Slide background




Rischio chimico: metodo di valutazione EN 689:2018

ID 6564 | | Visite: 19796 | Documenti Riservati SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6564

EN 689 2018 rischio chimico

Rischio chimico: metodo di valutazione EN 689:2018

Documento allegato estratto della nuova norma EN 689:2018 (allegati A, B, C, D, E, F, G, H); la norma è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti contenute nell’ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08 - Titolo IX art.225 c.2.

La norma europea EN 689:2018 tratta dei metodi per la misurazione dell’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro ed, in particolare, delle strategie per la misurazione ed il confronto dei risultati con i valori limite di esposizione professionale (OELVs).

La valutazione dell’esposizione e la dichiarazione certa del non superamento dei limiti di esposizione professionale richiederebbero una misura giornaliera dell’esposizione per ogni singolo lavoratore.

Questo tipo di approccio è possibile per le radiazioni ionizzanti, ad esempio, ma non lo è per gli agenti chimici a causa di alcuni limiti delle tecniche di misura e dei costi delle misure stesse. La norma EN 689:2018 dà la possibilità al Datore di Lavoro di utilizzare un numero di misure ridotte per dimostrare con un elevato grado sicurezza che è improbabile che i lavoratori siano esposti a valori superiori ai valori limite.

Per ridurre il numero di misurazioni i campioni di aria vengono raccolti all’interno di gruppi simili di esposizione (SEGs). In questo modo una singola misurazione o diverse misurazioni inferiori ai limiti possono essere insufficienti a dimostrare in modo affidabile la conformità senza l’uso di test statistici.

Metodiche standardizzate misurazione degli agenti D.Lgs.81/08

La EN 689 è una delle metodiche standardizzate per la misurazione degli agenti elencate nell’allegato ALLEGATO XLI del D.Lgs.81/08-Titolo IX art.225 c.2.
....
Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione
...
2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
...

Allegato XLI

UNI EN 481:1994

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici

UNI EN 689:1997
UNI EN 689:2018

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.

UNI EN 838: 1998

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231: 1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001

Atmosfera nell’ambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

...


UNI EN 689:2018 - Atmosfera nell'ambiente di lavoro – Misura dell'esposizione per inalazione agli agenti chimici – Strategia per la verifica della conformità coi valori limite di esposizione occupazionale

http://store.uni.com/catalogo/index.php/uni-en-689-2018.html 

Il presente documento è un estratto degli allegati della norma tecnica EN 689:2018.

Data entrata in vigore: 12 luglio 2018

Recepisce: EN 689:2018

Sostituisce: UNI EN 689:1997

________

Excursus

Annex D
(informative)

Exposure profile and sampling duration

D.1 General

The total sampling duration is specified by the appraiser taking into account the workplace factors including tasks. The sampling duration should be representative for the reference period of the limit value controlled and should be established considering the concentration variability, the LOQ and other performance characteristics of the analytical method.

NOTE Figure D.1 to Figure 0.8 give exposure concentration C versus time t. For example, these traces can be obtained with continuous-reading instruments during the basic characterization (see 5.1.1).

D.2 Measurement for testing compliance with 8 h- OELV

a) Workplace factors are constant during the whole work shift (WS)

Total sampling duration (TSD) should be a minimum of 2 h.

The exposure of the sampling period can be considered representative of the exposure of the work shift duration (WS).
There are three alternatives in the following order of priority:

− Measure for the full shift (TSDmax);
− Measure for one period of exposure (at least 2 h) (TSDmin);
− Measure for more than one period of exposure (i.e. two periods of 1 h; TSDmin).

See Figure D.1.

Figure D1

Key

C exposure concentration
t time
1 TSDmax = WS
2 TSDmin = 2 h
3 and 4 TSDmin = 1 h + 1 h
5 WS

_______

Indice

Premessa 
A.1 General 
A.2 Workplaces with constant conditions 
A.3 Shortened exposure at workplaces with constant working conditions 
A.4 Workplaces involving occasional exposure 
A.5 Stationary workplaces with irregular exposure
A.6 Workers who move from a workplace to another with irregular exposure 
A.7 Workplaces with unpredictable, constantly changing exposure 
A.8 Outdoor workplaces 
A.9 Underground workplaces 
C.1 General 
C.2 Tier 1: Exposure index (IE)
C.3 Tier 2: Additive effect exposure index (IAE) 
C.4 Other approaches 
D.1 General 
D.2 Measurement for testing compliance with 8 h- OELV 
D.3 Measurement for testing compliance with short-term limit value 
E.1 General 
E.2 Graphical method 
E.2.1 Principle
E.2.2 Plotting 
E.2.3 Example 
E.2.4 Examples of SEGs requiring further consideration 
E.2.4.1 General 
E.2.4.2 SEG consisting of two groups
E.2.4.3 Some individuals with exceptional exposure 
E.2.4.4 Distributions appearing to be not lognormal
E.3 Statistical methods for the validation of SEGs
F.1 General
F.2 SEG compliance test for at least six exposure measurements 
F.3 Decision 
H.1 General 
H.2 Principle 
H.3 Example 
H.4 Uncertainty
H.5 Software 

Fonte: UNI

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2018
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati:


Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Rischio chimico metodo di valutazione EN 689_2018 Rev. 00 2018.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
680 kB 611

Tags: Sicurezza lavoro Rischio chimico Abbonati Sicurezza

Articoli correlati

Ultimi archiviati Sicurezza

Lug 02, 2025 84

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025

Ordinanza Emilia-Romagna n. 150 del 30 giugno 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24211 | 02.07.2025 Dal 2 luglio 2025 in Emilia-Romagna ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili e affini, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, quando il livello di… Leggi tutto
Lug 02, 2025 253

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025

Ordinanza Regione Veneto n. 34 del 01 luglio 2025 / Rischio calore solare lavoro ID 24210 | 02.07.2025 Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 01 luglio 2025 Disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e… Leggi tutto
Lug 02, 2025 99

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024

Ordinanza Regione Emilia-Romagna n. 101 del 26 luglio 2024 / Rischio calore solare lavoro ID 24209 | 02.07.2025 Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica - misure di prevenzione per attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico nonché nei cantieri edili e… Leggi tutto
Protocollo su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali
Lug 01, 2025 189

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali

Protocollo d’intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Regione Lombardia e Parti Sociali ID 24204 | 01.07.2025 Il 1° luglio 2025, è stato firmato un protocollo tra Regione Lombardia e Parti Sociali che ha l’obiettivo di prevenire comportamenti elusivi nell’erogazione della formazione in… Leggi tutto
Giu 30, 2025 191

Decisione 2008/823/CE

Decisione 2008/823/CE ID 24194 | 30.06.2025 Decisione 2008/823/CE della Commissione, del 22 ottobre 2008, che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 288 del 30.10.2008)… Leggi tutto
Giu 30, 2025 186

Decisione 95/319/CE

Decisione 95/319/CE / Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro ID 24193 | 30.06.2025 Decisione 95/319/CE della Commissione, del 12 luglio 1995, che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (GU L 188 del 9.8.1995) Modifiche:- M1 Decisione… Leggi tutto

Più letti Sicurezza