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DL 162/2022 - Niente più obbligo vaccinazione COVID sanitari dal 1° novembre 2022

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DL 162 2022   Niente pi  obbligo vaccinazione COVID sanitari dal 1  novembre 2022

DL 162/2022 - Niente più obbligo vaccinazione COVID sanitari dal 1° novembre 2022

ID 17964 | 01.11.2022

Pubblicato nella GU n.255 del 31.10.2022, il Decreto-Legge 31 Ottobre 2022 n. 162 "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2".

Il testo all'articolo 7 "Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2", modifica le disposizioni vigenti in materia di obbligo vaccinale, in considerazione del mutato quadro epidemiologico.

Si anticipa dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e per il personale delle strutture che effettuano attività sanitarie e sociosanitarie.

Inoltre, con specifico riguardo alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, si elimina la misura della sospensione dall’esercizio della professione, al fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio.

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Decreto-Legge 31 Ottobre 2022 n. 162

Art. 7 Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».

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