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D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767

ID 4871 | | Visite: 6444 | Direttiva ascensori

D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
(GU n.66 del 17.03.1952)
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Aggiornamenti all'atto

10/06/1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (in G.U. 10/06/1999, n.134)

27/11/2017
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) - Testo consolidato 02.2022
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...

Art. 6. Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1941, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e privato. La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettivo amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente; Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della Commissione di esame. L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della Commissione. A ciascuno dei componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di Commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

Art. 7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto: a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni; b) certificato penale; c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa; d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione
L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L'esame orale deve accertare la conoscenza generale dello leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano ed in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.

Art. 9. Certificato di abilitazione
Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.

Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza
In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.
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D.P.R. N. 162 del 30 Aprile 1999
Nuova Direttiva Ascensori: Direttiva 2014/33/UE[/box-note]

Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n.191

ID 4863 | | Visite: 8502 | Direttiva ISF

Decreto Legislativo 8 ottobre 2010 n. 191

Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario.

(GU n.271 del 19-11-2010 - S.O. n. 255)

Entrata in vigore del provvedimento: 20/11/2010

[box-warning]Abrogato da:

D.Lgs 14 maggio 2019 n. 57[/box-warning]

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Art. 1. Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le condizioni necessarie a realizzare l’interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, stabilite dalla direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, così come modificata dalla direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come modificata dalla direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l’esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonché le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all’esercizio ed alla manutenzione.

3. L’ambito di applicazione del presente decreto è esteso a tutto il sistema ferroviario nazionale, ad eccezione:
a) delle metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b) delle reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti;
c) delle infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci;
d) delle infrastrutture ed i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell’articolo 8.

4. L’ambito di applicazione delle STI è progressivamente esteso, tenendo conto dell’articolo 7, a tutto il sistema ferroviario inclusi i raccordi ferroviari di accesso ai principali servizi nei terminali e nei porti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale e fatte salve le deroghe all’applicazione delle specifiche tecniche di interoperabilità elencate nell’articolo 8.

5. Il presente decreto riguarda le disposizioni relative, per ogni sottosistema, ai parametri, ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure nonché alle condizioni di coerenza globale del sistema ferroviario necessarie per realizzarne l’interoperabilità.

6. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Alle eventuali modifiche di ordine tecnico ed esecutivo degli allegati, apportate a livello comunitario, è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

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Aggiornamenti all'atto

10/09/2011
DECRETO 22 luglio 2011 (in G.U. 10/09/2011, n.211)

13/03/2013
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2013, n. 21 (in G.U. 13/03/2013, n.61)

15/01/2015
DECRETO 29 dicembre 2014 (in G.U. 15/01/2015, n.11)

03/08/2015
DECRETO 26 giugno 2015 (in G.U. 03/08/2015, n.178)

25/06/2019
DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 57 (in G.U. 25/06/2019, n.147)

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Guida transizione Regolamento (UE) 2016/426 Apparecchi a gas

ID 4851 | | Visite: 10346 | Guide Nuovo Approccio

Guida sulla transizione Apparecchi a gas dalla Direttiva 2009/142/CE al Regolamento (UE) 2016/426 

La transizione dalla direttiva 2009/142/CE (GAD) al Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) ha sollevato alcuni dubbi e domande tra i soggetti interessati alle apparecchiature di gas.

Al fine di garantire una transizione regolare da un atto giuridico (GAD - applicabile fino al 20 aprile 2018) all'altro (GAR - pienamente applicabile dal 21 aprile 2018), il presente documento intende fornire alcuni chiarimenti su alcune delle questioni sollevate e garantire così certezze legali.

Sono trattati i seguenti problemi:

I) Norme applicabili per l'immissione sul mercato di un apparecchio;

II) Valutazione della conformità durante il periodo transitorio (organismi notificati, produttori)

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Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.

Il Regolamento abroga la direttiva 2009/142/CE "Apparecchi a gas" a decorrere dal 21 aprile 2018

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, tranne:

a) l'articolo 4, gli articoli da 19 a 35, l'articolo 42 e l'allegato II che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) l'articolo 43, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Fonte: Commissione Europea 30.10.2017

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Direttiva 2009/142/CE[/box-note]

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Allegato riservato Guidance on transition related issues - Regulation (EU) GAR.pdf
Reg. (UE) 2016/426 Apparecchi a gas
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Ecodesign etichettatura energetica lavatrici e lavastoviglie

ID 4835 | | Visite: 5295 | Direttiva Ecodesign

Ecodesign etichettatura energetica lavatrici e lavastoviglie

JRC 2017 Preparatory study - Final report

Ecodesign and Energy Label for Household Washing machines and washer dryers

The Directive 2009/125/EC on Ecodesign establishes a framework for EU Ecodesign requirements for energy-related proiducts with a significant potential for reduction of energy consumption. The implementation of such requirements would contribute to reach the target of saving 20% of primary energy by 2020 as identified in the Commission's Communications on Energy 2020 (European Commission 2010c) and on the Energy Efficiency Plan 2011 (European Commission 2011). Ecodesign measures can be reinforced also through the Directive 2010/30/EU (currently under revision) on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products.
The European Commission has launched the revision of the Ecodesign and Energy-/Resource label implementing measures for the product group 'household Washing Machines (WM) and Washer-Dryers (WD)'.

The revision study is coordinated by the European Commission's DG Environment and DG Energy, and is undertaken by the Commission´s Joint Research Centre (JRC) with technical support from OekoInstitut and the University of Bonn. The methodology of the revision follows the Commission’s Methodology for the Evaluation of Energy related Products (MEErP) (COWI and VHK 2011), consisting of the following steps:

- Task 1 – Scope definition, standard methods and legislation
- Task 2 – Market analysis
- Task 3 – Analysis of user behaviour and system aspects
- Task 4 – Analysis of technologies
- Task 5 – Environmental and economic assessment of base cases
- Task 6 – Assessment of design options
- Task 7 – Assessment of policy options

The comprehensive analysis of the product group following the steps above is indeed to feed as research evidence basis into the revision of the existing Energy Label Regulation (EC) 1061/2010 (European Commission 2010a) and the Ecodesign Regulation (EC) 1015/2010 on household washing machines (European Commission 2010b), as well as the Energy Label Directive 96/60/EC on household combined washer-dryers (European Commission 1996).

The research has been based on available scientific information and data, following a life-cycle thinking approach and engaging stakeholder experts in order to discuss on key issues and to develop wide consensus.

A set of information of interest included the former preparatory study (the so-called 'ENER Lot 14'), prepared in 2007 (ISIS 2007a) and the resulting regulations on Energy Label and Ecodesign for domestic washing machines. A generic review of the fitness of these policies moreover took place as part of the DG ENER project "Omnibus" (VHK et al. 2014). The Omnibus study identified a number of issues of these regulations where revision is advisable. Against this background, information has been revised, updated and integrated to reflect the current state of play, following the MEErP methodology.

...

Table of contents
List of tables
List of Figures
Acronyms
Introduction
1. Task 1: Scope, legislation and standardisation
1.1. Product Scope
1.2. Legislation and standards for ecodesign, energy efficiency and other performance characteristics
1.3. Legislation, standards and related activities with regard to substances, material and resource efficiency and end-of-life
2. Task 2: Markets
2.1. Generic economic data from official European statistics
2.2. Market, stock, sales and trends
2.3. Consumer expenditure data
2.4. Summary: Markets
3. Task 3: Users
3.1. Consumer behaviour with regard to purchase and use phase
3.2. Results of the 2015 consumer study on clothes washing and drying
3.3. Consumer behaviour with regard to end-of-life
4. Task 4: Technologies
4.1. System aspects of the laundry process - General principles of washing, drying and ironing
4.2. Local infrastructure
4.3. Technical product description
4.4. Improvement options
4.5. Production, distribution and end-of-life
5 Task 5: Environment and economics
5.1 Product specific inputs
5.2 Environmental Impacts of Base-Cases
5.3 Life Cycle Costs of Base-Case
5.4 EU impacts
6 Task 6: Design options
6.1 Options
6.2 Best not yet available (BNAT) design options
6.3 Environmental impacts (results from Ecoreport tool)
6.4 Costs (results from Ecoreport tool)
6.5 Level of integration of specific technologies
7 Task 7: Policy analysis and scenarios
7.1 Stakeholder consultation and policy options
7.2 Current status of household washing machines and washer-dryers in the policy landscape of Ecodesign and Energy labelling
7.3 Policy options related to energy and water consumption for washing machines
7.4 Scenario analysis for washing machines
7.5 Summary of the scenarios for washing machines
7.6 Scenario analysis for washer dryers
7.7 Summary of the scenarios for washer-dryers
8. Annexes

Fonte: Commissione Europea

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RAPEX Report 42 del 20/10/2017 N.19 A12/1428/17 Norvegia

ID 4803 | | Visite: 4194 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 42 del 20/10/2017 N.19 A12/1428/17 Norvegia

Approfondimento tecnico: Trapano a percussione

Il prodotto, di marca BILTEMA, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ed alla norma tecnica EN 60745.

Il meccanismo per impedire la trasmissione della coppia eccessiva viene attivato ad una coppia troppo alta. Se il trapano si blocca, l’utensile elettrico potrebbe ruotare di conseguenza e ferire l’utilizzatore.

Direttiva 2006/42/CE
Allegato I
RESS 1.3.9 Rischi di movimenti incontrollati

Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l’azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non costituire un pericolo.

Il requisito di cui al punto 1.3.9 è complementare al requisito del punto 1.2.4 relativo all’arresto. Qualora sussista un rischio dovuto a movimenti incontrollati degli elementi mobili della macchina dopo il loro arresto, è necessario dotare la stessa di freni, dispositivi di blocco o sistemi di controllo delle condizioni di arresto per evitare movimenti incontrollati o limitarli in modo che non creino un rischio.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 42 del 20_10_2017 N.19 A12_1428_17 Norvegia.pdf
Trapano a percussione
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9° Rapporto attività sorveglianza del mercato Direttiva macchine

ID 4788 | | Visite: 7924 | Guide Marcatura CE INAIL

9° Rapporto INAIL Direttiva macchine - Edizione 2017

9° Rapporto 2017 sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del d.lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

Il documento fornisce analisi e informazioni di supporto al monitoraggio e all'ottimizzazione dell’azione di Sorveglianza del Mercato, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per la totalità dell’utenza di settore.

L'Inail, in base a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 17/2010 (ex comma 2 dell’art. 7 del d.p.r. 459/96), conduce attività di accertamento tecnico in supporto all'autorità italiana preposta alla sorveglianza del mercato (Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). In particolare, all'intero del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici di Inail è istituita la sezione tecnico scientifica accertamenti tecnici, che coordina a livello nazionale le attività di valutazione della conformità di macchine, impianti, apparecchi e prodotti ai requisiti di sicurezza prescritti dalle disposizioni legislative di recepimento delle direttive di prodotto applicabili.

La banca dati che Inail ha negli anni composto per gestire le informazioni relative a detta attività di accertamento tecnico rappresenta una sintesi di tutte le informazioni su cui si fonda il processo di sorveglianza del mercato e costituisce, pertanto, un insostituibile strumento di analisi e monitoraggio, offrendo indirizzi e supporto a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella filiera (organi preposti alla vigilanza nei luoghi di lavoro, fabbricanti, datori di lavoro, ecc.).

Il 9° Rapporto, previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale prot. 11972 del 15 dicembre 2004, costituisce la sintesi organizzata dei dati contenuti nell'archivio informatico di Inail: partendo dalle segnalazioni di presunta non conformità di organi di vigilanza, Inail, magistratura, altri stati membri, ecc., viene ricostruito il meccanismo che, attivando un percorso di confronto tra le autorità e i fabbricanti, punta a garantire, nel rispetto delle prescrizioni della Direttiva Macchine, livelli minimi di sicurezza per i lavoratori. A valle di questo contraddittorio tra i soggetti preposti all'attività di sorveglianza e i fabbricanti, infatti, sono stati realizzati, condividendo strategie e soluzioni a breve e lungo termine, interventi migliorativi sia sul parco macchine già immesso sul mercato, sia sulle nuove produzioni, a dimostrazione della possibilità di superare la logica controllato/controllore/sanzione per giungere alla più efficace collaborazione tra le diverse parti interessate, nell'ottica di un incremento continuo dei livelli di sicurezza per gli operatori delle macchine e, più in generale, dei lavoratori.

Il documento prevede:

- un primo capitolo in cui viene offerta una panoramica dell’attività di sorveglianza, che parte dai dati riguardanti le segnalazioni di presunta non conformità (soggetti segnalanti e motivi di segnalazione), per passare poi all'analisi delle risultanze finora definite dall'autorità e a un esame più specifico in base al paese di origine del fabbricante e alla procedura di valutazione della conformità adottata;

- un secondo capitolo che ripropone l’intero percorso di sorveglianza, trattato per ciascuna regione, analizzando il numero delle segnalazioni pervenute con l’esplicitazione della tipologia di macchina e del motivo da cui origina la segnalazione e le corrispondenti risultanze ad oggi definite;

- un terzo capitolo dedicato alle singole tipologie di macchina, che analizza le risultanze definite per ciascuna tipologia e approfondisce l’esame dei requisiti di sicurezza risultati non conformi o resi conformi.

Il Rapporto si inserisce nell'ambito dell’attività di ricerca sul “knowledge management delle tecnologie di sicurezza” come elemento di avvio di un processo che, partendo dalla rilevazione delle criticità emerse sulle macchine in uso, possa arrivare alla definizione di linee di indirizzo per le attività di valutazione della conformità e verifica e all'identificazione di soluzioni tecniche innovative, in grado di assicurare livelli di sicurezza crescenti degli ambienti di lavoro. L’interpretazione dei dati emersi nel Rapporto, infatti, può costituire, se adeguatamente indirizzata, uno strumento di supporto sia all'attività di verifica e controllo condotta dall'Inail, dagli  organi di vigilanza territoriale e dai soggetti abilitati, sia al processo di continuo miglioramento che vede impegnati i fabbricanti.

Il 9° Rapporto Inail, in conclusione, con obiettivi e finalità immutate, fornisce analisi e informazioni per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’azione di sorveglianza del mercato al servizio dei soggetti che a vario titolo (costruttori, utilizzatori, distributori, soggetti istituzionali e non) sono in essa coinvolti, oltre a contenuti di indirizzo, per sviluppare nuove linee di ricerca e prodotti di supporto all'individuazione delle soluzioni adeguate per il complesso dell’utenza di settore.

_________

Introduzione

1° Capitolo Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici
1.1 Segnalazioni di presunta non conformità
1.2 Motivo delle segnalazioni di presunta non conformità
1.3 Risultanze degli accertamenti tecnici
1.3.1 I dati complessivi
1.3.2 I dati per gruppi di requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RES)
1.4 Costruttori per area di provenienza
1.5 Sorveglianza del Mercato per le macchine in allegato IV
1.6 Classificazione dei RES in gruppi

2° Capitolo Analisi delle segnalazioni di presunta non conformità e delle risultanze degli accertamenti tecnici per Regione
2.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per regione
2.2 Analisi dettagliata per singola regione

3° Capitolo Analisi delle risultanze degli accertamenti tecnici per tipologia di macchina
3.1 Panoramica dell’attività di sorveglianza per tipologia di macchina
3.2 Analisi dettagliata per tipologia di macchina

Fonte: INAIL

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Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

Tabelle raccordo Norme armonizzate B e RESS Conformi Appendice ZA/ZB

ID 4737 | | Visite: 55986 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Tabella raccordo RESS Norme 2024

Norme tecniche armonizzate tipo B / RESS Allegato I Direttiva macchine / Rev. 8.0 Luglio 2024

Tabelle di Raccordo 

ID 4737 | Aggiornamento Rev. 8.0 del 07.07.2024 / Tabelle raccordo in allegato

Il Documento è stato realizzato consultando tutte le norme tecniche armonizzate di tipo B pubblicate nelle seguenti decisioni, rilevando quanto indicato nelle Appendici ZA/ZB. Aggiornato in accordo alle decisioni:

- Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
- Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023)
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024)
- Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024)

In rosso le novità

Download Preview Rev. 8.0 2024

[panel]Come consultare i riferimenti alle norme armonizzate 2020/2024

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi della direttiva 2006/42/CE sulle macchine sono contenuti nelle:

1. Comunicazione della Commissione C 092 del 9 marzo 2018 (GU C 92/1 del 09 marzo 2018) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019 (GU L 75 del 19 marzo 2019) abrogata dalla Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
3. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 (GU L 270/94 del 24 ottobre 2019)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 (GU L 286/25 07 novembre 2019)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2020/480 della Commissione del 1° Aprile 2020 (GU L 102/6 del 02.04.2020)
6. Decisione di esecuzione (UE) 2021/377 della Commissione del 2 marzo 2021 (GU L 72/12 del 3.3.2021)
7. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1813 della Commissione del 14 ottobre 2021 (GU L 366/109 del 15.10.2021)
8. Decisione di esecuzione (UE) 2022/621 della Commissione del 7 aprile 2022 (GU L 115/75 del 13.4.2022)
9. Decisione di esecuzione (UE) 2023/69 della Commissione del 9 gennaio 2023 (GU L 7/27 del 10.1.2023)
10. Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione del 26 luglio 2023 (GU L 194/45 del 02.08.2023). La Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 abroga: la Comunicazione della Commissione pubblicata nella GU C 092 del 9 marzo 2018 e la Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione del 18 marzo 2019.
11. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 della Commissione, del 26 aprile 2024 (GU L 2024/1256 del 30.4.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1256 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586
12. Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione del 13 maggio 2024 (GU L 2024/1329 del 15.5.2024). La Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 modifica e rettifica: la Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.[/panel]

Norme di tipo B

Le norme di tipo B concernono aspetti specifici della sicurezza della macchina o tipi specifici di protezione che possono essere utilizzati con una vasta gamma di macchine. L’applicazione delle specifiche delle norme di tipo B conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva macchine a cui esse si riferiscono se una norma di tipo C o la valutazione dei rischi del fabbricante indicano che la soluzione tecnica specificata dalla norma di tipo B è adeguata per la particolare categoria o modello di macchina in questione. L’applicazione di norme di tipo B che forniscono specifiche per i componenti di sicurezza che sono immessi singolarmente sul mercato conferisce una presunzione di conformità relativamente a detti componenti di sicurezza e ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalle norme.

Appendice ZA/ZB norma armonizzata

Nelle Appendici ZA/ZB(1) delle norme armonizzate per la Direttiva macchine, è riportata la corrispondenza (relazione) in "Presunzione di Conformità” tra la norma e i punti dei RESS della Direttiva macchine 2006/42/CE (o Direttiva macchine 98/37/CE), vedi Tabella 1, o in via generica “Presunzione di Conformità” alla Direttiva, vedi Tabella 2.

Nel documento si sono tenuti in considerazione anche l’allegato ZZ della EN IEC 60204-11 e l’allegato ZZA della EN 60204-1.

(1) In genere l'Appendice ZA fa riferimento Direttiva macchine 98/37/CE (se tale appendice era inserita), l’Appendice ZB fa riferimento Direttiva macchine 2006/42/CE (se già inserita ZA)

Le seguenti norme nell’Appendice ZA/ZB riportano il/i punto/i del RESS dell’Allegato I della Direttiva macchine in “Presunzione Conformità”, es:



Appendice ZB EN 14122-1

Tabella 1 - Elenco delle norme armonizzata che riportano il/i punti del/i RESS della Direttiva macchine

Tabella 1

RESS 

Descrizione RESS

Norma

Titolo norma 

Tipo

Rif. Doc

1.1.2

Principi d'integrazione della sicurezza

 

 

 

 

EN 614-1:2006+A1:2009

Sicurezza del macchinario - Principi ergonomici di progettazione - Parte 1: Terminologia e principi generali

B

 

EN 894-1:1997+A1:2008

Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 1: Principi generali per interazioni dell'uomo con dispositivi di informazione e di comando

B

ID 3934

EN 894-2:1997+A1:2008

Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 2: Dispositivi di informazione

B

ID 3934

EN 894-3:2000+A1:2008

Sicurezza del macchinario - Requisiti ergonomici per la progettazione di dispositivi di informazione e di comando - Parte 3: Dispositivi di comando

B

ID 3934

EN ISO 13857:2019

Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008)

B

ID 8955

1.2.4.2 Arresto operativo

EN ISO 13849-1:2023

Sicurezza del macchinario – parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023)

B

ID 20209
ID 21652
ID 18957
1.4.2.2 Ripari mobili interbloccati

EN ISO 14119:2013

Sicurezza del macchinario - Dispositivi di interblocco associati ai ripari - Principi di progettazione e di scelta

B

ID 324

1.7.4.2

 

Contenuto delle istruzioni

 

EN 60204-1:2018 (solo lettere e, g, i, j, m, p, r, s, t)

Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - parte 1: Regole generali (IEC 60204-1:2016, modificata)

B

ID 7634
ID 9610
ID 7756
ID 3938

EN ISO 20607:2019 (ad eccezione della lettera u)

Sicurezza del macchinario - Manuale di istruzioni - Principi generali di redazione (ISO 20607:2019)

B

ID 8769
ID 618

EN 62745:2020

Sicurezza del macchinario - Prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario

B

ID 13021

EN ISO 11553-1:2020 (solo lettera m)

Sicurezza del macchinario — Macchine laser — Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (ISO 11553-1:2020) EN ISO 11553-1:2020/A11:2020

B

ID 11553-1

EN ISO 11202:2010/A1:2021 (solo lettera u) Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora di emissione al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni applicando correzioni ambientali approssimate B ID 14753
EN IEC 62061:2021 (solo lettere (e, g, i, r, s) Sicurezza del macchinario - Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo relativi alla sicurezza IEC 62061:2021 B ID 16004

EN ISO 13849-1:2023

Sicurezza del macchinario – parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023)

ID 20209
ID 21652
ID 18957 

...

Tabella 2 - Elenco delle norme armonizzata che non riportano il/i punto/i dei RESS della Direttiva macchine

Le seguenti norme nell’Appendice ZA/ZB non riportano il/i punto/i del/i RESS dell’Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CEDirettiva macchine 98/37/CE in “Presunzione Conformità”, ma solo “Presunzione Conformità generica alla Direttiva macchine”.

RESS

Descrizione RESS

Norma

Descrizione

Tipo

Rif. Doc

---

---

EN ISO 14118:2018

Sicurezza del macchinario - Prevenzione dell'avviamento inatteso

 

ID 6275

...

Formato: PDF
Abbonati: Direttiva macchine/4X/Full/Full Plus

Certifico Srl - IT | Rev. 8.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Elaborato
8.0 Luglio 2024 EN ISO 13849-1:2023 (link ID news)
EN 15967:2022 (link ID news)
EN 17624:2022 (armonizzata)
EN ISO 11554:2017 (armonizzata)
EN ISO 11202:2010/A1:2021 (link ID news)
Certifico Srl 
7.0 Aprile 2022 EN IEC 62061:2021 (armonizzata)
EN 1837:2020 (armonizzata)
EN ISO 11553-1:2020 (armonizzata)
EN ISO 11202:2010 (armonizzata)
EN ISO 13856-1:2013 (link ID news)
EN ISO 13856-2:2013 (link ID news)
EN ISO 13856-3:2013 (link ID news)
EN ISO 13849-1:2015 (link ID news)
EN ISO 13849-2:2012 (link ID news)

Certifico Srl

6.0 Maggio 2021 EN ISO 13851:2019 (armonizzata)
EN ISO 13854:2019 (armonizzata)
EN ISO 13857:2019 (armonizzata)
EN ISO 11203:2020 (armonizzata)
EN ISO 13856-1 (link ID news)
EN ISO 13856-2 (link ID news)
EN ISO 13856-3 (link ID news)
EN ISO 14123-1:2015 (link ID news)
EN 62745:2020 (link ID news)
EN 62745:2020 (link ID news)
EN 1093-1:2008 (link ID news)
EN 1093-2:2006+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-3:2006+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-4:1996+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-6:1998+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-7:1998+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-8:1998+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-9:1998+A1:2008 (link ID news)
EN 1093-11:2001+A1:2008 (link ID news)
EN 1005-1:2001+A1:2008 (link ID news)
EN 1005-3:2002+A1:2008 (link ID news)
EN 1005-2:2003+A1:2008 (link ID news)
EN 1005-4:2005+A1:2008 (link ID news)
EN 614-1:2006+A1:2009 (link ID news)
EN 614-2:2000+A1:2008 (link ID news)
EN ISO 11553-2:2008 (link ID news)
EN ISO 14738:2008 (link ID news)

 

Certifico Srl

5.0 Gennaio 2021 EN 1837:2020 (ID 12638)
EN ISO 13857:2019 (ID 10317)
EN ISO 13854:2019 (ID 9896)
EN ISO 11203:2020 (ID 11125)
EN ISO 14123-1:2015 (ID 2276)
EN ISO 14123-2:2015 (ID ---)
EN ISO 13851:2019 (ID 8883)
Certifico Srl
4.0 Aprile 2020 Nuovi ID
Nuove norme
Certifico Srl
3.0 Marzo 2020 Nuovi ID Certifico Srl
2.0 Aprile 2019 Nuovi ID Certifico Srl
1.0 Giugno 2018 Nuovi ID Certifico Srl
0.0 Ottobre 2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Regolamento (UE) 2023/1230
Il concetto di Presunzione di Conformità
Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

RAPEX Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia

ID 4730 | | Visite: 4546 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 40 del 06/10/2017 N.2 A12/1335/17 Francia

Approfondimento tecnico: Prodotto per la pulizia della casa

Il prodotto, di marca Ha-Ra, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme al Regolamento (CE) n . 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il prodotto è corrosivo ed irritante per la pelle, ma l’etichetta non è dotata degli appositi pittogrammi, delle avvertenze e manca la chiusura di sicurezza per i bambini. Gli utilizzatori, pertanto, non sono informati sui rischi derivanti dal contatto del prodotto con la pelle, gli occhi oppure in caso di ingestione.

TITOLO III
COMUNICAZIONE DEI PERICOLI PER MEZZO DELL'ETICHETTATURA
CAPO I

Contenuto dell'etichetta
Articolo 17
Disposizioni generali

1. Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti:

a) nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
b) la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
c) gli identificatori del prodotto specificati all'articolo 18;
d) se del caso, i pittogrammi di pericolo conformemente all'articolo 19;
e) se del caso, le avvertenze conformemente all'articolo 20;
f) se del caso, le indicazioni di pericolo conformemente all'articolo 21;
g) se del caso, gli opportuni consigli di prudenza conformemente all'articolo 22;
h) se del caso, una sezione per informazioni supplementari conformemente all'articolo 25.

2. L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.

I fornitori possono utilizzare nell'etichetta più lingue di quelle prescritte dagli Stati membri, purché in tutte le lingue utilizzate siano riportate le stesse informazioni.

TITOLO IV
IMBALLAGGIO

Articolo 35
Imballaggio

1. Gli imballaggi contenenti sostanze o miscele pericolose sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

a) l'imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
c) tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura sono solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
d) gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

2. Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela pericolosa fornita al pubblico non hanno una forma o un disegno che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore, né hanno una presentazione o un disegno simili a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, atti a indurre i consumatori in errore.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.1.1, l'imballaggio è munito di una chiusura di sicurezza per i bambini conforme alle disposizioni dell'allegato II, punti 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4.2.

Se contiene una sostanza o miscela conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.1, l'imballaggio è munito di un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto conforme alle disposizioni dell'allegato II, punto 3.2.2.

Se un detergente liquido per bucato destinato ai consumatori, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è contenuto in un imballaggio solubile monouso, si applicano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato II, punto 3.3.

3. L'imballaggio di sostanze e miscele è considerato conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se soddisfa le norme in materia di trasporto di merci pericolose per via aerea, marittima, su strada, per ferrovia o per via fluviale.

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Prodotto per la pulizia della casa
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Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery

ID 4700 | | Visite: 12223 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery

30.09.2017 Technopolis group - Final report

This report presents the Evaluation of Directive 2006/42/EC on Machinery. It was commissioned by EC Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROW), and undertaken by a consortium led by Technopolis Group over an 18-month period during 2016-2017.

The findings and conclusions are based on a programme of research and analyses, which included a public consultation, a series of targeted consultation surveys, a programme of interviews, a review of relevant documentation and an analysis of statistical databases and reports.

Scope of the evaluation

The focus of the evaluation is the 2006 Machinery Directive (MD), which is concerned with the free movement of machinery within the EU internal market, and with ensuring health safety of users of machinery. It is in fact the latest revision to a much earlier Directive (89/392/EEC) adopted in 1989.

The purpose of the evaluation is to review the performance of the Directive and to determine the extent to which it is fit for purpose, providing evidence and conclusions that might form the basis for possible future legislative initiatives. In particular, the study is asked to assess the extent to which the Directive has met its twin objectives of (i) guaranteeing the free movement of relevant machinery within the Single Market, and (ii) ensuring a high level of safety and protection for machinery users (workers and consumers). To this end, the aims were to assess the relevance, effectiveness, coherence, efficiency and EU added value of the Directive, by addressing 18 specific evaluation questions. The evaluation covers the functioning of the Directive, including the processes involved in transposing, implementing and enforcing it. It covers all relevant product categories and 33 countries (EU28, EFTA and Turkey) and focuses on the period from 2010 (after the deadline for application of the MD).

Relevance of the Directive

The two objectives of the Directive – facilitating free movement of machinery and ensuring health and safety – remain entirely relevant to market needs (manufacturers and users). The machinery sector continues to be an important part of the EU economy 30 years after the adoption of the original Directive, accounting for 4% of all manufacturing businesses, 9% of all manufacturing production (value) and 10% of employment in the manufacturing sector. Its importance in terms of trade is also significant, with machinery accounting for nearly one-quarter of the value of all EU exports in 2015, and 60% of this trade occurring between Member States.

Facilitating the free movement of machinery is therefore a significant EU-wide concern. The great majority of stakeholders consulted for the study also agree that ensuring free movement of machinery is a very important objective, providing a strong indication that this is of high relevance to the needs and concerns of EU stakeholders, with widespread relevance both to the machinery market and amongst users. The vast majority also agreed that the Directive (at least in its concept and intentions) is an entirely appropriate response to the aim of ensuring free movement of machinery.

In relation to ensuring health and safety, despite a downward trend in the number of accidents at work (both in terms of absolute numbers and per 100,000 employees), there were still over 3 million nonfatal accidents and nearly 3,700 fatal accidents in EU workplaces in 2013 (all sectors). This implies that on average most people will have an accident at work during their lifetime causing more than three days of absence, or death, making this a significant and widespread issue. There are sizeable financial and other (social) costs of these accidents (e.g. productivity loss, healthcare, reduced quality of life, administration), which have been calculated in different countries as equating to 1-5% of GDP annually. Importantly, those sectors and occupations that are most relevant to machinery (and the Directive) tend to have some of the highest rates of injuries (e.g. the Manufacturing, Construction and Agriculture sectors combined accounted for 51% and 38% of all fatal and non-fatal accidents respectively in 2013), making this an even more pressing issue for this sector. Nearly all stakeholders consulted through the study placed great importance on ensuring a high level of health and safety for users of machinery, providing a strong indication that this objective is of high relevance to the needs and concerns of EU stakeholders. The majority also felt that the Directive (its scope and provisions) was an ‘entirely appropriate’ response to addressing this aim.

The Directive has maintained its relevance, despite changes in technology and the business environment. It has undergone several iterations since 1989, adding or revising elements, including in its scope and requirements. However, these changes have been to improve clarity, adjust coverage of pre-existing machinery (and address associated risks), or reflect changes in the perceived relevance/ importance of certain aspects of health and safety. They have not come about as a reaction to shifts in technology or the market. This is unsurprising, given that New Approach Directives (including the MD) are limited to essential requirements (“principles”), while the state of technology (state of the art) is then determined by stakeholders through technical specifications. As such, the majority view of stakeholders is that the MD copes well with change. Having said this, a significant minority of those consulted have highlighted that specific new innovations may test the suitability of the Directive and reduce its effectiveness going forward. This includes innovations in the areas of digitisation, robotics, software and autonomous control, as well as the increasing prevalence of etrade, fulfilment houses and (un-checked) non-compliance of products from third countries.

Most stakeholders believe the rate and extent of innovation in the machinery sector has increased over the past decade, but the link between this and the Machinery Directive (specifically) is less clear. This is because the Directive has acted as both an enabler and barrier to innovation in the sector: positively influencing innovation through the facilitation of trade, support for technology transfer and encouragement of innovative safety features, tools and techniques; while at the same time reducing the rate of innovation by adding to the cost or complexity of introducing new technology.

...

Table of Contents

Executive Summary
1 Introduction
2 Background to the Machinery Directive
2.1 Origins, rationale and objectives of the Directive
2.2 Summary of the main provisions of the Directive
2.3 Transposition and implementation of the Directive
2.4 Defining the intervention logic for the Machinery Directive
3 Evaluation requirements and questions
4 Overview of research approach and methodology
4.1 Main phases of the evaluation
4.2 Principle research methods and sources of evidence
4.3 Summary of consultation numbers
4.4 Limitations for the analysis
5 Answers to the evaluation questions
5.1 Evaluation Question 1: the current size and structure of the market / sector
5.2 Evaluation Question 2: correspondence between objectives and current needs
5.3 Evaluation Question 3: The extent to which the Directive deals with innovation
5.4 Evaluation Question 4: discrepancies in interpretation of requirements
5.5 Evaluation Question 5: the extent to which the Directive has contributed to objectives
5.6 Evaluation Question 6/7: the effectiveness of conformity assessment options
5.7 Evaluation Question 8: the effectiveness of European harmonised standards
5.8 Evaluation Question 9: the effectiveness of mechanisms relating to non-compliance
5.9 Evaluation Questions 10/11: enablers and barriers to effectiveness
5.10 Evaluation Question 12: the costs involved as a result of the Directive
5.11 Evaluation Question 13: the benefits realised as a result of the Directive
5.12 Evaluation Question 14: the extent to which costs are reasonable and proportionate
5.13 Evaluation Questions 15 & 16: potential for simplification and reduced inefficiency
5.14 Evaluation Question 17: coherence and complementarity of the Directive
5.15 Evaluation Question 18: added value of a European directive
6 Conclusions
6.1 Context of the Directive
6.2 Relevance of the Directive
6.3 Effectiveness of the Directive
6.4 Efficiency of the Directive
6.5 Coherence of the Directive
6.6 European Added Value of the Directive
Appendices
Appendix A Methodology
A.1 Evaluation approach
A.2 Conduct of the evaluation
A.3 Principle evaluation methods and sources
A.4 Limitations and mitigation measures
Appendix B Stakeholder consultation
B.1 Consultation strategy and process
B.2 Consultation responses
B.3 Targeted consultation questionnaires
B.4 Survey consultation results
Appendix C Additional data
C.1 Distribution of published EN by technical body
C.2 Suggested gaps in the Harmonised Standards portfolio
C.3 Mapping of actions (and costs) triggered by the Machinery Directive
C.4 Price deflation calculations

Fonte: Commissione Europea

Collegati:

[box-note]Direttiva macchine 2006/42/CE[/box-note]

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Allegato riservato Evaluation of Directive 2006_42_EC on Machinery - Final Report - September 2017.pdf
Techopolis group - Final Report 09.2017
4406 kB 35

Linee guida fresatrici metalliche - CECIMO

ID 4690 | | Visite: 5890 | Documenti Marcatura CE ENTI

Linee Guida per la marcatura CE fresatrici metallo

Linee guida marcatura CE fresatrici metalliche - CECIMO / In lingua IT

ID 4690 | Update Rev. 1.0 del 25.10.2022 / Disponibile versione IT allegata

Brussels, 01 Marzo 2018

CECIMO ha pubblicato in lingua italiana le "Linee guida per la marcatura CE sulle fresatrici per la lavorazione dei metalli".

Questa è la terza pubblicazione di una serie di linee guida volte a supportare le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali e gli operatori economici nella valutazione della conformità delle macchine alla normativa europea sulla sicurezza dei prodotti esistente. "La circolazione di prodotti non conformi all'interno del mercato dell'UE mette a rischio sia la sicurezza dei lavoratori che la competitività dell'industria europea delle macchine utensili", afferma Juha Mäkitalo, presidente del comitato tecnico di CECIMO. «L'obiettivo degli orientamenti CECIMO è contribuire a una vigilanza del mercato più efficace nel mercato interno».

Obiettivi della guida

Verificare la validità della dichiarazione di conformità
Le Direttive UE applicabili alle fresatrici
La Dichiarazione CE di Conformità

Marcatura CE e segnali di avvertimento
Viene usata la marcatura CE ufficiale?
Dove può essere apposta la marcatura CE?
Quali attrezzature in pressione richiedono la marcatura CE?
Chi può apporre la marcatura CE?
Cosa va indicato sulla targhetta?
In che lingua devono essere le istruzioni?
In che lingua deve essere il fascicolo tecnico?
Cosa non può essere apposto sul macchinario?
Quali sono gli obblighi per l’importatore/distributore?
Le fresatrici con marcatura CE vengono provate e approvate dalle autorità?
Quali avvertenze devono essere apposte sulle fresatrici?

Verifica della conformità della macchina

Definizione di fresatrice

Ripari mobili

Istruzioni che devono accompagnare il macchinario

Informazioni sul trasporto
_________

Brussels, 01 September 2017

CECIMO has just published new ‘Guidelines for CE marking on metal working milling machines’. This is the third publication in a series of guidelines aimed at supporting market surveillance authorities, customs authorities and economic operators to assess the conformity of machines with existing European product safety law. ‘The circulation of non-compliant products within the EU market puts both the safety of workers and the competitiveness of the European Machine Tool Industry at risk’ says Mr. Juha Mäkitalo, Chairman of CECIMO’s Technical Committee. ‘The aim of the CECIMO Guidelines is to contribute to a more effective market surveillance in the Internal Market’.

The need for an effective market surveillance

Metalworking milling machines are machine tools designed to shape cold metal using a rotating cutting tool. It is one of the most commonly used processes in industry. In 2016, 53,679 milling machines were traded in the EU 28 and the number of machines brought to the EU market increases regularly.

EU legislation lays down the essential requirements for products to conform to, in order to guarantee a high level of protection for the health and safety of consumers, workers and the environment. The non-enforcement of these regulations creates unfair competition and undermines the competitiveness of those economic operators who do comply with the rules. Post-market control, in the form of market surveillance, has therefore an important role in creating a level playing field, which encourages competition centred around high health and safety standards, and not as a race to the bottom at the expense of these standards.

“The increasing number of products and the complexity of some of these products and legislation make sometimes difficult for national authorities to respond adequately to the challenges of the market. Through the Guide, we share our sectorial knowledge with the relevant stakeholders and facilitate market surveillance” explains Mr Mäkitalo.

CECIMO Guidelines to raise awareness and provide practical instructions for conformity assessment

CECIMO expects these guidelines to increase awareness among public and private stakeholders about the essential requirements on health and safety applying to machine tools. CECIMO guides provide a quick check-list to help conformity assessment and verify if the machine complies with the legal provisions, therefore allowing for the use of the CE marking.  

Objectives of the guide

Machinery and equipment which are bound by specific European Directives cannot be placed on the single market unless they bear CE marking. CE marking affixed on a product indicates that the product complies with all relevant essential requirements (e.g. health and safety requirements) of the applicable Directive(s).

However, market surveillance in the EU often fails to prevent the entry of non-compliant imported machinery into the internal market and/or the circulation of non-compliant European machinery in Europe. Machines which do not meet essential health and safety regulations threaten health and safety in the workplace and put workers’ lives in danger.

Moreover, manufacturers and suppliers who do not comply with European regulations benefit from reduced production costs and gain an unfair comparative advantage in the market.

This distorts competition and undermines the competitiveness of European manufacturers who invest a significant amount of their resources in the development of products with high safety standards meeting European regulations.

Cases of non-compliance may occur due to lack of information (or misinformation) of producers who fail to meet the relevant essential requirements or due to deliberate infringements by producers who want to unfairly cut their production costs.

Improving EU market surveillance requires better communication towards economic operators on EU regulations, standards and conformity assessment procedures to improve ex-ante mechanisms designed to ensure compliance with EU law. Ex-post mechanisms allowing market surveillance authorities to check compliance should also be strengthened.

CECIMO believes that effective market surveillance requires close cooperation between economic operators, customs authorities and market surveillance bodies.
In line with this view, the present guide aims to contribute to the ongoing work led by the European Commission to enhance market surveillance in the internal market, under the New Legislative Framework.

We hope that this guide will be a valuable source of information for manufacturers, sellers and users of machine tools as well as customs authorities to detect noncompliant products in the internal market.

Better functioning market surveillance will contribute to creating a more secure working environment for workers and a more competitive European industry

...

Objectives of the guide
Verifying the validity of the declaration of conformity
EU Directives which apply to milling machines
The EC Declaration of Conformity
CE marking & warning signs
Is the official CE marking used?
Where can the CE marking be placed?
Which items of pressure equipment might need CE marking?
Who can affix the CE marking?
What shall be included on the nameplate?
In which language shall the instructions be?
In which language should the technical file be?
What shall the machine not bear?
What about the obligations for the importer/distributor?
Are the CE marked milling machines tested and approved by the authorities?
Which warnings should be included on electro-discharge machines?
Verifying the conformity of the machine
Definition of a milling machine
Moveable guards
Accompanying instructions.
Transportation information

[box-note]Collegati
UNI EN ISO 16090-1:2019 | Requisiti di sicurezza macchine utensili
ISO 16090-1:2017
Direttiva macchine 2006/42/CE
Norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE (DM)[/box-note]

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171

ID 4673 | | Visite: 16449 | Direttiva Imbarcazioni

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 / Consolidato 2023

D.Lgs. 171/2005 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Entrata in vigore: 15.09.2005

(GU n. 202 del 31-8-2005 - S.O. n. 148)
________

[box-info]Nuovo Codice della Nautica da Diporto

Disponibile il Codice della Nautica da Diporto | D.Lgs. 171/2005 Consolidato, direttamente dal nostro sito, in formato PDF, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE.

Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in GU n.223 del 23.09.2022, convertito con modificazioni in Legge 17 novembre 2022 n. 175, in GU n. 269 del 17.11.2022.

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni in Legge 5 agosto 2022 n. 108, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (GU n.139 del 16.06.2022)

Legge 17 maggio 2022 n. 60
Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022

Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Disposizioni integrative e correttive al decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (GU n.304 del 07.12-2020)

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51)

Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (in G.U. 31/12/2019, n.305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51). 

Codice della Nautica da diporto

Codice nautica da diporto

Download Codice:

- Allegato presente notizia
Codice della Nautica da Diporto
Codice della Nautica da Diporto D.Lgs. 171/2005 | Consolidato 2019
Decreto Legislativo 3 novembre 2017 n. 229 (allegato)[/box-info]

Download Indice Nuovo Codice della Nautica da Diporto | Ed. 4.0 Giugno 2020

Struttura del Decreto con evidenzia delle successive modifiche/integrazioni:

Titolo I REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Capo I
Disposizioni generali

Modiche/sostituzioni:
- DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160)
- DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19) , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)

Capo II
Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto

Modiche/sostituzioni:
Decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)

Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO

Capo I
Iscrizione delle unita' da diporto

Capo II
Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto

Capo III
Persone trasportabili ed equipaggio

Capo IV
Obbligo di patente

Capo V
Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto

Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO ((...))

Capo I
Locazione di unita' da diporto

Capo II
Noleggio

Modiche/sostituzioni:
-
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (in SO n.18, relativo alla G.U. 24/01/2012, n.19), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71)
- DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194)

Capo III
Mediatore per le unita' da diporto

Modiche/sostituzioni:
CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147

Titolo IV EDUCAZIONE MARINARA

Titolo V NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi

Modiche/sostituzioni:
-
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)
- DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5 (in G.U. 11/01/2016, n.7)
- Errata Corrige (in G.U. 09/09/2005, n.210) relativa all'art. 57, comma 1.
- DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni con L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28/L, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49)

Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

Allegato I (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato II Requisiti essenziali (Allegato modificato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato III (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato IV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato V (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato VI (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato VII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato VIII Dichiarazione di conformita' (Allegato modificato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato IX (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato X (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XI (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XIII (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XIV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XV (Allegato abrogato dal Dlgs 11 gennaio 2016 n. 5)

Allegato XVI (Allegato modificato dal decreto 10 luglio 2017, (in G.U. 16/08/2017, n.190))

Collegati:
[box-note]Codice della Nautica da Diporto
Decreto Legislativo n. 5 del 11 gennaio 2016
Direttiva 94/25/CE Imbarcazioni diporto
Decreto Legislativo 12 novembre 2020 n. 160
Legge 17 maggio 2022 n. 60[/box-note]

Orgalime position paper on market surveillance

ID 4653 | | Visite: 3621 | Documenti Marcatura CE

Orgalime position paper on market surveillance

21 September 2017

Simpler and more effective Market Surveillance of Products is urgently needed

In its Communication on a Renewed Industrial Policy Strategy for Europe (13/09/2017), the European Commission announced “rules (…) to revise the rulebook on market surveillance”. For this upcoming Commission proposal on the enforcement of Union harmonisation legislation applying to products, Orgalime, which represents European engineering industries as a whole, calls on the European Commission to table a proposal that will effectively improve and facilitate economic operators’ demonstration that their products are compliant with the law. It must also aim to reinforce the means to deter rogue and non-compliant economic operators.

Orgalime has repeatedly called for setting up an enforcement framework that is supported by Member States, which facilitates compliance through education and guidance, and imposing minimal burdens on legitimate economic operators while tightening the control on those elusive few who try to cheat the system.

This paper draws on previous Orgalime positions in the area of market surveillance. It addresses various issues including the scope of the legislation or the definitions to be included. It includes a tentative proposal for a Union market surveillance framework that would allow market surveillance authorities to act swiftly, efficiently and effectively to deter rogue economic operators. Within this framework, it is important to consider the organisation of the control of products within the Union as well as the control of products entering the Union, the exchange of information and coordination and cooperation. Finally, it is important to consider how the available financing can be best used and how penalties should be imposed.

We trust this position will add a constructive and supportive voice to the discussions.

Orgalime welcomes the European Commission’s communication on a Renewed Industrial Policy Strategy for Europe (13/09/2017), which announces “rules (…) to revise the rulebook on market surveillance to better assist the more than 500 national market surveillance authorities in coordination and performance of their tasks.” (on page 6 paragraph 2).

At the eve of a new Commission proposal on the enforcement of Union harmonisation legislation on products, due to be launched before the end of the year, Orgalime industries call on the European Commission to table an ambitious text that would improve and facilitate economic operators’ duties in demonstrating that their products are compliant and that will reinforce the means to deter rogue and non-compliant economic operators.

1. Industry calls on Member States to support an ambitious enforcement framework

To date, less than one per cent of the products of our industry imported through ports and otherwise placed on the Union single market are physically checked for compliance with EU harmonisation legislation; almost none are for compliance with energy or environment requirements.

However, the complexity of EU legislation that applies to those products is growing at a rapid pace; even more so the conformity assessment procedures and related costs that manufacturers are expected to bear to demonstrate compliance of their products to the law. Unfortunately, this investment of legitimate manufacturers is not protected.

Therefore, Orgalime calls on the European Commission to table an ambitious proposal to ensure that legitimate manufacturers that invest into product compliance can continue to operate in a level-playing field, especially at a time of growth of imported products sold through digital platforms.

2. Make it easier for everyone, but rogue economic operators

The future legislative proposal should ensure that EU law on compliance, enforcement and market surveillance is kept simple and that unnecessary burdens are removed. As suggested in the inception impact assessment of May 2016 and the subsequent questions to the public in targeted consultations, we expect the new European Commission’s proposal to facilitate the way economic operators should demonstrate their compliance with EU harmonised requirements.

To make the everyday lives for legitimate operators easier and, as a true relief on bureaucracy, the electronic transmission in digital format of the Declaration of Conformity, the technical file and other required compliance evidence – when required by market surveillance authorities in the performance of their checks –, should be accepted by all MSAs throughout the EU. However, digital compliance can in no way replace physical checks and on-the-spot controls of products placed on the market or at the borders of the EU.

An improved market surveillance framework must foremost address the legal “outsiders”, that deliberately cheat on the rules and do not care about providing evidence of their conformity with the law. This is why an online register that would store the technical files of lawfully operating producers would not detect the dangerous behaviour of non-compliant operators. Instead, such a digital compliance system would only add bureaucratic burdens to legitimate operators - especially small businesses - that are already struggling hard to be fully compliant while remaining competitive.

3. Make compliance procedures simpler

We believe that the decisive factor in making market surveillance effective is that all actors involved assume responsibility for their particular field of duty. Such a virtuous circle of responsibilities starts with the EU regulator itself, by adopting appropriate and easily applicable laws and by keeping compliance costs low, and proportionate: this is essential from the perspective of both economic operators and Member States which face resource constraints.

Market surveillance authorities should co-operate and mutualise efforts, starting with reinforced physical checks already upon arrival in ports and on the market by all Member States in accordance with the “culture of compliance” promoted by the Commission and with the objective to deter rogue operators.

The more complex the world and its challenges, the simpler the rules: this maxim will produce a “win-win” that will facilitate the tasks of both economic operators to comply and national authorities to enforce, with a better EC-led co-ordination at European level and a smart partnership with stakeholders. The inclusion of soft market surveillance in terms of education and guidance will further increase capacity across stakeholders and eliminate unintentional non-compliance.

Conclusion

The Commission Proposals for Regulations on Market Surveillance for Products (MSPR) and Consumer Product Safety (CPSR), which we generally supported, have drifted away from their original objectives, at both the level of the European Parliament and Council. Therefore, as the result of this legislative process did not add anything useful to the existing Regulation (EC) 765/2008, we called for the withdrawal of this package in our position of 1/12/2014.

Now with the announced new Commission proposal on enforcement of Union harmonisation legislation, Orgalime places good hopes that smarter market surveillance will be taken as seriously as devising Internal Market rules for the appropriate protection of consumers, workers, the environment, and growth and jobs in Europe, especially in our enabling industry sectors.

Fonte: Orgalime

RAPEX Report 37 del 15/09/2017 N.22 A12/1256/17 Regno unito

ID 4620 | | Visite: 3896 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 37 del 15/09/2017 N.22 A12/1256/17 Regno Unito

Approfondimento tecnico: Motosega

Il prodotto, di marca Wendali, mod. 5800 e 5800a, è stato sottoposto alla procedura di distruzione perché non conforme alla Direttiva 2006/42/CE Macchine ed alla norma tecnica armonizzata EN 11681-1.

La resistenza meccanica della motosega è insufficiente: la manopola anteriore e la maniglia posteriore possono facilmente deformarsi o rompersi. Inoltre, il freno catena automatico ed il sistema di arresto del freno sono inadeguati. Di conseguenza, l’utilizzatore potrebbe entrare in contatto con la catena in movimento e ferirsi.

La norma tecnica EN 11681-1, al paragrafo 4.2.1, stabilisce che la resistenza meccanica di ogni maniglia deve essere conforme alla norma ISO 7915 (norma che descrive metodi e carichi di prova per le impugnature delle motoseghe a catena portatili).

Per quanto riguarda, invece, il freno catena ed il sistema di arresto, secondo il paragrafo 4.5.1 della norma EN 11681-1, deve essere possibile attivarlo manualmente per mezzo della protezione anteriore della mano.

Deve esistere, inoltre, un sistema non manuale che attiva il freno catena quando si verifica il contraccolpo (kick-back). Per motoseghe con cilindrata motore fino a 80 cm3, il minore tra l’angolo calcolato di contraccolpo o l’angolo di arresto catena, non deve essere maggiore di 45°.

La forza di attivazione del freno catena deve essere compresa tra 20 N e 60 N.

Il valore medio dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,12 s ed il valore massimo dei tempi di frenata non deve essere maggiore di 0,15 s.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato RAPEX Report 37 del 15_09_2017 N.22 A12_1256_17 Regno Unito.pdf
Motosega
420 kB 1

Evaluation of the Aerosols Dispensers Directive 75/324/EC

ID 4598 | | Visite: 6288 | Direttiva ADD

Evaluation of the Aerosols Dispensers Directive 75/324/EC

Final report 2017

The Aerosol Dispensers Directive (ADD) (75/324/EEC) is one of the oldest EU legislations related to product safety. This Directive includes specific requirements related to pressure hazard and flammability as well as a general obligation to analyse all hazards which could apply to an aerosol dispenser product. Based on such analysis, the aerosol is designed, constructed and tested accordingly to fulfil the appropriate safety requirements concerning its use.

The ADD has two objectives:

1. Guaranteeing that products within the scope of the ADD are safe for consumers/ other users in respect of hazards related to pressure and where appropriate, flammability and inhalation.
2. Securing the free movement of aerosol dispensers throughout the EU. As such, Member States must allow the marketing on their territory of aerosol dispensers that comply with ADD.

The ADD is a so-called "old approach" directive including very detailed technical requirements regarding labelling, manufacturing, and testing, etc. The Directive has never seen a complete revision, but several amendments were made over time. These modifications were of technical nature to accommodate changes in technology (e.g. allowing safely increasing the pressure in containers resulting in better performance of the aerosol dispenser products) or to ensure coherence with other legislation (e.g. related to the labelling requirements of the Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, known also as the CLP Regulation).

Since its adoption in 1975, the ADD has not been subject to a formal evaluation. While the overall perception of the Directive is positive, the European Commission felt that a rigorous evaluation should assess whether this perception reflects the real situation.

The evaluation aimed at assessing the relevance, effectiveness, efficiency, coherence, and EU added-value of the ADD. It covered the EU28 Member States.

The evaluation relied on data from several primary and secondary data sources. These consisted of desk research (including a full market analysis of the European aerosols sector), interviews with key stakeholders (European and national authorities, industry, and consumer organisations), a targeted online survey for economic operators, and an open public consultation.

The scope of the evaluation will be an overall evaluation of the performance of the Directive. The results and findings of the evaluations will provide information to the Commission services as to whether a revision of the ADD is required. The evaluation covers all Member States and the period 2005 to 2015, although in specific cases it was necessary to take into account the situation before this period in order to be able to evaluate some aspects.

The study focused on aspects regulated by the ADD itself. A clear distinction is made between aspects in the scope of the Directive and those governed by other legislation applying to aerosol dispensers but which are outside the scope of this evaluation (such as for example packaging, environmental, foodstuff or pharmaceuticals) Specifically this concerns aspects of hygiene, specification of raw materials that can be part of aerosol formulations, specific test methods concerning product performance, efficacy, claim substantiation, toxicological profiles, environmental aspects, like recycling, waste and waste management, etc. A high number of different economic operators are involved in the development and distribution of the aerosol products. They represent the persons responsible for marketing of aerosols and their professional associations where specific industry standards are being created and aligned, e.g. dimension of cans, orifices, valve diameters, actuation forces, pressure resistance levels of standard packaging, etc.

Most important stakeholders are the economic operators and their professional associations, the public authorities and the users of these products (i.e. consumer or industrial users and their professional associations)

...

Table of Contents
1. EXECUTIVE SUMMARY
1.1. The Aerosol Dispensers Directive
1.2. Objectives and approach to this evaluation
1.3. Main findings and conclusions
2. INTRODUCTION
2.1. Purpose of the evaluation
2.2. Scope of the evaluation
3. BACKGROUND TO THE INITIATIVE
3.1. Description of the initiative and its objectives
3.2. Baseline
3.3. Market analysis
3.4. Competitiveness – preliminary insights
4. EVALUATION QUESTIONS
4.1. Evaluation criteria and questions
5. METHOD/PROCESS FOLLOWED
 5.1. Studies used
 5.2. Sources of information/data
 5.3. Steering group
 5.4. Overall approach
 5.5. Stakeholders consultation
 5.6. Costs and Benefits
 5.7. Limitations – robustness of findings
6. State of play of the implementation (Results)
6.1. Implementation
6.2. State of play
6.3. Unexpected results
7. ANSWERS TO THE EVALUATION QUESTIONS
 7.1. Context
 7.2. Relevance
 7.3. Effectiveness
7.4. Efficiency
7.5. Coherence
7.6. EU Added Value
8. CONCLUSIONS
8.1. Background
8.2. Relevance
8.3. Effectiveness
8.4. Efficiency
8.5. Coherence
8.6. EU Added Value
8.7. Other
9. ANNEXES
ANNEX 1 - Study contract - terms of reference
ANNEX 2 - Bibliography
ANNEX 3 - Challenges related to the quality of spray and the performance of the dispenser during its use
ANNEX 4 - FEA standards and guidance documents
ANNEX 5 - Market analysis complementary information
Annex 6 - Evaluation grids
Annex 7 - Interview guidelines
Annex 8 - Targeted online survey
Annex 9 - Public consultation
Annex 10 - Costs grids.
Annex 11 - Overview of consultation with stakeholders
Annex 12 - Cost assessment

Fonte: Commissione Europea

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Direttiva 75/324/CEE

Regolamento CLP Testo Consolidato

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS

ID 4594 | | Visite: 63711 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Strutture ROPS FOPS TOPS FOGS

Strutture ROPS / FOPS / TOPS / FOGS - Quadro normativo illustrato / Rev. Marzo 2024

ID 4594 | Rev. 1.0 del 13.03.2024 | Documento di approfondimento in allegato

Quadro normativo illustrato sulle strutture ed i sistemi di protezione per le macchine semoventi.

Tutte le macchine semoventi devono essere dotate, se i rischi sono presenti, di strutture di Protezione contro il rischio di ribaltamento (ROPS) e contro rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali (FOSP), tali strutture devono essere marcate CE ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE / nuovo Regolamento (UE) 2023/1230.

Il presente documento riporta i requisiti della Direttiva macchine 2006/42/CE ed il commento della Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019, le norme di riferimento, degli esempi con immagini delle strutture e delle prove di laboratorio.
________

Direttiva 2006/42/CE

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Direttiva macchine 2006/42/CE (Allegato V) e rientrano anche nell’Allegato IV (categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4).
________

Regolamento (UE) 2023/1230

Le ROPS e FOPS, sono componenti di sicurezza ai sensi della Regolamento (UE) 2023/1230 (Allegato II) e rientrano anche nell’Allegato I (categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3).
________

[box-info]Direttiva macchine 2006/42/CE

Articolo 2 Definizioni

[…]

c) «componente di sicurezza»: componente

- destinato ad espletare una funzione di sicurezza,
- immesso sul mercato separatamente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e
- che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.

L'allegato V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

[…]

Articolo 12 Procedure di valutazione della conformità delle macchine

[…]

3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti.

a) la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

[…]

ALLEGATO I
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE

3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, se ciò accresce i rischi.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

[…]

ALLEGATO IV 
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4

22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

ALLEGATO V 
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…][/box-info]

[box-info]Regolamento (UE) 2023/1230

Articolo 3 Definizioni

[…]

3) «componente di sicurezza»: un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;

[…]

Articolo 25 Procedure di valutazione della conformità per le macchine e i prodotti correlati

[…]

3. Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, il fabbricante o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica una delle procedure seguenti:

a) il controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI;
b) l'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VII, seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VIII;
c) la conformità basata sulla garanzia qualità totale (modulo H) di cui all'allegato IX;
d) la conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G) di cui all'allegato X.

Se applica la procedura di controllo interno della produzione di cui alla lettera a), il fabbricante progetta e costruisce la macchina o il prodotto correlato conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni proprie a tale categoria di macchine o prodotti correlati riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Se la categoria di macchine o prodotti correlati è elencata nell'allegato I, parte B, e la macchina o il prodotto correlato non sono stati fabbricati conformemente alle norme armonizzate o alle specifiche comuni riguardanti tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di tutela della salute per tale categoria di macchine o prodotti correlati, il fabbricante, compresa una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 18, applica una delle procedure di cui alle lettere b), c) o d) del presente paragrafo.

4. Se la categoria di macchine o prodotti correlati non è elencata nell'allegato I, il fabbricante, compresa la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 18 applica la procedura di controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato VI

[…]

ALLEGATO I
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafi 2 e 3

Parte B
Categorie di macchine o prodotti correlati per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo 25, paragrafo 3:

18. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
19. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

ALLEGATO II
Elenco indicativo di componenti di sicurezza

14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).

[…]

Allegato III
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione di macchine o prodotti correlati

3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE O DEI PRODOTTI CORRELATI

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, tale macchina deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca i rischi.

Detta struttura deve essere tale da garantire alle persone trasportate, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

3.4.4. Caduta di oggetti

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati esistono rischi dovuti alla caduta di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono, di una struttura di protezione appropriata.

Detta struttura deve esser tale che in caso di caduta di oggetti o di materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.

[…][/box-info]

Schematizzando:

S  1   Riferimenti Direttiva 2006 42 CE   Regolamento  UE  1230 2023

Schema 1 - Riferimenti Direttiva 2006/42/CE / Regolamento (UE) 1230/2023

Per la marcatura CE, i Requisiti previsti all’Allegato I, fanno riferimento ai punti 3.4.3 (ROPS) 3.4.4 (FOPS), dell’Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE / Allegato III del Regolamento (UE) 2023/1230, che sostanzialmente prevedono il seguente principio generale:

DLV

La ROPS/FOPS deve:

-  resistere a forze;
-  assorbire energia;
-  deformarsi al limite del DLV.

Le prove a cui devono essere sottoposte le ROPS/FOPS in accordo con le norme di riferimento devono essere effettuate per ciascun tipo di ROPS/FOPS (prove di tipo).

Le macchine semoventi con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati possono avere strutture che rispettano i requisiti di cui al 3.4.3 e 3.4.4 ROPS/FOPS contemporaneamente, se necessarie, in funzione della valutazione dei rischi e delle norme specifiche di tipo B/C delle stesse.

Le macchine con struttura ROPS devono essere dotate cinture di ritenzione.

Nello specifico tutte le strutture e i sistemi di protezione di cui poter dotare le macchine semoventi sono identificate tramite le seguenti definizioni:

- ROPS/TOPS (Roll Over/ Tip Over Protective Structures);
- FOPS/FOGS (Falling Object Protective/Guard Structures).

Le strutture/sistemi di protezione sono definite nelle norme indicate nel presente documento.

Fig 1 ROPS

Figura 1 - ROPS

Fig 2 FOPS

Figura 2 - FOPS

[...]

Requisiti Allegato I Direttiva 2006/42/CE / Commenti Guida

[panel]Direttiva macchine 2006/42/CE

3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale

Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.

Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato volume limite di deformazione.

Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.[/panel]

Il punto 3.4.3 tratta dei rischi residui di perdita di stabilità della macchina nel caso in cui, nonostante le misure adottate a norma dei punti 1.3.1 e 3.4.1 per garantire un’adeguata stabilità, vi sia un rischio residuo di ribaltamento o rovesciamento laterale della macchina. Il termine “ribaltamento” indica un completo capovolgimento con una rotazione di 180°. Il termine “rovesciamento laterale” indica la situazione in cui la macchina cade ma la sua forma o un suo elemento, come un albero o un braccio impediscono che questa subisca una rotazione superiore ai 90°. La macchina potrebbe ribaltarsi o rovesciarsi lateralmente o longitudinalmente, o in entrambe le direzioni. Il ribaltamento e il rovesciamento comportano sempre il rischio di essere sbalzati o schiacciati per il conducente o altre persone trasportate dalla macchina.

Il primo comma del punto 3.4.3 prescrive che la macchina che presenta tali rischi residui sia dotata di una struttura di protezione adeguata, vale a dire una struttura di protezione contro il ribaltamento o una struttura di protezione contro il rovesciamento laterale.

[...]

Norme principali

UNI EN ISO 3471:2008 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro il ribaltamento - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3471 (edizione agosto 2008). La norma specifica le prestazioni richieste per strutture di protezione metalliche per macchine movimento terra in caso di ribaltamento (ROPS), così come una metodologia idonea e riproducibile per la valutazione di tali requisiti mediante una prova di laboratorio che usi un procedimento di carico stazionario su un campione rappresentativo della stessa.

UNI EN ISO 3449:2009 - Macchine movimento terra - Strutture di protezione contro la caduta di oggetti - Prove di laboratorio e requisiti di prestazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3449 (edizione settembre 2008). La norma specifica le prove di laboratorio per la misurazione delle caratteristiche strutturali, e i requisiti prestazionali in una prova rappresentativa di una struttura di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS) applicabile alle macchine movimento terra con operatore a bordo, come definite nella UNI EN ISO 6165.

UNI EN ISO 3164:2013 - Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle strutture di protezione - Specifiche per il volume limite di deformazione (Norma armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 3164 (edizione maggio 2013). La norma specifica il volume limite di deformazione (DLV, deflection-limiting volume) da utilizzare quando si effettuano valutazioni di laboratorio delle strutture destinate a proteggere l'operatore di una macchina movimento terra.

UNI ISO 6055:2007 - Carrelli industriali - Tetto di protezione del guidatore - Prescrizioni e prove

La norma definisce i requisiti ed i metodi di prova relativi ai tetti di protezione del guidatore alla protezione delle gambe e dei piedi del guidatore, la struttura di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS), il rischio di caduta di oggetti (FOPS), di qualsiasi tipo di carrello industriale a grande altezza di sollevamento con guidatore a bordo e con altezza di sollevamento maggiore di 1800 mm.

[...]

Esempi illustrati di prove di laboratorio

UNI EN ISO 3471:2008

Si tratta di una prova distruttiva e richiede un procedimento di carico “quasi - statico” fino al raggiungimento di limiti prefissati in termini di forza applicata ed energia assorbita, evitando cedimenti strutturali e possibili interferenze con il volume destinato alla protezione dell’operatore DLV (Deflection Limiting Volume) (Vedi Figure 6 e 7).

Figura 6 Prova ROPS

Figura 6 - Prova ROPS

[...]

Marcatura CE

Le ROPS/FOPS devono avere una targhetta fissata in modo permanente che fornisca come minimo le seguenti informazioni:

-  nome ed indirizzo del costruttore,
- modello di macchina, o numeri di serie delle macchine per le quali la protezione è adatta,
- massa massima della macchina per cui la struttura soddisfa i requisiti della norma,
- riferimento allo standard di progettazione e prestazioni (ROPS: ISO 3471, FOPS: ISO 3449).

[...]

Figura 11 Targa marcatura CE ROPS FOPS

Figura 11 - Targa marcatura CE ROPS/FOPS

[...] segue in allegato

Fonti
Direttiva 2006/42/CE
Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019
Regolamento (UE) 2023/1230

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
Copia autorizzata Abbonati

Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 13.03.2024 Aggiornati riferimenti normativi
Aggiornato Guida Direttiva Macchine Ed. 2.2 2019
Aggiunti riferimenti Regolamento (UE) 2023/1230
Certifico Srl
0.0 10.09.2017 --- Certifico Srl

Collegati
[box-note]Direttiva 2006/42/CE
Guide ufficiali UE Nuovo Approccio
Regolamento (UE) 2023/1230
Vademecum Sicurezza Carrelli elevatori
EN ISO 3691-X: Norme Sicurezza dei carrelli elevatori
UNI EN ISO 24134:2019 | Sicurezza dei carrelli industriali
Fascicolo Tecnico Direttiva/Regolamento macchine 2023: Tavola raffronto
Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento Macchine
Tavola di concordanza estesa Direttiva/Regolamento Macchine[/box-note]

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Allegato riservato Strutture ROPS - FOPS - FOPS - FOGS Quadro normativo illustrato.pdf
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RAPEX Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro

ID 4587 | | Visite: 3659 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 36 del 08/09/2017 N.27 A11/0117/17 Cipro

Approfondimento tecnico: Custodia proteggi succhietto con clip

Il prodotto, di marca POUPY, proveniente dall’Italia, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica EN 12586.

La custodia del succhietto ha dei bordi taglienti che potrebbero ferire il bambino durante l’uso.

In accordo al punto 5.1.3 della norma tecnica EN 12586 la custodia del succhietto, a seguito di una ispezione visiva, deve risultare priva di bordi o parti taglienti.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission 

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Custodia proteggi succhietto con clip
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Direttiva macchine 2006/42/CE: Raccomandazioni per l'uso (RFU)

ID 4565 | | Visite: 6418 | Direttiva macchine

Direttiva macchine 2006/42/CE: Raccomandazioni per l'uso (RFU) Update 11.2018

Le Raccomandazioni per l'Uso (RFU) per la Valutazione di Conformità delle macchine da parte degli Organismi Notificati.

Le seguenti "Raccomandazioni per l'uso" riflettono la posizione comune degli organismi notificati nel settore delle macchine e sono state approvate dal gruppo di lavoro sulle macchine.

Il loro scopo è quello di aiutare gli organismi notificati nei loro compiti di valutazione della conformità delle macchine, soprattutto per la procedura di certificazione CE, in conformità con i termini della Direttiva Macchine.

Tutti i soggetti coinvolti nell'applicazione della direttiva dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni.

Le schede Raccomandazione per l'uso precedute da 00 sono di natura orizzontale, e si applicano a tutti i tipi di macchine di cui all'allegato IV della Direttiva Macchine.

La altre schede Raccomandazione per l'uso sono di natura verticale, e si applicano più specificamente ad una particolare categoria di macchine di cui all'allegato IV. Ad esempio, le schede precedute da 01 hanno a che fare con macchine per il legno e sono emessi da Gruppo Verticale N °1 del Coordinamento degli Organismi notificati.

- Horizontal RfU sheets are prefixed by 00 and apply to all types of machinery listed in Annex IV of the Machinery Directive

Horizontal RfUs (December 2016)

Horizontal RfUs (August 2017)

- Vertical RfU sheets apply more specifically to a particular category of machinery listed in Annex IV

Vertical RfUs (August 2017)

Vertical RfUs (November 2018)

Fonte: Commissione Europea

Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017

ID 4555 | | Visite: 7347 | Documenti Marcatura CE ENTI



Raccolta Linee Guida CIG Agosto 2017

Elenco delle Linee Guida CIG (in rosso nuove)

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Linee Guida CIG Nr. 01
Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori per impianti a combustibili gassosi (2010)

Linee Guida CIG Nr. 02
ATEX riguardanti la protezione contro le esplosioni nelle attività di installazione e/o sorveglianza di apparecchiature utilizzate nei sistemi di trasporto e distribuzione di gas combustibile (2006)

Linee Guida CIG Nr. 03 -----

Linee Guida CIG Nr. 04
La gestione delle emergenze da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 05
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto di distribuzione (2004) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 06
La gestione degli incidenti da gas combustibile sull’impianto del cliente finale (2005) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 15

Linee Guida CIG Nr. 07
Classificazione delle dispersioni di gas sull'impianto di distribuzione (Maggio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 08
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità > 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 09
Esecuzione delle ispezioni programmate della rete per gas con densità < 0,8 (2006) - Sostituita da Linea Guida CIG Nr 16

Linee Guida CIG Nr. 10
L’esecuzione delle attività di pronto intervento gas (2012)

Linee Guida CIG Nr. 11
Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (2014) Mod. A/12 Mod. B/12

Linee Guida CIG Nr. 12 
Attivazione o riattivazione dell’impianto del cliente finale (2015)

Linee Guida CIG Nr. 13
Per l’applicazione della normativa sismica nazionale alle attività di progettazione, costruzione e verifica dei sistemi di trasporto e distribuzione per gas combustibile (Novembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 14
Raccomandazioni per la procedura di qualificazione del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale in applicazione della UNI 11632 (Maggio 2016)

Linee Guida CIG Nr. 15
La gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo di reti e comunicazione delle emissioni di gas in atmosfera (Febbraio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 16
Esecuzione delle ispezioni programmate e localizzate delle dispersioni sulla rete di distribuzione per gas con densità < 0,8 e con densità > 0,8 (Settembre 2011)

Linee Guida CIG Nr. 17
Le forniture di emergenza di gas naturale mediante carro bombolaio e/o veicolo cisterna (Luglio 2017)

Linee Guida CIG Nr. 18
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di trasporto del gas naturale (Dicembre 2014)

Linee Guida CIG Nr. 19
La gestione delle emergenze di servizio nei sistemi di stoccaggio del gas naturale (Marzo 2015)


CIG
Comitato Italiano Gas

Linee Guida CIG
Rev. 3.0 - 2017
Elaborazione Certifico S.r.l. - IT

[box-warning]Vedi la nuova pagina:

Linee guida CIG (Nuova raccolta in elenco)[/box-warning]

Precedenti

Raccolta Linee Guida CIG | Giugno 2018 
Raccolta Linee Guida CIG | Maggio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Febbraio 2018

Raccolta Linee Guida CIG | Agosto 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Marzo 2017
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2016
Raccolta Linee Guida CIG | Luglio 2015
Raccolta Linee Guida CIG | Dicembre 2014

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Certifico Srl. - Rev. 3.0 2017
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Rettifica direttiva delegata (UE) 2017/1975

ID 4864 | | Visite: 6059 | Direttiva RoHS II

Rettifica Direttiva delegata (UE) 2017/1975 

Direttiva delegata (UE) 2017/1975 

della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 281 del 31 ottobre 2017)

Pagina 30, articolo 2, punto 1:

anziché: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

leggasi: «1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 novembre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 novembre 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»

Pagina 31, allegato, tabella, terza colonna:

anziché: «Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»

leggasi: «Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019».

GUUE L285/32 del 01.11.2017

Correlati:

[box-note]Direttiva delegata (UE) 2017/1975

Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato[/box-note]

Direttiva delegata (UE) 2017/1975

ID 4854 | | Visite: 6769 | Direttiva RoHS II

Direttiva delegata (UE) 2017/1975

della Commissione del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

________

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39 a)

Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)

Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»

GUUE 281/31 del 31.10.2017

Entrata in vigore: 20.11.2017

Rettifica:

Rettifica Direttiva delegata (UE) 2017/1975 (GUUE L285/32 del 01.11.2017)

Correlati:

[box-note]Direttiva RoHS 2 Testo Consolidato

Rettifica Direttiva delegata (UE) 2017/1975[/box-note]

RAPEX Report 43 del 27/10/2017 N.7 A12/1457/17 Irlanda

ID 4839 | | Visite: 4531 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 43 del 27/10/2017 N.7 A12/1457/17 Irlanda

Approfondimento tecnico: Balsamo per capelli

Il prodotto, di marca African Pride, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

Il balsamo contiene Methylisothiazolinone (MI) e Metilchloroisothiazolinone (MCI). Il contatto cutaneo con prodotti contenenti MCI/MI può provocare dermatite.

In accordo al Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione del 22 luglio 2016 che modifica l'allegato V del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, la percentuale massima di Methylisothiazolinone che si può usare in prodotti da sciacquare è lo 0,01 %.

In accordo al Regolamento (UE) N. 1003/2014 della Commissione del 18 settembre 2014 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, la percentuale massima di Methylchloroisothiazolinone che si può usare in prodotti da sciacquare è lo 0,0015 % (di una miscela 3:1 di 5-cloro-2-metilisotiazol 3(2H)-one e 2-metilisotiazol-3(2H)-one).

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 43 del 27_10_2017 N.7 A12_1457_17 Irlanda.pdf
Balsamo per capelli
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Direttiva PED 2014/68/UE: novità e correlazioni CE/ISO 9001

ID 4819 | | Visite: 30318 | Documenti Riservati Marcatura CE

Direttiva PED 2014/68/UE: novità e correlazioni CE/ISO 9001

Il Documento illustra le Procedure ed i Moduli previsti per la marcatura CE delle "attrezzature a pressione" rientranti nella nuova Direttiva PED 2014/68/UE, in relazione alla norma UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”.

Premessa
1. Tabella - Rifusione direttiva PED
2. Riclassificazione dei fluidi - CLP
3. Classificazione attrezzature art. 13 Direttiva 2014/68/UE
4. Operatori economici
5. Rimodulazione dell’articolato e dei riferimenti
6. Modifica di denominazione alcuni moduli valutazione
7. Principi generali della marcatura CE
7.1 Attrezzature non marcate CE
8. Linee guida
9. Correlazione tra la ISO 9001 ed i moduli qualità della PED
10. Norme per la gestione del rischio
Fonti e correlati
______

Estratto

La nuova Direttiva 2014/68/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, rientra nel processo di adeguamento delle principali Direttive europee di prodotto al Nuovo Quadro legislativo ed è applicata obbligatoriamente dal 19 luglio 2016.

In Italia, è stata recepita con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 "Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione".

Il processo di rifusione è stato attuato per adeguare la direttiva ai requisiti dei provvedimenti del New Legal Framework, precisamente:

Regolamento 765/2008 in materia di accreditamento degli organismi notificati e vigilanza del mercato
...

Decisione 768/2008 relativa al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti nel mercato europeo:

...

1. Tabella - Rifusione direttiva PED 

Di seguito sono illustrate in maniera schematica le principali modifiche e non della nuova direttiva PED rispetto alla Direttiva 97/23/CE:

2. Riclassificazione dei fluidi - CLP

La direttiva 97/23/CE operava una classificazione delle attrezzature a pressione in categorie, a seconda del livello ascendente di pericolo. Veniva effettuata anche una classificazione del fluido contenuto nelle attrezzature a pressione a seconda della sua pericolosità, a norma della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.
...

[box-warning]Possibili conseguenze riguardo la riclassificazione dei fluidi:

- Una modifica della classificazione del fluido può causare una modifica della classificazione dell’attrezzatura a pressione (categoria dell’attrezzatura).
- La modifica della categoria di appartenenza può causare l’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità
- L’adozione di una differente procedura di valutazione della conformità porta necessariamente a maggiori costi per il Fabbricante[/box-warning]

3. Classificazione attrezzature art. 13 Direttiva 2014/68/UE

Le attrezzature a pressione, sono classificate per categoria, in base all’allegato II, secondo criteri di pericolo crescente.

Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:

FLUIDI
Gruppo 1
---
Sostanze e miscele non elencate nel gruppo 1

La Direttiva 2014/68/UE identifica quattro tipi di operatori nel settore specifico:

4. Operatori economici

Fabbricante persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio
Rappresentante autorizzato persona fisica o giuridica stabilita dall’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti.
Importatore persona fisica o giuridica che immette nel mercato comunitario attrezzature a pressione o insiemi originari di un paese terzo.
Distributore persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dal produttore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi.

La Nuova direttiva chiarisce che importatori o distributori di attrezzature in pressione (o di insiemi) che li immettono sul mercato con marchio proprio, o modificano le attrezzature in modo da condizionarne la conformità, saranno considerati alla stregua di fabbricanti (es. Valutazione di conformità)Tutti gli operatori nella catena degli scambi commerciali svolgono un ruolo, con conseguenti obblighi, nel garantire che solo prodotti sicuri e conformi raggiungano il mercato UE.

5. Rimodulazione dell’articolato e dei riferimenti
....

6. Modifica di denominazione alcuni moduli valutazione
...

Modulo A  Controllo interno della produzione
--- ---
MODULO H1 Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione

Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:

I Modulo A 
II = Moduli A2, D1, E1 
III  = Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2, H 
IV  Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1 

...
Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell’applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l’accessorio in questione è classificato nella categoria più elevata.La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformità.

Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.
....

Liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1 013 mbar) entro i seguenti limiti:

Per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS·DN è superiore a 2 000 bar

 

 

Allegato II - Tabella 8

7. Principi generali della marcatura CE

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

[box-hint]La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile:

a) su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o sulla sua targhetta;
b) su ciascun insieme di cui all’articolo 4, paragrafo 2, o sulla sua targhetta.[/box-hint]

Qualora la natura dell’attrezzatura o dell’insieme non consenta o non giustifichi l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
L’attrezzatura o l’insieme di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono completi o in uno stato che consenta la verifica finale quale descritta al punto 3.2 dell’allegato I.
....

7.1 Attrezzature non marcate CE
....

8. Linee guida

L'allineamento delle linee guida esistenti, è stato puramente formale e per evitare confusione o sovrapposizioni, le linee guida di cui alla direttiva 2014/68/UE hanno una nomenclatura diversa con il formato lettera maiuscola – numero progressivo (ad es. la linea guida 1-24 è diventata A-24).
...

Di seguito si riportano le versioni delle Linee guida PED 2014/68/EU ad oggi rilasciate:
....

9. Correlazione tra la ISO 9001 ed i moduli qualità della PED

Esistono evidenti corrispondenze e similitudini tra i RES ed i singoli requisiti della ISO 9001. In entrambi i casi un ruolo fondamentale è ricoperto ...
...

Norme per la gestione del rischio:

UNI ISO 31000:2010 - Gestione del rischio - Principi e linee guida
...

10. Tabella correlazioni Direttiva PED - ISO 9001:2015

 

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2017
Pagine: 16
Copia/Stampa: SI
Riservato: Abbonati Marcatura CE/2X/3X/4X/Full 

[box-note]Fonti e correlati:

SAPAF 2016
Decreto 93/2000 PED Coordinato 2016: Nuova Direttiva PED 2014/68/UE
Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 - Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 4-3-2016)
Direttiva 2014/68/EU del 15 Maggio 2014 “Concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione”. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 189 del 27/06/2014)
- Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 “Classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele”
UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti”
MISE, circolare prot. 69094 del 15.05.15, “Classificazione delle attrezzature a pressione in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2014/68/UE del 15 maggio 2014”
Guidelines related to the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED)[/box-note]

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Allegato riservato Direttiva PED 2014 68 UE - Novità e correlazioni CE-ISO 9001.pdf
Certifico Srl - Rev. 00 2017
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Regolamento delegato (UE) n. 568/2014

ID 4793 | | Visite: 6570 | Regolamento CPR

Regolamento delegato (UE) n. 568/2014

Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014 , recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione

GU L 157/76 del 27.5.2014

RAPEX Report 41 del 13/10/2017 N.21 A12/1386/17 Spagna

ID 4767 | | Visite: 4096 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 41 del 13/10/2017 N.21 A12/1386/17 Spagna

Approfondimento tecnico: Calzature antinfortunistiche

Il prodotto, di marca Security Line, è stato respinto durante le procedure d’importazione perché non conforme con la Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, ad oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, ed alla norma tecnica EN 20345.

La protezione della calzatura contro i rischi meccanici è risultata inadeguata.

Il puntale della calzatura, in accordo a quanto previsto dalla norma tecnica EN 20345, deve resistere sia agli urti che alla compressione.

Per quanto riguarda gli urti, deve essere sottoposto ad una prova in conformità al metodo descritto nella ISO 20344:2011, punto 5.4, con una energia di urto di (200 ± 4) J. A seguito della prova il puntale non deve avere fenditure che lascino passare la luce.

Per la resistenza alla compressione, invece, deve essere sottoposto ad una prova in conformità al metodo descritto nella ISO 20344:2011, punto 5.5, con un carico di compressione di 15 kN ± 0,1 kN.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 41 del 13_10_2017 N.21 A12_1386_17 Spagna.pdf
Calzature antinfortunistiche
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Orgalime - posizione valutazione impatto direttiva OND

ID 4735 | | Visite: 3677 | Documenti Marcatura CE

Orgalime - posizione valutazione impatto della direttiva sul rumore esterno 2000/14/CE (OND)

Position Paper Brussels, 7 th August 2017

Orgalime/Sector Associations Contribution (in blue) to the Scoping interview in the framework of the Impact Assessment of Outdoor Noise Directive 2000/14/EC.

1. Attached Excel file: Could you please give an indication of the following market data for your sector, as far as in the public domain: Please note that the Excel file cannot be filled by Orgalime but should be completed by each sector/manufacturer.

a. NACE and Prodcom codes: NACE REVISION 2 CODE 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 and 29.9 (less relevant probably as most of these machines are used indoors). Please note: these are the main NACE codes of all Orgalime activities, which means that some of the sub-categories have more equipment impacted by the Outdoor Noise Directive than others)

b. Overall number of manufacturers in the EU (for equipment category 1…57 and potentially new equipment types) - The overall number will be provided after collecting data from each sector or in some cases you have already held conversations with the sectors

c. Overall number of equipment in use in the EU (for equipment category 1…57 and potentially new equipment types) Most probably, some sectors will be able to provide this information whereas others will not be able to do so.

d. Number of equipment sold in the EU per annum by all manufacturers together (for equipment category 1…57 and potentially new equipment types)- same as above (sectors might be able to answer)

e. Market share in the EU of Eu companies in % - Answers can be provided when collecting data from the sectors.

f. Average annual operating time for your equipment type(s) The average annual operating time of an equipment depends on the equipment, the sector or even the user or weather. This information will be provided to you by the sectors themselves where possible

2. Could you please describe the market structure of your sector?

a. Typical dimension of manufactures: within the constituency, one can find different categories of companies, from very large ones which trade globally to SMEs. Through the analysis of the various sectors, you will be able to draft a picture of the dimension of the companies.

b. Number of manufacturing companies in Europe (possibly by dimension): sectors to reply

c. Level of cross-border activity (are companies more focused on national market or they sell everywhere in Europe? What about international markets?): many of the sector companies place their products not only on the EU market but also on the global market.

d. Typical type of client (private and professional): this again depends on the sector, but you will be able to find both BTB (Business to Business) equipment and BTC (Business to Consumer).

e. Competition from Third Countries: as in the whole of the manufacturing industry, economic operators are both EU and non-EU players.

3. Is there a Market demand to provide quieter equipment? (Please distinguish between private and professional users): the main market requirement is related to safe equipment which is fit for purpose, noise being considered a secondary aspect.

....

Fonte:
Orgalime

Correlati:
[box-note]Direttiva 2000/14/CE emissione acustica ambientale macchine
Emissione acustica macchine all'aperto (OND)[/box-note]

Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)

ID 4703 | | Visite: 9079 | Documenti Marcatura CE UE

Faq Regolamento (UE) 305/2011 (CPR)

European Commission - Ottobre 2017

FAQ covering the Construction Products Regulation (CPR)

What is the meaning of "placing on the market"?
What is the "Appropriate Technical Documentation" foreseen in Article 36 of the Construction Products Regulation (CPR)?
What shall a manufacturer do if certain clauses in the harmonised standard are not in line with the provisions of the Construction Products Regulation (CPR)?
Where can somebody obtain information on the requirements applicable to a product in a specific Member State?
Are Notified Bodies expected to check whether the manufacturer meets his obligations under the Construction Products Regulation (CPR)?
Which is the meaning of the phrase "the last two digits of the year in which the marking was first affixed", in Article 9(2) of the Construction Products Regulation (CPR)?
What is the importance of the installation manual / instructions?
Is there any obligation to provide a declaration of performance (DoP) for a construction product not covered by a harmonised European (hEN) standard? Can a Member State impose such an obligation?
Where can I find and consult the latest lists of harmonised European standards (hEN) published in the Official Journal of the European Union (OJEU)?
Is it allowed to affix a quality or private mark concerning performance for construction products which are covered by a harmonised European standard (hEN) cited in the Official Journal of the European Union (OJEU)?
Can construction products provided with national marking be placed on the market after 1st July 2013 (and if so in what cases)?
Is it allowed for quality or private marks to quote the same essential characteristics as CE-marking?
Is it possible to issue within the territory of a Member State of the EU after 1st July 2013 a national technical specification (e.g. a technical standard) for a construction product?
Are the Member States allowed to impose further requirements if these are, for example based on the products’ chemical composition, in order to protect the health of construction workers and other people? If that should be permitted, doesn’t it interfere with the free movement of goods?
A retailer sells a product, which is not manufactured by himself/herself, using the retailer's own name. May the retailer use the declaration of performance (DoP) drawn up by the real manufacturer? If not, does the DoP drawn up by the retailer need to be based on certification granted by a notified body?
If a declaration of performance (DoP) is required, does the testing of the product need to be redone every year and a new DoP issued or remains the DoP valid if the product does not change?
Is the "Blue Guide" published by the Commission applicable also to construction products?
Which are the "competent national authorities" under Art 11(8) which may request the manufacturer to provide them with all the information and documentation necessary to demonstrate the conformity of the construction product with the declaration of performance and compliance with other applicable requirements?
Does the manufacturer have to include in the CE marking also the essential characteristics for which in the Declaration of Performance (DoP) he has declared NPD?
Does the contact address required under the CPR Article 11(5) have to be in the Member State where the product is made available on the market? Or could the contact address be in any EU Member State?
How can I find out if a product certificate/test report is false or not?
When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ?
I have seen several versions of a harmonised standard; which is the one to use when drawing up the Declaration of Performance/CE marking?
What does the CE marking on a construction product mean?
What happens if several EU legislative acts apply to a construction product?
For which essential characteristics should the manufacturer declare the performance of his product?
Where do I find information on which harmonised European standards have been published and are relevant under the CPR?
What is considered a micro-enterprise to which simplified procedures could apply?
Is the use of Annex ZA under the CPR obligatory?
Is my product a construction product? If yes, what does the CPR require me to do?
Which languages do the various accompanying documents and CE marking of a construction product need to be in?
What are the obligations of a retailer (distributor) who sells construction products under the manufacturer's name?


Fonte: Commissione Europea

Correlati:

[box-note]Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Il CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 [/box-note]

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Allegato riservato FAQ covering the Construction Products Regulation (CPR).pdf
European Commission 2017
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RAPEX Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia

ID 4693 | | Visite: 4295 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 39 del 29/09/2017 N.11 A12/1320/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Tubo del gas

Il prodotto, di marca Codan, Mod. 2601 GPL, è stato sottoposto alle procedure di divieto di commercializzazione, richiamo presso gli utilizzatori e ritiro dal mercato perché non conforme alla norma tecnica europea EN 16436 - Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa - Parte 1: Manichette e tubi.

Il tubo del gas non è adatto all’uso con basse temperature perché potrebbe rompersi.

Il gas, quindi, potrebbe fuoriuscire e provocare un incendio.

Il tubo, in accordo allegato A8 della norma tecnica EN 16436, deve essere testato alla temperatura di esercizio con una curvatura pari a 10 volte il foro nominale (minimo 80 mm) e successivamente alla temperatura ambiente per almeno 1 ora. A seguito del test il tubo non deve presentare crepe o segni di rottura.

Inoltre, non deve perdere aria se questa viene immessa alla pressione di esercizio del gas.

Tutti i Report Rapex 2017

Info RAPEX Certifico

RAPEX European Commission

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Allegato riservato RAPEX Report 39 del 29_09_2017 N.11 A12_1320_17 Finlandia.pdf
Tubo del gas
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Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto

ID 4674 | | Visite: 7249 | Direttiva Imbarcazioni

Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE

Atto Governo: n. 461

Estratto Relazione illustrativa:

Lo schema di decreto legislativo proposto costituisce attuazione della legge 7 ottobre 2015, n. 167, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi di revisione e di integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

Gli ambiti di intervento, ai sensi della citata legge delega, riguardano:

- il regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;

- le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;

- la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici;

- l'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica, le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Il presente schema di decreto legislativo è adottato, ai sensi della legge delega, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;

h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;

i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da
diporto;

l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;

m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;

n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;

o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;

p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del2 3 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;

t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri
derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche-European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea;

u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;

z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che
utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della
patente al sequestro dell'unità da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle
fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera r), si evidenzia come già l'articolo 32, comma l, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 abbia previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti ali' interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano nelle strutture recettive ali 'area aperta. I requisiti sono stati stabiliti con il decreto 6 luglio 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per tale motivazione si è inteso non esercitare la citata delega, essendo già prevista per legge. Lo schema di decreto legislativo proposto
mira a una maggiore tutela di interessi pubblici generali quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura del mare e
dell'educazione marinara, l'inclusione delle persone diversamente abili. Scopo fondamentale e generale dello schema è sfruttare le potenzialità del turismo in modo da permettere la realizzazione di benefici economici in termini sostenibili per l'ambiente, in aderenza alla COM (2014) 86 fina) della Commissione europea. Già la comunicazione del 2012 sulla "crescita blu" aveva annoverato il turismo costiero e marittimo fra i cinque settori di intervento prioritario che permetteranno una crescita sostenibile e la creazione di occupazione nell'economia blu. Nella relazione sulla crescita blu del 2013 il Parlamento europeo ha accolto con favore questo quadro europeo, raccomandando una serie di azioni per rinvigorire il settore e sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile nelle destinazioni costiere. Nel 20 I 2 il turismo europeo ha registrato l'afflusso di 534 milioni di presenze, I 7 milioni in più del201 I, per una percentuale del 52% di tutte le presenze internazionali del turismo mondiale.

L'afflusso turistico ha generato entrate per 356 miliardi di euro, pari al 43% del totale mondiale. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'DE ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento dell'I ,6%
rispetto al 2012. Il turismo rappresenta, pertanto, un'attività economica importante, soprattutto in molte regioni marittime e costiere. Il settore subisce tuttavia gli effetti delle trasformazioni in atto nell'economia mondiale, che si traducono in mutamenti rilevanti del comportamento dei turisti e dei mercati di provenienza. La normativa in oggetto mira a consentire un deciso miglioramento dei dati concernenti la produzione e costruzione delle unità da diporto e di tutto il settore connesso alla filiera del diporto e mira, altresì, a garantire una semplificazione di tutti procedimenti amministrativi in materia di diporto e un aumento della cultura del mare e dell'ambiente da parte del cittadino/diportista. Lo schema di decreto legislativo in
oggetto costituisce coerente attuazione del programma di Governo relativamente alla necessità di promuovere il rilancio del diporto nautico, trattandosi di un settore oggi particolarmente segnato dalla nota congiuntura economica generale.

Inoltre, lo schema di decreto si colloca nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di migliore riallocazione delle risorse disponibili per favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l'efficacia della loro azione. Lo schema di decreto proposto è, infine, in coerenza con il programma di Governo, in quanto prevede una radicale semplificazione, peraltro pienamente rispondente alle recenti innovazioni, ad esempio, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dei procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dei documenti di navigazione, a supporto degli interventi governativi per il rilancio del settore della nautica da diporto.

Il decreto si compone di 55 articoli.

___________

Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
Annuncio all'Assemblea: 22 settembre 2017
Assegnazione ed esito:
IX Trasporti (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
V Bilancio (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 22 settembre 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 12 settembre 2017)

Fonte: Camera dei Deputati

Correlati:

Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171

RAPEX Report 38 del 22/09/2017 N.6 A12/1281/17 Svezia

ID 4658 | | Visite: 4049 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 38 del 22/09/2017 N.6 A12/1281/17 Svezia

Approfondimento tecnico: Calzini

Il prodotto, di marca Lindex, è stato sottoposto alla procedura di ritiro dal mercato perché non conforme al Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e  che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

Le calze contengono coloranti azoici che rilasciano l’ammina aromatica 4,4-metilendianilina in una concentrazione pari a 54 mg/kg. Con il prodotto a contatto con la pelle, l’ammina aromatica potrebbe esserne assorbita. Le ammine aromatiche causano il cancro, mutazioni genetiche e sono pericolose per la riproduzione.

ALLEGATO XVII

Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi

43. Coloranti azoici

1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell’appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell’appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

capi d’abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli posticci, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.

2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.

3. I coloranti azoici elencati nell’appendice 9, «lista dei coloranti azoici» non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.

Tutti i Report Rapex 2017

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Report consultation Evaluation Machinery Directive 2006/42/EC

ID 4633 | | Visite: 9563 | Direttiva macchine

Summary report of the open public consultation on the Evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC

15 Settembre 2017

The open public consultation ran from 22 September to 16 December 2016. It was conducted in the context of the evaluation of the Machinery Directive.

This summary report takes stock of the contributions and presents preliminary trends that emerge from them, focusing on the quantitative aspects of the consultation input.

Objectives of the consultation

The objective of the consultation was to collect input on the performance of the Machinery Directive since it became applicable, in 2009.

The questions in the survey were organised by five evaluation areas:

Relevance - the extent to which the original objectives of the Machinery Directive are still relevant to the needs of the machinery market, including manufacturers and users. The two main objectives of the Directive relate to facilitating the functioning of the internal market for machinery, and ensuring a high level of safety of machinery;

- Effectiveness - the extent to which the two objectives of the Directive were achieved (and factors preventing this);

- Coherence - the extent to which the Directive is coherent with other legislation;

- Efficiency - the extent to which the two objectives of the Directive were achieved at a reasonable cost;

- EU added value - the extent to which the European Directive adds value as compared to what could have been achieved at Member State level.

Respondents were free to contribute to whichever sections or questions they wanted to and also to complement with a position paper.

The Commission is analysing the various contributions to the online consultation, which will feed into a full synopsis report, planned to be published on Europa website for machinery by the end of 2017.

This online consultation is part of a broader dialogue process in which the Commission is consulting stakeholders. It will proceed to a wrap-up of the entire structured dialogue and draw conclusions on these issues, notably if a revision is necessary or not.

Fonte: Commissione Europea

Correlati:

UE: Consultazione pubblica Direttiva macchine

Direttiva macchine 2006/42/CE

Il 21 Settembre 1996 entrava in vigore la "Direttiva Macchine": le tappe

ID 4604 | | Visite: 51148 | Direttiva macchine

Direttiva macchine: le tappe dal 1989 ad oggi

Una breve cronistoria della Direttiva più conosciuta del "Nuovo Approccio".

Dal punto di vista della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza, ci sono due tipi principali di testi:

- Direttive/Regolamenti di Prodotto (economiche)
- Direttive sociali

Direttive/Regolamenti di Prodotto

Le Direttive/Regolamenti economiche si applicano ai prodotti. Comunemente dette "del nuovo approccio", hanno lo scopo facilitare la libera circolazione delle merci e dei prodotti nell'Unione europea, eliminando gli ostacoli agli scambi nel mercato europeo. La particolarità delle Direttive/Regolamenti è che dettano dei "Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute" (RESS), e devono essere applicate da tutti i produttori che vogliono mettere i loro prodotti sul mercato europeo.

Se un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di salute e sicurezza, il prodotto può essere immesso sul mercato.

Un modo per dimostrare la conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) può essere fatto attraverso il rispetto delle norme armonizzate europee in "Presunzione di Conformità" o di qualsiasi altra soluzione tecnica che permette di dimostrare un livello simile di sicurezza.

Per i prodotti industriali, le principali direttive sono le seguenti:

Direttiva 2006/42/CE (che sostituisce le direttive 98/37/CE e 89/392/CEE)
Direttiva BT 014/35/UE
Direttiva ATEX 2014/34/UE
Dirretiva EMC 2014/30/UE
Direttiva PED 2014/68/UE

La Direttiva Macchine fa parte delle delle "Direttive di Prodotto".

Si applica alle macchine progettate per essere immessi sul mercato (o installati) nell'Unione europea/SEE*. 

E' destinata a produttori, importatori e rivenditori di macchinari e componenti di sicurezza e intende armonizzare il livello di sicurezza dei prodotti progettati e realizzati da  produttori diversi.

Le macchine già installate non rientrano nell'ambito della direttiva, perché sono già sul mercato. Per quanto riguarda la rivendita di macchine usate, le normative nazionali descrivono le procedure da seguire.

1. La prima pubblicazione della Direttiva Macchine è avvenuta nel 1989

Direttiva 89/392/CEE del 14/06/89 pubblicata nella GU L 183 del 06 Giugno 1989.

La data di entrata in vigore della direttiva era il 1 gennaio 1993, con un perentorio transitorio fino 1° gennaio 1995. La direttiva è stata codificata da altre direttive successive.

Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, che ha esteso il campo di applicazione della Direttiva Macchine di attrezzature intercambiabili, macchinari in movimento e macchine per il sollevamento (escluse le persone). Pertanto, l'allegato I è stato ampliato (aggiungendo parti/modifiche punti 3, 4 e 5 dell'allegato I della direttiva).

- Direttiva 93/44/CEE, che ha esteso il campo di applicazione della Direttiva Macchine:

1. Componenti di sicurezza,
2. Macchine destinate al sollevamento,
3. Macchine movimento di persone.
4. La direttiva 93/68/CEE ha introdotto disposizioni armonizzate in materia di marcatura "CE".

Direttiva 93/68/CEE Armonizzazione direttive di prodotto (tra cui sostituzione espressione "marchio CE" con "marcatura CE")

21 Settembre 1996 - La Direttiva è stata recepita per la prima volta in IT con il D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 (GU n. 209 del 06.09.1996)

2. Una seconda pubblicazione della Direttiva Macchine è avvenuta nel 1998

Direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, pubblicata nella GU L 207 del 23 luglio 1998

Questa direttiva è la versione consolidata della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive di cui sopra.

La Direttiva Macchine 98/37/CE è stata poi modificata dalla direttiva 98/79/CE che ha escluso i macchinari per uso medico.

Direttiva 98/79/CE del 27 Ottobre 1998, pubblicata nella GU L 331 del 7 Dicembre 1998.

La Direttiva Macchine 98/37/CE è rimasta in vigore fino al 29 dicembre 2009.

3. La terza pubblicazione della Direttiva Macchine è avvenuta nel 2006

Direttiva 2006/42/CE, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 Giugno 2006, è entrata in vigore il 29 Giugno 2006.

Il primo considerando della direttiva 2006/42/CE, fa presente che questa "nuova Direttiva Macchine" non è del tutto nuova, ma si basa sulla direttiva 98/37/CE, che a sua volta, ha codificato la Direttiva macchine 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE e 98/79/CE (direttiva originaria e sue successive modifiche in un unico testo giuridico).

I Requisiti della "nuova Direttiva Macchine" sono stati recepiti nel diritto nazionale di ciascun paese dell'Unione europea (il recepimento doveva essere effettuato prima del 29 giugno 2008), in modo che la nuova direttiva macchine fosse applicabile a partire dal 29 dicembre 2009 con sostituzione della direttiva macchine 98/37/CE.

I Requisiti di questa "nuova direttiva macchine" e regolamenti europei associati riguarda sia i produttori di macchine e di componenti di sicurezza, distributori e utilizzatori.

Il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) della nuova direttiva 2006/42/CE sono il fondamento per l'armonizzazione a livello comunitario nel settore delle macchine

Nessun periodo di transizione ha avuto luogo nel 2009, in quanto gli OEM hanno avuto più di tre anni per anticipare questi sviluppi e essere a conoscenza dei nuovi requisiti.

I Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) della nuova Direttiva 2006/42/CE, non cambiano significativamente rispetto a quelli della Direttiva 98/37/CE.

La Direttiva è stata recepita in IT con il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17  (GU  n. 41 del 19.02.2010).

Vedi la Direttiva macchine

Vedi il testo consolidato

Direttiva macchine   NTA

[box-note]*Lo Spazio economico europeo (SEE/EEA) è stato istituito nel 1994 allo scopo di estendere le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). La Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein sono membri del SEE, mentre la Svizzera fa parte dell'EFTA ma non del SEE. L'UE è inoltre legata ai suoi partner SEE (la Norvegia e l'Islanda) da varie «politiche settentrionali» e forum incentrati sulle aree più settentrionali dell'Europa, in rapida evoluzione, e sulla regione artica nel suo insieme.[/box-note]

Modello MIUM Centrifughe EN 12547

ID 4596 | | Visite: 10033 | Documenti Riservati Marcatura CE

Modello MIUM Centrifughe EN 12547

Modello Manuale di Istruzioni Uso e Manutenzione, per una macchina centrifuga in riferimento alla norma verticale EN 12547.

La EN  12547:2014 è norma armonizzata di tipo C per la Direttiva macchine 2006/4E/CE.

EN  12547:2014
Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 12547 (edizione ottobre 2014). La norma si applica a centrifughe per la separazione o il cambiamento di concentrazione di miscele di liquidi e solidi. Essa fornisce i requisiti per ridurre al minimo i pericoli significativi collegati al funzionamento delle centrifughe.

E' stato preso come esempio pratico una macchina decanter olearia.

Indice

0     PREMESSA
0.1      SCOPO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE
0.2      DESTINATARI
0.3      CONSERVAZIONE DEL MANUALE DI ISTRUZIONI
0.4      AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI ISTRUZIONI
0.5      COME LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI
0.6      DEFINIZIONI
0.7      PITTOGRAMMI

1    INFORMAZIONI GENERALI
1.1      DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE
1.2      MARCATURA CE DELLA MACCHINA
1.3      DICHIARAZIONI
1.4      NORME DI SICUREZZA
1.5      INFORMAZIONI SULLA ASSISTENZA TECNICA
1.6      PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

2     SICUREZZA
2.1      AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA
2.2      USO PREVISTO
2.3      CONTROINDICAZIONI D’USO
2.4      ZONE PERICOLOSE
2.5      DISPOSITIVI DI SICUREZZA
2.6      SEGNALETICA
2.7      RISCHI RESIDUI

3     INSTALLAZIONE
3.1      TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
3.2      STOCCAGGIO
3.3      PREDISPOSIZIONI
3.4      MONTAGGIO. 24
3.5      PIAZZAMENTO
3.6      COLLEGAMENTI
3.7      CONTROLLI PRELIMINARI
3.8      REGOLAZIONI
3.9      PROVE A VUOTO
3.10    PROVE A CARICO

4     DESCRIZIONE MACCHINA
4.1      PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
4.2      COMPONENTI PRINCIPALI
4.3      DIMENSIONI
4.4      CONDIZIONI AMBIENTALI
4.5      ILLUMINAZIONE
4.6      VIBRAZIONI
4.7      EMISSIONI SONORE
4.8      DATI TECNICI
4.9      QUADRI E PULSANTI
4.10    FORNITURA STANDARD
4.11    AMBIENTE ELETTROMAGNETICO

5     USO DELLA MACCHINA
5.1      PANNELLO DI COMANDO
5.2      MESSA IN FUNZIONE
5.3      MODI DI FUNZIONAMENTO
5.4      ARRESTO NORMALE
5.5      ARRESTO DI EMERGENZA
5.6      RIPRISTINO DA EMERGENZA
5.7      CAMBIO DI LAVORAZIONE
5.8      MESSA FUORI SERVIZIO

6     MANUTENZIONE
6.1      STATO DI MANUTENZIONE
6.2      CONTROLLI FUNZIONALI IMPIANTO ELETTRICO BORDO MACCHINA
6.3      ISOLAMENTO DELLA MACCHINA
6.4      PRECAUZIONI PARTICOLARI
6.5      PULIZIA
6.6      LUBRIFICAZIONE
6.7      MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
6.8      MANUTENZIONE STRAORDINARIA
6.9      DIAGNOSTICA E RICERCA GUASTI

7     ACCESSORI E RICAMBI
7.1      ASSISTENZA
7.2      RICAMBI
8     ISTRUZIONI SUPPLEMENTARI
8.1      SMALTIMENTO RIFIUTI
8.2      MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO
8.3      PROCEDURE DI LAVORO SICURE

9     ALLEGATI
9.1      DISEGNI MACCHINA
9.2      TABELLE SCELTA E POSIZIONAMENTO ACCESSORI
9.3      ESPLOSI

Formato: pdf
Pagine: 73
Riservato: abbionati Marcatura CE/2X/3X/4X/Full
Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
________

Per il Modello doc e Documenti inerenti la EN 12547, vedere il Prodotto:

Sicurezza Centrifughe EN 12547

Un Prodotto sulla Sicurezza delle Centrifughe industriali, completo di Modello Manuale Istruzioni formato doc, requisiti file CEM/PDF della norma armonizzata EN 12547, altra documentazione a corredo.

ISBN: 978-88-98550-73-9
Edizione: 1.0
Anno: 2017
Formato: docx
Struttura: Adobe Portfolio.pdf Tipo: Modello
Livello tecnico: *****/*****
Pagine: ---
Dimensioni: 30 Mb

Il file formato Adobe portfolio allegato contiene:

01. MIUM Centrifughe EN 12547 [docx]
02. EN 12547 Sicurezza centrifughe Testo requisiti 5, 6, 7, 8 [cem/pdf]
03. Norme armonizzate [pdf]
04. Simboli Attuatori [jpg]
05. Segnaletica EN ISO 7010 2017 [jpg]
06. Raccolta segnaletica generica [jpg]

Sicurezza Centrifughe EN 12547

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D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459

ID 4590 | | Visite: 29570 | Direttiva macchine

D P R  24 Luglio 1996 n  459

D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459

Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE93/44/CEE93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Entrata in vigore del decreto: 21.09.1996

(GU 209 del 06 Settembre 1996 SO 146)

[box-info]Transitorio

Il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 fatta salva la residua applicabilita' delle disposizioni transitorie di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 11.
..

Art. 11. Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza gia' immessi sul mercato o gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilita', che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
...
3. Chiunque utilizzi macchine gia' soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.[/box-info]

Sostituito da:

Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17

Collegati
[box-note]Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Lettera Circolare 30 settembre 1999 Prot. n.1067
Direttiva macchine 2006/42/CE
Direttiva 89/392/CEE
Direttiva 91/368/CEE
Direttiva 93/44/CEE
Direttiva 93/68/CEE[/box-note]

Machinery Directive Procedure

ID 4583 | | Visite: 6955 | Documenti Riservati Direttiva macchine

Machinery Directive Procedure

In aggiornamento

Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)

Diagram of the procedures for the placing on the market of machinery and partly completed machinery.

The following diagram summarises the procedures set out in Article 12 and 13:


[box-hint] Article 12 Procedures for assessing the conformity of machinery

1. The manufacturer or his authorised representative shall, in order to certify the conformity of machinery with the provisions of this Directive, apply one of the procedures for assessment of conformity described in paragraphs 2, 3 and 4.

2. Where the machinery is not referred to in Annex IV, the manufacturer or his authorised representative shall apply the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII.

3. Where the machinery is referred to in Annex IV and manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7(2), and provided that those standards cover all of the relevant essential health and safety requirements, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures:

(a) the procedure for assessment of conformity with internal checks on the manufacture of machinery, provided for in Annex VIII;

(b) the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3;

(c) the full quality assurance procedure provided for in Annex X.

4. Where the machinery is referred to in Annex IV and has not been manufactured in accordance with the harmonised standards referred to in Article 7(2), or only partly in accordance with such standards, or if the harmonised standards do not cover all the relevant essential health and safety requirements or if no harmonised standards exist for the machinery in question, the manufacturer or his authorised representative shall apply one of the following procedures:

(a) the EC type-examination procedure provided for in Annex IX, plus the internal checks on the manufacture of machinery provided for in Annex VIII, point 3;

(b) the full quality assurance procedure provided for in Annex X.[/box-hint]

[box-hint]Article 13 Procedure for partly completed machinery

1. The manufacturer of partly completed machinery or his authorised representative shall, before placing it on the market, ensure that:

(a) the relevant technical documentation described in Annex VII, part B is prepared;

(b) assembly instructions described in Annex VI are prepared;

(c) a declaration of incorporation described in Annex II, part 1, Section B has been drawn up.

2. The assembly instructions and the declaration of incorporation shall accompany the partly completed machinery until it is incorporated into the final machinery and shall then form part of the technical file for that machinery.[/box-hint]

Collegati

Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 2017 EN

Direttiva macchine 2006/42/CE

RAPEX Report 35 del 01/09/2017 N.3 A12/1162/17 Finlandia

ID 4563 | | Visite: 3997 | RAPEX 2017


RAPEX: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products

Report 35 del 01/09/2017 N.35 A12/1162/17 Finlandia

Approfondimento tecnico: Felpa per bambini

Il prodotto, di marca sconosciuta, è stato sottoposto alla procedura di richiamo presso i consumatori perché non conforme alla norma tecnica EN 14682.

La felpa ha delle coulisse nel cappuccio che potrebbero, durante le varie attività del bambino, strangolarlo.

La norma tecnica EN 14682 al punto 3.3 indica quali debbano essere i requisiti per i capi di abbigliamento, per bambini più grandi e ragazzi, nella zona della testa, del collo e della parte superiore del torace:

1. i lacci passanti non devono avere estremità libere. I lacci passanti privi di estremità libere non devono avere passanti sporgenti quando il capo di abbigliamento è steso su una superficie piana alla massima estensione. Quando il capo è steso in taglia, ossia con la chiusura regolata alla vestibilità prevista, la circonferenza massima dei passanti sporgenti deve essere di 15 cm. Quando sono utilizzati fermacorda per la regolazione dei lacci passanti privi di estremità libere, il fermacorda deve essere fissato al capo di abbigliamento;

2. i cordoncini funzionali devono avere lunghezza non maggiore di 7,5 cm. I cordoncini funzionali non devono essere realizzati con cordoncini elastici;

3. i cordoncini decorativi non devono avere lunghezza maggiore di 7,5, cm incluse tutte le applicazioni o gli abbellimenti tridimensionali. I cordoncini decorativi devono essere realizzati con cordoncini elastici;

4. le linguette di regolazione sono ammesse purchè di lunghezza non maggiore di 7,5 cm, e non devono avere bottoni, fermacorda, fibbia sull’estremità libera che possano presentare pericolo di intrappolamento;

5. le spalline sono ammesse purchè tutte le estremità libere non superino la lunghezza di 14 cm dal punto in cui è prevista l’allacciatura e i passanti fissi abbiano circonferenza non maggiore di 7,5 cm;

6. i capi di abbigliamento all’americana devono essere senza estremità libere nella zona collo e gola. L’utilizzo di un fermaglio o l’allacciatura di due cordoncini è accettabile, sempre che questi non creino estremità libere dei cordoncini quando il capo è indossato.

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Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord

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Export Macchinari e Prodotti tecnici in America del Nord: le Regole

Documenti e Panorama sulle "regole" per l'esportazione di macchine e Prodotti in America del Nord.

In calce all'articolo Documenti d'interesse.
_______

Leggi e Norme in USA

Le basi giuridiche negli USA vanno considerate una commistione di standard di prodotto, standards elettrici, norme antincendio ("Fire Codes"), e leggi nazionali.

Il rispetto di questi codici viene controllato da organismi di regolamentazione locali.

Occupational Safety & Health Administration (OSHA)

L'Occupational Safety and Health Administration negli USA è un'agenzia del Ministero del lavoro statunitense.

Secondo quanto previsto dall'OSH Act (legge per la sicurezza sul lavoro) i datori di lavoro sono responsabili della predisposizione di un luogo di lavoro sicuro e sano.

L'OSHA ha il compito di garantire luoghi di lavoro sicuri stabilendo e promuovendo Norme, corsi di formazione, informazione, istruzione e supporto. I datori di lavoro devono soddisfare tutte le Norme OSHA che li riguardano.

Inoltre devono soddisfare la clausola generale dell'OSH Act che prevede che il datore di lavoro mantenga i luoghi di lavoro liberi da pericoli gravi.

In 22 stati federali US, ad esempio Michigan e California, il governo locale gestisce un programma per la sicurezza sul lavoro che riveste il ruolo dell'OSHA in questo stato federale e implementa requisiti equivalenti o a volte anche più severi. In altri 4 stati federali il piano statale riguarda unicamente i dipendenti del servizio pubblico.

Gli stati devono stabilire Norme per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute che siano efficaci almeno quanto le equivalenti Norme valide a livello nazionale (la maggior parte degli stati adottano queste Norme valide a livello nazionale). Gli stati federali possono emanare Norme riguardanti pericoli non presi in considerazione dalle Norme OSHA valide a livello nazionale.

In quanto prescrizioni ministeriali le Norme OSHA per certi aspetti sono paragonabili alle Direttive europee, sebbene i requisiti tecnici siano molto diversi.

L'OSHA si occupa più della descrizione di requisiti tecnici specifici prescritti obbligatoriamente piuttosto che di requisiti astratti. Un'ulteriore importante differenza è che le Direttive UE interessano in prima istanza fabbricanti di macchine e system integrator, mentre le Norme OSHA sono rivolte ai datori di lavoro che forniscono le macchine (di regola gli acquirenti o i proprietari delle macchine). Negli USA spetta quindi all'acquirente esigere il rispetto delle Norme OSHA.

Oltre che per le ispezioni pianificate e non, gli ispettori OSHA vengono chiamati in causa in caso di infortuni sul lavoro. Nel caso in cui si stabilisca che non sono stati rispettati gli "standard facoltativi", l'importo delle ammende pecuniarie comminate dall'OSHA sarà ancora più elevato. Anche nel caso di procedimenti civili l'importo delle multe sarà particolarmente elevato.

NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory

[box-warning] La marcatura CE non corrisponde ai requisiti per la sicurezza dei prodotti negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, secondo i requisiti NRTL di OSHA, il prodotto deve avere il marchio specifico di uno dei NRTL riconosciuti per testare e certificare quel tipo di prodotto.
Allo stesso modo, ad esempio, la certificazione ATEX (UE) è una certificazione di apparecchiature destinate all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive nell'Unione europea. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive negli Stati Uniti devono avere il marchio specifico di uno dei NRTL riconosciuti per testare e certificare quel tipo di apparecchiature.[/box-warning]

L'OSHA esige che quasi tutti i dispositivi nei luoghi di lavoro siano conformi alle rispettive Norme e che vengano elencati e verificati da un laboratorio nazionale riconosciuto (NRTL - Nationally Recognized Testing Laboratory).

OSHA ha creato il programma NRTL per garantire che certi tipi di apparecchiature siano testati e certificati per il loro uso sicuro sul posto di lavoro. Le regole NRTL di OSHA sono state stabilite nel 1988. La prima organizzazione è stata riconosciuta come un NRTL nel 1989.

Un laboratorio di test riconosciuto a livello nazionale (NRTL) è un'organizzazione privata che OSHA ha riconosciuto come soddisfare i requisiti legali in 29 CFR 1910.7 per eseguire test e certificazioni dei prodotti utilizzando test basati su standard.

Questi requisiti sono:

- La capacità di testare e valutare le apparecchiature per la conformità con gli standard di prova appropriati;
- Controlli adeguati per l'identificazione di prodotti certificati, effettuando controlli di follow-up della produzione effettiva;
- Completa indipendenza da datori di lavoro e da qualsiasi produttore o fornitore dei prodotti certificati;
- Procedure efficaci per testare e certificare i prodotti e per gestire reclami e controversie;
- L'organizzazione deve disporre della capacità tecncico-professionali necessarie sia come laboratorio per la sicurezza dei prodotti che come organismo di certificazione del prodotto per ricevere il riconoscimento NRTL da OSHA.

Un NRTL è un’organizzazione privata riconosciuta dall’OSHA che rispetta i requisiti, descritti nel 29 CFR 1910.7, per testare e certificare i prodotti secondo riconosciuti standard di prova.

Elenco dei NTRL riconosciuti dall'OSHA (Ottobre 2017 - n. 18):

Bay Area Compliance Laboratories
CSA Group Testing and Certification Inc.  
 Curtis-Straus LLC (CSL)  
 FM Approvals LLC (FM)  
 International Association of Plumbing and Mechanical Officials EGS (IAPMO)  
 Intertek Testing Services NA, Inc. (ITSNA)  
 MET Laboratories, Inc. (MET)  
 Nemko North America, Inc. (NNA)  
 NSF International (NSF)  
 QAI Laboratories, LTD (QAI)  
QPS Evaluation Services Inc.
SGS North America, Inc.
Southwest Research Institute
TUV Rheinland of North America, Inc.
TUV Rheinland PTL, LLC
TÜV SÜD America Inc.
TÜV SÜD Product Services GmbH
Underwriters Laboratories Inc.

Tipi di prodotti che richiedono l'approvazione NRTL

Gli standard OSHA contengono requisiti per il test e la certificazione dei prodotti NRTL per 39 tipi di prodotto. Ad esempio, in 29 CFR 1910.303, OSHA richiede l'approvazione NRTL per molti tipi di apparecchiature elettriche quando vengono utilizzati sul posto di lavoro.

Le seguenti categorie di materiali / apparecchiature (prodotti) devono essere approvati da un NRTL, in conformità alle Norme Generali dell'Industria (parte 1910 del Titolo 29, Codice del Regolamento Federale - 29 CFR Parte 1910). Materiali / apparecchiature simili nel tipo sono raggruppati.

1. Conduttori o apparecchiature elettriche ( vedi elenco di riferimenti specifici al di sotto dei 1910.303 e 1910.307).
2. Sistemi di irrigazione automatici.
3. Sistemi di estinzione fisso (chimica secca, spruzzo d'acqua, schiuma o agenti gassosi).
4. Componenti e agenti fissi di estinzione.
5. Dispositivo di rilevazione antincendio per l'azionamento automatico del sistema di allagamento totale.
6. Estintori portatili.
7. Apparecchi e dispositivi di rilevazione antincendio automatici.
8. Sistemi di allarme dipendenti.
9. Porte antincendio autoestinguenti (aperture all'interno di stoccaggio per liquidi infiammabili o combustibili).
10. Porte antincendio [1 ½ ora (B) nominale] (aperture, ad altre parti di un edificio, di locali di stoccaggio per gas di petrolio liquefatto).
11. Struttura in metallo delle finestre nelle partizioni delle stanze di generatore di acetilene all'interno utilizzate nella saldatura e taglio del combustibile ad ossigeno.
12. Dispositivi a caldo (chiusura) (serbatoi contenenti liquidi infiammabili o combustibili).
13. Porte antincendio autoestinguenti (compresi telai e ferramenta) utilizzati nelle aperture in un'uscita.
14. Separatori di fiamma, valvole di ritegno, tubi flessibili (stazioni di trasferimento), serbatoi portatili e lattine di sicurezza - (liquidi infiammabili / combustibili).
15. Pompe e rubinetti di chiusura automatica (per l'erogazione di liquidi di Classe I).
16. Connettori flessibili (tubazioni, valvole, raccordi) - (liquidi infiammabili).
17. Unità di erogazione di stazioni di servizio (automotive, marine).
18. Sistemi di ventilazione meccanica o gravitazionale (area di erogazione della stazione di servizio automobilistico).
19. Dispositivi di chiusura a scatto per unità di erogazione.
20. Nuovi elettrodomestici commerciali e industriali che consumano GPL.
21. Connettori flessibili (tubazioni, valvole, raccordi) - GPL.
22. Apparecchiatura di conversione a gas LPG industriale.
23. Sistemi di stoccaggio e movimentazione di GPL (contenitori DOT, cilindri).
24. Dispositivi di spegnimento automatici (caldaie a gas GPL incluse salamandre).
25. Contenitori contenitori LPG (non DOT) per installazione intercambiabile sopra o sotto terra.
26. Apparecchi e dispositivi elettrostatici fissi (operazioni di rivestimento).
27. Apparecchi e dispositivi elettrostatici a spruzzo a mano.
28. Letti fluidi elettrostatici e attrezzature associate.
29. Ogni componente (ad es., Pompe, compressori, dispositivi di sicurezza, dispositivi di dosaggio a livello di liquido, valvole e gabbie di pressione) per la conservazione e la gestione di ammoniaca anidra.
30. Gasolio, GPL, diesel o camion industriali elettrici utilizzati in atmosfere pericolose.
31. Apparecchi di acetilene (torce, regolatori o valvole di riduzione della pressione, generatori [stazionari e portatili], manifolds).
32. Compressori del generatore di acetilene o sistemi di riempimento.
33. Dispositivi di protezione delle tubazioni di acetilene.
34. Manifold (gas di combustibile o ossigeno) - separatamente per ogni componente o come unità assemblati.
35. Ponteggi e potenza o unità a comando manuale di ponteggi sospesi regolabili a singolo punto.
36. Macchina di sollevamento e supporti (impalcatura a sospensione regolabile a più punti).
37. Macchine di sollevamento (impalcature a sospensione a due punti; impalcatura a sospensione multifunzione regolabile da Masons.

Gli organismi pubblicano anche un elenco di prodotti conformi, pertanto questi dispositivi valgono in quanto "presenti in elenco". Gli ispettori nel settore elettrotecnico negli USA verificano la presenza dei marchi di controllo (UL, CSA, ecc.) sul dispositivo. I dispositivi che ne sono sprovvisti normalmente non vengono certificati. La maggior parte di questi laboratori sono accreditati per diversi Paesi. Viene accettato solo il loro marchio di controllo "US". (Ad esempio un marchio di controllo TÜV per l'Europa o la Cina negli USA non ha alcuna rilevanza.)

American National Standards Institute (ANSI)

ANSI è un'organizzazione privata senza fini di lucro che definisce standard industriali per gli Stati Uniti. È membro dell'ISO (Organizzazione Internazionale degli Standard) e dell'IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).

Lo sviluppo delle Norme ANSI avviene tramite organismi privati, che formalmente godono dello status di "standard industriali facoltativi".

Spesso tuttavia le norme ANSI vengono riportate come parti integranti dei contratti. Molte Norme OSHA si basano su Norme ANSI. In molti casi la Norma OSHA vincolante si basa su una vecchia versione di una Norma ANSI facoltativa. In questo caso si consiglia l'applicazione di entrambe le Norme.

Underwriters Laboratories (UL)

L'UL emana Norme di sicurezza. Queste contengono principalmente requisiti per dispositivi e componenti elettrici. Alcune Norme UL sono state riprese da ANSI e sono ora anche Norme ANSI. Le Norme UL trattano perlopiù dei rischi di incendi ed elettrici.

Le Norme UL sono spesso molto diverse se non in completa antitesi con le Norme IEC (International Electrotechnical Commission) e le Norme europee (EN). La conformità alle Norme UL è attestata dalla presenza del marchio di controllo dell'NRTL sul dispositivo.

National Fire Protection Association (NFPA)

Il National Electrical Code (NEC) è stato emanato dalla NFPA (National Fire Protection Association) come ANSI/NFPA 70.

La conformità al NEC viene verificata da ispettori di organismi locali (tipicamente comunali), in particolar modo per quanto riguarda nuovi edifici e grandi opere.

[box-hint]L'NFPA ha emanato anche lo standard ANSI/NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery). Questo regolamenta gli stessi punti della Norma EN/IEC 60204-1, ma non è identico ad essa. Il rispetto dello standard ANSI/NFPA 79 è fondamentalmente facoltativo, ma è richiesto da alcuni stati federali ed organismi locali statunitensi.[/box-hint]

Leggi e Norme in Canada

Alcuni luoghi di lavoro in Canada rientrano sotto la legislazione federale, regolamentata dal Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS). La maggioranza però viene regolamentata dalla provincia o tramite prescrizioni locali.

In Canada le Norme elettriche vengono emanate dalla:

CSA (Canadian Standards Association)

Queste Norme spesso sono simili ai requisiti statunitensi. Alcune Norme elettriche CSA possono essere accostate a Norme IEC che sono state adattate alle necessità canadesi, altre vengono sviluppate in collaborazione con l'UL o con la NFPA. La certificazione della sicurezza elettrica viene eseguita da laboratori accreditati SCC (Standards Council of Canada). Questi comprendono ad esempio CSA e UL, ma anche molti altri.

[box-hint] Nota bene: la marcatura CE è un requisito europeo e negli USA non viene riconosciuto né possiede alcuna rilevanza o significato.

A differenza dell'Europa, la Dichiarazione di Conformità CE in Nord America non ha alcuna rilevanza. Negli USA e in Canada diverse Norme, prescrizioni e Direttive prescrivono come garantire la sicurezza delle macchine.

Negli USA sono particolarmente rilevanti gli standard di prodotto, le prescrizioni antincendio ("Fire Codes" NFPA) le Direttive elettriche e le leggi nazionali. Inoltre, negli USA la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) regolamenta la predisposizione di un luogo di lavoro sicuro e sano.

In Canada il Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) regolamenta la sicurezza dei luoghi di lavoro, integrato da numerose prescrizioni locali nelle diverse province [/box-hint]

...

Accordo economico e commerciale globale tra l'UE e il Canada (CETA)  - Protocollo sullla valutazione di conformità

CETA è un nuovo accordo commerciale tra l'UE e il Canada che rende più facile esportare beni e servizi, beneficiando di persone e di imprese sia nell'UE che nel Canada.

Secondo il protocollo CETA sulla valutazione della conformità (di seguito: protocollo CETA), l'UE e il Canada accettano di accettare i certificati di valutazione della conformità per settori specifici.

Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità designato nell'UE può testare i prodotti dell'UE per essere esportati in Canada secondo le regole canadesi e viceversa. Questo è particolarmente utile per le aziende più piccole poiché non pagano due volte per lo stesso test e il tempo per il mercato è ridotto perché i prodotti non sono testati e certificati nel paese di destinazione.

Il protocollo CETA è entrato in applicazione provvisoriamente a decorrere dal 21 settembre 2017.

Con l'introduzione nell'applicazione provvisoria del protocollo CETA, l'UE e il Canada possono designare i propri organismi di valutazione della conformità per valutare e certificare i prodotti esportati verso l'altro paese in conformità del paese - per i seguenti settori:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le installazioni e gli apparecchi elettrici e relativi componenti
- Apparecchiature terminali per radio e telecomunicazioni
- giocattoli
- Prodotti da costruzione
- Macchine, comprese parti, componenti, compresi i componenti di sicurezza, attrezzature intercambiabili e gruppi di macchine
- Strumenti di misura
- Caldaie ad acqua calda, compresi gli apparecchi collegati
- Apparecchiatura, macchine, apparecchiature, dispositivi, componenti di comando, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza, dispositivi di controllo e dispositivi di regolazione, nonché relativi strumenti di strumentazione e di prevenzione e rilevazione per l'utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive (apparecchiature ATEX)
- Attrezzature per l'uso all'aperto per quanto riguarda l'emissione di rumore nell'ambiente
- Imbarcazioni da diporto e loro componenti

Fonti:

United States
Department of Labor
Occupational Safety and Health Administration

https://www.osha.gov/

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Allegato riservato Faq - NRTL.pdf
US OSHA
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Allegato riservato NFPA Standards Directory 2017.pdf
NFPA - 2017
4319 kB 150
Allegato riservato List Nationally Recognized Testing Laboratory.pdf
US OSHA - October 2017
557 kB 145
Allegato riservato UL Schemes and Certification Bodies.pdf
UL - October 2017
1292 kB 179

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