, sintomi, risultati anormali, reclami e fattori sociali che rappresentano il contenuto delle registrazioni relative alla salute (vedere la sezione sulla morbilità). L'ICD può quindi essere utilizzato per classificare i dati registrati sotto rubriche come "Diagnosi", "Motivo dell'ammissione", "Condizioni trattate" e "Motivo della consultazione", che compaiono su una vasta gamma di cartelle cliniche da cui derivano le statistiche, per il trattamento, la prevenzione o la sicurezza del paziente. 

International Classification of Diseases (ICD)

CHAPTER 24 Factors influencing health status or contact with health services

QD85 Burn-out

Burn-out is a syndrome conceptualized as resulting from chronic workplace stress that has not been successfully managed. It is characterized by three dimensions:
1) feelings of energy depletion or exhaustion;
2) increased mental distance from one’s job, or feelings of negativism or cynicism related to one's job; and
3) reduced professional efficacy. Burn-out refers specifically to phenomena in the occupational context and should not be applied to describe experiences in other areas of life.

Exclusions: Adjustment disorder (6B43)
Disorders specifically associated with stress (BlockL1‑6B4)
Anxiety or fear-related disorders (BlockL1‑6B0)
Mood disorders (BlockL1‑6A6)

Test Maslach Burnout Inventory (MBI) - Christina Maslach e Susan Jackson 1981 (22 item) / Allegato

Il Test è rivolto ai lavoratori del settore della salute e del servizio alla persona MBI-HSS e del settore dell’educazione MBI-ES ed in generale si può trasporre a tutti quei lavoratori a contatto con il pubblico.

Varianti:

MBI-HSS Maslach Burnout Inventory Human Services Survey (Settore della salute e del servizio alla persona) - Allegato
- MBI-ES Maslach Burnout Inventory Educators Survey (Settore dell’educazione) - Allegato

Il test MBI è un questionario costituito da 22 item che misura tre dimensioni relative alla sindrome del Burnout:

- 9 item misurano l’esaurimento emotivo (EE),
- 5 item misurano la depersonalizzazione (DEP), e
- 8 item misurano la realizzazione lavorativa (RL).

Il soggetto risponde a ciascun item su una scala a 7 passi (da 0 a 6) esprimendo la frequenza con cui ogni stato emozionale è stato sperimentato durante l’ultima settimana (0 = mai, 6 = ogni giorno). Di conseguenza il test quantifica con uno score da 0 a 54 EE, da 0 a 30 DEP e da 0 a 48 RL.

Punteggi

0 = MAI
1 = QUALCHE VOLTA ALL'ANNO
2 = UNA VOLTA AL MESE O MENO
3 = QUALCHE VOLTA AL MESE
4 = UNA VOLTA ALLA SETTIMANA
5 = QUALCHE VOLTA ALLA SETTIMANA
6 = OGNI GIORNO

Domande

1. Mi sento emotivamente sfinito dal mio lavoro.
2. Mi sento sfinito alla fine della giornata.
3. Mi sento stanco quando mi alzo alla mattina e devo affrontare un'altra giornata di lavoro.
4. Posso capire facilmente come la pensano i miei pazienti.
5. Mi pare di trattare alcuni pazienti come se fossero degli oggetti.
6. Mi pare che lavorare tutto il giorno con la gente mi pesi.
7. Affronto efficacemente i problemi dei pazienti.
8. Mi sento esaurito dal mio lavoro.
9. Credo di influenzare positivamente la vita di altre persone attraverso il mio lavoro.
10. Da quando ho cominciato a lavorare qui sono diventato più insensibile con la gente.
11. Ho paura che questo lavoro mi possa indurire emotivamente.
12. Mi sento pieno di energie.
13. Sono frustrato dal mio lavoro.
14. Credo di lavorare troppo duramente.
15. Non mi importa veramente di ciò che succede ad alcuni pazienti.
16. Lavorare direttamente a contatto con la gente mi crea troppa tensione.
17. Riesco facilmente a rendere i pazienti rilassati e a proprio agio.
18. Mi sento rallegrato dopo aver lavorato con i pazienti.
19. Ho realizzato molte cose di valore nel mio lavoro.
20. Sento di non farcela più.
21. Nel mio lavoro affronto i problemi emotivi con calma.
22. Ho l'impressione che i pazienti diano la colpa a me per i loro problemi.

Modalità di scoring (*)
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Modalita  scoring MBI
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(*) Scoring proposta da Christina Maslach, possibili divergenze in letteratura sui valori in relazione al sesso, tipo di lavoro, altre variabili.

Vedi allegato

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Il MBI è il test più diffuso per "misurare" il burn-out, una evoluzione del test MBI è l'Organizational Checkup System (OCS) di Michael Leiter e Christina Maslach.

L'Organizational Checkup System (OCS), la cui traduzione è stata rivista congiuntamente con gli autori Maslach e Leiter, rappresenta lo strumento di misurazione del burnout più aggiornato e si fonda su precisi presupposti teorici.
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Riferimenti normativi

Si riporta la normativa che fa riferimento alla sindrome del burnout e alle sue modalità di prevenzione in ambito lavorativo. 

Il D.Lgs 81/08 “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, fa riferimento, in diversi articoli, alla tutela dai rischi psicosociali:

- Art. 2: (c. 1, lett. o) definizione di “salute” quale “stato di completo benessere fisico, mentale sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o di infermità”;

- Art. 15: tra le misure generali di tutela, è prevista:
(c. 1, lett. b) la “programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro”;
(c. 1, lett. d) “il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”;

- Art. 28: oggetto della valutazione dei rischi:
(c. 1) “La valutazione… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 20004…”;

- Art. 32: capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione:
(c. 2) “…per lo svolgimento della funzione di RSPP …è necessario possedere un attestato di frequenza… a specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro correlato…”;

- Art. 174: obblighi del datore di lavoro (rischio VDT):
(c. 1) “il datore di lavoro …analizza i posti di lavoro con particolare riguardo… ai problemi legati …all’affaticamento fisico e mentale…”.

Il 9 giugno 2008 è stato firmato l’Accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP e CES.

Il D.P.C.M. del 13/06/06 “Criteri di massima sugli interventi psicosociali da attuare nelle catastrofi” riporta, al punto 2, “…A prescindere dalla tipologia dell’evento catastrofico, è opportuno valutare a priori i fattori di rischio di un contesto emergenziale per poter prevenire i disagi di natura psico-fisica nei soccorritori. Una volta che gli operatori sanitari si troveranno ad intervenire sul luogo della catastrofe dovrà essere garantito il loro lavoro attraverso un’azione di monitoraggio volta ad individuare segni e/o sintomi di possibili condizioni di stress e/o di disturbi psichici”.

Il D.P.C.M. del 24/03/04 “Misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni” impartisce indicazioni da seguire per “accrescere il benessere organizzativo”.

Il D.Lgs 66/03 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro” prevede, all’art. 13, l’emanazione di un decreto con l’elenco “delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore”.

Il D.Lgs 151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità…”, all’art. 11 prevede, tra i rischi che occorre valutare, la “fatica mentale” (allegato C, lett. g). 43

Il D.Lgs 271/99 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31/12/98, n. 485”, all’allegato I riporta “…la fatica può essere provocata da fattori come il prolungamento di periodi di attività fisiche o mentali, riposo inadeguato, condizioni ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress o altri fattori psicologici…”; inoltre, sempre l’allegato I opera una “classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo”.

Il D.Lgs. 17/2010 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine  e  che modifica la direttiva95/16/CE relativa agli ascensori”, all’allegato I riporta:

1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti ell'ergonomia:
- tener conto della variabilita' delle dimensioni  fisiche, della forza e della resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore
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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 08.11.2022 Test Maslach Burnout Inventory (MBI) Certifico Srl
0.0 03.02.2020 --- Certifico Srl

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La disinfezione ambientale come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie

ID 18050 | | Visite: 1467 | Documenti Sicurezza

La disinfezione ambientale come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie

La disinfezione ambientale come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie

ID | 11.11.2022 / In allegato Fac Sheet INAIL 2022

La disinfezione ambientale e di superfici diversificate come misura di sicurezza nelle strutture sanitarie ed in quelle ad esse assimilabili

Negli ultimi gli anni la disinfezione ha acquisito un’importanza fondamentale per contrastare le infezioni causate da agenti biologici sempre più aggressivi, per i quali spesso essendo resistenti anche ai farmaci più innovativi non sono disponibili efficaci terapie farmacologiche.

Nelle strutture sanitarie e assimilabili si è avuto un forte aumento negli anni delle infezioni correlate all’assistenza. Il fact sheet descrive gli aspetti correlati al rischio biologico ed all’attuazione della disinfezione ambientale e delle superfici nell’ambito delle attività assistenziali e quelle clinico-diagnostiche e/o terapeutiche. Quanto sopra in relazione alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, all’innovazione tecnologica ed agli adempimenti della vigente legislazione.

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Fonte: INAIL

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Vademecum medico competente PA

ID 16834 | | Visite: 2864 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

 Vademecum medico competente PA

Vademecum per il medico competente della Pubblica Amministrazione

ID 16834 | 11.11.2022 / In allegato

Il manuale, tratto dalla esperienza professionale maturata dai medici del lavoro dell'Inail nella Pubblica Amministrazione, e un agile strumento di lavoro per coloro che svolgono l'attivita di medico competente in questo particolare settore.
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Ed.:
Edizione 2011
Edizione 2000 / ristampato 2007
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Nel 2000 la Sovrintendenza Medica Generale ha elaborato la prima edizione del Vademecum del Medico Competente delle Pubbliche Amministrazioni a cura della Dott.ssa Maria Cristina CASALE e dei Dottori Mario GALLO, Fernando LUISI e Adriano OSSICINI.

Il manuale, tratto dalla esperienza professionale maturata dai medici del lavoro dell’INAIL nella pubblica amministrazione, voleva essere un agile strumento di lavoro per coloro che svolgono l’attività di medico competente in questo particolare settore.

L'emanazione del D.Lgs. n. 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/09, ha reso necessaria una rivisitazione dei contenuti alla luce delle novità introdotte ad opera della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Sorveglianza Sanitaria nella Pubblica Amministrazione

La sorveglianza sanitaria rappresenta, senza dubbio, uno dei momenti più importanti per la gestione della sicurezza sul lavoro e pertanto, per essere efficacemente realizzata, necessita di un protocollo operativo semplice ed efficace.

Tale protocollo operativo diventa, all’atto pratico, un vero e proprio documento a disposizione dell’azienda e dei lavoratori. Per tale motivo il vademecum per il medico competente proposto per le Pubbliche Amministrazioni si pone lo scopo di offrire un organico e puntuale supporto informativo, elaborato per il medico, nell’interesse dello stesso e degli “utenti pubblici”.

Il “documento di sorveglianza sanitaria” può essere elaborato solo in presenza di flussi informativi pluridirezionali provenienti da tutti gli attori della prevenzione nell’azienda, realizzando la “comunicazione dei dati accertati” e la “diffusione della loro conoscenza”, che sono tasselli fondamentali nella realizzazione della prevenzione primaria.

Infatti solo un adeguato flusso informativo ed una reale conoscenza della salute collettiva nei luoghi di lavoro permetteranno modifiche degli ambienti di lavoro, delle organizzazioni di lavoro, dei comportamenti dei singoli protagonisti presenti nelle aziende.

Il predetto documento oltre che una necessità funzionale e un obbligo professionale, rappresenta la prova fondamentale dell’integrazione aziendale del medico competente.
Le Pubbliche Amministrazioni sono caratterizzate da rischi e patologie tipici del lavoro di ufficio. Il lavoro negli uffici è sicuramente meno pericoloso rispetto al lavoro in miniera, in agricoltura o in industria; tuttavia sono diventate sempre più comuni le segnalazioni di disagio, di malessere o di vere e proprie malattie fra coloro che svolgono tale tipo di lavoro.

Al fine di individuarne le cause, è necessario considerare le profonde trasformazioni che lo stesso lavoro d’ufficio ha subito negli ultimi decenni nei vari paesi industrializzati.

Va ribadito che il terziario è il settore più largamente rappresentato, costituendo in Italia più del 60% dell’intera popolazione lavorativa.

Profonde trasformazioni si sono verificate sia nell’ambiente di lavoro (caratteristiche strutturali, chimico-fisiche e microclimatiche) che nell’organizzazione del lavoro (uso di macchine, videoterminali, telelavoro, lavoro a turni).

Infine, nei paesi a sviluppo socio-economico più avanzato, è aumentata la richiesta di sicurezza e salute e lo stesso concetto di salute è inteso oggi come il completo benessere psichico, fisico e sociale dell’individuo. Quindi non si tratta solo di assenza di malattia, ma anche di sensazione di benessere e di buona qualità della vita.

Le malattie e le situazioni di malessere segnalate nei lavoratori di ufficio trovano più spesso la loro origine in:

- qualità interna dell’aria, ventilazione, temperatura e umidità non ottimali;
- presenza di rumore provocato da stampanti, macchine da scrivere, telescriventi, etc.;
- uso prolungato di attrezzature munite di videoterminali con impegno visivo protratto, mantenimento prolungato della postura assisa e fissa, movimenti ripetuti del segmento manoavambraccio, stress;
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Vademecum medico competente PA 2000

Vademecum medico competente PA 2000

segue in allegato

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2011 2011 Agg. D.gs. 81/2008 INAIL
2000 2000 --- INAIL

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Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015

ID 12846 | | Visite: 5278 | Prevenzione Incendi

Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015

Note e chiarimenti al DM 03 agosto 2015 / Update 07 Novembre 2022

VVF, Update 07 Novembre 2022

Note e chiarimenti ufficiali VVF al Codice di Prevenzione Incendi DM 03 agosto 2015.

Le note sono elencate per articolo del DM 03 agosto 2015.

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (GU n.192 del 20-08-2015 - S.O. n. 51)

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ISS: Esposizioni pericolose e intossicazioni | 11° Rapporto nazionale

ID 18019 | | Visite: 1057 | Documenti Sicurezza Enti

ISS Esposizioni pericolose e intossicazioni 11 Rapporto nazionale

ISS: Esposizioni pericolose e intossicazioni | 11° Rapporto nazionale

Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni: casi rilevati nel 2016

Undicesimo rapporto annuale

Il rapporto descrive le principali caratteristiche dei 15.478 casi di esposizione umana a prodotti inclusi nel sistema di categorizzazione (European Product Categorisation System, EuPCS) e a quelli ricadenti tra i cosmetici, giocattoli, tabacco e prodotti correlati, armi e prodotti di scarto gestiti dai Centri Antiveleni (CAV) di Pavia, Bergamo, Foggia e Roma (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Policlinico Umberto I) nel 2016.

Il 55% dei casi è risultato di provenienza ospedaliera. La proporzione maggiore di esposti si osserva nelle classi d’età <6 anni (44%) e >19 anni (45%).

Il luogo di esposizione più rappresentato è quello domestico (90%) e la quasi totalità dei casi è risultata esposta in modo accidentale (90%). La via di esposizione più frequente è l’ingestione (58%). Le categorie di prodotto maggiormente coinvolte sono: prodotti per la pulizia (31%), detersivi per bucato e stoviglie (11%), prodotti biocidi (11%), cosmetici (11%) e prodotti per processi chimici o tecnici (6%). Elevate frequenze di esposizioni sintomatiche sono associate ai prodotti di scarto (76%), prodotti fitosanitari (74%), combustibili (65%), prodotti per la pulizia (64%), pitture e rivestimenti (64%), liquidi e miscele per sigarette elettroniche (56%), prodotti biocidi (50%) e detersivi per bucato e stoviglie (49%).

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INDICE

Introduzione

Raccolta, revisione, classificazione e analisi dei dati

Popolazione in studio

Variabili in studio

Analisi dei dati

Software utilizzato

Casi rilevati nel 2016

Discussione

Bibliografia

Appendice A
Esposizioni per categorie di prodotti e principi attivi
A1. Prodotti EuPCS: esposizioni per categorie di prodotti e principi attivi
A2. Prodotti NON EuPCS: esposizioni per categorie di prodotti e principi attivi

Fonte: ISS

Collegati:

Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale

ID 18007 | | Visite: 1010 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Esposizioni multiple ad agenti oto neurotossici e rumore in ambito occupazionale

Esposizioni multiple ad agenti oto/neurotossici e rumore in ambito occupazionale: i microrna quali biomarcatori innovativi di effetto epigenetico

ID 18007 | 07.11.2022

I microRNA sono promettenti biomarcatori di esposizione precoce a sostanze dannose non solo in ambito clinico ma anche nel settore occupazionale.

Dati preliminari delle campagne di biomonitoraggio, analizzati mediante statistica mutivariata, hanno evidenziato correlazioni altamente significative tra microRNA differenzialmente espressi in lavoratori esposti a composti organici volatili presenti nei metaboliti urinari e impiegati nella verniciatura della cantieristica navale.

L’obiettivo del Laboratorio interazioni sinergiche tra rischi è quello di approfondire il ruolo dei microRNA quali biomarcatori innovativi di esposizione ambientale ed occupazionale e di verificarne l’utilizzo come strumento prognostico per prevenire eventuali patologie indotte da tali composti presenti nell’ambiente di lavoro.

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Fonte: INAIL

Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367

ID 18002 | | Visite: 1947 | Prevenzione Incendi

Nota VVF 11 agosto 2021 n. 12367

Guida tecnica per la redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi a depositi ed impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (gnl) con serbatoio criogenico fisso a servizio di impianti di utilizzazione diversi dall’autotrazione, con capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate

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Circolare n. 74 del 20 settembre 1956

ID 17999 | | Visite: 2233 | Prevenzione Incendi

Circolare n. 74 del 20 settembre 1956 / Rev. 2020

ID 17999 | 06.11.2022 / Testo coordinato allegato

Circolare n. 74 del 20 settembre 1956
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 Decentramento competenze al rilascio di concessioni per depositi di olii minerali e gas di petrolio liquefatti - Norme di sicurezza.

(G.U. 5 agosto 1955, n. 179)

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Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022

ID 17972 | | Visite: 2059 | News Sicurezza

Circolare INPS n  122 del 27 ottobre 2022

Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022

ID 17972 | 02.11.2022 / Circolare in allegato

Il Decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha modificato le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome.

La Circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 dell'INPS, adottata d'intesa con questo Ministero, fornisce le prime indicazioni operative per illustrare le novità introdotte dal provvedimento in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei soggetti iscritti alla Gestione separata e delle libere professioniste, per migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nell'ottica di una più equa condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e del conseguimento della parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

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Contenuto della Circolare

1. Premessa

2. Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

2.1 Durata del congedo e arco temporale di fruizione

2.2 Congedo di paternità obbligatorio in caso di adozione o affidamento

2.3 Compatibilità con il congedo di maternità e con il congedo di paternità alternativo

2.4 Misura dell’indennità di congedo di paternità obbligatorio

2.5 Presentazione della domanda

2.6 Disposizioni transitorie

3. Congedo parentale

3.1 Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato

3.1.1 Genitore solo

3.1.2 Disposizioni transitorie

3.2 Congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici iscritti/iscritte alla Gestione separata

3.3 Congedo parentale per i padri lavoratori autonomi

3.4 Limiti di fruizione del congedo parentale per genitori appartenenti a categorie lavorative differenti

4. Periodi indennizzabili di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome

5. Presentazione delle domande

6. Monitoraggio delle tutele e della relativa spesa

...

Fonte: MLPS / INPS

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Allegato riservato Circolare INPS n. 122 del 27 ottobre 2022.pdf
 
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Metodologia valutazione rischio stress lavoro-correlato - settore sanitario

ID 16222 | | Visite: 6871 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Metodologia SLC INAIL   2022

La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato - modulo settore sanitario Ed. Ottobre 2022

ID 16222 | 02.11.2022 / In allegato Documento aggiornato ottobre 2022
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In allegato:

- Ed. 10.2022
- Ed. 03.2022
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Il monografico illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate dal Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili con la collaborazione di strutture sanitarie afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), che hanno portato allo sviluppo del Modulo contestualizzato al settore sanitario della Metodologia.

Vengono offerti strumenti di valutazione e gestione integrati con aspetti specifici per tale settore e finalizzati a supportare operativamente le aziende sanitarie nella gestione efficace di questa tipologia di rischio.

Il presente monografico mira a fornire una descrizione degli strumenti integrativi offerti nel modulo contestualizzato al settore sanitario, descrivendone i contenuti e le modalità di utilizzo e approfondendo i percorsi di ricerca e sperimentazione condotti nel tempo. Il fine è quello di dotare le strutture sanitarie, che si trovano ad effettuare la valutazione e gestione del rischio Slc, di strumenti di valutazione integrati e soglie di rischio tarate sulle specificità del settore, pur mantenendo la garanzia di rigore scientifico offerto dal percorso metodologico Inail. Gli strumenti descritti vengono forniti come allegati al presente monografico per l’utilizzo in fase di valutazione e gestione del rischio Slc.

Proprio a motivo del citato rigore scientifico, è necessario precisare che le aziende sanitarie - seppur utilizzando, per la valutazione del rischio e l’identificazione degli interventi di gestione, gli strumenti ed i documenti contestualizzati al settore allegati al presente monografico - dovranno comunque seguire le quattro fasi che caratterizzano il percorso metodologico Inail (Figura 1), avendo quindi come riferimento il manuale pubblicato nel 2017 (Inail, 2017).

Figura 1 - Il percorso metodologico Inail per la valutazione e gestione del rischio Slc

Metodologia SLC INAIL   figura 1

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Indice

Introduzione
Lo sviluppo del modulo contestualizzato
Le attività di ricerca in collaborazione e lo studio pilota
La finalizzazione e sperimentazione del modulo contestualizzato
Gli strumenti di valutazione integrati
La Lista di controllo contestualizzata al settore sanitario
Il Questionario strumento indicatore e le dimensioni integrative
Il sistema di calcolo delle soglie di rischio
Strumenti aggiuntivi per la gestione del rischio

Appendici

Appendice 1 - Lista di controllo integrata per la fase di valutazione preliminare in aziende appartenenti al settore sanitario
Appendice 2 - Scheda per la compilazione dei punteggi della lista di controllo per il settore sanitario
Appendice 3 - Questionario per la valutazione approfondita del rischio stress lavoro-correlato. Versione personale sanitario
Appendice 4 - Questionario per la valutazione approfondita del rischio stress lavoro-correlato. Versione personale amministrativo del settore sanitario
Appendice 5 - Scheda di supporto alla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione preliminare e la proposta di azioni di intervento
Appendice 6 - Scheda di supporto alla conduzione del focus group per l’approfondimento dei risultati della valutazione approfondita e la proposta di azioni di intervento
Appendice 7 - Scheda di supporto al gruppo di gestione per l’identificazione degli interventi correttivi e/o preventivi

Bibliografia essenziale

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Fonte: INAIL

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Quadro strategico UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027

ID 13886 | | Visite: 3581 | News Sicurezza

EU strategic framework on health and safety at work 2021 2027

Quadro strategico UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 / IT

ID 13886 | UE, 28.06.2021 / In allegato IT/EN

La pandemia di COVID-19 ha dimostrato quanto sia cruciale la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL) per la protezione della salute dei lavoratori, per il funzionamento della nostra società e per la continuità delle attività economiche e sociali critiche. In tale contesto, oggi la Commissione rinnova il suo impegno ad aggiornare le norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro adottando il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027. Definisce le azioni chiave necessarie per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei prossimi anni.

Questa nuova strategia si concentra su tre obiettivi trasversali, vale a dire gestire il cambiamento portato dalle transizioni verdi, digitali e demografiche, nonché i cambiamenti nell'ambiente di lavoro tradizionale, migliorare la prevenzione di incidenti e malattie e aumentare la preparazione per eventuali potenziali crisi future.

Negli ultimi decenni sono stati compiuti progressi – ad esempio, gli incidenti mortali sul lavoro nell'UE sono diminuiti di circa il 70% dal 1994 al 2018 – ma resta ancora molto da fare. Nonostante questi progressi, nel 2018 si sono verificati ancora più di 3.300 incidenti mortali e 3,1 milioni di incidenti non mortali nell'UE-27. Più di 200.000 lavoratori muoiono ogni anno per malattie legate al lavoro. Il quadro aggiornato aiuterà a mobilitare le istituzioni dell'UE, gli Stati membri e le parti sociali attorno a priorità comuni in materia di protezione dei lavoratori. Le sue azioni aiuteranno anche a ridurre i costi sanitari e sosterranno le imprese, comprese le PMI, a diventare più produttive, competitive e sostenibili.

Il vicepresidente esecutivo per un'economia al servizio delle persone, Valdis Dombrovskis , ha dichiarato: “La legislazione dell'UE in materia di sicurezza e salute sul lavoro è essenziale per proteggere quasi 170 milioni di lavoratori, la vita delle persone e il funzionamento delle nostre società. Il mondo del lavoro sta cambiando, guidato da transizioni verdi, digitali e demografiche. Ambienti di lavoro sani e sicuri riducono anche i costi per le persone, le imprese e la società nel suo insieme. Ecco perché mantenere e migliorare gli standard di protezione dei lavoratori rimane una priorità per un'economia che lavora per le persone. Abbiamo bisogno di più azioni dell'UE per rendere i nostri luoghi di lavoro adatti al futuro".

Il Commissario per l'occupazione ei diritti sociali, Nicolas Schmit , ha dichiarato: “Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali conferisce ai lavoratori il diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro. Mentre ci rialziamo meglio dalla crisi, questo principio dovrebbe essere al centro della nostra azione. Dobbiamo impegnarci per un approccio di "visione zero" quando si tratta di decessi legati al lavoro nell'UE. Essere sani sul lavoro non riguarda solo il nostro stato fisico, ma riguarda anche la nostra salute mentale e il nostro benessere".

Tre obiettivi chiave: cambiamento, prevenzione e preparazione

Il quadro strategico si concentra su tre obiettivi chiave per i prossimi anni:

- Anticipare e gestire il cambiamento nel nuovo mondo del lavoro: per garantire luoghi di lavoro sicuri e salubri durante le transizioni digitali, verdi e demografiche, la Commissione riesaminerà la direttiva sui luoghi di lavoro e la direttiva sulle apparecchiature per schermi e aggiornerà i limiti di protezione su amianto e piombo. Preparerà un'iniziativa a livello dell'UE relativa alla salute mentale sul lavoro che valuta le questioni emergenti relative alla salute mentale dei lavoratori e propone linee guida per l'azione.

- Migliorare la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro: questo quadro strategico promuoverà un approccio di "visione zero" per eliminare i decessi legati al lavoro nell'UE. La Commissione aggiornerà inoltre le norme dell'UE sulle sostanze chimiche pericolose per combattere il cancro, le malattie riproduttive e respiratorie.

- Maggiore preparazione a possibili minacce sanitarie future: traendo insegnamenti dall'attuale pandemia, la Commissione svilupperà procedure di emergenza e orientamenti per la rapida diffusione, attuazione e monitoraggio di misure in potenziali crisi sanitarie future, in stretta collaborazione con gli attori della sanità pubblica.

Le azioni nel quadro strategico saranno attuate attraverso

(i) un forte dialogo sociale,
(ii) un processo decisionale rafforzato basato su dati concreti,
(iii) una migliore applicazione e monitoraggio della legislazione UE esistente,
(iv) attività di sensibilizzazione e
(v) mobilitare fondi da investire nella sicurezza e salute sul lavoro, anche da fondi dell'UE come il Fondo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione.

La Commissione invita inoltre gli Stati membri ad aggiornare le proprie strategie nazionali in materia di sicurezza e salute sul lavoro per garantire che le nuove misure raggiungano il luogo di lavoro. Oltre i confini dell'UE, la Commissione continuerà inoltre a svolgere un ruolo guida nella promozione di elevati standard di sicurezza e salute sul lavoro a livello globale.

L'aggiornamento del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il 2021-2027 alla luce della pandemia di COVID-19 fa parte del programma di lavoro della Commissione per il 2021. Il pilastro europeo dei diritti sociali sottolinea nel suo principio 10 che "I lavoratori hanno diritto a un elevato livello di protezione della loro salute e sicurezza sul lavoro".
...
________

Negli ultimi trent'anni sono stati compiuti progressi significativi in materia di SSL: tra il 1994 e il 2018 gli infortuni mortali sul lavoro nell'UE sono diminuiti di circa il 70 % (figura 1). Sebbene fattori quali la deindustrializzazione e migliori cure mediche abbiano indubbiamente contribuito a tale diminuzione, anche il sistema di SSL dell'UE ha svolto un ruolo sostanziale. Nonostante tali progressi, nel 2018 si sono registrati ancora oltre 3 300 infortuni mortali e 3,1 milioni di infortuni non mortali nell'UE-27; inoltre ogni anno muoiono più di 200 000 lavoratori a causa di malattie professionali. Ciò comporta enormi sofferenze umane. Mantenere e migliorare le norme di sicurezza dei lavoratori rappresentano una sfida continua e una necessità costante.
Figura 1 Infortuni mortali sul lavoro nell UE   1994 2018

Fonte: Eurostat, dati per i settori economici comuni nell'UE-15 (1994-2009) e per tutti i settori economici nell'UE-27 (2010-2018).

Figura 1: Infortuni mortali sul lavoro nell'UE - 1994-2018 (casi per 100 000 persone occupate)
...
1.2. Il sistema dell'UE al lavoro

Due fattori contribuiscono a spiegare i risultati dell'approccio dell'UE in materia di SSL. In primo luogo, il sistema normativo avanzato sviluppato dall'UE e dagli Stati membri al fine di stabilire le misure preventive e protettive per far fronte ai rischi professionali. In secondo luogo, il fatto che esso si basi su un approccio tripartito secondo il quale i lavoratori, i datori di lavoro e i governi sono strettamente coinvolti nello sviluppo e nell'attuazione di tali misure in materia di SSL a livello nazionale e dell'UE. Inoltre il sostegno continuo fornito in particolare alle microimprese e alle PMI contribuisce alla corretta applicazione delle norme in materia di SSL.

Il quadro legislativo dell'UE in materia di SSL è costituito da una direttiva quadro (Direttiva 89/391/CEE) e da 24 direttive specifiche (vedi) elaborate nel corso del tempo. La direttiva quadro europea del 1989 sulla sicurezza e sulla salute durante il lavoro costituisce la base per principi comuni e norme minime in tutta l'UE.

Essa è incentrata su una cultura della prevenzione dei rischi e stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro in materia di:

i) valutazione dei rischi;
ii) misure preventive;
iii) informazioni da fornire ai lavoratori in materia di SSL;
iv) formazione;
v) consultazione; e
vi) partecipazione equilibrata.

Tali obblighi si applicano a tutti i settori e a tutte le professioni e ai datori di lavoro sia pubblici che privati. Le direttive specifiche si occupano di rischi, gruppi e contesti particolari
...

La legislazione dell'UE in materia di SSL è elaborata in stretta collaborazione con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), un organismo tripartito composto da rappresentanti dei governi nazionali, sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) fornisce orientamenti e strumenti che, insieme a strumenti analoghi, nazionali e basati su internet: i) danno informazioni settoriali specifiche destinate principalmente alle piccole e medie imprese (PMI) in quanto esse costituiscono i datori di lavoro della maggior parte dei lavoratori nell'UE e incontrano spesso ostacoli maggiori nel garantire la salute e la sicurezza sul lavoro; e ii) guidano i datori di lavoro in tutte le fasi del processo di valutazione dei rischi1.

Il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) formula pareri sull'applicazione della legislazione dell'UE in materia di SSL e promuove la condivisione delle conoscenze sulle pratiche per lo svolgimento di ispezioni del lavoro.
...

segue in allegato

Fonte: UE

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Decreto 10 marzo 2005

ID 16791 | | Visite: 3829 | Prevenzione Incendi

DM 10 marzo 2005   Consolidato

Decreto 10 marzo 2005 / Testo consolidato 2022

ID 16791 | Update 28.10.2022 / In allegato Testo consolidato 2022 

Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio. 

(GU n.73 del 30.03.2005)

In allegato testo consolidato con le modifiche apportate da:

Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022
Decreto 25 ottobre 2007

Update 26.10.2022

Pubblicato nella n.251 del 26.10.2022, il Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022  - Modifiche al decreto 26 giugno 1984, concernente «Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi», al decreto del 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio» e al decreto 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».

...

Modifiche/ abrogazioni apportate dal Decreto Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 in vigore dal 27.10.2022:

Modifiche
Art. 1 del decreto 10 marzo 2005;
Art. 2 del decreto 10 marzo 2005;
Art. 4 del decreto 10 marzo 2005.

Abrogazioni
ALLEGATO A del decreto 10 marzo 2005 -Classificazione dei prodotti da costruzione 
ALLEGATO B del decreto 10 marzo 2005 - Elenchi delle classi di reazione al fuoco attribuibili in conformità  alla norma en 13501-1

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