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Linee Guida EDPB 3/2019 sulla videosorveglianza

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Linee guida 3 2019   Videosorveglianza

Linee Guida EDPB 3/2019 sulla videosorveglianza

100059 | 23.01.2022 / Linee guida IT

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EU, 29.01.2020

Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) ha adottato il 29 gennaio 2020 la versione definitiva delle Linee Guida sui trattamenti di videosorveglianza (Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices) che illustrano in quali termini il Regolamento 2016/679 si applichi al trattamento dei dati personali quando si utilizzano dispositivi video, e mirano a garantire l’applicazione coerente del GDPR in materia.

Le linee-guida riguardano sia i dispositivi video tradizionali sia i dispositivi video intelligenti. Altre tematiche affrontate nel documento riguardano: la liceità del trattamento, l’applicabilità dei criteri di esclusione relativi ai trattamenti in ambito domestico e la divulgazione di filmati a terzi.
_______

Introduction

The intensive use of video devices has an impact on citizen’s behaviour. Significant implementation of such tools in many spheres of the individuals’ life will put an additional pressure on the individual to prevent the detection of what might be perceived as anomalies. De facto, these technologies may limit the possibilities of anonymous movement and anonymous use of services and generally limit the possibility of remaining unnoticed. Data protection implications are massive.

While individuals might be comfortable with video surveillance set up for a certain security purpose for example, guarantees must be taken to avoid any misuse for totally different and – to the data subject – unexpected purposes (e.g. marketing purpose, employee performance monitoring etc.). In addition, many tools are now implemented to exploit the images captured and turn traditional cameras into smart cameras. The amount of data generated by the video, combined with these tools and techniques increase the risks of secondary use (whether related or not to the purpose originally assigned to the system) or even the risks of misuse. The general principles in GDPR (Article 5), should always be carefully considered when dealing with video surveillance.

Video surveillance systems in many ways change the way professionals from the private and public sector interact in private or public places for the purpose of enhancing security, obtaining audience analysis, delivering personalized advertising, etc. Video surveillance has become high performing through the growing implementation of intelligent video analysis. These techniques can be more intrusive (e.g. complex biometric technologies) or less intrusive (e.g. simple counting algorithms).
Remaining anonymous and preserving one’s privacy is in general increasingly difficult. The data protection issues raised in each situation may differ, so will the legal analysis when using one or the other of these technologies.

In addition to privacy issues, there are also risks related to possible malfunctions of these devices and the biases they may induce. Researchers report that software used for facial identification, recognition, or analysis performs differently based on the age, gender, and ethnicity of the person it’s identifying.

Algorithms would perform based on different demographics, thus, bias in facial recognition threatens to reinforce the prejudices of society. That is why, data controllers must also ensure that biometric data processing deriving from video surveillance be subject to regular assessment of its relevance and sufficiency of guarantees provided.

Video surveillance is not by default a necessity when there are other means to achieve the underlying purpose. Otherwise we risk a change in cultural norms leading to the acceptance of lack of privacy as the general outset.

These guidelines aim at giving guidance on how to apply the GDPR in relation to processing personal data through video devices. The examples are not exhaustive, the general reasoning can be applied to all potential areas of use.

[...]

7. TRANSPARENCY AND INFORMATION OBLIGATIONS

It has long been inherent in European data protection law that data subjects should be aware of the fact that video surveillance is in operation. They should be informed in a detailed manner as to the places monitored.19 Under the GDPR the general transparency and information obligations are set out in Article 12 GDPR and following. Article 29 Working Party’s “Guidelines on transparency under Regulation 2016/679 (WP260)” which were endorsed by the EDPB on May 25th 2018 provide further details. In line with WP260 par. 26, it is Article 13 GDPR, which is applicable if personal data are collected “[…] from a data subject by observation (e.g. using automated data capturing devices or data capturing software such as cameras […].”.

In light of the volume of information, which is required to be provided to the data subject, a layered approach may be followed by data controllers where they opt to use a combination of methods to ensure transparency (WP260, par. 35; WP89, par. 22). Regarding video surveillance the most important information should be displayed on the warning sign itself (first layer) while the further mandatory details may be provided by other means (second layer).

7.1 First layer information (warning sign)

The first layer concerns the primary way in which the controller first engages with the data subject. At this stage, controllers may use a warning sign showing the relevant information. The displayed information may be provided in combination with an icon in order to give, in an easily visible, intelligible and clearly readable manner, a meaningful overview of the intended processing (Article 12 (7) GDPR). The format of the information should be adjusted to the individual location (WP89 par. 22).

7.1.1 Positioning of the warning sign

The information should be positioned in such a way that the data subject can easily recognize the circumstances of the surveillance before entering the monitored area (approximately at eye level). It is not necessary to reveal the position of the camera as long as there is no doubt as to which areas are subject to monitoring and the context of surveillance is clarified unambiguously (WP 89, par. 22). The data subject must be able to estimate which area is captured by a camera so that he or she is able to avoid surveillance or adapt his or her behaviour if necessary.

Content of the first layer

The first layer information (warning sign) should generally convey the most important information, e.g. the details of the purposes of processing, the identity of controller and the existence of the rights of the data subject, together with information on the greatest impacts of the processing.20 This can include for example the legitimate interests pursued by the controller (or by a third party) and contact details of the data protection officer (if applicable). It also has to refer to the more detailed second layer of information and where and how to find it.

In addition the sign should also contain any information that could surprise the data subject (WP260, par. 38). That could for example be transmissions to third parties, particularly if they are located outside the EU, and the storage period. If this information is not indicated, the data subject should be able to trust that there is solely a live monitoring (without any data recording or transmission to third parties).

Figura video

7.2 Second layer information

The second layer information must also be made available at a place easily accessible to the data subject, for example as a complete information sheet available at a central location (e.g. information desk, reception or cashier) or displayed on an easy accessible poster. As mentioned above, the first layer warning sign has to refer clearly to the second layer information. In addition, it is best if the first layer information refers to a digital source (e.g. QR-code or a website address) of the second layer.

However, the information should also be easily available non-digitally. It should be possible to access the second layer information without entering the surveyed area, especially if the information is provided digitally (this can be achieved for example by a link). Other appropriate means could be a phone number that can be called. However the information is provided, it must contain all that is mandatory under Article 13 GDPR.

In addition to these options, and also to make them more effective, the EDPB promotes the use of technological means to provide information to data subjects. This may include for instance; geolocating cameras and including information in mapping apps or websites so that individuals can easily, on the one hand, identify and specify the video sources related to the exercise of their rights, and on the other hand, obtain more detailed information on the processing operation.

 ...

Table of contents
1 Introduction
2 Scope of application
2.1 Personal Dat
2.2 Application of the Law Enforcement Directive, LED (EU2016/680)
2.3 Household exemption
3 Lawfulness of processing
3.1 Legitimate interest, Article 6 (1) (f)
3.1.1 Existence of legitimate interests
3.1.2 Necessity of processing
3.1.3 Balancing of interests
3.2 Necessity to perform a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller, Article 6 (1) (e)
3.3 Consent, Article 6 (1) (a)
4 Disclosure of video footage to third parties
4.1 Disclosure of video footage to third parties in general
4.2 Disclosure of video footage to law enforcement agencies
5 Processing of special categories of data
5.1 General considerations when processing biometric data
5.2 Suggested measures to minimize the risks when processing biometric data
6 Rights of the data subject
6.1 Right to access
6.2 Right to erasure and right to object
6.2.1 Right to erasure (Right to be forgotten)
6.2.2 Right to object
7 Transparency and information obligations
7.1 First layer information (warning sign)
7.1.1 Positioning of the warning sign
7.1.2 Content of the first layer
7.2 Second layer information
8 Storage periods and obligation to erasure
9 Technical and organisational measures
9.1 Overview of video surveillance system
9.2 Data protection by design and by default
9.3 Concrete examples of relevant measures
9.3.1 Organisational measures
9.3.2 Technical measures
10 Data protection impact assessment

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Fonte: EDPB

Collegati:

Prassi AUSL/Procure azione di polizia giudiziaria Sicurezza lavoro

ID 15517 | | Visite: 2588 | Documenti Sicurezza ASL

Prassi azione di polizia giudiziaria Sicurezza lavoro

Prassi nelle relazioni AUSL/Procure nel caso di infortuni e malattie professionali: analisi di casi riguardanti l’azione di polizia giudiziaria

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(U.P.G.): con il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di prevenzione e controllo per l’igiene e la sicurezza del lavoro, si è stabilito che “spetta al Prefetto stabilire quali addetti ai servizi che operino in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro assumano la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria”, pertanto anche alcuni funzionari delle AUSL possono assumere la carica prefettizia di UPG.

L’art. 57 del codice di procedura penale stabilisce che “sono UPG nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, coloro ai quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”. Ciò significa che le attuali funzioni amministrative di vigilanza e controllo delle Asl nell’ambito delle quali possono essere attribuite le funzioni a cui è riconducibile la qualifica di UPG discendono dalla normativa statale. Molte competenze un tempo attribuite allo Stato, sono attualmente attribuite alle aziende sanitarie per effetto della attuazione dei decreti di delega alle Regioni e in particolare ai sensi della Legge 23.12.1978 n. 833 con cui sono state attribuite alla competenza delle AUSL le funzioni di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro insieme con le altre funzioni di polizia amministrativa da svolgersi nei diversi settori di sua pertinenza (tra cui l’igiene degli alimenti, la vigilanza veterinaria sugli animali e sugli impianti di allevamento e macellazione e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture sanitarie e sulle farmacie)
...
2014 - AUSL Ferrara

segue in allegato

Collegati


Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 831 | 13 Gennaio 2022

ID 15507 | | Visite: 821 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sez. 4 del 13 gennaio 2022 n. 831

Infortunio del manutentore con un tornio. Mancata formazione specifica sul macchinario

Penale Sent. Sez. 4 Num. 831 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: COSTANTINI FRANCESCA
Data Udienza: 09/11/2021

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Brescia, con pronuncia del 23 ottobre 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo, in data 9 aprile 2018, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., da valutarsi unitamente alle già concesse attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti, rideterminava in mesi tre di reclusione la pena inflitta a S.M. per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro commesso ai danni di R.E..
2. Veniva contestato al S.M. di avere, in qualità di legale rappresentante della società "M.S. AMBROGIO s.p.a.", cagionato al lavoratore R.E., dipendente della società con mansioni di operaio manutentore, lesioni personali consistite nella amputazione traumatica del primo dito della mano destra da arrotolamento e strappamento, con esposizione prima falange, da cui era derivata una malattia di durata superiore ai quaranta giorni e l'indebolimento permanente dell'organo prensorio, avendo omesso, in violazione dell'art. 2087 cod. civ. e dell'art. 71, comma 4, d.lgs. n. 81/2008, di prendere le misure necessarie affinché il tornio, marca Tovaglieri, mod. TOV 360, fosse utilizzato in conformità alle istruzioni del DVR e della procedura per l'uso del tornio parallelo, consentendo lavori di smerigliatura di pezzi metallici (albero di acciaio) con tela smeriglio, senza utensile di supporto "portatela" e avendo omesso, in violazione dell'art. 18 comma 1, d.lgs. n. 81/2008, di richiedere l'osservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro in relazione al corretto utilizzo del tornio; nonché avendo omesso, in violazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, di fornire al lavoratore infortunatosi una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento ai rischi riferiti al lavoro con torni e macchine utensili.
3. Avverso la indicata sentenza S.M. propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
- vizio di motivazione in quanto la Corte di appello di Brescia avrebbe omesso di pronunciarsi sulla nullità della sentenza di primo grado eccepita con l'atto di appello. Si rileva, in particolare, che, nella sentenza di primo grado, risulterebbe riportato un capo di imputazione diverso da quello di cui al decreto di citazione in quanto nello stesso si farebbe riferimento alla violazione dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 81/2008, con la descrizione della relativa condotta, non presente nel capo di imputazione di cui all'atto introduttivo del giudizio, con conseguente nullità della sentenza di prime cure per violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. c), sulla cui eccezione la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi anche in via implicita;
- violazione di legge avendo il giudice di appello errato nella interpretazione ed applicazione dell'art. 590, commi 1, 2 e 3 cod. pen., in relazione all'art. 583, comma 1, nn. 1 e 2; violazione degli artt. 18, 37 e 71, comma 4, del d.lgs. 81/2008. In particolare, rileva la difesa che il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento dovrebbe ritenersi interrotto dal comportamento abnorme del lavoratore il quale, per sua stessa ammissione, non si sarebbe infortunato nel corso della esecuzione della operazione di smerigliatura al tornio bensì a lavorazione conclusa e, dunque, per fatto accidentale ed imprevedibile, e al più imputabile alla distrazione del lavoratore il quale, seppure esperto, e correttamente informato e formato, aveva operato sullo strumento utilizzando i guanti che invece non dovevano essere adoperati in quel tipo di lavorazione. I giudici di merito, infine, avrebbero omesso di operare un proporzionato giudizio controfattuale, non avendo chiarito se la verificazione dell'infortunio sarebbe stata sicuramente esclusa ove il lavoratore fosse stato dotato del supporto porta tela;
- mancanza di motivazione per ·avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si era contestata la ritenuta violazione delle disposizioni in materia di informazione e formazione. Si rileva che nell'atto di appello si era eccepito come il Tribunale avesse del tutto apoditticamente ritenuto che R.E. non fosse stato adeguatamente formato sull'uso del tornio essendo al contrario emerso dall'istruttoria dibattimentale che tale formazione vi era stata;
- violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di appello concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale esclusivamente sul presupposto della sussistenza di una pregressa condanna risalente nel tempo e soggetta in limine ad indulto e della sussistenza di un precedente a carico dell'imputato.
4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, la non corrispondenza del capo di imputazione di cui al decreto di citazione con quello riportato nella sentenza di primo grado, per essere il primo privo del riferimento alla violazione dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 81/2008, presente, invece, nel secondo, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, è chiaramente frutto di un mero errore materiale. Dall'esame degli atti, consentito a questa Corte attesa la natura processuale della censura, è, infatti, possibile rilevare che il capo di imputazione, in origine era correttamente e interamente riportato nella richiesta e nel decreto penale di condanna, sicchè, essendo la contestazione completa già nota all'imputato fin dall'inizio del procedimento, deve escludersi la violazione delle prerogative difensive dell'imputato essendo egli stato posto nella condizione di contraddire e di difendersi.
3. Per quanto concerne, poi, l'asserito comportamento abnorme del lavoratore e la dedotta idoneità dello stesso ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta contestata e l'evento, giova rammentare che le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti derivati da sua negligenza, imprudenza od imperizia, sicché la condotta imprudente dell'infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio inerente all'attività svolta dal lavoratore ed all'omissione di doverose misure antinfortunistiche da parte del datore di lavoro. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità deve considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento la sola condotta del lavoratore che si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso trattandosi in tal caso di un comportamento del tutto eccentrico ed esorbitante rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a governare (ex multis, Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748 - 01; Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018 (dep. 01/02/2019), Musso, Rv. 275017 - 01). Inoltre, anche recentemente questa Corte ha ribadito che, in tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Nel caso che occupa, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che il fatto che l'infortunato avesse indossato i guanti è un particolare irrilevante nell'eziologia dell'evento, essendosi senza dubbio accertato che il trascinamento della mano è avvenuto in ragione dello sfilacciamento della tela-smeriglio, che rimaneva conseguentemente impigliata nel giro del tornio, seppur in fase di spegnimento, sicchè nessuna rilevanza causale hanno avuto i guanti indossati dall'operaio. La Corte ha, inoltre, evidenziato che il pericolo poteva essere rimosso tramite l'adozione di adeguati strumenti di sicurezza, sicchè non può configurarsi un comportamento abnorme del lavoratore, posto in essere nelle sue ordinarie mansioni, laddove tale comportamento sia collegato proprio all'assenza o insufficienza di adeguate cautele che, se adottate, avrebbero potuto evitarlo. Conclusivamente, non vi è dubbio circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento lesivo e circa la evitabilità dell'evento ove il lavoratore fosse stato munito di adeguati strumenti di protezione.
4. Anche la doglianza con la quale si eccepisce che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con cui si era contestata la asserita, ma non provata, violazione delle disposizioni in materia di informazione e formazione è infondato evidenziandosi nella sentenza impugnata che, come ribadito dal teste esperto della Asl, non erano stati fatti corsi specifici per quel determinato utilizzo del tornio che comunque era una operazione altamente rischiosa in quanto svolta con una tela smerigliata del tutto inidonea in quanto priva del porta-tela e addirittura sfilacciata.
5. Per quanto riguarda, infine, il motivo volto a contestare l'omessa concessione del beneficio della non menzione della condanna occorre rilevare che tale beneficio è fondato sul principio dell'emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale, e la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che ha l'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509), con la conseguenza che ogni valutazione in ordine alla concessione dello stesso, richiedendo l'uso di poteri discrezionali, non è consentita nel giudizio di legittimità. Avendo la Corte d'appello motivato la mancata concessione della non menzione della condanna sul presupposto della sussistenza di una·precedente condanna per delitto, seppure risalente nel tempo, la doglianza deve ritenersi infondata.
6. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 9 novembre 2021

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Novità sul Preposto sicurezza D.L. n. 146/2021

ID 15496 | | Visite: 36479 | Documenti Riservati Sicurezza

Notita  Preposto sicurezza D L  n  146 2021

Novità sugli obblighi del Preposto sicurezza (Art. 19 D.Lgs. 81/2008) di cui al D.L. n. 146/2021 / Note

ID 15496 | 19.01.2022 / Documento completo allegato

Il Preposto sicurezza, alla luce delle modifiche apportate dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, in relazione agli obblighi di cui all'Art. 19ha obblighi/poteri di interrompere l’attività del lavoratore, non previsti precedentemente (salvo comma 1 lett. c. istruzioni per l'abbandono del posto di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile), specificatamente:

- rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale (comma 1 lett. a -modificata);
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (comma 1 lett. f-bis - nuova).

Preposto sicurezza 2022

Documento relativo alle modifiche all'Art. 19, per tutte le novità del Preposto sicurezza 2022, si veda il Documento Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza.

NB

Il preposto o i preposti devono essere individuati dal Datore di lavoro (non precedente esplicitato) secondo il nuovo comma 1 lettera b -bis) dell’Art. 18 introdotto dal DL n. 146/2021 al D.Lgs. 81/2008.

NB

Valutare eventuali aggiornamenti/integrazione formazione del Preposto e/o consegna informativa/nuovo modulo incarico allo stesso in ordine ai nuovi obblighi.

Vedi anche Modulo di incarico/nomina 2022

Chi è il Preposto

D.Lgs. 81/2008

Art. 2. Definizioni
...
e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L’obbligo di individuazione del Preposto da parte del Datore di lavoro (nuovo) di cui all’Art. 18 ante / post modifica attuata dal DL n. 146/2021:

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente / ante DL n. 146/2021 Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente / post DL n. 146/2021
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
... ...
--- b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; (1)
... ...

(1) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
________

Gli Obblighi del Preposto, sono stabiliti dall’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008.

Nella tabella sottostante, l’Art. 19 ante / post modifica attuata dal DL n. 146/2021.

Art. 19 - Obblighi del preposto / ante DL n. 146/2021 Art. 19 - Obblighi del prepostopost DL n. 146/2021
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte
dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 
e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (1)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
---- f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (2)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

(Note)

(1) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(2) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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Notita  Preposto sicurezza DL n  146 2021 Fig  1

Fig. 1 - Schema novità Obblighi Preposto DL. n. 146/2021 - in rosso le novità per gli obblighi del Preposto
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Tutte le novità del Preposto sicurezza 2022

Preposto

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ID 15499 Modulo Nomina

 

Vedi il modulo di comunicazione preposto appaltatori e subappaltatori 2022

 


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Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA | Semplice

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Rischio MMC ISO 11228 3 OCRA Semplice

Valutazione rischio MMC ripetitivi ISO 11228-3 OCRA | Valutazione Semplice

ID 8349 | 22.05.2019

Premessa

Documento e check list allegato sulla Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (ripetitivi) - Valutazione del rischio semplice, che “deve” essere effettuata in accordo con la norma ISO 11228-3 in quanto norma di cui all’All. XXXIII del D.Lgs. 81/2008, da considerarsi tra quelle previste dall’Art. 168 c. 3 come criteri di riferimento per gli obblighi del DL per il rischio MMC.

In questo primo documento di due, è illustrata la Procedura di Valutazione del rischio MMC in accordo con la norma UNI ISO 11228-3 (Valutazione del rischio semplice) con check list di cui all’allegato B della norma e riduzione del rischio di cui all’allegato E.

Nel secondo documento è affrontata la Valutazione del rischio dettagliata (UNI ISO 11228-3 Allegato C).

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D.Lgs. 81/2008

Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

ALLEGATO XXXIII MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE
Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.
...

UNI ISO 11228-3:2009
Ergonomia - Movimentazione manuale
Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

La norma stabilisce le raccomandazioni ergonomiche per compiti lavorativi ripetitivi che implicano la  movimentazione manuale di bassi carichi ad alta frequenza. La norma fornisce una guida sull'identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza, consentendo di conseguenza la valutazione dei relativi rischi per la salute per la popolazione lavorativa.

Excursus

Introduzione

La movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza (lavoro ripetitivo) può causare dolore e affaticamento, che possono portare a disordini muscolo-scheletrici, riduzione della produttività e peggioramento del coordinamento della postura e dei movimenti. Quest'ultimo fattore può aumentare il rischio di errori e determinare di conseguenza un abbassamento della qualità e situazioni di pericolo. Una buona progettazione ergonomica e una corretta organizzazione del lavoro sono requisiti base per evitare gli effetti avversi menzionati.

I fattori di rischio nel lavoro ripetitivo includono la frequenza delle azioni, la durata dell'esposizione, le posture e il movimento dei segmenti del corpo, le forze richieste dal lavoro, l'organizzazione del lavoro, il controllo del lavoro, le esigenze connesse ai risultati del lavoro (per esempio qualità, precisione del compito) e il livello di addestramento/abilità. Ulteriori fattori possono includere fattori ambientali quali clima, rumore, vibrazioni e illuminazione.

Le raccomandazioni fornite dalla presente parte della ISO 11228-3 si basano sulle evidenze scientifiche disponibili concernenti la fisiologia e l'epidemiologia del lavoro manuale. La conoscenza è, comunque, limitata e le linee guida suggerite sono soggette a variazioni in base ai risultati delle future ricerche.

La norma definisce le raccomandazioni ergonomiche per compiti di lavoro ripetitivi che 'coinvolgono la movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza. Fornisce una guida all'identificazione e alla valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza, consentendo pertanto la valutazione dei rischi per la salute della popolazione lavorativa. Le raccomandazioni si applicano alla popolazione lavorativa adulta e sono destinate a fornire una ragionevole protezione a quasi tutti gli adulti in buona salute. Le raccomandazioni concernenti i rischi per la salute e le misure di controllo si basano in larga parte su studi sperimentali relativi al carico muscolo-scheletrico, al disagio/dolore e alla resistenza/affaticamento correlati ai metodi di lavoro. Per la valutazione delle posture lavorative, fare riferimento alla ISO 11226.

1. Termini e definizioni

compito ripetitivo: Compito caratterizzato da cicli di lavoro ripetuti.

ciclo di lavoro: Sequenza di azioni (tecniche) ripetute sempre nello stesso modo.

tempo di ciclo te : Tempo, in secondi, trascorso dal momento in cui un operatore inizia un ciclo di lavoro al momento in cui lo stesso ciclo di lavoro è ripetuto.

azione tecnica: Azioni manuali elementari necessarie al completamento delle operazioni comprese in un ciclo.

Esempio:

Tenere, ruotare, spingere o tagliare.

ripetitività: Caratteristica di un compito quando una persona ripete continuamente gli stessi cicli di lavoro, azioni tecniche e movimenti.

frequenza delle azioni: Numero di azioni tecniche per unità di tempo.

forza F: Sforzo fisico dell'operatore necessario all'esecuzione del compito.

posture e movimenti: Posizioni e movimenti del(i) segmento(i) del corpo o della(e) articolazione(i) necessari per eseguire il compito.

tempo di recupero: Periodo di riposo che segue un periodo di attività e che consente il ripristino della funzione muscolo-scheletrica (in minuti).

fattore di rischio complementare: Oggetti e fattori ambientali per i quali sussistono evidenze di relazione causale o aggravante con disordini muscolo-scheletrici degli arti superiori correlati al lavoro.

Esempio:

Vibrazioni, compressioni localizzate, ambiente freddo o superfici fredde.
...

OCRA: Azione ripetitiva occupazionale (Occupational Repetitive action)
...

2. Valutazione del rischio

Generalità

Quando la movimentazione ripetitiva è inevitabile, si dovrebbe adottare un approccio in quattro fasi in conformità alla ISO Guide 51 e alla ISO 14121, che prevede sia la valutazione del rischio sia la riduzione del rischio. Le quattro fasi riguardano l'identificazione del pericolo, la stima del rischio la valutazione del rischio e la riduzione del rischio.

La procedura illustrata nella figura 1 dovrebbe essere adottata quando si esegue una valutazione del rischio dei compiti implicanti la movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza.

ISO 11228 3 OCRA Valutazione dei rischi

Figura 1 -  Procedura di Valutazione del rischio
...

3. Identificazione del pericolo

Generalità

La prima fase della valutazione d0el rischio consiste nell'identificare l'eventuale esistenza di un pericolo che può esporre gli individui a un rischio di lesione. Se simili pericoli sono presenti, allora può essere necessaria una valutazione del rischio più dettagliata. Quando si determina se sono presenti uno o più dei seguenti pericoli, si dovrebbe prestare attenzione alle linee guida per evitarli.

Ripetizione

I movimenti ripetitivi frequenti fanno insorgere un rischio di lesione che può variare a seconda del contesto delle modalità di movimento e dell'individuo. Con l'aumentare dei movimenti nel ciclo di movimento e/o la riduzione della durata del ciclo, il rischio di lesione cresce. All'interno di un lavoro o di un compito si dovrebbero evitare i movimenti ripetitivi.

Postura e movimento

La posizione assisa limita il movimento complessivo del corpo, in particolare quelli dell'arto inferiore e della schiena. Ciò può portare a un carico maggiore e più complesso sulla schiena e sulle estre01ità superiori. Rimanere in posizione eretta per periodi di tempo prolungati produce spesso dolore/disagio alle gambe e alla parte inferiore della schiena e può portare al ristagno venoso nelle gambe. Le posture complesse che coinvolgono movimenti combinati (per esempio in flessione e in torsione) possono presentare rischi maggiori (vedere ISO 11226). Ogni qualvolta possibile, ai lavoratori dovrebbe essere concessa l'opzione di variare tra la posizione assisa e quella eretta.

I compiti e le operazioni lavorative dovrebbero consentire variazioni della postura lavorativa sia per il corpo intero che per il movimento di segmenti specifici degli arti. Nei compiti di lavoro, si dovrebbero evitare condizioni estreme di movimento delle articolazioni; inoltre esiste l'esigenza di evitare posture statiche prolungate.
...

4. Stima del rischio

Metodo 1 - Valutazione semplificata del rischio

La stima del rischio consiste in una valutazione semplificata del rischio in lavori composti da un singolo compito ripetitivo pavori monocompito).

Il modello di procedura e lista di controllo (check list) presentati nell'appendice B sono da preferirsi per lo svolgimento della valutazione semplificata del rischio. Questa procedura di valutazione si divide in quattro parti:

- informazioni preliminari che descrivono il compito lavorativo;
- identificazione del pericolo, procedura e lista di controllo per la stima del rischio;
- valutazione complessiva del rischio;
- azioni di miglioramento da intraprendere.

Nota
Come seconda scelta, si possono usare altri metodi e liste di controllo semplici forniti nell'appendice A, tenendo presenti le caratteristiche specifiche del compito ripetitivo in esame.

La stima del rischio con il metodo 1 dovrebbe consentire la classificazione del rischio mediante l'approccio a tre zone (verde, gialla e rossa) e determinare le conseguenti azioni da intraprendere. Le tre zone di rischio sono definite come segue.

A) Zona verde (rischio accettabile)  __Rischio acccettabile _

Il rischio di malattia o lesione è trascurabile oppure è a un livello accettabilmente basso per l'intera popolazione lavorativa. Non occorre alcuna azione.

B) Zona gialla (rischio accettabile a determinate condizioni) __Rischio acccettabile a determinate condizioni _

Esiste un rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per l'intera popolazione lavorativa o parte di essa. Il rischio deve essere determinato ulteriormente (usando la valutazione più dettagliata del metodo 2), analizzando i fattori di rischio determinanti e deve essere seguito quanto prima possibile da una riprogettazione. Se la riprogettazione non è possibile, si devono prendere altre misure per controllare. il rischio.

C) Zona rossa (non accettabile)  __Rischio non acccettabile  _

Esiste un considerevole rischio di malattia o lesione che non può essere trascurato per la popolazione lavorativa. È necessaria un'azione immediata (per esempio, riprogettazione, organizzazione del lavoro, istruzione e addestramento dei lavoratori) per ridurre il rischio.
...
Rischio MMC ISO 11228 3 OCRA Semplice 01

Prospetto 1
..

APPENDICE B
Metodo 1 - Lista di controllo per la valutazione semplificata del rischio

B.1 Generalità

La presente appendice fornisce liste di controllo e un modello per la valutazione semplificata del rischio di cui al metodo 1 (vedere punto 4.2.3.1). La struttura e il contenuto della lista di controllo sono i seguenti.

- Informazioni preliminari che descrivono il compito di lavoro

Consiste di informazioni generali (descrizione del lavoro, compiti da valutare, ecc.). Si dovrebbe prestare attenzione inizialmente alla prevalenza dei reclami per ragioni di salute e correlati al lavoro e/o alle variazioni operative (pianificate o improvvisate) apportate alle attrezzature o agli utensili di lavoro.

- Identificazione del pericolo, procedura e lista di controllo e stima del rischio

Presenta una procedura che adotta un approccio in cinque fasi, tenendo conto dei quattro fattori di rischio fisico primari (ripetizione, forza elevata, postura e movimenti incongrui, recupero insufficiente), oltre a ogni altro fattore di rischio complementare che possa essere presente. Quando i pericoli sono identificati, si dovrebbero attivare azioni in modo da ridurre o eliminare questi pericoli dal compito/lavoro (vedere appendice E).

Le caratteristiche del ciclo di lavoro sono i fattori di rischio primari per un lavoro.

La fase 1 della valutazione è pertanto la base della stima del rischio. Gli altri fattori di rischio pertinenti per la valutazione del rischio sono posture incongrue o disagevoli (fase 2), uso della forza mediante gli arti superiori (fase 3), la mancanza di periodi di recupero (fase 4) e ulteriori fattori di rischio complementari (fase 5).

Valutazione complessiva del rischio

Il punto B.2.3 descrive il metodo per la valutazione complessiva del rischio e le conseguenti azioni da attivare. Se uno dei fattori di rischio è riscontrato trovarsi nella zona rossa, allora il rischio complessivo è ROSSO; se nessuno dei livelli di rischio è ROSSO, ma uno o più è nella zona gialla allora il rischio complessivo è GIALLO; se tutti i livelli di rischio sono nella zona verde allora il livello di rischio complessivo è VERDE. Per i fattori complementari, il livello di rischio si riduce quando ci si muove verso la zona verde. Nell'effettuare una valutazione complessiva, si dovrebbero sempre prendere in considerazione i fattori complementari. Vedere punto 4.2.3.1 per una spiegazione delle zone di rischio e delle azioni conseguenti.

- Azione di miglioramento da attivare

Vedere punto B.2.4 per l'azione di miglioramento che dovrebbe essere formulata ed eseguita.

B.2 Lista di controllo

B.2.1 Informazioni preliminari

Completare il prospetto B.1
...

B.2.2 Identificazione del pericolo e valutazione del rischio

La presente parte della lista di controllo è usata per una specifica valutazione del rischio se il lavoro è ripetitivo. Il rischio dovrebbe essere sempre ulteriormente analizzato se il lavoro prevede movimenti quasi identici ripetuti frequentemente per un periodo significativo della normale gi9rnata lavorativa. Se la durata del lavoro ripetitivo è minore di 1 h/giorno o 5 h/settimana, il rischio derivato dalla ripetitività è considerato trascurabile. In tal caso, non occorre alcuna ulteriore valutazione del rischio della ripetitività.

Completare il prospetto B.2.

Fase 1 - Ripetitività/durata dei movimenti
Fase 2 - Ripetitività/durata dei movimenti e postura
Fase 3 - Forza
Fase 4 - Periodi di recupero
Fase 5 - Fattori di rischio complementari

Prospetto B2

Rischio MMC ISO 11228 3 OCRA Semplice Allegato B
...

APPENDICE E
Riduzione del rischio


1. Introduzione

Le conoscenze scientifiche sottolineano l'importanza di un approccio ergonomico alla rimozione o riduzione dei rischi connessi con la movimentazione ripetitiva dei carichi.

L'ergonomia si focalizza sulla progettazione del lavoro e sulla sua integrazione con le esigenze e le capacità fisiche e mentali umane. Un approccio ergonomico considera i compiti di movimentazione ripetitiva nella loro interezza, tenendo conto di una gamma di fattori rilevanti fra cui la natura del compito, le caratteristiche dell'oggetto, l'ambiente lavorativo e le limitazioni e capacità dell'individuo.

Un'adeguata valutazione corretta del rischio costituisce la base delle scelte appropriate nella riduzione del rischio.

2. Evitare la movimentazione ripetitiva

Per cercare di evitare lesioni conseguenti alla movimentazione ripetitiva, è importante chiedersi  se la movimentazione ripetitiva degli oggetti possa essere totalmente eliminata. I progettisti di lavori, macchine o impianti dovrebbero prendere in considerazione l'introduzione di un sistema di movimentazione motorizzato o meccanico invece di un sistema manuale.

Si dovrebbe, comunque, ricordare che l'introduzione di automazione o meccanizzazione può creare nuovi rischi. Tutte le attrezzature dovrebbero essere oggetto di corretta manutenzione, compatibili con il resto del sistema di lavoro, efficaci, progettate in modo appropriato e facilmente azionabili. I lavoratori dovrebbero essere correttamente addestrati all'uso sicuro ed efficace delle attrezzature. Istruzioni operative e avvisi di sicurezza dovrebbero essere posizionati sull'attrezzatura.
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Impianti antincendio fissi a gas inerti: Quadro normativo

ID 6867 | | Visite: 70993 | Documenti Riservati Sicurezza

Impianti antincendio fissi a gas inerti   Quadro normativo

Impianti antincendio fissi a gas inerti / Quadro normativo 01.2022

ID 6867 | Rev. 1.0 del 12.01.2022 / Documento completo allegato

La norma di riferimento per la progettazione degli impianti antincendio fissi a gas inerti è la "UNI EN 15004-1:2019 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione", dove in funzione del gas inerte utilizzato, in genere azoto, argon e miscele degli stessi, codificati come IG100 (azoto), IG01 (argon), IG55 (miscela 50% Azoto/Argon) e IG541 (miscela Azoto/Argon/CO2), le norme dedicate sono:

- UNI EN 15004-8:2018 (IG100) (azoto),

- UNI EN 15004-7:2018 (IG01) (argon),
- UNI EN 15004-9:2018 (IG55) (miscela 50% Azoto/Argon),
- UNI EN 15004-10:2008 (IG541) (miscela Azoto/Argon/CO2). 

Altri gas chimici utilizzati negli impianti di spegnimento (gas halocarbon)

UNI EN 15004-2:2020 (FK-5-1-12)
- UNI EN 15004-2:2020 (HFC 125)
UNI EN 15004-5:2020 (HFC 227ea)
- UNI EN 15004-6:2020 (HFC 23)

Gli impianti antincendio a gas inerti utilizzano come agente estinguente i gas argon e azoto e relative miscele, con la tecnica della saturazione totale d’ambiente “TOTAL FLOODING”: agiscono per riduzione del livello di ossigeno nell’ambiente fino al punto in cui la combustione non può essere sostenuta.

Argon e azoto sono gas naturali presenti nell’aria e la loro azione estinguente si basa principalmente sull’abbassamento del contenuto di ossigeno presente nell’ambiente fino ad un valore compreso tra il 10% ed il 12%, sotto il quale il processo di combustione non può avvenire, ma tale comunque da non costituire pericolo per eventuali persone presenti.

Argon e azoto quando vengono a contatto con le fiamme non hanno nessun tipo di reazione, non sviluppano nessun prodotto di decomposizione dannoso o corrosivo, ritornando nel ciclo naturale dell’atmosfera senza danneggiare l’ambiente.

Argon e azoto non danneggiano i materiali più delicati, sono puliti, efficaci e privi di impatto ambientale (GWP nullo) e con nessun effetto di depauperamento dell’ozono (ODP zero).

Gli impianti di spegnimento a gas inerte sono da considerarsi quindi dei sistemi a clean agent (agenti puliti), così definiti perché il loro uso assicura un processo di spegnimento di tipo rapido e pulito, non rilasciando alcun tipo di residuo nell’area in cui viene erogato, infatti dopo che l’agente estinguente viene scaricato, può essere rimosso dallo spazio protetto attraverso una semplice ventilazione, permettendo di riprendere rapidamente le normali operazioni.

Il gas inerti con argon e azoto sono sono codificati:

- IG100 è Azoto al 100% (più economico sul mercato);
- IG55 è composto in parti eguali da Argon e Azoto (è il più utilizzato); 
- IG01 è Argon al 100% (adatto, per la sua elevata comprimibilità, quando lo spazio di stoccaggio per le bombole risulta essere limitato):
- l’IG541 detto inergen è una miscela di gas inerti composta per il 40% da Argon, 52% da Azoto e 8% da CO2.

Gli impianti antincendio a gas inerti sono costituiti essenzialmente da una o più batterie di bombole ad alta pressione 200/300 bar aventi capacità di 80/140 litri.

Grazie all’alta pressione di stoccaggio, si possono posizionare le bombole anche a notevole distanza dalle aree da proteggere e coprire più locali con la stessa batteria usando opportune valvole direzionali.

Durante la scarica l’alta pressione di stoccaggio viene ridotta con l’impiego di orifizi calibrati: il gas estinguente viene scaricato all’interno del locale protetto mediante una rete di distribuzione e ugelli a bassa pressione.

L’eventuale sovrappressione che si forma nell’area protetta durante la scarica dell’estinguente viene attenuata con l’utilizzo di una o più serrande di sovrappressione. Le serrande sono dotate di alette mobili con contrappeso tarato, che si aprono quando la pressione all’interno del locale protetto diventa troppo elevata per poi richiudersi e garantire la saturazione ambientale per almeno 10 minuti dopo la scarica.

L’integrità del volume protetto di tutti i sistemi a saturazione totale deve essere controllata per localizzare e quindi sigillare efficacemente qualunque perdita d’aria significativa, che potrebbe portare all’incapacità del volume di mantenere il livello specificato di concentrazione della sostanza estinguente per il periodo di permanenza specificato. Tale verifica deve essere eseguita con il “Door Fan Test”.

L’impianto di spegnimento a gas inerti è progettato, con l’ausilio di software per il calcolo delle forature delle sezioni di passaggio degli ugelli, per scaricare il gas nell’ambiente in 60 secondi. Il tempo di scarica viene definito come il tempo necessario per raggiungere il 95% della concentrazione minima di progetto.

I sistemi di spegnimento automatici gassosi entrano in azione quando il sistema di rivelazione invia un segnale di allarme alla centrale, che mette in atto le azioni per cui è stata programmata, estinguendo le fiamme in brevissimo tempo.

SOSTANZA ESTINGUENTE

PRODOTTO CHIMICO

FORMULA

NOME DEPOSITATO

NORMA

IG-01

Argon

Ar

Argotec

UNI EN 15004-7:2018

IG-100

Azoto

N2

-

UNI EN 15004-8:2018

IG-55

Azoto (50%)
Argon (50%)

N2
Ar

Argonite

UNI EN 15004-9:2018

IG-541

Azoto (52%)
Argon (40%)
Anidride carbonica (8%)

N2
Ar
CO2

Inergen

UNI EN 15004-10:2018

Tabella A - Principali gas inerti utilizzati negli impianti di spegnimento.

Ambienti di applicazione

I gas inerti come agenti estinguenti sono particolarmente adatti per la protezione di tutti gli ambienti dove non è possibile utilizzare l’acqua (locali CED, archivi, cabine elettriche, biblioteche, magazzini ed aree tecniche con presenza di personale).

Sicurezza d'uso

Per evitare scariche di estinguenti non necessarie e garantire la massima sicurezza del personale e dei beni presenti negli spazi sottoposti a protezione, può essere utile che l’attivazione degli impianti a gas inerti sia coadiuvata da un impianto di rivelazione fumi a doppio consenso incrociato

Per quanto riguarda i limiti di concentrazione ed esposizione delle persone al gas estinguente inerte si applica quanto stabilito negli Stati Uniti dall’EPA (Environmental Protection Agency) e dal Protocollo di Reinhardt. I parametri determinanti 

NOAEL-NO Observable Adverse Effect Level (massimo valore di esposizione all’agente estinguente ovvero concentrazione, a cui non vengono riscontrati effetti 

LOAEL-Lowest Observable Adverse Effect Level (minimo valore di esposizione all’agente estinguente ovvero concentrazione, a cui vengono riscontrati effetti collaterali).

PRESENZA UMANA

CONCENTRAZIONE

OSSIGENO RESIDUO

ESPOSIZIONE MASSIMA


Aree normalmente occupate


43% NOAEL


12%


5 minuti


Aree normalmente non occupate


52% – 62% LOAEL


10% – 8%


3 minuti – 30 secondi

Tabella B - Concentrazioni massime di utilizzo.

Pertanto è chiaro che nel caso di aree normalmente occupate da personale, non si potrà ridurre la concentrazione di ossigeno ad un valore inferiore al 12%, se si vuole permettere la presenza umana all’interno del locale interessato dalla scarica estinguente per 5 minuti.

Norme Impianti antincendio a gas

In rosso i riferimenti delle norme aggiornate Rev. 1.0 del Documento del 12.01.2022

UNI 11280:2012 Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi 

UNI 11512:2021 Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti

UNI EN 12094-1:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo

UNI EN 12094-2:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo 

UNI EN 12094-3:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio

UNI EN 12094-4:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori 

UNI EN 12094-5:2006 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 5: Requisiti e metodi di prova per valvole direzionali e loro attuatori in alta e bassa pressione 

UNI EN 12094-6:2006 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 6: Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio

UNI EN 12094-7:2005 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 7: Requisiti e metodi di prova per ugelli per sistemi a CO2

UNI EN 12094-8:2006 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 8: Requisiti e metodi di prova per raccordi 

UNI EN 12094-9:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali

UNI EN 12094-10:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati

UNI EN 12094-11:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici

UNI EN 12094-12:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici

UNI EN 12094-13:2002 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per valvole di ritegno e valvole di non ritorno

UNI EN 12094-16:2004 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per dispositivi odorizzanti per sistemi a bassa pressione a CO2

UNI/TS 11512:2013 Impianti fissi di estinzione antincendio - Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità tra i componenti (sostituita da UNI 11512:2021)

UNI EN 15004-1:2019 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e manutenzione

UNI EN 15004-2:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 2: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente FK-5-1-12

UNI EN 15004-3:2008 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 3: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HCFC Miscela A (ritirata senza sostituzione)

UNI EN 15004-4:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 4: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 125

UNI EN 15004-5:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 5: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 227ea

UNI EN 15004-6:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 6: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente HFC 23

UNI EN 15004-7:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 7: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-01 (argon)

UNI EN 15004-9:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 9: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-55

UNI EN 15004-8:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 8: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-100

UNI EN 15004-10:2018 Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 10: Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi a estinguenti gassosi per l'agente estinguente IG-541

ISO 14520-1:2015 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design General requirements

ISO 14520-5:2019 Gaseous fire-extinguishing systems -- Physical properties and system design FK-5-1-12

ISO 14520-10:2019 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design HFC 23 extinguishant

ISO 14520-11:2016 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design HFC 236fa extinguishant

ISO 14520-12:2015 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design IG-01 extinguishant

ISO 14520-13:2015 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design IG-100 extinguishant

ISO 14520-14:2015 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design IG-55 extinguishant

ISO 14520-15:2015 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design IG-541 extinguishant

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1.0 12.01.2022 UNI EN 15004-1:2019
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Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022 - Emergenza COVID-19

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Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022   Emergenza COVID 19

Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022 - Emergenza COVID-19

ID 15450 | 14.01.2022

Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022 - Emergenza COVID-19: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022

Sommario
1. Premessa
2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale
3. Certificazioni verdi COVID-19
4. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2
5. Quarantena e isolamento
6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
7. Divieto di eventi di massa, all’aperto e al chiuso
8. ALLEGATO

...

1. Premessa

Nelle ultime settimane, il Governo ha dettato nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il riferimento è, in particolare, a:

1. il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e sono stati estesi, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
2. il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, con quale sono stati ridefiniti i presupposti e l’applicazione della quarantena ed è stato ulteriormente potenziato il sistema del c.d. green pass rafforzato o super green pass;
3. il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con il quale è stato disposto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, il DL ha esteso a tutte le imprese la possibilità - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.
Si evidenziano di seguito le principali misure introdotte dai citati DL.
In allegato, un prospetto riassuntivo degli aspetti di maggior interesse richiamati nella presente Circolare.

2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale

L’art. 1 del DL n. 221/2021- in deroga al termine massimo di 24 mesi indicato dall’art. 24 del D.lgs. n. 1/2018 - ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, gestito attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
In conseguenza della proroga dello stato di emergenza:
- è stata estesa al 31 marzo 2022 (art. 2 del DL n. 221/2021), la vigenza di: i) il DL n. 19/2020, che consente l’adozione di misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanze del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali; ii) il DL n. 33/2020 che, tra l’altro, contiene misure sulla quarantena, sulla classificazione delle zone in base ai livelli di rischio (c.d. Zone bianche, gialle, arancioni e rosse), sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche, e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento;
- sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022, senza tuttavia finanziamenti aggiuntivi (“le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”), i termini di alcune disposizioni correlate al perdurare della situazione emergenziale (art. 16 del DL n. 221/2021, con rinvio all’allegato A). In particolare, tra le disposizioni rinviate:
-- l’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
-- l’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni in materia di lavoro agile (c.d. smart working semplificato: comunicazione informatica semplificata ed esclusione degli accordi sindacali);
-- l’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Semplificazioni in materia di organi collegiali;
- è stata prorogata al 31 marzo 2022 l’efficacia del DPCM 2 marzo 2021, facendo ovviamente salve le disposizioni legislative successive alla data del 2 marzo 2021 (art. 18 del DL n. 221/2021). La proroga riguarda, quindi, anche l’efficacia dei protocolli di sicurezza (art. 4 del DPCM). Anche il lavoro agile, quindi, prosegue con le modalità “emergenziali” definite, da ultimo, nel Protocollo del 6 aprile 2021.

2.1. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

L’art. 17 del DL n. 221/2021 contiene disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali.
In particolare, per i lavoratori fragili (commi 1 e 2):
- viene prorogato fino all’adozione di un apposito DM (v. infra) e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 l’art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020, secondo il quale “i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
- per la prima volta, si rimette a un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 25 gennaio 2022, l’individuazione dei c.d. lavoratori fragili, ossia i lavoratori che soffrono di “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”.
Si evidenzia, tuttavia, che:
- nessun chiarimento viene dato circa gli eventuali riflessi della definizione del concetto di fragilità sulla disposizione inerente alla sorveglianza sanitaria straordinaria (art. 83 del DL n. 34/2020), che riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”;
- nessuna proroga è disposta né con riferimento alla equiparazione della quarantena e dell’isolamento fiduciario alla malattia (art. 26, co. 1 del DL n. 18/2020), né con riferimento alla equiparazione tra certificazione di una condizione di rischio e fragilità e ricovero ospedaliero (art. 26, co. 2 del DL n. 18/2020).
Per i lavoratori interessati dai congedi parentali (comma 3) vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 e con il limite finanziario di 29,7 mln di euro le previsioni contenute nell’art. 9 del DL n. 146/2021, che, in sintesi, riconoscevano il diritto del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS- CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

3. Certificazioni verdi COVID-19

3.1. Durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19

L’art. 3 del DL n. 221/2021 ha modificato ulteriormente la durata delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, dal 1° febbraio 2022, i certificati attestanti:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. dose booster);
- la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo
avranno una validità di 6 mesi (e non più di 9 mesi, come disposto dal DL n. 172/2021).

3.2. Modalità di impiego delle certificazioni verdi COVID-19

L’art. 8 del DL n. 221/2021, l’art. 1 del DL n. 229/2021 e l’art. 3 del DL n. 1/2022 dettano le nuove regole per l’uso delle certificazioni COVID-19, c.d. green pass.

In particolare, le nuove norme:
- estendono fino al 31 marzo 2022 l’operatività delle norme sull’obbligo di green pass base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo), di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) o di tampone (molecolare o antigenico), per l’accesso ai luoghi di lavoro (artt. 9- quinquies, 9-sexies e 9-septies del DL n. 52/2021) e in ambito scolastico e universitario (artt. 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 del DL n. 52/2021);
- ampliano il novero delle attività e dei servizi accessibili ai possessori di green pass base;
- estendono fino al 31 marzo 2022 l’operatività, in zona bianca, delle norme sul c.d. green pass rafforzato o super green pass, vale a dire la certificazione verde COVID- 19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) o di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) (art. 6, co. 1 del DL n. 172/2021);
- ampliano il novero delle attività e dei servizi accessibili esclusivamente dai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass.

[...] Segue in allegato

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FAQ Green Pass - Per cosa serve

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FAQ Green pass   per cosa serve

FAQ Green Pass - Per cosa serve

ID 15449 | 14.01.2022 / FAQ in allegato

La Certificazione verde COVID-19, o green pass, è lo strumento che, in Italia, consente di viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblico e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie, ai locali che offrono servizio di ristorazione e agli alberghi. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.

Per cosa serve:

- Viaggi in Europa
- Lavoro pubblico e privato
- Mezzi di trasporto
- Scuola e Università
- Strutture sanitarie
- Attività e servizi

Viaggi in Europa

Dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.

In Europa, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
- oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.

In Italia, dal 16 dicembre 2021, per viaggiare o far rientro da un Paese europeo (Paesi in Elenco C: apre una nuova finestra) i viaggiatori dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.

Attenzione. La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di metterti in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.

Lavoro pubblico e privato

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:

- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;

- chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;

- il personale amministrativo, i magistrati, i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo non si estende ai testimoni e alle parti del processo.

La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.

Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.

Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022.

Riferimenti normativi

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
DPCM 12 ottobre 2021
D.L. 21 settembre 2021, n. 127
D.L. 23 luglio 2021 n. 105
D.L. 22 aprile 2021 n. 52

Mezzi di trasporto

La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:

- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione ";
- volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio e impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.

Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.

Dal 10 gennaio fino al 10 febbraio 2022, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio:

- il trasporto scolastico dedicato è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni senza green pass, con obbligo di mascherina FFP2.

- l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori è consentito con green pass base per documentati motivi di salute e di frequenza e per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.

Riferimenti normativi

Ordinanza 9 gennaio 2022
D.L. 30 dicembre 2021, n. 229
D.L. 26 novembre 2021, n. 172
D.L. 6 agosto 2021 n. 111
D.L. 22 aprile 2021 n. 52

Scuola e Università

L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.

L’obbligo riguarda:

- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori;

- chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;

- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.

Dal 15 febbraio 2022, a tutto il personale scolastico e universitario, docente e non docente, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022. Si ricorda che il personale docente delle scuole e delle università è tenuto all’obbligo vaccinale senza limiti di età.

Riferimenti normativi

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
D.L. 23 luglio 2021 n. 105
D.L. 22 aprile 2021 n. 52

Strutture sanitarie

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care. Permette di:

- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e altre strutture residenziali e socioassistenziali. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;

- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.

Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.

ATTENZIONE

Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.

Riferimenti normativi

D.L.  24 dicembre 2021, n. 221
D.L.  10 settembre 2021, n. 122
Ordinanza 8 maggio 2021
D.L.  22 aprile 2021 n. 52

Attività e servizi

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;
- alberghi e strutture ricettive;
- spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- feste per cerimonie civili e religiose;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
- cerimonie pubbliche;
- corsi di formazione privati svolti in presenza.

Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.

Dal 20 gennaio 2022, estensione del green pass base a coloro che accedono ai servizi alla persona e a chi fa visita ai detenuti e agli internati all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Dal 1° febbraio 2022 il green pass base sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Nello stesso periodo, sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Riferimenti normativi

D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
D.L. 30 dicembre 2021, n. 229
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
D.L. 26 novembre 2021, n. 172
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139
D.L. 23 luglio 2021 n. 105
D.L. 22 aprile 2021 n. 52

Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022

FAQ Green pass   per cosa serve   Figura 1

FAQ Green pass   per cosa serve   Figura 2

[...] Segue in allegato

Fonte: Governo

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Gli Ftalati in ambienti di vita e di lavoro

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Gli ftalati in ambienti di lavoro   INAIL 2022

Gli Ftalati in ambienti di vita e di lavoro

INAIL - 13.01.2021

Gli Ftalati in ambienti di vita e di lavoro. Effetti sulla salute endocrina

Gli ftalati rappresentano un gruppo di molecole strutturalmente simili, ampiamente utilizzate a partire dal 1930 a livello industriale come agenti plastificanti, solventi in cosmetici e numerosi manufatti di uso quotidiano.

Proprio l’utilizzo così diffuso ne ha mostrato, con maggiore chiarezza, le caratteristiche di pericolosità legate al sistema endocrino. Viene proposto un inquadramento della gestione normativa, la caratterizzazione del rischio per la salute e l’identificazione dei contesti lavorativi potenzialmente coinvolti da questa esposizione.

...

Fonte: INAIL

FAQ PAF - Cap. Titolo VIII Capo I D.lgs 81/2008

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FAQ PAF   Cap  Titolo VIII Capo I Dlgs 81 2008

FAQ PAF - Cap. Titolo VIII Capo I D.lgs 81/2008

ID 15322 | 30.12.2021 / In allegato documento FAQ completo

FAQ PAF - Capitolo "TITOLO VIII CAPO I" del documento “Decreto Legislativo 81/2008 Protezione dei lavoratori dai rischi DA AGENTI FISICI – Indicazioni Operative, elaborato dal Sotto Gruppo Tematico Agenti Fisici del Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con INAIL ed ISS, approvato dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21/07/21”.

Decreto Legislativo 81/2008

Titolo VIII Agenti fisici
Capo I Disposizioni generali
Art. 180 - Definizioni e campo di applicazione
Art. 181 - Valutazione dei rischi
Art. 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
Art. 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
Art. 184 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 185 - Sorveglianza sanitaria
Art. 186 - Cartella sanitaria e di rischio

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FAQ TITOLO VIII CAPO I

1. 1 Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell'ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 e art. 181 del D.Lgs. 81/08?

La valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere eseguita dal datore di lavoro (art. 17 comma a) secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Lo stesso articolo 28, al comma 3, specifica che il contenuto del documento redatto al termine della valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni specifiche contenute nei successivi titoli del decreto, che, nel caso degli agenti fisici, è il Titolo VIII. In ogni caso la finalità della valutazione del rischio deve essere sempre quella di identificare e adottare opportune misure di prevenzione e protezione, che vanno indicate all’interno del DVR.

Ciò premesso, a seconda dell’agente fisico in questione, si presentano diversi casi:

- rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali. Sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, possiedono un Capo loro dedicato. In questo caso le esposizioni dei lavoratori dovranno essere valutate in conformità alle modalità e ai requisiti descritti nei rispettivi Capi;
-  ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche. Sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, NON possiedono un Capo specifico; per essi si applica quanto richiesto al Capo I, ossia, il datore di lavoro valuta i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi disponibili, elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, pone attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili, provvede agli obblighi di informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta della cartella sanitaria di rischio (vedere anche FAQ 1.2).
-  radiazione solare (radiazione ottica di origine naturale). La radiazione solare non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, che tra le radiazioni ottiche tratta esclusivamente quelle di origine artificiale. Considerato che gli effetti sulla salute a breve e a lungo termine delle esposizioni a questo agente fisico sono scientificamente noti da tempo e, soprattutto, che la radiazione solare è inserita fin dal 1992 nel Gruppo 1 degli “agenti cancerogeni per gli esseri umani” della IARC (International Agency for Research on Cancer) la valutazione del rischio per questo agente è da considerarsi un obbligo per il datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08 (vedere anche FAQ 1.3);
- radiazioni ionizzanti. Il recepimento della direttiva 59/2013/Euratom avvenuta con il Decreto Legislativo n.101 del 31/07/2020, ha modificato il comma 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, rimandando alle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08 stesso. La valutazione dei rischi relativi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, nonché la sorveglianza fisica e medica, devono essere dunque eseguite in conformità al Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo " Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea.

1. 2 Relativamente ai fattori di rischio ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, che sono esplicitamente elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII dall'art. 180 del D.Lgs. 81/08, ma per i quali non esiste un Capo dedicato, secondo quali criteri specifici devono essere effettuate le valutazioni del rischio?

L’art. 181 comma 1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere svolta nell’ambito della valutazione dei rischi generale, di cui all’art.28, e deve essere tale da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.

Le presenti linee d’indirizzo illustrano gli specifici criteri per effettuare correttamente la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, nell’ambito della propria specifica sezione.

Si suggerisce inoltre di consultare il Portale Agenti Fisici all’indirizzo https://www.portaleagentifisici.it/ in cui vengono periodicamente inseriti aggiornamenti normativi, metodologie e algoritmi di calcolo di ausilio alla valutazione del rischio, nonché possibili soluzioni per la riduzione della esposizione al rischio.

1. 3 Relativamente al fattore di rischio radiazione solare che non e' esplicitamente incluso nel campo di applicazione del Titolo VIII dall'art. 180 del D.Lgs. 81/08, secondo quali modalita' deve essere effettuata la valutazione del rischio?

In riferimento alla valutazione del rischio di esposizione alla radiazione solare che interessa tutti i lavoratori che operano all’aperto, non si applicano le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 in quanto questo fattore di rischio non è incluso tra gli “agenti fisici” elencati nell’art. 180 del Titolo stesso.

La valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili; al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi.

I criteri specifici di valutazione e di prevenzione sono articolati nella specifica sezione di questo documento dedicata alla Radiazione Solare.

Si suggerisce inoltre di consultare il Portale Agenti Fisici all’indirizzo https://www.portaleagentifisici.it/ in cui vengono periodicamente inseriti aggiornamenti normativi, metodologie e algoritmi di calcolo di ausilio alla valutazione del rischio, nonché possibili soluzioni per la riduzione della esposizione al rischio.

1. 4 La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, va integrata nell'ambito del documento di valutazione dei rischi? Con quali modalita'?

Per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che ha modificato l'art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come segue: "la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia".

Il D.Lgs.101/20 specifica inoltre, all’art. 2 comma 4, che in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non espressamente previsto in tema di radiazioni ionizzanti dal decreto stesso, si applica il Decreto Legislativo 81/08 .

In particolare l’art. 109 del D.Lgs. 101/20 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) al comma 5 stabilisce che la relazione redatta dall’esperto di radioprotezione per la valutazione e la prevenzione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a seguito della esecuzione della pratica radiologica, costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

1.5 Il rischio relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti deve essere considerato nel documento di valutazione dei rischi del D.Lgs. 81/08 e smi?

Si, come già specificato nella FAQ 1.4, la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, anche di origine naturale, deve fare parte del DVR generale di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e smi. on l’entrata in vigore del D.Lgs. 101/20 sono state introdotte molte novità in tema di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ed affrontati vari aspetti radioprotezionistici. Il D.Lgs. 101/20 al Titolo IV si occupa delle sorgenti di origine naturale, ed è suddiviso in:

Capo I: esposizione al radon nei luoghi di lavoro (sezione II). Per quel che riguarda la protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro sono contenute importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente (FAQ 1.6). La sezione III del capo I si occupa della protezione dell’esposizione al radon negli ambienti di vita, che rappresenta una importante novità, in quanto nel precedente decreto 230/95 era dichiarato fuori dal campo di applicazione.

Capo II: pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, riguarda la protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione dall’esposizione ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: identifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).

Capo III: attività lavorative che comportano esposizione a radiazione cosmica, riguarda in particolare modo la protezione del personale di navigazione.

Capo IV: radiazioni gamma emesse da materiale da costruzione, regolamenta gli obblighi per l’immissione sul mercato di materiali da costruzione che emettono radiazioni gamma e che devono essere considerati in termini di radioprotezione.

In accordo con quanto raccomandato dall’ICRP 103, per le situazioni di esposizione esistenti (come la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro e la protezione dell’esposizione gamma dovuta ai materiali da costruzione) lo strumento operativo per la radioprotezione è il “livello di riferimento” al posto del “livello di azione”. Il “livello di riferimento” è definito come un valore di dose o di concentrazione di attività in aria (nel caso del radon) da intendere non come “soglia”, ma come un valore al di sopra del quale non è opportuno che si verifichi l’esposizione (attenzione: non è un limite!), ed è necessario adottare interventi protettivi, tuttavia, in osservanza del principio di ottimizzazione, si richiede che tali interventi siano apportati anche al di sotto di tale livello

1.6 Quando ed in quali situazioni deve essere effettuata la valutazione del rischio Radon? Come deve essere strutturato il documento di valutazione del rischio specifico?

La valutazione del rischio radon deve essere eseguita per tutte le attività che sono contemplate nel campo di applicazione della normativa di radioprotezione in vigore e finalizzata alla valutazione della possibile esposizione dei lavoratori e alla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione

A differenza della normativa finora vigente (D.Lgs. 230/95 e smi), i livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività del radon non sono riferiti esclusivamente ai luoghi di lavoro, ma anche alle abitazioni (vedi tabella 1).

Tabella1. Livelli di riferimento concentrazione media annua Radon

Tipologia locale

Concentrazione media annua

(Bq m-3)

Abitazioni esistenti

300

Abitazioni costruite dopo il 31/12/2024

200

Luoghi di lavoro

300

 Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art. 11), oppure se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.

Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua.

E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, aumentandone il valore, alla luce della raccomandazione ICRP137.

E' demandata al Piano d’Azione Nazionale Radon la definizione di:

-  specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione
-   strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge
-   strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure)
-   strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie: un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto che individua come “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento opportunamente normalizzato
-  misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality (IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e smi.

Ai sensi del D.Lgs 101/2020 la relazione tecnica deve contenere le seguenti indicazioni:

1. intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la relazione;
2. identificazione univoca del documento (numero o codice progressivo e data);
3. dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita iva) e indirizzo;
4. identificazione univoca del punto di misura, con l'indicazione del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);
5. associazione univoca dei punti di misurazione con il dispositivo di misurazione;
6. tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a norme nazionali o internazionali;
7. indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni dispositivo di misurazione;
8. risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l'incertezza associata;
9. eventuali note relative ai risultati;
10. firma del responsabile della misurazione e del responsabile del rilascio dei risultati.

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata per i luoghi di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa (vedi FAQ 1.6) entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Cadenza delle misure:

-  Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra o di isolamento termico
-  Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.

Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione almeno di II grado iscritto nell'elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rilascia apposita relazione con le modalità indicate nell'allegato II del D.Lgs. 101/20 (il livello di riferimento in questo caso è 6 mSv annui).

E' stata a tal fine istituita la figura dell’“esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione.

1.7 Chi puo' effettuare le misure delle concentrazioni di Radon?

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuate da servizi di dosimetria riconosciuti; i requisiti minimi dei servizi di dosimetria sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20.

La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose, nonche' delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.

I soggetti che svolgono attivita' di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, del D.Lgs. 101/20 devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della salute, sentiti l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali. Sono considerati istituti abilitati l'ISIN e l'INAIL.

1.8 Quando ed in quali luoghi di lavoro deve essere effettuata la valutazione del rischio per le sorgenti di radioattivita' naturale (industrie NORM)?

Il Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 101/20 disciplina le “Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale”, le cosiddette “industrie NORM. 

Nell’ambito del Titolo IV questa è forse tra le parti che hanno subito il cambiamento più importante rispetto alla normativa precedente. Innanzitutto queste sono già classificate come “pratiche”, mentre prima erano “attività lavorative” che entravano nel sistema di radioprotezione solo se sussistevano determinate condizioni (superamento del livello di azione). In altri termini le attività che ricadono nell'ambito di applicazione della norma hanno l'obbligo - entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto (entro il 27 agosto 2021) o dall'inizio della pratica, di provvedere alle misurazioni delle concentrazioni di attività dei radionuclidi presenti nel ciclo produttivo e nei residui di lavorazione, avvalendosi di organismi riconosciuti. I requisiti minimi dei servizi di dosimetria sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20. Nel caso in cui i risultati delle misurazioni siano superiori ai livelli di esenzione è necessaria la nomina di un Esperto di Radioprotezione almeno di II grado iscritto nell'elenco del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà all'attuazione degli adempimenti di radioprotezione prescritti per la tutela dei lavoratori. L'articolo 22 del D.Lgs. 101/20 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Esperto di Radioprotezione sia parte integrante della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08.

I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all'allegato II (vedi Tabella II-1 del D.Lgs. 101/20), si considerano le attività che comportano:

a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturali

b) produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Come sempre nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono i livelli di esenzione, i livelli di allontanamento e il limite di dose. In questo caso i livelli di esenzione e di allontanamento hanno gli stessi valori: essi sono stati definiti per i lavoratori e per gli individui della popolazione sia in termini di concentrazione di attività, sia in termini di dose efficace, nell’allegato II.

Si prevede che l'esercente di tali pratiche provveda alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti, avvalendosi di organismi riconosciuti, i cui requisiti minimi sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20.

Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita', la pratica si può considerare “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale.

Nel caso i suddetti valori siano superiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale.

In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII del D.Lgs. 101/20 inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.

Tabella II-1 del D.Lgs. 101/20 All. II- Settori industriali "NORM"

Settori industriali

Classi o tipi di pratiche

Centrali elettriche a carbone

manutenzione di caldaie

Estrazione di minerali diversi dal minerale di uranio

estrazione di granitoidi, quali graniti, sienite e ortogneiss, porfidi, tufo, pozzolana, lava, basalto

Industria dello zircone e dello zirconio

Lavorazione delle sabbie zirconifere
produzione di refrattari, ceramiche, piastrelle produzione di ossido di zirconio e zirconio metallico

Lavorazione di minerali e produzione primaria di ferro

Estrazione di terre rare da monazite; estrazione di stagno;
estrazione di piombo;
estrazione di rame; estrazione di ferro- niobio da pirocloro;
estrazione di alluminio da bauxite;
lavorazione del minerale niobite-tantalite
utilizzo del cloruro di potassio come additivo nella estrazione dei metalli tramite fusione

Lavorazioni di minerali fosfatici e potassici

produzione di fosforo con processo termico;
produzione di acido fosforico;
produzione e commercio all'ingrosso di fertilizzanti fosfatici e potassici
produzione e commercio all’ingrosso di cloruro di potassio

Produzione del pigmento TiO2

gestione e manutenzione degli impianti di produzione del pigmento biossido di titanio

Produzione di cemento

manutenzione di forni per la produzione di clinker

Produzione di composti di torio e fabbricazione di prodotti contenenti torio

produzione di composti di torio e fabbricazione, gestione e conservazione di prodotti contenenti torio, con riferimento a elettrodi per saldatura con torio, componenti ottici contenenti torio, reticelle per lampade a gas

Produzione di energia geotermica

impianti di alta e media entalpia, con particolare riguardo alla manutenzione dell'impianto

Produzione di gas e petrolio

estrazione e raffinazione di petrolio ed estrazione di gas, con particolare riguardo alla presenza e rimozione di fanghi e incrostazioni in tubazioni e contenitori

Impianti per la filtrazione delle acque di falda

gestione e manutenzione dell’impianto

Cartiere

manutenzione delle tubazioni

Lavorazioni di taglio e sabbiatura

impianti che utilizzano sabbie o minerali abrasivi

L’adozione di misure correttive e la ripetizione dello schema sopra descritto può determinare nuove condizioni. Un aspetto molto importante è l’allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM, per i quali è stata introdotta una classificazione (altra novità molto importante) tra “esenti”. 

I residui “esenti” escono dal campo di applicazione del sistema di radioprotezione e necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I residui “non esenti” vanno smaltiti in discariche autorizzate, in possesso di requisiti descritte nella norma all’articolo 26 del D.Lgs. 101/20 e secondo le modalità di cui all’allegato VII del medesimo decreto.

1.9 Quali sono i materiali da costruzione che possono emettere radiazione gamma e rientrano nel campo della radioprotezione (Titolo V del D.Lgs. 101/20)?

Questo aspetto è di nuova introduzione nel sistema regolatorio italiano.

Si riferisce ad alcune tipologie di materiali da costruzione presenti sul mercato che rientrano nel campo di applicazione della legge sulla radioprotezione poiché possono emettere radiazione gamma;

Questa normativa va ad integrare il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione in relazione alla marcatura per la stesura della dichiarazione di prestazione.

Sono adempimenti che coinvolgono il fabbricante, il mandatario, il distributore e l’importatore. Per tale situazione di esposizione esistente, il nuovo decreto fissa un livello di riferimento pari ad 1 mSv/anno

I materiali sono elencati nell’allegato II al D.Lgs. 101/20 e di seguito riportati:

1. Materiali naturali

Alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi)

Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:

Granitoidi

Porfidi

Tufo

Pozzolana

Lava

2. Derivati dalle sabbie zirconifere

Materiali che incorporano residui delle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

Ceneri volanti

Fosfogesso

Scorie di fosforo, stagno, rame

Fanghi rossi residui della produzione dell’alluminio

Residui della produzione dell’acciaio

Per questi materiali che rientrano nell’elenco di cui all’allegato II del D.Lgs. 101/20, è necessario effettuare - prima dell'immissione sul mercato-una misura delle concentrazioni di attività di Ra-226, Th-232 e K-40, avvalendosi di organismi riconosciuti, i cui requisiti minimi sono riportati al comma 5 dell’allegato II del D.Lgs. 101/20.

Tali valori di concentrazione di attività sono necessari alla stima dell’ “Indice di concentrazione di attività – Indice I” (foglio di calcolo per Indice di concentrazione di attività – Indice I disponibile sul Portale Agenti Fisici - sezione Radiazioni Ionizzanti naturali - metodiche di valutazione del rischio).

Se il valore dell’indice di concentrazione di attività è pari o minore di 1, il materiale in esame può essere utilizzato come materiale strutturale (quindi in grandi quantità) senza che il livello di riferimento sia superato.

Se il valore dell’indice I risultasse superiore a 1, è necessaria una valutazione accurata del possibile contributo in termini di dose efficace, tenuto conto delle caratteristiche del materiale in termini di spessore e densità.

Nei casi in cui il materiale è suscettibile di dare una dose superiore a 1 mSv/anno, tale materiale non può essere utilizzato per l’edilizia civile (materiale strutturale di abitazioni e di edifici a elevato fattore di occupazione) ma per scopi diversi, che vanno previsti nei codici e nei regolamenti edilizi.

La norma di radioprotezione è molto complessa e articolata, (anche ricca di molte eccezioni). In questa nota di sintesi è impossibile riportare tutti i dettagli, per cui si rimanda ad un’attenta lettura del Capo IV del D.Lgs. 101/20.

1.10 Nel caso sia stato nominato l'Esperto di Radioprotezione per le radiazioni ionizzanti, questi deve partecipare alla riunione annuale ex art.35 del D.Lgs. 81/08?

Sì, l’Esperto di Radioprotezione (Esperto Qualificato ai sensi della precedente normativa) deve partecipare alla riunione periodica annuale di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08, e relaziona in tale occasione in merito ai risultati della sorveglianza fisica relativi all’anno precedente, come stabilito dall’art. 130 comma 10 del D.Lgs. 101/20.

1.11 Cosa si intende per "personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia"?

Per la valutazione dei rischi da agenti fisici il datore di lavoro, i sensi dell’art. 181 comma 2 del D.Lgs. 81/08, deve avvalersi di “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”.

Il “personale qualificato” risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio da agenti fisici richiesta per la specifica attività lavorativa e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva, secondo i requisiti richiesti negli specifici Capi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 per gli agenti fisici rumore, vibrazioni, ROA, CEM, ovvero secondo i requisiti indicati nelle specifiche sezioni delle presenti linee guida per gli altri agenti fisici (a cui si rimanda).

La dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione sulla valutazione richiesta per lo specifico agente di rischio conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento. Inoltre, nei casi in cui ai fini della valutazione del rischio siano richieste competenze di misura e/o di calcolo degli agenti fisici, i datori di lavoro devono accertarsi che i fornitori di servizi dispongano delle competenze specialistiche, dell’esperienza e degli strumenti adeguati per effettuare la valutazione in maniera corretta.

In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso e sui soggetti autorizzati alla valutazione e all’espressione della certificazione finale, si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base:

- del curriculum: è opportuno a tal fine richiedere di documentare un curriculum specifico nel settore, comprovante la partecipazione ad almeno un corso teorico-pratico sulla valutazione richiesta per lo specifico agente di rischio, ovvero l’aver effettuato valutazioni dello specifico agente di rischio per conto di aziende/enti o istituti nel rispetto delle norme di buona tecnica e di buona prassi;

- del rispetto delle norme di buona prassi applicabili al settore specifico: apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate e conformi alla buona prassi metrologica ;

- del prodotto finale: Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi.

Si fa presente che una generica formazione in igiene industriale non garantisce a priori le competenze necessarie per l’effettuazione delle valutazioni dei rischi di natura fisica e che per alcuni agenti di rischio fisico sono disponibili certificazioni specifiche. Maggiori dettagli sono inseriti nelle indicazioni relative ai Capi dedicati ai differenti agenti di rischio.

1.12 Cosa si intende all'art. 181, comma 3, del D.Lgs. 81/08 per "giustificazione" nell'ambito della valutazione del rischio?

Si definisce situazione “giustificabile” (art.181 comma 3 D.Lgs. 81/08) la condizione prevista dalla normativa generale sugli agenti fisici secondo cui il datore di lavoro può concludere il processo di valutazione del rischio anche in una fase preliminare qualora si riscontri l’assenza di rischio, o una sua palese trascurabilità, in relazione sia agli effetti diretti che agli effetti indiretti, considerando anche i soggetti particolarmente sensibili al rischio.

Per poter definire un’esposizione lavorativa giustificabile questa, oltre a risultare innocua per tutte le categorie di soggetti potenzialmente esposti, inclusi i soggetti particolarmente sensibili, dovrebbe essere tale da non dare luogo nel tempo ad alcuna situazione potenzialmente pericolosa, sia in termini di effetti diretti che di effetti indiretti. Pertanto una condizione giustificabile non necessita dell'attuazione di specifiche misure di controllo e gestione del rischio. (es. procedure di manutenzione, acquisto/sostituzione attrezzature, tutela soggetti sensibili etc.)

Si fa presente che la condizione di esposizione al di sotto di un valore di riferimento normativo (come meglio specificato nelle FAQ dedicate ad ogni specifico agente di rischio) non è in genere condizione sufficiente per terminare la valutazione del rischio senza ulteriori approfondimenti.

All’interno delle specifiche sezioni del presente documento potranno essere meglio dettagliate le situazioni di giustificabilità.

1.13 Alla luce del D.Lgs. 81/2008 come deve essere strutturato il documento di valutazione del rischio di un agente fisico e quali elementi deve contenere la relazione tecnica?

Il documento di valutazione dei rischi da agenti fisici costituisce una sezione del Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza presenti nell’ambiente di lavoro (DVR).

La valutazione del rischio è supportata dalla Relazione Tecnica redatta dal personale qualificato (vedi FAQ 1.11, da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi. La valutazione del rischio dovuto all’esposizione a un agente fisico deve tener conto delle sorgenti, della loro ubicazione, delle loro caratteristiche di emissione, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, delle condizioni di esposizione e deve riportare le mansioni o i gruppi omogenei cui il rischio è associato, nonché identificare i lavoratori esposti. Il Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere e indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il mantenimento e miglioramento dei livelli di salute e sicurezza con le relative procedure aziendali e i ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, cui devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze, formazione e poteri.

La valutazione del rischio va effettuata e riprogrammata almeno ogni quattro anni e ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero quando i risultati della sorveglianza sanitaria o la revisione della normativa rendano necessaria la sua revisione (Vedi FAQ 1.14)

Nel documento di valutazione del rischio di ogni agente fisico vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:

- data/e certa/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
- dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione;
- dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185 del D.Lgs. 81/08) e del RSPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
- dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50 comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;
- elenco delle mansioni e di eventuali gruppi omogenei di rischio, i lavoratori esposti.
- i criteri utilizzati per la valutazione del rischio;

la Relazione Tecnica, che dovrà contenente almeno:

- elenco delle sorgenti e loro principali caratteristiche correlate al rischio in esame;
- planimetria con indicazione delle sorgenti e delle postazioni di lavoro;
- quadro di sintesi dei lavoratori esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio;
- individuazione e rappresentazione in planimetria delle aree aziendali a rischio;
- valutazione della presenza di co-fattori di rischio potenzianti (es.: come ad esempio, nel caso di esposizione al rumore, di sostanze ototossiche, condizioni di lavoro estreme (es: ambienti severi, presenza di materiali esplosivi e/o infiammabili, condizioni di lavoro disergonomiche …);
- valutazione specifica per ogni agente di rischio, effettuata con misurazioni, calcoli, utilizzo dei dati dei fabbricanti delle attrezzature, utilizzo di database, come meglio specificato nelle sezioni dedicate;
- valutazione degli effetti indiretti
- valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei dispositivi di protezione collettivi e individuali;
- delimitazione segregazione delle aree, zonizzazione, se pertinente;
- valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale;
- identificazione delle soluzioni preventive e protettive adottabili nelle diverse situazioni di rischio presenti nei luoghi di lavoro;

Programma delle misure organizzative, tecniche e procedurali al fine di eliminare o ridurre il rischio da esposizione all’agente fisico, con l’indicazione della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione

Poiché le eventuali carenze e le misure di prevenzione evidenziate nella Relazione Tecnica dal personale qualificato andranno tenute in considerazione nel Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavoro (in quanto responsabili del processo di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se esterno) e di verificare i contenuti della prestazione.

1.14 Qualora al termine dei quattro anni non si siano verificati mutamenti significativi nel processo lavorativo tali da rendere obsoleta la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici, in quale modo la valutazione dei rischi deve essere aggiornata?

Secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 81/08 la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significativi ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al grado di evoluzione della tecnica e della disponibilità delle misure di prevenzione o protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Lo stesso articolo 29 precisa anche che il documento di valutazione del rischio deve essere aggiornato entro 30 giorni dall’evento che ha generato la necessità di aggiornamento.

Per mutamenti significativi che fanno si' che il Documento di Valutazione dei Rischi debba essere aggiornato anche prima dei quattro anni si intendono, ad esempio:

-  inserimento/sostituzione di macchine ed attrezzature di lavoro;
-  modifiche intercorse al processo produttivo, alle modalità di lavoro o alle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura/macchina, alle caratteristiche dei materiali in lavorazione…;
-  modifica della condizione espositiva dei lavoratori;
-  modifica dell’assetto del posto di lavoro;
-  degrado dell’efficienza dell’attrezzatura di lavoro/macchina che possa comportare un aumento dell’esposizione al rischio;
-  perdita di efficacia del dispositivo di protezione collettiva;
-  risultati della sorveglianza sanitaria che rivelino una alterazione apprezzabile dello stato di salute del lavoratore correlata ai rischi lavorativi;
-  revisione o modifica della normativa vigente.

Tali mutamenti dovranno essere opportunamente considerati nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08.

L’aggiornamento della valutazione del rischio almeno ogni quattro anni prevista dall’art. 181 comma 2 per tutti gli agenti fisici elencati al titolo VIII, anche nel caso in cui non si rilevino mutamenti significativi, ha l’obiettivo di verificare comunque e periodicamente:

-  se la valutazione del rischio e le misure preventive messe in atto siano ancora attuali;
-  se durante i quattro anni trascorsi le misure di tutela previste siano state correttamente messe in atto, mantenute e siano state efficaci,
-  nonche' verificare se sia possibile ridurre ulteriormente il rischio espositivo mediante nuove misure tecniche /organizzative o procedurali.

Ai fini della valutazione dell’efficacia del sistema di prevenzione messo in atto sarà importante analizzare gli esiti dei controlli sanitari in relazione al rischio specifico, forniti dal medico competente in forma collettiva ed anonima, eventuali incidenti o potenziali infortuni verificatisi in relazione al rischio specifico, le modalità di impiego dei DPI e dei sistemi di protezione messi in atto da parte dei lavoratori, le procedure di acquisto, manutenzione e gestione dei macchinari attuate.

Il documento di valutazione dei rischi aggiornato almeno ogni quattro anni diventa lo strumento operativo di verifica e pianificazione aziendale degli strumenti di prevenzione.

1.15 Cosa significa "disponibilita' di misure" nell'ambito dell'art.182, comma 1 del D.Lgs. 81/08: 'Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo.'?

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza e la salute del lavoratore sono un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza e la salute di chi esegue la prestazione.

La disponibilità delle misure consiste nell’effettiva disponibilità tecnica e commerciale delle misure di prevenzione e protezione presenti sul mercato e normalmente utilizzate dalle aziende dello stesso comparto per controllare il rischio alla fonte.

I capi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 relativi ai rischi rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali riportano misure e disposizioni specifiche per il rischio fisico considerato. Per gli altri agenti di rischio fisico non dettagliati in un capo del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08, alcune tipiche misure di riduzione e controllo del rischio sono riportate nelle Linee di Indirizzo (FAQ) dedicate, nel rispetto delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

1.16 In quali casi e' necessario effettuare specifica informazione / formazione?

In base agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, ai relativi Accordi Stato Regione sulla formazione, tutti i lavoratori devono essere formati in merito ai rischi della propria professione con un corso della durata di 4, 8, 12 ore a seconda della fascia di rischio cui appartiene l’azienda, in relazione al codice Ateco .

L’obbligo di informazione e formazione per gli agenti fisici viene regolamentato con articoli dedicati nel caso di:

-  rischio rumore, limitatamente agli effetti sull’apparato uditivo, per il quale l’obbligo della informazione/formazione dei lavoratori si attiva al raggiungimento o al superamento dei valori inferiori di azione (art. 195 del D.Lgs. 81/08)
-  rischio CEM, per il quale l’obbligo della informazione e formazione dei lavoratori si attiva al raggiungimento o al superamento dei livelli di esposizione ammessi per la popolazione e, in ogni caso, indipendentemente dal carattere professionale o meno dell’esposizione, in relazione all'utilizzo di attrezzature potenzialmente in grado di produrre effetti su lavoratori particolarmente sensibili (ad es. dotati di dispositivi medici impiantati - art. 210-bis del D.Lgs. 81/08);
-  rischio vibrazioni, per il quale l’informazione e la formazione sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sono obbligatorie al superamento del valore di azione (art. 203 comma 1 lettera f del D.Lgs. 81/08).§
-  utilizzo di dispositivi individuali di protezione (DPI): il datore di lavoro qualora il rischio da agente fisico non possa essere evitato, o sufficientemente ridotto, oltre a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale, ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore in merito alla loro funzione ed al loro corretto utilizzo, e, se necessario, a seconda della categoria cui appartiene il DPI stesso, assicurare anche l’addestramento all’uso (art. 77 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08).

In tutti gli altri casi, per gli altri agenti fisici, l’obbligo di informazione e formazione del personale non è subordinato al superamento di predeterminati livelli di rischio o all’impiego di DPI, quanto invece alla presenza del rischio (art. 184 del D.Lgs. 81/08) e all’impossibilità di poter “giustificare” un mancato approfondimento della valutazione dei rischi; in altre parole, l’obbligo d’informazione/ formazione del personale è subordinato alla presenza di un rischio che deve essere dimensionato per decidere se debbano adottarsi particolari misure di prevenzione e protezione, anche in relazione alla tutela dei soggetti particolarmente sensibili. Qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei gruppi «a rischio» riconosciuti sarà così consapevole della necessità di comunicarlo ai dirigenti, per attivare, se necessario, un processo di valutazione “specifica” del rischio e di sorveglianza sanitaria.

Tale informazione è indispensabile anche per rendere consapevoli tutti i lavoratori che, qualora nel corso degli anni intervenga un possibile cambiamento nella situazione individuale che li faccia rientrare nella categoria di “soggetto particolarmente sensibile” per un determinato rischio, devono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che provvederà all’effettuazione di una valutazione specifica di concerto con il Medico Competente.

1.17 Quali sono gli obblighi e le indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi da agenti fisici per i quali non e' previsto un Capo specifico?

Allo stato attuale l’obbligo di attivare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti agli agenti fisici per i quali non è previsto un Capo specifico all’interno del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, scaturisce dai risultati della valutazione del rischio specifico.

Il Medico Competente, che partecipa attivamente alla valutazione del rischio, ed è a conoscenza dei rischi presenti in azienda, dovrà tenere conto nell’effettuazione dell’attività di sorveglianza sanitaria, della presenza del rischio derivante da uno specifico agente fisico, soprattutto per quei lavoratori che, a seguito di alcune patologie preesistenti o condizioni individuali, possano risultare particolarmente sensibili allo specifico fattore di rischio, come ad esempio nel caso dell'esposizione a radiazione solare, condizioni microclimatiche critiche etc.

Con riferimento all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 è in ogni caso prevista la possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria qualora il lavoratore ne faccia richiesta al Medico Competente (ove già presente in azienda), nel momento in cui il Medico Competente la ritenga correlata ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta. Ciò presuppone che sia stata impartita un’efficace informazione/formazione aziendale sugli effetti dell’esposizione allo specifico agente di rischio che ha reso consapevole il lavoratore delle condizioni di rischio residuo e di suscettibilità individuale.

1.18 Come si deve interpretare il termine "alterazione apprezzabile" riferito allo stato di salute di lavoratori esposti ad agenti fisici?

Come previsto dall’articolo 185, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui la sorveglianza sanitaria mostri in un lavoratore una "alterazione apprezzabile" cioè una variazione in senso negativo dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, il Medico Competente deve informare il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale (ma comunque sollecitamente), il datore di lavoro, il quale, a sua volta, deve procedere a revisionare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione collettiva e individuale adottate tenendo conto del parere espresso dal Medico Competente.

Il legislatore richiede che si proceda ad un riesame completo del processo di valutazione in quei casi in cui il Medico Competente abbia constatato nel lavoratore alterazioni anche precoci della salute correlabili all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro.

1.19 Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 lavoratori dal punto di vista del documento di valutazione del rischio?

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei rischi costituisce un obbligo non delegabile del datore di lavoro.

Fino al 31 maggio 2013 le aziende che occupavano sino a 10 lavoratori (salvo quelle a rischio rilevante) potevano dimostrare l’avvenuta valutazione dei rischi attraverso la cosiddetta "autocertificazione".

Dal 1° giugno 2013 l’autocertificazione non e' piu' accettata ed anche le piccole aziende dovranno possedere un DVR che analizzi tutti i rischi presenti, che indichi requisiti di sicurezza adottati e che definisca il programma degli interventi necessari a mantenere o migliorare i livelli di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 (G.U. n. 285 del 6/12/2012) ha però introdotto la possibilità, per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, di effettuare la valutazione del rischio secondo procedure standardizzate, escludendo le aziende ad alto rischio, nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto.

Le procedure standardizzate sono presenti in allegato al Decreto cui sopra e costituiscono il modello di riferimento.

1.20 L'armatore di una nave commerciale deve valutare i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici?

Con riferimento alle navi italiane civili che sono considerate dalla legislazione alla stregua di “aziende” e quindi soggette agli stessi obblighi di sicurezza, il comandante o l'armatore designato (Codice della Navigazione art. 321)

In base all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 271/1999 e in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, deve valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi, compresi quindi i rischi derivanti dagli agenti fisici. Tale documento deve essere parte integrante della relazione tecnica dei rischi (elemento del Piano di Sicurezza) prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 271/99.

Per le navi straniere vigono regole internazionali.

1.21 Quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 21 del DLgs.81/2008, ovvero i componenti delle imprese familiari ed i lavoratori autonomi?

I soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. 81/08 devono:

- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto;

Inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Si ricorda che l’art. 21 si applica ai componenti dell’impresa familiare esclusivamente esplicitati all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Le imprese e i soggetti indicati in tale articolo non sono quindi tenuti ad effettuare la valutazione dei rischi ne' ad effettuare la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’informazione, misure queste che potranno invece essere richieste sulla base di accordi privati (anche se promossi da obblighi legislativi), ad es. dai committenti.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo operi in contesti di appalto o subappalto sarà comunque soggetto agli obblighi previsti dall’art. 26 comma 3 di collaborazione nella riduzione al minimo dei rischi da interferenza; dovrà pertanto risultare condiviso dal lavoratore autonomo il documento elaborato dal datore di lavoro committente, DUVRI, o il POS /PSC nel caso di lavorazioni presso cantieri edili.

... Segue in allegato

Fonte: PAF

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Dirigente Scolastico Datore di lavoro: quadro normativo e giurisprudenza

ID 9826 | | Visite: 32984 | Documenti Riservati Sicurezza

Dirigente scolastico Dl   Rev  1 0 2021

Dirigente Scolastico Datore di lavoro: quadro normativo e giurisprudenza / Update Dicembre 2021

ID 9826 | Rev. 1.0 del 20.12.2021 / Documento completo allegato

Chiarimenti e richieste di modifica al D.Lgs. 81/2008 sulla Figura e le Responsabilità Dirigente scolastico/Datore di lavoro sono state più volte sollevate a livello parlamentare.

Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi)

Con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi), sono aggiunti all’articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 i comma 3.1 e 3.2 dopo il comma 3.

I nuovi comma 3.1 e 3.2 articolo 18 definiscono chiaramente i compiti e le responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e delle amministrazioni per gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolatici e per le modalità di redazione del DVR.

1. Orientamenti ante D.L. 146/2021 convertito con modificazioni in L. 215/2021

L'orientamento della giurisprudenza in materia di sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro scolastici riconosce la titolarità delle relative responsabilità sia:

- ai dirigenti degli Enti locali (Amministrazioni competenti) proprietari degli edifici.
- ai dirigenti delle istituzioni scolastiche (Dirigente Scolastici - DS).

La normativa e giurisprudenza per il Dirigente scolastico/Datore di lavoro, trova al momento contrasti, in quanto la gli Obblighi del Dirigente sono correlati agli Obblighi dell'Ente locale, e può venire meno la sua l'autonomia decisionale e di spesa, conditio sine qua non per l'individuazione del Dirigente scolastico/Datore di lavoro.

Legale rappresentanza del Dirigente Scolastico (DS)

Ai sensi dell’Art. 25 c.2 del D.Lgs. 165/2001 il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica.

Ai fini della individuazione del Dirigente Scolastico quale soggetto responsabile in materia di sicurezza sul lavoro, la definizione di 'Datore di Lavoro' fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008 trova riscontro nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ancor prima nel D.M.21 giugno 1996 n. 292 "Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96".

Non completa autonomia decisionale e di spesa del Dirigente scolastico

In effetti, ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 165/2001, ad oggi, il dirigente scolastico può stanziare risorse finanziare per:

- avvalersi di tutte le figure professionali esterne o interne alla scuola previste dalla legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- effettuare limitati ma urgenti interventi di adeguamento e messa in sicurezza della scuola.

Per tutti gli altri interventi di messa in sicurezza, che non rientrano nella propria competenza ma rappresentano un rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica della comunità scolastica, deve avvertire tempestivamente gli enti locali responsabili della struttura scolastica e intervenire nell’immediato con misure organizzative.

Gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici  restano in capo agli Enti locali (Amministrazioni competenti) di cui all’Art. 18 c.3 del D.Lgs.81/08, il dirigente ha assolto hai suoi obblighi con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente.

Di fatto è presente, quindi:

- una non completa autonomia decisionale e di spesa del DS
- un altro soggetto che ha obblighi, che, ai sensi del D.Lgs.81/08 dovrebbero essere ricondotti al DL.

Dirigente scolastico: poteri decisionali e di spesa ai sensi del D.Lgs. 81/2008

La duplice posizione di garanzia contemplata nel settore scolastico, dovuta al coinvolgimento contemporaneo dell'Amministratore locale che deve provvedere alla manutenzione degli edifici e dell'Amministratore scolastico al quale gli edifici sono assegnati in uso, non trova riscontro nell'individuazione a datore di lavoro del dirigente scolastico, in quanto quest'ultimo non ha autonomi poteri decisionali e di spesa (Dr. R. Guariniello).

D.M.21 giugno 1996 n. 292
...

Art. 1. Ai fini ed effetti dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96 citati in premessa e ferme restando le attribuzioni e le competenze dei dirigenti degli uffici e dei preposti, ove presenti, nei rispettivi ambiti di responsabilità, il datore di lavoro per gli uffici e le Istituzioni Scolastiche dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione viene individuato, per quanto riguarda gli obblighi di loro competenza, come segue:

A) Ufficio dell'Amministrazione Centrale: il Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali ed Amministrativi
B) Uffici dell'Amministrazione Periferica: i Sovrintendenti Scolastici ed i Provveditori agli Studi
C) Istituzioni scolastiche ed educative statali: i Capi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali
D) Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza: i Presidenti dei Consigli di Amministrazione.
...

L'individuazione a Datore di lavoro dei Dirigenti scolastici avvenuta con il D.M.21 giugno 1996 n. 292, e la distinzione delle responsabilità dell'Ente proprietario degli edifici scolastici rispetto a quelle del Dirigente scolastico non è stata adeguatamente chiarita dal successivo D.M. 29 settembre 1998 n. 382 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni". 

Infatti, i Dirigenti scolastici non dispongono direttamente di alcuna risorsa economica per esercitare tutte le responsabilità loro attribuita in tema di sicurezza, nè tantomeno per intervenire autonomamente in via ordinaria o straordinaria sui rischi delle strutture degli edifici scolastici.

Inoltre D.Lgs. 81/2008 all'Art. 3 ha disposto che per specifici organismi ed enti, tra i quali gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le disposizioni del medesimo debbano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, la cui individuazione era demandata a specifici decreti interministeriali entro 36 mesi ma non sono presenti quelli relativi agli istituti scolastici.

D.Lgs. 81/2008
...
Art. 3  Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. La nuova disciplina del D.Lgs. 81/2008 modificata dal D.L. 146/2021

Con la Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del Decreto Legge n. 146/2021 (Decreto Sicurezza Draghi), sono aggiunti all’articolo 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 i commi 3.1 e 3.2 dopo il comma 3.

I nuovi comma 3.1 e 3.2 articolo 18definiscono chiaramente i compiti e le responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e delle amministrazioni per gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolatici.

...

Dirigente scolatico e Dl   Figura 1

Dirigente scolatico e Dl   Figura 2

Fig. 1 - Amministratore locale e Dirigente scolastico - Flusso obblighi

Dirigente scolatico e Dl   Figura DVR Redazione

Fig. 2 - Redazione congiunta Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs.81/08 Art. 18 c. 3.2)

3. Sorveglianza attiva Dirigenti

Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
...

4. Riferimenti normativi sicurezza comparto scolastico

Ai fini della individuazione del Dirigente Scolastico quale soggetto responsabile in materia di sicurezza sul lavoro, la definizione di “Datore di Lavoro” fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008  trova riscontro nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ancor prima nel D.M. 21 giugno 1996 n. 292 "Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dei DD.LL. n. 626/94 e n. 242/96".

Il D.Lgs. 81/2008 negli artt. 17 e 18 riporta gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Decreto Ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

D.Lgs. 81/2008 all'Art. 3 ha disposto che per specifici organismi ed enti, tra i quali gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le disposizioni del medesimo debbano essere applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, la cui individuazione era demandata a specifici decreti interministeriali (da adottare entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008). Tra i provvedimenti di attuazione emanati (quali il D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231 in relazione alle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile; il D.M. 16 febbraio 2012, n. 51 per gli uffici all'estero; il D.M. 18 novembre 2014, n. 201 per l'amministrazione della giustizia), non è presente quello relativi agli istituti scolastici.

D.Lgs.81/08 all'art.18 comma 3, chiarisce in modo apparentemente inequivocabile come gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restino a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

D.Lgs.81/08 all’articolo 18, con i nuovi commi 3.1 e 3.2 introdotti dal Decreto Legge n. 146/2021, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 definiscono chiaramente i compiti e le responsabilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e delle amministrazioni per gli interventi strutturali e di manutenzione degli edifici scolatici.

D.Lgs.81/08

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.

Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici. (in rosso commi introdotti dal D.L. 146/2021 / ndr)

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DM 29 settembre 1998, n. 382
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Art. 5. Raccordo con gli enti locali
1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12.

...

5. Riferimenti normativi Edilizia scolastica

Per quanto riguarda invece l'edilizia scolastica, i riferimenti sono:

D.M. 18 dicembre 1975 - "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica ". In realtà tale decreto sarebbe stato abrogato nel 1996 dalla Legge n°23 “Norme per l'edilizia scolastica ", ma la stessa legge 23 ha previsto che rimanessero in vigore gli indici minimi e massimi previsti dal D.M. del 1975 (funzionalità urbanistica, edilizia e didattica) che pertanto attualmente costituiscono il punto di riferimento  principale e indispensabile per definire gli indirizzi progettuali degli edifici scolastici, in attesa della realizzazione di norme tecniche regionali, richiamate  dalla Legge n.23/1996 all'art.5, co.3), ma a tutt'oggi ancora assenti;

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - "Norme per l'edilizia scolastica", che all'art.3 definisce le 'competenze degli Enti locali', all'art.5 prescrive l'uscita delle 'norme tecniche', che dovranno sostituire quelle dell'abrogato D.M.1975, e all'art.6 istituisce l'Osservatorio per l'edilizia scolastica, presso il Ministero della Pubblica Istruzione (M.I.U.R.), e, infine, all'art.6 prescrive la realizzazione dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica, sempre a cura del M.I.U.R.;

Prevenzione Incendi scuole - Quadro normativo

In particolare, la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 chiarisce direttamente le competenze degli Enti locali, tenuti non solo alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici (Comuni, per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo e Province per le scuole del secondo ciclo) ma altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti, e, ancora, all'allestimento e all'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, con obbligo di dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature. Tale norma prevede addirittura che gli enti territoriali competenti possano delegare alle singole Istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, con obbligo di assicurare alle Istituzioni scolastiche le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Le norme tecniche, che gli Enti locali secondo tale Legge sono tenuti a rispettare, sono demandate al  Ministero dei LL.PP., che, tenuto conto delle proposte dell'Osservatorio per l'edilizia scolastica (M.I.U.R.), deve adottare, con proprio decreto, le norme tecniche-quadro, contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica indispensabili a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, che successivamente le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, devono a loro volta considerare per approvare specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi, definendo in particolare indici diversificati riferiti alla specificità dei centri storici e delle aree metropolitane; nell'attesa della definizione dei sopracitati  Decreto Ministeriale e Norme Regionali, a tutt'oggi non ancora avvenuta, come già riferito nel punto precedente, la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 ha prescritto il mantenimento temporaneo degli indici di riferimento contenuti appunto nel D.M. 18 dicembre 1975.

Nella Prevenzione Incendi (ed in particolare nel D.M. 26 agosto 1992), invece, non sono chiarite le competenze e le responsabilità dell'Ente locale e del Dirigente scolastico; pertanto, a seguito della trasmissione di opportuni quesiti, nell'ultimo decennio è intervenuta l’Avvocatura Generale dello Stato, in merito alla titolarità degli adempimenti relativi alla sicurezza antincendio negli edifici scolastici, con il parere prot. CS 33778/2010 del 13/12/2010 e la successiva nota di chiarimento prot 55576 P del 15/02/2012.

6. Sentenze Cassazione

Sentenze rilevanti Corte di Cassazione in materia di sicurezza nelle scuole:

- la sentenza n.12223/2016, relativa al crollo del controsoffitto pesante di un’aula del Liceo “Darwin” di Rivoli (TO);
- la sentenza n. 2536/2016, relativa al crollo del Convitto dell’Aquila per il Convitto, a seguito del terremoto del 2009;
- la sentenza n. 20051/2016, relativa all’improvvisa caduta di un’anta di un cancello di una scuola statale a Casteldaccia (PA);
- la sentenza n. 30143/2016, relativa all’accertamento dei VVF in una scuola nel Comune di Succivo (CE) per mancata verifica degli estintori e impianto idrico non funzionante;

Tali sentenze hanno evidenziato "le gravi incongruenze della normativa vigente" in quanto ignora che gli edifici scolastici sono di proprietà degli Enti locali (comune, provincia e area metropolitana) e "soltanto a loro la normativa vigente impone gli obblighi relativi alla messa a disposizione nonché ogni intervento strutturale e di manutenzione necessario al fine di garantire la sicurezza prima di tutto degli studenti e, in generale, di tutti gli operatori scolastici.".

7. Note 

Una posizione del MIUR, vorrebbe limitare gli obblighi attualmente insistenti in capo al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, alle sole aree e spazi che gestisce direttamente. Gli altri spazi, come ad esempio, i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti potrebbero essere individuati quali luoghi di esclusiva competenza ed accesso (e quindi responsabilità) dell'ente locale proprietario, anche n riferimento ai locali adibiti a cucine, mense o bar che, di conseguenza, potrebbero essere individuati quali luoghi per i quali gli obblighi e la responsabilità sono riconosciuti ad esempio in capo al titolare della ditta alla quale è affidato il servizio di ristorazione, mensa o bar.
...
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FAQ Smart working Pubblica Amministrazione | 2022

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FAQ Smart working Pubblica Amministrazione

FAQ Smart working Pubblica Amministrazione | Gennaio 2022

ID 15368 | 05.01.2022 / Documento completo in allegato

FAQ del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 04.01.2022 sullo smart working nella Pubblica Amministrazione.
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Quando è stato avviato il percorso di superamento dello smart working emergenziale nella Pubblica amministrazione?

Già il 10 marzo 2021, nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e i sindacati, si concordava che, “con riferimento alle prestazioni svolte a distanza (lavoro agile), occorre porsi nell’ottica del superamento della gestione emergenziale, mediante la definizione, nei futuri contratti collettivi nazionali, di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l’orientamento ai risultati, concili le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle Pubbliche Amministrazioni, consentendo, ad un tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell’equilibrio fra vita professionale e vita privata”.

Quali sono state le tappe successive?

Il Patto del 10 marzo ha segnato l’avvio di un percorso che ha reso possibile, in pochi mesi, il raggiungimento di tre tappe importanti:

1) la prima, a fine aprile (decreto legge “proroghe” n. 56/2021, articolo 1), ha riguardato il superamento di vincoli rigidi e soglie percentuali minime per l’applicazione dello smart working nella Pubblica amministrazione;
2) la seconda, dal 15 ottobre - coerentemente con la riapertura di tutte le attività economiche, sociali e culturali del Paese grazie al progredire delle vaccinazioni e all’obbligo di green pass per tutti i 23 milioni di lavoratori pubblici, privati e autonomi - ha permesso di ripristinare il lavoro in presenza come modalità ordinaria nella Pa (Dpcm 24 settembre e Dm 8 ottobre);
3) la terza, in parallelo, ha visto il decollo delle trattative per i rinnovi contrattuali, nell’ambito dei quali, in attuazione del Patto, devono essere disciplinati gli aspetti di tutela dei diritti dei lavoratori, delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile (quali il diritto alla disconnessione, le fasce di contattabilità, il diritto alla formazione specifica, il diritto alla protezione dei dati personali, il regime dei permessi e delle assenze e ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale). In attesa che i nuovi contratti diventino operativi – il 21 dicembre è stata firmata la preintesa per il comparto funzioni centrali – questi aspetti sono stati anticipati per tutta la Pubblica amministrazione nelle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, concordate con i sindacati, sulle quali è stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata lo scorso 16 dicembre.

Che cosa prevedono le linee guida per il lavoro agile nella Pa?

Le linee guida, secondo quanto stabilito dalla legge 81/2017, prevedono che lo svolgimento del lavoro agile è rimesso all’accordo individuale con il lavoratore, in cui vengono definiti durata, modalità e obiettivi della prestazione. Le linee guida prevedono le seguenti ulteriori condizioni per lo smart working:

a) l’invarianza dei servizi resi all’utenza;
b) l’adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
c) l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
d) la necessità, per l’amministrazione, della previsione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato;
e) la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore;
f) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti;
g) la rotazione del personale in presenza ove richiesto dalle misure di carattere sanitario;
h) il dovere di fornire al lavoratore idonea dotazione tecnologica, che garantisca la sicurezza e il divieto di ricorso all’utenza personale o domestica del dipendente, salvo i casi preventivamente verificati e autorizzati.

Come le amministrazioni pubbliche possono organizzare la rotazione dei lavoratori?

Ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile. Ciò consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità, anche modulandolo, se necessario, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza contenuta nelle linee guida potrà essere raggiunta anche al termine della programmazione. In sintesi, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, anche considerando l’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo.

Qual è la disciplina di riferimento del settore privato?

Anche per il lavoro privato la legge di riferimento è la legge 81/2017, secondo cui per l’adozione dello smart working è necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente che stabilisca durata, condizioni del recesso, modalità di esecuzione della prestazione, strumenti tecnologici utilizzati, nel rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. Insieme allo stato di emergenza, però, il cui termine è stato posticipato al 31 marzo 2022, è stata prorogata la procedura semplificata per l’accesso al lavoro agile, che non prevede di allegare alcun accordo con il lavoratore e che si basa esclusivamente sulla modulistica (un template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Non sono ammesse altre modalità per l'invio della comunicazione.

Anche nel settore privato sono state approvate linee guida per lo smart working?

Sì. Il 7 dicembre 2021 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha raggiunto l’accordo con le parti sociali sul primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. Il protocollo è del tutto simile alle linee guida sul lavoro agile emanate dal Dipartimento della funzione pubblica.

Qual è, adesso, la differenza fondamentale tra il lavoro agile nel settore pubblico e nel settore privato?

Fino al 31 marzo 2022, la differenza fondamentale sta nell’obbligatorietà, per il settore pubblico, dell’accordo individuale, come previsto dalla legge 81/2017, mentre nel settore privato è ancora ammessa la forma semplificata di smart working, senza necessità di accordo individuale.

Che cosa chiedono, dunque, quei sindacati e quelle forze politiche che invocano lo smart working generalizzato nella Pa?

Chi sta invocando lo smart working generalizzato nella Pubblica amministrazione non si accontenta del lavoro agile regolato, strutturato e ampiamente flessibile che è stato disegnato in maniera condivisa e partecipata in questi mesi - attraverso il confronto con i sindacati, e con l’intesa del Governo, delle Regioni, dei Comuni e delle Province - ma chiede il ritorno alla situazione del lockdown di marzo 2020. Allora, con un decreto legge, l’attività ordinaria nella Pa divenne quella in lavoro agile, ma non per tutti i dipendenti. In quella fase drammatica, una parte di lavoratori pubblici, non potendo svolgere smart working per la natura delle loro mansioni, fu costretta a ricorrere all’utilizzo di ferie e permessi pregressi, fino ad arrivare, in alcuni casi, all’esonero dal servizio, continuando a percepire la retribuzione. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, nei casi in cui lo smart working non era possibile, si fece massiccio ricorso alla cassa integrazione. L’Italia viveva un’emergenza sanitaria caratterizzata dal dilagare di un virus sconosciuto contro il quale non esistevano vaccini. Per questo il Governo era stato costretto a chiudere tutte le attività e i servizi sull’intero territorio nazionale, tranne quelli essenziali, e a limitare la circolazione delle persone. Oggi, fortunatamente, non siamo più in lockdown e il Paese sta tenendo aperte le sue attività, grazie alla campagna vaccinale e alla strategia del green pass e del super green pass. Il lavoro agile di massa non è più giustificato e ci sono tutti gli strumenti, comprensivi di diritti e di tutele per i lavoratori e per gli utenti dei servizi pubblici, che garantiscono ampia flessibilità organizzativa alle singole amministrazioni.

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Circolare MLPS e PA del 05 Gennaio 2022 | Smart working

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Circolare MLPS e PA del 05 Gennaio 2022 Smart working

Circolare MLPS e PA del 05 Gennaio 2022 | Smart working

ID 15386 | 06.01.2022 / In allegato Circolare

I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato il 5 gennaio 2022 una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

Una grande prova di responsabilità condivisa, una decisione straordinaria per organizzare lo smart working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il privato utilizzerà il massimo della flessibilità per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio e la stessa cosa farà il lavoro pubblico. La circolare firmata da me e dal ministro Orlando è immediatamente in vigore per mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il massimo della sicurezza, e con il contributo a controllare l’evoluzione della curva pandemica” ha dichiarato il ministro per la Pa, Renato Brunetta.
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Estratto

Oggetto: Lavoro agile

L’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del diffondersi del virus, ivi incluso il ricorso al lavoro agile, che pure non è stato mai interrotto, ma che invece è stato disciplinato da un quadro regolatorio, sia nel pubblico che nel privato, differenziato ma esaustivo.

In relazione a tale quadro regolatorio, informato il Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 gennaio 2022, con il presente documento si intendono sensibilizzare le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati ad utilizzare appieno tutti gli strumenti di flessibilità che le relative discipline di settore già consentono e che sinteticamente si riportano di seguito.

1. Lavoro agile nella pubblica amministrazione

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, a decorrere dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di esse, di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19.

Il rientro “in presenza” del personale delle pubbliche amministrazioni è stato disciplinato da subito con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 8 ottobre 2021, che ha individuato le condizionalità ed i requisiti necessari (organizzativi ed individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini ad una adeguata qualità dei servizi; dalle “linee guida” adottate previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata lo scorso 16 dicembre. Il quadro regolatorio è stato infine completato, per la prima volta, come concordato con i sindacati nel Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale siglato a Palazzo Chigi il 10 marzo 2021, dal Contratto collettivo sottoscritto tra Aran e parti sociali il 21 dicembre 2021, che del lavoro agile nel pubblico impiego ha individuato caratteristiche, modalità, limiti e tutele.

Una delle principali caratteristiche della disciplina oggi vigente per il lavoro agile nella pubblica amministrazione è la flessibilità.

Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza. Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).

Si richiama ulteriormente l’attenzione, infine, su quanto già previsto dall’articolo 2, del DM 8 ottobre 2021, circa la possibilità, per le amministrazioni, di avvalersi dei mobility manager aziendali, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro già consentite sia dalla contrattazione collettiva che dal citato decreto 8 ottobre 2021. I predetti mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d'area di cui al predetto decreto interministeriale, per un'azione di raccordo costante, sia per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, sia per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL, nonché per l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

2. Lavoro agile nel lavoro privato

Lo svolgimento della prestazione del lavoro in modalità agile ha da subito rappresentato un efficace strumento per arginare la diffusione del virus e contenere gli effetti economici negativi.

In tal senso, il Governo è intervenuto con discipline emergenziali dirette ad agevolarne l’utilizzo per quanto più possibile, anche mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d’intesa con le organizzazioni datoriali e sindacali.

La normativa si è consolidata con l’articolo 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha consentito la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tale disciplina, dopo che il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 97, aveva spostato i termini prima dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 e poi a dicembre 2021, è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221.

Pertanto, fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobily managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro. Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

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Fonte: Funzione pubblica

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Corretto utilizzo delle lampade germicide a raggi ultravioletti

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Corretto utilizzo delle lampade germicide a raggi ultravioletti

Corretto utilizzo delle lampade germicide a raggi ultravioletti

ID 15365 | 04.01.2022 / Documento allegato

La pandemia SARS-CoV-2 ha portato ad un aumento della commercializzazione di lampade germicide a raggi ultravioletti ad uso domestico, adoperate per sanificare aria, oggetti e superfici. Queste lampade a LED sfruttano la capacità della radiazione UV-C (280 nm – 100 nm) di uccidere i batteri e inattivare i virus. Tali lampade UV spesso, però, non sono accompagnate da informazioni sufficienti a garantire il loro uso in sicurezza e la loro capacità germicida.

È importante ricordare che la radiazione ultravioletta in tutte le sue componenti UV-A (400 nm – 315 nm), UV-B (315 nm - 280 nm) ed UV-C (280 nm – 100 nm) è classificata dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) nel Gruppo 1 degli agenti certamente cancerogeni per l'uomo.

L'esposizione diretta delle persone alla radiazione UV-C può essere dannosa sia per gli occhi che per la cute

Il rischio dipende da una serie di fattori, come, ad esempio, la lunghezza d’onda di emissione, l’intensità della radiazione, la durata dell’esposizione, la distanza dalla sorgente ecc. L’esposizione accidentale agli UV-C generati da lampade germicide nell’intervallo di lunghezze d’onda tra i 280 nm e i 100 nm è in grado di causare gravi danni, quali irritazioni, eritema, ustioni e gravi forme di fotocheratite e infiammazione della cornea, in soggetti esposti anche per brevi periodi.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata dell'uso improprio delle lampade UV per la sterilizzazione delle mani o, comunque, di un’esposizione dannosa a cute ed occhi e ha predisposto un’infografica e un breve video sui possibili rischi per la salute dovuti all’esposizione alle lampade UV. Vai alla sezione Ultra-violet (UV) lamps should NOT be used to disinfect hands or other areas of your skin .

L'Istituto Superiore di Sanità, come riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza Covid-19: ambienti/superfici (aggiornamento Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020), sconsiglia l’utilizzo di lampade UV-C per impiego non professionale.

La radiazione UV-C non può inattivare un virus o un batterio che non sia esposto direttamente alla radiazione

Ad esempio, i patogeni non saranno inattivati se coperti da polvere, incorporati in una superficie porosa o se si trovano sul lato non irraggiato di una superficie, o se la lampada stessa risulta coperta da polvere o sporcizia.

Cosa dice la legge

L'esposizione alla radiazione ultravioletta nei luoghi di lavoro è normata al capo V del Titolo VIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che stabilisce criteri e metodi per la prevenzione dal rischio di esposizione alle radiazioni ottiche di origine artificiale. I limiti di esposizione per le radiazioni ottiche non coerenti sono fissati nella tabella 1.1 dell’allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08. Nella banca dati del ROA del Portale Agenti Fisici sono riportati i risultati di una serie di misure effettuate in laboratorio su lampade UV-C a LED portatili di recente immissione sul mercato. Le misure sugli apparecchi LED portatili sono state eseguite in accordo a quanto indicato dalla norma tecnica CEI EN 62471 “Sicurezza fotobiologica di lampade e sistemi di lampade”.

Relativamente alla normazione volontaria sulle lampade che impiegano radiazione UV-C, la norma specifica di riferimento è la CEI EN 62471, che recepisce la IEC 62471(2006) “Photobiological safety of lamps and lamp systems”, che è una guida per la valutazione della sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada, inclusi gli apparecchi di illuminazione. In particolare, vengono specificati i limiti di esposizione, la tecnica di misura di riferimento e lo schema di classificazione per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le sorgenti di radiazione ottica ad ampio spettro incoerente, compresi i LED, nel campo di lunghezze d'onda compreso tra 200 e 3000 nm.

Inoltre, per la protezione dagli effetti acuti sulla salute, dovuti all’esposizione dei raggi UV-C esiste la Normativa UNI EN ISO 15858 (2016) “Dispositivi UV-C - informazioni sulla sicurezza - limiti ammissibili per l’esposizione umana”. Questo standard internazionale specifica i requisiti minimi di sicurezza umana per l'uso di dispositivi con lampada UV-C ed è applicabile a sistemi UV-C nei condotti, a sistemi UV-C per la sanificazione dell’aria, ai dispositivi UVC portatili per la disinfezione di superfici e oggetti e a qualsiasi altro dispositivo UV-C, che può causare esposizione ai raggi UV-C per l'uomo, eccetto ai sistemi UV-C utilizzati per la disinfezione dell'acqua.

[...]

Fonte: Ministero della Salute

Vedi IARC Monographs 100D: Radiation

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Allegato riservato Corretto utilizzo lampade germicide a raggi ultravioletti Rev. 00 2022.pdf
Certifico S.r.l. Rev. 0.0 2022
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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 01.2022

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Dlgs81 08 2020

Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008 - 01.2022

Decreto legislativo 81/2008 in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Ed. 01.2022 (28 Dicembre 2021)

Disponibile il testo coordinato MLPS nell'edizione Gennaio 2022. 

Download TUS Ed. 01.2022

Novità in questa versione:

- Inserita nota e piè pagina all’art. 5, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del DPR 28 marzo 2013, n. 44
- Inserita la lettera circolare INL del 11/08/2020 prot. 1753 ad oggetto: Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato;
- Inserita la circolare INAIL n. 44.2020 del 11.12.2020 sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2;
- Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 18860 del 04.12.2020, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;
- Modifiche agli allegati XLVIIXLVIII dal decreto-legge 28/10/2020, n. 137 convertito, con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Inserita la nota INL del 21.12.2020 prot. 11484, sul lavoro intermittente e i profili sanzionatori;
- Inserita la lettera circolare del 08/01/2021 prot. 4905, riguardante indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori - Integrazione;
- Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. 1330 del 14/01/2021, sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 del D.lgs. 81/2008;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 settembre 2019 con il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 - Nono elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;
- Inserite le modifiche agli allegati XLIIXLIII introdotte dal decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 11/02/2021;
- Inserita la lettera circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021, sulle indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata;
- Aggiornato l’allegato XXXVIII ai sensi del Decreto interministeriale del 18/05/2021, di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, che ha definito il quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale;
- Inserita la nota INL del 02/07/2021, prot. n. 4639, ad oggetto: tutela dei lavoratori - stress termico ambientale;
- Inserita la nota INL del 19/07/2021, prot. n. 5223 ad oggetto: D.M. 25.06.2021 - Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità);
- Inserita nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga deti termini della sorveglianza sanitaria eccezionale;
- Inserito il D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 230 del 25/09/2021);
- Inserito il D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 237 del
04/10/2021);
- Inserito il D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (G.U. Serie Generale n. 259 del 29/10/2021);
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021 ad oggetto “D.M. 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 15472 del 19/10/2021 ad oggetto “D.M. 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di Iavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, Iettera a), punto 4 e Iettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 con il Decreto Direttoriale n. 65 del 26 ottobre 2021 - Ventottesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11
- Inserita la circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno prot. 16700 del 08/11/2021 ad oggetto “D.M. 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di Iavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, Iettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti”;
- Inserita la circolare INL n. 3/2021 del 09/11/2021, avente ad oggetto: D.L. n. 146/2021 - nuovo provvedimento D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - prime indicazioni;
- Inserita la circolare INL n. 4/2021 del 09/12/2021, avente ad oggetto: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” - Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL);
- Inserite le modifiche agli artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79, 99 e all’Allegato I, introdotte dal Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021).

MLPS - 28 Dicembre 2021

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Vademecum palchi (mostre/fiere)

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Vademecum palchi 1 0 2021

Vademecum palchi (mostre/fiere)

ID 13941 | 06.07.2021 / Documento di lavoro completo in allegato

Il documento illustra anche con il supporto di immagini e schemi il campo di applicazione ed i requisiti in materia di sicurezza propri delle attività di spettacolo musicale, cinematografico, teatrale e delle manifestazioni fieristiche, analizzando gli aspetti peculiari del cd. "Decreto Palchi".

Il comma 2-bis dell’articolo 88 del d.lgs. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 88 - Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X. (1)(2)(4)
g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.

2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013. (3) (5) (6)

Note
(1) Il 
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. g dispone l'inserimento del periodo "nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi"
(2) Comma modificato dalla 
legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(3) Comma aggiunto dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(4) Comma sostituito dall'art. 16 della 
legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014
(5) Pubblicato il 
Decreto MLPS 22 luglio 2014
Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività (GU n. 183 dell'8 agosto 2014)
(6) 
Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014
Istruzioni operative tecnico - organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto MLPS 22 luglio 2014.

Il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi", pubblicato sulla G.U. n. 183 dell’8 agosto 2014, recante “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività” del 22 luglio 2014, ha esteso al comparto dell’organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del “Testo unico per la sicurezza” per i cantieri temporanei o mobili.

Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture, o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 con le “Istruzioni operative tecnico–organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto interministeriale 22 luglio 2014”.

La circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro negli spettacoli introdotta dal Decreto del 22 luglio 2014, e, seguendo i capi e gli articoli del decreto stesso, ne descrive e illustra l’azione e le richieste.

...

Normativa
- D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
- Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 - "Palchi"

Prassi
- Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014

Norme tecniche

UNI EN 13782:2015 Strutture temporanee - Tende - Sicurezza

La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione, al calcolo, alla costruzione, all'installazione, alla manutenzione di tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50 m2. La norma si applica anche a tende piccole multiple, che non sono normalmente trattate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superficie maggiore di 50 m2.

UNI EN 13814-1:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 1: Progettazione e fabbricazione

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione ed installazione di macchinari e strutture sia mobili, sia installate temporaneamente o permanentemente che sono destinate all'uso da parte di persone come attività per il divertimento, quali giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, padiglioni, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree. I suddetti elementi, detti attrazioni per divertimento, sono destinati ad essere installati sia ripetutamente senza deterioramento o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente, in fiere e parchi di divertimento o in qualsiasi altro luogo.

Tribune, installazioni di cantieri edili, ponteggi, strutture rimovibili per agricoltura, attrazioni a gettone semplici per bambini in grado di trasportare non più di tre bambini e dispositivi ricreativi come gli acquascivoli o le piste estive per slittini, attrezzature e superfici per aree da gioco, percorsi acrobatici, strutture artificiali per arrampicata, attrezzature da gioco gonfiabili, tappeti elastici, equipaggiamenti per piscine (questo elenco non è esaustivo) non sono trattati dalla norma.

Per tutte le apparecchiature non trattate dalla norma, si applicano le norme tecniche pertinenti.

Tuttavia questo documento può essere utilizzato nella progettazione di qualsiasi struttura o dispositivo da divertimento per il trasporto dei passeggeri che sono similari, anche se non esplicitamente menzionati. Per la sicurezza dei lavoratori si applicano i regolamenti nazionali.

Il documento è applicabile alla fabbricazione e modifiche importanti delle attrazioni per divertimento progettate dopo la data effettiva di pubblicazione.

UNI EN 13814-2:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 2: Funzionamento, manutenzione ed uso

La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza della manutenzione, del funzionamento, dell’ispezione e del collaudo delle giostre ed attrazioni per il divertimento che sono destinate ad essere installate sia ripetutamente senza deterioramento o perdita di integrità, sia temporaneamente o permanentemente, in fiere e parchi di divertimento o in qualsiasi altro luogo. Tribune, installazioni di cantieri edili, ponteggi, strutture rimovibili per agricoltura, attrazioni a gettone semplici per bambini in grado di trasportare non più di tre bambini e dispositivi ricreativi come gli acquascivoli o le piste estive per slittini, attrezzature e superfici per aree da gioco, percorsi acrobatici, strutture artificiali per arrampicata, attrezzature da gioco gonfiabili, tappeti elastici, equipaggiamenti per piscine (questo elenco non è esaustivo) non sono trattati dalla presente norma.

Per la sicurezza dei lavoratori si applicano i regolamenti nazionali.

UNI EN 13814-3:2019 Sicurezza delle giostre e dei dispositivi per divertimento - Parte 3: Requisiti per l'ispezione durante la progettazione, fabbricazione, funzionamento ed uso

La norma definisce i requisiti per le necessarie ispezioni indipendenti delle attrazioni per divertimento progettate, fabbricate, funzionanti ed utilizzate conformemente alla UNI EN 13814-1 e alla UNI EN 13814-

UNI 11580:2015 Sistemi per pubblico spettacolo - Specifiche per la progettazione, la fabbricazione e le ispezioni degli elementi strutturali in alluminio e/o acciaio.

Il presente documento specifica i requisiti per la progettazione, il calcolo, la fabbricazione, e le ispezioni di travature, torri e di ogni elemento ad essi associabili, costruiti in alluminio e/o acciaio per impiego nel pubblico spettacolo.

Strutture composte da questi elementi possono anche avere forma complessa tramite l’utilizzo di elementi angolari, archi o combinazioni di altri elementi speciali che non siano travi lineari.

Le travature e le torri sono utilizzate prevalentemente per supportare carichi statici e dinamici o per finalità puramente decorative. Possono essere sospese, supportate da terra o a parete, installate permanentemente o usate come struttura mobile.

UNI EN 13200-1:2019 Installazioni per spettatori - Parte 1: Caratteristiche generali degli spazi di osservazione per spettatori.

La norma specifica i requisiti di progettazione e di gestione relativi alle installazioni per spettatori in luoghi di intrattenimento permanenti o temporanei, compresi stadi sportivi, palazzetti dello sport, installazioni al chiuso e all'aperto, al fine di garantire la loro funzionalità.

[...omissis]

Il palco e le sue componenti

Figura 1   Componenti di un opera temporanea per eventi

Figura 1 - Componenti di un’opera temporanea per eventi (spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento). 
Fonte immagine: INAIL

Struttura inferiore (palcoscenico)

Il palcoscenico può svilupparsi su un unico livello o su diversi livelli (ad es. gradoni o cavee). Esso può essere fisso o mobile, in quest’ultimo caso è generalmente semovente su ruote e viene denominato rolling stage.

Il palcoscenico sostiene gli artisti durante le rappresentazioni, oltre che l’allestimento scenotecnico inferiore; può anche contenere attrezzature scenotecniche per la movimentazione di artisti e/o materiale scenografico (c.d. macchine per la meccanica inferiore).

Struttura superiore

La struttura superiore, laddove prevista, sostiene l’allestimento scenotecnico superiore, composto da attrezzature scenotecniche, strutture di ausilio e altri materiali scenografici. Essa è generalmente realizzata in opera, direttamente in quota oppure a terra. In quest’ultimo caso, viene portata nella sua posizione finale in quota mediante sistemi di sollevamento manuali o motorizzati nei quali vengono usualmente impiegati dei paranchi a catena.

Figura 2   Esempi di struttura superiore realizzata sul palco

Figura 2 – Esempi di struttura superiore realizzata sul palco e portata in quota mediante sistemi di sollevamento motorizzati

Il sistema di sospensione

Il progetto di allestimento scenotecnico richiede un posizionamento preciso nello spazio degli impianti illuminotecnici, audio, video ed effetti scenografici, sia per motivi artistici che per esigenze tecniche.

A tal fine si fa riferimento al rigging plot e generalmente, la collocazione nelle posizioni finali previste, si ottiene mediante l’interposizione, fra la struttura di sostegno e il carico, di un sistema di sospensione che, oltre a rendere compatibili i punti di ancoraggio con i punti di sospensione, trasferisce i carichi statici e dinamici (sia nella fase di montaggio e smontaggio che nella fase di esercizio) trasmessi dalle strutture di ausilio e dalle attrezzature scenotecniche a punti della struttura di sostegno idonei a tal fine (punti di ancoraggio).

[...]

Le strutture di ausilio

Le strutture di ausilio sono opere temporanee a servizio dell’evento per il supporto delle attrezzature scenotecniche e del materiale scenografico.

Generalmente sono strutture dalle forme diverse in relazione al tipo di elemento che devono sostenere. Di solito vengono utilizzate strutture a torre per i proiettori luce, i sistemi audio e le postazioni regia, strutture ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video, strutture lineari o ad anello, a traliccio (es. truss americane, ring di americane, mother grid) oppure costituite da profilati metallici (es. travi IPE, HE) per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.

Figura 6   Mother grid   Figura 7   Truss americane

                     Figura 6 - Mother grid                                                   Figura 7 - Truss americane

...

Montaggio, smontaggio ed allestimento

Le fasi di montaggio, smontaggio ed allestimento, considerata la loro complessità e l’interferenza con altre attività lavorative, sono da considerarsi fasi critiche del processo di realizzazione del palco che rendono necessarie opportune azioni di coordinamento e controllo.

Corretto montaggio

Durante il montaggio è necessario controllare che:

- siano disponibili gli schemi di installazione forniti dal fabbricante e/o dal progettista del palco o, in alternativa, i disegni esecutivi di progetto dello stesso redatti da un professionista iscritto all’albo professionale;

Palchi per spettacoli ed eventi similari

- siano disponibili le istruzioni di montaggio del palco comprensive dell’illustrazione delle modalità di montaggio, eventuale trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze ‘passo dopo passo’, nonché la descrizione delle misure di sicurezza da adottare e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;
- vi sia la documentazione dell'esecuzione dell'ultima verifica degli elementi del palco in oggetto;
- il serraggio dei collegamenti fra gli elementi del palco sia mantenuto in efficienza secondo le modalità previste dal fabbricante, riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
- gli ancoraggi e/o le zavorre siano mantenuti in efficienza, secondo le modalità previste dal fabbricante e/o dal progettista riportate nelle istruzioni d’uso e/o nel progetto;
- i montanti siano verticali;
- le controventature di pianta e di facciata siano mantenute in efficienza mediante:
-- controllo visivo della linearità delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;
-- controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta.

Il personale addetto al montaggio ed, in particolare, il preposto al montaggio:

- dovrà attenersi scrupolosamente alla sequenza di montaggio dei vari elementi;
- dovrà verificare la completezza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto, prima di proseguire con le fasi successive.

È necessario prevedere un documento ove il preposto al montaggio, registri:

- l’avvenuto controllo;
- la rispondenza della struttura alle varie configurazioni riportate nella sequenza di montaggio prevista dal fabbricante e/o dal progettista.

Dichiarazione di corretto montaggio

La dichiarazione di corretto montaggio, redatta da un professionista, ingegnere o architetto (laurea magistrale o equipollente), abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, dovrebbe contenere:

- la dichiarazione che le strutture, le pedane, le impalcature, gli appendimenti, ecc. siano stati montati a regola d’arte e posizionati conformemente ai disegni esecutivi.
- la certificazione, a firma di un professionista abilitato, sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla eventuale documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.

Idoneità all’impiego

Un palco può essere idoneo all’impiego quando è stato:

- realizzato secondo il progetto;
- montato e smontato in accordo alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- utilizzato conformemente alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- immagazzinato e trasportato secondo le istruzioni del progettista/fabbricante;
- ispezionato e controllato in conformità alle istruzioni del progettista/fabbricante;
- manutenuto secondo le istruzioni del progettista/fabbricante;
- eventualmente riparato e garantito dal fabbricante o da persona da lui qualificata.

...

Verifica dei carichi sospesi

Ministero dell'interno - Dip. VV.FF., Circ. 1 aprile 2011, n. 1689

Oggetto: Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Le Commissioni di vigilanza istituite per l'applicazione dell'art. 80 del TULPS hanno, tra l'altro, il compito di "verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene" dei locali di pubblico spettacolo "ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni" (art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del TULPS).

Nell'ambito della predetta attività di verifica, diretta ad assicurare la tutela del pubblico e dei lavoratori addetti, rivestono particolare rilevanza i controlli sulle condizioni di solidità e sicurezza di eventuali carichi sospesi impiegati negli allestimenti.

Si tratta, come noto, di carichi installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, che possono pertanto costituire potenziali fonti di rischio.

Le attuali tecnologie consentono l'impiego, sempre più diffuso anche nell'ambito di manifestazioni temporanee con allestimenti provvisori, di sistemi complessi composti da diversi elementi strutturali e con carichi di varia natura, sia statici che dinamici (si pensi, ad esempio, al "ring" di americane reticolari con appesi gruppi di "line array" di casse audio, batterie di proiettori, teste mobili nonché di vari motori per il sollevamento ed eventuali sotto-strutture dedicate a particolari effetti scenici).

Negli ultimi anni si è registrata una ampia casistica di incidenti dovuti al collasso di strutture fisse o temporanee per sovraccarico o non corretto montaggio di carichi sospesi, tutti contrassegnati da conseguenze gravi, in alcuni casi mortali, che hanno interessato anche il nostro Paese.

Deve inoltre evidenziarsi che, nella prassi, un fattore di criticità nella verifica degli elementi in discorso, può essere rappresentato dalla distanza temporale intercorrente, in taluni casi, fra la fase di progettazione iniziale e il momento di effettiva realizzazione dell'allestimento, e dalla possibilità di disporre di una documentazione tecnica completa e aggiornata sulle modifiche intervenute fino all'ultimazione dell'allestimento medesimo.

Ciò posto, muovendo dalla descrizione delle tipologie più ricorrenti di carichi sospesi, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni, al fine di assicurare, anche sul piano della completezza documentale, l'ottimizzazione dei controlli concernenti la sicurezza e la solidità di tali elementi strutturali, a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale addetto.

Carichi sospesi.

La nozione di "carico sospeso" è ampia e rimanda, in maniera comprensiva, a qualunque elemento (scenotecnico, di arredo o altro), posto in aria o trattenuto o ancorato in sospensione o appoggiato in quota ovvero mosso meccanicamente, prima e/o durante lo spettacolo, tramite gru, argani, carri ponte, piattaforme di lavoro e simili.

Per maggiore chiarezza e ai soli fini della presente nota, si individuano, di seguito, le tipologie più ricorrenti di carichi sospesi e dei relativi sistemi di sospensione (semplici o complessi) normalmente impiegati nell'ambito dei locali o luoghi di pubblico spettacolo, permanenti o temporanei, soggetti al parere della Commissione di vigilanza ai fini del rilascio, da parte del Comune, della licenza di cui agli articoli 68 e 80 del TULPS.

Carico sospeso fisso: carico sospeso vincolato ad uno o più punti di una struttura superiore od inferiore ivi comprese funi, tiranti, catene e staffe;

Carico sospeso ad un organo di sollevamento: carico sospeso vincolato tramite un elemento mobile sia esso fune, catena, cinghia e/o banda ad una macchina ovvero ad un sistema complesso di sollevamento;

Carico sospeso dinamico: carico sospeso vincolato o tramite un organo movimentato da una macchina o tramite un sistema complesso di sollevamento in grado di muoversi nello spazio in una o più direzioni;

Per tali elementi scenotecnici e/o di arredo (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, occorre dunque garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Documentazione tecnica e/o certificativa

Al fine di verificare la "solidità e la sicurezza" di un "locale" di pubblico spettacolo in relazione ai carichi sospesi e alle strutture fisse o temporanee destinate all'ancoraggio degli stessi, può farsi riferimento a quanto disposto dalle norme sulla sicurezza delle costruzioni (in particolare, dal D.M. 14 gennaio 2008, recante le nuove norme tecniche per le costruzioni) e dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008).

Lo schema riportato nella pagina successiva (di cui segue la legenda) illustra alcune situazioni tipiche, evidenziando, ai fini della successiva certificazione del sistema di sospensione, le componenti essenziali e ricorrenti del sistema medesimo.

Legenda:

A. Struttura di sostegno (torre luce, struttura fissa, americana, ecc.);
B. Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale (p.e. gancio, golfare, occhiello);
C. Collegamento principale (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta);
D. Collegamento di sicurezza (p.e. tirante, fascia, fune, catena, asta, sistemi estensibili anticaduta);
E. Motore/paranco (eventuale);
F. Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico (p.e. gancio, golfare, occhiello, fasce, imbrago);
G. Carico (p.e. casse acustiche, proiettori, fari, americane)

Immagine   Verifica carichi sospesi

Si segnala di seguito la documentazione utile ad attestare la sicurezza dei carichi sospesi:

1. documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato;

2. schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziami, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato;

3. certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema

Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate, ex articolo 88, comma 2-bis, del d.lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013, le disposizioni che si applicano "agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" (in GU n. 183 dell'8 agosto 2014).

Le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento delle OT impiegate in occasione di spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi simili risultano particolarmente rischiose se si pensa alle peculiarità del contesto operativo, quali, ad esempio, la presenza contemporanea di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, l’elevato numero di lavoratori anche di diverse nazionalità e la necessità di completamento dei lavori in tempi brevi e in spazi ristretti.

Inoltre tali OT sono strutture, in genere prefabbricate, che vengono installate, di volta in volta, in luoghi diversi, aventi caratteristiche differenti, sia dal punto di vista della portanza del suolo, che delle condizioni meteorologiche. Tali caratteristiche ne influenzano la progettazione strutturale e la stabilità, e devono essere valutate ad ogni cambiamento di sito.

La fornitura delle OT realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, comprende le attività di montaggio e smontaggio, allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici, lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio carico, scarico e movimentazione delle attrezzature.

Schema 1 - Decreto palchi - Capo I

Schema 1   Decreto palchi   Capo I

Campo di applicazione - Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

L’articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.

Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.

Sono escluse dall’applicazione del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e dall’applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008:

- il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestagli che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.

- il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all’effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.

- il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all’estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.

Particolari esigenze

L’articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

Gli articoli 3 e 4 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT.

Terminologia e definizioni

Cantiere

È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

Opere Temporanee

OT:
- temporanee;
- modulari;
- montabili / smontabili;
- trasportabili;
- reimpiegabili.

Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).

I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:

- elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
- elementi di ponteggi;
- elementi per tribune;
- elementi di raccordo e di giunzione;
- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
« ecc..

Il palco è l’OT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.

Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.

Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata “americana”. Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.

La pedana può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l’area di appendimento delle strutture dall’area di allestimento della pedana e degli strumenti.

La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.

Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere.

Ad esempio:

- a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,
- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,
- a traliccio ad anello o lineare per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.

Queste opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.

Committente

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell’OT di cui all’Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell’opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.

Luogo o sito dello spettacolo

Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’evento sono:

Tabella 1   Luogo o sito dello spettacolo

Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.

È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio:

- dimensioni del luogo di installazione della OT in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa;
- strutture preesistenti dedicate all’ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili.
- caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.

...Segue in allegato

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Circolare Ministero dell'interno 23 gennaio 1996 n. 3

ID 15518 | | Visite: 1746 | Prevenzione Incendi

Circolare Ministero dell'interno 23 gennaio 1996 n. 3

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Competenze ed adempimenti da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
...

Allegati Circolare
- Schema delle fasi procedimentali previste dal D.Lgs. 758/94
- Mod. 1/PG - verbale di accertamento di reato
- Mod. 2/PG - comunicazione notizia di reato
- Mod. 3/PG - prescrizione
- Mod. 4/PG - accoglimento/diniego richiesta di proroga
- Mod. 5/PG - verbale di verifica delle prescrizioni
- Mod. 6/PG - comunicazione di ammissione al pagamento dell’ammenda
- Mod. 7/PG - comunicazione dell’avvenuto adempimento alle prescrizioni e di pagamento dell’ammenda
- Mod. 8/PG - comunicazione di non adempimento alle prescrizioni

Collegati

Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL 146/2021

ID 14846 | | Visite: 10438 | Documenti Riservati Sicurezza

Cover Tavola di concordanza TUS Modifiche DL 146 2021 Rev  1 0 2021

Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL n. 146/2021 (Decreto sicurezza lavoro Draghi) convertito L. n. 215/2021

ID 14846 | Rev. 1.0 del 21.12.2021 / In allegato tavola di concordanza completa

In allegato:
1. 
Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL n. 146/2021 (Rev. 0.0 2021)
2. Tavola di concordanza TUS - Modifiche DL n. 146/2021 convertito dalla Legge n. 215/2021  (Rev. 1.0 2021)

La tavola proposta mette a confronto ed evidenzia le modifiche del D.lgs 81/2008 (TUS) operate dal Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (in GU n.252 del 21.10.2021), convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021) in vigore dal 21 Dicembre 2021.

Update Rev. 1.0 del 21.12.2021
Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021)
Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2021

Articoli ed Allegati modificati:
Art. 7 - Comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Art. 13 - Vigilanza
Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
Art. 19 - Obblighi del preposto
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Art. 51 - Organismi paritetici
Art. 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
Art. 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Art. 56 - Sanzioni per il preposto
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
Art. 99 - Notifica preliminare
Allegato I - Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

In calce all'articolo Tavola di concordanza TUS Rev. 1.0 2021 - Modifiche DL 146/2021 convertito L. 215/2021 riservata Abbonati

Testo coordinato - Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 (in GU n.252 del 21.10.2021), convertito in legge, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (in GU n.301 del 20.12.2021) in vigore dal 21 Dicembre 2021.

In rosso le modificazioni apportate dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 al Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146

Art. 13. Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1 -bis . Il comitato regionale si riunisce almeno due volte l’anno e può essere convocato anche su richiesta dell’ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.»;
b) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1. le parole «e per indirizzare» sono sostituite dalle seguenti: «e per programmare e valutare, anche ai fini del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale»;
1.2. le parole: «negli attuali» sono sostituite dalla seguente: «nei»;
1.3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi di vigilanza alimentano un’apposita sezione del Sistema informativo dedicata alle sanzioni irrogate nell’ambito della vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.»;
2) al comma 2:
2.1. le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute»;
2.2. dopo le parole «dal Ministero dell’interno»
sono inserite le seguenti: «dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale»;
2.3. le parole: «dall’IPSEMA e dall’ISPESL»,
sono sostituite dalle seguenti: «dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro»;
2.4. dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ulteriori amministrazioni potranno essere individuate con decreti adottati ai sensi del comma 4.»;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’INAIL garantisce le funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica del SINP e al suo sviluppo, nel rispetto di quanto disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’INAIL rende disponibili ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, per l’ambito territoriale di competenza, e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni denunciati, ivi compresi quelli sotto la soglia di indennizzabilità, e alle malattie professionali denunciate.»;
4) al comma 4, primo periodo, le parole da «Ministro del lavoro» fino a «pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale» e le parole «da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i criteri e»;
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 -bis . Per l’attività di coordinamento e sviluppo del SINP, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è ridefinita la composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 25 maggio 2016, n. 183.»;
6) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui al comma 6.»;
c) all’articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio» sono aggiunte le seguenti: «, dall’Ispettorato nazionale del lavoro»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008;
4) al comma 6:
4.1. dopo le parole «L’importo delle somme che l’ASL» sono inserite le seguenti: «e l’Ispettorato nazionale del lavoro» e la parola: «ammette» è sostituita dalla seguente: «ammettono»;
4.2. le parole «l’apposito capitolo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l’apposito capitolo regionale e il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti: «e dall’Ispettorato»;
5) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7 -bis . L’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto a presentare, entro il 30 giugno di ogni anno al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per la trasmissione al Parlamento, una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e che dia conto dei risultati conseguiti nei diversi settori produttivi e delle prospettive di sviluppo, programmazione ed efficacia dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.»;
d) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) . — 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorati a prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’ Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.
3. L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.
4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
7. In materia di prevenzione incendi, in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevista dall’articolo 46 del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
8. I poteri di cui al comma 1 spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
9. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.
In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.
12. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
13. Ferma restando la destinazione della percentuale prevista dall’articolo 14, comma 1, lettera d) , del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, l’importo delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettere d) ed e) , integra, in funzione dell’amministrazione che ha adottato i provvedimenti di cui al comma 1, il bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro o l’apposito capitolo regionale ed è utilizzato per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
16. L’emissione del decreto di archiviazione per l’estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell’ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d) .

d -bis ) all’articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b -bis ) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»;

d -ter ) all’articolo 19, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme for- nendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;

2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;

d -quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8 -bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;

d -quinquies) all’articolo 37:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto

in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine,

impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo»;

4) dopo il comma 7 -bis è inserito il seguente:

«7 -ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi;
e) all’articolo 51:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2) il comma 8 -bis è sostituito dai seguenti:
«8 -bis . Gli organismi paritetici comunicano annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati-GDPR), all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno svolto l’attività di formazione organizzata dagli stessi organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3 -bis.
8 -ter . I dati di cui al comma 8 -bis sono utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro;

e -bis) all’articolo 52, comma 3, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

e -ter) all’articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) , dopo le parole: «commi 1, 7,» è inserita la seguente: «7- ter,»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «

d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) , b -bis ), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis »;

e -quate ) all’articolo 56, comma 1, lettera a) , le parole: «ed f) » sono sostituite dalle seguenti: «, f) e f -bis )»;

e -quinquies) all’articolo 79, comma 2 -bis , dopo le parole: «1° giugno 2001» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti»;

e -sexies) all’articolo 99, al comma 1 -bis , introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente: «1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente;

f) all’articolo 99, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1 -bis . Le comunicazioni di cui al comma 1 alimentano una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma l’interoperabilità con le banche dati esistenti. Con decreto del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro sono individuate le modalità tecniche, la data di effettivo avvio dell’alimentazione della banca dati e le modalità di condivisione delle informazioni con le Pubbliche Amministrazioni interessate.»;
g) l’Allegato I è sostituito dall’Allegato I al presente decreto.

1 -bis . All’articolo 14, comma 1, lettera d) , del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c) , e comma 5, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: «somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 9, lettere d) ed e) » .
2. In funzione dell’ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera c) , numero 1), l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità da inquadrare nell’Area terza, posizione economica F1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 22.164.286 per il 2022 e di euro 44.328.571 a decorrere dal 2023 in relazione alle assunzioni di cui al presente comma, nonché di euro 9.106.800 per il 2022 e di euro 6.456.800 a decorrere dal 2023 per le spese di funzionamento connesse alle medesime assunzioni, nonché di euro 1.500.000 per il 2022 in relazione alle spese relative allo svolgimento e alla gestione dei concorsi pubblici.
3. Al fine di rafforzare l’attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, il contingente di personale dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 90 unità in soprannumero rispetto all’organico attuale a decorrere dal 1° gennaio 2022.
4. All’articolo 826, comma 1, del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «570 unità» sono sostituite dalle seguenti: «660 unità»;
b) alla lettera b) , il numero «6» è sostituito dal seguente: «8»;
c) la lettera c) è abrogata;
d) la lettera d) è sostituita d a lla seguente: « d) ispettori: 246»;
e) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) appuntati e carabinieri: 229».
5. Al fine di ripianare i propri livelli di forza organica, l’Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 45 unità del ruolo ispettori e in 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 658.288 per l’anno 2022, euro 3.756.018 per l’anno 2023, euro 4.328.623 per l’anno 2024, euro 4.544.998 per l’anno 2025, euro 4.595.330 per l’anno 2026, euro 4.668.246 per l’anno 2027, euro 4.713.412 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, euro 4.766.424 per l’anno 2032 e euro 4.846.170 annui a decorrere dall’anno 2033.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45.329.374 euro per l’anno 2022, 64.941.389 euro per l’anno 2023, 65.513.994 euro per l’anno 2024, 65.730.369 euro per l’anno 2025, 65.780.701 euro per l’anno 2026, 65.853.617 euro per l’anno 2027, 65.898.783 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 65.951.795 euro per l’anno 2032 e 66.031.541 euro annui a decorrere dall’anno 2033, si provvede ai sensi dell’art. 17.

Art. 13 - bis Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell’istituzione scolastica congiuntamente all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.
Capo IV MISURE FINANZIARIE URGENTI
Art. 14. Disposizioni urgenti per l’adempimento di obblighi europei e internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Art. 15. Proroga «Strade sicure» e misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20
Capo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 16. Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del Fondo di solidarietà comunale
Art. 17. Disposizioni finanziarie
Art. 18. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO I (articolo 13, comma 1, lett.g)
Sostituisce l’Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
“ALLEGATO I (articolo 14, comma 1)
Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14

[…]

Tavola di concordanza Decreto legislativo 81/2008 - Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146 - Legge 17 dicembre 2021 n. 215

In rosso le modifiche apportate al TUS dal DL 146/2021

In azzurro le modifiche apportate dal TUS dalla L 215/2021 (conversione in legge con modificazioni del Dl 146/2021)

Estratto

Tavola di concordanza TUS   Modifiche DL 146 2021   Figura 1

Tavola di concordanza TUS   Modifiche DL 146 2021   Figura 2

[...]

Tavola di concordanza TUS   Modifiche DL 146 2021   Figura 4

[...]

Tavola di concordanza TUS   Modifiche DL 146 2021   Figura 5

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT - Rev. 1.0 2021
@Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 21.12.2021 Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Certifico Srl
0.0 29.10.2021 --- Certifico Srl

_______

DL Sicurezza lavoro Draghi Ottobre 2021 (DL 146/2021): Testo nuovi Artt. modificati TUSSL

DL Sicurezza lavoro Draghi Ottobre 2021  DL 146 2021 esto nuovi Artt  modificati TUSSL

Conversione Decreto Legge n. 146/2021 (Sicurezza Draghi) / Tabella di lettura nuove modifiche D.Lgs. 81/2008

Conversione Decreto Legge n  146 2021  Sicurezza Draghi  nuove modifiche D Lgs  81 2008

Testo Unico Salute Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/ 2008

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ISO/TR 12295 Documento applicativo rischio MMC ISO 11228-X e ISO 11226

ID 6095 | | Visite: 57132 | Documenti Riservati Sicurezza

ISO TR 12295 Ed  21014 IT

ISO/TR 12295 Documento applicativo rischio MMC ISO 11228-X e ISO 11226

ID 6095 | 07.05.2018 / In allegato Traduzione IT non ufficiale

ISO/TR 12295 Prima edizione 01/04/2014 Ergonomia - Documento per l'applicazione delle norme ISO alla movimentazione manuale di carichi (ISO 11228-1, ISO 11228-2 e ISO 11228- 3) e la valutazione delle posture di lavoro statiche (ISO 11226)

Questo Technical Report guida i potenziali utenti dell'ISO 11228-1, 2, 3, serie di norme standard riferite alla movimentazione manuale di carichi, e dell'ISO 11226 sulle posture di lavoro statiche.

Nello specifico, guida gli utenti potenziali e fornisce informazioni aggiuntive sulla scelta e l'utilizzo delle norme appropriate. Questo documento è inteso ad assistere l'utente nel decidere quali norme debbano essere applicate, a seconda dei rischi specifici presenti.

Questo documento agisce in un doppio ambito:

1) Fornire a tutti gli utenti, in particolare a coloro che non sono esperti in ergonomia, criteri e procedure: per identificare le situazioni in cui si possano applicare le norme delle serie ISO 11228 e/o ISO 11226; sulla base dei criteri indicati nello standard corrispondente, per fornire un metodo di "valutazione rapida" per riconoscere facilmente attività "certamente accettabili" e "certamente critiche". Se un'attività è "inaccettabile" è necessario completare una valutazione di rischio dettagliata, come disposto nella norma, ma dovrebbe essere possibile continuare con le azioni successive.

Nel caso in cui il metodo di valutazione rapida mostri che l'attività di rischio cade tra le due condizioni d'esposizione, è necessario fare riferimento ai metodi dettagliati per la valutazione del rischio disposti nelle norme corrispondenti. Questa possibilità e approccio sono illustrati nella flowchart in Figura 1 e sono descritti nel testo principale di questo resoconto tecnico. All'utente verrà chiesto di rispondere a una breve serie di "domande chiave" funzionali, di modo da assisterlo/a nella selezione e applicazione delle norme appropriate. L'enfasi viene posta sul fatto che il metodo di valutazione rapida viene completato al meglio se si usa un approccio partecipativo, coinvolgendo nell'impresa i lavoratori stessi. Un tale coinvolgimento è considerato essenziale per identificare efficacemente le priorità nel fronteggiare le diverse condizioni di pericolo e rischio, e, dove necessario, per identificare le misure di riduzione del rischio più efficaci.

2) Fornire a tutti gli utenti, specialmente coloro che hanno una discreta preparazione in ergonomia, o a cui le norme ISO 11228 sono familiari, dettagli e criteri per applicare i metodi di valutazione del rischio proposti dalle norme originali della serie. Tale informazione è pienamente compatibile con i metodi proposti nelle norme e non introduce alcuna modifica all'applicazione del calcolo matematico del livello di rischio definito nelle norme esistenti. La seconda parte di tale ambito verrà sviluppata mediante ALLEGATI separati (A, B, C), relativi rispettivamente a ISO 11228 Parte 1, 2 e 3.

Tali allegati forniscono informazioni rispetto l'applicazione pratica dei metodi e le procedure presentati nella serie ISO 11228 sulla base di esperienze di applicazione delle norme. Alcune variazioni delle metodiche indicate nelle norme sono descritte nel presente Technical Report, le quali sono destinate ad essere complementari agli utenti con un'attenzione particolare alle applicazioni in cui compiti manuali multipli vengono eseguiti dagli stessi lavoratori.

ISO 11226 e le tre parti di ISO 11228 stabiliscono raccomandazioni ergonomiche per diversi compiti di movimentazione manuale di carichi e posture lavorative.

Tutte le parti sono da applicarsi ad attività professionali e non. Le norme forniranno informazioni per designers, datori di lavoro, dipendenti e altre figure coinvolte nel lavoro e nella progettazione del prodotto, nonché sulla salute sul lavoro e addetti alla sicurezza.

La norma ISO 11228 è formata dalle seguenti parti, sotto il titolo generale Ergonomia-movimentazione manuale:

Parte 1: sollevamento e trasporto
Parte 2: traino e spinta
Parte 3: movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

La norma ISO 11226 (Valutazione Ergonomica di posture di lavoro statiche) specifica i limiti raccomandati per le posture di lavoro statiche senza o con minimo esercizio di forza esterna, tenendo conto degli angoli del corpo e la durata.

È pensata per fornire indicazioni sulla valutazione di diversi e variabili compiti valutando il rischio per la salute per la popolazione lavorativa. Mentre ISO 11228 e ISO 11226 sono indipendenti per quanto riguarda i dati e i metodi, gli utenti potrebbero avere bisogno di una guida per selezionare o usare le norme nella loro specifica applicazione.

Questa technical report serve come una guida applicativa che offre una semplice metodologia di valutazione del rischio per piccole e medie imprese e per attività non professionali. Per gli utilizzatori esperti metodologie di valutazione più dettagliate sono presentate negli Annessi.

Figura 1. I differenti livelli di approccio alla ISO 11226 e alla serie ISO 11228 

ISO TR 12295 Ed  21014 00

Prefazione 
Introduzione 
1 Scopi
2 Fonti normative
3 Le "Domande Chiave" e la “Valutazione Rapida”
3.1 Step 1 - Procedure per rientrare negli standard: le "Domande Chiave"
3.2 Step 2 - La "Valutazione Rapida"
Allegato A (informativa) Informazioni sull'applicazione di ISO 11228-1
Allegato B (informativa) Informazioni sull'applicazione di ISO 11228-2
Allegato C (informative) Informazioni sull'applicazione di ISO 11228-3
Bibliografia

ISO/TR 12295:2014
Ergonomics - Application document for International Standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226)

http://store.uni.com/catalogo/index.php/iso-tr-12295-2014.html 
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Modulo nomina Preposto sicurezza 2022

ID 15499 | | Visite: 49231 | Documenti Riservati Sicurezza

ID 15499 Modulo Nomina

Modulo nomina / incarico Preposto sicurezza 2022

ID 15499 | 19.01.2022 / Modulo allegato

Modulo per la nomina/incarico del preposto alla luce delle modifiche apportate dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008.

NB: Nuovo comma 1-b-bis all'Art. 18

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; (1)

(1) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021). 

NB

In ordine ai nuovi obblighi del preposto introdotti al DL n. 146/2021, valutare eventuali aggiornamenti/integrazione formazione del Preposto e/o consegna informativa/nuovo modulo incarico.

Vedi le novità nel dettaglio per gli obblighi del nuovo preposto

ID 15499   Modulo nomina preposto

D.Lgs. 81/2008

Art. 2. Definizioni
...
e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Gli Obblighi del Preposto, sono stabiliti dall’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 19 - Obblighi del preposto D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal DL n. 146/2021 convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215(novità in rosso)

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (1)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (2)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

(Note)

(1) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(2) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

Nomina Preposto sicurezza D L  n  146 2021

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Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico

ID 4861 | | Visite: 42015 | Documenti Riservati Sicurezza

Banchine di carico - Sicurezza zona carico/scarico

ID 4861 | 31.10.2017 / Documento completo allegato

Il presente focus tratta dell’organizzazione efficiente di una banchina di carico, soffermandosi sulla gestione della sicurezza, dato il potenziale pericoloso, che il suo uso rappresenta.

Le banchine di carico hanno una funzione critica nel sistema logistico del trasporto. Sono il punto di collegamento tra produzione e trasporto e tra trasporto e stoccaggio. 

Normativa di riferimento:

Allegato IV Dlgs 81/08 - Requisiti dei luoghi di lavoro

Allegato IV

1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico […]
1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un’uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un’uscita a ciascuna estremità.
1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere. […]
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
1.4.5. Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile. […]

Norme tecniche:

UNI EN 1570-1:2015 

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1570-1:2011+A1 (edizione ottobre 2014). La norma specifica i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevabili industriali per il sollevamento e/o l’abbassamento di beni e degli operatori:
- dove la piattaforma elevabile non supera un livello fisso di sbarco;
- non serve più di due livelli fissi di sbarco.

La norma si occupa di tutti i pericoli significativi pertinenti alle piattaforme elevabili quando esse sono utilizzate come previsto dalle istruzioni operative e secondo le condizioni da esse previste (compreso l’uso anomalo prevedibile). La norma specifica le misure tecniche adeguate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dai pericoli significativi.

UNI EN 1398:2009

La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 1398 (edizione marzo 2009). La norma si applica al calcolo, alla progettazione, alla costruzione, ai dispositivi di sicurezza, all installazione, all utilizzo, alla manutenzione e alla prova di rampe di carico regolabili ad eccezione delle rampe di carico regolabili per applicazioni navali e aeronautiche, tavole di sollevamento ed elevatori posteriori montati su veicoli.

Struttura/articolato Focus:

1. Premessa 
2. Progettazione della banchina 
2.1 Posizionamento delle banchine 
2.2 Viabilità 
2.3 Spazio per la sosta 
3. Scelta della tipologia di banchina da utilizzare 
3.1 Banchina interno/esterno 
3.1 Banchina all’aperto 
4. Caratteristiche di sicurezza 
4.1 Barra di protezione 
4.2 Altezza della banchina 
4.3 Dimensioni dell’area di carico e delle porte 
5. Scelta dei sistemi per livellare la banchina 
6. Ponti idraulici 
7. Blocco del rimorchio 
8. Ammortizzatori e respingenti 
9. Pittogrammi di sicurezza

Excursus

Progettazione della banchina - Posizionamento delle banchine

Nella progettazione di una banchina di carico è importante che il luogo di installazione minimizzi il percorso dei carrelli elevatori all’interno del sito. È più sicuro spostare un camion all’esterno dell’edificio che aumentare il traffico dei carrelli elevatori all’interno dello stesso.

Di solito le banchine di carico sono di due tipi:

1. combinate, spedizione e ricezione merci insieme;

2. separate, spedizione e ricezione merci divise.

...

Caratteristiche di sicurezza

Barra di protezione

I camion hanno spesso una barra di protezione inferiore montata sul retro del rimorchio.

La barra può essere collegata alla banchina per evitare l’allontamento accidentale del camion durante la fase di carico; allontamento che potrebbe generare gravi rischi per i carrellisti. A tal scopo la banchina è dotata di un apposito gancio per il collegamento alla barra.

... segue

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Circolare Ministero dell'Interno n. 2301 del 13 gennaio 2022

ID 15452 | | Visite: 2843 | News Sicurezza

Circolare Ministero dell Interno n  2301 del 13 gennaio 2022

Circolare Ministero dell'Interno n. 2301 del 13 gennaio 2022

ID 15425 | 14.01.2022

OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 (di qui in poi DL 1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2022, n. 4, sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del COVID-19, al fine di limitare l’andamento crescente della curva dei contagi e di implementare le forme di protezione per le categorie maggiormente esposte.

Per i profili di maggior interesse, si richiama l’attenzione delle SS.LL sulle disposizioni che estendono l’obbligo vaccinale e l’uso delle certificazioni verdi.

In particolare, l’art. 1 del DL 1, nel l’introdurre nell’ambito del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’art. 4-quater, prevede, a decorrere dall’8 gennaio u.s. e sino al 15 giugno p.v., l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età. Tale obbligo riguarda i cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel nostro territorio, nonché i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del predetto obbligo vaccinale - anche per i soggetti per il quali lo stesso già vigeva in virtù di precedenti interventi normativi, i cui contenuti restano, comunque, fermi - sono irrogabili dal 1° febbraio p.v. e sono di competenza del Ministero della Salute, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

In correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell’ambito del richiamato decreto-legge 44/2021 l’art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio p.v., le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, debbano possedere per l’accesso ai luoghi di lavoro il green pass “rafforzato” e siano tenuti ad esibirlo.

Al riguardo, si evidenzia che il possesso del certificato verde “rafforzato”, la cui verifica spetta ai datori di lavoro, costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa. I soggetti che ne siano sprovvisti non possono, infatti, accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.

L’irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass “rafforzato” e all’accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l’osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

L’art. 2 del DL 1 estende, inoltre, senza limiti di età e a decorrere dal prossimo 1° febbraio, l’obbligo vaccinale al personale universitario, a quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Per quanto afferisce, poi, all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi, l’art. 3 del DL 1 prevede, tra l’altro, che, a decorrere dal 20 gennaio p.v., sia necessario il possesso del green pass base per accedere ai servizi alla persona e per i colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati.

Parimenti il possesso della certificazione cosiddetta ordinaria diviene requisito essenziale per l’accesso ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, alle attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona - che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - a decorrere dalla data del 1° febbraio p.v. o, qualora diversa, da quella di efficacia del richiamato d.P.C.M. Le relative verifiche sono rimesse ai titolari, ai gestori e ai responsabili dei relativi servizi o uffici.

Per gli aspetti relativi alle attività di controllo, si trasmette, altresì, l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s., già anticipata per vie informali, che dispone limitate deroghe alle previsioni di cui all’art. 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

...

Fonte: Ministero dell'Interno

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Classificazione Zone Covid-19 - Anno 2022
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 387 | 11 Gennaio 2022

ID 15448 | | Visite: 1168 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 gennaio 2022, n. 387

Omessa installazione di sistemi protettivi sul macchinario. Responsabilità del datore di lavoro e illecito amministrativo dell'ente

Penale Sent. Sez. 4 Num. 387 Anno 2022
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: DI SALVO EMANUELE
Data Udienza: 14/09/2021

Ritenuto in fatto

1. L.F., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della s.r.l. Sabilf ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen. perché, in qualità di datore di lavoro, non dotando la macchina indicata di idoneo riparo, atta a non consentire all'operatore di accedere alla zona pericolosa e non installando sul citato macchinario sistemi protettivi tali da consentire l'immediato arresto degli organi in movimento al momento dell'apertura del riparo, così da non permettere il contatto dell'operatore con l'organo lavoratore, cagionava al dipendente Q.S. lesioni personali da cui derivava una malattia superiore a giorni 40. E' stata altresì dichiarata la responsabilità della s.r.l. Sabila in ordine all'illecito ammnistrativo di cui all'art. 25 septies d. lg. 231/01, dipendente dal predetto reato.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente si è proceduto in primo grado con decreto di citazione diretta mentre per l'illecito amministrativo è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e il G.u.p. avrebbe potuto rilevare altresì il difetto di legittimazione a nominare il difensore dell'ente del legale rappresentante di quest'ultimo, che era in conflitto di interessi, essendo anch'egli imputato nello stesso processo penale. Né è imprescindibile la celebrazione del simultaneus processus.
2.1. È maturata la prescrizione del reato, poiché il difensore degli imputati ha rappresentato un impedimento della durata di un solo giorno, trattandosi di un impedimento di carattere professionale relativo alla sola data dell'udienza del 9 ottobre 2014, nella quale il difensore era già impegnato presso il Tribunale di Castelnuovo di Porto. Dunque non poteva essere disposta una sospensione della prescrizione per la durata di mesi 5. Avrebbe dovuto essere disposto un rinvio di durata non superiore a 60 giorni e il periodo di sospensione della prescrizione non avrebbe potuto eccedere l'effettiva durata dell'impedimento, aumentata di 60 giorni. Dunque la prescrizione era maturata non il 19-3-2015 ma l'8-12-2014 e cioè ancor prima che il giudice di secondo grado emanasse il provvedimento di fissazione dell'udienza d'appello e quindi prima della discussione del gravame.
2.2. E' carente la motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, poiché lo stesso lavoratore ha ammesso di aver errato nelle manovre e di aver commesso una sbadataggine. Si tratta dunque di una colpa della persona offesa, che esclude quella degli imputati, poiché tanto l'ente che il suo amministratore avevano preso ogni precauzione attraverso la nomina di responsabili della sicurezza, uno esterno e uno interno.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1.Il primo motivo di ricorso è infondato. A norma dell'art. 34 d. lg. 8-6-2001, n. 231, nel procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente, dipendente da reato, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili. E poiché, nel caso in esame, l'illecito amministrativo di cui all' art. 25 septies dipende dal reato di cui all'art. 590 cod. pen., per il quale è prevista la citazione diretta, correttamente si è proceduto a citazione diretta anche per l'illecito amministrativo in esame, non essendo ravvisabile alcuna ragione di incompatibilità delle norme processuali concernenti la citazione diretta con il sistema della responsabilità amministrativa dell'ente delineato dal d. lg. n. 231 del 2001. D'altronde, come correttamente osservato dal giudice a quo, l'art. 38 d. lg. n. 231 del 2001 impone il simultaneus processus, salvi i casi indicati dall'art. 38, comma 2, dal novero dei quali esula la fattispecie concreta in esame.
D'altronde il modulo procedimentale adottato non ha avuto alcuna ripercussione sulla problematica inerente alla rilevabilità del difetto di legittimazione a nominare il difensore dell'ente del legale rappresentante di quest'ultimo, che era in conflitto di interessi, essendo anch'egli imputato nello stesso processo penale (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Rv. 264311). Tale difetto di legittimazione avrebbe infatti potuto essere eccepito e rilevato anche in sede dibattimentale, dal tribunale in composizione monocratica adìto a seguito di citazione diretta, dovendosi però precisare che l'eccezione in disamina non avrebbe potuto essere sollevata dallo stesso legale rappresentante dell'ente che aveva proceduto alla nomina del difensore di quest'ultimo, pur essendo in conflitto di interessi, in quanto imputato nello stesso processo penale, avendo egli dato causa alla nullità, nell'ottica delineata dall'art. 182, comma 1, cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo è fondato limitatamente alla posizione processuale del L.F. e non anche a quella dell'ente. Ad oggi, infatti, il termine di prescrizione è comunque maturato, non essendovi dubbi sull'ammissibilità del ricorso in esame. Nondimeno occorre dare atto della esattezza, sul piano giuridico, del rilievo formulato dal ricorrente, poiché Sez. U, n. 4909 del 18-12-2014, Torchio, ha condivisibilmente ritenuto che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisca legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. Ne deriva il congelamento del termine di prescrizione fino a un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento e non per tutto il periodo a cui si riferisce il rinvio. Nel caso in esame, non poteva pertanto sospendersi il termine prescrizionale dal 9-10-2014 al 19-3-2015 ma solo per 60 giorni a decorrere dalla data dell'udienza del 9-10-2014.
Va da sé, però, che l'effetto estintivo non si estende all'illecito amministrativo in contestazione, poiché l'art. 22, ult. co., d. lg. n. 231 del 2001 stabilisce che se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, come nel caso in disamina, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'ultimo motivo di ricorso è privo di fondamento. Compito del titolare della posizione di garanzia è infatti evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele. Il garante non può, quindi, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497). Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l'evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l'errore sulla legittima aspettativa in ordine all'assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161). Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che il teste L.V., tecnico della prevenzione della Asl, aveva riferito che la fresa doveva essere dotata di un sistema automatico che bloccasse il macchinario contestualmente all'apertura del riparo, così da impedire il contatto accidentale tra l'operatore e l'organo lavoratore. In senso conforme erano i rilievi formulati dalla Direzione territoriale del lavoro. Effettuare tali lavori sulla fresa avrebbe chiaramente comportato un esborso di danaro e dunque l'omissione di tale adempimento ha rappresentato per l'ente un vantaggio economico. Trattasi di motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dai giudici e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. L'impianto argomentativo adottato dal giudice a quo si riallaccia, d'altronde, al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il comportamento del lavoratore può essere ritenuto abnorme solo allorquando sia consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267 del 10-11-2009, Rv. 246695). È dunque abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli (Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710) o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile ed imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell'ambito del ciclo produttivo (Cass., Sez. 4, n. 7985 del 10-10-2013, Rv. 259313). Da ciò consegue che non può essere ravvisata, nel caso di specie, interruzione del nesso causale. L'operatività dell'art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietramala, Rv.266786; Sez. 4, n. 43168 del 2013, Rv. 258085). Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, il comportamento imprudente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa altrui, nella specie a quella del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L'interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202). Ma nulla di tutto ciò risulta nel caso in disamina, nel quale, pertanto, si esula dall'ambito applicativo dell'art. 41, comma 2, cod. pen.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio nei confronti di L.F. perché il reato è estinto per prescrizione. Va invece rigettato il ricorso della Sabile srl, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L.F. perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso della Sabile SRL, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 -9-2021.

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Allegato riservato Penale Sent. Sez. 4 Num. 387 Anno 2022.pdf
 
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FAQ utilizzo della mascherina e nuove norme per la quarantena

ID 15341 | | Visite: 22690 | News Sicurezza

FAQ mascherine e quarantena Rev  1 0 2022

FAQ sull'utilizzo della mascherina, sulle nuove norme per la quarantena e green pass / Rev. 1.0 2022

ID 15341 | Rev. 1.0 del 13.01.2022 / In allegato Documento FAQ 

Pubblicate sul sito del Governo FAQ sull'utilizzo della mascherina, sulle nuove norme per la quarantena e sul green pass, valide su tutto il territorio nazionale. 

Le FAQ tengono conto della pubblicazione nella GU n. 309 del 30.12.2021 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e della Circolare Min. Salute n. 60136 del 30.12.2021 avente ad oggetto l'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Rev. 1.0 del 13 Gennaio 2022
- Inserita FAQ su green pass

01.01.2022FAQ sull'utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale 

NORME SULLA QUARANTENA

Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano?

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

MASCHERINE (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE)

In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

L’obbligo non è comunque previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
- per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

13.01.2022 - FAQ Green pass

I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data?

Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge n.  52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass “rafforzato”(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre,  centri benessere,  centri  termali, parchi tematici e di divertimento, centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass “base” e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022

Fonte: Governo

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29° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 15445 | | Visite: 2701 | Decreti Sicurezza lavoro

29° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / MLPS DD del 13 Gennaio 2022

ID 15445 | 13.01.2022

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 Gennaio 2022

Con il Decreto direttoriale  n. 1 del 13 Gennaio 2022, è stato adottato il ventottesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da sei articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Sospensione dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 6 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MPLS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

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Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori

ID 14529 | | Visite: 17703 | Documenti Riservati Sicurezza

Obbligo vaccinale   Tabella Soggetti Rev  3 0 2022

Obbligo vaccinale - Tabella Soggetti: Professionisti / lavoratori Rev. 3.0 del 09 Gennaio 2022

ID 14529 | Rev. 3.0 del 09.01.2022 / Tabella riepilogativa in allegato

In allegato tabella aggiornata al Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in GU n.4 del 07.01.2022), che ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età è necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. Inoltre, senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Rev. 3.0 del 09.01.2022
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (GU n.4 del 07.01.2022)
Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022

Dal 1° Aprile 2021

Per l'art. 4, comma 1, D.L. 44 del 1° aprile 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 (GU n.217 del 10.09.2021) con l'introduzione dell'Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) al D.L. 44 del 1° aprile 2021 estende l'obbligo vaccinale dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021 ad altre categorie di lavoratori di cui a seguire.

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 con l’introduzione dell’art 4-ter D.L. 44 del 1° aprile 2021 prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 dicembre 2021 e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.
______

Soggetti obbligati sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (le “professioni sanitarie” sono quelle dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici, psicologi, nonché degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione; quanto agli “operatori di interesse sanitario”, si tratta di massofisioterapisti, operatori socio-sanitari, assistenti di studio odontoiatrico).

Sono esclusi dall'obbligo, in quanto non rientranti in dette due categorie, gli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, in cui sono inclusi i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, gli odontotecnici, le puericultrici.

Sono altresì esclusi coloro che, in collaborazione e/o alle dipendenze degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, svolgano prestazioni/mansioni di tipo diverso (ad es., amministrativo, commerciale).

Per essere inclusi nell'obbligo vaccinale occorre che gli appartenenti alle predette categorie svolgano la loro attività “nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

In appendice vengono illustrati quelle che sono le professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute.

Dal 10 Ottobre 2021

Il Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale (GU n.217 del 10.09.2021) estende l’obbligo vaccinale, con l'introduzione dell'Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) al D.L. 44 del 1° aprile 2021, dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, ai lavoratori impiegati, a qualsiasi titolo, anche esterni, nelle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,  strutture  riabilitative  e strutture residenziali per anziani,  anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri 12 gennaio 2017 e in quelle socio-assistenziali e la Legge 24 settembre 2021 n. 133  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (in GU n.235 del 01.10.2021) ha incluso le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Dal 15 Dicembre 2021

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali (in GU n.282 del 26.11.2021) all’articolo 2, con l’introduzione dell’art 4-ter D.L. 44 del 1° aprile 2021 (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8 -ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari) dispone che dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 3 -ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

- personale amministrativo della sanità
- docenti e personale amministrativo della scuola
- militari
- forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Dall’08 Gennaio 2022 al 15 giugno 2022

Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (in GU n. 4 del 07.01.2022) introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni.

Dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Dal 15 febbraio 2022 al 15 giugno 2022

Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

Schema 1 - Obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale   Schema 1 Rev  3 0 2022

(*) Inclusione strutture semiresidenziali e strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità introdotta dalla Legge 24 settembre 2021 n. 133

Tabella Soggetti obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale   Tabella soggetti professioni sanitarie

[... Segue in allegato]

Obbligo vaccinale   Tabella soggetti impiegati 2
.
..
Elenco professioni sanitarie

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 09.01.2022 Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1 Certifico Srl
2.0 28.11.2021 Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172 Certifico Srl
1.0 02.10.2021 Legge 24 settembre 2021 n. 133 Certifico Srl
0.0 12.09.2021 ---- Certifico Srl

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Decreto Legislativo 16 dicembre 2021 n. 237

ID 15393 | | Visite: 2060 | Legislazione Sicurezza

Decreto Legislativo 16 dicembre 2021 n  237

Decreto Legislativo 16 dicembre 2021 n. 237

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

(GU n.4 del 07.01.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2022

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Opere pubbliche: atto indirizzo tutela lavoro e sicurezza nei cantieri - MIMS 2022

ID 15391 | | Visite: 2171 | News Sicurezza

Opere pubbliche   Atto indirizzo tutela lavoro e sicurezza nei cantieri MIMS 2022

Opere pubbliche: atto di indirizzo per la tutela del lavoro e la sicurezza nei cantieri / MIMS 2022

ID 15391 | 07.01.2021 / Atto di indirizzo allegato
 
Il Ministro Giovannini: "La firma del primo provvedimento del 2022 è dedicata alla tutela di quei lavoratori che, realizzando, controllando e proteggendo le infrastrutture, contribuiscono a costruire un’Italia migliore, più forte e resiliente".

MIMS 4 gennaio 2022  - Il pieno rispetto delle norme a tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è la priorità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims). Per questo l’Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto firmato oggi dal Ministro Enrico Giovannini richiama le stazioni appaltanti afferenti al Mims impegnate a realizzare opere infrastrutturali, comprese quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), a porre particolare attenzione nella formulazione dei bandi di gara e al controllo del rispetto delle norme, specialmente quelle relative al subappalto, e dei protocolli in materia di sicurezza del lavoro.

In particolare, la nuova disciplina del subappalto, che allinea l’ordinamento nazionale alle indicazioni derivanti dalle istituzioni comunitarie, interviene con disposizioni per perseguire obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro. Tali norme, partendo dal presupposto che il ricorso al subappalto determina la presenza di una filiera di imprese per la realizzazione di un’opera, assicurano che i medesimi livelli di tutela che la stazione appaltante richiede all’affidatario, siano garantite anche alle aziende subappaltatrici.

“I tempi per l’attuazione del Pnrr sono molto stringenti e serve un grande sforzo da parte di tutte le componenti della società, soprattutto di chi opera nei cantieri”, afferma il Ministro Giovannini. “La rapidità di esecuzione non deve in alcun modo pregiudicare la tutela dei diritti dei lavoratori e la loro sicurezza. Con questo atto, il primo del 2022, desidero sottolineare che tra le priorità del Governo c’è proprio l’impegno alla protezione di chi realizza, controlla e protegge le infrastrutture che contribuiscono a costruire un’Italia migliore, più forte e più resiliente”.

Secondo l’Atto di Indirizzo, le stazioni appaltanti afferenti al Mims devono specificare nei documenti di gara che il rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è una condizione essenziale per l’esecuzione del contratto e verificare, in fase di esecuzione dell’appalto, l’applicazione delle norme correlate del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti, prima di autorizzare il ricorso al subappalto per l’esecuzione dei lavori, devono anche verificare il rispetto della normativa in materia di parità di trattamento economico e normativo e l’applicazione dei relativi Contratti Collettivi. Alla fine del primo semestre del 2022, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere al Ministro una relazione sulle azioni intraprese per ottemperare all’Atto di Indirizzo. 

Un invito ad assumere analoghe iniziative verrà inviato dal Ministro ai Presidenti di Regione, all’Anci, ai Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, ai Commissari straordinari nominati nel 2021, nonché al gruppo Ferrovie dello Stato, visto che RFI e ANAS costituiscono importanti soggetti attuatori del Pnrr. 
...
segue in allegato

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Allegato riservato Atto Indirizzo MIMS 04 Geannio 2021.pdf
MIMS 2022
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Smart working nel settore privato | Slides MLPS 2022

ID 15369 | | Visite: 1708 | News Sicurezza

Smart working nel settore privato Slides MLPS 2022

Smart working nel settore privato | Slides MLPS 2022

ID 15369 | 05.01.2022 / In allegato slides

Lo scorso dicembre, 26 organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori hanno sottoscritto il "Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel settore privato". In Europa, l'accordo, è il secondo provvedimento che disciplina lo smart working, modalità lavorativa che si è diffusa velocemente e in misura massiccia a causa dell'emergenza da COVID-19. 

Già a margine della sottoscrizione del Protocollo, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ne aveva posto in evidenza sia le motivazioni sia la filosofia che lo hanno ispirato: "Il lavoro agile, il cosiddetto smart working, è cresciuto molto durante la pandemia, ma al di là dell'emergenza sarà una modalità che caratterizzerà il lavoro in futuro. Il Protocollo fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in smart working, individuando le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale".

L'accordo si sviluppa lungo sette punti chiave: Adesione volontaria; Accordo individuale; Disconnessione; Luogo e strumenti di lavoro; Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali; Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili; Formazione.

Al Protocollo hanno aderito Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal, Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.

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Fonte: MLPS

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Lettera circolare INL dell'11 agosto 2020 prot. 1753

ID 15361 | | Visite: 4947 | Documenti Sicurezza

Lettera circolare INL 11 agosto 2020 prot  1753

Lettera circolare INL dell'11 agosto 2020 prot. 1753 

Chiarimenti in merito alla fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato

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Pervengono a questa Direzione segnalazioni per le quali si rende necessario un chiarimento in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione della normativa (artt. 26, comma 3 bis, e 96, comma 1 bis, TU 81/2008) su cui è intervenuta la lettera circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 febbraio 2011, recante “la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere”, e la nota prot. n. 2597 del 10/02/2016 emanata dall’allora DG per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In particolare, si segnala che, diversamente dalle indicazioni fornite nelle note sopra citate, in alcuni casi si richiede il POS alle aziende fornitrici di calcestruzzo ritenendo che le stesse, anziché limitarsi alla mera fornitura, partecipino anche alla posa in opera dello stesso, in particolare quando l’operatore addetto al pompaggio del calcestruzzo della ditta fornitrice manovri a distanza il braccio della pompa mediante l’apposito radio-comando, seguendo le indicazioni dell’impresa esecutrice.

Tale interpretazione non è in linea con le indicazioni fornite nei documenti sopra richiamati, in base ai quali si ravvisa la posa in opera in capo alla impresa fornitrice solo qualora l’operatore addetto alla fornitura del calcestruzzo manovri il terminale in gomma della pompa, e non solo il relativo braccio, essendo quest’ultima un’operazione di competenza degli operatori pompisti dell’impresa fornitrice prevista anche dall’accordo Stato-Regioni del 2012, allegato X, sulla formazione obbligatoria di tali lavoratori.

A tale riguardo, ai fini della corretta applicazione delle indicazioni già fornite con le note sopra citate, sentito l’Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si ritiene opportuno chiarire di seguito gli elementi che distinguono la mera fornitura di calcestruzzo dalla fornitura e posa in opera dello stesso.

Mera fornitura del calcestruzzo

In tale fattispecie, i lavoratori della ditta fornitrice non partecipano alle operazioni di getto del conglomerato, e non manovrano il terminale in gomma della pompa o la benna o il secchione nel caso di scarico dalla betoniera. Essi si limitano a posizionare l’autobetoniera e la canaletta di distribuzione, o a direzionare - a distanza o da cabina - il braccio (ma non il terminale in gomma) della pompa per calcestruzzo o dell’autobetonpompa, ecc., a seconda della modalità di consegna.

I lavoratori della ditta esecutrice, invece, provvedono alla posa in opera dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, in modo da garantire l’omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione, nel rispetto della regola dell’arte.

Pertanto, le materiali attività dei lavoratori della ditta esecutrice che eseguono i getti (conducendo, ad esempio, il terminale in gomma della pompa), si distinguono da quelle degli addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo, generalmente dipendenti della ditta fornitrice, che consistono nella manovra del braccio della pompa per calcestruzzo, o dell’autobetonpompa, per effettuare la consegna (scarico) del materiale.

Al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni sopra descritte, la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011 fornisce indicazioni in merito alle “informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente” e “all’indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”.

L’Appendice 8, in particolare, contiene due schede informative che devono essere compilate dalla ditta fornitrice per facilitare lo scambio di informazioni tra questa e l’impresa esecutrice (Informazioni fornite dall’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e Informazioni richieste all’impresa esecutrice).

Fornitura e posa in opera del calcestruzzo

Nel caso in cui i lavoratori della stessa azienda provvedono sia alla fornitura (consegna/scarico) del conglomerato sia alla sua posa in opera (esecuzione dei getti) effettuando entrambe le operazioni con le modalità sopra descritte, l’impresa si configura contemporaneamente come fornitrice ed esecutrice.

Chiarito quanto sopra, il personale ispettivo dovrà distinguere con particolare attenzione, nel corso dell’accesso
 ispettivo, la fase di fornitura (consegna, scarico) del conglomerato da quella di posa in opera (esecuzione dei getti) e verificare se, con riguardo alle attività svolte da parte dei lavoratori presenti nel cantiere, le relative lavorazioni siano messe in atto da imprese diverse (distinguendo tra la mera fornitura e l’esecuzione dei getti) ovvero dalla stessa impresa (che effettua fornitura e posa in opera).

Nel primo caso, dovrà accertarsi che la ditta che effettua la mera fornitura (impresa fornitrice) segua la Procedura approvata dalla Commissione Consultiva Permanente nel 2011, e che la ditta che esegue materialmente i getti (impresa esecutrice) abbia redatto il POS di cui all’articolo 89, comma 1, lett. h) del d.lgs. n. 81/2008.

Nel secondo caso, l’ispettore dovrà verificare che l’unica impresa che effettua sia la fornitura che la posa in opera abbia redatto il POS relativo alle lavorazioni della fase della posa in opera.

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Fonte: INL

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Decreto Ministeriale n.252 del 29 dicembre 2021

ID 15360 | | Visite: 2792 | Decreti Sicurezza lavoro

Decreto Ministeriale n 252 del 29 dicembre 2021

Decreto Ministeriale n.252 del 29 dicembre 2021

Ricostituzione del tavolo tecnico per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP)

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Articolo 1

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), istituito dall'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 183 del 25 maggio 2016, è ricostituito come segue:
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
- dott. Romolo de Camillis, con funzioni di coordinatore;
- dott.ssa Maria Teresa Palatucci.
in rappresentanza del Ministero della salute:
- dott.ssa Miriam Di Cesare.
in rappresentanza del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale:
- ing. Stefano Van Der Byi
in rappresentanza dell'INL:
- dott. Bruno Giordano in rappresentanza dell'INAIL:
- ing. Ester Rotoli - effettivo
- dott.ssa Silvia D'Amario -supplente in rappresentanza dell'INPS:
- dott. Raffaele Migliorini
in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:
componenti effettivi
- dott.ssa Barbara Alessandrini - Regione Friuli Venezia Giulia
- dott. Paolo Bruno Angori - Regione Toscana
- dott.ssa Nicoletta Cornaggia - Regione Lombardia
- dott. Maurizio Di Giorgio - Regione Lazio
- dott. Rocco Graziano - Regione Campania
componenti supplenti
- dott. Marco Broccoli - Regione Emilia-Romagna
- dott.ssa Annamaria Gianmaria - Regione Abruzzo
- dott. Antonello Lupi - Regione Marche
- dott. Michele Mongillo - Regione Veneto
- dott. Roberto Zanelli - Regione Piemonte
2. Per le ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto 25 maggio 2016, n. 183, possono essere invitati, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti degli altri ministeri competenti.

Articolo 2

1. Il tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto 25 maggio 2016, n. 183:
a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
e) produce, sulla base degli indirizzi del comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le cadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal comitato medesimo;
f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;
g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;
h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2018 [2008 n.d.r.].

Articolo 3

1. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Il Tavolo tecnico ha sede operativa presso l'INAIL, che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.
3. All'attuazione delle attività previste dall'articolo 5 del citato decreto 25 maggio 2016, n. 183 le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I componenti del tavolo non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.
Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

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Fonte: MLPS

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Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 31.03.2022

ID 15307 | | Visite: 6479 | News Sicurezza

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 31 03 2022

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale lavoratori fragili al 31.03.2022

ID 15307 | 29.12.2021 / Download Scheda

Comunicato INAIL 27 dicembre 2021 - Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2

Prorogati, fino al 31 marzo 2022, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, rinvia i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale.

Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, fino alla data del 31 marzo 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.

Le medesime richieste continueranno ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare n 44 dell’11 dicembre 2020.

Fonte: INAIL

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