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Linee indirizzo Rischio MMC

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Linee indirizzo Rischio MMC

Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018: linee di indirizzo per l’applicazione del titolo VI del D. Lgs. 81/08 e per la valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC)

Questo documento si compone di due parti:

a) La prima (Capitoli 1, 2 e 3) è destinata a tutti i potenziali utilizzatori interessati agli aspetti generali ed introduttivi alla valutazione e gestione del rischio connesso alla Movimentazione Manuale di Carichi (MMC);
b) La seconda (Allegato) è destinata ad utilizzatori esperti che si trovino nella necessità di operare, con i metodi suggeriti nelle norme tecniche di riferimento, una valutazione dettagliata del rischio anche in situazioni in cui la movimentazione manuale risulti complessa. L’utilizzazione di questa seconda parte è strettamente legata alla conoscenza della prima parte.

Va altresì premesso che il documento riguarda prevalentemente gli aspetti di valutazione e gestione del rischio, mentre gli aspetti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a MMC saranno più dettagliatamente esaminati in un documento separato relativo alla sorveglianza sanitaria di tutte le patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico.

Tavolo di lavoro nazionale MSK
Regioni Puglia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Veneto, Umbria e l’INAIL

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Estratto

2. Aspetti normativi

Il complesso delle nozioni qui sinteticamente riportate è talmente consolidato da aver spinto a suo tempo l’Unione Europea a emanare una norma (Direttiva n. 269/90) tesa a condizionare, entro livelli accettabili, l'impiego della forza manuale nelle operazioni lavorative di movimentazione di carichi.

La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano dapprima con il Titolo V del D. Lgs 626/94 ed è stata, più recentemente, aggiornata con il Titolo VI del D. Lgs. 81/08.
Con riferimento al D. Lgs 626/94, le Regioni Italiane emanarono delle specifiche LL.GG. per l’applicazione, tra gli altri, del Titolo V (Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Provincie Autonome, 1999) tuttora valide ai sensi della definizione di LL.GG. di cui all’art. 2 comma 1 lettera z) del D.Lgs 81/08. .

Il relativo documento in questa sede si dà per acquisito, mentre, risulta utile fornire delle brevi note di introduzione e commento relativamente alle principali novità introdotte sul tema dal D. Lgs 81/08 (Titolo VI e Allegato XXXIII).

2.1 Il Titolo VI del D.Lgs. 81/08

L’articolo 167, comma 1, definisce il campo di applicazione del titolo stabilendo che le norme dello stesso titolo si applicano “alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari”.

Rispetto al corrispondente articolo 47 del Decreto Legislativo 626/1994 la formulazione è lievemente diversa, essendo stato introdotto il riferimento al “rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico”, laddove la norma precedente si riferiva, in modo più generico, a “rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari”. Con tale formulazione, le patologie di altri distretti corporei (ad esempio dell’arto superiore, in particolare della spalla, o del ginocchio), in occasione di attività di movimentazione, sembrano più chiaramente incluse.

Il comma 2 dello stesso articolo contiene due definizioni:

- la prima (lettera a), specifica cosa vada inteso per “movimentazione manuale di carichi” e

praticamente corrisponde alla stessa definizione contenuta nell’articolo 2 della Direttiva: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso- lombari;

- la seconda (lettera b) definisce cosa vada inteso per patologie da sovraccarico biomeccanico (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e neurovascolari).

L’articolo 168 disciplina gli obblighi del datore di lavoro, con testo largamente sovrapponibile alla precedente formulazione del Decreto Legislativo 626/1994 e della Direttiva 90/269/CEE.
Il comma 1 prevede che il datore di lavoro adotti le misure necessarie e i mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale di carichi da parte dei lavoratori.

Qualora ciò non sia possibile, il comma 2 prevede che il datore di lavoro adotti le misure organizzative necessarie, ricorra ai mezzi appropriati e fornisca ai lavoratori i mezzi adeguati allo scopo di ridurre il rischio da movimentazione manuale di carichi, tenendo conto di quanto contenuto nell’Allegato XXXIII.

In particolare il datore di lavoro deve:

- organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione manuale di carichi sia sicura e sana (Decreto Legislativo 626/1994 e Direttiva 90/269/CEE contenevano la formulazione “quanto più possibile”, eliminata dal Decreto Legislativo 81/2008);

- valutare, se possibile anche in fase di progettazione (questo è elemento di novità che richiama altresì “il rispetto dei principi ergonomici nei posti di lavoro” quale misura generale di tutela di cui all’art. 15), le condizioni di sicurezza e salute connesse al “lavoro in questione” tenendo conto dell’Allegato XXXIII;

- evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari (non escludendo quindi altre patologie connesse alla movimentazione manuale di carichi) tenendo conto dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’Allegato XXXIII;

- sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’Allegato XXXIII.

L’articolo 168 infine contiene, come novità assoluta rispetto al passato (ed anche, in generale, come tecnica legislativa), un riferimento relativo alle norme tecniche e ad altri strumenti di indirizzo così formulato “Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida”.

Sotto questo profilo (norme tecniche, buone prassi e linee guida) valgono le corrispondenti definizioni contenute nell’articolo 2 dello stesso Decreto Legislativo 81/08.

Le norme tecniche (nazionali ed internazionali) di rilievo per la movimentazione manuale dei carichi, rispondenti alla definizione, sono le seguenti:

NORME ISO
ISO o UNI ISO 11228- 1: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 1: Sollevamento e Trasporto.

ISO o UNI ISO 11228- 2: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 2: Spinta e Traino.

ISO o UNI ISO 11228- 3: Ergonomia - Movimentazione manuale - Parte 3: Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

NORME UNI EN
UNI EN 1005-2: Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario.

A tutte queste norme (e in particolare a quelle della serie ISO 11228, per via delle successive specifiche riportate in Allegato XXXIII) ci si deve riferire per le finalità del Titolo e dell’Allegato XXXIII. Nei casi in cui le norme tecniche non siano applicabili si potrà fare riferimento a linee guida e buone prassi approvate secondo le procedure al proposito previste all’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti alla movimentazione manuale dei carichi la stessa va attivata in funzione della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio. Nel testo la periodicità non è specificata e pertanto vale l’indicazione generale di massima della visita annuale, salvo diversa impostazione basata sulla valutazione del rischio. A tal fine si può indicare che, se il rischio è contenuto, la periodicità può essere biennale o anche triennale. Ulteriori dettagli saranno forniti in un separato documento sulla sorveglianza sanitaria delle patologie muscoloscheletriche da sovraccarico biomeccanico.

L’articolo 169 riguarda l’informazione, la formazione e l’addestramento (anche questi termini definiti dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008) dei lavoratori.
Il comma 1 prevede che, tenendo conto dell’Allegato XXXIII, il datore di lavoro fornisca ai lavoratori “le informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato” (lettera a). Non è definito cosa si intenda per “informazioni adeguate” tuttavia, sulla base di quanto ragionevolmente ipotizzabile, a parte il peso del carico, che va reso esplicito, si può intendere come obbligo del datore di lavoro quello di fornire al lavoratore ogni altra informazione sul carico (necessaria per movimentarlo in modo sicuro) che il lavoratore non possa immediatamente acquisire con la semplice osservazione dello stesso (ad esempio: centro di gravità dello stesso se in posizione insolita, asimmetria nella distribuzione del peso, possibilità di variazione del centro di gravità durante la movimentazione, eccetera).

La lettera b dello stesso comma 1 prevede l’obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori una formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività (formazione che può essere parte della ‘formazione specifica’ di cui all’Accordo Stato- Regioni del 21.12.2011 e s.m.i..).

Il comma 2 dell’articolo 169 introduce il concetto di “addestramento pratico” alle manovre e procedure di movimentazione manuale indicando che “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi”.

L’Allegato XXXIII contiene gli “elementi di riferimento” e i “fattori individuali di rischio” che devono essere considerati “in modo integrato” ai fini della “prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”.
L’Allegato riproduce il corrispondente precedente del Decreto Legislativo 626/1994, riunendo i due allegati della Direttiva 90/696/CEE (elementi di riferimento e fattori individuali di rischio).

Rispetto al Decreto Legislativo 626/1994, è stata inserita una nuova importante premessa che prevede “La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato”.

L’Allegato riporta innanzitutto alcuni elementi da considerare perché possono modificare il rischio di “patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” connesse alla movimentazione manuale di carichi.
Si tratta delle caratteristiche del carico, dello sforzo fisico richiesto, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e di esigenze connesse all’attività da considerare nell’ambito del processo di valutazione del rischio.

L’unica modifica degna di nota, rispetto al Decreto Legislativo 626/1994, è la soppressione della specificazione “30 Kg” dall’indicazione “il carico è troppo pesante”. Tale specificazione, inesistente nella Direttiva Europea, era stata improvvidamente inserita nella formulazione del Decreto Legislativo 626/1994 e aveva ingenerato una discreta confusione.

Il successivo punto sui fattori di rischio (in origine Allegato II alla Direttiva 90/269/CEE) è stato modificato solo inserendo una frase che fa “salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro” (con l’evidente significato che, in questi casi specifici, tali norme precedono quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008).

Nell’Allegato XXXIII è stato inserito infine un più specifico riferimento alle norme tecniche così formulato “Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3.” Questa formulazione, che ha consentito di riferirsi alle norme tecniche “volontarie” attualmente esistenti sulla materia (con possibilità facilitate di modifica dell’Allegato in occasione di evoluzioni ed aggiornamenti delle norme tecniche stesse), di fatto indica come primo riferimento le norme esplicitamente citate (che pertanto divengono un riferimento vincolante, ove applicabili) ma, se le stesse risultassero non esaustive, non esclude il ricorso ad altre pertinenti, ove applicabili (ad esempio, la citata UNI EN 1005-2), secondo la formulazione generale dell’art. 168 comma 3. Va ricordata a questo proposito la emanazione di un TR di ISO (ISO TR 12296 del 2012) relativo alla movimentazione manuale di persone nelle strutture sanitarie.

Nel 2014 è stato poi pubblicato un altro TR di fondamentale rilievo - ISO TR 12295 - Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.- applicativo (e, a suo modo, esplicativo) della intera serie di norme ISO 11228.
Il ricorso al complesso di tali norme consente di adottare metodologie e criteri di valutazione delle diverse attività di movimentazione manuale di carichi secondo standard internazionali e in modo sostanzialmente conforme a quanto già contenuto nelle LLGG delle Regioni e dell’ISPESL sulla materia (metodi dell’Indice di Sollevamento - Lifting Index del NIOSH per azioni di sollevamento e Tavole Psicofisiche di Snook e Ciriello per azioni di traino spinta e trasporto).

Il ricorso a ISO 11228-1 e a ISO TR 12295 consente ad esempio di disporre di valori di “riferimento” nella valutazione delle attività di sollevamento in sostituzione del valore di 30 Kg che è stato cancellato.
A tale proposito, tenuto conto della indicazione (art. 28) di considerare, nella valutazione del rischio, le differenze di genere e di età, si adotta la seguente griglia (Tabella 2) di valori di riferimento da utilizzare per sollevamenti occasionali e come “punto di partenza” per l’applicazione della procedura della RNLE (Revised Niosh Lifting Equation) e di calcolo del Lifting Index. 

Tabella 2: Massimi pesi sollevabili (masse di riferimento) in condizioni ideali di sollevamento secondo il genere e l’età suggeriti dalle norme internazionali recepite dalla norma italiana.

Va ancora ricordato che lo standard ISO 11228-2 è destinato alla valutazione e gestione delle attività di traino e spinta effettuate con tutto il corpo. Lo standard prevede metodi di primo livello in cui si adottano le “classiche” tavole di Snook & Ciriello per forze iniziali e di mantenimento, articolate per genere (copertura al 90° percentile), e metodi, più dettagliati e complessi, di secondo livello. La classificazione del rischio (tenuto conto di quanto indicato nello standard al Metodo 2) può essere operata secondo il sistema delle tre fasce (verde; giallo; rosso) con valori chiave a 0,85 ed 1 del rapporto tra forza esercitata e forza di riferimento o raccomandata (come avviene peraltro per l’indice di sollevamento).

Va infine sottolineato che lo standard ISO 11228-3, formalmente destinato a valutare e gestire condizioni di movimentazione manuale di carichi leggeri ad alta frequenza, nella sostanza riguarda attività con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori, anche indipendentemente da movimentazione di carichi significativi, che pertanto non necessariamente fa parte dello specifico campo di applicazione del titolo VI. Più in particolare si vuole qui chiarire che il lavoro manuale ripetitivo (movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori) in assenza di movimentazione di carichi, è unicamente ascrivibile all’obbligo di valutazione di “tutti i rischi” di cui al comma 1 dell’articolo 28 del Decreto Legislativo 81/2008.

In tal senso la norma ISO 11228-3 va pertanto usata come riferimento tecnico per la conduzione della valutazione di cui all’art. 28 nei confronti del potenziale rischio da movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori. Tenuto conto di tale rilievo, tuttavia questo standard è il riferimento specifico da utilizzarsi comunque per valutare condizioni di sovraccarico biomeccanico di distretti dell’arto superiore in tutte le attività di sollevamento di carichi superiori a 3 Kg e anche laddove si movimentino carichi leggeri (inferiori a 3 Kg.) ad alta frequenza e ricorrano le condizioni di applicabilità dello standard stesso. La trattazione specifica dello standard ISO 11228-3 non è tuttavia obiettivo di questo documento di indirizzo.

2.2 Il TR ISO 12295

Il Technical Report, “ISO TR 12295", specifica nel dettaglio campo e modalità di applicazione delle norme ISO 11228 parti 1, 2 e 3. Nel TR da un lato, nel testo principale e per utilizzatori meno esperti, si forniscono indicazioni per operare standardizzate “identificazioni del pericolo” e “valutazioni veloci”. In una serie di annessi poi, per utilizzatori già esperti, si orienta ad un uso più circostanziato dei metodi e strumenti già identificati nelle norme della serie ISO 12228.

Il TR ISO 12295, essendo esplicativo delle norme della serie ISO 11228 indicate nell’Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08, viene assunto come riferimento applicativo, utile ma non vincolante, per queste linee di indirizzo sulla materia. In questa sede saranno dettagliati gli aspetti del TR relativi alle fasi di identificazione del “pericolo” (hazard identification) attraverso le apposite chiavi di ingresso (key enters), nonché quella della valutazione rapida (quick assessment) delle condizioni di movimentazione manuale di carichi, mentre più avanti, nell’allegato di dettaglio, verranno richiamati di volta in volta gli aggiornamenti operati dal TR circa le norme ISO 11228 parti 1 e 2 e circa i metodi (indicati inerenti il sollevamento, il trasporto, il traino e la spinta manuale.

3. Inquadramento e valutazione del rischio: aspetti generali

Il processo di prevenzione/intervento definito nel presente documento è schematicamente descritto in tabella 3. Esso prevede un approccio alla valutazione e gestione dell’eventuale rischio articolato in 4 successivi passaggi:

1. identificazione delle attività con Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) secondo criteri univoci;
2. valutazione rapida del rischio (ed eliminazione delle eventuali situazioni evidentemente critiche);
3. stima ed eventuale valutazione analitica del rischio;
4. riduzione del rischio e adozione di misure di tutela.

Il primo passaggio di fatto rappresenta lo snodo (la chiave di decisione) per definire la necessità (o meno) di procedere ai passaggi successivi (di fatto di valutazione vera e propria).

Il complesso dei 4 passaggi si configura come procedura di valutazione del rischio connesso alla MMC nel contesto della più generale valutazione dei rischi lavorativi prevista con il D. Lgs. 81/08 (in particolare al Titolo VI).

Esso pertanto dovrà avvenire secondo le modalità, le procedure e le conseguenze (ad es.: documento di programmazione degli interventi conseguenti) definite dalla norma citata. I primi due passaggi vengono definiti in coerenza con il Technical Report “ISO TR 12295 - Ergonomics-Application document for ISO standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of static working postures (ISO 11226)”, che meglio specifica campo e modalità di applicazione della norme ISO 11228 parte 1,2 e 3.

Tali passaggi saranno esaminati qui di seguito e fanno parte di un processo di identificazione e inquadramento rapido del rischio che può essere attuato anche da soggetti non esperti della materia. I passaggi successivi saranno invece dettagliati nell’allegato successivo destinato a soggetti con una maggiore esperienza della materia.


Tabella 3 : Schema generale di flusso previsto nella valutazione dei rischi da MMC


Segue in allegato

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Allegato riservato Linee indirizzo rischio MMC 2016.pdf
Applicazione titolo VI D. Lgs. 81/08
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio MMC Abbonati Sicurezza