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Regolamento (UE) 2024/3110 | Regolamento prodotti da costruzione (CPR)

ID 23370 | | Visite: 309 | Documenti Riservati Marcatura CEPermalink: https://www.certifico.com/id/23370

Regolamento 2024 3110 small

Regolamento (UE) 2024/3110 | Regolamento prodotti da costruzione (CPR) Ed. 1.0 2025

ID 23370 | 28.01.2025 / Ed. 1.0 del 28 Gennaio 2025

Regolamento (UE) 2024/3110
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

(GU L 2024/3110 del 18.12.2024)

Entrata in vigore: 07.01.2025

Applicazione a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall'8 gennaio 2027.

Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040.

Disponibile il Regolamento (UE) 2024/3110 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Marcatura CE

Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato.

Download Indice Ed. 1.0 2025

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Il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione stabilisce:

- norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
- requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;
- i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti;
- gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

- effetti dei cambiamenti climatici - totale;
- effetti dei cambiamenti climatici - combustibili fossili;
- effetti dei cambiamenti climatici - biogenici;
- effetti dei cambiamenti climatici - uso del suolo e cambiamento di uso del suolo;
- riduzione dello strato di ozono;
- potenziale di acidificazione;
- eutrofizzazione delle acque dolci;
- eutrofizzazione delle acque marine;
- eutrofizzazione terrestre;
- ozono fotochimico;
- impoverimento abiotico - minerali, metalli;
- impoverimento abiotico - combustibili fossili;
- consumo di acqua;
- particolato;
- radiazioni ionizzanti, salute umana;
- ecotossicità, acque dolci;
- tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
- tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- impatti legati all’uso del suolo.

Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità,...) a partire dal 2032.

Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (tipicamente l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.

La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II).

La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all’imballaggio utilizzato o che probabilmente verrà utilizzato.

Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale, compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti.

A tale fine, l’ambito di applicazione del regolamento è esteso ai prodotti usati e rifabbricati; è prevista l’introduzione di specifiche tecniche per garantire gli standard di sicurezza e sostenibilità.

La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione.

Cambieranno in parte i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell’organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l’introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato.

Nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE".

Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l’unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.

Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l’operatore economico:

- indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata;
- diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Il Regolamento (UE) 2024/3110 stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica (articolo 16, comma 1), a partire dall’8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo).

L’applicazione uniforme delle nuove norme armonizzate si baserà su un nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, prevista dall’art. 75 del nuovo Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione.

Il regolamento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà:

- individuare tutti i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;
- stabilire le modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute garantendo la disponibilità di passaporti dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l’istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto del prodotto.

Il passaporto corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico e include:

- la dichiarazione di prestazione e di conformità;
- le informazioni generali, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza;
- la documentazione tecnica.

Inoltre, dovrà stabilire se richiesto un sistema dei seguenti requisiti:

- sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto per verificare i requisiti basati sulla norma del regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- sistema accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;
- la necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.

Secondo le disposizioni dell’Unione Europea, gli Stati membri devono provvedere ad attuare incentivi per una categoria di prodotti espresse in classi di prestazione più elevate e gli incentivi dovranno favorire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali.

Nel definire le classi di prestazione, il regolamento considera diversi criteri, quali:

- numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione;
- garantire che i prodotti soddisfino le prescrizioni senza avere un impatto negativo sui consumatori dal punto di vista economico.

Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L’art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti. Questo è permesso purché non comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche e sia in linea con la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale.

__________

Articoli / Allegati

Premessa
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto e finalità
Articolo 2 Ambito di applicazione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate
Articolo 5 Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione
Articolo 6 Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali
Articolo 7 Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità
Articolo 8 Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità
Articolo 9 Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
Articolo 10 Sistemi di valutazione e verifica
Articolo 11 Zona armonizzata e misure nazionali
Articolo 12 Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione
CAPO II PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURE
Articolo 13 Dichiarazione di prestazione e di conformità
Articolo 14 Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità
Articolo 15 Contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità
Articolo 16 Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità
Articolo 17 Principi generali e uso della marcatura CE
Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
Articolo 19 Altre marcature e asserzioni di prestazione
CAPO III OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 20 Obblighi di tutti gli operatori economici
Articolo 21 Diritti dei fabbricanti
Articolo 22 Obblighi dei fabbricanti
Articolo 23 Obblighi dei mandatari
Articolo 24 Obblighi degli importatori
Articolo 25 Obblighi dei distributori
Articolo 26 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Articolo 27 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
Articolo 28 Obblighi dei mercati online
Articolo 29 Vendite online e altre vendite a distanza
Articolo 30 Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici
CAPO IV DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
Articolo 31 Documenti per la valutazione europea
Articolo 32 Principi e procedura relativi all’elaborazione e all’adozione dei documenti per la valutazione europea
Articolo 33 Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea
Articolo 34 Pubblicazione di riferimenti
Articolo 35 Contenuto del documento per la valutazione europea
Articolo 36 Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
Articolo 37 Valutazione tecnica europea
CAPO V ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA
Articolo 38 Autorità designatrice
Articolo 39 Designazione, controllo e valutazione dei TAB
Articolo 40 Requisiti dei TAB
Articolo 41 Coordinamento dei TAB
CAPO VI AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI
Articolo 42 Notifica
Articolo 43 Autorità notificanti
Articolo 44 Requisiti relativi alle autorità notificanti
Articolo 45 Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici
Articolo 46 Requisiti relativi agli organismi notificati
Articolo 47 Presunzione di conformità degli organismi notificati
Articolo 48 Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
Articolo 49 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato
Articolo 50 Domanda di notifica
Articolo 51 Procedura di notifica
Articolo 52 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Articolo 53 Modifiche della notifica
Articolo 54 Contestazione della competenza degli organismi notificati
Articolo 55 Obblighi operativi degli organismi notificati
Articolo 56 Obblighi di informazione degli organismi notificati
Articolo 57 Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati
Articolo 58 Coordinamento degli organismi notificati
CAPO VII PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 59 Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo
Articolo 60 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
Articolo 61 Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie
Articolo 62 Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato
CAPO VIII VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 63 Portale per i reclami
Articolo 64 Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento
Articolo 65 Procedura per trattare la non conformità
Articolo 66 Procedura di salvaguardia dell’Unione
Articolo 67 Prodotti conformi ma che comportano rischi
Articolo 68 Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato
Articolo 69 Recupero dei costi
Articolo 70 Relazioni e analisi comparative
CAPO IX INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 71 Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato
Articolo 72 Punti di contatto per i prodotti da costruzione
Articolo 73 Sessioni di formazione e scambi di personale
Articolo 74 Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto
CAPO X PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO
Articolo 75 Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione
Articolo 76 Passaporto digitale del prodotto
Articolo 77 Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto
Articolo 78 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto
Articolo 79 Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti
CAPO XI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Articolo 81 Cooperazione internazionale
CAPO XII INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI
Articolo 82 Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione
Articolo 83 Appalti pubblici verdi
CAPO XIII STATUS NORMATIVO DEI PRODOTTI
Articolo 84 Status normativo dei prodotti
CAPO XIV PROCEDURE DI EMERGENZA
Articolo 85 Applicazione di procedure di emergenza
Articolo 86 Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi
Articolo 87 Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni
Articolo 88 Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità
CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 89 Atti delegati
Articolo 90 Procedura di comitato
Articolo 91 Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche
Articolo 92 Sanzioni
Articolo 93 Valutazione
Articolo 94 Abrogazione
Articolo 95 Deroghe e disposizioni transitorie
Articolo 96 Entrata in vigore
Allegati
ALLEGATO I Requisiti di base delle opere di costruzione
ALLEGATO II Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate
ALLEGATO III Requisiti dei prodotti
ALLEGATO IV Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
ALLEGATO V Dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 15
ALLEGATO VI Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l’adozione del documento per la valutazione europea
ALLEGATO VII Elenco delle famiglie di prodotti
ALLEGATO VIII Requisiti dei TAB
ALLEGATO IX Sistemi di valutazione e verifica
ALLEGATO X Caratteristiche essenziali di natura orizzontale
ALLEGATO XI Tavole di concordanza

Formato: pdf
Pagine: +110
Ed.: 1.0 2025
Pubblicato: 28/01/2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus

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