Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto
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Schema di Dlgs revisione ed integrazione codice della nautica da diporto
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE
Atto Governo: n. 461
Estratto Relazione illustrativa:
Lo schema di decreto legislativo proposto costituisce attuazione della legge 7 ottobre 2015, n. 167, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi di revisione e di integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Gli ambiti di intervento, ai sensi della citata legge delega, riguardano:
- il regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;
- le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto;
- la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici;
- l'aggiornamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente nautica, le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.
Il presente schema di decreto legislativo è adottato, ai sensi della legge delega, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto;
b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap;
g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema e di vietare l'ancoraggio al fondale nelle aree marine protette all'interno del campo boa, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, prevedendo una riserva di ormeggi alle imbarcazioni a vela;
h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage) di piccole imbarcazioni, garantendo comunque la fruizione pubblica delle medesime aree;
i) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da
diporto;
l) rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;
m) introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;
n) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per unità da diporto;
o) previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;
p) pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del2 3 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le imbarcazioni da diporto che si dedicano ad operazioni commerciali rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;
q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;
r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i
requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
s) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;
t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:
1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri
derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;
2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV, della Marina militare attraverso le proprie competenti articolazioni o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche-European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea;
u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza dei limiti di velocità, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;
z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che
utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, ovvero determinano una situazione di grave rischio per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della
patente al sequestro dell'unità da diporto;
aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle
fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;
bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.
Per quanto concerne il criterio di delega di cui alla lettera r), si evidenzia come già l'articolo 32, comma l, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 abbia previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti ali' interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano nelle strutture recettive ali 'area aperta. I requisiti sono stati stabiliti con il decreto 6 luglio 2016 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per tale motivazione si è inteso non esercitare la citata delega, essendo già prevista per legge. Lo schema di decreto legislativo proposto
mira a una maggiore tutela di interessi pubblici generali quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura del mare e
dell'educazione marinara, l'inclusione delle persone diversamente abili. Scopo fondamentale e generale dello schema è sfruttare le potenzialità del turismo in modo da permettere la realizzazione di benefici economici in termini sostenibili per l'ambiente, in aderenza alla COM (2014) 86 fina) della Commissione europea. Già la comunicazione del 2012 sulla "crescita blu" aveva annoverato il turismo costiero e marittimo fra i cinque settori di intervento prioritario che permetteranno una crescita sostenibile e la creazione di occupazione nell'economia blu. Nella relazione sulla crescita blu del 2013 il Parlamento europeo ha accolto con favore questo quadro europeo, raccomandando una serie di azioni per rinvigorire il settore e sostenere lo sviluppo di un turismo sostenibile nelle destinazioni costiere. Nel 20 I 2 il turismo europeo ha registrato l'afflusso di 534 milioni di presenze, I 7 milioni in più del201 I, per una percentuale del 52% di tutte le presenze internazionali del turismo mondiale.
L'afflusso turistico ha generato entrate per 356 miliardi di euro, pari al 43% del totale mondiale. Nel 2013 il numero di pernottamenti nelle strutture turistico-ricettive dell'DE ha registrato il massimo storico di 2,6 miliardi, con un aumento dell'I ,6%
rispetto al 2012. Il turismo rappresenta, pertanto, un'attività economica importante, soprattutto in molte regioni marittime e costiere. Il settore subisce tuttavia gli effetti delle trasformazioni in atto nell'economia mondiale, che si traducono in mutamenti rilevanti del comportamento dei turisti e dei mercati di provenienza. La normativa in oggetto mira a consentire un deciso miglioramento dei dati concernenti la produzione e costruzione delle unità da diporto e di tutto il settore connesso alla filiera del diporto e mira, altresì, a garantire una semplificazione di tutti procedimenti amministrativi in materia di diporto e un aumento della cultura del mare e dell'ambiente da parte del cittadino/diportista. Lo schema di decreto legislativo in
oggetto costituisce coerente attuazione del programma di Governo relativamente alla necessità di promuovere il rilancio del diporto nautico, trattandosi di un settore oggi particolarmente segnato dalla nota congiuntura economica generale.
Inoltre, lo schema di decreto si colloca nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di migliore riallocazione delle risorse disponibili per favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l'efficacia della loro azione. Lo schema di decreto proposto è, infine, in coerenza con il programma di Governo, in quanto prevede una radicale semplificazione, peraltro pienamente rispondente alle recenti innovazioni, ad esempio, del Codice dell'Amministrazione Digitale, dei procedimenti amministrativi inerenti al rilascio dei documenti di navigazione, a supporto degli interventi governativi per il rilancio del settore della nautica da diporto.
Il decreto si compone di 55 articoli.
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Stato iter: In corso di esame
Trasmissione: Trasmesso ai sensi dell' ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167
Annuncio all'Assemblea: 22 settembre 2017
Assegnazione ed esito:
IX Trasporti (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
V Bilancio (Assegnato il 22 settembre 2017 - Termine il 12 ottobre 2017)
XIV Politiche dell'Unione Europea (Assegnato il 22 settembre 2017 ai sensi ex art.126,co.2 - Termine il 12 settembre 2017)
Fonte: Camera dei Deputati
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