FAQ Green Pass - Per cosa serve
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FAQ Green Pass - Per cosa serve
ID 15449 | 14.01.2022 / FAQ in allegato
La Certificazione verde COVID-19, o green pass, è lo strumento che, in Italia, consente di viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblico e di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, alle strutture sanitarie, ai locali che offrono servizio di ristorazione e agli alberghi. Permette, inoltre, di usufruire di alcuni servizi e partecipare a numerose attività culturali, ricreative e sportive.
Per cosa serve:
- Viaggi in Europa
- Lavoro pubblico e privato
- Mezzi di trasporto
- Scuola e Università
- Strutture sanitarie
- Attività e servizi
Dal 1° luglio 2021 la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e altri Paesi europei come Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco.
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l'UE.
In Europa, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2
- oppure essere guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico rapido con esito negativo.
In Italia, dal 16 dicembre 2021, per viaggiare o far rientro da un Paese europeo (Paesi in Elenco C: apre una nuova finestra) i viaggiatori dovranno presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico rapido entro le 24 ore. Chi non ha un green pass valido da vaccinazione o guarigione, oltre al tampone, ha l’obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni.
Attenzione. La Certificazione non è un documento di viaggio. Le evidenze scientifiche sulla vaccinazione, sui test e sulla guarigione da COVID-19 continuano a evolversi, anche in considerazione delle nuove varianti del virus. Prima di metterti in viaggio, controlla le misure di salute pubblica applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni.
Lavoro pubblico e privato
L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati:
- tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche per accedere ai luoghi di lavoro è tenuto a essere in possesso, da esibire su richiesta, della Certificazione verde Covid-19. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni;
- chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere ai luoghi di lavoro, è obbligato a possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo è esteso anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso la medesima sede, anche con contratto esterno;
- il personale amministrativo, i magistrati, i difensori, i consulenti, i periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire la Certificazione verde COVID-19. L’obbligo non si estende ai testimoni e alle parti del processo.
La Certificazione verde Covid-19 è inoltre richiesta per partecipare ai concorsi pubblici.
Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.
Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022.
Riferimenti normativi
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
DPCM 12 ottobre 2021
D.L. 21 settembre 2021, n. 127
D.L. 23 luglio 2021 n. 105
D.L. 22 aprile 2021 n. 52
Mezzi di trasporto
La Certificazione verde COVID-19, all’interno del territorio italiano, consente di:
- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione ";
- volare su aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- viaggiare su navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- prendere treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- spostarsi con autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- prendere autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- prendere mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- entrare nelle funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio e impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.
Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.
Dal 10 gennaio fino al 10 febbraio 2022, secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio:
- il trasporto scolastico dedicato è accessibile agli studenti anche sopra i 12 anni senza green pass, con obbligo di mascherina FFP2.
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori è consentito con green pass base per documentati motivi di salute e di frequenza e per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
Riferimenti normativi
Ordinanza 9 gennaio 2022
D.L. 30 dicembre 2021, n. 229
D.L. 26 novembre 2021, n. 172
D.L. 6 agosto 2021 n. 111
D.L. 22 aprile 2021 n. 52
Scuola e Università
L’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 è necessaria per accedere alle strutture delle istituzioni scolastiche e universitarie.
L’obbligo riguarda:
- chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti che frequentano i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori;
- chiunque debba accedere a una struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi i servizi educativi per l’infanzia, le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i sistemi regionali di istruzione e Formazione tecnica superiore e degli Istituti tecnico superiori e il sistema della formazione superiore;
- il personale, gli studenti e chiunque accede alle strutture delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.
Dal 15 febbraio 2022, a tutto il personale scolastico e universitario, docente e non docente, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022. Si ricorda che il personale docente delle scuole e delle università è tenuto all’obbligo vaccinale senza limiti di età.
Riferimenti normativi
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
D.L. 23 luglio 2021 n. 105
D.L. 22 aprile 2021 n. 52
Strutture sanitarie
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per stare vicino alle persone più fragili e care. Permette di:
- accedere da parte di accompagnatori, visitatori, familiari per far visita a pazienti non affetti da Covid-19 in residenze sanitarie assistenziali, strutture di ospitalità e di lungodegenza, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e altre strutture residenziali e socioassistenziali. Le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con cadenza giornaliera da parte di familiari muniti della Certificazione verde COVID-19, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;
- permanere da parte di accompagnatori di pazienti non affetti da Covid-19 nelle sale di aspetto di dipartimenti di emergenza e urgenza, reparti di pronto soccorso, reparti ospedalieri, centri di diagnostica e poliambulatori specialistici.
Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.
ATTENZIONE
Dal 30 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo, oppure vaccinazione con terza dose.
Riferimenti normativi
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
D.L. 10 settembre 2021, n. 122
Ordinanza 8 maggio 2021
D.L. 22 aprile 2021 n. 52
Attività e servizi
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta per:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio;
- alberghi e strutture ricettive;
- spettacoli aperti al pubblico, competizioni ed eventi sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, inclusi spogliatoi e docce (sono esenti gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità);
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, esclusi gli accesi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi;
- feste per cerimonie civili e religiose;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche, locali assimilati;
- cerimonie pubbliche;
- corsi di formazione privati svolti in presenza.
Consulta la Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022 di seguito inserita.
Dal 20 gennaio 2022, estensione del green pass base a coloro che accedono ai servizi alla persona e a chi fa visita ai detenuti e agli internati all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.
Dal 1° febbraio 2022 il green pass base sarà richiesto anche a chi accede ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
Dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto. Nello stesso periodo, sono anche sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Riferimenti normativi
D.L. 7 gennaio 2022, n. 1
D.L. 30 dicembre 2021, n. 229
D.L. 24 dicembre 2021, n. 221
D.L. 26 novembre 2021, n. 172
D.L. 8 ottobre 2021, n. 139
D.L. 23 luglio 2021 n. 105
D.L. 22 aprile 2021 n. 52
Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” / colore della zona dall’11 gennaio 2022
[...] Segue in allegato
Fonte: Governo
Collegati
Faq Min Salute | Contact tracing - Test diagnostici - Quarantena e isolamento
FAQ Vaccini anti Covid-19 Min Salute
Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229
Certifico | Sezione Covid-19
Classificazione Zone Covid-19 - Anno 2022
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