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RAPEX Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia

Approfondimento tecnico: Prodotto per la pulizia della casa

Il prodotto, di marca Ha-Ra, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il prodotto è corrosivo ed irritante per la pelle, ma l’etichetta non è dotata degli appositi pittogrammi, delle avvertenze e manca la chiusura di sicurezza per i bambini. Gli utilizzatori, pertanto, non sono informati sui rischi derivanti dal contatto del prodotto con la pelle, gli occhi oppure in caso di ingestione.

TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA
CAPO I

Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

TITOLO IV
IMBALLAGGIO

Articolo 35
Imballaggio

1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

3. L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

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Prodotto per la pulizia della casa
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Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery

ID 4700 | | Visite: 12011 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery

30.09.2017 Technopolis group - Final report

This report presents the Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery. It was commissioned by EC Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), and undertaken by a consortium led by Technopolis Group over an 18-month period during 2016-2017.

The findings and conclusions are based on a programme of research and analyses, which included a public consultation, a series of targeted consultation surveys, a programme of interviews, a review of relevant documentation and an analysis of statistical databases and reports.

Scope of the evaluation

The focus of the evaluation is the 2006 Machinery Directive (MD), which is concerned with the free movement of machinery within the EU internal market, and with ensuring health safety of users of machinery. It is in fact the latest revision to a much earlier Directive (89/392/EEC) adopted in 1989.

The purpose of the evaluation is to review the performance of the Directive and to determine the extent to which it is fit for purpose, providing evidence and conclusions that might form the basis for possible future legislative initiatives. In particular, the study is asked to assess the extent to which the Directive has met its twin objectives of (i) guaranteeing the free movement of relevant machinery within the Single Market, and (ii) ensuring a high level of safety and protection for machinery users (workers and consumers). To this end, the aims were to assess the relevance, effectiveness, coherence, efficiency and EU added value of the Directive, by addressing 18 specific evaluation questions. The evaluation covers the functioning of the Directive, including the processes involved in transposing, implementing and enforcing it. It covers all relevant product categories and 33 countries (EU28, EFTA and Turkey) and focuses on the period from 2010 (after the deadline for application of the MD).

Relevance of the Directive

The two objectives of the Directive – facilitating free movement of machinery and ensuring health and safety – remain entirely relevant to market needs (manufacturers and users). The machinery sector continues to be an important part of the EU economy 30 years after the adoption of the original Directive, accounting for 4% of all manufacturing businesses, 9% of all manufacturing production (value) and 10% of employment in the manufacturing sector. Its importance in terms of trade is also significant, with machinery accounting for nearly one-quarter of the value of all EU exports in 2015, and 60% of this trade occurring between Member States.

Facilitating the free movement of machinery is therefore a significant EU-wide concern. The great majority of stakeholders consulted for the study also agree that ensuring free movement of machinery is a very important objective, providing a strong indication that this is of high relevance to the needs and concerns of EU stakeholders, with widespread relevance both to the machinery market and amongst users. The vast majority also agreed that the Directive (at least in its concept and intentions) is an entirely appropriate response to the aim of ensuring free movement of machinery.

In relation to ensuring health and safety, despite a downward trend in the number of accidents at work (both in terms of absolute numbers and per 100,000 employees), there were still over 3 million nonfatal accidents and nearly 3,700 fatal accidents in EU workplaces in 2013 (all sectors). This implies that on average most people will have an accident at work during their lifetime causing more than three days of absence, or death, making this a significant and widespread issue. There are sizeable financial and other (social) costs of these accidents (e.g. productivity loss, healthcare, reduced quality of life, administration), which have been calculated in different countries as equating to 1-5% of GDP annually. Importantly, those sectors and occupations that are most relevant to machinery (and the Directive) tend to have some of the highest rates of injuries (e.g. the Manufacturing, Construction and Agriculture sectors combined accounted for 51% and 38% of all fatal and non-fatal accidents respectively in 2013), making this an even more pressing issue for this sector. Nearly all stakeholders consulted through the study placed great importance on ensuring a high level of health and safety for users of machinery, providing a strong indication that this objective is of high relevance to the needs and concerns of EU stakeholders. The majority also felt that the Directive (its scope and provisions) was an ‘entirely appropriate’ response to addressing this aim.

The Directive has maintained its relevance, despite changes in technology and the business environment. It has undergone several iterations since 1989, adding or revising elements, including in its scope and requirements. However, these changes have been to improve clarity, adjust coverage of pre-existing machinery (and address associated risks), or reflect changes in the perceived relevance/ importance of certain aspects of health and safety. They have not come about as a reaction to shifts in technology or the market. This is unsurprising, given that New Approach Directives (including the MD) are limited to essential requirements (“principles”), while the state of technology (state of the art) is then determined by stakeholders through technical specifications. As such, the majority view of stakeholders is that the MD copes well with change. Having said this, a significant minority of those consulted have highlighted that specific new innovations may test the suitability of the Directive and reduce its effectiveness going forward. This includes innovations in the areas of digitisation, robotics, software and autonomous control, as well as the increasing prevalence of etrade, fulfilment houses and (un-checked) non-compliance of products from third countries.

Most stakeholders believe the rate and extent of innovation in the machinery sector has increased over the past decade, but the link between this and the Machinery Directive (specifically) is less clear. This is because the Directive has acted as both an enabler and barrier to innovation in the sector: positively influencing innovation through the facilitation of trade, support for technology transfer and encouragement of innovative safety features, tools and techniques; while at the same time reducing the rate of innovation by adding to the cost or complexity of introducing new technology.

...

Table of Contents

Executive Summary
1 Introduction
2 Background to the Machinery Directive
2.1 Origins, rationale and objectives of the Directive
2.2 Summary of the main provisions of the Directive
2.3 Transposition and implementation of the Directive
2.4 Defining the intervention logic for the Machinery Directive
3 Evaluation requirements and questions
4 Overview of research approach and methodology
4.1 Main phases of the evaluation
4.2 Principle research methods and sources of evidence
4.3 Summary of consultation numbers
4.4 Limitations for the analysis
5 Answers to the evaluation questions
5.1 Evaluation Question 1: the current size and structure of the market / sector
5.2 Evaluation Question 2: correspondence between objectives and current needs
5.3 Evaluation Question 3: The extent to which the Directive deals with innovation
5.4 Evaluation Question 4: discrepancies in interpretation of requirements
5.5 Evaluation Question 5: the extent to which the Directive has contributed to objectives
5.6 Evaluation Question 6/7: the effectiveness of conformity assessment options
5.7 Evaluation Question 8: the effectiveness of European harmonised standards
5.8 Evaluation Question 9: the effectiveness of mechanisms relating to non-compliance
5.9 Evaluation Questions 10/11: enablers and barriers to effectiveness
5.10 Evaluation Question 12: the costs involved as a result of the Directive
5.11 Evaluation Question 13: the benefits realised as a result of the Directive
5.12 Evaluation Question 14: the extent to which costs are reasonable and proportionate
5.13 Evaluation Questions 15 & 16: potential for simplification and reduced inefficiency
5.14 Evaluation Question 17: coherence and complementarity of the Directive
5.15 Evaluation Question 18: added value of a European directive
6 Conclusions
6.1 Context of the Directive
6.2 Relevance of the Directive
6.3 Effectiveness of the Directive
6.4 Efficiency of the Directive
6.5 Coherence of the Directive
6.6 European Added Value of the Directive
Appendices
Appendix A Methodology
A.1 Evaluation approach
A.2 Conduct of the evaluation
A.3 Principle evaluation methods and sources
A.4 Limitations and mitigation measures
Appendix B Stakeholder consultation
B.1 Consultation strategy and process
B.2 Consultation responses
B.3 Targeted consultation questionnaires
B.4 Survey consultation results
Appendix C Additional data
C.1 Distribution of published EN by technical body
C.2 Suggested gaps in the Harmonised Standards portfolio
C.3 Mapping of actions (and costs) triggered by the Machinery Directive
C.4 Price deflation calculations

Fonte: Commissione Europea

Collegati:

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

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Allegato riservato Evaluation of Directive 2006_42_EC on Machinery - Final Report - September 2017.pdf
Techopolis group - Final Report 09.2017
4406 kB 35

Linee guida fresatrici metalliche - CECIMO

ID 4690 | | Visite: 5752 | Documenti Marcatura CE ENTI

Linee Guida per la marcatura CE fresatrici metallo

Linee guida marcatura CE fresatrici metalliche - CECIMO / In lingua IT

ID 4690 | Update Rev. 1.0 del 25.10.2022 / Disponibile versione IT allegata

Brussels, 01 Marzo 2018

CECIMO ha pubblicato in lingua italiana le "Linee guida per la marcatura CE sulle fresatrici per la lavorazione dei metalli".

Questa è la terza pubblicazione di una serie di linee guida volte a supportare le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali e gli operatori economici nella valutazione della conformità delle macchine alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti esistente. "La circolazione di prodotti non conformi all'interno del mercato dell'UE mette a rischio sia la sicurezza dei lavoratori che la competitività dell'industria europea delle macchine utensili", afferma Juha Mäkitalo, presidente del comitato tecnico di CECIMO. «L'obiettivo degli orientamenti CECIMO è contribuire a una vigilanza del mercato più efficace nel mercato interno».

Obiettivi della guida

Verificare la validità della dichiarazione di conformità
Le Direttive UE applicabili alle fresatrici
La Dichiarazione CE di Conformità

Marcatura CE e segnali di avvertimento
Viene usata la marcatura CE ufficiale?
Dove può essere apposta la marcatura CE?
Quali attrezzature in pressione richiedono la marcatura CE?
Chi può apporre la marcatura CE?
Cosa va indicato sulla targhetta?
In che lingua devono essere le istruzioni?
In che lingua deve essere il fascicolo tecnico?
Cosa non può essere apposto sul macchinario?
Quali sono gli obblighi per l’importatore/distributore?
Le fresatrici con marcatura CE vengono provate e approvate dalle autorità?
Quali avvertenze devono essere apposte sulle fresatrici?

Verifica della conformità della macchina

Definizione di fresatrice

Ripari mobili

Istruzioni che devono accompagnare il macchinario

Informazioni sul trasporto
_________

Brussels, 01 September 2017

CECIMO has just published new ‘Guidelines for CE marking on metal working milling machines’. This is the third publication in a series of guidelines aimed at supporting market surveillance authorities, customs authorities and economic operators to assess the conformity of machines with existing European product safety law. ‘The circulation of non-compliant products within the EU market puts both the safety of workers and the competitiveness of the European Machine Tool Industry at risk’ says Mr. Juha Mäkitalo, Chairman of CECIMO’s Technical Committee. ‘The aim of the CECIMO Guidelines is to contribute to a more effective market surveillance in the Internal Market’.

The need for an effective market surveillance

Metalworking milling machines are machine tools designed to shape cold metal using a rotating cutting tool. It is one of the most commonly used processes in industry. In 2016, 53,679 milling machines were traded in the EU 28 and the number of machines brought to the EU market increases regularly.

EU legislation lays down the essential requirements for products to conform to, in order to guarantee a high level of protection for the health and safety of consumers, workers and the environment. The non-enforcement of these regulations creates unfair competition and undermines the competitiveness of those economic operators who do comply with the rules. Post-market control, in the form of market surveillance, has therefore an important role in creating a level playing field, which encourages competition centred around high health and safety standards, and not as a race to the bottom at the expense of these standards.

“The increasing number of products and the complexity of some of these products and legislation make sometimes difficult for national authorities to respond adequately to the challenges of the market. Through the Guide, we share our sectorial knowledge with the relevant stakeholders and facilitate market surveillance” explains Mr Mäkitalo.

CECIMO Guidelines to raise awareness and provide practical instructions for conformity assessment

CECIMO expects these guidelines to increase awareness among public and private stakeholders about the essential requirements on health and safety applying to machine tools. CECIMO guides provide a quick check-list to help conformity assessment and verify if the machine complies with the legal provisions, therefore allowing for the use of the CE marking.  

Objectives of the guide

Machinery and equipment which are bound by specific European Directives cannot be placed on the single market unless they bear CE marking. CE marking affixed on a product indicates that the product complies with all relevant essential requirements (e.g. health and safety requirements) of the applicable Directive(s).

However, market surveillance in the EU often fails to prevent the entry of non-compliant imported machinery into the internal market and/or the circulation of non-compliant European machinery in Europe. Machines which do not meet essential health and safety regulations threaten health and safety in the workplace and put workers’ lives in danger.

Moreover, manufacturers and suppliers who do not comply with European regulations benefit from reduced production costs and gain an unfair comparative advantage in the market.

This distorts competition and undermines the competitiveness of European manufacturers who invest a significant amount of their resources in the development of products with high safety standards meeting European regulations.

Cases of non-compliance may occur due to lack of information (or misinformation) of producers who fail to meet the relevant essential requirements or due to deliberate infringements by producers who want to unfairly cut their production costs.

Improving EU market surveillance requires better communication towards economic operators on EU regulations, standards and conformity assessment procedures to improve ex-ante mechanisms designed to ensure compliance with EU law. Ex-post mechanisms allowing market surveillance authorities to check compliance should also be strengthened.

CECIMO believes that effective market surveillance requires close cooperation between economic operators, customs authorities and market surveillance bodies.
In line with this view, the present guide aims to contribute to the ongoing work led by the European Commission to enhance market surveillance in the internal market, under the New Legislative Framework.

We hope that this guide will be a valuable source of information for manufacturers, sellers and users of machine tools as well as customs authorities to detect noncompliant products in the internal market.

Better functioning market surveillance will contribute to creating a more secure working environment for workers and a more competitive European industry

...

Objectives of the guide
Verifying the validity of the declaration of conformity
EU Directives which apply to milling machines
The EC Declaration of Conformity
CE marking & warning signs
Is the official CE marking used?
Where can the CE marking be placed?
Which items of pressure equipment might need CE marking?
Who can affix the CE marking?
What shall be included on the nameplate?
In which language shall the instructions be?
In which language should the technical file be?
What shall the machine not bear?
What about the obligations for the importer/distributor?
Are the CE marked milling machines tested and approved by the authorities?
Which warnings should be included on electro-discharge machines?
Verifying the conformity of the machine
Definition of a milling machine
Moveable guards
Accompanying instructions.
Transportation information

[box-note]Collegati
UNI EN ISO 16090-1:2019 | Requisiti di sicurezza macchine utensili
ISO 16090-1:2017
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171

ID 4673 | | Visite: 16083 | Direttiva Imbarcazioni

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 / Consolidato 2023

D.Lgs. 171/2005 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Entrata in vigore: 15.09.2005

(GU n. 202 del 31-8-2005 - S.O. n. 148)
________

[box-info]Nuovo Codice della Nautica da Diporto

Disponibile il Codice della Nautica da Diporto | D.Lgs. 171/2005 Consolidato, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.

Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022.

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022)

Legge 17 maggio 2022 n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022

Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.304 del 07.12-2020)

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (in G.U. 31/12/2019, n.305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51). 

Codice della Nautica da diporto

Codice nautica da diporto

Download Codice:

- Allegato presente notizia
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato 2019
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 (allegato)[/box-info]

Download Indice Nuovo Codice della Nautica da Diporto | Ed. 4.0 Giugno 2020

Struttura del Decreto con evidenzia delle successive modifiche/integrazioni:

Titolo I REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I
Disposizioni generali

Modiche/sostituzioni:
- DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
- DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)

Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto

Modiche/sostituzioni:
Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)

Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I
Iscrizione delle unita' da diporto

Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto

Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio

Capo IV
Obbligo di patente

Capo V
Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto

Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO ((...))

Capo I
Locazione di unita' da diporto

Capo II
Noleggio

Modiche/sostituzioni:
-
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)

Capo III
Mediatore per le unita' da diporto

Modiche/sostituzioni:
CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147

Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA

Titolo V NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi

Modiche/sostituzioni:
-
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
- DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)
- Errata Corrige (in G.U. 09/09/2005, n.210) relativa all'art. 57, comma 1.
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)

Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

Allegato I (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato II Requisiti essenziali (Allegato modificato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato III (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato IV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato V (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato VI (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato VII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato VIII Dichiarazione di conformita' (Allegato modificato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato IX (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato X (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XI (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XIII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XIV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XVI (Allegato modificato dal decreto 10 luglio 2017, (in G.U. 16/08/2017, n.190))

Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Legge 17 maggio 2022 n. 60[/box-note]

Orgalime position paper on market surveillance

ID 4653 | | Visite: 3515 | Documenti Marcatura CE

Orgalime position paper on market surveillance

21 September 2017

Simpler and more effective Market Surveillance of Products is urgently needed

In its Communication on a Renewed Industrial Policy Strategy for Europe (13/09/2017), the European Commission announced “rules (…) to revise the rulebook on market surveillance”. For this upcoming Commission proposal on the enforcement of Union harmonisation legislation applying to products, Orgalime, which represents European engineering industries as a whole, calls on the European Commission to table a proposal that will effectively improve and facilitate economic operators’ demonstration that their products are compliant with the law. It must also aim to reinforce the means to deter rogue and non-compliant economic operators.

Orgalime has repeatedly called for setting up an enforcement framework that is supported by Member States, which facilitates compliance through education and guidance, and imposing minimal burdens on legitimate economic operators while tightening the control on those elusive few who try to cheat the system.

This paper draws on previous Orgalime positions in the area of market surveillance. It addresses various issues including the scope of the legislation or the definitions to be included. It includes a tentative proposal for a Union market surveillance framework that would allow market surveillance authorities to act swiftly, efficiently and effectively to deter rogue economic operators. Within this framework, it is important to consider the organisation of the control of products within the Union as well as the control of products entering the Union, the exchange of information and coordination and cooperation. Finally, it is important to consider how the available financing can be best used and how penalties should be imposed.

We trust this position will add a constructive and supportive voice to the discussions.

Orgalime welcomes the European Commission’s communication on a Renewed Industrial Policy Strategy for Europe (13/09/2017), which announces “rules (…) to revise the rulebook on market surveillance to better assist the more than 500 national market surveillance authorities in coordination and performance of their tasks.” (on page 6 paragraph 2).

At the eve of a new Commission proposal on the enforcement of Union harmonisation legislation on products, due to be launched before the end of the year, Orgalime industries call on the European Commission to table an ambitious text that would improve and facilitate economic operators’ duties in demonstrating that their products are compliant and that will reinforce the means to deter rogue and non-compliant economic operators.

1. Industry calls on Member States to support an ambitious enforcement framework

To date, less than one per cent of the products of our industry imported through ports and otherwise placed on the Union single market are physically checked for compliance with EU harmonisation legislation; almost none are for compliance with energy or environment requirements.

However, the complexity of EU legislation that applies to those products is growing at a rapid pace; even more so the conformity assessment procedures and related costs that manufacturers are expected to bear to demonstrate compliance of their products to the law. Unfortunately, this investment of legitimate manufacturers is not protected.

Therefore, Orgalime calls on the European Commission to table an ambitious proposal to ensure that legitimate manufacturers that invest into product compliance can continue to operate in a level-playing field, especially at a time of growth of imported products sold through digital platforms.

2. Make it easier for everyone, but rogue economic operators

The future legislative proposal should ensure that EU law on compliance, enforcement and market surveillance is kept simple and that unnecessary burdens are removed. As suggested in the inception impact assessment of May 2016 and the subsequent questions to the public in targeted consultations, we expect the new European Commission’s proposal to facilitate the way economic operators should demonstrate their compliance with EU harmonised requirements.

To make the everyday lives for legitimate operators easier and, as a true relief on bureaucracy, the electronic transmission in digital format of the Declaration of Conformity, the technical file and other required compliance evidence – when required by market surveillance authorities in the performance of their checks –, should be accepted by all MSAs throughout the EU. However, digital compliance can in no way replace physical checks and on-the-spot controls of products placed on the market or at the borders of the EU.

An improved market surveillance framework must foremost address the legal “outsiders”, that deliberately cheat on the rules and do not care about providing evidence of their conformity with the law. This is why an online register that would store the technical files of lawfully operating producers would not detect the dangerous behaviour of non-compliant operators. Instead, such a digital compliance system would only add bureaucratic burdens to legitimate operators - especially small businesses - that are already struggling hard to be fully compliant while remaining competitive.

3. Make compliance procedures simpler

We believe that the decisive factor in making market surveillance effective is that all actors involved assume responsibility for their particular field of duty. Such a virtuous circle of responsibilities starts with the EU regulator itself, by adopting appropriate and easily applicable laws and by keeping compliance costs low, and proportionate: this is essential from the perspective of both economic operators and Member States which face resource constraints.

Market surveillance authorities should co-operate and mutualise efforts, starting with reinforced physical checks already upon arrival in ports and on the market by all Member States in accordance with the “culture of compliance” promoted by the Commission and with the objective to deter rogue operators.

The more complex the world and its challenges, the simpler the rules: this maxim will produce a “win-win” that will facilitate the tasks of both economic operators to comply and national authorities to enforce, with a better EC-led co-ordination at European level and a smart partnership with stakeholders. The inclusion of soft market surveillance in terms of education and guidance will further increase capacity across stakeholders and eliminate unintentional non-compliance.

Conclusion

The Commission Proposals for Regulations on Market Surveillance for Products (MSPR) and Consumer Product Safety (CPSR), which we generally supported, have drifted away from their original objectives, at both the level of the European Parliament and Council. Therefore, as the result of this legislative process did not add anything useful to the existing Regulation (EC) 765/2008, we called for the withdrawal of this package in our position of 1/12/2014.

Now with the announced new Commission proposal on enforcement of Union harmonisation legislation, Orgalime places good hopes that smarter market surveillance will be taken as seriously as devising Internal Market rules for the appropriate protection of consumers, workers, the environment, and growth and jobs in Europe, especially in our enabling industry sectors.

Fonte: Orgalime

RAPEX Report 37 del 15/09/2017 N.22 A12/1256/17 Regno unito

ID 4620 | | Visite: 3775 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 37 del 15/09/2017 N.22 A12/1256/17 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Motosega

Il prodotto, di marca Wendali, mod. 5800 e 5800a, è stato sottoposto alla procedura di distruzione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 11681-1.

La resistenza meccanica della motosega è insufficiente: la manopola anteriore e la maniglia posteriore possono facilmente deformarsi o rompersi. Inoltre, il freno catena automatico ed il sistema di arresto del freno sono inadeguati. Di conseguenza, l’utilizzatore potrebbe entrare in contatto con la catena in movimento e ferirsi.

La norma tecnica EN 11681-1, al paragrafo 4.2.1, stabilisce che la resistenza meccanica di ogni maniglia deve essere conforme alla norma ISO 7915 (norma che descrive metodi e carichi di prova per le impugnature delle motoseghe a catena portatili).

Per quanto riguarda, invece, il freno catena ed il sistema di arresto, secondo il paragrafo 4.5.1 della norma EN 11681-1, deve essere possibile attivarlo manualmente per mezzo della protezione anteriore della mano.

Deve esistere, inoltre, un sistema non manuale che attiva il freno catena quando si verifica il contraccolpo (kick-back). Per motoseghe con cilindrata motore fino a 80 cm3, il minore tra l’angolo calcolato di contraccolpo o l’angolo di arresto catena, non deve essere maggiore di 45°.

La forza di attivazione del freno catena deve essere compresa tra 20 N e 60 N.

Il valore medio dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,12 s ed il valore massimo dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,15 s.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 37 del 15_09_2017 N.22 A12_1256_17 Regno Unito.pdf
Motosega
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Evaluation of the Aerosols Dispensers Directive 75/324/EC

ID 4598 | | Visite: 6066 | Direttiva ADD

Evaluation of the Aerosols Dispensers Directive 75/324/EC

Final report 2017

The Aerosol Dispensers Directive (ADD) (75/324/EEC) is one of the oldest EU legislations related to product safety. This Directive includes specific requirements related to pressure hazard and flammability as well as a general obligation to analyse all hazards which could apply to an aerosol dispenser product. Based on such analysis, the aerosol is designed, constructed and tested accordingly to fulfil the appropriate safety requirements concerning its use.

The ADD has two objectives:

1. Guaranteeing that products within the scope of the ADD are safe for consumers/ other users in respect of hazards related to pressure and where appropriate, flammability and inhalation.
2. Securing the free movement of aerosol dispensers throughout the EU. As such, Member States must allow the marketing on their territory of aerosol dispensers that comply with ADD.

The ADD is a so-called "old approach" directive including very detailed technical requirements regarding labelling, manufacturing, and testing, etc. The Directive has never seen a complete revision, but several amendments were made over time. These modifications were of technical nature to accommodate changes in technology (e.g. allowing safely increasing the pressure in containers resulting in better performance of the aerosol dispenser products) or to ensure coherence with other legislation (e.g. related to the labelling requirements of the Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, known also as the CLP Regulation).

Since its adoption in 1975, the ADD has not been subject to a formal evaluation. While the overall perception of the Directive is positive, the European Commission felt that a rigorous evaluation should assess whether this perception reflects the real situation.

The evaluation aimed at assessing the relevance, effectiveness, efficiency, coherence, and EU added-value of the ADD. It covered the EU28 Member States.

The evaluation relied on data from several primary and secondary data sources. These consisted of desk research (including a full market analysis of the European aerosols sector), interviews with key stakeholders (European and national authorities, industry, and consumer organisations), a targeted online survey for economic operators, and an open public consultation.

The scope of the evaluation will be an overall evaluation of the performance of the Directive. The results and findings of the evaluations will provide information to the Commission services as to whether a revision of the ADD is required. The evaluation covers all Member States and the period 2005 to 2015, although in specific cases it was necessary to take into account the situation before this period in order to be able to evaluate some aspects.

The study focused on aspects regulated by the ADD itself. A clear distinction is made between aspects in the scope of the Directive and those governed by other legislation applying to aerosol dispensers but which are outside the scope of this evaluation (such as for example packaging, environmental, foodstuff or pharmaceuticals) Specifically this concerns aspects of hygiene, specification of raw materials that can be part of aerosol formulations, specific test methods concerning product performance, efficacy, claim substantiation, toxicological profiles, environmental aspects, like recycling, waste and waste management, etc. A high number of different economic operators are involved in the development and distribution of the aerosol products. They represent the persons responsible for marketing of aerosols and their professional associations where specific industry standards are being created and aligned, e.g. dimension of cans, orifices, valve diameters, actuation forces, pressure resistance levels of standard packaging, etc.

Most important stakeholders are the economic operators and their professional associations, the public authorities and the users of these products (i.e. consumer or industrial users and their professional associations)

...

Table of Contents
1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. The Aerosol Dispensers Directive
1.2. Objectives and approach to this evaluation
1.3. Main findings and conclusions
2. INTRODUCTION
2.1. Purpose of the evaluation
2.2. Scope of the evaluation
3. BACKGROUND TO THE INITIATIVE
3.1. Description of the initiative and its objectives
3.2. Baseline
3.3. Market analysis
3.4. Competitiveness – preliminary insights
4. EVALUATION QUESTIONS
4.1. Evaluation criteria and questions
5. METHOD/PROCESS FOLLOWED
 5.1. Studies used
 5.2. Sources of information/data
 5.3. Steering group
 5.4. Overall approach
 5.5. Stakeholders consultation
 5.6. Costs and Benefits
 5.7. Limitations – robustness of findings
6. State of play of the implementation (Results)
6.1. Implementation
6.2. State of play
6.3. Unexpected results
7. ANSWERS TO THE EVALUATION QUESTIONS
 7.1. Context
 7.2. Relevance
 7.3. Effectiveness
7.4. Efficiency
7.5. Coherence
7.6. EU Added Value
8. CONCLUSIONS
8.1. Background
8.2. Relevance
8.3. Effectiveness
8.4. Efficiency
8.5. Coherence
8.6. EU Added Value
8.7. Other
9. ANNEXES
ANNEX 1 - Study contract - terms of reference
ANNEX 2 - Bibliography
ANNEX 3 - Challenges related to the quality of spray and the performance of the dispenser during its use
ANNEX 4 - FEA standards and guidance documents
ANNEX 5 - Market analysis complementary information
Annex 6 - Evaluation grids
Annex 7 - Interview guidelines
Annex 8 - Targeted online survey
Annex 9 - Public consultation
Annex 10 - Costs grids.
Annex 11 - Overview of consultation with stakeholders
Annex 12 - Cost assessment

Fonte: Commissione Europea

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Direttiva 75/324/CEE

Regolamento CLP Testo Consolidato

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS

ID 4594 | | Visite: 61872 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Strutture ROPS FOPS TOPS FOGS

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS - Quadro normativo illustrato / Rev. Marzo 2024

ID 4594 | Rev. 1.0 del 13.03.2024 | Documento di approfondimento in allegato

Quadro normativo illustrato sulle strutture ed i sistemi di protezione per le macchine semoventi.

Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di Protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE / nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.

Il presente documento riporta i requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed il commento della Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019, le norme di riferimento, degli esempi con immagini delle strutture e delle prove di laboratorio.
________

Direttiva 2006/42/CE

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).
________

Regolamento (UE) 2023/1230

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Regolamento (UE) 2023/1230 (Allegato II) e rientrano anche nell’Allegato I (categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3).
________

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2 Definizioni

[…]

c) «componente di sicurezza»: componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

[…]

Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine

[…]

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti.

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

[…]

ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE

3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciò accresce i rischi.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

[…]

ALLEGATO IV 
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

ALLEGATO V 
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…][/box-info]

[box-info]Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

[…]

3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;

[…]

Articolo 25 Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati

[…]

3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:

a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.

Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.

4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI

[…]

ALLEGATO I
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3

Parte B
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3:

18. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
19. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

ALLEGATO II
Elenco indicativo di componenti di sicurezza

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

Allegato III
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE O DEI PRODOTTI CORRELATI

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, tale macchina deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca i rischi.

Detta struttura deve essere tale da garantire alle persone trasportate, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di caduta di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

[…][/box-info]

Schematizzando:

S  1   Riferimenti Direttiva 2006 42 CE   Regolamento  UE  1230 2023

Schema 1 - Riferimenti Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 1230/2023

Per la marcatura CE, i Requisiti previsti all’Allegato I, fanno riferimento ai punti 3.4.3 (ROPS) 3.4.4 (FOPS), dell’Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE / Allegato III del Regolamento (UE) 2023/1230, che sostanzialmente prevedono il seguente principio generale:

DLV

La ROPS/FOPS deve:

-  resistere a forze;
-  assorbire energia;
-  deformarsi al limite del DLV.

Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).

Le macchine semoventi con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati possono avere strutture che rispettano i requisiti di cui al 3.4.3 e 3.4.4 ROPS/FOPS contemporaneamente, se necessarie, in funzione della valutazione dei rischi e delle norme specifiche di tipo B/C delle stesse.

Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione.

Nello specifico tutte le strutture e i sistemi di protezione di cui poter dotare le macchine semoventi sono identificate tramite le seguenti definizioni:

- ROPS/TOPS (Roll Over/ Tip Over Protective Structures);
- FOPS/FOGS (Falling Object Protective/Guard Structures).

Le strutture/sistemi di protezione sono definite nelle norme indicate nel presente documento.

Fig 1 ROPS

Figura 1 - ROPS

Fig 2 FOPS

Figura 2 - FOPS

[...]

Requisiti Allegato I Direttiva 2006/42/CE / Commenti Guida

[panel]Direttiva macchine 2006/42/CE

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.[/panel]

Il punto 3.4.3 tratta dei rischi residui di perdita di stabilità della macchina nel caso in cui, nonostante le misure adottate a norma dei punti 1.3.1 e 3.4.1 per garantire un’adeguata stabilità, vi sia un rischio residuo di ribaltamento o rovesciamento laterale della macchina. Il termine “ribaltamento” indica un completo capovolgimento con una rotazione di 180°. Il termine “rovesciamento laterale” indica la situazione in cui la macchina cade ma la sua forma o un suo elemento, come un albero o un braccio impediscono che questa subisca una rotazione superiore ai 90°. La macchina potrebbe ribaltarsi o rovesciarsi lateralmente o longitudinalmente, o in entrambe le direzioni. Il ribaltamento e il rovesciamento comportano sempre il rischio di essere sbalzati o schiacciati per il conducente o altre persone trasportate dalla macchina.

Il primo comma del punto 3.4.3 prescrive che la macchina che presenta tali rischi residui sia dotata di una struttura di protezione adeguata, vale a dire una struttura di protezione contro il ribaltamento o una struttura di protezione contro il rovesciamento laterale.

[...]

Norme principali

UNI EN ISO 3471:2008 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3471 (edizione agosto 2008). La norma specifica le prestazioni richieste per strutture di protezione metalliche per macchine movimento terra in caso di ribaltamento (ROPS), così come una metodologia idonea e riproducibile per la valutazione di tali requisiti mediante una prova di laboratorio che usi un procedimento di carico stazionario su un campione rappresentativo della stessa.

UNI EN ISO 3449:2009 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3449 (edizione settembre 2008). La norma specifica le prove di laboratorio per la misurazione delle caratteristiche strutturali, e i requisiti prestazionali in una prova rappresentativa di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) applicabile alle macchine movimento terra con operatore a bordo, come definite nella UNI EN ISO 6165.

UNI EN ISO 3164:2013 - Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3164 (edizione maggio 2013). La norma specifica il volume limite di deformazione (DLV, deflection-limiting volume) da utilizzare quando si effettuano valutazioni di laboratorio delle strutture destinate a proteggere l'operatore di una macchina movimento terra.

UNI ISO 6055:2007 - Carrelli industriali - Tetto di protezione del guidatore - Prescrizioni e prove

La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova relativi ai tetti di protezione del guidatore alla protezione delle gambe e dei piedi del guidatore, la struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS), il rischio di caduta di oggetti (FOPS), di qualsiasi tipo di carrello industriale a grande altezza di sollevamento con guidatore a bordo e con altezza di sollevamento maggiore di 1800 mm.

[...]

Esempi illustrati di prove di laboratorio

UNI EN ISO 3471:2008

Si tratta di una prova distruttiva e richiede un procedimento di carico “quasi - statico” fino al raggiungimento di limiti prefissati in termini di forza applicata ed energia assorbita, evitando cedimenti strutturali e possibili interferenze con il volume destinato alla protezione dell’operatore DLV (Deflection Limiting Volume) (Vedi Figure 6 e 7).

Figura 6 Prova ROPS

Figura 6 - Prova ROPS

[...]

Marcatura CE

Le ROPS/FOPS devono avere una targhetta fissata in modo permanente che fornisca come minimo le seguenti informazioni:

-  nome ed indirizzo del costruttore,
- modello di macchina, o numeri di serie delle macchine per le quali la protezione è adatta,
- massa massima della macchina per cui la struttura soddisfa i requisiti della norma,
- riferimento allo standard di progettazione e prestazioni (ROPS: ISO 3471, FOPS: ISO 3449).

[...]

Figura 11 Targa marcatura CE ROPS FOPS

Figura 11 - Targa marcatura CE ROPS/FOPS

[...] segue in allegato

Fonti
Direttiva 2006/42/CE
Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019
Regolamento (UE) 2023/1230

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 13.03.2024 Aggiornati riferimenti normativi
Aggiornato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019
Aggiunti riferimenti Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 10.09.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Regolamento (UE) 2023/1230
Vademecum Sicurezza Carrelli elevatori
EN ISO 3691-X: Norme Sicurezza dei carrelli elevatori
UNI EN ISO 24134:2019 | Sicurezza dei carrelli industriali
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine
Tavola di concordanza estesa Direttiva/Regolamento Macchine[/box-note]

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Certifico Srl - Rev. 1.0 2024
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Certifico Srl - Rev. 0.0 2017
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RAPEX Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro

ID 4587 | | Visite: 3577 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro

Approfondimento tecnico: Custodia proteggi succhietto con clip

Il prodotto, di marca POUPY, proveniente dall’Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 12586.

La custodia del succhietto ha dei bordi taglienti che potrebbero ferire il bambino durante l’uso.

In accordo al punto 5.1.3 della norma tecnica EN 12586 la custodia del succhietto, a seguito di una ispezione visiva, deve risultare priva di bordi o parti taglienti.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Custodia proteggi succhietto con clip
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Direttiva macchine 2006/42/CE: Raccomandazioni per l'uso (RFU)

ID 4565 | | Visite: 6285 | Direttiva macchine

Direttiva macchine 2006/42/CE: Raccomandazioni per l'uso (RFU) Update 11.2018

Le Raccomandazioni per l'Uso (RFU) per la Valutazione di Conformità delle macchine da parte degli Organismi Notificati.

Le seguenti "Raccomandazioni per l'uso" riflettono la posizione comune degli organismi notificati nel settore delle macchine e sono state approvate dal gruppo di lavoro sulle macchine.

Il loro scopo è quello di aiutare gli organismi notificati nei loro compiti di valutazione della conformità delle macchine, soprattutto per la procedura di certificazione CE, in conformità con i termini della Direttiva Macchine.

Tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della direttiva dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni.

Le schede Raccomandazione per l'uso precedute da 00 sono di natura orizzontale, e si applicano a tutti i tipi di macchine di cui all'allegato IV della Direttiva Macchine.

La altre schede Raccomandazione per l'uso sono di natura verticale, e si applicano più specificamente ad una particolare categoria di macchine di cui all'allegato IV. Ad esempio, le schede precedute da 01 hanno a che fare con macchine per il legno e sono emessi da Gruppo Verticale N °1 del Coordinamento degli Organismi notificati.

- Horizontal RfU sheets are prefixed by 00 and apply to all types of machinery listed in Annex IV of the Machinery Directive

Horizontal RfUs (December 2016)

Horizontal RfUs (August 2017)

- Vertical RfU sheets apply more specifically to a particular category of machinery listed in Annex IV

Vertical RfUs (August 2017)

Vertical RfUs (November 2018)

Fonte: Commissione Europea

Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017

ID 4555 | | Visite: 7257 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017

Elenco delle Linee Guida CIG (in rosso nuove)

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)

Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)

Linee Guida CIG Nr. 03 -----

Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione (Maggio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)

Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014) Mod. A/12 Mod. B/12

Linee Guida CIG Nr. 12 
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)

Linee Guida CIG Nr. 13
Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 14
Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016)

Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 17
Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Luglio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 18
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 19
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)


CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 3.0 - 2017
Elaborazione Certifico S.r.l. - IT

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Precedenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018 
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014

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FAQs Radio Equipment Directive (RE-D): Agosto 2017

ID 4540 | | Visite: 7330 | Guide Nuovo Approccio

FAQs - Radio Equipment Directive (RE-D)

Commissione Europea, 07 agosto 2017

FAQS RE-D:

What is the objective of the RE-D?
Which equipment will now fall within the scope of RE-D?
When does the RE-D start applying?
Why did you not postpone the application date?
What happens to the equipment which is already on the market but has not been sold to the end user yet?
What happens to mobile phones? Will people be able to buy them?
Will the EU withdraw radio equipment from the market because of the change of legislation from R&TTED to RE-D?
What are harmonised standards for?
Notified bodies are overloaded, what can manufacturers do to get their products assessed?
Can manufacturers apply draft standards or other specifications that have not been published as harmonised standards?
Is there any guidance on the application of the RE-D?
Who develops harmonised standards?
Why are some harmonised standards for the RE-D not available?
Can manufacturers use harmonised standards of the R&TTE to demonstrate compliance with the RE-D?
What has the Commission been doing to solve the problem and to avoid such situations in the future?
Why is the EU not helping the industry?
Was the standardisation request published too late?
...

La Direttiva RED (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE, che sostituisce la Direttiva R&TTE (Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/CE, è applicabile dal 13 giugno 2016 per regolamentare le apparecchiature radio al fine di apporre la Marcatura CE.

Date ufficiali e periodo di transizione
I prodotti Radio conformi ai requisiti essenziali di tale Direttiva potranno essere commercializzati liberamente all’interno dell’Unione Europea.

La direttiva RED è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22 maggio 2014.
Gli stati membri recepiranno la direttiva entro il 12 giugno 2016 con un periodo di transizione di un anno (13 Giugno 2017) per adeguarsi alla nuova direttiva. 

Disposizioni transitorie 
Per quanto riguarda gli aspetti contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della presente direttiva che sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia applicabile anteriormente al 13 giugno 2016 e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017. 

Recepimento
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12 giugno 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 13 giugno 2016.

Abrogazione
La direttiva 1999/5/CE è abrogata a decorrere dal 13 giugno 2016.

Fonte: Commissione Europea 2017

Normativa correlata:

NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/CE (GIÀ R&TTE)

GUIDA ALLA NUOVA DIRETTIVA RED 2014/53/UE 

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Allegato riservato RED FAQs 7 Agosto 2017.pdf
07 Agosto 2017
183 kB 23

PPE Guidelines 24.08.2017

ID 4533 | | Visite: 9500 | Guide Nuovo Approccio

PPE Guide to application of the PPE Directive 89/686/EEC

Version 24 August 2017

The objective of these guidelines is to clarify certain matters and procedures referred to in Directive 89/686/EEC concerning Personal Protective Equipment (PPE). It provides a cross reference from the legal text of the Directive to explanations by EU sectorial experts.

The guidelines should be used in conjunction with the Directive and with the European Commission’s “The ‘Blue Guide’ on the implementation of EU product rules”.

These guidelines are not only for the use of Member States’ competent authorities, but also by the main economic operators concerned, such as manufacturers, their trade associations, bodies in charge of the preparation of standards as well as those entrusted with the conformity assessment procedures.

First and foremost, this document must ensure that, when correctly applied, the Directive leads to the removal of obstacles and difficulties related to the free circulation (free movement) of goods within the European Union (see footnote 2). It should be noted that the statements in these guidelines refer only to the application of Directive 89/686/EEC unless otherwise indicated. All parties concerned should be aware of other requirements, which may also apply (see Article 5 (6) (a)).

The PPE Directive is a “New Approach” Directive laying down Basic Health and Safety Requirements (BHSR) and leaving it to standards, primarily European harmonised standards, to give technical expression of the relevant requirements contained in the Directive.

Directive 89/686/EEC is a total harmonisation Directive, i.e. its provisions replace existing divergent national and European legislation which cover the same subjects as stipulated by Directive 89/686/EEC.

“Use” Directives

The reader will want to be aware that where PPE is intended for use in a place of work, national and Union legislation intended to ensure the safety of employees will usually apply. Whereas “New Approach” Directives set the highest possible requirements given their overall objectives and hence do not allow for additional national provisions within scope, “Use” Directives (89/391/EEC3, 89/656/EEC4) set minimum requirements. In effectthis means that national authorities, following the agreement of other Member States by means of the notification procedure under Directive 98/34/EC, can put in place further requirements relating to “use” and selection so long as these do not constitute a barrier to trade.

Table of contents

DEFINITIONS
1.1 CHAPTER I - SCOPE, PLACING ON THE MARKET AND FREE MOVEMENT
1.1.1 Article 1
1.1.2 Article 2
1.1.3 Article 3
1.1.4 Article 4
1.1.5 Article 5
1.1.6 Article 6
1.1.7 Article 7
1.2 CHAPTER II - CERTIFICATION PROCEDURES
1.2.1 Article 8
1.2.2 Article 9
1.2.3 Article 10
1.2.4 Article 11
1.2.5 Article 12
1.3 CHAPTER III - CE MARKING
1.3.1 Article 13
1.4 CHAPTER IV
1.4.1 Article 14.
1.4.2 Article 15
1.4.3 Article 16
1.4.4 Article 17
1.5 ANNEX I
1.6 ANNEX II
1.7 ANNEX III
1.8 ANNEX IV
1.9 ANNEX V
1.10 ANNEX VI
1.11 APPENDIX: GUIDE FOR THE CATEGORISATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) .

European Commission
Agosto 2017

Direttiva 89/686/CEE DPI

Pubblicato il Nuovo Regolamento DPI: Regolamento (UE) 2016/425

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Allegato riservato PPE Guidelines - 24 August 2017.pdf
EU 24.08.2017
2211 kB 34

Draft annual Union work programme for European standardisation for 2018

ID 4517 | | Visite: 3767 | Documenti Marcatura CE UE

Draft annual Union work programme for European standardisation for 2018

Commissione Europea 11.08.2017

The Commission supports the voluntary application of standards and industry’s leading role in their development. At the same time, it considers as essential, to secure a high level of acceptance, that the standardisation process should benefit from the technical knowledge of industrial, governmental and scientific representatives and other stakeholders. The regulator can establish requirements in legislation and ask the European Standardisation System (ESS) to develop voluntary European standards (to be published in the Official Journal), which can be used for indirect reference and as a basis for a presumption of conformity or safety. An efficient standardisation system must therefore be based on close partnership between the regulator, standardisation bodies and industry.

The Commission set out a strategic vision for European standardisation in its 2011 Communication on A strategic vision for European standards: moving forward to enhance and accelerate the sustainable growth of the European economy by 2020. This was givenlegal form in Regulation (EU) N° 1025/2012 on European standardisation, which has been in force since 1 January 2013.
The Regulation requires the Commission to identify strategic priorities for European standardisation. These priorities, which reflect the Commission’s policy objectives, are published in annual Union work programmes for European standardisation (AUWPs). The AUWPs indicate what standards and standardisation deliverables the Commission intends to request from the European standardisation organisations (ESOs), i.e. how it intends to use standardisation in support of new or existing legislation and policies and what formal standardisation requests (mandates) this may involve.

Standardisation requests are essential for the functioning of the single market, since standards enable the implementation of legislative acts. This generates legal certainty for manufacturers and facilitates the development and commercialisation of products and services.

The standardisation activity prioritised in this 2018 AUWP reflects a number of the current Commission’s policy priorities, and supports recently approved major legislation and policy documents. Further important elements include action to enhance the visibility of European standardisation in other countries and international organisations, and action to improve the functioning, performance and delivery of the ESS. The Commission welcomes the European Parliament resolution of 4 July 2017 on European standards for the 21st century ("hereinafter EP report on standardisation "), and acknowledges and underlines "the opinion that standards are an important tool for the operation of the Single Market, to enhance European competitiveness, growth and innovation, to support quality, performance and protection of consumers, business, workers, and environment and to develop interoperability of networks and system". In particular, the
AUWP addresses and echoes the challenges and considerations surrounding Standards Essential Patents, on ICT standardisation, the international dimension of standardisation and on autonomous vehicles. Furthermore, the report is crucial in support of the inter-institutional reporting and dialogue and has served as an important reference for this AUWP.

The AUWP also reflects the joint initiative on standardisation (JIS), which was proposed by the Commission in 2015 (as part of the single market strategy) and signed in June 2016. The JIS sets out a shared vision that supports the Commission’s 10 policy priorities, and specific actions to be delivered by 2019 to improve the European standardisation system mobilising the EU institutions and the European standardisation community. It has been widely recognised as the way forward for European standard-setting in the light of technological development, political priorities and global trends. To date, it has been signed and endorsed by a total of 109 participants, including EU and EFTA Member States and organisations, representing a high level of engagement throughout the ESS.

This work programme:

-  is addressed to all Member states, ESOs, national standardisation bodies (NSBs), AnnexIII organisations (SBS, ANEC, ETUC and ECOS) representing respectively SMEs, consumers, workers and environmental interests in standardisation, industry and other stakeholders involved in the standardisation process, and calls for their active participation in the priority actions;

-  seeks to make the ESS more effective by concentrating available resources on the sectors that enable it to deliver on Commission priorities; and

-  calls on ESOs to base their work programmes on implementation of the key strategies, actions and policies highlighted here.

The AUWP has no budgetary impact over and above what is already foreseen in the financial perspectives for 2018.

...

Estratto:

Draft working document on implementation of the foreseen actions

A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy

Policy/legislative reference Objective Aim /impact of the action Type of action
Ambient air quality
directives (Directive
2008/50/EC and
Directive 2004/107/EC)

Support for the local and regional
monitoring of air quality with mobile
and portable monitoring devices that
meet the data quality objectives in the
Ambient Air Quality
Directives. Support fot the
implementation of the Ambient Air
Quality Directives. In order to ensure
that the information collected on air
pollution is sufficiently representative
and comparable across the Community,
it is important that standardised
measurement techniques and common
criteria for the number and location of
measuring stations are used for the
assessment of ambient air quality.
Techniques other than measurements
can be used to assess ambient air
quality and it is therefore necessary to
define criteria for the use  and required
accuracy of such techniques.


The standards for air quality sensors would support for the local and regional monitoring of air quality with
mobile and portable monitoring devices and the statistical processing of data in a user-friendly way. The
problem to be solved is that the performance of the current generation of air quality sensors does not meet
the data quality objectives in the Ambient Air Quality Directives. The standard is necessary because Member
states S have identified problems with the relatively cheap sensors used by the public to measure air quality,
because these sensors do not meet the data quality objectives in the Ambient Air Quality Directives . All over
Europe, citizen scientists, NGOs, companies and administrations are increasingly monitoring local and
regional air quality. They often use mobile monitors,portable devices and biological tools. These ways are
claimed to be useful to perform measurements in or near hotspots and to establish air quality benefits near
infrastructure projects to compare the situation before and after, especially if no official monitoring station is
nearby. Such ways could also raise awareness of e.g. school pupils and provide support among citizens for air
quality measures. The developement of a standard for air quality sensors would promote innovation, increase the
quality of the portable devices and impact on jobs and competitiveness in the EU market of these sensors.
Development of a
standard for the
local and regional
monitoring of air
quality with mobile
and portable
monitoring devices
that meet meet the
data quality
objectives in the
Ambient Air Quality
Directives.
Directive 2010/75/EU on
industrial emissions
(IED)

The Directive 2010/75/EU on industrial
emissions (IED) and the Commission
Decisions establishing conclusions on
Best Available Technique (BAT), require
suitable monitoring of:
the emissions of ammonia (HN3) to the
air; the emissions of chlorine (and
chlorine dioxide) to the air; hydrogen
fluoride or total gaseous fluorides from
different industrial sectors
and refer to EN (or where EN standards
not available ISO, national or other
international equivalent) standards.
There is therefore a need to develop EN
standard where no EN and ISO standard
are currently available.

• The standard will be used for the continuous monitoring of ammonia (NH3) to air from the use of
SCR/SNCR (e.g. in large combustion plants) and for continuous and periodic monitoring of emissions of
ammonia from other industrial sectors, includingproduction of cement, lime and magnesium oxide, glass,
non-ferrous metals, pulp, paper and board, refining mineral oil and gas, intensive rearing of poultry and pigs
and organic chemicals. Standardised methods for monitoring will contribute to harmonised and better
compliance assessment.
• The standard will contribute to the quality of the measurement equipment and of the reported data. The
standard on emissions of chlorine (and chlorine dioxide) to the air will be used for the periodic monitoring of
chlorine from different industrial sectors like production of chlor-alkali, organic chemicals, non-ferrous metals and
(possibly) also for monitoring of chlorine dioxide from chlor-alkali production. Standardised methods for
monitoring will contribute to improved and harmonised compliance assessment. The standard will contribute to
the quality of the measurement equipment and of the reported data.
• The standard on fluorides will be used for the periodic or continuous monitoring of hydrogen fluoride or total
gaseous fluorides from different industrial sectors like production of iron and steel, glass, non-ferrous metals,
large combustion plants and waste incineration plants. Standardised methods for monitoring will ensure
reliable, representative and comparable data and contribute to improved and harmonised compliance
assessment. The standard will contribute to the quality ofthe measurement equipment and of the reported data.

Development of a
Standard to support
the implementation
of the Industrial
Emissions Directive
Directive 2009/125/EC
establishing a
framework for the
setting of ecodesign
requirements for
energy-related products
and associated
implementing
Regulations

Standards meeting the requirements
which the below listed energy-related
products covered by implementing
measures must fulfil in order to be
placed on the market and/or put into
service: computers, displays, servers and
data storage devices, commercial
refrigeration, electric motors, fans,
lighting products, household cold
appliances, standard air compressors,
machine tools and external power
supplies

The standards will decrease the energy consumption of the products thus reducing the environmental impacts
and achieving energy savings which also leads to economic savings for businesses and end-users

Development pf
standards

A Deeper and Fairer Internal Market with a Strengthened Industrial Base

Policy/legislative reference Objective Aim /impact of the action Type of action
Directive 2006/42/EC of
the European Parliament
and of the Council of 17
May 2006 on machinery,
and amending Directive
95/16/EC (recast)
Mainly related to new (emerging)
technologies and machinery, standards
necessary for specific machinery below, as a
market need identified via the open public
consultation for the evaluation study of the
Directive on machinery: 1) Additive
manufacturing machinery (3D printing); 2)
Collaborative robots; 3)Automated machines
and vehicles; 4)Wind turbines; 5)Food
machines
New harmonised standards for specific types of machinery mentioned
hereafter will fill in the existing gap for such innovative products which are
developed at a fast pace and their spread on the European market
becomes increasingly wider. In order to overcome the current situation of selfcertification
conformity procedures and as such, availability of European
harmonised standards is highly important both for ensuring safety and
market access. Further to this, relevant international standardisation activities
should be taken into account.

Develop harmonised
standards
Regulation (EU)
2017/745 of the
European Parliament
and of the Council of 5
April 2017 on medical
devices and;
Regulation (EU)
2017/746 of the
European Parliament
and of the Council of 5
April 2017 on in vitro
diagnostic medical
devices
The new Regulation reinforces safety and
performance requirements for medical
devices, to keep pace with technological and
scientific progress. It further harmonises and
clarifies the regulatory requirements to
support their uniform application by the
operators. Therefore, the review of the
existing standards is necessary in order to
align them to the requirements of the new
Regulation.
New standardisation requests may be
considered for new types of devices, new
regulated practices, or in view of the more
detailed safety and performance
requirements.
uniform application of the legal requirements for placing medical
devices on the market facilitation of the free movement of medical devices in
the internal market

review / update of all the
existing standards (in
particular, review of the
scope of each standard in
the light of the
requirements of the new
Regulation)
possible development of
new standards, in order
to cover such matters as:
(i) new types of devices;
(ii) new regulated
practices; (iii) more
detailed safety and
performance
requirements
Regulation 1907/2006
(REACH)
Harmonisation of an analytical method to
determine the migration of polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) from plastic
and rubber. The restriction in entry 50 of
Annex XVII will be reviewed in late 2017 and
may include a migration based derogation
from the content limit already established.
This standard will support the implementation of the restriction
defined in entry 50 of Annex XVII to REACH, relative to PAHs in consumer
articles containing plastic and rubber components
Development of a
harmonised standard. The
standard would rely on
initial method
development work
currently being
undertaken by DG JRC
Directorate D, which
should conclude in late
2017
Directive 2014/34/EU of
the European Parliament
and of the Council of 26
February 2014 on the
harmonisation of the
laws of the Member
States relating to
equipment and
protective systems
intended for use in
potentially explosive
atmospheres.
European harmonised standards in the ATEX
sector are currently developed under the
Mandates M/BC/CEN/92/46 and
M/BC/CEN/92/8 issued for the previous
Directive 94/9/EC. It is necessary to
consolidate and update the mandate for the
new Directive 2014/34/EU taking into
consideration the Standardisation Regulation
(EU) No 1025/2012

As for the other EU harmonisation legislation for products in the internal
market, referred to the "New Approach" and the "New Legislative
Framework", harmonised standards are a very useful mean to get presumption
of conformity with the essential requirements they aim to cover. A new
consolidated and updated mandate would improve the legal and technical
bases for the work to be developed by the European Standardisation
Organisations (CEN and CENELEC)
Development of
harmonised standards for
the ATEX legislation

Fonte: Commissione Europea

Decisione n. 676/2002/CE

ID 4515 | | Visite: 4324 | Direttiva R&TTE

Decisione n. 676/2002/CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea

Decisione spettro radio

GUUE L108/1 24.04.2002

RAPEX Report 33 del 18/08/2017 N.12 A12/1115/17 Germania

ID 4509 | | Visite: 4307 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 33 del 18/08/2017 N.33 A12/1115/17 Germania

Approfondimento tecnico: Gioielli

Il prodotto, di marca Mottoland, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.
Il gioiello contiene cadmio (valore misurato 9,2% in peso). Il cadmio è dannoso per la salute umana perché si accumula nel corpo e può danneggiare gli organi e causare il cancro.

ALLEGATO XVII
Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

23. cadmio

[…]

10. Sono vietati l'uso o l'immissione sul mercato se il tenore è pari o superiore allo 0,01 % in peso del metallo in:

i) monili di metallo e altri componenti di metallo impiegati nella fabbricazione di oggetti di gioielleria;
ii) parti di metallo di articoli di gioielleria e di bigiotteria e accessori per capelli, compresi:

- braccialetti, collane e anelli,
- gioielli per piercing,
- orologi da polso e cinturini,
- spille e gemelli per polsini.

[…]

Tutti i Report Rapex 2017

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Gioielli
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Roadmap attuazione Regolamento prodotti da costruzione (CPR)

ID 4495 | | Visite: 11751 | Guide Nuovo Approccio

Roadmap per l'attuazione del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR)

Aggiornato il 21 Febbraio 2020

La tabella allegata fornisce una panoramica sui lavori che la Commissione ha intrapreso per l'attuazione del CPR, sia come Atti d'esecuzione o delegati e rapporti.

Il regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 305/2011 (CPR) da mandato alla Commissione di adottare atti giuridici per attuare o completare il CPR, sia sotto forma di Atti d'esecuzione o delegati menzionati rispettivamente negli articoli 26, paragrafo 3 e 60 del CPR(1) e di riferire al Parlamento europeo (EP) e al Consiglio su diversi aspetti del regolamento.

Sono già stati emanati diversi atti delegati ed esecutivi nonché relazioni adottate di conseguenza.(1) Conformemente agli articoli 290 e 291 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), nonché ai sensi del CPR, il processo seguito per l'adozione e l'entrata in vigore degli atti d'esecuzione o delegati variano: mentre gli atti esecutivi sono adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (OJEU) per la loro entrata in vigore dopo la consultazione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, gli atti delegati devono essere esaminati dai legislatori dell'UE (cioè il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea) dopo la loro adozione da parte della Commissione, prima che possano essere pubblicati nella OJEU.

European Commission
Document date: 12/06/2018

______

Atti d'esecuzione / Atti delegati

Regolamento (UE) 305/2011
...
Articolo 26 Valutazione tecnica europea

1. La valutazione tecnica europea è rilasciata da un TAB, su richiesta di un fabbricante, in base a un documento per la valutazione europea stilato in conformità delle procedure di cui all'articolo 21 e all'allegato II. Purché esista un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato rilasciato un mandato relativo ad una norma armonizzata. Tale rilascio è possibile fino all'inizio del periodo di coesistenza stabilito dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5.

2. La valutazione tecnica europea contiene la prestazione da dichiarare, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, delle caratteristiche essenziali concordate dal fabbricante e dal TAB che riceve la richiesta per la valutazione tecnica europea per l'uso previsto dichiarato e i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta atti d'esecuzione per stabilire il formato della valutazione tecnica europea conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.
...

Articolo 60 Atti delegati
Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, in particolare per eliminare e evitare restrizioni alla messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, le seguenti materie sono delegate alla Commissione ai sensi dell'articolo 61 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 62 e 63:
...

Collegati

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011

Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)

ID 4703 | | Visite: 8928 | Documenti Marcatura CE UE

Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)

European Commission - Ottobre 2017

FAQ covering the Construction Products Regulation (CPR)

What is the meaning of "placing on the market"?
What is the "Appropriate Technical Documentation" foreseen in Article 36 of the Construction Products Regulation (CPR)?
What shall a manufacturer do if certain clauses in the harmonised standard are not in line with the provisions of the Construction Products Regulation (CPR)?
Where can somebody obtain information on the requirements applicable to a product in a specific Member State?
Are Notified Bodies expected to check whether the manufacturer meets his obligations under the Construction Products Regulation (CPR)?
Which is the meaning of the phrase "the last two digits of the year in which the marking was first affixed", in Article 9(2) of the Construction Products Regulation (CPR)?
What is the importance of the installation manual / instructions?
Is there any obligation to provide a declaration of performance (DoP) for a construction product not covered by a harmonised European (hEN) standard? Can a Member State impose such an obligation?
Where can I find and consult the latest lists of harmonised European standards (hEN) published in the Official Journal of the European Union (OJEU)?
Is it allowed to affix a quality or private mark concerning performance for construction products which are covered by a harmonised European standard (hEN) cited in the Official Journal of the European Union (OJEU)?
Can construction products provided with national marking be placed on the market after 1st July 2013 (and if so in what cases)?
Is it allowed for quality or private marks to quote the same essential characteristics as CE-marking?
Is it possible to issue within the territory of a Member State of the EU after 1st July 2013 a national technical specification (e.g. a technical standard) for a construction product?
Are the Member States allowed to impose further requirements if these are, for example based on the products’ chemical composition, in order to protect the health of construction workers and other people? If that should be permitted, doesn’t it interfere with the free movement of goods?
A retailer sells a product, which is not manufactured by himself/herself, using the retailer's own name. May the retailer use the declaration of performance (DoP) drawn up by the real manufacturer? If not, does the DoP drawn up by the retailer need to be based on certification granted by a notified body?
If a declaration of performance (DoP) is required, does the testing of the product need to be redone every year and a new DoP issued or remains the DoP valid if the product does not change?
Is the "Blue Guide" published by the Commission applicable also to construction products?
Which are the "competent national authorities" under Art 11(8) which may request the manufacturer to provide them with all the information and documentation necessary to demonstrate the conformity of the construction product with the declaration of performance and compliance with other applicable requirements?
Does the manufacturer have to include in the CE marking also the essential characteristics for which in the Declaration of Performance (DoP) he has declared NPD?
Does the contact address required under the CPR Article 11(5) have to be in the Member State where the product is made available on the market? Or could the contact address be in any EU Member State?
How can I find out if a product certificate/test report is false or not?
When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ?
I have seen several versions of a harmonised standard; which is the one to use when drawing up the Declaration of Performance/CE marking?
What does the CE marking on a construction product mean?
What happens if several EU legislative acts apply to a construction product?
For which essential characteristics should the manufacturer declare the performance of his product?
Where do I find information on which harmonised European standards have been published and are relevant under the CPR?
What is considered a micro-enterprise to which simplified procedures could apply?
Is the use of Annex ZA under the CPR obligatory?
Is my product a construction product? If yes, what does the CPR require me to do?
Which languages do the various accompanying documents and CE marking of a construction product need to be in?
What are the obligations of a retailer (distributor) who sells construction products under the manufacturer's name?


Fonte: Commissione Europea

Correlati:

[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 [/box-note]

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RAPEX Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia

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RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Tubo del gas

Il prodotto, di marca Codan, Mod. 2601 GPL, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione, richiamo presso gli utilizzatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 16436 - Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa - Parte 1: Manichette e tubi.

Il tubo del gas non è adatto all’uso con basse temperature perché potrebbe rompersi.

Il gas, quindi, potrebbe fuoriuscire e provocare un incendio.

Il tubo, in accordo allegato A8 della norma tecnica EN 16436, deve essere testato alla temperatura di esercizio con una curvatura pari a 10 volte il foro nominale (minimo 80 mm) e successivamente alla temperatura ambiente per almeno 1 ora. A seguito del test il tubo non deve presentare crepe o segni di rottura.

Inoltre, non deve perdere aria se questa viene immessa alla pressione di esercizio del gas.

Tutti i Report Rapex 2017

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Tubo del gas
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Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto

ID 4674 | | Visite: 7112 | Direttiva Imbarcazioni

Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE

Atto Governo: n. 461

Estratto Relazione illustrativa:

Lo schema di decreto legislativo proposto costituisce attuazione della legge 7 ottobre 2015, n. 167, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi di revisione e di integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Gli ambiti di intervento, ai sensi della citata legge delega, riguardano:

- il regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;

- le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;

- la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici;

- l'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica, le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Il presente schema di decreto legislativo è adottato, ai sensi della legge delega, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;

h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;

i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da
diporto;

l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;

m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;

n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;

o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del2 3 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;

t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri
derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche-European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea;

u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;

z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che
utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della
patente al sequestro dell'unità da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle
fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera r), si evidenzia come già l'articolo 32, comma l, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 abbia previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti ali' interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano nelle strutture recettive ali 'area aperta. I requisiti sono stati stabiliti con il decreto 6 luglio 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per tale motivazione si è inteso non esercitare la citata delega, essendo già prevista per legge. Lo schema di decreto legislativo proposto
mira a una maggiore tutela di interessi pubblici generali quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura del mare e
dell'educazione marinara, l'inclusione delle persone diversamente abili. Scopo fondamentale e generale dello schema è sfruttare le potenzialità del turismo in modo da permettere la realizzazione di benefici economici in termini sostenibili per l'ambiente, in aderenza alla COM (2014) 86 fina) della Commissione europea. Già la comunicazione del 2012 sulla "crescita blu" aveva annoverato il turismo costiero e marittimo fra i cinque settori di intervento prioritario che permetteranno una crescita sostenibile e la creazione di occupazione nell'economia blu. Nella relazione sulla crescita blu del 2013 il Parlamento europeo ha accolto con favore questo quadro europeo, raccomandando una serie di azioni per rinvigorire il settore e sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile nelle destinazioni costiere. Nel 20 I 2 il turismo europeo ha registrato l'afflusso di 534 milioni di presenze, I 7 milioni in più del201 I, per una percentuale del 52% di tutte le presenze internazionali del turismo mondiale.

L'afflusso turistico ha generato entrate per 356 miliardi di euro, pari al 43% del totale mondiale. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'DE ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento dell'I ,6%
rispetto al 2012. Il turismo rappresenta, pertanto, un'attività economica importante, soprattutto in molte regioni marittime e costiere. Il settore subisce tuttavia gli effetti delle trasformazioni in atto nell'economia mondiale, che si traducono in mutamenti rilevanti del comportamento dei turisti e dei mercati di provenienza. La normativa in oggetto mira a consentire un deciso miglioramento dei dati concernenti la produzione e costruzione delle unità da diporto e di tutto il settore connesso alla filiera del diporto e mira, altresì, a garantire una semplificazione di tutti procedimenti amministrativi in materia di diporto e un aumento della cultura del mare e dell'ambiente da parte del cittadino/diportista. Lo schema di decreto legislativo in
oggetto costituisce coerente attuazione del programma di Governo relativamente alla necessità di promuovere il rilancio del diporto nautico, trattandosi di un settore oggi particolarmente segnato dalla nota congiuntura economica generale.

Inoltre, lo schema di decreto si colloca nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di migliore riallocazione delle risorse disponibili per favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l'efficacia della loro azione. Lo schema di decreto proposto è, infine, in coerenza con il programma di Governo, in quanto prevede una radicale semplificazione, peraltro pienamente rispondente alle recenti innovazioni, ad esempio, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dei procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dei documenti di navigazione, a supporto degli interventi governativi per il rilancio del settore della nautica da diporto.

Il decreto si compone di 55 articoli.

___________

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
Annuncio all'Assemblea: 22 settembre 2017
Assegnazione ed esito:
IX Trasporti (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
V Bilancio (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 22 settembre 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 12 settembre 2017)

Fonte: Camera dei Deputati

Correlati:

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171

RAPEX Report 38 del 22/09/2017 N.6 A12/1281/17 Svezia

ID 4658 | | Visite: 3948 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 38 del 22/09/2017 N.6 A12/1281/17 Svezia

Approfondimento tecnico: Calzini

Il prodotto, di marca Lindex, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e  che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Le calze contengono coloranti azoici che rilasciano l’ammina aromatica 4,4-metilendianilina in una concentrazione pari a 54 mg/kg. Con il prodotto a contatto con la pelle, l’ammina aromatica potrebbe esserne assorbita. Le ammine aromatiche causano il cancro, mutazioni genetiche e sono pericolose per la riproduzione.

ALLEGATO XVII

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

43. Coloranti azoici

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

Tutti i Report Rapex 2017

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Report consultation Evaluation Machinery Directive 2006/42/EC

ID 4633 | | Visite: 9428 | Direttiva macchine

Summary report of the open public consultation on the Evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC

15 Settembre 2017

The open public consultation ran from 22 September to 16 December 2016. It was conducted in the context of the evaluation of the Machinery Directive.

This summary report takes stock of the contributions and presents preliminary trends that emerge from them, focusing on the quantitative aspects of the consultation input.

Objectives of the consultation

The objective of the consultation was to collect input on the performance of the Machinery Directive since it became applicable, in 2009.

The questions in the survey were organised by five evaluation areas:

Relevance - the extent to which the original objectives of the Machinery Directive are still relevant to the needs of the machinery market, including manufacturers and users. The two main objectives of the Directive relate to facilitating the functioning of the internal market for machinery, and ensuring a high level of safety of machinery;

- Effectiveness - the extent to which the two objectives of the Directive were achieved (and factors preventing this);

- Coherence - the extent to which the Directive is coherent with other legislation;

- Efficiency - the extent to which the two objectives of the Directive were achieved at a reasonable cost;

- EU added value - the extent to which the European Directive adds value as compared to what could have been achieved at Member State level.

Respondents were free to contribute to whichever sections or questions they wanted to and also to complement with a position paper.

The Commission is analysing the various contributions to the online consultation, which will feed into a full synopsis report, planned to be published on Europa website for machinery by the end of 2017.

This online consultation is part of a broader dialogue process in which the Commission is consulting stakeholders. It will proceed to a wrap-up of the entire structured dialogue and draw conclusions on these issues, notably if a revision is necessary or not.

Fonte: Commissione Europea

Correlati:

UE: Consultazione pubblica Direttiva macchine

Direttiva macchine 2006/42/CE

Il 21 Settembre 1996 entrava in vigore la "Direttiva Macchine": le tappe

ID 4604 | | Visite: 49912 | Direttiva macchine

Direttiva macchine: le tappe dal 1989 ad oggi

Una breve cronistoria della Direttiva più conosciuta del "Nuovo Approccio".

Dal punto di vista della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza, ci sono due tipi principali di testi:

- Direttive/Regolamenti di Prodotto (economiche)
- Direttive sociali

Direttive/Regolamenti di Prodotto

Le Direttive/Regolamenti economiche si applicano ai prodotti. Comunemente dette "del nuovo approccio", hanno lo scopo facilitare la libera circolazione delle merci e dei prodotti nell'Unione europea, eliminando gli ostacoli agli scambi nel mercato europeo. La particolarità delle Direttive/Regolamenti è che dettano dei "Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute" (RESS), e devono essere applicate da tutti i produttori che vogliono mettere i loro prodotti sul mercato europeo.

Se un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza, il prodotto può essere immesso sul mercato.

Un modo per dimostrare la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) può essere fatto attraverso il rispetto delle norme armonizzate europee in "Presunzione di Conformità" o di qualsiasi altra soluzione tecnica che permette di dimostrare un livello simile di sicurezza.

Per i prodotti industriali, le principali direttive sono le seguenti:

Direttiva 2006/42/CE (che sostituisce le direttive 98/37/CE e 89/392/CEE)
Direttiva BT 014/35/UE
Direttiva ATEX 2014/34/UE
Dirretiva EMC 2014/30/UE
Direttiva PED 2014/68/UE

La Direttiva Macchine fa parte delle delle "Direttive di Prodotto".

Si applica alle macchine progettate per essere immessi sul mercato (o installati) nell'Unione europea/SEE*. 

E' destinata a produttori, importatori e rivenditori di macchinari e componenti di sicurezza e intende armonizzare il livello di sicurezza dei prodotti progettati e realizzati da  produttori diversi.

Le macchine già installate non rientrano nell'ambito della direttiva, perché sono già sul mercato. Per quanto riguarda la rivendita di macchine usate, le normative nazionali descrivono le procedure da seguire.

1. La prima pubblicazione della Direttiva Macchine è avvenuta nel 1989

Direttiva 89/392/CEE del 14/06/89 pubblicata nella GU L 183 del 06 Giugno 1989.

La data di entrata in vigore della direttiva era il 1 gennaio 1993, con un perentorio transitorio fino 1° gennaio 1995. La direttiva è stata codificata da altre direttive successive.

Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, che ha esteso il campo di applicazione della Direttiva Macchine di attrezzature intercambiabili, macchinari in movimento e macchine per il sollevamento (escluse le persone). Pertanto, l'allegato I è stato ampliato (aggiungendo parti/modifiche punti 3, 4 e 5 dell'allegato I della direttiva).

- Direttiva 93/44/CEE, che ha esteso il campo di applicazione della Direttiva Macchine:

1. Componenti di sicurezza,
2. Macchine destinate al sollevamento,
3. Macchine movimento di persone.
4. La direttiva 93/68/CEE ha introdotto disposizioni armonizzate in materia di marcatura "CE".

Direttiva 93/68/CEE Armonizzazione direttive di prodotto (tra cui sostituzione espressione "marchio CE" con "marcatura CE")

21 Settembre 1996 - La Direttiva è stata recepita per la prima volta in IT con il D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 (GU n. 209 del 06.09.1996)

2. Una seconda pubblicazione della Direttiva Macchine è avvenuta nel 1998

Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, pubblicata nella GU L 207 del 23 luglio 1998

Questa direttiva è la versione consolidata della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive di cui sopra.

La Direttiva Macchine 98/37/CE è stata poi modificata dalla direttiva 98/79/CE che ha escluso i macchinari per uso medico.

Direttiva 98/79/CE del 27 Ottobre 1998, pubblicata nella GU L 331 del 7 Dicembre 1998.

La Direttiva Macchine 98/37/CE è rimasta in vigore fino al 29 dicembre 2009.

3. La terza pubblicazione della Direttiva Macchine è avvenuta nel 2006

Direttiva 2006/42/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 Giugno 2006, è entrata in vigore il 29 Giugno 2006.

Il primo considerando della direttiva 2006/42/CE, fa presente che questa "nuova Direttiva Macchine" non è del tutto nuova, ma si basa sulla direttiva 98/37/CE, che a sua volta, ha codificato la Direttiva macchine 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE e 98/79/CE (direttiva originaria e sue successive modifiche in un unico testo giuridico).

I Requisiti della "nuova Direttiva Macchine" sono stati recepiti nel diritto nazionale di ciascun paese dell'Unione europea (il recepimento doveva essere effettuato prima del 29 giugno 2008), in modo che la nuova direttiva macchine fosse applicabile a partire dal 29 dicembre 2009 con sostituzione della direttiva macchine 98/37/CE.

I Requisiti di questa "nuova direttiva macchine" e regolamenti europei associati riguarda sia i produttori di macchine e di componenti di sicurezza, distributori e utilizzatori.

Il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) della nuova direttiva 2006/42/CE sono il fondamento per l'armonizzazione a livello comunitario nel settore delle macchine

Nessun periodo di transizione ha avuto luogo nel 2009, in quanto gli OEM hanno avuto più di tre anni per anticipare questi sviluppi e essere a conoscenza dei nuovi requisiti.

I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) della nuova Direttiva 2006/42/CE, non cambiano significativamente rispetto a quelli della Direttiva 98/37/CE.

La Direttiva è stata recepita in IT con il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17  (GU  n. 41 del 19.02.2010).

Vedi la Direttiva macchine

Vedi il testo consolidato

Direttiva macchine   NTA

[box-note]*Lo Spazio economico europeo (SEE/EEA) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). La Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein sono membri del SEE, mentre la Svizzera fa parte dell'EFTA ma non del SEE. L'UE è inoltre legata ai suoi partner SEE (la Norvegia e l'Islanda) da varie «politiche settentrionali» e forum incentrati sulle aree più settentrionali dell'Europa, in rapida evoluzione, e sulla regione artica nel suo insieme.[/box-note]

Modello MIUM Centrifughe EN 12547

ID 4596 | | Visite: 9836 | Documenti Riservati Marcatura CE

Modello MIUM Centrifughe EN 12547

Modello Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione, per una macchina centrifuga in riferimento alla norma verticale EN 12547.

La EN  12547:2014 è norma armonizzata di tipo C per la Direttiva macchine 2006/4E/CE.

EN  12547:2014
Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12547 (edizione ottobre 2014). La norma si applica a centrifughe per la separazione o il cambiamento di concentrazione di miscele di liquidi e solidi. Essa fornisce i requisiti per ridurre al minimo i pericoli significativi collegati al funzionamento delle centrifughe.

E' stato preso come esempio pratico una macchina decanter olearia.

Indice

0     PREMESSA
0.1      SCOPO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
0.2      DESTINATARI
0.3      CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI
0.4      AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI
0.5      COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI
0.6      DEFINIZIONI
0.7      PITTOGRAMMI

1    INFORMAZIONI GENERALI
1.1      DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
1.2      MARCATURA CE DELLA MACCHINA
1.3      DICHIARAZIONI
1.4      NORME DI SICUREZZA
1.5      INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA TECNICA
1.6      PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

2     SICUREZZA
2.1      AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
2.2      USO PREVISTO
2.3      CONTROINDICAZIONI D’USO
2.4      ZONE PERICOLOSE
2.5      DISPOSITIVI DI SICUREZZA
2.6      SEGNALETICA
2.7      RISCHI RESIDUI

3     INSTALLAZIONE
3.1      TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
3.2      STOCCAGGIO
3.3      PREDISPOSIZIONI
3.4      MONTAGGIO. 24
3.5      PIAZZAMENTO
3.6      COLLEGAMENTI
3.7      CONTROLLI PRELIMINARI
3.8      REGOLAZIONI
3.9      PROVE A VUOTO
3.10    PROVE A CARICO

4     DESCRIZIONE MACCHINA
4.1      PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
4.2      COMPONENTI PRINCIPALI
4.3      DIMENSIONI
4.4      CONDIZIONI AMBIENTALI
4.5      ILLUMINAZIONE
4.6      VIBRAZIONI
4.7      EMISSIONI SONORE
4.8      DATI TECNICI
4.9      QUADRI E PULSANTI
4.10    FORNITURA STANDARD
4.11    AMBIENTE ELETTROMAGNETICO

5     USO DELLA MACCHINA
5.1      PANNELLO DI COMANDO
5.2      MESSA IN FUNZIONE
5.3      MODI DI FUNZIONAMENTO
5.4      ARRESTO NORMALE
5.5      ARRESTO DI EMERGENZA
5.6      RIPRISTINO DA EMERGENZA
5.7      CAMBIO DI LAVORAZIONE
5.8      MESSA FUORI SERVIZIO

6     MANUTENZIONE
6.1      STATO DI MANUTENZIONE
6.2      CONTROLLI FUNZIONALI IMPIANTO ELETTRICO BORDO MACCHINA
6.3      ISOLAMENTO DELLA MACCHINA
6.4      PRECAUZIONI PARTICOLARI
6.5      PULIZIA
6.6      LUBRIFICAZIONE
6.7      MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
6.8      MANUTENZIONE STRAORDINARIA
6.9      DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI

7     ACCESSORI E RICAMBI
7.1      ASSISTENZA
7.2      RICAMBI
8     ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI
8.1      SMALTIMENTO RIFIUTI
8.2      MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO
8.3      PROCEDURE DI LAVORO SICURE

9     ALLEGATI
9.1      DISEGNI MACCHINA
9.2      TABELLE SCELTA E POSIZIONAMENTO ACCESSORI
9.3      ESPLOSI

Formato: pdf
Pagine: 73
Riservato: abbionati Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
________

Per il Modello doc e Documenti inerenti la EN 12547, vedere il Prodotto:

Sicurezza Centrifughe EN 12547

Un Prodotto sulla Sicurezza delle Centrifughe industriali, completo di Modello Manuale Istruzioni formato doc, requisiti file CEM/PDF della norma armonizzata EN 12547, altra documentazione a corredo.

ISBN: 978-88-98550-73-9
Edizione: 1.0
Anno: 2017
Formato: docx
Struttura: Adobe Portfolio.pdf Tipo: Modello
Livello tecnico: *****/*****
Pagine: ---
Dimensioni: 30 Mb

Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:

01. MIUM Centrifughe EN 12547 [docx]
02. EN 12547 Sicurezza centrifughe Testo requisiti 5, 6, 7, 8 [cem/pdf]
03. Norme armonizzate [pdf]
04. Simboli Attuatori [jpg]
05. Segnaletica EN ISO 7010 2017 [jpg]
06. Raccolta segnaletica generica [jpg]

Sicurezza Centrifughe EN 12547

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D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459

ID 4590 | | Visite: 28775 | Direttiva macchine

D P R  24 Luglio 1996 n  459

D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459

Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE93/44/CEE93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Entrata in vigore del decreto: 21.09.1996

(GU 209 del 06 Settembre 1996 SO 146)

[box-info]Transitorio

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 fatta salva la residua applicabilita' delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 11.
..

Art. 11. Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza gia' immessi sul mercato o gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
...
3. Chiunque utilizzi macchine gia' soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.[/box-info]

Sostituito da:

Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 91/368/CEE
Direttiva 93/44/CEE
Direttiva 93/68/CEE[/box-note]

Machinery Directive Procedure

ID 4583 | | Visite: 6813 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Machinery Directive Procedure

In aggiornamento

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

Diagram of the procedures for the placing on the market of machinery and partly completed machinery.

The following diagram summarises the procedures set out in Article 12 and 13:


[box-hint] Article 12 Procedures for assessing the conformity of machinery

1. The manufacturer or his authorised representative shall, in order to certify the conformity of machinery with the provisions of this Directive, apply one of the procedures for assessment of conformity described in paragraphs 2, 3 and 4.

2. Where the machinery is not referred to in Annex IV, the manufacturer or his authorised representative shall apply the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII.

3. Where the machinery is referred to in Annex IV and manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7(2), and provided that those standards cover all of the relevant essential health and safety requirements, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures:

(a) the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery, provided for in Annex VIII;

(b) the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3;

(c) the full quality assurance procedure provided for in Annex X.

4. Where the machinery is referred to in Annex IV and has not been manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7(2), or only partly in accordance with such standards, or if the harmonised standards do not cover all the relevant essential health and safety requirements or if no harmonised standards exist for the machinery in question, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures:

(a) the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3;

(b) the full quality assurance procedure provided for in Annex X.[/box-hint]

[box-hint]Article 13 Procedure for partly completed machinery

1. The manufacturer of partly completed machinery or his authorised representative shall, before placing it on the market, ensure that:

(a) the relevant technical documentation described in Annex VII, part B is prepared;

(b) assembly instructions described in Annex VI are prepared;

(c) a declaration of incorporation described in Annex II, part 1, Section B has been drawn up.

2. The assembly instructions and the declaration of incorporation shall accompany the partly completed machinery until it is incorporated into the final machinery and shall then form part of the technical file for that machinery.[/box-hint]

Collegati

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE

RAPEX Report 35 del 01/09/2017 N.3 A12/1162/17 Finlandia

ID 4563 | | Visite: 3929 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 01/09/2017 N.35 A12/1162/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Felpa per bambini

Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 14682.

La felpa ha delle coulisse nel cappuccio che potrebbero, durante le varie attività del bambino, strangolarlo.

La norma tecnica EN 14682 al punto 3.3 indica quali debbano essere i requisiti per i capi di abbigliamento, per bambini più grandi e ragazzi, nella zona della testa, del collo e della parte superiore del torace:

1. i lacci passanti non devono avere estremità libere. I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti deve essere di 15 cm. Quando sono utilizzati fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità libere, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento;

2. i cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7,5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici;

3. i cordoncini decorativi non devono avere lunghezza maggiore di 7,5, cm incluse tutte le applicazioni o gli abbellimenti tridimensionali. I cordoncini decorativi devono essere realizzati con cordoncini elastici;

4. le linguette di regolazione sono ammesse purchè di lunghezza non maggiore di 7,5 cm, e non devono avere bottoni, fermacorda, fibbia sull’estremità libera che possano presentare pericolo di intrappolamento;

5. le spalline sono ammesse purchè tutte le estremità libere non superino la lunghezza di 14 cm dal punto in cui è prevista l’allacciatura e i passanti fissi abbiano circonferenza non maggiore di 7,5 cm;

6. i capi di abbigliamento all’americana devono essere senza estremità libere nella zona collo e gola. L’utilizzo di un fermaglio o l’allacciatura di due cordoncini è accettabile, sempre che questi non creino estremità libere dei cordoncini quando il capo è indossato.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 35 del 01_09_2017 N.3 A12_1162_17 Finlandia.pdf
Felpa per bambini
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Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord

ID 4547 | | Visite: 26715 | Documenti Riservati Marcatura CE

Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord: le Regole

Documenti e Panorama sulle "regole" per l'esportazione di macchine e Prodotti in America del Nord.

In calce all'articolo Documenti d'interesse.
_______

Leggi e Norme in USA

Le basi giuridiche negli USA vanno considerate una commistione di standard di prodotto, standards elettrici, norme antincendio ("Fire Codes"), e leggi nazionali.

Il rispetto di questi codici viene controllato da organismi di regolamentazione locali.

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

L'Occupational Safety and Health Administration negli USA è un'agenzia del Ministero del lavoro statunitense.

Secondo quanto previsto dall'OSH Act (legge per la sicurezza sul lavoro) i datori di lavoro sono responsabili della predisposizione di un luogo di lavoro sicuro e sano.

L'OSHA ha il compito di garantire luoghi di lavoro sicuri stabilendo e promuovendo Norme, corsi di formazione, informazione, istruzione e supporto. I datori di lavoro devono soddisfare tutte le Norme OSHA che li riguardano.

Inoltre devono soddisfare la clausola generale dell'OSH Act che prevede che il datore di lavoro mantenga i luoghi di lavoro liberi da pericoli gravi.

In 22 stati federali US, ad esempio Michigan e California, il governo locale gestisce un programma per la sicurezza sul lavoro che riveste il ruolo dell'OSHA in questo stato federale e implementa requisiti equivalenti o a volte anche più severi. In altri 4 stati federali il piano statale riguarda unicamente i dipendenti del servizio pubblico.

Gli stati devono stabilire Norme per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute che siano efficaci almeno quanto le equivalenti Norme valide a livello nazionale (la maggior parte degli stati adottano queste Norme valide a livello nazionale). Gli stati federali possono emanare Norme riguardanti pericoli non presi in considerazione dalle Norme OSHA valide a livello nazionale.

In quanto prescrizioni ministeriali le Norme OSHA per certi aspetti sono paragonabili alle Direttive europee, sebbene i requisiti tecnici siano molto diversi.

L'OSHA si occupa più della descrizione di requisiti tecnici specifici prescritti obbligatoriamente piuttosto che di requisiti astratti. Un'ulteriore importante differenza è che le Direttive UE interessano in prima istanza fabbricanti di macchine e system integrator, mentre le Norme OSHA sono rivolte ai datori di lavoro che forniscono le macchine (di regola gli acquirenti o i proprietari delle macchine). Negli USA spetta quindi all'acquirente esigere il rispetto delle Norme OSHA.

Oltre che per le ispezioni pianificate e non, gli ispettori OSHA vengono chiamati in causa in caso di infortuni sul lavoro. Nel caso in cui si stabilisca che non sono stati rispettati gli "standard facoltativi", l'importo delle ammende pecuniarie comminate dall'OSHA sarà ancora più elevato. Anche nel caso di procedimenti civili l'importo delle multe sarà particolarmente elevato.

NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory

[box-warning] La marcatura CE non corrisponde ai requisiti per la sicurezza dei prodotti negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, secondo i requisiti NRTL di OSHA, il prodotto deve avere il marchio specifico di uno dei NRTL riconosciuti per testare e certificare quel tipo di prodotto.
Allo stesso modo, ad esempio, la certificazione ATEX (UE) è una certificazione di apparecchiature destinate all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nell'Unione europea. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive negli Stati Uniti devono avere il marchio specifico di uno dei NRTL riconosciuti per testare e certificare quel tipo di apparecchiature.[/box-warning]

L'OSHA esige che quasi tutti i dispositivi nei luoghi di lavoro siano conformi alle rispettive Norme e che vengano elencati e verificati da un laboratorio nazionale riconosciuto (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory).

OSHA ha creato il programma NRTL per garantire che certi tipi di apparecchiature siano testati e certificati per il loro uso sicuro sul posto di lavoro. Le regole NRTL di OSHA sono state stabilite nel 1988. La prima organizzazione è stata riconosciuta come un NRTL nel 1989.

Un laboratorio di test riconosciuto a livello nazionale (NRTL) è un'organizzazione privata che OSHA ha riconosciuto come soddisfare i requisiti legali in 29 CFR 1910.7 per eseguire test e certificazioni dei prodotti utilizzando test basati su standard.

Questi requisiti sono:

- La capacità di testare e valutare le apparecchiature per la conformità con gli standard di prova appropriati;
- Controlli adeguati per l'identificazione di prodotti certificati, effettuando controlli di follow-up della produzione effettiva;
- Completa indipendenza da datori di lavoro e da qualsiasi produttore o fornitore dei prodotti certificati;
- Procedure efficaci per testare e certificare i prodotti e per gestire reclami e controversie;
- L'organizzazione deve disporre della capacità tecncico-professionali necessarie sia come laboratorio per la sicurezza dei prodotti che come organismo di certificazione del prodotto per ricevere il riconoscimento NRTL da OSHA.

Un NRTL è un’organizzazione privata riconosciuta dall’OSHA che rispetta i requisiti, descritti nel 29 CFR 1910.7, per testare e certificare i prodotti secondo riconosciuti standard di prova.

Elenco dei NTRL riconosciuti dall'OSHA (Ottobre 2017 - n. 18):

Bay Area Compliance Laboratories
CSA Group Testing and Certification Inc.  
 Curtis-Straus LLC (CSL)  
 FM Approvals LLC (FM)  
 International Association of Plumbing and Mechanical Officials EGS (IAPMO)  
 Intertek Testing Services NA, Inc. (ITSNA)  
 MET Laboratories, Inc. (MET)  
 Nemko North America, Inc. (NNA)  
 NSF International (NSF)  
 QAI Laboratories, LTD (QAI)  
QPS Evaluation Services Inc.
SGS North America, Inc.
Southwest Research Institute
TUV Rheinland of North America, Inc.
TUV Rheinland PTL, LLC
TÜV SÜD America Inc.
TÜV SÜD Product Services GmbH
Underwriters Laboratories Inc.

Tipi di prodotti che richiedono l'approvazione NRTL

Gli standard OSHA contengono requisiti per il test e la certificazione dei prodotti NRTL per 39 tipi di prodotto. Ad esempio, in 29 CFR 1910.303, OSHA richiede l'approvazione NRTL per molti tipi di apparecchiature elettriche quando vengono utilizzati sul posto di lavoro.

Le seguenti categorie di materiali / apparecchiature (prodotti) devono essere approvati da un NRTL, in conformità alle Norme Generali dell'Industria (parte 1910 del Titolo 29, Codice del Regolamento Federale - 29 CFR Parte 1910). Materiali / apparecchiature simili nel tipo sono raggruppati.

1. Conduttori o apparecchiature elettriche ( vedi elenco di riferimenti specifici al di sotto dei 1910.303 e 1910.307).
2. Sistemi di irrigazione automatici.
3. Sistemi di estinzione fisso (chimica secca, spruzzo d'acqua, schiuma o agenti gassosi).
4. Componenti e agenti fissi di estinzione.
5. Dispositivo di rilevazione antincendio per l'azionamento automatico del sistema di allagamento totale.
6. Estintori portatili.
7. Apparecchi e dispositivi di rilevazione antincendio automatici.
8. Sistemi di allarme dipendenti.
9. Porte antincendio autoestinguenti (aperture all'interno di stoccaggio per liquidi infiammabili o combustibili).
10. Porte antincendio [1 ½ ora (B) nominale] (aperture, ad altre parti di un edificio, di locali di stoccaggio per gas di petrolio liquefatto).
11. Struttura in metallo delle finestre nelle partizioni delle stanze di generatore di acetilene all'interno utilizzate nella saldatura e taglio del combustibile ad ossigeno.
12. Dispositivi a caldo (chiusura) (serbatoi contenenti liquidi infiammabili o combustibili).
13. Porte antincendio autoestinguenti (compresi telai e ferramenta) utilizzati nelle aperture in un'uscita.
14. Separatori di fiamma, valvole di ritegno, tubi flessibili (stazioni di trasferimento), serbatoi portatili e lattine di sicurezza - (liquidi infiammabili / combustibili).
15. Pompe e rubinetti di chiusura automatica (per l'erogazione di liquidi di Classe I).
16. Connettori flessibili (tubazioni, valvole, raccordi) - (liquidi infiammabili).
17. Unità di erogazione di stazioni di servizio (automotive, marine).
18. Sistemi di ventilazione meccanica o gravitazionale (area di erogazione della stazione di servizio automobilistico).
19. Dispositivi di chiusura a scatto per unità di erogazione.
20. Nuovi elettrodomestici commerciali e industriali che consumano GPL.
21. Connettori flessibili (tubazioni, valvole, raccordi) - GPL.
22. Apparecchiatura di conversione a gas LPG industriale.
23. Sistemi di stoccaggio e movimentazione di GPL (contenitori DOT, cilindri).
24. Dispositivi di spegnimento automatici (caldaie a gas GPL incluse salamandre).
25. Contenitori contenitori LPG (non DOT) per installazione intercambiabile sopra o sotto terra.
26. Apparecchi e dispositivi elettrostatici fissi (operazioni di rivestimento).
27. Apparecchi e dispositivi elettrostatici a spruzzo a mano.
28. Letti fluidi elettrostatici e attrezzature associate.
29. Ogni componente (ad es., Pompe, compressori, dispositivi di sicurezza, dispositivi di dosaggio a livello di liquido, valvole e gabbie di pressione) per la conservazione e la gestione di ammoniaca anidra.
30. Gasolio, GPL, diesel o camion industriali elettrici utilizzati in atmosfere pericolose.
31. Apparecchi di acetilene (torce, regolatori o valvole di riduzione della pressione, generatori [stazionari e portatili], manifolds).
32. Compressori del generatore di acetilene o sistemi di riempimento.
33. Dispositivi di protezione delle tubazioni di acetilene.
34. Manifold (gas di combustibile o ossigeno) - separatamente per ogni componente o come unità assemblati.
35. Ponteggi e potenza o unità a comando manuale di ponteggi sospesi regolabili a singolo punto.
36. Macchina di sollevamento e supporti (impalcatura a sospensione regolabile a più punti).
37. Macchine di sollevamento (impalcature a sospensione a due punti; impalcatura a sospensione multifunzione regolabile da Masons.

Gli organismi pubblicano anche un elenco di prodotti conformi, pertanto questi dispositivi valgono in quanto "presenti in elenco". Gli ispettori nel settore elettrotecnico negli USA verificano la presenza dei marchi di controllo (UL, CSA, ecc.) sul dispositivo. I dispositivi che ne sono sprovvisti normalmente non vengono certificati. La maggior parte di questi laboratori sono accreditati per diversi Paesi. Viene accettato solo il loro marchio di controllo "US". (Ad esempio un marchio di controllo TÜV per l'Europa o la Cina negli USA non ha alcuna rilevanza.)

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI è un'organizzazione privata senza fini di lucro che definisce standard industriali per gli Stati Uniti. È membro dell'ISO (Organizzazione Internazionale degli Standard) e dell'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).

Lo sviluppo delle Norme ANSI avviene tramite organismi privati, che formalmente godono dello status di "standard industriali facoltativi".

Spesso tuttavia le norme ANSI vengono riportate come parti integranti dei contratti. Molte Norme OSHA si basano su Norme ANSI. In molti casi la Norma OSHA vincolante si basa su una vecchia versione di una Norma ANSI facoltativa. In questo caso si consiglia l'applicazione di entrambe le Norme.

Underwriters Laboratories (UL)

L'UL emana Norme di sicurezza. Queste contengono principalmente requisiti per dispositivi e componenti elettrici. Alcune Norme UL sono state riprese da ANSI e sono ora anche Norme ANSI. Le Norme UL trattano perlopiù dei rischi di incendi ed elettrici.

Le Norme UL sono spesso molto diverse se non in completa antitesi con le Norme IEC (International Electrotechnical Commission) e le Norme europee (EN). La conformità alle Norme UL è attestata dalla presenza del marchio di controllo dell'NRTL sul dispositivo.

National Fire Protection Association (NFPA)

Il National Electrical Code (NEC) è stato emanato dalla NFPA (National Fire Protection Association) come ANSI/NFPA 70.

La conformità al NEC viene verificata da ispettori di organismi locali (tipicamente comunali), in particolar modo per quanto riguarda nuovi edifici e grandi opere.

[box-hint]L'NFPA ha emanato anche lo standard ANSI/NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery). Questo regolamenta gli stessi punti della Norma EN/IEC 60204-1, ma non è identico ad essa. Il rispetto dello standard ANSI/NFPA 79 è fondamentalmente facoltativo, ma è richiesto da alcuni stati federali ed organismi locali statunitensi.[/box-hint]

Leggi e Norme in Canada

Alcuni luoghi di lavoro in Canada rientrano sotto la legislazione federale, regolamentata dal Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). La maggioranza però viene regolamentata dalla provincia o tramite prescrizioni locali.

In Canada le Norme elettriche vengono emanate dalla:

CSA (Canadian Standards Association)

Queste Norme spesso sono simili ai requisiti statunitensi. Alcune Norme elettriche CSA possono essere accostate a Norme IEC che sono state adattate alle necessità canadesi, altre vengono sviluppate in collaborazione con l'UL o con la NFPA. La certificazione della sicurezza elettrica viene eseguita da laboratori accreditati SCC (Standards Council of Canada). Questi comprendono ad esempio CSA e UL, ma anche molti altri.

[box-hint] Nota bene: la marcatura CE è un requisito europeo e negli USA non viene riconosciuto né possiede alcuna rilevanza o significato.

A differenza dell'Europa, la Dichiarazione di Conformità CE in Nord America non ha alcuna rilevanza. Negli USA e in Canada diverse Norme, prescrizioni e Direttive prescrivono come garantire la sicurezza delle macchine.

Negli USA sono particolarmente rilevanti gli standard di prodotto, le prescrizioni antincendio ("Fire Codes" NFPA) le Direttive elettriche e le leggi nazionali. Inoltre, negli USA la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regolamenta la predisposizione di un luogo di lavoro sicuro e sano.

In Canada il Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) regolamenta la sicurezza dei luoghi di lavoro, integrato da numerose prescrizioni locali nelle diverse province [/box-hint]

...

Accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada (CETA)  - Protocollo sullla valutazione di conformità

CETA è un nuovo accordo commerciale tra l'UE e il Canada che rende più facile esportare beni e servizi, beneficiando di persone e di imprese sia nell'UE che nel Canada.

Secondo il protocollo CETA sulla valutazione della conformità (di seguito: protocollo CETA), l'UE e il Canada accettano di accettare i certificati di valutazione della conformità per settori specifici.

Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità designato nell'UE può testare i prodotti dell'UE per essere esportati in Canada secondo le regole canadesi e viceversa. Questo è particolarmente utile per le aziende più piccole poiché non pagano due volte per lo stesso test e il tempo per il mercato è ridotto perché i prodotti non sono testati e certificati nel paese di destinazione.

Il protocollo CETA è entrato in applicazione provvisoriamente a decorrere dal 21 settembre 2017.

Con l'introduzione nell'applicazione provvisoria del protocollo CETA, l'UE e il Canada possono designare i propri organismi di valutazione della conformità per valutare e certificare i prodotti esportati verso l'altro paese in conformità del paese - per i seguenti settori:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le installazioni e gli apparecchi elettrici e relativi componenti
- Apparecchiature terminali per radio e telecomunicazioni
- giocattoli
- Prodotti da costruzione
- Macchine, comprese parti, componenti, compresi i componenti di sicurezza, attrezzature intercambiabili e gruppi di macchine
- Strumenti di misura
- Caldaie ad acqua calda, compresi gli apparecchi collegati
- Apparecchiatura, macchine, apparecchiature, dispositivi, componenti di comando, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione, nonché relativi strumenti di strumentazione e di prevenzione e rilevazione per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (apparecchiature ATEX)
- Attrezzature per l'uso all'aperto per quanto riguarda l'emissione di rumore nell'ambiente
- Imbarcazioni da diporto e loro componenti

Fonti:

United States
Department of Labor
Occupational Safety and Health Administration

https://www.osha.gov/

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US OSHA
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Allegato riservato NFPA Standards Directory 2017.pdf
NFPA - 2017
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Allegato riservato List Nationally Recognized Testing Laboratory.pdf
US OSHA - October 2017
557 kB 143
Allegato riservato UL Schemes and Certification Bodies.pdf
UL - October 2017
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RAPEX Report 34 del 25/08/2017 N.1 A12/1117/17 Francia

ID 4537 | | Visite: 4121 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 34 del 25/08/2017 N.34 A12/1117/17 Francia

Approfondimento tecnico: Candeggina

Il prodotto, di marca SUPRA, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il liquido è corrosivo, irritante per gli occhi e la pelle ma è privo degli appropriati pittogrammi ed avvertenze di sicurezza. La chiusura del flacone non è a prova di bambino. I consumatori non hanno, pertanto, informazioni su come usare in sicurezza il prodotto e su come comportarsi in caso venga in contatto con la pelle o venga ingerito.

TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA

CAPO I
Contenuto dell'etichetta

Articolo 17
Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

TITOLO IV
IMBALLAGGIO

Articolo 35
Imballaggio

1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

3. L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Allegato riservato RAPEX Report 34 del 25_08_2017 N.1 A12_1117_17 Francia.pdf
Candeggina
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Quasi Macchine e Insiemi: Guida DM 2017

ID 4525 | | Visite: 23993 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Quasi Macchine e Insiemi: precisazioni Guida Direttiva macchine 2017

Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione di "quasi macchine" e di "insiemi".

Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso.

Direttiva 2006/42/CE

Articolo 2, lettera a) – quarto trattino [INSIEMI]

- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,

Articolo 2, lettera g) [QUASI MACCHINE]

“quasi-macchine”: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;

---

Excursus

2. INSIEMI DI MACCHINE

Il quarto trattino tratta degli insiemi di macchine composti da due o più macchine o quasi-macchine montate insieme per un’applicazione specifica. Gli insiemi di macchine possono essere costituiti da due unità quali, ad esempio, una macchina per imballaggio ed una etichettatrice, o da varie unità montate insieme, ad esempio, in una catena di montaggio.

La definizione degli insiemi di macchine indica che gli insiemi sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, per raggiungere uno stesso risultato. Affinché un gruppo di macchine o di quasi macchine venga considerato un insieme di macchine devono essere soddisfatti , tutti i criteri che seguono:

- le unità costitutive sono montate insieme al fine di assolvere una funzione comune, ad esempio la produzione di un dato prodotto;
- le unità costitutive sono collegate in modo funzionale in modo tale che il funzionamento di ciascuna unità influisce direttamente sul funzionamento di altre unità o dell’insieme nel suo complesso, e pertanto è necessaria una valutazione dei rischi per tutto l’insieme;
- le unità costitutive dell’insieme hanno un sistema di comando comune.

Un gruppo di macchine collegate le une alle altre, ma in cui ciascuna macchina funziona indipendentemente dalle altre non viene considerato un insieme di macchine nel senso suindicato.

La definizione di insieme di macchine non si applica ad un impianto industriale completo composto da un certo numero di linee di produzione ognuna composta da un certo numero di macchine, assemblaggi di macchine ed altre attrezzature, persino se sono tutte controllate da un unico sistema di comando. Solo se l’impianto (che può essere una combinazione di macchine, quasi-macchine ed altre attrezzature rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine) forma una singola integrata linea, allora è soggetto alla Direttiva Macchine come un insieme. Così, ai fini dell’applicazione della Direttiva Macchine, molti impianti industriali possono essere divisi in sezioni, ognuna delle quali può essere considerata un insieme (di macchine) o persino una macchine indipendente (come ad esempio un serbatoio di miscelazione).

Tuttavia, dove i rischi sono creati dalle interfacce con altre sezioni dell’impianto, questi devono essere coperti dalle istruzioni di installazione.

[...]

3. QUASI MACCHINE

Le quasi-macchine di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g) sono definite all’articolo 2, lettera g). Si fa osservare che le quasi-macchine non sono annoverate fra i prodotti designati con il termine “macchina” in senso lato. Le quasi-macchine non possono essere considerate attrezzature intercambiabili.

L’immissione sul mercato di quasi-macchine è soggetta a specifiche procedure.

Le quasi-macchine oggetto della direttiva macchine sono prodotti destinati a costituire una macchina disciplinata dalla direttiva dopo l’incorporazione.

L’espressione “insiemi che costituiscono quasi una macchina” significa che la quasimacchina è un prodotto simile alla macchina nel senso stretto di cui all’articolo 1, paragrafo 1 lettera a), vale a dire un insieme costituito da parti o componenti collegati di cui almeno uno mobile, ma che manca di taluni elementi necessari per assolvere alla sua applicazione ben determinata. Le quasi-macchine devono essere sottoposte ad ulteriori fasi di costruzione per diventare la macchina finale ed assolvere alla loro funzione. Ad esempio, i robot industriali sono di solito progettati senza una funzione determinata fino all’incorporazione nella macchina finale. Il Fabbrincante della macchina finale adotta tutte le misure necessarie affinchè il robot possa svolgere la sua funzione in sicurezza dopo l’assemblaggio. In pratica, solo un robot con una funzionalità indipendente e dotato di un sistema di comando e controllo che gli permetta di eseguirla da solo può essere considerato una macchina completa secondo la Direttiva Macchine.

[...]

---

All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso.

Certifico Srl - IT Rev. 00 Agosto 2017

Traduzione non ufficiale

Fonte 

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE

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Certifico Srl - Rev. 00 2017
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Decisione 2008/432/CE

ID 4516 | | Visite: 3325 | Direttiva R&TTE

Decisione 2008/432/CE

della Commissione del 23 maggio 2008 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2008) 1937]

GUUE L151/49 11.06.2008

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

ID 4514 | | Visite: 3552 | Direttiva R&TTE

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

della Commissione dell'11 dicembre 2013 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

[notificata con il numero C(2013) 8776]

GUUE L 334/17  13.12.2013

 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483

ID 4510 | | Visite: 4073 | Documenti Marcatura CE UE

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 

della Commissione dell'8 agosto 2017 recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE

[notificata con il numero C(2017) 5464]

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/771/CE armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Un quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni.

(2) La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di favorire, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'Internet degli oggetti (IoT).

(3) Vista la crescente importanza delle apparecchiature a corto raggio per l'economia e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero emergere nuove applicazioni per tali apparecchiature. Dette applicazioni renderanno necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5) Le decisioni della Commissione 2008/432/CE , 2009/381/CE, 2010/368/UE e le decisioni di esecuzione della Commissione 2011/829/UE e 2013/752/UE hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendone l'allegato.

(6) Nella relazione del luglio 2016, presentata nell'ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione i risultati dell'analisi richiesta delle «altre restrizioni d'uso» di cui all'allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dello stesso allegato.

(7) I risultati dell'analisi della CEPT indicano che le apparecchiature a corto raggio che funzionano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa, il che può essere realizzato attraverso condizioni tecniche prevedibili per l'uso condiviso delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Dall'altro lato, tali apparecchiature a corto raggio necessitano anche di una flessibilità sufficiente a consentire un'ampia gamma di applicazioni, in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell'Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d'uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo nel contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.

(8) La portata delle categorie, quali definite nell'allegato, dovrebbe assicurare agli utenti la prevedibilità in relazione alle altre apparecchiature a corto raggio autorizzate ad utilizzare la stessa banda di frequenza su base non esclusiva e condivisa. Di conseguenza, i fabbricanti dovrebbero provvedere affinché tali apparecchiature a corto raggio evitino effettivamente le interferenze dannose con altre apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9) Nelle bande di frequenza specifiche oggetto della presente decisione, la combinazione di classificazione delle apparecchiature a corto raggio e identificazione delle condizioni tecniche d'uso (banda di frequenza, limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d'uso) applicabili alle categorie definite costituisce un ambiente di condivisione armonizzato e prevedibile che consente alle apparecchiature a corto raggio di condividere l'uso dello spettro su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.

(10) Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità di detti ambienti armonizzati di condivisione, l'uso di bande armonizzate da parte delle apparecchiature a corto raggio non appartenenti a una categoria armonizzata o sulla base di parametri tecnici meno restrittivi dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui non pregiudichi il pertinente ambiente di condivisione.

(11) Il 2 luglio 2014, nel documento dal titolo «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 13-78rev2), la Commissione ha invitato la CEPT a valutare la possibilità di fondere nella decisione 2006/771/CE le decisioni esistenti relative alle apparecchiature a corto raggio. Nella sua relazione del luglio 2016 , la CEPT ha rivisto i parametri tecnici per le apparecchiature RFID e ha raccomandato alla Commissione di abrogare la decisione 2006/804/CE e includere i parametri rivisti nella presente decisione.

(12) In un addendum alla sua relazione del luglio 2016, presentato nel marzo 2017 in risposta al mandato sopra citato, la CEPT ha informato la Commissione di ulteriori possibilità per un approccio all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'uso da parte delle apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz, tenendo conto anche delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz già armonizzata per tali apparecchiature. Dette possibilità riguardano soprattutto i nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina (M2M)/IoT nelle reti delle apparecchiature a corto raggio che possono beneficiare di economie di scala grazie all'armonizzazione a livello di Unione.

(13) I risultati del lavoro della CEPT sull'addendum indicano che le nuove opportunità nella banda 863-868 MHz sono pienamente in linea con gli ambienti di condivisione armonizzati istituiti dalla decisione 2006/771/CE e dai suoi aggiornamenti e tale banda dovrebbe pertanto essere inclusa nei suoi allegati. Le bande 870-876 MHz e 915-921 MHz non dovrebbero essere incluse nell'allegato di detta decisione, a causa della necessità di maggiore flessibilità nell'attuazione.

(14) Sulla base dei risultati complessivi del lavoro della CEPT, le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio possono essere semplificate, ad esempio fondendo due decisioni relative a tali apparecchiature e migliorando le condizioni tecniche. L'aggiornamento delle condizioni di accesso allo spettro armonizzato per le apparecchiature a corto raggio dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo, fissato dalla decisione n. 243/2012/UE, di favorire l'uso collettivo dello spettro nel mercato interno da parte di determinate categorie di apparecchiature a corto raggio.

(15) Occorre pertanto modificare l'allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2006/804/CE.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2
La decisione 2006/804/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 2 maggio 2018.

Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

GUUE L214/3 del 18.08.2017

Collegati:

Decisione 2006/771/CE

Decisione di esecuzione 2013/752/UE

Decisione n. 676/2002/CE

Decisione 2008/432/CE

Nuova Direttiva R&TTE 2014/53/UE (Direttiva RED)

Regolamento delegato (UE) 2017/1475

ID 4504 | | Visite: 4842 | Regolamento CPR

Regolamento delegato (UE) 2017/1475

della Commissione del 26 gennaio 2017 relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Articolo 1

La prestazione delle tegole di laterizio destinate ad un uso esterno, in relazione alla caratteristica essenziale della resistenza al gelo, è classificata in conformità al sistema di classificazione di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO

Per i prodotti contemplati dalla norma EN 1304 «Tegole di laterizio per coperture discontinue - Definizioni e specifiche di prodotto» e destinati ad un uso esterno, una nuova classificazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al gelo» è stabilita come segue.

Classe 1 (150 cicli): minimo 150 cicli. Se dopo 150 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.
Classe 2 (90 cicli): da 90 a 149 cicli. Se dopo 90 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.
Classe 3 (30 cicli): da 30 a 89 cicli. Se dopo 30 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.


GUUE L211/1 del 17.08.2017

Entrata in vigore: 06.09.2017

Correlazioni:

Certifico CPR Regolamento Prodotti da Costruzione

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Tutti gli Elenchi delle norme armonizzate Regolamento (UE) 305/2011 CPR

Ultimi archiviati Marcatura CE

Mag 13, 2025 491

Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 2005

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Apr 25, 2025 863

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Apr 23, 2025 784

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