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D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767

ID 4871 | | Visite: 5631 | Direttiva ascensoriPermalink: https://www.certifico.com/id/4871

D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1767

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato.
(GU n.66 del 17.03.1952)
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Aggiornamenti all'atto

10/06/1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (in G.U. 10/06/1999, n.134)

27/11/2017
LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27/11/2017, n.277) - Testo consolidato 02.2022
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Art. 6. Commissione per l'abilitazione del personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
Il prefetto determina la data delle sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione previsti dall'art. 5 della legge 24 ottobre 1941, n. 1415, sentito l'Ispettorato del lavoro e le associazioni sindacali, in relazione al numero delle domande presentate e del personale disponibile in rapporto alle esigenze pubbliche e privato. La Commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e' nominata dal prefetto ed e' composta da quattro membri: un funzionario del Genio civile, uno dell'Ispettorato del lavoro, uno dell'ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, uno dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, designati dalle rispettivo amministrazioni. Il funzionario del Genio civile ha le funzioni di presidente; Le Amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri potranno chiedere al prefetto che nell'esame di abilitazione dei loro dipendenti un proprio funzionario faccia parte della Commissione di esame. L'esame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno tre membri della Commissione. A ciascuno dei componenti della Commissione esaminatrice spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di Commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

Art. 7. Domanda di abilitazione per il personale di manutenzione / Abrogato da Legge 20 novembre 2017 n. 167
L'aspirante al certificato di abilitazione, per essere ammesso all'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto: a) domanda in carta legale corredata del certificato di nascita da cui risulti di aver compiuto 18 anni; b) certificato penale; c) eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante le mansioni in precedenza espletate presso di essa; d) fotografia del candidato con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Art. 8. Prova teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla Commissione
L'aspirante sara' sottoposto ad un esame orale e ad una prova pratica. L'esame orale deve accertare la conoscenza generale dello leggi e delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori del loro complesso elettrico e meccanico e delle relative parti, dei pericoli derivanti da cause elettriche o meccaniche nell'esercizio delle proprie mansioni. La prova pratica tende ad accertare la conoscenza della manutenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute, dello stato di isolamento dell'impianto elettrico. L'aspirante dovra' inoltre dimostrare di sapere operare la manovra di soccorso in caso di arresto della cabina fra piano e piano ed in caso di incidenti, di saper intervenire in caso di manomissione dell'impianto.

Art. 9. Certificato di abilitazione
Il certificato di abilitazione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del parere favorevole della Commissione d'esame. Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dello ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di cui sopra.

Art. 10. Intervento del prefetto nei casi di inosservanza
In caso di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600, e di quelle di cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su proposta degli organi incaricati della vigilanza sull'esercizio e manutenzione degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio e l'adozione delle relative cautele. Le disposizioni impartite ed il verbale in conseguenza redatto vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'intestatario della licenza di esercizio.
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