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Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022 - Emergenza COVID-19

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Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022   Emergenza COVID 19

Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022 - Emergenza COVID-19

ID 15450 | 14.01.2022

Confindustria Nota di Aggiornamento 11 gennaio 2022 - Emergenza COVID-19: quadro dei provvedimenti di fine anno 2021 e inizio 2022

Sommario
1. Premessa
2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale
3. Certificazioni verdi COVID-19
4. Obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2
5. Quarantena e isolamento
6. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
7. Divieto di eventi di massa, all’aperto e al chiuso
8. ALLEGATO

...

1. Premessa

Nelle ultime settimane, il Governo ha dettato nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. Il riferimento è, in particolare, a:

1. il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e sono stati estesi, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
2. il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, con quale sono stati ridefiniti i presupposti e l’applicazione della quarantena ed è stato ulteriormente potenziato il sistema del c.d. green pass rafforzato o super green pass;
3. il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con il quale è stato disposto l’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. green pass rafforzato o super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, il DL ha esteso a tutte le imprese la possibilità - originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti - di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.
Si evidenziano di seguito le principali misure introdotte dai citati DL.
In allegato, un prospetto riassuntivo degli aspetti di maggior interesse richiamati nella presente Circolare.

2. Proroga dello stato di emergenza nazionale e rinvio di alcuni termini correlati al perdurare della situazione emergenziale

L’art. 1 del DL n. 221/2021- in deroga al termine massimo di 24 mesi indicato dall’art. 24 del D.lgs. n. 1/2018 - ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale, gestito attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
In conseguenza della proroga dello stato di emergenza:
- è stata estesa al 31 marzo 2022 (art. 2 del DL n. 221/2021), la vigenza di: i) il DL n. 19/2020, che consente l’adozione di misure di contenimento, mediante DPCM, ordinanze del Ministro della salute e, nelle more dell’adozione di tali atti e con efficacia limitata fino a tale momento, mediante provvedimenti urgenti regionali; ii) il DL n. 33/2020 che, tra l’altro, contiene misure sulla quarantena, sulla classificazione delle zone in base ai livelli di rischio (c.d. Zone bianche, gialle, arancioni e rosse), sui Protocolli e sulle Linee Guida di sicurezza anti-contagio per l’esercizio delle attività economiche, e sulle sanzioni previste in caso di inosservanza delle misure di contenimento;
- sono stati prorogati fino al 31 marzo 2022, senza tuttavia finanziamenti aggiuntivi (“le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”), i termini di alcune disposizioni correlate al perdurare della situazione emergenziale (art. 16 del DL n. 221/2021, con rinvio all’allegato A). In particolare, tra le disposizioni rinviate:
-- l’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;
-- l’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni in materia di lavoro agile (c.d. smart working semplificato: comunicazione informatica semplificata ed esclusione degli accordi sindacali);
-- l’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - Semplificazioni in materia di organi collegiali;
- è stata prorogata al 31 marzo 2022 l’efficacia del DPCM 2 marzo 2021, facendo ovviamente salve le disposizioni legislative successive alla data del 2 marzo 2021 (art. 18 del DL n. 221/2021). La proroga riguarda, quindi, anche l’efficacia dei protocolli di sicurezza (art. 4 del DPCM). Anche il lavoro agile, quindi, prosegue con le modalità “emergenziali” definite, da ultimo, nel Protocollo del 6 aprile 2021.

2.1. Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

L’art. 17 del DL n. 221/2021 contiene disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali.
In particolare, per i lavoratori fragili (commi 1 e 2):
- viene prorogato fino all’adozione di un apposito DM (v. infra) e comunque non oltre il 28 febbraio 2022 l’art. 26, co. 2-bis del DL n. 18/2020, secondo il quale “i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
- per la prima volta, si rimette a un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 25 gennaio 2022, l’individuazione dei c.d. lavoratori fragili, ossia i lavoratori che soffrono di “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”.
Si evidenzia, tuttavia, che:
- nessun chiarimento viene dato circa gli eventuali riflessi della definizione del concetto di fragilità sulla disposizione inerente alla sorveglianza sanitaria straordinaria (art. 83 del DL n. 34/2020), che riguarda i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”;
- nessuna proroga è disposta né con riferimento alla equiparazione della quarantena e dell’isolamento fiduciario alla malattia (art. 26, co. 1 del DL n. 18/2020), né con riferimento alla equiparazione tra certificazione di una condizione di rischio e fragilità e ricovero ospedaliero (art. 26, co. 2 del DL n. 18/2020).
Per i lavoratori interessati dai congedi parentali (comma 3) vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 e con il limite finanziario di 29,7 mln di euro le previsioni contenute nell’art. 9 del DL n. 146/2021, che, in sintesi, riconoscevano il diritto del lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS- CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

3. Certificazioni verdi COVID-19

3.1. Durata della validità delle certificazioni verdi COVID-19

L’art. 3 del DL n. 221/2021 ha modificato ulteriormente la durata delle certificazioni verdi COVID-19.

In particolare, dal 1° febbraio 2022, i certificati attestanti:
- l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (c.d. dose booster);
- la guarigione dal COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo
avranno una validità di 6 mesi (e non più di 9 mesi, come disposto dal DL n. 172/2021).

3.2. Modalità di impiego delle certificazioni verdi COVID-19

L’art. 8 del DL n. 221/2021, l’art. 1 del DL n. 229/2021 e l’art. 3 del DL n. 1/2022 dettano le nuove regole per l’uso delle certificazioni COVID-19, c.d. green pass.

In particolare, le nuove norme:
- estendono fino al 31 marzo 2022 l’operatività delle norme sull’obbligo di green pass base, vale a dire la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo), di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) o di tampone (molecolare o antigenico), per l’accesso ai luoghi di lavoro (artt. 9- quinquies, 9-sexies e 9-septies del DL n. 52/2021) e in ambito scolastico e universitario (artt. 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 del DL n. 52/2021);
- ampliano il novero delle attività e dei servizi accessibili ai possessori di green pass base;
- estendono fino al 31 marzo 2022 l’operatività, in zona bianca, delle norme sul c.d. green pass rafforzato o super green pass, vale a dire la certificazione verde COVID- 19 rilasciata a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) o di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) (art. 6, co. 1 del DL n. 172/2021);
- ampliano il novero delle attività e dei servizi accessibili esclusivamente dai possessori del c.d. green pass rafforzato o super green pass.

[...] Segue in allegato

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