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Il concetto di Presunzione di Conformità

ID 202 | | Visite: 20658 | Documenti Marcatura CE ENTIPermalink: https://www.certifico.com/id/202

Il concetto di Presunzione di Conformità - KAN.de

L’applicazione di una norma dà luogo alla presunzione di conformità laddove il titolo della norma in questione sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Ciò vale naturalmente soltanto per quanto riguarda quei requisiti essenziali delle direttive di riferimento che risultano coperti dalle disposizioni della norma. Oltre a provvedere all’analisi – in via di principio necessaria – del campo di applicazione e dell’allegato ZA/ZB, ciascuno dovrebbe pertanto verificare regolarmente all’interno della Gazzetta Ufficiale se una norma sia stata eventualmente sostituita, se la presunzione di conformità cui essa dà luogo sia stata limitata o se, addirittura, il suo titolo sia stato rimosso.

Gli utilizzatori delle norme armonizzate dovrebbero sapere con esattezza quali dei requisiti delle direttive di riferimento siano in esse concretizzati e quali no. 

Chi fa affidamento solo sulla parte normativa delle norme armonizzate credendo di tener così presenti tutti i requisiti delle direttive si muove su un terreno insidioso. 

È perciò consigliabile verificare con cura in che misura sia effettivamente data la presunzione di conformità.

Cos'è la Presunzione di Conformità

La presunzione di conformità altro non è se non un’inversione dell’onere della prova. Ciò significa che un prodotto conforme a norma può essere contestato – p. es. dalle autorità di sorveglianza del mercato – solo ove la violazione dei requisiti della direttiva di riferimento da parte del costruttore venga concretamente provata, il che, in alcuni casi specifici, è senz'altro possibile.
La presunzione di conformità vale inoltre esclusivamente per quei requisiti delle direttive effettivamente coperti da norme armonizzate i cui titoli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Macchine: particolarità

Per le norme facenti capo alla Direttiva macchine vale inoltre la guida CEN 414 5 . Ai punti 5.3 e 6.4.2.2 quest’ultima stabilisce che l’indicazione – per l’utilizzatore così importante – dei requisiti della direttiva trattati e non all’interno della norma debba essere riportata in modo inequivocabile anche nel campo di applicazione. Data la ristrettezza dei tempi ad oggi molte norme hanno potuto essere adeguate alla nuova Direttiva macchine 2006/42/CE solo formalmente. Anche per questo nell’allegato Z di alcune norme, i cui titoli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE in relazione alla nuova Direttiva macchine, viene fatto presente che parte considerevole dei requisiti essenziali non è coperta. Ne consegue che l’applicazione di queste norme dà luogo alla presunzione di conformità solo in misura molto limitata, ragion per cui il costruttore deve anche poter dimostrare in che modo soddisfa i suddetti requisiti della direttiva. Sono purtroppo rarissimi i casi in cui agli utilizzatori di tali norme queste lacune vengono fatte presenti anche nel campo di applicazione, in linea con quanto previsto dalla guida CEN 414. È dunque da temersi che molti non siano affatto al corrente di questo deficit. Poiché le macchine prodotte unicamente secondo queste norme potrebbero presentare delle carenze di sicurezza occorre che a questa situazione venga al più presto posto rimedio

Fonte: KAN.de

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