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Parapetti permanenti | Requisiti dimensionali geometrici

ID 6708 | | Visite: 211864 | Documenti Riservati Sicurezza

Parapetti permanenti Requisiti dimensionali

Parapetti permanenti | Requisiti dimensionali geometrici / Rev. 1.0 Febb. 2024

ID 6708 | Update Rev. 1.0 del 28.02.2024 / Documento completo allegato

Il presente Documento illustra i requisiti dimensionali geometrici con brevi cenni di requisiti prestazionali dei "Parapetti permanenti", l'analisi è stata effettuata in quanto continua a mancare una regolamentazione chiara e concordante sui parapetti in ambito delle costruzioni.

Update Rev. 1.0 del 28.02.2024

- Inserito paragrafo 9 - “Adeguamento parapetti non conformi”;
- Inseriti link normativi;
- Aggiornato riferimento norma UNI EN 13374:2019.

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Indice documento

1. Premessa
2. NTC 2018
3. D.M. 236 del 14/06/1989
4. D.LGS. 81/2008
5. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
6. UNI 10809:1999
6.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
6.1.1 Altezza
6.1.2 Scalabilità
6.1.3 Inattraversabilità
6.1.4 Impugnabilità del corrimano
6.2 PRESTAZIONI MECCANICHE
6.2.1 Resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne piantone
6.2.2 Resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti
6.2.3 Resistenza meccanica ai carichi dinamici
6.2.4 Resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli
6.3 SEQUENZA DELLLE PROVE
7. UNI EN ISO 14122-3:2016
7.1 Definizione parapetto
7.2 Requisiti specifici per i parapetti per piattaforme, corridoi di passaggio e piattaforme di riposo
7.3 Requisiti specifici per i parapetti e corrimano per scale
8. Es. Deroga Regolamento Edilizio
Conclusioni
9. Adeguamento parapetti non conformi
Fonti

Excursus

1. Premessa

Il presente Documento illustra i requisiti dimensionali geometrici dei "Parapetti permanenti" (sono esclusi i parapetti provvisori - Vedasi D.Lgs. 81/2008 Titolo IV cantieri), relazionando la legislazione con le norme tecniche, in ambienti abitativi e di lavoro:

- di Lavoro: (TUS D.Lgs. 81/2008) / Prodotto (Macchine Direttiva 2006/42/CE);
- abitativi: D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) / D.M. 236 del 14/06/1989 (prescrizioni barriere architettoniche edifici privati).

Il Presente Documento non va ad esaminare i requisiti costruttivi e prestazionali (solo brevi cenni) dei "Parapetti permanenti", ma solo i requisiti dimensionali geometrici essenziali, quali altezza, ecc.

Il D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), è la legislazione di  riferimento delle costruzioni, ma non riporta prescrizioni per i parapetti, salvo il D.M. 236 del 14/06/1989, relativo alle prescrizioni tecniche per le barriere architettoniche degli edifici privati, continua a mancare una regolamentazione chiara concordante sui parapetti in ambito delle costruzioni.

Le norme tecniche danno indicazioni non cogenti, tuttavia, nel presente documento ci si soffermerà su quanto stabilito dalle norme UNI, ed in particolare dalla UNI 10809:1999 e della UNI EN ISO 14122-3:2016 (armonizzata Direttiva macchine 2006/42/CE)

Controllare eventuali deroghe di regolamenti locali dalla legislazione nazionale riportata.

Eventuali lavori sui parapetti e ringhiere (es adeguamento normativo) rientrano nel Glossario edilizia libera.

Il documento non analizza casi specifici/particolari per i quali si rimanda alla consultazione delle norme tecniche di riferimento.

2. Decreto 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni
(GU n. 42 del 20-2-2018 SO n. 8)


Le NTC 2018 non apportano cambiamenti per quanto riguarda i parapetti rispetto alle NTC 2008.

Unica risultanza riguarda la sezione 5.1.3.10 (Cap. 5 Ponti) - Azioni sui parapetti e urto di veicolo in svio

L’altezza dei parapetti non può essere inferiore a 1,10 m. I parapetti devono essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di 1,5 kN/m applicata al corrimano (Ponti)

3. D.M. 236 del 14/06/1989
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
(Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989 SO)

Il D.M. 236 del 14/06/1989, prevede che l’altezza del corrimano debba essere non inferiore ai 90 cm. e che “il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un’altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10″.


Art. 1 - Campo di Applicazione

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:

1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;

2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

4.1.8 Balconi e Terrazze
La soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.
E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.8)

4.1.10 Scale Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata. Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucciolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati. Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente. Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.
6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.1.10)

Art. 8 - Specifiche funzionali e dimensionali

8.0 Generalità

8.0.1 Modalità' di misura

Altezza parapetto.
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dell'elemento che limita l'affaccio (copertina, traversa inferiore infisso, eventuale corrimano o ringhierino) al piano di calpestio.

Altezza corrimano
Distanza misurata in verticale dal lembo superiore dei corrimano al piano di calpestio.

Altezza parapetto o corrimano scale
Distanza dal lembo superiore del parapetto o corrimano al piano di calpestio di un qualunque gradino, misurata in verticale in corrispondenza della parte anteriore del gradino stesso.

8.1.8 Balconi e terrazze
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.


8.1.10 Scale

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10. In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro. Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm. Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m. In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.



4. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
...
ALLEGATO IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.7 Scale

1.7.2
...
1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;
1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
1.7.2.2. È considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
1.7.2.3. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2.00.

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 00

Figura 1 - Parapetto D.Lgs. 81/08

5. UNI 10805:1999

Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne-piantone

La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati di colonne e colonne-piantone facenti parte di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.  La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.

UNI 10806:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti

La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie. Tale norma definisce il metodo di prova per la resistenza meccanica ai carichi statici distribuiti di ringhiere, parapetti e balaustre prefabbricati aventi funzione di protezione dalle cadute

UNI 10807:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici

La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale. Tale Norma definisce il metodo di prova per la determinazione della resistenza meccanica ai carichi dinamici di ringhiere, parapetti o balaustre prefabbricate, aventi funzione di protezione dalle cadute, utilizzando la prova del pendolo con dispositivo di massa pari a kg 50 ed altezza di caduta variabile in base alla destinazione d'uso. La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.

UNI 10808:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Determinazione della resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli

La norma definisce un metodo di prova per determinare la resistenza meccanica ai carichi statici concentrati sui pannelli di ringhiere, balaustre o parapetti di qualunque materiale.  La norma si applica a ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati e non realizzati in opera e/o installati con l'ausilio di opere murarie.

UNI 10809:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove.

La norma stabilisce le caratteristiche dimensionali e le prestazioni meccaniche di ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati, in funzione della loro destinazione d'uso e dell'ambiente di installazione.  Essa stabilisce inoltre la sequenza funzionale delle prove di caratterizzazione prestazionale.

UNI EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti.

La norma fornisce requisiti per scale non motorizzate, scale a castello e parapetti che fanno parte di una macchina fissa, per parti regolabili non motorizzate e per parti mobili dei mezzi fissi di accesso.

Da menzionare, non applicabile a parapetti permanenti, ma solo provvisori:

UNI EN 13374:2019
Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di prodotto - Metodi di prova

6. UNI 10809:1999

UNI 10809:1999
Ringhiere, balaustre o parapetti prefabbricati
Dimensioni, prestazioni meccaniche e sequenza delle prove.

6.1 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

6.1.1 Altezza

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 01

Tabella 1 - Altezza minima di ringhiere, parapetti balaustre e corrimano
....

In particolare, nel caso di ringhiere, balaustre o parapetti realizzati a fasce orizzontali dovranno essere considerati i seguenti requisiti dimensionali:

- la fascia inferiore della ringhiera, parapetto o balaustra deve essere cieca e con la faccia interna avente profilo rettilineo e perpendicolare al piano terra;

- il bordo superiore della fascia inferiore deve essere ad almeno 500 mm dalla punta gradino per le ringhiere, e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti (figura 2);

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 02

Figura 2 - Scalabilità

- per un’altezza minima pari a 700 mm dalla punta gradino per le ringhiere e dal piano di calpestio per balaustre o parapetti, le ulteriori fasce devono presentare luce libera tra loro non maggiore di 20 mm (figura 3).
...

6.1.3 Inattraversabilità

Ringhiere, balaustre o parapetti devono essere inattraversabili in qualsiasi punto da una sfera di 100 mm di diametro.
Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 03
Figura 4  Inattraversabilità
...

6.2 PRESTAZIONI MECCANICHE

6.2.1 Resistenza meccanica a carico statico di colonne e colonne piantone

Le colonne e colonne-piantone devono essere sottoposte alla prova definita nella norma UNI 10805.

Al termine della prova non si devono riscontrare rotture o degradi che possano compromettere la sicurezza dell’utente previsti per il prodotto in fase di progetto.

Sono ammesse deformazioni elastiche delle colonne o colonne-piantone, purchè l’elemento conico non oltrepassi il campione sottoposto a prova.
...

7. UNI EN ISO 14122-3:2016

UNI EN ISO 14122-3:2016
Sicurezza del macchinario
Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti.

La norma è armonizzata per la Direttiva macchine 2006/42/CE, Vedi le Comunicazione norme armonizzate.
...

7.2 Requisiti specifici per i parapetti per piattaforme, corridoi di passaggio e piattaforme di riposo

a. quando l'altezza di un'eventuale caduta è maggiore di 500 mm è necessario installare un parapetto;

b. si deve installare un parapetto quando il dislivello tra una piattaforma e la struttura della macchina o la parete è maggiore di 180 mm oppure se la protezione della struttura non è equivalente ad un parapetto. Tuttavia si deve installare una tavola fermapiedi quando lo spazio tra la piattaforma e la struttura adiacente è maggiore di 20 mm;

c. l'altezza minima del parapetto deve essere di 1100 mm. L’altezza del corrimano deve essere ≤ 1100 mm. Il corrimano deve essere parallelo alla linea di camminamento;

d. il parapetto deve includere almeno un corrente intermedio o un'altra protezione equivalente. Lo spazio libero tra il corrimano e il corrente intermedio come pure tra quest'ultimo e la tavola fermapiedi non deve essere maggiore di 500 mm;

e. quando si utilizzano montanti verticali invece di un corrente intermedio la distanza orizzontale libera tra i montanti deve essere al massimo di 180 mm;

f. una tavola fermapiedi con un’altezza minima di 100 mm deve essere installata al massimo a 12 mm dal piano di calpestio e dal bordo della piattaforma, così come per le piattaforme di riposo. L’eventuale spazio tra le tavole fermapiedi di parapetti adiacenti non deve essere maggiore di 20 mm;

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 04

Figura 7 - Parapetto senza arrotondamenti
...

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 06

Figura 9 - Parapetto con forma a “D”

Parapetti permanenti   Aspetti dimensionali geometrici 07

Figura 10 - Esempio di parapetto per scale e continuazione con parapetto orizzontale
...

La UNI EN ISO 14122-3:2016 risulta essere la più stringente per l'altezza dei parapetti
...
 

8. Es. Deroga Regolamento Edilizio

Esempio di Regolamento edilizio comunale che deroga dalle disposizioni legislative nazionali:

Regolamento edilizio Città di Torino
...
Articolo 45 - Parapetti, ringhiere e frangivento
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati in qualunque spazio praticabile ove sussista pericolo di caduta, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi.

2. Parapetti e ringhiere devono avere altezza, misurata dalla superficie praticabile più elevata presente a ridosso del parapetto, non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili ovvero presentare punti di appoggio che ne favoriscano lo scavalcamento, né presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 metri.

3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purché compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

4.Costituiscono chiusura di perimetro le pareti, i pannelli e le vetrate frangivento o di separazione fra le logge, i balconi e i terrazzi, con altezza superiore a 2/3 dell'altezza netta di piano e, comunque, non superiore a metri 2,50. Tali manufatti sono sempre consentiti con altezza massima di metri 2,20, fermo restando che dovrà essere sempre garantita una porzione aperta non inferiore a metri 0,5 di altezza. Con tali manufatti non potrà mai essere delimitato uno spazio per più di 2/3 del suo perimetro.

Adeguamento parapetti non conformi

CASO 1 – Luogo di lavoro antecedente anno 1989

Nei luoghi di lavoro i cui parapetti permanenti risultino di altezza inferiore al metro è sempre obbligatorio adeguarli all’altezza minima stabilita dalla legge.  

CASO 2 - Edificio condominiale antecedente anno 1989

Nel caso di edificio condominiale i cui balconi e terrazzi abbiano un parapetto di altezza inferiore al metro, in quanto costruiti precedentemente al 1989, non sussiste alcun obbligo di adeguarsi all’altezza minima stabilita dalla legge.  

Nel caso in cui, vengano svolti lavori di ristrutturazione (cosiddetta “pesante), ovvero riguardanti il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio oppure l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi architettonici e impianti, l’adeguamento dei parapetti per finestre, balconi e terrazze è obbligatoria.

Nel caso di interventi manutenzione straordinaria, resta a discrezione del Condominio, la possibilità di decidere se intervenire o meno sui parapetti con adeguamento alla normativa vigente, o lasciarli nello stato risultante dal titolo edilizio originario.

...
segue

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 28.02.2024 - Inserito paragrafo 9 - Adeguamento parapetti
non conformi;

- Inseriti link normativi;
- Aggiornato riferimento norma UNI EN 13374:2019
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0.0 29.08.2018 ---  Certifico Srl

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Valutazione dei rischi SSL diisocianati

ID 20809 | | Visite: 2483 | Documenti Riservati Sicurezza

Valutazione dei rischi SSL diisocianati

Valutazione dei rischi SSL Diisocianati / Modello verbale formazione doc

ID 20809 | 19.12.2023 / In allegato documento completo e Modello verbale formazione

Documento illustrativo sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza connessi all'impiego e all'esposizione a diisocianati per gli utilizzatori industriali e professionali. Si fornisce, inoltre in allegato, in formato .doc/pdf, un modello di avvenuta formazione dei lavoratori sull’uso sicuro dei diisocianati ai sensi degli artt. 37227 D.Lgs. n. 81/2008.

I diisocianati sono impiegati per la realizzazione di poliuretani che ricorrono in beni di largo consumo che comprendono:

- prodotti vernicianti,
- adesivi,
- schiume flessibili e rigide,
- elastomeri.

L’elemento principale di rischio durante la produzione e l’utilizzo dei poliuretani è la presenza dei diisocianati, in particolare di diisocianato di toluene (TDI), di diisocianato di metilene difenile (MDI) e dell’esametilene diisocianato (HDI), che da sempre sono i più utilizzati. 

I poliuretani alla fine del ciclo di vita possono subire idrolisi e liberare le diammine aromatiche di cui è ben nota la tossicità.

I diisocianati sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020) che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  sono imposte le condizioni (restrizioni) per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1 % in peso.

L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste per l’immissione sul mercato (dal 24 Febbraio 2022) e per quanto riguarda l’uso (dal 24 agosto 2023).

La restrizione conferma un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati e deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

La Restrizione 74 REACH

74. Diisocianati, O = C=N-R-N = C=O, in cui R è un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata

vieta:

- l'IMMISSIONE sul mercato dal 24 febbraio 2022 salvo che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,

oppure che:

- il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione all’uso sicuro,
e che
- sull’imballaggio figuri la dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta:

“A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

Regolamento (UE) 2020/1149

2. Da non immettere sul mercato in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 febbraio 2022, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

Il fornitore di cui al paragrafo 2, lettera b), deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.

- l’UTILIZZO a partire dal 24 agosto 2023 salvo che:

- la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
oppure che:
- il Datore di Lavoro o il Lavoratore Autonomo garantiscano che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei di- isocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Regolamento (UE) 2020/1149


1. Da non utilizzare in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Soggetti obbligati e adempimenti

La Restrizione 74 mira ad evitare o ridurre la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, in grado di determinare asma professionale nei lavoratori, ed a conseguire un livello più elevato di controllo del rischio da parte dei datori di lavoro, fatta salva la legislazione dell’Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare la Direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici, che in Italia è stata recepita nel Dlgs 81/2008 al Titolo IX e specificatamente per i diisocianati al Capo I.

La Restrizione 74 riguarda gli utilizzatori industriali e professionali che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, che vengono specificati come:

- i lavoratori dipendenti ed i loro equiparati
- i lavoratori autonomi
- gli incaricati della supervisione di tali compiti.

Schema 1 - Diisocianati: utilizzatori industriali e professionali

Valutazione dei rischi SSL diisocianati Schema 1

Il divieto d’uso per i prodotti con diisocianati sopra lo 0,1 % in peso riguarda tutte le categorie di soggetti, salvo non risultino idoneamente formati.

a) Per i lavoratori dipendenti il Datore di Lavoro deve provvedere, come stabilito dall’art. 37 del Dlgs 81/2008, alla formazione, con i programmi e le modalità stabiliti dalla restrizione.

b) Anche per i lavoratori autonomi in quanto utilizzatori a valle è necessario conseguire l’attestato di formazione per effetto della Restrizione REACH.

Per effetto congiunto dell’articolo 26 Dlgs 81/2008, per la verifica dell’idoneità tecnico professionale, ovvero nell’ambito dei DUVRI, potranno esibire l’attestazione abilitante all’impiego dei diisocianati, cui ci si può riferire in sintesi come PATENTINO DIISOCIANATI in analogia agli altri casi assimilabili, quali ad esempio la guida del carrello elevatore o l’impiego delle piattaforme di lavoro elevabili.

c) Per la categoria dei “supervisori” è ragionevole fare riferimento ai Preposti secondo l’art. 19 Dlgs 81/2008, che, se correttamente formati, possono assolvere idoneamente alla loro funzione. Altre figure possono rientrare in questa categoria valutandone i compiti caso per caso, secondo gli organigrammi e l’organizzazione delle attività aziendali condotte.

[...]

Formazione per l’utilizzo di diisocianati

La Commissione ha ritenuto che per affrontare i rischi derivanti dall’impiego dei diisocianati superiori allo 0,1% in peso fosse necessario stabilire un requisito minimo per la formazione degli utilizzatori industriali e professionali, sempre fatti salvi siano disposti obblighi nazionali più rigorosi negli Stati membri.

E, quale garanzia della corretta ed efficace erogazione dei contenuti, la Commissione non solo ha definito i programmi per i discenti, articolandoli per livelli (generale, intermedio e avanzato) ma, al punto R.4, ha precisato che i corsi devono essere tenuti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anch’essa di standard proporzionalmente crescente in funzione dei pericoli connessi con l’impiego previsto (Tabella 1).

Nella Restrizione 74 sono definiti i programmi per i discenti, articolati per livelli:

- generale,
- intermedio e
- avanzato.

Inoltre, viene stabilito che, i corsi devono essere tenuti da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale, anch’essa di standard proporzionalmente crescente in funzione dei pericoli connessi con l’impiego previsto.
Valutazione dei rischi SSL diisocianati Tabella 1
Valutazione dei rischi SSL diisocianati Tabella 2

Per tutti i tre livelli è necessario che gli utilizzatori acquisiscano la certificazione o prova documentale del completamento dell’avvenuta formazione con esito positivo e i corsi possono essere tenuti on- line.

La formazione è una pre-condizione per consentire l’impiego dei diisocianati e al paragrafo R.6 si precisa che dev’essere conforme alle disposizioni stabilite dallo Stato membro in cui opera l’utilizzatore industriale o professionale e che gli Stati membri possono attuare o continuare ad applicare i loro requisiti nazionali per l’uso di tali sostanze e miscele, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui ai paragrafi R.4 ed R.5.

Quindi in base al D.Lgs 81/2008:

- il docente dovrà possedere le competenze professionali richieste dalla Restrizione e rispondere ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro sanciti dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013 recante i Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

- i corsi possono tenersi in modalità e-learning come previsto nell’ Accordo 21/12/2011 - n. 221/CSR per la formazione dei lavoratori, ex art. 37, c. 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro, o il lavoratore autonomo, devono documentare il completamento con esito positivo della formazione, che dovrà essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

Nulla è specificato riguardo alla durata minima dei corsi, sia in prima partecipazione che al rinnovo, tuttavia, anche in attesa di eventuali indicazioni cogenti, tenendo conto del numero e della complessità degli argomenti e che ci si rivolge a lavoratori già formati in materia di salute e sicurezza, è ragionevole ritenere che siano necessarie:

- da 2 a 3 ore per il livello generale
- 4 ore per il livello intermedio
- da 6 a 8 ore per il livello avanzato fermo restando che sia i contenuti e che la durata devono comunque essere adeguati all’effettiva mansione svolta dai lavoratori ed agli esiti della valutazione dei rischi compito o sito-specifici.

...

Modello di verbale di avvenuta formazione dei lavoratori sull’uso sicuro dei diisocianati ai sensi degli artt. 37 e 227 D.Lgs. n. 81/2008

Valutazione dei rischi SSL diisocianati Verbale

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2023
©Copia autorizzata Abbonati 

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Circolare Min. dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022

ID 21962 | | Visite: 544 | News Sicurezza

Circolare Min  dell istruzione e del merito del 19 dicembre 2022

Circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 / Divieto cellulari in classe

ID 21962 | 31.05.2024 / In allegato

Con la circolare Ministero dell’istruzione e del merito del 19 dicembre 2022 è confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti del 1998 e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007.

“L’interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare - dichiara il Ministro Giuseppe Valditara -. Distrarsi con i cellulari non permette di seguire le lezioni in modo proficuo ed è inoltre una mancanza di rispetto verso la figura del docente, a cui è prioritario restituire autorevolezza. L’interesse comune che intendo perseguire è quello per una scuola seria, che rimetta al centro l’apprendimento e l’impegno. Una recente indagine conoscitiva della VII commissione del Senato ha anche evidenziato gli effetti dannosi che l’uso senza criterio dei dispositivi elettronici può avere su concentrazione, memoria, spirito critico dei ragazzi. La scuola deve essere il luogo dove i talenti e la creatività dei giovani si esaltano, non vengono mortificati con un abuso reiterato dei telefonini. Con la circolare, non introduciamo sanzioni disciplinari, ci richiamiamo al senso di responsabilità. Invitiamo peraltro le scuole a garantire il rispetto delle norme in vigore e a promuovere, se necessario, più stringenti integrazioni dei regolamenti e dei Patti di corresponsabilità educativa, per impedire nei fatti l’utilizzo improprio di questi dispositivi”.

L’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della “cittadinanza digitale”.

...

Fonte: Ministero dell’istruzione e del merito

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: ritardo nel recepimento

ID 21945 | | Visite: 909 | News Sicurezza

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni   ritardo nel recepimento

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni: ritardo nel recepimento / EC

ID 21945 | 28.05.2024 / Download Comunicato EC

La Commissione sta inviando una lettera di costituzione in mora a 20 Stati membri che non hanno ancora notificato le misure di recepimento integrale di due direttive UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel diritto nazionale tra cui la direttiva (UE) 2022/431 sugli agenti cancerogeni e mutageni per 11 Stati membri.
Il termine per il recepimento della direttiva era il 5 aprile 2024.

La Commissione interviene per garantire il recepimento completo e tempestivo delle direttive UE.

La Commissione ha adottato un pacchetto di decisioni di infrazione a causa della mancata comunicazione da parte degli Stati membri delle misure adottate per recepire le direttive UE nel diritto nazionale.

La Commissione sta inviando una lettera di costituzione in mora agli Stati membri che non hanno notificato le misure nazionali di recepimento delle direttive, il cui termine di recepimento è scaduto di recente.

In questo caso sono 20 gli Stati membri che non hanno ancora notificato le misure di recepimento integrale di due direttive Ue in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di trasporti. Gli Stati membri interessati dispongono ora di due mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora e completarne il recepimento, altrimenti la Commissione può decidere di emettere un parere motivato.

Protezione dei lavoratori dai rischi legati all'esposizione a sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione durante il lavoro

Nel marzo 2022, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2022/431, ampliando il campo di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per includere sostanze tossiche per la riproduzione, stabilire limiti di esposizione sul posto di lavoro per i composti di acrilonitrile e nichel e abbassare i limiti per il benzene.

Ogni anno nell’UE circa 80.000 persone perdono la vita a causa dell’esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro.

Le nuove norme segnano un importante passo avanti per proteggere meglio milioni di lavoratori nell’UE esposti a queste sostanze. Ciò contribuisce anche a far avanzare il piano europeo di lotta contro il cancro.

Per attuare le nuove norme, gli Stati membri devono integrarle nel diritto nazionale. Il termine per il recepimento di questa direttiva era il 5 aprile 2024.

Tuttavia, 11 Stati membri (Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Austria e Slovacchia) devono ancora recepire completamente la direttiva rivista nel diritto nazionale e notificare le proprie misure alla Commissione.

...

Fonte: CE

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Linee guida sui principi generali delle ispezioni del lavoro

ID 21932 | | Visite: 687 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Linee guida sui principi generali delle ispezioni del lavoro ILO

Linee guida sui principi generali delle ispezioni del lavoro

ID 21932 | 27.05.2024 / In allegato

L'obiettivo delle Linee guida dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi generali dell'ispezione del lavoro è fornire ai componenti una guida tecnica dettagliata sui principi chiave contenuti nelle convenzioni nn. 81 e 129 e nella raccomandazione n. 20, nel contesto delle pratiche e delle sfide contemporanee.

Le Linee Guida si basano sul testo delle norme internazionali del lavoro, sui lavori preparatori e sui Registri degli atti delle sessioni della Conferenza internazionale del lavoro in cui sono state adottate, e sulle sei Indagini Generali prodotte dal Comitato di Esperti sull'Applicazione di Convenzioni e Raccomandazioni sull'effetto dato agli strumenti dell'OIL sull'ispezione del lavoro, nonché su altre risoluzioni della Conferenza.

Discussioni preliminari sul contenuto di queste Linee Guida si sono svolte in occasione di un incontro internazionale di esperti a Torino, dal 7 al 9 ottobre 2019, 7 e durante l'Academy on Workplace Compliance, che si è tenuta dal 26 novembre al 5 dicembre 2019 anch’essa a Torino e a cui hanno partecipato 101 partecipanti provenienti da ispettorati del lavoro di 28 Paesi.

Le linee guida non sono giuridicamente vincolanti. Queste linee guida si basano sui principi, i diritti e gli obblighi stabiliti nelle norme internazionali del lavoro e nulla di quanto contenuto nelle presenti linee guida deve essere inteso come un'alterazione degli obblighi degli Stati membri che hanno ratificato tali norme.
________

La definizione di standard nel settore dell'ispezione del lavoro è in corso da oltre 100 anni, dall'adozione del primo strumento, la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (servizi sanitari), n. 5 del 1919 (ritirata) e la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro, n. 20 del 1923.

Molti standard internazionali del lavoro, comprese quelle sulla salute e sicurezza sul lavoro, la violenza e le molestie, i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, il rapporto di lavoro, l'orario di lavoro e le retribuzioni, fanno riferimento all'istituzione e al funzionamento di servizi di ispezione del lavoro.

Oltre alla Raccomandazione n. 20, esistono numerosi altri strumenti che riguardano esclusivamente l'ispezione del lavoro, tra cui: la Convenzione sull'ispezione del lavoro, n. 81 del 1947, la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro, n. 81 del 1947, la Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (attività mineraria e trasporti), n. 82 del 1947, Convenzione sugli ispettorati del lavoro (territori non metropolitani), n. 85 del 1947, Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), n. 129 del 1969 (n. 129), Raccomandazione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), n. 133 del 1969, così come il Protocollo del 1995 alla Convenzione sull'ispezione del lavoro del 1947.

Infine, la parte XI della Convenzione sulle piantagioni, n. 110 del 1958 tratta dell'ispezione del lavoro.

Le Convenzioni nn. 81 e 129 sono state caratterizzate dall'Organo Direttivo come "Convenzioni prioritarie" e successivamente, a seguito dell'adozione nel 2008 della Dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, furono classificate come "Convenzioni di governance", sottolineandone l'importanza per il funzionamento del sistema delle norme internazionali del lavoro nel suo complesso. La Dichiarazione del Centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, del 2019, sottolinea l'importanza di rafforzare l'amministrazione del lavoro e l'ispezione come aspetto chiave per sviluppare ulteriormente l'approccio dell’OIL al futuro del lavoro incentrato sull'uomo.

Nel novembre del 2011 l'organo direttivo dell'OIL ha concordato l'istituzione di un meccanismo di revisione degli standard (SRM), per contribuire all'attuazione della politica dell'OIL in materia di standard e per consolidare il consenso tripartito sul ruolo delle norme internazionali del lavoro nel raggiungimento degli obiettivi dell'OIL stesso.

Nel 2015 è stato istituito un gruppo di lavoro tripartito (TWG) come componente dell'SRM (meccanismo di revisione degli standard). Nella quarta riunione del TWG SRM (17–21 settembre 2018) sono stati rivisti due strumenti in materia di ispezione del lavoro: la Convenzione n. 85 e la Raccomandazione n. 20.

La Raccomandazione n. 20 è stata classificata come superata e da considerare per il ritiro. Il TWG SRM ha raccomandato, e l'Organo Direttivo ha approvato nella sua 334ª Sessione (ottobre-novembre 2018), lo sviluppo preventivo di linee guida sui principi generali nelle Convenzioni nn. 81 e 129, comprese, a titolo esemplificativo, le disposizioni della Raccomandazione n. 20 che non si ripetono negli strumenti successivi.

Premessa
Introduzione
Obiettivi
1. Ambito e funzioni del sistema dell’ispezione del lavoro
1.1. Mandato dell’ispezione del lavoro
1.2. Funzioni dell’ispezione del lavoro
1.3. Ambito dell’ispezione del lavoro

2. Struttura e organizzazione

2.1. Organizzazione del sistema dell’ispezione del lavoro
2.2. Collaborazione e cooperazione

3. Policy, pianificazione e monitoraggio

3.1. Politiche di ispezione del lavoro
3.2. Pianificazione e programmazione
3.3. Monitoraggio e valutazione6
3.4. Rapporti sulle ispezioni del lavoro

4. Status e carriera degli ispettori del lavoro

4.1. Status e condizioni del servizio
4.2. Assunzione di ispettori del lavoro
4.3. Esperti e specialisti associati
4.4. Formazione degli ispettori del lavoro
4.5. Etica del lavoro
4.6. Altri aspetti statutari

5. Poteri e metodi di ispezione

5.1. Poteri conferiti agli ispettori del lavoro
5.2. Poteri di supervisione, in particolare le visite ispettive

6. Misure d’attuazione

6.1. Principi generali
6.2. Notifiche effettuate dagli ispettori
6.3. Sanzioni

Allegati
Principali standard internazionali sull’ispezione del lavoro

Modelli Verbali coordinamento e sopralluogo CSE

ID 6766 | | Visite: 115755 | Documenti Riservati Sicurezza

Modelli verbali coordinamento sopralluogo CSE

Modelli Verbali coordinamento e sopralluogo CSE / Rev. 1.0 del 24 Maggio 2024

ID 6766 | Update Rev. 1.0 del 24.05.2024 / In allegato

In Allegato Modelli Modelli Verbali coordinamento e sopralluogo CSE, obblighi di "vigilanza" definiti all’art. art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, e impostati secondo quando indicato nelle Linee guida CSE del CNI 2015:

1. Verbale di riunione preliminare di coordinamento 
2. Verbale di riunione di coordinamento
3. Verbale sopralluogo CSE 
4. Verbale di verifica del P.O.S. [NEW Rev. 1.0 2024]
5. Verbale di verifica del PI.M.U.S [NEW Rev. 1.0 2024]
6. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori [NEW Rev. 1.0 2024]

Update Rev. 1.0 del 24 Maggio 2024

Inseriti link normativi www.tussl.it
Aggiunta Appendice normativa
Aggiunti nuovi modelli:
4. Verbale di verifica del P.O.S.
5. Verbale di verifica del PI.M.U.S
6. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
Inserita: Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 maggio 2024 n. 18040

Premessa

Gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono definiti all’art. 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in forza dei quale il coordinatore per l’esecuzione è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo:

- l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- a verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
- ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- a verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione dei contratto in caso di inosservanza;
- a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Per queste motivazioni le responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono riferibili solo ai suoi doveri di “alta vigilanza” così come precisato nella sentenza n.41820 del 19.10.2015 della Cassazione Pen, Sez.3.

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza di cui all'art. 92 D.Lgs. 81/2008 che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

La legge delinea, poi, sul coordinatore per la sicurezza una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza egli, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall'art. 92 citato, svolge una autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l'obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all’art. 92 c. 1, lett. f), cit. Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza dì tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere (Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 maggio 2024 n. 18040).

Linee guida CSE

CSE: Vigilanza


Come precisato nella sentenza n.41820 del 19.10.2015 della Cassazione Pen, Sez.3 la funzione del CSE è di “alta vigilanza" in termini di coordinamento delle imprese; la vigilanza “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.

La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.
Le omissioni derivanti dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello sviluppo dei lavori non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere.(opportuno segnalare quelli direttamente riscontrati)
Il compito di alta vigilanza del CSE pur assicurando una efficace azione di coordinamento non implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo delle singole lavorazioni in atto.(sarebbe bene individuare fasi o momenti legati a specifiche lavorazioni sulla base del crono programma in cui prevedere la presenza). Rimane inteso che la presenza del CSE sia opportuna in occasione delle circostanze indicate ai successivi punto 5. lettere a), b), c), d), f). Le fasi critiche di cui alle lettere a), b), d) dovranno essere indicate nel crono programma dei lavori.
Il CSE pur mantenendo la piena responsabilità dell’incarico ricevuto, può avvalersi per lo svolgimento della propria attività di collaboratori con adeguate capacità e formazione.

CSE: Azioni

1) Il CSE, ricevuti i documenti PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica.

2) Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle Imprese esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.
Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.

3) Convoca una riunione di coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
1) Direzione Lavori
2) Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite
3) Lavoratori autonomi
Della riunione sarà data comunicazione al Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga necessario
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti.
a) i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
b) la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più pericolose;
c) le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
d) le eventuali richieste di integrazione della documentazione;
e) identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere:
1) committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [D.lgs.81/2008 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione "diretta" del Primo Soccorso [Dls.81/2008 art 18 comma lettera (b)]
2) in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Primo Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato [rif. Doc. 10/01/2005 del coordinamento interregionale]
3) in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
f) documentazione da tenere in cantiere.

Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti.
Pur se non espressamente obbligatorie le riunioni di coordinamento rappresentano un utilissimo strumento di integrazione al PSC, per la cooperazione ed il controllo del cantiere.

4) Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.

5) Convoca eventualmente ulteriori riunioni di coordinamento in occasione di:
a) ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici e lavoratori autonomi;
b) successive macrofasi di lavoro;
c) motivate richieste da parte della Committenza, della/e affidataria/e, di imprese esecutrici, RLS(T), medico competente, lavoratori autonomi;
d) periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze;
e) accadimento di incidenti/infortuni;
f) sostanziali modifiche dell’opera;
Al termine della riunione redige il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.

6) Qualora riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi).

7) Effettua frequenti sopralluoghi in cantiere con periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera (comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazioni, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di apposite check list.
Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l’esito del sopralluogo in riferimento alle azioni indicate e ( nel caso)  le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori. 

8) In caso di inosservanza delle disposizioni degli artt. 94-95-9697 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.

9) In caso di pericolo grave e imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.

10) In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza.

11) Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali che, alla fine dell’attività di cantiere consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.

12) Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori ed eventualmente all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11.

13) Il CSE redige direttamente il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo grave ed imminente.

Documentazione da tenere in cantiere (elenco non esaustivo)

a) Copia Notifica Preliminare;
b) Programma dei lavori di demolizione (ove previsti);
c) Piano Operativo di Sicurezza di competenza di ogni singolo appaltatore, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
d) Attestati inerenti la formazione, copia modello Unilav e libro infortuni; il compito del CSE è quello di verificare l’avvenuta formazione dei lavoratori (sia quella prevista dall’art. 37 del D.Lgs 81/08  che quella specifica, come cadute dall’alto, pontisti, ecc…) presenti in cantiere senza entrare nel merito dei progetti formativi; il controllo dell’abilitazione e della formazione dell’operatore nel caso di noleggio a caldo di attrezzature di lavoro deve essere effettuato dal CSE acquisendo la documentazione relativa; 
e) Schede tecniche tossicologiche per le sostanze chimiche adoperate;
f) Libretto degli apparecchi di sollevamento, con relativi verbali di verifica annuale (gru a torre, argani a bandiera, elevatori a cavalletto, etc.);
g) Libretti di omologazione di ponti sviluppabili, ponti mobili su carro e ponti sospesi;
h) Libretti degli apparecchi a pressione se superiori a 25 l;
i) Libretti d’istruzioni e uso delle singole attrezzature meccaniche e/o elettriche e/o con liquidi o gas a pressione presenti in cantiere;
j) Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici
k) Certificato di conformità quadri elettrici, messa a terra con relativa certificazione degli impianti, relazione per il rischio di fulminazione ed eventuale denuncia di protezione scariche atmosferiche; compito del CSE è verificare la presenza delle suindicate conformità completa delle notizie essenziali senza tuttavia entrare nel merito dei contenuti, che non sono di sua competenza; 
l) Registro o scheda delle verifiche trimestrali funi e/o catene degli apparecchi di sollevamento;
m) PI.M.U.S. Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici; il CSE deve verificare che esso abbia i contenuti minimi previsti dall’allegato e verificare che il ponteggio sia stato montato seguendo il disegno esecutivo o il progetto, se previsto; 
n) Dichiarazione del proprietario del ponteggio di conformità dello stesso all’uso (contenuta nel PiMUS);
o) Progetto ponteggio per allestimenti con altezze superiori ai 20 m, o per esecuzioni particolari non previste dal libretto di autorizzazione ministeriale (vedi allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008);
p) Libretto ponteggio metallico, con relativa autorizzazione ministeriale, schemi di montaggio.

 D.Lgs. 81/2008
...
Titolo IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Capo I
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
...
Art. 92. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94-95-96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

[...]

Allegato XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo. 
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

...Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2024
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Matrice revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 24.05.2024  Inseriti link normativi www.tussl.it
Aggiunta Appendice normativa
Aggiunti nuovi modelli:
4. Verbale di verifica del P.O.S.
5. Verbale di verifica del PI.M.U.S
6. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari SL lavoratori
Inserita: Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 maggio 2024 n. 18040
Certifico Srl 
0.0 08.09.2018 --- Certifico Srl

Fonte CNI

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Indagini termografiche industriali: applicazioni e norme

ID 4630 | | Visite: 22811 | Documenti Riservati Sicurezza

Indagini termografiche industriali   Applicazioni e norme

Indagini termografiche industriali: applicazioni e norme / Rev. 2.0 Aprile 2024

ID 4630 | Rev. 2.0 del 11.04.2024 / Documento completo allegato

Documento sulle indagini termografiche industriali, norme di riferimento e applicazione della UNI ISO 18434-1:2011 (Estratto Appendici A, B e C) Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Termografia

La termografia industriale IR applicata alle macchine, può avere un duplice obbiettivo:

1. quale strumento per sicurezza, prevenzione dal rischio incendio ed esplosione importante (indagine predittive);
2. per l'ottimizzazione degli oneri di manutenzione.

Le termografia IR è un metodo di indagine “non distruttivo” (Prove Non Distruttive - NPD) cioè non va ad interagire direttamente con l’oggetto in esame, esistono molte norme che regolamentano l’analisi, la formazione dei soggetti addetti.

Le prove termografiche devono essere condotte secondo i principi di UNI EN 16714-1, 2, 3 e a seconda dell'applicazione (del caso UNI ISO 18434-1:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine) ed in particolare UNI ISO 18436-7:2014 per i requisiti per la qualificazione e la valutazione del personale nella termografia monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine (vedi anche UNI EN ISO ISO 9712:2012 / nuova ed. 2022) per la qualificazione e certificazione del personale NPD).

OT23 2024: Previsto punteggio per interventi di indagine termografica
______

OT23 anno 2024
L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2023 un’analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive.

Punti 60

Note:
L’intervento si riferisce a parti di impianto quali quadri elettrici, quadri di comando e trasformatori.
Il rilievo termografico e l’interpretazione e valutazione dei dati rilevati devono essere eseguiti da persone certificate in accordo ai Livelli 1 e 2 previsti dalla norma UNI EN
ISO 9712. Ogni punto oggetto di analisi termografica deve essere corredato da foto nel campo visibile e infrarosso.

Documentazione ritenuta probante:

1. Relazione dell’analisi termografica eseguita, corredato da foto nel campo visibile e infrarosso, datato e firmato nel 2023 da persona certificata almeno di Livello 2 secondo la norma UNI EN ISO 9712
2. Per la persona che ha condotto il rilievo termografico sul campo: evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 1, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712
3. Per la persona che ha redatto la relazione dell’analisi termografica, evidenza del nome e cognome e della certificazione almeno di Livello 2, metodo TT (Termografia a infrarossi) secondo la norma UNI EN ISO 9712.
4. Prove documentali dell’attuazione delle eventuali azioni correttive poste in atto (ad es. fatture, schede di intervento, ecc.).

Vedi OT23 2024

1. Termografia impianti e apparecchiature elettriche

Con la termografia impianti e apparecchiature elettriche, es dei quadri elettrici, si possono prevenire una delle maggiori cause di incendio nelle industrie, negli alberghi e in tutte quelle strutture ad elevata componentistica elettrica, la tecnica è molto utile ed usata in fase preventiva.
I vantaggi sono evidenti, in quanto guasti elettrici possono facilmente causare danni a personale, danni alle apparecchiature, perdita di materiale di inattività. Un fattore importante è il carico di un componente. Il carico esponenziale interessa il potere in un circuito e il conseguente aumento di temperatura. Una piccola differenza di temperatura con un carico di 1A può essere critica invece con un carico di 20A. Anche se le ispezioni a infrarossi di impianti elettrici sono spesso effettuati a fini assicurativi, il vero valore della termografia è quello di essere parte integrante di un programma di manutenzione predittiva. In combinazione con altre tecnologie, l’analisi termografica avrà vantaggi in termini di risparmio di gran lunga superiori ai costi.
...

2. Norme per le indagini termografiche industriali

Di seguito è riportato l’elenco delle  principali norme sulla termografia industriale (escluse termografia nel campo dell’edilizia):

- UNI EN ISO ISO 9712:2022 - Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
E 'applicabile a conoscenza in uno o più dei seguenti metodi: le prove di emissione acustica; prova a correnti parassite; test termografico ad infrarossi, prove di tenuta (prove di pressione idraulica esclusi); test di particelle magnetiche, penetranti, controllo radiografico; test ceppo; test ad ultrasuoni ; test visivo (diretta test senza aiuto visivo e le prove visive effettuate durante l'applicazione di un altro metodo NDT sono esclusi);

- UNI 10824-9:2009- Prove non distruttive - Termografia all infrarosso - Identificazione di difetti d adesione di rivestimenti millimetrici/sub-millimetrici in ambito industriale
La norma specifica un metodo per identificare, mediante termografia all infrarosso, difetti di adesione al substrato di rivestimenti sottili, dall ordine dei micron fino a quello dei millimetri, applicati a prodotti industriali e componenti d impianto.La norma si applica a tutti i componenti industriali la cui geometria sia tale da consentire l esame diretto mediante un sistema termografico.

- UNI EN 13306:2018 - Manutenzione - Terminologia di manutenzione
La norma specifica i termini generici e le loro definizioni per le aree tecniche, amministrative e gestionali della manutenzione. La sua applicazione non è prevista per i termini utilizzati esclusivamente per la manutenzione di programmi di informatica. E' tuttavia considerata la manutenzione di beni e sistemi che contengono software;

- UNI EN 13460:2009 - Manutenzione - Documentazione per la manutenzione
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea EN 13460 (edizione aprile 2009).
La norma specifica delle linee guida generali per:
- la documentazione tecnica da allegare ad un bene, prima della sua messa in servizio, per essere di supporto alla sua manutenzione;
- la documentazione relativa alle informazioni da stabilire durante la fase operativa di un bene, per essere di supporto ai requisiti di manutenzione; 

- UNI ISO 13372:2013 - Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Vocabolario
La norma definisce i termini usati nel monitoraggio e nella diagnostica dello stato di macchine. Essa si propone di fornire un vocabolario comune per gli utilizzatori e i fabbricanti di sistemi di monitoraggio e di diagnostica dello stato di macchine.

- UNI ISO 13379-1:2012 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Tecniche d'interpretazione dei dati e per la diagnosi - Parte 1: Linee guida generali
La norma contiene le procedure generali utilizzabili per valutare lo stato di una macchina rispetto a un complesso di parametri di riferimento. La norma indica le procedure utili all’identificazione delle cause del funzionamento anomalo allo scopo di attuare le opportune azioni correttive, che sono complessivamente note come diagnostica. La norma fornisce indicazioni per l’interpretazione dei dati conseguenti al monitoraggio e la diagnostica delle macchine, con l’obiettivo di: - permettere agli utilizzatori e ai fornitori di sistemi di monitoraggio e diagnostica di condividere concetti comuni nel campo della diagnostica delle macchine;
- permettere agli utenti di definire le caratteristiche tecniche necessarie per ulteriori diagnosi dello stato della macchina; e
- fornire un appropriato approccio per desumere una diagnosi dei difetti della macchina. Poiché la norma costituisce un insieme di linee guida generali, essa non fornisce una lista dei tipi di macchina a cui si applica. Tuttavia si può considerare che essa possa essere applicabile alle macchine industriali quali turbine, compressori, pompe, generatori, motori elettrici, soffianti, scatole ingranaggi e ventilatori.

- UNI ISO 13379-2:2015 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Tecniche d’interpretazione dei dati e per la diagnostica - Parte 2: Applicazioni basate sui dati
La norma fornisce le procedure per attuare il monitoraggio basato sui dati e sui metodi diagnostici per facilitare il lavoro di analisi svolto da personale specializzato di un centro di monitoraggio.

- UNI ISO 17359:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Linee guida generali
La norma fornisce una guida per la determinazione dello stato e la diagnostica delle macchine. Si tratta di un documento correlato a un gruppo di norme specifiche relative al monitoraggio e alla diagnostica in quanto individua le norme generali da prendere a riferimento in un programma di monitoraggio articolato dello stato di qualsiasi tipo di macchina. La norma introduce il concetto dell'importanza di concentrare le attività di monitoraggio sulle cause di guasto e descrive l'approccio generale alla definizione dei valori di allarme portando avanti criteri di diagnosi e di prognosi. La norma è applicabile a tutti i tipi di macchina. Nelle appendici sono forniti molti elementi pratici per l'esecuzione, dell'attività di monitoraggio e diagnostica specificata macchina per macchina.

- UNI ISO 13381-1:2016 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Prognostica - Parte 1: Linee guida generali
La norma fornisce una guida per lo sviluppo dei processi di prognosi per permettere agli utilizzatori e ai fornitori di sistemi di monitoraggio e diagnostica di condividere concetti comuni nel campo della prognosi dei difetti, permettere agli utenti di individuare i dati necessari, le caratteristiche e il comportamento necessari per un accurata prognosi, evidenziare un appropriato metodo allo sviluppo della prognosi e introdurre concetti di prognosi allo scopo di facilitare lo sviluppo di sistemi futuri e la formazione. La prognosi, che richiede previsioni sulle condizioni future della macchina, non è un processo strettamente matematico, ma richiede un approccio statistico e testimoniale. Esso è diviso nelle seguenti fasi distinte: individuazione dei problemi (deviazioni dalle condizioni normali); diagnosi dei difetti e loro cause; prognosi dell’evoluzione futura del difetto; raccomandazioni ed azioni; analisi post-mortem.

- UNI EN 16714-1:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 1: Principi generali
La norma descrive i principi generali per l'applicazione della termografia nelle prove non distruttive. La termografia è utilizzata per il rilevamento e la localizzazione di discontinuità (per esempio cricche, incrinature, distacchi e inclusioni) in materiali diversi (per esempio compositi, metalli e rivestimenti). Solitamente è richiesta stimolazione termica. La scelta del tipo di stimolazione termica dipende dall'applicazione (per esempio il tipo di materiale, la geometria dell' oggetto campione, il tipo di difetto da rilevare).
La norma non definisce criteri di accettazione.

- UNI EN 16714-2:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 2: Strumentazione
La norma descrive le proprietà e i requisiti delle telecamere a infrarossi utilizzate per le prove termografiche non distruttive La norma fornisce anche esempi di fonti di eccitazione, le caratteristiche e i requisiti sono descritti nelle norme di applicazione per la termografia

- UNI EN 16714-3:2016 Prove non distruttive - Prove termografiche - Parte 3: Termini e definizioni
La norma stabilisce i termini e le definizioni per le prove termografiche.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
La norma contiene i principi ed i requisiti per un organismo che certifica le persone rispetto a specifici requisiti, e comprende l’elaborazione ed il mantenimento di uno schema di certificazione per persone.

- UNI ISO 18436-1:2013 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per la qualifica e la valutazione del personale - Parte 1: Requisiti per gli organismi di valutazione ed il processo di valutazione
La presente norma è l’adozione nazionale della norma internazionale ISO 18436-1 (edizione novembre2012). La presente parte della ISO 18436 specifica i requisiti per persone e organismi (“organismo di valutazione”) che azionano i sistemi di valutazione della conformità per il personale che esegue il monitoraggio dello stato delle macchine, identifica i guasti delle macchine e raccomanda azioni correttive.
Sono specificate procedure per la valutazione della conformità del personale di monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine.

- UNI ISO 18436-7:2014 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Requisiti per la qualificazione e la valutazione del personale - Parte 7: Termografia
La presente norma è l’adozione nazionale della norma internazionale ISO 18436-7 (edizione aprile 2014). La norma specifica i requisiti per la qualificazione e la valutazione del personale che svolgono monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine tramite termografia a infrarossi.
Un certificato o dichiarazione di conformità alla norma fornirà il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze degli individui ad eseguire misurazioni termiche e di analisi per il monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine, utilizzando termocamere portatili.
La procedura potrebbe non essere applicabile alle attrezzature particolari o altre situazioni specifiche.
La norma specifica un programma di classificazione per il personale basato su tre diverse categorie, in corrispondenza di altrettante diverse aree tecniche.

- UNI ISO 18434-1:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Termografia - Parte 1: Procedure generali
La norma fornisce una guida all'uso della termografia a infrarossi (IRT) come parte di un programma di monitoraggio dello stato e per la diagnostica delle macchine. La termografia a infrarossi può essere usata per identificare e documentare eventuali anomalie conseguenti a: funzionamento, lubrificazione non adeguata, cattivo allineamento, usura dei componenti o carichi meccanici anomali. Tale tecnica si basa sulla misura della distribuzione dell energia termica radiata emessa da una superficie di riferimento e sulla sua conversione in una mappa che rappresenta la corrispondente distribuzione delle temperature (termogramma).Il tipo di indagine, oltre che alla macchina vera e propria, può essere estesa ad ausiliari quali valvole, dispositivi attivati attraverso fluidi o elettricamente e scambiatori di calore.
[...]
 
3. UNI ISO 18434-1:2011 Estratto

La seguente parte del Documento è estratto da UNI ISO 18434-1:2011 Monitoraggio e diagnostica dello stato delle macchine - Termografia - Parte 1: Procedure generali, in particolare le appendici:

A. Field measurements of reflected apparent temperature and emissivity (normativa)
B. Example safety rules and guidelines  (informativa)
C. Case history examples (informativa)
...

Le applicazioni di termografia nei processi industriali non sono molto sfruttate. Queste applicazioni possono variare dalla determinazione delle temperature di esercizio delle parti in movimento, alla valutazione dell''efficacia dell'isolamento al fine di ricercare ed analizzare i guasti delle apparecchiature, e di riflesso indicare suggerimenti sull'operatività manutentiva.

La termografia applicata agli impianti industriali è uno strumento potente per il monitoraggio preventivo e la diagnosi strumentale delle condizioni d’installazione e funzionamento dei componenti meccanici/elettrici.

E' possibile verificare le linee elettriche quando queste non sono visibili o sono parzialmente nascoste nei tubi, infatti un riscaldamento anomalo della conduttura che contiene i cavi può evidenziare ad esempio la presenza di un eventuale sovraccarico della linea o un dimensionamento errato della stessa o altre cause mal funzionamento.
...

C.1 Mill drive train misalignment 


Figure C.1 - Mill drive train misalignment 
...


Figure C.3 - Motor and gearbox input shaft 
...

Figure C.9 - Misaligned pumps 
...
segue in allegato

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Rev. Data Oggetto Autore
2.0 11.04.2024 ISO 18436-1:2021
OT23/2024 Indagine termografica
Norme della serie UNI ISO 18436-X
Certifico Srl
1.0 14.07.2022 Ristrutturazione documento
UNI EN ISO ISO 9712:2022
UNI EN 13306:2018 
UNI ISO 13379-2:2015
Certifico Srl
0.0 16.09.2017 --- Certifico Srl

Sentenza CP Sez. 4, n. 10665 del 14 marzo 2024

ID 21926 | | Visite: 658 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza CP Sez  4  n  10665 del 14 marzo 2024

Sentenza CP Sez. 4, n. 10665 del 14 marzo 2024 /  Concedente in uso macchinario risponde vizi si sicurezza

ID 21926 | 23.05.2024 / Sentenza in allegato

Il concedente in uso di macchinario con vizi si sicurezza risponde del danno subito dal dipendente dell’impresa utilizzatrice.

La Corte di Cassazione ha affermato, come generalmente prassi, che il concedente in uso di un macchinario di cui è conoscibile la non conformità alle prescrizioni in tema di sicurezza risponde del delitto di lesione personale colposa in danno di dipendente dell’impresa utilizzatrice, a prescindere dall’eventuale responsabilità dell’utilizzatore/datore di lavoro, pur se trattasi di fornitore occasionale e non professionale dell’apparecchiatura a prescindere dal rilascio di una formale certificazione attestante la rispondenza ai requisiti di sicurezza.

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Allegato riservato Sentenza CP Sez. 4, n. 10665 del 14 marzo 2024.pdf
 
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UNI/TR 11707:2018: Modelli Valutazione rischio chimico

ID 6068 | | Visite: 13336 | News Sicurezza

UNI TR 11707 2018 Modelli Valutazione rischio chimico

UNI/TR 11707:2018 / Analisi di modelli di calcolo Valutazione rischio chimico

ID 6068 | 02.05.2018 / Preview ed Appendice A.4 completa allegati

 
UNI/TR 11707:2018
Determinazione dell’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici - Analisi di modelli di calcolo ai fini della valutazione del rischio occupazionale da agenti chimici 
 
Il rapporto tecnico descrive la struttura e le applicazioni pratiche dei seguenti modelli di calcolo:
- Al.Pi.Ris.Ch.,
- Stoffenmanager®,
- Cheope CLP,
- Linea Guida Federchimica,
utilizzabili per la valutazione del rischio derivante dalla presenza degli agenti chimici negli ambienti di lavoro ai sensi della legislazione vigente.
 
 
APPENDICE A (informativa) UNI/TR 11707:2018
 
A ESEMPI APPLICAZIONE DEI MODELLI
A.2 Valutazione dell'esposizione a stirene nella produzione di imbarcazioni in vetroresina
A.3 Valutazione dell'esposizione in un laboratorio controllo di qualità delle materie plastiche
A.4 Valutazione dell'esposizione inalatoria e cutanea ad acetone durante le fasi di travaso e di lavaggio
A.5 Valutazione dell'esposizione a metanolo durante l'operazione di scarico in serbatoio di un'autobotte

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato UNI TR 11707 2018 - Estratto Appendice A.4.pdf
Certifico Srl - Rev. 0.0 2018
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Indicazioni operative valutazione conseguenze scenari emergenziali medicina nucleare

ID 21919 | | Visite: 366 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Indicazioni operative valutazione delle conseguenze scenari emergenziali standard da medicina nucleare

Indicazioni operative valutazione delle conseguenze scenari emergenziali standard da medicina nucleare

ID 21919 | 23.05.2024 / In allegato

Indicazioni operative per la valutazione delle conseguenze correlate a scenari emergenziali standard da medicina nucleare

Il progetto prevede la definizione di scenari incidentali standard (allagamento, incendio, terremoto) che possano concretizzarsi in un servizio di medicina nucleare, e la stesura di una guida pratica che supporti gli esperti del settore nelle valutazioni preventive delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica, come richiesto dalla normativa vigente in materia.

Il lavoro è corredato da relativi casi studio, che possano essere utilizzati come riferimento nei calcoli e nelle valutazioni delle esposizioni potenziali.

L’utilizzo di radionuclidi in ambito sanitario è pratica medica in continua evoluzione e sempre più largamente diffusa, comportando la concretizzazione di scenari di rischio convenzionali complessi, che tanto interesse catturano all’interno della comunità scientifica dei radioprotezionisti, e ai quali il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale ha già dedicato recentemente più di una pubblicazione scientifica.

Tenuto però conto del fatto che l’art. 174 del d.lgs. 101/2020 richiede, per le finalità autorizzative di cui anche alle unità operative di medicina nucleare, che gli esercenti eseguano valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive eventualmente disperse o rilasciate, nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e all’individuo rappresentativo della popolazione, è parso irrinunciabile completamento degli sforzi editoriali già
compiuti dal Dipartimento proporre anche indicazioni operative per la valutazione delle esposizioni potenziali correlate a situazioni emergenziali standard (incendio, allagamento, e terremoto), secondo una priorità ed un livello di approfondimento graduale che partisse dalla considerazione della reale significatività di ciascuno di questi tre scenari.

Il lavoro, portato avanti secondo approcci in alcuni casi più quantitativi ed in altri più qualitativi a seconda dei motivi di opportunità ai quali si è fatto riferimento in precedenza, è corredato da relativi casi studio, che potranno essere utilizzati dal lettore come riferimento nei calcoli e nelle valutazioni delle esposizioni potenziali, ispirando protocolli comportamentali ‘ad hoc’ e azioni di rimedio specifiche, opportunità ancor più preziosa se si considera che al momento non esistono documenti nazionali specifici di riferimento in materia. Così facendo, il Dipartimento ha inteso quindi confermare il proprio impegno a supporto degli esperti di radioprotezione, che sono comunque impegnati nelle complesse valutazioni di cui alla trattazione che segue.

...

INDICE

Introduzione

Schema generale del processo di valutazione

Misure di prevenzione e protezione

Rischio allagamento in medicina nucleare

Allagamento locale vasche
Caso studio

Allagamento laboratorio radiofarmacia
Caso studio

Misure di prevenzione e protezione

Rischio incendio in medicina nucleare

Valutazione del rischio incendio in una medicina nucleare

Scenario incendio in una medicina nucleare

Valutazione dei potenziali rilasci in caso di incendio
Caso studio

Misure di prevenzione e protezione

Conclusioni

Bibliografia

Riferimenti normativi

Acronimi

Ringraziamenti

Allegato I
Normativa antincendio

Allegato II
Piano di emergenza in caso di incendio in medicina nucleare

Allegato III
Analisi qualitativa del rischio sismico in edifici che ospitano nelle strutture sanitarie reparti di medicina nucleare

[...]

Fonte: INAIL

Collegati

Lista Controllo Ispezioni regolari apparecchi sollevamento

ID 897 | | Visite: 19979 | Documenti Riservati Sicurezza

ISO 997 1 2013 Lista controllo ispezioni regolari apparecchi sollevamento

Lista di Controllo per le Ispezioni regolari degli apparecchi di sollevamento  / UNI ISO 9927-1

ID 897 | 28.04.2024 / Documento completo allegato

Il datore di lavoro, deve sottoporre le attrezzature di lavoro a controllo periodici, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. D.Lgs. 81/2008 (Art. 71 - c. 8)

Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. (Art. 71 - c. 11)

I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.

La UNI ISO 9927-1 è una delle norme di riferimento per le ispezioni regolari di gru.

La UNI ISO 9927-1 specifica i requisiti generali per le ispezioni da effettuare su gru come definito nella norma ISO 4306-1. Requisiti aggiuntivi per particolari tipi di gru devono essere coperti da parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

D.Lgs. 81/2008

Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto - alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. (20)6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazioneformazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. (11) Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. (2)(14)

12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio (19) e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. (8)(9)(18)

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(12)(13)(15)(16)(17)(21)

13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (10)

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

Note
(1) Nota MLPS 24 maggio 2010, n. A00-09/00 02941/10 - Impiego dell'argano ausiliario nelle macchine perforatrici ed apparecchiature di palificazione
(2) Decreto 11 aprile 2011 - Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(3) Decreto 22 luglio 2011 - Proroga dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(4) Decreto 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo
(5) Circolare MLPS 25 maggio 2012, n. 11 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(6) Circolare MLPS 13 agosto 2012, n. 23 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti.
(7) Circolare MLPS 5 marzo 2013, n. 9 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
(8) Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, all'art. 32, c. 1, lett. f dispone la sostituzione dei commi 11 e 12.
(9) Comma modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
(10) Comma inserito dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n. 119
(11) Comma modificato dall'art. 7, comma 9 quinquies del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(12) Circolare MLPS 29 luglio 2015, n. 22 - Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”
(13) Decreto Direttoriale MLPS 17 maggio 2017, n. 35 - Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, rinnovo provvisorio
(14) Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97  - Art. 7, comma 4.
(15) Decreto Direttoriale MLPS 09 Settembre 2020, n. 53 - Ricostituzione della Commissione per l’esame della documentazione per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’Allegato III del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 aprile 2011 - Verifiche periodiche
(16) Circolare INAIL n. 39 del 18 ottobre 2022 - Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)
(17) Nota MLPS del 24 novembre 2022 n. 10912 - Aggiornamento tariffe verifica periodica attrezzature di lavoro
(18) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha sostituito il comma 12
(19 Articolo 358 CP - Incaricati di un pubblico
(20) Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
(21) Decreto direttoriale MLPS 13 Dicembre 2023, n. 151 - Aggiornamento della composizione della Commissione

Interpelli (0)

Interpello n. 1/2020 del 23/01/2020 - Applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08.

Le norme della Serie 9927-X

ISO 9927-1:2013 (UNI 2016)
Cranes -Inspections - Part 1: General

ISO 9927-3:2019
Cranes - Inspections Tower cranes

ISO 9927-5:2017 (UNI 2019)
Cranes - Inspections Bridge and gantry cranes, including portal and semi-portal cranes and their supporting structures

Adozione UNI

UNI ISO 9927-1:2016

Apparecchi di sollevamento - Ispezioni - Parte 1: Generalità
Adotta: ISO 9927-1:2013
Data entrata in vigore : 06 dicembre 2016

La norma specifica i requisiti generali per le ispezioni che devono essere eseguite sulle gru, come definite nella ISO 4306-1. Requisiti addizionali per particolari tipi di gru sono destinati ad essere coperti dalle parti specifiche pertinenti della ISO 9927.

Fig  1   Cranes ISO a Apparecchi di sollevamento UNI

Fig. 1 - Cranes ISO ≡ Apparecchi di sollevamento UNI (Vedi ISO 4306-1)

ISO 9927-1:2013 Cranes -Inspections - Part 1: General

1 Scope

This International Standard specifies the general requirements for inspections to be carried out on cranes as defined in ISO 4306-1. Additional requirements for particular types of cranes are intended to be covered by relevant specific parts of ISO 9927.

...

Annex A (informative)

Checklist to determine suitability of user organization instructions

A.1 General

Annex A sets out a checklist for assessing the adequacy of the instructions available for the crane (see 4.2).

A.2 Application

The checklist shall be applied to each model type. Where an item can be confirmed as adequate, the reference section in the table shall be completed noting the reference clause or section(s) contained in the instructions. Where the item cannot be confirmed as adequate, the matter shall be referred to the manufacturer or competent person for assessment and preparation of supplementary instruction.

Where some items contained in the checklist cannot be adequately addressed, the crane shall be subject to the appropriate series of inspections specified in Clause 5.

Where some items contained in the checklist cannot be adequately addressed, the crane shall be subject to the appropriate series of inspections specified in Clause 5.

ISO 9927 1 Lista Controllo Ispezioni regolari apparecchi sollevamento

...

...

Annex D (normative)

Competent persons for the type of inspection

See Table D.1.

ISO 9927 1 Table D 1   Competent person

Table D.1 - Competent persons
...

segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati 

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 28.04.2024 Aggiornato Art. 71 TUSSL Certifico Srl
2.0 11.07.2021 Aggiornato UNI ISO 9927-1:2016 Certifico Srl
1.0 03.05.2015 --- Certifico Srl


Collegati

Testo unico assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

ID 18041 | | Visite: 4704 | Documenti Sicurezza

Testo unico assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 2024

Testo unico assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali / Ed. 2024

ID 18041 | Update 15.05.2024 / In allegato TU 

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali -  d.p.r. 1124/1965. Proposta di lettura integrata

Il testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, negli oltre cinquanta anni decorsi dalla sua entrata in vigore, è stato oggetto di interventi del legislatore finalizzati a modificarne o integrarne taluni articoli.

In alcuni casi, gli interventi di modifica sono stati reiterati sulla medesima disposizione. Nella presente pubblicazione non sono indicate tutte le modificazioni che si sono succedute nel tempo, ma soltanto quelle per effetto delle quali la formulazione della disposizione è quella attualmente vigente.

DPR 30 giugno 1965 n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

(GU n.257 del 13.10.1965 - S.O.)

Ed. 15.05.2024 - Aggiornata al decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120.

Vedi testo Certifico

...

Fonte: INAIL

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Regolamento delegato (UE) 2024/1399

ID 21908 | | Visite: 327 | Prevenzione Incendi

Regolamento delegato  UE  2024 1399 classificazione reazione al fuoco pannelli in legno

Regolamento delegato (UE) 2024/1399 / Classificazione reazione al fuoco pannelli in legno

ID 21908 | 22.05.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE

GU L 2024/1399 del 22.5.2024

Entrata in vigore: 20.08.2024

_________

Articolo 1

I pannelli e i rivestimenti in legno massiccio che soddisfano le condizioni di cui all’allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell’allegato senza prove.

Articolo 2

La tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/CE è soppressa e sostituita dalla tabella di cui all’allegato, comprese le figure a) e b).

I riferimenti alla tabella 2, comprese le figure a) e b), dell’allegato della decisione 2006/213/CE si intendono fatti alla tabella e alle figure di cui all’allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO

Materiali (11)

Descrizione del prodotto (5)

Densità media minima (6) (kg/m3)

Spessore minimo, totale/minimo (7) (mm)

Condizione di uso finale (4)

Classe (3)

Pannelli e rivestimenti (1)

Elementi in legno non trattato con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata

390

9/6

Senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria chiuso posteriore

D-s2, d2

12/8

D-s2, d0

Pannelli e rivestimenti (2)

Elementi in legno non trattato con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata

390

9/6

Con intercapedine d’aria aperta ≤ 20 mm posteriore

D-s2, d0

18/12

Senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria aperta posteriore

Elementi nastro di legno (8)

Elementi in legno non trattato montati su una struttura di supporto (9)

390

18

Circondati da aria aperta su tutti i lati (10)

D-s2, d0

Figura a

Regolamento delegato  UE  2024 1399 Figura a

(1) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un’intercapedine chiusa o riempito con un sottostrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m3 o riempito con un sottostrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

(2) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d’aria posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

(3) Classe stabilita nel regolamento delegato (UE) 2016/364, allegato, tabella 1.

(4) Un’intercapedine d’aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un’intercapedine d’aria chiusa la impedisce. Il sottostrato dietro l’intercapedine d’aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m3. Dietro l’intercapedine d’aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il sottostrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.

(5) I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina. Il legno non trattato è un materiale in legno che non è stato rivestito e non è stato sottoposto ad alcun tipo di trattamento diverso dall’essiccazione in forno (fisico, chimico, impregnazione o altri trattamenti).

(6) Condizionamento in conformità della norma EN 13238.

(7) Come illustrato nella figura a. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all’interfaccia dei giunti.

(8) Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d’aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.

(9) Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, cfr. figura b sotto.

(10) Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall’elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto) devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 300 mm almeno da elementi della classe D-s2, d0.

(11) Si applica anche alle alzate di scale.

[...]

Collegati

Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 10 Maggio 2024

ID 21912 | | Visite: 430 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenza Cassazione Civile n  12790 del 10 Maggio 2024

Sentenza Cassazione Civile n. 12790 del 10 Maggio 2024 / Mancata partecipazione a corsi di formazione sulla sicurezza

ID 21912 | 22.05.2024 / In allegato

I corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro si possono svolgere anche in orari di lavoro che non corrispondono a quello ordinario del lavoratore, ma comunque esigibili dal datore di lavoro come orario straordinario.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12790/2024.

Definitivo così, il rigetto del ricorso avanzato da un dipendente rimasto in aspettativa non retribuita per nove mesi dopo aver rifiutato di partecipare al corso di formazione, poi seguito solo in parte.

Nel pronunciarsi i giudici evidenziano come la nozione di orario di lavoro, contenuta nell’art. 1, comma 2 del dlgs. 66/2003 abbia un significato ampio e comprende anche i periodi in cui il lavoratore presta l’attività oltre l’orario ordinario previsto dalla legge o dal contratto collettivo, con diritto alle maggiorazioni retributive dovute.

Rilevato che

1. La Corte d’Appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari - ha respinto l’appello proposto da M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato rigettato il ricorso del medesimo (introdotto nel merito dopo definizione con ordinanza di rigetto di ricorso ex art 700 c.p.c., confermata dal Collegio) diretto ad accertare che il datore di lavoro (omissis) era tenuto a organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore, ad accertare la legittimità del rifiuto a partecipare a corsi di formazione calendati fuori dal normale orario di lavoro e con oneri economici a carico del lavoratore, dichiarare la nullità del provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio senza retribuzione per mancata partecipazione ai corsi, condannare il datore di lavoro a versare in favore del lavoratore le somme trattenute dalla retribuzione per effetto del suddetto provvedimento;

2. la Corte territoriale ha ritenuto, in sostanza, il lavoratore comunque tenuto all’effettuazione della formazione nell’orario a tal fine stabilito dalla società, qualificando tale partecipazione, ai fini della relativa remunerazione, nella misura in cui fosse svolta al di fuori dell’orario dal medesimo normalmente seguito, come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dalla società; più in dettaglio, ha osservato che il lavoratore era stato sospeso senza retribuzione mediante provvedimento di collocamento in aspettativa d’ufficio per circa 9 mesi, in quanto aveva omesso di partecipare al corso sulla sicurezza, frequentandolo infine solo tra novembre e dicembre 2014; ha interpretato, così come il Tribunale, il disposto dell’art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008 nel senso che esso non impone l’obbligo per il datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione in tema di sicurezza durante il turno di lavoro di ogni singolo dipendente, né l’obbligo di adattare il predetto turno di lavoro sì da consentire a ciascun lavoratore di seguire il corso durante il proprio orario di lavoro, bensì invita il datore di lavoro a organizzare i corsi prioritariamente durante i turni di lavoro dei suoi dipendenti, compatibilmente con le esigenze aziendali, e di considerare la frequenza come orario di lavoro; ciò tenuto conto che, nella specie, il dipendente lavorava come addetto al centralino con orario dalle 3:45 alle 10:15, che il corso era di complessive 12 ore (frequentabili in 3 turni di 4 ore o 4 di 3 ore), che al lavoratore era stata offerta la possibilità di frequentare in Sassari oppure in Olbia il corso, calcolando le ore di formazione parzialmente ricadenti al di fuori del suo orario come lavoro straordinario, che il piano formativo era stato predisposto in accordo con le organizzazioni sindacali e riguardava 2141 dipendenti;

3. per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore con unico articolato motivo; resiste il datore di lavoro con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

Considerato che

1. parte ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione dell’art. 5 dlgs. 66/2003 e dell’art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in particolare, argomenta che l’attività del corso di sicurezza deve rientrare nel monte orario ordinario e non in quello straordinario;

2. il ricorso non è fondato;

3. la Corte territoriale ha condivisibilmente osservato (conformemente ai provvedimenti nel doppio grado cautelare e in primo grado di merito) che certamente la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro impone al datore di lavoro di organizzare i corsi di formazione e sicurezza dei lavoratori durante l’orario di lavoro e senza oneri economici per il lavoratore; ma ha altresì rilevato che detta disposizione non prevede (né lo potrebbe, salvo ipotizzare corsi organizzati per 24 ore al giorno) che la formazione del singolo dipendente avvenga durante il relativo orario di lavoro di quel lavoratore; al contrario, dispone che la formazione dei lavoratori avvenga durante l’orario di lavoro, espressione, quest’ultima, non riferita alle specifiche ore giornaliere di lavoro svolte da ciascun dipendente, ma da intendersi come volta a precisare che il corso deve essere tenuto durante l’orario di lavoro, eventualmente straordinario; in questo senso, il tempo dedicato alla formazione deve intendersi come tempo di lavoro e, dunque, retribuito come tale;

4. in fatto, i giudici di merito hanno accertato che al lavoratore era stata fornita la possibilità più di una volta di seguire il corso nella sua città (quindi senza oneri economici) o in sede limitrofa;

5. dalla suddetta interpretazione della norma in discussione, conforme al dovere di collaborazione del lavoratore anche in materia di sicurezza, e dagli accertamenti fattuali svolti, è conseguita la valutazione dell’illegittimità del rifiuto del lavoratore a seguire il corso di complessive 12 ore come programmato dall’azienda, tenendo conto dell’elevato numero di dipendenti e della procedura ad evidenza pubblica seguita per individuare l’attuatore del piano formativo; il rifiuto del lavoratore è stato ritenuto in violazione del dovere di partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro di cui all’art. 20, lett. h), d. lgs. 81/2008; la messa in aspettativa d’ufficio fino alla frequenza del corso è stata qualificata come misura di sicurezza per l’incolumità dello stesso lavoratore e impedimento all’utilizzo delle sue prestazioni, potenziale fonte di responsabilità del datore nei confronti di lavoratore non formato in materia di sicurezza in adempimento di preciso obbligo di legge;

6. questa Corte, con recente pronuncia n. 20259/2023, cui il Collegio intende dare continuità (e le cui motivazioni si richiamano), ha precisato che l’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale (in tale caso è stata confermata la sentenza che aveva ritenuto un lavoratore con rapporto a tempo parziale tenuto all’effettuazione della formazione nell’orario, pur non corrispondente a quello concordato tra le parti, a tal fine stabilito dal datore di lavoro, qualificando tale partecipazione come prestazione di lavoro straordinario, esigibile dal datore di lavoro);

7. si è specificato in tale arresto che l’obbligo per il soggetto datore di assicurare ai dipendenti un’adeguata formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro si inscrive nel quadro della più generale disciplina dettata dal d. lgs. n. 81/2008, di attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

8. in particolare, il relativo art. 15 del d. lgs. cit. nello stabilire “le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”, annovera fra queste anche la formazione ed informazione dei lavoratori, dei dirigenti e preposti e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

9. l’art. 37 d. lgs. cit. pone specificamente a carico del soggetto datore di lavoro l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (comma 1), dettando un’articolata disciplina circa le modalità e i contenuti di tale obbligo, in particolare stabilendo al comma 2 che la “durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”;

10. infine, il comma 12, di immediato rilievo in relazione alla presente controversia, stabilisce che la “formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività’ del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”;

11. dal complesso delle richiamate disposizioni si evince il carattere ineludibile per il soggetto datore di lavoro dell’obbligo di assicurare ai dipendenti un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tale tema intercetta quello rappresentato dalla verifica dell’esigibilità da parte del soggetto datore della partecipazione del dipendente ad un corso di formazione che si tenga in orario non corrispondente a quello ordinario, e in che limiti possa avvenire in orario non coincidente con la normale articolazione oraria della prestazione;

12. la soluzione propugnata dall’odierno ricorrente non trova conforto nel dato testuale dell’art. 37, comma 12, d. lgs. n. 81/2008, il quale si limita a stabilire che la formazione debba avvenire “durante l’orario di lavoro”, senza ulteriori specificazioni;

13. nel ricostruire la portata normativa di tale disposizione, ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla definizione di orario di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 66/2003, vigente all’epoca di emanazione del d. lgs. n. 81/2008 e quindi evidentemente tenuta presente dal legislatore del 2008;

14. per l’art. 1, comma 2, legge n. 66/2003 l’orario di lavoro è “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”; si tratta di una definizione che conferisce all’espressione “orario di lavoro” un significato molto ampio, comprensivo di ogni periodo in cui venga prestata attività di lavoro e quindi anche di attività prestata in orario eccedente quello ordinario o “normale”;

15. tale ampiezza di formulazione è destinata a riverberarsi sul significato normativo da attribuire all’espressione “durante l’orario di lavoro” utilizzata dall’art. 37, comma 12, d. lgs. n.81/2008, nel senso di farvi ricadere l’orario corrispondente a prestazioni, anche al di fuori dell’orario di lavoro “ordinario”, comunque esigibili dal datore di lavoro;

16. tale approdo ermeneutico risulta avvalorato, sempre sul piano testuale, dal fatto che il legislatore del 2008, nello stabilire che l’attività di formazione deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, chiarisce contestualmente che essa non può comportare oneri a carico del lavoratore; il che rappresenta un implicito riconoscimento della possibilità datoriale di richiedere che la formazione avvenga in orario corrispondente a prestazioni di lavoro esigibili oltre l’orario normale, fermo restando, sotto il profilo della relativa remunerazione, l’applicazione delle prescritte maggiorazioni;

17. al di là del dato testuale, vi è una considerazione di ordine generale che conforta la soluzione accolta e che scaturisce dalla natura e dalla rilevanza, anche costituzionale, degli interessi coinvolti in coerenza con la ratio di tutela del bene “sicurezza” e del bene “salute” sui luoghi di lavoro che sorregge l’impianto normativo del d. lgs. n. 81/2015; rispetto alle necessità di offrire al dipendente un’adeguata formazione, indispensabile a prevenire rischi per la sicurezza e la salute non solo del singolo ma dell’intera comunità dei lavoratori, nonché dei terzi che vengano in contatto con l’ambiente di lavoro, la pretesa dell’odierno ricorrente al completamento della formazione solo nell’orario corrispondente al proprio turno costituisce espressione di un interesse che non può che essere recessivo rispetto a quelli tutelati dal legislatore del 2008;

18. l’opposta soluzione finirebbe, invero, per pregiudicare, o rendere comunque eccessivamente difficoltoso, l’adempimento dell’obbligo formativo da parte del datore di lavoro; se, infatti, questo dovesse necessariamente modularsi sull’articolazione del “normale” orario di lavoro del dipendente potrebbe darsi una oggettiva difficoltà, se non impossibilità di rispettare tale obbligo, considerato che esso di regola postula la necessaria collaborazione di enti formatori e di tutto il personale operante su vari turni;

19. le considerazioni che precedono orientano quindi nel senso della ragionevolezza di una lettura, meno rigida di quella propugnata dal lavoratore ricorrente, dell’espressione “orario di lavoro” nella norma di cui si discute, da intendersi quindi come comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, ferma la retribuzione dovuta con le eventuali maggiorazioni spettanti;

20. la decisione impugnata, pertanto, resiste alle censure proposte, e il ricorso deve essere respinto;

21. le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

22. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo

ID 19174 | | Visite: 17239 | Prevenzione Incendi

Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo

Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo | Decreto Milleproroghe 2024 / Legge di conv. 18/2024

ID 19174 | Update Rev. 3.0 del 18.05.2024 / Nota completa in allegato

Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Milleproroghe 2024) / Legge di conversione Legge 23 febbraio 2024 n. 18

18.05.2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.
[...]

01.03.2024

La Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, in GU n. 49 del 28.02.2024 ed in vigore dal 29.02.2024, conferma e non modifica quanto disposto all’art 7 comma 5  Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, che ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

31.12.2023

Nella GU n. 303 del 30.12.2023 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Decreto Milleproroghe 2024) che, all'articolo 7 comma 5, ha prorogato al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 spettatori (il milleproroghe 2024 ha elevato la soglia da 1.000 a 2.000 spettatori / ndr), è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.

Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

Articolo 7 comma 5

5. All’articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

In rosso le modifiche del Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Decreto Milleproroghe 2023

Nella GU n. 49 del 27.02.2023 è stata pubblicata la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (Decreto Milleproroghe 2023) che, all'articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, già disposte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto semplificazioni).

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il DM 19 agosto 1996.
...

Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14

7-sexies. All’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», dopo le parole: «che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical» sono inserite le seguenti: «nonché le proiezioni cinematografiche» e le parole: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23» sono sostituite dalle seguenti: «che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «dal vivo» sono aggiunte le seguenti: «e proiezioni cinematografiche».

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120

Art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

In rosso le modifiche del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e' sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed e' corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

[...]

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 18.05.2024 Circolare Ministero MI n. 15015 del 7 maggio 2024
Certifico Srl
2.0 01.03.2024 Legge 23 febbraio 2024 n. 18 Certifico Srl
1.0 31.12.2023 Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 Certifico Srl
0.0 08.03.2023 --- Certifico Srl

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51° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

ID 21868 | | Visite: 473 | Decreti Sicurezza lavoro

51° Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche / DD MLPS n. 45 del 16 Maggio 2024

ID 21868 | 16.05.2024 / In allegato DD MLPS n. 45/2024

Elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Pubblicato il Decreto direttoriale n. 45 del 16 Maggio 2024

Con il Decreto Direttoriale n. 45 del 16 Maggio 2024, è stato adottato il cinquantunesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il suddetto decreto è composto da cinque articoli:

Articolo 1 (Variazione delle abilitazioni)
Articolo 2 (Rinnovo delle iscrizioni nell'elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 3 (Iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 4 (Elenco dei soggetti abilitati)
Articolo 5 (Obblighi dei soggetti abilitati)

Fonte: MLPS

Tutti gli elenchi pubblicati
D.M. 11 aprile 2011 Verifica impianti e attrezzature
Consulta il database dei Soggetti abilitati 

Vedi Documento Procedure verifiche attrezzature di lavoro

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Vademecum tutela salute e sicurezza del lavoratore inviato all’estero

ID 21949 | | Visite: 1246 | Documenti Sicurezza Enti

Vademecum tutela salute e sicurezza del lavoratore inviato all estero

Vademecum per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore inviato all’estero / Ed. 2022

ID 21949 | 29.05.2024 / In allegato - Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza

Contenuti – Obiettivi ed impostazione metodologica del documento, basato su un approccio sintetico e operativo per diffondere l’attenzione della tutela dei dipendenti inviati all’estero.

Il documento affronta la materia in termini di prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero. Il presente vademecum ha l’obiettivo di fornire a lavoratori ed aziende informazioni utili e spunti operativi per il miglioramento della salute e sicurezza per i lavoratori che, per motivi di lavoro, devono recarsi all’estero.

L’emergenza pandemica legata a COVID-19 ha accentuato l’attenzione delle Istituzioni e dei cittadini sulla centralità di queste tematiche, unitamente al continuo evolversi degli scenari internazionali.

Alla luce dell’ordinamento giuridico italiano, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’estero rappresenta un forte punto di attenzione per i datori di lavoro, non solo nelle realtà strutturate, ma anche nelle piccole e medie imprese che, sempre di più, sono protagoniste nei mercati esteri. Il vademecum, con un taglio pratico e semplice, può essere usato come punto di partenza per le riflessioni all’interno delle aziende e per aiutare coloro i quali si occupano di questi temi ad impostare procedure e regolamenti.

Paragrafo 1 - Le norme di riferimento

Contenuti – Breve riepilogo normativo, e richiamo al rispetto delle norme vigenti (es. Decreto 317/87 e s.m.i. e obblighi assicurativi, etc.). La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è uno dei principi cardine della nostra Costituzione: gli articoli 32, 35, 38 e 41 tutelano questi aspetti come “beni primari”.

È utile ricordare, inoltre, la norma di chiusura del sistema legale della sicurezza contenuta nell’articolo 2087 del Codice civile che stabilisce “l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Conformemente a questi principi di base ed anche in relazione al recepimento delle Direttive comunitarie, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), il Codice Civile, il Codice Penale, il D.Lgs. n. 231/2001 ed il Decreto n. 317/1987 e s.m.i. costituiscono il quadro normativo di riferimento.

Parlando di salute e sicurezza dei lavoratori all’estero, assume importanza anche la conoscenza della normativa del Paese in cui l’attività viene svolta al fine delle disposizioni cogenti in essa contenute, come vedremo nel prosieguo del vademecum.

Il D.Lgs. n. 81/2008 non disciplina direttamente la fattispecie del lavoro all’estero, ma definisce la “Prevenzione” come “Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”, e, fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mette al primo posto “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”.

Il percorso di valutazione dei rischi deve tenere in considerazione tutte le tipologie di rischio (nessuna esclusa) inerenti alla salute e sicurezza dei lavoratori, compresi i cosiddetti “rischi atipici o esogeni”: questi “rischi esogeni”, se prevedibili (e quindi valutabili e mitigabili), è opportuno che siano oggetto di valutazione ed esplicitazione nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il percorso di valutazione vede, come attori protagonisti, la struttura aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori), insieme alle figure previste dal D.Lgs. n. 81/2008, Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP ed ASPP), medico competente e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), coadiuvati anche da esperti, se esistenti in azienda, come i cd. “Security manager”, “Crisis manager” etc..

Il Ministero del Lavoro con risposta ad Interpello n. 11/2016, ha affermato che: “il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta”.

Con specifico riferimento al lavoro da svolgere nei paesi extracomunitari si ricorda la specifica normativa in materia contenuta nel Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317 - Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari – convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398 e s.m.i. in particolare dal Decreto legislativo n. 151/2015 che lasciando immodificato l’impianto normativo riguardante la parte pensionistica e di assicurazioni sociali ha sostituito il precedente articolo 2 con il seguente testo: Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero.

1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:

a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente; d) il tipo di sistemazione logistica;

e) idonee misure in materia di sicurezza.

È importante sottolineare che la previsione di cui alla lettera c) circa l’obbligo assicurativo è limitata esclusivamente ai casi di invio in paesi extracomunitari e non è obbligatoria per le missioni nell’ambito della UE.

Da segnalare in proposito che, nella prassi di moltissime aziende, la copertura assicurativa sia estesa a tutti i Paesi e, spesso, sia integrata per ulteriori fattispecie come, ad esempio, per le cure mediche in loco.

Rilevanza della distinzione tra trasferta e distacco per le missioni all’interno dei paesi aderenti alla UE.

L’invio del dipendente all’estero può avvenire con l’utilizzo di tre diversi strumenti:

il trasferimento, il distacco e la trasferta.

Il trasferimento che prevede l’invio all’estero presso una succursale dell’azienda, esistente o in via di creazione, in via definitiva o per un periodo consistente di tempo non rientra nel focus dell’approfondimento che stiamo svolgendo pur se anche per questa fattispecie possono trovarsi spunti utili nella presente documentazione.

Il distacco nella normativa italiana è definito dall’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003 e si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
[...]

La trasferta, infine, consiste nel mutamento provvisorio e temporaneo del luogo di lavoro, per esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente, che rendono necessario od opportuno lo spostamento del lavoratore dal luogo ove svolge normalmente l’attività, ferma restando la previsione certa del suo rientro nella sede originaria.

Gli elementi caratterizzanti la trasferta, dunque, sono:

- la temporaneità;
- la disposizione unilaterale del datore di lavoro;
- lo svolgimento dell’attività lavorativa sotto la direzione del datore di lavoro;
- il riconoscimento di un’indennità di trasferta (in modo forfetario o a piè di lista) che risarcisca delle spese che il lavoratore affronta per svolgere la sua prestazione lontano dalla sua abitazione (alloggio, pasti, etc.); non è elemento caratterizzante l’istituto il riconoscimento di un trattamento economico di tipo retributivo.

La disciplina della trasferta prevista dal CCNL, pur restando un importante riferimento circa l’articolazione ed i temi trattati, non trova applicazione per l’invio in missione in Paesi stranieri (fatta salva la prassi esistente riguardante la Stato del Vaticano e San Marino) e, pertanto, il trattamento economico e normativo è demandato agli accordi, se esistenti, ovvero ai regolamenti interni aziendali.

[...]

Segue in allegato

Federmeccanica/Assistal – Fim-Cisl/Fiom-Cgil/Uilm-Uil Commissione Salute e Sicurezza

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Decreto 26 febbraio 2008

ID 21967 | | Visite: 711 | News Sicurezza

Decreto 26 febbraio 2008

Riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute.

(GU n.102 del 05.05.2009)

Modificato da: Decreto 28 ottobre 2009
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Art. 5. Attribuzioni del comando Carabinieri per la tutela della salute

1. Il comando Carabinieri per la tutela della salute opera su tutto il territorio nazionale sulla scorta delle direttive del Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni vigenti, tenuto conto del sistema di coordinamento delle Forze di polizia e ferme restando le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia emanate dal Ministro dell’interno con il decreto del 28 aprile 2006 e le competenze ivi definite nello specifico settore per il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

2. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge accertamenti ed indagini su tutto il territorio nazionale in esecuzione dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti al Ministero della salute dagli articoli 6 e 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall’art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266.

3. Il comando Carabinieri per la tutela della salute svolge indagini di settore in materia di prevenzione e repressione delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande,
anche in esecuzione dei poteri attribuiti al Ministro della salute con il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed in relazione al decreto del Ministero della sanità 5 aprile 1989, richiamato in premessa.

4. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, ai fini della vigilanza sulle attività finalizzate al trattamento dei tossicodipendenti, su richiesta del Ministro della salute, può procedere, in qualunque momento, ad ispezioni e verifiche nelle aree e negli edifici dove sono svolte attività di recupero e trattamento dei tossicodipendenti.

5. Il comando Carabinieri per la tutela della salute, su richiesta del Ministro della salute, può procedere in qualunque momento ad effettuare ispezioni e verifiche ispettive e ad impartire prescrizioni dirette all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro in relazione alle previsioni contenute nella legge 3 agosto 2007, n. 123.
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Vademecum per un Cantiere Etico

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Vademecum per un cantiere etico

Vademecum per un Cantiere Etico / INAIL 1a Ed. 2006 / 2a Ed. 2013

ID 21948 | 29.05.2024 / Documento in allegato INAIL 1a Ed. 2006 / 2a Ed. 2013

Questo vademecum è stato ideato per gli operatori del campo della sicurezza nel settore edile: imprenditori, responsabili del servizio di prevenzione e rappresentanti dei lavoratori. In particolare, vuole essere una guida pratica per tutti coloro che sono coinvolti nelle problematiche relative alla sicurezza nei cantieri edili, offrendo agli operatori del settore, tra l'altro, uno strumento utile per verificare se gli adempimenti previsti siano stati eseguiti.

A tal fine è stato predisposto un questionario a risposta immediata nel quale sono state individuate le diverse situazioni di lavoro.

L'Utente potrà agevolmente controllare, durante le varie fasi lavorative, se ha attuato le indicazioni che provengono dalla vigente normativa e dalle regole di buona tecnica.

Senza la pretesa di essere esaustivo, il Vademecum costituisce indubbiamente la condizione basilare perché un cantiere possa rispondere ai requisiti di eticità necessari a tutelare la salute e, spesso in edilizia, la vita stessa dei lavoratori.

L'Edilizia è uno dei settori produttivi a più alto rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le Costruzioni, infatti, incidono in maniera rilevante nel panorama complessivo delle denunce di infortunio, sia per l'elevata frequenza infortunistica quanto per l'ancor più elevata gravità delle lesioni.

Si pensi che sul totale di circa 656.000 infortuni sul lavoro denunciati all'INAIL nel 2012, 177.652 sono relativi al settore industria e circa un terzo di essi sono da ricondurre al comparto delle Costruzioni. Ancora più preoccupante il dato relativo agli infortuni mortali: su un totale di 824 casi denunciati all'INAIL nel 2012, 327 sono relativi all'industria e ben 137 sono quelli occorsi nel settore Costruzioni.

[...]

Servizi igienici

[...]

Scavi

[...] segue in allegato

Fonte: INAIL 1a Ed. 2006 / 2a Ed. 2013

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Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali per l’industria chimica

ID 13805 | | Visite: 2012 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

INAIL 2021

Analisi statistica sugli infortuni e sulle malattie professionali e strumenti a sostegno delle politiche di prevenzione per l’industria chimica

ID 13815 | 28.05.2024 / Relazione tecnica INAIL 2021

Questa relazione tecnica riporta i dati relativi al settore chimico relativi al quinquennio 2015-2019, per il quale sono disponibili dati statisticamente consolidati.

Nei mesi di redazione di questo documento è maturata la consapevolezza che i dati e le analisi riportate in questo rapporto potrebbero sembrare appartenenti ad un contesto che può apparire ormai lontano nel tempo.

L’emergenza pandemica “Covid-19”, uno degli eventi più inaspettati e travolgenti dell’ultimo secolo, sicuramente impatterà sui dati infortunistici del 2020 e del 2021, che verranno attentamente analizzati e commentati nei prossimi anni.

I dati del 2020 e del 2021 saranno tuttavia caratterizzati da una forte discontinuità correlata ad una causa di forza maggiore che le imprese hanno dovuto fronteggiare, mettendo in campo Protocolli e modalità di gestione della sicurezza dei lavoratori straordinari in relazione alla situazione emergenziale contingente. Di conseguenza i dati infortunistici dei prossimi anni non saranno probabilmente quelli più indicati per analizzare le prestazioni infortunistiche in condizione di normale operatività aziendale.

Per questo motivo le analisi contenute in questa relazione tecnica costituiranno, almeno fino al 2022, la base dati di riferimento più significativa per identificare le aree di potenziale miglioramento delle prestazioni di sicurezza e salute del settore chimico, nelle situazioni di attività normale e ordinaria.

Inail e Federchimica con questo studio ritengono, quindi, di aver realizzato un importante strumento di analisi a supporto del miglioramento continuo delle prestazioni su sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese chimiche, che potrà anche essere utilizzato per future attività congiunte di informazione e formazione.

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Premessa
1. Il profilo delle aziende aderenti a Federchimica
1.1. L’impresa chimica e il contesto in cui opera
1.2. Il quadro delle attività svolte dalle aziende aderenti a Federchimica
1.3. La classificazione Ateco Istat 2007
1.3.1. Come sono state identificate le aziende
1.4. Aziende e lavoratori nel settore Chimico - anni 2015 – 2019
2. I dati di infortunio – anni 2015 - 2019
2.1. Definizioni
2.2. Gli infortuni denunciati
2.3. Gli infortuni definiti positivamente
2.4. Gli infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro
2.5. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro per sesso e per paese di nascita
2.6. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro per Regione sede dell’evento e anno accadimento
2.7. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro per gravità menomazioni e anno accadimento
2.8. Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro analisi per mese, giorno e ora accadimento
2.9. Gli infortuni indennizzati, anni 2015 - 2019
2.10. La classificazione ESAW-3
2.10.1. Definizione mansionario delle professioni (CP2011)
2.10.2. Definizione variabili ESAW-3
2.11. Gli infortuni definiti positivamente per qualifica professionale e variabili ESAW-3, anni 2015 - 2018
2.11.1. Analisi Contatto
2.11.2. Analisi degli Agenti materiali associati al Contatto
2.11.3. Analisi della Deviazione
2.11.4. Analisi degli Agenti materiali associati alla Deviazione
2.11.5. Analisi Attività fisica specifica
3. I dati di malattia professionale, anni 2010 - 2019
3.1. Definizioni
3.2. La classificazione ICD-10
3.2.1. Malattie professionali definite positivamente per tipo tecnopatia accertata (settore ICD-10) e anno di protocollazione
3.2.2. Malattie professionali definite positivamente per settore ICD-10: Tumori (C00- D48) e anno di protocollazione
4. Le aziende che aderiscono al programma Responsible Care
5. Conclusioni
6. Allegato I - Gli strumenti a sostegno delle politiche prevenzionali
6.1. Agile 2.0
6.2. Co&Si
6.3. Le Linee di indirizzo per l’applicazione di un SGSL per l’industria chimica
6.4. Infortuni in imprese con e senza SGSL
6.5. Incentivi ISI per il settore chimico

...

Fonte: INAIL 2021

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Documento di programmazione della vigilanza per il 2024

ID 21930 | | Visite: 634 | Documenti Sicurezza Organi Istituzionali

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024

Documento di programmazione della vigilanza per il 2024INL

ID 21930 | 27.05.2024 / In allegato

Per l’anno 2024 le priorità e gli obiettivi della programmazione dell’attività di vigilanza dell’INL trovano fondamento principalmente nel Piano Nazionale di contrasto al Sommerso, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con d.m. n. 221 del 19/12/2022 e aggiornato con d.m. n. 58 del 06/04/2023 (Piano Nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025) e nell’esigenza di intensificare gli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito delle azioni previste dal PNS, che rientra tra gli impegni assunti dall’Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’obiettivo prioritario dell’INL resta quello di orientare l’attività di vigilanza verso tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalore socioeconomico che danno vita a forme di economia sommersa.

Ciò si realizza anche attraverso sinergie con le altre Autorità e gli altri organi di controllo componenti del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso (costituito con d.m. n. 57 del 06/04/2023) e, per il contrasto dei fenomeni illeciti aventi aspetti transfrontalieri, con l’Autorità Europea del Lavoro (ELA) e con gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda, invece, la materia della salute e sicurezza sul lavoro, l’INL, nella pienezza dei poteri riconosciuti dalla legge n. 215 del 17/12/2021 di conversione del d.l. n. 146 del 21/10/2021, e a seguito dell’aumento in organico di ispettori tecnici, ha come obiettivo prioritario quello di implementare gli accertamenti volti ad assicurare la corretta applicazione delle misure previste dal d.lgs. n. 81/2008.

L’approccio dell’attività dell’INL in questo contesto è quello della «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro, in linea con il Quadro Strategico UE 2021-2027 della Commissione Europea che ha, tra le priorità, quella di migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e la gestione dei cambiamenti del mondo del lavoro legati alla doppia transizione (green e digitale) e all’invecchiamento della popolazione.
...

Vigilanza tecnica

Alla luce dell’ampliamento delle funzioni attribuite al personale ispettivo dell’INL e dell’aumento della dotazione organica, la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro si rivolge a tutti i settori produttivi.

Occorre orientare la vigilanza, attraverso un rafforzamento dell’attività di intelligence, da attuare su base regionale, che prenda in considerazione l’analisi del contesto socio-economico del territorio, il contesto socio-occupazionale, le denunce di infortunio e malattie professionali attraverso l’accesso alle banche dati messe a disposizione dall’Inail (flussi informativi, registro delle esposizioni e cruscotto infortuni), e le risultanze del coordinamento di cui all’art. 7 d.lgs. n. 81/2008.

L’obiettivo primario è quello di garantire il presidio del territorio attraverso la costituzione, negli Uffici territoriali dell’Agenzia, di team specialistici nei diversi settori produttivi rilevanti presenti nella Regione.

Particolare attenzione deve essere posta durante l’attività di vigilanza, all’utilizzo delle macchine, alla loro conformità, agli obblighi imposti dall’art. 70 del d.lgs. n. 81/2008 e alla formazione sull’uso delle stesse. Inoltre, per le macchine rientranti nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 17/2010, si avrà cura di inviare le segnalazioni di presunta non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) all’Autorità di Sorveglianza di Mercato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 17/2010.

Per l’edilizia, l’elevata incidenza degli infortuni sul lavoro nel settore rende indispensabile un’azione di controllo mirata sia ai profili tecnici, sia a quelli amministrativi, con particolare attenzione alle sempre più diffuse forme di esternalizzazione realizzate attraverso il ricorso a catene di appalti e subappalti.

Per l’agricoltura, l’attività di vigilanza dovrà essere maggiormente focalizzata sull’utilizzo delle macchine agricole, sul rischio da ondate di calore e sull’uso dei fitosanitari che potrebbero esporre i lavoratori al rischio chimico.

Il settore della logistica è un settore caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose micro-imprese. La vigilanza deve, quindi, concentrarsi non solo sull’esame analitico della filiera degli appalti ma anche sulla presenza e gestione dei rischi interferenziali.

Ulteriore settore da attenzionare è il settore ferroviario continuando la tradizionale collaborazione con il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato programmando l’attività di vigilanza prevista dall’art. 35 Legge n.191/1974 da svolgere, in congiunta con il predetto personale. In tale ambito non va trascurato il tema della regolarità degli appalti e subappalti, il rispetto delle regole tecniche organizzative e di sicurezza per i cantieri di lavoro in presenza di esercizio ferroviario, e l’esame delle procedure adottate per la valutazione e gestione delle interferenze e delle modalità di gestione e comunicazione delle interruzioni di esercizio e disalimentazioni.

Per quanto riguarda la vigilanza nel settore delle radiazioni ionizzanti, la stessa è orientata principalmente nei confronti delle strutture sanitarie complesse e in specifici settori industriali in cui l’impiego di sorgenti di radiazione si presenta particolarmente rilevante sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.

Sul versante internazionale l’Italia partecipa alla campagna europea, ad opera del Comitato degli alti responsabili dell’ispettorato del lavoro (SLIC), volta alla verifica della gestione degli infortuni sul lavoro. In particolare, tale campagna riguarda i settori dell’edilizia, dell’agricoltura e della logistica.

Nel corso dell’anno potranno essere programmate ulteriori iniziative di vigilanza straordinaria al fine di fronteggiare specifiche esigenze contraddistinte dal carattere dell’eccezionalità.

Fonte: INL

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Protocollo monitoraggio dell'aria indor/outdor per la valutazione esposizione inalatoria siti contaminati

ID 21929 | | Visite: 670 | Documenti Sicurezza Enti

Protocollo operativo SIN monitoraggio aria

Protocollo monitoraggio dell'aria indor/outdor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati 

ID 21929 | 26.05.2024 / Sito di Venezia - Porto Marghera Settembre 2014

Lo scopo del presente lavoro è quello di definire una procedura e dei criteri atti a verificare il livello di rischio sanitario per le Sostanze Volatili (SV) di natura organica e inorganica, in cui rientrano i Composti Organici Volatili (COV) e il Mercurio (Hg) volatile totale, nel caso in cui risulti necessario prevedere l’attivazione di specifiche campagne di monitoraggio della qualità dell’aria indoor e outdoor (ad esempio: quando il soil-gas non è campionabile a causa delle specifiche condizioni idrogeologiche del sito).

Tale procedura è finalizzata esclusivamente alla valutazione e gestione del rischio sanitario per la popolazione potenzialmente esposta. Per gli aspetti di protezione ambientale e per le connesse modalità di intervento si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente documento è stato elaborato per il Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera, si ritiene comunque che possa essere un utile riferimento per qualsiasi altro sito contaminato da SV, o potenzialmente tale.

ISS,
INAIL
AULSS 12 Veneziana
Arpa Veneto

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VVF: Linea guida operativa prevenzione incendi

ID 21290 | | Visite: 3945 | Prevenzione Incendi

VVF Linea guida prevenzione incendi

VVF: Linea guida operativa prevenzione incendi / CVVF GE 2021

ID 21290 | 03.02.2024 / Linea guida allegata CVVF GE

Compiti e responsabilità del Datore di lavoro per la prevenzione, protezione e gestione del rischio incendio in azienda.

Questa Linea Guida Operativa in materia di prevenzione incendi è frutto dell’Accordo stipulato in data 4 marzo 2021 tra il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova e Confindustria Genova con l’intenzione di promuovere e sperimentare, nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova, un rapporto innovativo tra soggetto pubblico e privato basato sul confronto e sulla trasparenza.

L’Accordo prevede la condivisione e l’attuazione di un piano di azione congiunta di prevenzione incendi che comprende la collaborazione tra gli enti di controllo e le imprese, promuovendo inoltre l’organizzazione di attività formative e informative svolte direttamente dai Vigili del Fuoco.

Con il documento allegato si vuole mettere a disposizione delle imprese e dei Datori di lavoro, uno strumento operativo per la gestione della prevenzione incendi al fine di favorire l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi, di migliorare l’organizzazione aziendale e di sviluppare un modello partecipato di prevenzione incendi destinato a favorire il diffondersi di buone prassi in collaborazione tra imprese, tecnici di prevenzione incendi e Vigili del Fuoco.

In tal senso la Linea Guida si rivolge in primis proprio ai Datori di lavoro, ricordando quelli che sono i principali adempimenti in materia di prevenzione e gestione del rischio incendio, ma vuole anche facilitare il professionista antincendio nell’individuazione delle migliori soluzioni tecniche e nella definizione della procedura corretta nell’ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti la sicurezza antincendio in azienda.

Estratto linea guida

[...]

3. Le procedure autorizzative di prevenzione incendi

Come anticipato nelle pagine precedenti il flusso autorizzativo per l’attività differisce in funzione della categoria A, B o C alla quale essa appartiene.

La tabella seguente indica quali procedure si possono applicare alla singola attività soggetta.

Tabella procedure capitolo 3

Categoria A

In generale, per questa categoria è sufficiente presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA rappresenta una “autocertificazione” del titolare dell’attività che pertanto può iniziare a esercire immediatamente dopo la sua acquisizione al protocollo. Nel caso in cui l’attività presenti caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza della regola tecnica di prevenzione incendio di riferimento, è possibile presentare al Comando un’istanza di deroga.

Il Comando effettuerà sopralluoghi eventualmente a campione presso le attività di questa categoria (rif. Art. 4 del DPR 151/2011).

Categoria B e C

Il flusso autorizzativo inizia con la presentazione di un’istanza di valutazione progetto o di un’istanza di deroga; il Comando esprimerà il parere con eventuali prescrizioni o indicazioni correttive. Nell’esecuzione del progetto approvato si dovrà tenere conto di tali elementi. Al termine dei lavori, e prima dell’avvio dell’attività, sarà presentata la SCIA.

Il Comando effettuerà sopralluoghi di verifica presso le attività secondo i termini previsti dal DPR 151/2011.

Il diagramma a pagina 11 di flusso si riferisce al procedimento di SCIA per tutte le attività.

...
segue in allegato

Fonte: Confindustria Genova / CVVF Genova

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Confindustria Genova Luglio 2021
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Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97

ID 4224 | | Visite: 21698 | Prevenzione Incendi

Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97 / Consolidato 05.2024

ID 4224 | Update news 25.05.2024

Decreto Legislativo 29 maggio 2017 n. 97
Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (GU n. 144 del 23.06.2017)

Capo I Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

"Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"

Art. 3
Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
...
4. L'articolo 16 del decreto e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Procedure di prevenzione incendi).

1. Le  procedure  di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attivita' individuate ai sensi del comma 2.
I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli  esistenti; all'acquisizione delle  segnalazioni certificate di inizio attivita'; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attivita', i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonche' le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attivita'.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attivita' di tipo complesso, il comando puo' acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5.  Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione  incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attivita' di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi eogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.».
...

8. L'articolo 20 del decreto e' sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attivita').  

1. Chiunque, in qualita' di titolare di una delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico  della  conformita' antincendio e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' o della richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attivita' o la richiesta di rinnovo periodico della conformita' antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino all'adempimento dell'obbligo.».

Art. 5
1. Dopo il Capo IV e' inserito il seguente:

«Capo IV-bis (Formazione) - Art.  26-bis  (Formazione).  
1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione  della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attivita' formative, promosso anche  attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.

2. Le attivita' formative comprendono, altresi', l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.

3. In  relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle  amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalita' per lo svolgimento, a pagamento, dell'attivita' formativa ed addestrativa in materia.

4. Il Corpo nazionale assicura le attivita' formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma  4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto  ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.

5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, e' rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneita'. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneita'.

6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attivita' nelle  materie di specifica competenza:
a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi  compreso il rilascio delle relative attestazioni;
c) formazione di alta specializzazione.

Entrata in vigore: 08.07.2017
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Aggiornamenti all'atto

22/01/2018
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 (in G.U. 22/01/2018, n.17)

06/11/2018
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 (in SO n.52, relativo alla G.U. 06/11/2018, n.258)

14/06/2019
DECRETO-LEGGE 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 9/08/2019, n. 186)

09/08/2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 77 (in G.U. 09/08/2019, n.186)

16/07/2020
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228)

14/09/2020
LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228)

22/04/2023
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44 (in G.U. 22/04/2023, n.95) convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143)

21/06/2023
LEGGE 21 giugno 2023, n. 74 (in SO n.23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n.143) - Consolidato 08.2023

15/05/2024
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 (in G.U. 15/05/2024, n.112) - Consolidato 05.2024

Direttiva UE 2022/431: esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi

ID 21854 | | Visite: 876 | Guide Sicurezza lavoro INAIL

Direttiva UE 2022 431 esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi

Direttiva UE 2022/431: esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi

ID 21854 | 14.05.2024 / In allegato

Direttiva UE 2022/431 e novità in tema di esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi

La direttiva europea 2004/37/CE introduce nuove misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

In particolare, vengono innalzate le attività di prevenzione dei rischi per la salute riproduttiva dei lavoratori con importanti ripercussioni anche per le attività di ricerca in igiene industriale, medicina del lavoro ed epidemiologia occupazionale.

Il volume presenta il nuovo quadro normativo e discute delle nuove sfide per la ricerca scientifica su questo tema.

La dir. (UE) 2022/431, che deve essere recepita entro il 5 aprile 2024 e che costituisce la sesta modifica della dir. 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni o mutageni (CMD), rappresenta un importante traguardo nella protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nell'Unione europea, in quanto prevede un significativo aumento delle tutele in tema di esposizione a sostanze pericolose.

L’implementazione della dir. 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, mira a garantire condizioni lavorative più sicure e a ridurre al minimo i rischi anche per la salute riproduttiva dei lavoratori, prendendo in considerazione soprattutto la questione cruciale dell'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione e gli effetti nocivi che queste sostanze chimiche possono avere sulla fertilità, sulla gravidanza e sul corretto sviluppo del feto.

La protezione dei lavoratori da queste sostanze diventa, quindi, una priorità fondamentale per prevenire potenziali danni alla salute e garantire il benessere sia delle persone coinvolte che delle future generazioni.

Attraverso questo provvedimento, l'Unione europea si impegna ad assicurare ambienti di lavoro più salubri e sicuri per tutti i lavoratori, tutelando anche la loro salute riproduttiva e contribuendo a prevenire potenziali conseguenze negative sia per gli individui che per la società nel suo complesso.

In recepimento della dir. (UE) 2022/431, sarà ampliato l’elenco dei composti con valori limite professionale, con l’inclusione di 10 sostanze e 3 gruppi di sostanze reprotossiche (composti del nichel, composti inorganici del piombo e composti divalenti del mercurio), inoltre viene proposto il limite per l’acrilonitrile, come cancerogeno e aggiornato il valore limite del benzene, ridotto progressivamente da quello attuale di 1 ppm fino a 0,2 ppm dopo il 5 aprile 2026, con l’aggiunta della notazione ‘pelle’.

La Commissione europea ha inoltre avviato un processo per valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile, e proporre quindi, se del caso, le modifiche necessarie in una successiva revisione della direttiva.

L’obbligatorietà della misurazione dell’esposizione ai sensi del Capo II del Titolo IX e la possibilità di una revisione degli stessi valori limite, renderanno cogente la disponibilità di metodi analitici di adeguata sensibilità e validati per la determinazione dell’esposizione ambientale a queste sostanze ed eventualmente anche per il monitoraggio biologico dei lavoratori.

In particolare, il monitoraggio biologico è specificatamente suggerito per il benzene e l’acrilonitrile, per i quali saranno necessari metodi validati che prendano in considerazione la scelta dell’indicatore, della matrice biologica, del tempo di campionamento, il trattamento del campione e la tecnica analitica da utilizzare.

I valori limite biologici contenuti nell’Allegato III-bis della direttiva e quelli che si aggiungeranno in futuro andranno riportati nel d.lgs. 81/2008, in un allegato che attualmente non esiste, incluso il valore limite biologico per il piombo nel sangue, oggi contenuto nell’Allegato XXXIX, che quindi resterà per il momento completamente vuoto.

Le sostanze reprotossiche dovranno essere prese in considerazione anche nei registri di esposizione, che dovranno essere diversificati tra cancerogeni e tossici per la riproduzione, richiedendo un inevitabile adeguamento della piattaforma
informatica per l’invio dei dati e definendo i criteri di inclusione.

Per i lavoratori esposti a sostanze reprotossiche, ai sensi della nuova direttiva, come già per i cancerogeni e mutageni, è prevista la sorveglianza sanitaria che rimanda alla necessità di disporre di protocolli di indagine specifici, necessariamente differenziati per genere. Per questi aspetti, il medico competente potrà avvalersi, per gli accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti.

Inoltre, è prevista la registrazione di eventi avversi in analogia con la registrazione dei tumori professionali. Sarà pertanto necessario definire quali siano questi eventi, legati alla salute riproduttiva, differenziati per genere ed i metodi di rilevazione.

Alla luce di questi adempimenti che le aziende si troveranno ad affrontare, e in primis alla luce dell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, sarà anche importante valutare quali settori di attività economica siano maggiormente coinvolti nel rischio di esposizione occupazionale a sostanze reprotossiche.

Un altro tema affrontato riguarda l’esposizione occupazionale a farmaci pericolosi, per i quali dovranno essere forniti orientamenti in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, e in seguito anche una definizione e un elenco indicativo dei farmaci stessi o delle sostanze che li contengono.

Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail, ha istituito un gruppo di lavoro per esplorare le molteplici conseguenze di questa direttiva sul Titolo IX del d.lgs. 81/2008, sugli adempimenti degli enti coinvolti e sui temi dell’igiene industriale, della medicina del lavoro e dell’epidemiologia occupazionale, con particolare riferimento alle novità introdotte per la protezione dell’esposizione professionale a sostanze reprotossiche e farmaci pericolosi, i cui approfondimenti sono contenute nella presente monografia.

________

INDICE

Introduzione

1. Il monitoraggio ambientale e biologico come strumento per la valutazione dell’esposizione a sostanze reprotossiche e i valori limite di esposizione

2. La valutazione del rischio per la salute dell’esposizione a sostanze reprotossiche nei luoghi di lavoro e la sorveglianza sanitaria

3. Gli eventi avversi per la salute riproduttiva indotti dall’esposizione a sostanze reprotossiche

4. La sorveglianza epidemiologica degli esposti alle sostanze reprotossiche e degli eventi avversi per la salute

5. I settori di attività economica coinvolti nel rischio di esposizione occupazionale a sostanze reprotossiche

6. I farmaci pericolosi: i nuovi adempimenti previsti dalla direttiva e biomarcatori di effetto precoce per la prevenzione del rischio cancerogeno da esposizione a farmaci antineoplastici

7. L’impatto della direttiva (UE) 2022/431 sul sistema produttivo ed una stima dei costi correlati

Bibliografia

Sitografia

Riferimenti normativi

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Fonte: INAIL

Collegati

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 18040 | 08 Maggio 2024

ID 21918 | | Visite: 301 | Cassazione Sicurezza lavoro

Sentenze cassazione penale

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 18040 | 08 Maggio 2024

ID 21918 | 23.05.2024

Cassazione Penale Sez. 3 dell'8 maggio 2024 n. 18040

E' del coordinatore per la sicurezza l'obbligo di sospendere il cantiere in caso di condizioni climatiche avverse e della presenza di lastre di ghiaccio?

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18040 Anno 2024
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 20/03/2024

________

Fatto

1. Con sentenza del 14/09/2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava A.A. responsabile del reato di cui all'art. 158, comma 2, lett. a), in relazione all'art. 92, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008 - perché in qualità di coordinatore in fase dì progettazione e in fase di esecuzione dei lavori che si stavano eseguendo presso il cantiere di S, ometteva di procedere alla sospensione dei lavori che si stavano eseguendo nel cantiere, in considerazione della pericolosità del medesimo a causa delle condizioni climatiche avverse e della presenza di lastre di ghiaccio sul percorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del difensore munito di procura speciale, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla identificazione della posizione di garanzia in capo al coordinatore rispetto alle altre figure presenti in cantiere.

Argomenta che il coordinatore per la fase di esecuzione opera laddove esista un "rischio interferenziale", inteso come "rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria" e, più in generale come presenza nel medesimo contesto di più imprese chiamate a svolgere specifiche e distinte attività in base ciascuna ad uno specifico contratto; il coordinatore ha un potere di intervento diretto solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, comma 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008); secondo la giurisprudenza di legittimità non sussiste a carico del coordinatore un obbligo di vigilanza e di presenza continua in cantiere, in quanto un obbligo di vigilanza continua sulle attività svolte in cantiere è di pertinenza delle figure responsabili delle imprese affidatane ed esecutrici e, quindi, del datore di lavoro, del dirigente e del preposto di tale imprese; la sentenza impugnata aveva, al contrario, attribuito al coordinatore gli stessi compiti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice, ignorando la chiara distinzione individuata dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 92, comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008.

Argomenta che la vigilanza sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda le condizioni metereologiche, rimane sempre di competenza del datore di lavoro e dei suoi collaboratori, in base alla previsione dell'art. 96, comma 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008; pertanto, nella specie, il dovere di vigilare e di impedire che il lavoratore andasse in una zona che presentava dei punti ghiacciati era solo esclusivamente del datore di lavoro che in quel momento sovraintendeva alle lavorazioni e nessun obbligo gravava sul ricorrente; il rischio della presenza di ghiaccio non costituiva un rischio interferenziale su quale il predetto aveva l'obbligo di intervenire in quanto coordinatore,

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, lamentando che era stato posto a base della sentenza impugnata il pronunciamento di altro Giudice in procedimento che riguardava reati di natura diversa ed aventi un diverso elemento soggettivo, così violando il principio del ne bis in idem; deduce inoltre, che, ove non sussistente un ne bis in idem, erano stati semplicemente riportati in sentenza in modo acritico passaggi di altra sentenza, senza darne alcuna motivazione, tanto più che la sentenza in questione non era ancora passata in giudicato.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto

1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, la contravvenzione contestata, consumatasi in data 12.12.2018, si è estinta per prescrizione in data 12.12.2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen.

2. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci, Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

3. Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che i primi due motivi di ricorso risultano infondati.

Va ricordato che in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza di cui all'art. 92 D.Lgs. 81/2008 che grava sul coordinatore per la sicurezza dei lavori - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate(Sez.4, n. 24915 del 10/06/2021,F!.v.281489 - 01).

La legge delinea, poi, sul coordinatore per la sicurezza una funzione peculiare, rispetto al generale compito di alta vigilanza che grava su tale figura della sicurezza, aspetto che qui rileva (Sez. 4, n. 14636 del 23/3/2021, Scalise; Sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735): egli, oltre ai compiti specificamente assegnatigli dall'art. 92 citato, svolge una autonoma funzione di alta vigilanza sulla generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale e, sebbene non sia tenuto a un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, demandato ad altre figure operative, mantiene l'obbligo di attivarsi, in caso di sussistenza di un pericolo nei termini di cui all'art. 92 c. 1, lett. f), cit. Tale ultimo obbligo, tuttavia, non è correlato alla natura del rischio interferenziale che è chiamato a gestire, poiché egli risponde per colpa in omissione, allorquando versi in condizioni di avvedersi o essere informato dell'esistenza di un pericolo grave e imminente e rimanga inerte, a prescindere dal fatto che il pericolo sia correlato a un rischio interferenziale. Tale interpretazione discende direttamente dalla lettera della legge: alla lett. e) della norma richiamata, infatti, il legislatore prevede che il coordinatore, allorquando riscontri la violazione di obblighi assegnati ad altre figure della sicurezza, proponga la sospensione dei lavori al committente o al responsabile dei lavori, ove nominato, previa contestazione delle violazioni ai lavoratori autonomi o alle imprese. La successiva ipotesi di cui alla lett. f), invece, non è correlata al riscontro di specifiche violazioni da parte delle altre figure di gestori del rischio, ma direttamente ed esclusivamente alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente. Pertanto, a tal fine, diventa rilevante la verifica del momento del manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza dì tale pericolo e della sua imminenza, ma anche quella della prevedibilità in capo al coordinatore medesimo, sul quale, come sopra ricordato, non grava l'obbligo di una presenza costante in cantiere.

Nella specie, il Tribunale, pur con motivazione succinta, ha adeguatamente argomentato in ordine alla riscontrata esistenza di un pericolo grave e imminente fonte dell'obbligo di attivazione di cui all'art. 92 comma 1, lett. f) D.Lgs. 81/2008 ed alla verifica del momento dei manifestarsi di inequivocabili segnali di sussistenza di tale pericolo e della sua imminenza (pag 10 della sentenza impugnata).

4. Del pari infondato, risulta il terzo motivo di ricorso, atteso che il Tribunale ha basato la sua decisione non sulla sentenza n. 509/2922, pur effettivamente riportata con ampi stralci nella sentenza impugnata, ma sugli accertamenti effettuati dall'ATS Montagna della Regione Lombardia, compendiati negli stralci della sentenza acquisita, autonomamente valutati dal giudicante.

5. La non manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente conduce, quindi, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale, e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013,Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), alla dichiarazione, ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen., della estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 20 marzo 2024

Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2024.

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Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo

ID 7080 | | Visite: 35899 | Prevenzione Incendi

Prevenzione Incendi gallerie   Quado normaivo

Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie: Quadro normativo Maggio 2024

ID 7080 | Rev. 5.0 del 12.05.2024 / Documento completo in allegato

Il quadro di riferimento normativo relativo alla definizione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie stradali, ricomprese nella attività di cui al numero 80 della Tabella dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011, risulta prevalentemente definito come segue:

- per le gallerie rientranti nella rete stradale transeuropea dal D.Lgs 05/10/2006, n. 264 (recante attuazione della Direttiva 2004/54/CE)
- per le gallerie non rientranti nella rete stradale transeuropea i requisiti sono parzialmente individuati nelle seguenti norme:
Circolare LL.PP. n. 7938/99 “Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose”,
D.M. 05.06.01 “Sicurezza nelle gallerie stradali”,
D.M. 05.11.01 “Norme per la costruzione delle strade”,
D.M. 14.09.05 “Norme di illuminazione delle gallerie stradali”
D.M. 19.04.06 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali “.

Al fine di definire i necessari disposti normativi, il Ministero dell’Interno, è competente per la regolazione degli aspetti antincendio delle gallerie stradali ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/06, ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è competente per l’emanazione delle norme tecniche stradali sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 285/92 (emanato il D.M. 05.11.01 da aggiornare ogni tre anni / ndr) 

Nelle more dell’emanazione delle nuove norme tecniche, al fine di dare immediata attuazione al Regolamento di prevenzione incendi, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.L. 83/12, si ritiene necessario ed opportuno fornire agli enti gestori di gallerie alcuni elementi esplicativi relativi agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, la cui tempistica è riportata, per i diversi ambiti, nella tabella riepilogativa dell’allegato alla Circolare 29/01/2013, n° 1.

D.Lgs. n. 285/92
...

Art. 13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi (emanato il D.M. 05.11.01 / ndr). Le norme devono essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che viene richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.

2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e' consentita solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le modalita' di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2. (non emanato)

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purche' realizzata in conformita' ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono piu' le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.

7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano validita' temporale riferita all'anno nonche' per adempiere agli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.

8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli e pubblicizzarli annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti.

La progettazione della sicurezza

L’applicazione delle diverse normative intervenute nel decennio 2000/2010 Italia e la conseguente applicazione delle Linee Guida ha portato ad un notevole miglioramento degli standard di sicurezza sia delle nuove gallerie sia delle gallerie in esercizio adeguate alle nuove normative.

L’ANAS nel Novembre 2006, nel recepire il D.Lgs 05/10/2006, n. 264, ha emesso la Circolare n°0179431-P con l’allegato: “Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali ” (ultima revisione 2022).
Le Linee Guida individuano un approccio sistemico alla progettazione e all’adeguamento della sicurezza nelle gallerie. Il testo, va precisato, supera gli ambiti del D.Lgs 05/10/2006, n. 264, che ricordiamo trova applicazione sulle tratte denominate TERN, ovvero i corridoi europei.

Nella Circolare si tende, inoltre, a omogeneizzare in un unico atto un quadro normativo articolato, comprendente il D.Lgs 05/10/2006, n. 264, la Direttiva 2004/54/CE sulle sole gallerie della rete Transeuropea, il D.M. 05.11.01 sulle geometrie delle strade, il D.M. 19.04.06 sulla illuminazione delle gallerie, e non da ultima la distinzione fra cosiddette gallerie “corte” e “lunghe” ovvero tra esistenti e di nuova realizzazione.
Il documento è stato elaborato secondo le Normative vigenti e tenendo conto delle innovazioni tecnologiche intervenute negli ultimi anni ed ha inoltre dettagliato la documentazione di sicurezza richiesta per tutte le gallerie dalla Commissione Permanente Gallerie del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, compresa l’introduzione della nuova figura del Responsabile Sicurezza Gallerie, nominato dagli Enti proprietari.
I punti qualificanti del documento sono:

- la definizione di una metodologia di analisi di rischio;
- le tipologie degli interventi per la sicurezza delle gallerie stradali;
- i requisiti minimi della sicurezza nelle gallerie stradali;
- i criteri progettuali delle tipologie degli interventi;
- le caratteristiche prestazionali dei materiali utilizzati.

Le Linee Guida (allegato “Linee guida sicurezza gallerie 2009 (ultima revisione 2019) è un documento organizzato secondo quattro principali capitoli. Nel primo capitolo si illustrano i contenuti e i metodi per la redazione del progetto della sicurezza sia per le gallerie nuove che per le gallerie esistenti. In questo ambito viene dettagliata la metodologia di analisi di rischio. Nel secondo capitolo viene dettagliata la Documentazione della Sicurezza, richiesta per tutte le gallerie dalla Commissione Permanente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel terzo capitolo viene dettagliato lo standard ANAS per le nuove gallerie, suddivise per singola canna e traffico bidirezionale e doppia canna e traffico unidirezionale, con riferimento a geometria, impiantistica, segnaletica e Sistema di Controllo e Supervisione. Nel quarto capitolo viene dettagliato lo Standard ANAS Gallerie Esistenti, suddividendo le Misure Strutturali e le Misure Impiantistiche
_______

Il D.P.R. 151/2011 ha aggiunto la nuova attività n. 80 cat. A "Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m" nelle attività soggette a Prevenzione Incendi.

In quanto nuova attività, rispetto a quelle di cui al DM 16/02/82, si sono riformulate le scadenze dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011). 

Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 (Art. 11. c. 4), gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.

Altri Decreti hanno ulteriormente prorogato tale scadenza (vedi art. Proroga antincendio nuove attività di cui al D.P.R. 151/2011).

Quindi, per ultimo, le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (settembre 2011) sono le seguenti:

- se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016;
- se privi di atti abilitativi, richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016.

E' questo il caso dell'Attività n. 80:

Gallerie stradali e ferroviarie

N.

ATTIVITA'

(DPR 151/2011)

CATEGORIA

A

B

C

80

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m

Tutte

 

 

Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82

--

Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 - nuova

Viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.

Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, il DM 28/10/2005, inerente le gallerie ferroviarie, ed il D.Lgs 05/10/2006, n. 264 per le ferrovie stradali.

  Atto
Gallerie stradali D. Lgs. 5 ottobre 2006 n. 264
Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea
(GU n. 235 del 9 ottobre 2006 - SO n.195)
Gallerie ferroviarie Decreto 28 ottobre 2005 
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie
(GU n.83 del 08-04-2006 - SO n. 89

Responsabile della sicurezza delle gallerie

Entrambi i Decreti prevedono, in particolare, la designazione da parte del gestore del "Responsabile della sicurezza", in particolare:

  Atto Art. Designazione
Gallerie stradali D.Lgs 05/10/2006, n. 264 Art. 6 Responsabile della sicurezza
Gallerie ferroviarie DM 28/10/2005 Art. 6
Art. 7
Responsabile di galleria
Responsabile della sicurezza*

* Il Responsabile della sicurezza può coincidere con il Responsabile di galleria

Obblighi del Responsabile della sicurezza

Responsabile della sicurezza Gallerie stradali

D.Lgs 05/10/2006, n. 264

Art. 6 Responsabile della sicurezza

1. Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le gallerie gia' aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, il Gestore effettua la designazione del responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.

2. Il Responsabile della sicurezza deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e puo' essere un libero professionista, un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal datore di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa accettazione da parte della Commissione, puo' esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un sostituto del Responsabile della sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere in grado di partecipare alle fasi delle emergenze, nei casi di indisponibilita' del Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria.

3. Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:

a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;
d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;
e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
f) verifica, attraverso visite periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;
g) partecipa alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.

Responsabile di galleria / sicurezza Gallerie ferroviarie

DM 28/10/2005

Art. 6. Responsabile di galleria

1. Per ciascuna galleria il Gestore della infrastruttura nomina il responsabile di galleria ed il suo sostituto, e ne comunica il nominativo al Ministero;

2. Il responsabile di galleria esercita le seguenti funzioni:

a) attua le procedure di cui all’Allegato IV per la messa in servizio della galleria;
b) dispone la messa fuori servizio della galleria in caso di emergenza, secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
c) garantisce il mantenimento di efficienza dell’infrastruttura e dei dispositivi di sicurezza;
d) organizza e garantisce che vengano effettuate le esercitazioni, come previsto dall’Allegato II;
e) redige annualmente un rapporto di sintesi sulla sicurezza della galleria in collaborazione con il responsabile della sicurezza e lo trasmette al Gestore dell’Infrastruttura;
f) mantiene aggiornato il registro delle esercitazioni di sicurezza di cui all’Allegato IV;
g) garantisce, durante lo svolgimento di lavori in presenza di esercizio, il mantenimento di condizioni di sicurezza adeguate nelle gallerie.

3. Per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verifichino.

4. In una galleria, il responsabile della galleria redige e trasmette al Gestore un rapporto informativo sugli inconvenienti entro le 48 ore successive.

5. Il responsabile di galleria può esercitare le sue funzioni per più gallerie di una o più tratte ferroviarie.

Art. 7 Responsabile della sicurezza

1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero.
Il responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della galleria. 

2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.

3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; 
b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso; 
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio; 
d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari; 
e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV;
f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; 
g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2. 
h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all’Allegato IV.

4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.

Il Documento completo in allegato

Prevenzione Incendi Gallerie stradali e ferroviarie   Quadro normativo

Elenco norme Prevenzione Incendi

Gallerie ferroviarie

DATA

NORMA

ARGOMENTO

28/10/2005

DM 28/10/2005

Sicurezza nelle gallerie ferroviarie

24/01/2012

DL 24/01/12, n° 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)

05/06/2012

23/05/2012

Nota 05/06/12 n° EM2873

Nota 23/05/12 n° EM2587

D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie” – Indicazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione di competenza del C.N.VV.F.

22/06/2012

DL 22/06/12, n° 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)

10/10/2014

Chiarimento 10/10/14, n° 12015

D.P.R. 151/11. Attività 80 dell’Allegato I – Gallerie. (Inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie ferroviarie  isolate a scartamento ridotto ad uso di personale tecnico. N.d.R.)

31/12/2020

Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183

Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183

17-bis

sono  differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006.

Gallerie stradali

DATA

NORMA

ARGOMENTO

05/10/2006

D.Lgs 05/10/06, n° 264

Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

24/01/2012

DL 24/01/12, n° 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)

22/06/2012

DL 22/06/12, n° 83

Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)

20/04/2012

Chiarimento 20/04/12, n° 5832

D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti. (Inerente 1) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 
2) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio. N.d.R.)

29/01/2013

Circolare 29/01/2013, n° 1

Circolare Esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee e non. N.d.R.)

12/04/2016

Circolare 12/04/13, n° DCPREV 2

 

Circolare esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006 , degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee ed il coordinamento con la Commissione permanente prevista dall'art. 4 del D.Lgs n. 264/2006. N.d.R.)

31/10/2019

Circolare 31/10/2019 n. 16510 

Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019 recante indirizzi applicativi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare per le gallerie stradali più lunghe di 500 mt.

06/04/2021

Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021

D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

08/04/2021

Nota VVF prot. n. 0005144 del 08.04.2021

D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.
26/07/2023 Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023  Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica. 
02/08/2023 Circolare Min. Interno  n. 11784 del 02.08.2023 Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Indicazioni tecniche inerenti agli impianti di erogazione idrica in galleria.

[...]

Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie

Decreto 1° agosto 2022 / Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie

Decreto 1° agosto 2022 (link diretto)
Linee guida classificazione e gestione del rischio gallerie (link diretto)
________

Decreto 1° agosto 2022
Approvazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.a. o da concessionari autostradali.

(GU n. 196 del 23.08.2022)

Vedi

 Proroghe adeguamento Gallerie ferroviarie

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie   Timeline proroghe

Prevenzione Incendi gallerie ferroviarie / Timeline Proroghe

Il riferimento per la sicurezza nelle gallerie ferroviarie è il Decreto 28 ottobre 2005 (GU n.83 del 08.04.2006 - SO n. 89). In particolare è previsto l'adeguamento delle gallerie esistenti all'Art. 3 c. 8 e all'Art. 11 c. 4 inizialmente entro quindici anni dalla pubblicazione dello stesso, cioè entro il 08 aprile 2021, le proroghe susseguitesi hanno portato il differimento del termine al 31 dicembre 2024. Timeline.

Vedi

[...]

Certifico Srl - IT | Rev. 5.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
5.0 12.05.2024 Proroghe adeguamento Gallerie ferroviarie
Decreto 1° agosto 2022

Certifico Srl
4.0 01.09.2023 Circolare ANSFISA prot. n. 44844 del 26.07.2023 
Circolare Min. Interno  n. 11784 del 02.08.2023
Nota CSLLPP prot. n. 0003499 del 06 aprile 2021
Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 VVF 08.2023
Certifico Srl
3.0 25.07.2022 Integrazione legislazione strade non TERN Certifico Srl
2.0 29.04.2021 Nota VVF prot. n. 0005144 del 06.04.2021 Certifico Srl
1.0 08.11.2019 Circolare 31/10/2019 n. 16510 Certifico Srl
0.0 23.10.2018 --- Certifico Srl

 

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Nel fact sheet vengono presentati dati di caratterizzazione tecnologica afferenti il database delle installazioni di tomografi di risonanza magnetica di egida Inail, anche in riferimento alle nuove soluzioni impiantistiche che vanno nel verso di una strategia di sicurezza sempre più spinta.

Il lavoro di analisi consente trattazioni anche di particolare dettaglio, permettendo quindi una conoscenza più specialistica di un settore in perenne costante espansione.

...

Fonte: INAIL

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Decisione 2006/213/CE

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Decisione 2006 213 CE Classi di reazione al fuoco pavimentazioni e pannelli in legno

Decisione 2006/213/CE / Classi di reazione al fuoco pavimentazioni e pannelli in legno

ID 21907 | 22.05.2024

Decisione della Commissione, del 6 marzo 2006, che determina le classi di reazione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione per quanto concerne le pavimentazioni in legno e i rivestimenti e i pannelli in legno massiccio 

GU L 79/27 del 16.3.2006

________

Modifiche:

Regolamento delegato (UE) 2024/1399 della Commissione, del 10 novembre 2023, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE (GU L 2024/1399 del 22.5.2024). Entrata in vigore: 20.08.2024

_______

Articolo 1

I prodotti e/o materiali da costruzione che rispondono a tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove ulteriori figurano nell'allegato.

Articolo 2

Le specifiche classi da applicare ai vari prodotti o materiali da costruzione, secondo la classificazione di reazione al fuoco adottata con la decisione 2000/147/CE, figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Se del caso, i prodotti sono considerati in relazione alle condizioni della loro utilizzazione finale.

...

ALLEGATO

Le seguenti tabelle elencano i prodotti e/o materiali da costruzione che soddisfano tutte le prescrizioni relative alla caratteristica «reazione al fuoco» senza dover essere sottoposti a prove.

Tabella 1

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER LE PAVIMENTAZIONI IN LEGNO

Materiali (1), (7)

Descrizione del prodotto (4)

Densità media minima (5)

(kg/m3)

Spessore totale

minimo (mm)

Condizione di uso finale

Classe (3) di pavimentazione

Pavimenti e parquet in legno

Pavimenti in quercia o faggio massiccio con verniciatura

Faggio: 680

Quercia: 650

8

Incollati al sottostrato (6)

Cfl - s1

Pavimenti in quercia, faggio o abete rosso massiccio con verniciatura

Faggio: 680

Quercia: 650

Abete rosso: 450

20

Con o senza intercapedine d’aria sottostante

Pavimenti in legno massiccio con verniciatura, non specificati sopra

390

8

Senza intercapedine d’aria sottostante

Dfl - s1

20

Con o senza intercapedine d’aria sottostante

Parquet in legno

Parquet multistrati con uno strato superiore in quercia dello spessore di almeno 5 mm con verniciatura

650

(strato superiore)

10

Incollati al sottostrato (6)

Cfl - s1

14 (2)

Con o senza intercapedine d’aria sottostante

Parquet multistrati con verniciatura, non specificati sopra

500

8

Incollati al sottostrato

Dfl - s1

10

Senza intercapedine d’aria sottostante

14 (2)

Con o senza intercapedine d’aria sottostante

Rivestimenti per pavimenti impiallacciati

Rivestimenti per pavimenti impiallacciati con verniciatura

800

6 (2)

Senza intercapedine d’aria sottostante

Dfl - s1

 

Tabella 2

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PER PANNELLI E RIVESTIMENTI IN LEGNO MASSICCIO

Materiali (18)

Descrizione del prodotto (12)

Densità media minima (13)

(kg/m3)

Spessore minimo, totale/minimo (14)

(mm)

Condizione di uso finale (11)

Classe (10)

Pannelli e rivestimenti (8)

Elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata

390

9/6

Senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria chiuso posteriore

D-s2, d2

12/8

D-s2, d0

Pannelli e rivestimenti (9)

Elementi in legno con o senza incastro maschio/femmina con o senza superficie profilata

390

9/6

Con intercapedine d’aria aperta ≤ 20 mm posteriore

D-s2, d0

18/12

Senza intercapedine d’aria o con intercapedine d’aria aperta posteriore

Elementi nastro di legno (15)

Elementi in legno montati su una struttura di supporto (16)

390

18

Circondati da aria aperta su tutti i lati (17)

D-s2, d0

[...]

(1) Montati in conformità alla norma EN ISO 9239-1, su un sottostrato almeno della classe D-s2, d0 e con una densità minima di 400 kg/m3 o con un’intercapedine d’aria sottostante.

(2) Uno strato intermedio almeno della classe E e con uno spessore massimo di 3 mm può essere incluso nei lavori senza intercapedine d’aria, per prodotti per parquet con uno spessore di 14 mm o più e per rivestimenti per pavimenti impiallacciati.

(3) Classe stabilita nella decisione 2000/147/CE, allegato, tabella 2.

(4) Tipo e quantità di verniciatura compresa: acrilico, poliuretano o sapone, 50-100 g/m2, e olio, 20-60 g/m2.

(5) Condizionamento in conformità della norma EN 13238 (50 % RH 23 °C).

(6) Sottostrato almeno della classe A2 - s1, d0.

(7) Si applica anche ai gradini di scale.

(8) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con un’intercapedine chiusa o riempito con un sottostrato almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m3 o riempito con un sottostrato di materiale isolante di cellulosa almeno della classe E, con o senza barriera vapore posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

(9) Montati meccanicamente su una struttura di supporto in listelli di legno, con o senza intercapedine d’aria posteriore. Il prodotto in legno è ideato in modo da poter essere montato senza giunti aperti.

(10) Classe stabilita nella decisione 2000/147/CE, allegato, tabella 1.

(11) Un’intercapedine d’aria aperta può rendere possibile la ventilazione dietro il prodotto, mentre un’intercapedine d’aria chiusa la impedisce. Il sottostrato dietro l’intercapedine d’aria deve essere almeno della classe A2-s1, d0 con una densità minima di 10 kg/m3. Dietro l’intercapedine d’aria chiusa di 20 mm al massimo e con elementi di legno verticali, il sottostrato deve essere almeno della classe D-s2, d0.

(12) I giunti comprendono tutti i tipi di giunti, per esempio giunti di testa e giunti maschio/femmina.

(13) Condizionamento in conformità della norma EN 13238.

(14) Come illustrato nella figura sottostante. Superficie profilata del lato esposto del pannello non superiore al 20 % della superficie piana o al 25 % se misurata contemporaneamente sul lato esposto e non esposto del pannello. Per i giunti di testa, lo spessore maggiore si applica all’interfaccia dei giunti.

(15) Elementi rettangolari in legno, con o senza angoli smussati, montati orizzontalmente o verticalmente su una struttura di supporto e circondati d’aria su tutti i lati, utilizzati principalmente accanto ad altri elementi di costruzione, sia per lavori interni che esterni.

(16) Superficie esposta massima (tutti i lati degli elementi rettangolari in legno e della struttura di supporto in legno) non superiore al 110 % della superficie piana totale, vedi figura b sotto.

(17) Gli altri elementi di costruzione a una distanza inferiore a 100 mm dall’elemento nastro di legno (esclusa la struttura di supporto) devono essere almeno della classe A2-s1, d0, a una distanza di 100-300 mm almeno da elementi della classe B-s1, d0 e a una distanza superiore a 300 mm almeno da elementi della classe D-s2, d0.

(18) Si applica anche alle scale.

...

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Linee guida Coordinamento Sicurezza realizzazione Grandi Opere

ID 21883 | | Visite: 244 | Documenti Sicurezza Enti

Linee guida Coordinamento Sicurezza realizzazione Grandi Opere

Linee guida per il Coordinamento della Sicurezza nella realizzazione delle Grandi Opere

ID 21883 | 19.05.2024 / In allegato

Le presenti Linee guida si applicano alle grandi opere pubbliche per la realizzazione di infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi con l’obiettivo di aiutare i soggetti, pubblici o privati, al rispetto delle norme relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori occupati nel settore costruzioni, con particolare riferimento ai sistemi di coordinamento e pianificazione della sicurezza. L’attenzione si concentra, da un lato, sul sistema di vigilanza e controllo e, dall’altro, sul versante della informazione e dell’assistenza.

Le Linee guida traggono spunto dalle esperienze condotte nel corso degli ultimi anni nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali (soprattutto in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana), dalle quali sono emerse le potenzialità dei sistema di autogoverno messe in campo dall’insieme committenti/imprese esecutrici e dal ruolo dei Coordinatori per la sicurezza che, in un sistema così complesso (in termini di complessità delle realizzazioni, investimenti, lunghezza dei tracciati, articolazione dei rapporti fra gli attori del sistema), è di fondamentale rilevanza e si intende in un’accezione ampia che interessa l’opera a partire dalla sua ideazione fino alla progettazione e alla realizzazione.

Tali Linee guida, nate per supportare una corretta progettazione, spingono verso una maggiore collaborazione delle figure professionali coinvolte nella fase di progettazione, il progettista dell’opera e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e per l’adozione di sistemi informativi capaci di monitorare l’andamento dei lavori, del fenomeno infortunistico e l’efficacia delle attività di prevenzione in atto.

Dopo una prima parte di chiarimenti su definizioni, acronimi e aspetti generali, in cui vengono affrontati, tra gli altri, il tema dell’autonomia del RL, del CSP, del CSE, del rapporto tra CSE e imprese esecutrici, il ruolo degli RLS e RLST, il sistema di monitoraggio e il controllo degli accessi in cantiere,  le Linee guida entrano nello specifico delle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera.

Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Itaca gdl “sicurezza appalti pubblici”
...
segue in allegato

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Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI

ID 12614 | | Visite: 21022 | Prevenzione Incendi

Attivita  di pubblico spettacolo   Quadro normativo PI

Attività di pubblico spettacolo: Quadro normativo PI Attività 65 / Update Rev. 4.0 Maggio 2024

ID 12614 | Rev. 4.0 del 18 Maggio 2024 Documenti allegati

Quadro normativo di Prevenzione Incendi per le Attività di pubblico spettacolo, sia assoggettabili o meno nell'Attività 65 del D.P.R. 151/2011.

Si precisa che  un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo (Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al
DPR 151/2011.

Rev. 4.0 del 18.04.2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Rev. 3.0 del 22.11.2023

Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi.

Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023
Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità dei carichi sospesi statici e dinamici.

Rev. 2.0 del 05.12.2022 

In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015.

1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo
2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo
2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773
2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635
2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16
2.4 D.M. 19 Agosto 1996
2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro
3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo
4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)
5.  Semplificazioni spettacoli dal vivo / Proroghe regime semplificato SCIA
________

1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo

Il documento allegato si i occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di ”pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.).

È da precisare che l’assoggettamento agli obblighi di attività di pubblico spettacolo non comporta necessariamente l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 (Fig. 1), per cui un’attività può sottostare agli obblighi amministrativi previsti per il pubblico spettacolo ma non a quelli per attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi e viceversa, per cui il pubblico spettacolo non è necessariamente da intendersi, come tipologia o come parametri, quale attività di cui al punto 65 dell’allegato I al DPR 151/2011, al quale si rinvia per la consultazione, che riporta invece i “locali di spettacolo e di trattenimento in genere …” soggetti ai controlli di prevenzione incendi.

Nel seguito si cercherà di schematizzare gli aspetti principali del pubblico spettacolo in base ai fattori principali.

Attivita  pubblico spettacolo   Attivita  soggetta PI

Fig. 1 - Attivita' pubblico spettacolo non necessariamente Attivita' soggetta PI

Attività 65 DPR 151/2011

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

Obbligo Codice PI Attività 65

In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015.

Non è previsto l'obbligo di applicabilità Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 (Cap. V.15.), ma possono essere utilizzate sia norme dedotte che il Codice stesso:

Attivit  pubblico spettacolo  Quadro normativo PI   Fig  1

Fig. 2 - Non è previsto l'obbligo di applicazione Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015

2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo

2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (GU 18 n. 146 del giugno 1931)

2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635

Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (GU n. 149 del 26 giugno 1940 Suppl.)

2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16

Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere

La circolare è da ritenersi abrogata con l'emanazione del D.M.19 agosto 1996 - vedasi a seguire.
...

2.4 D.M. 19 Agosto 1996

D.M. 19 Agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO)
..

2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro

- PROT. n° P1201/4109 sott. 37/B1 (Chiarimento)
- PROT. n. 557/PAS/U/003790/13500.A(8)
- Nota prot. n. 17013 del 07/12/2018
- Nota prot. n. P398/4109 sott. 37/B1 del 03/07/2007
- Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951
- Circolare n. 52 Prot. n° 30431/4101 del 20 novembre 1982
- Nota Prot. 10.15506/13500 (19) del 19 maggio 1984
- PROT. n° P104/4139 sott. 4 del 03 marzo 2003 (Chiarimento)
- PROT. n° P806/4109 sott. 44/C(5) del 26 maggio 2004 (Chiarimento)
- PROT. n° 0016096 078/032101 01 4109 037 del 15 novembre 2010 (Chiarimento)
- PROT. n. 557/PAS/U/014141/13500.B(18) del 31 luglio 2012
- PROT. n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013
- Circolare N. 68 Ispett. Tecn./Prev. Prot. N. 23867/4151 del 02 luglio 1962
- PROT. n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013
- PROT. n° P1340/4109 sott. 53 del 26 gennaio 2007 (Chiarimento)
- PROT. n° 0000717 del 18 gennaio 2018 (Chiarimento)
- PROT. n° P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 (Chiarimento)
- PROT. n° P2006/4118 sott. 20/E del 31 ottobre 1997 (Chiarimento)
- PROT. n° 0009518 931/032101.01.4101.72B2.001 del 08 luglio 2011 (Chiarimento)
- Circolare n. 22 MI.SA (92) 12 Prot. n° 22110/4109 del 14 dicembre 1992
- PROT. n° 6245 del 10 maggio 2013 (Chiarimento)
- Circolare/Telex Prot. n. 559/C. 12093.13500.C(32) del 01 giugno 1999
- Lettera Circolare Prot. n° 559 del 13 novembre 1990
- Lettera Circolare Prot. n° 559/C del 12 gennaio 1995
- PROT. n. 557/PAS/U/011380/13500.A(8) del 13 agosto 2019
- PROT. n° 0005915 del 19 maggio 2015 (Chiarimento)
- Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
- Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023
Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024

3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza)

PROT. n° 0005918 del 19 maggio 2015 (Chiarimento)

4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza
...

5.  Semplificazioni spettacoli dal vivo / Proroghe regime semplificato SCIA
...

...

Vedi Registro antincendio locali di pubblico spettacolo

Registro controlli antincendio locali di pubblico spettacolo   Modello

...

segue in allegato

Certifico S.r.l - IT | Rev. 4.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
4.0 18.05.2024 Proroga semplificazioni spettacoli dal vivo
Circolare Ministero MI n. 15015 del 7 maggio 2024
Certifico Srl
3.0 22.11.2023 Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011
Circolare DCPREV prot. n. 15985 del 30 ottobre 2023

Certifico Srl
2.0 05.12.2022 Decreto 22 novembre 2022
Circolare M.I. 15 febbraio 1951 n. 16
Certifico Srl
1.0 05.03.2022 D.M. 19 Agosto 1996
Correzioni
Certifico Srl
0.0 19.01.2021 --- Certifico Srl

 

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Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024

ID 21859 | | Visite: 3500 | Prevenzione Incendi

Circolare n  15015 del 7 maggio 2024

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 / Semplificazioni SCIA spettacoli dal vivo

ID 21859 | 15.05.2024 / In allegato

Circolare Ministero dell'Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 di chiarimento sulla tematica delle semplificazioni per l’autorizzazione degli spettacoli dal vivo in deroga al Regolamento di esecuzione del TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) attualmente valide fino al 31 dicembre 2024 per gli spettacoli dal vivo fino a 2000 spettatori.

La Circolare ritorna sul regime ordinario e semplificato per le attività di pubblico spettacolo, indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA. Infine, fornisce alcune raccomandazioni di sicurezza in vista della stagione estiva.

In particolare, chiarisce che il regime semplificato SCIA:

- non si applica alle discoteche e locali di ballo;
- riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione che regolamenta specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell’evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.

La circolare della Pubblica Sicurezza chiarisce che la disposizione non si applica alle discoteche ed ai locali da ballo. Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell’arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente), mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della norma gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

...

Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art.38bidel D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni - Indicazioni
________

Estratto

...

1. L'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 ss.mm.

Come è noto, nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia SARS COVID-19, sono stati posti in essere specifici interventi volti a favorire la ripresa economica in diversi settori di attività, tra cui anche quello culturale, considerevolmente provato dalle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria.

In particolare, è stato varato l'art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, il quale, originariamente, prevedeva, in via sperimentale, fino al 31.12.2021, che - fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione al TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 / ndr) - per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui ali'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato al Suap o ufficio analogo competente per territorio.

La norma è stata oggetto di diversi interventi di modifica, volti a prorogare la sperimentazione del regime semplificato nonché ad ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero dei partecipanti.

Da ultimo, con l'art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215il regime semplificato della SCIA è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.

La ratio della disposizione è volta, come detto, a favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità, tenuto conto del relativo ambito di applicazione, che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti (che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate sia da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti), sia da una circoscritta durata temporale dell'evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)

E' stata, invece, segnalata un'applicazione distorta e strumentale del citato art.38-bis del D.L. n. 76/2020.

In sostanza, taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.
...

E' evidente che la semplificazione del regime giuridico, introdotta dal citato art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo, è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell'incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS.

Oltre al segnalato profilo critico, concernente la "sicurezza" dell'evento, sicuramente preminente, si pone anche un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori "virtuosi" che agiscono nel rispetto delle regole.

Diventa, allora, utile riepilogare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art.38-bis del D.L. n. 76/2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui ali'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

I. tipologia dell'evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.

1. dimensioni dell'eventomassimo 2000 partecipanti;

2. durata dell'eventoorario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

Quest'ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8.00 - 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente, volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati ali'organo di vigilanza.
...

D.L. n. 76/2020
...

Art. 38-bis (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

2. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri ((che attesta)) la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

4. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

segue in allegato

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