Attestazione conformità D.Lgs. 17/2010 Vendita/Locazione Macchine
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Attestazione conformità D.Lgs. 17-2010-Vendita Locazione Macchine
Aggiornamento 09.2020
Con l'aggiornamento Settembre 2020, sono state inserite nell'allegato, gli strumenti normativi di compilazione:
1. Tutti i Requisiti dell'Allegato V del D.Lgs 81 2008 [pdf]
2. La correlazione Requisiti dell'Allegato V del D.Lgs 81 2008 con le Norme Tecniche Armonizzate (NTA) Diretttiva macchine 2006/42/CE [pdf]
3. Ultimo elenco delle Norme Tecniche Armonizzate (NTA) Diretttiva macchine 2006/42/CE del 02.04.2020[pdf]
4. Tutti i Requisiti dell'Allegato V del D.Lgs 81 2008 [cem] importabile cem4
5. Ultimo elenco delle Norme Tecniche Armonizzate (NTA) Diretttiva macchine 2006/42/CE del 02.04.2020 [cem] importabile cem4
Art. 11 "Norme finali e transitorie"
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 69. Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2020
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Mod 01 2018
Mod 01 2016
Mod 01 2015
Mod 01 2013
Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
Direttiva macchine 2006/42/CE
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