Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019
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Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019
Circolare DCPREV n. 16510 del 31/10/2019 recante indirizzi applicativi per gli adempimenti procedurali e tecnici da osservare per le gallerie stradali più lunghe di 500 mt.
DPR 151/11 Attività n. 80 - Gallerie stradali più lunghe di 500 metri - Adempimenti procedurali e tecnici - Indirizzi applicativi.
Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A.
Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN).
Per quanto riguarda, invece, le gallerie stradali esistenti non appartenenti alla rete TEN, il termine di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è stato prorogato da vari interventi legislativi che si sono succeduti nel corso del tempo e, da ultimo, sono stati fissati dall'articolo 7 dalla legge n. 134/2012 che, tra l'altro, prevede che " ...gli adempimenti amministrativi stabiliti dal... regolamento sono espletali entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (il termine dei sei mesi decorre dal 30 aprile 2019).
Tale disposto normativo ha, pertanto, uniformato i termini per la presentazione della SCIA ex art. 4 DPR 151/11 sia in caso di gallerie appartenenti alla rete TEN che di gallerie non appartenenti alla rete TEN.
In considerazione della scadenza di tale termine, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi per il personale de! CNVVF che dovesse trovarsi in presenza di gallerie stradali in esercizio più lunghe di 500 metri, sia nell'ambito degli ordinari controlli di prevenzione incendi che nell'ambito dell'attività di vigilanza ispettiva.
Qualora nell'ambito dei controlli di prevenzione incendi ii personale VF si trovasse in presenza di gallerie appartenenti alla rete TEN esistenti e non ancora conformi ai requisiti di cui al D.lgs. 264/06, fermo restando la necessità di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, le valutazioni tecniche sulle eventuali carenze degli aspetti antincendio devono essere effettuate con riferimento ai requisiti minimi riportati nell 'Allegato II del D.lgs. 264/06.
Si fa presente, comunque, che la Commissione permanente per le gallerie ex art. 4 del D.lgs. 264/06, su richiesta di taluni gestori, ha di recente licenziato, con apposito atto deliberativo, alcuni requisiti di sicurezza tecnici e gestionali in modo da consentire l'esercizio provvisorio, con limitazioni, di gallerie esistenti e non adeguate. Si fa riserva di trasmettere tale documento, non appena sarà disponibile.
In sede di sopralluogo dovrà, inoltre, essere verificata la sussistenza del previsto atto autorizzativo della Commissione permanente per le gallerie.
Le risultanze degli eventuali esiti negativi dei controlli devono essere comunicate, oltre che agli organi competenti secondo quanto previsto dagli artt. 16, comma 5 o 19, comma 3 del D.lgs 139/06 e s.m.i., anche alla Commissione permanente per le gallerie ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni in merito all'esercizio di cui all'art. 4 comma 10 del D.lgs. 264/06.
Con l'occasione, si rammenta che i Comandi dei Vigili del fuoco non sono tenuti a valutare ed approvare, qualora proposti dai gestori, interventi atti a compensare ii rischio del mancato adeguamento ai requisiti previsti dal D.lgs. 264/06 o alle condizioni di esercizio con limitazioni fissati dalla Commissione permanente, nemmeno qualora tali misure fossero presentate dai gestori nell'ambito dei Piani di intervento predisposti ai fini di ottenere il concerto con le strutture territoriali dei Vigili de! fuoco.
Qualora invece ci si trovasse in presenza di una galleria appartenente alla rete TEN già conforme ai requisiti di cui al D.lgs. 264/06, fermo restando la necessita di attivare le procedure di polizia giudiziaria previste in caso di mancanza di SCIA, il personale VF avrà cura di verificare, in sede di sopralluogo, la sussistenza dell'atto autorizzativo all'esercizio di cui all'allegato IV del D.lgs. 264/06 da parte della Commissione permanente per le gallerie.
Per quanto attiene, invece, alle gallerie esistenti non appartenenti alla rete TEN, si comunica che, al fine di individuare le necessarie disposizioni normative, il Ministero dell'interno, competente per i soli aspetti antincendio, di concerto con ii Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno predisposto uno specifico provvedimento recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea", approvato dal C.C.T.S. nell'adunanza del 28/11/2018. Per tale provvedimento si sta completando l'iter di acquisizione del previsto concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Detto provvedimento prevede, tra l'altro, per le gallerie già in esercizio alla data della sua emanazione, un adeguamento a specifici requisiti di sicurezza antincendio in tre differenti fasi temporali con scadenza 6 mesi, 1 anno e 5 anni.
Sul punto si chiarisce che, al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti e comunque alla scadenza dei rispettivi termini, ii gestore o soggetto titolare dell'attività deve presentare la SCIA.
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Fonte: VVF
Collegati:
Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264
Decreto 28 ottobre 2005
Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011
Linee guida prevenzione incendi gallerie | Bozza 2018
Bozza RT gallerie stradali non appartenenti rete stradale transeuropea
Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali - ANAS
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