Sentenza Cassazione Penale n. 2536/2016
ID 9835 | | Visite: 2392 | Cassazione Sicurezza lavoro | Permalink: https://www.certifico.com/id/9835 |
Sentenza Cassazione Penale n. 2536/2016
Cassazione Penale, Sez. 4, 21 gennaio 2016, n. 2536 - Crollo dell'edificio che ospitava il Convitto nazionale in l'Aquila. Omicidio colposo a carico del dirigente scolastico e di quello del settore edilizia e pubblica istruzione
Fatto
La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila che ha affermato la responsabilità anche del M.; e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile Cittadinanza attiva.
I responsabili civili Convitto nazionale D.C. e Ministero dell'istruzione sono stati altresì condannati, in solido con l'imputato B., al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili C.L., C.O., I. A. e Ca.Lu. (anche quale esercente la potestà nei confronti della figlia Ce.Gi.), da liquidarsi in separata sede.
La domanda di Cittadinanza attiva nei confronti dei responsabili civili è stata respinta.
L'appello proposto dalla parte civile Ca.Lu. è stato dichiarato inammissibile.
2. L'imputazione attiene ad un tragico evento verificatosi nella notte del 6 aprile 2009. A seguito di una violenta scossa sismica, l'edificio che ospitava il Convitto nazionale in L'Aquila subiva rilevanti crolli di porzioni di muratura e dei solai, a seguito dei quali derivavano gli eventi lesivi oggetto del processo.
Al B., nella veste di Dirigente scolastico del Convitto, è stato mosso l'addebito colposo di non aver valutato la totale inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista statico e sismico, vetusto nelle strutture e mai sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di tutti i certificati di idoneità ed agibilità ed indicato in diversi documenti ingegneristici come edificio di media-elevata vulnerabilità sismica; e di aver colposamente omesso di adottare provvedimenti volti allo sgombero dell'edificio o comunque alla salvaguardia dell'incolumità degli studenti pur a seguito di numerose e rilevanti scosse sismiche verificatesi in precedenza; di avere omesso di redigere un idoneo piano per la sicurezza; di avere infine omesso qualunque valutazione sull'adeguatezza delle strutture portanti dell'edificio in termini di sicurezza statica e sismica.
Al M., nella qualità di Dirigente del settore edilizia e pubblica istruzione della Provincia di l'Aquila, ente tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, è stato mosso l'addebito di non aver valutato la totale inadeguatezza del medesimo edificio e di non aver adottato provvedimenti per lo sgombero e la sicurezza dell'edificio o comunque per la salvaguardia degli ospiti.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati.
M. deduce diversi motivi.
3.1. La Corte, nonostante le affermazioni formali, nel riformare la prima sentenza, è venuta meno all'obbligo di motivazione rafforzata, essendosi limitata ad una alternativa lettura delle emergenze probatorie. La pronunzia non si confronta con i passaggi fondamentali del ragionamento assolutorio espresso dal primo giudice.
Si è omesso di prendere in considerazione la pochezza delle risorse economiche disponibili; il ruolo subordinato dell'imputato privo di autonoma capacità decisionale. Sono state proposte affermazioni puramente assertive in ordine alla praticabilità di una procedura di somma urgenza ed alla utilità della convocazione di una conferenza di servizi. Si propongono mere ipotesi di lavoro e non si compie un'appropriata valutazione in ordine alla loro rilevanza eziologica.
In sintesi, la sentenza non si confronta con il tema afferente all'assenza di un'effettiva posizione di garanzia del M., unicamente debitore di un obbligo manutentivo. In ogni caso, non vi è nessuna dimostrazione circa la posseduta e certa capacità di salvaguardare il bene protetto.
Si è in particolare trascurato di considerare il parere del Consiglio di Stato circa l'obbligo delle Province, in ordine agli immobili scolastici non di loro proprietà, di assicurare unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, la convenzione tra Convitto e Provincia condizionava gli interventi all'esistenza di mezzi finanziari adeguati ad assicurare il consolidamento ed il rafforzamento strutturale dell'immobile. Il M. era pure privo di poteri decisionali e di spesa.
La sentenza, inoltre, ha omesso di individuare il fondamento giuridico del ritenuto obbligo di sgomberare l'edificio. Essa non si è fronteggiata con la prima sentenza che aveva escluso qualsiasi potestà di intervento dell'imputato e dell'ente provinciale in ordine alla evacuazione o chiusura dell'immobile. Il Tribunale aveva infatti inequivocabilmente ritenuto che il ricorrente avesse meramente l'obbligo di occuparsi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle previsioni della convenzione. Egli non aveva quindi alcun dovere normativamente previsto di intervento per lo sgombero dell'edificio e la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Lo stesso Tribunale aveva rimarcato la piena autonomia gestionale e decisionale del Convitto senza che vi fosse un potere di interferenza di uno degli enti nei confronti dell'altro. Tutti tali temi sono stati elusi dalla sentenza di appello.
3.2. La Corte d'appello ha pure violato l'obbligo di esaminare e valutare le argomentazioni non sviluppate nella pronuncia assolutoria ma comunque dedotte dall'imputato. Viene diffusamente richiamato il contenuto di una memoria depositata in vista del giudizio di appello e si ritiene che la sentenza abbia completamente pretermesso di misurarsi criticamente con i temi introdotti, di decisiva rilevanza per l'esito del giudizio: i rapporti giuridici tra Convitto e Provincia; la corretta lettura della circolare ministeriale n. 617 del 2009 e della convenzione tra Convitto e Provincia stipulata nel 2002; la posizione subordinata ed il modus operandi dell'ingegner M.; la evidente e cronica carenza presso la Provincia dell'Aquila delle risorse economiche per interventi più importanti di quelli manutentivi; gli elementi di valutazione circa l'adeguatezza dello stato dell'edificio che il ricorrente aveva a disposizione; e le ragioni della inattendibilità delle cosiddette fonti accusatorie. Dunque l'obbligo motivazionale non è stato adempiuto.
3.3 Oggetto di censura è pure la ritenuta esistenza di una posizione di garanzia in capo al M., avente ad oggetto i rischi indotti dalle carenze strutturali e costruttive dell'edificio. La sentenza fonda l'obbligo principalmente sulla convenzione del 2002 tra Provincia e Convitto, nonchè sulla richiamata circolare ministeriale n. 617 del 2009 e sul D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 3. Si assume che l'imputato avesse l'obbligo di attivarsi per la messa in sicurezza sismica dell'immobile, ovvero per l'inibizione dell'uso e l'evacuazione.
Il ricorrente considera che la citata convenzione mai giunge a fare specificamente carico alla Provincia di oneri importanti, cospicui, radicali e di elevatissimo impegno finanziario, che avrebbero evocato per legge e per ragionevolezza la titolarità del diritto di proprietà dell'edificio, con i relativi poteri decisionali. Le necessarie opere di consolidamento strutturale e statico avrebbero oltrepassato di gran lunga, anche sul piano dei costi, l'entità dei modesti obblighi manutentivi di cui parla la convenzione. Le parti della convenzione mai hanno dubitato che la pattuizione implicasse esclusivamente obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e che invece interventi di consolidamento rimanessero in capo all'ente proprietario e quindi al Convitto ed al Ministero della pubblica istruzione. Si evocano a tale riguardo le dichiarazioni dell'ingegner Bo., predecessore dell'imputato, e quella della presidente dell'Amministrazione Provinciale. D'altra parte è lo stesso capo d'imputazione ad evocare unicamente l'obbligo manutentivo. Se è vero, si aggiunge, che interventi anche su parti strutturali degli edifici sono fatti rientrare dalla legge nella manutenzione straordinaria, è anche vero che essi non possono assimilarsi in alcun modo agli interventi di consolidamento strutturale statico ritenuti necessari dai giudici di merito. Induce in tal senso anche l'interpretazione resa dal Consiglio di Stato con parere nel 1997, che prevede a carico della Provincia non proprietaria degli edifici scolastici solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Si aggiunge che nella materia è inconferente la ridetta circolare n. 617 del 2009 che si riferisce ai proprietari o gestori di opere pubbliche strategiche con finalità di protezione civile o suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso. Difetta sia la proprietà che la natura di opera strategica con finalità di protezione civile dell'edificio.
Pure inconferente viene ritenuto il richiamo al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18 che fa riferimento alle situazioni in cui le pubbliche amministrazioni abbiano avuto assegnato in uso l'edificio destinatario degli interventi previsti dalla norma. E' indiscusso, infatti, che nella specie l'uso dell'edificio e la sua gestione sono sempre rimasti nella titolarità del Convitto.
La ritenuta esistenza di posizione di garanzia è oggetto di censura pure per ciò che attiene all'esistenza di mezzi impeditivi dell'evento. Si sarebbe dovuta accertare la presenza presso la Provincia delle risorse finanziarie bastevoli ad effettuare un intervento capace di mettere in sicurezza sismica l'immobile; nonchè il possesso da parte dell'imputato della necessaria autonomia decisionale e di spesa.
L'art. 3 della convenzione condiziona l'assunzione degli oneri di intervento alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.
Dunque il giudice avrebbe dovuto verificare l'esistenza di tale condizione e quindi l'esistenza di fondi idonei. La difesa ha ricordato la cronica insufficienza di fondi presso la Provincia, dimostrata dal rinvio di anno in anno dell'attuazione del progetto manutentivo predisposto dall'ufficio edilizia scolastica nel 2004, dell'importo di Euro 555.000, per mancanza della relativa copertura finanziaria.
La pronunzia, si deduce ancora, ha semplicemente ventilato possibili ed eventuali segnalazioni o iniziative sollecitatorie, senza farsi carico di accertare che l'attivazione di esse avrebbe certamente consentito il reperimento delle risorse necessarie. Dunque, è mancata la prova che la condotta doverosa avrebbe attinto il risultato impeditivo dell'evento antigiuridico. A dimostrazione di ciò si considera che la sentenza impugnata non fornisce indicazione alcuna in ordine agli effettivi importi necessari all'esecuzione dei lavori. Il ragionamento accusatorio è dunque indeterminato e manifestamente illogico.
La sentenza è oggetto di censura anche per ciò che attiene all'esistenza di autonomia decisionale e di spesa ed al ruolo subordinato del professionista. Il tema non è stato trattato dalla sentenza d'appello, sebbene il Tribunale avesse al contrario affrontato l'argomento considerando che il funzionario aveva competenze limitate alla programmazione degli interventi di manutenzione; condizionate dalla indisponibilità di fondi e dalla necessità di adeguarsi al piano degli interventi predisposto dalla Provincia, nel rispetto delle priorità indicate dagli organi politico-amministrativi. Invano la memoria difensiva già evocata ha richiamato l'attenzione della Corte sul fatto che l'imputato aveva solo un potere di proposta agli organi di direzione politica ed un potere di spesa nei limiti fissati dal documento di programmazione annuale. In breve, la Corte d'appello non si è confrontata con la prima sentenza e con la memorie difensive e non ha considerato le dimensioni reali delle potestà riservate all'imputato. In conclusione, secondo il ricorrente, difettavano i poteri impeditivi che per costante giurisprudenza sono condizione per la configurabilità dello status di garante.
3.4. Ancora, la pronunzia è oggetto di censura per ciò che attiene all'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva e l'evento lesivo; e quindi in ordine all'attitudine di tale condotta ad assicurare con elevata probabilità logica che le strutture dell'edificio avrebbero resistito alle scosse sismiche. Tale questione non è stata neppure introdotta nella motivazione della decisione impugnata. E' stato completamente omesso il necessario giudizio controfattuale.
3.5. Argomento di ulteriore censura è la ritenuta esistenza di condotta colposa, valutazione che ha omesso di considerare circostanze e questioni sollevate nella richiamata memoria. Numerosi ed attendibili elementi inducevano l'imputato a ritenere che l'edificio non versasse nelle condizioni di debolezza strutturale di cui si dice nella sentenza. Le fonti da cui la pronunzia ha tratto la prova della criticità sismica dell'immobile sono inattendibili. Le criticità hanno sempre riguardato l'impiantistica e l'arredo architettonico, ritenuti non più rispondenti alla normativa per la loro vetustà. Si tratta di aspetti trascurati nella pronunzie.
3.6. Oggetto di doglianza è pure la ritenuta esistenza di una posizione di garanzia in forza della quale l'imputato avrebbe dovuto attivarsi per l'inibizione dell'uso e l'evacuazione dell'edificio. In particolare, la già richiamata circolare n. 617 del 2009 non era applicabile, come già in precedenza esposto. Neppure pertinente è il richiamo ai provvedimenti cautelari adottati dal sindaco dell'Aquila: questi, contrariamente all'amministrazione Provinciale ed al Dirigente dell'edilizia scolastica, possedeva un preciso e duplice titolo di legittimazione ad intervenire, per essere il Comune proprietario di quegli edifici e per la qualità di autorità locale di protezione civile. L'assenza di potere al riguardo è stata ampiamente considerata nella prima sentenza che ha rimarcato l'inesistenza di alcun titolo giuridicamente idoneo, di alcun dovere normativamente previsto. E' pure da escludere l'esistenza di un obbligo di sollecitazione nei confronti degli organi della Provincia e del rettore del Convitto, ai fini dell'adozione di provvedimenti di inibizione all'uso ed evacuazione. Infatti la Provincia non aveva alcun compito o potere al riguardo. D'altra parte, neppure nei confronti del rettore del Convitto esisteva alcun obbligo, giacchè questi si avvaleva del Servizio di prevenzione e protezione cui competevano obblighi di segnalazione e proposta rispetto alle situazioni pericolose per gli occupanti dell'immobile. Anche al riguardo il primo giudice ha espresso valutazioni dirimenti.
3.7. La sentenza ha pure trascurato di considerare l'incidenza causale del comportamento omissivo, pervenendo attraverso tale omissione motivazionale ad un'applicazione erronea dell'art. 40 cpv cod. pen.. La Corte aquilana mai si è interrogata sull'evoluzione degli accadimenti qualora l'imputato avesse adempiuto all'obbligo di segnalazione e sollecitazione. Il Rettore aveva ricevuto da tempo, secondo la Corte d'appello, ripetute segnalazioni di allarme dal proprio tecnico di fiducia, il Responsabile del servizio di prevenzione, senza assumere alcuna iniziativa di messa in sicurezza o di chiusura dell'immobile. Dunque, occorre ritenere che il Rettore avrebbe con ogni probabilità mantenuto il medesimo atteggiamento per effetto di una segnalazione da parte dell'imputato.
3.8 La difesa del M. ha presentato note difensive, ribadendo ed ampliando precedenti deduzioni.
Si rammenta l'obbligo di legge della Provincia limitato alla manutenzione ordinaria e straordinaria; norma di stretta interpretazione.
La convenzione avrebbe dovuto essere stipulata, per gli oneri gravosi che comporta, dal Consiglio Provinciale. Quella sottoscritta dal Dirigente è nulla.
Nessun intervento è ipotizzabile senza il consenso del proprietario.
La Provincia ha vanamente tentato di acquisire la proprietà per addivenire al restauro.
La veste datoriale ai sensi del D.Lgs. n. 81 era dell'organo politico e non del dirigente, privo di poteri decisionali e di spesa, se non per interventi ordinari di manutenzione.
In ogni caso l'art. 18, comma 3, del T.U. prevede che l'obbligo previsto in capo alla pubblica amministrazione s'intende assolto da parte dei dirigenti con la richiesta di adempimento all'amministrazione competente. Dal processo è emerso che l'imputato ha fatto tutto quanto in suo potere per attivare i soggetti tenuti ad intervenire.
E' stata indebitamente espressa un'equazione tra la posizione apicale e la addebitabilità del mancato approntamento dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione; trascurando l'assenza di alcun potere in ordine allo sgombero, che era atto di competenza del rettore.
4. Pure B. propone diverse censure.
4.1. L'imputato, nella veste di dirigente scolastico, non ha mai assunto il ruolo di garante. Egli non era tenuto ad elaborare specifici progetti per l'adeguamento dell'edificio. E la legge attribuisce ad altri soggetti l'obbligo di provvedere ai lavori per assicurare la resistenza sismica. Vengono a tale riguardo evocati atti normativi afferenti ad interventi per la riconduzione a sicurezza di edifici scolastici. La giurisprudenza costituzionale ha posto in luce le peculiarità dei Convitti nazionali e degli istituti scolastici, evidenziando l'impossibilità di attribuire loro una incondizionata libertà di autodeterminazione. L'imputato non è mai stato al vertice di un ente pubblico dotato di mezzi o risorse proprie, nè è stato nominato soggetto attuatore per l'eliminazione del rischio sismico; nè, ancora, ha mai ricoperto alcuno degli incarichi che a livello nazionale o locale implichino obblighi nella materia.
Si aggiunge che il Convitto nazionale è dotato di personalità giuridica e sottoposto alla tutela del Provveditorato agli studi cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. L'ente ha dunque un vincolo gerarchico di dipendenza funzionale rispetto al Provveditorato agli studi; e la personalità giuridica deve essere intesa unicamente come una sorta di limitata facoltà gestionale.
La posizione dell'imputato non è sotto alcun profilo paragonabile a quella attribuita ai rettori delle università e non implica, quindi, poteri di intervento sugli immobili.
Oltre a ciò, occorre considerare che il Convitto medesimo era ospite di un immobile di proprietà della Provincia di L'Aquila in base alla L. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 8, commi 1 e 2.
4.2. Erroneamente si è ritenuto che l'edificio oggetto dei processo fosse di proprietà del Convitto nazionale. Si è incongruamente attribuito rilievo ai dati catastali che costituiscono solo un strumento secondario, sussidiario. Dunque, il fatto è diverso da quello contestato e la sentenza è affetta quindi da nullità.
4.3. La sentenza si è basata su circostanze inesistenti e contraddette da prove incontrovertibili acquisite in atti.
La cittadina di L'Aquila era oggetto da mesi di rilevanti scosse e l'imputato, nella veste di dirigente scolastico, doveva attenersi solo a dati certi, elementi incontrovertibili, norme vigenti ed ordini della pubblica amministrazione legittimamente impartiti; e non lasciarsi condizionare da questioni non scientifiche o emozionali.
L'area in questione era classificata come zona sismica n. 2, cioè con sismicità media e dunque non caratterizzata da terremoti di forte intensità. Al contrario, la sentenza si è basata su un parere scientifico redatto solo dopo i fatti.
Oltre a ciò, bisogna considerare che pochi giorni prima del sisma sulla stampa era comparsa la dichiarazione di autorevole rappresentante della protezione civile che rassicurava, evocava la comunità scientifica ed escludeva un pericolo attuale. Analoghe dichiarazioni rendeva il responsabile nazionale della protezione civile, raccolte dalla stampa come da documentazione prodotta in giudizio, senza che i giudici di merito ne abbiano tenuto alcun conto.
Rassicurazioni venivano pure rese da un esponente della Commissione grandi rischi (anche esse riportate dalla stampa), che limitava il rischio ad eventi minori: danni ad elementi secondari ma non strutturali.
In conclusione, la capacità di decisione dell'imputato era condizionata dalle dichiarazioni ufficiali. Difettava la possibilità di prevedere l'evento verificatosi. La conformità del comportamento dell'imputato ai dettami della detta Commissione è tale da richiedere l'applicazione dell'art. 51 cod. pen. per aver adempiuto ad un dovere imposto da un ordine della pubblica autorità, che dovrebbe essere semmai ritenuta responsabile degli accadimenti.
Per ciò che attiene al mancato sgombero dell'edificio, l'imputato, nella veste di dirigente scolastico, si è attenuto ai suggerimenti autorevolmente forniti dall'Avvocatura dello Stato, che rappresentavano l'inopportunità di adottare disposizioni interne all'istituto scolastico che consentissero ai genitori di richiedere il rientro a casa degli allievi minori non accompagnati da un maggiorenne.
4.4. Oltre a ciò, si deduce ancora, nessun comportamento antigiuridico è stato tenuto dal ricorrente, posto che da un punto di vista regolamentare i minori potevano essere fatti uscire solo se affidati all'esercente la potestà genitoriale o ad un maggiorenne all'uopo delegato; e che la Protezione civile aveva categoricamente escluso situazioni di pericolo o il sorgere di problematiche ulteriori rispetto a quanto fino a quel momento avvenuto. E la decisione di un istitutore, cioè di un docente, di dar corso lo sgombero fu assunta in assenza di alcuna autorizzazione da parte delle dirigente scolastico.
5. Ricorso di analogo testuale contenuto ha proposto personalmente l'imputato.
6. Il Codacons Onlus ha dedotto di essersi costituita parte civile ed ha lamentato la omessa citazione per il giudizio di appello. In base al principio di immanenza della costituzione di parte civile, tale citazione era dovuta; e la sua omissione implica nullità della sentenza.
7. La parte civile Ca. ha presentato una memoria.
Diritto
Per il Tribunale il terremoto non rappresenta un fatto eccezionale nel quadro della sismicità dell'area; e le sue caratteristiche rientrano negli elaborati di pericolosità sismica utilizzati per assegnare i Comuni alle zone sismiche e per stabilire gli spettri della normativa antisismica. Il carattere di prevedibilità e non eccezionalità dell'evento sismico costituisce dato definitivo non posto in discussione tra le parti.
La proprietà dell'edificio è del Convitto nazionale, ente giuridico pubblico presieduto da un rettore. Lo si desume dalla L. n. 23 del 1996, artt. 3 ed 8 oggetto di analitica interpretazione del Consiglio di Stato: tutte le istituzioni scolastiche vengono poste sotto la cura delle amministrazioni Provinciali, ma quelle appartenenti a soggetti diversi dagli enti territoriali non vengono trasferite in proprietà alle Province. E sono previste convenzioni per disciplinare il rapporto tra Ente proprietario e Provincia. Dunque i convitti, istituzioni educative ma non scolastiche, sono configurati come enti autonomi con sedi di loro proprietà. Il dato è confortato dalle visure catastali. Inoltre un decreto Ministero dei Beni culturali dell'anno 2000 in tema di tutela vincolistica ha espressamente individuato la proprietà in capo al Convitto. A tale riguardo vi è stata modifica della contestazione in udienza preliminare, proprio per attribuire la proprietà al Convitto.
Il Tribunale considera pure che i consulenti hanno posto in luce la vetustà costruttiva e la scadente qualità del manufatto, come documentato anche dal crollo di numerosi solai, del tetto, di murature portanti.
Coerenti in tal senso sono anche le relazioni di Collabora Engineering, del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ing. Is., dei tecnici dell'Università di l'Aquila: essi hanno relazionato le amministrazioni interessate alla gestione e sicurezza dell'edificio. Dirimenti vengono peraltro ritenute le testimonianze degli occupanti dell'alloggio, che hanno riferito della estrema fatiscenza della struttura. Tali concordi valutazioni, secondo il Tribunale, confutano la tesi della difesa di M.: l'edificio era in stato veramente fatiscente e non garantiva nessuna sicurezza a chi vi dimorava. Esso era inidoneo a reggere l'impatto del terremoto.
La manutenzione ordinaria e straordinaria, considera ancora il primo giudice, è affidata alla Provincia di L'Aquila ai sensi della L. n. 23 del 1996. La Provincia ha nel corso degli anni eseguito numerosi interventi di manutenzione coerenti con la natura ed i limiti della convenzione. Tali interventi non erano idonei a risolvere i gravissimi problemi strutturali dell'edificio.
Alla luce di tale complessiva valutazione della situazione, il Tribunale argomenta che "il ruolo professionale del M. risulta essere praticamente irrilevante rispetto alle enormi problematiche tecniche, giuridiche ed economiche che la messa in sicurezza sismica dell'edificio avrebbe comportato". Il Convitto nazionale costituisce ente autonomo dotato di personalità giuridica, gestito da un consiglio di amministrazione e da un rettore rispetto al quale l'imputato è privo di qualsiasi potere decisionale e la sua funzione professionale è limitata alla programmazione degli interventi di manutenzione a lui richiesti dagli organi di diretta gestione dell'ente proprietario. Peraltro, anche in presenza di tali richieste, l'imputato vedeva limitato il suo potere decisionale dalle scarse risorse e dalla necessità di adeguarsi al piano di interventi predisposto dalla Provincia, nel rispetto delle priorità indicate dall'ente territoriale. Tale situazione azzera qualsiasi dubbio in ordine alla totale insussistenza di qualsiasi comportamento omissivo da parte dell'imputato in relazione alle gravi criticità strutturali.
Lo stato di grave degrado dell'edificio e l'esiguità delle risorse costituiscono ostacoli insormontabili per individuare responsabilità personali o istituzionali per mancati interventi idonei ad evitare la tragedia. Gli interventi necessari per porre in sicurezza l'edificio sarebbero stati enormi con costi elevatissimi, sostenibili solo attraverso il coinvolgimento simultaneo dello Stato e di tutti gli altri enti territoriali interessati. I due imputati erano certamente edotti delle precarie condizioni in cui versava l'immobile, ma i mancati interventi finalizzati a raggiungere un accettabile stato di sicurezza non possono essere posti a fondamento della loro responsabilità penale.
Il vero tema da esaminare è rappresentato dalla condotta dei due imputati con riferimento alla mancata chiusura ed evacuazione del Convitto. Qui, secondo il Tribunale, è il cuore del processo. La reale causa, insieme al terremoto, degli eventi lesivi.
All'imputato M., si considera ancora, è anche contestato un profilo di colpa afferente alla mancata assunzione di provvedimenti autoritativi di sgombero dell'edificio finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità, alla luce della sua conoscenza delle gravi carenze strutturali. Occorre chiedersi se il M. fosse il destinatario di una norma giuridica, di un preciso obbligo di intervento diretto o indiretto finalizzato allo sgombero, posto che egli era a conoscenza, come l'altro imputato, delle condizioni dell'edificio. A tale quesito il Tribunale risponde negativamente. Il dirigente era collocato nella struttura gerarchico-amministrativa dell'ente ed era tenuto esclusivamente ad occuparsi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito della convenzione. Egli non aveva quindi nessun dovere di intervento per lo sgombero dell'edificio e neppure gli può essere attribuito un obbligo di suggerimento e stimolo in tal senso, che non è previsto da nessuna norma. Nè la convenzione contiene espressioni dalle quali trarre argomento dal quale desumere l'esistenza di tale obbligo, considerata anche la piena autonomia gestionale e decisionale dell'ente.
Anche nei confronti del B. non può essere ritenuto alcun addebito afferente alla mancata ristrutturazione dell'edificio, monumento architettonico di riconosciuto pregio.
Nei suoi confronti occorre solo esaminare il distinto profilo di colpa afferente alla mancata adozione di iniziative in prossimità dell'evento, volte a sottrarre i giovani alla rovina dell'edificio.
Si rammenta che ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994 i Convitti nazionali hanno per fine l'educazione e lo sviluppo intellettuale fisico dei giovani. Il dirigente scolastico ha numerosi obblighi definiti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2 e dal D.M. n. 292 del 1996, art. 1: egli riveste la qualità di datore di lavoro. Su di lui dunque incombono tutti gli obblighi datoriali che vengono analiticamente rammentati. La rilevanza di tale normativa è stata recepita dalla circolare ministeriale n. 119 del 29 aprile 1999. Tale circolare si inserisce nella normativa di riferimento costituita dal richiamato D.Lgs.. n. 81 e da alcuni decreti ministeriali attuativi.
Le circolari chiariscono la sostanziale parificazione tra datore di lavoro e dirigente scolastico. Vi è dunque in primo luogo un obbligo di valutazione dei rischi da esprimere in apposito documento con la collaborazione del responsabile della sicurezza.
Gli obblighi in questione si intendono assolti ai sensi del D.Lgs. n. 81, art. 18, comma 3, con la richiesta di opportuni interventi nei confronti delle amministrazioni competenti; fermo restando l'obbligo di garantire nelle more dell'intervento richiesto un equivalente livello di sicurezza e, nel caso in cui ciò non sia possibile, di interrompere l'attività. Ulteriore conferma si rinviene nel D.M. 29 settembre 1998, n. 382. Il preminente rilievo attribuito alla posizione di garanzia del dirigente scolastico è ribadito nella circolare ministeriale n. 119 del 1999 che, proprio per ciò che concerne gli interventi sulle strutture prevede l'obbligo del capo d'istituto di adottare ogni misura idonea e contingente in caso di grave ed immediato pregiudizio per l'incolumità dell'utenza. Si configura insomma una pregnante posizione di garanzia in tema di incolumità delle persone.
Tale obbligo è stato palesemente violato a causa della mancata valutazione della totale inadeguatezza dell'edificio dal punto di vista statico, sismico. Esso era vetusto e non sottoposto ad opere di ristrutturazione, privo di certificati di idoneità statica, di collaudo statico, di certificazione di prevenzione antincendi, indicato nel censimento di vulnerabilità degli edifici pubblici strategici speciali della regione Abruzzo nell'anno 1996.
Pure nei confronti del B. non è esigibile la condotta idonea a porre in essere gli enormi interventi strutturali che sarebbero stati necessari per la messa in sicurezza dell'edificio soprattutto in considerazione dei pesanti limiti economici gravanti sugli enti interessati.
Ben altre appaiono viceversa le omissioni poste in essere da costui nel lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'attività sismica sino al tragico evento. Le sue responsabilità sono emerse in dibattimento in tutta la loro gravità. Le testimonianze raccolte evidenziano la sua totale inerzia pure in presenza dello stato di degrado e di patente insicurezza dei locali, riferito dai ragazzi scampati alla scossa di quella notte. Il solo fatto che egli abbia consentito il protrarsi delle attività in quell'edificio nel quale nessuno avrebbe dovuto ancora dimorare rappresenta un'insuperabile prova delle sue responsabilità. In una situazione in cui da mesi la zona era interessata dal continuo stillicidio delle scosse, egli ha omesso di porre la dovuta attenzione alle condizioni in cui versava la struttura, documentate dalle infiltrazioni di acqua piovana, dalla caduta di intonaci, dalle imponenti crepe. D'altra parte lo stato dell'edificio era perfettamente noto all'imputato non solo in relazione a quanto riferito dai ragazzi ma anche in quanto lo stesso alloggiava nell'edificio con la sua famiglia. Inoltre l'ingegnere responsabile della sicurezza aveva ampiamente relazionato per iscritto circa le gravi carenze riscontrate nelle strutture a seguito di periodici sopralluoghi in tutti i locali. La professionista ha ricordato in dibattimento di avere direttamente rappresentato al dirigente scolastico le criticità strutturali e di aver personalmente assistito ai colloqui telefonici con i tecnici della Provincia con riferimento alle problematiche dell'immobile.
Anche dalla testimonianza del direttore amministrativo emerge che l'edificio è dotato di un piano di emergenza nel quale erano espressamente previsti gli interventi di evacuazione in caso di terremoto e che erano state fatte diverse esercitazioni. La mancata evacuazione del Convitto, protrattasi per un intollerabile lasso temporale, rappresenta il punto nodale della responsabilità penale dell'imputato. Del resto la fatiscenza dell'edificio è stata riferita da diversi testi che nel corso degli anni si sono occupati di interventi edilizi sull'edificio.
Insomma, anche alla luce delle eloquenti drammatiche testimonianze dei giovani allievi, la chiusura dell'Istituto appariva assolutamente improcrastinabile. Ciò appariva ancora più evidente in considerazione degli accadimenti sviluppatisi nelle drammatiche e concitate ore che hanno preceduto la devastante scossa delle ore 3,32.
Il Tribunale da conto delle forti scosse, delle richieste dei giovani di lasciare l'edificio, dell'autorizzazione data ai maggiorenni ma non ai minorenni, in una situazione in cui i calcinacci cadevano dal tetto e dal soffitto. Dunque l'imputato operò una scelta precisa in totale spregio del piano di sicurezza vigente e delle più elementari regole cautelari. Il Tribunale valuta la condotta dell'imputato come colposa ed assurdamente negligente. Costui ha omesso di adottare sin dall'epoca del primo manifestarsi delle scosse risalente all'anno precedente l'unico provvedimento che la situazione imponeva: la chiusura del Convitto. La sua responsabilità è cresciuta in modo esponenziale man mano, con il ripetersi delle scosse sino al culmine nella tragica notte, dopo le forti scosse delle 22,40 e delle 00,39.
Tra l'altro l'imputato approvò la scelta, compiuta da un istitutore nei giorni precedenti, di evacuare l'edificio ma fece l'esatto contrario nella tragica notte in cui non consentì ai ragazzi di mettersi in salvo.
La responsabilità quale garante dell'imputato derivava, oltre che dalla legge, anche dal contratto attraverso il quale gli aveva assunto il ruolo di dirigente dell'istituzione con ruolo che, quanto ai minori, sostituiva quello genitoriale. D'altra parte, sul piano controfattuale non vi è dubbio che la condotta omessa avrebbe senz'altro evitato l'evento. D'altra parte, oltre a ciò, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il contatto sociale quale relazione giuridicamente rilevante ai fini dell'individuazione del dovere di protezione vigilanza.
2. La Corte d'appello ha rivisitato l'intero materiale probatorio, pervenendo a valutazione parzialmente divergente, di cui occorre dar conto con qualche dettaglio.
Si rammenta che L'Aquila era interessata dall'autunno 2008 da uno sciame sismico consistente in numerose scosse di intensità crescente. Nella tragica notte vi furono due forti scosse, cui ne seguì una di particolare violenza alle 3,32 del 6 aprile 2009, con magnitudo 6,3.
A nulla rilevano le rassicurazioni provenienti da fonti della Commissione grandi rischi dato che, indipendentemente dal contenuto di tali rassicurazioni, nessuno poteva escludere il verificarsi di altre scosse nel contesto dello sciame sismico in corso, anche più intense di quelle già registrate, seppure non eccezionali. Non può invocare il principio di affidamento chi già versa in colpa, come nel caso di entrambi gli imputati, dovendosi ribadire che nel caso in esame la scossa fatale non fu eccezionale, rientrava nell'ambito del probabile come tutti gli eventi di medio-alta intensità in zone sismiche significative come l'area aquilana. Si evoca a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità: i terremoti rientrano nelle ordinarie vicende del suolo e non possono essere considerati fatti eccezionali ed imprevedibili specie se non di rilevantissima intensità ed incidenti in zone sismiche.
D'altra parte, la scossa non cagionò il crollo di tutti gli edifici neppure nel centro storico; e quelli interessati da interventi di consolidamento subirono danni ma non conseguenze disastrose.
Viceversa il Convitto versava in pessime condizioni più volte contestate, accertate e portate a conoscenza di entrambi gli imputati; in una situazione di immediata percezione dei rischi testimoniata dai giovani ospiti. Rispetto a tale situazione la condotta degli imputati è caratterizzata da superficialità ed imprudenza. Si versava in una situazione di tale degrado che il semplice susseguirsi delle scosse,indipendentemente dalla loro crescente intensità poteva esser causa di un crollo come quello verificatosi.
La pronunzia è diffusa nel valutare le fonti di conoscenza in ordine in ordine alla vulnerabilità dell'edificio. La responsabile del Servizio prevenzione e protezione, ing. Is., tra il 2000 ed il 2009 aveva più volte segnalato al dirigente scolastico ed ai competenti uffici della Provincia le gravi carenze in tema di sicurezza. La donna redasse nel 2004 una relazione tecnica circa la inadeguatezza statico-strutturale di parti dell'edificio, coerente con uno studio di vulnerabilità sismica prodotto nel medesimo anno dalla Abruzzo engineering. Appena un mese prima della scossa fatale l'ingegnere aveva intrattenuto corrispondenze con ambedue gli imputati definendo la struttura fatiscente; sicchè entrambi erano chiaramente consapevoli della situazione di rischio. I documenti di tale professionista superano tutti i rilievi critici delle difese.
Alcuni sopralluoghi furono fatti insieme ai tecnici della Provincia poco prima del terremoto, quando erano evidenti rilevanti crepe strutturali riferite anche da numerosi testi. Uno in particolare ebbe luogo il 31 marzo ad opera dei tecnici della Provincia: fu superficiale, a vista. Venne redatta nota sul sopralluogo a firma dell'imputato M..
Lo stato dell'edificio emerge da una scheda redatta da Abruzzo Engiineering nell'ambito del progetto "vulnerabilità sismica degli edifici scolastici" commissionato dalla Regione a seguito del terremoto di S. Giuliano. Ne emerge un quadro allarmante con valutazioni in ordine al grado di vulnerabilità che andavano dalla elevata alla media (quella che caratterizzava la zona nella quale si sono verificati i decessi) tale da imporre immediati interventi di restauro e consolidamento. Il documento prevedeva il rischio esteso fino al 50% delle mura e delle strutture portanti.
I crolli si sono verificati proprio nelle zone segnalate come più vulnerabili da Abruzzo Engineering. Si aggiunge che tale documento era stato avviato alla Provincia perchè fosse attentamente esaminato; ma la Provincia, con atto a firma del M., fornì dati incompleti a dimostrazione di un approccio assolutamente superficiale volto a sporadiche iniziative di manutenzione ordinaria.
Si da atto che la difesa ha evocato una scheda redatta nel 2005 che evidenzia lo stato di manutenzione sostanzialmente buono. Si ribatte che la generica indicazione di cui alla richiamata scheda non è tale da smentire il contenuto di tutti i documenti di segno contrario;
anche perchè redatta con ottica afferente alla manutenzione ed ai servizi.
Viceversa per la Corte di merito rileva la dichiarazione del geometra D.F., capo dell'aria edilizia scolastica, secondo cui il Convitto era: in uno stato inconsistente, di osteoporosi, di deterioramento naturale. Egli si rifiutò di interessarsene proprio per tale condizione evidentemente ritenuta fonte di immanente pericolo. Una testimonianza che la Corte d'appello definisce devastante. Viene anche ritenuta quasi esilarante l'affermazione difensiva secondo cui l'immobile in questione era uno degli edifici antichi meglio conservati all'Aquila.
D'altra parte i consulenti sono stati concordi nel ritenere che i crolli letali sono stati determinati dalla scossa non eccezionalmente violenta che ha inciso su una situazione di marcata vetustà, di precarietà, anche a seguito di interventi di consolidamento del tutto inadeguati e limitati all'ordinaria amministrazione. Diversi testi, anche della difesa, hanno riferito di crolli di parti di soffitto ed intonaco. Si era in una situazione di immediata percepibilità del degrado e della pericolosità della struttura.
Tutto ciò era ben noto agli imputati.
3. Poste tali premesse fattuali la pronunzia analizza la posizione del M.. Costui era titolare di posizione di garanzia derivante da ruolo di dirigente del settore edilizia scolastica pubblica istruzione della Provincia, e basata sulla legge e sul contratto. Rileva la convenzione stipulata nel 2002 tra Provincia e Convitto. Essa prevedeva oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche i necessari interventi di ristrutturazione richiamati all'art. 4 della convenzione. Si parla nel documento anche di verifiche tecnico-strutturali e messa a norma; e ciò rende evidente lo stesso ambito degli interventi di competenza della Provincia e quindi del M..
Ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2000, art. 3 gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli relativi alle opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici. In conseguenza, nei confronti del ricorrente gravava l'adempimento di tali obblighi. La Corte d'appello non dubita che gli interventi di risanamento, consolidamento strutturale e miglioramento sismico mai realizzati, progettati ma neppure presi in considerazione erano di competenza della Provincia.
L'inesistenza di fondi sufficienti ed i vincoli di carattere culturale ed artistico, secondo la Corte, non potevano limitare l'obbligo di sicurezza per il quale il M. avrebbe dovuto attivarsi coinvolgendo le varie amministrazioni competenti, ed eventualmente attivando conferenza di servizi per affrontare in modo complessivo il problema. E comunque, se a causa di qualche ostacolo non fosse stato possibile alcun intervento significativo ed efficace, ne doveva conseguire la segnalazione all'ente di appartenenza, al vertice del Convitto ed agli organi amministrativi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di inibizione all'uso della struttura e dichiarazione di inagibilità. Ai problemi finanziari si sarebbe inoltre potuto ovviare con la procedura di somma urgenza che consente di far fronte a spese eccezionali e non previste nel bilancio.
Dinanzi ad una evidente, segnalata, visibile inidoneità dell'immobile a garantire i livelli minimi di sicurezza sismica ed in presenza di una sequenza sismica persistente il M. è rimasto inerte; non ha posto in essere alcun intervento.
Era stato redatto un progetto preliminare di riqualificazione dell'importo di 550.000 Euro che però, a detta del consulente, non conteneva previsione di opere di consolidamento e risanamento. Il M. non ha posto in essere alcun intervento, non ha operato alcuna segnalazione agli organi politici circa l'idoneità dell'immobile rispetto all'uso assegnatogli, non ha neppure segnalato la necessità del risanamento statico cui la Provincia era obbligata;
e neppure ha segnalato la necessità di inibire l'uso dell'immobile per ragioni di sicurezza; soluzione estrema da praticare qualora l'insufficienza delle risorse avesse reso impossibile interventi di messa in sicurezza dello stabile. Indicazioni in tal senso derivano dalla circolare ministeriale n. 617 del 2009 che prevede in condizioni di inadeguatezza di un immobile rispetto ad azioni ambientali incontrollabili, come un terremoto, la possibilità che il proprietario o i gestori dell'opera dispongano il cambiamento di destinazione d'uso o la messa fuori servizio dell'immobile.
Nella situazione data, l'inibizione all'uso o la limitazione della sua fruizione, date le particolari condizioni di degrado e di evidente rischio sismico erano provvedimenti non esagerati o avulsi dalla realtà, come dimostra il fatto che il sindaco, dopo la forte scossa del 30 marzo, aveva disposto la totale chiusura degli edifici scolastici del centro storico che in quelle condizioni non davano più garanzie di resistenza alle sollecitazioni sismiche.
L'obbligo in questione coinvolgeva sia il M. che il B. proprio alla luce della indicata circolare, che equipara proprietario e gestore. L'obbligo a carico del M. si rinviene anche nel D.Lgs. n. 81, art. 18, comma 3. Ma in ogni caso l'obbligo derivante dalla convenzione è insuperabile.
Ulteriore prova della responsabilità del M. viene dedotta dall'ispezione compiuta, a seguito della forte scossa del 30 marzo, dai tecnici della Provincia. Si trattò di un giro all'interno dell'immobile: una valutazione a vista e non approfondita. Peraltro, la nota che accompagna il resoconto del sopralluogo, a firma dell'imputato, rileva comunque lesioni che segnalavano la necessità di interventi sulle strutture portanti. Tutto ciò in relazione ad un edificio già ritenuto e definito fatiscente cui si aggiungevano le ulteriori lesioni del 30 marzo, in un contesto caratterizzato dal protrarsi di scosse di crescente intensità. Tutto ciò avrebbe dovuto indurre iniziative di estrema prudenza e cautela.
La pronunzia analizza il tema dell' incapienza finanziaria. Si afferma che essa non è dimostrata. In ogni caso, avrebbe dovuto essere adottato un programma di messa in sicurezza tale da assicurare condizioni minime di affidabilità della struttura. Si sarebbe dovuta considerare la consistenza dei lavori necessari e all'esito avrebbe dovuto essere dichiarata eventualmente l'inagibilità.
In definitiva si dovevano prevedere i lavori necessari e se essi non potevano essere eseguiti ci si doveva attivare per inibire l'uso della struttura. Nell'uno e nell'altro caso l'evento non si sarebbe verificato. Vero è che il M. non aveva il potere di disporre lo sgombero ma egli aveva possibilità di attivarsi per la dichiarazione di inagibilità; profilo di colpa che rientra appieno nell'addebito mosso, che fa riferimento anche alla mancata adozione di tutti i provvedimenti volti alla salvaguardia dell'incolumità dei terzi. Si ribadisce a tale riguardo che il ricorrente rivestiva il ruolo di vertice tecnico-amministrativo del settore edilizia e pubblica istruzione con autonomi poteri decisionali, sicchè la Provincia attraverso il suo agire tecnico doveva adempiere agli obblighi derivanti dalla legge nonchè da norme secondarie e dalla convenzione.
La pronunzia analizza le deduzioni difensive afferenti all'assenza di competenze in ingegneria civile ed alla presenza di funzionari cui era affidata la gestione dei singoli immobili. Si obietta che l'assenza di conoscenze edilizie rappresenterebbe semmai un ulteriore profilo di colpa. Il M. aveva perfetta conoscenza della situazione ed aveva obbligo di vigilanza e di intervento. L'ente di cui egli era espressione aveva l'obbligo, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 di monitorare l'edificio al fine di verificare l'efficienza ed agibilità.
La sentenza si dichiara consapevole dell'esigenza di una motivazione rafforzata attesa la pronunzia assolutoria del Tribunale, non limitata ad una lettura alternativa del medesimo compendio probatorio ma tale da dimostrare vizi logici o inadeguatezze probatorie che minano la sostenibilità della prima sentenza. La Corte ritiene di aver adempiuto a tale onere avendo dimostrato la palese inadeguatezza ed erroneità del ragionamento del Tribunale.
4. Per B. la pronunzia ritiene che è evidente il profilo di colpa ritenuto fondato dal Tribunale e relativo al fatto che il prevenuto non adottò alcuna misura di salvaguardia nella notte fatale. Si considera che la scossa micidiale fu preceduta da due forti scosse di intensità crescente. Esse facevano con evidenza pensare che la situazione stesse precipitando. Anche le rassicurazioni che potevano essere state date da parte di organi tecnici cui fa riferimento l'appellante erano del tutto inconferenti.
La situazione di grave rischio era di tutta evidenza anche in considerazione della volontà manifestata dai ragazzi: unica soluzione ragionevole era lo sgombero immediato. Del resto già qualche giorno prima un istitutore si era assunta la responsabilità di analoga iniziativa. Analoga iniziativa assunsero alcuni giovani componenti di una squadra di reprobi ospiti del Convitto.
La sentenza si diffonde nel descrivere i tratti di allarmante precarietà della situazione dell'edificio, documentata dalle crepe e dalla caduta di calcinacci. Quantomeno in quel momento, a tutto voler concedere, la situazione di pericolo era eclatante ed il Convitto andava sgomberato. La struttura andava d'altra parte infine definitivamente chiusa. Considerato che i giovanissimi ospiti erano terrorizzati a nulla poteva rilevare il fatto che non vi fosse autorizzazione dei genitori.
Diverse sono le fonti della posizione di garanzia di costui. Il Convitto, pur con le sue peculiarità, è una scuola media di secondo grado e tale qualificazione rende evidente l'obbligo di garantire la sicurezza dei ragazzi ospiti. Tale obbligo si aggiunge e sovrappone a quello che deriva dal rapporto contrattuale anche da contatto. Il contratto di ospitalità obbligava il vertice dell'istituto a garantire che essa fosse prestata in una condizione di sicurezza. La qualificazione poi come istituto scolastico con presenza anche di minorenni comporta un'ulteriore obbligo di protezione che deriva proprio dalla funzione di educativa che pone il dirigente scolastico in posizione di vertice; come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In caso di danno la responsabilità è di natura contrattuale atteso che l'accoglimento della domanda di iscrizione determina la instaurazione di un vincolo negoziale.
Peraltro la Corte d'appello ritiene anche l'esistenza di un profilo di responsabilità afferente ai mancati interventi di consolidamento della struttura secondo gli stessi profili di addebiti mossi all'altro imputato. L'obbligo della Provincia non esclude quella del dirigente scolastico di interessarsi della solidità della struttura e di assumere iniziative di controllo autonome da segnalare anche all'ente deputato alla manutenzione e di assumere comunque le decisioni conseguenti per la tutela degli ospiti. Al riguardo viene richiamato il decreto ministeriale 30 settembre 1977 recante norme cautelari volte garantire la sicurezza statica di tutte le costruzioni scolastiche.
Oltre a ciò, trova applicazione il D.Lgs. n. 81, art. 2 in relazione agli obblighi che gravano sul dirigente scolastico quale datore di lavoro. Analogo obbligo derivava dalla qualifica di organo di vertice dell'ente proprietario e quindi custode dell'immobile, secondo quanto previsto dalla normativa civilistica. La proprietà dell'immobile si desume non solo dal dato catastale ma da altri univoci elementi come il decreto ministeriale riguardante la tutela vincolistica che ha indicato le particelle interessate come di proprietà del Convitto.
Al di là di tutto ciò rileva il fatto che l'ente, proprio nella qualità di proprietario dell'immobile, stipulò la convenzione con la Provincia.
La pronunzia ha ritenuto anche di dover pronunziare condanna del Convitto nazionale e del ministero dell'istruzione al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili; domanda erroneamente disattesa senza motivazione dal Tribunale. Non vi è dubbio che l'ente Convitto ed il ministero dell'istruzione debbano rispondere delle condotte colpose poste in essere dal suo dirigente nell'esercizio delle sue funzioni anche a norma di quanto disposto dall'art. 2049 cod. civ..
5. La prima sentenza viene pure censurata per ciò che attiene al rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte civile Cittadinanzattiva "allo stato" e senza alcuna motivazione.
6. Tali valutazioni si sottraggono alle indicate censure.
La prima, basilare questione proposta dal giudizio attiene all'esistenza di un rischio prevedibile e governabile. Al riguardo le censure difensive tentano in larga misura di sollecitare impropriamente questa Corte alla riconsiderazione del fatto. E' invece indubbio che la ponderazione del giudice di merito è basata su plurime e significative acquisizioni probatorie.
Le sentenze sono nitide e concordi: la fragilità delle strutture è emersa oggettivamente, a posteriori, a seguito dei rilevantissimi crolli; ed è stata altrettanto oggettivamente constatata dagli esperti.
Resta da domandarsi, ai fini della configurazione della colpa, se la fatiscenza del manufatto e la sua inadeguatezza a fronteggiare rilevanti eventi sismici fosse nota o conoscibile. In breve, si tratta di valutare la prevedibilità ex ante del rischio sismico poi drammaticamente concretizzatosi. Orbene, a tale riguardo le sentenze di merito propongono argomenti fattuali plurimi e coerenti: i rapporti delle persone che negli anni si erano occupate della sicurezza e della manutenzione dell'edificio; le narrazioni degli studenti; soprattutto la relazione di Abruzzo Engeneering che aveva individuato rischi specifici che si sono concretizzati proprio nei punti dell'edificio che erano stati indicati come fragili. Tale esatta corrispondenza tra il primo ed il dopo, bene evidenziata in sentenza, correttamente viene ritenuta prova inoppugnabile, concludente in ordine alla prevedibilità dell'evento costituito dal danno sismico.
D'altra parte, il rischio era non solo ictu oculi visibile, ma anche desumibile dai documenti tecnici richiamati dalle pronunzie di merito nei termini sopra esposti. Dunque, ambedue gli imputati, nelle qualificate loro vesti professionali, erano al corrente della situazione. Del resto, di sicurezza dell'edificio si era ripetutamente discusso, nella inquietante temperie del riferito sciame sismico, tra il vertice dell'istituzione scolastica ed il personale tecnico dell'Amministrazione provinciale. Tutto, dunque, era sul tappeto delle conoscenze e delle competenze dei soggetti responsabili.
7. Sia pure in termini alquanto allusivi le impugnazioni fanno riferimento a rassicurazioni pervenute da figure di rilievo della protezione civile. La risposta del giudice di merito, nella sostanza, è che, nella situazione data, l'allarme era tanto eloquente che nessuna seria rassicurazione poteva essere data da alcuno, mancando la possibilità di compiere affidabili previsioni atte ad escludere eventi del genere di quello concretizzatosi.
Tale valutazione non mostra profili di criticità. La sentenza impugnata, con gli argomenti che si sono sopra esposti, dimostra che l'evento sismico concretatosi non costituisce, per la sua entità, per il sito e per il momento storico nel quale si è verificato, un accadimento eccezionale, straordinario, ingovernabile. Dunque, un evento di tale natura non sfuggiva all'obbligo di governo del rischio da parte dei soggetti competenti.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i terremoti, anche di rilevante intensità, sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono essere considerati come accadimenti eccezionali ed imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche (particolarmente Sez. 4, del 27/01/2010 n. 24732, Rv. 248115). In breve, si tratta di eventi con i quali i professionisti competenti sono chiamati a confrontarsi (Sez. 4, 16/11/1989 n. 17492, Rv. 182859). Tale responsabile approccio, improntato a speciale prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e direttive che ne giungono, va qui ribadito. Va solo aggiunto che qualunque valutazione in tale delicata materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare situazione concreta; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa. Si vuoi dire che la adeguatezza del comportamento dell'agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell'edificio, alla sua utilizzazione, alle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine a possibilità o probabilità di verificazione di eventi dirompenti. Insomma, riassuntivamente, si tratterà di valutare tutte le contingenze proprie del caso concreto.
Orbene, nel caso in esame, i giudici di merito si sono correttamente diffusi nel sottolineare che si era in area a discreto rischio sismico, che uno sciame sismico si protraeva da tempo con incalzante intensità e che, soprattutto, nella tragica notte già due violentissime scosse avevano suscitato speciale allarme e fondate preoccupazioni nei giovani allievi ospiti del fatiscente Convitto: si tratta di aspetto di speciale rilievo nel caso in esame, sul quale si tornerà in prosieguo.
In tale quadro, le deduzioni difensive che evocano le non meglio chiarite rassicurazioni fornite da alcuno non colgono nel segno. In primo luogo l'indicazione è generica. Non si chiarisce quale veste istituzionale rivestisse il soggetto da cui provenivano le indicate rassicurazioni; e, soprattutto, non si colloca tale dato nella complessiva informazione scientifica ed operativa afferente alla gestione della difficile situazione nella quale si trovava la comunità locale. Si vuoi dire che nessuna menzione viene fatta ad indicazioni ufficiali o, comunque, a direttive univoche e non controverse dalle quali potesse trarsi l'affidabile previsione che un evento importante non si sarebbe verificato. E d'altra parte non manca di logicità e ragionevole persuasività la considerazione della Corte di merito che in quella temperie ed ancor più nella memorabile notte, di fronte alle sensate paure ed alle richieste dei giovani, occorresse assumere iniziative atte ad escludere il rischio, allontanando tutte le persone dalla fonte di pericolo.
8. Poste tali premesse di carattere generale sul rischio e sul suo governo, si tratta di valutare se gli imputati rivestissero ruoli istituzionali dai quali derivava l'obbligo giuridico di evitare l'evento ex art. 40 cpv cod. pen.; se, in breve, costoro rivestissero posizione di garanzia.
La risposta è agevole per ciò che riguarda il B.. La Corte d'appello pone correttamente in luce le diverse fonti dalle quali derivava l'obbligo di cui si discute. La prima questione risolta è quella afferente alla proprietà dell'edificio. Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia non si limita a considerare i dati catastali, ma analizza la disciplina legale (e l'interpretazione fornitane dal Consiglio di Stato) che per le istituzioni educative come i Collegi nazionali esclude il trasferimento della proprietà alla Provincia e prevede invece che la gestione degli immobili sia disciplinata da apposita convenzione tra la stessa Provincia e l'Ente proprietario. La lettura del testo normativo, di cui si è sopra dato conto, è senz'altro corretta; e del resto l'esistenza di una convenzione tra i due enti dimostra nel modo più evidente la duplicazione di ruoli conseguente all'indicato assetto normativo.
Altrettanto puntuale ed ineccepibile è l'indicazione delle fonti giuridiche, invero molteplici, che individuano e modellano l'obbligo giuridico di agire per evitare l'evento: la veste datoriale, quella di responsabile dell'ente proprietario dell'edificio, la qualità di dirigente dell'istituzione, nonchè la convenzione di ospitalità.
Sul tema e specialmente sulla natura contrattuale della responsabilità si è già espressa condivisibilmente questa Corte (Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852, Sez. 4, 23/02/2010 n. 17574, Ciabatti, Rv. 247522), richiamando anche giurisprudenza delle Sezioni unite civili. La responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che, quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Si tratta di principi con ancor maggiore evidenza applicabili alla figura del dirigente scolastico.
E', conclusivamente, di particolare interesse appuntare qui, per le deduzioni che se ne trarranno nel prosieguo, l'intensità dell'obbligo di protezione correttamente enfatizzato dalla Corte d'appello, connesso alla funzione educativa e soprattutto all'affidamento dei minori in una struttura residenziale per tutte le loro esigenze esistenziali.
9. A conclusioni non diverse deve giungersi per ciò che riguarda il M.. Costui, come evidenziato in sentenza, era il dirigente tecnico dell'edilizia scolastica della Provincia. In tale veste era chiamato a gestire la già evocata convenzione che regolava i rapporti tra i due Enti in ordine alla manutenzione ordinaria, straordinaria ed alla ristrutturazione del manufatto. Correttamente si argomenta dalla convenzione l'esistenza di un ruolo tecnico di ampia portata, che riguardava anche gli aspetti tecnico-strutturali.
L'ampiezza dell'interazione tra i due organismi è documentata dal tenore della ridetta convenzione, prodotta dalla difesa per documentare il ravvisato travisamento della prova. Vi si parla di attuazione della L. n. 23 del 1996; di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè di necessari interventi di ristrutturazione nel rispetto delle norme sulla sicurezza. La Provincia si obbliga, in breve, all'attuazione delle legge; ed il Convitto si impegna a consentire a ciò che occorre per l'esecuzione degli interventi di restauro e messa a norma.
Emerge, così, che l'impegno della Provincia si mostra in due guise, in relazione alle quali si articola l'imputazione e la valutazione del giudice di merito: garantire la manutenzione e l'adeguamento dell'edificio e fornire supporto tecnico-scientifico per tutto ciò che attiene alla gestione del manufatto nella prospettiva di garantirne la sicurezza.
10. In relazione a tale duplicazione di ruoli della Provincia e dei suoi organi si articola la discussione dei giudici di merito per ciò che attiene alla posizione del M.. Su questo decisivo punto, come si è visto, le due sentenze divergono radicalmente.
Orbene, per ciò che attiene alla garanzia in ordine alla sicurezza strutturale dell'edificio la sentenza del Tribunale propone notazioni realistiche, razionali, coerenti: l'onerosissimo impegno afferente alla ristrutturazione dell'ampio ed antico edificio al fine di adeguarlo dal punto di vista della sicurezza anche dal punto di vista sismico costituiva responsabilità dell'organo politico e non di quello tecnico. Del resto, come documentato dalla difesa, la struttura tecnica aveva abbozzato una proposta concretizzatasi in un progetto di massima dell'ottobre 2004, che tuttavia non era mai stato attuato da nessun punto di vista, verosimilmente per l'indisponibilità degli ingenti fondi occorrenti.
La Corte d'appello ha rivisitato criticamente tale valutazione con argomenti che, tuttavia, non solo non confutano radicalmente il giudizio del Tribunale, ma che denunziano la loro intrinseca debolezza per ciò che riguarda il ricorrente.
Si vuoi dire che correttamente il Tribunale ha ritenuto che l'opera di ristrutturazione dell'edificio trascendesse radicalmente il ruolo tecnico del M. e coinvolgesse, anche sul piano della garanzia, il vertice politico della Provincia. Senza dubbio l'imputato non aveva in tale ambito alcun potere di spesa; ed il compito di collaborazione tecnica era stato svolto anche con la elaborazione dell'indicato progetto di massima del 2004. Del resto, la fatiscenza della sede del Convitto era ben nota a tutti i soggetti competenti.
D'altra parte la nuova pressante contingenza, costituita dallo sciame sismico e dall'allarme che ne derivava, non consentiva di programmare ed attuare lavori imponenti che richiedevano molto tempo e molto danaro. Correttamente, dunque, il Tribunale ritiene che il cuore del processo sia altrove.
Di ciò finisce col rendersi conto la Corte d'appello che, dopo aver dipanato riflessioni alquanto fumose su ciò che avrebbe potuto esser fatto per promuovere la ristrutturazione, che comunque non coinvolgevano il ruolo del M., ha esattamente posto in campo l'alternativo obbligo di intervenire per garantire la sicurezza delle persone sia regolando diversamente l'utilizzazione del bene, sia eventualmente favorendo l'evacuazione, l'inibizione all'uso dell'edificio. Tale diversione denunzia da sè, definitivamente, la fragilità dell'argomento accusatorio afferente al ruolo di garanzia del M. in ordine all'esecuzione dei lavori sull'edificio.
Invero, l'unico obbligo poteva afferire all'informazione tecnico- scientifica a proposito dello stato del manufatto, ed era stato adempiuto, quantomeno, con il già evocato progetto del 2004.
Conclusivamente, riguardando le cose dal punto di vista delle deduzioni difensive, la critica da parte della Corte d'appello alla prima sentenza per ciò che attiene al tema di cui si discute non è riuscita.
11. Resta da esaminare l'altra dimensione della posizione di garanzia del ricorrente, afferente alla collaborazione tecnico-scientifica ed anche operativa, funzionale all'attuazione dell'obbligo di protezione nei confronti delle persone che occupavano l'edificio.
Va intanto preliminarmente chiarito che l'alternatività degli obblighi propugnata con forza dalla Corte d'appello è giuridicamente corretta: sia che si voglia vedere le cose sotto il profilo della posizione di garanzia, sia che le si voglia analizzare sul versante della colpa, è certamente corretto affermare che quando un obiettivo di sicurezza possa essere soddisfatto con l'adozione di diverse strategie, la scelta dell'una o dell'altra è indifferente sotto il profilo della responsabilità penale. Inoltre l'obbligo può ben essere adempiuto anche con l'adozione di cautele diverse da quelle "specifiche", quando si adottino interventi evoluti dal punto di vista tecnico e scientifico ed efficienti almeno quanto quelli prescritti dalla regolamentazione ufficiale della materia.
Resta allora da chiedersi se il M., nella indicata veste dirigenziale, rivestisse un ruolo di garanzia complementare rispetto a quello gravante in primo luogo sul Dirigente dell'istituzione educativa, afferente alla protezione degli occupanti e precipuamente dei giovani ospiti.
Correttamente i giudici di merito hanno risposto positivamente a tale interrogativo, confutando l'opposto giudizio del Tribunale.
Occorre partire dalla considerazione già in precedenza proposta in ordine all'integrazione tra Provincia e Convitto. L'istituzione scolastica non disponeva nè di risorse nè di competenze professionali per assicurare la sicurezza dell'edificio. Essa si avvaleva della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonchè dei tecnici della Provincia. Il Responsabile collaborava con riguardo all'obbligazione datoriale, mentre la struttura della Provincia era l'interlocutore sulle problematiche più squisitamente strutturali afferenti, anche alla sicurezza sismica.
Per ciò che riguarda la struttura tecnica della Provincia, si tratta di rispondere a due cruciali interrogativi, nei quali risiede la risoluzione del maggiore problema afferente alla responsabilità.
L'uno attiene all'esistenza dell'obbligo di collaborazione nella valutazione e gestione del rischio sismico. L'altro riguarda la configurazione di tale obbligo quale posizione di garanzia rilevante ex art. 40 cpv cod. pen..
Correttamente i giudici di merito hanno risposto positivamente ad ambedue le questioni, con argomenti in parte espliciti ed in parte impliciti; che vanno meglio chiariti, alla stregua del dovere d'integrazione imposto dalla legge processuale a questa Corte di cassazione nell'ambito dell'interpretazione della normazione.
Quanto al primo tema, la richiamata L. n. 23 del 1996, ed il tenore della Convenzione rendono chiaro che la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici scolastici afferiscono non solo ad istanze di funzionalità ma anche di sicurezza; e che la Provincia, con i suoi organismi tecnici, è chiamata in ogni direzione a fornire la collaborazione occorrente.
Del resto, in fatto, la Provincia ha assunto senza incertezze tale ruolo. Le sentenze di merito, infatti, danno conto delle ripetute ispezioni dei tecnici dell'ente territoriale, anche pochi giorni prima del sinistro; nonchè di intese scritte, verbali, telefoniche tra i due enti, proprio per la gestione del rischio sismico nella particolare temperie di cui ci si occupa. Ciò varrebbe da solo a fondare l'obbligo giuridico di fornire qualificata cooperazione tecnico-scientifica ai fini delle valutazioni e determinazioni degli organi competenti; ed a configurare quindi la posizione di garanzia, con le precisazioni che si diranno nel prosieguo.
In proposito questa Corte si è ripetutamente e condivisibilmente espressa. Le Sezioni unite (S.U. 24 aprile 2014, ThyssenKrupp, RV 261107), hanno recentemente chiarito che la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante. Ed hanno anzi aggiunto che è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio. Tale indicazione si desume testualmente dall'art. 299 del T.U. sulla sicurezza del lavoro; ma costituisce importante principio dell'ordinamento penale.
La questione è stata del resto esaminata ampiamente anche in passato, con notazioni consonanti (Sez. 4, 22/05/2007, Conzatti, Rv. 236852). Si è rammentato che si è affermata anche in giurisprudenza una visione eclettica della fondazione del ruolo di garanzia che ha in parte superato la storica concezione formale. Si è sviluppata una elaborazione sostanzialistico-funzionale che non fa più leva tanto su profili formali quanto piuttosto sulla funzione dell'imputazione per omissione, connessa all'esigenza di natura solidaristica di tutela di beni giuridici attraverso l'individuazione di un soggetto gravato del ruolo di garante della loro protezione. Tale individuazione del garante avviene, più che sulla base di criteri formali, alla stregua della posizione di fatto assunta, del ruolo svolto.
L'elaborazione in questione, pur dovendosi ecletticamente integrare con l'approccio formale, presenta il pregio ampiamente riconosciuto di aderire allo specifico punto di vista dell'ordinamento penale, selezionando in senso restrittivo il dovere di agire nell'ambito della sterminata congerie di obblighi presenti nell'ordinamento. Essa consente inoltre di fronteggiare situazioni nelle quali, pur in presenza di un vizio della fonte contrattuale dell'obbligo, vi è stata la effettiva assunzione del ruolo di garante, la cosiddetta presa in carico del bene protetto; nonchè quelle nelle quali si riscontra una situazione di fatto assimilabile, analoga, rispetto a quella prevista dalla fonte legale dell'obbligazione, come ad esempio nel caso della consolidata convivenza in un rapporto di tipo familiare o istituzionale.
Alla luce di tali principi non può dubitarsi dell'esistenza di obbligo di collaborare alla gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell'edificio.
12. Resta infine da chiarire, come si è sopra accennato, se l'esistenza di obbligo di collaborazione informativa e valutativa sui temi della sicurezza sia idonea a fondare l'obbligo giuridico di cui si discute anche nelle situazioni nelle quali, come nel caso in esame, l'agente non sia munito di autonomo potere di gestione operativa del rischio.
Anche al riguardo si è espressa la richiamata pronunzia delle Sezioni unite, in ambito distinto, ma assolutamente affine; afferente alla posizione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si è considerato che si tratta di figura dotata di una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma priva di autonomia decisionale. Essa tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti con distinti ruoli e competenze. Si è considerato che non vi è dubbio che tale figura sia destinataria di obbligo giuridico afferente al diligente svolgimento delle indicate funzioni. D'altra parte, tale ruolo è parte inscindibile di una procedura complessa, che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. Tale cooperazione può dunque ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell'evento illecito, come accade ad esempio nel caso in cui si manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In tale situazione si è ritenuto razionale attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di condotta colposa, la responsabilità dell'evento al soggetto di cui si parla.
Con tutta evidenza tali principi possono essere trasposti nel differente ma analogo ambito di cui si discute nel quale, pur essendo le decisioni operative demandate ad altri soggetti, il compito di segnalazione e di informazione assume speciale rilievo ed è parte di contesto cooperativo complesso che vede l'interazione di differenti figure.
Dunque, conclusivamente in proposito, può senz'altro affermarsi che correttamente sia stata individuata l'esistenza di una posizione di garanzia a carico del ricorrente, nei termini che si sono sopra indicati.
Per completezza va aggiunto che le deduzioni della difesa in ordine alla portata di alcune delle fonti individuate dal giudice di merito quali matrici dell'obbligo di garanzia sono prive di fondamento. Si tratta, per la verità, di aspetti marginali e non risolutivi della questione di cui si discute; alla luce degli argomenti sopra esposti.
Tuttavia è opportuno fornire le opportune chiarificazioni.
In primo luogo la circolare del Ministero delle infrastrutture n. 617 del 2009 reca istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Si aggiunge, nel preambolo, che detto Decreto "raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli sicurezza, la pubblica incolumità. Il testo normativo, recependo le diverse osservazioni e suggerimenti di ordine tecnico pervenute dal mondo produttivo, scientifico e professionale, fornisce una serie di indicazioni inerenti le procedure di calcolo e di verifica delle strutture, nonchè regole di progettazione ed esecuzione delle opere". Segue una copiosissima disciplina tecnica.
Alla luce di tale introduzione e del complessivo tenero della articolata disciplina tecnica non può in alcun modo dubitarsi che si tratti di normazione tecnica afferente a tutte le categorie di edifici.
D'altra parte, la lettura del T.U. n. 81, richiamato art. 18, comma 3 è univoca e non lascia spazio alle tesi difensive. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali e di manutenzione per garantire la sicurezza degli edifici assegnati in uso alle pubbliche amministrazioni, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, sono a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Tali disciplina, applicata al caso in esame, significa che gli obblighi afferenti al Convitto afferivano alla Provincia che, come si è visto, ha obbligo manutentivo.
La normativa aggiunge che gli obblighi di cui si parla si intendono assolti da parte dei dirigenti degli uffici cui si riferisce l'istanza di sicurezza attraverso la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente. Ciò implica, nel caso in esame, che il dirigente scolastico è tenuto, con effetto liberatorio, a richiedere all'Amministrazione provinciale gli interventi sicuritari occorrenti. Dunque, neppure tale aspetto della normazione può essere invocato dal ricorrente; fermo restando che, come si è esposto, l'obbligo afferente agli interventi strutturali non gravava personalmente sul M., attesa l'assenza di poteri di spesa adeguati.
13. Constatata l'applicabilità dell'art. 40 cpv cod. pen., occorre intendere se il nesso causale sia stato correttamente individuato dal giudice di merito. La pronunzia impugnata, come si è visto, non dubita che le determinazioni operative dovessero essere assunte da diversi soggetti: il vertice politico della Provincia per ciò che attiene agli interventi strutturali volti alla protezione antisismica; il Rettore o l'autorità di protezione civile per ciò che riguarda l'adozione di iniziative volte alla protezione degli ospiti, eventualmente anche attraverso la chiusura ed evacuazione dell'istituto. In proposito il ricorrente ha articolato, come si è visto, puntuali censure incentrate sulla mancata dimostrazione dell'effetto salvifico di eventuali segnalazioni in ordine alla pericolosità dell'edificio ed alla necessità di mettere in salvo gli ospiti. Si è in particolare insistito sul fatto che la insensibilità del Rettore avrebbe con ogni probabilità reso inutile una incalzante segnalazione e richiesta di evacuazione. E si è lamentato che nella pronunzia manca una valutazione di tale cruciale questione.
La deduzione è assolutamente puntuale ma priva di pregio. La sentenza, infatti, risponde a tale questione con argomenti che, sebbene non strettamente testuali, risultano chiaramente dalla complessiva trama argomentativa. Si è infatti considerato che la situazione di allarme sismico era talmente conclamata che il sindaco di L'Aquila aveva disposto la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche del centro storico. Evidentemente tale statuizione era stata assunta sulla base dei poteri di ordinanza quale autorità di protezione civile; ed alla stregua di informazioni di carattere tecnico-scientifico fornite dagli uffici competenti. E con implicita evidenza la Corte di merito ritiene che, in presenza di valutazione dell'organo tecnico competente, che nella specie era l'ufficio tecnico provinciale, non sarebbe mancata una analoga ordinanza di inagibilità che avrebbe salvato gli allievi del convitto. Dunque, il controfattuale è esperito in conformità ai noti principi che regolano la materia e senza errori.
14. Conclusa la disamina dei profili della vicenda afferenti all'imputazione oggettiva dell'evento, resta da esaminare le questioni afferenti all'elemento soggettivo, alla colpa.
Anche sotto tale riguardo la sentenza reca appropriata analisi immune da vizi logici o giuridici.
L'indagine è tranciante per ciò che riguarda il B.. Per costui il piano di sicurezza prevedeva espressamente il potere dovere di disporre l'evacuazione in caso di necessità. D'altra parte, in quella notte fatale si era in presenza di indicazioni drammatiche ed incalzanti che imponevano di corrispondere con immediatezza alle pressanti richieste dei giovani allievi e particolarmente di quelli minori. L'imputato manifestò, argomenta ragionevolmente la Corte d'appello, una conclamata insensibilità, una grave negligenza ed imprudenza, imponendo ai ragazzi di sopportare un rischio intollerabilmente elevato che si concretizzò nel breve volgere di poche ore. Di qui il ben fondato addebito colposo.
Le deduzioni difensive svolte in proposito dal ricorrente sono palesemente prive di pregio. La situazione era da tempo pericolosa; e gli era stata segnalata dal suo RSPP. Essa, in ogni caso, aveva assunto una tale drammatica evidenza in quella notte che veniva travolto qualunque parere fosse stato espresso in epoca anteriore a proposito della verificazione di un sisma di rilevante portata. E le prospettazioni circa le circolari ministeriali in ordine all'assenso dei genitori all'allontanamento degli allievi sono chiaramente inconferenti. Infatti, si tratta di direttive che fanno riferimento a situazioni ordinarie, fisiologiche, nelle quali l'allontanamento stesso sia determinato da banali contingenze esistenziali; e non si riferiscono per nulla a quelle in atto, impellenti e drammatiche, in relazione alle quali era anche formalmente previsto un ordine di evacuazione affidato al Rettore.
15. Pure immune da censure è la più complessa valutazione che riguarda il M.. Le deduzioni di costui, volte a dimostrare l'assenza di una reale pericolosità dell'edificio, come si è visto, sono state puntualmente confutate dalla Corte d'appello. Al riguardo sotto l'insegna del vizio di travisamento della prova l'imputato tenta di sollecitare questa Corte di legittimità alla riconsiderazione del merito, proponendo isolati frammenti del materiale probatorio che, in ogni caso, non sono in grado di inficiare il nucleo valutativo della motivazione afferente, come si è visto, precipuamente alla consonanza tra lo stato dell'edificio accertato dopo l'evento e le valutazioni compiute in precedenza da Abruzzo Engeneering. Dunque correttamente si è ritenuto che la fatiscenza e pericolosità dell'edificio fosse nota o comunque agevolmente conoscibile, visto che i documenti in questione erano stati portati a conoscenza dell'amministrazione provinciale e dell'imputato senza che venissero svolti i necessari approfondimenti in ordine alla vulnerabilità sismica, non solo con riguardo agli interventi strutturali, ma anche alle esigenze di tutela delle persone, specialmente nel peculiare contesto del più volte riferito sciame sismico. Altrettanto argomentato, logico e basato su plurime e definite acquisizioni probatorie è l'apprezzamento in ordine alla colpevole inerzia mostrata nel tempo e particolarmente nella fase di critica sismicità di cui ci si occupa.
Per completezza va aggiunto che le produzioni che dovrebbero mostrare l'inconoscibilità del rischio connesso alla vulnerabilità dell'edificio e l'assenza di obblighi di garanzia del ricorrente costituiscono meri frammenti della copiosa base probatoria, che non possono essere letti in modo avulso dal restante compendio e che, soprattutto, non solo non mettono in crisi, non corrompono logicamente il giudizio, ma per alcuni versi lo confermano.
Infatti, la deposizione del geometra D.F. conferma l'"osteoporosi", il deterioramento naturale dell'edificio. Il documento di Collabora Engeenering del giugno 2005 sembra proprio riguardare le opere di adeguamento elettrico, idrico ecc; e non reca valutazioni in ordine alla criticità sismica. La convenzione già molte volte evocata parla di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione; di restauro emessa a norma: a conferma della pregnanza del ruolo di collaborazione della Provincia non solo in ordine ai lavori da eseguire, ma anche per ciò che attiene alla già evocata collaborazione informativa sul piano tecnico-scientifico. Ancora, il progetto di massima del 2004 prevede interventi indispensabili per il miglioramento delle caratteristiche antisismiche, il consolidamento delle mura, delle volte e della copertura. Ciò conferma che il rischio sismico e la fragilità dell'edificio erano ben noti già in tale epoca agli uffici tecnici della Provincia. Le altre deposizioni appaio irrilevanti, essendo precipuamente dedicate ad informazioni sulla indubbia complessità ed onerosità delle opere strutturali volte al risanamento dell'edificio. Il piano di emergenza prevede l'evacuazione anche per terremoto ed affida al rettore la competenza a disporla. Ciò, oltre a corroborare il ragionamento della Corte d'appello sulla responsabilità del B., conferma che plurimi strumenti potevano essere esperiti per tutelare gli studenti e che, come pure correttamente ritenuto dal giudice di merito, l'organo tecnico provinciale aveva utili strumenti sollecitatori che sono risultati colposamente inadempiuti.
22. Dunque, i ricorsi degli imputati vanno rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati vanno altresì condannati in solido a rimborsare alla parte civile Cittadinanzattiva Onlus le spese sostenute per questo giudizio, che appare congruo liquidare in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge, a favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 112 del 2002, art. 110.
B. va pure condannato a rimborsare alle parti civili che si sono costituite solo nei suoi confronti le spese dalle stesse sostenute per questo giudizio, che appare congruo liquidare come segue:
C.L., C.O. e I.A. Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge;
Ca.Lu. Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
23. E' invece fondato il ricorso della parte civile Codacons. Questa Corte ha costantemente affermato, condivisibilmente, che l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art. 178, comma 1, lett. c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Il giudice del rinvio vorrà pure provvedere al regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Condanna altresì i predetti in solido a rimborsare alla parte civile Cittadinanzattiva Onlus le spese sostenute per questo giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge, a favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 110.
Condanna B. a rimborsare alle parti civili le spese dalle stesse sostenute per questo giudizio, che liquida come segue:
C.L., C.O. e I.A. complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori come per legge;
Ca.Lu. Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Annulla la stessa sentenza limitatamente alle statuizioni civili relative alla Onlus Codacons e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette pure il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2016
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
---|---|---|---|---|
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2536 Anno 2016.pdf |
2057 kB | 9 |